LEGGE
REGIONALE 7 novembre 1980 n 116
G.U.R.S. 15 novembre 1980, n. 50
Norme
sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale
dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia.
TESTO
COORDINATO (aggiornato alla Decr. Pres. 11 giugno 1999, n. 21)
(vedi
testo storico)
REGIONE
SICILIANA
L'ASSEMBLEA
REGIONALE HA APPROVATO
IL
PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la
seguente legge:
Art.
1
In
attuazione dell'art. 24 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, con la
presente legge sono disciplinate la struttura, il funzionamento e l'organico
del personale delle soprintendenze, delle biblioteche e dei centri.
Le
soprintendenze per i beni culturali ed ambientali, le biblioteche, i musei, le
gallerie e le pinacoteche di cui agli articoli 11, 18 e 19 della legge
regionale 1 agosto 1977, n. 80, sono organi tecnici dell'Assessorato dei beni
culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e organizzati in conformità
alle norme della presente legge.
Art.
2
Le
soprintendenze per i beni culturali ed ambientali si articolano in sezioni
tecnico-scientifiche, corrispondenti ai beni indicati all'art. 2 della legge
regionale 1 agosto 1977, n. 80.
Presso
ogni soprintendenza è istituita una biblioteca specializzata, anche con
finalità di promozione e divulgazione culturale, nonchè di informazione
sull'attività delle soprintendenze.
Art.
3
Alla
biblioteca centrale della Regione e alle biblioteche regionali di Catania e
Messina si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica n.
1501 del 5 settembre 1967, in quanto compatibili con la legge regionale 1
agosto 1977, n. 80 e con la presente legge.
Art.
4
Per
lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 18 della legge regionale 1 agosto
1977, n. 80, la biblioteca centrale della Regione è dotata di adeguato
personale tecnico, di idonee attrezzature e di locali adeguati.
Inoltre
la biblioteca centrale della Regione deve:
-
ricevere il deposito obbligatorio delle opere stampate in Sicilia;
-
assicurare l'acquisizione e la conservazione di documenti italiani e stranieri
riguardanti la Sicilia;
-
assicurare con tutti i sussidi tecnici a disposizione la circolazione dei
documenti nel territorio regionale garantendo l'integrazione con il sistema
bibliografico nazionale.
Art.
5
Fermo
restando quanto stabilito dall'art. 19 della legge regionale 1 agosto 1977, n.
80, i musei, le gallerie e le pinacoteche regionali, in stretto collegamento
funzionale con le competenti soprintendenze:
a)
provvedono alla classificazione, catalogazione e conservazione dei materiali di
appartenenza;
b)
provvedono all'esposizione ed alla valorizzazione dei materiali secondo i
criteri museografici più aggiornati ai fini della più ampia fruizione,
esplicando funzioni di promozione e divulgazione culturale;
c)
curano l'incremento delle collezioni tramite materiali provenienti dai depositi
e dagli scavi archeologici, nonchè, previa autorizzazione, tramite donazioni,
lasciti ed acquisizioni;
d)
organizzano, in collegamento con i consigli locali e previa autorizzazione
dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica
istruzione, mostre e promuovono ogni altra attività rivolta alla valorizzazione
dei servizi relativi, tenendo rapporti con le autorità scolastiche e gli enti
locali;
e)
organizzano biblioteche specializzate con finalità di promozione e divulgazione
culturale, nonchè di informazione sull'attività.
Art.
6
Nella
prima attuazione della presente legge i musei regionali di Palermo, Agrigento,
Siracusa, Lipari, Messina, Caltagirone, Trapani e Camarina e le gallerie
regionali Palazzo Abatellis di Palermo e Palazzo Bellomo di Siracusa, hanno una
dotazione organica di personale, secondo la ripartizione numerica indicata
nelle tabelle annesse alla presente legge. (1)
Ad
essi, sentito il consiglio regionale dei beni culturali, l'Assessorato
regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione
attribuisce annualmente particolari compiti di studio, di ricerca, di
promozione culturale in relazione alla natura ed alla specificità
dell'istituzione, in ogni caso non in contrasto col piano regionale per la
tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali di cui all'art. 6
della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80.
La
direzione di essi è affidata ad uno dei dirigenti dell'Amministrazione dei beni
culturali.
Per
pervenire alla formazione di musei regionali di beni naturali e naturalistici e
di beni antropologici e della scienza, del lavoro e del territorio, nonchè di
biblioteche regionali, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali
e della pubblica istruzione, sentito il consiglio regionale dei beni culturali
ed ambientali, è autorizzato all'acquisizione di collezioni, nonchè di aree,
manufatti, raccolte bibliografiche e quanto altro possa occorrere. L'organico
relativo sarà stabilito con apposita legge regionale.
