Art. 39 - Patente nautica |
1. La patente nautica per unità da diporto di lunghezza non superiore
a ventiquattro metri è obbligatoria nei seguenti casi, in relazione
alla navigazione effettivamente svolta: 2. Chi assume il comando di una unità da diporto di lunghezza superiore ai ventiquattro metri, deve essere in possesso della patente per nave da diporto. 3. Per il comando e la condotta delle unità da diporto di lunghezza
pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano entro sei miglia dalla
costa e a bordo delle quali è installato un motore di potenza e
cilindrata inferiori a quelle indicate al comma 1, lettera b), è
richiesto il possesso dei seguenti requisiti, senza obbligo di patente:
4. Si prescinde dai requisiti di età di cui al comma 3, per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole dì avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate ed a terzi. 5. I motoscafi ad uso privato di cui al regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1884, sono equiparati, ai fini dell'abilitazione al comando, alle unità da diporto. 6. La patente nautica si distingue nelle seguenti categorie ed abilita
al comando o alla direzione nautica delle unità da diporto indicate
per le rispettive categorie: |
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