Legge 2 aprile 1968, n. 482
Disciplina generale delle
assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e
le aziende private.
Titolo I
NORME GENERALI
1. (Soggetti aventi diritto
ad assunzione obbligatoria). La presente legge disciplina l'assunzione
obbligatoria, presso le aziende private e le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le amministrazioni regionali,
provinciali e comunali, le aziende di Stato e quelle municipalizzate,
nonchè le amministrazioni degli enti pubblici in genere
e degli istituti soggetti a vigilanza governativa, degli invalidi
di guerra, militari e civili, degli invalidi per servizio, degli
invalidi del lavoro, degli invalidi civili, dei ciechi, dei sordomuti,
degli orfani e delle vedove dei caduti in guerra o per servizio
o sul lavoro, degli ex tubercolotici e dei profughi.
Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge
nei confronti di coloro che abbiano superato il 55° anno
di età, nonchè nei confronti di coloro che abbiano
perduto ogni capacità lavorativa o che, per la natura ed
il grado della loro invalidità, possano riuscire di danno
alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o
alla sicurezza degli impianti.
2. (Invalidi di guerra e invalidi civili di guerra). Agli effetti
della presente legge sono considerati invalidi di guerra coloro
che durante l'effettivo servizio militare siano divenuti inabili
a proficuo lavoro o si trovino menomati nella loro capacità
di lavoro, in seguito a lesioni o ad infermità incontrate
o aggravate per servizio di guerra, o comunque per fatto di guerra.
Sono considerati invalidi civili di guerra coloro che, non militari,
siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati
nelle loro capacità lavorative in seguito a lesioni o ad
infermità incontrate per fatto di guerra.
Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge
nel caso di invalidi con minorazioni ascritte:
a) alla nona e decima categoria della tab. A di cui al D. Lgt.
20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate dalle
voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria
decima;
b) alla tab. B annessa al R.D. 12 luglio 1923, n. 1491, ad
eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della
tabella stessa;
c) alla tab. B annessa alla L. 10 agosto 1950, n. 648 (1
), ad eccezione di quelle contemplate dalla voci da 4 a 10 della
tabella stessa.
3. (Invalidi per servizio). Agli effetti della presente
legge sono considerati invalidi per servizio coloro che, durante
il servizio militare o civile, alle dipendenze dello Stato o degli
enti locali, territoriali e istituzionali, siano divenuti inabili
a proficuo lavoro, o si trovino menomati nella loro capacità
di lavoro in seguito a lesioni o ad infermità incontrate
o aggravate per causa di servizio.
Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge
agli invalidi per servizio, che si trovino nelle condizioni di
cui ai punti a e c del terzo comma del precedente articolo, con
le eccezioni ivi citate.
4. (Invalidi del lavoro). Agli effetti della presente
legge sono considerati invalidi del lavoro coloro i quali, a causa
di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, abbiano
subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore
ad un terzo.
5. (Invalidi civili). Agli effetti della presente
legge sono considerati invalidi civili coloro che siano affetti
da minorazioni fisiche, che ne riducano la capacità lavorativa
in misura non inferiore ad un terzo, compresi i dimessi da luoghi
di cura per guarigione clinica da affezione tubercolare, ed esclusi
gli invalidi per cause di guerra, di servizio o di lavoro ed i
sordomuti, i quali abbiano diritto al collocamento obbligatorio
in virtù di altre disposizioni della presente legge.
6. (Privi della vista). Agli effetti della presente
legge si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da
cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore
ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.
Ferme restando le norme di cui alla LL 14 luglio 1957, n. 594
(1) e successive modificazioni e integrazioni e
21 luglio 1961, n. 686 (2), concernenti rispettivamente
l'assunzione obbligatoria dei privi della vista nelle mansioni
di centralinista telefonico e di massaggiatore o massofisioterapista,
per il collocamento obbligatorio dei privi della vista che acquisiranno
diverse qualificazioni professionali speciali si disporrà
con apposite norme.
I privi della vista sono computati nel numero degli invalidi
di guerra, del lavoro, per servizio e civili, che le aziende e
le amministrazioni sono tenute ad assumere ai sensi della presente
legge, a seconda delle cause che hanno dato origine alla cecità.
