Allegato XIV - GARANZIA QUALITÀ DEL PRODOTTO (modulo E) |
1. Questo modulo descrive la procedura con cui il costruttore che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato «CE del tipo» e soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili. Il costruttore o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE su ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformità. La marcatura CE deve essere accompagnata dal contrassegno d'identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4. 2. Il costruttore deve applicare un sistema di qualità approvato per la verifica e le prove del prodotto finito, secondo quanto specificato al punto 3, e deve essere assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4. 3. Sistema qualità. 3.1. Il costruttore deve presentare una domanda di valutazione del suo
sistema qualità per i prodotti interessati a un organismo notificato
di sua scelta. 3.2. In base al sistema qualità, ogni prodotto deve essere esaminato
e prove appropriate come stabilito nella norma o nelle norme pertinenti
di cui all'art. 6, comma 4, o prove equivalenti, devono essere eseguite
per assicurarne la conformità ai requisiti pertinenti fissati dal
presente decreto legislativo. Tutti i criteri, i requisiti, le disposizioni
adottati dal costruttore devono essere documentati in modo sistematico
e ordinato sotto forma di misure, procedure ed istruzioni scritte. Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
3.3. L'organismo notificato deve valutare il sistema qualità per
determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume
la conformità a tali requisiti dei sistemi qualità che soddisfano
la corrispondente norma armonizzata. 3.4. Il costruttore deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti
dal sistema qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga
adeguato ed efficace. 4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato. 4.1. La sorveglianza deve garantire che il costruttore soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato. 4.2. Il costruttore deve consentire all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di verifica, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare: la documentazione relativa al sistema qualità; la documentazione tecnica; altre documentazioni quali rapporti e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale. 4.3. L'organismo notificato deve svolgere periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il costruttore mantenga ed utilizzi il sistema qualità e deve fornire al costruttore un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate. 4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza
preavviso presso il costruttore. In tale occasione, l'organismo notificato
può svolgere o fa svolgere prove per verificare il buon funzionamento
del sistema qualità, se necessario. 5. Il costruttore deve tenere a disposizione delle autorità nazionali
per almeno 10 anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto: 6. Ogni organismo notificato deve comunicare agli altri organismi notificati le informazioni riguardanti le approvazioni dei sistemi qualità rilasciate o ritirate. |
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