REGIONE CAMPANIA
LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 25-07-2002

NORME PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E DEL CONSUMO ENERGETICO DA ILLUMINAZIONE ESTERNA PUBBLICA E PRIVATA A TUTELA DELL'AMBIENTE, PER LA TUTELA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DAGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI PROFESSIONALI E NON PROFESSIONALI E PER LA CORRETTA VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 37
del 5 agosto 2002
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATIO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA


La seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. La presente legge ha come finalità:
a)	la riduzione dei consumi di energia elettrica negli impianti di 
illuminazione esterna e la prevenzione dell’inquinamento ottico 
e luminoso derivante dall’uso degli impianti di illuminazione 
esterna di ogni tipo, ivi compresi quelli di carattere pubblicitario;
b)	la uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento 
della qualità luminosa degli impianti per la sicurezza della 
circolazione stradale e per la valorizzazione dei centri urbani e 
dei beni culturali ed architettonici della Regione Campania;
c)	la tutela degli osservatori astronomici professionali e di 
quelli non professionali di rilevanza regionale o provinciale 
dall’inquinamento luminoso;
d)	la salvaguardia dell’ambiente naturale, inteso anche come 
territorio, e la salvaguardia dei bioritmi naturali delle specie 
animali e vegetali;
e)	la diffusione tra il pubblico delle tematiche relative 
all’inquinamento luminoso e la formazione di tecnici 
nell’ambito delle pubbliche amministrazioni.

 

ARTICOLO 2

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per:
a)	inquinamento luminoso: emissione di luce artificiale rivolta 
direttamente o indirettamente verso la volta celeste;
b)	inquinamento ottico: emissione diretta o indiretta di luce 
verso oggetti e soggetti, naturali o manufatti dell’uomo, che non 
è necessario illuminare;
c)	piano illuminotecnico comunale -PIC- : piano che, ad 
integrazione del piano regolatore urbanistico generale e del 
piano urbanistico territoriale -PUT-, ove esistenti, programma la 
realizzazione e la gestione degli impianti di illuminazione 
esterna nonché l’adeguamento delle installazioni esistenti sul 
territorio di competenza alle norme della presente legge.

 

ARTICOLO 3

Prescrizioni, prestazioni e riferimenti normativi

1. Gli impianti di illuminazione esterna sono progettati tenendo 
conto delle seguenti prescrizioni:
a) è vietata l’illuminazione diretta dal basso verso l’alto;
b) è vietata l’illuminazione di elementi e monumenti del 
paesaggio di origine naturale;
c) fanno eccezione alla prescrizione della lettera a) gli impianti 
di illuminazione di edifici pubblici e privati che abbiano carattere 
monumentale e gli impianti per la valorizzazione degli edifici 
monumentali e di quelli di particolare interesse architettonico 
per i quali nel progetto sia esplicitamente motivata 
l’impossibilità tecnica di evitare l’illuminazione dal basso verso 
l’alto. In ogni caso,  gli impianti in oggetto sono progettati in 
modo da uniformarsi ai criteri disposti dall’art. 6, comma 1, 
lettere  e) e f) e, per le zone di particolare protezione, ai criteri 
disposti dall’art. 11, lettere  c) e d);
d) è vietato l’uso di fasci di luce, roteanti o fissi, per meri fini 
pubblicitari o di richiamo. Analogo divieto si estende alla 
proiezione di immagini o messaggi luminosi nel cielo 
sovrastante il territorio regionale o sullo stesso territorio o su 
superfici d’acqua. E’, altresì, vietato utilizzare le superfici di 
edifici e di altri soggetti architettonici o naturali per la proiezione 
o l’emissione di immagini, messaggi o fasci luminosi;
e) per  le   strade  con  traffico  motorizzato  vale  la  norma  
dell’Ente  Nazionale  Unificazione   
-UNI-  10439/1995 -  o  norma  della Commissione Europea di 
Normazione -CEN -  per  gli  aspetti  fotometrici,  la  norma  del  
Comitato Elettrotecnico Italiano -CEI-74-7 per  gli aspetti 
elettrici;
f) per    le    aree   urbane   con   traffico   prevalentemente   
pedonale   si   fa   riferimento alle raccomandazioni contenute 
nella pubblicazione della Commissione International de 
l’Eclairage -CIE- n.136 del 2000 — Guida all’illuminazione delle 
aree urbane - o norma CEN.

