Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20
ottobre 2000 - Supplemento Ordinario n. 172
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
Vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
Vista la direttiva 98 /15 /CE, recante modifica della direttiva 91/271 /CEE, per quanto riguarda alcuni requisiti dell'allegato I;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare gli articoli 36 e 37 che prevedono il recepimento delle direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE e ogni necessaria modifica ed integrazione allo scopo di definire un quadro omogeneo ed organico della normativa vigente;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo 6;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 17 che delega il Governo ad apportare "le modificazioni ed integrazioni necessaire al coordinamento e il riordino della normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni, concernente disposizioni . in materia di risorse idriche;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni, concernente l'attuazione delle direttive 91/156/CE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 3 dicembre 1998 e del 15 gennaio 1999;
Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per le politiche agricole, dei lavori pubblici, dei trasporti e. della navigazione, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per gli affari regionali, di grazia e giustizia, degli affari esteri e per la funzione pubblica;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE
Articolo 1
(Finalita')
1. Il presente decreto definisce la disciplina generale per la tutela delle
acque superficiali, marine e sotterranee, perseguendo i seguenti
obiettivi:
a) prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei
corpi idrici inquinati;
b) conseguire il miglioramento dello stato delle
acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;
c)
perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorita' per
quelle potabili;
d) mantenere la capacita' naturale di autodepurazione dei
corpi idrici, nonche' la capacita' di sostenere comunita' animali e vegetali
ampie e ben diversificate.
2. Il raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1 si realizza
attraverso i seguenti strumenti:
a) l'individuazione di obiettivi di qualita'
ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici;
b) la tutela
integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di ciascun bacino
idrografico ed un adeguato sistema di controlli e di sanzioni;
c) il rispetto
dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato, nonche' la definizione di
valori limite in relazione agli obiettivi di qualita' del corpo recettore;
d)
l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli
scarichi idrici, nell'ambito del servizio idrico integrato di cui alla legge 5
gennaio 1994, n. 36 (a);
e) l'individuazione di misure per la prevenzione e
la riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree
sensibili;
f) l'individuazione di misure tese alla conservazione, al
risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche.
3. Le regioni a statuto ordinario regolano la materia disciplinata dal presente decreto nel rispetto di quelle disposizioni in esso contenute che, per la loro natura riformatrice costituiscono principi fondamentali della legislazione statale ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione (b). Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione al presente decreto secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
Riferimenti normativi:
(a) La legge 5 gennaio 1994, n. 36
recante "disposizioni in materia di risorse idriche" e' pubblicata sul
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio
1994.
(b) Il testo dell'art. 117 della Costituzione e' il seguente:
"Art.
117. - La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei
principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreche' le norme
stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre
regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti
dalla regione;
circoscrizioni comunali polizia locale urbana e rurale; fiere
e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
musei e
biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria
alberghiera;
tramvie e linee automobilistiche di interesse
regionale;
viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e
torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne; agricoltura e
foreste;
artigianato;
altre materie indicate da leggi
costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il
potere di emanare norme per la loro attuazione".
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "abitante equivalente":
il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a
5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
b) "acque
ciprinicole": le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti ai
ciprinidi (Cyprinidae) o a specie come i lucci, i pesci persici e le
anguille;
c) "acque costiere": le acque al di fuori della linea di bassa
marea o del limite esterno di un estuario;
d) "acque salmonicole": le acque
in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti a specie come le trote, i
temoli e i coregoni;
e) "estuario": l'area di transizione tra le acque dolci
e le acque costiere alla foce di un fiume, i cui limiti esterni verso il mare
sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente; in via transitoria sono
fissati a cinquecento metri dalla linea di costa;
f) "acque dolci": le acque
che si presentano in natura con una bassa concentrazione di sali e sono
considerate appropriate per l'estrazione e il trattamento al fine di produrre
acqua potabile;
g) "acque reflue domestiche": acque reflue provenienti da
insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal
metabolismo umano e da attivita' domestiche;
h) "acque reflue
industriali": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od
installazioni in cui si svolgono attivita' commerciali o di produzione di beni,
diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di
dilavamento;
i) "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il
miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero
meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e
provenienti da agglomerato;"
l) "acque sotterranee": le acque che si
trovano al di sotto della superficie del terreno, nella zona di saturazione e in
diretto contatto con il suolo e il sottosuolo;
m) "agglomerato": area in
cui la popolazione ovvero le attivita' economiche sono sufficientemente
concentrate cosi' da rendere possibile, e cioe' tecnicamente ed economicamente
realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta
e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di
acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale;
n) "applicazione
al terreno"; l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento sulla
superficie del terreno, iniezione nel terreno, interramento, mescolatura con gli
strati superficiali del terreno;
n-bis) "utilizzazione agronomica": la
gestione di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione residuate dalla
lavorazione delle olive ovvero di acque reflue provenienti da aziende agricole e
piccole aziende agroalimentari, dalla loro produzione all'applicazione al
terreno di cui alla lettera n), finalizzata all'utilizzo delle sostanze
nutritive ed ammendanti nei medesimi contenute ovvero al loro utilizzo irriguo o
fertirriguo;
o) "autorita' d'ambito": la forma di cooperazione tra
comuni e province ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n.
36 (a);
o-bis) "gestore del servizio idrico integrato": il soggetto che
in base alla convenzione di cui all'articolo 11 della legge 5 gennaio 1994, n.
36 (b), gestisce i servizi idrici integrati e, soltanto fino alla piena
operativita' del servizio idrico integrato, il gestore esistente del servizio
pubblico";
p) "bestiame": si intendono tutti gli animali allevati per
uso o profitto;
q) "composto azotato": qualsiasi sostanza contenente azoto,
escluso l'azoto allo stato molecolare gassoso;
r) "concimi chimici":
qualsiasi fertilizzante prodotto mediante procedimento industriale;
s)
"effluente di allevamento": le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera
e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato;
t)
"eutrofizzazione": arricchimento delle acque in nutrienti, in particolare modo
di composti dell'azoto ovvero del fosforo, che provoca una proliferazione delle
alghe e di forme superiori di vita vegetale, producendo una indesiderata
perturbazione dell'equilibrio degli organismi presenti nell'acqua e della
qualita' delle acque interessate;
u) "fertilizzante": fermo restando quanto
disposto dalla legge 19 ottobre 1994, n. 748 (c) ai fini del presente decreto e'
fertilizzante qualsiasi sostanza contenente, uno o piu' composti azotati, sparsa
sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione; sono compresi gli
effluenti di allevamento, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi di cui
alla lettera v);
v) "fanghi": i fanghi residui, trattati o non trattati,
provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
z)
"inquinamento": lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo
nell'ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali da
mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema
ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi
delle acque;
aa) "rete fognaria": il sistema di condotte per la raccolta e il
convogliamento delle acque reflue urbane;
aa-bis) "fognature separate":
la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque
meteoriche di dilavamento e puo' essere dotata di dispositivi per la raccolta e
la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra che canalizza le altre
acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
bb)
"scarico": qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue
liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul
suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura
inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono
esclusi i rilasci di acque previsti all'art. 40;
cc) "acque di scarico":
tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
cc-bis) "scarichi
esistenti": gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999
sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente ovvero di
impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data
siano gia' state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e
all`assegnazione lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data
del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo
previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno
1999 sono in esercizio e gia' autorizzati;
dd) "trattamento
appropriato": il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo
ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformita'
dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualita' ovvero sia conforme
alle disposizioni del presente decreto;
ee) "trattamento primario": il
trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo fisico ovvero chimico
che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi, ovvero mediante altri
processi a seguito dei quali il BOD5 delle acque reflue in arrivo sia
ridotto almeno del 20% prima dello scarico e i solidi sospesi totali delle acque
reflue in arrivo siano ridotti almeno del 50%;
ff) "trattamento secondario":
il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere
comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro
processo in cui vengano rispettati i requisiti di cui alla tabella 1
dell'allegato 5;
gg) "stabilimento industriale" o, semplicemente,
"stabilimento": qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attivita'
commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero
l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 ovvero
qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze
nello scarico;
hh) "valore limite di emissione": limite di accettabilita' di
una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione,
ovvero in peso per unita' di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per
unita' di tempo;
ii) "zone vulnerabili": zone di territorio che scaricano
direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica
in acque gia' inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di
scarichi.
Riferimenti normativi:
(a) Il testo dell'art. 9, comma 2,
della citata legge 5 gennaio 1994, n. 36, e' il seguente:
"2. I comuni e le
province provvedono alla gestione del servizio idrico integrato mediante le
forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come
integrata dall'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498".
(b) Il testo dell'art. 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale 19
gennaio 1994, e' il seguente:
"Art. 11 (Rapporti tra enti locali e
soggetti gestori del servizio idrico integrato). - 1. La regione adotta una
convenzione tipo e relativo disciplinare per regolare i rapporti tra gli enti
locali di cui all'art. 9 ed i soggetti gestori dei servizi idrici integrati. in
conformita' al criteri ed agli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
f) e g).
2. La convenzione tipo prevede, in particolare:
a) il regime
giuridico prescelto per la gestione del servizio;
b) l'obbligo del
raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
c) la
durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni;
d) i criteri
per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del
servizio;
e) le modalita' di controllo del corretto esercizio del
servizio;
f) il livello di efficienza e di affidabilita' del servizio da
assicurare all'utenza anche con riferimento alla manutenzione degli
impianti;
g) la facolta' di riscatto da parte degli enti locali secondo i
principi di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902 (14);
h) l'obbligo di
restituzione delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni dei servizi di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), oggetto dell'esercizio, in condizioni
di efficienza ed in buono stato di conservazione;
i) idonee garanzie
finanziarie e assicurative;
l) le penali, le sanzioni in caso di
inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice
civile;
m) i criteri e le modalita' di applicazione delle tariffe determinate
dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse
categorie di utenze.
3. Ai fini della definizione dei contenuti della
convenzione di cui al comma 2, i comuni e le province operano la ricognizione
delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione
esistenti e definiscono le procedure e le modalita', anche su base pluriennale,
per assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge. A
tal fine predispongono, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle
regioni, un programma degli interventi necessari accompagnato da un piano
finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano
finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire
nonche' i proventi da tariffa, come definiti all'articolo 13, per il periodo
considerato".
(c) La legge 19 ottobre 1984, n. 748 recante "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti" e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 1984, n. 305.
Art. 3.
C o m p e t e n z e
1. Le competenze nelle materie disciplinate dal presente decreto sono stabilite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (a), dagli altri provvedimenti statali e regionali adottati ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 (b).
2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le autorita' di bacino, l'agenzia nazionale e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente assicurano l'esercizio delle competenze gia' spettanti alla data di entrata in vigore della legge 15 marzo 1997, n. 59, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. In relazione alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattivita' che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea o pericolo di grave pregiudizio alla salute o all'ambiente o inottemperanza agli obblighi di informazione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, esercita i poteri sostitutivi in conformita' all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (c), fermi restando i poteri di ordinanza previsti dall'ordinamento in caso di urgente necessita', nonche' quanto disposto dall'art. 53. Gli oneri economici connessi all'attivita' di sostituzione sono posti a carico dell'ente inadempiente.
4. Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione del presente decreto sono stabilite negli allegati al decreto stesso e con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (d), previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; attraverso i medesimi regolamenti possono altresi' essere modificati gli allegati al presente decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche.
5. Ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. l83 (e) con decreto dei Ministri competenti per materia, si provvede alla modifica degli allegati al presente decreto per dare attuazione alle direttive che saranno emanate dall'Unione europea, per le parti in cui queste modifichino modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico delle direttive dell'Unione europea recepite dal presente decreto.
6. I consorzi di bonifica e di irrigazione, anche attraverso appositi accordi di programma con le competenti autorita', concorrono alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione.
7. Le regioni assicurano la piu' ampia divulgazione delle informazioni sullo stato di qualita' delle acque e trasmettono all'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente i dati conoscitivi e le informazioni relative all'attuazione del presente decreto, nonche' quelli prescritti dalla disciplina comunitaria, secondo le modalita' indicate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente elabora a livello nazionale, nell'ambito del Sistema informativo nazionale ambientale, le informazioni ricevute e le trasmette ai Ministeri interessati e al Ministero dell'ambiente anche per l'invio alla Commissione europea. Con lo stesso decreto sono individuati e disciplinati i casi in cui le regioni sono tenute a trasmettere al Ministero dell'ambiente i provvedimenti adottati ai fini delle comunicazioni all'Unione europea o in ragione degli obblighi internazionali assunti.
8. Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
9. Le regioni favoriscono l'attiva partecipazione di tutte le parti interessate all'attuazione del presente decreto in particolare in sede di elaborazione, revisione e aggiornamento dei piani di tutela.
Riferimenti normativi:
(a) Il decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 recante "conferimento di funzioni e compiti dello Stato alle
regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59". E' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 92 del 21 aprile 1998.
(b) La legge 15 marzo 1997, n. 59 recante "delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa " e' pubblicata nel supplemento ordinario n. 92 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 21 aprile 1998.
(c) Il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 92 del 21 aprile 1998, e' il seguente:
"Art. 5
(Poteri sostitutivi). - 1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti
spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattivita' che
comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione
europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia,
assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere.
2. Decorso
inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto
inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.
3. In
casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e il
Consiglio dei Ministri puo' adottare il provvedimento di cui al comma 2, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed e'
immediatamente comunicato rispettivamente alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni" e alla Conferenza Stato-citta'
e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunita' montane, che ne
possono chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'art. 8,
comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Restano ferme le disposizioni
in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente".
Note all'art. 3.
(d) Il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina, dell'attivita' di governo e
ordinamento della presidenza del Consiglio dei Ministri" pubblicata sul
supplemento ordinano n. 214 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale -
del 12 settembre 1988, e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono
essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca
tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle
dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
(e) Il testo dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183
pubblicata nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale -
serie generale - del 13 maggio 1987, e' il seguente:
"Art. 20
(Adeguamenti tecnici). - 1. Con decreti dei Ministri interessati sara'
data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunita' economica
europea per le parti in cui modifichino modalita' esecutive e caratteristiche di
ordine tecnico di altre direttive della Comunita' economica europea gia'
recepite nell'ordinamento nazionale.
2. I Ministri interessati danno
immediata comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 al
Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, al Ministro degli
affari esteri ed al Parlamento".
TITOLO II
OBIETTIVI DI QUALITA'
Capo I
Obiettivo di qualita' ambientale e obiettivo
di qualita' per specifica destinazione
Art. 4.
Disposizioni generali
1. Al fine della tutela e del risanamento delle acque superficiali e sotterranee, il presente decreto individua gli obiettivi minimi di qualita' ambientale per i corpi idrici significativi e gli obiettivi di qualita' per specifica destinazione per i corpi idrici di cui all'articolo 6, da garantirsi su tutto il territorio nazionale.
2. L'obiettivo di qualita' ambientale e' definito in funzione della capacita' dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunita' animali e vegetali ampie e ben diversificate.
3. L'obiettivo di qualita' per specifica destinazione individua lo stato dei corpi idrici idoneo a una particolare utilizzazione da parte dell'uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi.
4. In attuazione del presente decreto sono adottate, mediante il piano di
tutela delle acque di cui all'articolo 44, misure atte a conseguire i seguenti
obiettivi entro il 31 dicembre 2016:
a) sia mantenuto o raggiunto per i corpi
idrici significativi superficiali e sotterranei l'obiettivo di qualita'
ambientale corrispondente allo stato di "buono" come definito nell'allegato
1;
b) sia mantenuto, ove gia' esistente, lo stato di qualita' ambientale
"elevato" come definito nell'allegato 1;
c) siano mantenuti o raggiunti
altresi' per i corpi idrici a specifica destinazione di cui all'articolo 6 gli
obiettivi di qualita' per specifica destinazione di cui all'allegato 2, salvo i
termini di adempimento previsti dalla normativa previgente.
5. Qualora per un corpo idrico siano designati obiettivi di qualita' ambientale e per specifica destinazione che prevedono per gli stessi parametri valori limite diversi, devono essere rispettati quelli piu' cautelativi; quando i limiti piu' cautelativi si riferiscono al conseguimento dell'obiettivo di qualita' ambientale, il rispetto degli stessi decorre dal 31 dicembre 2016.
6. Il piano di tutela provvede al coordinamento degli obiettivi di qualita' ambientale con i diversi obiettivi di qualita' per specifica destinazione.
7. Le regioni possono altresi' definire obiettivi di qualita' ambientale piu' elevati, nonche' individuare ulteriori destinazioni dei corpi idrici e relativi obiettivi di qualita'.
Art. 5.
Individuazione e perseguimento dell'obiettivo di
qualita' ambientale
1. Entro il 30 aprile 2003, sulla base dei dati gia' acquisiti e dei risultati del primo rilevamento effettuato ai sensi degli articoli 42 e 43, le regioni identificano per ciascun corpo idrico significativo, o parte di esso, la classe di qualita' corrispondente ad una di quelle indicate nell'allegato 1.
2. In relazione alla classificazione di cui al comma 1, le regioni stabiliscono e adottano le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualita' ambientale di cui all'articolo 4, comma 4, lettere a) e b), tenendo conto del carico massimo ammissibile ove fissato sulla base delle indicazioni dell'autorita' di bacino di rilievo nazionale e interregionale per i corpi idrici sovraregionali, assicurando in ogni caso per tutti i corpi idrici l'adozione di misure atte ad impedire un ulteriore degrado.
3. Al fine di assicurare entro il 31 dicembre 2016, il raggiungimento dell'obiettivo di qualita' ambientale corrispondente allo stato "buono", entro il 31 dicembre 2008, ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto di esso deve conseguire almeno i requisiti dello stato "sufficiente" di cui all'allegato 1.
4. Le regioni possono motivatamente stabilire termini diversi, per i corpi idrici che presentano condizioni tali da non consentire il raggiungimento dello stato "buono" entro il 31 dicembre 2016.
5. Le regioni possono motivatamente stabilire obiettivi di qualita'
ambientale meno rigorosi per taluni corpi idrici, qualora ricorra almeno una
delle seguenti condizioni:
a) il corpo idrico ha subito gravi ripercussioni
in conseguenza dell'attivita' umana che rendono manifestamente impossibile o
economicamente insostenibile un significativo miglioramento dello stato
qualitativo;
b) il raggiungimento dell'obiettivo di qualita' previsto non e'
perseguibile a causa della natura litologica ovvero geomorfologica del bacino di
appartenenza;
c) l'esistenza di circostanze impreviste o eccezionali, quali
alluvioni e siccita'.
6. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 5, la definizione di obiettivi meno rigorosi e' consentita purche' i medesimi non comportino l'ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico e, fatto salvo il caso di cui al comma 5, lettera b), non sia pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi fissati dal presente decreto in altri corpi idrici all'interno dello stesso bacino idrografico.
7. Nei casi previsti dai commi 4 e 5, i piani di tutela devono comprendere le misure volte alla tutela del corpo idrico, ivi compresi i provvedimenti integrativi o restrittivi della disciplina degli scarichi ovvero degli usi delle acque. I tempi e gli obiettivi, nonche' le relative misure, sono rivisti almeno ogni sei anni ed ogni eventuale modifica deve essere inserita come aggiornamento del piano.
Art. 6.
Obiettivo di qualita' per specifica
destinazione
1. Sono acque a specifica destinazione funzionale:
a) le acque dolci
superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
b) le acque
destinate alla balneazione;
c) le acque dolci che richiedono protezione e
miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;
d) le acque destinate
alla vita dei molluschi.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, commi 4 e 5, per le acque indicate al comma 1, e' perseguito, per ciascun uso, l'obiettivo di qualita' per specifica destinazione stabilito nell'allegato 2, fatta eccezione per le acque di balneazione.
3. Le regioni, al fine di un costante miglioramento dell'ambiente idrico, stabiliscono programmi, che vengono recepiti nel piano di tutela, per mantenere, ovvero adeguare, la qualita' delle acque di cui al comma 1, all'obiettivo di qualita' per specifica destinazione. Relativamente alle acque di cui al comma 2, le regioni predispongono apposito elenco che provvedono ad aggiornare periodicamente.
Capo II
Acque a specifica destinazione
Art. 7.
Acque superficiali destinate alla produzione di
acqua potabile
1. Le acque dolci superficiali per essere utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile, sono classificate dalle regioni nelle categorie A1, A2 e A3 secondo le caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche di cui alla tabella 1/A dell'allegato 2.
2. A seconda della categoria di appartenenza, le acque dolci superficiali di
cui al comma 1 sono sottoposte ai seguenti trattamenti:
a) categoria A1:
trattamento fisico semplice e disinfezione;
b) categoria A2: trattamento
fisico e chimico normale e disinfezione;
c) categoria A3: trattamento fisico
e chimico spinto, affinazione e disinfezione.
3. Le regioni inviano i dati relativi al monitoraggio e classificazione delle acque di cui ai commi 1 e 2 al Ministero della sanita', che provvede al successivo inoltro alla Commissione europea.
4. Le acque dolci superficiali che presentano caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche qualitativamente inferiori ai valori limite imperativi della categoria A3 possono essere utilizzate, in via eccezionale, solo nel caso in cui non sia possibile ricorrere ad altre fonti di approvvigionamento e a condizione che le acque siano sottoposte ad opportuno trattamento che consenta di rispettare le norme di qualita' delle acque destinate al consumo umano.
Art. 8.
Deroghe
1. Per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, le
regioni possono derogare ai valori dei parametri di cui alla tabella 1/A
dell'allegato 2:
a) in caso di inondazioni o di catastrofi naturali;
b)
limitatamente ai parametri contraddistinti nell'allegato 2 tabella 1/A dal
simbolo (o) in caso di circostanze meteorologiche eccezionali o condizioni
geografiche particolari;
c) quando le acque superficiali si arricchiscono
naturalmente di talune sostanze con superamento dei valori fissati per le
categorie A1, A2 e A3;
d) nel caso di laghi poco profondi e con acque quasi
stagnanti, per i parametri indicati con un asterisco nell'allegato 2, tabella
1/A, fermo restando che tale deroga e' applicabile unicamente ai laghi aventi
una profondita' non superiore ai 20 metri, che per rinnovare le loro acque
impieghino piu' di un anno e nel cui specchio non defluiscano acque di
scarico.
2. Le deroghe di cui al comma 1 non sono ammesse se ne derivi concreto pericolo per la salute pubblica.
Art. 9.
Acque di balneazione
1. Le acque destinate alla balneazione devono rispondere ai requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 (a), e successive modificazioni.
2. Per le acque che risultano ancora non idonee alla balneazione ai sensi del citato decreto Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 le regioni, entro l'inizio della stagione balneare successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, prima dell'inizio della stagione balneare, con periodicita' annuale, comunicano al Ministero dell'ambiente, secondo le modalita' indicate con il decreto di cui all'articolo 3, comma 7, tutte le informazioni relative alle cause ed alle misure che intendono adottare.
Riferimenti normativi:
(a) Il decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, recante "Attuazione della direttiva (CEE) n.
76/160 relativa alla qualita' delle acque di balneazione" e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 26 luglio 1982, n. 203.
Art. 10.
Acque dolci idonee alla vita dei pesci
1. Al fini della designazione delle acque dolci che richiedono protezione o
miglioramento per esser idonee alla vita dei pesci, sono privilegiati:
a) i
corsi d'acqua che attraversano il territorio di parchi nazionali e riserve
naturali dello Stato, nonche' di parchi e riserve naturali regionali;
b) i
laghi naturali ed artificiali, gli stagni ed altri corpi idrici, situati nei
predetti ambiti territoriali;
c) le acque dolci superficiali comprese nelle
zone umide dichiarate "di importanza internazionale" ai sensi della convenzione
di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con il decreto del Presidente
della Repubblica del 13 marzo 1976, n. 448, (a) sulla protezione delle zone
umide, nonche' quelle comprese nelle "oasi di protezione della fauna", istituite
dalle regioni e province autonome ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
(b);
d) le acque dolci superficiali che, ancorche' non comprese nelle
precedenti categorie, presentino un rilevante interesse scientifico,
naturalistico, ambientale e produttivo in quanto costituenti habitat di specie
animali o vegetali rare o in via di estinzione, ovvero in quanto sede di
complessi ecosistemi acquatici meritevoli di conservazione o, altresi', sede di
antiche e tradizionali forme di produzione ittica, che presentano un elevato
grado di sostenibilita' ecologica ed economica.
2. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo e degli articoli 11, 12 e 13, le acque dolci superficiali dei bacini naturali o artificiali utilizzati per l'allevamento intensivo delle specie ittiche, nonche' i canali artificiali adibiti a uso plurimo, di scolo o irriguo, e quelli appositamente costruiti per l'allontanamento dei liquami e di acque reflue industriali.
3. Le acque dolci superficiali che presentino valori dei parametri di qualita' conformi con quelli imperativi previsti dalla tabella 1/B dell'allegato 2, sono classificate, entro quindici mesi dalla designazione, come acque dolci "salmonicole" o "ciprinicole".
4. La designazione e la classificazione ai sensi dei commi 1 e 3 sono effettuate dalle regioni, ricorrendone le condizioni, devono essere gradualmente estese sino a coprire l'intero corpo idrico, ferma restando la possibilita' di designare e classificare nell'ambito del medesimo, tratti come "acqua salmonicola" e tratti come "acqua ciprinicola".
5. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessita' di tutela della qualita' delle acque, il presidente della giunta regionale o il presidente della provincia, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque.
Riferimenti normativi:
(a) Il decreto del Presidente della
Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, recante "Esecuzione della convenzione relativa
alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli
uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 173 del 3 luglio
1976.
(b) La legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio" e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 46 del 25 febbraio 1992.
Art. 11
Successive designazioni e revisioni
1. Le regioni sottopongono a revisione la designazione e la classificazione di alcune acque dolci idonee alla vita dei pesci in funzione di elementi imprevisti o sopravvenuti.
Art. 12
Accertamento della qualita' delle acque idonee
alla vita dei pesci
1. Le acque designate e classificate si considerano idonee alla vita dei pesci se rispondono ai requisiti riportati nella tabella 1/B dell'allegato 2.
2. Se dai campionamenti risulta che non sono rispettati uno o piu' valori dei parametri riportati nella tabella 1/B dell'allegato 2, le autorita' competenti al controllo accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita, ad apporti inquinanti o a eccessivi prelievi e propongono all'autorita' competente le misure appropriate.
3. Ai fini di una piu' completa valutazione delle qualita' delle acque, le regioni promuovono la realizzazione di idonei programmi di analisi biologica delle acque designate e classificate.
Art. 13
D e r o g h e
1. Per le acque dolci superficiali designate o classificate per essere idonee alla vita dei pesci, le regioni possono derogare al rispetto dei parametri indicati nella tabella 1/B dell'allegato 2, dal simbolo (o), in caso di circostanze meteorologiche eccezionali o speciali condizioni geografiche e, quanto al rispetto dei parametri riportati nella medesima tabella, per arricchimento naturale del corpo idrico da sostanze provenienti dal suolo senza intervento diretto dell'uomo.
Art. 14
Acque destinate alla vita dei molluschi
1. Le regioni designano, nell'ambito delle acque marine costiere e salmastre, che sono sede di banchi e popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi, quelle richiedenti protezione e miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo degli stessi e per contribuire alla buona qualita' dei prodotti della molluschicoltura direttamente commestibili per l'uomo.
2. Le regioni possono procedere a designazioni complementari, oppure alla revisione delle designazioni gia' effettuate, in funzione dell'esistenza di elementi imprevisti al momento della designazione.
3. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessita' di tutela della qualita' delle acque, il presidente della giunta regionale, il presidente della provincia e il sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque.
Art. 15.
Accertamento della qualita' delle acque
destinate alla vita dei molluschi
1. Le acque designate ai sensi dell'articolo 14 devono rispondere ai requisiti di qualita' di cui alla tabella 1/C dell'allegato 2.
2. Qualora le acque designate non risultano conformi ai requisiti di cui alla tabella 1/C dell'allegato 2, le regioni stabiliscono programmi per ridurre l'inquinamento.
3. Se da un campionamento risulta che uno o piu' valori di parametri di cui alla tabella 1/C dell'allegato 2, non sono rispettati, le autorita' competenti al controllo accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita o ad altri fattori di inquinamento. In tali casi le regioni adottano misure appropriate.
Art. 16.
Deroghe
1. Per le acque destinate alla vita dei molluschi, le regioni possono derogare ai requisiti alla tabella 1/C dell'allegato 2, in caso di condizioni meteorologiche o geografiche eccezionali.
Art. 17.
Norme sanitarie
1. Le attivita' di cui agli articoli 14, 15 e 16 lasciano impregiudicata l'attuazione delle norme sanitarie relative alla classificazione delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi, effettuata ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530 (a).
Riferimenti normativi:
(a) Il decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 530, recante "Attuazione della direttiva 91/492/CEE che
stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione
dei molluschi bivalvi vivi" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 7 dell'11 gennaio 1993.
TITOLO III
TUTELA DEI CORPI IDRICI E DISCIPLINA DEGLI
SCARICHI
Capo I
Aree richiedenti specifiche misure di
prevenzione dall'inquinamento e di risanamento
Art. 18
Aree sensibili
1. Le aree sensibili sono individuate secondo i criteri dell'allegato 6.
2. Ai fini della prima individuazione sono designate aree
sensibili:
a) i laghi di cui all'allegato 6, nonche' i corsi d'acqua a esse
afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa;
b) le aree
lagunari di Orbetello, Ravenna e Piallassa-Baiona, le Valli di Comacchio, i
laghi salmastri e il delta del Po;
c) le zone umide individuate ai sensi
della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con decreto del
Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (a);
d) le aree costiere
dell'Adriatico-Nord Occidentale dalla foce dell'Adige al confine meridionale del
comune di Pesaro e i corsi d'acqua ad essi afferenti per un tratto di 10
chilometri dalla linea di costa.
3. Resta fermo quanto disposto dalla legislazione vigente relativamente alla tutela di Venezia.
4. Sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato 6 e sentita l'Autorita' di bacino, le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possonodesignare ulteriori aree sensibili ovvero individuano all'interno delle aree indicate nel comma 2, i corpi idrici che non costituiscono aree sensibili.
5. Le regioni, sulla base dei criteri previsti dall'allegato 6, delimitano i bacini drenanti nelle aree sensibili che contribuiscono all'inquinamento di tali aree.
6. Ogni quattro anni si provvede alla reidentificazione delle aree sensibili e dei rispettivi bacini drenanti che contribuiscono all'inquinamento delle aree sensibili.
7. Le nuove aree sensibili identificate ai sensi dei commi 4 e 6 devono soddisfare i requisiti dell'articolo 32 entro sette anni dalla identificazione.
Riferimenti normativi:
(a) Il titolo del decreto del
Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 e' riportato nelle note
all'art. 10.
Art. 19.
Zone vulnerabili da nitrati di origine
agricola
1. Le zone vulnerabili sono individuate secondo i criteri di cui all'allegato 7/A-I.
2. Ai fini della prima individuazione sono designate zone vulnerabili le aree elencate nell'allegato 7/A-III.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base dei dati disponibili, e per quanto possibile sulla base delle indicazioni stabilite nell'allegato 7/A-I, le regioni, sentita l'Autorita' di bacino, possono individuare ulteriori zone vulnerabili ovvero, all'interno delle zone indicate nell'allegato 7/A-III, le parti che non costituiscono zone vulnerabili.
