Circolare n. 3/2000 - GURS n.55 del 01/12/2000 S.O.
Prot. n. 7716/Coord. reg. lì, 28 novembre 2000
- Alle Associazioni dei datori di lavoro
- Agli Ordini e/o Collegi Professionali
- Alle imprese individuali, societarie e cooperative nonché consorzi di imprese
individuali, societarie e cooperative che abbiano una stabile organizzazione nel
territorio della Regione Siciliana ed operanti in qualsiasi settore produttivo,
commerciale o di servizi
- AllAgenzia regionale per limpiego e la formazione professionale
- AllUfficio regionale del lavoro e della massima occupazione
- AllIspettorato regionale del lavoro
- Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
- Alle Sezioni circoscrizionali per limpiego
e, p.c., - Alla V Commissione legislativa dellAssemblea regionale
siciliana - Ufficio di Presidenza
- Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto
- Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per
limpiego - Divisione VII
- Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori
- Agli Ispettorati provinciali del lavoro
- AllI.N.P.S. Direzione Centrale Entrate Contributive
- Alla sede I.N.P.S. della regione Sicilia
- Ai Gruppi di lavoro delle Direzioni I° e II° dellAssessorato regionale del
lavoro
LORO SEDI
La legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, ha emanato norme concernenti i piani di inserimento professionale. Su conforme parere della Commissione regionale per limpiego, reso nella seduta del 27 novembre 2000, si impartiscono le seguenti direttive.1. Proroga dei termini di applicazione dei PIP regionali ed interregionali
Il primo comma dellart.8 dispone, nell'ambito della Regione, che le norme inerenti i piani di inserimento professionale regionali dei giovani privi di occupazione, ivi compresi i piani straordinari di cui all'articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, si applicano fino al 31 dicembre 2002.
A tal fine, i piani di inserimento professionale, relativi al piano, istituito con decreto n°3569/VI/C.R.I./L. del 29 dicembre 1999, registrato alla Ragioneria centrale dellAssessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dellemigrazione in data 31 dicembre 1999, al n° 1551, allegato alla circolare assessoriale 13 gennaio 2000, n°370, pubblicata sulla G.U.R.S. n°3 del 21 gennaio 2000, e relativi al piano istituito con decreto n°12/X/L. del 19 gennaio 2000 e decreto n°18/VI/C.R.I. del 26 gennaio 2000, allegato alla circolare assessoriale 15 febbraio 2000, n°4, pubblicata sulla G.U.R.S. n°8 del 25 febbraio 2000, possono concludersi anche oltre il 31 dicembre 2000, e comunque non oltre i 12 mesi dal loro inizio.
Il secondo comma dellart.8 dispone, altresì, che le norme inerenti i piani di inserimento professionale interregionali si applicano, ai giovani residenti nel territorio della regione, fino al 31 dicembre 2002.
Il terzo comma dellarticolo 8 si concreta nellinterpretazione delle modalità di computo (allunità inferiore per difetto in caso di frazione) del numero dei giovani impegnati nei PIP che i soggetti utilizzatori debbono trasformare in rapporti lavorativi.
Tale obbligo del soggetto presso cui è svolta l'esperienza lavorativa, previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è da ritenersi assolto ove lo stesso soggetto utilizzatore abbia proceduto all'assunzione, anche attraverso contratti di formazione e lavoro o contratti di apprendistato, dei giovani impegnati in analoghi progetti. Il calcolo della percentuale del 60 per cento va interpretato, nel caso di frazione della predetta percentuale, computando la stessa all'unità inferiore per difetto.
Ad esempio, unazienda che ha utilizzato 12 giovani nei PIP, assolverà l'obbligo instaurando 7 rapporti lavorativi e non già 8 (60% di 12 = 7,2).
Il comma 4 dellart.8 disciplina le modalità di attuazione dei lavori socialmente utili nellambito dei PIP di tipo "a" approvati dalla Commissione regionale per limpiego anteriormente al 31 luglio 2000, mutuando le disposizioni già recate dagli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9 e 11 del decreto legislativo n.468/97.
Emerge chiara la volontà del legislatore di limitare la possibilità di attivare tale misura soltanto ai piani approvati antecedentemente alla data del 31 luglio 2000, e pertanto di non consentire lapprovazione di ulteriori progetti.