7. (Sordomuti). Agli effetti della presente legge
si intendono sordomuti coloro che sono colpiti da sordità
dalla nascita o contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.
Per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti si applicano
le disposizioni della presente legge, nonchè gli artt.
6 e 7 della L. 13 marzo 1958, n.308 (3).
Sono abrogati gli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della L. 13 mar. 1958,
n.308.
8. (Orfani e vedove). Hanno diritto al collocamento
obbligatorio, a norma della presente legge, gli orfani e le vedove
di coloro che siano morti, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi
delle mutilazioni o infermità, che diedero luogo a trattamento
di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di
rendita di infortunio, per fatto di guerra o per servizio o del
lavoro; agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la
moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a
qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro.
9. (Aliquote spettanti alle singole categorie di riservatari).
L'aliquota complessiva da riservarsi da parte delle aziende private
e delle pubbliche amministrazioni di cui al primo comma dell'art.
1 per le assunzioni di cui alla presente legge, è ripartita
tra le varie categorie di riservatari nelle misure seguenti:
invalidi di guerra 25%
invalidi civili di guerra 10%
invalidi per servizio 15%
invalidi del lavoro 15%
orfani e vedove di guerra per servizio e per lavoro 15%
invalidi civili 15%
sordomuti 5%
La percentuale riservata ai sordomuti si applica soltanto nei
confronti delle aziende con oltre 100 dipendenti e delle pubbliche
amministrazioni con lo stesso numero di dipendenti; nel caso di
aziende e pubbliche amministrazioni con un numero inferiore di
dipendenti e dell'amministrazione autonoma delle ferrovie dello
Stato, la percentuale riservata ai sordomuti è attribuita
agli invalidi civili. In mancanza dei diretti beneficiari subentrano
proporzionalmente i riservatari delle altre categorie, secondo
le valutazioni delle commissione provinciale per il collocamento
obbligatorio.
10. (Trattamento, licenziamento). A coloro che sono
assunti al lavoro in forza della presente legge deve essere applicato
il normale trattamento economico, giuridico e normativo.
La presente legge non applica nessuna modificazione del trattamento
di pensione fatto agli invalidi di guerra, per servizio e del
lavoro, qualunque sia il grado della rieducazione conseguita e
l'occupazione a cui siano assunti, nonchè alle vedove ed
agli orfani dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro.
Oltre che nei casi di licenziamento previsti per giusta causa
o giustificato motivo, i mutilati e invalidi di cui alla presente
legge possono esser licenziati quando, a giudizio del collegio
medico provinciale di cui all'art. 20, sia accertata, su richiesta
dell'imprenditore o dell'invalido interessato, la perdita di ogni
capacità lavorativa o aggravamento di invalidità
tale da determinare pregiudizio alla salute ed incolumità
dei compagni di lavoro, nonchè alla sicurezza degli impianti.
In caso di licenziamento l'azienda o la pubblica amministrazione
è tenuta a darne comunicazione nel termine di 10 giorni
all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione
per la sostituzione del lavoratore licenziato con altro avente
diritto all'assunzione obbligatoria.
Titolo II
SOGGETTI OBBLIGATI
11.(Aziende private). I privati datori di lavoro,
i quali abbiano complessivamente alle loro dipendenze più
di 35 lavoratori tra operai ed impiegati, ad esclusione degli
apprendisti, sono tenuti ad assumere lavoratori appartenenti alle
categorie indicate nel precedente titolo, per una aliquota complessiva
del 15% del personale in servizio; le frazioni percentuali superiori
allo 0,50% sono considerate unità.
Nel limite percentuale di posti dovuti ai sensi del precedente
comma saranno riservati ai mutilati e invalidi almeno la metà
dei posti disponibili di custodi, portieri, magazzinieri, ascensoristi,
addetti alla vendita dei biglietti nei locali di pubblico spettacolo
(cinema, teatri, sale di concerti, ecc.), guardiani di parcheggi
per vetture, guardiani di magazzini o che comportino mansioni
analoghe. Nell'assegnazione di detti posti dovrà essere
data la precedenza, se invalidi di guerra o per servizio, agli
amputati dell'arto superiore o inferiore, ascritti alle categorie
seconda, terza e quarta della tab. A annessa alla L. 10 ag. 1950,
n. 648 (1) , e per le altre categorie, ai minorati
in analoghe condizioni.
