MINISTERO DEL LAVORO - Direzione Generale per l'Impiego   

CIRCOLARE N. 61/99 Del 26/7/99 (comprensiva di errata corrige ministeriale nota n. 3471/06.01)

Prot. 3293/06.01

DIREZIONE GENERALE PER L’IMPIEGO DIVISIONE II - Disciplina generale del collocamento

OGGETTO : La legge 17 maggio 1999, n. 144: "Misure urgenti in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali". Modifiche alla disciplina dei lavori socialmente utili in Decreto legislativo n.468/97.

Alle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro
Settore Politiche del Lavoro
Servizio Ispezioni

Alle Agenzie Regionali per l’Impiego

Alla Regione Sicilia – Assessorato del Lavoro e della Formazione Professionale
Via Pernice, 2 PALERMO

Alla Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia
Agenzia Regionale del lavoro
Via Miramare, 19 TRIESTE

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione Lavoro - Ufficio del Lavoro Via Leonardo da Vinci,7 BOLZANO

Alla Provincia Autonoma di Trento Assessorato al Lavoro

Agli Assessori regionali delegati alle politiche del lavoro

e, p.c. Al Gabinetto del Ministro
Ai Sottosegretari di Stato
Al Servizio Centrale ULMO
Al Servizio Centrale Ispettorati del Lavoro
Alle Direzioni Generali - Divisioni I
All’ Ufficio Centrale per l’Orientamentoe la Formazione Professionale Div. I
Al Comitato Tecnico per la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria
All’ Ufficio del Consigliere Nazionale di Parità
Al  S.E.C.I.N. Servizio di Controllo Interno

Alla Presidenza del Consiglio Dipartimento Funzione Pubblica

LORO SEDI

1. La legge 17 maggio 1999, n. 144 ( Misure urgenti in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), pubblicata sul supplemento ordinario n.99/L, della Gazzetta Ufficiale n.118 del 22 maggio 1999, ha disposto tra l’altro sia la delega al Governo per la riforma complessiva degli ammortizzatori sociali e degli stessi lavori socialmente utili, ivi compreso il decreto legislativo n.468/97, sia alcuni interventi immediatamente modificativi della normativa in materia di lavori socialmente utili, volti a porre in essere misure idonee all'assorbimento, in forme di occupazione stabile nel mercato del lavoro, dei soggetti impegnati in tali attività.

2. PRINCIPI DI DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE E DELLA MATERIA DEGLI LSU

Allo scopo di realizzare un sistema di strumenti per favorire l’inserimento nel mercato del lavoro, ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione, il Governo è stato delegato:

ai sensi del comma 1 ad emanare entro il 31 dicembre 1999, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno o più decreti legislativi per ridefinire gli incentivi all’occupazione all’auto-impiego e all’auto-imprenditorialità ;

ai sensi del comma 2 ad apportare, entro il 28 febbraio 2000, le necessarie modifiche o integrazioni al testo di decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 al fine di adeguarne la disciplina in relazione:

a) al nuovo assetto istituzionale disposto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997 n.469, che prevede il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro a norma dell’art.1 legge n.59/97;

b) alla legislazione regionale specifica, intervenuta a seguito del decreto legislativo 1 dicembre 1997 n.468;

c) all’obiettivo di favorire lo sviluppo di iniziative volte alla creazione di occupazione stabile.

3. Ferme restando le istruzioni a suo tempo impartite da questo Ministero con circolari 100/98 e 138/98, con particolare riferimento al sistema degli incentivi alla ricollocazione lavorativa dei soggetti rientranti nella cosiddetta "disciplina transitoria", di cui all'art.12 del decreto legislativo n.468/97 e al decreto interministeriale 21 maggio 1998, si ritiene quindi di dover fornire alcune indicazioni, alla luce delle modifiche e integrazioni previste dalla legge n.144/99.

4. SOGGETTI UTILIZZABILI NEI PROGETTI LSU IN QUANTO APPARTENENTI AL REGIME TRANSITORIO

Il comma 6 dell’art.45 della legge n.144/99 dispone che, fino alla attuazione della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, possono essere approvati o prorogati solo progetti di lavori socialmente utili, che prevedano la esclusiva partecipazione dei soggetti destinatari della disciplina transitoria come prevista dall’art.12 del decreto legislativo 468/97 e dal decreto interministeriale 21 maggio 1998, oggi applicabile in virtù dell’art.45 co.6 della legge 144/99, anche ai soggetti che possano maturare 12 mesi di permanenza in attività progettuali di LSU nel periodo compreso tra l’1/1/98 e il 31/12/99.