Peraltro, la Commissione regionale per limpiego, nella seduta del 30 marzo 2000, si era già determinata di attivare tale misura soltanto in quei casi in cui si prevede lutilizzazione di soggetti già inseriti nel bacino dei lavori socialmente utili, finalizzando tale intervento al mantenimento dei livelli occupazionali ed alla loro stabilizzazione, evitando lampliamento dellarea del cd. "precariato".
Il comma 3 dellarticolo 4 estende le disposizioni statali che derogano alle procedure di evidenza pubblica, per lallocazione lavorativa dei soggetti destinatari del regime transitorio lsu (art.10 decreto legislativo n.468/97), ai giovani impegnati nei progetti di lavori di pubblica utilità del piano straordinario di cui al decreto legislativo n.280/1997 e a quelli impegnati nei PIP di tipo "a", purché i predetti progetti siano stati approvati dalla Commissione regionale per l'impiego entro il 17 novembre 2000.
La predetta disposizione facilita la stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati nei predetti progetti pur non erogando alcuna agevolazione economica.
Al riguardo, si precisa che, a tali soggetti si applicano tutti i benefici contributivi previsti dalla normativa statale e dalla normativa regionale in atto vigente, purchè in possesso dei requisiti previsti.
5. Piani straordinari di inserimento professionale Nuove istanze
Con circolare assessoriale 3 settembre 1999, n°358, sono state impartite direttive circa lattuazione della misura in parola, premettendo che, al punto 3, della predetta circolare, lAssessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e lemigrazione è autorizzato a finanziare prioritariamente nellambito delle risorse destinate ai piani di inserimento professionale da fondi regionali, nazionali o comunitari, - previa approvazione di apposita convenzione da parte della Commissione regionale per limpiego i piani straordinari di inserimento professionale, che comportano alla conclusione del piano lassunzione a tempo indeterminato, o con contratti di formazione e lavoro, o di apprendistato di almeno il 60% dei giovani impegnati nei predetti piani, così come previsto dallart.10, comma 2, della legge regionale 19 agosto 1999, n°18.
In caso di inadempienza a tale obbligo, lAssessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e lemigrazione dispone la decadenza dai benefici concessi ai sensi del comma 2 dellart.10 della legge regionale 19 agosto 1999, n°18, ed il recupero delle somme erogate.
Fermo restando limpegno di cui sopra è cenno, per i predetti piani, non trova applicazione il rapporto numerico determinato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dellart.15, comma 5, della legge n°451/94, per il ricorso allistituto, mentre non possono essere attivati piani nel caso in cui i soggetti utilizzatori non abbiano proceduto allassunzione di almeno il 60% dei giovani utilizzati in analoghi precedenti progetti.
Premesso quanto sopra, si porta a conoscenza che è intendimento di questo Assessorato regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e lemigrazione, promuovere un piano per lutilizzazione di circa 2.000 giovani con i piani straordinari di inserimento professionale.
Listruttoria delle richieste pervenute sarà operata in base allordine cronologico di presentazione.
Al fine di determinare i piani da ammettere a finanziamento si avrà riguardo:
Le associazioni datoriali, gli ordini e i collegi professionali, nonché le imprese e i liberi professionisti interessati alla misura in parola, potranno fare pervenire la propria richiesta, allAssessorato regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e lemigrazione Agenzia regionale per limpiego e la formazione professionale - Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro via Imperatore Federico n° 52 Palermo, entro e non oltre 10 giorni da quello successivo alla data di pubblicazione della presente circolare assessoriale sulla G.U.R.S., secondo le modalità appresso indicate:
Le associazioni datoriali, gli Ordini ed i Collegi professionali, interessati alla misura, potranno fare pervenire allAssessorato regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e lemigrazione Agenzia regionale per limpiego e la formazione professionale - Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro via Imperatore Federico n° 52 Palermo, la richiesta di stipula di convenzione con lAgenzia regionale per limpiego e la formazione professionale, con allegate le schede di adesione al progetto per singola impresa/libero professionista (
All.1), ed elenco delle imprese/liberi professionisti, (All. 3) debitamente compilato. Tale elenco dovrà, altresì, essere inviato su supporto informatico in "Excel", secondo il formato già in uso per i precedenti piani.Resta inteso che non saranno prese in considerazione le schede di adesione al progetto che saranno compilate parzialmente, o difformi da quelle di cui all
allegato "1" alla presente circolare, presentate dalle singole imprese o liberi professionisti allassociazione datoriale, Ordine o Collegio professionale dappartenenza, che recano data anteriore a quella del giorno successivo alla data di pubblicazione della presente circolare assessoriale sulla G.U.R.S..Si fa presente che la mancanza di uno solo degli elementi sopra citati, comporterà lautomatica esclusione dellistanza presentata, pertanto non saranno prese in considerazione gli enti che avanzeranno richiesta generica, omettendo di allegare le schede di adesione al progetto per singola impresa/libero professionista (All. 1).