Art.
7
Il
centro regionale per la progettazione, il restauro e per le scienze naturali ed
applicate ai beni culturali esplica, nel rispetto degli indirizzi del consiglio
regionale, attività di studio, di ricerca scientifica e tecnologica e di
organizzazione di interventi di rilevante interesse su e per i beni culturali
di cui all'art. 2 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, e di quelli
indicati nella carta del restauro del 1972.
Esplica
inoltre attività didattica e formativa, provvede alla diffusione dei risultati
delle ricerche e degli interventi svolti.
In
particolare, nel rispetto degli indirizzi del consiglio regionale:
a)
svolge indagini sistematiche sull'influenza che i vari fattori ambientali,
naturali e accidentali esercitano nei processi di deterioramento e sui mezzi
atti a prevenire ed inibire gli effetti;
b)
esegue indagini necessarie alla definizione della normativa delle metodologie
ed alla formulazione di proposte tecniche in materia di interventi preventivi e
conservativi e di restauro;
c)
effettua studi, progettazioni ed interventi di particolare rilevanza e di
riconosciuta delicatezza, e presta consulenza ed assistenza scientifica e
tecnica agli organi periferici dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed
ambientali e della pubblica istruzione;
d)
organizza corsi e seminari di formazione, di aggiornamento, di qualificazione e
specializzazione per il personale scientifico e tecnico dell'Amministrazione
dei beni culturali, anche in collaborazione con l'Istituto centrale per la
patologia del libro e con l'Istituto centrale del restauro;
e)
fornisce il materiale necessario per le pubblicazioni scientifiche di cui
all'art. 20 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
f)
cura i rapporti con l'Istituto centrale per il restauro e con gli altri
organismi interessati al restauro dei beni culturali;
g)
svolge studi ed attività di coordinamento per le ricerche archeologiche
sottomarine.
Per
i fini di cui alla lett. g è istituita presso il museo di Lipari apposita
stazione.
L'Assessore
regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, in
accordo con l'Istituto centrale del restauro, studia le condizioni per
l'istituzione nella Regione di una scuola di restauro. (7)
Art.
8
Per
gli scopi di cui all'articolo precedente il centro dovrà istituire nel suo seno
laboratori scientifici e di restauro altamente specializzati e attrezzati,
articolati in sezioni corrispondenti ai beni di cui all'art. 2 della legge
regionale 1 agosto 1977, n. 80.
I
laboratori scientifici saranno almeno uno di fisica, uno di chimica, uno di
biologia, uno di microbiologia e uno di bioarcheologia.
I
laboratori di restauro saranno organizzati per tipi di struttura, di materiali,
di manufatti.
Inoltre,
dovranno essere organizzati almeno un gabinetto fotografico, un archivio per la
conservazione della documentazione della attività svolta ed una biblioteca
specializzata.
La
legge regionale 14 luglio 1952, n. 29, è abrogata. Le attrezzature e quanto
altro appartenente al gabinetto del restauro di Palermo sono assegnati al
centro.
Art.
9
Il
centro regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione
grafica, fotografica, aerofotografica, fotogrammetrica e audiovisiva esplica
funzioni di studio, di ricerca e di organizzazione in materia di catalogazione
e documentazione dei beni di cui all'art. 2 della legge regionale 1 agosto
1977, n. 80. In particolare, nel rispetto degli indirizzi determinati dal
consiglio regionale:
a)
coordina l'attività di censimento, schedatura, documentazione e catalogazione
in armonia con le norme statali in materia di catalogazione;
b)
costituisce e gestisce il catalogo regionale dei beni culturali di cui sopra,
ne cura la pubblicazione e ne promuove la conoscenza, ferma restando la
competenza attribuita dall'art. 18, lett. d, della legge regionale 1 agosto
1977, n. 80, alla biblioteca centrale della Regione;
c)
fornisce il materiale necessario per le pubblicazioni scientifiche di cui
all'art. 20 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, e cura le
pubblicazioni;
d)
cura i rapporti con gli istituti centrali per il catalogo e la documentazione e
con gli altri organismi nazionali ed internazionali interessati alla
catalogazione e documentazione dei beni culturali;
e)
esplica attività di rilevamento grafico, fotografico, aerofotografico,
fotogrammetrico ove si richiedano speciali interventi ed attrezzature che non
siano in dotazione delle soprintendenze.
Art.
10
Per
gli scopi di cui all'articolo precedente, il centro regionale per l'inventario,
la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica,
fotogrammetrica e audiovisiva dovrà organizzare almeno un gabinetto per
duplicazioni in microfilms e per riprese fotografiche e cinematografiche,
nonchè una filmoteca, aerofototeca, nastroteca, archivio per la fotogrammetria
ed un servizio di informatica.
