1. I documenti di navigazione per le navi da diporto, rilasciati dall'ufficio
che detiene il relativo registro all'atto dell'iscrizione, sono:
a) la licenza di navigazione, che abilita alla navigazione nelle acque
interne e in quelle marittime senza alcun limite;
b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità.
2. I documenti di navigazione per le imbarcazioni da diporto, rilasciati
dall'ufficio che detiene il relativo registro all'atto dell'iscrizione,
sono:
a) la licenza di navigazione che abilita al tipo di navigazione consentito
dalle caratteristiche di costruzione dell'unità, indicate nella
dichiarazione di conformità, rilasciata dal costruttore o da un
suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea, ovvero da
attestazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato
ai sensi dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo
3 agosto 1998, n. 314;
b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità.
3. Le imbarcazioni da diporto possono essere abilitate ai seguenti tipi
di navigazione:
a) imbarcazioni senza marcatura CE:
1) senza alcun limite nelle acque marittime ed interne;
2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime e senza alcun limite
nelle acque interne;
b) imbarcazioni con marcatura CE:
1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all'allegato
II;
2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a quattro
metri, mare agitato, per la categoria di progettazione B di cui all'allegato
II;
3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a due
metri, mare molto mosso, per la categoria di progettazione C di cui all'allegato
II;
4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e altezza
significativa delle onde fino a 0,3 metri, per la categoria di progettazione
D di cui all'allegato II.
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