 

ARTICOLO 4

Requisiti tecnici dei componenti e degli impianti

1. I componenti di impianto hanno  i seguenti requisiti:
a)	efficienza luminosa nominale delle lampade: almeno 90 
lm/w;
b)	rendimento degli alimentatori delle lampade a scarica: 
almeno 90 per cento;
c)	rendimento ottico degli apparecchi di illuminazione: almeno 
90 per cento ;
d)	per l’illuminazione degli impianti sportivi e per l’illuminazione 
monumentale è consentito l’uso di lampade agli alogenuri; è, 
altresì, consentito l’uso di lampade elettroniche a basso 
consumo per piccoli impianti con al massimo 10 punti luce; è 
vietato l’uso di lampade al mercurio;
e)	impianti di tipo stradale con impiego di armature stradali: 
emissione massima 5 cd/klm a 90° e 0 cd/klm a  oltre 90°;
f)  per il progetto di illuminazione di strade con traffico 
motorizzato si applicano i valori minimi riportati dalla norma UNI 
10439/1995 recante disposizioni sui requisiti illuminotecnici 
delle strade con traffico motorizzato.

 

ARTICOLO 5

Ottimizzazione del progetto

1. Per una data combinazione lampada/apparecchio di 
illuminazione, i parametri geometrici degli impianti di 
illuminazione stradale sono scelti in modo che l’interdistanza 
tra i centri luminosi risulti  la massima possibile.
2. Il piano di manutenzione degli impianti di illuminazione 
esterna è scelto in modo da minimizzare i consumi energetici - 
piano ottimale-.

 

ARTICOLO 6

Valorizzazione dei centri storici e degli edifici di carattere 
monumentale e architettonico

1.   Per gli impianti , i  requisiti tecnici  richiesti sono :
    	a)   gli impianti sono  idonei alla corretta valorizzazione dei 
beni culturali e dei centri storici e   le caratteristiche  delle  
lampade  si  armonizzano  con  i  colori  degli  ambienti e dei 
beni culturali esistenti;
     	b)	gli impianti e i loro componenti hanno  requisiti minimi 
estetici comuni tenendo presente che gli apparecchi di 
illuminazione e gli altri componenti -sorgenti, pali, cavi- non  
costituiscono inquinamento visivo, non hanno stile 
incompatibile con l’ambiente, non sono  installati su o in 
prossimità dei manufatti artistici  e non sono  in numero 
eccessivo -effetto foresta-;
	c)	per gli impianti di carattere ornamentale e di arredo urbano 
con lanterne, lampare o corpi illuminanti similari dotati di ottica 
interna è consentita una emissione massima 10 cd/klm a 90° e 
0 cd/klm a oltre 90°;
	d)	per gli impianti ornamentali e di arredo urbano con ottiche 
aperte di ogni altro tipo è consentita una emissione massima 
di 35 cd/klm a 90°, 5 cd/klm fino a 100°, 0 cd/klm oltre 100°;
	e)	per gli impianti di facciate di edifici pubblici o privati, a 
carattere monumentale o architettonico, l’impianto è progettato 
in modo che il flusso luminoso diretto verso l’emisfero 
superiore non  superi il 10 per cento,  per le sagome irregolari, 
e il 5 per cento, per le sagome regolari, di quello fuoriuscente 
dai corpi illuminanti, con luminanza media mantenuta delle 
superfici di 1 cd/mq, se i dintorni sono bui, 2 cd/mq, se i dintorni 
sono illuminati; in tali zone è assicurata, negli orari previsti, una 
riduzione complessiva della potenza impegnata non inferiore al 
50 per cento;
	f)	per gli impianti di illuminazione di facciate di edifici che non 
hanno carattere monumentale l’impianto è progettato in modo 
da contenere rigorosamente l’emissione del flusso luminoso 
entro il perimetro dell’edificio e con luminanza media delle 
superfici di 1 cd/mq.

