Approvato
con D.P.R.S. n.159 del 26/7/2000, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.37 dell’11/8/2000 (parte prima)
Comune
di………………
REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
Redatto ai sensi dell’art. 21 del Decreto Legislativo n. 22/97
e successive modifiche ed integrazioni.
Approvato con atto del Consiglio Comunale n. …………..
del………….. A.
DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI
A.1 Finalità
del presente regolamento
A.1.1 Il presente regolamento nel rispetto
dei principi di efficacia, efficienza ed economicità stabilisce: a)
le disposizioni per assicurare la tutela
igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; b)
le modalità del servizio di raccolta e
trasporto dei rifiuti urbani; c)
le modalità del conferimento, della raccolta
differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una
distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero
degli stessi; d)
le norme atte a garantire una distinta ed
adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione
ed estumulazione; e)
le disposizioni necessarie a ottimizzare le
forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di
imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard
minimi da rispettare; f)
le modalità di esecuzione della pesata dei
rifiuti urbani prima di inviarli al
recupero e allo smaltimento; g)
l’assimilazione per qualità e quantità dei
rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e
dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi della normativa
vigente. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta,
del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo
spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti
sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade marittime e lacunali e sulle
rive dei corsi d’acqua. A.2 Campo
di applicazione del presente regolamento
A.2.1 Ove non diversamente specificato, le norme e prescrizioni
del presente regolamento si applicano: a)
per quanto attiene alle disposizioni
specifiche di disciplina dei pubblici servizi di smaltimento dei rifiuti
urbani esterni e interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, entro
i limiti delle zone all'interno delle quali sono istituiti i servizi
medesimi; b)
per quanto attiene alle norme finalizzate
alla tutela dell'ambiente e della salute della cittadinanza, nonchè al
perseguimento degli obiettivi dell’art. 21 del Decreto legislativo 5/2/1997
n° 22, all'intero territorio comunale. Le disposizioni
del presente Regolamento non si applicano: a) ai
rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del DPR 13 febbraio 1964, n. 185
e successive modifiche ed integrazioni; b) ai rifiuti risultanti dalla
prospezione, estrazione trattamento ed ammasso delle risorse minerarie e
dallo sfruttamento delle cave; c) alle
carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze
utilizzate nell’attività agricola; d) agli
scarichi disciplinati dalla legge n. 152/99, e successive modificazioni; e) alle
emissioni nell’aria soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966
n. 615, ai relativi regolamenti di esecuzione e alle leggi successive; f) agli
esplosivi. A.3 Estensione
del diritto di privativa
A.3.1 Il diritto di privativa di cui
all'art. 21 del decreto legislativo 5 febbraio1997 n° 22 è esteso all'intero
territorio del Comune. A.4 Oggetto
e contenuti del presente regolamento
A.4.1 Il presente regolamento disciplina: a) le modalità di espletamento dei
pubblici servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali
assimilati agli urbani ai sensi del successivo capitolo B, gli obblighi dei
produttori e/o conferitori di tali rifiuti, nonché le norme per garantire la
tutela igienico-sanitaria dell’ambiente, della cittadinanza e degli addetti
in ogni fase della gestione dei rifiuti; b) le
modalità di espletamento del pubblico servizio di spazzamento, inerente
all'asporto, alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, i
divieti e gli obblighi annessi alla produzione di rifiuti urbani esterni,
nonché le norme per garantire la tutela igienico-sanitaria dell’ambiente,
della cittadinanza e degli addetti in ogni fase della gestione dei rifiuti; c) i
criteri di assimilazione ai rifiuti urbani delle categorie di rifiuti
speciali da assimilare agli urbani, ai sensi dell'art.57, 1° comma del decreto
legislativo n.22/97, fintanto che lo Stato non determini i criteri
qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai sensi dell'art. 18, lett.
D), del decreto legislativo n. 22/97; d) le
delimitazioni, i relativi criteri di definizione e le procedure di eventuale
modifica dei perimetri all’interno dei quali sono istituiti rispettivamente
il servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali
assimilati agli urbani ed il servizio di spazzamento e asporto dei rifiuti
urbani esterni; e) le
norme per assicurare l’osservanza di adeguati principi di tutela
igienico-sanitaria per l’ambiente e la cittadinanza in funzione della
produzione di rifiuti fuori dai perimetri entro cui sono istituiti i relativi
servizi di raccolta, asporto e smaltimento, di cui alla precedente lettera d)
del presente regolamento; f) le norme atte a garantire
fin dal conferimento un distinto e adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi
e dei RUP; g) i principi e le disposizioni atte
a favorire, fin dal conferimento, il recupero di materiali da destinarsi al
riciclo ed alla produzione di energia; h) le modalità del conferimento
della raccolta differenziata al fine di garantire una distinta gestione delle
diverse frazioni dei rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; i) le norme per
garantire la tutela dell'ambiente, nonché la tutela della salute della
cittadinanza e degli addetti in ogni fase della gestione dei rifiuti. A.5 Attività
di smaltimento dei rifiuti svolte dal Comune
A.5.1 Il Comune, in osservanza agli artt.
22 e 23 della Legge n° 142/90, eroga i seguenti servizi: 1.
Servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti
urbani ai sensi del successivo capitolo B del presente Regolamento: a) servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni non ingombranti; b) servizio
di raccolta e smaltimento di rifiuti urbani interni ingombranti; c) servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi; d) servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani (definiti
nel successivo capitolo B del presente Regolamento), anche attraverso
particolari articolazioni del servizio di raccolta, da definirsi in relazione
alle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti oggetto del conferimento; e) servizio
di raccolta (spazzamento) e smaltimento dei rifiuti urbani esterni; f) raccolta
delle frazioni di materiale recuperabile mediante istituzione di appositi
servizi di raccolta differenziata; g) raccolta
dei rifiuti cimiteriali. 2.
Servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani: a)
Smaltimento dei residui dell’attività di
trattamento rifiuti e degli impianti pubblici di depurazione delle acque
reflue urbane; b)
Smaltimento dei rifiuti speciali ospedalieri
e simili, ivi compresa, se richiesta, la raccolta. c)
Smaltimento dei rifiuti speciali non
assimilabili o non assimilati agli urbani, previa convenzione con i
produttori, nei limiti di potenzialità ed attitudine degli impianti
disponibili; d)
Raccolta degli imballaggi e delle frazioni
merceologiche similari (f.m.s.). A.6 Definizioni
Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all’abbandono. Per smaltimento si intende il complesso delle attività sottodefinite: 1)
Conferimento: le
modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati
dall’utente e successivamente consegnati al servizio di raccolta; 2)
Raccolta: le
operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all’accumulo in
apposita attrezzatura o impianto; 3)
Raccolta Differenziata: insieme
delle operazioni atte a selezionare dai rifiuti urbani e speciali , già nella
fase di raccolta, le frazioni merceologiche dalle quali si possono recuperare
materiali ed energia, ovvero che
devono essere ridotte volumetricamente o trattate in modo da favorire
le operazioni di stoccaggio definitivo in condizioni di sicurezza; 4)
Spazzamento: le
operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche,
o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive
dei fiumi e dei fossi; 5)
Stoccaggio provvisorio: ammasso
temporaneo in attesa di una successiva operazione di smaltimento; 6)
Cernita: le
operazioni di preselezione o selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del
riciclaggio, della riutilizzazione, del recupero o delle modalità di
smaltimento finale degli stessi; 7)
Trasporto: le
operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzature o impianti al luogo
di trattamento; 8)
Trattamento finale: le
operazioni di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione,
il recupero, il riciclo, l’innocuizzazione, compreso l’incenerimento, il
deposito e la discarica sul suolo o nel suolo dei rifiuti in impianti ad
interramento controllato. A.7 Classificazione
dei rifiuti
A.7.1 Classificazione. Agli effetti dell’applicazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati in "urbani" e "speciali assimilabili agli urbani". A.7.2 I rifiuti urbani si distinguono in: A.7.2.1 Rifiuti interni
non ingombranti, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in
genere, e da quelle aree degli insediamenti industriali, agricoli,
artigianali, commerciali o di servizio in cui si esplicano attività di
carattere civile (uffici, mense, cucine e simili). Si considerano tali anche
i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuate nelle aree di
pertinenza di fabbricati e insediamenti civili in genere, limitatamente ai
residui di falciatura di prati e potatura delle sole siepi, purché la
superficie complessiva delle aree soggette a potatura o falciatura non sia
superiore a 3 volte quella della superficie coperta dall’immobile di cui
costituiscono pertinenza; A.7.2.2 I rifiuti interni
ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego
domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti
civili in genere. Si considerano tali anche i rifiuti provenienti da attività
di giardinaggio effettuate nelle aree di pertinenza di fabbricati e
insediamenti civili in genere, qualora la loro superficie sia superiore a 3
volte quella della superficie coperta dall’immobile di cui costituiscono
pertinenza, o qualora i rifiuti siano costituiti da potature di alberi; A.7.2.3 Nelle more delle norme regolamentari
e tecniche in attuazione del Dlgs 5/02/97, n. 22, è ancora vigente il punto
1.3 della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/07/84 che
classifica rifiuti urbani pericolosi: v
pile e batterie, v
prodotti farmaceutici, v
contenitori etichettati con il simbolo
"T" (tossici) e/o "F" (facilmente o estremamente
infiammabile) (Legge 24.5.74 n. 256, DPR 24.11.81 n. 927), v
altri prodotti che saranno dichiarati
pericolosi dal Ministero dell’Ambiente, purché provenienti da locali e luoghi
ad uso di civile abitazione. Sono inoltre rifiuti urbani pericolosi: v
tutti i rifiuti etichettati col simbolo “Xi”
(irritante), “Xn” (nocivo) “C” (corrosivo) o comunque tutti i rifiuti
compresi nell’allegato “D” del D. Lgs 5/02/97 n. 22, che siano classificati
come urbani per provenienza v
Le lampade a vapori di gas tossici (mercurio
etc) v
Le siringhe giacenti sulle strade ed aree
pubbliche e sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico. A.7.2.4 Sono rifiuti esterni quei rifiuti di
qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o
sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive
di fiumi e di altri corsi d’acqua, nonché i rifiuti provenienti dallo spazzamento
delle strade. A.7.3 Sono rifiuti
speciali assimilabili ai rifiuti solidi urbani, se e in quanto non
pericolosi, i residui derivanti
da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizi, non passibili
di riutilizzo, che rientrino nelle tipologie e nei requisiti sotto
specificati: q
rifiuti da lavorazioni artigianali, di cui
all'art. 7 conima 3 lett. d) del Decreto legislativo n.22/97; q
rifiuti da attività commerciali, di cui
all'art. 7 comma 3 lett. e) del Decreto legislativo n.22/97; q
rifiuti da attività di servizio, di cui
all'art. 7 comma 3 lett. f) del Decreto legislativo n.22/97, ivi compresi i
rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'art. 7 comma 3 lett. h),
limitatamente a quelli derivanti da uffici amministrativi, studi e locali
pertinenziali ed accessori, quali cucine, bar interni, mense per il personale
dipendente, locali di ritrovo e di attesa, esclusi comunque i rifiuti
derivanti da ambulatori, laboratori, sale operatorie e reparti di cura e
degenza e gli altri rifiuti sanitari, anche non pericolosi, per la cui
gestione siano in vigore o vengano dettate specifiche prescrizioni normative. A.7.3.1 Le disposizioni di cui ai successivi articoli si applicano
altresì: q
ai rifiuti da attività agricole di cui
all'art. 7 comma 3 lett. a) del Decreto legislativo n.22/97, limitatamente
alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti
svolte in area urbana - o comunque comprese nell'area di espletamento del
pubblico servizio - all'interno di serre coperte, con esclusione, comunque,
dei rifiuti derivanti da attività agrocolturali ed agroindustriali, salve, in
questo caso, le eventuali superfici dei locali per la commercializzazione al
dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione, sempre che risultino
comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio; q
ai rifiuti derivanti da uffici
amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori,
mense interne di attività industriali con esclusione, in ogni caso, dei
rifiuti di cui all'art. 7 comma, 3 lett. c) del Decreto legislativo n.22/97 derivanti da lavorazioni
industriali. A.7.3.2 I predetti rifiuti speciali sono
assimilati ai rifiuti urbani in quanto: q
rispondano ai criteri qualitativi
individuati con il presente Regolamento, dettati in relazione alla
compatibilità con l'organizzazione operativa dei Servizio e/o alla specifica
tipologia dei rifiuti medesimi, e: q
derivino dalle attività individuate con il
presente Regolamento, per le quali l'assimilazione, nel rispetto dei criteri
di qualità, è disposta senza necessità di ulteriori accertamenti; ovvero, per i rifiuti derivanti da altre attività, previa verifica che: q
rispondano al criteri quantitativi, assoluti
e relativi, fissati con il presente Regolamento. A.7.3.3 Sono per contro esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani: q
i rifiuti speciali, la cui formazione abbia
luogo in locali ed aree ubicate all'esterno del perimetro di espletamento del
pubblico servizio di raccolta; q
i rifiuti speciali ammessi all'autosmaltimento
ai sensi dell'art. 32 del Decreto legislativo n.22/97; q
i rifiuti speciali, anche non pericolosi, di
cui al comma 3 dell'art. 7 del Decreto legislativo n.22/97, diversi da quelli
specificati nel presente articolo. A.7.3.4 I rifiuti di cui al presente articolo che, sebbene qualitativamente
assimilabili, sulla base dell'applicazione dei criteri quantitativi assoluto
e/o relativo mantengano la classificazione a rifiuti speciali, non possono
essere conferiti al pubblico servizio, risultando pertanto l'onere dello
smaltimento a cura e spese del produttore, pertanto le relative superfici di
formazione non sono assoggettabili alla tassa R.S.U.. A.8 Divieti
ed obblighi.
