Direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio
del 27 novembre 2000 - n. 2000/59/CE
(impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico)
(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 28 dicembre 2000 n. L 332)
Testo vigente
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione
europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 80, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il
parere del Comitato economico e sociale,
visto il parere del Comitato delle
regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del
trattato,
visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il
18 luglio 2000,
considerando quanto segue:
(1) La politica comunitaria in
materia di ambiente intende raggiungere un livello elevato di protezione. Essa
si basa sui principi della precauzione e dell'azione preventiva e sul principio
"chi inquina paga".
(2) Un settore importante dell'azione comunitaria nel
settore dei trasporti marittimi riguarda la riduzione dell'inquinamento dei
mari. Questo obiettivo si può raggiungere attraverso il rispetto delle
convenzioni, dei codici e delle risoluzioni internazionali, mantenendo al
contempo la libertà di navigazione, prevista dalla convenzione delle Nazioni
Unite sul diritto del mare, e di fornitura dei servizi, prevista dal diritto
comunitario.
(3) La Comunità nutre gravi preoccupazioni per l'inquinamento
dei mari e dei litorali degli Stati membri provocato dagli scarichi di rifiuti e
dai residui del carico riversato in mare dalle navi e, in particolare, per
l'attuazione della convenzione internazionale sulla prevenzione
dell'inquinamento causato da navi del 1973, modificata dal relativo protocollo
del 1978 (Marpol 73/78), che disciplina i rifiuti che le navi possono scaricare
nell'ambiente marino e prescrive inoltre che gli Stati firmatari garantiscano la
fornitura di adeguati impianti portuali di raccolta. Tutti gli Stati membri
hanno ratificato la convenzione Marpol 73/78.
(4) È possibile proteggere
ulteriormente l'ambiente marino riducendo gli scarichi in mare dei rifiuti
prodotti dalle navi e dei residui del carico. Tale protezione può essere
conseguita migliorando la disponibilità e l'utilizzo di impianti di raccolta e
il regime coercitivo. Nella risoluzione dell'8 giugno 1993 per una politica
comune della sicurezza dei mari il Consiglio ha inserito, tra le azioni
prioritarie, la necessità di migliorare la disponibilità e l'utilizzo degli
impianti di raccolta all'interno della Comunità.
(5) La direttiva 95/21/CE
del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme
internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e
le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti
comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati Membri
(controllo dello Stato di approdo), stabilisce che le navi che costituiscono una
minaccia irragionevole per l'ambiente marino non sono autorizzate a riprendere
il largo.
(6) L'inquinamento dei mari ha, per sua intrinseca natura,
implicazioni transfrontaliere. Alla luce del principio di sussidiarietà,
l'azione intrapresa a livello comunitario è lo strumento più efficace per
garantire norme ambientali comuni applicabili alle navi e ai porti in tutta la
Comunità.
(7) Alla luce del principio di proporzionalità, una direttiva
rappresenta lo strumento giuridico appropriato, poiché fornisce una cornice per
l'applicazione uniforme e obbligatoria delle norme in materia ambientale da
parte degli Stati membri, lasciando al contempo a ciascuno Stato membro la
facoltà di stabilire gli strumenti di attuazione che meglio si adattano al
proprio sistema interno.
(8) Occorre garantire la compatibilità di tale
azione con gli accordi regionali esistenti, come la convenzione del 1974/1992
sulla protezione dell'ambiente marino nella regione del Mar Baltico.
(9) Al
fine di migliorare la prevenzione dell'inquinamento e di evitare distorsioni
della concorrenza, le prescrizioni ambientali dovrebbero applicarsi a tutte le
navi, a prescindere dalla loro bandiera, ed occorrerebbe dotare tutti i porti
comunitari di adeguati impianti di raccolta.
(10) Adeguati impianti portuali
di raccolta dovrebbero soddisfare le esigenze degli utenti, dalle navi
mercantili di maggiori dimensioni alle più piccole imbarcazioni da diporto, e
dell'ambiente, senza causare ingiustificati ritardi alle navi che li utilizzano.