A tali soggetti, si applicano pertanto le disposizioni della cosiddetta "disciplina transitoria" anche per le modalità di assegnazione in progetti LSU di tipo a),b),c) come individuati all’art.1 comma 2 decreto legislativo n.468/97.

E’ utile precisare che il lavoratore che accede ai benefici della disciplina transitoria per aver maturato 12 mesi di complessiva permanenza in progetti LSU nel periodo utile individuato (1/1/98 - 31/12/99) dovrà dichiarare, anche con una autocertificazione ai sensi della legge n.15/68, la sua effettiva partecipazione in progetti regolarmente approvati per una durata tale da garantire la permanenza di complessivi 12 mesi in progetti di LSU. Tali lavoratori verranno quindi inseriti - come avviene per i destinatari della "disciplina transitoria" ai sensi del decreto legislativo n.468/97 - nelle liste di mobilità, senza approvazione della lista da parte delle singole Commissioni regionali per l'impiego e – successivamente alla attivazione dei servizi regionali per l’impiego – i rispettivi organismi regionali che ne svolgeranno le funzioni.

Le disposizioni di cui alla "disciplina transitoria" si applicano, oltre che ai lavoratori che percepiscono sussidio o assegno di LSU anche ai lavoratori che percepiscono trattamenti previdenziali, quali CIGS o mobilità e che, già utilizzati in progetti di LSU tipo a, b) c), come indicati all’art.1 del decreto legislativo n.468/97 possano maturare nel periodo già indicato dall’1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 una permanenza di almeno 12 mesi in detti progetti LSU di tipo a) b) e c).

5. APPROVAZIONE DEI PROGETTI

Le singole Commissioni regionali per l’impiego e - successivamente alla attivazione dei servizi regionali per l’impiego – i rispettivi organismi che ne svolgeranno le funzioni, potranno pertanto deliberare, in proroga o in nuova approvazione, progetti di LSU, destinati esclusivamente ai soggetti individuati nel paragrafo 4 della presente circolare.

Rimane ferma la necessità di una apposita delibera della CRI competente, sia al fine di autorizzare l’inserimento di tali lavoratori in un progetto attualmente in corso – ad esempio con l’implementazione del numero dei lavoratori utilizzati – sia per l’avviamento in nuove attività progettuali.

Dette delibere dovranno essere inviate, anche per posta elettronica, sia alle Direzioni Regionali del lavoro Settore politiche del lavoro e Settore ispezione del lavoro, che alla scrivente Direzione Generale dell’Impiego.

I nuovi progetti di lavori socialmente utili anche ai sensi della disposizioni di cui al decreto legislativo n.468/97, avranno tutti la caratteristica di progetti locali o regionali, ferma restando la possibilità per i soggetti espressamente individuati dallo stesso decreto legislativo n.468/97, di sottoscrivere apposite convenzioni con il Ministero del lavoro e P.S., ai sensi dell’art.5 comma 4.

6. ASSEGNAZIONE NEI PROGETTI.

In relazione alle modalità di assegnazione dei soggetti interessati nelle diverse attività progettuali, si richiamano espressamente le istruzioni operative fornite con circolare 100/98, che al punto 1.4 indica che i soggetti destinatari della disciplina transitoria possono, sulla base di apposite delibere delle CRI, essere assegnati ai progetti di lavori socialmente utili in deroga alle procedure di assegnazione previste dall'art.6 del decreto legislativo n. 468/97, nonché in deroga alle priorità previste per gli avviamenti nei progetti aventi obiettivi di carattere straordinario di cui all'art.1 comma 2 lettera c) del citato decreto legislativo.

I soggetti individuati in via definitiva dall’art.45 comma 6 legge n.144/99, quali destinatari della c.d. "disciplina transitoria", potranno dunque essere immediatamente riavviati previa delibera delle rispettive CRI in attività progettuali anche in prosecuzione di progetti attualmente in corso di espletamento, non trovando più applicazione già nell'immediato nei loro confronti, la disciplina che prevede un intervallo di sei mesi tra la conclusione di un progetto e l'assegnazione ad un altro disposta dall'art.6 comma 9 del decreto legislativo n.468/97.

7. PROROGA dei PROGETTI LSU

Oltre alle fattispecie di proroga ammissibili ai sensi del decreto legislativo n.468/97 (12 mesi + 6+6 mesi per gli LPU, di cui all’art.1, co.2 lett. a) decreto legislativo n.468/97 e 6 mesi + 6 mesi per gli LSU straordinari di cui all’art.2 lett. c) del decreto legislativo citato), l'art.58 comma 17 lettera b) della legge n.144/99 consente la proroga dei progetti di cui all’art.1 co.2 lett. b) e c) dello stesso decreto legislativo n.468/97, fino all’attuazione degli obiettivi progettuali e comunque non oltre il 31 dicembre 1999.