Art.
11
I
comitati di gestione di cui all'art. 10 della legge regionale 1 agosto 1977, n.
80, sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed
ambientali e per la pubblica istruzione.
Con
apposito decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e
per la pubblica istruzione saranno disciplinate le procedure per l'elezione dei
tre rappresentanti del personale facente parte dei comitati di gestione di cui
all'art. 10 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80.
Detti
comitati provvedono alla gestione delle somme assegnate ai centri, comprese
quelle derivanti da ogni provento esterno sulla base di un bilancio preventivo,
annualmente predisposto dagli stessi, che sarà approvato dall'Assessorato
regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
La
presentazione del bilancio preventivo da parte dei centri deve avvenire almeno
un mese prima della scadenza fissata per la presentazione del bilancio della
Regione.
Il
rendiconto di gestione dovrà essere presentato, corredato da un consuntivo
dell'attività svolta e di tutti i documenti giustificativi della spesa, nei
termini previsti dalle norme di contabilità di cui alla legge regionale 8
luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni.
Art.
12
Nello
stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dei beni culturali
ed ambientali e della pubblica istruzione è inscritta annualmente apposita
assegnazione per le spese occorrenti al funzionamento di ciascun centro.
Per
le predisposizioni del preventivo e del rendiconto di cui al precedente
articolo, si applicano i criteri di classificazione economica dell'entrata e
della spesa vigenti per il bilancio della Regione.
Con
regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Regione, su proposta
dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica
istruzione, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio, saranno
emanate le norme per il funzionamento amministrativo-contabile e per la
disciplina del servizio di cassa.
Per
l'esecuzione di lavori in economia, per l'acquisizione di beni, forniture e
prestazioni è demandata al comitato di gestione la facoltà di applicare le
norme del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509.
Per
il raggiungimento di determinate finalità, è data facoltà, all'occorrenza, al
comitato di gestione di servirsi, secondo gli indirizzi del consiglio
regionale, anche mediante apposite convenzioni e contratti, della
collaborazione di istituti universitari e di esperti.
Art.
13
Presso
i centri di cui agli articoli precedenti sono istituiti, con decreto
dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica
istruzione, laboratori equiparati a sezioni tecnico-scientifiche e gruppi di
lavoro in numero adeguato ai compiti di ciascun centro.
Gli
organici e le qualifiche sono quelli indicati nella tabella annessa alla
presente legge.
L'Assessore
regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione,
sentito il consiglio regionale, procederà al bando di concorso previsto
dall'art. 10 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, per la nomina dei
direttori dei centri.
Art.
14
Presso
ciascuna delle istituzioni indicate all'art. 1 della presente legge è istituito
un consiglio di istituto presieduto dal soprintendente o dal direttore di
biblioteca, di centro, di museo o di galleria regionale di cui all'art. 6 della
presente legge o, per sua delega, da un dirigente tecnico con maggiore
anzianità nella qualifica.
Il
consiglio è composto dai direttori delle sezioni tecnico-scientifiche e dai
dirigenti coordinatori dei gruppi di lavoro, nonchè da rappresentanti del
personale eletti uno per ciascuna qualifica e da tre dipendenti designati dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Il
consiglio esprime pareri e formula proposte:
-
sul programma annuale di attività delle soprintendenze, delle biblioteche, dei
musei e dei centri di cui all'art. 14 della legge regionale 1 agosto 1977, n.
80;
-
sulla organizzazione dei servizi e sui criteri di utilizzazione del personale,
nonchè sulle questioni sottoposte al suo esame.
Art.
15
Presso
la direzione dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente è
istituita la conferenza permanente dei direttori dei centri, dei
soprintendenti, dei direttori delle biblioteche e dei musei e gallerie
regionali.
La
conferenza è presieduta dal direttore regionale.
Essa
si riunisce periodicamente almeno tre volte all'anno per esprimere pareri e
avanzare proposte in ordine alle questioni di interesse generale, dandone
preventiva comunicazione all'Assessore regionale per i beni culturali ed
ambientali e per la pubblica istruzione.
Ai
fini del coordinamento dell'attività delle varie istituzioni di cui all'art. 1
della presente legge, possono essere invitati alla conferenza rappresentanti di
altri organi cointeressati ai beni culturali, nonchè di dirigenti degli
Assessorati regionali interessati alle attività di cui alla presente legge.
Ad
essa viene sottoposta ogni altra questione che l'Assessorato regionale dei beni
culturali ed ambientali e della pubblica istruzione riterrà opportuna.