E’ assolutamente vietato abbandonare, gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione. Il medesimo divieto vige per le
gli specchi liquidi, i canali, i corsi d’acqua, i fossati gli argini, le
rive, le sponde. In caso di inadempienza, il
Sindaco, allorché sussistano motivi sanitari, igienici od ambientali, dispone
con ordinanza la rimozione del materiale di rifiuto fissando un termine per
provvedere. E’ vietata, a persone non
autorizzate, qualunque operazione di cernita, recupero o smistamento di
qualsiasi materiale conferito al servizio di raccolta. B. ASSIMILAZIONE
DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI
B.1.1 Criteri qualitativi di assimilazione Fermo restando, quanto previsto dagli articoli successivi, il rispetto dei criteri quantitativi, assoluti e relativi, fissati con il presente Regolamento, condizione necessaria per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali è costituita dalla rispondenza ai seguenti criteri di qualità: a) i
rifiuti non devono possedere caratteristiche tali da comportarne una
classificazione a rifiuti pericolosi ai sensi del Decreto legislativo n.22/97
e relativi Allegati; b) i
rifiuti non devono appartenere al seguente elenco: q
rifiuti derivanti da mercati ortofrutticoli
e rifiuti mercatali sia ambulanti che in sede fissa; q
rifiuti derivanti da strutture commerciali
costituite da Ipermercato e annesso centro commerciale integrato; q
oli alimentari esausti derivanti da attività
di ristorazione, rosticceria, friggitorie, nonché da centri di produzione
pasti per la somministrazione collettiva e/o da attività di preparazione di
cibi per la vendita al dettaglio; q
rifiuti costituiti da pneumatici obsoleti; q rifiuti costituiti da residui di lavorazione in vetroresina; q
rifiuti di imballaggi terziari, fatta
eccezione per quelli derivanti da attività commerciali al dettaglio e
all’ingrosso e da attività artigianali e di servizio, che sono assimilati ai
rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata,
secondo le forme e le modalità di cui al presente Regolamento, essendone
vietata l'immissione nel normale circuito di raccolta al sensi dell'art. 43
comma 2 del Decreto legislativo n.22/97 e ferma restandone l'esclusione dal
regime di privativa, ai sensi
dell'art. 21 comma 7 del medesimo Decreto legislativo n.22/97; q
rifiuti di imballaggio secondari, fatta
eccezione per quelli derivanti da attività commerciali al dettaglio, da
pubblici esercizi e da attività artigianali e di servizio, che sono
assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta
differenziata, secondo le forme e le modalità di cui al presente Regolamento,
essendone vietata l’immissione nel normale circuito di raccolta ai sensi
dell'art. 43 comma 3 del Decreto legislativo n.22/97 e ferma restandone
l'esclusione dal regime di privativa, al sensi dell'art. 21 comma 7 del
medesimo Decreto legislativo n.22/97. B.1.2 Assimilazione
ai rifiuti urbani sulla base dei soli criteri di qualita' Sono assimilati ai rifiuti urbani, salvo specifica diversa disposizione, senza necessità di accertamento di rispondenza a criteri di tipo quantitativo, i rifiuti di cui al presente articolo derivanti dalle seguenti attività: a) attività ricettivo
alberghiere e collettività; b) studi
professionali, servizi direzionali privati e attività consimili, compresi
uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali e commerciali; c) servizi
igienico-sanitari, fatti salvi i rifiuti da considerarsi speciali per
espressa norma ordinamentale; d) attività
e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni; e) uffici
e locali di enti economici e non economici, pubblici e privati, istituzioni
culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive e ricreative; f) servizi scolastici e
loro pertinenze; g) attività
di vendita al dettaglio, fatta eccezione per gli Ipermercati con annesso
centro commerciale integrato, i cui rifiuti restano esclusi
dall'assimilazione e relativi magazzini, anche se complementari di attività
diverse; h) pubblici esercizi; i) attività
artigianali di servizio alla residenza e/o alla persona. B.1.3 Assimilazione
ai rifiuti urbani sulla base dei criteri qualitativi e quantitativi – nozione
di coefficiente di produttivita’ specifica B.1.3.1 Ferma
restando la necessaria rispondenza ai criteri di qualità di cui al precedente
punto B.1.2, previo accertamento,
caso per caso della conformità ai criteri quantitativi, assoluti e relativi,
di cui al successivi articoli, sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i
rifiuti prodotti dalle seguenti attività: a) attività artigianali per la
produzione di beni e per la prestazione di servizi diversi dal servizi alle
funzioni residenziali, compresi i relativi magazzini; b) attività di magazzinaggio,
deposito e stoccaggio merci e simili; c) attività di autotrasporto e
simili; d) attività di vendita
all’ingrosso e/o di mostra, con o senza vendita, di beni di grandi dimensioni
attuate su ampie superfici; e) attività di vendita di
autoveicoli e simili. B.1.3.2 Nella
determinazione dei valori ponderali e/o volumetrici cui commisurare la
rispondenza o meno ai requisiti previsti dai criteri quantitativi di cui ai
successivi articoli non si tiene conto dell'eventuale quantitativo derivante
da locali pure di pertinenza delle attività di che trattasi, in cui si
formino rifiuti che, in base a quanto stabilito al punto B.1.2, vengono assimilati ai rifiuti urbani senza necessità di
ulteriori accertamenti. B.1.3.3 Per coefficiente di produttività
specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti
speciali assimilati, propria di singole attività e/o gruppi di attività
omogenei sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei
rifiuti prodotti, espressa in termini di rapporto tra il quantitativo di
rifiuti annualmente prodotti e la superficie dei locali ed aree su cui si
formano i rifiuti e pertanto in Kg/mq anno. B.1.3.4 I coefficienti di produttività specifica,
rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione rifiuti propri
delle diverse attività svolte nei locali e/o aree, cui correlare, in caso di
assoggettamento al regime di tassazione sui rifiuti solidi urbani, l'entità
delle tariffe unitarie. B.1.4 Rifiuti
da attivita’ artigianali, commerciali all'ingrosso, di servizio e simili:
criteri quantitativi di assimilazione B.1.4.1 I rifiuti derivanti dalle attività di
cui al precedente punto B.1.3.1 sono
assimilati ai rifiuti urbani, ovvero esclusi dall'assimilazione - ancorché
qualitativamente ammissibili all'assimilazione - in relazione alla
rispondenza, o meno, ai criteri di produzione quantitativa assoluta e
relativa, di cui ai successivi punti del presente articolo, secondo le
disposizioni del successivo punto B.1.5. B.1.4.2 I criteri quantitativi hanno lo scopo
di circoscrivere le situazioni di assimilazione ai rifiuti urbani alle
casistiche di produttività annua, assoluta e relativa, di rifiuti, il cui
conferimento al pubblico servizio possa intervenire senza gravi scompensi
organizzativi e funzionali del servizio medesimo ed in corrispondenza delle
quali, tenuto conto dei meccanismi di formazione delle tariffe unitarie della
tassa R.S.U. incentrati sui coefficienti di produttività specifica annua,
risulti possibile determinare una tariffazione improntata a principi di
equità tributaria, secondo quanto sancito dal vigente Regolamento di
applicazione della Tassa R.S.U. B.1.4.3 Il rispetto dei valori ponderali
assoluti rappresenta condizione necessaria per l'assimilazione ai rifiuti
urbani dei rifiuti speciali derivanti dalle attività di cui al punto B.1.3, una volta accertato il
soddisfacimento del criterio ponderale assoluto, l'effettiva assimilazione di
tali rifiuti urbani interviene sulla base del criterio quantitativo relativo
di cui alle successive disposizioni del presente Regolamento. B.1.4.4 Criterio quantitativo assoluto: il criterio quantitativo assoluto
fissa le soglie quantitative, ponderali e/o volumetriche, di produzione annua
di rifiuti, al di sotto delle quali i rifiuti speciali rispondenti ai criteri
di qualità di cui al precedente punto B.1.1
e derivanti dal locali ed aree delle attività elencate al punto B.1.3, vengono assimilati ai rifiuti
urbani ove rispettino i criteri quantitativi relativi contestualmente
determinati, mantenendo pertanto la classificazione a rifiuti speciali per
tutte le fattispecie non conformi al valore soglia di produzione assoluta, di
cui al successivo punto B.1.5.1. B.1.4.5 Criterio quantitativo relativo: il criterio
quantitativo relativo fissa i valori di produttività specifica, espressa in
Kg/mq anno di rifiuto prodotto, in
corrispondenza dei quali i rifiuti speciali rispondenti ai criteri di qualità
di cui al precedente punto B.1.1 e
derivanti dai locali ed aree delle attività elencate al punto B.1.3,
accertato il soddisfacimento del criterio quantitativo assoluto, sono
effettivamente assimilati ai rifiuti urbani, mantenendo pertanto la
classificazione a rifiuti speciali per tutte le fattispecie non rispondenti
ai valori di produttività specifica di cui al successivo punto B.1.5. B.1.4.6 I rifiuti speciali derivanti dalle
attività produttive, commerciali e di servizio di cui al precedente punto B.1.3 che, sulla base
dell'applicazione dei criteri quantitativi assoluto e/o relativo, risultino
assimilati ai rifiuti urbani, devono essere conferiti al pubblico servizio di
raccolta, salvo il caso dei rifiuti destinati al recupero e perciò sottratti
al regime di privativa, restando le relative superfici di formazione
assoggettate alla tassa R.S.U., con applicazione delle riduzioni tariffarie
previste dal Regolamento di applicazione della tassa in caso di documentata
presenza di aliquote effettivamente destinate al recupero, sia per tramite
del Gestore del pubblico servizio, che di altro soggetto debitamente
autorizzato. B.1.5 Entita’
ponderali e/o volumetriche assolute e valori di produttivita’ specifica
comportanti l'assimilazione al rifiuti urbani dei rifiuti speciali derivanti
dalle attivita’ di cui al punto b.1.3 Valori di
produzione ponderale o volumetrica
assoluti costituenti soglia per
l’assimilazione. B.1.5.1 Sono assimilati ai rifiuti urbani, ove contestualmente
rientrino nei valori di produttività specifica stabiliti dal successivi
punti, i rifiuti derivanti dalle attività di cui al punto B.1.3 che risultino per entità
ponderale annua inferiore al valore: Q tot. = 12 ton/anno B.1.5.2 Mantengono la classificazione a
rifiuti speciali i rifiuti derivanti dalle medesime attività, anche se
qualitativamente assimilabili ai rifiuti urbani, che per entità ponderale
annua risultino rispettivamente superiori od uguali ai valori ponderali di
cui al precedente punto. B.1.5.3 Ai fini della determinazione della
corrispondente soglia di entità volumetrica si assume la correlazione: 100 Kg
= 1 mc. Intervalli dei
valori di produttività specifica comportanti l’assimilazione. B.1.5.4 Una volta accertato il rispetto delle entità ponderali e/o
volumetriche assolute per l’assimilabilità ai rifiuti urbani, l’effettiva
assimilazione dei rifiuti derivanti dalle attività di cui al punto B.1.3, interviene previa verifica di
rispondenza dei coefficienti di produttività specifica annua della singola
attività, ai criteri di cui ai successivi punti B.1.5.5 e 6,
determinati in relazione all’articolazione dei valori di effettiva
produttività media annua rilevati per le diverse attività. B.1.5.5 Per i rifiuti derivanti dalle attività di cui al punto B.1.3.1, lett. a), l'assimilazione ai
rifiuti urbani interviene per valori di produttività specifica q compresi
nell'intervallo: 5 Kg/mq anno < q < 15 Kg/mq anno B.1.5.6 Per i rifiuti derivanti dalle attività di cui al punto B1.3.1, lett. b), c), d) ed e),
l’assimilazione ai rifiuti urbani interviene per valori di produttività
specifica compresi
nell'intervallo: 2,5 Kg/mq anno < q < 5 Kg/mq anno B.1.5.7 Per valori di produttività specifica superiori o inferiori a
quelli compresi negli intervalli sopra riportati per le rispettive classi di
attività, i rifiuti prodotti conservano la classificazione a rifiuti
speciali, ciò comportando lo smaltimento mediante conferimento ad enti o
imprese autorizzati, con conseguente esenzione delle relative superfici di
formazione dall’obbligo d'iscrizione nei ruoli della tassa R.S.U. B.1.5.8 Anche per il "criterio
relativo", salvi diversi valori documentati dal monitoraggio, vale il
rapporto di conversione peso/volume previsto per il "criterio assoluto"
(100 Kg = 1 mc). B.1.5.9 E' vietato conferire all’ordinario