 

ARTICOLO 7

Regolatori di flusso luminoso

1. Tutti  gli  impianti  di  illuminazione  esterna  sono  muniti di 
dispositivi di regolazione del flusso luminoso per la riduzione 
dei consumi energetici di  almeno il 30 per cento dopo le ore 23 
e dopo le ore 24 nel periodo di ora legale; il rendimento di tali 
dispositivi  non è inferiore al 97 per cento.
2. Per  gli  impianti  di  illuminazione  di  strade extraurbane e di 
quelle urbane, aventi classe da A a D, come indicate dalla 
norma UNI 10439/95, sono adottati dispositivi idonei alla 
riduzione automatica dei livelli di illuminamento/luminanza ai 
valori minimi mantenuti di progetto.
3. Per le aree a traffico prevalentemente pedonale i Comuni  
applicano i dispositivi di cui al comma 1. 
4. Per  le  insegne  pubblicitarie  di  non  specifico  e  
indispensabile  uso notturno, lo spegnimento è fissato  alle ore  
24;  per  quelle  di  esercizi  commerciali  od altro genere di 
attività che si svolgono dopo tale orario,  lo  spegnimento è 
fissato all’orario di chiusura degli stessi;  in caso di insegne 
non dotate di luce interna, è  vietata l’ illuminazione dal basso 
verso l’alto.

 

ARTICOLO 8

Progetto ed adeguamento degli impianti di illuminazione

1. Tutti gli impianti di illuminazione esterna esistenti nei Parchi 
nazionali presenti sul territorio della Regione e nelle zone di 
particolare protezione di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), 
sono adeguati alle norme della presente legge entro 
ventiquattro mesi dalla entrata in vigore.
2. Entro 48 mesi sono adeguati gli impianti esistenti nelle altre 
aree di particolare protezione presenti in Regione e nei siti di 
osservazione. 
3. Le strutture degli impianti di illuminazione pubblici e privati, 
non ricadenti negli ambiti territoriali di cui ai commi 1 e 2, 
soggette ad obsolescenza, sono obbligatoriamente sostituite 
con altre rispondenti ai requisiti della presente legge.
4. Per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione per 
esterni, il rifacimento di quelli esistenti o la sostituzione parziale 
di apparecchi di illuminazione, ivi comprese  le insegne 
pubblicitarie, anche al fine dell’adeguamento degli impianti alle 
norme della presente legge, all’atto della dichiarazione inizio 
lavori  -DIA- i soggetti interessati  predispongono ed inviano 
all’Ufficio Tecnico Comunale —UTC- apposito progetto redatto 
da professionista abilitato. Dal progetto  risulta la rispondenza 
dell’impianto ai requisiti della presente legge.
5. I Comuni individuano nel PIC i beni culturali ed architettonici 
da valorizzare d’intesa con la competente Sopraintendenza ai 
Beni Ambientali ed Architettonici.

 

ARTICOLO 9

Contributo regionale

1. La Regione partecipa alle spese per l’adeguamento degli 
impianti di illuminazione di cui alla presente legge.

 

ARTICOLO 10

Elenco degli Osservatori astronomici ed individuazione delle 
zone di particolare protezione

