Legge Regionale n° 10 del 03/10/1997
Norme in
materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di
tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali
ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.
emanato/a da : Regione Calabria
e pubblicato/a su : Bollettino
Uff. Reg. Suppl. Straord. n° 102 del
09/10/1997
SOMMARIO
TITOLO I - Competenze in
materia di tutela e salvaguardia delle acque dall'inquinamento
Capo I -
Trasferimento di funzioni
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Competenze della
Regione
Art. 3 - Competenze delle Province
Art. 4 - Competenze dei Comuni
e delle Comunità Montane
Art. 5 - Funzioni tecniche di
controllo
TITOLO II - Disciplina degli scarichi
Capo I -
Disciplina degli scarichi nelle pubbliche fognature
Art. 6 - Disciplina
degli scarichi nelle pubbliche fognature
Capo II - Disciplina degli
scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi
Art. 7 - Disciplina
degli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi, nelle acque
superficiali interne e marine e sul suolo
Art. 8 - Autorizzazione provvisoria
allo scarico
Art. 9 - Autorizzazione definitiva allo scarico
Art. 10 -
Revoca dell'autorizzazione
Art. 11 - Obblighi dei titolari degli
scarichi
Art. 12 - Scarichi di percolato di discariche di rifiuti
solidi
Art. 13 - Divieti
Capo III - Disciplina degli scarichi delle
pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche
fognature
Art. 14 - Definizioni
Art. 15 - Classificazione degli
scarichi delle pubbliche fognature
Art. 16 - Classificazione degli scarichi
degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature
Art. 17 -
Recapiti ammessi per gli scarichi
Art. 18 - Approvazione dei progetti di
impianti di depurazione
Art. 19 - Autorizzazione provvisoria e
definitiva
Art. 20 - Revoca dell'autorizzazione
Art. 21 - Scarichi
autorizzabili mediante il ricorso a procedure semplificate
Capo IV -
Modalità per gli scarichi nei corpi idrici
Art. 22 - Scarichi delle
pubbliche fognature nei corsi d'acqua naturali ed artificiali
Art. 23 -
Scarichi delle pubbliche fognature nelle acque di transizione e nel mare
Art.
24 - Scarichi delle pubbliche fognature a sistema misto nei corsi d'acqua
naturali ed artificiali, nelle acque di transizione e nel mare
Art. 25 -
Scarichi delle pubbliche fognature esistenti
Art. 26 - Scarichi degli
insediamenti civili nei corsi d'acqua naturali ed artificiali
Art. 27 -
Scarichi degli insediamenti civili nelle acque di transizione e nel
mare
Capo V - Modalità per gli scarichi sul suolo e negli strati
superficiali del suolo
Art. 28 - Scarichi non ammissibili
Art. 29 -
Autorizzazione agli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del
suolo
TITOLO III - Programmazione in materia di tutela e gestione delle
risorse idriche. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la
gestione del servizio idrico integrato. Organizzazione sistema di
monitoraggio
Capo I - Programmazione in materia di tutela e gestione
delle risorse idriche
Art. 30 - Piano regionale di risanamento delle
acque
Art. 31 - Aggiornamento del Piano
Art. 32 - Interventi non previsti
nel Piano
Art. 33 - Metodologie generali per la programmazione della
razionale utilizzazione delle risorse idriche
Art. 34 - Disciplina per la
gestione e l'utilizzo della risorsa idrica
Art. 35 - Aggiornamento del Piano
Regolatore Generale degli acquedotti
Capo II - Osservatorio permanente
dei corpi idrici
Art. 36 - Istituzione Osservatorio permanente dei corpi
idrici regionali
Art. 37 - Collegamento dell'Osservatorio con ulteriori reti
di rilevamento e controllo della qualità delle acque
Capo III -
Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio
idrico integrato
Art. 38 - Organizzazione dei servizi nel territorio
regionale. Delimitazione Ambiti Territoriali Ottimali
Art. 39 - Modifica
degli Ambiti Territoriali
Art. 40 - Società mista - Definizione dei rapporti
tra Regione e Società ed tra Società ed Ente di Ambito
Art. 41 - Modalità di
cooperazione tra gli enti locali negli Ambiti territoriali ottimali
Art. 42 -
Termini per la costituzione dell'Ente d'ambito - Poteri sostitutivi
Art. 43 -
Forme di consultazione tra gli Enti Locali appartenenti allo stesso ambito
territoriale Ottimale di gestione - Ente d'ambito
Art. 44 - Competenza
dell'Ente d'ambito
Art. 45 - Controllo sugli atti dell'Ente d'ambito
Art.
46 - Convenzione tipo per la gestione del servizio idrico Organizzazione del
servizio idrico Approvazione della convenzione per la gestione del servizio
idrico integrato
Art. 47 - Scelta dei soggetti gestori - Gestione del
servizio idrico
Art. 48 - Poteri sostitutivi
Art. 49 - Salvaguardia degli
organismi esistenti
Art. 50 - Consulta regionale per la gestione ottimale
delle risorse idriche
Art. 51 - Rapporti economici e patrimoniali
Art. 52
- Personale
Art. 53 - Finanziamenti comunitari
Art. 54 - Organo di
garanzia
Art. 55 - Disposizioni finanziarie
TITOLO IV - Reti per il
trasporto di liquidi, aeriformi, energia elettrica e telecomunicazioni, nonché i
loro accessori (manufatti, impianti, ecc.). Loro realizzazione
Art. 56 -
Norme semplificative per la realizzazione
TITOLO V - Norme varie,
transitorie e finali
Capo I - Disposizioni varie
Art. 57 -
Fanghi
Art. 58 - Modificazioni delle tabelle e della scheda tecnica
Art.
59 - Consorzi
Art. 60 - Sanzioni
Capo II - Norme transitorie e
finali
Art. 61 - Decorrenza delle funzioni
Art. 62 - Scarichi degli
insediamenti civili adibiti ad uso non esclusivamente abitativo e degli
insediamenti civili di cui al comma 2 dell'art. 15 della presente legge
Art.
63 - Regolamento dei servizi di fognatura e depurazione
Art. 64 - Gestione
del centro regionale dell'Osservatorio permanente dei corpi idrici
regionali
Art. 65 - Disposizioni finali
Art. 66 - Dichiarazione
d'urgenza
ALLEGATO n. 1
Tabella n. 1 - Limiti di accettabilità
allo scarico per pubbliche fognature senza alcun limite di abitanti serviti o di
portata in acque marine, con diffusore posto a non meno di 300 metri dalla costa
e con profondità non inferiori a 30 metri
ALLEGATO n. 2
Tabella n.
2 - Parametri di qualificazione degli scarichi degli insediamenti civili e di
quelli ad essi assimilabili
ALLEGATO n. 3 - SCHEDA TECNICA DI CUI
ALL'ART. 8, COMMA 1
ALLEGATO n. 4/A - AMBITO "CALABRIA 1 -
COSENZA"
ALLEGATO n. 4/B - AMBITO "CALABRIA 2 - CATANZARO"
ALLEGATO n. 4/C
- AMBITO "CALABRIA 3 - CROTONE"
ALLEGATO n. 4/D - AMBITO "CALABRIA 4 - VIBO
VALENTIA"
ALLEGATO N. 4/E - AMBITO "CALABRIA 5 - REGGIO CALABRIA"
ALLEGATO
n. 5 - SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO PER LA COSTITUZIONE DELL'ENTE DI
AMBITO
ALLEGATO n. 6 - SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL
CONSORZIO TRA GLI ENTI LOCALI RICADENTI NEL MEDESIMO AMBITO TERRITORIALE
OTTIMALE
ALLEGATO n. 7 - STATUTO TIPO DEL CONSORZIO TRA GLI ENTI LOCALI
RICADENTI NEL MEDESIMO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente LEGGE:
TITOLO I - Competenze in materia
di tutela e salvaguardia delle acque dall'inquinamento
Capo I -
Trasferimento di funzioni
Art. 1 - Finalità
1. La Regione
Calabria promuove una politica generale di governo delle risorse idriche mirata
alla loro tutela, riqualificazione e corretta utilizzazione secondo principi di
solidarietà e di reciprocità, anche con le Regioni viciniori, al fine di
assicurare l'equilibrio del bilancio idrico. Promuove, inoltre, la difesa, la
conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, la salvaguardia
delle aspettative e dei diritti delle generazioni future nonché il rinnovo ed il
risparmio delle risorse e l'uso plurimo delle stesse con priorità al
soddisfacimento delle esigenze idropotabili.
2. La presente legge disciplina
le funzioni amministrative in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e
di valorizzazione delle risorse idriche.
3. In attuazione dell'articolo 3
della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), la
Regione svolge le funzioni di programmazione e di indirizzo nelle materie di cui
al comma 1, assicurando, tramite le Province, la partecipazione degli enti
locali alla formazione dei programmi.
4. Ai fini dell'attuazione della legge
5 gennaio 1994n. 36, concernente "Disposizioni in materia di risorse idriche",
la Regione Calabria promuove la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche
mediante:
a) la loro utilizzazione secondo criteri di razionalità e
solidarietà, per favorirne il risparmio, il rinnovo e l'uso plurimo, con
priorità per quello potabile e per fare in modo che le generazioni future
possano disporre di tale patrimonio ambientale;
b) l'organizzazione nel
territorio regionale del servizio idrico attraverso il conseguimento di adeguate
dimensioni gestionali al fine di superare la frammentazione delle gestioni
esistenti garantendo l'effettuazione del servizio secondo criteri di efficienza,
efficacia e di economicità.
5. Per conseguire economicità gestionale e
garantire che la gestione risponda a criteri di efficienza ed efficacia, il
servizio idrico integrato è affidato ad un unico soggetto gestore per ciascun
ambito territoriale ottimale, salvo quanto disposto dall'art. 9, comma 4, della
legge 5 gennaio 1994 n. 36.
6. Per raggiungere gli obiettivi indicati nel
comma 4, la Regione adegua la propria normativa con particolare riferimento
a:
a) Metodologie di programmazione della razionale tutela ed utilizzazione
delle risorse idriche;
b) disciplina per la gestione, l'utilizzo e la tutela
delle risorse idriche secondo criteri di solidarietà e conservazione
dell'integrità del patrimonio ambientale;
c) ciclo integrale delle acque,
protezione delle risorse idriche e sistemi di smaltimento delle acque
reflue;
d) usi prioritari delle acque, risparmio idrico e obiettivi del
processo di revisione del P.R.G.A. e organizzazione territoriale del servizio
idrico integrato.
7. Per raggiungere gli stessi obiettivi indicati nel comma
4 del presente articolo, la Regione detta norme per:
a) delimitare ambiti
ottimali per la organizzazione e la gestione del servizio idrico
integrato;
b) disciplinare le forme ed i modi di cooperazione fra gli enti
locali ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale;
c) definire le
procedure per l'organizzazione del servizio idrico integrato;
d) l'adozione
della convenzione tipo e del relativo disciplinare, ai sensi dell'art. 11 della
legge 5 gennaio 1994 n. 36 al fine di regolamentare rapporti fra enti locali e
soggetti gestori del servizio idrico integrato.
Art. 2 - Competenze
della Regione
1. La Regione, in armonia con le disposizioni delle leggi
regionali n. 34 del 29 novembre 1996 (Istituzione delle Autorità di Bacino
Interregionale dei fiumi Lao, Noce, Sinni) e n. 35 (Costituzione dell'Autorità
di Bacino Regionale in attuazione della legge 18 Maggio 1989 n. 183 e successive
modificazioni ed integrazioni), svolge le seguenti funzioni:
a)
programmazione, attraverso la redazione del Piano Regionale di Risanamento delle
acque secondo le modalità di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n.
319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e successive
modificazioni ed integrazioni;
b) coordinamento, per quanto attiene ad
esigenze di carattere unitario, delle funzioni attribuite agli enti locali nelle
materie oggetto della presente legge;
c) direzione del sistema di controllo
dagli scarichi e degli insediamenti;
d) acquisizione ed elaborazione dei dati
interessanti la tutela dell'ambiente, ai fini di conoscere lo stato
dell'inquinamento in atto sul territorio regionale nonché le caratteristiche dei
corpi idrici;
e) individuazione degli interventi e delle misure necessarie a
tutelare e valorizzare le risorse idriche;
f) adozione dei programmi per
attuare il risparmio idrico, per realizzare acquedotti ad uso rurale, promiscuo
e industriale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, e dell'articolo 6, comma 2,
della legge 36/1994;
g) organizzazione territoriale del servizio idrico
integrato, ai sensi dell'articolo 8, commi 2, 3, 4 e 5, della legge
36/1994;
h) adozione della convenzione tipo e relativo disciplinare, ai sensi
dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 36/1994;
i) disciplina delle forme
e modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del personale di cui
all'articolo 12, comma 3, della legge 36/1994.
2. Per il raggiungimento di
particolari obiettivi di qualità delle risorse idriche, per determinati corpi
idrici e per porzioni di territorio, la Giunta regionale può imporre limiti più
restrittivi agli scarichi provenienti dalle pubbliche fognature e dagli
insediamenti civili di cui alle tabelle allegate alla presente legge con i
numeri 1) e 2), sentita l'Autorità di bacino di cui alle leggi regionali n. 34 e
n. 35 del 1996 e la Provincia, che raccoglie e coordina eventuali proposte
avanzate dai Comuni; la Giunta regionale può procedere, anche in assenza dei
pareri della Provincia e dell'Autorità di bacino, qualora gli stessi non
pervengano entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
3.
L'Osservatorio permanente dei corpi idrici regionali, di cui al successivo
articolo 36, fornisce il supporto conoscitivo in materia di tutela e gestione
delle acque, anche in attuazione del Sistema Informativo Nazionale per
l'Ambiente (S.I.N.A.), di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305 (Programmazione
triennale per la tutela dell'ambiente).
Art. 3 - Competenze delle
Province
1. Spettano alle Province:
a) il rilascio dell'autorizzazione
ed il controllo degli scarichi delle pubbliche fognature nei corpi idrici, sul
suolo e negli strati superficiali del suolo;
b) il rilascio
dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi provenienti da insediamenti
civili nei corpi idrici, sul suolo e negli strati superficiali del suolo;
c)
il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi provenienti dagli
insediamenti produttivi recapitanti:
1) nei corpi idrici, sul suolo per
quanto attiene ai limiti di accettabilità e al rispetto delle norme che
regolamentano lo smaltimento dei liquami e dei fanghi, di cui all'articolo 2,
comma 1, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque
dall'inquinamento) e successive modificazioni ed integrazioni, purché i liquami
ed i fanghi non siano pericolosi ai sensi del Decreto Legislativo 5 febbraio
1997,n. 22 (attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/ 689/CEEsui
rifiuti pericolosi e 94/62/CEE e sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio)
e successive modificazioni ed integrazioni;
2) direttamente nelle acque
costiere marine;
d) il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 8
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132 (Attuazione della direttiva
80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento
provocato da certe sostanze pericolose);
e) l'approvazione dei progetti degli
impianti di depurazione a servizio delle pubbliche fognature e la relativa
verifica della compatibilità ambientale per gli impianti di competenza regionale
o statale e l'autorizzazione all'esercizio;
f) l'organizzazione del servizio
idrico integrato ai sensi dell'articolo 9 della legge 36/1994;
g)
l'effettuazione delle ricognizioni e la realizzazione dei programmi previsti
dall'articolo 11, comma 3, della legge 36/ 1994, per la definizione dei
contenuti della convenzione tipo necessaria per la organizzazione del servizio
idrico integrato.
2. Spettano alle Province, inoltre, le seguenti
competenze:
a) l'installazione e la manutenzione della rete del dispositivo
per il controllo qualitativo dei corpi idrici anche ai fini dell'attività
regionale di censimento delle risorse idriche. Qualora i corpi idrici siano
fonte di acqua destinata al consumo umano le suddette attività sono svolte in
collaborazione con i soggetti gestori di cui alla legge 36/1994;
b) il
catasto di tutti gli scarichi nei corpi idrici superficiali ed il suo
aggiornamento.
3. Le Province provvedono all'esercizio delle funzioni di cui
ai commi 1 e 2 anche ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504 (Riordino delle finanze degli enti territoriali a norma
dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
Art. 4 -
Competenze dei Comuni e delle Comunità Montane
1. Spettano ai
Comuni:
a) il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi
provenienti dagli insediamenti produttivi allacciati alle pubbliche fognature,
per quanto attiene all'accettabilità degli stessi alla funzionalità degli
impianti di pretrattamento adottati, al rispetto dei criteri generali per un
corretto e razionale uso dell'acqua, di cui all'articolo 2, lett. d),
della legge 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni;
b)
l'approvazione dei progetti delle opere che originano gli scarichi di cui sopra,
ove questi non siano espressamente approvati nei progetti edilizi di edifici,
impianti o complessi insediativi oggetto di specifiche autorizzazioni in
applicazione di leggi vigenti;
c) l'organizzazione del servizio idrico
integrato ai sensi dell'articolo 9 della legge 36/1994;
d) l'effettuazione
delle ricognizioni e la realizzazione dei programmi previsti dall'articolo 11,
comma 3, della legge 36/ 1994, per la definizione dei contenuti della
convenzione tipo necessaria per la organizzazione del servizio idrico
integrato.
2. I Comuni, inoltre, provvedono alla gestione dei servizi
pubblici di acquedotto, fognatura, depurazione delle acque di scarico; tale
gestione è attuata attraverso le forme previste dalla legge 142/1990, come
integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi
urgenti in materia di finanza pubblica).
3. Le funzioni di cui al comma 1,
lett. a), del presente articolo sono svolte da Consorzi di Comuni o dalle
Comunità montane qualora gli stessi siano titolari del servizio di pubblica
fognatura e depurazione delle acque reflue.
4. I Comuni, singoli o associati,
e le Comunità montane quali titolari del servizio pubblico di fognatura e
depurazione, adottano un regolamento per l'esercizio del relativo servizio che,
in particolare, stabilisce:
a) i limiti di accettabilità in fognatura di
ciascun elemento inquinante, in funzione dello stato delle opere e dell'impianto
di depurazione, nonché del recapito finale dello scarico della fognatura;
b)
le modalità di rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
c) le modalità per
il controllo degli scarichi in relazione ai limiti di accettabilità;
a) le
norme tecniche per gli allacciamenti;
e) le spese di allacciamento e le
tariffe;
f) i criteri per l'assimilabilità degli scarichi degli insediamenti
produttivi a quelli degli insediamenti abitativi, ai sensi della legge 8 ottobre
1976, n. 690 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10
agosto 1976, n. 544, concernente proroga dei termini di cui agli articoli 15, 17
e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque
dall'inquinamento);
g) le immissioni vietate.
5. Il regolamento di cui al
comma 4 è adottato anche ai fini di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto
legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio
1995, n. 172 (Modifica alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature
e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature).
6.
Copia dell'autorizzazione di cui al comma 1, lett. a), e il regolamento
di cui al comma 4 del presente articolo, sono inviati alla Provincia
territorialmente competente al controllo degli scarichi entro trenta giorni
dall'esecutività degli stessi; l'avviso dell'adozione del regolamento è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 5 -
Funzioni tecniche di controllo
1. Gli enti locali di cui agli articoli 3
e 4 si avvolgono delle strutture provinciali dell'Agenzia regionale di cui
all'articolo 3del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, nella legge 21 gennaio 1994, n. 61 (Disposizioni urgenti sulla
riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale
per la protezione dell'ambiente).
2. In attesa dell'istituzione dell'Agenzia
regionale di cui al comma 1, gli enti locali possono avvalersi dei Presidi
multizonali di prevenzione e dei competenti servizi delle Unità sanitarie
locali.
TITOLO II - Disciplina degli scarichi
Capo I
- Disciplina degli scarichi nelle pubbliche fognature
Art. 6 -
Disciplina degli scarichi nelle pubbliche fognature
1. Gli scarichi nelle
pubbliche fognature provenienti dagli insediamenti civili sono sempre ammessi,
nei modi previsti dalle norme regolamentari che disciplinano il relativo
servizio.
2. Gli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi devono
essere autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. a).