Art.
16
Nell'ambito
di ogni istituzione indicata all'art. 1 della presente legge, sono istituiti
sezioni tecnico-scientifiche e gruppi di lavoro.
La
sezione tecnico-scientifica è l'unità operativa di ogni istituzione indicata
all'art. 1 della presente legge ed è formata da personale tecnico e da
personale amministrativo, in numero adeguato ai compiti della sezione.
Ad
un dirigente tecnico che assuma la responsabilità tecnico-scientifica degli
atti di competenza è conferita la funzione di direttore della sezione.
Ai
gruppi di lavoro è affidata la trattazione di materie e affari omogenei.
Art.
17
E'
istituito il ruolo del personale dell'Amministrazione dei beni culturali ed
ambientali e per i servizi in essa previsti in conformità delle tabelle
allegate alla presente legge.
Attribuzioni
delle qualifiche tecniche
Dirigente
tecnico
-
esercita le funzioni proprie della qualifica professionale o specialistica
posseduta;
-
adotta i provvedimenti sugli affari attribuitigli da leggi, da regolamenti, e
dal direttore della sezione, nonchè per delega dal soprintendente, dal
direttore del centro o dal direttore di biblioteca o museo regionale;
-
propone al direttore della sezione i singoli provvedimenti finali sugli affari
di competenza della sezione;
-
partecipa a commissioni, comitati e collegi;
-
provvede per gli atti di competenza della qualifica professionale rivestita, a
termini delle relative norme sull'esercizio professionale;
-
svolge, in quanto compatibili con la presente legge, i compiti di cui all'art.
13 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7.
Il
dirigente tecnico soprintendente o il direttore di centro regionale altresì:
-
esercita le funzioni demandategli da leggi e regolamenti;
-
cura il coordinamento tra le diverse sezioni, anche mediante conferenze con i
direttori di sezioni, e partecipa attivamente all'attività scientifica
dell'istituzione cui è preposto;
-
vigila sul regolare funzionamento dei servizi e sulla rispondenza della loro
attività alle esigenze ed ai programmi di ciascuna sezione;
-
redige il programma annuale predisposto - come previsto dall'art. 14 della
legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 - insieme ai responsabili delle sezioni,
ed il bilancio preventivo;
-
appone il proprio visto agli atti finali della sezione e dei gruppi di lavoro
amministrativi;
-
cura i rapporti con la comunità locale e riferisce periodicamente
all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica
istruzione sull'attività dell'istituzione;
-
può ricoprire l'incarico di direttore di sezione tecnica.
Il
dirigente tecnico con l'incarico di direttore di sezione tecnica delle
istituzioni di cui all'art. 1 della presente legge, di direttore di biblioteca
regionale, nonchè di direttore di museo o galleria regionale di cui all'art. 6
della presente legge, esercita altresì:
-
funzioni di direzione, di impulso e di coordinamento dell'attività della sezione
e di ispezione;
-
coordina e organizza i servizi assegnati alla sezione cui è preposto e
riferisce periodicamente al soprintendente o al direttore;
-
adotta i provvedimenti sugli affari di competenza della sezione o attribuitigli
per delega dal soprintendente o dal direttore e firma gli atti finali.
Le
norme previste per i dirigenti tecnici si applicano per gli esperti i quali
esercitano altresì:
-
compiti di ricerca scientifica applicata ai beni culturali;
-
studi specifici pertinenti alla propria specializzazione scientifica.
Assistente
tecnico
-
collabora con il dirigente tecnico; svolge altresì, in quanto compatibili, le
funzioni previste dall'art. 14 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7;
-
provvede agli atti di competenza, sulla base della qualifica professionale
rivestita, a termini delle relative norme sull'esercizio professionale.
Operatore
tecnico
-
collabora con il dirigente e l'assistente tecnico; svolge altresì, in quanto
compatibili, le funzioni previste dall'art. 15 della legge regionale 23 marzo
1971, n. 7.
Per
le qualifiche di dirigente, assistente, archivista-dattilografo, agente
tecnico, commesso e operaio del ruolo amministrativo, si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge regionale
23 marzo 1971, n. 7.
Art.