L'obbligo di garantire la disponibilità di adeguati impianti portuali di
raccolta lascia agli Stati membri un'ampia libertà quanto all'organizzazione
migliore per la raccolta dei rifiuti e consente loro, tra l'altro, di prevedere
impianti fissi di raccolta oppure di designare prestatori di servizi incaricati
di fornire ai porti unità mobili per la raccolta dei rifiuti quando necessario.
Tale obbligo comporta anche l'obbligo di fornire tutti i servizi e/o di adottare
le altre disposizioni necessarie per l'uso corretto e/o adeguato degli impianti
in questione.
(11) È possibile rendere più adeguati gli impianti mediante
piani aggiornati di raccolta e di gestione dei rifiuti, elaborati in
consultazione con le parti interessate.
(12) È possibile migliorare
l'efficacia degli impianti portuali di raccolta imponendo alle navi di
comunicare la necessità di utilizzare tali impianti. È opportuno che tale
notifica fornisca informazioni anche per una gestione dei rifiuti all'insegna
dell'efficienza e della pianificazione. I rifiuti prodotti dai pescherecci e
dalle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di 12 passeggeri possono
essere gestiti dagli impianti portuali di raccolta senza comunicazioni
preliminari.
(13) È possibile ridurre gli scarichi in mare di rifiuti
prodotti dalle navi imponendo a tutte le navi di conferire i loro rifiuti agli
impianti portuali di raccolta prima di lasciare il porto. Al fine di conciliare
gli interessi di un funzionamento fluido del trasporto marittimo con la tutela
dell'ambiente, si possono prevedere deroghe a questa norma, tenendo conto di una
sufficiente capacità di stoccaggio ad hoc a bordo, della possibilità di
conferimento in un altro porto senza pericolo di scarico in mare, nonché di
prescrizioni specifiche in materia di conferimento adottate in base al diritto
internazionale.
(14) Alla luce del principio "chi inquina paga", il costo
degli impianti portuali di raccolta, incluso il trattamento e lo smaltimento dei
rifiuti prodotti dalle navi, dovrebbe essere a carico delle navi. Nell'interesse
della tutela ambientale, il regime tariffario dovrebbe incentivare il
conferimento dei rifiuti nei porti anziché lo scarico in mare. È possibile
promuovere tale prassi prevedendo che tutte le navi contribuiscano ai costi di
raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi al fine di ridurre gli
incentivi economici agli scarichi in mare. Alla luce del principio di
sussidiarietà, gli Stati membri dovrebbero secondo la legislazione nazionale e
le prassi vigenti, avere la facoltà di stabilire se e in quale proporzione i
contributi applicabili ai quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti dalle
navi debbano essere inclusi nei sistemi di recupero dei costi per l'uso degli
impianti portuali di raccolta. La tariffa per l'utilizzo degli impianti dovrebbe
essere equa, non discriminatoria e trasparente.
(15) Le navi che producono
quantitativi limitati di rifiuti dovrebbero ricevere un trattamento più
favorevole nei sistemi di recupero dei costi. L'identificazione di tali navi
sarebbe più facile in presenza di criteri comuni.
(16) Al fine di evitare un
onere eccessivo per le parti interessate, le navi che svolgono servizio
regolare, con approdi frequenti e regolari, possono essere esentate da taluni
obblighi della presente direttiva qualora sia dimostrato che sussistono
disposizioni atte a garantire il conferimento dei rifiuti e il pagamento dei
relativi contributi.
(17) I residui del carico dovrebbero essere conferiti
agli impianti portuali di raccolta in base alla convenzione Marpol 73/78. Essa
prevede che i residui del carico devono essere conferiti agli impianti portuali
di raccolta entro i limiti necessari per soddisfare le esigenze di pulizia delle
cisterne di carico. Ogni tariffa per tale tipo di conferimento dovrebbe essere
pagato da chi utilizza l'impianto portuale di raccolta che è di norma indicato
nelle convenzioni contrattuali tra le parti interessate o in altre convenzioni
locali.