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge è istituito, 
presso il Settore Ecologia  della  Regione Campania, l'elenco 
delle aree da sottoporre a particolare protezione e l’elenco delle 
Associazioni di  astrofili  in cui sono indicati: 
a)	gli Osservatori astronomici professionali e, distinti, quelli non 
professionali e i siti di osservazione ove si svolgono attività 
scientifiche e di divulgazione culturale di rilevante interesse 
regionale con la relativa fascia di particolare protezione, di cui 
all’allegato 2 che forma parte integrante della presente legge;
b)	le Associazioni di astrofili presenti nella Regione Campania 
e il rispettivo territorio di competenza di cui all’allegato 3 che 
forma parte integrante della presente legge;
c)	l’elenco delle aree protette in Campania, di cui all’allegato 4  
che forma parte integrante della presente legge.
2. Gli elenchi di cui al comma 1,  allegati  2  e  3,  sono  
aggiornati  con deliberazione  della  Giunta regionale e sono 
pubblicati nel  Bollettino  Ufficiale  della Regione Campania.  La 
Società Astrofila  Italiana —SAIt- e la Unione  Astrofili  Italiani  - 
UAI -  inviano  annualmente  alla  Regione  l’elenco aggiornato 
degli Osservatori astronomici professionali e non  professionali  
e delle  Associazioni  di astrofili   presenti   sul   territorio   
regionale.   L’elenco   di   cui   all’allegato  4 è automaticamente 
aggiornato ad ogni nuova istituzione di aree protette.
3. Le zone di particolare protezione di cui al comma 1 sono 
individuate in chilometri di raggio dal centro  degli  Osservatori  
professionali  e  non  professionali   e   sono   pari,  
rispettivamente,  a  2 chilometri  per  gli   Osservatori  
professionali  e  non  professionali inseriti nel tessuto urbano, 
a 10 chilometri per gli Osservatori professionali e non 
professionali non ricadenti nelle aree urbane e a 2 chilometri   
per  i  siti  di    osservazione, di  cui  all’allegato  2  e  successive  
modifiche, ai  confini amministrativi  dei  Comuni  in  cui  
ricadono  in  tutto  o  in parte  le  aree naturali  protette  di   cui  
all’allegato 4. I Comuni il cui territorio sia compreso  anche  
solo in parte nelle  zone  di  particolare protezione  estendono le 
norme tecniche relative a tutto il territorio comunale.
4. Gli Osservatori astronomici professionali e non 
professionali, la SAIt, la UAI,  le  associazioni  di astrofili, l’ 
Associazione Italiana di Illuminazione -AIDI- e l’Associazione 
Nazionale Produttori di Illuminazione -ASSIL- collaborano con 
gli Enti territoriali per una migliore e puntuale applicazione della 
legge segnalando le sorgenti di luce non rispondenti ai 
requisiti della presente legge e partecipando attivamente alle 
campagne informative per la divulgazione degli obiettivi e dei 
contenuti della presente legge anche secondo il disposto degli 
art. 12 e 16.

 

ARTICOLO 11

Disposizioni per le zone di particolare protezione

1. Nelle zone di particolare protezione valgono, oltre ai disposti 
degli articoli  3, 4, 5, 6 e 7, i seguenti valori di progetto:
a)	impianti di cui all’art. 4 ,  comma e), emissione massima 0 
cd/klm a 90° ed oltre;
b)	impianti di cui all’art.4,  comma f), emissione massima 10 
cd/klm a 90° e 0 cd/klm a 100° ed oltre con fari simmetrici e 0 
cd/klm a 90° ed  oltre se asimmetrici;
c)	impianti di cui all’art. 6, comma c),  emissione massima 10 
cd/klm a 90° e 0 cd/klm a 100° ed oltre;
d)	impianti di cui all’art. 6, comma d), emissione massima 25 
cd/klm a 90°, 5 cd/klm a100° e 0 cd/klm a 110° ed oltre.

 

ARTICOLO 12

Competenze della Regione

1. Sono di competenza della Regione: 
a)	la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco degli Osservatori 
astronomici professionali e non professionali e la 
individuazione delle relative zone di particolare protezione; 
b)  la tenuta e l’aggiornamento delle aree naturali protette, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e di altre aree 
protette istituite in base a leggi regionali  e su proposta di 
Province e Comuni;
c)	la promozione di iniziative di aggiornamento tecnico e 
professionale del personale e delle strutture operative delle 
amministrazioni pubbliche con competenze nell’ambito 
dell’illuminazione;
d)	la sensibilizzazione del pubblico alle problematiche oggetto 
della presente legge con campagne promozionali, convegni ed 
altre iniziative di carattere divulgativo anche in collaborazione 
con l’Università, con gli Ordini Professionali, con l’Associazione 
Italiana di Illuminazione  -AIDI- delegazione Campania, con 
l’Associazione Nazionale Produttori di Illuminazione  -ASSIL-, 
con la Società Astronomica Italiana  SAIt-, con l’Unione Astrofili 
Italiani  -UAI- e con l’Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e 
l’Ambiente —ENEA-;
e)	la promozione di corsi di formazione per tecnici specializzati 
presso gli Ordini professionali, anche con la collaborazione di 
Enti e Associazioni specialistiche;
f)	la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco delle Associazioni di 
astrofili presenti in Regione.