servizio di raccolta rifiuti speciali non assimilati agli urbani per mancata
rispondenza al criterio quantitativo relativo. B.1.5.10 E’ in particolare vietato un conferimento parziale dei rifiuti
all’ordinario servizio di raccolta, finalizzato alla documentazione di valori
di produttività specifica non rispondenti al vero, sia che ciò venga a
comportare una classificazione dei rifiuti prodotti come speciali per mancato
raggiungimento dei minimi previsti di produttività specifica, sia che ciò dia
indebitamente luogo all’assimilazione ai rifiuti urbani in caso di
produttività specifica reale superiore ai valori massimi previsti per
l’assimilazione stessa. B.1.6 Aggiornamento
e/o modifica dell'elenco delle attivita' assoggettate ai criteri quantitativi
e dei rispettivi valori B.1.6.1 Possono essere aggiornati, modificati
c/o integrati con provvedimento comunale, sentito l'Ente gestore, in relazione
all’intervenuta effettuazione di indagini e/o campagne di monitoraggio sulla
produzione dei rifiuti derivanti dalle diverse attività e sulle
caratteristiche quali-quantitative dei medesimi: a) gli elenchi di
attività di cui al punto B.1.2 e
di cui al punto B.1.3; b) i valori numerici dei
quantitativi assunti come soglia di produzione ponderale assoluta di cui al
precedente punto B.1.5.1; c) gli intervalli di
produttività specifica relativa di cui ai precedenti punti B.1.5.5 e 6; d) i rapporti di
conversione peso/volume, di cui al punto B.1.5.3
e 8. B.1.7 Effetti
dell'assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai fini della
tassazione delle relative superfici di formazione B.1.7.1 Alle superfici di formazione dei rifiuti speciali assimilati
ai rifiuti urbani ai sensi dei sopra riportati criteri, viene applicata la
tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani nei modi stabiliti dal relativo
Regolamento, secondo le tariffe conseguentemente deliberate. B.1.7.2 Per contro, è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento
di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere
articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle
esigenze organizzative e gestionali dell'Affidatario del servizio ed ai bisogni
dell'utenza. B.1.7.3 Una volta positivamente accertata la sussistenza delle
condizioni per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti da una
determinata attività, è obbligatorio il conferimento dei rifiuti destinati
allo smaltimento al Pubblico Servizio, ferma la possibilità di ricorrere a
soggetti terzi debitamente autorizzati oltre che ai servizi di raccolta
differenziata e/o alle forme di conferimento differenziato istituiti dal
Comune - per quanto riguarda le frazioni effettivamente destinate al
recupero. B.1.7.4 Il documentato
conferimento di frazioni destinate al recupero, che può essere accertato
anche d’ufficio nel caso di adesione a forme di raccolta differenziata
attivate dal Comune, può comportare l’applicazione dei benefici tariffari
previsti dal Regolamento di applicazione della Tassa R.S.U., nei limiti e
secondo le modalità stabilite dal medesimo. B.1.8 Requisiti
per l’assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti da singole
attivita’: procedure di accertamentO B.1.8.1 In relazione alle obbligazioni insorgenti a carico dei
produttori di rifiuti che per qualità e/o quantità non rispondano ai
requisiti per l’assimilazione ai rifiuti urbani, cui fa per altro riscontro
il beneficio della cancellazione dai ruoli della tassa R.U. delle relative
superfici di formazione, le disposizioni di cui al presente punto definiscono
le procedure di accertamento ai fini della classificazione dei rifiuti
prodotti da singole attività come rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani,
ovvero per l’esclusione da tale classificazione. B.1.8.2 L’iscrizione nei ruoli della tassa R.U. delle relative
superfici di formazione, in essere all’atto dell’entrata in vigore del
presente Regolamento, costituisce presunzione del possesso dei requisiti per
l’assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani. B.1.8.3 Per contro, l’esistenza di convenzione o contratto di
smaltimento con Ente o Impresa autorizzati, in essere all’atto dell’entrata
in vigore del presente Regolamento, costituisce presunzione della
classificazione di parte almeno dei rifiuti prodotti quali rifiuti speciali
non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani, salvo che i
quantitativi oggetto di conferimento da parte delle attività non comportino
l’assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani. B.1.8.4 L’accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti da singole
attività comprese tra quelle contemplate nel presente Regolamento, coi
conseguenti effetti sull’applicazione o meno della tassa R.U. alle relative
superfici di formazione, o sulla sussistenza dell’obbligo a provvedere a
proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, può avvenire: a) con
procedimento d’ufficio, sulla base dell’attività svolta per le fattispecie di
cui al punto B.1.2, ovvero previa
verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile,
eventualmente acquisita dagli altri Enti che esercitano funzioni
istituzionali in materia o tramite altri contatti diretti con la ditta
produttrice di rifiuti, per la fattispecie di cui al punto B.1.3; c)
su richiesta degli interessati, previa
presentazione di apposita istanza corredata da adeguata documentazione
tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti: b.1 - ramo
di attività dell’azienda e sua classificazione (industriale, artigianale,
commerciale, di servizio, ecc.); b.2 - specificazione
dell’attività svolta; b.3 - articolazione
tipologica del rifiuto prodotto, con relativa identificazione del Codice CER; b.4 - quantitativi
semestrali e annui del rifiuto prodotto suddivisi secondo le diverse tipologie
merceologiche; b.5 - dati relativi all’ingombro,
alla pezzatura media e al peso specifico del rifiuto . B.1.8.5 La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da
adeguati elaborati planimetrici controfirmati dal titolare dell'attività,
comprensivi dell'area cortiliva, con specificazione della scala di
rappresentazione grafica con evidenziati in differenti colori i diversi
reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da
consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati
agli urbani e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non
assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani. B.1.8.6 Le richieste di accertamento da parte di privati dovranno
essere presentate, unitamente alla sopracitata documentazione, al Comune
presso l'Ufficio Tributi o l'Ufficio Tutela ambientale. B.1.8.7 Nel caso in cui l'istanza risulti finalizzata alla
cancellazione dai ruoli della tassa R.U. di superfici aziendali a causa della
supposta formazione di rifiuti speciali da non ritenersi assimilati ai
rifiuti urbani sulla base dei criteri di cui al presente Regolamento, sebbene
qualitativamente assimilabili, la domanda dovrà essere accompagnata da copia
del MUD relativo all'anno in corso e/o all'anno immediatamente precedente,
per le imprese tenute alla presentazione del modello; ovvero da
certificazioni sotto la propria responsabilità rilasciate dai soggetti
autorizzati cui siano conferiti i rifiuti per lo smaltimento o il recupero da
parte della ditta interessata alla riclassificazione, attestanti i
quantitativi, la codifica e la designazione dei rifiuti conferiti nel corso
dell'anno di presentazione dell'istanza e/o dell'anno precedente, nonché la
data di decorrenza del rapporto contrattuale, risultando improcedibile la
domanda in caso di mancata produzione della suddetta documentazione. B.1.8.8 Nel caso in cui l'interessato si avvalga delle prestazioni del
Soggetto Affidatario del Pubblico Servizio, è sufficiente copia dei contratti
e della documentazione relativa ai conferimenti effettuati per un periodo non
inferiore a sei mesi. B.1.8.9 L'Ente gestore del pubblico servizio è per altro tenuto a
comunicare ai competenti uffici comunali (Ufficio Tutela ambientale e Ufficio
Tributi), entro tre mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni,
l'elenco dei contratti in precedenza sottoscritti relativi a situazioni in
contrasto con le disposizioni di cui al presente Regolamento e
contestualmente, la risoluzione del contratto alla ditta convenzionata, che
interverrà a far tempo dalla data di possibile revisione dei ruoli della
tassa R.U. e comunque non oltre la data del 31/12 immediatamente successiva,
restando per altro facoltà dell'Ente gestore il mantenimento della precedente
modalità di erogazione del servizio quale "articolazione dell'ordinario
servizio di raccolta" e pertanto senza oneri aggiuntivi per l'utente,
oltre al pagamento della tassa. B.1.8.10 I contratti e le convenzioni sottoscritti
dall'Ente gestore del pubblico servizio, successivamente all'entrata in
vigore delle presenti disposizioni, con ditte che esercitano le attività di
cui al punto B.1.3, dovranno
comunque necessariamente prevedere una clausola relativa al carattere
provvisorio del servizio fino all'intervenuto accertamento delle condizioni
per la classificazione dei rifiuti come rifiuti speciali ai sensi del
presente Regolamento. B.1.8.11 La certificazione dell'Ente o Impresa
autorizzata allo smaltimento di rifiuti speciali con cui il titolare dell'istanza abbia
sottoscritto convenzione di conferimento a fini di smaltimento o recupero,
ovvero la documentazione concernente il rapporto contrattuale con
l’Affidatario del pubblico Servizio, dovrà essere allegata alla domanda di
classificazione o riclassificazione, a integrazione della documentazione
precedentemente citata. B.1.8.12 In esito alla procedura di che trattasi
l'Ufficio Tutela ambientale del Comune procede all'accertamento della natura
dei rifiuti prodotti sulla base dell'istruttoria compiuta, entro 60
(sessanta) giorni dall'intervenuta acquisizione della documentazione
prescritta, dando formale comunicazione al Responsabile del Tributo, nei
successivi 15 giorni, sull'esigenza di dare luogo, o meno, alla conseguente
variazione dei ruoli della tassa R.U. B.1.8.13 Domande non complete della sopra riportata
documentazione sono dichiarate improcedibili con provvedimento esplicito,
comunicato all'interessato. B.1.9 Ipotesi
di deroga al criteri di cui al punto B.1.2 B.1.9.1 Anche per i rifiuti prodotti dalle attività citate al punto B.1.2, assimilati ai rifiuti urbani
senza necessità di preliminari accertamenti, è ammessa la possibilità di classificazione in deroga a
rifiuti speciali, su istanza del produttore di rifiuti o dell'Ente gestore
del pubblico servizio in relazione alle rispettive esigenze di funzionalità,
tutela igienico sanitaria, uso dei mezzi e degli spazi e organizzazione
dell'attività, ferma restando comunque l'applicabilità delle norme di
esclusione di cui al punto A.7.3.3. B.1.9.2 La classificazione a rifiuti speciali
in deroga al punto B.1.2 del
presente Regolamento può essere ottenuta previa presentazione d'apposita
istanza al comune, completa degli allegati e delle documentazioni descritte
al punto B.1.8. B.1.9.3 La classificazione in deroga può
essere rilasciata nel caso di singole attività che pur incluse nell'elenco di
cui al punto B.1.2, diano luogo ad
una produzione di rifiuti quantitativamente non inferiore alla soglia di cui
al punto B.1.5 e presentino caratteristiche
merceologiche particolari (es. rifiuti putrescibili derivanti da cucine e
mense di collettività di grandi dimensioni; scarti di prodotti alimentari
derivanti dagli omologhi reparti della grande distribuzione; imballaggi di
grande pezzatura; rifiuti cartacei derivanti da uffici pubblici o privati con
oltre 100 addetti nella sede oggetto della richiesta, ecc.), in base alle
quali ne risulti più agevole il recupero nell'ambito di una gestione attuata
al di fuori del pubblico servizio e/o dei servizi di raccolta differenziata
predisposti dal Comune, ovvero sussistano oggettive difficoltà funzionali,
spaziali, igieniche ed organizzative per quanto riguardi il conferimento
all’ordinario servizio di raccolta, ai fini dello smaltimento. B.1.9.4 Alla classificazione in deroga provvede con propria ordinanza
l'Amministrazione comunale, sentito l'Ente gestore, nei termini previsti dal
precedente punto AB.1.8, coi
medesimi effetti per quanto attiene alla cancellazione dai ruoli della tassa
R.U. delle superfici di formazione dei rifiuti classificati come speciali. B.1.10 Effetti
dell'accertamento comportante la classificazione di rifiuti come speciali 0
della classificazione in deroga B.1.10.1 Nel caso in cui le procedure di cui