b) Richieste avanzate da singole imprese o liberi professionisti.
Le singole imprese o i liberi professionisti, interessati alla misura potranno fare pervenire, direttamente allAssessorato regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e lemigrazione Agenzia regionale per limpiego e la formazione professionale - Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro via Imperatore Federico n° 52 Palermo, la scheda di adesione al progetto (
All.2), debitamente compilata in ogni sua parte, dal legale rappresentante/titolare dellimpresa/dello studio professionale, conforme allallegato 2, pena lesclusione.La stessa scheda di adesione deve essere trasmessa, per conoscenza, allAssociazione datoriale/Ordine/Collegio professionale, cui limpresa/libero professionista aderisce.
Si fa presente che, ai fini delleventuale successiva convocazione per la stipula della convenzione, è essenziale lesatta indicazione, sulla scheda stessa, dellAssociazione datoriale/Ordine/Collegio professionale dappartenenza.
La mancanza di uno solo degli elementi sopra indicati comporterà lautomatica esclusione, dalleventuale piano, dellimpresa/libero professionista.
Non si terrà conto, altresì, delle richieste presentate in data antecedente al giorno successivo alla pubblicazione della presente circolare, nonché di quelle pervenute oltre il termine di 10 giorni.
Il Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro, al termine dellistruttoria delle schede di adesione al progetto pervenute, sottoporrà le risultanze istruttorie alla Commissione regionale per limpiego per le determinazioni di competenza.
6. Informazioni
Si fa presente che questo ufficio ha appreso che la Commissione Europea Direzione Generale Concorrenza ha autorizzato gli aiuti di Stato inerenti il regime di premio per lutilizzazione di giovani impegnati con i piani dinserimento professionale (art. 10, legge regionale 9 agosto 1999, n° 18) sino al 31 dicembre 1999, con decisione trasmessa alle autorità italiane con lettera SG (98) D/2242 del 17 marzo 1998 (aiuti di Stato N 692/97).
Pertanto, in attesa che la Commissione Europea esprima il proprio parere in ordine allapplicazione del suddetto regime oltre il 31 dicembre 1999, le agevolazioni in questione potranno essere concesse soltanto nei limiti stabiliti dalla comunicazione della Commissione relativa agli aiuti "de minimis".
La suddetta Comunicazione dispone, in particolare, che gli aiuti pubblici che non superino un importo di 100.000 ECU in tre anni, non esplicando un impatto sensibile sugli scambi e sulla concorrenza tra stati, non sono soggetti alla procedura di controllo comunitario ai sensi dellarticolo 93 del Trattato.
Va, altresì, precisato che la sopracitata comunicazione prevede che la regola del "de minimis" non è applicabile alle agevolazioni concesse alle imprese appartenenti al settore della produzione, trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca, nonché alle imprese operanti nel comparto dellindustria siderurgica e carbonifera (CECA), della costruzione navale e dei trasporti.
Pertanto, le imprese appartenenti ai settori sopra citati, e nelle more che la problematica venga definita da parte della Commissione Europea Direzione Generale Concorrenza, questo ufficio ritiene, in via cautelativa, di sospendere dal beneficio, di attivare piani dinserimento professionale, le imprese interessate.
La presente circolare, nonché i relativi allegati potranno essere consultati, con possibilità di scaricare, lallegato 1 e lallegato 2 in formato "Word" e lallegato 3 in formato "Excel", sul sito ufficiale della Regione Siciliana, allindirizzo
www.regione.sicilia.it/lavoro.Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere allAgenzia regionale per limpiego e la formazione professionale Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro Via Imperatore Federico n.52.-
L'ASSESSORE (On.le Benedetto ADRAGNA)