3. Gli
scarichi di cui ai commi 1 e 2 devono comunque rispettare i limiti di
accettabilità, le norme e le prescrizioni stabilite con il regolamento di cui
all'articolo 4. In attesa dell'approvazione del regolamento gli scarichi
provenienti dagli insediamenti produttivi devono essere conformi ai limiti di
accettabilità di cui alla tabella C allegata alla legge 319/1976, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Capo II - Disciplina degli scarichi
provenienti dagli insediamenti produttivi
Art. 7 - Disciplina
degli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi, nelle acque
superficiali interne e marine e sul suolo
1. Gli scarichi in acque
superficiali, interne e marine, sul suolo provenienti dagli insediamenti
produttivi, autorizzati dalle Province ai sensi dell'articolo 3, devono essere
conformi ai limiti imposti con il provvedimento di autorizzazione. In ogni caso
i limiti di accettabilità degli scarichi non devono essere superiori a quelli
imposti dalla tabella A allegata alla legge 319/1976 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Art. 8 - Autorizzazione provvisoria allo
scarico
1. Fatte salve le norme in materia di scarichi contenenti
sostanze pericolose, di cui al D.Lgs. 132/1992 ed al decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 133 (Attuazione delle direttive 74/464/CEE, 82/176/CEE,
83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/191/ CEE, 88/347/CEE e 90/415/CEE in materia di
scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque), al fine del rilascio
dell'autorizzazione, il, titolare dell'insediamento produttivo, o il legale
rappresentante dello stesso, presenta domanda alla Provincia competente per
territorio, corredata da una scheda tecnica contenente i dati di cui
all'allegato n. 3 della presente legge.
2. La Provincia, sulla base degli
elementi acquisiti nonché di ulteriori eventuali accertamenti effettuati, e
sentito il parere, da comunicarsi entro trenta giorni dalla richiesta,
dell'Autorità sanitaria competente per territorio, in relazione alle misure di
tutela degli usi potabili dell'acqua, della miticoltura, della balneazione e
della protezione della salute pubblica, rilascia l'autorizzazione provvisoria
entro sessanta giorni a far data dalla presentazione della domanda.
3.
L'autorizzazione deve almeno contenere:
a) gli elementi relativi
all'individuazione dell'insediamento;
b) l'individuazione del titolare dello
scarico;
c) le coordinate geografiche del punto di immissione dello scarico
nel corpo ricettore;
d) le prescrizioni tecniche per la tutela delle
acque;
e) la frequenza e modalità dei prelievi e delle analisi, da
effettuarsi a cura del titolare dello scarico, sottoscritta da tecnici abilitati
e da comunicarsi all'autorità competente al controllo nei termini fissati
nell'autorizzazione;
f) la frequenza minima dei controlli da parte
dell'Autorità competente al controllo.
4. Le prescrizioni di cui al comma 3,
lett. d), in particolare concernono:
a) i limiti massimi di
accettabilità sia in termini di portata sia in termini di qualità, per il tipo
di scarico considerato, nonché le norme igieniche da rispettare secondo quanto
stabilito dalle Autorità Sanitarie Locali;
b) il rispetto delle prescrizioni
tecniche, da impartirsi caso per caso in relazione al corpo recettore ed alla
sua capacità recettiva, previste dalla normativa statale e, ove emanata, dalla
normativa regionale;
c) l'obbligo di adottare eventuali trattamenti per gli
scarichi contenenti le sostanze di cui al punto 10 delle tabelle A e C, della
legge 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni, e l'adozione di
particolari misure di trattamento o di scarico attinenti singoli specifici
scarichi;
d) l'eventuale installazione di specifici strumenti per il
campionamento in continuo degli scarichi o per il loro controllo
automatico;
e) l'eventuale adozione delle misure necessarie per evitare
l'inquinamento delle acque dilavanti le superfici scoperte
dell'insediamento.
5. L'autorizzazione provvisoria deve inoltre stabilire,
salvo motivi particolari di rischio per l'ambiente, un termine di sessanta
giorni necessario per la messa a regime dell'impianto, indicando limiti
transitori che lo scarico deve rispettare durante tale periodo.
Art. 9
- Autorizzazione definitiva allo scarico
1. La Provincia, verificato il
rispetto di quanto previsto nell'autorizzazione provvisoria, entro centoventi
giorni dalla data di messa a regime dell'impianto, comunicata preventivamente a
cura del titolare dello stesso, rilascia l'autorizzazione definitiva.
2.
L'autorizzazione definitiva ha la durata di quattro anni, ed è rinnovabile. Il
rinnovo dell'autorizzazione deve essere richiesto centottanta giorni prima della
scadenza. La Provincia deve dare risposta entro il termine di scadenza
dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione può essere sempre modificata in
relazione a nuove normative tecniche, per prevenire od eliminare rischi o danni
verificati in sede di controllo o in base a quanto previsto dall'articolo 11,
comma 2.
4. Le interruzioni, anche parziali, per manutenzione programmata,
devono essere comunicate preventivamente alla Provincia ed al Sindaco.
5. Le
interruzioni, anche parziali, riconducibili a guasti o ad assenza di energia
elettrica, per le quali si ipotizzino disfunzioni o malfunzionamenti degli
impianti, devono essere immediatamente comunicati alla Provincia ed al Sindaco;
nelle more della corretta ripresa delle attività, devono essere attuati gli
interventi correttivi.
Art. 10 - Revoca dell'autorizzazione
1.
Ove venga rilevata l'inosservanza delle prescrizioni contenute
nell'autorizzazione ovvero di qualsiasi norma in materia di scarichi, la
Provincia può:
a) diffidare il titolare dello scarico, stabilendo un termine
entro il quale devono essere eliminate le irregolarità riscontrate;
b)
sospendere l'autorizzazione, qualora il titolare dello scarico non abbia
ottemperato a quanto contenuto nella diffida;
c) revocare l'autorizzazione in
caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 8, comma
4.
Art. 11 - Obblighi dei titolari degli scarichi
1. I titolari
degli scarichi sono tenuti all'esecuzione di quanto è richiesto dalla Provincia
in relazione allo svolgimento delle sue funzioni.
2. Qualsiasi modifica da
apportare agli scarichi e al loro processo di formazione è preventivamente
comunicata alla Provincia per i provvedimenti di competenza.
3. Per gli
insediamenti soggetti a diversa destinazione o ad ampliamenti o a
ristrutturazioni, o la cui attività sia trasferita in altro luogo, deve essere
richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.
4. I titolari degli
insediamenti sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che
le acque meteoriche dilavanti le superfici scoperte degli stessi insediamenti
producano danni ai corpi ricettori.
5. Il gestore dell'impianto di
depurazione tiene il quaderno di registrazione dei dati ed il quaderno di
manutenzione con le modalità di cui alla deliberazione 4 febbraio 1977 del
Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento; tali quaderni
sono conservati per un periodo di cinque anni dalla data dell'ultima annotazione
e sono esibiti a richiesta della Provincia e delle strutture tecniche di
controllo di cui all'articolo 5, unitamente, ad eventuali ulteriori documenti
relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami.
Art. 12 - Scarichi
di percolato di discariche di rifiuti solidi
1. Per gli scarichi diretti
del percolato proveniente da discariche autorizzate esistenti, dotate di
impianti di depurazione che necessitano di interventi di miglioria per
impreviste difficoltà di funzionamento, deve essere inoltrato, alla Provincia
competente per territorio, per la relativa approvazione e per il rilascio
dell'autorizzazione, un progetto di potenziamento e/o ristrutturazione
funzionale degli stessi impianti.
2. Nel periodo temporale necessario per la
ristrutturazione funzionale dell'impianto, è fatto divieto di scarico i cui
valori parametrici sono superiori ai valori limiti della Tab. A della legge
319/76.
3. In detto periodo il percolato dovrà essere smaltito in impianto di
depurazione di adeguata e corretta potenzialità.
Art. 13 -
Divieti
1. Nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,n. 236(Attuazione della
direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo
umano ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), sono
vietati gli scarichi di acque reflue, liquami e di fanghi residuati da cicli di
lavorazione e da processi di depurazione.
2. Sono altresì vietati:
a) gli
scarichi nei laghi naturali ed artificiali, nei corsi d'acqua naturali ed
artificiali che si immettono direttamente in laghi, serbatoi o reticoli carsici,
nonché nelle falde idriche sotterranee, sul suolo e negli strati superficiali
del suolo, il cui substrato sia soggetto a fenomeni carsici. Sono sempre vietati
gli scarichi nel sottosuolo;
b) gli scarichi sul suolo e negli strati
superficiali del suolo adibito ad uso agricolo con coltivazione di prodotti
usualmente consumati anche crudi nella alimentazione umana;
c) lo smaltimento
dei fanghi sul suolo non adibito ad uso agricolo.
3. Lo smaltimento dei
fanghi sul suolo adibito ad uso agricolo è ammesso qualora l'utilizzo dei fanghi
sia stato autorizzato ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992,n.
99(Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione
dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di
depurazione in agricoltura); lo smaltimento deve comunque rispettare le
disposizioni di cui alla deliberazione 4 febbraio 1977, allegato 5, Comitato dei
Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento (norme tecniche generali
per la regolamentazione dello smaltimento dei fanghi residuati dai cicli di
lavorazione dai processi di depurazione).
4. Gli scarichi sul suolo devono in
ogni caso rispettare le norme igieniche stabilite dalle Autorità Sanitarie
Locali.
Capo III - Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature
e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche
fognature
Art. 14 - Definizioni
1. Ai sensi e per gli
effetti della presente legge si intendono:
a) per "numero di abitanti
complessivi": il numero che si ottiene dividendo per 60 il BOD5
(richiesta biochimica di ossigeno) dello scarico espresso in grammi/giorno. Esso
deve essere stimato come valore medio dei sessanta giorni in cui vengono
registrate le massime presenze annuali;
b) per "acque bianche": le acque
esclusivamente pluviali;
c) per "acque nere": ogni scarico non costituito
esclusivamente da acque bianche;
d) per "pubbliche fognature a sistema
misto": le pubbliche fognature che assieme alle acque nere convogliano anche le
acque bianche;
e) per "insediamenti civili": gli insediamenti così definiti
dall'articolo 1 quater della legge 690/1976, compresi gli insediamenti
nei quali vengono svolte esclusivamente attività commerciali.
Art. 15
- Classificazione degli scarichi delle pubbliche fognature
1. Gli
scarichi delle pubbliche fognature, ai fini della presente legge, sono suddivisi
in:
a) scarichi che derivano dall'uso esclusivamente abitativo degli
edifici;
b) scarichi di insediamenti di qualsiasi natura, il cui sversamento
non provoca il superamento dei limiti indicati nella Tabella allegata con il n.
2 alla presente legge, da parte dello scarico della pubblica fognatura, prima di
qualsiasi trattamento, depurativo.
2. Per gli scarichi di pubbliche fognature
caratterizzati da parametri che, prima di qualsiasi trattamento depurativo, non
rientrano nei limiti indicati nella Tabella allegata con il n. 2 alla presente
legge, l'ente gestore della pubblica fognatura accerta le cause del superamento
di tali limiti ed adotta i provvedimenti necessari alla eliminazione delle cause
medesime entro il termine stabilito dalla Provincia.
Art. 16 -
Classificazione degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in
pubbliche fognature
1. Gli scarichi degli insediamenti civili che non
recapitano in pubblica fognatura, ai fini della presente legge, sono suddivisi
come segue:
a) Classe A - scarichi che derivano da edifici adibiti ad
abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva,
ricreativa; rientrano in tale classe:
1) gli scarichi provenienti
esclusivamente dai servizi igienici, cucine e mense degli insediamenti adibiti
ad attività scolastiche, produttive ed a prestazioni di servizio;
2) gli
scarichi provenienti da imprese con attività diretta esclusivamente alla
coltivazione del fondo o alla silvicoltura;
3) gli scarichi provenienti da
insediamenti in cui si svolgano prevalentemente, con carattere di stabilità e
permanenza, attività di produzione di beni che diano origine esclusivamente a
scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti
abitativi.
b) Classe B:
1) scarichi provenienti da insediamenti
adibiti a prestazioni di servizi, ad attività scolastiche, nonché a centri di
ricerca pubblici e privati i quali diano origine a scarichi terminali non
derivanti esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense,
2) scarichi
provenienti da insediamenti adibiti ad attività sanitaria.
c) Classe C
- scarichi provenienti da imprese agricole ivi comprese le cooperative, che
abbiano le seguenti caratteristiche:
1) imprese dedite ad allevamento di
bovini, equini, ovini e suini, ecc., che dispongano, in connessione con
l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40
quintali di peso vivo di bestiame;
2) imprese di cui alle lettere a),
b) e c) della delibera del Comitato Interministeriale dell'8/5/1980,
che esercitano anche attività di trasformazione e di valorizzazione della
produzione che siano inserite con carattere di normalità e di complementarietà
funzionale nel ciclo produttivo aziendale. In ogni caso la materia prima dovrà
provenire per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione del fondo.
Art.
17 - Recapiti ammessi per gli scarichi
1. Gli scarichi di cui ai
precedenti articoli 15 e 16 sono ammessi nel rispetto delle prescrizioni della
presente legge, esclusivamente nei seguenti recapiti:
a) corsi d'acqua
naturali e artificiali, che non si immettano in laghi, serbatoi o in reticoli
carsici;
b) acque di transizione;
c) mare territoriale;
d) suolo e
strati superficiali del suolo, purché il substrato non sia soggetto a fenomeni
carsici.
Art. 18 - Approvazione dei progetti di impianti di
depurazione
1. I progetti di nuovi impianti di depurazione degli scarichi
nonché i progetti di modificazione o ampliamento di impianti esistenti sono
preliminarmente approvati dalla Provincia competente ai fini dell'accertamento
della conformità degli interventi alle norme tecniche di cui all'allegato 4
della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei ministri per la tutela
delle acque dall'inquinamento.
2. Per gli impianti non soggetti alla
valutazione di impatto ambientale di competenza regionale o statale,
l'approvazione di cui al comma 1 deve tenere conto della loro compatibilità
ambientale.
Art. 19 - Autorizzazione provvisoria e
definitiva
1. Gli scarichi di cui ai precedenti articoli 15 e 16 sono
autorizzati dalla Provincia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a)
e b) della presente legge.
2. La domanda di autorizzazione,
provvisoria, relativi agli scarichi di cui agli articoli 15 e 16, deve essere
corredata dall'indicazione della classe dell'insediamento o della pubblica
fognatura, del numero degli abitanti complessivi serviti, del punto di recapito
dello scarico, delle previste caratteristiche qualitative e quantitative dello
scarico nonché dagli estremi di approvazione. ai sensi del precedente art. 18,
del progetto dell'impianto di depurazione o del sistema di smaltimento
previsto.
3. La domanda di autorizzazione provvisoria agli scarichi
provenienti dagli insediamenti civili che non recapitano in pubblica fognatura è
presentata dai titolari degli scarichi stessi contestualmente alla richiesta di
concessione edilizia relativa all'insediamento da cui proviene lo scarico.
4.
Il rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità di cui all'articolo 4
del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425 (Regolamento
recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di
collaudo statico e di iscrizione al catasto), è subordinato al possesso
dell'autorizzazione provvisoria allo scarico.
5. Entro sessanta giorni dalla
data di presentazione della domanda, la Provincia competente ai sensi del
precedente articolo 3 rilascia l'autorizzazione provvisoria che
stabilisce:
a) i limiti di accettabilità dello scarico;
b) un termine di
quarantacinque giorni, necessario per la messa a regime dell'impianto di
depurazione, con l'indicazione di limiti transitori che lo scarico deve
rispettare durante tale periodo;
c) la frequenza dei controlli.
6. Per gli
scarichi di cui al presente Capo III, la frequenza minima dei campionamenti è
fissata nei termini seguenti in funzione del numero di abitanti complessivi
serviti:
a) fino a 2000 abitanti complessivi: 4 campioni all'anno;
b) da
2.001 fino a 10.000 abitanti complessivi: 6 campioni annui;
c) da 10.001 a
50.000 abitanti complessivi: 12 campioni annui;
d) oltre 50.000 abitanti
complessivi: 24 campioni annui.
7. L'autorizzazione definitiva è rilasciata
quando lo scarico rispetta i limiti di accettabilità indicati
nell'autorizzazione provvisoria.
8. L'autorizzazione è trasmessa al
richiedente, alla struttura provinciale dell'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente, o qualora non ancora istituita, al Presidio multizonale di
prevenzione, ed all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.
9. La
Provincia competente al rilascio dell'autorizzazione può richiedere che il
gestore dell'impianto di depurazione tenga il quaderno di registrazione dei dati
ed il quaderno di manutenzione con le modalità di cui alla deliberazione 4
febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque
dall'inquinamento. I quaderni sono conservati per un periodo di cinque anni a
far data dall'ultima annotazione, sono esibiti a qualunque richiesta della
Provincia, o delle strutture tecniche di controllo di cui al precedente articolo
5.
10. Le interruzioni, anche parziali, per manutenzione programmata, devono
essere comunicate preventivamente alla Provincia e, per le opere private, al
Sindaco.
11. Le interruzioni, anche parziali, riconducibili a guasti od
assenza di energia elettrica, per le quali si ipotizzino disfunzioni o
malfunzionamenti degli impianti, devono essere immediatamente comunicati alla
Provincia e, per le opere non comunali, al Sindaco. Nelle more della corretta
ripresa delle attività, devono essere attuati gli interventi
correttivi.
Art. 20 - Revoca dell'autorizzazione
1. Qualora non
vengono osservate le prescrizioni contenute nell'autorizzazione ovvero di
qualsiasi norma in materia di scarichi, la Provincia può:
a) diffidare il
titolare dello scarico, stabilendo un termine entro il quale devono essere
eliminate le irregolarità riscontrate;
b) sospendere l'autorizzazione,
qualora il titolare dello scarico non abbia ottemperato a quanto contenuto nella
diffida;
c) revocare l'autorizzazione in caso di mancato rispetto dei limiti
e delle prescrizioni in essa contenute.
Art. 21 - Scarichi
autorizzabili mediante il ricorso a procedure semplificate
1. Per gli
scarichi costituiti esclusivamente da acque bianche delle pubbliche fognature
e/o degli insediamenti civili, deve essere inoltrata richiesta di autorizzazione
alla Provincia competente per territorio, con allegata scheda tecnica riportante
le caratteristiche qualitative dello scarico.
2. La Provincia, in rapporto
alle caratteristiche quali-quantitative dello scarico stesso, assume le
determinazioni del caso, ricorrendo a procedure semplificate per il rilascio
dell'autorizzazione.
3. Le fognature convoglianti acque bianche devono essere
dotate di dispositivi idonei ad evitare fenomeni di inquinamento dei corpi
idrici da parte delle acque di prima pioggia.
Capo IV - Modalità per
gli scarichi nei corpi idrici
Art. 22 - Scarichi delle pubbliche
fognature nei corsi d'acqua naturali ed artificiali
1. L'autorizzazione
ad effettuare gli scarichi delle pubbliche fognature nei corsi d'acqua naturali
ed artificiali è rilasciata dalla Provincia ai sensi del precedente articolo
19.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alle seguenti
condizioni:
a) gli scarichi delle pubbliche fognature devono essere trattati
con impianti che assicurino il rispetto dei limiti imposti dalla tabella A
allegata alla legge 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni;
b)
per tali scarichi deve essere prevista una vasca di contatto per eventuali
trattamenti di disinfezione;
c) i trattamenti di cui alla precedente, lett.
b) sono obbligatori quando le acque in cui avviene lo scarico sono
destinati ad uso potabile, alla balneazione, alla piscicoltura ed all'utilizzo
agricolo per prodotti usualmente consumati anche crudi nell'alimentazione
umana.
Art. 23 - Scarichi delle pubbliche fognature nelle acque di
transizione e nel mare
1. L'autorizzazione ad effettuare gli scarichi
delle pubbliche fognature nelle acque di transizione e nel mare è rilasciata
dalla Provincia, ai sensi del precedente articolo 19.
2. Al fine del rilascio
dell'autorizzazione lo scarico, deve sempre avvenire, tramite condotta, a
distanza dalla battigia tale da non compromettere gli usi a cui è destinato il
tratto di mare, con particolare riguardo alla balneazione, alla mitilicoltura e
alla pesca.
3. Gli scarichi delle pubbliche fognature, a servizio di oltre 50
abitanti complessivi, per essere autorizzati, devono essere trattati in impianti
che assicurino il rispetto dei limiti imposti dalla tabella allegata con il n. I
alla presente legge, assicurando, comunque, almeno le fasi di fasi di
grigliatura, disoleatura e trattamento primario dei liquami (sedimentazione
primaria), nonché, per emergenza, la presenza di una vasca di contatto per i
trattamenti di disinfezione.
4. La lunghezza minima della condotta di scarico
a mare non può essere inferiore a mt. 300 dalla battigia e la profondità
raggiunta non deve essere inferiore a 30 metri.