Nell'ambito dell'aliquota complessiva di cui al primo comma
del presente articolo, la ripartizione dei posti tra le singole
categorie avviene in proporzione alle percentuali indicate all'art.
9.
Agli effetti della determinazione dell'obbligo dell'assunzione
di appartenenti a singole categorie di beneficiari, non sono computabili
tra i dipendenti del datore di lavoro gli appartenenti alle altre
categorie protette obbligatoriamente occupati, nonché,
per quanto concerne le aziende costituite in cooperative di lavoro,
gli operai e impiegati che ne siano soci.
12.(Enti pubblici). Le amministrazioni, aziende
ed enti pubblici di cui al primo comma dell'art. 1, i quali abbiano
complessivamente più di 35 dipendenti, sono tenuti ad assumere,
senza concorso e subordinatamente al verificarsi delle vacanze,
lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel precedente
titolo, in possesso del requisito richiesto dalle vigenti disposizioni,
salvo quello della idoneità fisica, per una percentuale
complessiva, rapportata ai posti di organico o al contingente
numerico nel caso di mandanza dell'organico:
a) del 15% del personale operaio di ruolo o a contratto di
diritto privato, calcolato sull'intero contingente da ripartire
fra le singole categorie in relazione alla consistenza organica
di ciascuna, previo accertamento dell'idoneità professionale,
mediante apposita prova, per gli aspiranti all'assunzione nella
prima e seconda categoria;
b) del 15% del personale delle carriere esecutive o equipollenti;
c) del 40% del personale ausiliario o equiparato.
Le frazioni percentuali superiori allo 0,50% sono considerate
unità.
Nell'ambito delle aliquote complessive di cui al primo comma
del presente articolo, la ripartizione dei posti tra le singole
categorie avviene in proporzione dalle percentuali indicate all'art.
9.
Nei concorsi a posti delle carriere direttive e di concetto
o parificati, gli appartenenti alle categorie indicate nel precedente
titolo, che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi
nell'ordine di graduatoria tra i vincitori fino a che non sia
stata raggiunta la percentuale del 15% dei posti di organico;
a parità di punteggio valgono le precedenze stabilite dall'art.
5 del testo unico, approvato con D.P.R. 10 gen. 1957, n. 3, e
successive modificazioni.
13.(Esclusioni, esoneri). Le imprese di navigazione
marittima ed aerea, le Ferrovie dello Stato e le imprese esercenti
pubblici servizi di trasporto in concessione non sono tenute,
per quanto concerne il solo personale navigante e viaggiante,
all'osservanza dell'obbligo di cui al precedente articolo.
Per il personale dei servizi attivi delle Ferrovie dello Stato
e dei servizi pubblici di trasporto in concessione, od esercitati
da enti pubblici locali, le assunzioni obbligatorie in tali servizi
sono limitate alle seguenti qualifiche e percentuali:
a) manovali, cantonieri e
operai, nella percentuale complessiva del 15%;
b) guardie e custodi in genere delle stazioni, nella percentuale
complessiva del 20%;
c) portieri e inservienti, nella percentuale complessiva del
40%.
I servizi pubblici di trasporto
in concessione di cui al presente articolo si intendono su ferrovie,
tranvie, linee di navigazione interna, autolinee, filovie, funicolari
e funivie.
Restano ferme le limitazioni ed esclusioni previste da norme
particolari per le assunzioni obbligatorie presso l'Amministrazione
autonoma delle poste e telecomunicazioni, l'Azienda di Stato per
i servizi telefonici, l'Amministrazione dei monopoli di Stato.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
sentita la commissione provinciale di cui all'art. 16, le aziende
private che, per le speciali condizioni della loro attività
non possono occupare l'intera percentuale di invalidi prescritta,
potranno essere parzialmente esonerate dall'obbligo dell'assunzione,
alla condizione che, in sostituzione degli invalidi, provvedano
ad assumere orfani e vedove delle varie categorie. La mancata
assunzione di orfani e vedove comporta la decadenza dall'esonero.
Le domande di esonero dovranno essere presentate agli uffici provinciali
del lavoro e della massima occupazione nella cui provincia l'azienda
ha la sua sede principale.
