ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
CIRCOLARE 17 aprile 2000, prot. n.
2818
G.U.R.S. 12 maggio 2000, n. 22
Linee guida applicative del "Regolamento recante norme
per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute
umana" di cui al decreto del Ministero dell'ambiente n. 381 del 10 settembre
1998.
Agli Assessorati regionali
Alla Corte dei conti
Al Ministero dell'ambiente
Al Ministero della sanità
All'autorità per le garanzie nelle
telecomunicazioni
Al Ministero delle
comunicazioni
Al Comitato regionale radio
televisivo
All'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente
Alle Aziende sanitarie locali della Regione
Siciliana
Alle Province regionali
Alle Commissioni provinciali tutela ambiente
della
Regione Siciliana
Ai Sindaci dei comuni della Regione
Siciliana
Agli Enti parco della Regione
Siciliana
Agli Ordini professionali
Alle Società esercenti impianti di
radiocomunicazioni
Con l'emanazione del decreto n. 381 del 10 settembre
1998, il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanità e con
il Ministero delle comunicazioni, ha fissato i tetti delle radiofrequenze
compatibili con la salute umana. Sono stati definiti, in particolare, i valori
limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, derivanti dai
sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, operanti
nell'intervallo di frequenza compreso tra 100 kHz e 300
GHz.
Successivamente, a cura dell'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente, è stato pubblicato un documento, elaborato da un
apposito gruppo di lavoro interministeriale, denominato "Linee guida
applicative" del suddetto decreto n. 381/98.
Nelle more che la Regione Siciliana regolamenti
l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione, nonché le
modalità ed i tempi di esecuzione per le azioni di risanamento, così come
previsto dagli artt. 4 e 5 del decreto n. 381/98, si ritiene utile la
divulgazione delle predette "Linee guida applicative" al fine di contribuire a
chiarire i vari aspetti contemplati dalla nuova disciplina e consentire una
coerente applicazione delle norme nell'ambito dei procedimenti autorizzatori da
parte delle pubbliche amministrazioni interessate o nella definizione di più
specifiche regolamentazioni locali.
Con riferimento al punto 5 delle "Linee guida
applicative", appare infine opportuno precisare che il rilascio da parte dei
comuni dell'eventuale autorizzazione o concessione edilizia, deve avvenire,
oltre che a seguito di una valutazione del rispetto dei limiti di emissione
fissati dal suddetto decreto n. 381/98 e degli aspetti ambientali, anche tenuto
conto delle previsioni e prescrizioni urbanistiche ed edilizie fissate dagli
strumenti urbanistici generali ed attuativi per le varie zone territoriali
omogenee di cui al decreto ministeriale n. 1444/68.
L'Assessore:
MARTINO
Allegati
DECRETO 10 settembre 1998, n. 381.
Regolamento recante norme per la determinazione dei
tetti di radiofrequenza compatibili con la salute
umana.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
d'intesa con
IL MINISTRO DELLA SANITA'
e
IL MINISTRO DELLE
COMUNICAZIONI
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, art. 1, comma 6,
lettera a), n. 15, il quale dispone, tra l'altro, che il Ministero dell'ambiente
d'intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero delle comunicazioni,
sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente (ANPA), fissa i tetti di radiofrequenze compatibili con la salute
umana, tenendo anche conto delle norme comunitarie;
Visto il parere favorevole dell'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente;
Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità nel
quale, pur condividendosi l'esigenza di una politica cautelativa che individui
obiettivi di qualità anche al di là dell'adozione di limiti di esposizione
mirati alla tutela degli effetti acuti, sono state manifestate perplessità, in
considerazione dell'attuale stato di conoscenza scientifica, nei riguardi
dell'adozione di misure più restrittive specifiche per l'esposizione a campi
modulati in ampiezza;
Ritenuta la necessità di riservare misure più
cautelative perlomeno nei casi in cui si possono verificare esposizioni a campi
elettromagnetici per tempi prolungati, da parte di recettori sensibili non
esposti per ragioni professionali;
Visto il parere espresso della conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 7
maggio 1998, con il quale si esprime parere favorevole allo schema di decreto,
subordinandolo all'accoglimento di due proposte di modifica, rispettivamente
all'art. 4, comma 2, ed all'art. 5, comma 1;
Ritenuto di non accogliere la proposta di emendamento
all'art. 4, comma 2, in quanto renderebbe meno certa e sicura la tutela della
popolazione per effetti a lungo termine conseguenti ad esposizione
prolungata;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto
1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, del
10 settembre 1998, n. prot. UL/98/16640;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto fissano i valori
limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al
funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300
GHz.
2. I limiti di esposizione di cui al predetto decreto,
non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni
professionali.
Art. 2
Definizioni ed unità di misura
1. Le definizioni delle grandezze fisiche citate nel
decreto e le corrispondenti unità di misura sono riportate in allegato A che,
unitamente agli allegati B e C, è parte integrante del presente
decreto.
Art. 3
Limiti di esposizione
1. Nel caso di esposizione al campo elettromagnetico i
livelli dei campi elettrici, magnetici e della densità di potenza, mediati su
un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi
intervallo di sei minuti, non devono superare i valori di tabella
1.