5. Il posizionamento, il
dimensionamento e la verifica dell'efficienza funzionale della condotta,
comunque dotata di adeguato sistema di diffusione finale, dovranno essere
effettuate sulla base di appositi studi ed indagini oceanografici e
meteomarini.
6. Per gli scarichi trattati in impianti di depurazione in grado
di garantire il rispetto della tabella A allegata alla legge 319/76 e successive
modificazioni ed integrazioni, è obbligatoria la previsione di una condotta di
allontanamento che raggiunga una profondità di 10 mt. o abbia una lunghezza
minima di 100 mt. dalla linea di battigia e comunque tale da non compromettere
gli usi a cui è destinato il tratto di mare, con particolare riguardo alla
balneazione, alla mitilicoltura e alla pesca.
Art. 24 - Scarichi delle
pubbliche fognature a sistema misto nei corsi d'acqua naturali ed artificiali,
nelle acque di transizione e nel mare
1. Lo scarico delle pubbliche
fognature a sistema misto nei corsi d'acqua naturali ed artificiali, nelle acque
di transizione e nel mare può essere autorizzato nel rispetto di quanto
prescritto nei precedenti articoli 22 e 23 ed a condizione che gli scaricatori
di piena siano dimensionati in modo tale da impedire, in caso di eventi
meteorici, il versamento diretto, nei corpi ricettori, delle acque pluviali sino
ad un volume pari a tre volte la portata media oraria di tempo secco. Tale
volume d'acqua è sottoposto, prima dello scarico, al trattamento previsto per i
liquami nei medesimi corpi ricettori, in assenza di eventi
meteorici.
Art. 25 - Scarichi delle pubbliche fognature
esistenti
1. Al fine di portare a termine l'adeguamento tecnico degli
impianti senza interruzione del pubblico servizio e la fine di limitare le
conseguenze dell'inquinamento, le Province possono autorizzare, nei modi e nei
termini previsti nella presente legge, scarichi delle pubbliche fognature
esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge non conformi alla
programmazione del Piano regionale di risanamento delle acque, purché tali
scarichi siano conformi ai limiti previsti dalla presente legge.
2. Gli
scarichi di cui al comma 1 sono consentiti nel rispetto degli usi cui è
destinato il corpo idrico ricettore e sulla base del divieto dell'aumento
dell'inquinamento.
Art. 26 - Scarichi degli insediamenti civili nei
corsi d'acqua naturali ed artificiali
1. Gli scarichi degli insediamenti
civili di cui al precedente art. 16, classe B, nei corsi d'acqua naturali ed
artificiali sono autorizzati ai sensi dell'articolo 19 della presente legge, se
rispettano i limiti fissati dalla tabella A allegata alla legge 319/ 1976 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 27 - Scarichi degli
insediamenti civili nelle acque di transizione e nel mare
1. Agli
scarichi degli insediamenti civili di cui al precedente art. 16, Classe A, nelle
acque di transizione e nel mare si applica, dal punto di vista tecnico, la
disciplina prevista per gli scarichi delle pubbliche fognature di cui
all'articolo 23 della presente legge.
2. Gli scarichi degli insediamenti
civili di cui al precedente art. 16, Classe B, nelle acque di transizione e nel
mare sono autorizzati se rispettano i limiti fissati dalla tabella A allegata
alla legge 319/1976.
Capo V - Modalità per gli scarichi sul suolo e
negli strati superficiali del suolo
Art. 28 - Scarichi non
ammissibili
1. Sul suolo e negli strati superficiali del suolo sono
vietati:
a) gli scarichi delle pubbliche fognature non recapitanti in
impianti di trattamento;
b) gli scarichi delle pubbliche fognature di cui
all'art. 15 lettere a) e b) al servizio di oltre 50 abitanti
complessivi;
c) gli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti
civili nelle aree di salvaguardia di cui al D.P.R. 236/1988.
2. Sul suolo e
negli strati superficiali del suolo adibito ad uso agricolo è vietato ogni altro
scarico che non sia direttamente utile alla produzione agricola.
3. Sono
comunque vietati scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo
adibito ad uso agricolo sul quale vengono coltivati prodotti che sono usualmente
consumati anche crudi nella alimentazione umana.
Art. 29 -
Autorizzazione agli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del
suolo
1. L'autorizzazione agli scarichi sul suolo e negli strati
superficiali del suolo è rilasciata ai sensi del precedente articolo 19 da parte
della Provincia, verificato il rispetto delle "Norme tecniche generali per la
regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo"
riportate nell'allegato n. 5 della deliberazione del Comitato dei Ministri per
la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977.
2. Gli scarichi
delle pubbliche fognature di cui al precedente art. 15 lettere a) e
b), nonché degli insediamenti civili di cui al precedente articolo 16,
Classe A, a servizio di non oltre 50 abitanti complessivi, sono autorizzati
qualora sia provata la difficoltà tecnica di allacciamento alla condotta
fognaria principale, l'eccessivo onere economico e siano rispettate le
condizioni di cui all'articolo 22, comma 2 della presente legge.
3. Gli
scarichi degli insediamenti civili di cui all'art. 16, Classe A, con oltre 50
abitanti complessivi sono autorizzati qualora sia provata la difficoltà tecnica
di allacciamento alla condotta fognaria principale, l'eccessivo onere economico
e siano rispettati i limiti della tabella A allegata alla legge 319/1976 e
successive modificazioni ed integrazioni; la Provincia può autorizzare, sulla
base di motivate richieste e per un periodo non superiore a quattro anni non
suscettibili di rinnovo, l'effettuazione dì scarichi con limiti meno restrittivi
per alcuni parametri della citata tabella A, tenuto conto delle caratteristiche
dello scarico, dell'uso cui è destinato il suolo ricettore e della situazione
ambientale locale; i limiti meno restrittivi non possono in nessun caso
riguardare i valori dei parametri indicati ai punti 10, 12, 15, 16, 17, 20-30,
34, 39-47 della tabella A allegata alla legge n. 319 del 1976.
4. Gli
scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo adibito ad uso agricolo
degli insediamenti civili di cui all'art. 16, Classe B, sono autorizzabili
qualora la quantità di liquame da smaltire derivante da attività zootecnica
corrisponda ad un carico non superiore a 40 quintali di peso vivo di bestiame di
allevamento per ettaro. Tale limite si applica altresì agli scarichi dei liquami
delle imprese agricole che esercitano attività di trasformazione della
produzione di cui al comma 1, lettera d), della deliberazione del
Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento 8 maggio
1980.
5. Gli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo non
adibito ad uso agricolo degli insediamenti civili di cui all'art. 16, classe B,
sono autorizzabili qualora la quantità dei liquami da smaltire non superi la
metà del valore indicato nel comma 4.
6. La Provincia verifica l'impatto
ambientale conseguente allo scarico dei liquami, stabilendo gli elementi ed i
parametri più significativi tra quelli indicati al punto 2.8 della deliberazione
di cui al comma 1 e la periodicità del loro rilevamento.
TITOLO
III - Programmazione in materia di tutela e gestione delle risorse idriche.
Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio
idrico integrato. Organizzazione sistema di monitoraggio
Capo I -
Programmazione in materia di tutela e gestione delle risorse
idriche
Art. 30 - Piano regionale di risanamento delle
acque
1. Il Piano regionale di risanamento delle acque di cui
all'articolo 4, lett. a), della legge 319/76 e successive modificazioni
ed integrazioni costituisce lo strumento di programmazione regionale in materia
di opere attinenti ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura e
depurazione.
2. La Giunta regionale, entro un anno dalla entrata in vigore
della presente legge, provvede ad aggiornare il Piano di risanamento delle
acque, sentito il Comitato tecnico regionale dell'Autorità di bacino, di cui
all'articolo 7 della legge regionale n. 35 del 29 novembre 1996, lo trasmette
alle Autorità di Bacino interregionali, di cui alla legge regionale n. 34 del
1996, alle Province ed ai Comuni, ai Consorzi di Comuni ed alle Comunità montane
che gestiscono i servizi pubblici di cui all'articolo 6, comma 2, legge 319/76 e
successive modificazioni ed integrazioni e cura la pubblicazione dell'avviso di
quanto sopra sul Bollettino Ufficiale della Regione; entro novanta giorni
dalla pubblicazione dell'avviso, i Comuni, i Consorzi, le Comunità montane e le
Autorità di bacino trasmettono il parere alla Regione ed alla Provincia
territorialmente competente.
3. Nei successivi novanta giorni, le Province
inviano le proprie proposte alla Giunta regionale in ordine allo schema di piano
relativo al rispettivo territorio, sulla base delle consultazioni effettuate con
gli enti locali di cui al comma 2.
4. Qualora le Province non trasmettano le
proprie proposte nel termine di cui al comma 3, la Giunta regionale procede
sulla base dei pareri pervenuti degli enti locali e delle Autorità di bacino di
cui al comma 2 o provvede alla consultazione degli enti locali stessi.
5.
Entro sei mesi dalla data di adozione dello schema di Piano di cui al comma 2,
la Giunta regionale, sentiti, di concerto, la Commissione del Piano e il
Comitato tecnico regionale dell'Autorità di bacino, propone il Piano al
Consiglio regionale per l'approvazione.
6. Il Consiglio regionale approva il
Piano regionale di risanamento delle acque e ne cura la pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
7. Fino all'adozione di eventuali
modifiche ed aggiornamenti, rimane in vigore il Piano regionale di risanamento
delle acque, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 186 del 19
Gennaio 1982.
Art. 31 - Aggiornamento del Piano
1. Con le
procedure di cui al precedente articolo 30, la Regione effettua, di regola ogni
cinque anni, l'aggiornamento del Piano, rilevando lo stato di fatto delle opere
attinenti i servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione, anche
mediante i dati forniti dall'Osservatorio permanente dei corpi idrici.
2,
Alla Regione compete l'attuazione del piano regionale di depurazione delle acque
di vegetazione (A.V.) dei frantoi oleari al fine di garantire la salvaguardia
dell'ambiente ed il rilancio dell'olivicoltura.
3. La Regione può adeguare ed
integrare il Piano in attuazione di specifiche disposizioni in materia di tutela
degli usi delle acque e di protezione delle stesse dall'inquinamento provocato
da sostanze pericolose.
4. La Regione può aggiornare il Piano, anche per
parti territoriali o settoriali.
5. Nel caso di aggiornamenti parziali del
Piano, i pareri di cui al precedente articolo 30, comma 2, sono espressi dagli
enti locali interessati.
Art. 32 - Interventi non previsti nel
Piano
1. Non sono oggetto di pianificazione:
a) gli impianti
sperimentali ed i progetti pilota che applicano tecnologie innovative nel campo
della depurazione delle acque e riutilizzo delle stesse, il cui esercizio va
comunque limitato al periodo necessario per la sperimentazione tecnica;
b)
gli impianti a servizio di un'utenza inferiore a 100 abitanti equivalenti;
c)
gli impianti di cui al precedente articolo 25, comma 1.
Art. 33 -
Metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle
risorse idriche
1. La programmazione della razionale utilizzazione delle
risorse idriche rappresenta un processo operativo articolato in differenti fasi
che devono vedere la partecipazione, in base alle rispettive competenze, di
soggetti pubblici e privati.
2. Le Autorità di Bacino pianificano l'uso
razionale delle risorse idriche e assicurano il raggiungimento dei seguenti
obiettivi:
- soddisfacimento della domanda nel rispetto delle priorità
indicate agli artt. 1 e 2 della legge 36/94 e di criteri di equa distribuzione
della risorsa sul territorio;
- corrispondenza tra qualità della risorsa e
uso della stessa.
3. Nella fase di avvio delle attività di programmazione che
porteranno alla razionale utilizzazione delle risorse idriche, dovrà essere
garantito un graduale adeguamento del sistema alle nuove soluzioni di equilibrio
affinché i soggetti istituzionali, i gestori del servizio idrico e gli utenti
siano posti in grado di contribuire e di collaborare al raggiungimento degli
obiettivi della legge 36/94 con la delimitazione razionale e definitiva degli
ambiti territoriali ottimali sul territorio regionale.
4. I risultati
dell'attività di programmazione in ogni fase del suo svolgimento devono essere
sottoposti a continua e costante verifica affinché gli strumenti amministrativi
e organizzativi a disposizione, le disponibilità finanziarie, le risorse umane,
gli obiettivi finali ed i risultati intermedi del processo operativo di cui al
comma 1 risultino tra loro congrui.
Art. 34 - Disciplina per la
gestione e l'utilizzo della risorsa idrica
1. Per un corretto
funzionamento dei servizi del Sistema idrico integrato, in attuazione di quanto
disposto dalla legge 36/1994, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta,
per una razionale utilizzazione delle risorse idriche, al fine di individuare
eventuali squilibri quantitativi e qualitativi esistenti fra la disponibilità e
l'uso delle risorse, procede alla determinazione del bilancio idrico, individua
gli usi prioritari delle acque e definisce gli interventi strutturali e
finalizzati a mitigare gli squilibri e riassicurare l'equilibrio tra la
disponibilità di risorse e fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei
criteri e degli obiettivi indicati agli artt. 1 e 2 della legge 36/94.
2. La
razionale utilizzazione delle risorse idriche di cui al comma 1 viene
programmaticamente assicurata nelle seguenti fasi:
a) aggiornamento del Piano
Generale degli Acquedotti ed armonizzazione con altri strumenti di
pianificazione (Piani di Bacino, Piano di Risanamento delle acque, nonché piani
territoriali e settoriali comportanti significative interrelazioni con la
distribuzione della risorsa idrica);
b) programmazione degli interventi di
completamento, integrazione e adeguamento delle infrastrutture e relativo piano
di fattibilità economico-finanziaria;
c) effettuazione del bilancio idrico
globale che dovrà individuare per i bacini idrografici interessati e per ogni
settore di utilizzo, le "carenze" e le "eccedenze" nei rapporti risorse/
fabbisogni, su base temporale mensile ed annua determinando, inoltre,
l'evoluzione temporale del bilancio stesso dall'anno di redazione a quello
finale di riferimento;
d) valutazione tempestiva di problemi ambientali
connesse con le ipotesi progettuali che vanno definiti tenendo presenti le
componenti naturalistiche coinvolte negli interventi che incidono sugli
ecosistemi.
Art. 35 - Aggiornamento del Piano Regolatore Generale
degli acquedotti
1. La Regione, ai sensi dell'art. 90 lett. a) del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sentite le Province e le Autorità di Bacino
nell'ambito delle attività previste dagli artt. 3 e 17 della legge 183/89,
aggiorna il Piano Regolatore Generale degli acquedotti concernente le risorse
idriche fino a soddisfare esigenze e bisogni del territorio regionale nonché
l'utilizzazione delle risorse stesse nei modi di cui all'art. 8 comma 4 della
legge 36/94.
2. Detto Piano Regolatore Generale degli acquedotti va
aggiornato sulla base delle direttive di cui all'art. 1, lettere b), c) e
d) del D.P.C.M. 4 marzo 1996 previsto dall'art. 4, comma 1, lettere
a), b), c), d), e), f) e g) della legge 36/94.
Capo II -
Osservatorio permanente dei corpi idrici
Art. 36 - Istituzione
Osservatorio permanente dei corpi idrici regionali
1. E' istituito
l'Osservatorio permanente dei corpi idrici regionali, al fine di disporre di
dati per l'esercizio delle funzioni di pianificazione e gestione ambientale
delle risorse idriche, anche in coordinamento con quanto previsto, in merito al
sistema informativo e di monitoraggio, dall'articolo 9 della legge 18 maggio
1989, n. 183.
2. La Giunta regionale realizza l'Osservatorio, mediante
implementazione con il Sistema Regionale Ambientale, in collaborazione con le
Province, i Comuni, le Autorità di bacino e i soggetti preposti alla gestione e
controllo delle acque.
3. L'Osservatorio si compone di un centro regionale di
raccolta ed elaborazione dati e di centri di monitoraggio negli ambiti
territoriali delle Province gestiti dalle Province stesse. I centri di
monitoraggio sono collegati telematicamente al centro regionale direttamente o
tramite centri provinciali.
4. L'Osservatorio permanente dei corpi idrici
regionali è costituito da un sistema di monitoraggio della qualità delle acque
superficiali e sotterranee, delle portate dei corpi idrici, dei parametri
meteorologici che agiscono direttamente sul regime di deflusso degli stessi
corpi idrici, della raccolta dei dati relativi alla domanda di servizi idrici e
all'offerta di infrastrutture, esistenti e in progetto, necessaria a soddisfare
la domanda suddetta; ad esso confluiscono i dati trasmessi dai soggetti gestori
dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge
36/1994.
5. La Giunta regionale assicura l'accesso ai dati dell'Osservatorio
permanente dei corpi idrici e alle elaborazioni dei dati effettuate per la
tutela degli interessi degli utenti.
6. La Regione provvede alle spese di
gestione del centro regionale di raccolta ed elaborazione dati dell'Osservatorio
e dei centri di monitoraggio periferici fino alla successiva attribuzione alle
Province. A partire da tale data le spese di gestione dei centri di monitoraggio
periferici sono sostenute dalle Province.
7. L'istituzione dell'Osservatorio
-di cui al presente articolo, avverrà entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 37 - Collegamento dell'Osservatorio
con ulteriori reti di rilevamento e controllo della qualità delle
acque
1. La Giunta regionale individua criteri per la realizzazione di
ulteriori reti di rilevamento e di controllo della qualità delle acque, diverse
da quelle di cui all'articolo 36, da parte di soggetti pubblici e privati, nel
rispetto delle prescrizioni di. cui all'articolo 10 della legge regionale n. 34
del 1996. I dati di tali reti di rilevamento confluiscono all'Osservatorio
permanente dei corpi idrici, di cui all'articolo 36, secondo standard
informatici approvati dalla Giunta regionale.
2. La Provincia può richiedere
ai soggetti pubblici o privati, gestori di impianti che con i loro scarichi
liquidi possono provocare inquinamenti, di installare e gestire, a proprie
spese, apparecchiatura di controllo continuo della qualità ambientale; i dati
così acquisiti sono trasmessi all'Osservatorio di cui all'articolo 36, secondo
gli standard informatici indicati dalla Provincia.
3. I soggetti di cui al
comma 2, che già posseggono apparecchi di controllo continuo, si collegano con
l'Osservatorio di cui al precedente articolo 36.
Capo III -
Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio
idrico integrato
Art. 38 - Organizzazione dei servizi nel
territorio regionale. Delimitazione Ambiti Territoriali Ottimali
1. La
Regione, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nell'ambito delle
attività di programmazione e di pianificazione previste dagli artt. 3 e 17 della
legge n. 183/89 e successive modificazioni e, per conseguire le finalità di cui
al comma 4 dell'articolo 1 della presente legge, nonché per raggiungere gli
obiettivi di cui ai precedenti Capi I e II del presente Titolo III:
-
provvede alla delimitazione provvisoria degli ambiti territoriali ottimali, come
indicato nel successivo comma 4;
- detta procedure e modalità per
l'organizzazione e la gestione dei servizi idrici:
a) di captazione,
adduzione e distribuzione all'utenza delle acque per uso civile, di fognatura e
di depurazione delle stesse, attualmente gestite direttamente o date in
concessione dai Comuni, dalle Comunità montane o da altri Enti;
b) relativi
alle opere idriche di captazione, accumulo, potabilizzazione ed adduzione,
trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 6 della legge 2 maggio 1976, n. 183,
nonché le ulteriori opere idriche di integrazione e completamento coerenti con
la programmazione avviata dall'ex Casmez.
- disciplina le forme e i
modi di cooperazione tra Comuni e Province, come indicato nel successivo art.
41.
2. La Regione, al fine di perseguire l'obiettivo della gestione autonoma
del servizio idrico integrato da parte di ciascun ambito territoriale ottimale,
completerà, modificherà e organizzerà in coerenza alla presente legge il sistema
e gli schemi idrici regionali.
3. La Regione, previa ricognizione, trasferirà
con apposita legge gli impianti di cui alla lett. b) del 1° comma del presente
articolo, e la relativa gestione, agli ambiti territoriali ottimali delimitati
in modo definitivo con le modalità di cui al successivo articolo 39.
