Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
DIV.II

All'Assessorato Lavoro,  Previdenza Sociale, Formazione Professionale ed Emigrazione
Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro
Palermo

Prot. n. 4151/06.03.019

Oggetto: L.S.U.- Art.45 - co. 6, Legge n. 144/99.

Con riferimento al quesito formulato con nota n. 7362 del 7 giugno u.s., si precisa che l'art. 45 co. 6 della legge n. 144/99, consente esclusivamente l'approvazione o la proroga di progetti di lavori socialmente utili che utilizzino soggetti gią "transitori" ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 468/97 o di soggetti che, pur non avendo maturato il requisito dei 12 mesi abbiano svolto attivitą socialmente utili che, in considerazione del tenore letterale della norma, abbiano comunque carattere progettuale in conformitą alle fattispecie di cui alle lettere a), b), e c) dell'art.1 co. 2 del medesimo decreto legislativo.
E' evidente, quindi, che le disposizioni in esame non possono trovare applicazione anche in favore di unitą lavorative chiamate a svolgere prestazioni di attivitą socialmente utili secondo quanto previsto alla lettera d) dell'art.1 co.2 del decreto legislativo n. 468/97, in virtł dell'istituto dell'utilizzo diretto di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo.
Comunque, istruzioni in tal senso sono state diramate con la circolare n. 61 del 26 luglio 1999 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente.

IL DIRETTORE GENERALE
(Daniela Carlą)

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