18
(modificato
dall'art. 7 della L.R. 18/91)
e
dall'art. 7, comma 4, della L.R. 8/99)
Alla
qualifica di dirigente tecnico si accede mediante pubblico concorso per titoli
ed esami al quale saranno ammessi i cittadini italiani in possesso:
a)
per gli archeologi, della laurea in lettere, nonchè di almeno un anno di
frequenza presso le scuole di specializzazione con relativi esami;
b)
per gli storici dell'arte, della laurea in lettere o materie letterarie, nonchè
di almeno un anno di frequenza presso le scuole di specializzazione con
relativi esami;
c)
per gli architetti, della laurea in architettura, con la dimostrazione,
attraverso il curriculum universitario, di una conoscenza specifica nelle
discipline attinenti il settore;
d)
per gli ingegneri, della laurea in ingegneria;
e)
per i naturalisti, della laurea in scienze naturali o biologiche o geologiche
con la dimostrazione, attraverso il curriculum universitario, di una conoscenza
specifica nelle discipline attinenti il settore;
f)
per gli etnologi e gli antropologi, della laurea in lettere, materie
letterarie, filosofia, sociologia, lingua e letterature straniere, con la
dimostrazione attraverso il curriculum universitario, di una conoscenza
specifica nelle discipline attinenti il settore;
g)
per i bibliotecari, della laurea in lettere, giurisprudenza o scienze
politiche, materie letterarie, lingue e letteratura straniera (facoltà
umanistiche in generale).
Alla
qualifica di esperti laureati si accede mediante pubblico concorso per esami,
col diploma di laurea ed un corso specifico di studi nel settore.
Alla
qualifica di assistente tecnico si accede mediante pubblico concorso per esami,
al quale saranno ammessi i cittadini italiani in possesso:
a)
per i restauratori, dell'attestato o del diploma rilasciato dall'Istituto
centrale per la patologia del libro o dall'Istituto centrale per il restauro o
da altri Istituti specializzati dello Stato o delle Regioni, purchè forniti di
diploma di scuola media di secondo grado;
b)
per i disegnatori, del diploma di maturità artistica o diploma di maturità di
arte applicata o scientifica o di geometra;
c)
per i geometri, del diploma di geometra o titolo equipollente nella
professione;
d)
per gli aiuto bibliotecari, del diploma di scuola media di secondo grado;
e)
per gli assistenti di laboratorio di informatica, cartografia,
fotointerpretazione, aerofotogrammetria e tecnica audiovisiva, del diploma di
scuola media di secondo grado.
Alla
qualifica di ragioniere si accederà mediante pubblico concorso per esami, al
quale saranno ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma di
ragioniere o di perito commerciale.
Ai
vincitori di concorso qualora non in possesso di un titolo di specializzazione
o qualificazione rilasciato da istituti specializzati, è fatto obbligo di
frequentare almeno un corso di specializzazione o qualificazione organizzato
dall'amministrazione ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 1 agosto 1977,
n. 80.
I
fruitori delle borse di studio conseguite ai sensi dell'art. 20 di detta legge,
sono ammessi ai concorsi nel settore di fruizione della borsa e sono esentati
dall'obbligo dell'anno di specializzazione. Ai concorsi di cui sopra si
applicheranno altresì le norme vigenti per quelli di accesso agli impieghi
nell'Amministrazione dello Stato.
Art.
19
L'incarico
di soprintendente è conferito dall'Assessore regionale per i beni culturali ed
ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la conferenza di cui all'art.
15 della presente legge e previa deliberazione della Giunta regionale, ad un
dirigente tecnico con almeno quindici anni di servizio nella carriera, sulla
base di una valutazione globale degli incarichi svolti e dei titoli posseduti,
nonchè di eventuali pubblicazioni scientifiche nei settori cui si riferisce
l'incarico.
L'incarico
di direttore di biblioteca, di museo o galleria regionale e di direttore di
sezione tecnica è conferito dall'Assessore regionale per i beni culturali ed
ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la conferenza di cui all'art.
15 della presente legge, previa deliberazione della Giunta regionale, ad un
dirigente tecnico con almeno dieci anni di servizio nella carriera.
Gli
incarichi hanno durata quinquennale e possono essere rinnovati.
Ai
direttori dei centri regionali di cui all'art. 1 della presente legge è
attribuito il trattamento economico e giuridico previsto per i dirigenti
tecnici con incarico di soprintendente.
Le
norme relative al trattamento economico, collegato con gli specifici incarichi
previsti dal presente articolo, saranno determinate con successivo
provvedimento legislativo nel quadro del riassetto dello stato giuridico ed
economico del personale dell'Amministrazione regionale.
Art.
20
Per
quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili,
le norme relative al personale dell'Amministrazione regionale.
Art.
21
1.
Il personale del ruolo dei beni culturali ed ambientali istituito con la
presente legge, nonchè il personale dello Stato comandato ai sensi dei decreti
del Presidente della Repubblica n. 635 e n. 637 del 30 agosto 1975, è assegnato
alla direzione dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente ed
agli altri uffici ed organi di cui all'art. 1 dall'Assessore regionale per i
beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio
di direzione dell'Assessorato.
2.