(18) È necessario svolgere ispezioni mirate al fine di verificare
l'osservanza della presente direttiva. Il numero delle ispezioni, nonché le
sanzioni applicate, dovrebbero essere tali da scoraggiare violazioni della
direttiva. Per motivi di efficacia e di economia tali ispezioni, se del caso,
possono essere effettuate nell'ambito della direttiva 95/21/CE.
(19) Gli
Stati membri dovrebbero predisporre un opportuno quadro amministrativo per il
funzionamento adeguato degli impianti portuali di raccolta. In base alla
convenzione Marpol 73/78, la presunta inadeguatezza degli impianti portuali di
raccolta dovrebbe essere segnalata all'Organizzazione Marittima Internazionale
(IMO). Siffatte informazioni potrebbero essere trasmesse contemporaneamente alla
Commissione a scopo informativo.
(20) L'attuazione della presente direttiva
può essere rafforzata istituendo un sistema d'informazione per individuare le
navi che inquinano o potrebbero inquinare, sistema che sarebbe inoltre utile
alla verifica dell'applicazione della direttiva. Il sistema informativo Sirenac,
istituito nell'ambito del memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo
delle navi da parte dello Stato d'approdo, fornisce molte informazioni
supplementari necessarie a tal fine.
(21) Per l'attuazione efficace della
presente direttiva la Commissione deve essere assistita da un comitato
costituito da rappresentanti degli Stati membri. Poiché le misure necessarie per
l'attuazione della presente direttiva sono misure di portata generali ai sensi
dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999,
recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione, tali misure dovrebbero essere adottate secondo la procedura di
regolamentazione di cui all'articolo 5 di tale decisione.
(22) Alcune
disposizioni della presente direttiva possono essere modificate, senza ampliare
l'ambito d'applicazione, secondo tale procedura al fine di tener conto di misure
comunitarie o dell'IMO che entrassero in vigore in futuro per garantirne
un'attuazione armonizzata,
hanno adottato la presente direttiva:
Articolo 1
Obiettivo
La presente direttiva ha
l'obiettivo di ridurre gli scarichi in mare dei rifiuti prodotti dalle navi e
dei residui del carico, in particolare gli scarichi illeciti, da parte delle
navi che utilizzano porti situati nel territorio della Comunità europea,
migliorando la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta
per i suddetti rifiuti e residui e rafforzando pertanto la protezione
dell'ambiente marino.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
a) "nave": imbarcazione di qualsiasi tipo che opera nell'ambiente marino, inclusi
gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili e i natanti;
b) "Marpol 73/78": convenzione internazionale sulla prevenzione dell'inquinamento
causato da navi, del 1973, come modificata dal relativo protocollo del 1978,
e in vigore alla data di adozione della presente direttiva
di volta in volta in vigore;
c) "rifiuti prodotti dalla nave": tutti i rifiuti, comprese le acque reflue,
e i residui diversi dai residui del carico, prodotti durante il servizio di
una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e
V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui agli Orientamenti
(Guidelines) per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78;
d) "residui del carico": i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico
contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne e che permane al termine
delle operazioni di scarico o di pulizia; tali resti comprendono eccedenze di
carico/ scarico e fuoriuscite;
e) "impianto portuale di raccolta": qualsiasi struttura, fissa, galleggiante
o mobile, che sia in grado di ricevere i rifiuti prodotti dalla nave o i residui
del carico;
f) "peschereccio": qualsiasi imbarcazione equipaggiata o utilizzata a fini commerciali
per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi;
g) "imbarcazione da diporto": un'imbarcazione di qualunque tipo, a prescindere
dal mezzo di propulsione, che viene usata con finalità sportive o ricreative;
h) "porto": un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie
e aggiunte attrezzature tali da consentire, principalmente, l'attracco di navi,
compresi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto.
A prescindere dalle definizioni di cui alle lettere c) e d), i "rifiuti prodotti
dalla nave" e i "residui del carico" sono considerati rifiuti ai sensi dell'articolo
1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975,
relativa ai rifiuti.
