1. La legge 17 maggio 1999, n. 144 (
Misure urgenti in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni
per il riordino degli enti previdenziali), pubblicata sul supplemento ordinario n.99/L,
della Gazzetta Ufficiale n.118 del 22 maggio 1999, ha disposto tra laltro sia la
delega al Governo per la riforma complessiva degli ammortizzatori sociali e degli stessi
lavori socialmente utili, ivi compreso il decreto legislativo n.468/97, sia alcuni
interventi immediatamente modificativi della normativa in materia di lavori socialmente
utili, volti a porre in essere misure idonee all'assorbimento, in forme di occupazione
stabile nel mercato del lavoro, dei soggetti impegnati in tali attività.
2. PRINCIPI DI DELEGA AL GOVERNO PER IL
RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALLOCCUPAZIONE E DELLA MATERIA DEGLI LSU
Allo scopo di realizzare un sistema di
strumenti per favorire linserimento nel mercato del lavoro, ovvero la ricollocazione
di soggetti rimasti privi di occupazione, il Governo è stato delegato:
ai sensi del comma 1 ad emanare entro il 31
dicembre 1999, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, uno o più decreti legislativi per ridefinire gli incentivi
alloccupazione allauto-impiego e allauto-imprenditorialità ;
ai sensi del comma 2 ad apportare, entro il
28 febbraio 2000, le necessarie modifiche o integrazioni al testo di decreto legislativo 1
dicembre 1997, n. 468 al fine di adeguarne la disciplina in relazione:
a) al nuovo assetto istituzionale disposto
dal decreto legislativo 23 dicembre 1997 n.469, che prevede il conferimento alle regioni e
agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro a norma
dellart.1 legge n.59/97;
b) alla legislazione regionale specifica,
intervenuta a seguito del decreto legislativo 1 dicembre 1997 n.468;
c) allobiettivo di favorire lo
sviluppo di iniziative volte alla creazione di occupazione stabile.
3. Ferme restando le istruzioni a suo tempo
impartite da questo Ministero con circolari 100/98 e 138/98, con particolare riferimento
al sistema degli incentivi alla ricollocazione lavorativa dei soggetti rientranti nella
cosiddetta "disciplina transitoria", di cui all'art.12 del decreto legislativo
n.468/97 e al decreto interministeriale 21 maggio 1998, si ritiene quindi di dover fornire
alcune indicazioni, alla luce delle modifiche e integrazioni previste dalla legge
n.144/99.
4. SOGGETTI UTILIZZABILI NEI PROGETTI LSU
IN QUANTO APPARTENENTI AL REGIME TRANSITORIO
Il comma 6 dellart.45 della legge
n.144/99 dispone che, fino alla attuazione della riforma degli incentivi all'occupazione e
degli ammortizzatori sociali, possono essere approvati o prorogati solo progetti di lavori
socialmente utili, che prevedano la esclusiva partecipazione dei soggetti destinatari
della disciplina transitoria come prevista dallart.12 del decreto legislativo 468/97
e dal decreto interministeriale 21 maggio 1998, oggi applicabile in virtù
dellart.45 co.6 della legge 144/99, anche ai soggetti che possano maturare 12 mesi
di permanenza in attività progettuali di LSU nel periodo compreso tra l1/1/98 e il
31/12/99.
A tali soggetti, si applicano pertanto le
disposizioni della cosiddetta "disciplina transitoria" anche per le modalità di
assegnazione in progetti LSU di tipo a),b),c) come individuati allart.1 comma 2
decreto legislativo n.468/97.
E utile precisare che il lavoratore
che accede ai benefici della disciplina transitoria per aver maturato 12 mesi di
complessiva permanenza in progetti LSU nel periodo utile individuato (1/1/98 - 31/12/99)
dovrà dichiarare, anche con una autocertificazione ai sensi della legge n.15/68, la sua
effettiva partecipazione in progetti regolarmente approvati per una durata tale da
garantire la permanenza di complessivi 12 mesi in progetti di LSU. Tali lavoratori
verranno quindi inseriti - come avviene per i destinatari della "disciplina
transitoria" ai sensi del decreto legislativo n.468/97 - nelle liste di mobilità,
senza approvazione della lista da parte delle singole Commissioni regionali per l'impiego
e successivamente alla attivazione dei servizi regionali per limpiego
i rispettivi organismi regionali che ne svolgeranno le funzioni.