--------------- (6)
3.
Per particolari, documentate ed eccezionali esigenze funzionali l'Assessore
regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione,
sentita la conferenza di cui al precedente art. 15, può disporre la temporanea
utilizzazione di unità di personale nell'ambito degli organi, uffici o
istituzioni indicati nella presente legge.
Art.
22
Nella
prima attuazione della presente legge il personale statale comandato ai sensi
dei decreti del Presidente della Repubblica n. 635 e n. 637 del 30 agosto 1975
in possesso della qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore o che
abbia svolto per almeno tre anni le funzioni di soprintendente, di direttore di
biblioteca, di museo o di galleria regionale, è preposto a compiti di
soprintendente, direttore di biblioteca, di museo o gallerie regionali.
Ad
esso non si applica la norma di cui al terzo comma del precedente art. 19.
Art.
23
In
sede di determinazione del trattamento economico collegato con gli specifici
incarichi previsti dall'art. 19, che sarà definito con successivo provvedimento
legislativo, nel quadro del riassetto dello stato giuridico ed economico del
personale dell'Amministrazione regionale, sarà determinata altresì la normativa
relativa all'accesso, anche mediante concorso, agli incarichi di cui al
suddetto art. 19.
Art.
24
Nel
determinare il numero dei posti da mettere a concorso è riservato un numero di
posti pari al personale statale comandato ai sensi dei decreti del Presidente
della Repubblica numeri 635 e 637 del 30 agosto 1975 nonchè ai sensi dell'art.
13 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, in servizio alla data dei
relativi bandi e secondo le qualifiche possedute.
All'atto
dell'inquadramento del personale statale di cui al comma precedente nei ruoli
regionali, in applicazione delle norme di attuazione, si provvederà con
apposita legge regionale a regolamentare lo stato giuridico ed economico di
detto personale fatte salve le posizioni giuridica ed economica da ciascuno
possedute. (2)
Art.
25
Fermo
restando quanto previsto negli articoli 9 e 10 della legge regionale 1 agosto
1977, n. 80, il centro regionale per la progettazione, il restauro e per le
scienze naturali ed applicate ai beni culturali ed il centro regionale per
l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica,
aerofotografica, audiovisiva sono dotati di autonomia amministrativa e
contabile per quanto concerne le spese relative all'attività di funzionamento,
con esclusione delle spese per il personale. (3)
Art.
26
Nei
capoluoghi di provincia non sedi di soprintendenze l'Assessore regionale per i
beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione può, sentiti la
Commissione beni culturali dell'Assemblea regionale siciliana ed il consiglio
regionale dei beni culturali, istituire sezioni distaccate delle soprintendenze
competenti per territorio.
Art.
27
Per
l'espletamento dei concorsi, da bandire entro tre mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, per la copertura dei posti previsti nella presente legge
si applicano le norme vigenti per i concorsi di accesso agli impieghi
nell'Amministrazione dello Stato, in quanto compatibili con la presente legge.
Nella
prima applicazione della presente legge in deroga a quanto previsto dal
precedente comma i vincitori di borse di studio istituite ai sensi dell'art. 20
della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, sono ammessi a sostenere un esame
di idoneità per l'accesso alla qualifica iniziale di dirigente tecnico, con le
modalità previste dall'art. 26 ter del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663.
Ai
collaboratori tecnici esterni delle soprintendenze e delle biblioteche
regionali il cui rapporto alla data del 30 giugno 1980 sia regolato o da
contratto o da convenzione, per un periodo anche non continuativo non inferiore
a mesi sei, nonchè al personale degli enti edilizi soppressi utilizzato presso
le soprintendenze, in caso di partecipazione ai concorsi pubblici che si
svolgeranno in applicazione della presente legge, sarà attribuito un punto ai
fini della formazione della graduatoria. (4)
Per
quanto riguarda i requisiti per essere ammessi all'esame di idoneità valgono le
norme generali sul pubblico concorso.
Art.
28
Nelle
more dell'espletamento dei concorsi per le qualifiche indicate alla tabella B/8
l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica
istruzione è autorizzato ad assumere, mediante contratto di diritto privato:
numero uno dirigente tecnico archeologo, numero uno dirigente tecnico storico
dell'arte, numero uno dirigente tecnico storico del teatro, numero uno
dirigente tecnico architetto, numero uno dirigente tecnico esperto
etnoantropologo.
Il
contratto non potrà avere durata superiore ad un biennio.
Al
personale di cui al primo comma, che è tenuto ad osservare gli obblighi di
servizio del personale di ruolo, è attribuito il trattamento economico
corrispondente a quello della qualifica di dirigente tecnico, classe di
stipendio con nove anni di servizio più cinque aumenti periodici.
Le
assunzioni di cui al presente articolo sono disposte dall'Assessore regionale
per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, previa
delibera della Giunta regionale, sentito il consiglio regionale per i beni
culturali ed ambientali, esclusivamente tra tecnici in possesso dei requisiti
previsti dal precedente art. 18, con almeno tre anni di attività professionale
o scientifica segnalati dalle tre Università siciliane.
A
tale fine i presidi delle facoltà interessate segnaleranno, su proposta dei
relativi direttori di istituto, tre nominativi per ciascuna delle qualifiche
indicate nel primo comma, sentiti i rispettivi consigli di facoltà.
In
ogni caso il servizio prestato in dipendenza del contratto di cui al presente
articolo non costituisce titolo per eventuale partecipazione a pubblico
concorso presso l'Amministrazione regionale.
Art.
29
Nelle
more della ristrutturazione e dell'ordinamento delle biblioteche e dei musei
degli enti locali territoriali, per l'attuazione della legge 1 agosto 1977, n.
80, e della presente legge, gli enti locali stessi, in deroga alle vigenti
disposizioni statali, sono autorizzati ad assumere il relativo personale
secondo le seguenti indicazioni, purchè ad integrazione dei posti previsti
dalle piante organiche approvate:
-
nei comuni sede di biblioteche comunali: fino ad un massimo, rispettivamente,
di due posti di distributore di libri, due addetti catalogatori, due
inservienti custodi, un posto di direttore di biblioteca, un posto di addetto
amministrativo;
-
nei comuni sede di museo comunale: fino ad un massimo, rispettivamente, di tre
posti di assistente, due posti di custode, un posto di direttore di museo.
E'
fatto divieto assoluto di utilizzazione diversa del personale di cui al
presente articolo.
Art.
30
Salva
la riserva prevista dal precedente art. 24, il cinquanta per cento dei posti
disponibili che saranno messi a concorso è riservato, con le modalità che
saranno stabilite nella emananda legge regionale sulla occupazione giovanile,
ai giovani assunti presso le amministrazioni degli enti locali e della Regione
ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285 e della legge regionale 18 agosto
1978, n. 37.
Art.
31
Per
l'acquisto, il riattamento, la riparazione di locali e relativo arredamento,
nonchè per le attrezzature specialistiche e di quanto altro occorre per il
funzionamento delle istituzioni di cui all'art. 1 della presente legge, è
autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni di cui lire 1.000 milioni per il
1980, lire 5.000 milioni per il 1981 e lire 4.000 milioni per il 1982.
Art.
32
Per
il funzionamento della biblioteca centrale della Regione e delle biblioteche
regionali di Catania e Messina, dei musei, delle gallerie e pinacoteche
regionali, dei centri regionali per la progettazione, il restauro e per le
scienze naturali ed applicate ai beni culturali, e per l'inventario, la
catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica e
audiovisiva, con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed
ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il consiglio regionale per i
beni culturali ed ambientali, dovrà essere emanato apposito regolamento.
Art.
33
Al
fine di realizzare una più completa documentazione di supporto all'attività
legislativa, gli organi della Regione e gli enti che godono di finanziamenti a
carico del bilancio della Regione sono tenuti ad inviare alla biblioteca
dell'Assemblea regionale siciliana una copia di tutte le loro pubblicazioni.
Art.
34
Ferme
restando le indicazioni di cui alla tabella B/3, presso le soprintendenze di
Palermo e di Trapani sono istituiti un posto di dirigente tecnico esperto di
antichità fenicio-punica ed uno di dirigente tecnico esperto in antichità arabo
- normanna.
Per
la soprintendenza di Agrigento è istituito nell'organico un posto di dirigente
tecnico esperto di antichità arabo - normanna ed un posto di dirigente tecnico
esperto di civiltà indigene della Sicilia.
Per
la soprintendenza di Siracusa è istituito nell'organico un posto di dirigente
tecnico esperto di architettura greca.
Per
la soprintendenza di Messina è istituito nell'organico un posto di dirigente
tecnico esperto di ceramica greca di officine continentali e insulari.
Art.
35
L'Assessore
per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione per l'espletamento
dei concorsi per la copertura dei posti di cui alla presente legge è tenuto a
precisare nel bando i titoli di specializzazione eventualmente indicati nelle
tabelle.
Ove
non esistano nel territorio nazionale istituti universitari abilitati a rilasciare
dette specializzazioni, è sufficiente per la partecipazione ai concorsi il
titolo di studio indicato per i singoli settori al precedente art. 18.
Art.
36
L'incarico
di soprintendente è incompatibile con l'esercizio di ogni altra attività
stabile presso enti pubblici o privati compreso l'incarico per l'insegnamento
universitario.
Art.
37
All'art.
4 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, dopo il secondo comma aggiungere
il seguente:
“Partecipano
ai lavori del consiglio il presidente e due componenti della Commissione
legislativa beni culturali dell'Assemblea regionale siciliana”.
Art.
38
L'Ente
Palazzi e Ville di Sicilia, istituito con la legge regionale 20 aprile 1967, n.
49, è soppresso con decorrenza dal 30 dicembre 1981.
Le
attrezzature, a seguito della soppressione, saranno assegnate ai centri
regionali, mentre i beni rientreranno nella gestione amministrativa delle
soprintendenze competenti per territorio.
Art.
39
Per
l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico del bilancio della
Regione per l'anno finanziario 1980 la spesa di lire 10.000 milioni.
All'onere
relativo si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio
della Regione per l'anno finanziario medesimo.
Gli
oneri a carico degli esercizi finanziari successivi saranno determinati con
legge di bilancio e troveranno riscontro nel bilancio pluriennale della
Regione.
Art.
40
La
presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana.
E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione.
Palermo,
7 novembre 1980.
D'ACQUISTO
Tabella
A (5)
RUOLO
DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
DEI
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
Qualifiche Posti
Dirigenti
tecnici........................................................................................................................... 310
Dirigenti
amministrativi................................................................................................................ 52
Esperti
laureati.............................................................................................................................. 20
Assistenti
tecnici........................................................................................................................ 487
Assistenti
amministrativi............................................................................................................. 98
Archivisti-dattilografi
e operatori tecnici................................................................................ 492
Agenti
tecnici........................................................................................................................... 1.010
Commessi....................................................................................................................................... 96
Operai........................................................................................................................................... 159
Totale 2.724
Tabella
B (vedi atto legislativo) (5)
NOTE:
(1)
In ordine alla istituzione ed all'ordinamento dei musei regionali,
trasformati in musei interdisciplinari, vedi la L.R. 17/91.
Vedi
Decr. Ass. BB.CC. 08/05/95: "Nuova denominazione del Museo archeologico
regionale di Palermo."
(2)
Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, della L.R. 53/85:
"ART.
2
2.
Il personale dello Stato con qaulifiche tecniche in posizione di comando presso
l'amministrazione regionale ai sensi dei decreti del Presidente della
Repubblica 30 agosto 1975, numeri 635 e 637, nonchè ai sensi dell'art. 13 della
legge regionale 5 marzo 1979, n. 16 ed in esecuzione dell'art. 24 della legge
regionale 7 novembre 1980, n. 116, in servizio presso l'amministrazione
regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, a
domanda e previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, a decorrere
dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della relativa
istanza e comunque non successivamente al 31 dicembre 1985, nel ruolo del
personale dell'amministrazione dei beni culturali ed ambientali di cui alla
legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, e successive modifiche, applicandosi
ad esso lo stato giuridico ed economico previsto per detto ruolo."
(3)
Vedi Decr. Pres. 14/02/89, n. 6: "Regolamento per il funzionamento
amministrativo - contabile e disciplina del servizio di cassa dei centri
regionali istituiti dall'art. 9 della legge regionale 1 agosto 1977, n.
80."
(4)
Le disposizioni previste nell'articolo che si annota trovano applicazione
nei confronti del personale addetto alla catalogazione, previsto dall'art. 6
della L.R. 18/91.
(5)
Si riportano i testi degli artt. 1 e 2 della L.R. 26/85:
"ART.
1
A
modifica dell'art. 11 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e della
tabella A allegata alla stessa legge, le soprintendenze per i beni culturali ed
ambientali sono istituite in ciascuna provincia della Sicilia, con sede nel
capoluogo delle singole province e con circoscrizione corrispondente all'ambito
provinciale.
ART.
2
Le
tabelle A, B e B/3, allegate alla legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, sono
adeguate al numero delle soprintendenze previste nell'articolo precedente, con
la conseguente elevazione numerica delle dotazioni di personale per ogni
singola qualifica."
In
ordine all'organico complessivo del ruolo tecnico dei beni culturali ed
ambientali vedasi la tabella I riportata all'art. 1 della L.R. 18/91.
(6)
Comma abrogato dall'art. 72, comma 5, della L.R. 25/93, nel testo introdotto
dall'art. 55 della L.R. 6/97.
(7)
Vedi Decr. Pres. 11 giugno 1999, n. 21: "Regolamento per l'esecuzione
dell'art. 7, ultimo comma, della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, per
l'attivazione di corsi triennali e di perfezionamento per la formazione di
restauratori di beni culturali".