La proroga dovrà essere richiesta con le procedure già individuate per la attuazione del decreto legislativo n. 468/97, ivi compresa la delibera delle singole CRI competenti.

Per le proroghe dei progetti c.d. interregionali non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della legge n.144/99, la delibera della Sottocommissione centrale per l’impiego continua a svolgere la propria cogenza di atto deliberatorio. Per tali progetti, pertanto, dovrà essere effettuato solo un nuovo passaggio presso le CRI interessate ai sensi della legge n.144/99, sulla base della delibera della Sottocommissione a suo tempo emessa, con l’indicazione da parte dell’ente promotore del progetto delle esigenze che rendono necessaria la proroga in questione. Naturalmente la predetta possibilità di proroga riguarda anche i progetti approvati dalle CRI come derivazione di progetti già interregionali, oggetto di convenzioni tra il Ministero del Lavoro e gli Enti proponenti, ai sensi del decreto legislativo n. 468/97.

Anche dette delibere dovranno essere inviate, eventualmente per posta elettronica, sia alle Direzioni Regionali del lavoro Settore politiche del lavoro e Settore ispezione del lavoro, oltre che alla Direzione Generale dell’Impiego.

 

8. DELIBERA COMMISSIONE CENTRALE PER L’IMPIEGO DEL 17 FEBBRAIO 1999 "CRITERI DI AVVIAMENTO A SELEZIONE DEI LAVORATORI IMPEGNATI IN LSU".

Si ritiene dover richiamare l’attenzione degli Uffici e delle CRI interessate sulla delibera della Commissione centrale per l’impiego adottata in data 17 febbraio 1999, trasmessa con circolare 32/99, sottolineando che la formazione degli elenchi dei lavoratori socialmente utili è strumento necessario ai fini di consentire una più agevole individuazione e ricollocazione dei soggetti interessati in realtà produttive private, dove sono previsti l’attribuzione di benefici come dal disposto del decreto legislativo n.468/97 e del decreto interministerale 21 maggio 1998.

Quanto sopra fermo restando le disposizioni di cui alla delibera della Commissione centrale per l’impiego del 19/7/96 concernente l’avvio a selezione dell’intera platea di lavoratori nelle P.A.

9. RISERVA OBBLIGATORIA DEL 30% PER GLI AVVIAMENTI A SELEZIONE EX ART.16 LEGGE 56/87

Al comma 8 dell’art.45 della legge n.144 del 17.5.1999, è stabilito che ai lavoratori soggetti alla disciplina transitoria è riservata una quota del 30% nelle assunzioni da effettuarsi mediante gli avviamenti a selezione di cui all’art.16 della legge n. 56/1987 e successive modificazioni.

In base a tale disposizione, quindi, la riserva del 30%, già fissata all’art.12 comma 4 del decreto legislativo n.468/97 con riferimento esclusivo all’ipotesi di assunzione da parte degli stessi enti pubblici che avessero utilizzato i soggetti in questione, viene estesa a tutte le Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici individuati dall’art.16 della legge n. 56/1987, anche se non "utilizzatori" dei lavoratori c.d. transitori.

Peraltro, nel silenzio della legge, deve ritenersi che la disciplina contenuta al comma 8 dell’art.45 del Collegato Ordinamentale di cui alla legge n.144/99, non sostituisca o modifichi la normativa dettata dal comma 4 dell’art.12 del decreto legislativo n.468/97 già citato, ma si ponga in aggiunta a quest’ultima, come fattispecie generale ricomprensiva della più specifica fattispecie contemplata al suddetto articolo 12 comma 4.

Laddove, quindi, l’assunzione debba essere effettuata da parte di enti pubblici che utilizzino o abbiano già utilizzato soggetti appartenenti al regime transitorio, nell’ambito della predetta riserva del 30% si dovrà dare, in questo caso, priorità ai lavoratori socialmente utili già impegnati; solo successivamente ed ove residuino ulteriori posti da ricoprire con avviamento a selezione, ai sensi dell’art.16 della legge n.56/87, potrà procedersi all’assunzione di unità lavorative non precedentemente utilizzate ed appartenenti al generale bacino dei lavoratori socialmente utili.

Le Amministrazioni locali e regionali devono considerare, come bacino di ricezione, l'ambito regionale.

Al fine di procedere all’assunzione dei soggetti in questione, in applicazione di quanto disposto dal decreto legislativo n.468/97 ed oggi dalla legge n. 144/99, l’avviamento a selezione dovrà essere effettuato sulla base di appositi elenchi, per la formazione dei quali le CRI e, successivamente all’attuazione della riforma in materia di collocamento, gli organi che ne svolgeranno le funzioni, provvederanno alla determinazione dei criteri da seguire nel rispetto, comunque, di quelli già fissati all’art.16 della legge n. 56/87.