Articolo 3
Ambito di applicazione
La presente direttiva si applica a:
a) tutte le navi, compresi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto, a prescindere
dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto di uno Stato
membro, ad esclusione delle navi militari da guerra, o ausiliarie o di altre
navi possedute o gestite da uno Stato e impiegate, al momento, solo per servizi
statali a fini non commerciali;
b) tutti i porti degli Stati membri ove fanno normalmente scalo le navi cui
si applica la lettera a).
Gli Stati membri adottano misure per assicurare che le navi escluse dall'ambito
di applicazione della presente direttiva a norma del precedente comma, lettera
a), conferiscano i propri rifiuti ed i residui del carico secondo modalità coerenti
con la presente direttiva, nella misura del ragionevole e del praticabile.
Articolo 4
Impianti portuali di raccolta
1. Gli
Stati membri provvedono a mettere a disposizione impianti portuali di raccolta
adeguati a rispondere alle esigenze delle navi che utilizzano normalmente il
porto, senza causare loro ingiustificati ritardi.
2. Per essere
adeguati gli impianti portuali di raccolta devono essere in grado di ricevere le
categorie e i quantitativi di rifiuti prodotti da navi e i residui del carico
provenienti dalle navi che normalmente vi approdano, tenendo conto delle
esigenze operative degli utenti dello scalo, dell'ubicazione geografica e delle
dimensioni del porto, della tipologia delle navi che vi fanno scalo nonché delle
esenzioni di cui all'articolo 9.
3. Gli Stati membri stabiliscono le
procedure, nel rispetto di quelle stabilite dall'IMO, per segnalare allo Stato
di approdo le inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di
raccolta.
Articolo 5
Piani di raccolta e di gestione dei
rifiuti
1. Per ciascun porto è elaborato e applicato un piano adeguato di
raccolta e di gestione dei rifiuti, previa consultazione delle parti
interessate, in particolare gli utenti dello scalo o i loro rappresentanti,
tenendo conto degli obblighi di cui agli articoli 4, 6, 7, 10 e 12.
Nell'allegato I figurano le prescrizioni dettagliate per l'elaborazione dei
piani in questione.
2. I piani di raccolta e di gestione dei rifiuti
di cui al paragrafo 1 possono, se è necessario per la loro efficienza, essere
elaborati in un contesto regionale con l'opportuna partecipazione di ciascun
porto, purché l'esigenza e la disponibilità di impianti di raccolta siano
specificate per ogni singolo porto. 3. Gli Stati membri valutano e approvano i
piani di raccolta e di gestione dei rifiuti, ne controllano l'esecuzione e/o
curano che si proceda ad una nuova approvazione almeno ogni tre anni dopo
eventuali cambiamenti operativi avvenuti nel porto.
Articolo 6
Notifica
1. Il comandante di una
nave diversa da un peschereccio o da un'imbarcazione da diporto omologata per un
massimo di 12 passeggeri che sia diretta verso un porto situato nella Comunità
compila, in maniera fedele e accurata, il modulo di cui all'allegato II e
notifica tali informazioni all'autorità o all'organismo designato a tal fine
dallo Stato membro in cui si trova il porto:
a) con almeno 24 ore di anticipo
rispetto all'arrivo se il porto di scalo è noto;
b) non appena è noto il
porto, qualora conosciuto a meno di 24 ore dall'arrivo;
c) entro la partenza
dal porto precedente se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore.
Gli Stati
membri possono decidere che le informazioni siano notificate al gestore
dell'impianto di raccolta che le trasmette a sua volta all'autorità
competente.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono
conservate a bordo almeno fino al successivo porto di scalo e, su richiesta,
messe a disposizione delle autorità degli Stati membri.
Articolo
7
Conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave
1. Il comandante di una
nave che approda in un porto comunitario conferisce tutti i rifiuti prodotti
dalla nave ad un impianto portuale di raccolta prima di lasciare il
porto.