Le disposizioni di cui alla
"disciplina transitoria" si applicano, oltre che ai lavoratori che percepiscono
sussidio o assegno di LSU anche ai lavoratori che percepiscono trattamenti previdenziali,
quali CIGS o mobilità e che, già utilizzati in progetti di LSU tipo a, b) c), come
indicati allart.1 del decreto legislativo n.468/97 possano maturare nel periodo già
indicato dall1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 una permanenza di almeno 12 mesi in
detti progetti LSU di tipo a) b) e c).
5. APPROVAZIONE DEI PROGETTI
Le singole Commissioni regionali per
limpiego e - successivamente alla attivazione dei servizi regionali per
limpiego i rispettivi organismi che ne svolgeranno le funzioni, potranno
pertanto deliberare, in proroga o in nuova approvazione, progetti di LSU, destinati
esclusivamente ai soggetti individuati nel paragrafo 4 della presente circolare.
Rimane ferma la necessità di una apposita
delibera della CRI competente, sia al fine di autorizzare linserimento di tali
lavoratori in un progetto attualmente in corso ad esempio con
limplementazione del numero dei lavoratori utilizzati sia per
lavviamento in nuove attività progettuali.
Dette delibere dovranno essere inviate,
anche per posta elettronica, sia alle Direzioni Regionali del lavoro Settore politiche del
lavoro e Settore ispezione del lavoro, che alla scrivente Direzione Generale
dellImpiego.
I nuovi progetti di lavori socialmente
utili anche ai sensi della disposizioni di cui al decreto legislativo n.468/97, avranno
tutti la caratteristica di progetti locali o regionali, ferma restando la possibilità per
i soggetti espressamente individuati dallo stesso decreto legislativo n.468/97, di
sottoscrivere apposite convenzioni con il Ministero del lavoro e P.S., ai sensi
dellart.5 comma 4.
6. ASSEGNAZIONE NEI PROGETTI.
In relazione alle modalità di assegnazione
dei soggetti interessati nelle diverse attività progettuali, si richiamano espressamente
le istruzioni operative fornite con circolare 100/98, che al punto 1.4 indica che i
soggetti destinatari della disciplina transitoria possono, sulla base di apposite delibere
delle CRI, essere assegnati ai progetti di lavori socialmente utili in deroga alle
procedure di assegnazione previste dall'art.6 del decreto legislativo n. 468/97, nonché
in deroga alle priorità previste per gli avviamenti nei progetti aventi obiettivi di
carattere straordinario di cui all'art.1 comma 2 lettera c) del citato decreto
legislativo.
I soggetti individuati in via definitiva
dallart.45 comma 6 legge n.144/99, quali destinatari della c.d. "disciplina
transitoria", potranno dunque essere immediatamente riavviati previa delibera delle
rispettive CRI in attività progettuali anche in prosecuzione di progetti attualmente in
corso di espletamento, non trovando più applicazione già nell'immediato nei loro
confronti, la disciplina che prevede un intervallo di sei mesi tra la conclusione di un
progetto e l'assegnazione ad un altro disposta dall'art.6 comma 9 del decreto legislativo
n.468/97.
7. PROROGA dei PROGETTI LSU
Oltre alle fattispecie di proroga
ammissibili ai sensi del decreto legislativo n.468/97 (12 mesi + 6+6 mesi per gli LPU, di
cui allart.1, co.2 lett. a) decreto legislativo n.468/97 e 6 mesi + 6 mesi per gli
LSU straordinari di cui allart.2 lett. c) del decreto legislativo citato), l'art.58
comma 17 lettera b) della legge n.144/99 consente la proroga dei progetti di cui
allart.1 co.2 lett. b) e c) dello stesso decreto legislativo n.468/97, fino
allattuazione degli obiettivi progettuali e comunque non oltre il 31 dicembre 1999.
La proroga dovrà essere richiesta con le
procedure già individuate per la attuazione del decreto legislativo n. 468/97, ivi
compresa la delibera delle singole CRI competenti.
Per le proroghe dei progetti c.d.
interregionali non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della legge n.144/99, la
delibera della Sottocommissione centrale per limpiego continua a svolgere la propria
cogenza di atto deliberatorio. Per tali progetti, pertanto, dovrà essere effettuato solo
un nuovo passaggio presso le CRI interessate ai sensi della legge n.144/99, sulla base
della delibera della Sottocommissione a suo tempo emessa, con lindicazione da parte
dellente promotore del progetto delle esigenze che rendono necessaria la proroga in
questione. Naturalmente la predetta possibilità di proroga riguarda anche i progetti
approvati dalle CRI come derivazione di progetti già interregionali, oggetto di
convenzioni tra il Ministero del Lavoro e gli Enti proponenti, ai sensi del decreto
legislativo n. 468/97.