All’atto della adozione della delibera da parte delle CRI o, una volta definito il processo di decentramento alle regioni, gli organi competenti invieranno tale delibera, anche per posta elettronica, entro 5 giorni, sia alla Direzione regionale del lavoro settore politiche del lavoro e settore ispezione del lavoro competente per territorio, che alla scrivente Direzione Generale per l’Impiego.

9bis. ASSEGNO per LSU

L’art. 45, comma 9, della legge in oggetto, dispone espressamente che dal primo gennaio 1999, l'assegno da corrispondere ai soggetti impegnati in LSU ai sensi del decreto legislativo n.468/97 è fissato in lit. 850.000 (ottocentocinquantamila lire italiane).

Detto importo di 850.000 deve naturalmente intendersi comprensivo della rivalutazione spettante per il 1999 nella misura dell'80% della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, ai sensi dell'art.8 comma 8 del decreto legislativo n.468/97.

10. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENSIONAMENTI ANTICIPATI.

L’art.58 comma 17 della legge n.144/99 ha apportato alcune modifiche all'art.12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997 n.468., e precisamente:

la lettera a) dopo il comma 5 - che è finalizzato alla ricollocazione lavorativa ovvero al raggiungimento dei requisiti pensionistici per i lavoratori assoggettabili alla cosiddetta disciplina transitoria - prevede l'inserimento di un comma 5 bis.

Tale ulteriore disposizione consente, la contemporanea fruizione sia del contributo di cui all'art.12 comma 5 lettera c) che del contributo di cui all'art.12 comma 5 lettera a), in favore di quei soggetti individuati come "transitori" dall’art.12 decreto legislativo n.468/97 e dall’art.45 comma 6 legge n.144/99, a cui manchino meno di cinque anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia.

In ragione di tale disposizione i soggetti già beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all'art.2 decreto interministeriale 21 maggio 1998 (contributo pari al 50% dell'onere relativo al proseguimento volontario della contribuzione, così come determinato dall'INPS e corrisposto dall'INPS), potranno beneficiare anche del contributo, già individuato dal comma 5 lettera c) del decreto legislativo n.468/97, nonché dal decreto interministeriale 21 maggio 1999, per i datori lavoro che assumano con contratto a tempo indeterminato un soggetto destinatario della disciplina transitoria. Per quanto riguarda le procedure e i requisiti si rimanda alle indicazioni a suo tempo fornite con circolare 100/98, ivi comprese le modalità di presentazione della relativa domanda da parte dei soggetti interessati.

L’INPS erogherà detto contributo in un’unica soluzione, una volta verificata la sussistenza dei diritto.

  1. . VIGILANZA E CONTROLLO

Si richiama l’attenzione degli enti promotori di progetti sia di lavori socialmente utili che di lavori di pubblica utilità ad una scrupolosa osservanza di criteri di buona gestione per tutte le attività, comunque, connesse al progetto e finalizzate alla attuazione degli obiettivi progettuali di cui sono responsabili, nonché ad un corretto utilizzo delle risorse sia umane che finanziarie messe a disposizione per le finalità dei progetti così come approvati dalle delibere CRI.

A tal fine si sottolinea che gli uffici territoriali competenti, siano essi le nuove strutture per l’impiego a livello regionale o sub-regionale, che i servizi ispettivi periferici di questo Ministero, potranno essere appositamente richiesti, per tutti i chiarimenti che si rendessero necessari al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.

 

12. ASPETTI FINANZIARI

Si precisa che, le risorse già assegnate per progetti LSU-LPU a livello regionale con circolare 14/99, di questo Ministero, nonché quelle che verranno assegnate per i progetti interregionali nella misura necessaria, sono da intendersi impegnabili, ai soli fini delle attività progettuali sia di livello locale che interregionale, per progetti di LSU che interessano esclusivamente i lavoratori beneficiari della "disciplina transitoria", come oggi individuati ai sensi dell’art.45 comma 6 legge n.144/99.

Sia le risorse per i progetti locali, che le risorse per i progetti interregionali potranno poi concorrere, soddisfatte le esigenze proprie delle attività di LSU, nonché verificata la effettiva disponibilità, alla realizzazione di misure di politica attiva dell’impiego in armonia con la normativa comunitaria , sulla base delle apposite convenzioni di cui all’art.45 comma 6 legge n.144/99. A tale proposito, indicazioni successive verranno fornite in merito alla stipula delle Convenzioni, in base anche alle singole richieste delle regioni interessate.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Raffaele Morese

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