La legge 482, comunemente definita "legge sul collocamento obbligatorio" prevede l'istituzione di liste speciali separate per il collocamento di alcune categorie di soggetti per le quali è maggiormente difficile l'inserimento nel mondo del lavoro. Tali liste speciali sono istituite in tutti gli Uffici Provinciali del Lavoro presso i quali vengono anche formate delle apposite Commissioni per il collocamento obbligatorio.
Le categorie dei soggetti aventi diritto, le cui caratteristiche vengono descritte nel corso dell'articolato della Legge, hanno ciascuna diritto ad una specifica aliquota di riserva dei posti.
L'art. 9 della 482, infatti, stabilisce che le quote per le diverse categorie sono le seguenti:
L'eccezione a questa Legge è relativa ai non vedenti per i quali altre disposizioni, sia precedenti che successive alla 482, stabiliscono riserve particolari.
La riserva dei posti viene applicata a tutti i soggetti per i quali venga accertata la relativa disabilità, ma non si applica "nei confronti di coloro che abbiano superato il 55° anno di età, nonché nei confronti di coloro che abbiano perduto ogni capacità lavorativa o che, per la natura ed il grado della loro invalidità, possano riuscire di danno alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti" (art. 1).Agli assunti con il collocamento obbligatorio viene applicato il normale trattamento economico, giuridico e normativo.
I soggetti obbligati all'assunzione attraverso il collocamento obbligatorio sono tutte le aziende private e pubbliche e gli enti pubblici che abbiano più di 35 dipendenti. In particolare, la 482 stabilisce che:
I soggetti economici interessati dal dispositivo di Legge sono tenuti a comunicare periodicamente alla Commissione dell'Ufficio Provinciale i dati relativi al personale in servizio ed a quello che si avvale del collocamento obbligatorio.
E' prevista una sanzione amministrativa per coloro che non assumono secondo le riserve stabilite dalla Legge.