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30-9-2005

GUIDA DEI CICLOMOTORI:
OBBLIGO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA’ ANCHE PER I MAGGIORENNI SENZA PATENTE

Da domani, 1° Ottobre, l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori è esteso anche ai maggiorenni che non siano titolari di patente di guida, secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 115 del 30 Giugno 2005, modificato dalla legge di conversione n. 168 del 17 Agosto 2005.

I titolari di patente di guida, ancorché scaduta di validità o sospesa, non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori. Coloro che già sono titolari di tale certificato devono restituirlo all’Ufficio della Motorizzazione, nel caso in cui conseguano una patente di guida.

I maggiorenni che vogliono ottenere il certificato di idoneità possono sostenere gli esami presso gli Uffici della Motorizzazione civile senza bisogno di frequentare alcun corso, secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dei Trasporti n. MOT3/4391-4374/M350 del 15 Dicembre 2004 (paragrafo 2).

Il Decreto legge 115 del 2005, citato sopra, stabilisce inoltre che i requisiti fisici e psichici per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale, per cui i candidati, per conseguire il certificato di idoneità, devono presentare anche un certificato medico, di data non anteriore a sei mesi, che attesti il possesso dei requisiti psicofisici richiesti: fino al 1° gennaio 2008 la certificazione medica potrà essere rilasciata da un “medico di medicina generale” che deve attestare che il richiedente sia in possesso di “condizioni psicofisiche di principio non ostative all’uso del ciclomotore”.

Si ricorda infine che sono state introdotte anche altre importanti novità in materia:
a) possibilità di sottoporre a procedimento di revisione il titolare di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori ai sensi dell’art. 128 del codice della strada, limitatamente alla verifica della sussistenza dei requisiti psicofisici;
b) possibilità di sospendere il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori ai sensi dell’art. 129 del codice della strada, in caso di perdita temporanea dei requisiti psicofisici;
c) possibilità di revocare il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori ai sensi dell’art. 130 del codice della strada, in caso di perdita definitiva dei requisiti psicofisici;
d) introduzione del principio della scadenza di validità del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori ai sensi dell’art. 126 del codice della strada. Il rinnovo di validità avviene secondo le scadenze previste per la patenti di guida della categoria A. Con successivo provvedimento saranno fornite disposizioni operative relative alla procedura di rinnovo dei certificati di idoneità alla guida dei ciclomotori. Nell’attesa dell’emanazione di tali disposizioni, la data di scadenza di validità ed eventuali prescrizioni devono essere annotate manualmente sul certificato stesso.

 
Per ulteriori informazioni:
Dott.ssa Angela Randazzo - Telefono: 091-7078009 - e@mail: a.randazzo.trasporti@regione.sicilia.it
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