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13-6-2007

NUOVE NORME EUROPEE PER GLI OPERATORI DEL TRASPORTO SU STRADA

E’ entrata in vigore la nuova normativa europea in materia di regole sociali per gli operatori del trasporto su strada (Regolamento CE n.561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 Marzo 2006).
La nuova normativa, che uniforma le singole legislazioni degli Stati membri e contribuisce al miglioramento della sicurezza stradale e delle condizioni di lavoro, si applica al trasporto su strada:

  • di merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate;
  • di passeggeri effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine.

Essa si applica, indipendentemente dal Paese di immatricolazione del veicolo, a tutti i mezzi di trasporto stradale circolanti nel territorio dell’Unione europea, della Svizzera e dei Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo.

La normativa, tra l’atro, prevede la durata massima dei turni di guida dei conducenti e il loro riposo obbligatorio giornaliero e settimanale.

Il periodo di guida giornaliero non deve superare 9 ore. Tale periodo di guida giornaliero può tuttavia essere esteso fino a 10 ore, ma non più di due volte nell'arco della settimana.
Il periodo di guida settimanale non deve superare 56 ore.
Il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive non deve superare 90 ore.

Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente dovrà osservare un'interruzione di almeno 45 minuti consecutivi.
Questa interruzione può essere sostituita da un'interruzione di almeno 15 minuti, seguita da un'interruzione di almeno 30 minuti: le due interruzioni devono essere intercalate nel periodo di guida in modo da assicurare l'osservanza del limite del periodo di guida di quattro ore e mezza.

Il tempo di riposo giornaliero deve essere almeno di 11 ore, con la possibilità di ridurlo a 9  solo tre volte alla settimana.
Tale tempo di riposo può essere diviso in due periodi rispettivamente di 3 ore seguite da altre 9 e quindi, in questo caso, il riposo totale giornaliero sarà di 12 ore.

Viene introdotto il periodo di riposo “regolare” di almeno 45 ore consecutive ogni settimana.

Nel corso di due settimane consecutive i conducenti dovranno effettuare almeno:

  • due periodi di riposo settimanale regolare, oppure
  • un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore.

La riduzione sarà tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.

Qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto dovrà essere attaccato a un altro periodo di riposo di almeno 9 ore.

In trasferta, i periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta.

Il Regolamento in questione, che è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. L 102 del 11 Aprile 2006, abroga e sostituisce il Regolamento (CEE) n. 3820 del 1985.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito della Commissione europea, DG Trasporti al seguente link:

http://ec.europa.eu/transport/road/policy/social_provision/social_driving_time_en.htm

 
Per ulteriori informazioni:
Arch. Giacomo Monteleone - Telefono: 091-7078288 - e@mail: monteleone.trasporti@regione.sicilia.it
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