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22.04.2005

ANCHE LE REGIONI POTRANNO SVOLGERE INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE.
SARA’ EMENDATO L’ART 56 DELLA LEGGE N. 488 DEL 1999

Il Dipartimento, in rappresentanza della Regione Siciliana, è intervenuto la  settimana scorsa ad una riunione presso la sede della Conferenza Stato-Regioni, a Roma, vertente sulla proposta di modifica dell’art. 56 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

L’attuale formulazione dell’art. 56 della citata legge n. 488 del 1999 (Finanziaria 2000) prevede che soltanto gli Enti proprietari delle strade territorialmente competenti possano contrarre i mutui necessari per gli interventi e le iniziative riguardanti la sicurezza stradale, previsti nei Programmi Annuali di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (legge 17 maggio 1999, n. 144).
Tale disposizione restrittiva, quindi, precluderebbe alle Regioni italiane, non proprietarie di strade, l’accesso a tali fondi ancorché esse siano, come la Regione Siciliana, già aggiudicatarie di finanziamenti in esito ai bandi emanati dal Ministero delle Infrastrutture.

Tale limitazione nasceva in un periodo storico in cui si pensava ad interventi prevalentemente di tipo infrastrutturale e che pertanto dovessero essere attuati esclusivamente dagli enti proprietari di strade. Le Regioni, in molti casi, hanno ceduto alle Province la proprietà della rete stradale di interesse regionale (già trasferita dall’ANAS in attuazione del D.P.C.M. del 21 Febbraio 2000).
Invece, dopo l’entrata in vigore della legge 488 del 1999 è maturata l’esigenza, nell’ambito del PNSS e dei relativi Programmi attuativi, di non limitare le iniziative di sicurezza stradale ad interventi infrastrutturali, bensì di estendere tali iniziative anche ad azioni di monitoraggio, da sviluppare su diversi livelli territoriali ed individuando, in particolare, nel livello regionale quello più significativo per svolgere tale attività.
Questa esigenza ha trovato riscontro nel secondo Programma Annuale di Attuazione 2003 del PNSS ove è previsto che il 25% delle risorse del medesimo Programma sia destinato ad interventi strategici per il miglioramento della sicurezza stradale gestiti a livello nazionale in accordo con Regioni, Province e Comuni.
In particolare, al paragrafo 2.4.1 del menzionato Programma è prevista la creazione di centri regionali di monitoraggio della sicurezza stradale, raccordati con centri di monitoraggio provinciali e comunali.

Da ciò il bisogno di emendare l’art. 56 della legge 488, iniziativa avviata dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni.

Nel corso della recente riunione della Conferenza Stato-Regioni è stato reso noto che l’Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato un nuovo emendamento, rispetto a quello già approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni in data 3 marzo 2005, a motivo del fatto che l’emendamento precedente, così come formulato, avrebbe determinato una situazione di indebitamento a carico del bilancio dello Stato.
Il nuovo emendamento, che non comporta impegni per la finanza pubblica, recita testualmente: “L’utilizzo dei fondi previsti dall’art. 56 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è esteso alle regioni, per iniziative in materia di sicurezza stradale; i predetti fondi si configurano quali contributi pluriennali dello Stato ai sensi dell’art. 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche ed integrazioni.”.
Tale emendamento, attraverso questa nuova formulazione, estende quindi l’accessibilità ai mutui previsti dalla stessa legge anche alle Regioni, in considerazione dell’importante ruolo di coordinamento che le stesse svolgono nel campo della sicurezza stradale.

Si è quindi deciso di inoltrare questa nuova versione del testo alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, per l’ approvazione, dopodiché  il testo stesso costituirà l’emendamento alla legge 488 del 1999 che sarà presentato su iniziativa governativa.

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