 

ARTICOLO 13

Competenze delle Province


1.	Le Province, secondo le proprie competenze, esercitano il 
controllo sull’applicazione della presente legge.
2.	Le Province, con i proventi delle sanzioni di cui all’articolo 19 
ed  all’allegato 1:
a)	finanziano iniziative di diffusione delle finalità della presente 
legge; 
b)	incentivano l’adeguamento degli impianti di illuminazione 
pubblica alla presente legge.

 

ARTICOLO 14

Competenze dei Comuni

1.	Sono di competenza dei Comuni: 
a)	l'integrazione del regolamento edilizio in conformità alle 
disposizioni della presente legge;
b)	la collaborazione con la Regione per la divulgazione delle 
problematiche e della disciplina relativa alla riduzione e 
prevenzione dell'inquinamento luminoso; 
c)	la promozione e l’incentivazione dell'adeguamento, della 
progettazione, installazione e gestione degli impianti pubblici e 
privati di illuminazione esterna alle norme tecniche fissate dalla 
presente legge;
d)	la vigilanza sul rispetto delle norme tecniche stabilite per gli 
impianti di illuminazione esterna;
e)	l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 
19 ed all’allegato 1.
2.	I  proventi  delle  sanzioni  introitati  sono  prioritariamente  
impiegati  per  l’adeguamento   degli impianti di illuminazione 
pubblica alle norme della presente legge.

 

ARTICOLO 15

Disposizioni finanziarie

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente 
legge si provvede con le disponibilità finanziarie di cui  alla  
corrispondente  UPB  del bilancio di previsione della Regione 
Campania per  l’anno 2002, nella cui declaratoria si aggiunge: 
"Interventi   per   il   contenimento dell’inquinamento  luminoso  
e  dei  consumi  energetici  negli  impianti  pubblici  di  
illuminazione esterna", per un importo di dieci milioni di euro.
2. Per  gli  esercizi  degli  anni  successivi,  gli stanziamenti  
sono  determinati  in  due milioni annui di   euro  per  i  primi  
due  anni  e  successivamente   sono   determinati   secondo   
le   esigenze e le disponibilità e si fa fronte con apposita legge 
di bilancio.

 

ARTICOLO 16

Contributi regionali ai Comuni e alle aree naturali protette

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente 
legge,  la  Regione  concede  ai  Comuni contributi, nei limiti 
dell'apposito stanziamento di bilancio, per  l'adeguamento  alle 
norme  tecniche della presente legge, degli impianti pubblici di 
illuminazione  esterna  esistenti a tale data, in misura non  
superiore  al  cinquanta  per  cento  della  spesa  ritenuta 
ammissibile, tenendo conto dell’entità territoriale e 
demografica del comune richiedente.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in via prioritaria:
a)  ai Comuni che alla data di entrata in vigore della presente 
legge hanno già adottato propri regolamenti in materia di 
inquinamento luminoso, purchè conformi alla presente legge;
 b) ai Comuni il cui territorio ricade tutto od in parte all'interno 
delle zone di particolare   protezione individuate ai sensi dell’art. 
10 e degli allegati 2 e 4.
3. La  Regione   concede  contributi  agli Enti gestori dei parchi 
naturali e delle altre aree protette di cui all’art. 10  per  la  
realizzazione  degli  spazi  da  destinare  all’osservazione  
astronomica  e  alla didattica  astronomica  per  i  visitatori  dei  
parchi.  Tali  contributi,  nei limiti dello stanziamento di bilancio 
previsto, non superano il cinquanta per cento della spesa 
ritenuta ammissibile e, comunque, non  sono  concessi per un 
importo superiore ad euro quindicimila per ogni area. Le 
Associazioni di Astrofili  costituiscono interlocutore privilegiato 
degli Enti per la collaborazione alla gestione di tali aree.
4. Per  ottenere  i  contributi  di  cui  ai  commi  1  e  3, i Comuni 
e gli Enti presentano domanda alla Regione con allegato il 
progetto degli interventi proposti  redatto  da  professionista  
abilitato  da cui risulti con chiarezza il rispetto delle norme della 
presente legge e  l’indicazione della relativa  spesa.
5. Entro  i  sessanta  giorni successivi alla presentazione della 
domanda di cui al comma 4, la Giunta regionale determina 
l’entità e le modalità di concessione.

