1. Le amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 11, qualora ritengano,
a seguito di accertamenti effettuati in sede di vigilanza o su segnalazione
degli organismi di cui all'articolo 10, che i prodotti oggetto del presente
capo, ancorchè recanti marcature CE ed utilizzati in modo conforme
alla loro destinazione, possano mettere in pericolo la sicurezza e la
salute delle persone, i beni o l'ambiente, vietano o limitano l'immissione
in commercio e in servizio od ordinano il ritiro temporaneo dal mercato
dei prodotti stessi, a cura e spese del soggetto destinatario dell'ordine,
ed adottano di intesa ogni altro provvedimento diretto ad evitarne l'immissione
in commercio o la messa in servizio, informandone immediatamente la Commissione
europea.
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