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INFORMAZIONE: Percorso LavorativoPer quanti invece, al conseguimento del diploma di scuola media inferiore, desiderano lavorare, il mercato del lavoro si apre a scelte diverse:
1. tra lavoro autonomo e lavoro dipendente;
2. tra lavoro privato o regolato dalle norme del codice civile e lavoro pubblico, presso pubbliche amministrazione
![]() | Per lavoro autonomo si intende quello realizzato dal soggetto in forma di società individuale, cooperativa o di capitali , nei settori primario, industriale e terziario. |
![]() | Per lavoro dipendente sintende quello erogato a favore di terzi in cambio di un corrispettivo quale paga /stipendio per la prestazione effettuata. |
![]() | Il lavoro dipendente a sua volta può essere effettuato presso i privati, attraverso contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato e contratto di formazione e lavoro a part-time o full time; esistono poi, delle forme dinserimento lavorativo particolari, come lapprendistato e più di recente lutilizzo di lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili o di pubblica utilità, nonché borse di lavoro e piani di inserimento professionale, che consentono un approccio insieme formativo ed esperienziale dei soggetti impegnati, al fine di entrare in contatto col mondo del lavoro o di maturare concrete esperienze di lavoro. |
Il datore di lavoro può procedere all'assunzione mediante:
![]() | richiesta numerica, inoltrata all'ufficio di collocamento che avvierà i lavoratori in funzione delle qualifiche richieste e della posizione occupata nella lista di appartenenza; |
![]() | richiesta nominativa; in questo caso il datore di lavoro indicherà all'Ufficio di collocamento i nomi dei lavoratori da assumere. Tale procedura comporta l'obbligo per il datore di lavoro di riservare il 12% del numero dei posti ai lavoratori appartenenti alle cosiddette fasce deboli del mercato. |
![]() | Allimpiego presso pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso (Cost. art.97), salvo i casi stabiliti dalla legge; in particolare
lart.16 della legge n. 56/87 (modificato dalle leggi nn. 86/88 e 223/91) prevede che
lassunzione presso pubbliche amministrazioni, di lavoratori da inquadrare nei
livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore
a quello della scuola dellobbligo (fino al 4° livello), avvenga sulla base di
selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di
mobilità, secondo lordine delle graduatorie risultanti dalle liste delle
circoscrizioni territorialmente competenti (art. 16 della
Legge n. 56 del 28 febbraio 1987). |
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