I datori di lavoro che esercitano lavorazioni di breve durata
per un periodo non superiore a tre mesi, sono esonerati dal collocamento
obbligatorio, rispetto al personale assunto pe tali lavorazioni.
14.(Lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione
clinica di affezione tubercolare). Le case di cura e i
sanatori per tubercolotici dipendenti da enti pubblici o da privati
hanno l'obbligo di assumere, in aggiunta alle aliquote previste
per i riservatari di cui alla presente legge, lavoratori dimessi
da luoghi di cura per guarigione clinica di affezione turbercolare,
secondo le modalità e nella percentuale stabilita dal D.Lv.
15 apr. 1948, n. 538, modificato con L. 28 feb. 1953, n. 86.
15.(Esecutivi e impugnative dei provvedimenti amministrativi).
Qualsiasi provvedimento, compresi i bandi di concorso, che si
riferisca ad assunzioni di personale valido presso le pubbliche
amministrazioni non diviene esecutivo se non sia dichiarato nel
provvedimento stesso che il medesimo è stato emanato tenendo
conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi
ed agli altri aventi diritto con la presente legge. Ove i posti
di riserva previsti per le assunzioni senza concorso non siano
stati ricoperti, anche parzialmente, la esecutività dei
provvedimenti di ammissione nei relativi ruoli è subordinata
alla contestuale attestazione che i posti ancora da conferire
sono stati accantonati in favore degli aventi diritto.
I provvedimenti di assunzione del personale presso le amministrazioni
e gli enti pubblici, non conformi alle disposizioni della presente
legge, possono essere impugnati per l'annullamento tanto in via
amministrativa quanto in via giurisdizionale, su istanza sia dei
singoli invalidi e degli altri aventi diritto scritti come disoccupati
negli elenchi di cui al successivo art. 19, che dell'Unione nazionale
mutilati per servizio, dell'Ente nazionale protezione e assistenza
sordomuti, dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi
in guerra, nonché delle opere, enti e associazioni a carattere
nazionale con personalità di diritto pubblico, cui è
affidata istituzionalmente la tutela degli invalidi, orfani e
vedove di cui alla presente legge; può ugualmente adirsi
tanto la via amministrativa quanto la via giurisdizionale anche
in caso di diniego di assunzione.
Titolo III
MODALITA' PER IL COLLOCAMENTO
16.(Organi del collocamento: Uffici provinciali del lavoro
e della massima occupazione - Commissioni provinciali).
Il servizio del collocamento è effettuato dagli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione, che si atterranno
alle graduatorie e ai criteri stabiliti dalle commissioni provinciali
per il collocamento obbligatorio, di cui al successivo comma.
È istituita in ogni provincia, presso l'Ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale
per il collocamento obbligatorio, composta dal direttore dell'Ufficio
del lavoro e della massima occupazione, che la presiede, da un
rappresentante designato da ciascuna delle opere, enti e associazioni,
di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, da tre rappresentanti
dei lavoratori e da tre dei datori di lavoro, designati rispettivamente
dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e
da un ispettore medico del lavoro.
I membri effettivi e supplenti della commissione sono nominati
con decreto del prefetto. Essi durano in carica due anni.
Le aziende private, tenute ad assumere lavoratori appartenenti
alle categorie indicate nel titolo I della presente legge, dovranno
rivolgere le richieste agli uffici provinciali del lavoro e della
massima occupazione.
Le amministrazioni dello Stato, aziende ed enti pubblici di
cui al precedente art. 12 hanno facoltà di scegliere e
assumere direttamente i lavoratori appartenenti alle categorie
indicate nel titolo I della presente legge iscritti negli elenchi,
e possono altresì decidere, in caso di esaurimento degli
aspiranti di una categoria per la copertura dei posti disponibili
con aspiranti appartenenti alle altre categorie, secondo un criterio
proporzionale.
Le aziende private possono richiedere nominativamente i lavoratori
di concetto e il personale destinato a posti di fiducia connessi
con la vigilanza e la custodia delle sedi, degli opifici, dei
cantieri o comunque di beni, nonché i qualificati e gli
specializzati di cui al terzo comma let. b e penultimo comma dell'art.
14 della L. 29 apr. 1949, n. 264(1) , eventualmente
disponibili, negli elenchi di cui all'art. 19 della presente legge.