2. Nonostante il paragrafo 1, una nave può procedere verso il
successivo porto di scalo senza aver conferito i rifiuti prodotti, qualora dalle
informazioni fornite a norma dell'articolo 6 e dell'allegato II risulti la
presenza di una capacità di stoccaggio sufficiente per tutti i rifiuti prodotti
dalla nave che sono già stati accumulati e che saranno accumulati nel corso del
tragitto previsto della nave fino al porto di conferimento. Se vi sono fondati
motivi di ritenere che nel porto di conferimento previsto non siano disponibili
impianti adeguati o se questo porto non è conosciuto e sussiste quindi il
rischio che i rifiuti vengano scaricati in mare, gli Stati membri adottano tutte
le misure necessarie atte a prevenire l'inquinamento marino, se necessario
richiedendo alla nave di conferire i rifiuti prodotti prima di lasciare il
porto.
3. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le prescrizioni a
carico delle navi più rigorose in materia di conferimento adottate in base al
diritto internazionale.
Articolo 8
Regime tariffario applicabile ai rifiuti
prodotti dalla nave
1. Gli Stati membri provvedono affinché i costi degli
impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, ivi compreso il
trattamento e lo smaltimento degli stessi, siano recuperati attraverso la
riscossione di tariffe a carico delle navi.
2. I sistemi di recupero
dei costi connessi con l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta non devono
non costituire un incentivo per le navi a scaricare i loro rifiuti in mare. A
tal fine si applicano i seguenti principi alle navi diverse dai pescherecci e
dalle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di 12 passeggeri:
a)
tutte le navi che approdano nei porti di uno Stato membro contribuiscono in
misura significativa ai costi di cui al paragrafo 1, a prescindere
dall'effettivo uso degli impianti. Tra le disposizioni applicabili a tal fine si
possono annoverare l'incorporazione delle tariffe nei diritti portuali o una
tariffa standard distinta per i rifiuti. Le tariffe possono essere differenziate
in funzione, ad esempio, della categoria, del tipo e della dimensione della
nave;
b) la parte dei costi non coperta dalla tariffa di cui alla lettera a)
è coperta in base ai quantitativi e ai tipi di rifiuti prodotti dalle navi
effettivamente conferiti dalla nave;
c) le tariffe possono essere ridotte se
la gestione ambientale, la concezione, le attrezzature e il funzionamento della
nave sono tali che il comandante della nave stessa possa dimostrare che essa
produce quantità ridotte di rifiuti.
3. Per garantire che le tariffe
applicate siano eque, trasparenti, non discriminatore e rispecchino i costi
degli impianti e dei servizi messi a disposizione ed, eventualmente, utilizzati,
andrebbero precisati agli utenti dei porti l'importo delle tariffe e la base
sulla quale sono state calcolate.
4. Entro tre anni dalla data di cui
all'articolo 16, paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al
Consiglio una relazione per valutare l'impatto della varietà di sistemi di
recupero dei costi, istituiti a norma del paragrafo 2, sull'ambiente marino e
sulla struttura dei flussi di rifiuti. La relazione è predisposta d'intesa con
gli Stati membri e i rappresentanti dei porti.
Se necessario, a seguito di
questa valutazione, la Commissione presenta una proposta di modifica della
presente direttiva introducendo un sistema che preveda che le navi che fanno
scalo in un porto di uno Stato membro paghino una percentuale adeguata, pari ad
almeno un terzo, dei costi indicati nel paragrafo 1, indipendentemente
dall'effettivo utilizzo degli impianti, o un sistema alternativo che abbia
effetti equivalenti.
Articolo 9
Esenzioni
1. Gli Stati membri
possono esonerare dagli obblighi di cui all'articolo 6, articolo 7, paragrafo 1
e all'articolo 8 le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari
presso i loro porti, qualora si possa dimostrare l'esistenza di misure che
garantiscano il pagamento delle tariffe e il conferimento dei rifiuti prodotti
dalle navi in un porto lungo la rotta.
2. Gli Stati membri informano
periodicamente, almeno una volta all'anno la Commissione delle esenzioni
rilasciate in base al paragrafo 1.
