La documentazione tecnica di cui agli allegati IV, VI, VII, X, XII e
XIV deve comprendere tutti i dati o mezzi pertinenti utilizzati dal costruttore
per garantire che i componenti o l'unità siano conformi ai relativi
requisiti essenziali.
La documentazione tecnica deve consentire la comprensione del progetto,
della fabbricazione e del funzionamento del prodotto, nonchè permettere
di valutarne la conformità ai requisiti del presente decreto legislativo.
La documentazione deve comprendere, se necessario ai fini della valutazione:
a) una descrizione generale del tipo;
b) disegni di progettazione di massima e di fabbricazione, schemi dei
componenti, dei sottoassemblaggi, dei circuiti;
c) descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione di detti disegni
e schemi e del funzionamento del prodotto;
d) un elenco delle norme di cui all'art. 6, comma 4, applicate interamente
o parzialmente, nonchè una descrizione delle soluzioni adottate
per rispondere ai requisiti essenziali qualora non siano state applicate
le norme di cui all'art. 6, comma 4;
e) i risultati dei calcoli di progettazione e degli esami effettuati;
f) i risultati delle prove o specificamente i calcoli di stabilità
secondo il punto 3.2 dei requisiti essenziali e di galleggiabilità
secondo il punto 3.3 dei requisiti essenziali (allegato II, punto A);
g) i risultati delle prove relative alle emissioni dei gas di scarico
che dimostrano la conformità con il punto 2 dei requisiti essenziali
(allegato II, punto B);
h) i risultati delle prove relative alle emissioni acustiche o i dati
relativi all'unità di riferimento che dimostrano la conformità
con il punto 1 dei requisiti essenziali (allegato II, punto C).
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