_____________________________________________________________________________
Frequenza f Valore
efficace
Valore efficace Densità di
potenza
(MHz)
di intensità di di intensità
di
dell'onda piana
campo elettrico E campo magnetico
H
equivalente
(V/m)
(A/m)
(W/m²)
-
-
-
-
_____________________________________________________________________________
0,1 - 3
60
0,2
-
> 3 - 3000
20
0,05
1
> 3000 - 300000
40
0,1
4
2. Nel caso di campi elettromagnetici generati da più
sorgenti, la somma dei relativi contributi normalizzati, definiti in allegato B,
deve essere minore dell'unità.
Art. 4
Misure di cautela ed obiettivi di
qualità
1. Fermi restando i limiti di cui all'art. 3, la
progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 KHz e 300
GHz e l'adeguamento di quelle preesistenti, deve avvenire in modo da produrre i
valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la
qualità del servizio svolto dal sistema stesso al fine di minimizzare
l'esposizione della popolazione.
2. Per i fini di cui al precedente comma 1, in
corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore non
devono essere superati i seguenti valori, indipendentemente dalla frequenza,
mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su
qualsiasi intervallo di sei minuti: 6 V/m per il campo elettrico, 0,016 A/m per
il campo magnetico intesi come valori efficati e, per frequenze comprese tra
3Mhz e 300 GHz, 0,10 W/m² per la densità di potenza dell'onda piana
equivalente.
3. Nell'ambito delle proprie competenze, fatte salve le
attribuzioni dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le regioni e le
province autonome disciplinano l'installazione e la modifica degli impianti di
radiocomunicazione al fine di garantire il rispetto dei limiti di cui al
precedente articolo 3 e dei valori di cui al precedente comma, il raggiungimento
di eventuali obiettivi di qualità, nonché le attività di controllo e vigilanza
in accordo con la normativa vigente anche in collaborazione con l'autorità per
le garanzie nelle comunicazioni, per quanto attiene all'identificazione degli
impianti e delle frequenze loro assegnate.
Art. 5
Risanamenti
1. Nelle zone abitative o sedi di attività lavorative
per lavoratori non professionalmente esposti o nelle zone comunque accessibili
alla popolazione ove sono superati i limiti fissati al precedente art. 3 e
all'art. 4, comma 2, devono essere attuate azioni di risanamento a carico dei
titolari degli impianti. Le modalità ed i tempi di esecuzione per le azioni di
risanamento sono prescritte dalle regioni e provincie autonome, secondo la
regolamentazione di cui al precedente art. 4, comma 3.
2. La riduzione a conformità da svolgere nell'ambito
dell'attività di risanamento deve essere effettuata in accordo a quanto
riportato nell'allegato C.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore dopo sessanta
giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 10 settembre 1998.
p. Il Ministro dell'ambiente:
CALZOLAIO
p. Il Ministro della sanità:
BETTONI BRANDANI
p. Il Ministro delle comunicazioni:
VITA
Visto, il guardasigilli:
FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre
1998.
Reg. n. 1, Ambiente, foglio n.
250
Allegato A
Allegato B
MODALITA' ED ESECUZIONE DELLE MISURE E DELLE
VALUTAZIONI
Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui
all'art. 3 e dei valori di cui all'art. 4, comma 2, le intensità dei campi
elettromagnetici possono essere determinate mediante calcoli o mediante
misure.
Le misure sono comunque necessarie ogni volta che i
calcoli facciano prevedere valori di campo elettrico o magnetico che superano
1/2 dei limiti suddetti.
In caso di discordanza fra valore calcolato e valore
misurato, è acquisto il valore misurato.
Le misure dei valori dei campi elettromagnetici devono
essere eseguite secondo le norme C.E.I. ed in mancanza di queste devono essere
eseguite secondo le norme di buona tecnica, emesse in materia dagli organismi
internazionali, oppure indicate da enti ed associazioni, anche stranieri di
riconosciuta competenza.
Valori normalizzati delle misure.
In presenza di più sorgenti, il limite complessivo di
esposizione è 1, da ottenere come somma dei contributi normalizzati delle
singole sorgenti: tali contributi sono determinati dividendo il quadrato del
valore misurato del campo elettrico oppure del campo magnetico per il quadrato
del valore limite corrispondente, oppure, per le frequenze comprese fra 3 MHz e
300 GHz, dividendo la densità di potenza per il corrispondente valore limite. La
procedura da seguire per la riduzione a conformità è descritta nell'allegato
C.
Allegato C
LINEE GUIDA APPLICATIVE DEL
REGOLAMENTO
RECANTE NORME PER LA DETERMINAZIONE DEI TETTI
DI
RADIOFREQUENZA COMPATIBILI CON LA SALUTE
UMANA
Il decreto n. 381 del 10 settembre 1998 trova le sue
origini nella legge n. 249 del 31 luglio 1997 che dispone all'art. 1, comma 6,
lettera a), n. 15, tra l'altro, l'emanazione da parte del Ministero
dell'ambiente, d'intesa con quello della sanità e delle comunicazioni, di un
decreto che fissi "i tetti" delle radiofrequenze compatibili con la salute
umana. Il decreto si compone di 6 articoli e tre allegati tecnici, che ne sono
parte integrante.
