Art. 20 - Iscrizione provvisoria di imbarcazioni da diporto |
1. Il proprietario di un'imbarcazione da diporto può chiedere
l'assegnazione del numero di immatricolazione, ove si tratti di prima
immissione in servizio, presentando domanda ad uno degli uffici detentori
dei registri. Alla domanda è allegata: 2. L'assegnazione del numero di immatricolazione determina l'iscrizione dell'unità condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprietà, da effettuare a cura dell'intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione stessa. Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati la licenza provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza. 3. Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato presentato il titolo di proprietà, l'iscrizione si ha per non avvenuta, la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza sono restituiti all'ufficio che li ha rilasciati e il proprietario dell'unità deve presentare domanda di iscrizione ai sensi dell'articolo 19. |
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