Anche dette delibere dovranno essere
inviate, eventualmente per posta elettronica, sia alle Direzioni Regionali del lavoro
Settore politiche del lavoro e Settore ispezione del lavoro, oltre che alla Direzione
Generale dellImpiego.
8. DELIBERA COMMISSIONE CENTRALE PER
LIMPIEGO DEL 17 FEBBRAIO 1999 "CRITERI DI AVVIAMENTO A SELEZIONE DEI LAVORATORI
IMPEGNATI IN LSU".
Si ritiene dover richiamare
lattenzione degli Uffici e delle CRI interessate sulla delibera della Commissione
centrale per limpiego adottata in data 17 febbraio 1999, trasmessa con circolare
32/99, sottolineando che la formazione degli elenchi dei lavoratori socialmente utili è
strumento necessario ai fini di consentire una più agevole individuazione e
ricollocazione dei soggetti interessati in realtà produttive private, dove sono previsti
lattribuzione di benefici come dal disposto del decreto legislativo n.468/97 e del
decreto interministerale 21 maggio 1998.
Quanto sopra fermo restando le disposizioni
di cui alla delibera della Commissione centrale per limpiego del 19/7/96 concernente
lavvio a selezione dellintera platea di lavoratori nelle P.A.
9. RISERVA OBBLIGATORIA DEL 30% PER GLI
AVVIAMENTI A SELEZIONE EX ART.16 LEGGE 56/87
Al comma 8 dellart.45 della legge
n.144 del 17.5.1999, è stabilito che ai lavoratori soggetti alla disciplina transitoria
è riservata una quota del 30% nelle assunzioni da effettuarsi mediante gli avviamenti a
selezione di cui allart.16 della legge n. 56/1987 e successive modificazioni.
In base a tale disposizione, quindi, la
riserva del 30%, già fissata allart.12 comma 4 del decreto legislativo n.468/97 con
riferimento esclusivo allipotesi di assunzione da parte degli stessi enti pubblici
che avessero utilizzato i soggetti in questione, viene estesa a tutte le Amministrazioni
dello Stato e agli enti pubblici individuati dallart.16 della legge n. 56/1987,
anche se non "utilizzatori" dei lavoratori c.d. transitori.
Peraltro, nel silenzio della legge, deve
ritenersi che la disciplina contenuta al comma 8 dellart.45 del Collegato
Ordinamentale di cui alla legge n.144/99, non sostituisca o modifichi la normativa dettata
dal comma 4 dellart.12 del decreto legislativo n.468/97 già citato, ma si ponga in
aggiunta a questultima, come fattispecie generale ricomprensiva della più specifica
fattispecie contemplata al suddetto articolo 12 comma 4.
Laddove, quindi, lassunzione debba
essere effettuata da parte di enti pubblici che utilizzino o abbiano già utilizzato
soggetti appartenenti al regime transitorio, nellambito della predetta riserva del
30% si dovrà dare, in questo caso, priorità ai lavoratori socialmente utili già
impegnati; solo successivamente ed ove residuino ulteriori posti da ricoprire con
avviamento a selezione, ai sensi dellart.16 della legge n.56/87, potrà procedersi
allassunzione di unità lavorative non precedentemente utilizzate ed appartenenti al
generale bacino dei lavoratori socialmente utili.
Le Amministrazioni locali e regionali
devono considerare, come bacino di ricezione, l'ambito regionale.
Al fine di procedere allassunzione
dei soggetti in questione, in applicazione di quanto disposto dal decreto legislativo
n.468/97 ed oggi dalla legge n. 144/99, lavviamento a selezione dovrà essere
effettuato sulla base di appositi elenchi, per la formazione dei quali le CRI e,
successivamente allattuazione della riforma in materia di collocamento, gli organi
che ne svolgeranno le funzioni, provvederanno alla determinazione dei criteri da seguire
nel rispetto, comunque, di quelli già fissati allart.16 della legge n. 56/87.