1. CAMPO DI APPLICAZIONE (art. 1)
L'art. 1 definisce il campo di applicazione, che è
limitato all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al
funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compreso tra 100 kMz e 300
GHz. Vengono così regolamentati gli impianti fissi per la telefonia mobile
(Stazioni Radio Base) quelli per la generazione e trasmissione dei segnali radio
e televisivi, inclusi i ponti radio, gli impianti di comunicazione satellitari,
gli impianti fissi utilizzati dai radioamatori, ecc., con esclusione, quindi,
dei sistemi mobili quali, ad esempio i telefoni cellulari, gli scanner, gli
apparecchi CB portatili e tutte le altre apparecchiature (fisse o mobili) che
utilizzano radiazione elettromagnetica nell'intervallo di frequenza considerato,
ma che non operano nel settore delle telecomunicazioni o delle trasmissioni
radiotelevisive, quali ad esempio i radar.
Inoltre, è precisato che i limiti di esposizione
indicati non si applicano ai lavoratori professionalmente esposti, ovvero a
coloro che, operando nel settore della costruzione, esercizio, manutenzione,
ecc. degli impianti, devono essere a conoscenza dei rischi legati
all'esposizione ai campi elettromagnetici e sono periodicamente sottoposti a
controlli sanitari in ottemperanza al decreto legislativo n. 626/94. Va
sottolineato che dipendenti di società del settore non adibiti alle mansioni
connesse con l'esposizione a radiazioni non ionizzanti non sono
professionalmente esposti e quindi vanno assimilati alla
popolazione.
2. DEFINIZIONE ED UNITA' DI MISURA (art. 2 e Allegato
A)
L'art. 2 rimanda all'allegato A del decreto, che
definisce le unità di misura e la terminologia tecnica utilizzata. Viene
introdotta la definizione di obiettivi di qualità, cioè di valori entro cui
contenere il campo elettromagnetico per tutelare la popolazione da eventuali
rischi legati all'esposizione nel breve, medio e lungo periodo, valori che
possono essere raggiunti utilizzando innovazioni tecnologiche. E' fondamentale
sottolineare l'importanza di tale definizione, che può comportare l'introduzione
di misure che portano a ridurre ulteriormente l'esposizione della popolazione
anche nel caso in cui siano già rispettati i limiti e le misure di cautela
definite nel decreto. L'obiettivo di qualità è, in altri termini, uno strumento
che concorre all'attuazione del principio di minimizzazione delle esposizioni
indebite della popolazione ed in generale di ottimizzazione dell'inserimento
dell'opera nell'ambiente, tenuta sempre presente la necessità di garantire la
funzionalità dei servizi di radiocomunicazione.
3. LIMITI DI ESPOSIZIONE (art. 3)
L'art. 3, al comma 1, fissa i limiti di esposizione al
campo elettromagnetico presente in ambiente libero (tabella 1). Tali limiti sono
definiti per il campo elettrico, il campo magnetico e la densità di potenza, in
base alla frequenza della radiazione considerata. Nella zona di campo lontano,
che inizia ad una distanza dalla sorgente superiore alla quantità r eguale alla
maggiore fra le quantità l e D2/l, dove le intensità di campo elettrico E
(espressa in V/m), magnetico H (espressa in A/m) e la densità di potenza S
(espressa in W/m²) sono correlate in ogni punto dello spazio tramite le
relazioni:
E = Hx377; S = E²/377 = 377xH²
la verifica del rispetto del valore limite per una
qualsiasi delle tre grandezze è sufficiente ad assicurare il rispetto dei limiti
di esposizione. Nella regione di campo vicino è necessario verificare il
rispetto contemporaneo dei limiti di esposizione al campo elettrico ed a quello
magnetico mentre perde di significato la misura della densità di
potenza.
I livelli del campo elettrico, magnetico e della densità
di potenza devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale
del corpo umano e su qualsiasi intervallo temporale di sei minuti. Per quanto
riguarda le misure, il requisito della media spaziale richiede che vengano
effettuate più misure nel punto d'indagine, almeno due corrispondenti alla testa
e al tronco, quindi ad una altezza di 1,90 m. e 1,10 m. Ognuna di queste dovrà
essere a sua volta il risultato della media temporale su sei minuti. Se la
differenza tra le due misure è maggiore del 25% del valore più elevato tra le
due (maggiore quindi dell'incertezza di quella misura) è opportuno effettuarne
una terza a 1,50 m. da terra, per poi effettuare una media dei tre risultati. Il
punto di indagine viene individuato attraverso una prima serie di misure
nell'area in esame al fine di rilevare il punto di massima esposizione (e non,
come nella prassi generale dell'igiene ambientale, nel punto dove il soggetto
trascorre la maggior parte del tempo, ovvero in un qualche punto definito
"rappresentativo" sulla base di altre considerazioni a
priori).
Tutte le medie sopra riportate devono essere considerate
come medie aritmetiche sulla densità di potenza ovvero come medie quadratiche
delle intensità del campo elettrico o magnetico.
TABELLA 1: Limiti di
esposizione per la popolazione ai campi elettromagnetici
_____________________________________________________________________________
Frequenza f Valore
efficace
Valore efficace Densità di
potenza
(MHz)
di intensità di di intensità
di
dell'onda piana
campo elettrico E campo magnetico
H
equivalente
(V/m)
(A/m)
(W/m²)
-
-
-
-
_____________________________________________________________________________
0,1 ÷ 33
0
0,2
-
> 3 ÷ 3.0003
20
0,05
1
> 3.000 ÷ 300.0003 40
0,1
4
Questi valori limite devono essere rispettati in
qualunque punto accessibile agli individui della popolazione. Nel proseguo del
documento sono fornite alcune indicazioni da seguire per la verifica di tali
limiti.
