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31-03-2004

ANCHE IL CONDUCENTE E’ RESPONSABILE SE IL PASSEGGERO NON INDOSSA LE CINTURE DI SICUREZZA

La terza Sezione civile della Corte di Cassazione ha recentemente emesso una sentenza, la n. 4993 del 2004, di estremo interesse per tutti gli automobilisti.

La Corte, infatti, ha stabilito che esiste una responsabilità civile del conducente di un autoveicolo, in concorso con il passeggero anche maggiorenne, se questo non indossa la cintura di sicurezza.
Quindi è legittima la condanna del conducente al pagamento dei danni in caso di incidente.

Sono vari gli elementi innovativi della sentenza: innanzitutto perché essa sembra in contrasto con il Codice della Strada che, come si sa, all’art 172 prevede la multa soltanto al passeggero, se maggiorenne, in caso di mancato allacciamento della cintura del passeggero stesso, ed inoltre perché viene deciso che il risarcimento deve avvenire non soltanto a favore di eventuali terzi coinvolti, ma anche a favore del passeggero che abbia omesso di allacciare la cintura di sicurezza.

Il fatto è, spiega la sentenza, che in caso di incidente, e di danni, non si pone un problema di responsabilità per illecito amministrativo, che viene regolato esclusivamente dall’art. 172 del Codice della Strada, ma un problema di responsabilità più generale, costituita dalla mancanza di diligenza, prudenza o perizia.
“In questi termini di prudenza e diligenza”, dice la sentenza, “il conducente di un autoveicolo non può porre o tenere in circolazione lo stesso, se si è reso conto che qualcuno dei trasportati non sia conforme alle regole stabilite dalla normativa stradale”.

Il conducente rimane pur sempre colui che rende possibile la “circolazione” del veicolo con a bordo il passeggero e quindi, sotto un profilo di normale diligenza, ha l’obbligo di fare effettuare detta circolazione in sicurezza e, quindi, anche di esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza ed, in caso di renitenza, di rifiutarne il trasporto o sospendere la marcia.
Nel caso che il conducente continui la guida del veicolo anche con un passeggero senza cintura, secondo la Corte significa che tra costoro si è formato il consenso alla circolazione con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell’altro ed accettazione dei relativi rischi.
Tra questi rischi rientrano non solo i danni verso i terzi ma anche quelli subiti dal passeggero.

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