REGIONE CAMPANIA
LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 25-07-2002
NORME PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E DEL CONSUMO
ENERGETICO DA ILLUMINAZIONE ESTERNA PUBBLICA E PRIVATA A TUTELA DELL'AMBIENTE,
PER LA TUTELA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DAGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI PROFESSIONALI
E NON PROFESSIONALI E PER LA CORRETTA VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 37
del 5 agosto 2002 |
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATIO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
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ARTICOLO 1
Finalità ed ambito di applicazione
1. La presente legge ha come finalità:
a) la riduzione dei consumi di energia elettrica negli impianti di
illuminazione esterna e la prevenzione dell’inquinamento ottico
e luminoso derivante dall’uso degli impianti di illuminazione
esterna di ogni tipo, ivi compresi quelli di carattere pubblicitario;
b) la uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento
della qualità luminosa degli impianti per la sicurezza della
circolazione stradale e per la valorizzazione dei centri urbani e
dei beni culturali ed architettonici della Regione Campania;
c) la tutela degli osservatori astronomici professionali e di
quelli non professionali di rilevanza regionale o provinciale
dall’inquinamento luminoso;
d) la salvaguardia dell’ambiente naturale, inteso anche come
territorio, e la salvaguardia dei bioritmi naturali delle specie
animali e vegetali;
e) la diffusione tra il pubblico delle tematiche relative
all’inquinamento luminoso e la formazione di tecnici
nell’ambito delle pubbliche amministrazioni.
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ARTICOLO 2
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per:
a) inquinamento luminoso: emissione di luce artificiale rivolta
direttamente o indirettamente verso la volta celeste;
b) inquinamento ottico: emissione diretta o indiretta di luce
verso oggetti e soggetti, naturali o manufatti dell’uomo, che non
è necessario illuminare;
c) piano illuminotecnico comunale -PIC- : piano che, ad
integrazione del piano regolatore urbanistico generale e del
piano urbanistico territoriale -PUT-, ove esistenti, programma la
realizzazione e la gestione degli impianti di illuminazione
esterna nonché l’adeguamento delle installazioni esistenti sul
territorio di competenza alle norme della presente legge.
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ARTICOLO 3
Prescrizioni, prestazioni e riferimenti normativi
1. Gli impianti di illuminazione esterna sono progettati tenendo
conto delle seguenti prescrizioni:
a) è vietata l’illuminazione diretta dal basso verso l’alto;
b) è vietata l’illuminazione di elementi e monumenti del
paesaggio di origine naturale;
c) fanno eccezione alla prescrizione della lettera a) gli impianti
di illuminazione di edifici pubblici e privati che abbiano carattere
monumentale e gli impianti per la valorizzazione degli edifici
monumentali e di quelli di particolare interesse architettonico
per i quali nel progetto sia esplicitamente motivata
l’impossibilità tecnica di evitare l’illuminazione dal basso verso
l’alto. In ogni caso, gli impianti in oggetto sono progettati in
modo da uniformarsi ai criteri disposti dall’art. 6, comma 1,
lettere e) e f) e, per le zone di particolare protezione, ai criteri
disposti dall’art. 11, lettere c) e d);
d) è vietato l’uso di fasci di luce, roteanti o fissi, per meri fini
pubblicitari o di richiamo. Analogo divieto si estende alla
proiezione di immagini o messaggi luminosi nel cielo
sovrastante il territorio regionale o sullo stesso territorio o su
superfici d’acqua. E’, altresì, vietato utilizzare le superfici di
edifici e di altri soggetti architettonici o naturali per la proiezione
o l’emissione di immagini, messaggi o fasci luminosi;
e) per le strade con traffico motorizzato vale la norma
dell’Ente Nazionale Unificazione
-UNI- 10439/1995 - o norma della Commissione Europea di
Normazione -CEN - per gli aspetti fotometrici, la norma del
Comitato Elettrotecnico Italiano -CEI-74-7 per gli aspetti
elettrici;
f) per le aree urbane con traffico prevalentemente
pedonale si fa riferimento alle raccomandazioni contenute
nella pubblicazione della Commissione International de
l’Eclairage -CIE- n.136 del 2000 — Guida all’illuminazione delle
aree urbane - o norma CEN.