 

ARTICOLO 17

Deroghe
1. Non sono soggetti alle prescrizioni di cui alla presente legge:
a)	porti, aeroporti e strutture, militari e civili, limitatamente agli 
impianti ed ai dispositivi di segnalazione strettamente 
necessari a garantire la sicurezza della navigazione marittima 
ed aerea; 
b)	gli impianti di illuminazione sotto tettoie, portici, sottopassi, 
gallerie e strutture similari con effetto schermante;
c)	gli impianti per le manifestazioni all’aperto e itineranti con 
carattere di temporaneità e provvisorietà che hanno ottenuto le 
autorizzazioni di cui al comma 2 , per un limite massimo di tre  
giorni al mese per ogni Comune interessato;
d)	gli impianti con massimo cinque punti-luce e con emissione 
non superiore a 1.200 lumen per punto purchè il flusso diretto 
verso l'emisfero superiore non ecceda il 20 per cento di quello 
nominale prodotto dalle lampade;
e)	le strutture in cui sono esercitate attività relative all’ordine 
pubblico ed all’amministrazione della giustizia limitatamente 
agli impianti necessari a garantire la sicurezza;
f)	per gli impianti di cui alla lettera c) resta operante il divieto 
dell’impiego di giostre e fasci luminosi e di illuminazione dal 
basso verso l’alto.
2) Le richieste di deroga per le manifestazioni di cui al comma 
1, lettera c), sono presentate all’Ufficio Tecnico Comunale  
interessato. In caso di mancata risposta si applica il criterio del 
silenzio assenso.

 

ARTICOLO 18

Disposizioni Transitorie — Norme provvisorie di salvaguardia

1. In assenza di un Piano illuminotecnica Urbano, ai fini della 
protezione contro l’inquinamento luminoso, ogni territorio 
comunale è suddiviso in zone secondo la classificazione della 
norma UNI 10819/1999.

 

ARTICOLO 19

Sanzioni

1. A  partire  dal  novantesimo  giorno  successivo  alla  data  di 
entrata in vigore della presente legge, l'installazione o la 
modifica degli impianti di illuminazione esterna, in violazione 
delle relative norme tecniche, comporta l'applicazione, da parte  
della Provincia competente, delle sanzioni di cui all’allegato 1.
2. La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino 
ufficiale della Regione Campania. E’ fatto obbligo, chiunque 
spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della 
regione Campania.

   Napoli, 25 luglio 2002


IL PRESIDENTE
                             - BASSOLINO -
 

 

ALLEGATO 1

SANZIONI

In caso di mancato adeguamento, nei termini e secondo le 
modalità previste dall’articolo 8, comma 1, degli impianti di 
illuminazione esterna esistenti alla data di entrata in vigore 
della presente legge, la Provincia competente applica la 
sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2500 per impianti 
fino a 30 punti-luce, da euro 1000 a euro 5000 per impianti oltre 
i 30 punti-luce, di euro 1500 se la violazione riguarda l’impiego 
di giostre luminose o fasci laser.
	Nel caso la violazione accertata riguardi l’impiego di giostre 
luminose o fasci laser è disposto, altresì, il fermo immediato e 
il sequestro dell’impianto.
	I gestori degli impianti oggetto di sanzione provvedono alla 
messa a norma secondo la presente legge entro 90 giorni 
dalla irrogazione della sanzione.