L'avviamento al lavoro degli invalidi di cui all'art. 2 è
effettuato, per un periodo di 5 anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, dalle direzioni provinciali dell'Opera
nazionale degli invalidi di guerra in base a segnalazione degli
uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione. Trascorso
il predetto termine tale avviamento verrà effettuato dagli
uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.
17(Compiti della commissione provinciale per il collocamento
obbligatorio). La commissione di cui al precedente articolo
ha il compito di:
a) approvare le graduatorie
per l'avviamento al lavoro degli iscritti negli appositi elenchi
di cui all'art. 19;
b) approvare l'aggiornamento trimestrale degli elenchi provinciali
delle categorie tutelate dalla presente legge;
c) decidere, in caso di esaurimento degli aspiranti di una
categoria, per la copertura dei posti disponibili con aspiranti
appartenenti alle altre categorie, tenendo presente in sede di
assegnazione di detti posti nell'ambito della stessa categoria
protetta i criteri di preferenze stabiliti dall'art. 15, comma
quarto, della L. 29 apr. 1949, n. 264;
d) nel caso che la determinazione dei posti disponibili da
assegnare alle singole categorie presso i singoli datori di lavoro,
dia luogo a frazioni percentuali, decidere per la loro assegnazione
nel limite dell'aliquota complessiva riservata per le assunzioni
obbligatorie;
e) esprimere il parere sulle domande di oblazione presentate
dalle aziende inadempienti;
f) esprimere pareri sulle richieste di esonero dalle assunzioni
di invalidi, presentate dalle aziende a norma dell'art. 13 della
presente legge e sulla richiesta di compensazione territoriale
di cui all'art. 21.
18.(Sottocommissione
centrale). Presso la commissione centrale per l'avviamento
al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati di cui all'art. 1
della L. 29 apr. 1949,, n. 264, è istituita una sottocommisione
composta dal direttore generale del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale preposto al servizio del collocamento, che
la presiede, da 4 rappresentanti dei datori di lavoro facenti
parte della predetta commissione centrale, da un rappresentante,
rispettivamente, dell'Unione nazionale mutilati per servizio,
dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti,
dell'Associazione nazionale delle famiglie dei caduti e dei dispersi
in guerra, nonché da un rappresentante di ciascuna delle
opere, enti e associazioni a carattere nazionale, con personalità
giuridica di diritto pubblico, cui è affidata istituzionalmente
la tutela degli invalidi, orfani e vedove di cui alla presente
legge.
La sottocommissione ha il
compito di:
1) esprimere pareri di ordine organizzativo, tecnico ed amministrativo
sulla disciplina del servizio di collocamento obbligatorio e sulla
determinazione dei criteri che le commissioni provinciali debbono
seguire ai fini delle precedenze nell'avviamento al lavoro dei
soggetti tutelati dalla presente legge;
2) esprimere pareri circa le autorizzazioni alle aziende aventi
sedi o stabilimenti in più province per le assunzioni e
compensazioni territoriali previste dall'art. 21.
19(Elenchi).
Presso gli uffici provinciali del lavoro sono istituiti elenchi
separati per le singole categorie degli invalidi di guerra, degli
invalidi civili del lavoro, degli invalidi per servizio, degli
invalidi civili, dei sordomuti, degli orfani e delle vedove di
caduti di guerra o del lavoro o per servizio e dei profughi che
risultino disoccupati e che aspirino ad una occupazione conforme
alle proprie capacità lavorative.
La richiesta di iscrizione è presentata direttamente
dagli interessati o dalle associazioni, opere, enti di cui all'art.
15, ultimo comma, munita della necessaria documentazione concernente
la sussistenza dei requisiti che, a norma delle leggi in vigore,
danno titolo al collocamento obbligatorio, le attitudini lavorative
e professionali del richiedente anche in relazione all'occupazione
cui aspira, e per coloro che hanno menomazioni fisiche, una dichiarazione
legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido,
per la natura e il grado della mutilazione o invalidità,
non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità
dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.
Negli elenchi di cui al primo comma del presente articolo sarà
fatta particolare menzione degli amputati dell'arto superiore
o inferiore, ascritti alle categorie seconda, terza e quarta della
tab. A annessa alla L. 10 ag. 1950, n. 648 (1), se
invalidi di guerra o per servizio, e delle minorazioni analoghe
per le altre categorie.
La compilazione dei singoli elenchi avviene con la collaborazione,
per ciascuna delle categorie degli aventi diritto, dei rispettivi
rappresentanti facenti parte della commissione provinciale di
cui all'art. 16.
20.(Accertamento sanitario). L'invalido o il datore
di lavoro che lo occupa o lo deve occupare possono chiedere che
sia accertato che la natura e il grado dell'invalidità
non possa riuscire di pregiudizio alla salute o all'incolumità
dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.
L'accertamento sanitario di cui al precedente comma è
demandato ad un collegio medico, nominato dal prefetto, che ha
sede presso l'ufficio provinciale sanitario e composto dal medico
provinciale, che lo presiede, da un ispettore medico del lavoro,
da un medico in rappresentanza dei datori di lavoro e da un medico
designato dall'associazione, opera od ente, di cui all'ultimo
comma dell'art. 15; il lavoratore può farsi assistere da
un medico di fiducia.
Lo stesso collegio medico di cui al precedente comma decide,
su ricorso dell'invalido stesso, circa la compatibilità
dello stato fisico del ricorrente con le mansioni a lui affidate
all'atto dell'assunzione o successivamente.
Qualora il datore di lavoro, in attesa del giudizio del collegio
medico, allontani dal lavoro l'invalido già assunto ovvero
si rifiuti di assumerlo, è tenuto a corrispondere a questi
le retribuzioni perdute nel caso in cui il referto del collegio
riesca favorevole all'invalido. In tale caso il datore di lavoro
è altresì tenuto ad assegnare all'invalido una occupazione
compatibile con le sue condizioni fisiche.
Fermo il disposto dell'art. 2103 del Codice civile, il datore
di lavoro ha facoltà di adibire l'invalido a mansioni diverse
da quelle per le quali fu assunto purché compatibili con
le condizioni fisiche dell'invalido stesso.
L'onere relativo è a carico del datore di lavoro o dell'associazione
di categoria del richiedente la visita.
21.(Denunce delle aziende private). Tutti i datori
di lavoro privati soggetti alle disposizioni della presente legge
sono tenuti ad inviare, entro il mese di gennaio e di luglio di
ciascun anno, all'ufficio provinciale del lavoro competente per
territorio un prospetto recante:
a) l'indicazione del numero
complessivo del personale impiegato alle loro dipendenze, distinto
per stabilimenti, per sesso e per categorie di mestiere;
b) l'indicazione nominativa degli invalidi e altri aventi diritto
al collocamento obbligatorio, che si trovano alle loro dipendenze,
precisando per ciascuno il giorno di assunzione e la categoria
di appartenenza.
Le aziende, che hanno la
sede principale in una provincia e sedi secondarie e stabilimenti
in altre province, le quali siano soggette all'osservanza della
presente legge, dovranno fare le denunce di cui al presente articolo,
distintamente per le singole province, ai competenti uffici provinciali
del lavoro, e complessivamente al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, valutata
in ogni singola provincia l'entità numerica dei mutilati
e invalidi ed altri aventi diritto al collocamento obbligatorio,
può, dopo aver sentito le commissioni per il collocamento
obbligatorio delle singole province interessate, autorizzare,
su loro motivata e documentata richiesta, le aziende private che
svolgono attività in più di una provincia ad assumere,
nella provincia o nelle province indicate nella richiesta stessa,
un numero di mutilati e invalidi e degli altri aventi diritto
superiore a quello prescritto, portando la eccedenza a compenso
del minor numero di minorati assunti nelle altre.
La compensazione territoriale di cui al comma precedente ha
luogo di diritto per il personale dipendente da amministrazioni,
enti ed aziende pubbliche di cui al precedente art. 1, a carattere
nazionale o aventi uffici in più province.
22.(Denunce degli enti pubblici). Le amministrazioni
dello Stato e degli enti pubblici a carattere nazionale e interprovinciale
soggetti a vigilanza governativa sono tenute ad inviare alla sottocommissione
di cui al precedente art. 18, entro i mesi di gennaio e luglio
di ciascun anno, un prospetto da cui risulti il numero dei posti
di organico di ciascun gruppo di personale di ruolo e il numero
del personale non di ruolo, distinto per categoria, e, in correlazione,
il numero degli invalidi e degli altri aventi diritto al collocamento
obbligatorio in servizio, corredati di un elenco nominativo degli
assunti.
Gli enti pubblici locali invieranno i prospetti di cui sopra
alle commissioni per il collocamento obbligatorio della provincia,
entro la cui circoscrizione provinciale essi operano.
Titolo IV
SANZIONI
23.(Contravvenzioni). I privati datori di lavoro
che non provvedono ad effettuare le denunce nei termini prescritti
dall'art. 21 sono puniti con una ammenda da L. 5.000 a L. 50.000.
I privati datori di lavoro, i quali, essendo obbligati a norma
dei precedenti articoli ad assumere invalidi o altri aventi diritto,
non ne facciano richiesta agli uffici provinciali del lavoro e
della massima occupazione entro giorni trenta, sono puniti, previa
diffida a regolarizzare, con una ammenda da L. 1.500 a L. 3.000
per ogni giorni lavorativo e per ogni posto lavorativo dalla presente
legge riservato e non coperto.
Contro i privati datori di lavoro contravventori alle disposizioni
della presente legge, per le quali non siano state previste apposite
sanzioni, si applica l'ammenda da L. 5.000 a L. 50.000.
Chiunque, non avendo diritto, ottenga o tenti di ottenere con
mezzi fraudolenti occupazione, ai sensi della presente legge è
punito con la reclusione sino a sei mesi, indipendentemente dalle
maggiori sanzioni del codice penale.
24.(Definizioni delle contravvenzioni). Le contravvenzioni
previste dal precedente articolo possono essere definite amministrativamente
dal prefetto della provincia al quale sono rimessi i verbali relativi.
Il prefetto, sentito il parere della commissione di cui all'art.
16 della presente legge, determina con decisione definitiva, entro
15 giorni dalla ricezione dei verbali, l'ammontare della somma
dovuta dal contravventore, entro i limiti minimo e massimo stabiliti,
con facoltà di ridurne l'importo fino alla metà,
ma comunque non al di sotto dei limiti minimi stabiliti.
Per i recidivi nelle contravvenzioni di cui al primo comma
del precedente articolo, l'ammontare delle somme non può
essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta per
la precedente contravvenzione, ed in tal caso non si tiene conto
del limite massimo stabilito nell'articolo medesimo.
Il versamento della somma deve essere effettuato dal contravventore
entro 15 giorni dalla data di comunicazione della decisione del
prefetto e, in mancanza, il verbale di contravvenzione è
trasmesso all'autorità giudiziaria non oltre sessanta giorni
alla scadenza di tale termine.
25.(Devoluzione delle ammende). Le ammende previste
dalla presente legge, al netto delle quote dovute agli scopritori
delle contravvenzioni, saranno versate dagli uffici del registro
al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori che
le assegnerà agli istituti di protesi, di rieducazione
e di riqualificazione degli invalidi.
Titolo V
NORME FINALI E TRANSITORIE
26.Le aliquote percentuali fissate negli artt. 11, 12 e 13, nonchè
quelle stabilite dall'art. 9 per la ripartizione dei posti riservati
tra gli appartenenti alle categorie tutelate dalla presente legge,
possono essere modificate con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale,
sentito il parere della sottocommissione di cui all'art. 18.
27.(Profughi). Fino alla scadenza del triennio stabilito
dalla L. 9 feb. 1968, n.83, rimangono valide le disposizioni vigenti
per l'assunzione dei profughi.
28.(Vigilanza). La vigilanza per l'applicazione
della presente legge è affidata al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, che la esercita per mezzo dell'Ispettorato
del lavoro.
29.(Copertura finanziaria: omissis)
30.(Norma transitoria). Gli invalidi e gli altri
aventi diritto, già obbligatoriamente assunti dai pubblici
e privati datori di lavoro, sono mantenuti in servizio anche se
superino il numero di unità da occupare in base alle quote
di obbligo stabilite dalla presente legge, nonchè se già
assunti presso aziende con meno di 36 dipendenti.
31.(Entrata in vigore). La presente legge entra
in vigore nel primo giorno del semestre successivo alla sua pubblicazione
nella gazzetta Ufficiale. Hanno immediata applicazione le norme
concernenti la costituzione delle commissioni provinciali e della
sotto commissione di cui all'art. 18.
Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente
legge.