ai punti B.1.8 e 9 diano luogo alla classificazione
dei rifiuti quali rifiuti speciali, al loro smaltimento o recupero dovrà
provvedere a propria cura e spese il produttore, in proprio, ovvero avvalendosi dei paralleli servizi di gestione
dei rifiuti speciali prestati dall'Affidatario del pubblico servizio in
regime di mercato, o di altri Enti o Imprese debitamente autorizzati, previa
sottoscrizione di apposite convenzioni. B.1.10.2 Copia delle convenzioni, debitamente sottoscritte, ove saranno
obbligatoriamente riportate data di decorrenza, durata e data di scadenza,
dovrà essere tempestivamente inoltrata all'Ufficio Tutela ambientale del
Comune. B.1.10.3 Le date di inoltro delle convenzioni all'Ufficio Tutela
ambientale e, se dovuta. della dichiarazione dell'Ente o Impresa autorizzata
allo smaltimento di cui al precedente punto B.1.8, fanno fede per il conseguimento del beneficio della
cancellazione dai ruoli della tassa R.U. delle superfici di formazione di
rifiuti che, in quanto non assimilati ai rifiuti urbani, mantengono la
classificazione a rifiuti speciali, ovvero la ottengono in esito a procedura
di classificazione in deroga. B.1.10.4 In relazione alla data di scadenza del contratto, trattandosi
di rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, è obbligo del produttore dei rifiuti
comunicare sotto propria responsabilità gli estremi dei successivi rinnovi
e/o contratti sostitutivi, pena la perdita del beneficio della detassazione. B.1.10.5 Nel caso che i produttori di rifiuti si avvalgano del servizio
di smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili agli
urbani, gestito dall'Affidatario dei pubblico servizio, è accordata
l'esenzione dall'obbligo di invio delle copie dei contratti e degli estremi
dei successivi rinnovi, cui provvederà direttamente il Gestore. B.1.10.6 Ove nel corso dell'espletamento di tale servizio l'Ente
gestore rilevi sensibili variazioni alle caratteristiche quali-quantitative
del rifiuto prodotto, o il mancato conferimento dei quantitativi
contrattualmente preventivati, o qualsiasi altro elemento tale da far venire
meno le motivazioni per il permanere della classificazione come rifiuti
speciali, ne dovrà dare comunicazione all'Ufficio Tutela ambientale, che
provvederà ad un nuovo accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti,
ridefinendone la classificazione come rifiuti speciali assimilati ai rifiuti
urbani e/o, se del caso, dando luogo alla revoca dell’eventualmente
intervenuta classificazione in deroga. B.1.11 Obblighi dell'affidatario del pubblico servizio B.1.11.1 Salva l'ipotesi di classificazione in deroga, di cui al
precedente punto B.1.9, sarà cura
dell'Ente Gestore del pubblico servizio di non procedere alla ratifica di
contratti e/o convenzioni di smaltimento con produttori di rifiuti speciali
assimilabili che per qualità e quantità debbano ritenersi effettivamente
assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi del presente Regolamento. B.1.11.2 Per tutti i nuovi
contratti relativi allo smaltimento di rifiuti speciali passibili di
assimilazione ai rifiuti urbani ai sensi delle vigenti disposizioni
ordinamentali e del presente Regolamento, l'Ente Gestore comunicherà al
competenti uffici del Comune l'esito del periodo di prova di sei mesi di cui
al precedente punto B.1.8, a
seguito del quale si darà corso alla classificazione dei rifiuti prodotti come rifiuti speciali, ovvero alla loro
assimilazione ai rifiuti urbani. B.1.11.3 Ove tali contratti si riferiscano ad
attività preesistenti produttrici di rifiuti, per la cui classificazione
definitiva sia necessario conoscere l'esito del periodo di prova e le cui
superfici di formazione risultino già iscritte nei ruoli della tassa, la
sottoscrizione del contratto preliminare non costituisce titolo per la
cancellazione dai ruoli medesimi, che interverrà, se del caso, solo col provvedimento di
classificazione dei rifiuti a seguito di verifica del quantitativo di rifiuti
smaltiti nel periodo di prova semestrale. B.1.11.4 Nel caso che, in esito alle procedure
di cui al presente Regolamento, i rifiuti di che trattasi risultino
assimilati ai rifiuti urbani dovrà darsi corso al loro smaltimento a cura
dell'Affidatario del Pubblico Servizio senza ulteriori oneri a carico del
produttore, ferme restando le prerogative dell'Ente gestore in ordine alla
decisione delle più idonee modalità di
erogazione del servizio. B.1.11.5 Per tutte le attività che aderiscono
a servizi di raccolta differenziata "finalizzata" porta a porta
effettuate dal Gestore del pubblico Servizio a favore di specifiche tipologie
di frazioni recuperabili, nel caso che ciò comporti l'applicazione delle
riduzioni tariffarie previste dal vigente Regolamento di applicazione della
Tassa in corrispondenza di predeterminate soglie di conferimento,
l'Affidatario dei Pubblico Servizio è tenuto a comunicare all'Ufficio Tutela
ambientale gli elenchi delle Ditte per le quali risulti rispettivamente
verificato, ovvero non verificato, il raggiungimento dei quantitativi
comportanti l’ammissione ai predetti benefici tariffari. C. RACCOLTA
E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI E OBBLIGHI DEI
CONFERITORI
C.1 Ambito
di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di raccolta e
trasporto ru e rifiuti speciali assimilati
C.1.1 Le norme e disposizioni di cui al
presente capitolo C. disciplinano il conferimento, la raccolta ed il
trasporto dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli
urbani e si applicano nelle aree e ambiti territoriali di espletamento del
relativo servizio. C.1.2. I perimetri atti
ad individuare gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio
di smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti assimilati sono
definiti con l’obiettivo di estendere al massimo numero di utenti potenziali
la possibilità di usufruire del servizio, compatibilmente con i livelli
tecnico-organizzativi dell’Ente gestore ed i vincoli di pareggio del bilancio
tra costi di erogazione del servizio e gettito globale della tassa. C.2 Organizzazione
e modalità di espletamento del pubblico servizio
C.2.1 La raccolta dei rifiuti urbani
interni viene svolta dall’Ente gestore per rispondere alle esigenze della
collettività. La raccolta viene effettuata secondo le modalità più idonee, in
considerazione della distribuzione della popolazione sul territorio e dello
sta della viabilità. C.2.2 La raccolta nella zona urbana viene
principalmente effettuato mediante l'impiego di cassonetti da 1700l dotati di
pedale per l'apertura e caratterizzati dalla possibilità di conferimento
bilaterale, che vengono svuotati mediante l'ausilio di compattatori
monoperatore a presa laterale; C.2.3 Nella definizione dei punti di
ubicazione dei contenitori si adotta il criterio di minimizzare la distanza
conferitore-punto di raccolta, secondo il piano di posizionamento predisposto
dall’Ente Gestore e approvato dal comune, rispettando distanze inferiori a: • 200 m nel centro urbano; • 500 m negli agglomerati extraurbani. Per le abitazioni sparse (intendendo per tali quelle ubicate all'esterno dei nuclei abitati) si considerano servite quelle che ricadono all'interno di un circonferenza (con centro nel punto di raccolta) di raggio pari a 500 m, misurabili sulla viabilità ordinaria, e per le quali il percorso di avvicinamento al punto di raccolta si snodi all'interno della circonferenza. Si intendono altresì coperti dal pubblico servizio gli edifici abitativi agricoli dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco del relativo stradello poderale o vicinale d'accesso. C.2.4 Il numero dei
contenitori e la frequenza di svuotamento garantiscono mediamente un volume
sufficiente a ricevere una quantità di rifiuti pari alla produzione di 2
giorni e quindi anche ad affrontare pause domenicali o festive. C.3 Aggiornamento
e modifica dei punti di raccolta e della loro tipologia
C.3.1 L'ubicazione dei punti di raccolta
può venire cambiata dall’Ente gestore in qualsiasi momento per motivi di
carattere tecnico. La cartografia allegata è da intendersi come uno strumento dinamico modificabile ogni qualvolta se ne presenti la necessita’ tecnica; pertanto le eventuali modifiche non necessitano dell’approvazione del Consiglio Comunale. C.4 Competenze
dell’ente gestore
C.4.1 L'organizzazione operativa e la definizione
delle modalità di erogazione dei servizi inerenti alla raccolta e allo
smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai
rifiuti urbani costituisce precipua competenza dell’Ente gestore. C.4.2 In tal senso l’Ente gestore: a)
provvede a definire eventuali articolazioni
e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti solidi
urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, nel
rispetto delle modalità indicate dal contratto di servizio, con particolare
riferimento a: - rifiuti urbani interni ingombranti; - rifiuti urbani interni non ingombranti; - residui di potatura e sfalcio di giardini privati; - rifiuti speciali assimilati agli urbani; - rifiuti urbani pericolosi; b) determina le più idonee
caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in
relazione alla struttura urbanistica e alle caratteristiche insediative del
territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei
mezzi d'opera impiegati per la raccolta; c) stabilisce numero e ubicazione
dei contenitori, frequenza e orari delle operazioni di svuotamento, tenuto
conto degli indirizzi del Comune e delle esigenze dell'utenza; d) assicura
l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico-sanitaria della
cittadinanza attraverso i periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei
cassonetti e la pulizia dei punti di raccolta; e) promuove
l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantisce l'idoneità e
il rinnovo di contenitori e mezzi operativi. C.5 Caratteristiche
e collocazione dei contenitori per ru e allestimento delle relative piazzole
C.5.1 Nel
caso di interventi di risistemazione viaria, oppure di strumenti urbanistici
particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto
delle opere di urbanizzazione primaria, dovranno essere obbligatoriamente
previste le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani,
sulla base di standard proposti dall’Ente gestore in relazione alla densità
edilizia e alla destinazione degli insediamenti da servire. A cura
dei progettisti delle opere dovrà essere acquisito il preventivo parere
dell’Ente gestore, la cui esistenza agli atti risulterà obbligatoria per
l'approvazione dei relativi progetti, semprechè venga reso entro trenta
giorni. C.6 Conferimento
dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti
urbani
C.6.1 Nella detenzione iniziale dei
rifiuti urbani interni e speciali assimilati ai rifiuti urbani si dovranno
osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di
conferimento nei contenitori predisposti (e/o approvati) dall’Ente gestore. C.6.2 Il conferimento dei rifiuti urbani
interni e dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato
esclusivamente utilizzando i contenitori messi a disposizione o approvati
dall’Ente gestore. C.6.3 I rifiuti dovranno essere contenuti
in appositi involucri protettivi previa riduzione volumetrica e separazione
delle parti recuperabili per le quali sia istituito un servizio di raccolta
differenziata, restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti, salvo che
nel caso di beni durevoli obsoleti non ingombranti e imballaggi non
contaminati (nelle zone in cui non sia stato istituito per gli stessi un
servizio di raccolta differenziata apposito), la cui pezzatura dovrà comunque
essere ridotta per un funzionale utilizzo dei contenitori. C.6.4 Lattine e contenitori di plastica
dovranno essere schiacciati a cura dell'utente prima del conferimento al
pubblico servizio. C.6.5 E' vietato altresì immettere nei
cassonetti e nei contenitori residui liquidi o sostanze incendiate. C.6.6 Le sostanze putrescibili dovranno
essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti qualsiasi
dispersione o cattivo odore. C.6.7 E' vietata la cernita dei rifiuti
dai cassonetti e da altri contenitori di rifiuti posti in opera dall’Ente
gestore, nonché il prelevamento dagli stessi del materiale depositato. C.6.8 E' vietata l'utilizzazione dei
cassonetti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta
chiusura. In tale caso l'utente deve utilizzare il cassonetto più vicino e
segnalare l'inconveniente all’Ente gestore. C.6.9 E' tassativamente vietato
l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente
sigillati a lato dei cassonetti e/o dei contenitori predisposti. C.6.10 E' altresì
vietato l'incendio di rifiuti, sia in area pubblica che in area privata. C.6.11 E' vietato agli
utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di
inoltrare all’Ente gestore motivata richiesta in tal senso. C.6.12 L’utente deve
farsi carico di chiudere gli sportelli del cassonetto dopo l’uso. C.6.13 E’ inoltre vietato
agli utenti del servizio ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori,
eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura
(manifesti, targhette adesive etc.) fatto salvo quanto espressamente
autorizzato dall’Ente gestore. C.7 Usi
vietati dei contenitori
C.7.1 Oltre a quanto stabilito nel precedente articolo, è vietata
l'immissione nei sacchetti per i rifiuti urbani nonché nei cassonetti e
contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei
rifiuti speciali assimilati: a)
di rifiuti classificati tossici e nocivi; b)
di rifiuti speciali non assimilati ai
rifiuti urbani; c)
di rifiuti urbani e di rifiuti speciali
assimilati per il cui conferimento siano stati istituiti speciali
articolazioni del servizio di raccolta (quali ad esempio i rifiuti
ingombranti) oppure apposita raccolta differenziata ai fini di recupero di
materiali e/o di energia (carta e cartone, lattine, plastica, vetro,
organico, legno, indumenti, etc.). d)
rifiuti liquidi; e)
oggetti taglienti o appuntiti, se non
opportunamente protetti; f)
materiali che possono recare danno ai mezzi
di raccolta e di trasporto; g)
rifiuti urbani pericolosi (pile, batterie,
prodotti e contenitori etichettati T e/o F, prodotti farmaceutici); h)
rifiuti urbani ingombranti; C.8 Trasporto
e pesatura dei rifiuti
C.8.1 Il trasporto dei rifiuti deve essere
effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di
conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto
delle esigenze igienico-sanitarie. C.8.2 I veicoli utilizzati per la raccolta
e il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigente nel
territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere
concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del
servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in
zone soggette a divieto, fermate in seconda posizione ecc.). C.8.3 La pesata dei
rifiuti in arrivo all’impianto di smaltimento verrà effettuata mediante
adeguato bilico collegato a un sistema informatico per la registrazione dei
conferimenti e per la tenuta dell’apposito registro. C.8.4 La pesata dei rifiuti recuperati
verrà effettuata presso gli impianti di accettazione e recupero, salvo la
possibilità di effettuare la pesata in altri luoghi indicati
dall'Amministrazione comunale. C.9 Smaltimento
finale
C.9.1 Lo smaltimento finale dei rifiuti
conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante speciali
articolazioni del medesimo avviene a cura dell’Ente gestore presso gli
impianti di smaltimento in esercizio debitamente autorizzati dalla competente
Autorità, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei principi
generali di tutela della salute e di salvaguardia dell’ambiente. C.10 Accesso agli
impianti di smaltimento
C.10.1 L'accesso agli
impianti di smaltimento per rifiuti urbani, ai fini del conferimento di
rifiuti, è riservato al personale e ai mezzi dell’Ente gestore. C.10.2 Possono altresì
accedere agli impianti negli orari e con le modalità stabilite dall’Ente
gestore: a) mezzi
e personale appartenenti a comuni convenzionati a utilizzare gli impianti per
lo smaltimento finale dei propri rifiuti; b) mezzi
e personale dei servizi tecnologico-manutentivi del Comune e/o di ditte titolari
di appalti per la manutenzione di parchi e giardini pubblici e/o di
alberature stradali, limitatamente agli scarti e residui di sfalcio e
potatura, qualora per tali ditte vi sia apposita convenzione e/o accordo
stipulato tra l’Ente gestore e il Comune; c) mezzi
di ditte, aziende e imprese produttrici di rifiuti urbani e/o assimilati agli
urbani, che abbiano stipulato convenzioni di smaltimento sottoscritte con
l’Ente gestore. L'accesso è consentito anche a vettori autorizzati al
trasporto di rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti da terzi, che
conferiscano per conto delle suddette strutture convenzionate con l’Ente
gestore; d) privati,
nel caso di conferimenti occasionali, previa stipula in loco di convenzione
con l’Ente gestore; f) mezzi
dell'Amministrazione comunale, di organi di vigilanza e controllo. D. SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI PERICOLOSI E DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
D.1 Obblighi
dei produttori di rifiuti speciali e/o pericolosi: disposizioni generali
D.1.1 E' tassativamente vietata
l'immissione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e di rifiuti
pericolosi nei contenitori o punti di accumulo destinati ad accogliere
rifiuti urbani o rifiuti speciali assimilati agli urbani. D.1.2 L’Ente gestore
predisporrà, nei casi in cui lo ritenga opportuno, interventi di monitoraggio
per verificare il rispetto di quanto indicato nel precedente paragrafo D.1.1 D.1.3 I produttori di
rifiuti speciali non assimilati agli urbani e di rifiuti pericolosi, sono
tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati,
e a provvedere a un loro adeguato smaltimento, in osservanza alle norme
vigenti. L’Ente
gestore è tenuto a verificare la possibilità che detti materiali, in
alternativa allo smaltimento, possano essere destinati al riciclo o alla
produzione di energia: in tal senso l’Ente gestore e l’Amministrazione
comunale collaborano con le iniziative tendenti a realizzare un collegamento
fra produttori e possibili utilizzatori. v
Rifiuti speciali inerti
Sono classificati rifiuti speciali inerti: - sfridi di materiale da costruzione e materiali
provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; - materiali
ceramici cotti; - vetri di
tutti i tipi; - rocce e
materiali litoidi da costruzione. Questi rifiuti devono essere conferiti alle discariche di II categoria di tipo A, autorizzate dal Comune a norma della legislazione vigente. v
Rifiuti
costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili
I veicoli a motore, rimorchi e simili che, per volontà
dei proprietari o per disposizione di legge siano destinati alla demolizione
debbono essere conferiti dal proprietario stesso esclusivamente ad appositi
centri di raccolta per la demolizione, l’eventuale recupero di parti e la
rottamazione. I centri di raccolta sono gestiti su licenza
amministrativa che stabilisce, tra l’altro, i limiti massimi della superficie
del centro e della quantità di materiale complessivamente accumulabile,
nonché il tempo massimo di detenzione dei materiali da avviare alla demolizione
o rottamazione, non superiore ai 180 giorni dalla data di conferimento. v
Residui
derivanti dalle attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla
depurazione degli effluenti
Compete all’Ente gestore lo smaltimento di: a) Acque
di percolazione delle discariche e altri residui derivanti dal lavaggio delle
macchine e dagli impianti usati in tutte le fasi dello smaltimento. b)
Residui dell’attività di depurazione delle
acque di scarico urbane (materiale solido raccolto nelle griglie degli
impianti, fanghi disidratati, sabbie). v
Rifiuti tossici e nocivi
Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti tossici e
nocivi devono essere espressamente autorizzate dalla Regione e pertanto il
produttore è tenuto a mantenere scrupolosamente separati i flussi di tali
rifiuti da quelli urbani od assimilabili e da quelli speciali. Tutti coloro che nell’entrata in vigore del presente
Regolamento sono produttori di rifiuti tossici e nocivi devono comunque darne
comunicazione al Comune. Chiunque intenda installare un’attività produttiva
da cui hanno origine rifiuti tossici e nocivi deve farne esplicita menzione
in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti
o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi ed in quali
modi intende stoccare e/o smaltire tali rifiuti nel rispetto della normativa
vigente. D.2 Raccolta
e smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi
D.2.1 Al fine di favorirne e incentivarne
un distinto e separato smaltimento rispetto ai rifiuti urbani fino alla fase
del conferimento, l’Ente gestore promuove e organizza i servizi per la
raccolta differenziata di talune tipologie di rifiuti pericolosi o speciali
non assimilabili, con particolare riferimento a rifiuti di origine domestica
o derivanti da attività con bassa produzione specifica di rifiuto. D.3 Rifiuti
urbani pericolosi
D.3.1 I rifiuti urbani pericolosi (RUP),
così come identificati dalla deliberazione 27/7/1984 e successive modifiche e
integrazioni, sono oggetto di separato conferimento. D.3.2 Il
relativo servizio di raccolta differenziata deve intendersi quale
articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani. D.3.3 La
raccolta differenziata di tale categoria dei RUP si svolge nei termini
seguenti: v
• Pile e batterie esauste: l’Ente
gestore provvede allo svuotamento periodico degli appositi contenitori
ubicati presso gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di pile e
batterie v
• Farmaci scaduti o non utilizzati: l’Ente
gestore provvede allo svuotamento periodico degli appositi contenitori
ubicati presso le farmacie. v
• Prodotti tossici e/o infiammabili: sono
quelli contrassegnati dai simboli impressi sulla confezione o stampati
sull'etichetta in colore nero su fondo arancione. D.3.4 Sono da ritenersi rifiuti urbani
pericolosi in parziale deroga alla norma di esclusione di cui al paragrafo
B.2.1 anche i rifiuti appartenenti alle categorie pile e batterie esauste,
farmaci scaduti o non utilizzati e prodotti T e/o F che provengano da
attività commerciali e di servizio come ad esempio, farmaci scaduti degli
studi medici privati, salvo che non si tratti di beni obsoleti costituenti
oggetto precipuo dell'attività economica (ad esempio farmaci scaduti nelle
farmacie, vernici presso le rivendite al minuto o all'ingrosso e simili). D.3.5 Sono altresì da ritenersi RUP i
rifiuti delle sopra riportate categorie che provengano da attività
artigianali, sempre che non si tratti di residui di prodotti comunque
utilizzati nel ciclo di lavorazione (ad esempio solventi delle lavanderie,
contenitori di vernici e collanti delle falegnamerie e carrozzerie) ovvero di
prodotti deteriorati del ciclo di lavorazione/produzione, che manterranno la
classificazione a rifiuti speciali o pericolosi. D.3.6 Non sono da considerarsi
assoggettati alle modalità di conferimento e smaltimento di cui al presente
paragrafo i contenitori di prodotti appartenenti alle soprariportate
categorie di cui si sia avuta integrale utilizzazione, e che non conservino
traccia avvertibile dell'originario contenuto. D.3.7 Per i contenitori dei prodotti
destinati all'igiene domestica e dei locali (ad esempio candeggina, alcool
denaturato, acido muriatico e simili) integralmente utilizzati, è ammesso il
conferimento all'ordinario servizio di raccolta previo accurato lavaggio. D.4 Rifiuti
da esumazione ed estumulazione
D.4.1 Con l’art. 7 del
D.Lgs n° 22/97 i rifiuti da attività cimiteriale non sono più da considerare
rifiuti speciali, bensì urbani e classificabili in: - rifiuti
provenienti da esumazioni ed estumulazioni (art. 7/2 lett. f); - rifiuti
vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali
(art. 7/2 lett. e); - rifiuti
non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli
di cui alla lett. a) del citato 7/2 (art. 7/2 lett. b) quali carte, fiori
secchi, corone, ceri e similari; - rifiuti
provenienti dallo spazzamento delle strade (art. 7/2 lett. c). D.4.2 I rifiuti da esumazione ed
estumulazione non sono considerati pericolosi (anche secondo quanto precisato
dal Decreto legislativo n° 22/97), ma comunque appaiono bisognosi di distinta
e adeguata gestione dagli altri rifiuti urbani. D.4.3 Per quanto riguarda le procedure da
adottare per la gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione, tali
rifiuti vanno tenuti separati alla fonte, utilizzando un contenitore a tenuta
in cui riporre il legname e i vestiti, opportunamente disinfettati, nonchè lo
zinco di risulta. I resti umani andranno riposti nella cassetta di zinco
nuova e seguiranno il percorso previsto per l’inserimento negli ossari. Al momento del
trasporto allo smaltimento il rifiuto deve essere accompagnato oltre che
dalla prescritta documentazione anche da idonea dichiarazione di disinfezione
a firma del responsabile tecnico. E. INCENTIVAZIONE
DEL RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA AI FINI DELLO SMALTIMENTO IN SICUREZZA.
E.1 Modalità’
di esercizio delle competenze del comune in materia di recupero di materiali
e/o di energia
E.1.1 Il Comune promuove la definizione di
idonee forme organizzative dei
servizi di conferimento, al fine di favorire la selezione di materiali da
destinarsi al reimpiego, al riciclaggio, al recupero, alla produzione di
energia senza pericolo per la salute dell’uomo e senza pregiudizio
all’ambiente ai sensi delle finalità dell’art. 2 del D. Lgs n. 22/97. E.1.2 Il Comune promuove la
riorganizzazione del Servizio di Raccolta dei rifiuti urbani per il
conseguimento degli obiettivi di RD di cui al D. Lgs n. 22/97, fermo restando
che in nessun caso l’Ente gestore o la Ditta incaricata della raccolta
differenziata diviene proprietario dell’imballaggio o della frazione
merceologica similare, avendo diritto soltanto al corrispettivo per il
servizio reso, e fermo restando che il materiale deve essere conferito
solamente ai centri indicati dal CONAI, previa sottoscrizione di convenzioni
con i Consorzi di filiera di cui
all’art.4 del decreto legislativo N.22/1997. E.2 Finalità’
E.2.1 La Raccolta differenziata è
finalizzata a: ·
diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire;
·
favorire la valorizzazione dei rifiuti
attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione,
consumo e raccolta; ·
migliorare i processi tecnologici degli
impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di
ridurre i consumi energetici; ·
ridurre la quantità e la pericolosità delle
frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando
maggiori garanzie di salvaguardia ambientale; ·
favorire il recupero di materiali ed energia
anche nella fase di smaltimento finale. E.3 Indirizzi
generali
E.3.1 L’attuazione della raccolta differenziata deve essere programmata
e realizzata tenendo conto, anche in relazione ai criteri di economicità: ·
delle caratteristiche qualitative e
quantitative dei rifiuti; ·
delle variazioni delle caratteristiche
suddette in relazione delle stagioni e del clima; ·
del sistema di produzione, distribuzione e
consumo dei beni; ·
del sistema di conferimento e raccolta; ·
dei sistemi di recupero; ·
dei sistemi di smaltimento finale; ·
della struttura e tipologia urbanistica del
bacino di raccolta; ·
delle interazioni con le diverse attività
produttive presenti nel bacino di raccolta; ·
della evoluzione merceologica del rifiuto in
ragione dell’evolversi dei consumi; ·
dell’individuazione dei mercati delle
frazioni da raccogliere. E.3.2 L’organizzazione della raccolta
differenziata deve assicurare sia in fase di conferimento che in fase di
raccolta: ·
un’efficace separazione della frazione
organica umida dalla frazione secca; ·
la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
ingombranti in modo da consentirne il recupero e la separazione dei costituenti
pericolosi per l’ambiente e la salute pubblica; ·
l’attivazione di sistemi di raccolta
differenziata dei rifiuti di imballaggio ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs n. 22/97; ·
la realizzazione delle strutture destinate a
ricevere le frazioni separate, stabilendo i termini entro i quali saranno attivati i servizi di raccolta
differenziata per le diverse frazioni, e prevedendo la possibilità di
limitare inizialmente i servizi in relazione alla presenza di punti di maggior produzione delle diverse
tipologie di rifiuti, nonché i termini entro i quali eventualmente i servizi
dovranno essere estesi all’intero territorio. E.4 Raccolte
differenziate ai fini economico produttivi
E.4.1 Anche nelle more della complessiva riorganizzazione di cui al
precedente punto E.3, possono essere attivate in forma sperimentale, quindi
se del caso definitivamente istituite con ordinanze comunali, forme di
raccolta differenziata attraverso le quali sia conseguibile il recupero di
materiali a fini economico produttivi. Tali raccolte differenziate possono
essere organizzate anche mediante convenzioni con Enti o Ditte private. E.5 Raccolte
differenziate ai fini conoscitivi
E.5.1 Possono essere
attivate in forma sperimentale,
in ambiti territoriali o per
categorie di produttori da definirsi con Ordinanza comunale, anche forme di
raccolta differenziata finalizzate all’analisi merceologica ed alla
conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di
razionalizzazione dei servizi di smaltimento che di ottimizzazione del
recupero energetico, che di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi
della gestione dei rifiuti. E.6 Obblighi
per l’esercizio delle raccolte differenziate
E.6.1 Gli enti o imprese che, per conto dell’Ente gestore, gestiscono
servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti sono tenuti a : ·
alla manutenzione e pulizia dei contenitori
ed all’asporto dalle piazzole di appoggio di eventuali materiali o loro
frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di travaso; ·
ad inoltrare trimestralmente all’Ente
gestore ed al Comune un resoconto sui quantitativi dei materiali recuperati e
riciclati. E.7 Stazioni
ecologiche
E.7.1 Si intende per stazione ecologica un’area attrezzata presso
la quale possono essere
conferiti carta, cartone, vetro, plastica, pneumatici e tutte quelle
categorie di rifiuti che saranno indicate dall’Ente gestore. Vengono
indicati tre tipi di stazione ecologica: E.7.1.1 IL CENTRO ZONALE DI RACCOLTA (CZR) che rappresenta il primo
livello della RD. E’ un’area di modeste dimensioni aperta all’utenza a tutti
gli orari e non presidiata, costituita da un raggruppamento di più campane o
cassonetti dove l’utente può
effettuare il conferimento separato di più rifiuti. Per quanto possibile il
CZR deve essere facilmente raggiungibile. E’ preferibile ubicare tali centri
in corrispondenza di: ·
aree già occupate da campane e cassonetti; ·
aree di parcheggio in corrispondenza d
centri commerciali, supermercati, scuole, uffici pubblici etc.; ·
aree adiacenti a strade e piazze non
decentrate e facilmente
accessibili ed in posizioni tali da non costituire potenziale
intralcio al traffico anche nelle operazioni di svuotamento campane. Le soluzioni scelte, in ogni caso, devono essere tali da limitare al massimo problemi di elevato impatto visivo soprattutto in aree di particolare pregio paesaggistico ed architettonico. Potranno conferire
i rifiuti ai CZR solo le utenze domestiche. Il CZR dovrà
essere pavimentato per poterne assicurare la facile pulizia. Nella
realizzazione dei CZR si adotterà uno schema tipo al fine di uniformare
l’arredo urbano ed, inoltre, verranno previste adeguate schermature vegetali
o artificiali a seconda dell’ambiente in cui saranno collocati. Il CZR dovrà
essere munito di appositi cartelli segnaletici e di tabelle che illustrino
agli utenti le corrette operazioni da svolgere per l’uso del centro stesso. E.7.1.2 IL CENTRO COMUNALE
DI RACCOLTA (CCR) rappresenta il secondo livello nella struttura della RD. E’
un’area di medie dimensioni, variabili da 2000 a 3000 mq circa, aperta al
pubblico ad orari prefissati e presidiata da personale, adibita in primo
luogo allo stoccaggio di materiali provenienti dalla RD, ma nella quale
possono essere effettuate semplici operazioni di cernita e raggruppamento.
Presso i CCR possono essere stoccati i rifiuti: 1.
conferiti dalle utenze domestiche; 2.
conferiti dalle utenze commerciali e da
piccole utenze produttive; 3.
provenienti dallo svuotamento dei CZR; 4.
provenienti dalla RD porta a porta. I CCR dovranno essere ubicati in maniera da consentire il facile accesso da parte di tutte le utenze sia domestiche che commerciali e produttive. Il CCR sarà idoneo a ricevere i seguenti materiali: ·
materiale verde (potatura, sfalci, residui
da ortomercati); ·
materiale secco da RD (carta, vetro,
plastica, alluminio, banda stagnata, legno, etc); ·
rifiuti urbani pericolosi - RUP -(pile,
farmaci, contenitori etichettati); ·
rifiuti ingombranti di origine domestica
(mobili, elettrodomestici etc.) ·
rifiuti speciali assimilabili agli urbani
(pneumatici, imballaggi, legname); ·
batterie auto e oli. Il personale di custodia dovrà indirizzare gli utenti affinché eseguano il corretto deposito dei materiali, dovrà provvedere alle normali operazioni di pulizia del CCR., dovrà dare agli utenti tutte le informazioni relative alla RD e, nel caso di conferimento di rifiuti speciali non assimilati, dovrà distribuire i documenti necessari per il pagamento delle tariffe. E.7.1.3 I CENTRI
SOVRACOMUNALI DI RACCOLTA (CSR) costituiscono un vero e proprio terminale a
cui far confluire i materiali provenienti dalla RD che verranno sottoposti
alle operazioni di selezione, triturazione, compattazione. Nel CSR verranno
inoltre effettuate le operazioni di divisione e selezione per materiali
omogenei dei rifiuti ingombranti, mediante separazione della parte
recuperabile e l’uso di attrezzature atte alla captazione dei CFC ed
eventualmente dei gas (lampade a gas, tubi catodici, etc.) E.7.2 Quando i CCR o i CSR sono chiusi e/o non presidiati è
vietato: ·
l’accesso all’interno degli stessi; ·
il conferimento dei rifiuti da parte degli
utenti. E’ in ogni caso tassativamente vietato l’abbandono dei rifiuti a fianco o in
prossimità delle stazioni
ecologiche di tutte le tipologie, ovvero all’interno delle stesse fuori dagli
appositi contenitori. E.8 Modalità
di conferimento dei materiali della raccolta differenziata
E.8.1 Ferma restando la possibilità di successive
modifiche mediante Ordinanza comunale, sentito l'Ente gestore, il
conferimento dei materiali della raccolta differenziata può attualmente
avvenire ad opera del produttore con le seguenti modalità: 1.
obbligo di ridurre convenientemente, i
volumi degli ingombranti, ove è possibile, conferendo secondo le modalità
stabilite dall’Ente gestore (servizio su chiamata) o conferendo nelle
stazioni ecologiche. 2.
Ai fini del migliore recupero delle
bottiglie di plastica, si fa obbligo all’utenza di conferirle ben lavate e
pressate. 3.
In particolare gli oggetti prodotti sia da
utenze domestiche che non domestiche, che per dimensioni non possono essere
introdotti nei contenitori posizionati sul territorio per le raccolte
differenziate, potranno essere conferiti presso i centri di raccolta. 4.
E’ vietato lo spostamento dei contenitori
dalla loro posizione. 5.
E’ inoltre vietato agli utenti del servizio
ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o
affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura (manifesti, targhette
adesive etc.) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall’Ente gestore. 6.
E’ inoltre tassativamente vietato
l’abbandono di tali rifiuti a lato dei contenitori destinati alla loro
raccolta differenziata. E.8.2 Il conferimento in stazioni ecologiche dovrà avvenire nel
rispetto delle seguenti modalità, tempi e norme di comportamento che saranno
richiamate nell’apposita tabella apposta nella stazione: E.8.2.1 per i CZR: ·
obbligo di conferire i soli rifiuti differenziati
di privati cittadini; ·
divieto di muovere i contenitori dalla loro
sede; ·
divieto di introdurre nei contenitori
materiali difformi da quelli espressamente indicati (carta, vetro, plastica,
alluminio, pile, etc.); ·
divieto di abbandonare materiali e rifiuti
di qualsiasi tipo fuori dai contenitori; ·
divieto di asportare dai contenitori
materiali precedentemente introdotti; ·
obbligo di rispettare le disposizioni
riportate su apposita tabella affissa all’ingresso del centro di raccolta. E.8.2.2 per i CCR: ·
divieto di accedere al CCR fuori dagli orari
di esercizio per gli utenti; ·
divieto di asportare materiali di qualsiasi
tipo precedentemente conferiti o di effettuare cernite di materiali senza la
debita autorizzazione; ·
divieto di abbandonare materiali o rifiuti
fuori dalla stazione o nei pressi dell’ingresso; ·
divieto di accesso ai contenitori e ai
luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione; ·
obbligo di rispettare le disposizioni
riportate su apposita tabella affissa all’ingresso della stazione di
attenersi alle più precise indicazioni di comportamento impartite dal
personale addetto; ·
divieto di introdurre nei contenitori
materiali difformi da quelli espressamente indicati (carta, plastica, vetro,
alluminio, sfalci e potature dai giardini, rifiuti ingombranti di origine
domestica, metalli, prodotti e relativi contenitori etichettati “T” e/o “F” ,
“C”, “Xn” e/o “Xi”, pile e farmaci scaduti, elettrodomestici, pneumatici,
contenitori vuoti di fitofarmaci e di fertilizzanti, teli per pacciamatura, lampade
esauste, etc.). E.8.3 I seguenti rifiuti
speciali di origine produttiva potranno essere conferiti alle stazioni
ecologiche appositamente attrezzate per ricevere tali materiali, rispettando
le modalità di conferimento e previo pagamento dei relativi oneri: imballaggi (cartone, legno, plastica, metalli), elettrodomestici, pneumatici, batterie auto, oli esausti, contenitori vuoti di fitofarmaci, di fertilizzanti, teli per pacciamatura usati in agricoltura, lampade esauste, contenitori di prodotti etichettati “T” e/o “F”, “C”, “Xn” e/o “Xi”. E.9 Modalità
di effettuazione delle raccolte differenziate
E.9.1 Le raccolte differenziate che l’Amministrazione comunale
attiverà saranno calibrate in relazione all’ottenimento degli obiettivi previsti
dal D. Lgs 5/02/97 n. 22 Allegato E. Le raccolte differenziate previste sono le seguenti: ·
raccolta carta; ·
raccolta vetro, lattine in allumino, banda
stagnata; ·
raccolta bottiglie in plastica; ·
raccolta rifiuti urbani pericolosi; ·
raccolta della frazione organica (mercati
notturni e mercatini itineranti) da estendersi successivamente ai ristoranti,
agli esercizi commerciali ed infine alle utenze domestiche; ·
raccolta differenziata di altri rifiuti
presso i contenitori posizionati nelle stazioni ecologiche, così come
descritto al precedente punto E.8 del presente Regolamento ·
Raccolta per appuntamento . Il rapporto
contenitore - utente e le caratteristiche volumetriche dei contenitori
vengono definiti dall’Ente gestore tenendo conto di eventuali disposti di
legge e sulla base degli obiettivi di raccolta. Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento, a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative richieste dai servizi stessi. L’Ente gestore provvederà in tal caso, mediante opportune campagne divulgative, ad informare l’utenza delle modifiche intervenute. La frequenza minima degli svuotamenti e delle operazioni di
pulizia dei contenitori sarà commisurata alle esigenze del servizio. Il conferimento di rifiuti speciali differenziati ai CCR
avverrà nel rispetto delle disposizioni di legge, con tariffe determinate
tenendo conto dei ricavi eventualmente ottenibili dal recupero dei materiali. E.10 Conferimento
dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti urbani derivanti da potatura e sfalcio
di giardini e simili
E.10.1 Il servizio è esteso a tutto il territorio comunale. Viene
svolto a domicilio gratuitamente su chiamata del cittadino qualora l'ingombro
non superi quello fissato dall’Ente gestore; nel caso contrario viene
applicata una tariffa. E.10.2 I rifiuti ingombranti conferiti all'apposito servizio di
ritiro su chiamata, devono essere collocati in area pubblica a cura del
conferitore, nell'ubicazione prescritta dall’Ente gestore, a partire dalle
ore 20.00 del giorno antecedente a quello fissato dall’Ente gestore per il
ritiro. E.10.3 L'utente è tenuto a disporre i beni oggetto di conferimento
in modo ordinato occupando il minimo possibile di spazio pubblico, e comunque
in termini tali da non costituire intralcio alla circolazione e da
rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli. E.10.4 E' in particolare vietato collocare rifiuti ingombranti in
corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico. E.10.5 I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti e aree
piantumate costituenti pertinenza di edifici privati, che presentino perciò i
requisiti per essere considerati come rifiuti urbani, possono essere smaltiti
nei seguenti termini: a)
mediante consegna al servizio di ritiro su
chiamata dei rifiuti ingombranti, quando si tratti di quantitativi ingenti
ovvero quando si tratti di residui di potatura di pezzatura ragguardevole,
avendo cura di avvolgere i residui di sfalcio in appositi involucri
protettivi, che ne impediscano la dispersione e il trasporto eolico; b)
mediante immissione negli appositi
contenitori predisposti nei CCR quando allestiti dall’Ente gestore. E.11 Raccolta
differenziata dei rifiuti speciali non assimilati
E.11.1 La raccolta differenziata dei rifiuti speciali non assimilati
potrà avvenire con le seguenti modalità: ·
la raccolta, da parte dell’Ente gestore,
delle tipologie di rifiuti speciali previste dal presente Regolamento dovrà
avvenire previa stipula di apposita convenzione, tra il produttore e l’Ente
gestore; ·
I rifiuti speciali di cui sopra possono
essere conferiti dai produttori ai centri di raccolta, secondo le modalità di
cui punto E.8, previo pagamento degli oneri stabiliti ed esposti all’interno
dei centri di raccolta. E.12 Obblighi per i
produttori di rifiuti urbani e assimilati
E.12.1 E’ obbligatorio
avvalersi delle strutture predisposte per le raccolte differenziate nelle
zone che fruiscono di tale servizio: l’obbligo di conferire in modo
differenziato le varie frazioni dei rifiuti è tassativo qualora il relativo
contenitore non sia a distanza maggiore di 300 m dall’abitazione, ovvero sia
stato organizzato un servizio porta a porta. In tali zone è pertanto vietato il conferimento di rifiuti oggetto di raccolte differenziate nei contenitori predisposti per l’ordinario servizio di raccolta rifiuti urbani. In particolare tale obbligo è espressamente riservato a produttori di tipologie prevalenti di rifiuti assimilati agli urbani quali ad esempio: ·
rifiuti cartacei prodotti da scuole, uffici
e banche; ·
bottiglie di vetro e lattine prodotti da
bar, mense e ristoranti. E.13 Obblighi
a carico dei rivenditori al dettaglio degli acquirenti in ordine agli oli
minerali
E.13.1 Ai sensi dell’art.
6 punti 3 e 5 del Decreto legislativo n.95/92 e dell’art. 2 punto 4 del
Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 392
del 16/05/96 “ Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione
degli oli usati”, chiunque esercita la attività di rivendita al dettaglio di
oli e fluidi lubrificanti per motori, ivi inclusa la vendita di lubrificanti
per navi e natanti di qualsiasi genere, è obbligato a: ·
mettere a disposizione della propria
clientela ed esercire un impianto attrezzato per lo stoccaggio dell’olio
usato; ·
ritirare e detenere l’olio usato estratto
dai motori presso i propri impianti; ·
consentire, ove non vi provveda
direttamente, a titolo gratuito, che il Consorzio Obbligatorio degli Oli
Usati installi presso i locali in cui è svolta l’attività, un impianto di
stoccaggio degli oli usati a disposizione del pubblico. E.13.2 Coloro che
provvedono autonomamente al cambio d’olio di un veicolo, hanno l’obbligo di
conferire l’olio esausto secondo le modalità di cui al precedente punto
E.12.1. E.13.3 Le officine
meccaniche ed i demolitori sono obbligati a ritirare dai propri clienti e
detenere gli oli usati estratti nell’esercizio dell’attività propria, nonché
i filtri usati. E.14 Obblighi
a carico dei rivenditori al dettaglio e egli acquirenti in ordine alle
batterie per veicoli
E.14.1 I rivenditori al
dettaglio che non effettuano la sostituzione delle batterie dei veicoli sono
tenuti ad esporre una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a non
disfarsi delle batterie dismesse, disperdendole nell’ambiente, ed a
conferirle al servizio di raccolta dei rifiuti chimici organizzato dall’Ente
gestore. E.14.2 Coloro che provvedono autonomamente alla sostituzione delle
batterie dei veicoli, hanno l’obbligo di conferire l batterie esauste
all’Ente gestore. E.15 Obblighi
a carico dei rivenditori al dettaglio e egli acquirenti in ordine alle pile e
agli accumulatori
E.15.1 Le pile e gli
accumulatori usati di cui all’art. 1 del Decreto n.476 del 20/11/97 sono
consegnati ad un rivenditore al momento dell’acquisto di nuove pile o di
nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno
dei punti di raccolta predisposti dall’Ente gestore. E.15.2 A cura ed onere
dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore di cui
al comma 1 pone a disposizione del pubblico un contenitore per il
conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto
vendita. Il contenitore deve essere idoneo all’immissione delle pile e degli
accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del
soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia
della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di
svuotamento del contenitore seguite presso il suo esercizio. E.15.3 Presso gli
esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori di cui al presente
regolamento deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di
vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli
e i danni all’ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle
pile e degli accumulatori al di
fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il
significato dei simboli apposti, ai sensi del presente regolamento, sulle
pile e sugli accumulatori. E.16 Incentivi
E.16.1 Sono previsti
incentivi alle persone, associazioni o aziende che si siano particolarmente
distinte nel favorire l’iniziativa della raccolta differenziata dei rifiuti
urbani o assimilati; ·
attestati di benemerenza: saranno conferiti
ogni anno sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a
riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell’impegno profuso; ·
premi materiali: da distribuirsi in
occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione
dell’iniziativa; ·
sgravi tariffari per la gestione del
servizio rifiuti commisurati al beneficio effettivo per il Comune, ottenuto
dalla Raccolta Differenziata, quando la tariffa prenderà il posto
dell’attuale TARSU. F. SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI
F.1 Definizione
delle aree di espletamento del servizio di spezzamento
F.1.1 Alle attività ordinarie inerenti
allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni si provvede attraverso il servizio
di spazzamento e relativi servizi collaterali che interessano tutto il
territorio comunale. F.1.2 I perimetri delle aree all'interno
delle quali è istituito il servizio di spazzamento vengono definiti così da
comprendere: a. le
strade e le piazze, compresi i portici e marciapiedi già classificati come
comunali; b. le
strade vicinali di uso pubblico; c.
i tratti urbani delle strade statali e
provinciali. F.2 Spazzamento
e raccolta
F.2.1 Il servizio di spazzamento e raccolta
dei rifiuti urbani esterni viene effettuato entro il perimetro definito sulla
base delle modalità precisate dal presente regolamento. Esso riguarda: a) le strade e piazze classificate
fra le comunali ai sensi della legge 12 febbraio 1958 n. 126 e le nuove
strade comunali la cui costruzione viene notificata al gestore; b) le
strade vicinali classificate di uso pubblico ai sensi della legge 12 febbraio
1958 n. 126; c)
le strade private comunque soggette ad uso
pubblico purché dotate di tutti i seguenti requisiti: - aperte
permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli,
sbarre, cancelli, catene, cippi, ecc.); - dotate di
regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi; - dotate di
regolare sistema di smaltimento delle acque piovane (tombinatura, bocche di
lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette); e) i
marciapiedi delle strade sopraelencate; f) aree
e verde pubblico non recintate quali viali e aiuole spartitraffico; g)
le sponde dei fiumi e di altri corpi idrici
superficiali: Il servizio non viene effettuato sulle aree date in concessione o in uso temporaneo: Esso rimane a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla autorità concedente. La frequenza, le
modalità e gli orari dei servizi di spazzamento vengono stabiliti, in
relazione ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore,
garantendo il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie generali. La frequenza e le
modalità del servizio di pulizia delle rive dei fiumi, dei fossi e dei laghi
è parimenti stabilita dal Comune, sentito l'Ente gestore. Tale pulizia deve
essere comunque effettuata ogni qualvolta se ne rilevi la necessità. Il Comune può
disporre divieti di sosta e limitazioni, nonché la rimozione dei veicoli con
le modalità stabilite dalle vigenti leggi, al fine di consentire
l’espletamento del servizio di pulizia stradale da parte dell’Ente gestore. F.3 Organizzazione
del servizio di spezzamento
F.3.1 Le modalità di espletamento del servizio
di spazzamento, comprese le eventuali frequenze di prestazione del servizio,
sono stabilite di base con un ciclo di spazzamento urbano completo. F.4 Installazione
e uso di cestini portarifiuti
F.4.1 A
completamento del servizio di spazzamento, l’Ente gestore provvede
all'installazione e al periodico svuotamento di appositi cestini
portarifiuti, a disposizione degli utenti degli spazi pubblici. F.4.2 E' fatto divieto di utilizzare tali
contenitori per il conferimento di rifiuti urbani interni e di rifiuti
ingombranti. F.5 Carico
e scarico di merci e materiali
F.5.1 Chi effettua
operazioni di scarico, carico e trasporto di merci e materiali, che diano
luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di
qualsiasi natura, deve provvedere, a operazioni ultimate, alla pulizia
dell'area o della superficie medesima. In caso di inosservanza, la pulizia
sarà effettuata direttamente dall’Ente gestore, fatti salvi i diritti di
rivalsa per il costo di servizio prestato nei confronti dei responsabili
inadempienti nonché il procedimento contravvenzionale. F.6 Pulizia
di aree pubbliche: divieti e obblighi
F.6.1 E' fatto divieto
agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o a uso pubblico di abbandonare e
gettare rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità che dovranno essere
immessi solo negli appositi contenitori per rifiuti urbani esterni o se per
natura, qualità e dimensioni classificabili come rifiuti interni e/o
domestici, nei cassonetti e contenitori predisposti per l'ordinario servizio
di raccolta. F.6.2 Chi effettua
attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o
alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso
pubblico è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, a mantenere e
restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui
di qualsiasi tipo. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da
interventi relativi a opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. F.7 Manifestazioni
pubbliche
F.7.1 Ferme restando le
obbligazioni relative all'eventuale assoggettamento alla tassa giornaliera di
cui all'art. 77 del Decreto legislativo 15/11/1993 n° 507, gli Enti pubblici,
le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di
cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre ecc. o
manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc. su strade, piazze e aree
pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare all’Ente
gestore il programma delle iniziative indicando le aree che s'intende
effettivamente impegnare o utilizzare, e a provvedere direttamente o
attraverso una convenzione con l’Ente gestore, alla pulizia delle aree,
piazze o strade dopo l'uso provvedendo all'asporto dei rifiuti abbandonati dai
frequentatori delle manifestazioni. F.7.2 Gli eventuali
oneri straordinari, eccedenti i costi dell'ordinaria pulizia delle medesime
aree e spazi pubblici, sostenuti dal servizio dell’Ente gestore, saranno
imputati ai promotori delle manifestazioni. F.8 Obblighi
di chi conduce animali domestici su aree pubbliche
F.8.1 Le persone che
conducono cani o altri animali per le strade e aree pubbliche o di uso
pubblico compreso il verde sono tenute a evitare qualsiasi contaminazione
dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente
all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi. Le carogne di
animali, giacenti sul suolo pubblico, devono essere asportate dall’Ente
gestore secondo le disposizioni e le modalità stabilite dai servizi della
competente Autorità sanitaria. F.9 Pulizia
delle aree esterne a esercizi commerciali
F.9.1 I gestori di
esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi
aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti
e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata,
installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui
viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte
dell'apposito servizio. F.9.2 Analogo obbligo
vale per i gestori di esercizi, le cui aree esterne, per la particolare
attività esercitata, quali vendita di cibi preconfezionati, bibite in
lattina, chioschi stagionali e simili, risultino ordinariamente imbrattate
dai residui e dagli involucri delle merci vendute. F.9.3 I rifiuti così
raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i
rifiuti solidi urbani interni. F.9.4 All'orario di
chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante deve
risultare perfettamente pulita. F.10 Pulizia
delle aree adibite a spettacoli di tipo saltuario
F.10.1 Le aree adibite a
spettacoli di tipo saltuario (spettacoli viaggianti, luna park ecc.) devono
essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. F.10.2 Il provvedimento
di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa
le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione
dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle
carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di
luna park. F.10.3 Ferme restando le obbligazioni relative
all'eventuale assoggettamento alla tassa giornaliera di cui all'art. 77 del Decreto
legislativo 15/11/1993 n° 507, ogni onere connesso al potenziamento o
all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato per lo
spazzamento dei rifiuti urbani esterni dovrà ricadere sui gestori delle
attività di che trattasi. F.11 Pulizia
dei mercati
F.11.1 I concessionari e occupanti di posti
di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in
qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo
al di sotto e attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di
qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori
gestiti dal servizio di raccolta. F.11.2 In occasione di fiere
autorizzate in area pubblica, a cura dell'Ente promotore dovrà essere fatta
richiesta all’Ente gestore che fisserà il corrispettivo economico del
servizio, in relazione alle esigenze di impegno straordinario del pubblico
servizio normalmente prestato. F.12 Esercizi
stagionali
F.12.1 Esercizi
stagionali all'aperto, piscine e campeggi dovranno comunicare all’Ente gestore
la data di inizio dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di
consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il
conferimento dei rifiuti urbani, oppure la predisposizione di apposita
articolazione del pubblico servizio. F.12.2 E' obbligo dei
titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per
rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e al loro conferimento
nei contenitori per rifiuti urbani collocati dall’Ente gestore su area pubblica,
oppure nei contenitori messi a disposizione attraverso la sopracitata
speciale articolazione del pubblico servizio. F.13 Pulizia
dei terreni non edificati
F.13.1 In caso di scarico
abusivo di rifiuti su terreni non edificati anche a opera di terzi o ignoti,
il proprietario dovrà provvedere a proprie cura e spese all'asporto e
allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi. F.14 Attività
straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni
F.14.1 Costituiscono
attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni
le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni al di fuori
delle aree di espletamento del servizio di spazzamento. F.14.2 Le attività
relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni di cui al precedente
F.14.1 non rientrano nei compiti dell’Ente gestore. L’Ente gestore provvederà
comunque all'intervento a seguito di segnalazione da parte
dell'Amministrazione comunale che determinerà il costo degli interventi che
verranno trascritti in un apposito giornale degli interventi compiuti, fermo
restando il recupero della spesa a carico dei soggetti obbligati. F.15 Disposizioni
sanzionatorie per l'abbandono di rifiuti di particolari tipologie
F.15.1 Fermo restando il
divieto di abbandono dei rifiuti di cui al paragrafo F.6.1, sono previste
specifiche sanzioni, per colpire: a) l'abbandono di rifiuti di qualunque
tipo e natura su aree e spazi pubblici o soggetti a uso pubblico; b) l'abbandono
incontrollato di rifiuti derivanti da demolizione e scavi in qualsiasi area
pubblica e privata del territorio comunale. F.16 Altri
servizi
F.16.1 Rientrano fra i
compiti affidati all’Ente gestore i seguenti: - pulizia
periodica delle vasche delle fontane, poste in aree pubbliche in
collaborazione con gli uffici competenti; - diserbamento
periodico dei cigli delle strade e delle aiuole ed aree pubbliche, mediante estirpazione; - cancellazione,
su richiesta degli organi competenti, delle scritte dai fabbricati pubblici e
privati, con rimborso da parte del Comune delle spese sostenute salvo rivalsa
a carico degli autori dell’attività abusiva; - pulizia,
su richiesta degli organi competenti, della carreggiata a seguito di
incidenti stradali fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei
responsabili dell’incidente; - pulizia
e lavaggio dei portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, vicoli,
strade, piazze, scalinate e disinfezione e deodorazione dei gabinetti
pubblici. F.17 Aree
sosta nomadi
F.17.1 L’Ente gestore è
tenuto ad istituire uno specifico servizio di raccolta dei rifiuti dotando di
appositi contenitori le aree assegnate alla sosta dei nomadi, in base alla
normativa vigente; questi devono essere collocati in numero proporzionato
alla utenza servita, sentito il parere dell'Autorità sanitaria
territorialmente competente. G.
DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI
G.1 Disposizioni
finali
G.1.1 Fatto salvo quanto disposto dal decreto
legislativo n.22/1997 e successive modifiche e integrazioni e dalle leggi e
norme regionali in materia, per quanto non espressamente contemplato dal
presente Regolamento si applicano le disposizioni previste da altri
Regolamenti Comunali. G.1.2 Il presente Regolamento entrerà in
vigore 15 gg dopo la sua pubblicazione. A partire da tale data ogni
disposizione locale contraria o incompatibile con il presente Regolamento si
deve intendere abrogata. G.2 Sanzioni
G.2.1 Le violazioni a quanto previsto dal
presente Regolamento, ove non costituiscano reato e non siano specificamente
sanzionate da leggi, decreti o regolamenti, sono punite con le sanzioni
previste dall’art.50, comma 1, del decreto legislativo n.22/1997. I provvedimenti di
archiviazione degli accertamenti effettuati dagli organi preposti e
l’adozione delle ordinanze-ingiunzioni sono adottati con le forme e le
modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modifiche
ed integrazioni. REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
URBANI ALLEGATO 1 ELENCO RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI v Imballaggi in genere (di carta,
cartone, plastica, legno, metallo e simili). v Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro,
plastica e metallo, latte e lattine e simili). v Sacchi e sacchetti di carta o plastica;
fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets. v Accoppiati quali carta plastificata,
carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica
metallizzati e simili. v Frammenti e manufatti di vimini e
sughero. v Paglia e prodotti di paglia. v Scarti di legno provenienti da
falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura. v Fibra di legno e pasta di legno anche
umida, purché palabile. v Ritagli e scarti di tessuto di fibra
naturale e sintetica, stracci e juta. v Feltri e tessuti non tessuti. v Pelle e simil-pelle. v Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e
manufatti composti prevalentemente di tali materiali, come camere d'aria e
copertoni. v Resine termoplastiche e termoindurenti
in genere allo stato solido e manufatti composti da questi materiali. v Rifiuti ingombranti analoghi a quelli
di cui al punto 2) del terzo comma dell'Art. 2 del DPR n° 915/1982. v Imbottiture, isolanti termici e acustici
di sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi
plastici e minerali, e simili. v Moquettes, linoleum, tappezzerie,
pavimenti e rivestimenti in genere. v Pannelli di materiali vari (legno,
gesso, plastica e simili). v Frammenti e manufatti di stucco e gesso
essiccati. v Manufatti di ferro, tipo maglia
metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili. v Nastri
abrasivi. v Cavi e materiale elettrico. v Pellicole e lastre fotografiche e
radiografiche sviluppate. v Scarti della produzione di alimentari,
purché non allo stato liquido (ad esempio, scarti di caffè, dell'industria
molitoria, della plastificazione, partite di alimenti deteriorate, anche
inscatolati e comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di
frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili). v Scarti vegetali (erbe, fiori, piante e
verdure ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici
(bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura ecc.). v Residui animali e vegetali provenienti
dall'estrazione di principi attivi. v Accessori per
l'informatica.
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