Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana Serie generale n. del MINISTERO DELL’INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA N. 3136 del 25 maggio 2001 Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel
settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi,
in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei
sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e
sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana. IL MINISTRO DELL'INTERNO DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27
aprile 2000, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile
di cui alla legge 24 febbraio 1992, n.225, al Ministro dell’interno; VISTE le precedenti ordinanze n. 2983 dei 31 maggio 1999, n. 3048 dei
31 marzo 2000 e n. 3072 dei 21 luglio 2000, con le quali sono state emanate
disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di
bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti
inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee
e dei cicli di depurazione nel territorio della regione siciliana; VISTA l'ordinanza n. 3052 dei 31 marzo 2000 con la quale sono state
emanate disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nelle province
di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani e successive modifiche e
integrazioni; CONSIDERATO che, alla luce delle nuove disposizioni normative e di
tutela delle acque, si debba procedere ad una più puntuale definizione delle
competenze già attribuite e da attribuire al presidente della regione
siciliana ‑ commissario delegato; CONSIDERATO che il sistema di gestione dei rifiuti nel territorio della
regione siciliana risulta ancora in parte incentrato sullo smaltimento in
discarica; CONSIDERATO che per limitare lo smaltimento in discarica dei rifiuti
urbani è necessario conseguire in tempi brevi almeno gli obiettivi minimi di
raccolta differenziata e riciclaggio stabiliti dall'articolo 24 dei decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n.22 ed avviare la produzione e l'utilizzo del
combustibile da rifiuto sulla quota di rifiuti a valle della raccolta
differenziata; CONSIDERATO in particolare, che a distanza di più di quattro anni dalla
data di entrata in vigore del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, la
raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nella regione siciliana,
nei comuni dei diversi ambiti territoriali ottimali, non è stata ancora
avviata e dove è stata attivata risulta comunque assolutamente insufficiente
rispetto agli obiettivi minimi da conseguire per legge; TENUTO CONTO che l'articolo 39 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n.22, attribuisce ai produttori ed utilizzatori degli imballaggi il potere,
tramite il CO.NA.I, di incidere sul diritto di privativa comunale in materia
di gestione rifiuti ed il conseguente dovere di effettuare la raccolta
differenziata degli imballaggi sulle superfici pubbliche in sostituzione o ad
integrazione della raccolta differenziata effettuata dalla Pubblica
Amministrazione qualora quest'ultima "…..non attivi la raccolta
differenziata dei rifiuti di imballaggi entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore ..." del decreto legislativo medesimo; CONSIDERATO che nonostante la citata disposizione, a distanza di più di
quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n.22, il CO.NA.I non ha ancora attivato od integrato la
raccolta differenziata degli imballaggi nel territorio della regione
siciliana pur in mancanza di attivazione della raccolta differenziata
medesima da parte della Pubblica Amministrazione; RITENUTO che, al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di imballaggi
conferiti in raccolta indifferenziata e destinati allo smaltimento, risulta
indispensabile che in attuazione dei citato articolo 39 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n.22 il CO.NA.I provveda in tempi brevi ad
attivare la raccolta differenziata o ad integrarla laddove insufficiente; TENUTO CONTO che per conseguire tale obiettivo minimo di gestione
integrata di rifiuti urbani risulta indispensabile attribuire specifici
poteri al commissario delegato per attuare, a livello di ambito territoriale,
una gestione unitaria di rifiuti urbani, in particolare attraverso la
realizzazione delle forme e dei modi della cooperazione previsti
dall'articolo 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, nonché la
raccolta differenziata dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio; CONSIDERATO che per ridurre il flusso dei rifiuti speciali avviati in
discarica risulta necessario promuovere iniziative che favoriscano il
recupero e l'ammodernamento tecnologico dei sistema di gestione dei rifiuti
speciali nel territorio regionale, nonché l'autosmaltimento dei propri
rifiuti da parte del produttore iniziale dei rifiuti stessi in impianti a tecnologia
avanzata; TENUTO CONTO che per conseguire tale nuovo assetto organizzativo e
gestionale in materia di rifiuti urbani e speciali è indispensabile non
gravare l'attuale sistema di smaltimento dei rifiuti nella regione siciliana
con i rifiuti prodotti in altre regioni o all'estero e contrastare il
fenomeno della criminalità organizzata legata alla gestione delle discariche
documentata dalla relazione finale al Parlamento della Commissione
Parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad
esso connesse; RILEVATO altresì che per realizzare i predetti obiettivi e recuperare
l'attuale situazione d'emergenza appaiono pertanto misure adeguate e
ragionevoli il divieto di importazione di rifiuti da smaltire nella regione
siciliana, il controllo sul flusso dei rifiuti da recuperare importati nella
regione siciliana, la limitazione alla titolarità e gestione pubblica delle
discariche; CONSIDERATO che è pertanto indispensabile che l'autorizzazione
all'apertura ed esercizio di nuove discariche sia consentita solo nei limiti
in cui risulta funzionale al superamento dell'emergenza ed all'attuazione di
un moderno sistema di gestione integrato dei rifiuti nella regione siciliana; ATTESO che continuano a sussistere nella regione siciliana i
presupposti che hanno portato alla dichiarazione dello stato di emergenza
ambientale; VISTO il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri dei 16
giugno 2000, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2001, lo
stato d'emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali,
speciali pericolosi, in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei
suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela
delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella
regione siciliana; RITENUTO, quindi, necessario integrare le precedenti ordinanze per
consentire il superamento dell'emergenza nella regione siciliana; ACQUISITA l'intesa del Ministro dell'ambiente; ACQUISITA l'intesa del presidente della Regione siciliana, giusta nota
n. 2235 del 9 maggio 2001; SU PROPOSTA del direttore dell'Agenzia di protezione civile, Prof.
Franco Barberi, DISPONE
Articolo
1
1. Sono confermati,
fino alla cessazione dello stato di emergenza, i poteri già conferiti al
commissario delegato ‑ presidente della regione siciliana con l'ordinanza n.
2983 del 31 maggio 1999, cosi come specificati dall'ordinanza n. 3048 del 31
marzo 2000, nonché con l'ordinanza n. 3072 dei 21 luglio 2000, in materia di
gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, in materia di
bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti
inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee
e dei cicli di depurazione nell'intero territorio della regione siciliana. Articolo
2
1. Il
commissario delegato ‑ presidente della regione siciliana predispone ed
approva il piano di tutela delle acque di cui all'articolo 44 del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, per l’intero territorio regionale. A tal
fine, il commissario delegato provvede ad elaborare ed attuare il programma
di rilevamento di cui all'articolo 42 del citato decreto legislativo n. 152. 2. Il commissario
delegato ‑ presidente della regione siciliana attua il monitoraggio richiesto
dalle direttive comunitarie in materia di acque destinate al consumo umano,
di acque di balneazione, di acque idonee alla vita dei pesci e dei molluschi.
II commissario delegato, inoltre, predispone ed attua il programma per la
conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque
superficiali e sotterranee dell'intero territorio regionale, ai sensi
dell'articolo 43 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. 3. Il
commissario delegato ‑ presidente della regione siciliana individua,
sull’intero territorio regionale, ogni possibilità di riutilizzo delle acque
reflue depurate nonché di risorse idriche non potabili, e predispone ed attua
‑‑ anche avvalendosi degli enti e soggetti, pubblici e privati, che
gestiscono invasi ‑ un programma straordinario degli interventi per la loro
utilizzazione, d'intesa con il commissario delegato di cui all'ordinanza n.
3108/2001. 4. Il
commissario delegato ‑‑ presidente della regione siciliana predispone ed
attua il programma di interventi urgenti di cui all'articolo 141; comma 4,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388. A tal fine il commissario delegato
individua, progetta e realizza, anche assumendo il ruolo di stazione
appaltante, nell'intero territorio regionale, gli interventi di tutela della
qualità delle acque, di risanamento ambientale ed igienico‑sanitari previsti
dagli articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e
successive modificazioni ed integrazioni, in forma integrata con gli
interventi per il riutilizzo agricolo delle acque reflue depurate,
assicurando la conformità dei medesimi con i criteri di sicurezza ambientale
e sanitaria definiti dal Ministero dell'ambiente. II commissario delegato ‑
presidente della regione siciliana, in particolare, progetta e realizza: a) le reti fognarie; b) i collettori; c) i sistemi di depurazione; d) i sistemi per l'adeguamento qualitativo, il collettamento, l'invaso,
la distribuzione e il riutilizzo delle acque reflue provenienti dai
depuratori, avvalendosi anche delle reti irrigue esistenti e delle strutture
dei consorzi di irrigazione e di bonifica, definendo il riparto degli oneri
di gestione e manutenzione e fissando il sistema tariffario per l'utilizzo
delle acque reflue; 5. II
commissario delegato, avvalendosi dei poteri e delle deroghe previsti
dall'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 e successive modificazioni ed
integrazioni, subentra, in luogo dei soggetto attuatore, nella gestione ‑ cosi
come definita dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1955, n. 1534 ‑ delle stesse opere i cui lavori non siano ancora
completati, qualunque ne sia la causa, e di quelle deliberate e non ancora
progettate. Sono fatti salvi gli atti di gara che hanno prodotto effetti alla
data di pubblicazione della presente ordinanza. 6. Nelle more
dell'individuazione degli interventi di cui al precedente comma 4, Il
commissario delegato ‑ presidente della regione siciliana realizza, previa intesa
del Ministero dell'ambiente sui singoli progetti che si intenderà resa
trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, gli
interventi di fognatura, collettamento, depurazione, riutilizzo e recapito
delle acque reflue nonché gli interventi di trattamento e utilizzo delle
acque a Presidiana e Rosamarina già finanziati e non ancora appaltati alla
data di pubblicazione della presente ordinanza, gli interventi urgenti il cui
finanziamento é assicurato con le risorse di cui all’articolo 9, comma 1,
lett. a) e c), della presente ordinanza, gli interventi previsti dagli
accordi di programma quadro per il ciclo integrato delle acque sottoscritti
dal Ministero dell'ambiente, nell'ambito delle intese istituzionali di
programma Stato‑Regione siciliana. Gli interventi sono realizzati d'intesa
con il Commissario delegato di cui all'ordinanza n. 3108/2001. 7. Per le
medesime finalità di cui al precedente comma 5, il commissario delegato ‑
presidente della regione siciliana unifica la gestione delle reti fognarie
esistenti e da realizzare, ancorché tali reti non siano attualmente collegate
ai sistemi di collettamento e depurazione, con quella dei collettori e dei
depuratori. 8. Il
commissario delegato ‑ presidente della regione siciliana può disporre il
censimento dei pozzi di emungimento delle acque sotterranee, provvedendo alla
chiusura e messa in sicurezza dei pozzi che possono essere via di
inquinamento anche attraverso l'intrusione del cuneo salino. 9.
All'articolo 2 dell'ordinanza n. 3052 dei 31 marzo 2000 il comma 6 è
soppresso. Articolo
3
1. Il
commissario delegato ‑ presidente della regione siciliana realizza gli
interventi di cui all'articolo 2, comma 4, della presente ordinanza, sulla
base della progettazione approvata dal commissario medesimo previa intesa del
Ministero dell'ambiente. Il ricorso all'articolo 37‑bis e seguenti della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, è
subordinato alla predisposizione da parte del commissario delegato ‑
presidente della regione siciliana nonché all'approvazione - d'intesa con il
Ministero dell'ambiente ‑ di uno o più specifici strumenti di programmazione
che individuino l'ambito di intervento, che siano basati sull'analisi dello
stato di fatto, che definiscano le caratteristiche funzionali, tecniche,
gestionali ed economico‑finanziarie, che assicurino l'integrazione
progettuale e realizzino l'unitarietà gestionale almeno dei servizi di
fognatura, collettamento e depurazione, che garantiscano la compatibilità
ambientale delle attività depurative, del riutilizzo e degli scarichi nei
corpi idrici superficiali in conformità con i criteri di sicurezza ambientale
e sanitaria definiti dal Ministero dell'ambiente e che fissino, d'intesa con
il Ministero dell'ambiente, le modalità di pubblicizzazione dell'iniziativa e
i termini delle procedure derogando, ove occorra, a quelli fissati dal citati
articoli 37‑bis e seguenti. Articolo
4
1. Al comma 1
dell'articolo 1 dell'ordinanza n.2983 del 31 maggio 1999, così come
sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera a) dell'ordinanza n.3048 del 31
marzo 2000, dopo la parola: "predisposizione", sono aggiunte le
seguenti:" e adozione". 2. Alla fine
del comma 3 dell'articolo 1 dell'ordinanza n.2983 del 31 maggio 1999,come
modificato dall'ordinanza 3048 dei 31 marzo 2000, dopo le parole
"Ministro dell'ambiente.", è aggiunto il seguente periodo:"
Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di bonifica e
risanamento del comune di Biancavilla si avvale, altresì, del Sindaco quale
sub commissario." 3.
All'articolo 2, comma 1 dell'ordinanza n.2983 del 31 maggio 1999, dopo le
parole: ''in conformità ai" sono aggiunte le seguenti: "principi,
finalità e". 4.
All'articolo 2, comma 1, lettera b) dell'ordinanza n.2983 dei 31 maggio 1999,
dopo la parola: "identifica" sono aggiunte le seguenti: "in
ciascun ambito". 5.
All'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f) dell'ordinanza n.2983 dei 31 maggio
1999, la parola: "assimilabili", è soppressa e sostituita con la
seguente: "assimilati" 6. Dopo l'articolo
2 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, è aggiunto il seguente articolo
"2.bis: 1. Il commissario delegato ‑ Presidente della regione siciliana
promuove ed organizza una gestione unitaria dei rifiuti urbani al sensi
dell'articolo 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 in ciascun
ambito territoriale ottimale che, di norma, è individuato nella provincia. Ai
predetti fini il commissario delegato ‑ Presidente della regione siciliana,
individua ed attua le forme e i modi di cooperazione tra i comuni in ciascun
ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni
amministrative in materia di gestione dei rifiuti urbani." 7.
All'articolo 3, comma 1 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, i punti
1.4 ed 1.5 sono soppressi. 8.
All'articolo 3 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, come modificato
dall'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000 e dall'ordinanza n. 3072 del 21
luglio 2000, i commi 2, 3 e 4 sono soppressi e sostituiti dai seguenti: "2. Il CO.NA.I. è obbligato a ricevere, alle condizioni previste
dalla convenzione stipulata il 7 ottobre 1999 tra il commissario delegato ‑
presidente della regione Siciliana ed il CO.NA.I. medesimo, gli imballaggi
primari, secondari e terziari nonché le frazioni valorizzabili di carta,
plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi. 3. Al fine di conseguire entro il 31 dicembre 2001 l'obiettivo del 50%
di raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio, calcolato sul
quantitativo di imballaggi immessi sul mercato della regione siciliana, il
CONAI, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n.22 o i Consorzi di filiera istituiti ai sensi dell'articolo
40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, per la tipologia di
materiale di imballaggio di rispettiva competenza devono organizzare ed
effettuare entro e non oltre il 31 luglio 2001 la raccolta differenziata
degli imballaggi sulle superfici pubbliche in sostituzione o ad integrazione
della raccolta differenziata effettuata dalla Pubblica Amministrazione. 4. Qualora entro il termine del 31 luglio 2001 il CONAI o i Consorzi di
filiera istituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n.22, per la rispettiva tipologia di materiale di imballaggio,
non abbiano realizzato ed attivato la raccolta differenziata dei rifiuti di
imballaggio su superfici pubbliche, provvede direttamente il commissario
delegato ‑ Presidente della regione siciliana. A tal fine il commissario
delegato ‑ Presidente della regione siciliana, per ciascun ambito
territoriale ottimale, predispone un piano di raccolta differenziata e
seleziona, con procedure di evidenza pubblica, il soggetto affidatario del
servizio. Gli oneri per l'organizzazione e la gestione del servizio sono a
carico del CO.NA.I ai sensi dell'articolo 49, comma 10, e dell'articolo 38,
comma 9, lettere a) e b) e comma 10 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n.22 che provvede ad effettuare il relativo pagamento a favore della
contabilità speciale intestata al commissario delegato ‑ Presidente della
regione siciliana, sulla base di apposita fatturazione. 5. In caso di inadempimento del CO.NA.I agli obblighi di cui al comma
3, i! commissario delegato ‑ Presidente della regione siciliana, a far data dal
31 luglio 2001, può disporre altresì, previa diffida, che i soggetti
responsabili della distribuzione delle merci e dei beni di consumo applichino
un deposito cauzionale obbligatorio sugli imballaggi primari, secondari e
terziari. 6.
II commissario delegato ‑ Presidente della regione siciliana obbliga i
detentori di imballaggi secondari e terziari, così come definiti
dall'articolo 35 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, a provvedere
direttamente alla loro raccolta separata e al successivo conferimento, ai
fini del reimpiego, riciclaggio o recupero, a soggetti autorizzati, ivi
compresi quelli operanti per conto del CO.NA.I. e quelli attivati ai sensi
della presente ordinanza, come previsto nella convenzione di cui al
precedente punto 1.; 7.
Il CO.NA.I. assicura, anche sostituendosi ai consorzi di filiera, la gestione
separata degli imballaggi marchiati "T" e "F" ed il
ritiro degli stessi, senza limiti percentuali, alle stesse condizioni
previste dall'accordo stipulato con il commissario delegato ‑ Presidente
della regione siciliana; 8.
Il CO.NA.I. é obbligato al ritiro presso le isole minori della Sicilia, anche
sostituendosi ai consorzi di filiera, degli imballaggi primari, secondari e
terziari nonché le frazioni valorizzabili di carta, plastica, vetro, legno,
metalli ferrosi e non ferrosi, alle condizioni previste dalla convenzione
stipulata il 7 ottobre 1999. 9.
Il COREVE è obbligato a ritirare i rifiuti di imballaggio in vetro
provenienti dalla raccolta differenziata secondo quanto era stato previsto
dal decreto ministeriale n. 48/99, ed in particolare alle condizioni e per i
corrispettivi previsti dal decreto medesimo." 9. L'articolo
4 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come modificato
dall'articolo 2, comma 1, lettere k) e I), dell'ordinanza n. 3048 dei 31
marzo 2000 e dall'articolo 2, commi 4, 5, 6 e 15, dell'ordinanza n. 3072 dei
21 luglio 2000 è soppresso e così sostituito: "1. Il commissario delegato ‑ presidente della Regione siciliana
stipula, a seguito di procedure di gara comunitarie, il cui bando è definito
dal commissario delegato stesso, convenzioni della durata massima di venti
anni, per il conferimento dei rifiuti urbani, al netto della raccolta
differenziata, con operatori industriali che si impegnino a produrre C.d.R.
ed utilizzarlo in impianti esistenti nel territorio della regione Siciliana o
realizzare impianti per la produzione del combustibile derivato dai rifiuti,
anche in regime di project‑financing, e a realizzare, con l'impiego di
adeguate tecnologie a basso impatto ambientale, impianti dedicati per
l'utilizzo del C.d.R., da porre in esercizio entro il 31 dicembre 2004. Per
consentire l'attuazione di entrambi i cicli sopra descritti, le medesime
convenzioni dispongono, per un periodo massimo di venti anni, il conferimento
agli operatori, selezionati con le predette procedure, dei rifiuti urbani, al
netto della raccolta differenziata, prodotti nei comuni della regione
siciliana da essa identificati. Gli impianti di produzione di combustibile
derivato dai rifiuti e quelli di utilizzazione del medesimo possono essere
localizzati in siti anche in variante al piano regionale di organizzazione
dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani, approvato con decreto del
presidente della regione siciliana del 6 marzo 1989, n. 35 e al P.I.E.R.,
nonché in deroga all'art. 6, comma 1, lettera a), dell'ordinanza n. 3072 del
21 luglio 2000, e sono dimensionati in relazione agli obiettivi della
raccolta differenziata. 2. L'ENEL o il gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. è
autorizzato a stipulare e stipula, entro 60 giorni dalla sottoscrizione delle
convenzioni, di cui al precedente comma 1, convenzioni per la cessione di
energia elettrica, con i soggetti che utilizzano il C.d.R. alle condizioni di
cui al provvedimento CIP 6/1992, e secondo le modalità di aggiornamento ivi
previste e comunque vigenti alla data di avvio delle procedure di
individuazione dei soggetti cui conferire i rifiuti. Le nuove convenzioni
dovranno essere stipulate in luogo di iniziative, ammesse fino al 30 giugno
1995, che non abbiano trovato concretezza. Tali incentivi si applicano alla
produzione di energia elettrica mediante utilizzo del combustibile derivato
dai rifiuti urbani e assimilati prodotti nei comuni della regione siciliana
al netto della raccolta differenziata. 3. Il commissario delegato ‑ presidente della regione siciliana dispone
l'obbligo a carico dei comuni di conferimento dei rifiuti urbani raccolti nel
territorio comunale, al netto della raccolta differenziata, nei siti di produzione
del combustibile derivato dai rifiuti, fermo restando l'onere del
conferimento, determinato in base alla tariffa definita nelle convenzioni di
cui al precedente comma 1 e del trasporto, a carico dei comuni stessi." 10.
All'articolo 5, comma 2 dell'ordinanza n. 2983 dei 31 maggio 1999, dopo le
parole: "di rifiuti urbani", sono aggiunte le seguenti:",
compresa l'autorizzazione di aumenti volumetrici di discariche
esistenti,". 11.
All'articolo 5 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, dopo il comma 6, è
aggiunto il seguente comma: "7. Il commissario delegato ‑ presidente della regione siciliana
predispone ed attua, per le aree di particolare pregio e sensibilità
ambientale, oltre che per i comuni in cui ricadono i parchi e le riserve della
regione siciliana ed al fine di garantire un adeguato ed efficace livello di
tutela ambientale di tali aree, specifiche iniziative a stralcio tra quelle
previste dal P.I.E.R. e dalla pianificazione successiva, nel campo della
raccolta differenziata e delle bonifiche. Il commissario delegato ‑
presidente della regione siciliana predispone ed attua, su siti anche diversi
dalle relative localizzazioni già programmate, iniziative pilota finalizzate
ad individuare, sperimentare e promuovere, soluzioni tecnologiche innovative
nel recupero di materie, nei trasporti e per la produzione di energia dai
rifiuti, da estendere su scala regionale. Saranno privilegiate le iniziative
caratterizzate da una più forte valenza ambientale, sociale ed economica, che
siano capaci di valorizzare i prodotti di recupero in filiere di riuso o in
processi industriali di utilizzo di tipo integrato a sviluppo verticale in
grado di produrre un valore aggiunto e di limitare il ricorso alle
discariche, anche per lo smaltimento dei sovvalli." 12. II comma
1, dell'articolo 6 dell'ordinanza n. 2983 dei 31 maggio 1999, così come
sostituito dall'articolo 2, comma 7 dell'ordinanza n.3072 del 21 luglio 2000,
è soppresso e sostituito dai seguenti: "1. Il commissario delegato presidente della regione Siciliana, in
caso di inadempimento dei competenti uffici dei comuni e della regione alle
disposizioni in materia di bonifica dei siti inquinati, con particolare
riferimento alle discariche autorizzate e non più attive, alle aree a
qualsiasi titolo divenute discariche abusive, nonché ai siti contaminati da
amianto, provvede, in deroga al regime delle competenze disciplinate
dall'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e dal decreto
ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471: a) ad approvare le misure di messa in sicurezza d'emergenza, dei piani
di caratterizzazione, dei progetti preliminari e di quelli definitivi di
bonifica e ripristino ambientale; b) a predisporre i piani di caratterizzazione delle aree pubbliche
compresi i litorali ed i sedimenti marini, la realizzazione degli interventi
di caratterizzazione, di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e di
ripristino ambientale di competenza pubblica; c) ad intervenire in via sostitutiva, in caso di inadempienza dei
soggetti obbligati, ai sensi dell'articolo 17, commi 10 e 11, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; d) a predisporre il piano regionale di bonifica e ad individuare i siti
prioritari. 1 bis. Il commissario delegato ‑ presidente della regione siciliana,
per i siti inquinati di interesse nazionale, in deroga al regime delle
competenze disciplinate dall'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22 ed al decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, salva in ogni
caso, l'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni di cui
all'art. 15 del medesimo decreto ministeriale: a) dispone la caratterizzazione delle aree pubbliche compresi i
litorali ed i sedimenti marini; b) realizza gli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza
d'emergenza e di bonifica e ripristino ambientale di competenza pubblica; c) interviene in via sostitutiva, in caso di inadempienza dei soggetti
obbligati, ai sensi dell'articolo 17, commi 10 e 11, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22; d) provvede alle attività di progettazione, nel caso di cui
all'articolo 15, comma 2, del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 in
caso di inadempimento del responsabile o qualora il responsabile non sia
individuabile e non provveda il proprietario del sito inquinato né altro
soggetto interessato. 1 ter. Il commissario delegato ‑ presidente della regione siciliana,
predispone e realizza un programma di interventi per le attività di
caratterizzazione, di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino
ambientale delle discariche comunali autorizzate e non più in esercizio,
avvalendosi delle risorse allo stesso assegnate dalle precedenti ordinanze
nonché attivando le procedure necessarie per assicurare il cofinanziamento
comunitario. 1 quater. Il commissario delegato ‑ presidente della regione siciliana,
sulla base di apposite convenzioni, si avvale dell'ANPA per coordinare le
attività di sua competenza in materia di bonifica dei siti inquinati di
interesse nazionale di Gela e Priolo, che riguardano in particolare: l'efficacia
delle misure di sicurezza e di emergenza, l'esecuzione delle attività di
caratterizzazione ‑ sia per le aree di pertinenza pubblica sia private ‑
d'analisi di contro campioni e monitoraggio delle procedure di bonifica, il
raggiungimento degli obiettivi di bonifica definiti per le diverse matrici
ambientali, il raggiungimento degli obiettivi di messa in sicurezza
permanente, il mantenimento delle condizioni di tutela sanitaria e di
protezione ambientale al termine degli interventi di bonifica." 13. All'articolo
6 dell'ordinanza n. 2983 dei 31 maggio 1999, il comma 1 bis, così come
aggiunto dall'articolo 2, comma 7, dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000,
è soppresso. 14. Al comma 2
dell'articolo 6 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come
modificato ed integrato dall'articolo 2, comma 1, lett. r) dell'ordinanza n.
3048 del 31 marzo 2000 e dall'articolo 2, comma 8, dell'ordinanza n. 3072 del
21 luglio 2000, la parola: "venti" è soppressa e sostituita con la
seguente: "quaranta". 15. All'articolo
8 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, il comma 1 così come modificato
dall'articolo 2, comma 1, lettera u) dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000
e successivamente sostituito dal comma 12 dell'ordinanza n. 3072 del 21
luglio 2000 è soppresso e sostituito dai seguenti: "1. A partire dall'1 luglio 2001 è applicato alla tariffa di
conferimento dei rifiuti urbani un coefficiente di maggiorazione pari all'1%
per ogni tre punti percentuali di raccolta differenziata non realizzato
rispetto all'obiettivo minimo del 25%. Dalla data di messa in esercizio degli impianti di produzione del
combustibile derivato dai rifiuti il coefficiente di maggiorazione, per ogni
punto percentuale di raccolta differenziata non realizzato rispetto al
predetto obiettivo minimo, è elevato al 3%. 2. L'osservatorio regionale sui rifiuti previsto nel P.I.E.R., in base
agli indirizzi adottati dalla commissione di cui all'articolo 11
dell'ordinanza n. 2983 dei 31 maggio 1999, provvede, entro il 31 maggio 2001
e successivamente con la medesima cadenza mensile, a fornire i dati relativi
agli obiettivi di raccolta differenziata conseguiti nel mese precedente al
commissario delegato presidente della regione siciliana, il quale provvede,
ai medesimi fini, a darne comunicazione ai prefetti. 3. I proventi derivanti dall'applicazione dei coefficienti di
maggiorazione di cui al comma 1, sono versati sulla contabilità speciale
intestata al commissario delegato ‑ presidente della regione siciliana e sono
destinati alle attività inerenti la gestione dei rifiuti." 16.
All'articolo 9, comma 1 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, e
successive modifiche ed integrazioni le parole da: "recupero" a
"in particolare" sono soppresse e sostituite dalle seguenti:
"recupero e smaltimento ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n.22, in deroga al procedimento amministrativo
dagli stessi disciplinato, salva la competenza attribuita ai prefetti in
materia di discariche"; 17. All'articolo
10, comma 2, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, dopo le parole
"unità di personale" sono aggiunte le seguenti: "di cui almeno
trenta". 18. Al comma 3
bis, dell'articolo 10, dell'ordinanza n.2983 del 31 maggio 1999, così come
integrato dall'art. 2, comma 1, lettera w, dell'ordinanza n. 3048 del 31
marzo 2000, dopo le parole: "delle qualifiche di appartenenza",
sono aggiunte le seguenti: "ovvero un'indennità pari all'80% dello
stipendio nella globalità delle voci per professori e ricercatori universitari".
La medesima indennità è riconosciuta, in luogo dei compenso previsto
dall'articolo 10, comma 2, dell'ordinanza 2983 del 31 maggio 1999, al
personale della carriera prefettizia. 19.
All'articolo 11, comma 1 dell'ordinanza n.2983 del 31 maggio 1999, le parole:
"del piano" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "dei
piani" e dopo la parola: "subcommissario" sono aggiunte le
seguenti: "ed i prefetti delle province" e dopo le parole:
"loro incombenti" sono aggiunte le seguenti: "Per fornire supporto
tecnico alla commissione scientifica nello svolgimento delle predette
attività, il commissario delegato presidente della regione siciliana assegna
al presidente della medesima personale tecnico appartenente alla struttura
commissariale." 20. All'art
12, comma 2, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, dopo le parole:
"lettera b)" sono aggiunte le seguenti: "e di cui al comma 5
dell'art. 7, della presente ordinanza così aggiunto dall'art. 2, comma 11,
dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000". 21.
All'articolo 13, comma 1, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 dopo la
lettera a) è aggiunta la seguente: "b) a curare direttamente l'esecuzione e la gestione economico‑finanziaria
per l'importo complessivo di lire 18.845.219.000 dei progetti n. 36 e n. 102,
interessanti il territorio della regione siciliana ammessi al finanziamento
con decreto del Ministro dell'ambiente del 25 marzo 1998, n. 89l/pers/III.” 22.
All'articolo 13 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 è aggiunto il
seguente comma: "4. Gli interventi inclusi nel "Documento regionale di
programma della Regione siciliana per l'area E" ‑‑ Area di sviluppo
occupazionale ambientale nel Mezzogiorno, approvato in attuazione del PTTA
1994/1996 dal Ministero dell'ambiente con il D.A. 02/pers/lll del 21 novembre
1996 di cui all'elenco riportato nell'articolo 1 dello stesso, ivi compresi
gli interventi di cui all'articolo 18 della legge 67/88, vengono revocati e
le relative risorse sono versate nella contabilità speciale intestata al
commissario delegato ‑ presidente della regione siciliana. Le predette
risorse sono destinate in via prioritaria alla realizzazione dei seguenti
interventi: ‑ "Recupero di cave e discariche dismesse in ambiente di pregio
naturalistico" ‑ "Prevenzione e tutela dal rischio di amianto" ‑ "Catasto e tutela dei siti soggetti all'inquinamento da campi
elettromagnetici" ‑ "Centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione,
il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi,
simili e loro parti" ‑ "Censimento dei pozzi di emunzione delle acque sotterranee e la
loro messa in sicurezza”. Il commissario delegato provvede immediatamente alla progettazione ed
attuazione dei predetti interventi, avvalendosi dei poteri, delle deroghe e
delle risorse finanziarie previsti dalla presente ordinanza." 23.
All'articolo 6, comma 4, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come
aggiunto dall'articolo 2, comma 9 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000,
le parole: "40 unità" sono soppresse e sostituite dalle seguenti:
"60 unità" e le parole "con scadenza al 31 dicembre 2001, da
ripartire," sono soppresse e sostituite dalle seguenti: ", da
retribuire nel limite massimo della retribuzione spettante al personale della
regione siciliana corrispondente al livello VIII, anzianità pari a 0, da
ripartire in funzione delle attività di monitoraggio dei corpi idrici e delle
attività inerenti la gestione dei rifiuti". 24.
All'articolo 4, comma 2, dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000 le parole
"nella misura di dieci lire" sono soppresse e sostituite dalle
seguenti: "nella misura di venti lire"; le parole "nella
misura di cinque lire" sono soppresse e sostituite dalle seguenti:
"nella misura di dieci lire"; le parole "per la produzione di
energia" e la parola "dedicati" sono soppresse. 25.
All'articolo 4, comma 1 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, le parole:
"finale dei rifiuti industriali" sono soppresse e sostituite dalle
seguenti: "di rifiuti" e dopo la parola: "medesimo." sono
aggiunte le seguenti: "salvo quanto previsto ai commi 2 e 3". 26.
All'articolo 4 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, il comma 2 è
soppresso e sostituito dai seguenti: "2. Le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di
smaltimento di rifiuti possono essere rilasciate ai sensi degli articoli 27 e
28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nei seguenti casi: a) Discariche dedicate per lo smaltimento della frazione secca o umida
di rifiuti urbani, a condizione che la discarica sia a titolarità e gestione
pubblica; b) aumenti volumetrici di discariche esistenti di rifiuti urbani a
gestione e titolarità pubblica; c) impianti di smaltimento di rifiuti speciali, comprese le discariche
per inerti, a condizione che il soggetto od i soggetti titolari e che gestiscono
gli impianti siano i produttori iniziali, come definiti dall'articolo 1,
lettera b) della direttiva 91/156/CEE, dei rifiuti smaltiti negli impianti
medesimi e che in detti impianti siano smaltiti esclusivamente i rifiuti
prodotti nel territorio regionale dal produttore iniziale stesso, al fine di
non pregiudicare il ciclo d'attività d'impresa che origina i rifiuti; per le
discariche di altre tipologie di rifiuti speciali, la presente disposizione
si applica limitatamente al rinnovo o all'adeguamento dell'autorizzazione, ai
sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, agli
impianti già in esercizio. 3. Negli impianti di smaltimento esistenti ed in esercizio, nei limiti
della capacità dell'impianto medesimo risultante dal provvedimento di
approvazione del progetto, possono altresì essere autorizzate, ai sensi
dell'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, operazioni
di smaltimento di ulteriori tipologie e quantità di rifiuti prodotti nel
territorio siciliano; sono, in ogni caso, escluse dal campo di applicazione
della presente disposizione le discariche. 4. Le autorizzazioni per le discariche dei rifiuti urbani e speciali,
sono rilasciate dai prefetti esclusivamente ad impianti a titolarità e
gestione pubblica. 5. Fino al superamento dello stato d'emergenza è vietato lo smaltimento
nella regione siciliana di rifiuti provenienti da altre regioni o
dall'estero." 27.
All'articolo 5, comma 2 dell'ordinanza n.3072 del 21 luglio 2000, le parole:
"1° ottobre 2000", sono soppresse e sostituite dalle seguenti:
"31 luglio 2001" ed il secondo periodo del medesimo comma è
soppresso e sostituito dal seguente: "A tal fine possono stipulare
apposite convenzioni con il Consorzio Obbligatorio delle Batterie al Piombo
Esauste e dei Rifiuti piombosi (CO.BAT.), di cui all'articolo 9 quinquies
della legge del 9 novembre 1988, n.475, che dovranno garantire, in
particolare, il rimborso dei soli costi effettivi del servizio sostenuti dal
CO.BAT.. 28.
All'articolo 5, comma 3, dell'ordinanza n.3072 del 21 luglio 2000, dopo le
parole: "5 febbraio 1997, n.22" i periodi sono soppressi e
sostituiti dai seguenti: "o, in caso di inadempienza dello stesso, il
commissario delegato ‑ Presidente della regione siciliana, provvede alla
gestione dei rifiuti dei beni in polietilene. In tal caso i costi del
servizio sono addebitati ai soggetti obbligati a partecipare al predetto
Consorzio.”. 29.
All'articolo 5, dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, dopo il comma 4, è
aggiunto il seguente: "5. A partire dal 31 luglio 2001 i produttori e gli importatori
dei veicoli sottoposti alle dichiarazioni di cui all'articolo 46 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n.22, provvedono al recupero ed allo smaltimento
dei veicoli a fine vita senza oneri per i conferitori." 30. All'articolo 6, comma 1 lettera a), c) e lettera d),
dell'ordinanza n.3072 del 21 luglio 2000, dopo le parole: "nelle aree
ASI" sono aggiunte le seguenti: "od in caso d'indisponibilità, in
altre aree nel medesimo ambito territoriale ottimale". 31.
All'articolo 13 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, è aggiunto il
seguente comma: "2. A favore dei sub commissari di cui al comma 1 del
precedente articolo 12, è autorizzata la corresponsione di un'indennità
mensile pari a 150 ore di lavoro straordinario" 32. Entro tre
mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza, il commissario delegato
‑ presidente della regione siciliana, sentiti i presidenti delle province,
predispone ed adotta un piano per identificare e localizzare, in ciascun
ambito territoriale ottimale, gli impianti per la messa in sicurezza, la
demolizione e la rottamazione dei veicoli a motore e dei rimorchi, e per il
recupero dei materiali attinenti alla predette attività; detto piano
individua anche gli impianti esistenti che, per esigenza di tutela ambientale
o sanitaria, devono essere delocalizzati in altri siti individuati dal piano
stesso. 33. In attesa
dell'attuazione del piano di cui al comma precedente ed in ogni caso non oltre
il termine del 31 marzo 2002, i centri di demolizione degli autoveicoli
legittimamente in esercizio alla data del 2 marzo 2001 possono essere, in
deroga agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22,
autorizzati a continuare ad operare. L'autorizzazione è rilasciata o negata
dal prefetto della provincia entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente ordinanza e deve indicare le misure che devono essere adottate
a tutela della salute e dell'ambiente. 34. I prefetti
delle province, per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di cui
al precedente comma 32, acquisiscono le aree per la localizzazione dei
suddetti interventi mediante provvedimento di occupazione di urgenza e di
esproprio e provvedono all'assegnazione delle aree stesse. Articolo
5
1. Per
l'espletamento degli incarichi affidati in materia di tutela delle acque, il
commissario delegato ‑ presidente della regione siciliana si avvale delle
amministrazioni periferiche dello Stato, dell'amministrazione regionale,
degli enti pubblici, delle province e dei comuni, delle aziende
municipalizzate, dei consorzi, delle università, delle aziende sanitarie
locali, dei servizi tecnici nazionali, con le medesime modalità previste
all'articolo 10, commi 5, 6 e 7, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999.
Il commissario si avvale, altresì, degli stessi poteri e deroghe previsti
dall'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 e successive modificazioni ed
integrazioni. 2. II
commissario delegato ‑ presidente della Regione siciliana per l'attuazione
degli interventi previsti dall'articolo 2 della presente ordinanza, può
avvalersi del vice commissario nominato con decreto presidenziale n. 131/Gab
del 18 ottobre 2000, nonché del sub commissario già nominato, d'intesa con il
Ministro dell'ambiente, con decreto commissariale n. 156 del 26 luglio 2000. 3. Il
commissario delegato ‑ presidente della Regione siciliana per l'attuazione
degli interventi d'emergenza in materia di gestione dei rifiuti, di bonifica
e risanamento ambientale, previsti dalle ordinanze n. 2983 del 31 maggio
1999, n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000 nonché dalla
presente ordinanza, può avvalersi del vice commissario nominato con decreto
commissariale n. 190 del 17 ottobre 2000 ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 e dei sub commissari nominati con
decreti commissariali n. 155 del 26 luglio 2000 e n. 157 del 26 luglio 2000. 4. Il
commissario delegato ‑ presidente della regione siciliana, per fronteggiare
l'emergenza e per svolgere le attività di analisi, controllo, monitoraggio e
prevenzione dei rischi, necessari all'espletamento dei propri compiti si
avvale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). 5. Il
commissario delegato ‑ presidente della regione siciliana nell'espletamento
degli incarichi affidati può avvalersi di venti unità di personale a tempo
pieno appartenente alle amministrazioni ed enti di cui all'articolo 10, comma
1, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 ovvero alle società a totale
capitale pubblico, con le medesime modalità di trattamento previste
dall'articolo 10, comma 5, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999. Il
commissario delegato ‑ presidente della regione siciliana può, altresì,
avvalersi di quindici unità di personale tecnico, non appartenente alla
pubblica amministrazione, cui sarà corrisposto un compenso determinato sulla
base delle tariffe professionali vigenti. 6. Il
commissario delegato ‑ presidente della regione siciliana nell'espletamento
degli incarichi affidati e per speciali esigenze, può avvalersi di venti
unità di personale estraneo alla pubblica amministrazione, con contratto a
tempo determinato, da retribuire nel limite massimo della retribuzione
spettante al personale della regione siciliana corrispondente al livello
VIII, anzianità pari a 0 e di tre esperti qualificati con cui attivare
rapporti di consulenza professionale a cui è corrisposta un'indennità pari a
quella prevista per gli esperti di cui al D.Leg.vo 11 giugno 1998, n. 180, convertito
con legge 3 agosto 1998, n. 267. 7. Per lo
svolgimento delle attività di propria competenza, il commissario delegato ‑
presidente della regione siciliana può, inoltre, avvalersi di società
specializzate a totale capitale pubblico o a partecipazione regionale, con il
riconoscimento, a favore dei medesimi, dei costi sostenuti e documentati,
preventivamente autorizzati dal commissario delegato. Il commissario delegato
‑ presidente della regione siciliana si avvale, inoltre, dei Nuclei operativi
di polizia ambientale delle amministrazioni comunali della regione siciliana. 8. Ai
presidenti ed ai componenti le commissioni di collaudo nominati dal
commissario delegato ‑presidente della regione siciliana non si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n.29 e successive modiche ed integrazioni, nonché le
disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14‑quater della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni. 9. L'articolo 7 dell'ordinanza n. 3072 dei 21 luglio 2000 è soppresso.
Articolo
6
1. Al comma
1, dell'articolo 5, dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000 la parola
"cinque" è soppressa e sostituita dalla seguente:
"quindici". 2. Al comma 2,
dell'articolo 5, dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000 la parola
“cinque" è soppressa e sostituita dalla seguente: "dieci". 3. Al comma
3, dell'articolo 5, dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000 dopo le parole
"le indennità" sono aggiunte le seguenti: "e i rimborsi spese
per le missioni". 4. Per le
finalità di cui alla presente ordinanza, il Ministero dell'ambiente può
avvalersi, per speciali esigenze, di venti unità di personale estraneo alla
pubblica amministrazione, con contratto a tempo determinato, da retribuire
nel limite massimo della retribuzione spettante al personale dei Ministero
stesso corrispondente alla fascia "D" (ex livello VIII). II
Ministero dell'ambiente può, altresì, avvalersi di due unità di personale,
anche estraneo alla pubblica amministrazione, con contratto a tempo
determinato, da retribuire nel limite massimo del compenso attribuito ai
membri della Commissione tecnico‑scientifica dei Ministero dell'ambiente
determinato con decreto interministeriale n. 62/88 del 24 marzo 1988 e
successive modiche ed integrazioni. Gli oneri derivanti dall'applicazione del
presente comma sono posti a carico del commissario delegato - presidente della regione siciliana. 5. Le unità
di personale di cui al precedente comma 4 sono utilizzate nella misura del 50
percento per le attività relative alla gestione dei rifiuti e nella misura
del 50 percento per le attività in materia di tutela delle acque. 6. Il
Ministero dell'ambiente definisce, d'intesa con il commissario delegato
- presidente della regione
siciliana, le modalità di collaborazione tra le strutture di cui si avvale il
commissario medesimo e le competenti direzioni generali. Articolo
7
1. Il
compenso mensile da corrispondere ai componenti la Commissione scientifica
nominata al sensi dell'articolo 11, comma 1, dell'ordinanza n. 2983 del 31
maggio 1999, così come integrata dall'articolo 8 dell'ordinanza n. 3072 del
21 luglio 2000, è determinato in ragione di un dodicesimo di quanto fissato
con decreto ministeriale n. 11787/ARS/M/DI/UD.E./N/SP del 21 settembre 1999. 2. Al fine di
dotare gli uffici della struttura commissariale di una propria sede, il
commissario delegato ‑ presidente della regione siciliana provvederà ad
acquisire in proprietà, in locazione o in comodato, i necessari locali ed é
autorizzato ad eseguire gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria che fossero necessari anche ai sensi del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626. Inoltre, il commissario delegato potrà entrare in
possesso di immobili di proprietà della regione siciliana, di enti pubblici
anche economici, sottoposti al controllo della stessa. 3. Il
commissario delegato può acquisire, in comodato, l'area del poligono di tiro
di Bellolampo, nel comune di Palermo, in attesa della permuta prevista
dall'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000. 4. Il
commissario delegato ‑ presidente della regione siciliana può avvalersi,
d'intesa con i competenti Direttori generali del Ministero dell'ambiente,
delle segreterie tecniche di cui all'articolo 114, comma 22, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, nominate con effetto dal decreto ministeriale n. 30351
del 10 aprite 2001 e dal decreto ministeriale n. 30352 del 10 aprile 2001, in
deroga all'articolo 114, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 5. Al fine di
rendere operativa ed autonoma la struttura commissariale prevista dalla
presente e dalle precedenti ordinanze in materia, il commissario delegato
presidente della regione siciliana provvede a dotarla dei necessari supporti
logistici. Articolo
8
1. Il
commissario delegato ‑ presidente della regione siciliana nello svolgimento
degli incarichi affidati può adottare, nei limiti necessari per la
realizzazione degli interventi di emergenza e nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico, provvedimenti in deroga alle seguenti norme,
oltre a quelle già previste nelle precedenti ordinanze: legge della Regione siciliana 8 luglio 1977, n. 47 ‑ articolo 11, come
modificato dall'articolo 64 della legge della Regione siciliana 10/1999; legge 8 giugno
1990, n. 142 ‑ articolo 22 decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ‑ articolo 24, comma 3; regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 ‑ articolo 13; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ‑ articolo 20, comma 1,
lett. a), e) e g), articolo 21, articolo 22, comma 3, lett. e), articolo 23; legge della Regione siciliana 27 aprile 1999, n. 10 ‑ articolo 17; decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 ‑ articoli 42, 43 e 44; decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 ‑ articolo 19; legge 22 dicembre 2000, n. 388 ‑ articolo 141, comma 4. Articolo
9
1. Per la
realizzazione degli interventi della presente ordinanza in materia di tutela
delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione e
riutilizzo, sono attribuite al commissario delegato ‑ presidente della
regione siciliana le seguenti risorse: a) lire 30 miliardi a valere sulle risorse assegnate dal
Ministro dell'ambiente al Servizio di tutela delle acque interne con decreto
ministeriale n. GAB/DEC/0099/2000 del 21 settembre 2000; b) lire 4,413 miliardi a valere sulle risorse assegnate
per le attività di monitoraggio e studio dal Servizio per la tutela delle
acque interne con decreto direttoriale n. 0150/Tal/DI/G/SP del 17 novembre
2000; c) lire 25 miliardi a valere sulle risorse assegnate alla
regione siciliana con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13
novembre 2000, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59; 2. Per le
medesime finalità dì cui al precedente comma 1, il commissario delegato ‑
presidente della regione siciliana: - dispone delle risorse comunitarie, nazionali,
regionali e locali, comunque assegnate o destinate alla realizzazione di
opere di fognatura, collettamento, depurazione e riutilizzo; - attiva le procedure necessarie per assicurare il
cofinanziamento comunitario degli interventi previsti dalla presente
ordinanza; - avanza istanze di finanziamento su programmi nazionali e
comunitari; - utilizza le risorse derivanti dai ribassi d'asta delle opere
già appaltate in materia di tutela delle acque; per gli interventi previsti dall'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999,
al commissario delegato sono attribuiti lire 25 miliardi a valere sulle
risorse assegnate alla regione siciliana con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000, in attuazione della legge 15 marzo
1997, n. 59. 3. I comuni
sono tenuti a versare sulla contabilità speciale intestata al commissario
delegato ‑ presidente della regione siciliana le somme dai medesimi riscosse
e relative alle tariffe del servizio di fognatura e depurazione al netto di
quelle destinate alla gestione. In caso di inadempienza il commissario
delegato può nominare commissari ad acta. 4. II
commissario delegato ‑ presidente della regione siciliana, per le funzioni di
pianificazione, per la definizione dei programma straordinario degli
interventi e per la progettazione degli interventi in materia di tutela delle
acque, si avvale anche, fino all'importo di lire 30.770 milioni, della
Sogesid S.p.A. che utilizza a tal fine le risorse già assegnate dal CIPE alla
società medesima, a carico del fondo ex articolo 19 del decreto legislativo
n. 96/1993, secondo la rimodulazione del quadro comunitario di cui alle note
della società del 23 settembre 1998, sottoposte al CIPE, per la presa d'atto,
nella seduta dell'11 novembre 1998. Il compenso da corrispondere per la
progettazione sarà pari al compenso calcolato applicando le tabelle A e B
previste dalla legge 2 marzo 1949, n. 143 e successivi aggiornamenti, con
l'aumento ‑ in quanto applicabile ‑ previsto dall'articolo 2 della stessa
legge, ridotto di una percentuale del 50% indicata all'articolo 4, comma 12‑bis,
della legge 155/1989. Il corrispettivo da riconoscere per le attività di
supporto alla pianificazione è determinato a vacazione ai sensi dell'articolo
4 della legge 143/1949, aggiornato con decreto ministeriale n. 417/1997, con
la detrazione di cui all'articolo 4, comma 12‑bis, della legge 155/1989 e con
il limite del 60% per quanto concerne i compensi accessori e con la
predeterminazione delle figure professionali impiegate. II commissario
delegato ‑ presidente della regione siciliana attesta l'attività svolta per
il successivo svincolo delle risorse da parte del Ministero competente. 5. II
commissario delegato ‑ presidente della regione siciliana è, inoltre,
autorizzato per la realizzazione degli interventi di cui alla presente
ordinanza, ad utilizzare le risorse del Q.C.S. 2000‑2006 destinate dal
complemento di programmazione della Regione siciliana all'attuazione degli
interventi di gestione dei rifiuti, bonifiche dei suoli e delle falde e di
tutela delle acque nonché le risorse destinate agli interventi di fognatura,
collettamento, depurazione e riutilizzo dagli accordi di programma quadro per
la gestione dei rifiuti, per le bonifiche dei suoli e delle falde e per il
ciclo integrato delle acque, sottoscritti dai Ministero dell'ambiente
nell'ambito dell'Intesa istituzionale di programma Stato ‑ Regione siciliana. 6. Le risorse
di cui ai precedenti commi sono trasferite, con le medesime modalità previste
dall'articolo 14, comma 1, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999,
direttamente sulle rispettive contabilità speciali intestate al commissario
delegato per gli interventi di emergenza. 7.
All'articolo 9 dell'ordinanza n. 3052 del 31 marzo 2000 il comma 3 è
soppresso. 8.
All'articolo 11 dell'ordinanza n. 3072 dei 21 luglio 2000, il comma 2 è
soppresso. Articolo
10
1. Sono fatti
salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dai commissari delegati
fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, con l'eccezione di
quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali. 2. Sono fatte
salve le disposizioni contenute nelle precedenti citate ordinanze che non
risultano in contrasto con la presente ordinanza. La presente ordinanza sarà
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Roma, 25 maggio
2001 Il Ministro: Bianco |