Allegato VII - CONFORMITÀ AL TIPO (modulo C) |
1. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità si accerta e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attesto di esame «CE del tipo» e soddisfano i requisiti del presente decreto. Il fabbricante appone la marcatura «CE» a ciascun prodotto e redige una dichiarazione di conformità (vedi allegato VIII). 2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinchè il processo di fabbricazione assicuri la conformità dei prodotti al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e ai requisiti del presente decreto. 3. Il fabbricante o il suo mandatario conserva copia della dichiarazione
di conformità per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione
del prodotto. Nel caso in cui nè il fabbricante nè il suo
mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere
a disposizione la 4. Per quanto riguarda la valutazione della conformità ai requisiti
relativi alle emissioni di gas di scarico del presente decreto e nell'eventualità
che un costruttore non operi a norma di un pertinente sistema qualità
come quello di cui all'allegato XIII, un organismo notificato scelto dal
costruttore può eseguire o far eseguire controlli sui prodotti
ad intervalli casuali. |
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