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22.04.2005 |
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LE REGIONI POTRANNO SVOLGERE INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE. Il Dipartimento, in rappresentanza della Regione Siciliana, è intervenuto la settimana scorsa ad una riunione presso la sede della Conferenza Stato-Regioni, a Roma, vertente sulla proposta di modifica dell’art. 56 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. L’attuale formulazione
dell’art. 56 della citata legge n. 488 del 1999 (Finanziaria 2000) prevede
che soltanto gli Enti proprietari delle strade territorialmente competenti
possano contrarre i mutui necessari per gli interventi e le iniziative
riguardanti la sicurezza stradale, previsti nei
Programmi Annuali di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale
(legge 17 maggio 1999, n. 144). Tale limitazione nasceva
in un periodo storico in cui si pensava ad interventi prevalentemente
di tipo infrastrutturale e che pertanto dovessero essere attuati esclusivamente
dagli enti proprietari di strade. Le Regioni, in molti casi, hanno ceduto
alle Province la proprietà della rete stradale di interesse
regionale (già trasferita dall’ANAS in attuazione del D.P.C.M. del 21
Febbraio 2000). Da ciò il bisogno di emendare l’art. 56 della legge 488, iniziativa avviata dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni. Nel corso della recente
riunione della Conferenza Stato-Regioni è stato reso noto che l’Ufficio
Legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha
presentato un nuovo emendamento, rispetto a quello già approvato dalla
Conferenza dei Presidenti delle Regioni in data 3 marzo 2005, a motivo
del fatto che l’emendamento precedente, così come formulato, avrebbe determinato
una situazione di indebitamento a carico del bilancio dello Stato. Si è quindi deciso di inoltrare questa nuova versione del testo alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, per l’ approvazione, dopodiché il testo stesso costituirà l’emendamento alla legge 488 del 1999 che sarà presentato su iniziativa governativa. |