4. Almeno ogni quattro anni le regioni, sentita l'Autorita' di bacino, rivedono o completano le designazioni delle zone vulnerabili per tener conto dei cambiamenti e fattori imprevisti al momento della precedente designazione. A tal fine le regioni predispongono e attuano, ogni quattro anni, un programma di controllo per verificare le concentrazioni dei nitrati nelle acque dolci per il periodo di un anno, secondo le prescrizioni di cui all'allegato 7/A-I, nonche' riesaminano lo stato eutrofico causato da azoto delle acque dolci superficiali, delle acque di transizione e delle acque marine costiere.
5. Nelle zone individuate ai sensi dei commi 2, 3 e 4 devono essere attuati i programmi di azione di cui al comma 6, nonche' le prescrizioni contenute nel codice di buona pratica agricola di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole in data 19 aprile 1999, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 1999.
6. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto per le zone designate ai sensi dei commi 2 e 3, ed entro un anno dalla data di designazione per le ulteriori zone di cui al comma 4, le regioni, sulla base delle indicazioni e delle misure di cui all'allegato 7/A-IV, definiscono ovvero rivedono, se gia' posti in essere, programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, e provvedono alla loro attuazione nell'anno successivo per le zone vulnerabili di cui ai commi 2 e 3 e nei successivi quattro anni per le zone di cui al comma 4.
7. Le regioni provvedono, inoltre, a:
a) integrare, se del caso, in
relazione alle esigenze locali, il codice di buona pratica agricola,
stabilendone le modalita' di applicazione;
b) predisporre ed attuare
interventi di formazione e di informazione degli agricoltori sul programma di
azione e sul codice di buona pratica agricola;
c) elaborare ed applicare
entro quattro anni a decorrere dalla definizione o revisione dei programmi di
cui al comma 6, i necessari strumenti di controllo e verifica dell'efficacia dei
programmi stessi sulla base dei risultati ottenuti; ove necessario, modificare o
integrare tali programmi individuando tra le ulteriori misure possibili, quelle
maggiormente efficaci, tenuto conto dei costi di attuazione delle misure
stesse.
8. Le variazioni apportate alle designazioni, i programmi di azione, i risultati delle verifiche dell'efficacia degli stessi e le revisioni effettuate devono essere comunicati al Ministero dell'ambiente, secondo le modalita' indicate nel decreto di cui all'articolo 3, comma 7. Al Ministero per le politiche agricole e' data tempestiva notizia delle integrazioni apportate al codice di buona pratica agricola di cui al comma 7, lettera a) nonche' degli interventi di formazione e informazione.
9. Al fine di garantire un generale livello di protezione delle acque il codice di buona pratica agricola e' di raccomandata applicazione al di fuori delle zone vulnerabili.
Art. 20.
Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e
altre zone vulnerabili
1. Con le modalita' previste dall'articolo 19 e sulla base delle indicazioni contenute nell'allegato 7/B, le regioni identificano le aree di cui all'articolo 5, comma 21, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 (a), allo scopo di proteggere le risorse idriche o altri comparti ambientali dall'inquinamento derivante dall'uso di prodotti fitosanitari.
2. Le regioni e le Autorita' di bacino verificano la presenza nel territorio di competenza di aree soggette o minacciate da fenomeni di siccita', degrado del suolo e processi di desertificazione e le designano quali aree vulnerabili alla desertificazione.
3. Per le aree di cui al comma 2, nell'ambito della pianificazione di bacino e della sua attuazione, sono adottate specifiche misure di tutela, secondo i criteri previsti nel piano d'azione nazionale di cui alla delibera CIPE del 22 dicembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1999.
Riferimenti normativi:
(a) Il testo dell'art. 5, comma 21,
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante "Attuazione della
direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti
fitosanitari" pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 122 del 27 maggio 1995, e' il
seguente:
"21. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto il Ministro dell'ambiente, sentite le regioni e le province autonome,
definisce i criteri per l'individuazione delle aree vulnerabili, nelle quali le
regioni e le province autonome possono chiedere l'applicazione, delle
limitazioni e delle esclusioni di impiego di cui al comma 20".
Art. 21
Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque
superficiali e sotterranee
destinate al consumo umano
1. Su proposta delle autorita' d'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonche' per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonche', all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.
2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le autorita' competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione, la tutela della risorsa ed il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano.
3. Per la gestione delle aree di salvaguardia si applicano le disposizioni dell'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (a), e le disposizioni dell'articolo 24 della stessa legge (b), anche per quanto riguarda eventuali indennizzi per le attivita' preesistenti.
4. La zona di tutela assoluta e' costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni; essa deve avere una estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
5. La zona di rispetto e' costituita dalla porzione di territorio
circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni
d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica
captata e puo' essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto
allargata in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla
situazione locale di vulnerabilita' e rischio della risorsa. In particolare
nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di
pericolo e lo svolgimento delle seguenti attivita':
a) dispersione di fanghi
ed acque reflue, anche se depurati;
b) accumulo di concimi chimici,
fertilizzanti o pesticidi;
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o
pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle
indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura
dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e
della vulnerabilita' delle risorse idriche;
d) dispersione nel sottosuolo di
acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
e) aree cimiteriali;
f)
apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
g) apertura
di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano
e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione
delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
h) gestione di
rifiuti;
i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e
sostanze radioattive;
l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di
autoveicoli;
m) pozzi perdenti;
n) pascolo e stabulazione di bestiame che
ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto
delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione
di bestiame nella zona di rispetto ristretta.
6. Per gli insediamenti o le attivita' di cui al comma 5, preesistenti,
ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le
misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro
messa in sicurezza. Le regioni e le provincie autonome disciplinano, all'interno
delle zone di rispetto, le seguenti strutture od attivita':
a)
fognature;
b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
c)
opere viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio;
d) le
pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla
lettera c) del comma 5.
7. In assenza dell'individuazione da parte della regione della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.
8. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.
9. Le regioni, al fine della protezione delle acque sotterranee, anche di
quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, individuano e disciplinano,
all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree: a) aree di ricarica
della falda;
b) emergenze naturali ed artificiali della falda;
c) zone di
riserva.
Riferimenti normativi.
(a) L'art. 13 della legge 5 gennaio
1994, n. 36, pubblicata nel supplemento ordinario n. 14 alla Gazzetta
Ufficiale - serie generale - del 19 gennaio 1994 e' il seguente:
"Art.
13 (Tariffa del servizio idrico). - 1. La tariffa costituisce il
corrispettivo del servizio idrico come definito all'articolo 4, comma 1, lettera
f).
2. La tariffa e' determinata tenendo conto della qualita' della risorsa
idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari,
dell'entita' dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della
remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di
salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, di intesa
con il Ministro dell'ambiente, su proposta del comitato di vigilanza di cui
all'art. 21, sentite le Autorita' di bacino di rilievo nazionale, nonche' la
conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, elabora un metodo normalizzato per definire le
componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento. La tariffa di
riferimento e' articolata per fasce di utenza e territoriali, anche con
riferimento a parcolari situazioni idrogeologiche ed in funzione del
contenimento del consumo.
4. La tariffa di riferimento costituisce la base
per la determinazione della tariffa nonche' per orientare e graduare nel tempo
gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione della presente
legge.
5. La tariffa e' determinata dagli enti locali, anche in relazione al
piano finanziario degli interventi relativi al servizio idrico di cui
all'articolo 11, comma 3.
6. La tariffa e' applicata dai soggetti gestori,
nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.
7. Nella
modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per i consumi domestici
essenziali nonche' per i consumi di determinate categorie secondo prefissati
scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi
sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie e per gli
impianti ricettivi stagionali.
8. Per le successive determinazioni della
tariffa si tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttivita' e
della qualita' del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
9.
L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli
investimenti effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini
dell'organizzazione del servizio idrico integrato".
(b) il testo dell'art. 24 della citata legge 5 gennaio 1994, n. 36 e'
il seguente:
"Art. 24 (Gestione delle aree di salvaguardia). - 1.
Per assicurare la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche
destinate al consumo umano, il gestore del servizio idrico integrata puo'
stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni, gli enti locali, le associazioni
e le universita' agrarie titolari di demani collettivi, per la gestione diretta
dei demani pubblici o collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree,
nel rispetto della protezione della natura e tenuta conto dei diritti di uso
civico esercitati.
2. La quota di tariffa riferita ai costi per la gestione
delle aree di salvaguardia, in caso di trasferimenti di acqua da un ambito
territoriale ottimale all'altro, e' versata alla comunita' montana, ove
costituita, o agli enti locali nel cui territorio ricadono le derivazioni; i
relativi proventi sono utilizzati ai fitti della tutela e del recupero delle
risorse ambientali".
Capo II
Tutela quantitativa della risorsa e
risparmio idrico
Art. 22.
Pianificazione del bilancio idrico
1. La tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualita' attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualita' delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile.
2. Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico come definito dall'Autorita' di bacino, nel rispetto delle priorita' della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilita', del minimo deflusso vitale, della capacita' di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.
3. Le regioni definiscono, sulla base delle linee guida di cui al comma 4 e dei criteri adottati dai Comitati istituzionali delle Autorita' di bacino, gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, nonche' gli obblighi e le modalita' di trasmissione dei risultati delle misurazioni all'Autorita' concedente per il loro successivo inoltro alla regione ed alle Autorita' di bacino competenti. Le Autorita' di bacino provvedono a trasmettere i dati in proprio possesso all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente secondo le modalita' di cui all'articolo 3, comma 7.
4. Il Ministro dei lavori pubblici provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto a definire, di concerto con gli altri Ministri competenti e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, le linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale.
5. Salvo quanto previsto al comma 6, tutte le derivazioni di acqua comunque in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto sono regolate dall'Autorita' concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera i), della legge 18 maggio 1989, n. 183 (a) e dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (b) senza che cio' possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
6. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 le autorita' concedenti, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico provvedono, ove necessario, alla loro revisione, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che cio' possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
6-bis. Nel provvedimento di concessione prefereziale, rilasciato ai sensi dell'articolo 4 dei regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (c), sono previsti i rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e le prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico.
Riferimenti normativi.
(a) Il testo dell'art. 3, comma 1,
lettera i) della legge 18 maggio 1989, n. 183, e' il seguente:
Art. 3 (Le
attivita' di pianficaziane, di programmazione e di attuazione). - 1. La
attivita' di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi
destinati a realizzare le finalita' indicate all'art. 1 curano in
particolare:
a) - h) (Omissis).
i) la razionale utilizzazione
delle risorse idriche superficiali e profonde, con una efficiente rete
idraulica, irrigua ed idrica garantendo, comunque, che l'insieme delle
derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei
sottesi nonche' la pulizia delle acque;".
(b) il testo dell'art. 3, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
e' il seguente:
"Art. 3 (Equilibrio del bacino idrico). -
(Omissis).
3. Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti
prelievi o da trasferimenti sia a valle che oltre la linea di displuvio, le
derivazioni, sono regolate in modo da garantire il livello di deflusso
necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri
degli ecosistemi interessati".
(c) il testo dell'art. 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
recante "testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti
elettrici", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1984, n. 5,
e' il seguente:
4. Per le acque pubbliche, le quali, non comprese in
precedenti elenchi, siano incluse in elenchi suppletivi, gli utenti che non
siano in grado di chiedere il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua ai
termini dell'art. 3, hanno diritto alla concessione limitatamente al
quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata, con
esclusione di qualunque concorrente, salvo quanto e' disposto dall'art.
45.
La domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti dall'art. 3
per i riconoscimenti e sara' istruita con la procedura delle concessioni.
Art. 23.
Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775
1. Il secondo comma dell'articolo 7 del testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque e impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre
1933, n. 175 (a) introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 12 luglio
1993, n. 275 (b) e' sostituito dal seguente:
"Le domande di cui al primo
comma relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni sono altresi'
trasmesse alle Autorita' di bacino territorialmente interessate che, nel termine
massimo di quaranta giorni dalla ricezione, comunicano il proprio parere
all'ufficio istruttore in ordine alla compatibiita' della utilizzazione con le
previsioni del piano di tutela e, anche in attesa di approvazione dello stesso,
ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Decorso
il predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si
intende espresso in senso favorevole".
2. Il comma 1 dell'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n.
275 (c) sostituito dal seguente:
"1. Tra piu' domande concorrenti, completata
l'istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, e' preferita quella che da sola o in
connessione con altre utenze concesse o richieste presenti la piu' razionale
utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:
a)
l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti
anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione, evitando
ogni spreco e destinando preferenzialinente le risorse qualificate all'uso
potabile;
b) le effettive possibilita' di migliore utilizzo delle fonti in
relazione all'uso;
c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo
idrico;
d) la quantita' e la qualita' dell'acqua restituita rispetto a quella
prelevata.
1-bis. E' preferita la domanda che, per lo stesso tipo di
uso, garantisce la maggior restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di
qualita' dei corpi idrici. In caso di piu' domande concorrenti per usi
industriali e' altresi' preferita quella del richiedente che aderisce al sistema
ISO 14001 ovvero al sistema di cui al regolamento CEE n. 1836/1993 del Consiglio
del 29 giugno 1993 (d) sull'adesione volontaria delle imprese del settore
industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit.".
3. L'articolo 12 bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
(a) introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo 12 luglio 1993,
n. 275 (b) e' sostituito dal seguente:
"Art. 12-bis. - 1.
Il provvedimento di concessione e' rilasciato se non pregiudica il mantenimento
o il raggiungimento degli obiettivi di qualita' definiti per il corso d'acqua
interessato e se e' garantito il minimo deflusso vitale, tenuto conto delle
possibilita' di utilizzo di acque reflue depurate o di quelle provenienti dalla
raccolta di acque piovane, sempre che cio' risulti economicamente sostenibile.
Nelle condizioni del disciplinare sono fissate, ove tecnicamente possibile, la
quantita' e le caratteristiche qualitative dell'acqua restituita. Analogamente,
nei casi di prelievo da falda si tiene conto della necessita' di assicurare
l'equilibrio complessivo tra i prelievi e la capacita' di ricarica
dell'acquifero, anche al fine di evitare fenomeni di intrusione di acque salate
o inquinate, e quant'altro sia utile in funzione del controllo del miglior
regime delle acque.
2. L'utilizzo di risorse qualificate con riferimento a
quelle prelevate da sorgenti o falde o comunque riservate al consumo umano, puo'
essere assentito per usi diversi da quello potabile sempre che non vi sia
possibilita' di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta
di acque piovane, ovvero se il riutilizzo sia economicamente insostenibile, solo
nei casi di ampia disponibilita' delle risorse predette, di accertata carenza
qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento; in tal
caso, il canone di utenza per uso diverso da quello potabile e'
triplicato.
3. Sono escluse le concessioni ad uso idroelettrico i cui
impianti sono posti in serie con gli impianti di acquedotto.".
4. L'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (a)
e' sostituito dal seguente:
"Art. 17. - 1. Salvo quanto previsto
dall'articolo 93 (e) e dall'articolo 28, commi 3 e 4, della legge 5
gennaio 1994, n. 36 (f) e' vietato derivare o utilizzare acqua pubblica
senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell Autorita' competente.
Nel caso di violazione del disposto del comma 1, l'amministrazione competente
dispone la cessazione dell`utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni
altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, e' tenuto al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a
lire cinquanta milioni. Nei casi di particolare tenuita' si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni. Alla
sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura
ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(g). E 'in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti.
L'autorita' competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le
necessarie cautele, puo' eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria
del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale,
purche' l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e
con il buon regime delle acque".
5. E' soppresso il secondo comma dell'articolo 54 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (a).
6. Fatta salva la normativa transitoria di attuazione dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (h) per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica, in tutto o in parte abusivamente in atto, la sanzione di cui all'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dal presente articolo, e' ridotta ad un quinto qualora sia presentata domanda in sanatoria entro il 31 dicembre 2000. Non sono soggetti a tale adempimento ne' al pagamento della sanzione coloro che abbiano presentato comunque domanda prima della data di entrata in vigore del presente decreto. La concessione in sanatoria e' rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria, l'utilizzazione puo' proseguire, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorita' concedente di sospendere in qualsiasi momento l`utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualita'.
6-bis. I termini previsti dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 (i) per la presentazione delle domande di riconoscimento o la concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (l) e dell'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290 (m) per le denunce dei pozzi, sono prorogati al 31 dicembre 2000. In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999.
7. Il primo comma dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, come modificato dal comma 1, dell'articolo 29 della legge 5 gennaio 1994,
n. 36 (n) e' sostituito dal seguente:
"Tutte le concessioni di
derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, salvo quanto disposto
al secondo comma, non puo' eccedere i trenta anni ovvero quaranta per uso
irriguo. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 12, commi 6, 7 e 8 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (o)".
8. Il comma 7 si applica anche alle concessioni di derivazione gia' rilasciate. Qualora la scadenza di queste ultime, per effetto dello stesso comma 7, risulti anticipata rispetto a quella originariamente fissata nel provvedimento di concessione, le relative derivazioni possono continuare ad essere esercitate sino alla data di scadenza originaria, purche' venga presentata domando entro il 31 dicembre 2000, fatta salva l'applicazione di quanto previsto all'articolo 22, e sempre che alla prosecuzione della derivazione non osti uno specifico motivo di interesse pubblico. Le piccole derivazioni ad uso idroelettrico di pertinenza dell'ENEL, per le quali risulti decorso il termine di trenta anni fissato dal comma 7, sono prorogate per ulteriori trenta anni a far data dall'entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, previa presentazione della relativa domanda entro il 31 dicembre 2000. Le regioni, anche su richiesta o parere dell'ente gestore qualora la concessione ricada in area protetta, ove si verifichino la mancanza dei presupposti di cui al comma 1 procedono, senza indennizzo, alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare ai fini di rendere compatibile il prelievo, ovvero alla revoca.
9. Dopo il terzo comma dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775 (q) e' inserito il seguente:
"Le concessioni di derivazioni per
uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle colture in funzione della
disponibilita' della risorsa idrica, della quantita' minima necessaria alla
coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalita' di irrigazione; le
stesse sono assentite o rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare
la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili gia' operanti sul
territorio.".
9-bis. Fatta salva l'efficacia delle norme piu' restrittive tutto il territorio nazionale e' assoggettato a tutela ai sensi dell'articolo 94 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (a).
9-ter. Le regioni disciplinano i procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico emanate, entro il 30 settembre 2000, ai sensi dell'artico-lo 88, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (s), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, nelle quali sono indicate anche le possibilita' di libero utilizzo di acque superficiali scolanti su suoli o in fossi o in canali di proprieta' privata. Le regioni, sentite le Autorita' di bacino, disciplinano forme di regolazione dei prelievi delle acque sotterranee per gli usi domestici, come definiti dall'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (r) laddove sia necessario garantire l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'artico-lo 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (s).
9-quater. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
come modificato dall'articolo 28, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136
(t) e' sostituito dal seguente:
"2. Il riconoscimento e la
concessione preferenziale delle acque superficiali o sorgentizie che hanno
assunto natura pubblica per effetto dell'articolo 1, nonche' le concessioni in
sanatoria, sono rilasciati su parere dell'ente gestore dell'area naturale
protetta. Gli enti gestori di aree protette verificano le captazioni e le
derivazioni gia' assentite all'interno delle aree protette e richiedono
all'autorita' competente la modifica delle quantita' di rilascio qualora
riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di
captazione, senza che cio' possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da
parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del
canone demaniale di concessione.".
9-quinquies. Il comma 3 dell'articolo 25 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (u) e' abrogato".
Riferimenti normativi.
(a) Il testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 gennaio 1934, n. 5.
Si riporta il testo dell'art. 7 del
suddetto testo unico, come modificato dal decreto legislativo n.
152/1999.
"Art. 7. - Le domande per nuove concessioni e utilizzazioni
corredate dei progetti di massima delle opere da eseguire per la raccolta,
regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle
acque sono dirette al Ministro dei lavori pubblici e presentate all'ufficio del
Genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa.
Le
domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle piccole
derivazioni sono altresi' trasmesse alle Autorita' di bacino territorialmente
interessate che, nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione,
comunicano il proprio parere all'ufficio istruttore in ordine alla
compatibilita' della utilizzazione con le previsioni del piano di tutela e,
anche in attesa di approvazione dello stesso, ai fini del controllo
sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Decorso il predetto termine
senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in
senso favorevole.
Ogni richiedente di nuove concessioni deve depositare, con
la domanda, una somma pari ad un quarantesimo del canone annuo e in ogni caso
non inferiore a lire cinquanta. Le somme cosi' raccolte sono versate in
tesoreria in conto entrate dello Stato.
L'ufficio del Genio civile ordina la
pubblicazione della domanda mediante avviso nel foglio degli annunzi legali
delle province nel cui territorio ricadono le opere di presa e di restituzione
delle acque.
Nell'avviso sono indicati il nome del richiedente e i dati
principali della richiesta derivazione, e cioe':
luogo di presa, quantita' di
acqua, luogo di restituzione ed uso della derivazione.
L'avviso e' pubblicato
anche nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Nei territori che ricadono
nella circoscrizione del magistrato alle acque per le province venete e di
Mantova, questo deve essere sentito sull'ammissibilita' delle istanze prima
della loro istruttoria.
Se il Ministro ritiene senz'altro inammissibile una
domanda perche' inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri
interessi generali, la respinge con suo decreto sentito il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici.
Le domande che riguardano derivazioni
tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o piu' domande anteriori,
sono accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre
trenta giorni dall'avviso nella Gazzetta Ufficiale relativo alla prima
delle domande pubblicate incompatibili con la nuova. Di tutte le domande
accettate si da' pubblico avviso nei modi sopra indicati.
Dopo trenta giorni
dall'avviso, la domanda viene pubblicata, col relativo progetto, mediante
ordinanza del Genio civile.
In ogni caso l'ordinanza stabilisce il termine,
non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, entro il quale possono
presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte avverso la derivazione
richiesta.
Se le opere di derivazione interessano la circoscrizione di piu'
uffici del Genio civile, l'ordinanza di istruttoria e' emessa dal Ministro dei
lavori pubblici.
Nel caso di domande concorrenti la istruttoria e' estesa a
tutte le domande se esse sono tutte incompatibili con la prima; se invece alcune
furono accettate al di la' dei termini relativi alla prima, per essere
compatibili con questa e non con le successive, l'istruttoria e' intanto
limitata a quelle che sono state presentate ed accettate entro novanta giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso relativo alla
prima domanda".
(b) Il decreto legislativo 12 luglio 1993 n. 275, recante "riordino in materia di concessione di acque pubbliche" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 182 del 5 agosto 1993.
(c) Il testo dell'art. 9 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
gia' modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come
ulteriormente modificato dal decreto legislativo n. 152/1999, e' il
seguente:
"Art. 9. - 1. Tra piu' domande concorrenti, completata
l'istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, e' preferita quella che da sola o in
connessione con altre utenze concesse o richieste presenti la piu' razionale
utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:
a)
l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti
anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione, evitando
ogni spreco e destinando preferenzialmente le risorse qualificate all'uso
potabile;
b) le effettive possibilita' di migliore utilizzo delle fonti in
relazione all'uso;
c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo
idrico;
d) la quantita' e la qualita' dell'acqua restituita rispetto a quella
prelevata.
1-bis. E' preferita la domanda che, per lo stesso tipo di
uso, garantisce la maggior restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di
qualita' dei corpi idrici. In caso di piu' domande concorrenti per usi
industriali e' altresi' preferita quella del richiedente che aderisce al sistema
ISO 14001 ovvero al sistema di cui al regolamento CEE n. 1836/1993 del Consiglio
del 29 giugno 1993 sull'adesione volontaria delle imprese del settore
industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit.
A parita' di
tali condizioni e' prescelta quella che offra maggiori ed accertate garanzie
tecnico-finanziarie ed economiche d'immediata esecuzione ed utilizzazione. In
mancanza di altre condizioni di preferenza, vale il criterio della priorita' di
presentazione.
Qualora tra piu' domande concorrenti si riscontri che i
progetti sono sostanzialmente equivalenti, quantunque in alcuna di quelle
posteriormente presentate la utilizzazione sia piu' vasta, e' di regola
preferita la prima domanda quando non ostino motivi prevalenti d'interesse
pubblico e il primo richiedente si obblighi ad attuare la piu' vasta
utilizzazione.
Sulla preferenza da darsi all'una od all'altra domanda decide
definitivamente il Ministro dei lavori pubblici sentito il Consiglio superiore.
Il Consiglio indica, per la domanda prescelta, gli elementi essenziali che
devono essere contenuti nel disciplinare.
Nelle concessioni a prevalente
scopo irriguo, a parita' di utilizzazione, e' preferita fra piu' concorrenti la
domanda di chi abbia la proprieta' dei terreni da irrigare o del relativo
consorzio dei proprietari".
(d) Il regolamento CEE n. 1836/1993 del Consiglio del 29 giugno 1993 sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di ecogostione e audit e pubblicato nella G.U.C.E. n. 168 del 10 luglio 1993.
(e) Si riporta il testo dell'art. 93 del regio decreto 11 dicembre
1993, n. 1775:
"Art. 93. - Il proprietario di un fondo, anche nelle zone
soggette a tutela della pubblica amministrazione, a norma degli articoli
seguenti, ha facolta', per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare
liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee nel suo fondo,
purche' osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge.
Sono
compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti
direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del
bestiame".
(f) I commi 3 e 4 dell'articolo 28 della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
sono i seguenti:
"3. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al
servizio di fondi agricoli o di singoli edifici e' libera.
4. La raccolta di
cui al comma 3 non richiede licenza o concessione di derivazione di acque; la
realizzazione dei relativi manufatti e' regolata alle leggi in materia di
edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle
altre leggi speciali".
(g) L'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 recante "modifiche
al sistema penale" pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 329 del 30 novembre 1981 e' il
seguente:
"Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della
sanzione prevista per la violazione commessa o, se piu' favorevole e qualora sia
stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni
dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione
degli estremi della violazione.
Nei casi di violazione [del testo unico delle
norme sulla circolazione stradale e] dei regolamenti comunali e provinciali
continuano ad applicarsi, [rispettivamente l'art. 138 dei testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le
modifiche apportate dall'art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e] l'art.
107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con regio
decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche
nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge
non consentivano l'oblazione".
(h) L'art. 1 della citata legge 5 gennaio 1994, n. 36 e' il
seguente:
"Art. 1 (Tutela e uso delle risorse idriche). - 1. Tutte
le acque superficiali e sotterranee, ancorche' non estratte dal sottosuolo, sono
pubbliche e costituiscono una risorsa che e' salvaguardata ed utilizzata secondo
criteri di solidarieta'.
2. Qualsiasi uso delle acque e' effettuato
salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di
un integro patrimonio ambientale.
3. Gli usi delle acque sono indirizzati al
risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico,
la vivibilita' dell'ambiente, l'agricoltura. la fauna e la flora acquatiche, i
processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
4. Le acque termali,
minerali e per uso geotermico sono disciplinate da leggi speciali".
(i) L'art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio
1999, n. 238, recante "regolamento recante norme per l'attivazione di talune
disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 1999, n. 173, e' il
seguente:
"Art. 1 (Demanio idrico). - 1. Appartengono allo Stato e
fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque
superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne.
2. La disposizione di cui
al comma 1 non si applica a tutte le acque piovane non ancora convogliate in un
corso d'acqua o non ancora raccolte in invasi o cisterne.
3. Ai sensi
dell'art. 28, commi 3 e 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, la raccolta delle
acque di cui al comma 2 in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di
singoli edifici e' libera e non e' soggetta a licenza o concessione di
derivazione, ferma l'osservanza delle norme edilizie e di sicurezza e di altre
norme speciali per la realizzazione dei relativi manufatti, nonche' delle
discipline delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in
materia di trattamento e di depurazione delle acque.
4. Per le acque
pubbliche di cui all'art. 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e al presente
regolamento non iscritte negli elenchi delle acque pubbliche, pua' essere
chiesto il riconoscimento o la concessione preferenziale di cui all'art. 4 del
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento".
(l) L'art. 4 del citato decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' il
seguente:
"Art. 4. - Per le acque pubbliche, le quali, non comprese in
precedenti elenchi, siano incluse in elenchi suppletivi, gli utenti che non
siano in grado di chiedere il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua ai
termini dell'art. 3, hanno diritto alla concessione limitatamente al
quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata, con
esclusione di qualunque concorrente, salvo quanto e' disposto dall'art.
45.
La domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti dall'art. 3
per i riconoscimenti e sara' istruita con la procedura delle
concessioni".
(m) L'art. 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290, recante "proroga di
termini nel settore agricolo" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
195 20 agosto 1999, e' il seguente:
"Art. 2 (Denuncia dei pozzi -
Modifica all'art. 11 del decreto-legge n. 507 del 1994). - 1. Il termine
per le denunce dei pozzi di cui all'art. 10 del decreto legislativo 12 luglio
1993, n. 275, come modificato dall'art. 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n.
507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e'
riaperto e fissato in dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge; in caso di richiesta di riconoscimento o concessione, i canoni di
derivazione irrigua sono dovuti dalla data di accoglimento della relativa
domanda. Le regioni adottano, entro quattro mesi dalla data di entrata m vigore
della presente legge, provvedimenti finalizzati alla semplificazione degli
adempimenti, con particolare riferimento alle utenze minori. La disposizione di
cui al presente comma ha efficacia dal 1° luglio 1995.
2. Per i pozzi ad uso
domestico o agricola, la denuncia e la richiesta di concessione possono
effettuarsi anche mediante autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15, e successive modificazioni. La presentazione di tale denuncia, da
effettuarsi presso le amministrazioni provinciali competenti nel termine di cui
al comma 1, estingue ogni illecito amministrativo eventualmente commesso per la
mancata tempestiva denuncia.
3. Al comma 1 dell'art. 11 del decreto-legge 8
agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994,
n. 584, le parole: "periodo non superiore a due anni" sono sostituite dalle
seguenti: " periodo non superiore a quattro anni".
(n) Il testo vigente dell'art. 21 del regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775, gia' modificato dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, come ulteriormente
modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, e' il
seguente:
"Art. 21. - Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La
durata delle concessioni, salvo quanto disposto al secondo comma, non puo'
eccedere i trenta anni ovvero quaranta per uso irriguo. Resta ferma la
disciplina di cui all'art. 12, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79.
Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale sono
stipulate per una durata non superiore ad anni quindici e possono essere
condizionate alla attuazione di risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso
dell'acqua, nei termini quantitativi e temporali che dovranno essere stabiliti
in sede di concessione, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al
caso specifico.
Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio
superiore, tenuto conto dello scopo prevalente, determina la specie e la durata
di ciascuna concessione.
Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono
tener conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilita' della
risorsa idrica, della quantita' minima necessaria alla coltura stessa,
prevedendo se necessario specifiche modalita' di irrigazione; le stesse sono
assentite o rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare la domanda
d'acqua attraverso le strutture consortili gia' operanti sul
territorio.
Giusta il disposto dell'art. 8 del testo unico sulle ferrovie
concesse alla industria privata, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n.
1447; le derivazioni posteriori alla legge 12 luglio 1908, n. 444, accordate ad
un concessionario di ferrovia pubblica per la applicazione della trazione
elettrica, conservano la durata della concessione della ferrovia e ne
costituiscono parte integrante.
La stessa disposizione e' applicabile alle
tramvie a trazione meccanica in virtu' dell'art. 273 del citato testo unico e
alle derivazioni concesse per trazione elettrica di funicolari, funivie, filovie
ed ascensori in servizio pubblico".
(o) Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recanta "attuazione
della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo
1999, n. 75.
Si riporta il testo dell'art. 12, commi 6, 7 e 8, del suddetto
decreto:
"6. Le concessioni rilasciate all'Enel S.p.a. per le grandi
derivazioni idroelettriche scadono al termine del trentesimo anno successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. Le concessioni
scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 sono prorogate a quest'ultima
data e i titolari di concessione interessati, senza necessita' di alcun atto
amministrativo, proseguono l'attivita' dandone comunicazione all'amministrazione
concedente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto fatto salvo quanto previsto al comma 2 del successivo art. 16.
8. Per
le concessioni la cui scadenza sia fissata a dopo il 31 dicembre 2010 si
applicano i termini di scadenza stabiliti nell'atto di concessione".
(p) Si riporta il testo dell'art. 21 del regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, come modificato dal decreto legislativo n. 152/1999:
"Art. 21.
- Salvo quanto disposto dal secondo comma, tutte le concessioni di derivazione
sono temporanee. La durata delle concessioni ad eccezione di quelle di grande
derivazione idroelettrica, per le quali resta fermo quanto disposto dall'art. 36
della legge 24 aprile 1998, n. 128, e relativi decreti legislativi di attuazione
della direttiva 96/1992/CE, non puo' eccedere i trenta anni ovvero quaranta per
uso irriguo.
Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale sono
stipulate per una durata non superiore ad anni quindici e possono essere
condizionate alla attuazione di risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso
dell'acqua, nei termini quantitativi e temporali che dovranno essere stabiliti
in sede di concessione, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al
caso specifico.
Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio
superiore, tenuto conto dello scopo prevalente, determina la specie e la durata
di ciascuna concessione.
Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono
tener conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilita' della
risorsa idrica, della quantita' minima necessaria alla coltura stessa,
prevedendo se necessario specifiche modalita' di irrigazione; le stesse sono
assentite o rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare la domanda
d'acqua attraverso le strutture consortili gia' operanti sul
territorio.
Giusta il disposto dell'art. 8 del testo unico sulle ferrovie
concesse alla industria privata, approvato con regio decreto 9 maggio 1912 n.
1447 (16); le derivazioni posteriori alla legge 12 luglio 1908, n. 444,
accordate ad un concessionario di ferrovia pubblica per la applicazione della
trazione elettrica, conservano la durata della concessione della ferrovia e ne
costituiscono parte integrante.
La stessa disposizione e' applicabile alle
tramvie a trazione meccanica in virtu' dell'art. 273 del citato testo unico e
alle derivazioni concesse per trazione elettrica di funicolari, funivie, filovie
ed ascensori in servizio pubblico".
(q) L'art. 94 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e' il
seguente:
"Art. 94. - Il Governo del Re e' autorizzato a stabilire con
successivi decreti, da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici di
concerto con quello dell'agricoltura, i comprensori nei quali la ricerca,
l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla
tutela della pubblica amministrazione.
(r) L'art. 88, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 31 marzo
1998, n.112, e' il seguente.
"1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti
relativi:
a)-q) omissis
p) alle direttive sulla gestione del
demanio idrico anche volte a garantire omogeneita', a parita' di condizioni, nel
rilascio delle concessioni di derivazione di acqua, secondo i principi stabiliti
dall'art. 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36".
(s) L'art. 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' il
seguente:
"Art. 93. - Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette
a tutela della pubblica amministrazione, a norma degli articoli seguenti, ha
facolta', per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche
con mezzi meccanici, le acque sotterranee nel suo fondo, purche' osservi le
distanze e le cautele prescritte dalla legge. Sono compresi negli usi domestici
l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed
alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame".
(t) L'art. 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e' il
seguente:
"Art. 3 (Equilibrio del bilancio idrico). - 1. L'autorita'
di bacino competente definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio idrico
diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilita' di risorse reperibili o
attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel
rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2.
2. Per
assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni, l'autorita' di bacino
competente adotta, per quanto di competenza, le misure per la pianificazione
dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse.
3.
Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da
trasferimenti, sia a valle che oltre la linea di displuvio, le derivazioni sono
regolate in modo da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli
alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi
interessati".
(u) Il testo vigente dell'art. 25 della citata legge 5 gennaio 1994,
n. 36, gia' modificato dalla legge 30 aprile 1999, n. 136, come ulteriormente
modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, e' il
seguente:
"Atr. 25 (Disciplina delle acque nelle aree protette). - 1.
Nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, l'ente gestore
dell'area protetta, sentita l'autorita' di bacino, definisce le acque sorgive,
fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non
possono essere captate.
2. Il riconoscimento e la concessione preferenziale
delle acque superficiali o sorgentizie che hanno assunto natura pubblica per
effetto dell'art. 1, nonche' le concessioni in sanatoria, sono rilasciati su
parere dell`ente gestore dell`area naturale protetta. Gli enti gestori di aree
protette verificano le captazioni e le derivazioni gia' assentite all'interno
delle aree protette e richiedono alle autorita' competente la modifica delle
quantita' di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici
dei corsi d'acqua oggetto di captazione, senza che cio' possa dar luogo alla
corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta
salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
3.
(abrogato)".
Art. 24.
Acque minerali naturali e di sorgenti
1. Le concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente sono rilasciate tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili e delle previsioni del piano di tutela.
Art. 25.
Risparmio idrico
1. Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili.
2. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, (a) e'
sostituito dal seguente:
"1. Le regioni prevedono norme e misure volte a
favorire la riduzione dei consumi e l'eliminazione degli sprechi ed in
particolare a:
a) migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di
distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate al fine di ridurre le
perdite;
b) realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi,
commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, reti duali di adduzione al
fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;
c) promuovere
l'informazione e la diffusione di metodi e tecniche di risparmio idrico
domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo;
d) installare
contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unita' abitativa nonche'
contatori differenziati per le attivita' produttive e del settore terziario
esercitate nel contesto urbano;
e) realizzare nei nuovi insediamenti sistemi
di collettamento differenziati per le acque piovane e per le acque
reflue.".
3. All'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 dopo il comma 1, e'
inserito il seguente:
"1-bis. Gli strumenti urbanistici,
compatibilmente con l'assetto urbanistico e territoriale e con le risorse
finanziarie disponibili, prevedono reti duali al fine dell'utilizzo di acque
meno pregiate, nonche' tecniche di risparmio della risorsa. Il comune rilascia
la concessione edilizia se il progetto prevede l'installazione di contatori per
ogni singola unita' abitativa, nonche' il collegamento a reti duali, ove gia'
disponibili.".
4. All'articolo 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, (b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed in funzione del contenimento del consumo.".
5. Le regioni, sentita le autorita' di bacino, approvano specifiche norme sul risparmio idrico in agricoltura, basato sulla pianificazione degli usi, sulla corretta individuazione dei fabbisogni nel settore, e sui controlli degli effettivi emungimenti.
Riferimenti normativi:
(a) Il testo vigente dell'articolo
5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come modificato dal decreto legislativo n.
152/99, e' il seguente:
"Art. 5 (Risparmio idrico). - 1. Le regioni
prevedono norme e misure volte a favorire la riduzione dei consumi e
l'eliminazione degli sprechi ed in particolare a:
a) migliorare la
manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione di acque a qualsiasi uso
destinate al fine di ridurre le perdite;b) realizzare, in particolare nei nuovi
insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, reti
duali di adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi
compatibili;
c) promuovere l'informazione e la diffusione di metodi e
tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed
agricolo;
d) installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola
unita' abitativa nonche' contatori differenziali per le attivita' produttive e
del settore terziario esercitate nel contesto urbano;
e) realizzare nei nuovi
insediamenti sistemi di collettamento differenziali per le acque piovane e per
le acque reflue.
1-bis. Gli strumenti urbanistici, compatibilmente
con l'assetto urbanistico e territoriale e con le risorse finanziarie
disponibili, prevedono reti duali al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate,
nonche' tecniche di risparmio della risorsa. Il comune rilascia la concessione
edilizia se il progetto prevede l'installazione di contatori per ogni singola
unita' abitativa, nonche' il collegamento a reti duali, ove gia'
disponibili.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e'adottato un
regolamento per la definizione dei criteri e del metodo in base ai quali
valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature. Entro il mese di
febbraio di ciascun anno, i soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono al
Ministero dei lavori pubblici i risultati delle rilevazioni eseguite con la
predetta metodologia".
(b) Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 5 gennaio 1994, n.
36, come modificato dal decreto legislativo n. 152/99:
"Art. 13 (Tariffa
del servizio idrico). - 1. La tariffa costituisce il corrispettivo del
servizio idrico come definito all'articolo 4, comma 1, lettera f).
2. La
tariffa e' determinata tenendo conto della qualita' della risorsa idrica e del
servizio fomito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entita' dei
costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale
investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, di intesa con il Ministro
dell'ambiente, su proposta del comitato di vigilanza di cui all'articolo 21,
sentite le Autorita' di bacino di rilievo nazionale, nonche' la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, elabora un metodo normalizzato per definire le componenti
di costo e determinare la tariffa di riferimento. La tariffa di riferimento e'
articolata per fasce di utenza e territoriali, anche con riferimento a
particolari situazioni idrogeologiche ed in funzione del contenimento del
consumo.
4. La tariffa di riferimento costituisce la base per la
determinazione della tariffa nonche' per orientare e graduare nel tempo gli
adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione della presente legge.
5. La
tariffa e' determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano
finanziario degli interventi relativi al servizio idrico di cui all'articolo 11,
comma 3.
6. La tariffa e' applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della
convenzione e del relativo disciplinare.
7. Nella modulazione della tariffa
sono assicurate agevolazioni per i consumi domestici essenziali nonche' per i
consumi di determinate categorie secondo prefissati scaglioni di reddito. Per
conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse
maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie e per gli impianti
ricettivi stagionali.
8. Per le successive determinazioni della tariffa si
tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttivita' e della
qualita' del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
9.
L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli
investimenti effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini
dell'organizzazione del servizio idrico integrato".
Art. 26.
Riutilizzo dell'acqua
1. All'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, (a) dopo il comma 4,
e', in fine, aggiunto il seguente:
"4-bis. Allo scopo di incentivare
il riutilizzo di acqua reflua o gia' usata nel ciclo produttivo, la tariffa per
le utenze industriali e' ridotta in funzione dell'utilizzo nel processo
produttivo di acqua reflua o gia' usata. La riduzione si determina applicando
alla tariffa un correttivo che tiene conto della quantita' di acqua riutilizzata
e della quantita' delle acque primarie impiegate.".
2. L'articolo 6 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (b), e' sostituito dal
seguente:
"Art. 6 (Modalita' per il riutilizzo delle acque reflue).
- 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per le
politiche agricole, della sanita', dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dei lavori pubblici e d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di
Bolzano sono definite norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue.
2.
Le regioni adottano norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il
riutilizzo delle acque reflue depurate mediante le quali sono in
particolare:
a) indicate le migliori tecniche disponibili per la
progettazione e l'esecuzione delle infrastrutture nel rispetto delle norme
tecniche emanate ai sensi del comma 1;
b) indicate le modalita' del
coordinamento interregionale anche al fine di servire vasti bacini di utenza ove
vi siano grandi impianti di depurazione di acque reflue;
c) previsti
incentivi e agevolazioni alle imprese che adottano impianti di riciclo o
riutilizzo.".
3. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (b), come sostituito dal comma 2, e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e d'intesa la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano sono definite le modalita' per l'applicazione della riduzione di canone prevista dall'articolo 18, comma 1, lettere a) e d), della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (c).
Riferimenti normativi:
(a) Il testo vigente dell'art. 14
della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come modificato dal decreto legislativo n.
152/99, e' il seguente:
"Art. 14 (Tariffa del servizio di fognatura e
depurazione). - 1. La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica
fognatura e di depurazione e' dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la
fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano
temporaneamente inattivi. I relativi proventi affluiscono in un fondo vincolato
e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle opere e
degli impianti centralizzati di depurazione.
1-bis. I comuni gia'
provvisti di impianti centralizzati di depurazione funzionanti, che non si
trovino in condizione di dissesto, destinano i proventi derivanti dal canone di
depurazione e fognatura prioritariamente alla gestione e manutenzione degli
impianti medesimi.
2. Gli utenti tenuti all'obbligo di versamento della
tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono
esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al
medesimo titolo ad altri enti.
3. Al fine della determinazione della quota
tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell'acqua scaricata e'
determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque
accumulata.
4. Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al
presente articolo e' determinata sulla base della qualita' e della quantita'
delle acque reflue scaricate. E' fatta salva la possibilita' di determinare una
quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla
depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura.
4-bis. Allo
scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o gia' usata nel ciclo
produttivo, la tariffa per le utenze industriali e' ridotta in funzione
dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o gia' usata. La riduzione
si determina applicando alla tariffa un correttivo che tiene conto della
quantita' di acqua riutilizzata e della quantita' delle acque primarie
impiegate".
(b) Per l'argomento della legge 5 gennaio 1994, n. 36 si veda nella nota (a) dell'art. 1.
(c) Il testo dell'art. 18, comma 1, lettere a) e d), della legge 5
gennaio 1994, n. 36, e' il seguente:
"Art. 18 (Canoni per le utenze di
acqua pubblica). - 1. Ferme restando le esenzioni vigenti, dal 10 gennaio
1994 i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica, previsti
dall'articolo 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli
impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e
successive modificazioni, costituiscono il corrispettivo per gli usi delle acque
prelevate e sono cosi' stabiliti:
a) per ogni modulo di acqua ad uso di
irrigazione, lire 70.400, ridotte alla meta' se le colature ed i residui di
acqua sono restituiti anche in falda;
b) e c) (omissis);
d) per
ogni modulo di acqua assentito ad uso industriale, lire 22 milioni, assumendosi
ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi annui. Il canone e' ridotto del 50
per cento se il concessionario attua un riuso delle acque a ciclo chiuso
reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o se
restituisce le acque di scarico con le modesime caratteristiche qualitative di
quelle prelevate. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12 del
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, non si applicano
limitatamente al canone di cui alla presente lettera;".
Capo III
Tutela qualitativa della risorsa:
disciplina degli scarichi
Art. 27.
Reti fognarie
1. Gli agglomerati devono essere provvisti di reti fognarie per le acque
reflue urbane:
a) entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di
abitanti equivalenti superiore a 15.000;
b) entro il 31 dicembre 2005 per
quelli con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2.000 e 15.000.
2. Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate "aree sensibili" gli agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti devono essere provvisti di rete fognaria.
3. La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie si
effettuano adottando le tecniche migliori che non comportino costi eccessivi,
tenendo conto in particolare:
a) del volume e delle caratteristiche delle
acque reflue urbane;
b) della prevenzione di eventuali fuoriuscite;
c)
della limitazione dell'inquinamento delle acque recipienti, dovuto a
tracimazioni causate da piogge violente.
4. Per gli insediamenti, installazioni o edifici isolati che scaricano acque reflue domestiche le Regioni identificano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati secondo i criteri di cui alla delibera indicata al comma 7 dell'articolo 62, che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento.
Art. 28.
Criteri generali della disciplina degli
scarichi
1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite di emissione previsti nell'allegato 5.
2. Ai fini di cui al comma 1, le Regioni, nell'esercizio della loro
autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili, delle migliori
tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da
quelli di cui all'allegato 5, sia in concentrazione massima ammissibile sia in
quantita' massima per unita' di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e
per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le Regioni non possono stabilire
valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'allegato 5:
a) nella
tabella 1 relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici
superficiali;
b) nella tabella 2 relativamente allo scarico di acque reflue
urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;
c) nelle
tabella 3/A per i cicli produttivi ivi indicati;
d) nelle tabelle 3 e 4, per
quelle sostanze indicate nella tabella 5 del medesimo allegato.
3. Gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorita' competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione. La misurazione degli scarichi, salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 34, si intende effettuata subito a monte del punto di immissione in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, nonche' in fognature, sul suolo e nel sottosuolo.
4. L'autorita' competente per il controllo e' autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa puo' richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5, subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.
5. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non e' comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma 4, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal presente decreto. L'autorita' competente, in sede di autorizzazione puo' prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento.
6. Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori ai valori-limite di emissione, la disciplina dello scarico e' fissata in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di qualita' del corpo idrico ricettore, fermo restando che le acque devono essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate.
7. Salvo quanto previsto dall'articolo 38, ai fini della disciplina degli
scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le
acque reflue:
a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla
coltivazione del fondo o alla silvicoltura;
b) provenienti da imprese dedite
ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno
agricolo funzionalmente connesso con le attivita' di allevamento e di
coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli
effluenti di allevamento prodotti in un anno da computare secondo le modalita'
di calcolo stabilite alla tabella 6 dell'allegato 5. Per gli allevamenti
esistenti il nuovo criterio di assimilabilita' si applica a partire dal 13
giugno 2002;
c) provenienti da imprese dedite alle attivita' di cui alle
lettere a) e b) che esercitano anche attivita' di trasformazione o di
valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalita' e
complementarieta' funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima
lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attivita' di
coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la
disponibilita';
d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura
che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densita' di allevamento
pari o inferiore a 1 kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga
utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto
secondo.
e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle
domestiche e indicate dalla normativa regionale.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e successivamente ogni due anni, le regioni trasmettono all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente le informazioni relative alla funzionalita' dei depuratori, nonche' allo smaltimento dei relativi fanghi, secondo le modalita' indicate nel decreto di cui all'articolo 3, comma 7.
9. Al fine di assicurare la piu' ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente le Regioni pubblicano ogni due anni una relazione sulle attivita' di smaltimento delle acque reflue urbane nelle aree di loro competenza, secondo le modalita' indicate nel decreto di cui all'articolo 3, comma 7.
10. Le autorita' competenti possono promuovere e stipulare accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati, al fine di favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico ed il recupero come materia prima dei fanghi di depurazione, con la possibilita' di ricorrere a strumenti economici, di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e di fissare, per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualita'.
Art. 29.
Scarichi sul suolo
1. E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo
fatta eccezione:
a) per i casi previsti dall'articolo 27, comma 4;
b) per
gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
c) per gli scarichi
di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilita'
tecnica o l'eccessiva onerosita' a fronte dei benefici ambientali conseguibili,
a recapitare in corpi idrici superficiali, purche' gli stessi siano conformi ai
criteri ed ai valori limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai
sensi dell'articolo 28, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si
applicano i valori limite di emissione della tabella 4 dell'allegato 5;
d)
per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali
nonche' dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purche' i relativi
fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non
comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilita' dei
suoli.
e) Per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti
fognarie separate.
2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto devono, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformita' alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, cosi' come sostituito dall'articolo 26, comma 2 (a). In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.
3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono conformarsi ai limiti della tabella 4 dell'allegato 5 entro tre, anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sino a tale data devono essere rispettati i limiti fissati dalle normative regionali vigenti o, in mancanza di questi, i limiti della tabella 3 dell'allegato 5. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5.
Riferimenti normativi:
(a) Per l'argomento della legge 5
gennaio 1994, n. 36, si veda la nota (a) dell'art. 1.
Art. 30.
Scarichi nel sottosuolo e nelle acque
sotterranee
1. E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1 l'autorita' competente, dopo indagine preventiva, puo' autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1 il Ministero dell'ambiente per i giacimenti a mare e le regioni per i giacimenti a terra possono altresi' autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unita' geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unita' dotate delle stesse caratteristiche, che contengano o abbiano contenuto idrocarburi, indicando le modalita' dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualita' e quantita', da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.
4. Per le perforazioni in mare con le quali e' svolta attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalita' previste dal decreto 28 luglio 1994 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 1994, e successive modifiche, purche' la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare e' progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unita' geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non piu' produttivi, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto ai commi 2 e 3.
5. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui al comma 4, e' autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.
6. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 4 e 5, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico e' a tutti gli effetti revocata.
Art. 31
Scarichi in acque superficiali
1. Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali devono rispettare i valori-limite di emissione fissati ai sensi dell'art. 28, commi 1 e 2, in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualita'.
2. Gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie, provenienti da agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti e recapitanti in acque dolci ed in acque di transizione e gli scarichi provenienti da agglomerati con meno di 10.000 abitanti equivalenti, recapitanti in acque marino-costiere, sonosottoposti ad un trattamento appropriato, in conformita' con le indicazioni dell'allegato 5, entro il 31 dicembre 2005.
3. Le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad
un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente in conformita' con le
indicazioni dell'allegato 5 e secondo le seguenti cadenze temporali:
a) entro
il 31 dicembre 2000, per gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre
15.000 abitanti equivalenti;
b) entro il 31 dicembre 2005, per gli scarichi
provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra
10.000 e 15.000;
c) entro il 31 dicembre 2005, per gli scarichi in acque
dolci ed in acque di transizione, provenienti da agglomerati con un numero di
abitanti equivalenti compreso tra 2.000 e 10.000.
4. Gli scarichi previsti al comma 3 devono rispettare, altresi', i valori-limite di emissione fissati ai sensi dell'art. 28, commi 1 e 2.
5. Le regioni dettano specifica disciplina per gli scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti, tenuto conto di quanto disposto ai commi 2 e 3 e fermo restando il conseguimento degli obiettivi di qualita'.
6. Gli scarichi di acque reflue urbane in acque situate in zone d'alta montagna, al di sopra dei 1.500 metri sul livello del mare, dove a causa delle basse temperature e' difficile effettuare un trattamento biologico efficace, possono essere sottoposti ad un trattamento meno spinto di quello previsto al comma 3, purche' studi dettagliati comprovino che essi non avranno ripercussioni negative sull'ambiente.
Art. 32
Scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici
ricadenti in aree sensibili
1. Ferme restando le disposizioni dell'art. 28, commi 1 e 2, le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti, che scaricano in acque recipienti individuate quali aree sensibili, devono essere sottoposte ad un trattamento piu' spinto di quello previsto dall'art. 31, comma 3, secondo i requisiti specifici indicati nell'allegato 5.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano nelle aree sensibili in cui puo' essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e' pari almeno al 75% per il fosforo totale ovvero per almeno il 75% per l'azoto totale.
3. Le regioni individuano tra gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno dei bacini drenanti afferenti alle aree sensibili, quelli che, contribuendo all'inquinamento di tali aree, sono da assoggettare al trattamento di cui ai commi 1 e 2 in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di qualita' dei corpi idrici ricettori.
Art. 33
Scarichi in reti fognarie
1. Ferma restando l'inderogabilita' dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 dell'allegato 5, alla tabella 3 gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori-limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato e approvati dall'amministrazione pubblica responsabile in base alla caratteristiche dell'impianto ed in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'art. 28, commi 1 e 2.
2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purche' osservino i regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato.
3. Non e' ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura.
Art. 34
Scarichi di sostanze pericolose
1. Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attivita' che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantita' o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilita' delle metodiche di rilevamento in essere all'entrata in vigore del presente decreto o degli aggiornamenti messi a punto ai sensi del punto 4 dell'allegato 5.
2. Tenendo conto della tossicita', della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui e' effettuato lo scarico, l'autorita' competente in sede di rilascio dell'autorizzazione puo' fissare, in particolari situazioni di accertato pericolo per l'ambiente anche per la coopresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione piu' restrittivi di quelli fissati ai sensi dell'art. 28, commi 1 e 2.
3. Per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresi' la quantita' massima della sostanza espressa in unita' di peso per unita' di elemento caratteristico dell'attivita' inquinante e cioe' per materia prima o per unita' di prodotto, in conformita' con quanto indicato nella stessa tabella.
4. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della tabella 5 dell'allegato 5, il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L'autorita' competente puo' richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze della tabella 5 dell'allegato 5 siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (a), e successive modifiche e integrazioni. Qualora, nel caso di cui all'art. 45, comma 2, secondo periodo, l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell'allegato 5, riceva scarichi provenienti da altri stabilimenti o scarichi di acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili ad una modifica o riduzione delle sostanze pericolose, in sede di autorizzazione l'autorita' competente dovra' ridurre opportunamente i valori limite di emissione indicati nella tabella 3 dell'allegato 5 per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione dei diversi scarichi.
5. L'autorita' che rilascia l'autorizzazione per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 derivanti dai cicli produttivi indicati nella stessa tabella, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea.
Riferimenti normativi:
(a) il decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, reca: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio".
Capo IV
Ulteriori misure per la tutela dei corpi
idrici
Art. 35
Immersione in mare di materiale derivante da
attivita' di escavo e attivita'
di posa in mare di cavi e condotte
1. Al fine della tutela dell'ambiente marino ed in conformita' alle
disposizioni delle convenzioni internazionali vigenti in materia, e' consentita
l'immersione deliberata in mare da navi ovvero aeromobili e da strutture ubicate
nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui, quali spiagge, lagune e
stagni salmastri e terrapieni costieri, dei seguenti materiali:
a) materiali
di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi;
b)
inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove
ne sia dimostrata la compatibilita' ambientale e l'innocuita';
c) materiale
organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto durante
l'attivita' di pesca effettuata in mare o laguna o stagni salmastri.
2. L'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera a), e' rilasciata dall'autorita' competente solo quando e' dimostrata, nell'ambito dell'istruttoria, l'impossibilita' tecnica o economica del loro utilizzo ai fini di ripascimento o di recupero ovvero lo smaltimento alternativo in conformita' alle modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione, per le politiche agricole e forestali nonche' dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. L'immersione in mare di materiale di cui al comma 1, lettera b), e' soggetta ad autorizzazione con esclusione dei nuovi manufatti soggetti alla valutazione di impatto ambientale. Per le opere di ripristino, che non comportino aumento della cubatura delle opere preesistenti, e' dovuta la sola comunicazione all'autorita' competente.
4. L'immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera c), non e' soggetta ad autorizzazione.
5. L'attivita' di posa in mare di cavi e condotte e l'eventuale relativa movimentazione dei fondali marini e' soggetta ad autorizzazione regionale rilasciata, in conformita' alle modalita' tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici per quanto di competenza, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora la movimentazione abbia carattere internazionale, l'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero ambiente d'intesa con le regioni interessate.
Art. 36
Autorizzazione al trattamento di rifiuti
costituiti da acque reflue
1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 e' vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti.
2. In deroga al comma 1, l'autorita' competente ai sensi del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 (a) relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacita' residua di trattamento puo' autorizzare il gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione.
3. Il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione
all'autorita' competente ai sensi dell'art. 45, e', comunque, autorizzato ad
accettare in impianti con caratteristiche e capacita' depurative adeguate che
rispettino i valori limite di cui all'art. 28, commi 1 e 2 e purche' provenienti
dal medesimo ambito ottimale di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36
(b):
a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i
valori-limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
b) rifiuti costituiti
dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento
di acque reflue domestiche previsti ai sensi del comma 4 dell'art. 27;
c)
materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonche'
quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei
quali l'ulteriore trattamento dei medesimi risulti tecnicamente o economicamente
irrealizzabile.
4. L'attivita' di cui ai commi 2 e 3 puo' essere consentita purche' non sia compromesso il riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi.
5. Nella comunicazione prevista al comma 3, il gestore del servizio idrico integrato deve indicare la capacita' residua dell'impianto e le caratteristiche e quantita' dei rifiuti che intende trattare. L'autorita' competente puo' indicare quantita' diverse o vietare il trattamento di specifiche categorie di rifiuti. L'autorita' competente provvede altresi' all'iscrizione in appositi elenchi dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 3;
6. Allo smaltimento dei rifiuti di cui al comma 3, si applica la tariffa prevista per il servizio di depurazione di cui all'art. 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 c).
7. Il produttore dei rifiuti di cui al comma 2 e 3, ed il trasportatore dei rifiuti sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti prevista dal decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 (a), e successive modifiche ed integrazioni, fatta eccezione per il produttore dei rifiuti di cui al comma 3, lettera (b), che e' tenuto al rispetto dei soli obblighi di cui all'art. 10 del medesimo decreto. Il gestore del servizio idrico integrato che, ai sensi dei precedenti commi 3 e 5, tratta rifiuti e' soggetto ai soli obblighi di cui all'art. 12 del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 (a).
Riferimenti normativi:
(a) l'argomento del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' riportato nella nota a) all'art.
35.
(b) l'argomento della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e' riportato nella nota a) dell'art. 26.
(c) il testo vigente dell'art. 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e' riportato nella nota a) dell'art. 26.
(d) il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, e' il seguente:
"Art. 12 (Registri di carico e scarico). - 1. I
soggetti di cui all'art. 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di
carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su
cui devono annotare, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e
quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al
catasto. Le annotazioni devono essere effettuate:
a) per i produttori almeno
entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del
medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno
entro una settimana dalla effettuazione del trasporto;
c) per i commercianti
e gli intermediari almeno entro una settimana dalla effettuazione della
transazione relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di
recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei
rifiuti.
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che
svolgono attivita' di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre,
contenere:
a) l'origine, la quantita', le caratteristiche e la destinazione
specifica dei rifiuti;
b) la data, del carico e dello scarico dei rifiuti ed
il mezzo di trasporto utilizzato;
c) il metodo di trattamento
impiegato.
3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di
stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonche' presso la sede delle
imprese che effettuano attivita' di raccolta e trasporto, e presso la sede dei
commercianti e degli intermediari. I registri integrati con i formulari relativi
al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima
registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento
dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed
al termine dell'attivita' devono essere consegnati all'autorita' che ha
rilasciato l'autorizzazione.
3-bis. I registri di carico e scarico
relativi ai rifiuti prodotti dalle attivita' di manutenzione delle reti e delle
utenze diffuse svolte dai soggetti pubblici e privati titolari di diritti
speciali o esclusivi ai sensi della direttiva 93/38/CE attuata con il decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, che installano e gestiscono, direttamente o
mediante appaltatori, reti ed impianti per l'erogazione di forniture e servizi
di interesse pubblico, possono essere tenuti, nell'ambito della provincia dove
l'attivita' e' svolta, presso le sedi di coordinamento organizzativo o altro
centro equivalente comunicato preventivamente alla provincia medesima.
4. I
soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le cinque tonnellate di
rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono
adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico scarico dei rifiuti
anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro societa' di
servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile,
mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.
5. Le
informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento all'autorita'
di controllo che ne fa richiesta.
6. In attesa dell'individuazione del
modello uniforme di registro di carico e scarico e degli eventuali documenti
sostitutivi, nonche' delle modalita' di tenuta degli stessi, continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti che disciplinano le predette modalita' di
tenuta dei registri".
Art. 37
Impianti di acquacoltura e piscicoltura
l. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri per le politiche agricole, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e, previa intesa con Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attivita' di acquacoltura e di piscicoltura.
Art. 38
Utilizzazione agronomica
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 19 per le zone vulnerabili e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 (a), per gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'allegato 1 al predetto decreto, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574 (b), nonche' dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 28, comma 7, lettere a), b) e c) e da altre piccole aziende agroalimentari ad esse assimilate, cosi' come individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui al comma 2, e' soggetta a comunicazione all'autorita' competente di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del presente decreto, fatti salvi i casi di esonero di cui al comma 3, lettera b).
2. Le regioni disciplinano le attivita' di utilizzazione agronomica di cui al comma 1, sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e dei lavori pubblici, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, garantendo nel contempo la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed in particolare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualita' di cui al presente decreto.
3. Nell'ambito della normativa di cui al comma 2, sono disciplinati in
particolare:
a) le modalita' di attuazione degli articoli 3 (c), 5
(d), 6 (e) e 9 (f) della legge 11 novembre 1996, n.
574;
b) i tempi e le modalita' di effettuazione della comunicazione,
prevedendo procedure semplificate nonche' specifici casi di esonero dall'obbligo
di comunicazione per le attivita' di minor impatto ambientale;
c) le norme
tecniche di effettuazione delle operazioni di utilizzo agronomico;
d) i
criteri e le procedure di controllo, ivi compresi quelle inerenti l'imposizione
di prescrizioni da parte dell'autorita' competente, il divieto di esercizio
ovvero la sospensione a tempo determinato dell'attivita' di cui al comma 1 nel
caso di mancata comunicazione o mancato rispetto delle norme tecniche e delle
prescrizioni impartite;
e) le sanzioni amministrative pecuniarie, fermo
restando quanto disposto dall'art. 59, comma 11-ter.
Riferimenti normativi:
(a) Il decreto legislativo 10
agosto 1999, n. 372, recante "Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1999, n. 252.
(b) la legge 11 novembre 1996, n. 574, recante "Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1996, n. 265.
(c) l'art. 3 della legge 11 novembre 1996, n. 574, e' il
seguente:
"Art. 3 (Comunicazione preventiva). - 1. L'utilizzazione
agronomica delle acque di vegetazione e' subordinata alla comunicazione da parte
dell'interessato al sindaco del comune in cui sono ubicati i terreni, almeno
entro trenta giorni prima della distribuzione, di una relazione redatta da un
agronomo, perito agrario o agrotecnico o geologo iscritto nel rispettivo albo
professionale, sull'assetto pedogeomorfologico, sulle condizioni idrologiche e
sulle caratteristiche in genere dell'ambiente ricevitore, con relativa
mappatura, sui tempi di spandimento previsti e sui mezzi meccanici per garantire
un'idonea distribuzione.
2. L'autorita' competente puo', con specifica
motivazione, chiedere ulteriori accertamenti o disporre direttamente controlli e
verifiche".
(d) l'art. 5 della legge 11 novembre 1996, n. 574, e' il
seguente:
"Art. 5 (Esclusione di talune categorie di terreni). - 1.
E' vietato in ogni caso lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse,
ai sensi dell'art. 1, sulle seguenti categorie di terreni:
a) i terreni
situati a distanza inferiore a trecento metri dalle aree di salvaguardia delle
captazioni di acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 4 del decreto
del presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
b) i terreni situati
a distanza inferiore a duecento metri dai centri abitati;
c) i terreni
investiti da colture orticole in atto;
d) i terreni in cui siano localizzate
falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo e
comunque i terreni in cui siano localizzate falde site ad una profondita'
inferiore a dieci metri;
e) terreni gelati, innevati, saturi d'acqua e
inondati".
(e) L'art. 6 della legge 11 novembre 1996, n. 574, e' il
seguente:
"Art. 6 (Stoccaggio). - 1. Lo stoccaggio delle acque di
vegetazione deve essere effettuato per un termine non superiore a trenta giorni
in silos, cisterne o vasche interrate o sopraelevate all'interno del frantoio o
in altra localita', previa comunicazione al sindaco del luogo ove
ricadono.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di edificabilita' dei
suoli".
(f) L'art. 9 della legge 11 novembre 1996, n. 574, e' il
seguente:
"Art. 9 (Controlli). - 1. L'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente,
laddove esistenti, procedono alla verifica periodica delle operazioni di
spandimento delle acque di vegetazione a fini di tutela ambientale.
2. Ogni
tre anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministro
dell'ambiente per le parti di competenza, trasmette, entro il 31 dicembre, al
Parlamento una relazione sulla applicazione della presente legge, sullo stato
delle acque, del suolo, del sottosuolo e delle altre risorse ambientali venute a
contatto con le acque di vegetazione, nonche' sulle piu' recenti acquisizioni
scientifiche in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e
di scarichi dei frantoi oleari".
Art. 39
Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree
esterne
1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le
regioni disciplinano:
a) le forme di controllo degli scarichi di acque
meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
b) i casi in
cui puo' essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di
dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a
particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.
2. Le acque meteori che non disciplinate a sensi del comma precedente non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dal presente decreto.
3. Le Regioni disciplinano altresi' i casi in cui puo' essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari casi nelle quali, in relazione alle attivita' svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici.
4. E' comunque vietato lo scarico di acque meteoriche nelle acque sotterranee.
Art. 40
D i g h e
1. Le regioni adottano apposita disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonche' delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, alfine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualita' di cui al Titolo II.
2. Al fine di assicurare il mantenimento della capacita' di invaso e la salvaguardia sia della qualita' dell'acqua invasata, sia del corpo recettore, le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe sono effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun impianto. Il progetto di gestione e' finalizzato a definire sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse con le attivita' di manutenzione da eseguire sull'impianto sia le misure di prevenzione e tutela del corpo ricettore, dell'ecosistema acquatico, delle attivita' di pesca e delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dello sbarramento durante le operazioni stesse.
3. Il progetto di gestione individua altresi' eventuali modalita' di manovra degli organi di scarico, anche al fine di assicurare la tutela del corpo ricettore. Restano valide in ogni caso le disposizioni fissate tal decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363 (a), volte a garantire la sicurezza di persone e cose.
4. Il progetto di gestione di cui al comma 2, e' predisposto dal gestore sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria del commercio e dell'artigianato, per le politiche agricole e il Ministro delegato della Protezione Civile, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Il progetto di gestione e' approvato dalle regioni, con eventuali prescrizioni, entro sei mesi dalla sua presentazione, sentiti, ove necessario, gli enti gestori delle aree protette direttamente interessate; e' trasmesso al Registro italiano dighe per l'inserimento come parte integrante del foglio condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1o novembre 1959, n. 1363, (b) e relative disposizioni di attuazione. Il progetto di gestione si intende approvato e diviene operativo trascorsi sei mesi dalla data di presentazione senza che sia intervenuta alcuna pronuncia da parte della regione competente, fermo restando il potere di tali enti di dettare eventuali prescrizioni, anche trascorso tale termine.
6. Con l'approvazione del progetto il gestore e' autorizzato ad eseguire le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento in conformita' ai limiti indicati nel progetto stesso e alle relative prescrizioni.
7. Nella definizione dei canoni di concessione di inerti ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, (c), le amministrazioni determinano specifiche modalita' ed importi per favorire lo sghiaiamento e sfangamento degli invasi per asporto meccanico.
8. I gestori degli invasi esistenti sono tenuti a presentare il progetto di cui al comma 2 entro sei mesi dal l'emanazione del decreto di cui al comma 4. Fino all'approvazione o alla operativita' del progetto di gestione, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4, le operazioni periodiche di manovre prescritte ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 1o novembre 1959, n. 1363 (d), volte a controllare la funzionalita' degli organi di scarico, sono svolte in conformita' ai fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione.
9. Le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento degli invasi non devono pregiudicare gli usi in atto a valle dell'invaso, ne' il rispetto degli obiettivi di qualita' ambientale e degli obiettivi di qualita' per specifica destinazione.
Riferimenti normativi:
(a) Il D.P.R. 1° novembre 1959, n.
1363, recante: "Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti,
la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 24 marzo 1960, n.
72.
(b) Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 1o novembre 1959, n. 1363:
"Art. 6 (Foglio di
condizioni). - Il foglio di condizioni, all'osservanza del quale e'
vincolata l'esecuzione dell'opera, e' predisposto con riferimento al progetto
esecutivo e contiene le norme:
a) per l'esecuzione e la manutenzione degli
accessi allo sbarramento durante la costruzione e il successivo esercizio;
b)
per la deviazione provvisoria del corso d'acqua durante i lavori di
costruzione;
c) per l'esecuzione dell'opera, specificando le modalita' di
costruzione, i lavori da eseguire per l'impermeabilizzazione e l'eventuale
consolidamento della fondazione, le caratteristiche e le provenienze dei
materiali da adoperare e le prove di controllo alle quali questi dovranno essere
sottoposti durante i lavori, sia nell'eventuale laboratorio di cantiere, sia
presso laboratori specializzati, con indicazione del numero e della frequenza
dei saggi da prelevare sotto il controllo dell'Amministrazione;
d) per le
osservazioni e misure da compiere per il controllo del comportamento dello
sbarramento, con indicazione degli apparecchi dei vari tipi da disporre nella
struttura e fuori di essa;
e) per la vigilanza dell'opera da parte del
richiedente la concessione o concessionario, e il controllo dell'Amministrazione
durante la costruzione e l'esercizio;
f) per le prestazioni relative al
collaudo;
g) per il collegamento della casa dei guardiani con i centri
abitati a valle e con la piu' prossima sede del richiedente la concessione o
concessionario, e per le segnalazioni da fare in caso di temuto pericolo e di
ordine di immediato svaso del serbatoio;
h) per gli altri provvedimenti che
fossero eventualmente ritenuti necessari per la buona riuscita e la sicurezza
dell'opera.
Lo schema del foglio di condizioni, approvato dalla Presidenza
della competente Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sara'
restituito al Genio civile per la firma da parte del richiedente la concessione
o concessionario e per il successivo perfezionamento
amministrativo".
(c) L'art. 89, comma 1, lettera d), del citato decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, e' il seguente:
"Art. 89 (Funzioni conferite alle
regioni e agli enti locali). - 1. Sono conferite alle regioni e agli enti
locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 15 mazzo 1997, n. 59,
tutte le funzioni non espressamente indicate nell'articolo 88 e tra queste in
particolare, sono trasferite le funzioni relative:
a) - c)
(omissis);
d) alle concessioni di estrazione di materiale litoide
dai corsi d'acqua".
(d) Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363:
"Art. 17
(Accertamenti periodici di controllo). - 1. L'ingegnere del Genio
civile incaricato della vigilanza dell'opera e' tenuto a visitarla almeno due
volte all'anno e possibilmente negli stati di massimo e di minimo invaso.
A
cura dell'ufficio del Genio civile competente saranno inoltre eseguite
periodiche visite di controllo dell'efficienza dei collegamenti telefonici e
radio, nonche' degli eventuali altri sistemi di segnalazione e
d'allarme.
Delle risultanze di ogni visita e di ogni verifica sara' redatto
apposito verbale che sara' trasmesso al Servizio dighe.
Art. 41
Tutela delle aree di pertinenza dei corpi
idrici
1. Ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (a), al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversita' da contemperarsi con le esigenze di funzionalita' dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumita' e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono comunque soggetti all'autorizzazione prevista dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (a), salvo quanto previsto per gli interventi a salvaguardia della pubblica incolumita'.
3. Per garantire le finalita' di cui al comma 1, le aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque possono essere date in concessione allo scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali o comunque a interventi di ripristino e recupero ambientale. Qualora le aree demaniali siano gia' comprese in aree naturali protette statali o regionali inserite nell'elenco ufficiale di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (b), la concessione e' gratuita.
4. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37 (c), non possono essere oggetto di sdemanializzazione.
Riferimenti normativi:
(a) Il regio decreto 25 luglio
1904, n. 523 recante "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere
idrauliche delle diverse categorie" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 7 ottobre 1904.
(b) L'art. 3, comma 4, lettera c) della legge 6 dicembre 1991, n. 394
recante "legge quadro sulle aree protette" pubblica nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 13 dicembre 1991, n.
292, e' il seguente:
"Art. 3 (Comitato per la aree naturali protette e
Consulta tecnica per le aree naturali protette). - 4. Il Comitato, svolge,
in particolare, i seguenti compiti:
a - b) (omissis);
c) approva
l'elenco ufficiale delle aree naturali protette".
(c) La legge 5 gennaio 1994, n. 37, recante: "Norme per la tutela ambientale della aree demaniali, dei fiumi dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche", e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 19 gennaio 1994, n. 14.
TITOLO IV
STRUMENTI DI TUTELA
Capo I
Piani di tutela delle acque
Art. 42
Rilevamento delle caratteristiche del bacino
idrografico
ed analisi dell'impatto esercitato dall'attivita'
antropica
1. Al fine di garantire l'acquisizione delle informazioni necessarie alla redazione del piano di tutela, le regioni provvedono ad elaborare programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo.
2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformita' alle indicazioni di cui all'allegato 3 e sono resi operativi entro il 31 dicembre 2000 e sono aggiornati ogni sei anni.
3. Nell'espletamento dell'attivita' conoscitiva di cui al comma 1, le amministrazioni sono tenute ad utilizzare i dati e le informazioni gia' acquisite, con particolare riguardo a quelle preordinate alla redazione dei piani di risanamento delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 (a), nonche' a quelle previste dalla legge l8 maggio 1989, n. 183 (b).
Riferimenti normativi:
(a) La legge 10 maggio 1976, n.
319, recante "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" e' pubblicata
nella Gazzetta UfficiaIe - serie generale - del 29 maggio 1976, n.
141.
(b) La legge 18 maggio 1989, n. 183, reca: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo".
Art. 43
Rilevamento dello stato di qualita' dei corpi
idrici
1. Le regioni elaborano programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico.
2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformita' alle indicazioni di cui all'allegato 1 e resi operativi entro il 31 dicembre 2000. Tali programmi devono essere integrati con quelli gia' esistenti per gli obiettivi a specifica destinazione stabiliti in conformita' all'allegato 2.
3. Al fine di evitare sovrapposizioni e di garantire il flusso delle informazioni raccolte e la loro compatibilita' con il Sistema informativo nazionale dell'ambiente, nell'esercizio delle rispettive competenze, le regioni possono promuovere accordi di programma con le strutture definite ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 112 (a), con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, le agenzie regionali e provinciali dell'ambiente, le province, le autorita' d'ambito, i consorzi di bonifica e gli altri enti pubblici interessati. Nei programmi devono essere definite altresi' le modalita' di standardizzazione dei dati e di interscambio delle informazioni.
Riferimenti normativi:
a) Si riporta il testo dell'art. 92
del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
"Art. 92 (Riordino
di strutture). - 1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono
ricompresi in particolare:
a) gli uffici del Ministero dei lavori pubblici
competenti in materie di acque e difesa del suolo;
b) il Magistrato per il Po
e l'ufficio del genio civile per il Po di Parma;
c) l'ufficio per il Tevere e
l'Agro romano;
d) il Magistrato alle acque di Venezia, definendone le
funzioni in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna.
2. Con
decreti da emanarsi ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto legislativo,
si provvede, previa intesa con la Conferenza unificata, al riordino degli
organismi e delle strutture operanti nel settore della difesa del suolo nonche'
all'adeguamento delle procedure di intesa e leale cooperazione tra lo Stato e le
regioni previste dalla legge l8 maggio 1989, n. 183, in conformita' ai principi
e agli obiettivi nella stessa stabiliti.
3. Con uno o piu' decreti da
emanarsi ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si
provvede al riordino del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Gli uffici periferici del
Dipartimento dei servizi tecnici nazionali sono trasferiti alle regioni ed
incorporati nelle strutture operative regionali competenti in materia".
Art. 44
Piani di tutela delle acque
1. Il piano di tutela delle acque costituisce un piano stralcio di settore del piano di bacino ai sensi dell'articolo 17, comma 6-ter, della legge l8 maggio 1989, n. 183, ed e' articolato secondo le specifiche indicate nell'allegato 4.
2. Entro il 31 dicembre 2001 le autorita' di bacino di rilievo nazionale ed interregionale, sentite le province e le autorita' d'ambito, definiscono gli obiettivi su scala di bacino, cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonche' le priorita' degli interventi. Entro il 31 dicembre 2003, le regioni, sentite le province, previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il piano di tutela delle acque e lo trasmettono alle competenti autorita' di bacino.
3. Il piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui al presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.
4. A tal fine il piano di tutela contiene in particolare:
a) i risultati
dell'attivita' conoscitiva;
b) l'individuazione degli obiettivi di qualita'
ambientale e per specifica destinazione;
c) l'elenco dei corpi idrici a
specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione
dall'inquinamento e di risanamento;
d) le misure di tutela qualitative e
quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
e)
l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative
priorita';
f) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi
previsti;
g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici.
5. Entro novanta giomi dalla trasmissione del piano di cui al comma 2 le autorita' di bacino nazionali o interregionali verificano la conformita' del piano agli obiettivi e alle priorita' del comma 2 esprimendo parere vincolante. Il piano di tutela e' approvato dalle regioni entro i successivi sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.
6. Per i bacini regionali le regioni approvano il piano entro sei mesi dall'adozione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.
Capo II
Autorizzazione agli scarichi
Art. 45
Criteri generali
1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
2. L'autorizzazione e' rilasciata al titolare dell'attivita' da cui origina lo scarico. Ove tra piu' stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attivita' dei consorziati, l'autorizzazione e' rilasciata in capo al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilita' dei singoli consorziati e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto. Si applica l'articolo 62, comma 11, secondo periodo, del presente decreto.
3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, e' definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 28, commi 1 e 2.
4. In deroga al comma 1 gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato.
5. Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio.
6. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione e' presentata alla provincia ovvero al comune se lo scarico e' in pubblica fognatura. L'autorita' competente provvede entro novanta giorni dalla recezione della domanda.
7. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 (a), l'autorizzazione e' valida per i quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico puo' essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo e' stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 34, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovra' cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3 puo' prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima.
8. Per gli scarichi in un corso d'acqua che ha portata naturale nulla per oltre centoventi giorni ovvero in un corpo idrico non significativo, l'autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e della capacita' di diluizione del corpo idrico e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacita' autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee.
9. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato, l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che gli scarichi, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, siano effettuati in conformita' alle disposizioni del presente decreto e senza pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente.
10. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande d'autorizzazione previste dal presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorita' competente determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente e' tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilita' della domanda. L'autorita' stessa, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.
11. Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attivita' sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'Autorita' competente, la quale verificata la compatibilita' dello scarico con il corpo ricettore, puo' adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.
Riferimenti normativi:
(a) Il decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 372, reca: "Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquadramento".
Art. 46
Domanda di autorizzazione agli scarichi di acque
reflue industriali
1. La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere accompagnata dall'indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico, della quantita' di acqua da prelevare nell'anno solare, del corpo ricettore e del punto previsto per il prelievo al fine del controllo, dalla descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dall'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi ove richiesto, dalla indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico, nonche' dall'indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.
2. Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato
5 derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, la domanda
di cui al comma 1 deve altresi' indicare:
a) la capacita' di produzione del
singolo stabilimento industriale che comporta la produzione ovvero la
trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima
tabella ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacita' di
produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacita' oraria
moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero
massimo di giorni lavorativi;
b) il fabbisogno orario di acque per ogni
specifico processo produttivo.
Art. 47
Approvazione degli impianti di trattamento delle
acque reflue urbane
1. Salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, le regioni disciplinano le modalita' di approvazione dei progetti degli impianti di depurazione di acque reflue urbane che tengono conto dei criteri di cui all'allegato 5 e della corrispondenza tra la capacita' dell'impianto e le esigenze delle aree asservite, nonche' delle modalita' delle gestioni che devono assicurare il rispetto dei valori limite degli scarichi, e definiscono le relative fasi di autorizzazione provvisoria necessaria all'avvio dell'impianto ovvero in caso di realizzazione per lotti funzionali.
Art. 48
Fanghi derivanti dal trattamento delle acque
reflue
1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (a), e successive modifiche, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta cio' risulti appropriato.
2. E' comunque vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre.
3. Lo smaltimento dei fanghi nelle acque marine mediante immersione da nave, scarico attraverso condotte ovvero altri mezzi e' autorizzato ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera p-bis) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (b), e deve comunque cessare entro il 2003. Fino a tale data le quantita' totali di materie tossiche, persistenti ovvero bioaccumulabili, devono essere progressivamente ridotte. In ogni caso le modalita' di smaltimento devono rendere minimo l'impatto negativo sull'ambiente.
Riferimenti normativi:
(a) Il decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 99, recante "Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernene
la protezione dell'ambiente in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei
fanghi di depurazione in agricoltura", e' pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 15 febbraio 1992, n.
38.
(b) Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 2, lettera
p-bis) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22:
2. Sono
inoltre di competenza dello Stato:
a) - p)
(omissis).
p-bis) l'autorizzazione allo smaltimento di
rifiuti nelle acque marine in conformita' alle disposizioni stabilite dalle
norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia; tale
autorizzazione e' rilasciata dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro
delle politiche agricole, su proposta dell'autorita' marittima nella cui zona di
competenza si trova il porto piu' vicino al luogo dove deve essere effettuato lo
smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave con il carico di
rifiuti da smaltire.
Capo III
Controllo degli scarichi
Art. 49
Soggetti tenuti ai controllo
1. L'autorita' competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, per gli scarichi in pubblica fognatura l'ente gestore, ai sensi dell'art. 26 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (a), organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalita' previste nella convenzione di gestione.
Riferimenti normativi:
(a) Si riporta il testo dell'art.
26 della citata legge 15 gennaio 1994, n. 36:
"Art. 26 (Controlli).
- 1. Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualita' e per il controllo
degli scarichi nei corpi ricettori, ciascun gestore di servizio idrico si dota
di un adeguato servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi
per i controlli di qualita' delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di
distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori, ovvero stipula apposita
convenzione con altri soggetti gestori di servizi idrici. Restano ferme le
competenze amministrative e le funzioni di controllo sulla qualita' delle acque
e sugli scarichi nei corpi idrici stabilite dalla normativa vigente e quelle
degli organismi tecnici preposti a tali funzioni.
2. Coloro che si
approvvigionano in tutto o in parte di acqua da fonti diverse dal pubblico
acquedotto sono tenuti a denunciare al soggetto gestore del servizio idrico il
quantitativo prelevato nei termini e secondo le modalita' previste dalla
normativa per la tutela delle acque dall'inquinamento.
3. Le sanzioni
previste dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 236, si applicano al responsabile della gestione dell'acquedotto
soltanto nel caso in cui, dopo la comunicazione dell'esito delle analisi, egli
non abbia tempestivamente adottato le misure idonee ad adeguare la qualita'
dell'acqua o a prevenire il consumo o l'erogazione di acqua non idonea".
Art. 50
Accessi ed ispezioni
1. Il soggetto incaricato del controllo e' autorizzato a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico e' tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
Art. 51
Inosservanza delle prescrizioni
dell'autorizzazione allo scarico
1. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al
titolo V, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo
scarico, l'autorita' competente al controllo procede, secondo la gravita'
dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono
essere eliminate le irregolarita';
b) alla diffida e contestuale sospensione
dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di
pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
c) alla revoca
dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con
la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazione di
pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
Art. 52
Controllo degli scarichi di sostanze
pericolose
1. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui all tabella 5 dell'allegato 5 l'autorita' competente nel rilasciare l'autorizzazione puo' prescrivere, a carico del titolare, l'installazione di strumenti di controllo in automatico, nonche' le modalita' di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'autorita' competente al controllo per un periodo) non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.
Art. 53
Interventi sostitutivi
1. Nel caso in cui non vengano effettuati i controlli ambientali previsti dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente diffida la regione a provvedere nel termine di sei mesi ovvero nel termine imposto dalle esigenze di tutela sanitaria e ambientale. In caso di persistente inadempienza provvede il Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, in via sostitutiva, con oneri a carico dell'ente inadempiente.
2. Nell'esercizio dei poteri sostitutivi, il Ministro dell'ambiente nomina un commissario ad acta che pone in essere gli atti necessari agli adempimenti previsti dalla normativa vigente a carico delle regioni al fine dell'organizzazione del sistema dei controlli.
TITOLO V
SANZIONI
Capo I
Sanzioni amministrative e danno ambientale
Art. 54
Sanzioni amministrative
1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico supera i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'allegato 5, ovvero i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 28, comma 2, ovvero quelli fissati dall'autorita' competente a norma dell'articolo 33, comma 1, o dell'articolo 34, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 21 ovvero in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (a), si applica la sanzione amministrativa non inferiore a lire trenta milioni.
2. Chiunque apre o comunque effettua scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 45, ovvero continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, e' punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione e' da uno a cinque milioni.
3. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, effettua o mantiene uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione ovvero fissate ai sensi dell'articolo 33, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venticinque milioni.
4. Si applica la sanzione prevista al comma 3 a chi effettuando al momento all'entrata in vigore del presente decreto scarichi di acque reflue esistenti, non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 62, comma 12.
5. (Soppresso).
6. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettua l'immersione in mare dei materiali indicati all'articolo 35, comma 1, lettere a) e b), ovvero svolge l'attivita' di posa in mare cui al comma 5 dello stesso articolo, senza autorizzazione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venti milioni.
7. Salvo che il fatto non costituisca reato, fino all'emanazione della disciplina regionale di cui all'articolo 38, comma 2, chiunque non osserva le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 10, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.
8. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato non osserva il divieto di smaltimento dei fanghi previsto dall'articolo 48, comma 2, e' punito con la sanzione ammmistrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.
9. (Soppresso).
10. Salva che il fatto non costituisca reato, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni,
chiunque:
a) nell'effettuazione delle operazioni di svaso sghiaiamento o
sfangamento delle dighe, supera i limiti o non osserva le altre prescrizioni
contenute nello specifico progetto di gestione dell'impianto di cui all'articolo
40, commi 2 e 3;
b) effettua le medesime operazioni prima dell'approvazione
del progetto di gestione;
10-bis. Chiunque viola le prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi ovvero l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui al comma 3 dell'articolo 22 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dieci milioni. Nei casi di particolare tenuita' la sanzione e' ridotta ad un quinto.
10-ter. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera b), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venticinque milioni".
Riferimenti normativi:
(a) La legge 6 dicembre 1991, n.
394, reca: "Legge quadro sulle aree protette".
Art. 55
Modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (a)
1. L'inosservanza delle disposizioni relative alle attivita' e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 21 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Il comma 3 dell'articolo 21, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (b), e' sostituito dal seguente: "3. L'inosservanza delle disposizioni dei piani di intervento di cui all'art. 18 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.
3. Il comma 4 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (b), e' cosi' modificato: "4. I contravventori alle disposizioni di cui all'articolo 15 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.
Riferimenti normativi:
(a) Il decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 236; reca: "Attuazione della direttiva CEE n.
80/778, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano, ai sensi
dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
(b) Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 236; come modificato dal decreto legislativo n.
258 del 18 agosto 2000:
"Art. 21 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del
presente decreto fornisce al consumo umano acque che non presentano i requisiti
di qualita' previsti dall'allegato I e' punito con l'ammenda da lire
duecentocinquantamila a lire duemilioni o con l'arresto fino a tre anni.
2.
La stessa pena si applica a chi utilizza acque che non presentano i requisiti di
qualita' previsti dall'allegato I in imprese alimentari, mediante incorporazione
o contatto per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l'immissione
sul mercato di prodotti e sostanze destinate al consumo umano, se le acque hanno
conseguenze per la salubrita' del prodotto alimentare finale.
3
L'inosservanza delle disposizioni dei piani di intervento di cui all'art. 18 e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci
milioni.
4. I contravventori alle disposizioni di cui all'art. 15 sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei
milioni".
Art. 56
Competenza e giurisdizione
1. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, salvo diversa disposizione delle regioni o delle province autonome, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio e' stata commessa la violazione, a eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 54, commi 8 e 9, per le quali e' competente il comune, salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorita'.
1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (a), alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale concorre il Corpo forestale dello Stato, in qualita' di forza di polizia specializzata in materia ambientale.
2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 e' esperibile il giudizio di opposizione di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (b).
3. Per i procedimenti penali pendenti alla entrata in vigore del presente decreto l'autorita' giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.
4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (c).
Riferimenti normativi:
(a) L'argomento del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' riportato nella nota a) dell'art.
3.
(b) Si riporta il testo dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n.
689:
"Art. 23 (Giudizio di opposizione). - Il giudice, se il ricorso
e' proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'art. 22, ne dichiara
l'inammissibilita' con ordinanza ricorribile per cassazione.
Se il ricorso e'
tempestivamente proposto, il giudice fissa l'udienza di comparizione con
decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorita' che ha emesso il
provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della
udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento,
nonche' alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il
decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia
stato indicato, al suo procuratore, e all'autorita' che ha emesso
l'ordinanza.
Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione
devono intercorrere i termini previsti dall'art. 163-bis del codice di
procedura civile.
L'opponente e l'autorita' che ha emesso l'ordinanza possono
stare in giudizio personalmente; l'autorita' che ha emesso l'ordinanza puo'
avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.
Se alla prima udienza
l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo
impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per cassazione, convalida il
provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive
all'opposizione.
Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio,
i mezzi di prova che ritiene necessari e puo' disporre la citazione di testimoni
anche senza la formulazione di capitoli.
Appena terminata l'istruttoria il
giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa
udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza
mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle
conclusioni, il giudice, se necessario, concede alle parti un termine non
superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa
all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la
discussione e la pronuncia della sentenza.
Il giudice puo' anche redigere e
leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che e' subito
dopo depositata in cancelleria.
A tutte le notificazioni e comunicazioni
occorrenti si provvede d'ufficio.
Gli atti del processo e la decisione sono
esenti da ogni tassa e imposta.
Con la sentenza il giudice puo' rigettare
l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o
accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche
limitatamente all'entita' della sanzione dovuta. Nel giudizio di opposizione
davanti al giudice di pace non si applica l'art. 113, secondo comma, del codice
di procedura civile.
Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono
prove sufficienti della responsabilita' dell'opponente.
La sentenza e'
inappellabile ma e' ricorribile per cassazione".
(c) Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689:
"Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della
sanzione prevista per la violazione commessa, o, se piu' favorevole e qualora
sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni
dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione
degli estremi della violazione).
Nei casi di violazione (del testo unico
delle norme sulla circolazione stradale e) dei regolamenti comunali e
provinciali continuano ad applicarsi, (rispettivamente l'art. 138 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959,
n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 11 della legge 14 febbraio
1974, n. 62, e) l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e
provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Il
pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi in cui le norme
antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano
l'oblazione.
Art. 57
Proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie
1. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto, sono versate all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate ai capitoli di spesa destinati alle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici. Le regioni provvedono alla ripartizione delle somme riscosse fra gli interventi di prevenzione e di risanamento.
Art. 58
Danno ambientale, bonfica e ripristino ambientale
dei siti inquinati
1. Chi con il proprio comportamento omissivo o commissivo in violazione delle disposizioni del presente decreto provoca un danno alle acque, al suolo, al sottosuolo e alle altre risorse ambientali, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale, e' tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali e' derivato il danno ovvero deriva il pericolo di inquinamento, ai sensi e secondo il procedimento di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (a).
2. Ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (b) fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del danno non eliminabile con la bonifica ed il ripristino ambientale di cui al comma 1.
3. Nel caso in cui non sia possibile una precisa quantificazione del danno di cui al comma 2, lo stesso si presume, salvo prova contraria, di ammontare non inferiore alla somma corrispondente alla sanzione pecuniaria amministrativa, ovvero alla sanzione penale, in concreto applicata. Nel caso in cui sia stata irrogata una pena detentiva, solo al fine della quantificazione del danno di cui al presente comma, il ragguaglio fra la stessa e la pena pecuniaria, ha luogo calcolando quattrocentomila lire, per un giorno di pena detentiva. In caso di sentenza di condanna in sede penale o di emanazione del provvedimento di cui all'art. 444 del codice di procedura penale (c), la cancelleria del giudice che ha emanato il provvedimento trasmette copia dello stesso al Ministero dell'ambiente. Gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 56 danno prontamente notizia dell'avvenuta erogazione delle sanzioni amministrative al Ministero dell'ambiente al fine del recupero del danno ambientale.
4. Chi non ottempera alle prescrizioni di cui al comma 1, e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.
Riferimenti normativi:
(a) Si riporta il testo dell'art.
17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22:
"Art. 17 (Bonifica e
ripristino ambientale dei siti inquinati). - 1. Entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente, avvalendosi
dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita',
sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, definisce:
a) i limiti di
accettabilita' della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle
acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;
b)
le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;
c) i
criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino
ambientale dei siti inquinati, nonche' per la redazione dei progetti di
bonifica;
c-bis) tutte le operazioni di bonifica di suoli e falde
acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a
stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo al fine di evitare i
rischi di contaminazione del suolo e delle falde acquifere.
1-bis. I
censimenti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 1989, sono
estesi alle aree interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e
recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a rischio di incidente
rilevante di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
175, e successive modificazioni. Il Ministro dell'ambiente dispone,
eventualmente attraverso accordi di programma con gli enti provvisti delle
tecnologie di rilevazione piu' avanzate, la mappatura nazionale dei siti oggetto
dei censimenti e la loro verifica con le regioni.
2. Chiunque cagiona, anche
in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a),
ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti
medesimi, e' tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in
sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli
impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:
a) deve
essere data, entro quarantotto ore, notifica al Comune, alla provincia ed alla
regione territorialmente competenti, nonche' agli organi di controllo sanitario
e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed
attuale di inquinamento del sito;
b) entro le quarantotto ore successive alla
notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al comune ed
alla provincia ed alla regione territorialmente competenti degli interventi di
messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di
pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario
ed ambientale;
c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato
l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve
essere presentato al comune ed alla regione il progetto di bonifica delle aree
inquinate.
3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle
proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di
inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al
comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del
comma 2, nonche' alla provincia ed alla regione.
4. Il comune approva il
progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta
giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne da' comunicazione
alla regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del
progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e
stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della
Regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto
di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza
riguarda un'area compresa nel territorio di piu' comuni il progetto e gli
interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.
5. Entro sessanta
giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la regione puo'
richiedere al comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero
stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.
6. Qualora la
destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il
rispetto di limiti di accettabilita' di contaminazione che non possono essere
raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a
costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 puo' prescrivere
l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti
dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di
tecniche e di ingegneria ambientale, nonche' limitazioni temporanee o permanenti
all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti
urbanistici vigenti, ovvero particolari modalita' per l'utilizzo dell'area
medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti
urbanistici e dei piani territoriali.
6-bis. Gli interventi di
bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita
disposizione legislativa di finanziamento, da contributo pubblico entro il
limite massimo del 50 per cento delle relative spese qualora sussistano
preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria
e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano
le disposizioni di cui ai commi 10 e 11.
7. L'autorizzazione di cui al comma
4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilita',
di urgenza e di indifferibilita' dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti
le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri
e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e
l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del
progetto di bonifica.
8. Il completamento degli interventi previsti dai
progetti di cui al comma 2, lettera c), e' attestato da apposita certificazione
rilasciata dalla Provincia competente per territorio.
9. Qualora i
responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di
messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati
d'ufficio dal comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla
regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le
somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi
nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio.
10. Gli interventi di
messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere
reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere
indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
11. Le spese
sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale
delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale
immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2748,
secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si puo' esercitare anche in
pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile. Le predette spese
sono altresi' assistite da privilegio generale mobiliare.
12. Le Regioni
predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli
accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che
individui:
a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello
degli inquinanti presenti;
b) i soggetti cui compete l'intervento di
bonifica;
e) gli enti di cui la regione intende avvalersi per l'esecuzione
d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;
d) la stima degli
oneri finanziari.
13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di
un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilita' di contaminazione
piu' restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari
interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che e' approvato dal
comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica e'
effettuato, dalla Provincia ai sensi del comma 8.
13-bis. Le
procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino
ambientale disciplinate dal presente articolo possono essere comunque utilizzate
ad iniziativa degli interessati.
14. I progetti relativi ad interventi di
bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed
approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e della sanita', d'intesa con la regione
territorialmente competente. L'approvazione produce gli effetti di cui al comma
7 e, con esclusione degli impianti di incenerimento e di recupero energetico,
sostituisce, ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto
ambientale degli impianti da realizzare nel sito inquinato per gli interventi di
bonifica.
15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed
i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione
agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
15-bis. Il
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, emana un decreto recante indicazioni ed
informazioni per le imprese industriali, consorzi di imprese, cooperative,
consorzi tra imprese industriali ed artigiane che intendano accedere a incentivi
e finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica
previsti dalla vigente legislazione.
15-ter. Il Ministero
dell'ambiente e le regioni rendono pubblica, rispettivamente, la lista di
priorita' nazionale e regionale dei siti contaminati da bonificare.
(b) Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n.
349:
"Art. 18. - 1. Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di
disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che
comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o
distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento
nei confronti dello Stato.
2. Per la materia di cui al precedente comma 1 la
giurisdizione appartiene al giudice ordinario, ferma quella della Corte dei
conti, di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
3. L'azione di risarcimento del danno ambientale, anche
se esercitata in sede penale, e' promossa dallo Stato, nonche' dagli enti
territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo.
4. Le
associazioni di cui al precedente articolo 13 e i cittadini, al fine di
sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati, possono
denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza.
5.
Le associazioni individuate in base all'articolo 13 della presente legge possono
intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di
giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.
6. Il
giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, ne
determina l'ammontare in via equitativa, tenendo comunque conto della gravita'
della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino e del profitto
conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni
ambientali.
7. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno
risponde nei limiti della piu' propria responsabilita' individuale.
8. Il
giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove possibile, il ripristino dello
stato dei luoghi a spese del responsabile.
9. Per la riscossione dei crediti
in favore dello Stato risultanti dalle sentenze di condanna si applicano le
norme di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto
14 aprile 1910, n. 639.
(c) Si riporta il testo dell'art. 444 del codice di procedura
penale:
"Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione,
nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando
questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera
due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria.
2.
Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non
deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129,
il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione
giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze
prospettate dalle parti, nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con
sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta
delle parti. Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla
relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la
compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo
75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne
l'effi cacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena [c.p.
163]. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non
puo' essere concessa, rigetta la richiesta".
Capo II
Sanzioni penali
Art. 59
Sanzioni penali
1. Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, ovvero continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire due milioni a lire quindici milioni.
2. Alla stessa pena stabilita al comma 1, soggiace chi - effettuando al momento di entrata in vigore del presente decreto scarichi di acque reflue industriali autorizzati in base alla normativa previgente - non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 62, comma 12.
3. Quando le condotte descritte ai commi 1 e 2 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3A dell'allegato 5, la pena e' dell'arresto da tre mesi a tre anni.
4. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettua uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, ovvero le altre prescrizioni dell'autorita' competente a norma degli articoli 33, comma 1 e 34 comma 3 e' punito con l'arresto fino a due anni.
4-bis. Chiunque viola le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 52 e' punito con la pena di cui al precedente comma 4.
5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, supera i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 ovvero i limiti piu' restrittivi fissati dalle regioni o delle province autonome o dall'autorita' competente a norma degli articoli 33, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5, e' punito con l'arresto fino a due anni, e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3A dell'allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda a lire dieci milioni a lire duecento milioni.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresi' al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.
6-bis. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 36, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 36, comma 5, si applica la pena di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (a).
6-ter. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 28, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, e' punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 (b) degli articoli 55 (c) e 354 (a) del codice di procedura penale.
6-quater. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 39, comma 2, e' punito con le sanzioni di cui all'articolo 59, comma 1.
7. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 10, comma 5, ovvero dell'articolo 12, comma 2, e' punito con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni.
8. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 29 e 30 e' punito con l'arresto sino a tre anni.
9. Chiunque non osserva le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 15, commi 2 e 3, dirette ad assicurare il raggiungimento ovvero il ripristino degli obiettivi di qualita' delle acque designate ai sensi dell'articolo 14, ovvero non ottempera ai provvedimenti adottati dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 14, comma 3, e' punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire sette milioni a lire settanta milioni.
10. Nei casi previsti dal comma 9, il Ministro della sanita' e dell'ambiente, nonche' la regione e la provincia autonoma competente, ai quali sono inviati copia delle notizie di reato, possono indipendentemente dall'esito del giudizio penale, disporre, ciascuno per quanto di competenza, la sospensione in via cautelare dell'attivita' di molluschicoltura e, a seguito di sentenza di condanna o di decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (e) definitive, valutata la gravita' dei fatti, disporre la chiusura degli impianti.
11. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali e' imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantita' tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare. Resta fermo, in quest'ultimo caso l'obbligo della preventiva autorizzazione da parte dell'autorita' competente.
11-bis. La sanzione di cui al comma 11 si applica anche a chiunque effettua, in violazione dell'articolo 48, comma 3, lo smaltimento dei fanghi nelle acque marine mediante immersione da nave, scarico attraverso condotte ovvero altri mezzi o comunque effettua l'attivita' di smaltimento di rifiuti nelle acque marine senza essere munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 18, comma 2, lettera p-bis) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, (f).
11-ter. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari nonche' delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 38 al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste ovvero non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attivita' impartito a norma di detto articolo e' punito con l'ammenda da lire due milioni a lire quindici milioni o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettua l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.
Riferimenti normativi:
(a) Si riporta il testo dell'art.
51, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22:
"1. Chiunque
effettua una attivita' di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio
ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione,
iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 e'
punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da
lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti non
pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con
l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di
rifiuti pericolosi".
(b) Si riporta il testo dell'art. 13 della legge n. 689 del
1981:
"Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti al
controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione e' prevista
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per
l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni
e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a
rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione
tecnica.
Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle cose che
possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con
cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia
giudiziaria.
E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del
natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione
obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia
stato rilasciato il documento di circolazione.
All'accertamento delle
violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti
commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli
elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora,
previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse
dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma
dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura
penale.
E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento
previsti dalle leggi vigenti".
(c) Si riporta il testo dell'art. 55 del codice di procedura
penale:
"Art. 55 (Funzioni della polizia giudiziaria). - 1. La
polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei
reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli
autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e
raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge
penale.
2. Svolge ogni indagine e attivita' disposta o delegata
dall'autorita' giudiziaria.
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono
svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria".
(d) Si riporta il testo dell'art. 354 del codice di procedura
penale:
"Art. 354 (Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle
persone. Sequestro). - 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo
stato dei luoghi e delle cose non venga mutato [c.p.p. 348] prima
dell'intervento del pubblico ministero.
2. Se vi e' pericolo che le cose, le
tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si
modifichino e il pubblico ministero non puo' intervenire tempestivamente, gli
ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi
sullo stato dei luoghi e delle cose. Se del caso, sequestrano il corpo del reato
e le cose a questo pertinenti [c.p.p. 253].
3. Se ricorrono i presupposti
previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari
accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale [c.p.p.
245]".
(e) Il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale e' riportato nella nota (c) all'art. 58.
(f) Il testo dell'art. 18, comma 2, lettera p-bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e' riportato nella nota (b) dell'art. 48.
Art. 60
Obblighi del condannato
1. Con la sentenza di condanna per i reati previsti nel presente decreto, o con la decisione emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale (a) il beneficio della sospensione condizionale della pena puo' essere subordinato al risarcimento del danno e all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino di cui all'art. 58.
Riferimenti normativi:
(a) Il testo dell'art. 444 del
codice di procedura penale e' riportato nella nota (c) all'art. 58.
Art. 61
Circostanza attenuante
1. Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell'ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla meta' a due terzi.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 62
Norme transitorie e finali
1. Il presente decreto contiene le norme di recepimento delle seguenti
direttive comunitarie:
a) direttiva 75/440/CEE relativa alla qualita' delle
acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
b) direttiva
76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose
scaricate nell'ambiente idrico;
c) direttiva 78/659/CEE relativa alla
qualita' delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere
idonee alla vita dei pesci;
d) direttiva 79/869/CEE relativa ai metodi di
misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque
superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
e) direttiva
79/923/CEE relativa ai requisiti di qualita' delle acque destinate alla
molluschicoltura;
f) direttiva 80/68/CEE relativa alla protezione delle acque
sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose;
g)
direttiva 82/176/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualita' per gli
scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini;
h)
direttiva 83/513/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualita' per gli
scarichi di cadmio;
i) direttiva 84/156/CEE relativa ai valori limite ed
obiettivi di qualita' per gli scarichi di mercurio provenienti da settori
diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini;
l) direttiva
84/491/CEE relativa ai valori limite e obiettivi di qualita' per gli scarichi di
esaclorocicloesano;
m) direttiva 88/347/CEE relativa alla modifica
dell'allegato II della direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli
obiettivi di qualita' per gli scarichi di talune sostanze pericolose che
figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE;
n) direttiva
90/415/CEE relativa alla modifica della direttiva 86/280/CEE concernente i
valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di talune sostanze
pericolose che figurano nell'elenco 1 della direttiva 76/464/CEE;
o)
direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
p)
direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque da inquinamento
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
q) direttiva 98/15/CE
recante modifica della direttiva 91/271/CEE per quanto riguarda alcuni requisiti
dell'allegato I.
2. Le previsioni del presente decreto possono essere derogate solo temporaneamente e in caso di comprovate circostanze eccezionali, per motivi di sicurezza idraulica volti ad assicurare l'incolumita' delle popolazioni.
3. Le regioni definiscono, in termini non inferiori a due anni, i tempi di adeguamento alle prescrizioni, ivi comprese quelle adottate ai sensi dell'art. 28, comma 2, contenute nella legislazione regionale attuativa del presente decreto e nei piani di tutela di cui all'art. 44, comma 3.
4. Resta fermo quanto disposto dall'art. 36 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e relativi decreti legislativi di attuazione della direttiva 96/1992/CE.
5. (Soppresso)
6. (Soppresso).
7. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, continuano ad applicarsi le norme tecniche di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 21 febbraio 1977.
8. Le norme regolamentari e tecniche emanate ai sensi delle disposizioni abrogate con l'art. 63 restano in vigore, ove compatibili con gli allegati al presente decreto e fino all'adozione di specifiche normative in materia.
9. Le aziende agricole esistenti tenute al rispetto del codice di buona pratica agricola ai sensi dell'art. 19, comma 5, devono provvedere all'adeguamento delle proprie strutture entro due anni dalla data di designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.
10. Fino all'emanazione della disciplina regionale di cui all'art. 38, le attivita' di utilizzazione agronomica sono effettuate secondo le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
11. Fatte salve le disposizioni specifiche previste dal presente decreto, i titolari degli scarichi esistenti devono adeguarsi alla nuova disciplina entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo stesso termine vale anche nel caso di scarichi per i quali l'obbligo di autorizzazione preventiva e' stato introdotto dalla presente normativa. I titolari degli scarichi esistenti e autorizzati procedono alla richiesta di autorizzazione in conformita' alla presente normativa allo scadere dell'autorizzazione e comunque non oltre quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto. Si applicano in tal caso il terzo e quarto periodo del comma 7 dell'art. 45.
12. Coloro che effettuano scarichi esistenti di acque reflue, sono obbligati, fino al momento nel quale devono osservare i limiti di accettabilita' stabiliti dal presente decreto, ad adottare le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento. Essi sono comunque tenuti ad osservare le norme, le prescrizioni e i valori-limite stabiliti, secondo i casi, dalle normative regionali ovvero dall'autorita' competente ai sensi dell'art. 33 vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quanto compatibili con le disposizioni relative alla tutela qualitativa e alle scadenze temporali del presente decreto e, in particolare, con quanto gia' previsto dalla normativa previgente. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni piu' favorevoli introdotte dal presente decreto.
13. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dal comma 14.
14. Le regioni, le provincie autonome e gli enti attuatori provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto anche sulla base di risorse finanziarie definite da successive disposizioni di finanziamento nazionali e comunitarie.
14-bis. In attuazione delle disposizioni statali di finanziamento di cui al comma 14, una quota non inferiore al 10 e non superiore al 15 per cento degli stanziamenti e' riservata alle attivita' di monitoraggio e studio destinati all'attuazione del presente decreto.
15. All'art. 6, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, cosi' come sostituito dall'art. 8, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, (a) le parole: "tenendo conto della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane" sono sostituite dalle seguenti "tenendo conto del decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti dalle fonti agricole".
15-bis. Restano ferme le norme della legge 31 dicembre 1982, n. 979. (b)
Riferimenti normativi:
(a) Si riporta il testo dell'art. 6
del decrto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135, gia' modificato dalla legge 8 ottobre 1997, n.
344, ulteriormente modificato dal decreto legislativo n. 152/1999:
"Art. 6
(Sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue). - 1. Le
risorse derivanti dall'esercizio del potere di revoca previsto dal comma 104
dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le risorse assegnate dal CIPE
per il finanziamento di progetti di protezione e risanamento ambientale nel
settore delle acque a valere sui fondi di cui all'art. 4 del decreto-legge 23
giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995,
n. 341, le ulteriori risorse attribuite al Ministero dell'ambiente in sede di
riprogrammazione delle risorse disponibili nell'ambito del quadro comunitario di
sostegno, nonche' i proventi derivanti dall'applicazione dell'art. 14, comma 1,
della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono destinati alla realizzazione delle opere
e degli interventi previsti da un piano straordinario di completamento e
razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue
urbane, tenendo conto del decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela
delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE
concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva
91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai
nitrati provenienti dalle fonti agricole, adottato con decreto del Ministro
dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
1-bis. Nelle
regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, non sia stata definita l'organizzazione territoriale del
servizio idrico integrato, gli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 8
della legge 5 gennaio 1994, n. 36, coincidono con il territorio della provincia.
Sentite le autorita' di bacino, le regioni possono, con propria legge, definire
una diversa delimitazione territoriale degli ambiti.
2. Le risorse nazionali
di cui al comma 1, eccettuate quelle riscosse a titolo di canone o tariffa, sono
assegnate, anche in deroga alle finalita' previste per dette risorse dalle
rispettive disposizioni normative, su appositi capitoli di spesa del bilancio
del Ministero dell'ambiente, anche di nuova istituzione. Per le risorse gia'
trasferite alle regioni, il Ministro dell'ambiente ne autorizza la spesa in
relazione alle opere ed agli interventi previsti dal piano di cui al comma 1. Il
Ministero del bilancio e della programmazione economica, su proposta del
Ministero dell'ambiente, provvede a richiedere all'unione europea le modifiche
dei programmi operativi eventualmente occorrenti.
3. Al fine di assicurare la
tempestiva realizzazione delle opere e degli interventi previsti dal piano di
cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente provvede a trasferire alle regioni
competenti:
a) una quota pari al venticinque per cento delle somme
complessivamente attribuite agli interventi da realizzare in ciascuna regione a
seguito dell'adozione del piano, entro trenta giorni decorrenti dalla effettiva
disponibilita' delle risorse in bilancio;
b) una quota del costo effettivo di
ogni intervento, fino al limite del novanta per cento, tenendo conto della quota
di cui alla lettera a), proporzionalmente imputabile all'intervento, a seguito
dell'avvenuta notifica da parte della regione della consegna dei lavori, entro
trenta giorni decorrenti dall'effettiva disponibilita' delle risorse in
bilancio;
c) la quota residua del costo effettivo di ogni intervento, a
seguito della notifica da parte della regione dell'avvenuto collaudo, entro
trenta giorni decorrenti dall'effettiva disponibilita' delle risorse in
bilancio.
4. Alle opere ed agli interventi di cui al comma 1, gia' appaltati
o affidati in concessione o gia' oggetto di progettazione almeno preliminare se
compresi in piani regionali di risanamento delle acque, e che risultino sospesi
per qualsiasi motivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, si
applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'art. 13 del presente
decreto, intendendosi sostituito all'elenco di cui al comma 1 dello stesso
articolo il piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi
di collettamento e depurazione delle acque reflue. Entro il termine di sessanta
giorni dal collaudo per ciascuna opera, la provincia, o l'ente responsabile
dell'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato qualora
costituito ai sensi dell'art. 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, individua il
gestore definitivo. Decorso inutilmente tale termine, il Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, puo' individuare un gestore
provvisorio al quale affidare, per un termine non superiore a diciotto mesi, il
compito di provvedere all'entrata in esercizio dell'impianto. A tal fine il
gestore definitivo ovvero quello provvisoriamente indicato puo' utilizzare, a
titolo di anticipazioni, l'eventuale quota residua delle risorse destinate dal
piano al predetto intervento, nonche' le risorse derivanti da canoni o tariffe
in materia di fognatura e depurazione, ove previsti.
5. Il Ministero
dell'ambiente, nell'ambito del piano di cui al comma 1, determina le modalita'
per il monitoraggio ed il controllo, con la partecipazione delle regioni
interessate, delle attivita' di realizzazione delle opere e degli interventi
previsti dal piano stesso, ivi compresi i presupposti e le procedure per
l'eventuale revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse resesi
comunque disponibili, assicurando, di norma, il rispetto dell'originaria
allocazione regionale delle risorse.
6. Il Ministero dell'ambiente, per la
predisposizione dei progetti preliminari degli interventi previsti dal piano,
puo' avvalersi di soggetti pubblici aventi specifica competenza in materia, con
rimborso agli stessi delle sole spese sostenute e documentate, ad esclusione di
quelle relative al trattamento economico di base del personale. Per il suddetto
rimborso e' autorizzata la spesa di L. 400 milioni per l'anno 1997 e di L. 800
milioni per l'anno 1998.
7. Al fine di migliorare, incrementare e adeguare
agli standards europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori
pratiche ambientali la progettazione in campo ambientale e promuovere iniziative
di supporto alle azioni in tale settore delle amministrazioni pubbliche per
aumentare l'efficienza dei relativi interventi, anche sotto il profilo della
capacita' di utilizzazione delle risorse derivanti da cofinanziamenti
dell'Unione europea, e' istituito presso il Ministero dell'ambiente, nelle more
della costituzione di un'apposita segreteria tecnica permanente, un apposito
gruppo tecnico, composto da non piu' di venti esperti di elevata qualificazione,
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente. Per la costituzione ed il
funzionamento del suddetto gruppo tecnico e' autorizzata la spesa di L. 1.200
milioni per l'anno 1997 e di L. 1.800 milioni per l'anno 1998.
8. All'onere
derivante dall'attuazione dei commi 6 e 7, pari a L. 1.600 milioni per l'anno
1997 e a L. 2.600 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente.
(b) La legge 31 dicembre 1982, n. 979, reca: "Disposizioni per la difesa del mare"
Art. 63
Abrogazione di norme
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 2, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le norme contrarie
o incompatibili con il medesimo, ed in particolare:
legge 10 maggio 1976, n.
319;
legge 8 ottobre 1976, n. 690, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544;
legge 24 dicembre
1979, n. 650;
legge 5 marzo 1982, n. 62, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801;
decreto del
Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515;
legge 25 luglio 1984, n.
381 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio
1984, n. 176;
gli articoli 4 e 5 della legge 5 aprile 1990, n. 71, di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n.
16;
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130;
decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 131;
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132;
decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 133;
art. 2, comma 1, della legge 6 dicembre
1993, n. 502, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9
ottobre 1993, n. 408;
art. 9-bis della legge 20 dicembre 1996, n.
642, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 552;
legge 17 maggio 1995, n. 172, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79;
l'art. 42, comma
terzo del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 come modificato dall'art. 8
del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (a);
gli articoli 5,
6 e 7 della legge 24 gennaio 1986 n. 7, di conversione con modificazioni del
decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667 a);
gli articoli 4, 5, 6 e 7
del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (a);
2. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli effetti finanziari derivanti dai provvedimenti di cui al comma 1.
(a) abrogazioni intervenute a seguito dell'art. 26 del decreto
legislativo 18 agosto 2000.
Seguono allegati
Allegati al Decreto legislativo 11.05.1999 n. 152
Testo integrato e coordinato, aggiornato al 17/01/2002
(4)Numero modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 22 luglio 1999, n. 170.
ALLEGATO 1
MONITORAGGIO E CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE IN FUNZIONE DEGLI OBIETTIVI DI QUALITA'
AMBIENTALE(103)
Il presente allegato stabilisce, ai sensi degli articoli 4 e 5, i criteri per
individuare i corpi idrici significativi e per stabilire lo stato di qualità
ambientale di ciascuno di essi.
Il presente allegato sostituisce l'allegato 1 della delibera del Comitato dei
ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977 per
la parte relativa ai criteri per il monitoraggio quali quantitativo dei corpi
idrici.
1 CORPI IDRICI SIGNIFICATIVI
1.1 CORPI IDRICI SUPERFICIALI
Per i corsi d'acqua che sfociano in mare il limite delle acque correnti coincide
con l'inizio della zona di foce, corrispondente alla sezione del corso d'acqua
più lontana dalla foce, in cui con bassa marea ed in periodo di magra si riscontra,
in uno qualsiasi dei suoi punti, un sensibile aumento del grado di salinitià.
Tale limite viene identificato per ciascun corso d'acqua.
Vanno censiti, secondo le modalità che saranno stabiliti, stabilite nel decreto
di cui all'articolo 3 comma 7, tutti i corsi d'acqua naturali aventi un bacino
idrografico superiore a 10 km².
Sono significativi almeno i seguenti corsi d'acqua:
• tutti i corsi d'acqua naturali di primo ordine (cioè quelli recapitanti direttamente
in mare) il cui bacino imbrifero abbia una superficie maggiore di 200 km²;
• tutti i corsi d'acqua naturali di secondo ordine o superiore il cui bacino
imbrifero abbia una superficie maggiore a 400 km².
Non sono significativi i corsi d'acqua che per motivi naturali hanno avuto portata
uguale a zero per più di 120 giorni l'anno, in un anno idrologico medio.
1.1.2 LAGHI
Le raccolte di acque lentiche non temporanee. I laghi sono: a) naturali aperti
o chiusi, a seconda che esista o meno un emissario; b) naturali ampliati e/o
regolati, se provvisti all'incile di opere di regolamentazione idraulica;
Sono significativi i laghi aventi superficie dello specchio liquido pari a 0,5
km² o superiore. Tale superficie è riferita al periodo di massimo invaso.
1.1.3 ACQUE MARINE COSTIERE
Sono significative le acque marine comprese entro la distanza di 3.000 metri
dalla costa e comunque entro la batimetrica dei 50 metri.
1.1.4 ACQUE DI TRANSIZIONE
Sono acque di transizione le acque delle zone di delta ed estuario e le acque
di lagune, di laghi salmastri e di stagni costieri.
Sono significative le acque delle lagune, dei laghi salmastri e degli stagni
costieri. Le zone di delta ed estuario vanno invece considerate come corsi d'acqua
superficiali.
1.1.5 CORPI IDRICI ARTIFICIALI
Sono i laghi o i serbatoi, se realizzati mediante manufatti di sbarramento,
e i canali artificiali (canali irrigui o scolanti, industriali, navigabili,
ecc.) fatta esclusione dei canali appositamente costruiti per l'allontanamento
delle acque reflue urbane ed industriali.
Sono considerati significativi tutti i canali artificiali che restituiscano
almeno in parte le proprie acque in corpi idrici naturali superficiali e aventi
portata di esercizio di almeno 3 m³/s e i serbatoi o i laghi artificiali il
cui bacino di alimentazione sia interessato da attività antropiche che ne possano
compromettere la qualità e aventi superficie dello specchio liquido almeno pari
a 1 km² o con volume di invaso almeno pari a 5 milioni di m³. Tale superficie
è riferita al periodo di massimo invaso.
1.2 CORPI IDRICI SOTTERRANEI
2 OBIETTIVI DI QUALITA' AMBIENTALE
2.1 CORPI IDRICI SUPERFICIALI
Tabella 1 - Principali inquinanti chimici da controllare nelle acque dolci superficiali
INORGANICI (disciolti) (1) | ORGANICI (sul tal quale) |
Cadmio | aldrin |
Cromo totale | dieldrin |
Mercurio | endrin |
Nichel | isodrin |
Piombo | DDT |
Rame | esaclorobenzene |
Zinco | esaclorociloesano |
esaclorobutadiene | |
1,2 dicloroetano | |
tricloroetilene | |
triclorobenzene | |
cloroformio | |
tetracloruro di carbonio | |
percloroetilene | |
pentaclorofenolo |
(1) se è accertata l'origine naturale di sostanze inorganiche, la loro presenza
non compromette l'attribuzione di una classe di qualità definita dagli altri
parametri.
2.1.3 Stato ambientale
Lo stato ambientale è definito in relazione al grado di scostamento rispetto
alle condizioni di un corpo idrico di riferimento definito al successivo punto
2.1.4.
Gli stati di qualità ambientale previsti per le acque superficiali sono riportati
alla tabella 2.
Tabella 2 - Definizione dello stato ambientale per i corpi idrici superficiali
ELEVATO | Non si rilevano alterazioni dei valori di qualità degli elementi chimico-fisici ed idromorfologici per quel dato tipo di corpo idrico in dipendenza degli impatti antropici, o sono minime rispetto ai valori normalmente associati allo stesso ecotipo in condizioni indisturbate. La qualità biologica sarà caratterizzata da una composizione e un'abbondanza di specie corrispondente totalmente o quasi alle condizioni normalmente associate allo stesso ecotipo |
La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è paragonabile alle concentrazioni di fondo rilevabili nei corpi idrici non influenzati da alcuna pressione antropica | |
BUONO | I valori degli elementi della qualità biologica per quel tipo di corpo idrico mostrano bassi livelli di alterazione derivanti dall'attività umana e si discostano solo leggermente da quelli normalmente associati allo stesso ecotipo in condizioni non disturbate. |
La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni da non comportare effetti a breve e lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento. | |
SUFFICIENTE | I valori degli elementi della qualità biologica per quel tipo di corpo idrico si discostano moderatamente da quelli di norma associati allo stesso ecotipo in condizioni non disturbate. I valori mostrano segni di alterazione derivanti dall'attività umana e sono sensibilmente più disturbati che nella condizione di "buono stato". |
La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni da non comportare effetti a breve e lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento. | |
SCADENTE | Si rilevano alterazioni considerevoli dei valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale, e le comunità biologiche interessate si discostano sostanzialmente da quelle di norma associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato. |
La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni da comportare effetti a medio e lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento | |
PESSIMO | I valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale presentano alterazioni gravi e mancano ampie porzioni delle comunità biologiche di norma associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato. |
La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni da gravi effetti a breve e lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento. |
2.2 CORPI IDRICI SOTTERRANEI
Tabella 3 - Definizioni dello stato ambientale per le acque sotterranee.
ELEVATO | Impatto antropico nullo o trascurabile sulla qualità e quantità della risorsa, con l'eccezione di quanto previsto nello stato naturale particolare; |
BUONO | Impatto antropico ridotto sulla qualità e/o quantità della risorsa; |
SUFFICIENTE | Impatto antropico ridotto sulla quantità, con effetti significativi sulla qualità tali da richiedere azioni mirate ad evitarne il peggioramento |
SCADENTE | Impatto antropico rilevante sulla qualità e/o quantità della risorsa con necessità di specifiche azioni di risanamento; |
NATURALE PARTICOLARE | Caratteristiche qualitative e/o quantitative che pur non presentando un significativo impatto antropico, presentano limitazioni d'uso della risorsa per la presenza naturale di particolari specie chimiche o per il basso potenziale quantitativo. |
3 MONITORAGGIO E CLASSIFICAZIONE: ACQUE SUPERFICIALI
3.1 ORGANIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO
3.2 CORSI D'ACQUA
3.2.1.1 Acque
Le determinazioni sulla matrice acquosa riguardano due gruppi di parametri,
quelli di base e quelli addizionali.
I parametri di base, riportati in tabella 4, riflettono le pressioni antropiche
tramite la misura del carico organico, del bilancio dell'ossigeno, dell'acidità,
del grado di salinità e del carico microbiologico nonché le caratteristiche
idrologiche del trasporto solido. I parametri definiti macrodescrittori e indicati
con (o) nella tabella 4 vengono utilizzati la classificazione; gli altri parametri
servono a fornire informazioni di supporto per la interpretazione delle caratteristiche
di qualità e di vulnerabilità del sistema nonché per la valutazione dei carichi
trasportati.
La determinazione dei parametri di base è obbligatoria.
I parametri addizionali sono relativi ai microinquinanti organici ed inorganici;
quelli di più ampio significato ambientale sono riportati nella tabella 1.
La selezione dei parametri da esaminare è effettuata dall'autorità competente
caso per caso, in relazione alle criticità conseguenti agli usi del territorio.
Le analisi dei parametri addizionali vanno effettuate ove l'Autorità competente
lo ritenga necessario e comunque nel caso in cui:
• a seguito delle attività delle indagini conoscitive di cui all'allegato 3
si individuino sorgenti puntuali e diffuse o si abbiano informazioni pregresse
e attuali su sorgenti puntuali e diffuse che apportino una o più specie di tali
inquinanti nel corpo idrico;
• dati recenti dimostrino livelli contaminazione, da parte di tali sostanze,
delle acque e del biota o segni di incremento delle stesse nei sedimenti.
Tabella 4 - Parametri di base (con (o) sono indicati i parametri macrodescrittori utilizzati per la classificazione)
Portata (m³/s) | Ossigeno disciolto (mg/L) ** (o) |
pH | BOD5 (O |
Solidi sospesi (mg/L) | COD (O |
Temperatura (°C) | Ortofosfato (P mg/L) * |
Conducibilità (µS/cm (20°C)) ** | Fosforo Totale (P mg/L) ** (o) |
Durezza (mg/L di CaCO |
Cloruri (Cl |
Azoto totale (N mg/L) ** | Solfati (SO |
Azoto ammoniacale (N mg/L) * (o) | Escherichia coli (UFC/100 mL) (o) |
Azoto nitrico (N mg/L) * (o) |
(*) determinazione sulla fase disciolta | (**) determinazione sul campione tal quale |
3.2.1.2 Biota
Le determinazioni sul biota riguardano due gruppi di analisi:
Analisi di base: gli impatti antropici sulle comunità animali dei corsi d'acqua
vengono valutati attraverso l'Indice Biotico Esteso (I.B.E.). Tale analisi va
eseguita obbligatoriamente con le cadenze indicate al punto 3.2.2.2..
Analisi supplementari: non obbligatorie, da eseguire a giudizio dell'autorità
che effettua il monitoraggio, per una analisi più approfondita delle cause di
degrado del corpo idrico. A tal fine possono essere effettuati saggi biologici
finalizzati alla evidenziazione di effetti a breve o lungo termine. Tra questi
in via prioritaria si segnalano:
• test di tossicità su campioni acquosi concentrati su Daphnia magna;
• test di mutagenicità e teratogenesi su campioni acquosi concentrati;
• test di crescita algale;
• test su campioni acquosi concentrati con batteri bioluminescenti;
In aggiunta si segnala l'opportunità di effettuare determinazioni di accumulo
di contaminanti prioritari (PCB, DDT e Cd) su tessuti muscolari di specie ittiche
residenti o su organismi macrobentonici.
3.2.1.3 Sedimenti
Le analisi sui sedimenti sono da considerarsi come analisi supplementari eseguite
per avere, se necessario, ulteriori elementi conoscitivi utili a determinare
le cause di degrado ambientale di un corso d'acqua.
Le autorità preposte al monitoraggio devono, nel caso, selezionare i parametri
da ricercare, prioritariamente tra quelli riportati nella tabella 5 e, se necessario,
includerne altri, considerando le condizioni geografiche ed idromorfologiche
del corso d'acqua, i fattori di pressione antropica cui è sottoposto e la tipologia
degli scarichi immessi.
Le determinazioni sui sedimenti vanno fatte in particolare per ricercare quegli
inquinanti che presentano una maggior affinità con i sedimenti rispetto che
alla matrice acquosa.
Qualora sia necessaria un'analisi più approfondita volta a evidenziare gli effetti
tossici a breve o a lungo termine si potranno effettuare dei saggi biologici
sui sedimenti. Gli approcci possibili sono molteplici e riconducibili a tre
soluzioni fondamentali:
• saggi su estratti di sedimento
• saggi sul sedimento in toto
• saggi su acqua interstiziale
Ogni soluzione offre informazioni peculiari e pertanto l'applicazione congiunta
di più tipi di saggio spesso garantisce le informazioni volute. Possono essere
utilizzati organismi acquatici, sia in saggi acuti che (sub)cronici. In via
prioritaria si segnalano: Oncorhynchus mykiss, Daphnia magna, Ceriodaphnia dubia,
Chironomus tentans e C.riparius, Selenastrum capricornutum e batteri luminescenti.
Tabella 5 - Microinquinanti e sostanze pericolose di prima priorità da ricercare nei sedimenti
Inorganici e Metalli | Organici (1) |
Arsenico | Policlorobifenili (PCB) |
Cadmio | Diossine (TCDD) |
Zinco | Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) |
Cromo totale | Pesticidi organoclorurati |
Mercurio | |
Nichel | |
Piombo | |
Rame |
(1) Si consiglia la determinazione dei seguenti inquinanti organici:
Idrocarburi Policiclici Aromatici prioritari: Naftalene, Acenaftene, Fenantrene*,
Fluorantene, Benz(a)antracene**, Crisene**, Benzo(b)fluorantiene, Benzo(k)fluorantene**,
Benzo(a)pirene**, Dibenzo(a,h)antracene, Benzo(g,h,i)perilene*, Antracene, Pirene
Indeno (1,2,3,c,d,)pirene*, Acenaftilene, Fluorene. (*) indica le molecole con
presunta attività cancerogena, (**) quelle che hanno attività cancerogena.
Composti organoclorurati prioritari: DDT e analoghi (DD's); Isomeri dell'Esacloricloesano
(HCH's); Drin's; Esaclorobenzene, PCB (i PCB più rilevanti sotto il profilo
ambientale consigliati anche in sede internazionale (EPA, UNEP) sono: PCB's;
PCB 52, PCB 77, PCB 81, PCB 128, PCB 138, PCB 153, PCB 169).
3.2.2 Campionamento
3.2.2.1 Criteri per la scelta delle stazioni di prelievo
Per ogni corso d'acqua naturale viene definito un numero minimo di stazioni
di prelievo, come indicato nella seguente tabella 6; tale numero è in funzione
della tipologia del corso d'acqua e della superficie del bacino imbrifero.
Le Autorità competenti possono aumentare il numero delle stazioni in presenza
di particolari valori naturalistici e/o paesaggistici o per particolari utilizzazioni
in atto o in tutte le situazioni in cui questo sia ritenuto necessario.
Tabella 6 - Numero stazioni nei corsi d'acqua naturali
Area del bacino (km²) | Numero stazioni | |
Corsi d'acqua di 1° ordine | Corsi d'acqua di 2° ordine o superiore | |
200-400 | 1 | |
401-1000 | 2 | 1 |
1001-5000 | 3 | 2 |
5001-10.000 | 5 | 4 |
10.001-25.000 | 6 | - |
25.001-50.000 | 8 | - |
>50.001 | 10 | - |
Le stazioni di prelievo sui corsi d'acqua sono in linea di massima distribuite
lungo l'intera asta del corso d'acqua, tenendo conto della presenza degli insediamenti
urbani, degli impianti produttivi e degli apporti provenienti dagli affluenti.
I punti di campionamento sono fissati a una distanza dalle immissioni sufficiente
ad avere la garanzia del rimescolamento delle acque al fine di valutare la qualità
del corpo recettore e non quella degli apporti.
In ogni caso deve essere posta una stazione di prelievo nella sezione di chiusura
di ogni corpo idrico significativo. La misura di portata può essere effettuata
in modo puntuale in corrispondenza del punto di campionamento e contestualmente
allo stesso o desunta dai valori di portata rilevati in continuo presso stazioni
fisse.
Per quanto riguarda l'analisi dei sedimenti i punti di campionamento sono individuati
prioritariamente in corrispondenza delle stazioni definite per l'analisi delle
acque, compatibilmente con le caratteristiche granulometriche del substrato
di fondo.
3.2.2.2 Frequenza dei campionamenti
Fase iniziale del monitoraggio
Acque:
la misura dei parametri chimici, fisici, microbiologici e idrologici di
base e di quelli relativi ai parametri addizionali, quando necessari, deve essere
eseguita una volta al mese fino al raggiungimento dell'obiettivo di qualità.
Sedimenti: una volta all'anno, durante i periodi di magra (e comunque lontano
da eventi di piena), ovvero durante i periodi favorevoli alla deposizione del
materiale sospeso.
Biota: l'I.B.E. va misurato stagionalmente (4 volte all'anno);
I test biologici addizionali e quelli di bioaccumulo, quando richiesti, vanno
eseguiti nei periodi di maggiore criticità per il sistema.
Fase a regime
La frequenza di campionamento si mantiene inalterata fino al raggiungimento
dell'obiettivo di qualità ambientale di cui all'articolo 4. Raggiunto tale obiettivo,
la frequenza di campionamento può essere ridotta dall'autorità competente ma
non deve comunque essere inferiore a quattro volte all'anno per i parametri
di base di cui alla tabella 4 e inferiore a due per l'I.B.E.. Per la misura
di portata deve essere garantito per ogni stazione idrometrica un numero annuo
di determinazioni sufficienti a mantenere aggiornata la scala di deflusso.
3.2.3 Classificazione
La classificazione dello stato ecologico (tabella 8), viene effettuata incrociando
il dato risultante dai macrodescrittori con il risultato dell'I.B.E., attribuendo
alla sezione in esame o al tratto da essa rappresentato il risultato peggiore
tra quelli derivati dalle valutazioni relative ad I.B.E. e macrodescrittori.
Per la valutazione del risultato dell'I.B.E. si considera il valore medio ottenuto
dalle analisi eseguite durante il periodo di misura per la classificazione.
Per il calcolo della media, considerata la possibilità di classi intermedie
(es. 8/9 o 9/8), si segue il seguente procedimento:
• per la classe 10/9 si attribuisce il valore 9,6, per quella 9/10 il valore
9,4 per 9/8 il valore 8,6 per 8/9 il valore 8,4, e così per le altre classi;
• per ritrasformare in valori di I.B.E. la media si procederà in modo contrario
avendo cura di assegnare la classe più bassa nel caso di frazione di 0,5: esempio
8,5 = 8/9, 6,5=6/7 ecc..
Il livello di qualità relativa ai macrodescrittori viene attribuito utilizzando
la tabella 7 e seguendo il procedimento di seguito descritto:
• sull'insieme dei risultati ottenuti durante la fase di monitoraggio bisogna
calcolare, per ciascuno dei parametri contemplati, il 75° percentile (per quanto
riguarda il primo indicatore il valore del 75° percentile va riferito al valore
assoluto della differrenza dal 100%);
• si individua la colonna in cui ricade il risultato ottenuto, individuando
così il livello di inquinamento da attribuire a ciascun parametro e, conseguentemente,
il suo punteggio;
• si ripete tale operazione di calcolo per ciascun parametro della tabella e
quindi si sommano tutti i punteggi ottenuti;
• si individua il livello di inquinamento espresso dai macrodescrittori in base
all'intervallo in cui ricade il valore della somma dei livelli ottenuti dai
diversi parametri, come indicato nell'ultima riga della tabella 7.
Ai fini della classificazione devono essere disponibili almeno il 75% dei risultati
delle misure eseguibili nel periodo considerato.
Lo stesso parametro statistico del 75° percentile viene usato per la eventuale
valutazione dello stato di qualità chimica concernente gli inquinanti chimici
indicati in tabella 1.
Tabella 7 - Livello di inquinamento espresso dai macrodescrittori
Parametro | Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | Livello 4 | Livello 5 |
100-OD (% sat.) (*) | ≤ 10 (#) | ≤ 20 | ≤ 30 | ≤ 50 | > 50 |
BOD |
< 2,5 | ≤ 4 | ≤ 8 | ≤ 15 | > 15 |
COD (O |
< 5 | ≤ 10 | ≤ 15 | ≤ 25 | > 25 |
NH |
< 0,03 | ≤ 0,1 | ≤ 0,5 | ≤ 1,5 | > 1,5 |
NO |
< 0,30 | ≤ 1,5 | ≤ 5,0 | ≤ 10,0 | > 10,0 |
Fosforo totale (P mg/L) | < 0,07 | ≤ 0,15 | ≤ 0,30 | ≤ 0,60 | > 0,60 |
Escherichia coli (UFC/100 mL) | < 100 | ≤ 1.000 | ≤ 5.000 | ≤ 20.000 | > 20.000 |
Punteggio da attribuire per ogni parametro analizzato (75° percentile del periodo di rilevamento) | 80 | 40 | 20 | 10 | 5 |
LIVELLO DI INQUINAMENTO DAI MACRODESCRITTORI | 480-560 | 240-475 | 120-235 | 60-115 | < 60 |
(*) la misura deve essere effettuata in assenza di vortici; il dato relativo
al deficit o al surplus deve essere considerato in valore assoluto;
(#) in assenza di fenomeni di eutrofia;
Tabella 8 - Stato ecologico dei corsi d'acqua (si consideri il risultato peggiore tra I.B.E. e macrodescrittori).
CLASSE 1 | CLASSE 2 | CLASSE 3 | CLASSE 4 | CLASSE 5 | |
I.B.E. | ≥ 10 | 8 - 9 | 6 -7 | 4 - 5 | 1, 2, 3 |
LIVELLO DI INQUINAMENTO MACRODESCRITTORI | 480-560 | 240-475 | 120-235 | 60-115 | < 60 |
3.2.4 Attribuzione dello stato di qualità ambientale
Al fine della attribuzione dello stato ambientale del corso d'acqua i dati relativi
allo stato ecologico andranno rapportati con i dati relativi alla presenza degli
inquinanti chimici indicati in tabella 1, secondo lo schema riportato alla Tabella
9.
Tabella 9 - Stato ambientale dei corsi d'acqua
Stato Ecologico → | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | Classe 5 |
Concentrazione inquinanti di cui alla Tabella 1 ↓ | |||||
≤ Valore Soglia | ELEVATO | BUONO | SUFFICIENTE | SCADENTE | PESSIMO |
> Valore Soglia | SCADENTE | SCADENTE | SCADENTE | SCADENTE | PESSIMO |
Se lo stato ambientale da attribuire alla sezione di corpo idrico risulta inferiore
a "Buono", devono essere effettuati accertamenti successivi finalizzati alla
individuazione delle cause del degrado alla definizione delle azioni di risanamento.
Tali accertamenti, soprattutto se il risultato derivante dall'I.B.E. è significativamente
peggiore della classificazione derivante dai dati dei macrodescrittori e degli
eventuali parametri addizionali, devono includere analisi supplementari volte
a verificare la presenza di sostanze pericolose non ricercate in precedenza
ovvero l'esistenza di eventuali effetti di tipo tossico su organismi acquatici,
ovvero di fenomeni di accumulo di contaminanti nei sedimenti e nel biota.
L'eventuale evidenziazione di situazioni di tossicità per gli organismi testati
e/o evidenze di bioaccumulo sugli stessi portano ad attribuire lo stato ambientale
scadente.
3.3 LAGHI
Tabella 10 - Parametri chimico-fisici di base (con (o) sono indicati parametri macrodescrittori utilizzati per la classificazione)
Temperatura (°C) | pH |
Alcalinità (mg/L Ca (HCO |
Trasparenza (m) (o) |
Ossigeno disciolto (mg/L) | Ossigeno ipolimnico (% di saturazione) (o) |
Clorofilla "a" (µg/L) (o) | Fosforo totale (P µg/L) (o) |
Ortofosfato (P µg/L) | Azoto nitroso (N µg/L) |
Azoto nitrico (N- mg/L) | Azoto ammoniacale (N mg/L) |
Conducibilità Elettrica Specifica (µS/cm (20°C)) | Azoto totale (N mg/L) |
3.3.1.2 Sedimenti
Valgono per i sedimenti le stesse indicazioni e le stesse considerazioni svolte
per le acque correnti al punto 3.2.1.3.
3.3.1.3 Biota
Per quanto riguarda il biota, in attesa di nuove indicazioni predisposte come
indicato al precedente punto 2.1.2., valgono le stesse indicazioni e le stesse
considerazioni svolte al punto 3.2.1.2 per le analisi supplementari nei corsi
d'acqua.
3.3.2 Campionamento
3.3.2.1 Criteri per la scelta delle stazioni di prelievo
Corpi d'acqua di superficie inferiore a 80 km²: un'unica stazione fissata nel
punto di massima profondità.
Corpi d'acqua di superficie maggiore di 80 km² o di forma irregolare: il numero
delle stazioni va individuato caso per caso, tenendo conto delle zone di maggior
interesse (rami ciechi, grandi baie poco profonde, fosse isolate).
I campioni di acqua vanno prelevati lungo la colonna, con le seguenti modalità:
• i laghi con profondità fino a 5 m: un campione in superficie ed uno sul fondo
• laghi con profondità fino ai 50 m: un campione in superficie, uno a metà della
colonna d'acqua ed uno sul fondo;
• laghi con profondità superiore a 50 m: un campione in superficie, a 25 m,
a 50 m, a 100 m, a multipli di 100 m e uno sul fondo;
• laghi che per peculiarità ambientali o situazioni di influsso antropico necessitino
di un maggior dettaglio per la colonna d'acqua superiore: un campione in superficie,
a 5 m, a 10 m, a 20 m, a 50 m, a 100 m, a multipli di 100 m e uno sul fondo.
La misura della clorofilla va eseguita su campioni d'acqua prelevati nella sola
zona fotica.
3.3.2.2 Frequenza dei campionamenti
I campionamenti devono essere effettuati semestralmente, una volta nel periodo
di massimo rimescolamento ed una in quello di massima stratificazione.
3.3.3 Classificazione
Al fine di una prima classificazione dello stato ecologico dei laghi viene valutato
lo stato trofico così come indicato in tabella 11. La classe da attribuire è
quello che emerge dal risultato peggiore tra i quattro parametri indicati.
Tabella 11 - Stato ecologico dei laghi
PARAMETRO | CLASSE 1 | CLASSE 2 | CLASSE 3 | CLASSE 4 | CLASSE 5 |
Trasparenza (m) (valore minimo) | > 5 | ≤ 5 | ≤ 2 | ≤ 1,5 | ≤ 1 |
Ossigeno ipolimnico (% di saturazione) (valore minimo misurato nel periodo di massima stratificazione) | > 80% | ≤ 80% | ≤ 60% | ≤ 40% | ≤ 20% |
Clorofilla "a" ( µg/L) (valore massimo) | < 3 | ≤ 6 | ≤ 10 | ≤ 25 | > 25 |
Fosforo totale (P µg/L) (valore massimo) | < 10 | ≤ 25 | ≤ 50 | ≤ 100 | > 100 |
Tabella 12 - Stato ambientale dei laghi
Stato Ecologico → | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | Classe 5 |
Concentrazione inquinanti di cui alla Tabella 1 ↓ | |||||
≤ Valore Soglia | ELEVATO | BUONO | SUFFICIENTE | SCADENTE | PESSIMO |
> Valore Soglia | SCADENTE | SCADENTE | SCADENTE | SCADENTE | PESSIMO |
Nel caso in cui alla sezione di corpo idrico venga attribuita uno stato ambientale
inferiore a "Buono" devono essere effettuati accertamenti successivi finalizzati
alla individuazione delle cause del degrado e alla definizione delle azioni
di risanamento.
Tali accertamenti, soprattutto se dagli elementi conoscitivi in possesso dell'autorità
non si evidenziano scarichi potenzialmente contenenti le sostanze indicate in
tabella 1 e quelle indicate in tabella 5, devono includere analisi supplementari
volte a verificare la presenza di sostanze pericolose non ricercate in precedenza
e l'esistenza di eventuali effetti di tipo tossico su organismi acquatici, ed
infine di fenomeni di accumulo di contaminanti nei sedimenti e nel biota.
L'eventuale evidenziazione di situazione di tossicità per gli organismi testati
e/o evidenze di bioaccumulo sugli stessi portano ad attribuire lo stato ambientale
"Scadente".
3.4 ACQUE MARINE COSTIERE
Tabella 13 - Parametri di base (con (o) sono indicati i parametri macrodescrittori utilizzati per la classificazione)
Temperatura (°C) | Ossigeno disciolto (mg/L) (o) |
pH | Clorofilla "a" (µg/L) (o) |
Trasparenza (m) | Azoto totale (µg/L come N) |
Salinità (psu) | Azoto nitrico (µg/L come N) (o) |
Ortofosfato (µg/L come P) | Azoto ammoniacale (µg/L come N) (o) |
Fosforo totale (µg/L come P) (o) | Azoto nitroso (µg/L come N) (o) |
Enterococchi (UFC/100 cc) | Analisi quali - quantitativa nel fitoplancton (num. cellule/L) |
3.4.1.2 Biota
Per la caratterizzazione dello stato degli ecosistemi marini, anche ai fini
della formulazione del giudizio di qualità ecologica ed ambientale delle acque
marine costiere, dovranno essere eseguite indagini sulle biocenosi di maggior
pregio ambientale (praterie di fanerogame, coralligeno, etc.) e su altri bioindicatori.
Allo scopo di individuare particolari situazioni di criticità dovute alla presenza
di sostanze chimiche pericolose presenti in tracce nelle acque e di concorrere
alla definizione del giudizio di qualità chimica, sul biota dovranno essere
eseguite analisi di accumulo di metalli pesanti e composti organici, indicati
in tabella 14, nei mitili (Mytilus galloprovincialis) stabulati.
Le Regioni possono integrare i parametri indicati in tabella 14, in funzione
delle esigenze di approfondimento delle conoscenze rispetto a specifiche sistuazioni
locali.
Tabella 14 - Determinazione da eseguire nei mitili
Metalli pesanti bioaccumulabili |
Idrocarburi Policiclici Aromatici - IPA (°) |
Composti organoclorurati (PCB e pesticidi) (°); |
(°) Si consiglia la determinazione dei seguenti inquinanti organici: |
Idrocarburi Policiclici Aromatici prioritari: Naftalene, Acenaftene, Fenantrene*, Fluorantene, Benz(a)antracene**, Crisene**, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene**, Benzo(a)pirene**, Dibenzo(a,h)antracene, Benzo(g,h,i)perilene*, Antracene, Pirene Indeno (1,2,3,c,d,)pirene*, Acenaftilene, Fluorene. (*) indica le molecole con presunta attività cancerogena, (**) quelle che hanno attività cancerogena. |
Composti organoclorurati prioritari: DDT e analoghi (DD's); Isomeri dell'Esaclorocicloesano (HCH's); Drin's; Esaclorobenzene, PCB (i PCB più rilevanti sotto il profilo ambientale consigliati anche in sede internazionale (EPA, UNEP) sono: PCB's; PCB 52, PCB 77, PCB 81, PCB 128, PCB 138, PCB 153, PCB 169). |
3.4.1.3 Sedimenti
Le determinazioni sui sedimenti riguardano tipi di indagini di base ed addizionali.
Sono considerate di base e quindi prioritarie le analisi dei parametri indicati
nella tabella 15.
Qualora le autorità ritengano necessaria un'analisi più approfondita volta a
evidenziare gli effetti tossici a breve o a lungo termine, ovvero ritengano
opportuno integrare il dato chimico nella valutazione della qualità del sedimento,
potranno essere effettuate indagini addizionali, quali saggi biologici condotti
su specie selezionate appartenenti a diversi gruppi tassonomici, privilegiando
le specie autoctone o quelle per le quali esistano dei protocolli standardizzati.
Tabella 15 - Determinazione da eseguire nei sedimenti
Analisi granulometrica per la determinazione delle principali classi granulometriche (ghiaie; sabbie; limi; argille) | Carbonio Organico | |
Idrocarburi Policiclici Aromatici - IPA - (vedi nota (°) Tabella 14) | Composti organoclorurati (PCB e pesticidi) (vedi nota (°) Tabella 14) | |
Metalli peanti bioaccumulabili | Composti organostannici # | |
Saggi biologici |
(#) Lo screening dei composti organostannici può essere limitato alle aree
in prossimità di porti.
3.4.2 Campionamento
3.4.2.1 Criteri per la scelta delle stazioni di prelievo
Le Autorità competenti dovranno elaborare ed attuare un piano di campionamento
che, sulla base delle conoscenze dell'uso e della tipologia del tratto di costa
interessata, permetta di rappresentare adeguatamente, nello stesso tratto di
costa, le zone sottoposte a fonti di immissione, quali porti, canali, fiumi,
insediamenti costieri, e le zone scarsamente sottoposte, a pressioni antropiche
(corpo idrico di riferimento).
In ogni caso, la strategia di campionamento dovrà garantire un idoneo livello
conoscitivo, propedeutico alla definizione dei piani di risanamento o di tutela
e comunque seguire i criteri di seguito riportati.
Acque
Ai fini del campionamento vengono identificate tre diverse tipologie di fondale,
per ciascuna delle quali viene stabilito il posizionamento di tre stazioni di
prelievo per transetto; questi vanno sempre posizionati ortogonalmente alla
linea di costa.
Le tre tipologie di fondale sono:
• Fondale alto è quello che a 3000 m dalla costa ha una batimetrica superiore
a 50 m.
• Fondale medio è quello che a 200 m dalla costa ha una batimetrica superiore
a 5 m e a 3000 m dalla costa una batimetrica inferiore a 50 m.
• Fondale basso è quello che a 200 m dalla costa ha una batimetrica inferiore
ai 5 m.
Il posizionamento delle stazioni è fissato come segue:
ALTO FONDALE: | ||||
I Stazione | II Stazione | III Stazione | ||
A 100 m da costa | In posizione intermedia fra la 1° e la 3° stazione se la distanza tra dette stazioni è maggiore a 1000 m. Se invece la distanza è inferiore o uguale a 1000 m. i prelievi e le misure vengono effettuati solo nella 1° e nella 3° stazione | Non oltre la batimetrica dei 50 m | ||
MEDIO FONDALE: | ||||
I Stazione | II Stazione | III Stazione | ||
200 m da costa | 1000 m da costa | a 3000 m da costa | ||
BASSO FONDALE: | ||||
I Stazione | II Stazione | III Stazione | ||
500 m da costa | 1000 m da costa | a 3000 m da costa |
Tabella 16 - Definizione dell'indice trofico
Indice trofico = [Log |
Cha = clorofilla "a" (µg/L) |
D%O = ossigeno disciolto come deviazione % assoluta
della saturazione (100-O |
P = fosforo totale (µg/L) |
N = N-(NO |
I risultati derivanti dall'applicazione dell'indice di trofia determineranno
l'attribuzione dello stato ambientale secondo la seguente tabella 17, valutato
anche alla luce delle condizioni indicate nella stessa tabella 17.
Tabella 17 - Classificazione delle acque marine costiere in base alla scala trofica
Indice di trofia | Stato ambientale | Condizioni |
2 - 4 | Stato ELEVATO | Buona trasparenza delle acque |
Assenza di anomale colorazioni delle acque | ||
Assenza di sottosaturazione di ossigeno disciolto nelle acque bentiche | ||
4 - 5 | Stato BUONO | Occasionali intorpidimenti delle acque |
Occasionali anomale colorazioni delle acque | ||
Occasionali ipossie delle acque bentiche | ||
5 - 6 | Stato MEDIOCRE | Scarsa la trasparenza delle acque |
Anomale colorazioni delle acque | ||
Ipossie e occasionali anossie delle acque bentiche | ||
Stati di sofferenza a livello di ecosistema bentonico | ||
6 - 8 | Stato SCADENTE | Elevata torbidità delle acque |
Diffuse e persistenti anomalie nella colorazione delle acque | ||
Diffuse e persistenti ipossie/anossie nelle acque bentiche | ||
Morie di organismi bentonici | ||
Alterazione/semplificazione delle comunità bentoniche | ||
Danni economici nei settori del turismo, pesca ed acquacoltura |
Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del decreto, per il tratto costiero
compreso fra la foce del fiume Adige e il confine meridionale del comune di
Pesaro, viene considerato obiettivo-trofico "intermedio", da aggiungere entro
il 2008, un valore medio annuale dell'indice trofico non superiore a 5.
L'eventuale evidenziazione di situazione di tossicità per gli organismi testati
e/o evidenze di bioaccumulo oltre alle soglie previste dalle normative esistenti
(allegato 2 sez. C; norme sugli alimenti, e altre norme sanitarie) portano ad
attribuire lo stato ambientale "Scadente".
3.5 ACQUE DI TRANSIZIONE
3.5.1 Premessa
3.5.2 Indicatori di qualità e analisi da effettuare
3.5.3 Campionamento
Tabella 18 - Stato ambientale delle acque lagunari e degli stagni costieri
Stato BUONO | Stato SUFFICIENTE | Stato SCADENTE | |
Numero giorni di anossia/anno che coinvolgono oltre il 30% della superficie del corpo idrico | ≤ 1 | ≤ 10 | > 10 |
3.6 CORPI IDRICI ARTIFICIALI
4 MONITORAGGIO E CLASSIFICAZIONE: ACQUE SOTTERRANEE
4.1 ORGANIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO
4.2 INDICATORI DI QUALITA' ED ANALISI DA EFFETTUARE
Tabella 19 - Parametri di base (con (o) sono indicati i parametri macrodescrittori utilizzati per la classificazione).
Temperatura (°C) | Potassio (mg/L) |
Durezza totale (mg/L CaCO |
Sodio (mg/L) |
Conducibilità elettrica (µS/cm (20°C)) (o) | Solfati (mg/L) come SO |
Bicarbonati (mg/L) | Ione ammonio (mg/L) come NH |
Calcio (mg/L) | Ferro (mg/L) (o) |
Cloruri (mg/L) (o) | Manganese (mg/L) (o) |
Magnesio (mg/L) | Nitrati (mg/L) come NO |
4.2.2 Fase a regime
Nella fase a regime sulla rete di monitoraggio individuata in base ai risultati
della fase conoscitiva iniziale vanno proseguite le misure sui parametri di
base precedentemente utilizzati al punto 4.2.1.2. Si ritiene necessario considerare
un periodo iniziale di riferimento di almeno cinque anni per poter definire
le tendenze evolutive del corpo idrico.
Per le misure chimiche vanno inoltre monitorati tutti quei parametri relativi
ad inquinanti inorganici o organici individuati dall'autorità preposta al controllo,
in ragione delle condizioni dell'acquifero e della sua vulnerabilità, dell'uso
del suolo e delle attività antropiche caratteristiche del territorio.
4.3 MISURE
4.4 CLASSIFICAZIONE
Classe A | L'impatto antropico è nullo o trascurabile con condizioni di equilibrio idrogeologico. Le estrazioni di acqua o alterazioni della velocità naturale di ravvenamento sono sostenibili sul lungo periodo. | |
Classe B | L'impatto antropico è ridotto, vi sono a moderate condizioni di disequilibrio del bilancio idrico, senza che tuttavia ciò produca una condizione di sovrasfruttamento, consentendo un uso della risorsa se ostenibile sul lungo periodo. | |
Classe C | Impatto antropico significativo con notevole incidenza dell'uso sulla disponibilità della risorsa evidenziato da rilevanti modificazioni agli indicatori generali sopraesposti (1). | |
Classe D | Impatto antropico nullo o trascurabile, ma con presenza di complessi idrogeologici con intrinseche caratteristiche di scarsa potenzialità idrica. | |
(1) nella valutazione quantitativa bisogna tener conto anche degli eventuali surplus incompatibili con la presenza di importanti strutture sotterranee preesistenti. |
4.4.2 Stato chimico
Classe 1 | Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche; | |
Classe 2 | Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche | |
Classe 3 | Impatto antropico significativo e con caratteristiche idrochimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione; | |
Classe 4 | Impatto antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti; | |
Classe 0 (*) | Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3. | |
(*) per la valutazione dell'origine endogena delle specie idrochimiche presenti dovranno essere considerate anche le caratteristiche chimico-fisiche delle acque. |
Tabella 20 - Classificazione chimica in base ai parametri di base (1)
Unità di misura | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | Classe 0 (*) | ||
Conducibilità elettrica | µS/cm(20°C) | ≤ 400 | ≤ 2500 | ≤ 2500 | > 2500 | > 2500 | |
Cloruri | mg/L | ≤ 25 | ≤ 250 | ≤ 250 | > 250 | > 250 | |
Manganese | µg/L | ≤ 20 | ≤ 50 | ≤ 50 | > 50 | > 50 | |
Ferro | µg/L | < 50 | < 200 | ≤ 200 | > 200 | > 200 | |
Nitrati | mg/L di NO |
≤ 5 | ≤ 25 | ≤ 50 | > 50 | ||
Solfati | mg/L di SO |
≤ 25 | ≤ 250 | ≤ 250 | > 250 | > 250 | |
Ione ammonio | mg/L di NH |
≤ 0,05 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | > 0,5 | > 0,5 | |
(1) se la presenza di tali sostanze è di origine naturale, così come appurato dalle 7Regioni o dalle province autonome, verrà automaticamente attribuita la classe 0. |
Tabella 21 - Parametri addizionali
Inquinanti inorganici | µg/L | Inquinanti organici | µg/L | |||
Alluminio | ≤ 200 | Composti alifatici alogenati totali | 10 | |||
Antimonio | ≤ 5 | di cui: | ||||
Argento | ≤ 10 | - 1,2-dicloroetano | 3 | |||
Arsenico | ≤ 10 | Pesticidi totali (1) | 0,5 | |||
Bario | ≤ 2000 | di cui: | ||||
Berillio | ≤ 4 | - aldrin | 0,03 | |||
Boro | ≤ 1000 | - dieldrin | 0,03 | |||
Cadmio | ≤ 5 | - eptacloro | 0,03 | |||
Cianuri | ≤ 50 | - eptacloro epossido | 0,03 | |||
Cromo tot. | ≤ 50 | Altri pesticidi individuali | 0,1 | |||
Cromo VI | ≤ 5 | Acrilamide | 0,1 | |||
Fluoruri | ≤ 1500 | Benzene | 1 | |||
Mercurio | ≤ 1 | Cloruro di vinile | 0,5 | |||
Nichel | ≤ 20 | IPA totali (2) | 0,1 | |||
Nitriti | ≤ 500 | Benzo (a) pirene | 0,01 | |||
Piombo | ≤ 10 | |||||
Rame | ≤ 1000 | |||||
Selenio | ≤ 10 | |||||
Zinco | ≤ 3000 | |||||
(1) in questo parametro sono compresi tutti i composti organici usati come biocidi (erbici, insetticidi, fungicidi, acaricidi, alghicidi, nematocidi ecc.); | ||||||
(2) si intendono in questa classe i seguenti composti specifici: benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(ghi)perilene, indeno(1,2,3-cd)pirene. |
Se la presenza di inquinanti in concentrazioni superiori a quelle di tabella
21 è di origine naturale verrà attribuita la classe 0 per la quale, di norma,
non vengono previsti interventi di risanamento.
La presenza di inquinanti organici o inorganici con concentrazioni superiori
a quelli del valore riportato nella tabella 21 determina la classificazione
in classe 4.
Se gli inquinanti di tabella 21 non sono presenti o vengono rilevate concentrazioni
al di sotto della soglia di rilevabilità indicata dai metodi analitici le acque
il corpo idrico è classificate a seconda dei risultati relativi ai parametri
di tabella 20.
Tranne nel caso della presenza naturale di sostanze inorganiche, il ritrovamento
di questi inquinati in concentrazioni significative vicine alla soglia indicata
è comunque un segnale negativo di rischio per gli acquiferi interessati. Nei
piani di tutela, devono quindi essere comunque adottate misure atte a prevenire
un ulteriore peggioramento e a rimuovere le cause di rischio. Devono inoltre
essere considerati gli effetti della eventuale interconnessione delle acque
sotterrane con corpi idrici superficiali di particolare pregio il cui obiettivo
ambientale, a causa della persistenza e dei processi di bioaccumulo di alcuni
inquinanti, prevede per questi valori di concentrazione più cautelativi.
4.4.3 Stato ambientale delle acque sotterranee
In base alle conoscenze prodotte attraverso le attività di cui al punto 1 e
per confronto con le classi di qualità della risorsa definite con le Tabelle
20 e 21, verranno quindi classificati i singoli corpi idrici sotterranei in
base al loro stato ambientale.
La sovrapposizione delle classi chimiche (classi 1, 2, 3, 4, 0) e quantitative
(classi A, B, C, D) definisce lo stato ambientale del corpo idrico sotterraneo
così come indicato nella tabella 22 e permette di classificare i corpi idrici
sotterranei.
Tabella 22 - Stato ambientale (quali-quantitativo) dei corpi idrici sotterranei.
Stato elevato | Stato buono | Stato sufficiente | Stato scadente | Stato particolare |
1 - A | 1 - B | 3 - A | 1 - C | 0 - A |
2 - A | 3 - B | 2 - C | 0 - B | |
2 - B | 3 - C | 0 - C | ||
4 - C | 0 - D | |||
4 - A | 1 - D | |||
4 - B | 2 - D | |||
3 - D | ||||
4 - D |
In assenza di serie storiche significative di dati dal punto di vista quantitativo
in una prima fase la classificazione sarà basata sullo stato chimico delle risorse,
ipotizzando, per la parte quantitativa, una classe C.
Qualora i corpi acquiferi individuati presentino al loro interno differenti
condizioni dello stato si può procedere ad un'ulteriore suddivisione che individui
porzioni omogenee o aree discrete a differente stato di qualità sempre sulla
base di quanto indicato in Tabella 22.
La Regione, procede alla classificazione cartografica ed alla zonazione dei
singoli corpi idrici sotterranei in base al rispettivo "stato". Sempre in base
alla suddetta classificazione verranno pianificate le eventuali azioni di risanamento
da adottare. Per quanto riguarda gli acquiferi che hanno uno stato naturale
particolare pur non dovendo prevedere specifiche azioni di risanamento, deve
comunque essere evitato un peggioramento dello stato chimico o un ulteriore
impoverimento quantitativo.
Tale classificazione ha carattere temporaneo dovrà essere progressivamente e
periodicamente riaggiornata in base al raggiungimento degli obiettivi verificato
tramite le attività di monitoraggio previste al punto 4.1.
(103)Allegato modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 22 luglio 1999, n. 170 e, successivamente, sostituito dall'art. 25, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258.
ALLEGATO 2
CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI A SPECIFICA DESTINAZIONE (106)
SEZIONE A: Criteri generali e metodologie per il rilevamento delle caratteristiche
qualitative e per la classificazione delle acque superficiali destinate alla
produzione di acqua potabile
GRUPPO DI PARAMETRI (°) | ||||||
Frequenza minima annua dei campionamenti e delle analisi per i corpi idrici da classificare | I | II | III | |||
12 | 12 | 12 | ||||
GRUPPO DI PARAMETRI (°) | ||||||
Frequenza minima annua dei campionamenti e delle analisi per i corpi idrici già classificati | I (*) | II | III (**) | |||
8 | 8 | 8 | ||||
PARAMETRI I GRUPPO |
pH, colore, materiali totali in sospensione, temperatura,
conduttività, odore, nitrati, cloruri, fosfati, COD, DO (ossigeno disciolto),
BOD |
PARAMETRI II GRUPPO |
ferro disciolto, manganese, rame, zinco, solfati, tensioattivi, fenoli, azoto Kjeldhal, coliformi totali e coliformi fecali. |
PARAMETRI III GRUPPO |
fluoruri, boro, arsenico, cadmio, cromo totale, piombo, selenio, mercurio, bario, cianuro, idrocarburi disciolti o emulsionati idrocarburi policiclici aromatici, antiparassitari totali, sostanze estraibili con cloroformio, streptococchi fecali e salmonelle |
Tabella 1/A: Caratteristiche di qualità per acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile
Numero Parametro | Parametro | Unità di misura | A1 | A1 | A2 | A2 | A3 | A3 |
G | I | G | I | G | I | |||
1 | pH | unità pH | 6,5-8,5 | 5,5-9 | - | 5,5-9 | - | |
2 | Colore (dopo filtrazione semplice) | mg/L scala pt | 10 | 20(o) | 50 | 100(o) | 50 | 200(o) |
3 | Totale materie in sospensione | mg/L MES | 25 | - | - | - | - | - |
4 | Temperatura | °C | 22 | 25(o) | 22 | 25(o) | 22 | 25(o) |
5 | Conduttività | µS/cm a 20° | 1000 | - | 1000 | - | 1000 | - |
6 | Odore | Fattore di diluizione a 25 °C | 3 | - | 10 | - | 20 | - |
7 * | Nitrati | mg/L NO |
25 | 50(o) | - | 50(o) | - | 50(o) |
8 | Fluoruri (1) | mg/L F | 0,7/1 | 1,5 | 0,7/1,7 | - | 0,7/1,7 | - |
9 | Cloro organico totale estraibile | mg/L Cl | - | - | - | - | - | - |
10* | Ferro disciolto | mg/L Fe | 0,1 | 0,3 | 1 | 2 | 1 | - |
11* | Manganese | mg/L Mn | 0,05 | - | 0,1 | - | 1 | - |
12 | Rame | mg/L Cu | 0,02 | 0,05(o) | 0,05 | - | 1 | - |
13 | Zinco | mg/L Zn | 0,5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 |
14 | Boro | mg/L B | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
15 | Berillio | mg/L Be | - | - | - | - | - | - |
16 | Cobalto | mg/L Co | - | - | - | - | - | - |
17 | Nichelio | mg/L Ni | - | - | - | - | - | - |
18 | Vanadio | mg/L V | - | - | - | - | - | - |
19 | Arsenico | mg/L As | 0,01 | 0,05 | - | 0,05 | 0,05 | 0,1 |
20 | Cadmio | mg/L Cd | 0,001 | 0,005 | 0,001 | 0,005 | 0,001 | 0,005 |
21 | Cromo totale | mg/L Cr | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 |
22 | Piombo | mg/L Pb | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 |
23 | Selenio | mg/L Se | - | 0,01 | - | 0,01 | - | 0,01 |
24 | Mercurio | mg/L Hg | 0,0005 | 0,001 | 0,0005 | 0,001 | 0,0005 | 0,001 |
25 | Bario | mg/L Ba | - | 0,1 | - | 1 | - | 1 |
26 | Cianuro | mg/L CN | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 |
27 | Solfati | mg/L SO |
150 | 250 | 150 | 250(o) | 150 | 250(o) |
28 | Cloruri | mg/L Cl | 200 | - | 200 | - | 200 | - |
29 | Tensioattivi (che reagiscono al blu di metilene) | mg/L (solfato di laurile) | 0,2 | - | 0,2 | - | 0,5 | - |
30* | Fosfati (2) | mg/L P |
0,4 | - | 0,7 | - | 0,7 | - |
31 | Fenoli (indice fenoli) paranitroanilina, 4 amminoantipirina | mg/L C |
- | 0,001 | 0,001 | 0,005 | 0,01 | 0,1 |
32 | Idrocarburi disciolti o emulsionati (dopo estrazione mediante etere di petrolio) | mg/L | - | 0,05 | - | 0,2 | 0,5 | 1 |
33 | Idrocarburi policiclici aromatici | mg/L | - | 0,0002 | - | 0,0002 | - | 0,001 |
34 | Antiparassitari-totale (parathion, HCH, dieldrine) | mg/L | - | 0,001 | - | 0,0025 | - | 0,005 |
35* | Domanda chimica ossigeno (COD) | mg/L O |
- | - | - | 30 | - | |
36* | Tasso di saturazione dell'ossigeno disciolto | % 0 |
> 70 | - | > 50 | - | > 30 | - |
37* | A 20 °C senza nitrificazione domanda biochimica
di ossigeno (BOD |
mg/L 0 |
< 3 | - | < 5 | - | < 7 | - |
38 | Azoto Kjeldahl (tranne NO |
mg/L N | 1 | - | 2 | - | 3 | - |
39 | Ammoniaca | mg/L NH |
0,05 | - | 1 | 1,5 | 2 | 4(o) |
40 | Sostanze estraibili al cloroformio | mg/L SEC | 0,1 | - | 0,2 | - | 0,5 | - |
41 | Carbonio organico totale | mg/L C | - | - | - | - | - | - |
42 | Carbonio organico residuo (dopo flocculazione e filtrazione su membrana da 5 µ) TOC | mg/L C | - | - | - | - | - | - |
43 | Coliformi totali | /100 mL | 50 | - | 5000 | 50000 | ||
44 | Coliformi fecali | /100 mL | 20 | - | 2000 | - | 20000 | - |
45 | Streptococchi fecali | /100 mL | 20 | - | 1000 | - | 10000 | - |
46 | Salmonelle | - | assenza in 5000 mL | - | assenza in 1000 mL | - | - | - |
Legenda: Categoria A1 - Trattamento fisico semplice e disinfezione
Categoria A2 - Trattamento fisico e chimico normale e disinfezione
Categoria A3 - Trattamento fisico e chimico spinto, affinazione e disinfezione
I = Imperativo
G = Guida
(o) = sono possibili deroghe in conformità all'articolo 8 lettera b del presente
decreto
* = sono possibili deroghe in conformità all'articolo 8 lettera d del presente
decreto
Note:
(1) I valori indicati costituiscono i limiti superiori determinati in base alla
temperatura media annua (alta e bassa temperatura)
(2) Tale parametro è inserito per soddisfare le esigenze ecologiche di taluni
ambienti
Tab. 2/A: metodi di misura per la determinazione dei valori dei parametri
chimici e chimico-fisici di cui alla tab. 1/A
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | |
Num. Parametro | Parametro | Unità di misura | Limite di rilevamento | Precisione | Accuratezza | Metodi di misura (*) | a) materiale del contenitore del campione; |
± | ± | 1 | b) metodo di conservazione; | ||||
c) tempo massimo tra il campionamento e l'analisi | |||||||
1 | pH | Unità pH | - | 0,1 | 0,2 | Elettrometria. La misura va eseguita preferibilmente sul posto al momento del campionamento. Il valore va sempre riferito alla temperatura dell'acqua al momento del prelievo | a) polietilene o vetro; b) refrigerazione a 4 °C; c) 24 ore |
2 | Colore (dopo filtrazione semplice) | mg/L scala pt | 5 | 10% | 20% | Colorimetria. Metodo fotometrico secondo gli standard della scala platino cobalto (previa filtrazione su membrana di fibra di vetro). | a) polietilene o vetro; b) refrigerazione a 4 °C; c) 24 ore |
3 | Materiali in sospensione totali | mg/L | - | 5% | 10% | Gravimetria Filtrazione su membrana da 0,45 µm, essiccazione a 105 °C a peso costante. Centrifugazione (tempo minimo 5 min, velocità media 2800/3000 giri-minuto) Filtrazione ed essiccazione a 105 °C a peso costante | a) polietilene o vetro; b) refrigerazione a 4 °C; c) 24 ore |
4 | Temperatura | °C | - | 0,5 | 1 | Termometria. La misura deve essere eseguita sul posto, al momento del campionamento. | - |
5 | Conduttività | µS / cm a 20 °C | - | 5% | 10% | Elettrometria. | a) vetro o polietilene; c) 1-3 giorni (**) |
6 | Odore | Fattore di diluizione a 25 °C | - | - | - | Tecnica delle diluizioni successive | a) vetro; b) refrigerazione a 4 °C; c) 6-24 ore. (**) |
7 | Nitrati | mg/L NO3 | 2 | 10% | 20% | Spettrofotometria di assorbimento molecolare. | a) polietilene o vetro; b) refrigerazione a 4 °C; c) 1-3 giorni (**) |
8 | Fluoruri | mg/L F | 0,05 | 10% | 20% | Spettrofotometria di assorbimento molecolare previa distillazione se necessaria. Elettrometria Elettrodi ionici specifici | a) polietilene; c) 7 giorni |
9 | Cloro organico totale estraibile | mg/L Cl | pm (***) | pm | pm | pm | pm |
10 | Ferro disciolto | mg/L Fe | 0,02 | 10% | 20% | Spettrometria di assorbimento atomico. Previa filtrazione su membrana da 0,45 µm, Spettrofotometria di assorbimento molecolare, previa filtrazione su membrana da 0,45 µm. | a) polietilene o vetro; b) campione ben chiuso e refrigerazione a 4 °C; c) 24 ore |
11 | Maganese | mg/L Mn | 0,01 (2) | 10% | 20% | Spettrometria di assorbimento atomico. | a) polietilene o vetro; b) acidificare a pH < 2 (preferibilmente con HNO3 concentrato). |
0,02 (3) | 10% | 20% | Spettrometria di assorbimento atomico. Spettrofotometria di assorbimento molecolare. | ||||
12 | Rame (9) | mg/L Cu | 0,005 | 10% | 20% | Spettrometria di assorbimento atomico Polarografia | come specificato al parametro n. 11 |
0,02 (4) | 10% | 20% | Spettrometria di assorbimento atomico Spettrofotometria di assorbimento molecolare. Polarografia | ||||
13 | Zinco (9) | mg/L Zn | 0,01 (2) | 10% | 20% | Spettrometria di assorbimento atomico. | come specificato al parametro n. 11 |
0,02 (3) | 10% | 20% | Spettrometria di assorbimento atomico. Spettrofotometria di assorbimento molecolare. | ||||
14 | Boro (9) | mg/L B | 0,1 | 10% | 20% | Spettrofotometria di assorbimento molecolare. | a) polietilene; b) acidificare a pH < 2 (preferibilmente con HNO3 diluito 1:1). |
Spettrometria di assorbimento atomico. | |||||||
15 | Berillio | mg/L Be | pm | pm | pm | pm | come specificato al parametro n. 11 |
16 | Cobalto | mg/L Co | pm | pm | pm | pm | come specificato al parametro n. 11 |
17 | Nichelio | mg/L Ni | pm | pm | pm | pm | come specificato al parametro n. 11 |
18 | Vanadio | mg/L V | pm | pm | pm | pm | come specificato al parametro n. 11 |
19 | Arsenico (9) | mg/L As | 0,002 (2) | 20% | 20% | Spettrometria di assorbimento atomico. | come specificato al parametro n. 11 |
0,01 (5) | - | - | Spettrometria di assorbimento atomico. Spettrofotometria di assorbimento molecolare. | ||||
20 | Cadmio (9) | mg/L Cd | 0,0002 | 30% | 30% | Spettrometria di assorbimento atomico. | come specificato al parametro n. 11 |
0,0001 (5) | Polarografia. | ||||||
21 | Cromo totale (9) | mg/L Cr | 0,01 | 20% | 30% | Spettrometria di assorbimento atomico. | come specificato al parametro n. 11 |
Spettrofotometria di assorbimento molecolare. | |||||||
22 | Piombo (9) | mg/L Pb | 0,01 | 20% | 30% | Spettrometria di assorbimento atomico. | come specificato al parametro n. 11 |
Polarografia. | |||||||
23 | Selenio (9) | mg/L Se | 0,005 | - | - | Spettrometria di assorbimento atomico. | come specificato al parametro n. 11 |
24 | Mercurio (9) | mg/L Hg | 0,0001 | 30% | 30% | Spettrometria di assorbimento atomico senza fiamma (su vapori freddi). | a) polietilene o vetro; b) per ogni litro di campione addizionare 5 mL di HNO3 concentrato e 10 mL di soluzione di KMnO4 al 5%. c) 7 giorni |
0,0002 (5) | |||||||
25 | Bario (9) | mg/L Ba | 0,02 | 15% | 30% | Spettrometria di assorbimento atomico. | come specificato al parametro n. 11 |
26 | Cianuro | mg/LCN | 0,01 | 20% | 30% | Spettrofotometria di assorbimento molecolare. | a) polietilene o vetro; b) addizionare NaOH in gocce o in soluzione concentrata (pH circa 12) e raffreddare a 4 °C; c) 24 ore. |
27 | Solfati | mg/L SO4 | 10 | 10% | 10% | Gravimetria. Complessometria con EDTA. Spettrofotometria di assorbimento molecolare. | a) polietilene o vetro; b) refrigerazione a 4 °C; c) 7 giorni. |
28 | Cloruri | mg/L Cl | 10 | 10% | 10% | Determinazione volumetrica (metodo di Mohr). Metodo mercurimetrico con indicatore. Spettrofotometria di assorbimento molecolare. | a) polietilene o vetro; b) refrigerazione a 4 °C; c) 7 giorni. |
29 | Tensioattivi | mg/L MBAS | 0,05 | 20% | - | Spettrofotometria di assorbimento molecolare. | a) vetro o polietilene; b) refrigerazione a 4 °C; c) 24 ore. |
30 | Fosfati | mg/L P |
0,02 | 10% | 20% | Spettrofotometria di assorbimento molecolare. | a) vetro; b) acidificazione con H |
31 | Fenoli | mg/L C |
0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | Spettrofotometria di assorbimento molecolare. Metodo alla 4-ammino-antipirina; | a) vetro; b) acidificazione con H |
0,001 (6) | 30% | 50% | Metodo alla p-nitro-anilina. | ||||
32 | Idrocarburi disciolti o emulsionati | mg/L | 0,01 | 20% | 30% | Spettrofotometria all'infrarosso previa estrazione con tetracloruro di carbonio. | a) vetro; b) acidificare a pH < 2 (H |
0,04 (3) | Gravimetria previa estrazione mediante etere di petrolio. | ||||||
33 | Idrocarburi policiclici aromatici (9) | mg/L | 0,00004 | 50% | 50% | Misura della fluorescenza in UV previa cromatografia su strato sottile. | a) vetro scuro od alluminio; b) tenere al buio a 4 °C; c) 24 ore. |
Misura comparativa rispetto ad un miscuglio di 6 sostanze standard aventi la stessa concentrazione (7). | |||||||
34 | Antiparassitari - totale [parathion, esaclorocicloesano (HCH) dieldrine] (9) | mg/L | 0,0001 | 50% | 50% | Cromatografia in fase gassosa o liquida previa estrazione mediante solventi adeguati e purificazione. Identificazione dei componenti del miscuglio e determinazione quantitativa. (8) | a) vetro; b) per HCH e dieldrin acidificare con
HCl concentrato (1 mL per litro di campione) e refrigerare a 4 °C; per parathion
acidificare a pH 5 con H |
35 | Domanda chimica ossigeno (COD) | mg/L O |
15 | 20% | 20% | Metodo al bicromato di potassio (ebollizione 2 ore) | a) vetro; b) acidificare a pH <2 con H |
36 | Tasso di saturazione dell'ossigeno disciolto | % O |
5 | 10% | 10% | Metodo di Winkler. Metodo di elettrochimico (determinazione in situ) | a) vetro; c) fissare l'ossigeno sul posto con solfato manganoso e ioduro-sodio-azide; 1 - 5 giorni a 4°C (**) |
37 | Domanda biochimica di ossigeno (BOD5) a 20 °C senza nitrificazione | mg/L O |
2 | 1,5 | 2 | Determinazione dell'O2 disciolto prima e dopo incubazione di 5 giorni (20 ± 1 °C) al buio. Aggiunta di un inibitore di nitrificazione (preferibilmente alliltiourea) | a) vetro; b) refrigerazione a 4 °C; c) 4-24 ore |
38 | Azoto Kieldahl (escluso azoto di NO |
mg/L N | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Spettrofotometria di assorbimento molecolare e determinazione volumetrica previa mineralizzazione e distillazione secondo il metodo Kjeldahl. | a) vetro; b) acificare con H |
39 | Ammoniaca | mg/L NH |
0,01 (2) | 0,03 (2) | 0,03 (2) | Spettrofotometria di assorbimento molecolare | come specificato al parametro n. 38 |
0,1 (3) | 10% (3) | 20% (3) | |||||
40 | Sostanze estraibili con cloroformio | mg/L | - | - | - | Gravimetria Estrazione a pH neutro mediante cloroformio distillato di fresco, evaporazione sotto vuoto moderato a temperatura ambiente e pesata del residuo | a) vetro; b) refrigerazione a 4 °C; c) 24 ore |
41 | Carbonio organico totale (TOC) | mg/L C | pm | pm | pm | pm | pm |
42 | Carbonio organico residuo (dopo flocculazione e filtrazione su membrana da 5 µm) | pm | pm | pm | pm |
Tab. 3/A: Metodi di misura per la determinazione dei valori dei parametri
microbiologici di cui alla tab. 1/A
Num . Parametro | Parametro | Metodi di misura (*) |
1 | Coliformi totali 100 mL | (A) Metodo MPN |
Seminare aliquote decimali del campione (e/o sue diluizioni) in più serie di 5 tubi (almeno tre serie) di Brodo Lattosato. Incubare a 36 ± 1°C per 24 + 24 ore. I tubi positivi (presenza di gas) debbono essere sottoposti a conferma in Brodo Lattosio Bile Verde Brillante a 36 ± 1°C. Sulla base della positività su tale terreno riportare il valore come MPN/100 mL di campione. | ||
(B) Metodo MF | ||
Filtrare mL 100 di campione e/o sue diluizioni attraverso membrana filtrante. Incubare su m-Endo-Agar per 24 ore a 36 ± 1°C. Contare le colonie rosse. Riportare il valore a 100 mL di campione. | ||
2 | Coliformi fecali 100 mL | (A) Metodo MPN |
I tubi positivi in Brodo Lattosato di cui al numero 1 lettera (A) debbono essere sottoposti a conferma in tubi di EC-Broth per 24 ore a 44±0,2°C in bagnomaria. Sulla base della positività dei tubi di EC-Broth riportare il valore come MPN/100 mL. | ||
(B) Metodo MF | ||
Filtrare mL 100 di campione e/o sue diluizioni attraverso membrana filtrante come al numero 1 lettra (B). Incubare su m-FC-Agar a 44±0,2°C per 24 ore in bagnomaria. Contare le colonie blu. Riportare il valore a 100 mL di campione. | ||
3 | Streptococchi fecali | (A) Metodo MPN |
Seminare aliquote decimali del campione (e/o sue diluizioni) in più serie di 5 tubi (almeno tre) di Azide Dextrose Broth. Incubare a 36 ± 1°C per 24 + 24 ore. I tubi positivi (torbidi) debbono essere sottoposti a conferma in Ethyl Violet Azide Broth per 48 ore a 36 ± 1°C. Leggere i tubi positivi (torbidi con fondo porpora). Riportare il valore come MPN/100 mL di campione. | ||
(B) Metodo MF | ||
Filtrare mL 100 di campione (e/o sue diluizioni) attraverso membrana filtrante come al numero 1, lettera (B). Incubare su KF-Agar a 36 ± 1°C per 48 ore. Leggere le colonie rosse. Riportare il valore a 100 mL di campione. | ||
4 | Salmonelle (1) | Metodo MF |
Filtrare 1000 e 5000 mL di campione attraverso membrana filtrante. Se la torbidità non consente di filtrare la quantità richiesta di campione, utilizzare idoneo prefiltro. Incubare il filtro (e l'eventuale prefiltro) in acqua peptonata a temperatura ambiente per 6 ore. | ||
Passare nei seguenti terreni: | ||
a) Terreno di MULLER-KAUFFMAN (incubare a 42°C per 24-48 ore); | ||
b) Terreno di Brodo Selenite (incubare a 36°C per 24-48 ore); | ||
Dai predetti terreni ed alle scadenze temporali indicate eseguire semine isolanti sui seguenti terreni: | ||
SS-Agar (incubare a 36°C per 24 ore); | ||
Hektoen Enteric Agar (incubare a 36°C per 24 ore) | ||
d) Desossicolato Citrato Agar (incubare a 36° per 24 ore). | ||
Le colonie sospette devono essere sottoposte ad identificazione. |
(*) Per i parametri dal n. 1 al n. 3 è facoltativa la scelta tra i metodi di
analisi MPN ed MF specificando il metodo impiegato.
Assenza in 5000 mL (A1, G) e assenza in 1000 mL (A2, G).
SEZIONE B: Criteri generali e metodologie per il rilevamento delle caratteristiche
qualitative, per la classificazione ed il calcolo della conformità delle acque
dolci superficiali idonee alla vita dei pesci salmonicoli e ciprinicoli.
Tab. 1/B - Qualità delle acque idonee alla vita dei pesci salmonidi e
ciprinidi
N. progressivo | Parametri | Unità di misura | Acque per salmonidi | Acque per ciprinidi | Metodo di analisi e rilevamento | Frequenza minima di campionamento e di misura | Riferimento in note esplicative | ||||
G | I | G | I | ||||||||
1 | Temperatura (aumento) | Δ °C | 1,5 | 3 | - Termometria | Settimanale | (1) | ||||
Temperatura (massima) | °C | 21,5(o) | 28(o) | ||||||||
Temperatura (periodi di riproduzione) | °C | 10(o) | |||||||||
2 | Ossigeno | mg/L O |
≥ 9 (50%) | ≥ 9 (50%) | ≥8 (50%) | ≥7 (50%) | - Volumetria (metodo di Winkler) | Mensile | (2) | ||
≥ 7 (100%) | ≥ 5 (100%) | - Elettrometria (elettrodi specifici) | |||||||||
3 | Concentrazione di ioni idrogeno | pH | 6-9 (o) | 6-9 (o) | - Potenziometria | Mensile | (3) | ||||
4 | Materiali in sospensione | mg/L | 25 (o) | 60 (o) | 25 (o) | 80 (o) | - Gravimetria | Mensile | (4) | ||
5 | BOD |
mg/L O |
3 | 5 | 6 | 9 | - Volumetria (metodo di Winkler) | Mensile | (5) | ||
- Elettrometria | |||||||||||
- Respirometria | |||||||||||
6 | Fosforo totale | mg/L P | 0,07 | 0,14 | - Spettrofotometria di assorbimento molecolare (Metodo all'acido fosfomolibdico in presenza di acido ascorbico, previa mineralizzazione) | Mensile | (6) | ||||
7 | Nitriti | mg/L NO |
0,01 | 0,88 | 0,03 | 1,77 | - Spettrofotometria di assorbimento molecolare (Metodo alla N-1-naftiletilen- diammina e sul fanilammide) | Mensile | (7) | ||
8 | Composti fenolici | mg/L C |
0,01 | ** | 0,01 | ** | - Spettrofotometria di assorbimento molecolare (Metodo alla 4-aminoantipirina o alla p-nitroanilina) | Mensile | (8) | ||
- Esame gustativo | |||||||||||
9 | Idrocarburi di origine petrolifera | mg/L | 0,2 | *** | 0,2 | *** | - Spettrometria IR (previa estrazione con CCl4 o solvente equivalente) | Mensile | (9) | ||
- Esame visivo | |||||||||||
- Esame gustativo | |||||||||||
10 | Ammoniaca non ionizzata | mg/L NH |
0,005 | 0,025 | 0,005 | 0,025 | - Spettrofotometria di assorbimento molecolare (Metodo al blu di indofenolo - oppure - Metodo di Nessler) | Mensile | (10) | ||
11 | Ammoniaca totale | mg/L NH |
0,04 | 1 | 0,2 | 1 | - Spettrofotometria di assorbimento molecolare (Metodo al blu di indofenolo - oppure - Metodo di Nessler) | Mensile | (11) | ||
12 | Cloro residuo totale | mg/L come HOCl | 0,004 | 0,004 | - Spettrofotometria di assorbimento molecolare o volumetria (Metodo DPD:N,N-dietil-p-fenilendiammina) | Mensile | (12) | ||||
13 | Zinco totale * | µg/L Zn | 300 | 400 | - Spettrometria di assorbimento atomico | Mensile | (14) | ||||
14 | Rame | µg/L Cu | 40 | 40 | - Spettrometria di assorbimento atomico | Mensile | (14) | ||||
15 | Tensioattivi (anionici) | mg/L come MBAS | 0,2 | 0,2 | - Spettrofotometria di assorbimento molecolare (Metodo al blu di metilene) | Mensile | (13) | ||||
16 | Arsenico | µg/L As | 50 | 50 | - Spettrometria di assorbimento atomico | Mensile | (14) | ||||
17 | Cadmio totale * | µg/L Cd | 0,2 | 2,5 | 0,2 | 2,5 | - Spettrometria di assorbimento atomico | Mensile | (14) | ||
18 | Cromo | µg/L Cr | 20 | 100 | - Spettrometria di assorbimento atomico | Mensile | (14) | ||||
19 | Mercurio totale * | µg/L Hg | 0,05 | 0,5 | 0,05 | 0,5 | - Spettrometria di assorbimento atomico (su vapori freddi) | Mensile | (14) | ||
20 | Nichel | µg/L Ni | 75 | 75 | - Spettrometria di assorbimento atomico | Mensile | (14) | ||||
21 | Piombo | µg/L Pb | 10 | 50 | - Spettrometria di assorbimento atomico | Mensile | (14) |
ABBREVIAZIONI: G = guida o indicativo; I = imperativo od obbligatorio.
Note: (o): Conformemente all'art. 13 sono possibili deroghe;
* Totale = Disciolto più particolato;
** I composti fenolici non devono essere presenti in concentrazioni tali da
alterare il sapore dei pesci
*** I prodotti di origine petrolifera non devono essere presenti in quantità
tali da:
- produrre alla superficie dell'acqua una pellicola visibile o da depositarsi
in strati sul letto dei corsi d'acqua o sul fondo dei laghi
- dare ai pesci un sapore percettibile di idrocarburi
- provocare effetti nocivi sui pesci
Osservazioni di carattere generale:
Occorre rilevare che nel fissare i valori dei parametri si è partiti dal presupposto
che gli altri parametri, considerati ovvero non considerati nella presente sezione,
sono favorevoli. Ciò significa in particolare che le concentrazioni di sostanze
nocive diverse da quelle enumerate sono molto deboli. Qualora due o più sostanze
nocive siano presenti sotto forma di miscuglio, è possibile che si manifestino,
in maniera rilevante, effetti additivi, sinergici o antagonistici.
Metodiche analitiche e di campionamento:
Le metodiche analitiche e di campionamento da impiegarsi nella determinazione
dei parametri sono quelle descritte nei volumi "Metodi analitici per le acque"
pubblicati dall'Istituto di Ricerca sulle Acque del C.N.R. (Roma), e successivi
aggiornamenti.
NOTE ESPLICATIVE AI PARAMETRI DELLA TAB. 1/B
(Integrano le prescrizioni figuranti nel prospetto di detta Tabella)
L = A | Z | (1 + | |||
Tw | v |
Tab. 2/B - Valori limite "Imperativi" per il parametro nitriti per concentrazioni
di cloruri comprese tra 1 e 40 mg/L
Cloruri | Acque per salmonidi | Acque per ciprinidi |
(mg/L) | (mg/L NO |
(mg/L NO |
1 | 0,10 | 0,19 |
5 | 0,49 | 0,98 |
10 | 0,88 | 1,77 |
20 | 1,18 | 2,37 |
40 | 1,48 | 2,96 |
Tab. 3/B
Fenoli | Livelli | Fenoli | Livelli |
(µg/L) | (µg/L) | ||
2-clorofenolo | 60 | 2,5-diclorofenolo | 23 |
4-clorofenolo | 45 | 2,6-diclorofenolo | 35 |
2,3-diclorofenolo | 84 | 2,4,6-triclorofenolo | 52 |
2,4-diclorofenolo | 0,4(*) |
(*) Questo valore indica che si possono riscontrare alterazioni del sapore
dei pesci anche a concentrazione di fenoli al disotto del valore guida (G) proposto.
Appare infine utile richiamare, nella tabella 4/B, i criteri di qualità per
la protezione della vita acquatica formulati da B.C. Nicholson per conto del
Governo Australiano in "Australian Water Quality Criteria for Organic Compound
- Tecnical Paper n. 82 (1984)"
Tab. 4/B
Fenoli | µg/L | Fenoli | µg/L |
Fenolo | 100 | 4-clorofenolo | 400 |
o-cresolo | 100 | 2,4-diclorofenolo | 30 |
m-cresolo | 100 | 2,4,6-triclorofenolo | 30 |
p-cresolo | 100 | Pentaclorofenolo | 1 |
(9) Considerato che gli olii minerali (o idrocarburi di origine petrolifera)
possono essere presenti nell'acqua o adsorbiti nel materiali in sospensione
o emulsionati o disciolti, appare indispensabile che il campionamento venga
fatto sotto la superficie: - concentrazioni di idrocarburi anche inferiori al
valore guida riportato nella tabella 1/B possono tuttavia risultare nocivi per
forme ittiche giovanili ed alterare il sapore del pesce;
- la determinazione degli idrocarburi di origine petrolifera va eseguita mediante
spettrofotometria IR previa estrazione con tetracloruro di carbonio o altro
solvente equivalente.
(10) La proporzione di ammoniaca non ionizzata (o ammoniaca libera), specie
estremamente tossica, in quella totale (NH
Tab. 5/B
Temperatura (°C) | Valori di pH | ||||||||||||
6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | |||||||
5 | 63,3 | 20,0 | 6,3 | 2,0 | 0,66 | 0,23 | 0,089 | ||||||
10 | 42,4 | 13,4 | 4,3 | 1,4 | 0,45 | 0,16 | 0,067 | ||||||
15 | 28,9 | 9,2 | 2,9 | 0,94 | 0,31 | 0,12 | 0,053 | ||||||
20 | 20,0 | 6,3 | 2,0 | 0,66 | 0,22 | 0,088 | 0,045 | ||||||
25 | 13,9 | 4,4 | 1,4 | 0,46 | 0,16 | 0,069 | 0,038 | ||||||
30 | 9,8 | 3,1 | 1,0 | 0,36 | 0,12 | 0,056 | 0,035 |
(11) Al fine di ridurre il rischio di tossicità dovuto alla presenza di ammoniaca
non ionizzata, il rischio di consumo di ossigeno dovuto alla nitrificazione
e il rischio dovuto all'instaurarsi di fenomeni di eutrofizzazione, le concentrazioni
di ammoniaca totale non dovrebbero superare i valori "I" indicati nel prospetto
della tabella 1/B;
- tuttavia per cause naturali (particolari condizioni geografiche o climatiche)
e segnatamente in caso di basse temperature dell'acqua e di diminuzione della
nitrificazione o qualora l'Autorità competente possa provare che non si avranno
conseguenze dannose per lo sviluppo equilibrato delle popolazioni ittiche, è
consentito il superamento dei valori tabellari.
(12) Quando il cloro è presente in acqua in forma disponibile, cioé in grado
di agire come ossidante, i termini, usati indifferentemente in letteratura,
"disponibile", "attivo", o "residuo" si equivalgono;
- il "cloro residuo totale" corrisponde alla somma, se presenti contemporaneamente,
del cloro disponibile libero [cioé quello presente come una miscela in equilibrio
di ioni ipoclorito (OCl
Tab. 6/B
Temperatura (°C) | Valori di pH | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | ||||
5 | 0,004 | 0,005 | 0,011 | 0,075 | |||
25 | 0,004 | 0,005 | 0,016 | 0,121 |
Pertanto i valori "I" risultanti in tabella corrispondono a pH = 6. In presenza di valori di pH più alti sono consentite concentrazioni di cloro residuo totale (Cl
Protezione Salmonidi
Parametri (*) | Durezza dell'acqua (mg/L di CaCO |
||||||||||||||
<50 | 50-99 | 100-149 | 150-199 | 200-250 | >250 | ||||||||||
12 | Arsenico | come As | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
13 | Cadmio totale | come Cd | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||||||
14 | Cromo | come Cr | 5 | 10 | 20 | 20 | 50 | 50 | |||||||
15 | Mercurio totale | come Hg | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||
16 | Nichel | come Ni | 25 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | |||||||
17 | Piombo | come Pb | 4 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | |||||||
18 | Rame | come Cu | 5(a) | 22 | 40 | 40 | 40 | 112 | |||||||
19 | Zinco totale | come Zn | 30 | 200 | 300 | 300 | 300 | 500 |
(a) La presenza di pesci in acque con più alte concentrazioni può significare
che predominano complessi organocuprici disciolti.
Protezione Ciprinidi
Parametri (*) | Durezza dell'acqua (mg/L di CaCO |
||||||||||||||
<50 | 50-99 | 100-149 | 150-199 | 200-250 | >250 | ||||||||||
12 | Arsenico | come As | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
13 | Cadmio totale | come Cd | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||||||
14 | Cromo | come Cr | 75 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | |||||||
15 | Mercurio totale | come Hg | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||
16 | Nichel | come Ni | 25 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | |||||||
17 | Piombo | come Pb | 50 | 125 | 125 | 250 | 250 | 250 | |||||||
18 | Rame | come Cu | 5 | 22 | 40 | 40 | 40 | 112 | |||||||
19 | Zinco totale | come Zn | 150 | 350 | 400 | 500 | 500 | 1000 |
(*) I valori limite si riferiscono al metallo disciolto, salvo diversa indicazione
e sono espressi in µg/L.
SEZIONE C: Criteri generali e metodologie per il rilevamento delle caratteristiche
qualitative ed il calcolo della conformità delle acque destinate alla vita
dei molluschi
Tab. 1/C - Qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi
Parametro | Unità di misura | G | I | Metodo di analisi di riferimento | Frequenza minima dei campionamenti e delle misurazioni | |||
1 | pH | unità pH | 7-9 | - Elettrometria | Trimestrale | |||
La misurazione viene eseguita sul posto al momento del campionamento | ||||||||
2 | Temperatura | °C | La differenza di temperatura provocata da uno scarico non deve superare, nelle acque destinate alla vita dei molluschi influenzate da tale scarico, di oltre 2 °C la temperatura misurata nelle acque non influenzate | - Termometria | Trimestrale | |||
La misurazione viene eseguita sul posto al momento del campionamento | ||||||||
3 | Colorazione (dopo filtrazione) | mg Pt/L | Dopo filtrazione il colore dell'acqua, provocato da uno scarico, non deve discostarsi nelle acque destinate alla vita dei molluschi influenzate da tale scarico di oltre 10 mg Pt/L dal colore misurato nelle acque non influenzate | - Filtrazione su membrana di 0,45 µm. | Trimestrale | |||
Metodo fotometrico, secondo gli standard della scala platino-cobalto | ||||||||
4 | Materiali in sospensione | mg/L | L'aumento del tenore di materie in sospensione provocato da uno scarico non deve superare, nelle acque destinate alla vita dei molluschi influenzate da tale scarico, di oltre il 30% il tenore misurato nelle acque non influenzate | - Filtrazione su membrana filtrante di 0,45 µm, essiccazione a 105 °C e pesatura; | Trimestrale | |||
- Centrigugazione (tempo minimo 5 min accelerazione media di 2800-3200 g) | ||||||||
essiccazione a 105 °C e pesatura. | ||||||||
5 | Salinità | ‰ | 12-38‰ | - ≤ 40‰ | Conduttometria | Mensile | ||
- La variazione della salinità provocata da uno scarico non deve superare, nelle acque destinate alla vita dei molluschi influenzate da tale scarico, ± 10% la salinità misurata nelle acque non influenzate | ||||||||
6 | Ossigeno disciolto | % di saturazione | ≥ 80% | - ≥ 70% (valore medio) | - Metodo di Winkler | Mensile, con almeno un campione rappresentativo dal basso tenore di ossigeno presente nel giorno del prelievo. Tuttavia se si presentano variazioni diurne significative saranno effettuati almeno due prelievi al giorno. | ||
- Se una singola misurazione indica un valore inferiore al 70% le misurazioni vengono proseguite | - Metodo elettrochimico | |||||||
- Una singola misurazione può indicare un valore inferiore al 60% soltanto qualora non vi siano conseguenze dannose per lo sviluppo delle popolazioni di molluschi | ||||||||
7 | Idrocarburi di origine petrolifera | Gli idrocarburi non devono essere presenti nell'acqua in quantità tale: | Esame visivo | Trimestrale | ||||
- da produrre un film visibile alla superficie dell'acqua e/o un deposito sui molluschi | ||||||||
- da avere effetti nocivi per i molluschi | ||||||||
8 | Sostanze organo-alogenate | La concentrazione di ogni sostanza nella polpa del mollusco deve essere tale da contribuire ad una buona qualità dei prodotti della molluschicoltura | La concentrazione di ogni sostanza nell'acqua o nella polpa del mollusco non deve superare un livello tale da provocare effetti nocivi per i molluschi e per le loro larve. | Cromatografia in fase gassosa, previa estrazione mediante appropriati solventi e purificazione | Semestrale | |||
9 | Metalli: | ppm | La concentrazione di ogni sostanza nella polpa del mollusco deve essere tale da contribuire ad una buona qualità dei prodotti della molluschicoltura | La concentrazione di ogni sostanza nell'acqua o nella polpa del mollusco non deve superare un livello tale da provocare effetti nocivi per i molluschi e per le loro larve. | - Spettrofotometria di assorbimento atomico, eventualmente preceduta da concentrazione e/o estrazione | Semestrale | ||
Argento | Ag | |||||||
Arsenico | As | |||||||
Cadmio | Cd | |||||||
Cromo | Cr | |||||||
Rame | Cu | E' necessario prendere in considerazione gli effetti sinergici dei vari metalli. | ||||||
Mercurio | Hg (*) | |||||||
Nichelio | Ni | |||||||
Piombo | Pb (**) | |||||||
Zinco | Zn | |||||||
10 | Coliformi fecali | n°/100 mL | ≤ 300 nella polpa del mollusco e nel liquido intervalvare | Metodo di diliuzione con fermentazione in substrati liquidi in almeno tre provette, in tre diluizioni. Trapianto delle provette positive su terreno di conferma. Computo secondo il sistema M.P.N. (Numero più probabile). Temperatura di incubazione 44 ± 0,5 °C | Trimestrale | |||
11 | Sostanze che influiscono sul sapore dei molluschi | Concentrazione inferiore a quella che può alterare il sapore dei molluschi | Esame gustativo dei molluschi, allorché si presume la presenza di tali sostanze | |||||
12 | Sassitossina (prodotta dai dinoflagellati) |
(*) valore imperativo nella polpa del mollusco = 0,5 ppm
(**) valore imperativo nella polpa del mollusco = 2 ppm
_____________________
ABBREVIAZIONI:
G = guida o indicativo;
I = imperativo o obbligatorio
(106)Allegato sostituito dall'art. 25, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258.
ALLEGATO 3
RILEVAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DEI BACINI IDROGRAFICI E ANALISI DELL'IMPATTO
ESERCITATO DALL'ATTIVITA' ANTROPICA (108)
Per la redazione dei piani di tutela di cui all'articolo 44, le Regioni devono
raccogliere ed elaborare i dati relativi alle caratteristiche dei bacini idrografici
secondo i criteri di seguito indicati.
A tal fine si ritiene opportuno che le Regioni si coordinino, anche con il supporto
delle autorità di bacino, per individuare, per ogni bacino idrografico, un Centro
di Documentazione cui attribuire il compito di raccogliere, catalogare e diffondere
le informazioni relative alle caratteristiche dei bacini idrografici ricadenti
nei territori di competenza.
Devono essere in particolare considerati gli elementi geografici, geologici,
idrogeologici, fisici, chimici e biologici dei corpi idrici superficiali e sotterranei,
nonché quelli socioeconomici presenti nel bacino idrografico di propria competenza.
1 Acque superficiali
1.1 ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE DISPONIBILI
1.2 ARCHIVIO ANAGRAFICO DEI CORPI IDRICI
2 Acque sotterranee
2.1 ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE DISPONIBILI
2.2 ARCHIVIO ANAGRAFICO DEI PUNTI D'ACQUA
3 Modalità di elaborazione, gestione e diffusione dei dati
(108)Allegato sostituito dall'art. 25, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258.
ALLEGATO 4
CONTENUTI DEI PIANI DI TUTELA DELLE ACQUE (110)
Parte A.
I Piani di tutela delle acque devono contenere:
1. Descrizione generale delle caratteristiche del bacino idrografico ai sensi
dell'articolo 42 e dell'allegato 3. Tale descrizione include:
1.1 Per le acque superficiali:
- rappresentazione cartografica dell'ubicazione e del perimetro dei corpi idrici
con indicazione degli ecotipi presenti all'interno del bacino idrografico e
dei corpi idrici di riferimento così come indicato all'allegato 1.
1.2 Per le acque sotterranee:
- rappresntazione cartografica della geometria e delle caratteristiche litostratografiche
e idrogeologiche delle singole zone;
- suddivisione del territorio in zone acquifere omogenee;
2. Sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dall'attività
antropica sullo stato delle acque superficiali e sotterranee. Vanno presi in
considerazione:
- stima dell'inquinamento in termini di carico (sia in tonnellate / anno che
in tonnellate / mese) da fonte puntuale (sulla base del catasto degli scarichi)
- stima dell'impatto da fonte diffusa, in termine di carico, con sintesi delle
utilizzazioni del suolo;
- stima delle pressioni sullo stato quantitativo delle acque, derivanti dalle
concessioni e dalle estrazioni esistenti;
- analisi di altri impatti derivanti dall'attività umana sullo stato delle acque;
3. Elenco e rappresentazione cartografica delle aree indicate al Titolo III,
capo I, in particolare per quanto rigaurda le aree sensibili e le zone vulnerabili
così come risultano dalla eventuale reidentificazione fatta dalle Regioni;
4. Mappa delle reti di monitoraggio istituite ai sensi dell'articolo 43 e dell'allegato
1, ed una rappresentazione in formato cartografico dei risultati dei programmi
di monitoraggio effettuati in conformità a tali disposizioni per lo stato delle:
4.1 acque superficiali (stato ecologico e chimico);
4.2 acque sotterranee (stato chimico e quantitativo);
4.3 aree a specifica tutela;
5. Elenco degli obiettivi definiti dalle autorità di bacino ai sensi dell'articolo
44 e degli obiettivi di qualità definiti a norma dell'articolo 4 per le acque
superficiali, le acque sotterranee, includendo in particolare l'identificazione
dei casi dove si è ricorso alle disposizioni dell'articolo 5, commi 4 e 5 e
le associate informazioni richieste in conformità al suddetto articolo;
6. Sintesi del programma o programmi di misure adottati che deve contenere:
6.1 programmi di misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale
dei corpi idrici di cui all'articolo 5;
6.2 specifici programmi di tutela e miglioramento previsti ai fini del raggiungimento
dei singoli obiettivi di qualità per le acque a specifica destinazione di cui
al Titolo II capo II;
6.3 misure adottate ai sensi del Titolo III capo I;
6.4 misure adottate ai sensi del Titolo III capo II, in particolare:
- sintesi della pianificazione del bilancio idrico di cui all'articolo 22;
- misure di risparmio e riutilizzo di cui agli articoli 25 e 26;
6.5 misure adottate ai sensi del Titolo III del capo III, in particolare:
- disciplina degli scarichi;
- definizione delle misure per la riduzione dell'inquinamento degli scarichi
da fonte puntuale;
- specificazione dei casi particolari in cui sono stati autorizzati scarichi
ai sensi dell'articolo 30;
6.6 informazioni su misure supplementari ritenute necessarie al fine di soddisfare
gli obiettivi ambientali definiti;
6.7 informazioni delle misure intraprese al fine di evitare l'aumento dell'inquinamento
delle acque marine in conformità alle convenzioni internazionali;
6.8 relazione sulle iniziative e misure pratiche adottate per l'applicazione
del principio del recupero dei costi dei servizi idrici ai sensi della legge
5 gennaio 1994, n. 36 e sintesi dei piani finanziari predisposti ai sensi dell'articolo
11 della stessa legge;
7. Sintesi dei risultati dell'analisi economica, delle misure definite per la
tutela dei corpi idrici e per il perseguimento degli obiettivi di qualità, anche
allo scopo di una valutazione del rapporto costi benefici delle misure previste
e delle azioni relative all'estrazione e distribuzione delle acque dolci, della
raccolta e depurazione e riutilizzo delle acque reflue.
8. Sintesi dell'analisi integrata dei diversi fattori che concorrono a determinare
lo stato di qualità ambientale dei corpi idrici, al fine di coordinare le misure
di cui al punto 6.3 e 6.4 per assicurare il miglior rapporto costi benefici
delle diverse misure; in particolare vanno presi in considerazione quelli riguardanti
la situazione quantitativa del corpo idrico in relazione alle concessioni in
atto e la situazione qualitativa in relazione al carico inquinante che viene
immesso nel corpo idrico.
9. relazione sugli eventuali ulteriori programmi o piani più dettagliati adottati
per determinati sottobacini.
Parte B.
Il primo aggiornamento del Piano di tutela delle acque tutti i successivi aggiornamenti
dovranno inoltre includere:
1. sintesi di eventuali modifiche o aggiornamenti della precedente versione
del Piano di tutela delle acque, incluso una sintesi delle revisioni da effettuare
ai sensi dell'articolo 5, comma 7, e degli articoli 18 e 19;
2. valutazione dei progressi effettuati verso il raggiungimento degli obiettivi
ambientali, con la rappresentazione cartografica dei risultati del monitoraggio
per il periodo relativo al piano precedente, nonché la motivazione per il mancato
raggiungimento degli obiettivi ambientali;
3. sintesi e illustrazione delle misure previste nella precedente versione del
Piano di gestione dei bacini idrografici non realizzate;
4. sintesi di eventuali misure supplementari adottate successivamente alla data
di pubblicazione della precedente versione del Piano di tutela del bacino idrografico.
(110) Allegato sostituito dall'art. 25, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258.
ALLEGATO 5
LIMITI DI EMISSIONE DEGLI SCARICHI IDRICI (111)
1 SCARICHI IN CORPI D'ACQUA SUPERFICIALI
1.1 Acque reflue urbane
Tabella 1. Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane.
Potenzialità impianto in A.E. (abitanti equivalenti) | 2.000 - 10.000 | >10.000 | ||||
Parametri (media giornaliera) (1) | Concentrazione | % di riduzione | Concentrazione | % di riduzione | ||
BOD5 (senza nitrificazione) mg/L (2) | ≤ 25 | 70-90 (5) | ≤ 25 | 80 | ||
COD mg/L (3) | ≤ 125 | 75 | ≤ 125 | 75 | ||
Solidi Sospesi mg/L (4) | ≤ 35 (5) | 90 (5) | ≤ 35 | 90 |
(1) Le analisi sugli scarichi provenienti da lagunaggio o fitodepurazione devono
essere effettuati su campioni filtrati, la concentrazione di solidi sospesi
non deve superare i 150 mg/L.
(2) La misurazione deve essere fatta su campione omogeneizzato non filtrato,
non decantato. Si esegue la determinazione dell'ossigeno disciolto anteriormente
e posteriormente ad un periodo di incubazione di 5 giorni a 20 °C ± 1 °C, in
completa oscurità, con aggiunta di inibitori di nitrificazione.
(3) La misurazione deve essere fatta su campione omogeneizzato non filtrato,
non decantato con bicromato di potassio.
(4) La misurazione deve essere fatta mediante filtrazione di un campione rappresentativo
attraverso membrana filtante con porosità di 0,45 μm ed essicazione a 105
°C con conseguente calcolo del peso, oppure mediante centrifugazione per almeno
5 minuti (accelerazione media di 2800-3200 g), essiccazione a 105 °C e calcolo
del peso.
(5) Ai sensi dell'articolo 31 comma 6, la percentuale di riduzione del BOD5
non deve essere inferiore a 40. Per i solidi sospesi la concentrazione non deve
superare i 70 mg/L e la percentuale di abbattimento non deve essere inferiore
al 70%.
Tabella 2. Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane
recapitanti in aree sensibili.
Parametri (media annua) | Potenzialità impianto in A.E. | ||||||
10.000 - 100.000 | > 100.000 | ||||||
Concentrazione | % di riduzione | Concentrazione | % di riduzione | ||||
Fosforo totale (P mg/L) (1) | ≤ 2 | 80 | ≤ 1 | 80 | |||
Azoto totale (N mg/L) (2) (3) | ≤ 15 | 70-80 | ≤ 10 | 70-80 |
(1) Il metodo di riferimento per la misurazione è la spettrofotometria di assorbimento
molecolare.
(2) Per azoto totale si intende la somma dell'azoto Kieldahl (N. organico +
NH3) + azoto nitrico + azoto nitroso. Il metodo di riferimento per la misurazione
è la spettrofotometria di assorbimento molecolare.
(3) In alternativa al riferimento alla concentrazione media annua, purché si
ottenga un analogo livello di protezione ambientale, si può fare riferimento
alla concentrazione media giornaliera che nonpuò superare i 20 mg/L per ogni
campione in cui la temperatura dell'effluente sia pari o superiore a 12 gradi
centigradi. Il limite della concentrazione media giornaliera può essere applicato
ad un tempo operativo limitato che tenga conto delle condizioni climatiche locali.
Il punto di prelievo per i controlli, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, deve
essere sempre il medesimo e deve essere posto immediatamente a monte del punto
di immissione nel corpo recettore. Nel caso di controllo della percentuale di
riduzione dell'inquinante, deve essere previsto un punto di prelievo anche all'entrata
dell'impianto di trattamento. Di tali esigenze si dovrà tener conto anche nella
progettazione e modifica degli impianti, in modo da agevolare l'esecuzione delle
attività di controllo.
Per il controllo della conformità dei limiti indicati nelle tabelle 1 e 2 e
di altri limiti definiti in sede locale vanno considerati i campioni medi ponderati
nell'arco di 24 ore.
Per i parametri di tabella 1 il numero di campioni, ammessi su base annua, la
cui media giornaliera può superare i limiti tabellari, è definito in rapporto
al numero di misure come da schema seguente.
campioni prelevati durante l'anno | numero massimo consentito di campioni non conformi | campioni prelevati durante l'anno | numero massimo consentito di campioni non conformi |
4 - 7 | 1 | 172-187 | 14 |
8 - 16 | 2 | 188 - 203 | 15 |
17 - 28 | 3 | 204 - 219 | 16 |
29 - 40 | 4 | 220 - 235 | 17 |
41 - 53 | 5 | 236 - 251 | 18 |
54 - 67 | 6 | 252 - 268 | 19 |
68 - 81 | 7 | 269 - 284 | 20 |
82 - 95 | 8 | 285 - 300 | 21 |
96 - 110 | 9 | 301 - 317 | 22 |
111 - 125 | 10 | 318 - 334 | 23 |
126 - 140 | 11 | 335 - 350 | 24 |
141 - 155 | 12 | 351 - 365 | 25 |
156 - 171 | 13 |
In particolare si precisa che, per i parametri sotto indicati, i campioni che
risultano non conformi, affinché lo scarico sia considerato in regola, non possono
comunque superare le concentrazioni riportate in tabella 1 oltre la percentuale
sotto indicata:
BOD |
100% |
COD: | 100% |
Solidi Sospesi | 150% |
Il numero minimo annuo di campioni per i parametri di cui alle tabelle 1 e
2 è fissato in base alla dimensione dell'impianto di trattamento e va effettuato
dall'autorità competente ovvero dal gestore qualora garantisca un sistema di
rilevamento e di trasmissione dati all'autorità di controllo, ritenuto idoneo
da quest'ultimo, con prelievi ad intervalli regolari nel corso dell'anno, in
base allo schema seguente.
potenzialità impianto | numero campioni |
da 2000 a 9999 A.E.: | 12 campioni il primo anno e 4 negli anni successivi, purché lo scarico sia conforme; se uno dei 4 campioni non è conforme, nell'anno successivo devono essere prelevati 12 campioni |
da 10000 a 49999 A.E.: | 12 campioni |
oltre 50000 A.E.: | 24 campioni |
I gestori degli impianti devono inoltre assicurare un sufficiente numero di
autocontrolli (almeno uguale a quello del precedente schema) sugli scarichi
dell'impianto di trattamento e sulle acque in entrata.
L'autorità competente per il controllo deve altresì verificare, con la frequenza
minima di seguito indicata, il rispetto dei limiti indicati nella tabella 3.
I parametri di tabella 3 che devono essere controllati sono solo quelli che
le attività presenti sul territorio possono scaricare in fognatura.
potenzialità impianto | numero controlli |
da 2000 a 9999 | 1 volta l'anno |
da 10000 a 49.999 A.E. | 3 volte l'anno |
oltre 49.999 A.E. | 6 volte l'anno |
Valori estremi per la qualità delle acque in questione non sono presi in considerazione
se essi sono il risultato di situazioni eccezionali come quelle dovute a piogge
abbondanti.
I risultati delle analisi di autocontrollo effettuate dai gestori degli impianti
devono essere messi a disposizione degli enti preposti al controllo. I risultati
dei controlli effettuati dall'autorità competente e di quelli effettuati a cura
dei gestori devono essere archiviati su idoneo supporto informatico secondo
le indicazioni riportate nel decreto attuativo di cui all'articolo 3, comma
7.
1.2 Acque reflue industriali.
2 SCARICHI SUL SUOLO
Nei casi previsti articolo 29 comma 1 punto c), gli scarichi sul suolo devono
rispettare i limiti previsti nella tabella 4.
Il punto di prelievo per i controlli è immediatamente a monte del punto di scarico
sul suolo. Per gli impianti di depurazione naturale (lagunaggio, fitodepurazione)
il punto di scarico corrisponde è quello all'uscita dall'impianto.
Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi
di acque reflue industriali sono di norma riferite ad un campione medio prelevato
nell'arco di tre ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione
espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi
diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico
qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni
contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo
tecnologoco, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continiutà
dello stesso), il tipo di accertamento (accertamento di routine, accertamento
di emergenza, ecc.).
Per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane si fa riferimento
a un campione medio ponderato nell'arco di 24 ore.
Le distanze dal più vicino corpo idrico superficiale oltre le quali è permesso
lo scarico sul suolo sono rapportate al volume dello scarico stesso secondo
il seguente schema:
a) per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane:
• 1.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie inferiori a 500 m3
• 2.500 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 501 e 5000 m3
• 5.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 5001 e 10.000
m3
b) per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali.
• 1.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie inferiori a 100 m3
• 2.500 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 101 e 500 m3
• 5.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 501 e 2.000 m3
Gli scarichi aventi portata maggiore di quelle su indicate devono in ogni caso
essere convogliati in corpo idrico superficiale, in fognatura o destinate al
riutilizzo.
Per gli scarichi delle acque reflue urbane valgono gli stessi obblighi di controllo
e di autocontrollo previsti per gli scarichi in acque superficiali.
L'autorità competente per il controllo deve verificare, con la frequenza minima
di seguito indicata, il rispetto dei limiti indicati nella tabella 4. I parametri
di tabella 4 da controllare sono solo quelli che le attività presenti sul territorio
possono scaricare in fognatura.
volume scarico | numero controlli |
sino a 2000 m³ al giorno | 4 volte l'anno |
oltre a 2000 m³ al giorno | 8 volte l'anno |
2.1 Sostanze per cui esiste il divieto di scarico