Al comma 2 dello stesso articolo viene presa in
considerazione anche la situazione, ormai sempre più frequente, della presenza
contemporanea di segnali dovuti a più sorgenti, nel qual caso viene imposto che
la somma dei contributi di ognuno di essi soggiaccia a particolari restrizioni,
come precisato nell'allegato B del decreto stesso.
4. MISURE DI CAUTELA ED OBIETTIVI DI QUALITA' (art. 4,
commi 1 e 2)
In base a considerazioni protezionistiche sono state
adottate misure più restrittive, al fine di tutelare eventuali recettori
sensibili (non esposti per ragioni professionali) da possibili effetti a lungo
termine, conseguenti ad esposizione prolungata a bassi livelli di campo.
Inoltre, al fine di evitare le cosiddette "esposizioni indebite", rispetto alla
qualità del servizio che si vuole assicurare, viene prescritto che la
progettazione e la realizzazione dei nuovi apparati, nonché l'adeguamento di
quelli preesistenti, deve avvenire in maniera da minimizzare l'esposizione della
popolazione al campo elettromagnetico.
Per tali motivi, "in corrispondenza di edifici adibiti a
permanenze non inferiori a quattro ore" i limiti di cui all'art. 3 sono stati
ulteriormente ridotti: indipendentemente dalla frequenza a 6 V/m per il campo
elettrico, a 0,016 A/m per il campo magnetico e, solo per le frequenze comprese
tra 3 MHz e 300 GHz, a 0,1 W/m² per la densità di potenza (art. 4, comma 2).
Tali valori di cautela sono verificati secondo quanto descritto nel 2° capoverso
del paragrafo 2.3.
Il decreto quindi aggiunge ai limiti basati su effetti
sanitari certi e definiti, fissati all'art. 3, valori di cautela da rispettare
nel caso di situazioni in cui è ragionevole prevedere un'esposizione continua
della popolazione per più di quattro ore.
Nello specifico, la frase "in corrispondenza di edifici
adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore", nello spirito del decreto va
interpretata come relativa a tutte le aree interne di edifici (quali ad esempio
abitazioni, sedi di attività lavorative, scuole, ospedali, ambienti destinati
all'infanzia) e loro pertinenze esterne, qualora sia ragionevole pensare che vi
possa essere permanenza prolungata nel tempo (cioè non inferiore a quattro ore
nell'arco della giornata), e comunque ricorrente. Ai fini delle verifiche dei
valori di cautela sono pertanto da considerare ad esempio anche aree esterne
quali: balconi, terrazzi, giardini e cortili.
La definizione di un valore di 6 V/m deriva dalla scelta
di applicare un ulteriore fattore 10 di riduzione alla grandezza fisica
significativa dal punto di vista dosimetrico, cioè la densità di potenza,
considerata l'assenza di dati sperimentali sufficienti. Si passa così da un
valore di 1 W/m², corrispondente a circa 20 V/m per il valore limite del campo
elettrico nel caso di onda piana equivalente, a 0,1 W/m², corrispondenti invece
a 6 V/m. Tale valore risulta superiore al livello ambientale rilevabile
attualmente in una grande città dove sono presenti numerosi impianti,
tipicamente compreso tra 0,1 e 2 V/m. Confrontarsi con valori di fondo già
presenti in ambito urbano è opportuno per valutare, indipendentemente da un
valore limite di riferimento, la significatività dell'esposizione ad una
determinata sorgente, come segnalato anche dall'autorevole documento svedese
"Low frequency electrical and magnetic fields: the - precautionary principle for
national authorities - Guidance for Decision Makers", con riferimento ai campi
elettrici e magnetici a frequenza industriale.
Tali limiti possono essere facilmente rispettati con una
corretta pianificazione ed installazione sia degli impianti per la telefonia
cellulare che di quelli utilizzati per le comunicazioni
radiotelevisive.
I comuni possono adottare un provvedimento (regolamento)
formalizzato per garantire la tutela della salute, dell'ambiente e del paesaggio
e la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici. Il valore di
cautela rappresenta quindi lo strumento per assicurare che l'introduzione di
tecnologie di radiodiffusione e di radiocomunicazione non peggiori le condizioni
ambientali, mentre gli obbiettivi di qualità tendono a contenere ulteriormente
nel medio e lungo termine il livello di inquinamento, che senza il decreto
sarebbe altrimenti in rapida crescita.
5. COMPETENZE E CONTROLLI (art. 4, comma
3)
Sempre all'art. 4 (comma 3) viene assegnato a regioni e
province autonome il compito di disciplinare:
- l'installazione e la modifica degli impianti di
radiocomunicazione al fine di garantire il rispetto dei limiti di cui all'art. 3
e dei valori di cautela precedenti;
- modalità e tempi di esecuzione dei
risanamenti;
- il conseguimento di eventuali obiettivi di
qualità;
- le attività di controllo e di
vigilanza.
Questo implica una riconsiderazione dell'attuale
distribuzione degli impianti sul territorio, sia per quanto attiene alla
posizione geografica, che per quanto riguarda la potenza irraggiata, anche in
considerazione del piano di assegnazione delle frequenze determinato
dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Inoltre, le regioni e le
province autonome, potranno fissare tempi e modalità per il raggiungimento degli
obiettivi di qualità individuati a livello centrale, a cui i gestori degli
impianti dovranno necessariamente adeguarsi nel breve o nel medio
periodo.