 

 

ALLEGATO 2

ELENCO OSSERVATORI ASTRONOMICI PROFESSIONALI

Osservatorio Astronomico di Capodimonte (Napoli)



ELENCO OSSERVATORI ASTRONOMICI NON 
PROFESSIONALI 

Osservatorio Sociale dell’Unione Astrofili Napoletani - 
Capodimonte (Napoli);
Osservatorio Sociale “Gian Camillo Gloriosi” - Montecorvino 
Rovella (Salerno);
Osservatorio Astronomica dell’HYDRA “Aresta” — Petina 
(Salerno)   

 

 

ALLEGATO 3

ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI DI ASTROFILI PRESENTI 
NELLA REGIONE CAMPANIA E TERRITORIO DI COMPETENZA

1. Associazioni Delegazioni UAI
Unione Astrofili Napoletani (UAN) - Napoli - (Napoli - Provincia 
di Napoli - Provincia di 
Avellino - Provincia di Benevento)
Associazione Astrofili  I.D.R.A. - Napoli - (Napoli - Provincia di 
Salerno)
Centro Astronomico “Neil Armstrong” (CANA) - Salerno  - 
(Salerno - Provincia di Salerno —
Provincia di Avellino)
Associazione Astrofili Aurunca - Sessa Aurunca - (Caserta - 
Provincia di Caserta - Provincia di 
Benevento)


2 . Altre Associazioni

Gruppo Astrofili Vesuviani (GAV) - S. Giuseppe Vesuviano - 
(Provincia di Napoli)
Gruppo Astrofili di Montella — Montella (Provincia di Avellino )
Unione Astrofili Embricera 1999 (UAE1999) — Summonte 
(Provincia di Avellino )
Unione Maddalonese Amici del Cielo (UMAC) - Maddaloni  
(Provincia di Caserta )

 

 

ALLEGATO 4

ELENCO AREE PROTETTE IN CAMPANIA

TIPO

DENOMINAZIONE

PROV

PROVVEDIMENTO ISTITUTIVO

PARCHI NAZIONALI

CILENTO-VALLO DI DIANO

SA

Legge Quadro 394/91 D.P.R. 5/6/95

VESUVIO

NA

Legge Quadro 394/91 D.P.R. 5/6/95

PARCHI REGIONALI

(l. r. 33/93)

PARTENIO

AV

Delibera 12/2/99 n. 59

MATESE

CE

Delibera 12/2/99 n. 60

ROCCAMONFINA - FOCE GARIGLIANO

CE

Delibera 12/2/99 n. 61

TABURNO — CAMPOSAURO

BN

Delibera 12/2/99 n. 62

MONTI PICENTINI

SA

AV

Delibera 12/2/99 n.63

CAMPI FLEGREI

NA

D.P.G.R.C. 5569 del 2/6/95

LATTARI

NA

In via di perimetrazione

RISERVE NATURALI REGIONALI

(l. r. 33/93)

FOCE SELE — TANAGRO

SA

Delibera 12/2/9

9 n. 64

FOCE VOLTURNO — COSTA LICOLA

CE/NA

Delibera 12/2/99 n. 65

MONTI EREMITA — MARZANO

SA

Delibera 12/2/99 n. 66

LAGO FALCIANO

CE

Delibera 12/2/99 n. 67

RISERVE NATURALI STATALI

CASTELVOLTURNO

CE

D.M.13/7/77

CRATERE DEGLI ASTRONI

NA

D.M. 24/7/87

TIRONE - ALTO VESUVIO

NA

D.M. 29/3/72

VALLE DELLE FERRIERE

SA

D.M. 29/3/72

AREA MARINA PROTETTA

PUNTA CAMPANELLA

NA

D.M. 12/12/97

ALTRE AREE NATURALI PROTETTE

OASI BOSCO DI SAN SILVESTRO

CE

Convenzione 6/2/93

OASI NATURALE M. POLVERACCHIO

CE

Convenzione 28/1/94

PARCO NATURALE DIECIMARE

SA

L.R. n. 45 del 29/5/80