Articolo 10
Conferimento dei residui del carico
Il comandante di una nave che fa scalo in un porto comunitario garantisce
che i residui del carico siano conferiti a un impianto di raccolta dei rifiuti
in base alle disposizioni della Marpol 73/78. Ogni tariffa per il conferimento
dei residui del carico viene pagata da chi utilizza l'impianto di raccolta.
Articolo 11
Regime coercitivo
1. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi nave possa essere soggetta
a ispezione per verificarne la conformità agli articoli 7 e 10 e che sia svolto
un numero sufficiente di tali ispezioni.
2. Per le ispezioni riguardanti navi diverse dai pescherecci e dalle
imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di 12 passeggeri:
a) Nella scelta delle navi da ispezionare gli Stati membri si interessano in
particolare delle:
- navi che non hanno adempiuto agli obblighi di notifica di cui all'articolo
6,
- navi per le quali l'esame delle informazioni fornite dal comandante a norma
dell'articolo 6 ha messo in luce altre ragioni per ritenere che la nave non
ottemperi alla presente direttiva.
b) Tale ispezione può essere effettuata nel quadro della direttiva 95/21/CE,
se applicabile. Vale l'obbligo di ispezionare il 25 % delle navi come previsto
dalla direttiva menzionata, a prescindere dal regime applicato alle ispezioni;
c) L'autorità pertinente che non è soddisfatto dei risultati di tale ispezione
provvede affinché la nave non lasci il porto fino al conferimento dei rifiuti
prodotti dalle navi e dei residui del carico all'impianto di raccolta, in misura
tale da ottemperare agli articoli 7 e 10;
d) Qualora sia chiaramente dimostrato che una nave ha preso il largo senza aver
osservato l'articolo 7 o l'articolo 10, la competente autorità del successivo
porto di scalo ne viene informata e, fatta salva l'applicazione delle sanzioni
di cui all'articolo 13, alla nave non viene consentito di lasciare tale porto
fino all'avvenuto svolgimento di una più dettagliata valutazione dei fattori
relativi alla conformità della nave alla presente direttiva, quali la precisione
delle informazioni fornite a norma dell'articolo 6.
3. Gli Stati membri fissano, nella misura necessaria, le procedure di
controllo atte a garantire la conformità alle prescrizioni applicabili della
presente direttiva per i pecherecci e le imbarcazioni da diporto omologate per
un massimo di 12 passeggeri.
Articolo 12
Misure di accompagnamento
1. Gli Stati membri:
a) adottano tutte le misure necessarie per garantire che i comandanti, i gestori
degli impianti portuali di raccolta e le altre parti interessate siano adeguatamente
informati sugli obblighi loro incombenti in base alla presente direttiva e che
essi vi si conformino;
b) designano le autorità o gli organismi incaricati di svolgere gli incarichi
previsti dalla presente direttiva;
c) provvedono a garantire la cooperazione tra le rispettive autorità competenti
e le organizzazioni commerciali al fine di garantire un'attuazione efficace
della presente direttiva;
d) provvedono affinché le informazioni notificate dai comandanti delle navi
a norma dell'articolo 6 siano esaminate accuratamente;
e) garantiscono che le formalità relative all'utilizzo degli impianti portuali
di raccolta siano semplici e rapide, per incentivare comandanti ad utilizzare
gli impianti portuali di raccolta e per evitare ingiustificati ritardi alle
navi;
f) provvedono affinché la Commissione riceva una copia dei rapporti relativi
alle inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta di cui all'articolo
4, paragrafo 3;
g) garantiscono che il trattamento, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti
prodotti dalle navi e dei residui del carico siano svolti in conformità della
direttiva 75/442/CEE e di altra legislazione comunitaria in materia, in particolare
la direttiva 75/439/CEE del Consiglio concernente l'eliminazione degli oli usati
e la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti
pericolosi;
h) garantiscono, conformemente alla propria legislazione nazionale, che le parti
coinvolte nel conferimento o nella raccolta di rifiuti prodotti dalla nave o
di residui del carico abbiano diritto al risarcimento del danno causato da ritardi
ingiustificati.