4. Per
la organizzazione dei servizi di cui al precedente primo comma, ai sensi
dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, fatte salve le competenze di
cui al successivo art. 40, la Regione delimita i seguenti cinque Ambiti
Territoriali Ottimali subregionali, comprendenti, ciascuno, i Comuni di cui agli
elenchi allegati alla presente legge con il n. 4, lett. A, B, C, D ed E:
-
Ambito territoriale ottimale denominato "Calabria 1 Cosenza"
- Ambito
territoriale ottimale denominato convenzionalmente "Calabria 2 -
Catanzaro"
- Ambito territoriale ottimale denominato convenzionalmente
"Calabria 3 - Crotone"
- Ambito territoriale ottimale denominato
convenzionalmente "Calabria 4 - Vibo Valentia"
- Ambito territoriale
ottimale denominato convenzionalmente "Calabria 5 - Reggio
Calabria".
Art. 39 - Modifica degli Ambiti Territoriali
1.
Alle modifiche della delimitazione di cui al precedente articolo 38, che
risultassero necessarie per ottimizzare la gestione o per armonizzare gli ambiti
stessi alle scelte programmatiche regionali, provvede il Consiglio Regionale con
propria delibera su proposta della Giunta, sentite le Amministrazioni
provinciali e le Autorità di Bacino interessate.
2. Le Amministrazioni
provinciali e le Autorità di bacino debbono esprimere i propri pareri ed
osservazioni entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, trascorso il
quale, il parere si considera favorevolmente espresso.
Art. 40 -
Società mista - Definizione dei rapporti tra Regione e Società ed tra Società ed
Ente di Ambito
1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'art.
22, comma 3, lett. e), della legge n. 142 del 1990, a costituire una
società mista a prevalente capitale pubblico, per garantire su tutto il
territorio regionale un equilibrio del bilancio idrico e la priorità negli usi,
in attuazione di quanto previsto dagli articoli 2, 3, comma 1 e 2, e 10, comma
7, della legge n. 36 del 1994, nonché dagli articoli 3 e 10 della legge n. 183
del 1989.
2. Alla società mista di cui al comma precedente sarà affidata la
gestione di tutte le opere idriche di cui al comma 1, lett. b) del
precedente articolo 38, nonché la realizzazione e gestione delle ulteriori opere
idriche di integrazione e le necessarie riconversioni, ivi compresi l'esecuzione
ed il completamento di invasi, di adduttori e di ogni altra opera diversa da
quelle espressamente indicate nell'articolo 27 della legge n. 36 del 1994.
3.
Alla società mista di cui al comma 1 partecipano gli enti locali.
4. La
Giunta regionale, previo parere vincolante della Commissione consiliare
competente, definisce le modalità di costituzione della società di cui al comma
1.
5. Alla Giunta regionale, previo parere vincolante della Commissione
consiliare competente, è altresì demandata l'approvazione dello Statuto della
costituenda società nonché l'approvazione di apposito disciplinare contenente la
individuazione delle opere affidate in gestione e la regolamentazione dei
rapporti tra Regione e Società e tra Società ed Enti d'ambito.
6. La Società
esercita le proprie funzioni secondo i seguenti principi:
a) organizza la
gestione del servizio idrico secondo le forme i modi dell'impresa
industriale;
b) favorisce la partecipazione al capitale sociale da parte
degli Enti locali e dei soggetti investitori interessati;
c) privilegia
l'autofinanziamento ed il ricorso al mercato dei capitali per le necessità di
finanziamento dei programmi di investimento e di gestione del servizio
idrico;
d) assicura la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse
idriche destinate al consumo umano;
e) si dota di apposito servizio di
controllo sulla qualità delle acque;
f) assicura l'informazione agli utenti
garantendone l'accesso e promuove iniziative per la educazione alla corretta
utilizzazione dell'acqua.
Art. 41 - Modalità di cooperazione tra gli
enti locali negli Ambiti territoriali ottimali
1. I Comuni e le Province
ricompresi nel territorio di ciascun ambito territoriale ottimale organizzano,
entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, la gestione dei
servizi di cui alla lett. a) del comma 1 del precedente articolo
38.
2. Per i fini di cui al comma 1, per garantire la gestione unitaria
secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, i Comuni e le Province
possono utilizzare una delle seguenti forme di cooperazione:
a) stipulare una
convenzione nella forma prevista dall'art. 24 della legge 142 dell'8 giugno
1990;
b) costituire un consorzio ai sensi dell'art. 25 della legge 142/90 e
successive modificazioni.
3. Il raggruppamento di Comuni e Province ricadenti
nel medesimo ambito e organizzati nelle forme di cooperazione prescelta, è
definito "Ente d'ambito".
4. Nel caso in cui venga prescelta la forma di cui
alla lett. a) del comma 2, la convenzione, denominata "Convenzione per la
costituzione dell'Ente d'ambito", è definita sulla base dello schema di
convenzione tipo allegato alla presente legge con il n. 5.
5. Nella
"Convenzione per la costituzione dell'Ente d'ambito", l'attività di
coordinamento tra Enti interessati è attribuita alla Provincia e sono
indicati:
a) la finalità;
b) la durata;
c) gli Organi dell'Ente
d'ambito nonché le forme di consultazione e decisione tra gli enti
convenzionati;
d) le modalità operative dell'attività di coordinamento
espletata dall'Ente responsabile;
e) la delega, all'Ente responsabile del
coordinamento, dei poteri per la stipula con i soggetti gestori della
"Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato" di cui al successivo
art. 46;
f) i rapporti finanziari;
g) gli obblighi e le garanzie;
h) le
forme per la gestione del servizio idrico integrato, le modalità per la sua
organizzazione, per la vigilanza e per il controllo;
i) le procedure per
l'assegnazione della gestione del servizio idrico;
l) i parametri obiettivi
di carattere economico, organizzativo e gestionale, sulla base dei quali si
provvede alla individuazione dei soggetti da salvaguardare, in applicazione
dell'art. 9, 4° comma, della legge 36/94.
6. Nel caso in cui venga prescelta
la forma di cui alla lett. b) del secondo comma, la convenzione di cui
all'art. 25, comma 2, della legge 142/90, è definita sulla base dello schema di
convenzione con annesso statuto tipo allegati alla presente legge con i numeri 6
e 7.
Art. 42 - Termini per la costituzione dell'Ente d'ambito - Poteri
sostitutivi
1. I Comuni e le Province appartenenti a ciascun ambito
territoriale, attraverso le forme di consultazione definite nel successivo art.
43, provvedono, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, a
definire ed approvare nei rispettivi Consigli la "Convenzione per la
costituzione dell'Ente d'ambito", di cui alla lett. a) del secondo comma
del precedente articolo 41, redatta secondo lo schema allegato alla presente
legge con il numero 5, dando mandato al rappresentante legale per la stipula
della convenzione stessa.
2. Entro lo stesso termine di 60 giorni, i Comuni
provvedono a costituire il consorzio previsto dalla lett. b) del comma 2°
dell'art. 41 della presente legge.
3. Trascorso inutilmente il termine dei
sessanta giorni, la Regione applica la procedura sostitutiva prevista all'art.
9, comma 3, della legge 36/1994, nel caso sia stata prescelta la forma della
convenzione.
4. Nel caso sia stata prescelta la forma del Consorzio,
trascorso il termine di cui al 2° comma del presente articolo, il Coordinatore
attiva, entro i dieci giorni successivi, l'intervento sostitutivo ai sensi
dell'art. 48 della legge n. 142 del 1990.
5. Per l'espletamento del potere
sostitutivo di cui al precedente comma, il CORECO competente provvede entro
dieci giorni alla nomina di un Commissario ad acta, al quale assegna un
termine di 20 giorni per l'adempimento dell'incarico.
Art. 43 - Forme
di consultazione tra gli Enti Locali appartenenti allo stesso ambito
territoriale Ottimale di gestione - Ente d'ambito
1. Il Presidente della
Provincia di ciascun A.T.O. provvede alla convocazione della Conferenza dei
sindaci entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge ai fini
della scelta delle modalità di cooperazione secondo quanto previsto dai
precedenti articoli 41 e 42.
2. Ove venga attuata la forma di cooperazione
prevista dalla lett. a) del comma 2 del precedente articolo 41, la
Conferenza dei Sindaci costituisce la forma permanente di consultazione dei
Comuni appartenenti allo stesso Ambito Territoriale Ottimale; al Presidente
della Provincia compete il coordinamento.
3. La "Convenzione per la
costituzione dell'Ente d'ambito", definisce le modalità di funzionamento della
Conferenza dei Sindaci.
4. Per lo svolgimento delle funzioni operative
connesse ai compiti di coordinamento di cui al precedente comma, nonché, per le
attività di controllo e di vigilanza sulla gestione del servizio idrico
integrato, ogni Ente d'ambito si avvale di una propria segreteria
tecnico-operativa.
5. I criteri da seguire per la costituzione della
segreteria tecnico-operativa, nonché l'articolazione delle funzioni specifiche e
le modalità per l'acquisizione dei mezzi finanziari necessari alla sua
organizzazione e al suo funzionamento sono stabiliti nella "Convenzione per la
costituzione dell'Ente d'ambito".
6. Ove venga attuata la forma di
cooperazione prevista dalla lett. b) del secondo comma del precedente
art. 41, l'ordinamento dell'Ente d'ambito è stabilito dallo Statuto del
consorzio.
7. L'Ente d'ambito è dotato di proprio patrimonio
costituito:
a) da un fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun comune in
proporzione alla propria quota di partecipazione determinata in rapporto
all'entità della popolazione residente nel suo territorio;
b) dalle
acquisizioni dirette effettuate dall'Ente d'ambito con mezzi propri;
c) dagli
eventuali conferimenti in natura effettuati dai Comuni consorziati,
8. I
conferimenti in natura sono imputati sulla quota di partecipazione e la loro
valutazione è effettuata in termini del loro valore attuale con le modalità
previste dall'art. 2343 del Codice Civile. .
9. Le province non partecipano
al fondo consortile, ma possono assegnare all'Ente d'ambito beni in uso,
locazione o comodato.
10. La composizione, le attribuzioni ed il
funzionamento degli organi del consorzio sono disciplinati dallo statuto. Lo
statuto determina inoltre la responsabilità degli enti consorziati, stabilita in
proporzione alle quote di partecipazione, in ordine alla deliberazione del
programma di interventi e del piano economico e finanziario per la gestione del
servizio idrico, all'affidamento della gestione ed alla tariffa da
applicare.
11. La contabilità dell'Ente d'ambito è disciplinata dalle norme
vigenti per gli enti locali.
Art. 44 - Competenza dell'Ente
d'ambito
1. L'Ente d'ambito svolge funzioni di programmazione, sviluppo e
controllo delle attività e degli interventi necessari per la realizzazione,
l'organizzazione e la gestione dei servizi di cui al comma 1 dell'art. 41,
secondo il principio di assicurare la medesima cura e salvaguardia per gli
interessi di tutti gli enti partecipanti e, quindi, gradualmente, di assicurare
in tutto il territorio il medesimo livello dei servizi.
2. Le funzioni di cui
al comma 1 riguardano in particolare:
a) la scelta delle forme di gestione
del servizio idrico integrato, per quanto di competenza, nei modi previsti
dall'art. 22, comma 3, lett. b), c) ed e) della legge n. 142/90,
come integrato dall'art. 12 della legge 498/92;
b) la salvaguardia degli
organismi esistenti, di cui all'art. 9, comma 4, della legge 36/94;
c) la
definizione e l'approvazione della convenzione per la gestione del servizio
idrico e del relativo disciplinare;
d) l'affidamento della gestione del
servizio idrico integrato in relazione alla scelta di cui alla lett.
a);
e) l'approvazione del programma, su base triennale, degli
interventi per il perseguimento degli obiettivi della presente legge e, in
particolare, del programma degli interventi di cui all'art. 11, comma 3 della
legge 36/94;
f) l'aggiornamento annuale del programma degli interventi e del
piano economico e finanziario di cui alla lett. e) sulla base di una
specifica attività di controllo di gestione e di qualità, anche predisposti dal
Soggetto Gestore;
g) la determinazione, la modulazione e l'aggiornamento
delle tariffe in relazione a quanto stabilito all'art. 13 della legge
36/94;
i) le modifiche eventuali alla convenzione per la gestione del
servizio idrico scaturenti.
3. L'attività di controllo sui servizi di
gestione ha per oggetto la verifica del raggiungimento degli standards
economici, qualitativi, tariffari fissati nell'atto di concessione e nella
convenzione col soggetto gestore. La verifica comprende la puntuale
realizzazione degli investimenti previsti dal piano tecnico finanziario ed il
rispetto dei diritti dell'utenza.
4. Al fine di consentire l'esercizio
dell'attività di controllo prevista dal comma 3, la convenzione di gestione di
cui al successivo articolo 46 contiene l'obbligo, per il gestore, di adeguare la
propria struttura per garantire all'Ente di ambito la disponibilità di tutti i
dati utili per il riscontro dell'attività di gestione o, comunque, tutte le
informazioni ritenute da essa necessarie.
Art. 45 - Controllo sugli
atti dell'Ente d'ambito
1. Gli amministrativi adottati dall'Ente d'ambito
ai sensi della presente legge sono soggetti al controllo di legittimità da parte
del Comitato Regionale di Controllo sull'Amministrazione delle
Province.
Art. 46 - Convenzione tipo per la gestione del servizio
idrico Organizzazione del servizio idrico Approvazione della convenzione per la
gestione del servizio idrico integrato
1. In conformità a quanto previsto
dall'art. 11 della legge 36/94, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la Giunta regionale, con il parere vincolante della
Commissione consiliare competente, approva la "Convenzione tipo per la gestione
del servizio idrico integrato" ed il relativo disciplinare.
2. Nel caso in
cui sia stata prescelta come forma di cooperazione quella di cui al precedente
articolo 41, comma 2, lett. a), sulla base della convenzione di
costituzione dell'Ente d'ambito e con il coordinamento della Provincia, gli enti
locali definiscono ed approvano, nei rispettivi consigli, la convenzione per la
gestione del servizio idrico integrato ed il relativo disciplinare prevedendo il
programma degli interventi, il piano finanziario ed il modello gestionale ed
organizzativo.
3. Nel caso in cui sia stata prescelta come forma di
cooperazione quella di cui alla lett. b) del secondo comma del precedente
articolo 41, agli adempimenti previsti dal comma 4 provvede il consorzio
all'uopo costituito.
4, La convenzione per la gestione del servizio idrico è
definita sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1.
5. Al fine
della definizione dei contenuti della convenzione, i Comuni e le Province:
a)
effettuano la ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, di fognatura
e di depurazione esistenti;,
b) predispongono ed approvano il programma di
interventi, articolati su base annuale e triennale, accompagnato dal piano
economico e finanziario e da connesso modello organizzativo e gestionale. Il
piano economico e finanziario indica, per ognuno dei periodi considerati, le
risorse disponibili, quelle da reperire ed i ricavi da tariffa.
Art.
47 - Scelta dei soggetti gestori - Gestione del servizio idrico
1. In
attuazione di quanto stabilito con le Convenzioni definite in base al precedente
articolo 41, relativamente alle forme di gestione del servizio idrico integrato
ed alle modalità per la sua organizzazione, il Presidente della Provincia, che
svolge funzioni di Presidente dell'Ente d'ambito, o il consorzio costituito in
base allo stesso articolo 41 comma 2 lett. b), procedono alla formale
stipula con i soggetti gestori delle convenzioni per la gestione del servizio
idrico integrato di cui all'art. 46 della presente legge.
2. Con la
sottoscrizione, da parte del soggetto gestore, della convenzione per la gestione
del servizio idrico integrato, cessano, in attuazione dell'art. 10 della legge 5
gennaio 1994 n. 36, le gestioni esistenti alla data di entrata in vigore della
legge 36/94, salvo quelle eventualmente salvaguardate o esistenti ai sensi
rispettivamente dell'art. 9, comma 4, e 10, comma 3, della medesima legge n.
36.
Art. 48 - Poteri sostitutivi
1. Atteso che il termine
stabilito dal comma 1 del precedente articolo 41 corrisponde al disposto
dell'art. 9 comma 1 della legge 36/94 nel quale ne è espressamente stabilita la
perentorietà, qualora il medesimo termine risulti trascorso inutilmente, si
provvede, in sostituzione dell'Ente d'ambito, a mezzo di Commissario ad
acta nominato dalla Giunta regionale senza bisogno di preventiva
diffida.
Art. 49 - Salvaguardia degli organismi esistenti
1.
L'Ente di ambito provvede alla gestione del servizio idrico integrato mediante
un unico soggetto gestore.
2. Tuttavia, in applicazione di quanto previsto al
comma 4 dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, esso può provvedere
alla gestione del servizio idrico integrato mediante una pluralità di soggetti
al solo fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali di organismi
esistenti che rispondono a criteri di efficienza, efficacia ed
economicità.
3. Nel caso di cui al comma precedente, alla individuazione dei
soggetti da salvaguardare si provvede nella predisposizione della convenzione
per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 46 della
presente legge.
4. Compete al soggetto gestore del servizio idrico integrato
il coordinamento dei servizi.
5. La individuazione dei soggetti da
salvaguardare è condizionata ad una verifica, condotta in base ai parametri
obiettivi di carattere economico, organizzativo e gestionale, definiti nella
convenzione tipo per la costituzione dell'Ente di ambito, in modo da garantire
l'interesse generale dell'intero ambito ed in ogni caso assicurare la qualità
del servizio e consentire risparmi dei costi di gestione.
6. Ai sensi
dell'art. 10, comma 3, della legge 36/1994, le Società e le Imprese consortili
concessionarie di servizi alla data di entrata in vigore della medesima legge
36/1994, ne mantengono la gestione fino alla scadenza della relativa
concessione.
Art. 50 - Consulta regionale per la gestione ottimale
delle risorse idriche
1. E' costituita, presso l'Assessorato Lavori
Pubblici della Regione, la Consulta Regionale per la gestione ottimale delle
risorse idriche.
2. La Consulta Regionale per la gestione ottimale delle
risorse idriche costituisce organo consultivo della Regione per gli adempimenti
connessi all'attuazione della presente legge e della politica regionale delle
acque.
3. La Consulta di cui ai precedenti commi, esprime pareri in merito
alle questioni di carattere tecnico-economico, organizzativo e gestionale
relative agli ambiti territoriali ottimali, alla gestione dei servizi idrici
integrati, alla regolamentazione delle interferenze tra ambiti territoriali
ottimali di gestione, nonché sui programmi di intervento, sui programmi
finanziari e sui modelli organizzativi.
4. In particolare, sulla base degli
indirizzi espressi dal Comitato per la Vigilanza sull'uso dell'acqua, di cui
all'art. 21 della legge 36/94, la Consulta esprime parere circa l'adozione delle
tariffe per i servizi resi dalla società mista di cui al precedente art. 40, con
riferimento anche alle eventuali misure di compensazione tra aree disomogenee
per dotazione infrastrutturale, qualità delle risorse idriche e costi di
produzione, secondo quanto previsto dall'articolo 13, commi 2, 7, 8 e 9 della
legge n. 36 del 1994.
5. La Consulta regionale è composta da:
- il
Presidente della Giunta regionale, che la presiede;
- l'Assessore regionale
delegato per i lavori pubblici, che, in caso di assenza o impedimento del
Presidente della Giunta regionale, ne assume la presidenza;
- l'Assessore
regionale all'Agricoltura;
- il Presidente, o suo delegato, di ciascuna delle
province calabresi;
- il dirigente regionale del settore Affari Generali
giuridico amministrativi dell'area Lavori Pubblici;
- il dirigente del
settore legale della Giunta regionale;
- il dirigente del settore tecnico
centrale regionale dell'area Lavori Pubblici;
- il dirigente dell'Assessorato
all'Ambiente;
- il dirigente del settore Bonifica ed Irrigazione della Giunta
regionale;
- i segretari generali dell'Autorità di Bacino Regionali ed
Interregionali;
- i responsabili di ciascun Ente d'ambito;
- un
rappresentante dell'ARPAC;
- un rappresentante dell'UNCEM;
- il Presidente
e/o l'amministratore Delegato della società mista di cui all'art. 40, comma
1;
- n. 4 professionisti esterni, esperti del settore, nominati dal
Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessore ai lavori
pubblici;
- l'Assessore alla Sanità o suo delegato;
- l'Assessore
all'Ambiente o suo delegato.
6. La Consulta è nominata con decreto del
Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai
Lavori pubblici.
7. Il Decreto del Presidente della Giunta regionale, di cui
al precedente comma 4, individua anche il Segretario della Consulta ed il
personale che svolge le funzioni di Segreteria.
8. Qualora sia il Presidente
della Giunta regionale che l'Assessore con delega per i Lavori Pubblici siano
impossibilitati a partecipare alla seduta, ne assume la presidenza il più
anziano fra i Dirigenti Tecnici Regionali presenti.