Allatto della adozione della delibera
da parte delle CRI o, una volta definito il processo di decentramento alle regioni, gli
organi competenti invieranno tale delibera, anche per posta elettronica, entro 5 giorni,
sia alla Direzione regionale del lavoro settore politiche del lavoro e settore ispezione
del lavoro competente per territorio, che alla scrivente Direzione Generale per
lImpiego.
9bis. ASSEGNO per LSU
Lart. 45, comma 9, della legge in
oggetto, dispone espressamente che dal primo gennaio 1999, l'assegno da corrispondere ai
soggetti impegnati in LSU ai sensi del decreto legislativo n.468/97 è fissato in lit.
850.000 (ottocentocinquantamila lire italiane).
Detto importo di 850.000 deve naturalmente
intendersi comprensivo della rivalutazione spettante per il 1999 nella misura dell'80%
della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati, ai sensi dell'art.8 comma 8 del decreto legislativo n.468/97.
10. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
PENSIONAMENTI ANTICIPATI.
Lart.58 comma 17 della legge n.144/99
ha apportato alcune modifiche all'art.12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997 n.468., e
precisamente:
la lettera a) dopo il comma 5 - che è
finalizzato alla ricollocazione lavorativa ovvero al raggiungimento dei requisiti
pensionistici per i lavoratori assoggettabili alla cosiddetta disciplina transitoria -
prevede l'inserimento di un comma 5 bis.
Tale ulteriore disposizione consente, la
contemporanea fruizione sia del contributo di cui all'art.12 comma 5 lettera c) che del
contributo di cui all'art.12 comma 5 lettera a), in favore di quei soggetti individuati
come "transitori" dallart.12 decreto legislativo n.468/97 e
dallart.45 comma 6 legge n.144/99, a cui manchino meno di cinque anni al
raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia.
In ragione di tale disposizione i soggetti
già beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all'art.2 decreto interministeriale
21 maggio 1998 (contributo pari al 50% dell'onere relativo al proseguimento volontario
della contribuzione, così come determinato dall'INPS e corrisposto dall'INPS), potranno
beneficiare anche del contributo, già individuato dal comma 5 lettera c) del decreto
legislativo n.468/97, nonché dal decreto interministeriale 21 maggio 1999, per i datori
lavoro che assumano con contratto a tempo indeterminato un soggetto destinatario della
disciplina transitoria. Per quanto riguarda le procedure e i requisiti si rimanda alle
indicazioni a suo tempo fornite con circolare 100/98, ivi comprese le modalità di
presentazione della relativa domanda da parte dei soggetti interessati.
LINPS erogherà detto contributo in
ununica soluzione, una volta verificata la sussistenza dei diritto.
. VIGILANZA E CONTROLLO
Si richiama lattenzione degli enti
promotori di progetti sia di lavori socialmente utili che di lavori di pubblica utilità
ad una scrupolosa osservanza di criteri di buona gestione per tutte le attività,
comunque, connesse al progetto e finalizzate alla attuazione degli obiettivi progettuali
di cui sono responsabili, nonché ad un corretto utilizzo delle risorse sia umane che
finanziarie messe a disposizione per le finalità dei progetti così come approvati dalle
delibere CRI.
A tal fine si sottolinea che gli uffici
territoriali competenti, siano essi le nuove strutture per limpiego a livello
regionale o sub-regionale, che i servizi ispettivi periferici di questo Ministero,
potranno essere appositamente richiesti, per tutti i chiarimenti che si rendessero
necessari al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.
12. ASPETTI FINANZIARI
Si precisa che, le risorse già assegnate
per progetti LSU-LPU a livello regionale con circolare 14/99, di questo Ministero, nonché
quelle che verranno assegnate per i progetti interregionali nella misura necessaria, sono
da intendersi impegnabili, ai soli fini delle attività progettuali sia di livello locale
che interregionale, per progetti di LSU che interessano esclusivamente i lavoratori
beneficiari della "disciplina transitoria", come oggi individuati ai sensi
dellart.45 comma 6 legge n.144/99.
Sia le risorse per i progetti locali, che
le risorse per i progetti interregionali potranno poi concorrere, soddisfatte le esigenze
proprie delle attività di LSU, nonché verificata la effettiva disponibilità, alla
realizzazione di misure di politica attiva dellimpiego in armonia con la normativa
comunitaria , sulla base delle apposite convenzioni di cui allart.45 comma 6 legge
n.144/99. A tale proposito, indicazioni successive verranno fornite in merito alla stipula
delle Convenzioni, in base anche alle singole richieste delle regioni interessate.
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Raffaele Morese
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