1. Il noleggiante è obbligato a mettere a disposizione l'unità
da diporto in perfetta efficienza, armata ed equipaggiata convenientemente,
completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei prescritti documenti
e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990,
e successive modificazioni, estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri
per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto
di noleggio, in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti
per la responsabilità civile.
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