Nelle more dell'adeguamento della specifica normativa
regionale e locale, ai fini della minimizzazione, dell'esposizione della
popolazione, si può eseguire una valutazione preventiva all'istallazione di
nuovi impianti basandosi sull'effettiva potenza degli stessi, sulle loro
caratteristiche radioelettriche e su quelle geometriche e architettoniche del
sito prescelto, per poi eventualmente prescrivere soluzioni migliorative. La
valutazione preventiva deve tener conto del numero degli impianti e dei valori
di campo elettromagnetico già presenti nel sito.
Appare inoltre opportuno puntare sullo sviluppo di
soluzioni tecnologicamente innovative che consentano anche un contenimento
dell'impatto paesaggistico.
Le attività di controllo e vigilanza sono
svolte:
- dalle regioni e dalle province tramite le agenzie
regionali (o provinciali) per la protezione dell'ambiente (ARPA e APPA) o, dove
non sono operative, dai Presidi multizonali di prevenzione (PMP) delle Aziende
sanitarie locali (ASL);
- dall'autorità sanitaria e dalle Asl-Dipartimenti di
prevenzione per quanto attiene in particolare agli interventi di natura
epidemiologica e sanitaria a tutela e promozione della salute umana nei luoghi
di vita e di lavoro;
- dall'ISPESL, in ordine alle specifiche competenze in
materia di sicurezza sul lavoro, per la verifica di conformità degli impianti e
degli insediamenti produttivi, in termini di consulenza e supporto all'autorità
sanitaria;
- dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
anche per il tramite degli ispettorati territoriali del Ministero delle
comunicazioni, relativamente all'assegnazione delle frequenze e alle
caratteristiche degli impianti in conformità con le previste
concessioni.
L'installazione o la modifica degli impianti (di cui
all'art. 1 del decreto ministeriale) collocati sopra edifici o in prossimità di
aree urbane o rurali è soggetto ad autorizzazione motivata o, ricorrendo le
condizioni secondo la specifica normativa, a concessione edilizia dal sindaco
del comune nel quale è situato l'impianto. In tali situazioni non può essere
seguita la procedura di dichiarazione di inizio attività (DIA). Le regioni e gli
enti locali competenti, con propri atti, adeguano, ove ritenuto necessario, le
loro strumentazioni legislative e regolamentari in materia edilizia e
urbanistica.
La valutazione preventiva, anche ai fini della
mitigazione dell'impatto paesaggistico, dovrebbe fondarsi su alcune azioni
preliminari da parte dell'autorità competente:
- l'effettuazione di rilevamenti tecnici, comprese le
misurazioni simulate o il confronto con situazioni preesistenti, tramite le ARPA
ove funzionanti e i PMP in loro assenza;
- la valutazione, d'intesa con le autorità sanitarie
(Dipartimenti di prevenzione-ASL) e i loro organi di consulenza tecnica (ISPESL)
in relazione all'esistenza di ricettori particolarmente
sensibili;
- l'individuazione di soluzioni alternative di
localizzazione.
Al fine della valutazione dovrebbero essere richiesti al
gestore i dati sulle caratteristiche tecniche dell'impianto (in allegato si
fornisce uno schema indicativo). Possono essere inoltre considerate previsioni o
richieste di altre installazioni nell'ambito della medesima area urbana o del
medesimo territorio al fine di una valutazione integrata degli impatti
complessivi;
Tale informazione può consentire anche l'istituzione di
un catasto regionale delle sorgenti.
6. RISANAMENTI (art. 5)
Qualora i limiti di cui all'art. 3, e/o i valori di cui
all'art. 4, comma 2, risultino superati in zone accessibili alla popolazione o
in zone abitative, nelle sedi di attività lavorative per operatori non
professionalmente esposti, devono essere attuate azioni di risanamento a carico
dei titolari degli impianti. Per quanto attiene alla riduzione a conformità vale
la procedura illustrata nell'allegato C, che è stata definita sulla base anche
dell'esperienza pluriennale delle strutture che oggi costituiscono le
ARPA.
Nulla vieta che nelle situazioni di non conformità i
titolari degli impianti possono determinare una riduzione consensuale dei
livelli di campo elettromagnetico mediante altri criteri, quali ad esempio
quello della riduzione iterativa, motivando opportunamente tale scelta e
comunicandola all'organo di controllo.
7. Allegato B - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE
MISURE E DELLE VALUTAZIONI
Nell'allegato B, che come gli altri è parte integrante
del decreto, sono fissati i criteri per le valutazioni e le misure dei livelli
di campo. In particolare, la verifica del rispetto dei limiti e dei valori di
cautela potrà essere effettuata sia attraverso misure che calcoli previsionali;
tuttavia, nel caso in cui questi ultimi facciano prevedere livelli superiori al
50% dei valori massimi previsti dal decreto, sarà necessario provvedere alle
misure dirette del campo elettrico e magnetico, o della densità di potenza nella
regione di campo lontano.
A tale proposito si farà riferimento al valore di 3 V/m
per il campo elettrico ed a 0,08 A/m per il campo magnetico, come discriminante
tra valutazioni previsionali e misure, secondo quanto stabilito dal secondo
capoverso dell'allegato che fa esplicito riferimento "ai valori di campo
elettrico o magnetico".
L'obbligatorietà delle misure è stata inserita non a
causa della scarsa affidabilità dei programmi di calcolo previsionale, ma
piuttosto in considerazione della difficoltà di conoscere in maniera
sufficientemente precisa tutti i parametri di ingresso, quali, ad esempio, le
varie caratteristiche tecniche degli impianti. Poiché può accadere che i siti
siano oltremodo complessi con un assai elevato numero di impianti e che i
parametri di progetto o quelli dichiarati dai produttori degli impianti o dai
loro gestori, possano differire da quanto riscontrabile nella realtà,
nell'ottica della massima cautela possibile, si è privilegiato il momento della
misura, almeno nei casi in cui gli errori nei parametri di ingresso possono
essere significativi.
Per quanto riguarda le misure vanno effettuate
ordinariamente in banda larga e nel caso in cui venga superato il 50% del valore
del limite o misura di cautela è consigliabile effettuare un'analisi in banda
stretta dei segnali presenti, oltre il 75% dei suddetti limiti tale analisi
diventa assolutamente necessaria. A causa delle dimensioni non trascurabili
delle antenne (ad esempio 1,2 m. x 0,4 m. per le biconiche, dai 10 ai 40 cm. per
i dipoli in mezz'onda e circa 0,4 m. x 0,5 m. per le log periodiche) è
sufficiente un solo punto di misura a 1,5 m. di altezza.
In ogni caso è necessario che siano precisate le
condizioni di funzionamento degli impianti esistenti, al momento delle
rilevazioni: tali condizioni dovrebbero rispecchiare la massima potenzialità
degli impianti stessi o consentire di valutare il valore di campo presente in
quelle condizioni per estrapolazione. Qualora ciò non fosse possibile sarà
necessario effettuare misure in banda stretta sulla base delle quali,
ricostruire i valori massimi di esposizione attesi su qualunque intervallo di 6
minuti.
Per la verifica dei limiti di tab. 1 le misure andranno
effettuate nei luoghi accessibili alla popolazione ritenuti a maggior rischio,
mentre per la verifica dei valori di cautela di cui all'art. 4 andranno
effettuate in primo luogo in corrispondenza degli edifici di maggiore altezza e
in prossimità delle direzioni di massimo irraggiamento delle antenne considerate
ed in corrispondenza di ricettori particolarmente sensibili quali ad esempio
edifici destinati all'infanzia, scuole, ospedali.
Al fine di valutare l'adeguatezza degli strumenti di
misura si ritiene, utile citare, tra le altre, le norme tecniche ANSI che
richiedono che gli strumenti utilizzati siano isotropi entro 1 dB ed abbiano un
fattore di calibrazione noto con un'incertezza massima di 2 dB, e le norme ISO
45000 e ISO 9000, che raccomandano che gli strumenti utilizzati siano tarati e
riferibili. Si ricorda a tale proposito che con la legge n. 273/91 è stato
istituito il Servizio italiano di taratura (SIT), il quale pertanto costituisce
il riferimento nazionale.
8. Allegato C - RIDUZIONE A
CONFORMITA'
Le sorgenti che concorrono al superamento del livello
limite possono essere diverse. I criteri di riduzione a conformità dovranno
tenere conto di quanto ogni sorgente contribuisce al livello globale di campo
elettrico, penalizzando maggiormente le sorgenti che producono un maggiore
inquinamento elettromagnetico.
Per questo scopo il processo di riduzione a conformità
previsto dal decreto ministeriale si articola in due fasi:
1) riduzione dei contributi Ei al campo elettrico
globale che singolarmente superano il valore limite,
2) nel caso in cui, dopo avere attuato la riduzione di
cui al punto 1), il livello globale di campo elettrico fosse ancora maggiore del
limite, si riducono tutti i contributi, ad esclusione dei contributi inferiori
ad 1/100 del livello limite ai quali, pertanto, non verrà applicato alcun
coefficiente di riduzione, di un eguale fattore in modo tale che il livello
globale si riduca a 0,8 volte il valore limite.
La scelta di ridurre ad un valore inferiore al valore
limite è dettata da un principio di cautela che tiene conto della tipica
incertezza associata alle misure strumentali.
La prima fase non sarà necessaria nel caso, assai
frequente, in cui vi sia un superamento del valore limite senza che alcun
contributo superi singolarmente il limite stesso.
I fattori di riduzione da applicare ai diversi
contributi sono determinati in modo tale che il livello globale di campo
elettrico risultante sia ridotto ad un valore inferiore a Ö 0,8 @ 0,9 volte il limite (il coefficiente 0,8 è riferito al
quadrato del campo elettrico), invece che ad un valore inferiore strettamente al
limite. In questo modo si tiene conto del fatto che le misure ambientali, sulla
base delle quali si è rilevato il superamento del limite, sono affette da un
errore che potrebbe comportare una sottostima del livello reale di campo.
Ridurre il livello di campo misurato ad un valore inferiore a circa 0,9 volte il
limite, rappresenta quindi una maggiore forma di tutela sull'effettivo rispetto
del limite del livello reale di campo elettrico.
L'errore nella rilevazione sperimentale del campo
elettrico è inevitabile perché connesso alle indeterminazioni intrinseche al
metodo di misura e risulta particolarmente significativo nelle rilevazioni
ambientali, dove le condizioni meno controllate della misura comportano un
aumento delle incertezze associate al dato rilevato.
Nel caso in cui si riscontri un livello di campo
elettrico globale E, in un determinato intervallo di frequenze, superiore al
valore limite corrispondente a quell'intervallo oppure superiore ai valori di
cautela di cui all'art. 4, comma 2, qualora trattasi di ambienti adibiti a
permanenza prolungata, occorrerà attuare azioni di risanamento su tutte le
sorgenti che operano con frequenze comprese nell'intervallo stesso o che
contribuiscono al superamento del valore di cautela. A tal proposito, è
opportuno specificare che il valore Li di cui all'allegato C, va inteso oltre
che come il limite desunto dalla tabella 1 anche come il valore di cautela di
cui all'art. 4, comma 2, laddove applicabile.
Vengono di seguito illustrati alcuni esempi applicativi
con lo scopo di chiarire le modalità da seguire previste dal
decreto.
9. ESEMPI DI CALCOLO PER LA RIDUZIONE A
CONFORMITA'
9.1 Caso 1
In un punto di misura si rilevano segnali provenienti da
due trasmettitori radiofonici, un trasmettitore televisivo ed una stazione
radiobase per telefonia mobile. I trasmettitori radiofonici emettono segnali
alle frequenze di 89 MHz e 95 MHz, quello televisivo alla frequenza di 599,25
MHz (frequenza del segnale video - canale 38) e la stazione radiobase presenta
due portanti con frequenze di 944 MHz e 948 MHz. I livelli di campo elettrico
misurati sono i seguenti:
_____________________________________________________________________
Sorgente
Frequenza
Campo elettrico
Limite
(MHz)
Ei (V/M)
corrispondente
(V/M)
_____________________________________________________________________
Radio FM 1
89
14 20
Radio FM 2
95
23
20
Televisione
599,25
6
20
Portante 1
944
0,18
20
SRB
0,25
Portante 2
948
0,18
20
La somma dei contributi relativi, definiti come: Ci =
Ei²/Li², è uguale a 1,9 e, quindi, maggiore di 1. Con Ei si intende il
contributo della singola (i-esima) sorgente, pertanto se una stessa sorgente
emette su più frequenze, come nel caso della stazione radio base, per
individuare il contributo della sorgente occorrerà sommare quadraticamente i
contributi delle singole frequenze di emissione.
Inizialmente occorrerà ridurre la sorgente radio 2 la
quale, singolarmente, produce un contributo superiore al limite (23 V/m). Il
coefficiente di riduzione b si ricaverà sulla base della relazione: b = (0,8Li²)/Ei² = 0,6. In seguito all'applicazione del
coefficiente di riduzione così calcolato per il contributo relativo, la sorgente
radio 2 ridurrà il livello di campo elettrico, di un coefficiente pari a b=0.78, passando da 23 V/m a 17,8
V/m.
Si avrà quindi la seguente situazione
globale:
_____________________________________________________________________
Sorgente
Frequenza
Campo elettrico
Limite
(MHz)
Ei (V/M)
corrispondente
(V/M)
_____________________________________________________________________
Radio FM 1
89
14
20
Radio FM 2
95
17,8
20
Televisione
599,25
6
20
Portante 1
944
0,18
20
SRB
0,25
Portante 2
948
0,18
20
Ripetendo la somma dei contributi relativi essa risulta
ancora maggiore di 1, per cui occorrerà applicare il coefficiente di riduzione a
tutte le sorgenti che contribuiscono per più di 1/100. Nel nostro caso la
stazione radio base fornisce un contributo relativo pari a 0,000156, per cui non
verrà coinvolta nell'ulteriore procedura di riduzione. Il nuovo coefficiente di
riduzione a sarà dato da:
a = 0,8-000156/Cf
dove Cf sono i contributi relativi dei segnali, ricalcolati
dopo la prima fase di riduzione, e superiori ad 1/100 del limite. Seguendo
questa procedura si ricaverà un valore a = 0,58 che darà luogo ai seguenti valori di campo,
ridotti a conformità:
_____________________________________________________________________
Sorgente
Frequenza
Campo elettrico
Limite
(MHz)
Ei (V/M)
corrispondente
(V/M)
_____________________________________________________________________
Radio FM 1
89
10,7
20
Radio FM 2
95
13,6
20
Televisione 599,25
4,6
20
Portante 1
944
0,18
20
SRB
0,25
Portante 2
948
0,18
20
9.2 Caso 2
Consideriamo il caso in cui l'esposizione sia dovuta ad
una stazione radio ad onde medie con frequenza di trasmissione pari a 999 kHz,
due stazioni radiofoniche FM emittenti alle frequenze di 94 MHz e di 105,5 MHz,
rispettivamente, ed un ponte radio con frequenza di trasmissione pari a 17,5
GHz. I livelli di campo elettrico misurati sono i
seguenti:
a = 0,8-000156/Cf
dove Cf sono i contributi relativi dei segnali, ricalcolati
dopo la prima fase di riduzione, e superiori ad 1/100 del limite. Seguendo
questa procedura si ricaverà un valore a = 0,58 che darà luogo ai seguenti valori di campo,
ridotti a conformità:
_____________________________________________________________________
Sorgente Frequenza
Campo elettrico
Limite
(MHz)
Ei (V/M)
corrispondente
(V/M)
_____________________________________________________________________
Radio onde medie
0,999
28
60
Radio FM 1
94
17,8
20
Radio FM 2
105,5
3,5
20
Ponte Radio
17500
6,2
40
In questo caso nessuna delle sorgenti singolarmente
supera il limite relativo all'intervallo di frequenza di appartenenza, ma la
somma dei contributi relativi è:
C = Ei²/Li² =
1,06
pertanto occorrerà applicare un coefficente di
riduzione
= 0,8/C = 0,75
in modo da riportarsi nella condizione C <
0,8. Talke coefficente di riduzione calcolato per i contributi relativi darà
luogo ad un coefficente di riduzione sul livello di campo pari = 0,87, per cui i valori del campo
elettrico ridotti a conformità saranno quelli riportati in
tabella:
_____________________________________________________________________
Sorgente
Frequenza
Campo elettrico
Limite
(MHz)
Ei (V/M)
corrispondente
(V/M)
_____________________________________________________________________
Radio onde medie
0,999
24,3
60
Radio FM 1
94
15,4
20
Radio FM 2
105,5
3
20
Ponte Radio
17500
5,4
40
9.3 Caso 3
Consideriamo il caso in cui si abbiano le stesse
sorgenti e valori di campo del precedente caso 2 ma in aree residenziali, "in
corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore a quattro ore".
Essendo in questo caso il valore limite pari a 6 V/m, indipendentemente dalla
frequenza, la situazione espositiva sarà rappresentata dalla tabella
seguente:
_____________________________________________________________________
Sorgente Frequenza
Campo elettrico
Limite
(MHz)
Ei (V/M)
corrispondente
(V/M)
_____________________________________________________________________
Radio onde medie
0,999
28
6
Radio FM 1
94
17,8
6
Radio FM 2
105,5
3,5
6
Ponte Radio
17500
6,2
6
Poiché, la radio ad onde medie, la radio FM 1 ed il
ponte radio superano singolarmente il limite previsto per le esposizioni
residenziali, in una prima fase occorrerà ridurre i valori di campo emessi da
tali sorgenti. I rispettivi coefficienti di riduzione saranno b1 = 0,037,
b2 = 0,091,
b3 = 0,75, per cui i
valori ridotti di campo elettrico saranno:
_____________________________________________________________________
Sorgente
Frequenza
Campo elettrico
Limite
(MHz)
Ei (V/M)
corrispondente
(V/M)
_____________________________________________________________________
Radio onde medie 0,999
5,37
6
Radio FM 1
94
5,37
6
Radio FM 2
105,5
3,5
6
Ponte Radio
17500
5,37
6
I valori cosi ricalcolati devono essere ulteriormente
ridotti in quanto la somma dei loro contributi relativi, pari a 2,74, comporta
un livello globale di campo elettrico superiore a 6 V/m.
Applicando il coefficiente di riduzione a, che risulta
pari a 0,29, si otterranno infine i seguenti valori di campo ridotti a
conformità:
_____________________________________________________________________
Sorgente
Frequenza
Campo elettrico
Limite
(MHz)
Ei (V/M)
corrispondente
(V/M)
_____________________________________________________________________
Radio onde medie
0,999
2,9
6
Radio FM 1 94
2,9
6
Radio FM 2
105,5
1,9
6
Ponte Radio
17500
2,9
6
10. CONCLUSIONI
Il decreto 10 settembre 1998, n. 381 introduce, per la
prima volta, una regolamentazione dell'esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici generati da impianti fissi per telecomunicazioni
nell'intervallo di frequenza compreso tra 100 kHz e 300 GHz. I limiti ed i
valori di cautela introdotti costituiscono i tetti di radiofrequenza compatibili
con la salute umana e appaiono finalizzati a tutelare la salute umana dalla
esposizione ai campi elettromagnetici e a contenere i livelli ambientali di
inquinamento elettromagnetico, specialmente quando l'esposizione assume
carattere di continuità. Le regioni e le province autonome assumono un ruolo di
primaria importanza in questo contesto, in quanto responsabili dell'emanazione
dei regolamenti e delle linee guida che fissano modalità e tempi per effettuare
il risanamento degli impianti non in regola, della previsione di eventuali
obiettivi di qualità, nonché, dell'attribuzione dei compiti di controllo e
vigilanza sul territorio che, in ultima analisi, assicurano il rispetto delle
norme introdotte.
Allegato 1
ELENCO DATI PER IMPIANTI
PER TELERADIOCOMUNICAZIONE
Scheda tecnica dell'impianto, con indicato tipo di
antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno ed eventuale tilt
(elettrico e/o meccanico).
Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e
verticale del sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per
ogni grado, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo
relativo E/E0).
Specificare se il nuovo impianto utilizza un sistema di
antenne già in esercizio per altre emittenti (n-plexing). In questo caso il
parere sanitario sarà soggetto alla valutazione complessiva di tutto il sistema
irradiante.
Dichiarazione della potenza fornita al sistema
irradiante.
In caso di più frequenze di emissione tali dati vanno
rilasciati per ogni frequenza.
Mappa del territorio circostante
all'impianto:
- in scala 1:1500;
- con indicazione del punto di installazione e
riportante la zona circostante con un raggio di almeno 300 metri intorno
all'impianto;
- con indicazione delle curve di livello
altimetriche;
- con indicazione delle abitazioni presenti o in
costruzione al momento della domanda, nonché dei luoghi di pubblico accesso,
specificando i numeri di piani fuori terra di ognuno;
- con indicazione del nord geografico.