Conformemente a quanto
previsto dall’art. 30 del D.P.Reg. n.11/95 l’U.R.P. deve
provvedere a:
-
garantire all'interno i diritti di
partecipazione di cui alla legge regionale n. 10/91;
-
informare l'utenza relativamente agli
atti e allo stato dei procedimenti;
-
effettuare ricerche ed analisi
finalizzate alla formulazione di proposte
all'Amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici
del rapporto con l'utenza.
Conformemente a quanto
previsto dall’art. 17 del D. P.Reg n.12/1998 l’U.R.P.
deve :
-
fornire le informazioni riguardanti la
compilazione e la presentazione delle richieste di accesso;
-
predisporre moduli e materiale anche
di carattere informatico, riguardanti il diritto di accesso;
-
dare indicazioni sui costi di
riproduzione e spedizione, nonché sull'ammontare delle
imposte di bollo, se dovute, e dei diritti di ricerca e
visura;
-
curare gli adempimenti di cui all'art.
29 della Legge regionale 10 del 1991;
-
curare l'elaborazione e la
pubblicazione, in luoghi e forme idonee, dell'organigramma
dell'Amministrazione nel quale siano indicati gli uffici
dove sono depositate le categorie di atti, i funzionari
preposti ai rapporti con il pubblico ed al rilascio di
informazioni e le procedure mediante le quali è possibile
ricevere le informazioni;
-
dare in visione, con facoltà di
estrazione di copie, della normativa riguardante i singoli
procedimenti, con particolare riguardo alle fonti di livello
inferiore non altrimenti disponibili
|