Art. 51 - Rapporti
economici e patrimoniali
1. La Giunta regionale, entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, provvede
ad emanare le specifiche direttive di competenza per regolare i rapporti
patrimoniali ed economici tra gli enti ed i soggetti che attualmente provvedono
alla gestione dei servizi idrici ed il nuovo soggetto gestore.
Art. 52
- Personale
1. Con apposita legge regionale, da emanarsi entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede a regolamentare
le forme e le modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio
idrico integrato del proprio personale, nonché di quello appartenente alle
Amministrazioni comunali, ai Consorzi, alle Aziende speciali e ad altri Enti
pubblici già adibito ai servizi idrici, secondo quanto stabilito dall'articolo
12della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
2. Ai fini di cui al precedente comma,
la Giunta regionale provvede alla ricognizione generalizzata sul territorio
regionale delle attuali forme di organizzazione dei servizi idrici, in modo
particolare per individuare il personale adibito agli stessi; i Comuni e gli
altri enti di cui al primo comma del presente articolo sono tenuti a trasmettere
i relativi dati entro 60 giorni dalla richiesta regionale.
Art. 53 -
Finanziamenti comunitari
1. L'Ente di ambito, ai fini della ricognizione
delle opere e della predisposizione del programma degli interventi previsti
all'art. 11, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, può chiedere al
Ministero dei lavori pubblici, per il tramite della Regione Calabria, contributi
sui fondi UE per l'assistenza tecnica nell'ambito degli specifici programmi
comunitari.
2. La Regione, nella formazione dei programmi di intervento per
l'utilizzazione dei finanziamenti comunitari, nazionali e regionali destinati
allo sviluppo ed alla qualificazione dei servizi idrici, assicura priorità agli
interventi localizzati negli ambiti territoriali ottimali strutturalmente più
deboli, anche sotto il profilo delle emergenze ambientali, in modo da garantire
uno sviluppo armonico ed equilibrato dei servizi idrici nel territorio
regionale, con tariffe compatibili.
Art. 54 - Organo di
garanzia
1. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1
dell'articolo 21 della legge n. 36 del 1994, il Comitato per la vigilanza delle
risorse idriche, ai sensi del comma 5 del citato articolo 21, definisce i
programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli
utenti.
2. Ai fini di cui al precedente comma, con la legge regionale
prevista al precedente articolo 52, verranno istituiti cinque Organi di garanzia
dei quali dovranno far parte rappresentanti dei consumatori.
Art. 55 -
Disposizioni finanziarie
1. Fino alla operatività della nuova
organizzazione dei servizi idrici di cui alla presente legge, le spese connesse
all'attuazione delle convenzioni di cui all'art. 41 gravano sui comuni ricadenti
nel medesimo ambito territoriale ottimale in proporzione all'entità della
popolazione residente.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione della
presente legge sono a carico del Quadro Comunitario di Sostegno 1994/99 per come
espressamente previsto nel Sottoprogramma II - Misura 1 "Attuazione della
legge Galli".
3. A tal fine con la legge di bilancio relativa al 1997 si
istituisce un apposito capitolo di spesa sia alla voce Entrata che alla voce
Spesa avente la denominazione "Spese per la prima attuazione della legge 5
gennaio 1994, n. 36".
TITOLO IV - Reti per il trasporto di
liquidi, aeriformi, energia elettrica e telecomunicazioni, nonché i loro
accessori (manufatti, impianti, ecc.). Loro realizzazione
Art. 56
- Norme semplificative per la realizzazione
1. Le opere pubbliche o di
pubblico interesse promosse da Enti od organismi pubblici o privati delegati
allo scopo e relative a reti per il trasporto di liquidi, aeriformi, energia
elettrica e telecomunicazioni, nonché i loro accessori (manufatti, impianti, ecc
. ), anche parzialmente interrati, si configurano quali opere di urbanizzazione
e, pertanto, non necessitano di conformità urbanistica e non sono soggette a
Concessione Edilizia ma a semplice autorizzazione da parte delle Amministrazioni
comunali competenti per territorio.
2. Quando la realizzazione delle opere di
cui al precedente comma è eseguita a cura dell'Amministrazione comunale
competente per territorio, l'approvazione del progetto sostituisce
l'autorizzazione di cui al comma precedente.
3. Nel caso che le opere di cui
al comma 1 interessino i terreni sui quali gravano usi civici di cui alla legge
16 giugno 1927 n. 1766, il provvedimento autorizzatorio del Sindaco di cui al
comma 1 e l'approvazione di cui al comma 2, determina l'immediata utilizzabilità
dei suoli interessati, concretando, quella autorizzata, una diversa esplicazione
del diritto collettivo di godimento a favore della collettività utente e
proprietaria dei beni, non ricorrendo la fattispecie di cui agli articoli 12
della legge n. 1766 del 1927 e 41 del R.D. n. 332 del 1928.
4. Ovemai se ne
riscontri l'esigenza, i provvedimenti autorizzatori di cui ai commi 1 e 2
costituiscono rilascio dell'autorizzazione paesistica ai sensi delle leggi n.
1497/1939 e n. 431/1985 e della Legge regionale n. 3/1995, qualunque sia la
destinazione delle aree interessate nello strumento urbanistico comunale.
5.
Nel caso previsto dal precedente quarto comma, il Comune provvederà, entro 10
giorni dal rilascio dell'autorizzazione, a trasmettere alla sovrintendenza ai
B.A.A.A.C., per gli adempimenti di competenza, il progetto in duplice copia,
corredato della relativa autorizzazione, di idonea relazione redatta ai sensi
della legge regionale n. 3/95 nonché di documentazione fotografica per le sole
zone in cui sono previste opere fuori terra o parzialmente interrate.
6. Sono
abrogate tutte le norme in contrasto con le disposizioni del presente articolo e
in tal senso devono intendersi modificate le normative degli strumenti
urbanistici comunali vigenti.
TITOLO V - Norme varie, transitorie
e finali
Capo I - Disposizioni varie
Art. 57 -
Fanghi
1. Allo smaltimento dei fanghi risultanti dal trattamento degli
scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non
recapitano in pubbliche fognature si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs.
5 febbraio 1997, n. 22.
2. In deroga a quanto stabilito nel comma 1 e fatte
salve le "Norme tecniche generali per la regolamentazione dello smaltimento dei
fanghi residuati da cicli di lavorazione e da processi di depurazione" riportate
nell'allegato n. 5 della deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela
delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977, lo smaltimento su suolo adibito
ad uso agricolo è ammesso solo nel caso in cui l'utilizzo di tali fanghi sia
stato autorizzato ai sensi del D.Lgs. 99/1992.
Art. 58 - Modificazioni
delle tabelle e della scheda tecnica
1. La Giunta regionale, in relazione
alle verifiche effettuate sull'impatto ambientale degli scarichi, può modificare
i parametri ed i limiti indicati nelle tabelle allegate con i nn. 1 e 2 alla
presente legge.
2. La Giunta regionale può, altresì, modificare la scheda
tecnica di cui all'allegato n. 3 della presente legge sulla base di motivate
valutazioni tecniche.
Art. 59 - Consorzi
1. I Comuni e le Province
provvedono, ai sensi del comma 1 dell'articolo 60 della legge 142/1990, alla
revisione dei Consorzi e delle altre forme associative in atto costituiti ai
fini della costruzione, manutenzione e gestione delle opere relative ai servizi
pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione sopprimendoli o trasformandoli
nelle forme previste dalla legge 142/ 1990 e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, i Consorzi esistenti che non si sono adeguati a quanto disposto
dall'articolo 60 della legge 142/1990 cessano da ogni finanziamento e contributo
regionale.
3. Per l'attuazione delle opere previste dal Piano regionale di
risanamento delle acque, la Regione concede prioritariamente contributi e
finanziamenti ai Consorzi ed agli Enti che unificano, ai sensi del comma 1, le
iniziative pubbliche da porre in atto nel territorio d'ambito relativamente alle
opere in considerazione.
Art. 60 - Sanzioni
1. Oltre alle
sanzioni penali previste dalla legge 319/1976 e successive modificazioni ed
integrazioni, l'inosservanza delle disposizioni previste dalla presente legge
comporta l'applicazione di sanzioni amministrative e pecuniarie da L. 500.000 a
L. 5.000.000.
2. Le sanzioni amministrative previste dal precedente comma 1
sono comminate dall'Autorità competente al ricevimento della denuncia o al
rilascio della relativa autorizzazione.
3. I proventi delle sanzioni
amministrative sono introitati e utilizzati dall'Autorità di cui al comma 2, per
lo svolgimento di attività connesse alla tutela delle acque
dall'inquinamento.
Capo II - Norme transitorie e
finali
Art. 61 - Decorrenza delle funzioni
1. Le Province
esercitano le nuove funzioni attribuite dalla presente legge decorsi sei mesi
dalla sua entrata in vigore.
2. I Comuni, i Consorzi e le Comunità montane
trasmettono alle Province entro la data di cui al comma 1 le pratiche e oli atti
relativi alle nuove funzioni attribuite.
3. I Comuni, i Consorzi e le
Comunità montane provvedono, altresì, alla definizione delle pratiche in corso
nonché, ai sensi dell'articolo 7 della legge 172/1995 citata, al riesame di
tutte le autorizzazioni allo scarico rilasciate ai sensi dell'articolo 15 della
legge 319/76, con priorità per quelle provvisorie rilasciate in forma tacita, e
le trasmettono alle Province.
Art. 62 - Scarichi degli insediamenti
civili adibiti ad uso non esclusivamente abitativo e degli insediamenti civili
di cui al comma 2 dell'art. 15 della presente legge
1. Entro novanta
giorni dalla data in cui le Province esercitano le funzioni di cui alla presente
legge, i titolari degli scarichi provenienti dagli insediamenti civili adibiti
ad uso non esclusivamente abitativo e degli insediamenti civili di cui al comma
2 dell'art. 15 della presente legge, presentano alla Provincia, a pena di
decadenza dell'autorizzazione stessa, copia dell'autorizzazione, ai fini del
riesame ai sensi della presente legge.
2. Le autorizzazioni di cui al comma
1, conservano la loro validità, salvo diversa valutazione da parte della
Provincia, per un periodo di quattro anni a partire dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 63 - Regolamento dei servizi di
fognatura e depurazione
1. I Comuni, singoli o associati, e le Comunità
montane adottano il regolamento di cui all'articolo 4 comma 4 entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge. Entro la stessa data tali enti
adeguano i regolamenti eventualmente già in vigore.
Art. 64 - Gestione
del centro regionale dell'Osservatorio permanente dei corpi idrici
regionali
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Consiglio regionale, con propria deliberazione, definisce l'organismo
di gestione dell'Osservatorio permanente dei corpi idrici regionali di cui al
precedente art. 36, cui partecipano i soggetti gestori dei servizi idrici, gli
enti locali e l'istituenda Agenzia regionale (ARPAC) per la protezione
ambientale, e ne determina le modalità di funzionamento.
Art. 65 -
Disposizioni finali
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato
dalla presente legge, si osservano le disposizioni statali e regionali vigenti
in materia.
Art. 66 - Dichiarazione d'urgenza
1. La presente
legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127della Costituzione e
dell'articolo 31 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Calabria.
ALLEGATO n.
1
Tabella n. 1 - Limiti di accettabilità allo scarico per
pubbliche fognature senza alcun limite di abitanti serviti o di portata in acque
marine, con diffusore posto a non meno di 300 metri dalla costa e con profondità
non inferiori a 30 metri
Parametri |
Concentrazioni |
NOTE | |
. |
|||
1 |
Ph |
5,5-9,5 |
|
2 |
Temperatura °C |
La temperatura dello scarico non deve superare i 35°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione. | |
3 |
Colore |
Non percettibile dopo diluizione 1:40 su un spessore di 10 cm. | |
4 |
Odore |
Non deve essere causa di inconvenienti o molestie di qualsiasi genere. | |
5 |
Materiali grossolani |
Assenti |
La voce "Materiali grossolani" si riferisce ad oggetti di dimensione lineare superiore ad un centimetro, qualsiasi sia la loro natura |
6 |
Materiali sedimentabili ml/l |
0,5 |
I materiali sedimentabili in come lahoff dopo due ore |
7 |
Materiali in sospensioni totali mg/l |
200 |
Per i "materiali in sospensione" totali, indipendentemente dalla loro natura, devono essere intesi quelli aventi dimensioni tali da non permettere il passaggio attraverso membrana filtrante di porosità 0,45 µ |
8 |
BOD5 mg/l |
Non più del 70% del valore a monte dello imp. di dep. (1) |
|
9 |
COD mg/l |
Non più del 70% del valore a monte dello imp. di dep. (2) |
Il COD si intende determinato con bicromato di potassio alla ebollizione dopo due ore. |
10 |
Metalli e non metalli tossici (As-Cd-Cr(VI) - Cu Hg - Mi - Pb - Se - Zn) |
3 |
C1/L1 +C2/L2+C3/L3....+Cn/Ln Fermo restando che il limite fissato per ogni singolo elemento non deve essere superato, la somma dei rapporti tra la concentrazione con cui ogni singolo elemento è presente e la relativa concentrazione limite non deve superare il valore di 3 Il limite è riferito agli elementi in soluzione come ione, sotto forma di complesso, e in sospensione |
11 |
Alluminio mg/l |
1 |
Il limite è riferito agli elementi in soluzione come ione sotto forma di complesso, e in sospensione dopo sedimentazione di due ore |
12 |
Arsenico mg/l come As |
0,5 |
Il limite è riferito agli elementi in soluzione come ione sotto forma di complesso, e in sospensione |
13 |
Bario mg/l come Ba |
20 |
Il limite è riferito agli elementi in soluzione come ione sotto forma di complesso, e in sospensione dopo sedimentazione di due ore |
14 |
Boro mg/l come B |
2 |
Il limite è riferito agli elementi in soluzione come ione sotto forma di complesso, e in sospensione dopo sedimentazione di due ore |
15 |
Cadmio mg/l come Cd |
0,02 |
Il limite è riferito agli elementi in soluzione come ione sotto forma di complesso, e in sospensione |
16 |
Cromo III mg/l come Cr |
2 |
Il limite è riferito agli elementi in soluzione come ione sotto forma di complesso, e in sospensione dopo sedimentazione di due ore |
17 |
Cromo VI mg/l come Cr |
0,2 |
Il limite è riferito agli elementi in soluzione come ione sotto forma di complesso, e in sospensione |
18 |
Ferro mg/l come Cr |
2 |
Il limite è riferito agli elementi in soluzione come ione sotto forma di complesso, e in sospensione dopo sedimentazione di due ore |
19 |
Manganese mg/l come Cn |
2 |
Il limite è riferito agli elementi in soluzione come ione sotto forma di complesso, e in sospensione dopo sedimentazione di due ore |
20 |
Mercurio mg/l come Hg |
0,005 |
Il limite è riferito agli elementi in soluzione come ione sotto forma di complesso, e in sospensione |
21 |
Nichel mg/l come Nl |
2 |
Il limite è riferito agli elementi in soluzione come ione sotto forma di complesso, e in sospensione |
22 |
Piombo mg/l come Pb |
0,1 |
Il limite è riferito agli elementi in soluzione come ione sotto forma di complesso, e in sospensione |
23 |
Rame mg/l come Cu |
0,1 |
Il limite è riferito agli elementi in soluzione come ione sotto forma di complesso, e in sospensione |
24 |
Selenio mg/l come Se |
0,03 |
Il limite è riferito agli elementi in soluzione come ione sotto forma di complesso, e in sospensione |
25 |
Stagno mg/l come Sn |
10 |
Il limite è riferito agli elementi in soluzione come ione sotto forma di complesso, e in sospensione dopo sedimentazione di due ore |
26 |
Zinco mg/l come Hg |
0,05 |
Il limite è riferito agli elementi in soluzione come ione sotto forma di complesso, e in sospensione |
27 |
Cianuri totali mg/l come CM- |
0,5 |
|
28 |
Cloro attivo mg/l come Cl2 |
0,2 |
|
29 |
Solfuri totali mg/l come H2S |
1 |
|
30 |
Solfiti mg/l come SO3 |
1 |
|
31 |
Solfati mg/l come CM |
= |
|
32 |
Cloruri mg/l come CI- |
= |
|
33 |
Floruri mg/l come F- |
6 |
|
34 |
Fosforo totale mg/l come P |
10 |
|
35 |
Azoto ammoniacale mg/l come N |
30 |
|
36 |
Azoto nitroso mg/l come N |
0,6 |
|
37 |
Azoto nitrico mg/l come N |
30 |
|
38 |
Grassi o oli animali e vegetali mg/l |
20 |
|
39 |
Oli minerali mg/l |
5 |
|
40 |
Fenoli mg/l come C6H5OH |
0,5 |
|
41 |
Aldeidi mg/l come H-Co |
1 |
|
42 |
Solventi organici aromatici mg/l |
0,2 |
|
43 |
Solventi organici azotati mg/l |
0,1 |
|
44 |
Solventi clorurati mg/l |
1 |
|
45 |
Tensioattivi mg/l |
2 |
|
46 |
Pesticidi clorurati mg/l |
0,05 |
|
47 |
Pesticidi fosforati mg/l |
0,1 |
|
48 |
Saggio di |
= |
Il campione diluito 1:1 con acqua standard deve permettere, in condizione di arcazione, la sopravvivenza di almeno il 50% degli animali usati per il saggio, per un periodo di 24 ore, alla temperatura di 20°C. La specie impiegata per il saggio deve essere Carassius auratus. (3) |
49 |
Coliformi totali MPN/100 ml |
= |
|
50 |
Coliformi fecali MPN/100 ml |
= |
|
51 |
Streptococchi fecali MPN/100 ml |
= |
Le determinazioni analitiche sono effettuate o in campione istantaneo
o su campione medio prelevato in intervalli di tempo variabili in rapporto al
tipo di ciclo produttivo, ai tempi e modi di versamento, alla portata e durata
degli scarichi. L'autorità che effettua il prelievo deve indicare i motivi per
cui ricorre alle varie modalità di prelievo.
Le metodiche analitiche e di
campionamento da impiegarsi nella determinazione dei parametri sono quelle
descritte nel volume "Metodi analitici per le acque" pubblicati dall'Istituto di
Ricerca sulle Acque (CNR) Roma, e successivi aggiornamenti. Qualora vengano
adottate metodiche diverse, dovranno essere espressamente indicati i
motivi.
__________________________
(1) Limite max: 180
mg/l
(2) Limite max: 400 mg/l
(3) Per gli scarichi
di acque salmastre, marine e a salinità superiore a quella del mare, il raggio
deve essere condotto con organismi marini secondo le metodiche
IRSA.
_________________________
ALLEGATO n.
2
Tabella n. 2 - Parametri di qualificazione degli scarichi
degli insediamenti civili e di quelli ad essi assimilabili
Ai fini
dell'art. 1 quater, primo comma, lettera B) del D.L. 10 agosto 1976 n.
544, convertito con modifiche nella legge 8 ottobre 1976, n. 690 nel territorio
della Regione sono considerati assimilabili a quelli provenienti da insediamenti
abitativi solo gli scarichi terminali, caratterizzati esclusivamente dai
parametri di cui all'elenco appresso riportato, in concentrazioni sempre
inferiori a quelle indicate in aggiunta alle concentrazioni presenti nelle acque
di approvvigionamento.
___________________________________________________________ Temperatura < 25°C pH < compreso tra 6,5 e 9,5 Solidi in sospensione < 650 mg/l BOD5 < 250 mg/l COD < 500 mg/l Rapporto BOD5/COD < 0,5 mg/l TOC < 200 mg/l Azoto ammoniacale come N < 30 mg/l Azoto totale come N < 55 mg/l Fosforo totale come P < 43 mg/l Cloruri come Cl < 50 mg/l Solfati come SO4 < 30 mg/l Grassi o oli animali e vegetali < 35 mg/l Tensioattivi < 40 mg/l ____________________________________________________________
Gli insediamenti i cui scarichi terminali presentano caratteristiche
difformi rispetto alla presente normativa sono considerati "produttivi" salvo
che non esercitino attività puntualmente specificate alla lettera h) del su
citato art. 1 quater della legge 8 ottobre 1976, n. 690 e cioè attività:
alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, nonché le
imprese agricole considerate insediamenti civili di cui alla delibera del
Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento dell'8
maggio 1980, e sono conseguentemente assoggettati alla disciplina prescritta per
gli insediamenti produttivi dalla legge n. 319 del 1976 e successive modifiche
ed integrazioni.
ALLEGATO n. 3 - SCHEDA TECNICA DI CUI
ALL'ART. 8, COMMA 1
1) Elementi concernenti la composizione dello
scarico:
a) caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico.
Devono essere denunciate tutte le sostanze contenute nello scarico o negli
scarichi. La omessa denuncia di una sostanza equivale a dichiarazione di sua
assenza. Deve essere inoltre indicata la variabilità dello scarico nel tempo
(continuo/discontinuo) e la saltuarietà della portata
(costante/variabile);
b) quantità di acqua che si preleva nell'anno solare,
espressa in m³/d e m³/anno;
c) fonte di approvvigionamento;
d) corpo
ricettore dello scarico, individuato tra quelli previsti all'articolo 1, lett.
a), legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modificazioni ed
integrazioni, e modalità di effettuazione dello stesso;
e) caratteristiche
delle acque prelevate e loro utilizzazione;
f) portata dello scarico, sia
media sia di punta;
g) diversi impieghi dell'acqua nel ciclo produttivo
espressi in m³/d e m³/anno: acque di processo, di raffreddamento, di servizio
(se separata da quelle industriali), meteoriche;
h) quantità e
caratteristiche chimico-fisiche, recapito e modalità di smaltimento dei fanghi
derivanti dai processi di depurazione;
i) sistemi utilizzati per la misura
delle portate delle acque prelevate e delle acque scaricate;
l) coordinate
geografiche del punto di immissione dello scarico nel corpo ricettore,
2)
Elementi concernenti l'individuazione dell'insediamento:
a) ubicazione
ed indirizzo dell'insediamento, tipo di attività svolta in relazione ai diversi
affluenti parziali prodotti, numero e ubicazione delle diverse unità
produttive;
b) numero dei dipendenti ripartiti in base alle diverse unità
produttive;
c) numero e tipo di impianti di depurazione esistenti
nell'insediamento o relativi effluenti ad essi convogliati;
d) planimetria
dello stabilimento, degli impianti di depurazione e degli scarichi;
e)
elencazione delle principali materie prime lavorate;
f) numero di mesi
lavorati nell'anno e numero medio delle giornate lavorative settimanali;
g)
superfici impermeabili (quali piazzali, tetti, ecc.) e superfici permeabili,
espresse in m².
ALLEGATO n. 4/A - AMBITO "CALABRIA 1 -
COSENZA"
1. Acquaformosa
2. Acquappesa
3. Acri
4. Aiello
Calabro
5. Aieta
6. Albidona
7. Alessandria del Carretto
8.
Altilia
9. Altomonte
10. Amantea
11. Amendolara
12.
Aprigliano
13. Belmonte Calabro
14. Belsito
15. Belvedere
Marittimo
16. Bianchi
17. Bisignano
18. Bocchigliero
19.
Bonifati
20. Buonvicino
21. Calopezzati
22. Caloveto
23.
Campana
24. Canna
25. Cariati
26. Carolei
27. Carpenzano
28.
Casole Bruzio
29. Cassano allo Jonio
30. Castiglione Cosentino
31.
Castrolibero
32. Castroregio
33. Castrovillari
34. Celico
35.
Cellara
36. Cerchiara di Calabria
37. Cerisano
38. Cervicati
39.
Cerzeto
40. Cetraro
41. Civita
42. Cleto
43. Colosimi
44.
Corigliano Calabro
45. Cosenza
46. Cropalati
47. Crosia
48.
Diamante
49. Dipignano
50. Domanico
51. Fagnano Castello
52.
Falconara Albanese
53. Figline Vegliaturo
54. Firmo
55. Fiumefreddo
Bruzio
56. Francavilla Marittima
57. Frascineto
58. Fuscaldo
59.
Grimaldi
60. Grisolia
61. Guardia Piemontese
62. Lago
63. Laino
Borgo
64. Laino Castello
65. Lappano
66. Lattarico
67.
Longobardi
68. Longobucco
69. Lungro
70. Luzzi
71. Maierà
72.
Malito
73. Malvito
74. Mandatoriccio
75. Mangone
76. Marano
Marchesato
77. Marano Principato
78. Marzi
79. Mendicino
80.
Mongrassano
81. Montalto Uffugo
82. Montegiordano
83. Morano
Calabro
84. Mormanno
85. Mottafollone
86. Nocara
87. Oriolo
Calabro
88. Orsomarso
89. Paludi
90. Panettieri
91. Paola
92.
Papasidero
93. Parenti
94. Paterno Calabro
95. Pedace
96.
Pedivigliano
97. Piane Crati
98. Pietrafitta
99. Pietrapaola
100.
Plataci
101. Praia a Mare
102. Rende
103. Rocca Imperiale
104.
Roggiano Gravina
105. Rogliano
106. Rose
107. Roseto Capo
Spulico
108. Rossano Calabro
109. Rota Greca
110. Rovito
111. San
Basile
112. San Benedetto Ullano
113. San Cosmo Albanese
114. San
Demetrio Corone
115. San Donato Ninea
116. San Fili
117. San Giorgio
Albanese
118. San Giovanni in Fiore
119. San Lorenzo Bellizzi
120. San
Lorenzo del Vallo
121. San Lucido
122. San Marco Argentano
123. San
Martino di Finita
124. San Nicola Arcella
125. San Pietro in
Amantea
126. San Pietro in Guarano
127. San Sosti
128. San Vincenzo La
Costa
129. Sangineto
130. Sant'Agata d'Esaro
131. Santa Caterina
Albanese
132. Santa Domenica Talao
133. Santa Maria del Cedro
134.
Santa Sofia d'Epiro
135. Santo Stefano di Rogliano
136. Saracena
137.
Scala Coeli
138. Scalea
139. Scigliano
140. Serra d'Aiello
141.
Serra Pedace
142. Spezzano Albanese
143. Spezzano della Sila
144.
Spezzano Piccolo
145. Tarsia
146. Terranova da Sibari
147.
Terravecchia
148. Torano Castello
149. Tortora
150. Trebisacce
151.
Trenta
152. Vaccarizzo Albanese
153. Verbicaro
154. Villapiana
155.
Zumpano
ALLEGATO n. 4/B - AMBITO "CALABRIA 2 -
CATANZARO"
1. Albi
2. Amaroni
3. Amato
4. Andali
5.
Argusto
6. Badolato
7. Belcastro
8. Borgia
9. Botricello
10.
Caraffa di Catanzaro
11. Cardinale
12. Carlopoli
13. Catanzaro
14.
Cenadi
15. Centrache
16. Cerva
17. Chiaravalle Centrale
18.
Cicala
19. Conflenti
20. Cortale
21. Cropani
22. Curinga
23.
Davoli
24. Decollatura
25. Falerna
26. Feroleto Antico
27. Fossato
Serralta
28. Gagliato
29. Gasperina
30. Gimigliano
31.
Girifalco
32. Gizzeria
33. Guardavalle
34. Isca sullo Jonio
35.
Jacurso
36. Lamezia Terme
37. Magisano
38. Maida
39.
Marcedusa
40. Marcellinara
41. Martirano
42. Martirano Lombardo
43.
Miglierina
44. Montauro
45. Montepaone
46. Motta S. Lucia
47. Nocera
Terinese
48. Olivadi
49. Palermiti
50. Pentone
51. Petrizzi
52.
Petronà
53. Pianopoli
54. Platania
55. San Floro
56. San Mango
d'Aquino
57. San Pietro a Maida
58. San Pietro Apostolo
59. San
Sostene
60. San Vito sullo Jonio
61. Sant'Andrea Apostolo dello
Jonio
62. Santa Caterina dello Jonio
63. Satriano
64. Sellia
65.
Sellia Marina
66. Serrastretta
67. Sersale
68. Settingiano
69.
Simeri Crichi
70. Sorbo San Basile
71. Soverato
72. Soveria
Mannelli
73. Soveria Simeri
74. Squillace
75. Stalettì
76.
Taverna
77. Tiriolo
78. Torre di Ruggiero
79. Vallefiorita
80.
Zagarise
ALLEGATO n. 4/C - AMBITO "CALABRIA 3 -
CROTONE"
1. Belvedere Spinello
2. Caccuri
3. Carfizzi
4.
Casabona
5. Castelsilano
6. Cerenzia
7. Cirò
8. Cirò Marina
9.
Cotronei
10. Crotone
11. Crucoli
12. Cutro
13. Isola Capo
Rizzuto
14. Melissa
15. Mesoraca
16. Pallagorio
17. Petilia
Policastro
18. Roccabernarda
19. Rocca di Neto
20. San Mauro
Marchesato
21. San Nicola dell'Alto
22. Santa Severina
23.
Savelli
24. Scandale
25. Strongoli
26. Umbriatico
27.
Verzino
ALLEGATO n. 4/D - AMBITO "CALABRIA 4 - VIBO
VALENTIA"
1. Acquaro
2. Arena
3. Briatico
4.
Brognaturo
5. Capistrano
6. Cessaniti
7. Dasà
8. Dinami
9.
Drapia
10. Fabrizia
11. Filadelfia
12. Filandari
13. Filogaso
14.
Francavilla Angitola
15. Francica
16. Gerocarne
17. Jonadi
18.
Joppolo
19. Limbadi
20. Maierato
21. Mileto
22. Mongiana
23.
Monterosso Calabro
24. Nardodipace
25. Nicotera
26. Parghelia
27.
Pizzo
28. Pizzoni
29. Polia
30. Ricadi
31. Rombiolo
32. San
Costantino Calabro
33. San Calogero
34. San Gregorio d'Ippona
35. San
Nicola da Crissa
36. Sant'Onofrio
37. Serra San Bruno
38.
Simbario
39. Sorianello
40. Soriano Calabro
41. Spadola
42.
Spilinga
43. Stefanaconi
44. Tropea
45. Vallelonga
46.
Vazzano
47. Vibo Valentia
48. Zaccanopoli
49. Zambrone
50.
Zungri
ALLEGATO N. 4/E - AMBITO "CALABRIA 5 - REGGIO
CALABRIA"
1. Africo Nuovo
2. Agnana Calabra
3. Anoia
4.
Antonimina
5. Ardore
6. Bagaladi
7. Bagnara Calabra
8.
Benestare
9. Bianco
10. Bivongi
11. Bova
12. Bova Marina
13.
Bovalino
14. Brancalcone
15. Bruzzano Zeffirio
16. Calanna
17.
Camini
18. Campo Calabro
19. Candidoni
20. Canolo
21. Caraffa del
Bianco
22. Cardeto
23. Careri
24. Casignana
25. Caulonia
26.
Ciminà
27. Cinquefrondi
28. Cittanova
29. Condofuri
30.
Cosoleto
31. Delianuova
32. Feroleto della Chiesa
33. Ferruzzano
34.
Fiumara
35. Galatro
36. Gerace
37. Giffone
38. Gioia Tauro
39.
Gioiosa Jonica
40. Grotteria
41. Laganadi
42. Laureana di
Borrello
43. Locri
44. Mammola
45. Marina di Gioiosa Jonica
46.
Maropati
47. Martone
48. Melicuccà
49. Melicucco
50. Melito Porto
Salvo
51. Molochio
52. Monasterace
53. Montebello Jonico
54. Motta
San Giovanni
55. Oppido Mamertina
56. Palizzi
57. Palmi
58.
Pazzano
59. Placanica
60. Platì
61. Polistena
62. Portigliola
63.
Reggio Calabria
64. Riace
65. Rizziconi
66. Roccaforte del Greco
67.
Roccella Jonica
68. Roghudi
69. Rosamo
70. Samo
71. San
Ferdinando
72. San Giorgio Morgeto
73. San Giovanni di Gerace
74. San
Lorenzo
75. San Luca
76. San Pietro di Caridà
77. San Procopio
78.
San Roberto
79. Santa Cristina d'Aspromonte
80. Sant'Agata del
Bianco
81. Sant'Alessio in Aspromonte
82. Santa Eufemia
d'Aspromonte
83. Sant'Ilario dello Jonio
84. Santo Stefano in
Aspromonte
85. Scido
86. Scilla
87. Seminara
88. Serrata
89.
Siderno
90. Sinopoli
91. Staiti
92. Stignano
93. Stilo
94.
Taurianova
95. Villa San Giovanni
96. Terranova Sappo Minulio
97.
Varapodio
ALLEGATO n. 5 - SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO PER LA
COSTITUZIONE DELL'ENTE DI AMBITO
(Art. 41 - 4° comma)
Premesso
che:
- la legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante "Disposizioni in materia di
risorse idriche", all'articolo 9, comma 3, prevede l'adozione di una forma di
cooperazione per regolare i rapporti tra gli enti locali ricadenti nel medesimo
ambito territoriale ottimale;
- la Regione Calabria, con legge regionale n.
............................. del ha individuato tra le forme di cooperazione
per la corretta amministrazione del servizio idrico integrato quello della
stipula di apposita convenzione di cooperazione tra i comuni interessati, ai
sensi dell'art. 24 della legge 142/1990;
- con la medesima legge regionale è
stato delimitato fra gli altri l'ambito territoriale ottimale denominato ;
-
è necessario quindi stipulare apposita convenzione seguendo lo schema allegato
alla citata legge regionale n. ............. del
................................ .
Tutto ciò premesso, al fine di provvedere
alla regolamentazione dell'organizzazione e del controllo della gestione del
servizio idrico integrato, costituito dall'insieme delle attività di captazione,
adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione
delle acque reflue, ricadenti nell'ambito territoriale sopra indicato.
Nell'anno 199....... il giorno...................... del mese di ........................................ sono presenti: Sig................................................. in rappresentanza della Provincia di.................................... Sig................................................. in rappresentanza del Comune di......................................... Sig................................................. in rappresentanza del Comune di......................................... Sig................................................. in rappresentanza del Comune di.........................................
Ciascuno autorizzato alla stipula della presente convenzione in nome e
per conto dei rispettivi enti, in forza delle seguenti deliberazioni esecutive
ai sensi di legge;
Provincia di......................................................... delibera Consiglio provinciale n. ......... del...................... Comune di............................................................ delibera Consiglio provinciale n. ......... del...................... Comune di............................................................ delibera Consiglio provinciale n. ......... del...................... Comune di............................................................ delibera Consiglio provinciale n. ......... del......................
Con l'approvazione e la sottoscrizione della presente convenzione i
comuni partecipanti attribuiscono alla Conferenza dei Sindaci ed all'Ente
responsabile del coordinamento di cui ai successivi articoli lo svolgimento
delle funzioni organizzatorie, di programmazione e di controllo in seguito
precisate, relative al servizio idrico integrato nel proprio territorio, con le
modalità ed i limiti espressamente indicati.
Tra le parti così costituite si
conviene e si stipula quanto appresso:
Art. 1 - Ambito territoriale
ottimale di gestione
E' individuato, in attuazione della legge regionale n
del l'Ambito Territoriale Ottimale
di gestione dei servizi idrici integrati
denominato.... così come risulta dall'elenco dei Comuni allegato alla presente
convenzione.
Art. 2 - Enti locali partecipanti
1. Dell'Ambito
territoriale denominato fanno parte:
il Comune di............................................... il Comune di............................................... il Comune di............................................... il Comune di............................................... il Comune di............................................... il Comune di............................................... la Provincia di............................................
Art. 3 - Finalità ed oggetto della convenzione di cooperazione
1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 36/1994 ed in attuazione
della legge regionale n del i Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale
Ottimale di Gestione denominato stipulano la presente convenzione per
coordinarsi ed organizzare il servizio idrico integrato costituito dall'insieme
e dai servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi
civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue.
2. Tale organizzazione
dovrà garantire:
a) la gestione unitaria, all'interno dell'ambito, del
servizio idrico integrato, come sopra definito, secondo criteri di efficienza ed
economicità e con vincolo della reciprocità degli impegni per tutti coloro che
intervengono su uno stesso acquifero;
b) livelli e standard di qualità del
servizio omogenei ed adeguati alle normative vigenti ed alle necessità degli
utenti;
c) la protezione, in attuazione del D.P.R. 236/1988, nonché, la
utilizzazione ottimale e compatibile delle risorse idriche destinate ad uso
idropotabile;
d) la salvaguardia e la riqualificazione degli acquiferi,
secondo le normative vigenti;
e) l'unitarietà del regime tariffario
nell'Ambito Territoriale Ottimale di Gestione, definito in funzione anche delle
qualità delle risorse e del servizio fornito;
f) la definizione e
l'attuazione di un programma di investimenti finalizzato all'estensione, alla
razionalizzazione ed alla qualificazione dei servizi, privilegiano le azioni
finalizzate al risparmio idrico ed al riutilizzo delle acque reflue.
3. Il
soggetto nascente con la stipula della presente convenzione assume la
denominazione di "Ente di Ambito".
Art. 4 - Durata
1. La presente
convenzione ha durata trentennale. Essa corrisponde allo schema allegato con il
numero 5 alla legge regionale n del composto di 22 articoli che costituiscono
disciplina delle modalità di cooperazione.
2. Gli Enti partecipanti possono
tuttavia integrare lo schema con altre condizioni, che rappresentano
esclusivamente disciplina di dettaglio non contrastanti con i rimanenti articoli
e con le vigenti norme regionali e statali, purché accettate ed approvate dalla
Conferenza dei Sindaci.
3. Alla scadenza del termine la durata è
automaticamente prorogata per altri 30 anni, salvo che le normative vigenti a
quell'epoca non dispongono diversamente.
Art. 5 - Modifica
dell'Ambito territoriale
1. Nell'eventualità che con delibera di Consiglio
Regionale siano modificati i confini dell'ambito territoriale ottimale,
includendo nuovi comuni od escludendone altri, la presente convenzione viene
modificata di conseguenza.
Art. 6 - Organi dell'Ente di Ambito
1.
Sono Organi dell'Ente di Ambito:
- la Conferenza dei Sindaci;
- la
Segreteria tecnico-operativa;
- il Presidente.
2. L'Ente responsabile del
coordinamento, delle attività e delle iniziative connesse alla presente
Convenzione è la Provincia
di...................................................
Art. 7 -
Conferenza dei Sindaci
1. La Conferenza dei Sindaci costituisce la forma di
consultazione tra gli Enti locali appartenenti all'Ambito territoriale ottimale
ed ha sede presso la Provincia di............................... ; essa
definisce gli indirizzi e gli orientamenti adottando tutte le determinazioni
necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3,
secondo il principio di assicurare la medesima cura e salvaguardia per gli
interessi di tutti gli Enti partecipanti alla presente Convenzione.
2. La
Conferenza dei Sindaci è composta dai rappresentanti dei Comuni nella persona
del Sindaco, o di un suo delegato, ed è presieduta dal Presidente dell'Ente di
Ambito.
3. La Conferenza di Sindaci delibera in ordine agli atti fondamentali
dell'Ente di Ambito ed in particolare:
a) individua le forme di gestione del
servizio idrico integrato nei modi previsti dall'art. 22, comma 3, lettere
b), c) ed e) della legge n. 142/90, come integrato dall'art. 12 della
legge 498/92;
b) determina la salvaguardia degli organismi esistenti, di cui
all'art. 9, comma 4, della legge 36/94;
c) definisce e approva la Convenzione
per la gestione del servizio idrico integrato ed il relativo Disciplinare;
d)
affida la gestione del servizio idrico integrato in relazione alla scelta di cui
alla lettera a);
e) approva i programmi di intervento e di
investimento e gli eventuali aggiornamenti predisposti dalla Segreteria
Tecnico-Operativa su proposta del Soggetto Gestore;
f) determinala tariffa di
Ambito;
g) apporta eventuali modifiche alla Convenzione per la gestione del
servizio idrico integrato.
4. Le sedute sono pubbliche e per ciascuna di esse
viene redatto regolare verbale.
5. Le sedute della Conferenza dei Sindaci
sono validamente costituite con la presenza di un numero di Sindaci, o loro
delegati, non inferiore alla metà più uno rispetto al numero totale dei Comuni
costituenti l'Ambito Territoriale Ottimale e che rappresentino almeno la metà
della popolazione totale residente nell'Ambito.
6. Ad ogni Sindaco, o suo
delegato, viene attribuito un numero di voti pari al numero di abitanti
residenti nel comune da lui rappresentato.
7. Le deliberazioni della
Conferenza dei Sindaci si intendono approvate a maggioranza dei voti; tale
maggioranza deve essere comunque espressione di almeno la metà del numero dei
Sindaci, o loro delegati, presenti.
8. Qualora non si riesca per due volte
consecutive a costituire validamente la seduta della Conferenza dei Sindaci o
non si riesca a raggiungere la maggioranza prescritta, al fine di ottemperare
agli obblighi previsti nella presente legge, la Regione interverrà con poteri
sostitutivi nominando un commissario ad acta.
9. La Conferenza è
convocata dal Presidente di Ambito almeno una volta l'anno per la verifica della
gestione, nonché, qualora risulti necessario, per particolari problematiche
attinenti all'organizzazione e alla gestione del servizio idrico integrato e,
comunque, ogni qualvolta lo richiedano un numero di Comuni che rappresentino
almeno un terzo della popolazione totale residente nell'Ambito.
Art.
8 - Segreteria tecnico-operativa
1. Per lo svolgimento delle funzioni
operative connesse ai compiti di coordinamento di cui al precedente articolo
nonché, per le attività di controllo e di vigilanza, viene costituita, a
servizio dell'Ente di Ambito e di tutti gli Enti Locali appartenenti allo stesso
Ambito territoriale, una Segreteria tecnico-operativa.
2. La Segreteria
Tecnico-Operativa:
a) svolge funzione informativa, di ausilio e di supporto
tecnico al servizio dell'Ente di Ambito;
b) esercita funzioni di controllo
generale sulla qualità del servizio e sul rispetto dell'ambiente; su tali
risultanze riferisce alla Conferenza dei Sindaci;
c) esercita le attività di
vigilanza tecnica nell'ambito della convenzione coi soggetto gestore del
servizio idrico;
d) propone all'Assemblea eventuali programmi di intervento e
di investimenti, inoltre propone al Presidente dell'Ente di Ambito, responsabile
del coordinamento, eventuali misure ed iniziative nei confronti del soggetto
gestore;
e) promuove l'adozione, da parte del soggetto gestore, di modelli
gestionali e sistemi informativi compatibili atti a fornire dati fra loro
integrabili;
f) esprime pareri sui programmi di intervento e di investimenti,
riferiti all'intero Ambito, predisposti dal soggetto gestore per la successiva
ratifica da parte della Conferenza dei Sindaci e ne verifica l'attuazione da
parte del gestore stesso;
g) predispone, anche su richiesta degli Enti Locali
appartenenti all'Ambito, proposte tecniche per l'aggiornamento dei programmi di
intervento, ed il loro adeguamento alla programmazione
regionale.
Art. 9 - Presidente dell'Ente di Ambito
1. Al
Presidente della Provincia è attribuita la funzione di Presidente dell'Ente di
Ambito con facoltà di designare un suo sostituto in caso di assenza o
impedimento.
2. Il Presidente dell'Ente di Ambito, quale responsabile del
coordinamento:
a) convoca la Conferenza dei Sindaci nei casi previsti dal
precedente articolo 7, comma 9;
b) trasmette gli atti fondamentali ed i
provvedimenti della Conferenza dei Sindaci agli Enti facenti parte dell'Ente di
Ambito, entro dieci giorni dalla loro adozione;
c) stipula, in virtù della
delega prevista dall'art. 16 della Convenzione tipo per la costituzione
dell'Ente di Ambito, la Convenzione per la gestione del servizio idrico con il
soggetto gestore prescelto, secondo i modi previsti dall'art. 22, comma 3,
lettere b), c) ed e), della legge 142/90 come integrato dall'art.
12 della legge 498/92;
d) attua tutti i provvedimenti e le iniziative
deliberate dalla Conferenza dei Sindaci.
Art. 10 - Costituzione della
Segreteria tecnico-operativa
1. La Segreteria tecnico-operativa ha sede
presso la Provincia
di....................................................................
responsabile del coordinamento.
2. Alla Segreteria tecnico-operativa, per lo
svolgimento dei compiti attribuiti dalla presente convenzione, ivi compreso il
costo del personale, è attribuita................................... ; nelle
convenzioni di gestione da stipulare con i soggetti gestori sono indicate le
modalità per la determinazione ed il trasferimento alla Segreteria
tecnico-operativa, dei relativi importi.
3. La Segreteria tecnico-operativa è
diretta da un responsabile che provvede, sulla base delle risorse finanziarie
assegnate, ad organizzare il funzionamento nel rispetto di quanto previsto dal
presente articolo.
4. La Segreteria tecnico-operativa è costituita da un
dirigente responsabile e da un dirigente per la pianificazione ed il
controllo.
5. La Segreteria tecnico-operativa ha il seguente
organico:
....................................................................... .......................................................................
6. La copertura dei posti del predetto organico avviene mediante personale
comandato dagli enti locali convenzionati o da altre aziende od enti pubblici,
nonché mediante assunzione da effettuarsi secondo le norme vigenti per gli enti
locali.
7. Il rapporto di lavoro del responsabile della Segreteria
tecnico-operativa e del dirigente è disciplinato da un contratto privato, ai
sensi dell'art. 51 comma 5 della legge n. 142 del 1990, che ne regola la durata,
in ogni caso non superiore a cinque anni, salvo rinnovo, e ne stabilisce il
compenso.
8. Il responsabile della Segreteria tecnico-operativa ed il
dirigente prestano la propria attività a tempo pieno, e, qualora siano scelti
fra i funzionari appartenenti alla pubblica amministrazione, sono collocati in
posizione di fuori ruolo.
9. Alla nomina del responsabile della Segreteria
tecnico-operativa provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio
Decreto, su proposta dell'Assessore ai LL.PR, in base a criteri di
professionalità e competenza.
10. Alla formale costituzione della Segreteria
tecnico-operativa, provvede la Provincia di................................ che
esercita le funzioni di coordinamento di Ambito; contestualmente al
provvedimento di costituzione la Provincia ne approva il regolamento di
funzionamento.
Art. 11 - Organizzazione del servizio idrico
integrato
1. Alla gestione del servizio idrico integrato dell'Ambito
provvede, salvo quanto stabilito al successivo articolo 14, un unico gestore
individuato attraverso i criteri stabiliti dai successivi articoli della
presente Convenzione.
2. Al gestore è affidata, e ne risponde nei confronti
degli Enti locali appartenenti all'Ambito Territoriale, la gestione del servizio
idrico integrato di cui al successivo art. 15.
3. Si provvede alla gestione
integrata del servizio idrico nell'Ambito con una pluralità di soggetti e di
forme solo ove esistano gestioni salvaguardate, ovvero concessioni preesistenti
alla data di entrata in vigore della legge 36/94; in quest'ultimo caso solo sino
alla scadenza della relativa concessione, senza che questa possa essere
rinnovata o prolungata.
4. Il nuovo soggetto gestore del Servizio idrico
integrato subentra alle gestioni in economia ed a quelle non mantenute ai sensi
degli articoli 9.4 e 10.3 della legge 36 con le modalità previste nella
convenzione di gestione redatta in base alla convenzione tipo e relativo
disciplinare adottati dalla Regione ai sensi dell'art. 11 della legge 36/94;
esso svolge funzioni di coordinamento nei confronti dei gestori salvaguardati o
mantenuti, nonché quelle di cui all'art. 15 della legge 36/94.
Art.
12 - Forme di gestione del servizio idrico integrato
1. In armonia con la
legge 142/1990, per la gestione del servizio idrico integrato, si adotta la
seguente forma:
azienda speciale di cui all'art. 22, lett. c) della
legge 142/90;
ovvero
società mista di cui all'art. 22 lett. e)
della legge 142/1990 come modificata dall'art. 12 della legge 498 del 23
dicembre 1992;
ovvero
concessione a terzi di cui all'art. 22 lett.
b) della legge 142/1990.
Art. 13 - Procedure per
l'assegnazione della gestione del servizio idrico integrato
Nel caso in
cui all'art. 12 sia stata scelta la forma dell'Azienda speciale
1. Ai
fini della gestione del servizio idrico integrato viene costituito il consorzio
denominato ai sensi del comma 1 dell'art. 25 della legge n. 142/90 e secondo le
norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 23 della stessa
legge.
2. La convenzione e lo statuto del consorzio sono definite .
Nel
caso in cui all'art. 12 sia stata scelta la forma della Società
1. Ai
fini della gestione del servizio idrico integrato viene costituita una Spa con
la seguente composizione di capitale:
....................................................................... ....................................................................... .......................................................................
2. La società è regolata nella seguente maniera:
....................................................................... .......................................................................
Nel caso in cui all'art. 12 sia stata scelta la forma della concessione a
terzi
1. Per la scelta del soggetto gestore si procede in conformità
delle vigenti direttive della Comunità Europea in materia e secondo le modalità
definite con decreto emanato dal Ministro dei Lavori Pubblici in attuazione
dell'articolo 20 della legge 36/1994.
Art. 14 - Parametri e criteri
per la salvaguardia degli organismi esistenti.
1. Si conviene che, essendo la
individuazione dei soggetti da salvaguardare subordinata ad una verifica
condotta in base a parametri di carattere economico, gestionale o organizzativo,
come riporta il 3° comma dell'art 49 della legge regionale del possono essere
salvaguardati i soggetti gestori che rispondano ai seguenti requisiti e
soddisfino alle seguenti verifiche e controlli:
a) consistenza e solidità
economica/finanziaria commisurata alla dimensione dell'area e dell'utenza
servita, comprovata dai bilanci societari degli ultimi tre anni e da
attestazioni di solvibilità di tipo bancario;
b) comprovata esperienza almeno
triennale nella gestione dei servizi idrici ed adeguata dotazione di mezzi e di
strutture organizzativi, il tutto commisurato alle dimensioni dell'area e
dell'utenza servita;
c) realizzazione di investimenti, negli ultimi tre anni,
per il miglioramento qualitativo del servizio attraverso l'utilizzo di capitali
propri;
d) livello qualitativo del servizio erogato, verificando, dalla
documentazione in possesso dell'Ente, la corrispondenza tra i controlli di
qualità effettuati e le prescrizioni del D.P.R. 236/ 1988 in merito alle acque
potabili, nonché, quelle della legge 319/1976 per quanto attiene alle acque
reflue;
e) controllo dell'adeguatezza degli interventi effettuati per la
protezione delle risorse idropotabili nelle zone di tutela assoluta e di
rispetto, e dell'osservanza delle prescrizioni di cui al D.P.R. 236/1988.
2.
Si concorda e si approva che i seguenti soggetti, in quanto rispondenti ai
requisiti di cui all'art. 49 della legge regionale n del come meglio specificati
nel presente articolo, sono salvaguardati:
....................................................................... .......................................................................
3. Il compito di coordinamento del servizio è svolto da
4. Tutti gli altri
soggetti non compresi tra quelli salvaguardati cessano la loro attività a
decorrere dal conferimento del servizio idrico integrato al soggetto gestore, ai
sensi dell'art. 47 della legge regionale n .. del
Art. 15 -
Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato
1. In applicazione
di quanto previsto all'art. 41 della legge regionale n del entro 120 giorni
dalla stipula della presente convenzione l'Ente d'ambito approva
l'organizzazione del Servizio idrico integrato, individuando gli eventuali Enti
già operanti da salvaguardarsi o da mantenere, e redigendo, sulla base della
convenzione tipo emanata dalla Regione, la convenzione di gestione, nel rispetto
delle norme di cui all'art. 11 della legge 36/94.
2. A tal fine adottano
tutti i provvedimenti attuativi della presente convenzione finalizzati alla
scelta del gestore, rispettando, nella ipotesi di convenzione a soggetti non
appartenenti alla pubblica amministrazione, quanto stabilito all'art. 20 della
legge 36/94.
3. Tutti gli atti necessari per l'espletamento delle procedure
propedeutiche all'assegnazione della gestione del Servizio idrico integrato,
nonché quelli relativi all'affidamento, sono sottoposti all'approvazione della
Conferenza dei Sindaci.
Art. 16 - Poteri di stipula della convenzione
per la gestione del servizio idrico integrato
1. Il Presidente dell'Ente di
Ambito è delegato, alla stipula con il soggetto gestore della Convenzione di
Gestione del servizio idrico integrato di cui all'art. 46 della legge regionale
n del
Art. 17 - Ricognizione delle opere e programma degli
interventi
1. Ai fini della definizione dei contenuti della convenzione di
gestione, redatta in base alla convenzione tipo adottata dalla Regione, ed ai
fini del successivo trasferimento al soggetto gestore, gli enti locali
convenzionati provvedono ad operare la ricognizione delle opere di adduzione, di
distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti nel proprio
territorio.
2. Utilizzando le forme di consultazione dell'Ente di Ambito, gli
enti locali convenzionati si impegnano, altresì, a predisporre, sulla base della
ricognizione effettuata, il programma degli interventi ed il relativo piano
finanziario.
3. Il programma degli interventi è approvato dai Consigli degli
enti locali convenzionati contestualmente alla convenzione per la gestione del
servizio idrico integrato.
4. Gli atti di approvazione dovranno indicare
anche le risorse finanziarie da destinare all'attuazione del programma, in
armonia con quanto previsto dal piano finanziario.
Art. 18 -
Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato
1. Contestualmente
al piano finanziario di cui all'articolo precedente ed in relazione allo stesso
la Conferenza dei Sindaci determina la tariffa del Servizio idrico integrato in
attuazione e con le modalità di cui all'articolo 13 della legge
36/1994.
Art. 19 - Obblighi e garanzie
1. I Comuni convenzionati
nell'Ente di Ambito - giusto l'art. 12 della legge 36/94 - affidano in
concessione al soggetto gestore, con le modalità definite nella Convenzione per
la gestione del servizio idrico, le opere, i beni e gli impianti pertinenti i
servizi idrici gestiti, anche in economia, nonché, le immobilizzazioni, le
attività e le passività.
2. Il soggetto gestore ne assume i relativi oneri di
gestione e manutenzione nei termini previsti dalla convenzione di gestione di
cui all'art. 46 della legge regionale n..............
del........................
3. L'ottenimento del riconoscimento all'uso
dell'acqua o di nuova concessione, ai sensi del T.U. 11 dicembre 1933n. 1775 e
successive modificazioni, è di competenza e responsabilità degli Enti locali
convenzionati nell'Ente di Ambito in quanto proprietari degli impianti.
4. Il
Presidente dell'Ente di Ambito, in nome e per conto dei Comuni convenzionati,
autorizza il gestore, per la durata della Convenzione per la gestione del
servizio idrico, ed utilizza gratuitamente il suolo ed il sottosuolo delle
strade e dei terreni pubblici per la installazione di opere, impianti ed
attrezzature necessarie per effettuare il servizio oggetto della concessione
medesima e per realizzare le opere previste nei programmi di intervento.
5. A
garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal gestore, la Convenzione per
la gestione del servizio idrico prevederà il rilascio di polizze di garanzia
assicurative o bancarie.
Art. 20 - Vigilanza e controllo
1. Nella
Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato di cui al precedente
articolo 15 sono stabilite le modalità di effettuazione dei controlli e di
vigilanza sul servizio idrico integrato.
2. La Segreteria tecnico-operativa
dell'Ambito, costituita in attuazione del precedente articolo 10, svolge, in
nome e per conto dell'Ente di Ambito, le attività di vigilanza e controllo
secondo quanto previsto dal precedente art. 8, informando gli Enti locali stessi
degli esiti dei controlli effettuati e proponendo la applicazione delle misure
previste dalla Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato; gli
Enti locali convenzionati forniscono alla Segreteria tecnico-operativa
dell'Ambito ogni informazione ed indicazione utile ai fini dell'esercizio delle
suddette attività.
Art. 21 - Rapporti finanziari
1. La contabilità
dell'Ente d'ambito è disciplinata dalle norme vigenti per gli Enti locali.
2.
Ciascun comune partecipa al fondo di dotazione dell'Ente d'ambito in proporzione
alla popolazione.
3. Qualora nel prosieguo un comune intendesse accelerare un
programma di investimenti sugli impianti del proprio territorio, potrà chiedere
all'Ente d'ambito di applicare una modulazione della tariffa dei propri utenti
mediante una sovraquota di oneri finanziari a copertura degli investimenti
citati.
4. Ciascun comune ha inoltre la facoltà di realizzare a propria cura
e spese le opere ritenute necessarie per l'adeguamento del proprio servizio
idrico integrato in relazione ai piani urbanistici, previa convenzione - sentito
l'Ente d'Ambito - con il soggetto gestore del servizio medesimo al quale le
opere sono affidate in gestione con uno stato di consistenza
aggiuntivo.
Art. 22 - Arbitrato
1. Gli Enti partecipanti
convengono che gli eventuali conflitti tra gli stessi in ordine alle attività
concernenti l'organizzazione del servizio idrico integrato, ovvero in tema di
interpretazione della presente convenzione, verranno risolti da un collegio
arbitrale composta da un membro nominato da ciascuno degli Enti in conflitto e
da un presidente nominato d'intesa tra le parti o in difetto dal Presidente del
Tribunale di Catanzaro su istanza della parte più diligente.
2. Qualora i
membri del collegio risultassero in numero pari, verrà nominato, con le stesse
modalità previste per il Presidente, un ulteriore
componente.
ALLEGATO n. 6 - SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA
COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA GLI ENTI LOCALI RICADENTI NEL MEDESIMO AMBITO
TERRITORIALE OTTIMALE
(Art. 41 - 6° comma)
Premesso che:
-
la legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche),
all'articolo 9 prevede l'adozione di una forma di cooperazione per regolare i
rapporti tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale di
gestione;
- la Regione Calabria, con legge regionale n. ............... del
......................... ha individuato tra le forme di cooperazione per la
corretta amministrazione del servizio idrico integrato la costituzione del
consorzio tra gli enti locali del medesimo ambito ottimale di gestione ai sensi
dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 tra gli enti locali
interessati;
- con la medesima legge regionale è stato delimitato l'ambito
territoriale ottimale di gestione denominato .......................;
- ai
fini della costituzione del consorzio è necessario stipulare apposita
convenzione secondo lo schema allegato alla legge regionale n.
................................ del
......................................;
Tutto ciò premesso, al fine di
provvedere alla regolamentazione dell'organizzazione e del controllo della
gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi
pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di
fognatura e depurazione delle acque reflue, ricadenti all'interno dell'ambito
territoriale ottimale sopraindicato.
Nell'anno 199........... il giorno....................... del mese................................................. di sono presenti: Sig................................................. in rappresentanza della Provincia di.................................... Sig................................................. in rappresentanza del Comune di......................................... Sig................................................. in rappresentanza del Comune di......................................... Sig................................................. in rappresentanza del Comune di.........................................
Ciascuno autorizzato alla stipula della presente convenzione in nome e
per conto dei rispettivi enti, in forza delle seguenti deliberazioni esecutive
ai sensi di legge;
Provincia di...................................................... delibera Consiglio provinciale n. ........... del................. Comune di......................................................... delibera Consiglio provinciale n. .......... del.................. Comune di......................................................... delibera Consiglio provinciale n. .......... del.................. Comune di......................................................... delibera Consiglio provinciale n. .......... del..................
Tra le. parti così costituite si conviene e si stipula quanto
appresso.
Art. 1 - Ambito territoriale ottimale
1. E' individuato,
in attuazione della legge regionale n. ....................... del
........................... l'ambito territoriale ottimale denominato così come
risulta dall'elenco dei Comuni allegati alla presente convenzione contrassegnata
con il numero ......................................., lettera
.................................... .
Art. 2 - Enti locali
partecipanti
1. Dell'ambito territoriale ottimale dei servizi idrici
integrati denominato fanno parte:
Il Comune di......................................................... Il Comune di......................................................... Il Comune di......................................................... Il Comune di......................................................... Provincia di.........................................................
Art. 3 - Finalità ed oggetto della Convenzione
1. Si addiviene, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 36 del 1994 ed in attuazione
della legge regionale del alla presente Convenzione tra Comuni e province
appartenenti all'ambito territoriale ottimale denominato per la costituzione del
consorzio secondo lo statuto allegato, parte integrante della presente
convenzione al fine di organizzare il servizio idrico integrato costituito
dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di
acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue.
2. Tale
organizzazione dovrà garantire:
a) la gestione unitaria all'interno
dell'ambito dei servizi idrici integrati come sopra definiti sulla base di
criteri di efficienza ed economicità e con vincolo della reciprocità degli
impegni;
b) livelli e standard di qualità e di consumo omogenei ed adeguati
nella organizzazione ed erogazione dei servizi idrici;
c) la protezione, in
attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236,
nonché, la utilizzazione ottimale e compatibile delle risorse idriche destinate
ad uso idropotabile;
d) la salvaguardia e la riqualificazione degli acquiferi
secondo gli standards e gli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e
di bacino;
e) l'unitarietà del regime tariffario nell'ambito territoriale
ottimale definito in funzione delle qualità delle risorse e del servizio
fornito;
f) la definizione e l'attuazione di un programma di investimenti per
l'estensione, la realizzazione e la qualificazione dei servizi privilegiando le
azioni finalizzate al risparmio idrico ed al riutilizzo delle acque
reflue.
3. In questo quadro compete agli enti locali convenzionati:
a) la
scelta delle forme del servizio idrico integrato;
b) l'affidamento del
servizio idrico integrato;
c) l'organizzazione dell'attività di ricognizione
delle opere attinenti il servizio idrico integrato;
d) l'approvazione e
l'aggiornamento del programma degli interventi, del piano finanziario e del
modello gestionale ed organizzativo;
e) la determinazione della tariffa del
servizio idrico integrato in attuazione e con le modalità di cui all'articolo 13
della legge n. 36 del 1994;
f) l'attività di controllo sui servizi di
gestione con particolare riferimento alla verifica dei livelli e degli standards
prestabiliti nelle convenzioni con i soggetti gestori.
Art. 4 -
Durata
1. Gli Enti stipulanti convengono di fissare la durata della presente
convenzione in anni trenta a partire dalla data di sottoscrizione.
2. Alla
scadenza del termine la durata è automaticamente prorogata per altri trenta
anni.
Art. 5 - Modifica dell'ambito territoriale ottimale
1. Nei
casi in cui il Consiglio regionale, con propria delibera, modifichi i confini
dell'ambito territoriale ottimale, includendo nuovi comuni od escludendone
altri, la presente Convenzione è modificata di conseguenza.
Art. 6 -
Insediamento dell'Assemblea del Consorzio.
1. Alla convocazione
dell'assemblea di insediamento per l'elezione degli organi del consiglio
costituito in attuazione della presente convenzione provvede il Presidente della
Provincia.
Art. 7 - Organi azione del servizio idrico integrato
1.
Alla gestione del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale
provvede, salvo quanto stabilito al successivo art. 8, un unico soggetto gestore
individuato dal consorzio costituito in attuazione della presente
convenzione.
2. Al soggetto gestore è affidata la gestione del servizio
idrico integrato; esso ne risponde, per il tramite del consorzio, nei confronti
degli enti locali appartenenti all'ambito territoriale ottimale.
3. I
rapporti tra il soggetto gestore ed il consorzio costituito tra gli enti locali
appartenenti all'ambito territoriale ottimale è definito mediante la stipula
della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato di cui
all'articolo 44 della legge regionale n
..................del.......................
Art. 8 - Parametri e
criteri per la salvaguardia degli organismi esistenti
1. Si conviene che,
essendo la individuazione dei soggetti da salvaguardare, subordinata ad una
verifica condotta in base a parametri obiettivi di carattere economico,
gestionale e organizzativo, come riporta l'articolo 13, comma 3, della legge
regionale n del possono essere salvaguardati gli enti gestori che rispondono ai
seguenti requisiti e soddisfino alle seguenti verifiche e controlli:
a)
consistenza e solidità economico-finanziaria commisurata alla dimensione
dell'area e dell'utenza servita, comprovata dai bilanci degli ultimi tre anni e
ad attestazioni di solvibilità di tipo bancario;
b) stato degli impianti e
processo di rinnovamento ed adeguamento degli stessi alle esigenze dinamiche
dell'utenza comprovati anche dall'aver sviluppato, negli ultimi tre anni,
investimenti per il miglioramento quali-quantitativo e l'integrazione del
servizio, attraverso l'utilizzo di fondi propri;
c) costi di gestione
unitari, accertati mediante l'esame dei bilanci, inferiori alla tariffa media
praticata e comunque confrontabili con i costi unitari medi regionali;
d)
verifica che, attraverso il mantenimento della gestione salvaguardata, non si
determinino diseconomie di scala o lievitazione di costi che portino nocumento
all'interesse generale dell'intero ambito;
e) analisi del livello qualitativo
del servizio erogato, verificando dalla documentazione in possesso dell'Ente, la
corrispondenza tra i controlli di qualità effettuati e le prescrizioni del
decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988 in merito alle acque
potabili e della legge n. 319 del 1976 per quanto riguarda le acque
reflue;
f) controllo dell'adeguatezza degli interventi effettuati per la
protezione delle risorse idropotabili nella zona di tutela assoluta e di
rispetto, e le prescrizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
236 del 1988.
Art. 9 - Organismi esistenti da salvaguardare
1. Si
concorda e si approva che i seguenti soggetti, in quanto rispondenti ai
requisiti di cui all'articolo 13 della Legge regionale n del come meglio
specificati nel precedente art. 8, sono salvaguardati:
a) ................................................ b) ................................................ c) ................................................
2. Il consorzio costituito in attuazione della presente convenzione
determina il soggetto gestore cui è attribuito il compito di coordinamento del
servizio idrico integrato e le modalità di svolgimento del coordinamento
stesso.
Art. 10 - Organismi esistenti non salvaguardati
1. I
seguenti organismi gestori non compresi tra quelli da salvaguardare di cui al
precedente art. 9 sono soppressi o liquidati a decorrere dal conferimento del
servizio idrico integrato al soggetto gestore ai sensi dell'art. 45 della Legge
regionale n. ................................. del
.................................. .
a) ................................................ b) ................................................ c) ................................................
ALLEGATO n. 7 - STATUTO TIPO DEL CONSORZIO TRA GLI ENTI LOCALI
RICADENTI NEL MEDESIMO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
(Art. 41 - 6°
comma)
Art. 1 - Costituzione e Denominazione
1. In applicazione
all'articolo 9, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e dell'art. 41 della
Legge regionale n. .................... del ......................; tra i Comuni
di seguito elencati, è costituito un Consorzio ai sensi dell'articolo 25 della
legge 8 giugno 1990, n. 142 denominato in seguito "Ente di ambito":
Comune di......................................................... Comune di.........................................................
Art. 2 - Durata e sede
1. L'Ente d'Ambito è costituito a tempo
indeterminato e cessa per l'esaurimento del fine.
2. L'Ente d'Ambito ha sede
nel Comune di
Art. 3 - Finalità
1. L'Ente d'Ambito ha lo scopo di
organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale
"....................................................................................."
quale risulta delimitato dall'allegato ......................... della Legge
regionale n. ...........................; del ............................... e
di provvedere alla programmazione ed al controllo della gestione di detto
servizio.
Art. 4 - Funzioni
1. L'Ente d'Ambito svolge le funzioni
previste dalla convenzione costitutiva di cui all'art. 41 della Legge regionale
n. ............................... del
........................................... .
2. In particolare, spetta
all'Ente d'Ambito:
a) scegliere la forma di gestione del servizio;
b)
definire le procedure da seguire per l'assegnazione della gestione del
servizio;
c) deliberare l'affidamento del servizio idrico integrato,
d)
organizzare i dati forniti dagli enti consorziati, raccolti in sede di
ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di
depurazione esistente;
e) predisporre e aggiornare il programma di
interventi, il piano finanziario ed il relativo modello per la gestione
integrata del servizio di cui al comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 36 del
1994;
f) determinare ed aggiornare l'articolazione tariffaria del servizio
idrico.
3. Le funzioni di controllo del servizio idrico integrato hanno lo
scopo di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi idrici integrati nei
confronti del soggetto gestore.
4. L'esercizio di attività di controllo di
cui al comma 3, ha per oggetto la verifica dell'adempimento agli obblighi
contenuti nella convenzione di gestione con particolare riferimento al
raggiungimento degli standards dei servizi, alla economicità degli stessi, alla
puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano tecnico-finanziario
ed all'applicazione delle relative tariffe.
Art. 5 - Quote di
partecipazione
1. Le quote di partecipazione all'Ente d'Ambito, determinate
in rapporto all'entità della popolazione residente nel territorio di ciascun
comune, sono stabilite come segue:
Comune di .............................................. % Comune di .............................................. %
Art. 6 - Organi del Consorzio di ambito
1. Sono organi dell'Ente
d'Ambito:
a) l'assemblea dei rappresentanti;
b) il Consiglio di
Amministrazione;
c) Presidente;
d) il Collegio dei
revisori.
Art. 7 - Composizione e durata dell'assemblea
1.
L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli enti consorziati nella persona
del sindaco o di un suo delegato.
2. A ciascun comune è riconosciuta
rappresentatività assembleare pari alla quota di partecipazione al
consorzio.
3. L'assemblea dura in carica cinque anni decorrenti dal suo
valido insediamento. Successivamente alla scadenza del proprio mandato,
l'assemblea assicura la necessaria continuità amministrativa all'Ente d'Ambito
fino all'insediamento della nuova Assemblea, limitandosi, peraltro, per la parte
straordinaria, ad adottare gli atti improrogabili ed urgenti.
4. Fermo il
principio della continuità amministrativa di cui al comma 3, il mandato di
rappresentanza sarà, di diritto, dichiarato estinto dall'Assemblea dell'Ente
d'Ambito qualora il sindaco risulti sostituito nella carica comunale. Ugualmente
si provvederà nei riguardi del delegato permanente qualora alcuno dei delegati
venga sostituito nella rispettiva carica.
Art. 8 - Attribuzioni
dell'assemblea
1. L'Assemblea è titolare della funzione d'indirizzo generale
dell'attività dell'Ente d'Ambito e ad essa spetta, pertanto, deliberare i
seguenti atti fondamentali:
a) elezione del Presidente e del Vice
Presidente;
b) elezione dei membri del Consiglio di amministrazione;
c)
elezione del collegio dei Revisori dei Conti;
d) approvazione del bilancio di
previsione e del conto consuntivo;
e) determinazione dell'entità del fondo di
dotazione consortile;
f) approvazione del programma di interventi, del piano
finanziario e del relativo modello per la gestione integrata del servizio;
g)
scelta della forma di gestione del servizio e delle procedure da seguire per
l'affidamento dello stesso:
h) affidamento dell'esercizio idrico integrato al
soggetto individuato con le procedure di cui alla lett. g);
i)
aggiornamento del programma degli interventi e del piano finanziario di cui al
punto f);
l) determinazione della tariffa del servizio idrico
integrato tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 13 e seguenti della
legge n. 36 del 1994;
m) approvazione dei regolamenti interni;
n)
determinazione delle indennità e del rimborso spese ai componenti
dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del collegio dei
revisori;
o) approvazione del rapporto annuale redatto dai propri uffici
sull'attività di controllo e vigilanza sulla gestione dei servizi idrici;
p)
presa d'atto della concessione a terzi, esistenti nell'ambito territoriale al
momento della data di entrata in vigore della legge n. 36 del 1994 e mantenute
in essere ai sensi dell'articolo 10 comma 3 della legge stessa.
Art.
9 - Convocazione dell'assemblea
1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte
all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto
consuntivo.
2. L'Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il
Presidente dell'Ente d'Ambito lo ritenga necessario per trattare argomenti di
competenza assembleare.
3. La convocazione è disposta dal Presidente anche
quando lo richieda almeno un terzo degli enti consorziati.
4. L'assemblea è
convocata mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora
dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
5. L'avviso deve
pervenire agli interessati almeno otto giorni prima di quello fissato per
l'adunanza. Nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda
convocazione.
6. Nei casi d'urgenza l'assemblea può essere convocata
ventiquattr'ore prima dell'adunanza mediante telegramma recante in sintesi gli
argomenti da trattare.
7. Almeno ventiquattr'ore prima della riunione, gli
atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati nella
segreteria del consorzio a disposizione dei rappresentanti. La presente
disposizione non si applica ai casi di urgenza di cui al comma
6.
Art. 10 - Funzionamento dell'assemblea
1. L'Assemblea è
presieduta dal Presidente dell'Ente d'Ambito.
2. L'Assemblea è valida in
prima convocazione con la presenza dei comuni che rappresentino la maggioranza
delle quote di partecipazione.
3. In seconda convocazione l'assemblea è
valida qualunque sia la quota di partecipazione al consorzio rappresentata dagli
intervenuti, purché non inferiore ad un terzo del totale.
4. Le votazioni
avvengono per appello nominale e le deliberazioni sono validamente assunte con
il voto favorevole dei comuni presenti in assemblea che rappresentino la
maggioranza delle quote di partecipazione al consorzio (un terzo se in seconda
convocazione) e la maggioranza numerica dei comuni consorziati (un terzo se in
seconda convocazione).
5. Per l'adozione delle deliberazioni di cui alle
lettere g), h), i), 1), m), n), dell'articolo 8 è richiesto il voto favorevole
dei comuni presenti all'assemblea che rappresentino i due terzi delle quote di
partecipazione all'Ente d'Ambito e la maggioranza numerica dei comuni
consorziati.
Art. 11 - Consiglio di amministrazione
1. Il
Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente dell'Ente d'Ambito e da
dieci consiglieri eletti dall'assemblea nel proprio seno. Uno dei dieci
consiglieri è designato dal Presidente a svolgere le funzioni di Vice
Presidente.
2. Per la durata in carica si applicano ai componenti al
consiglio le stesse disposizioni previste per la durata in carica dell'Assemblea
dei rappresentanti.
3. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare uno dei
componenti del consiglio di amministrazione, l'assemblea provvede alla
sostituzione nella sua prima seduta che è convocata entro sessanta giorni dalla
vacanza.
4. Il subentrante rimane in carica fino alla scadenza naturale del
mandato spettante al suo predecessore.
Art. 12 - Attribuzioni del
Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione provvede
all'ordinari amministrazione dell'Ente d'Ambito.
2. In particolare il
Consiglio:
a) propone all'assemblea gli atti di cui alle lettere d), e),
f), g), h), i), l), m), o) dell'articolo 8;
b) dà esecuzione alle
deliberazioni dell'assemblea;
c) promuove presso le autorità competenti i
provvedimenti che si rendano necessari per il perseguimento dei fini del
consorzio;
d) assume il personale e delibera il conferimento di incarichi
professionali di consulenza e di assistenza che si rendano necessari;
e)
delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
f) provvede alle
spese ed agli acquisti necessari all'ordinario funzionamento dell'Ente
d'ambito.
Art. 13 - Adunanze e deliberazioni del consiglio di
amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione è convocato e presieduto
dal Presidente dell'Ente d'ambito o, in sua assenza, dal Vice Presidente, con le
stesse modalità per la convocazione dell'Assemblea.
2. Il consiglio di
amministrazione può essere convocato su richiesta scritta di almeno un terzo dei
suoi membri, ed in tal caso la riunione deve aver luogo entro cinque
giorni.
3. Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei
suoi componenti.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei
presenti.
Art. 14 - Presidente
1. Il Presidente:
a) convoca e
presiede l'Assemblea dei rappresentanti ed il consiglio di amministrazione e ne
firma i rispettivi processi verbali;
b) vigila sulla regolare e puntuale
esecuzione dei provvedimenti presi dall'assemblea e dal consiglio di
amministrazione;
c) ha la legale rappresentanza del consorzio di fronte a
terzi e dinanzi alle autorità giudiziarie ed amministrative;
d) cura le
relazioni esterne e controlla che le relazioni del soggetto gestore del servizio
idrico integrato con l'utenza si svolgano nel rispetto dei principi della
direttiva di cui all'art. 19 comma 1 del presente statuto;
e) promuove le
azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e
le azioni aventi carattere di urgenza, sottoponendoli al consiglio di
amministrazione per la ratifica;
f) firma i documenti contabili e la
corrispondenza di sua competenza;
g) sovrintende agli uffici e servizi
consortili e vigila sul loro ordinato svolgimento;
h) stipula i contratti e
le convenzioni di pertinenza consorziale;
i) esercita con le altre funzioni
che gli siano demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni
dell'assemblea dei rappresentanti e del consiglio di amministrazione ovvero gli
siano attribuite per legge.
2. In caso di assenza o impedimento del
Presidente, ne esercita le funzioni in via vicaria il vice
Presidente.
Art. 15 - Commissioni consultive
1. Per lo studio di
determinate materie e per iniziative afferenti le attività di istituto dell'Ente
d'Ambito l'Assemblea dei rappresentanti ed il consiglio di amministrazione
possono costituire commissioni consultive inserendovi, se opportuno, anche
esperti esterni.
2. Nei provvedimenti di nomina sono specificati gli
obiettivi delle commissioni e le condizioni regolanti la loro
opera.
Art. 16 - Collegio dei revisori
1. Il controllo sulla
gestione economica finanziaria dell'Ente d'Ambito è esercitato dal collegio dei
revisori composto da tre esperti nominati dall'Assemblea dei rappresentanti
secondo i criteri fissato dall'articolo 57, comma 2, dalla legge 8 giugno 1990,
n. 142.
2. I revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla
deliberazione di nomina, non sono revocabili salvo per inadempienza e sono
rieleggibili per una sola volta.
3. I revisori hanno la responsabilità di
esercitare le funzioni previste dalla legge sopracitata e dal regolamento di
contabilità.
4. I Revisori possono assistere alle sedute dell'Assemblea dei
rappresentanti, e su invito del Presidente dell'Ente d'Ambito, anche alle
adunanze del consiglio di amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di
conto consuntivo, oppure di materie economico-finanziarie di rilevante interesse
per l'Ente d'Ambito.
Art. 17 - Trasmissione atti fondamentali del
Consorzio di ambito agli enti consorziati
1. Il Presidente dell'Ente d'Ambito
provvede a trasmettere agli enti consorziati entro quindici giorni dalla loro
adozione gli atti fondamentali deliberati dall'assemblea. Tale trasmissione non
ha finalità di controllo, ma di informazione sull'attività dell'Ente
d'Ambito.
Art. 18 - Forme di consultazione
1. Gli organi dell'Ente
d'Ambito promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli
enti consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività dell'Ente
d'Ambito.
2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente, gli
organi dell'Ente d'Ambito in particolare:
a) attuano incontri con enti locali
consorziati partecipando anche a richiesta o su propria iniziativa a sedute dei
relativi organi (consigli e giunte);
b) divulgano e illustrano la propria
attività con relazioni periodiche da trasmettere agli enti
consorziati.
Art. 19 - Tutela dei diritti degli utenti
1. Gli
organi dell'Ente d'Ambito assicurano che i soggetti gestori del servizio idrico
integrato attuino, nei rapporti con gli utenti anche riuniti in forma associata,
tutti i principi sull'erogazione dei servizi pubblici contenuti nella direttiva
Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994 pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994.
2. La convenzione che
disciplina la concessione del servizio idrico integrato al soggetto gestore
conterrà specifiche obbligazioni che garantiscono il rispetto di quanto sancito
al comma 1 del presente articolo.
3. La convenzione di cui al comma 2
disciplina inoltre l'obbligo del gestore di fornire ai sindaci dei comuni
dell'ambito tutte le informazioni da essi richieste in ordine al servizio
prestato agli utenti dei propri comuni ed al riconoscimento dei loro
diritti.
Art. 20 - Uffici e personale
1. L'Ente d'Ambito è dotato
di un ufficio di direzione costituito
da.......................................
2. La copertura dei posti del
predetto ufficio avviene mediante contratti di diritto privato a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 51, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n.
142.
3. L'Ente d'Ambito è dotato, inoltre, di propri servizi tecnici ed
amministrativi per il funzionamento dei quali si avvale di personale dipendente
oltreché in caso di necessità particolari, di personale comandato dagli enti
consorziati.
Art. 21 - Patrimonio
1. L'Ente d'Ambito è dotato di
un patrimonio costituito da un fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun
comune proporzionalmente alla propria quota di partecipazione di cui
all'articolo 5 del presente statuto, dagli eventuali conferimenti in natura
nonché dalle acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri.
2. Eventuali
conferimenti in natura sono imputati alla quota di partecipazione la loro
valutazione è effettuata in base al valore attuale con le modalità previste
dall'articolo 2343 codice civile.
3. All'Ente d'Ambito possono inoltre essere
assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito.
4. Tutti i beni
conferiti in dotazione - come beni direttamente acquisiti dall'Ente d'Ambito -
sono iscritti nel libro dei cespiti del consorzio e, a suo nome, presso i
registri mobiliari e immobiliari.
Art. 22 - Contabilità e
finanza
1. Per la finanza e la contabilità dell'Ente d'Ambito, si applicano
le norme vigenti per gli enti locali territoriali.
2. Le spese di
funzionamento dell'Ente d'Ambito gravano sui comuni consorziati in proporzione
all'entità della popolazione residente.
3. Il fabbisogno finanziario è
indicato nel bilancio di previsione da approvarsi all'assemblea dei
rappresentanti entro il 31 ottobre di ogni anno.
Art. 23 - Norma
finale di rinvio
1. Per quanto non disciplinato dal presente statuto si
osservano le norme previste dalla vigente legislazione per i comuni e le
province, in quanto applicabili.
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo,
a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Calabria.