2. Il conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del
carico è considerata come immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo
79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che
istituisce un codice doganale comunitario. Le autorità doganali non esigono
la presentazione della dichiarazione sommaria di cui all'articolo 45 del codice
doganale comunitario.
3. Gli Stati membri e la Commissione collaborano per creare un adeguato
sistema informativo e di controllo che comprenda quanto meno l'intera Comunità,
al fine:
- di migliorare l'individuazione delle navi che non hanno proceduto al conferimento
dei rifiuti prodotti e dei residui del carico a norma della presente direttiva,
- di verificare se sono stati conseguiti gli obiettivi di cui all'articolo 1
della direttiva.
4. Gli Stati membri e la Commissione cooperano nella fissazione di criteri
comuni per individuare le navi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, punto c).
Articolo 13
Sanzioni
Gli Stati membri istituiscono un regime sanzionatorio per la violazione
delle disposizioni nazionali adottate in base alla presente direttiva e adottano
tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni così comminate
devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
Articolo 14
Comitato di regolamentazione
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito in base all'articolo
12, paragrafo 1 della direttiva 93/75/CEE, in seguito denominato "il comitato".La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima
e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), istituito
dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per
la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi
(comitato COSS).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano
gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni
dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6
della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 15
Proceduradi modifica
Gli allegati
della presente direttiva, le definizioni di cui all'articolo 2, lettera b), i
riferimenti agli strumenti comunitari e i riferimenti agli strumenti IMO possono
essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2 al
fine di adeguarli alle misure comunitarie o dell'IMO che siano entrate in
vigore, senza in alcun caso ampliare l'ambito di applicazione della presente
direttiva.
Gli allegati della presente direttiva possono inoltre essere
modificati secondo la suddetta procedura, se necessario per migliorare il regime
istituito dalla presente direttiva, senza in alcun caso ampliare l'ambito di
applicazione della stessa.
Le modifiche degli strumenti internazionali di
cui all'articolo 2 possono essere escluse dall'ambito di applicazione della
presente direttiva in forza dell'articolo 5 del regolamento (CE) n.
2099/2002.
Articolo 16
Attuazione 1. Gli Stati membri mettono
in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva prima del 28 dicembre 2002. Essi ne
informano immediatamente la Commissione.
Tuttavia, per quanto riguarda le
acque reflue di cui all'articolo 2, lettera c), l'applicazione della presente
direttiva è sospesa fino a 12 mesi dall'entrata in vigore dell'allegato IV di
Marpol 73/78, nel rispetto della distinzione operata in detta convenzione fra
navi nuove ed esistenti.
2. Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 17
Valutazione
1. Gli Stati membri
presentano alla Commissione una relazione sullo stato di attuazione della
presente direttiva a scadenze triennali.
2. La Commissione presenta al
Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sul funzionamento
del sistema previsto dalla presente direttiva, in base alle relazioni presentate
dagli Stati membri di cui al paragrafo 1, oltre alle proposte eventualmente
necessarie in merito all'attuazione della presente direttiva.
Articolo 18
Entrata in vigore
La presente
direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.
Articolo 19
Destinatari
Gli Stati membri sono
destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2000.
Allegato
I
Prescrizioni per i piani di raccolta e di gestione dei rifiuti nei porti
(di cui all'articolo 5)
Il piano riguarda tutte le categorie di rifiuti prodotti
dalle navi e di residui del carico provenienti dalle navi che normalmente
approdano in un porto. Esso è elaborato tenendo conto delle dimensioni dello
scalo e della tipologia delle unità che vi approdano.
I piani devono tener
conto dei seguenti elementi:
- valutazione del bisogno di impianti portuali
di raccolta in funzione delle esigenze delle navi che abitualmente approdano nel
porto,
- descrizione del tipo e della capacità degli impianti portuali di
raccolta,
- descrizione dettagliata delle procedure di raccolta dei rifiuti
prodotti dalle navi e dei residui del carico,
- descrizione del sistema di
tariffazione,
- procedure per la segnalazione delle inadeguatezze rilevate
negli impianti portuali di raccolta,
- procedure per consultazioni permanenti
con gli utenti dei porti, le imprese che si occupano dei rifiuti, gli operatori
dei terminal e le altre parti interessate,
- tipo e quantità dei rifiuti
prodotti dalle navi e dei residui del carico ricevuti e gestiti.