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ARTICOLO 4
Requisiti tecnici dei componenti e degli impianti
1. I componenti di impianto hanno i seguenti requisiti:
a) efficienza luminosa nominale delle lampade: almeno 90
lm/w;
b) rendimento degli alimentatori delle lampade a scarica:
almeno 90 per cento;
c) rendimento ottico degli apparecchi di illuminazione: almeno
90 per cento ;
d) per l’illuminazione degli impianti sportivi e per l’illuminazione
monumentale è consentito l’uso di lampade agli alogenuri; è,
altresì, consentito l’uso di lampade elettroniche a basso
consumo per piccoli impianti con al massimo 10 punti luce; è
vietato l’uso di lampade al mercurio;
e) impianti di tipo stradale con impiego di armature stradali:
emissione massima 5 cd/klm a 90° e 0 cd/klm a oltre 90°;
f) per il progetto di illuminazione di strade con traffico
motorizzato si applicano i valori minimi riportati dalla norma UNI
10439/1995 recante disposizioni sui requisiti illuminotecnici
delle strade con traffico motorizzato.
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ARTICOLO 5
Ottimizzazione del progetto
1. Per una data combinazione lampada/apparecchio di
illuminazione, i parametri geometrici degli impianti di
illuminazione stradale sono scelti in modo che l’interdistanza
tra i centri luminosi risulti la massima possibile.
2. Il piano di manutenzione degli impianti di illuminazione
esterna è scelto in modo da minimizzare i consumi energetici -
piano ottimale-.
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ARTICOLO 6
Valorizzazione dei centri storici e degli edifici di carattere
monumentale e architettonico
1. Per gli impianti , i requisiti tecnici richiesti sono :
a) gli impianti sono idonei alla corretta valorizzazione dei
beni culturali e dei centri storici e le caratteristiche delle
lampade si armonizzano con i colori degli ambienti e dei
beni culturali esistenti;
b) gli impianti e i loro componenti hanno requisiti minimi
estetici comuni tenendo presente che gli apparecchi di
illuminazione e gli altri componenti -sorgenti, pali, cavi- non
costituiscono inquinamento visivo, non hanno stile
incompatibile con l’ambiente, non sono installati su o in
prossimità dei manufatti artistici e non sono in numero
eccessivo -effetto foresta-;
c) per gli impianti di carattere ornamentale e di arredo urbano
con lanterne, lampare o corpi illuminanti similari dotati di ottica
interna è consentita una emissione massima 10 cd/klm a 90° e
0 cd/klm a oltre 90°;
d) per gli impianti ornamentali e di arredo urbano con ottiche
aperte di ogni altro tipo è consentita una emissione massima
di 35 cd/klm a 90°, 5 cd/klm fino a 100°, 0 cd/klm oltre 100°;
e) per gli impianti di facciate di edifici pubblici o privati, a
carattere monumentale o architettonico, l’impianto è progettato
in modo che il flusso luminoso diretto verso l’emisfero
superiore non superi il 10 per cento, per le sagome irregolari,
e il 5 per cento, per le sagome regolari, di quello fuoriuscente
dai corpi illuminanti, con luminanza media mantenuta delle
superfici di 1 cd/mq, se i dintorni sono bui, 2 cd/mq, se i dintorni
sono illuminati; in tali zone è assicurata, negli orari previsti, una
riduzione complessiva della potenza impegnata non inferiore al
50 per cento;
f) per gli impianti di illuminazione di facciate di edifici che non
hanno carattere monumentale l’impianto è progettato in modo
da contenere rigorosamente l’emissione del flusso luminoso
entro il perimetro dell’edificio e con luminanza media delle
superfici di 1 cd/mq.
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ARTICOLO 7
Regolatori di flusso luminoso
1. Tutti gli impianti di illuminazione esterna sono muniti di
dispositivi di regolazione del flusso luminoso per la riduzione
dei consumi energetici di almeno il 30 per cento dopo le ore 23
e dopo le ore 24 nel periodo di ora legale; il rendimento di tali
dispositivi non è inferiore al 97 per cento.
2. Per gli impianti di illuminazione di strade extraurbane e di
quelle urbane, aventi classe da A a D, come indicate dalla
norma UNI 10439/95, sono adottati dispositivi idonei alla
riduzione automatica dei livelli di illuminamento/luminanza ai
valori minimi mantenuti di progetto.
3. Per le aree a traffico prevalentemente pedonale i Comuni
applicano i dispositivi di cui al comma 1.
4. Per le insegne pubblicitarie di non specifico e
indispensabile uso notturno, lo spegnimento è fissato alle ore
24; per quelle di esercizi commerciali od altro genere di
attività che si svolgono dopo tale orario, lo spegnimento è
fissato all’orario di chiusura degli stessi; in caso di insegne
non dotate di luce interna, è vietata l’ illuminazione dal basso
verso l’alto.
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ARTICOLO 8
Progetto ed adeguamento degli impianti di illuminazione
1. Tutti gli impianti di illuminazione esterna esistenti nei Parchi
nazionali presenti sul territorio della Regione e nelle zone di
particolare protezione di cui all’art. 10, comma 1, lettera a),
sono adeguati alle norme della presente legge entro
ventiquattro mesi dalla entrata in vigore.
2. Entro 48 mesi sono adeguati gli impianti esistenti nelle altre
aree di particolare protezione presenti in Regione e nei siti di
osservazione.
3. Le strutture degli impianti di illuminazione pubblici e privati,
non ricadenti negli ambiti territoriali di cui ai commi 1 e 2,
soggette ad obsolescenza, sono obbligatoriamente sostituite
con altre rispondenti ai requisiti della presente legge.
4. Per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione per
esterni, il rifacimento di quelli esistenti o la sostituzione parziale
di apparecchi di illuminazione, ivi comprese le insegne
pubblicitarie, anche al fine dell’adeguamento degli impianti alle
norme della presente legge, all’atto della dichiarazione inizio
lavori -DIA- i soggetti interessati predispongono ed inviano
all’Ufficio Tecnico Comunale —UTC- apposito progetto redatto
da professionista abilitato. Dal progetto risulta la rispondenza
dell’impianto ai requisiti della presente legge.
5. I Comuni individuano nel PIC i beni culturali ed architettonici
da valorizzare d’intesa con la competente Sopraintendenza ai
Beni Ambientali ed Architettonici.
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ARTICOLO 9
Contributo regionale
1. La Regione partecipa alle spese per l’adeguamento degli
impianti di illuminazione di cui alla presente legge.
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ARTICOLO 10
Elenco degli Osservatori astronomici ed individuazione delle
zone di particolare protezione
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge è istituito,
presso il Settore Ecologia della Regione Campania, l'elenco
delle aree da sottoporre a particolare protezione e l’elenco delle
Associazioni di astrofili in cui sono indicati:
a) gli Osservatori astronomici professionali e, distinti, quelli non
professionali e i siti di osservazione ove si svolgono attività
scientifiche e di divulgazione culturale di rilevante interesse
regionale con la relativa fascia di particolare protezione, di cui
all’allegato 2 che forma parte integrante della presente legge;
b) le Associazioni di astrofili presenti nella Regione Campania
e il rispettivo territorio di competenza di cui all’allegato 3 che
forma parte integrante della presente legge;
c) l’elenco delle aree protette in Campania, di cui all’allegato 4
che forma parte integrante della presente legge.
2. Gli elenchi di cui al comma 1, allegati 2 e 3, sono
aggiornati con deliberazione della Giunta regionale e sono
pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. La
Società Astrofila Italiana —SAIt- e la Unione Astrofili Italiani -
UAI - inviano annualmente alla Regione l’elenco aggiornato
degli Osservatori astronomici professionali e non professionali
e delle Associazioni di astrofili presenti sul territorio
regionale. L’elenco di cui all’allegato 4 è automaticamente
aggiornato ad ogni nuova istituzione di aree protette.
3. Le zone di particolare protezione di cui al comma 1 sono
individuate in chilometri di raggio dal centro degli Osservatori
professionali e non professionali e sono pari,
rispettivamente, a 2 chilometri per gli Osservatori
professionali e non professionali inseriti nel tessuto urbano,
a 10 chilometri per gli Osservatori professionali e non
professionali non ricadenti nelle aree urbane e a 2 chilometri
per i siti di osservazione, di cui all’allegato 2 e successive
modifiche, ai confini amministrativi dei Comuni in cui
ricadono in tutto o in parte le aree naturali protette di cui
all’allegato 4. I Comuni il cui territorio sia compreso anche
solo in parte nelle zone di particolare protezione estendono le
norme tecniche relative a tutto il territorio comunale.
4. Gli Osservatori astronomici professionali e non
professionali, la SAIt, la UAI, le associazioni di astrofili, l’
Associazione Italiana di Illuminazione -AIDI- e l’Associazione
Nazionale Produttori di Illuminazione -ASSIL- collaborano con
gli Enti territoriali per una migliore e puntuale applicazione della
legge segnalando le sorgenti di luce non rispondenti ai
requisiti della presente legge e partecipando attivamente alle
campagne informative per la divulgazione degli obiettivi e dei
contenuti della presente legge anche secondo il disposto degli
art. 12 e 16.
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ARTICOLO 11
Disposizioni per le zone di particolare protezione
1. Nelle zone di particolare protezione valgono, oltre ai disposti
degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, i seguenti valori di progetto:
a) impianti di cui all’art. 4 , comma e), emissione massima 0
cd/klm a 90° ed oltre;
b) impianti di cui all’art.4, comma f), emissione massima 10
cd/klm a 90° e 0 cd/klm a 100° ed oltre con fari simmetrici e 0
cd/klm a 90° ed oltre se asimmetrici;
c) impianti di cui all’art. 6, comma c), emissione massima 10
cd/klm a 90° e 0 cd/klm a 100° ed oltre;
d) impianti di cui all’art. 6, comma d), emissione massima 25
cd/klm a 90°, 5 cd/klm a100° e 0 cd/klm a 110° ed oltre.
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ARTICOLO 12
Competenze della Regione
1. Sono di competenza della Regione:
a) la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco degli Osservatori
astronomici professionali e non professionali e la
individuazione delle relative zone di particolare protezione;
b) la tenuta e l’aggiornamento delle aree naturali protette, ai
sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e di altre aree
protette istituite in base a leggi regionali e su proposta di
Province e Comuni;
c) la promozione di iniziative di aggiornamento tecnico e
professionale del personale e delle strutture operative delle
amministrazioni pubbliche con competenze nell’ambito
dell’illuminazione;
d) la sensibilizzazione del pubblico alle problematiche oggetto
della presente legge con campagne promozionali, convegni ed
altre iniziative di carattere divulgativo anche in collaborazione
con l’Università, con gli Ordini Professionali, con l’Associazione
Italiana di Illuminazione -AIDI- delegazione Campania, con
l’Associazione Nazionale Produttori di Illuminazione -ASSIL-,
con la Società Astronomica Italiana SAIt-, con l’Unione Astrofili
Italiani -UAI- e con l’Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e
l’Ambiente —ENEA-;
e) la promozione di corsi di formazione per tecnici specializzati
presso gli Ordini professionali, anche con la collaborazione di
Enti e Associazioni specialistiche;
f) la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco delle Associazioni di
astrofili presenti in Regione.
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ARTICOLO 13
Competenze delle Province
1. Le Province, secondo le proprie competenze, esercitano il
controllo sull’applicazione della presente legge.
2. Le Province, con i proventi delle sanzioni di cui all’articolo 19
ed all’allegato 1:
a) finanziano iniziative di diffusione delle finalità della presente
legge;
b) incentivano l’adeguamento degli impianti di illuminazione
pubblica alla presente legge.
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ARTICOLO 14
Competenze dei Comuni
1. Sono di competenza dei Comuni:
a) l'integrazione del regolamento edilizio in conformità alle
disposizioni della presente legge;
b) la collaborazione con la Regione per la divulgazione delle
problematiche e della disciplina relativa alla riduzione e
prevenzione dell'inquinamento luminoso;
c) la promozione e l’incentivazione dell'adeguamento, della
progettazione, installazione e gestione degli impianti pubblici e
privati di illuminazione esterna alle norme tecniche fissate dalla
presente legge;
d) la vigilanza sul rispetto delle norme tecniche stabilite per gli
impianti di illuminazione esterna;
e) l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo
19 ed all’allegato 1.
2. I proventi delle sanzioni introitati sono prioritariamente
impiegati per l’adeguamento degli impianti di illuminazione
pubblica alle norme della presente legge.
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ARTICOLO 15
Disposizioni finanziarie
1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente
legge si provvede con le disponibilità finanziarie di cui alla
corrispondente UPB del bilancio di previsione della Regione
Campania per l’anno 2002, nella cui declaratoria si aggiunge:
"Interventi per il contenimento dell’inquinamento luminoso
e dei consumi energetici negli impianti pubblici di
illuminazione esterna", per un importo di dieci milioni di euro.
2. Per gli esercizi degli anni successivi, gli stanziamenti
sono determinati in due milioni annui di euro per i primi
due anni e successivamente sono determinati secondo
le esigenze e le disponibilità e si fa fronte con apposita legge
di bilancio.
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ARTICOLO 16
Contributi regionali ai Comuni e alle aree naturali protette
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la Regione concede ai Comuni contributi, nei limiti
dell'apposito stanziamento di bilancio, per l'adeguamento alle
norme tecniche della presente legge, degli impianti pubblici di
illuminazione esterna esistenti a tale data, in misura non
superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta
ammissibile, tenendo conto dell’entità territoriale e
demografica del comune richiedente.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in via prioritaria:
a) ai Comuni che alla data di entrata in vigore della presente
legge hanno già adottato propri regolamenti in materia di
inquinamento luminoso, purchè conformi alla presente legge;
b) ai Comuni il cui territorio ricade tutto od in parte all'interno
delle zone di particolare protezione individuate ai sensi dell’art.
10 e degli allegati 2 e 4.
3. La Regione concede contributi agli Enti gestori dei parchi
naturali e delle altre aree protette di cui all’art. 10 per la
realizzazione degli spazi da destinare all’osservazione
astronomica e alla didattica astronomica per i visitatori dei
parchi. Tali contributi, nei limiti dello stanziamento di bilancio
previsto, non superano il cinquanta per cento della spesa
ritenuta ammissibile e, comunque, non sono concessi per un
importo superiore ad euro quindicimila per ogni area. Le
Associazioni di Astrofili costituiscono interlocutore privilegiato
degli Enti per la collaborazione alla gestione di tali aree.
4. Per ottenere i contributi di cui ai commi 1 e 3, i Comuni
e gli Enti presentano domanda alla Regione con allegato il
progetto degli interventi proposti redatto da professionista
abilitato da cui risulti con chiarezza il rispetto delle norme della
presente legge e l’indicazione della relativa spesa.
5. Entro i sessanta giorni successivi alla presentazione della
domanda di cui al comma 4, la Giunta regionale determina
l’entità e le modalità di concessione.
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ARTICOLO 17
Deroghe
1. Non sono soggetti alle prescrizioni di cui alla presente legge:
a) porti, aeroporti e strutture, militari e civili, limitatamente agli
impianti ed ai dispositivi di segnalazione strettamente
necessari a garantire la sicurezza della navigazione marittima
ed aerea;
b) gli impianti di illuminazione sotto tettoie, portici, sottopassi,
gallerie e strutture similari con effetto schermante;
c) gli impianti per le manifestazioni all’aperto e itineranti con
carattere di temporaneità e provvisorietà che hanno ottenuto le
autorizzazioni di cui al comma 2 , per un limite massimo di tre
giorni al mese per ogni Comune interessato;
d) gli impianti con massimo cinque punti-luce e con emissione
non superiore a 1.200 lumen per punto purchè il flusso diretto
verso l'emisfero superiore non ecceda il 20 per cento di quello
nominale prodotto dalle lampade;
e) le strutture in cui sono esercitate attività relative all’ordine
pubblico ed all’amministrazione della giustizia limitatamente
agli impianti necessari a garantire la sicurezza;
f) per gli impianti di cui alla lettera c) resta operante il divieto
dell’impiego di giostre e fasci luminosi e di illuminazione dal
basso verso l’alto.
2) Le richieste di deroga per le manifestazioni di cui al comma
1, lettera c), sono presentate all’Ufficio Tecnico Comunale
interessato. In caso di mancata risposta si applica il criterio del
silenzio assenso.
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ARTICOLO 18
Disposizioni Transitorie — Norme provvisorie di salvaguardia
1. In assenza di un Piano illuminotecnica Urbano, ai fini della
protezione contro l’inquinamento luminoso, ogni territorio
comunale è suddiviso in zone secondo la classificazione della
norma UNI 10819/1999.
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ARTICOLO 19
Sanzioni
1. A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge, l'installazione o la
modifica degli impianti di illuminazione esterna, in violazione
delle relative norme tecniche, comporta l'applicazione, da parte
della Provincia competente, delle sanzioni di cui all’allegato 1.
2. La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione Campania. E’ fatto obbligo, chiunque
spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della
regione Campania.
Napoli, 25 luglio 2002
IL PRESIDENTE
- BASSOLINO -
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ALLEGATO 1
SANZIONI
In caso di mancato adeguamento, nei termini e secondo le
modalità previste dall’articolo 8, comma 1, degli impianti di
illuminazione esterna esistenti alla data di entrata in vigore
della presente legge, la Provincia competente applica la
sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2500 per impianti
fino a 30 punti-luce, da euro 1000 a euro 5000 per impianti oltre
i 30 punti-luce, di euro 1500 se la violazione riguarda l’impiego
di giostre luminose o fasci laser.
Nel caso la violazione accertata riguardi l’impiego di giostre
luminose o fasci laser è disposto, altresì, il fermo immediato e
il sequestro dell’impianto.
I gestori degli impianti oggetto di sanzione provvedono alla
messa a norma secondo la presente legge entro 90 giorni
dalla irrogazione della sanzione.
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ALLEGATO 2
ELENCO OSSERVATORI ASTRONOMICI PROFESSIONALI
Osservatorio Astronomico di Capodimonte (Napoli)
ELENCO OSSERVATORI ASTRONOMICI NON
PROFESSIONALI
Osservatorio Sociale dell’Unione Astrofili Napoletani -
Capodimonte (Napoli);
Osservatorio Sociale “Gian Camillo Gloriosi” - Montecorvino
Rovella (Salerno);
Osservatorio Astronomica dell’HYDRA “Aresta” — Petina
(Salerno)
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ALLEGATO 3
ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI DI ASTROFILI PRESENTI
NELLA REGIONE CAMPANIA E TERRITORIO DI COMPETENZA
1. Associazioni Delegazioni UAI
Unione Astrofili Napoletani (UAN) - Napoli - (Napoli - Provincia
di Napoli - Provincia di
Avellino - Provincia di Benevento)
Associazione Astrofili I.D.R.A. - Napoli - (Napoli - Provincia di
Salerno)
Centro Astronomico “Neil Armstrong” (CANA) - Salerno -
(Salerno - Provincia di Salerno —
Provincia di Avellino)
Associazione Astrofili Aurunca - Sessa Aurunca - (Caserta -
Provincia di Caserta - Provincia di
Benevento)
2 . Altre Associazioni
Gruppo Astrofili Vesuviani (GAV) - S. Giuseppe Vesuviano -
(Provincia di Napoli)
Gruppo Astrofili di Montella — Montella (Provincia di Avellino )
Unione Astrofili Embricera 1999 (UAE1999) — Summonte
(Provincia di Avellino )
Unione Maddalonese Amici del Cielo (UMAC) - Maddaloni
(Provincia di Caserta )
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ALLEGATO 4
ELENCO AREE PROTETTE IN CAMPANIA
TIPO
|
DENOMINAZIONE
|
PROV
|
PROVVEDIMENTO ISTITUTIVO
|
PARCHI NAZIONALI
|
CILENTO-VALLO DI DIANO
|
SA
|
Legge Quadro 394/91 D.P.R. 5/6/95
|
VESUVIO
|
NA
|
Legge Quadro 394/91 D.P.R. 5/6/95
|
PARCHI REGIONALI
(l. r. 33/93)
|
PARTENIO
|
AV
|
Delibera 12/2/99 n. 59
|
MATESE
|
CE
|
Delibera 12/2/99 n. 60
|
ROCCAMONFINA - FOCE GARIGLIANO
|
CE
|
Delibera 12/2/99 n. 61
|
TABURNO — CAMPOSAURO
|
BN
|
Delibera 12/2/99 n. 62
|
MONTI PICENTINI
|
SA
AV
|
Delibera 12/2/99 n.63
|
CAMPI FLEGREI
|
NA
|
D.P.G.R.C. 5569 del 2/6/95
|
LATTARI
|
NA
|
In via di perimetrazione
|
RISERVE NATURALI REGIONALI
(l. r. 33/93)
|
FOCE SELE — TANAGRO
|
SA
|
Delibera 12/2/9
9 n. 64
|
FOCE VOLTURNO — COSTA LICOLA
|
CE/NA
|
Delibera 12/2/99 n. 65
|
MONTI EREMITA — MARZANO
|
SA
|
Delibera 12/2/99 n. 66
|
LAGO FALCIANO
|
CE
|
Delibera 12/2/99 n. 67
|
RISERVE NATURALI STATALI
|
CASTELVOLTURNO
|
CE
|
D.M.13/7/77
|
CRATERE DEGLI ASTRONI
|
NA
|
D.M. 24/7/87
|
TIRONE - ALTO VESUVIO
|
NA
|
D.M. 29/3/72
|
VALLE DELLE FERRIERE
|
SA
|
D.M. 29/3/72
|
AREA MARINA PROTETTA
|
PUNTA CAMPANELLA
|
NA
|
D.M. 12/12/97
|
ALTRE AREE NATURALI PROTETTE
|
OASI BOSCO DI SAN SILVESTRO
|
CE
|
Convenzione 6/2/93
|
OASI NATURALE M. POLVERACCHIO
|
CE
|
Convenzione 28/1/94
|
PARCO NATURALE DIECIMARE
|
SA
|
L.R. n. 45 del 29/5/80
|
|