Il piano
dovrebbe inoltre comprendere:
- una sintesi della pertinente normativa e
delle formalità per il conferimento,
- l'indicazione di una o più persone
responsabili dell'attuazione del piano,
- la descrizione, se del caso, delle
attrezzature e dei procedimenti di pretrattamento nel porto,
- la descrizione
delle modalità di registrazione dell'uso effettivo degli impianti portuali di
raccolta,
- la descrizione delle modalità di registrazione dei quantitativi
dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico conferiti,
- la
descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei
residui del carico.
Le procedure di accettazione, raccolta, stoccaggio, trattamento e smaltimento dovrebbero essere del tutto conformi a un programma di gestione ambientale in grado di ridurre progressivamente l'impatto ambientale di queste attività. Tale conformità è presunta se le procedure si attengono a quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit.
Informazioni da fornire a tutti gli utenti dei porti
-
breve accenno alla fondamentale importanza di un corretto conferimento dei
rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico,
- ubicazione degli
impianti portuali di raccolta per ogni banchina di ormeggio con
diagramma/cartina,
- elenco dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del
carico normalmente trattati,
- elenco dei punti di contatto, degli operatori
e dei servizi offerti,
- descrizione delle procedure per il
conferimento,
- descrizione del sistema di tariffazione,
- procedure per
la segnalazione delle inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di
raccolta.
Allegato II
NFORMAZIONI DA NOTIFICARE PRIMA DELL'ENTRATA NEL PORTO DI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Porto di destinazione di cui all'articolo 6 della direttiva 2000/59/CE)
1. Nome della nave, indicativo radio della nave ed, eventualmente, numero d'identificazione IMO:
2 Stato di bandiera:
3. Ora presunta di arrivo (ETA):
4. Ora presunta di partenza (ETD):
5. Precedente porto di scalo:
6. Prossimo porto di scalo:
7. Ultimo porto e data in cui sono stati conferiti i rifiuti prodotti dalla nave:
8. Intendete conferire
tutti _/ alcuni_/ nessuno_/ (*)
dei vostri rifiuti in impianti portuali di raccolta?
9. Tipo e quantitativo di rifiuti e di residui da conferire e/o trattenuti a bordo e percentuale della capacità di stoccaggio
massima:
Nel caso in cui intendiante scaricare tutti i rifiuti, compilate la seconda colonna come occorre.
Se intendete scaricare alcuni rifiuti o nessun rifiuto, completate tutte le colonne.
Tipo Rifiuti da conferire Capacità di stoccaggio massima
dedicata Quantitativo di rifiuti trattenuti a
bordo Porto in cui saranno conferiti rifiuti
restanti Quantitativo di rifiuti che sarà prodotto tra la
notifica ed il successivo scalo 1. Oli usati Fanghi Acqua di sentina Altro (specificare) 2. Rifiuti Rifiuti alimentari Plastica Altro 3. Rifiuti associati al carico
(1) 4. Residui del carico
(1) (1) Può trattarsi di
stime.
m3
m3
m3
m3
(specificare)
(specificare)
(*) Contrassegnare la casella appropriata.
Note:
1. Tali informazioni possono essere usate per i controlli
degli Stati di approdo e per altri scopi connessi con le ispezioni.
2. Gli
Stati membri decideranno quali organismi riceveranno copie della presente
notifica.
3. Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte,
salvo nel caso in cui le nave sia esentata a norma dell'articolo 9 della
diretiva 200/59/CE.
Confermo:
che le suddette informazioni sono accurate e corrette e che a bordo vi è una capacità dedicata sufficiente per stoccare tutti i rifiuti prodotti tra il momento della notifica ed il successivo porto in cui saranno conferiti i rifiuti
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .