ORDINANZA n.3052/2000 del 31 marzo
2000
IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29
dicembre 1999 che delega le funzioni del coordinamento della Protezione
civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;
Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1999, con il quale vengono
delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui
alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 novembre
1999 di dichiarazione dello stato di emergenza idrica per i territori delle
province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani sino al 31
dicembre 2000;
Visto il «Programma di superamento e prevenzione dell'emergenza idrica in
Sicilia» approvato con delibere della giunta regionale siciliana n. 309 in
data 22 novembre 1999 e n. 377 del 30 dicembre 1999 nelle quali vengono
individuati gli interventi da attuare per le aree a rischio, distinti in tre
fasce:
a) da attuare entro
nove mesi;
b) da progettare
ed approvare entro nove mesi;
c) da progettare
entro dodici mesi;
Visti gli esiti delle riunioni del 18 gennaio e 30 marzo 2000
tenutesi con i rappresentanti della regione siciliana e del Ministero dei lavori
pubblici e dell'ambiente, durante le quali è stato esaminato il programma e
sono stati definiti gli interventi da realizzare prioritariamente;
Vista la nota protocollo n. 951 del 3 marzo 2000 della regione siciliana
nella quale è indicata la disponibilità di fondi per l'attuazione della
presente ordinanza;
Vista la nota protocollo n. 23412 del 22 novembre 1999 con la quale 1'Ente
acquedotti siciliani comunica di avere avviato la redazione dei documenti per
la valutazione di impatto ambientale relativa alla costruzione della diga di
Blufi;
Sentiti i Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e la
regione siciliana;
Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato per
il coordinamento della protezione civile;
DISPONE
Articolo 1
1. Il presidente della Regione
siciliana è nominato commissario delegato per realizzare le azioni e gli
interventi necessari al superamento della emergenza idrica nel territorio
della Regione siciliana.
2. Il commissario delegato per
l'espletamento dell'incarico può nominare due vicecommissari che lo
coadiuvano nell'attivazione della presente ordinanza.
Articolo 2
1. Il commissario delegato provvede al
completamento dei programmi degli interventi già finanziati e in corso o da
approntare e realizzare, necessari per fronteggiare la situazione di
emergenza nei settori dell'approvvigionamento, dell'adduzione,
potabilizzazione e della distribruzione delle acque. delle fognature e della
depurazione delle acque reflue, del riutilizzo e recapito delle acque
depurate provvedendo, altresi, ad individuare i soggetti attuatori degli
interventi. Il commissario per la durata dell'emergenza assicura altresì la
continuità dell'utilizzo delle acque provenienti dagli impianti di
trattamento prorogando le gestioni in essere nelle more, ove necessario,
della definizione di nuovi affidamenti degli stessi.
2. Il commissario dispone
prioritariamente. nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'art.
9 gli interventi per il superamento della situazione di emergenza per
l'approvvivionamento idrico delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna,
Palermo e Trapani. Il commissario pone in essere ogni iniziativa necessaria
ad accelerare l'attuazione del programma straordinario di cui alla allegata
tabella A, che forma parte integrante della presente ordinanza,
acquisendo sui progetti l'intesa del Ministro dell'ambiente che dovrà essere
resa entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta oltre alle
opere previste dall'art. 2 della ordinanza del Ministro dell'interno delegato
per il coordinamento della protezione civile n. 3043 del 26 febbraio 2000 che
non possano essere completate con fondi della stessa ordinanza ed eventuali
altri interventi la cui ultima azione possa avvenire entro il 30 giugno 2001.
3. Ai fini della presente ordinanza il
commissario delegato può individuare, inoltre, nuovi punti di
approvvigionamento idrico ed attuare gli interventi necessari alla loro
utilizzazione; può altresì acquisire punti di approvvigionamento esistenti
mediante provvedimenti di occupazione d'urgenza e requisizione temporanea.
Per la relativa copertura finanziaria il commissario delegato si avvale dei
fondi di cui al capitolo 69901 del bilancio di previsione per l'anno 2000
della Regione siciliana.
4. I residui interventi ricompresi
nelle fasce B e C del programma approvato dalla giunta
regionale di cui alle premesse costituiranno oggetto dell'accordo di
programma quadro "approvvigionamento idrico e risanamento acque -
settore risorse idriche" di cui alle "Intese istituzionali di
programma tra il Governo della Repubblica e la Giunta regionale"
approvate con deliberazione del C.I.P.E. del 6 agosto l999 e sottoscritto il
13 settembre 1999.
5. Il commissario delegato definisce, entro
venti giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana il programma straordinario degli
interventi da realizzare per sopperire alla emergenza in corso. Detto
programma, da sottoporre al parere della commissione di cui al successivo
art. 7, può essere predisposto anche per stralci dandone comunicazione al
Ministero dei lavori pubblici ed al Dipartimento della protezione civile.
6. Il commissario delegato
predispone il piano di tutela delle acque di cui all'art. 44 del decreto
legislativo ll maggio 1999, n l52; il commissario approva ed attua altresì un
programma straordinario degli interventi da realizzare per riutilizzare le
acque depurate e per tutelare i corpi idrici ricettori dell'intera regione
nel rispetto dei criteri di massima sicurezza sanitaria ed ambientale. Nelle
more dell'approvazione di tale programma, il commissario realizza, previa
intesa del Ministero dell'ambiente sui singoli progetti, che dovrà essere
resa entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, gli
interventi di fognatura, collettamento, depurazione, riutilizzo e recapito
delle acque già finanziati e non ancora appaltati alla data della presente
ordinanza ovvero il cui finanziamento sia previsto dagli accordi di programmi
quadro per il ciclo integrato delle acque nell'ambito delle intese
istituzionali di programma Stato-Regione siciliana.
Articolo 3
1. ll commissario delegato si avvale
delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'amministrazione regionale
delle province e dei comuni, delle aziende municipalizzate, dei consorzi,
delle università delle aziende sanitarie locali, dei servizi tecnici
nazionali.
2. L'utilizzazione di personale delle
pubbliche amministrazioni può essere disposta dal commissario delegato in
deroga alle procedure di comando e di distacco, nel limite di quindici unità
per la formazione di una segreteria tecnica di supporto al commissario
medesimo.
3. Il personale di cui al presente
articolo è autorizzato ad effettuare lavoro straordinario nel limite massimo
di settanta ore mensili calcolato sulla base degli importi orari spettanti in
relazione alle qualifiche di appartenenza e all'attività effettivamente resa.
Per le missioni del personale, richieste e autorizzate dal commissario
delegato, è riconosciuto il trattamento spettante in relazione alle
qualifiche di appartenenza, intendendosi autorizzato anche l'uso del mezzo
proprio con rimborso degli oneri relativi alla polizza assicurativa stipulata
ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio
1990, n. 44. Le amministrazioni di appartenenza sono autorizzate ad
anticipare e liquidare, a carico dei pertinenti capitoli di bilancio, i
trattamenti di missione e di eventuali premi assicurativi in favore del
rispettivo personale, chee verranno rimborsati dal commissario sulla base
delle documentate richieste.
Articolo 4
1. L'Ente acquedotti siciliani inoltra
al Ministero dell'ambiente entro sessanta giorni dalla pubblicazione della
presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana lo studio relativo all'impatto ambientale delle opere di
completamento della diga di Blufi; tale studio, redatto secondo le modalità
previste del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
dicembre 1988, dovrà specificare in particolare:
-
il ruolo della diga di Blufi nello schema
idrico di riferimento;
-
la qualità, la natura e la provenienza dei
materiali per la realizzazione dell'opera;
-
l'indicazione delle cave disponibili, le
modalità di coltivazione e di recupero e le interferenze con la viabilità
esistente indotta dal transito dei mezzi da/verso il sito di cantiere;
-
l'analisi della qualità delle acque e gli
eventuali interventi previsti a tutela delle acque invasate:
-
le opere connesse ed i relativi impatti.
2. Entro sessanta giorni dal
ricevimento dello studio di cui al precedente comma il Ministero
dell'ambiente pone in essere tutti gli atti di propria competenza propedeutici
alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale di cui all'art. 6
della legge 8 luglio 1986, n. 349. Entro lo stesso termine dovranno
esprimersi gli altri enti ed organismi che concorrono alla formazione della
valutazione dell'impatto ambientale.
3. Nelle more del completamento delle
procedure per la valutazione dell'impatto ambientale sono autorizzati
esclusivamente le attività di ripristino del cantiere per predisporlo
all'inizio dei lavori e la realizzazione dei rilevati sperimentali con i
materiali delle cave individuate con oneri a carico delle risorse della
Regione siciliana.
Articolo 5
1. Per la ricerca, captazione ed
utilizzo a consumo umano delle acque di falda disponibili è autorizzata la
deroga alle seguenti nome: titolo II del testo unico sulle acque n. 1775
dell'11 dicembre 1933, legge regionale 10 agosto 1985 n. 37, decreto
assessorato sanità - regione siciliana n. 3446 del 21 novembre 1992, decreto
ministeriale sanità del 26 marzo 1991 nel rispetto comunque dei parametri per
il consumo umano di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 236 del 24 maggio 1988, piano regolatore generale delle acque.
2. L'uso a fini idropotabili delle
acque disponibili dovrà essere autorizzato dalla azienda sanitaria locale
territorialmente competente sulla scorta delle risultanze derivanti da una
fase preventiva e congrua di campionamento ed analisi, in ogni caso non
superiori ad un mese e controlli sistematici per almeno un anno.
3. L'istituto per la geochimica dei
fluidi di Palermo, anche avvalendosi di esperti idrogeologi e geochimici
dell'università redige e consegna al commissario delegato ed alla commissione
tecnica di cui all'art. 7, entro sei mesi dalla data della presente ordinanza
uno studio di prefattibilità sulla possibilità di rinvenimento e
utilizzazione di nuove risorse idriche sotterranee nelle province siciliane
interessate dall'emergenza. A tale scopo il Dipartimento della protezione
civile è autorizzato a trasferire all'istituto la somma di L. 100.000.000. Il
relativo onere è posto a carico dell'unità previsionale di base 20.2.1.3
«fondo della protezione civile» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Articolo 6
1. I prefetti delle province
interessate sono autorizzati su richiesta del commissario delegato e per il
periodo strettamente necessario a requisire dagli invasi, in deroga alle
destinazioni attuali, i quantitativi di acqua necessari al superamento dell
emergenza idrica per gli usi potabili a carico dei fondi di cui all'art. 9.
Articolo 7
1. È istituita una commissione tecnica
composta da nove esperti di cui il presidente e due componenti designati dal
commissario delegato, due componenti designati dal Ministero dei lavori
pubblici, due componenti designati dal Ministero dell'ambiente e due dal
Dipartimento della protezione civile.
2. La commissione è nominata dal
commissario delegato, che ne fissa anche i compensi, ed ha sede presso gli
uffici del commissario medesimo. Il relativo onere grava sulle disponibilità
finanziarie di cui all'art. 9.
3. La commissione coadiuva per il
commissario delegato ed il vice-commissario per l'affidamento degli incarichi
di progettazione per la pianificazione e l'esame e gli interventi di cui
all'art. 2 della presente ordinanza e durante il corso dei lavori per
l'esecuzione degli stessi.
Articolo 8
1. Il commissario delegato provvede
all'approvazione dei progetti delle opere e degli impianti autorizzandone
anche l'esercizio. In particolare l'approvazione dei progetti da parte del
commissario delegato sostituisce ad ogni effetto, pareri, autorizzazioni e
concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove
occorre variante agli strumenti urbanistici dei comuni interessati alla
realizzazione delle opere e alla disposizione dell'area di rispetto e
composta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei
lavori.
2. Il commissario delegato per
l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di
progettazione, dispone l'accesso alle aree interessate in deroga
all'art. 16 comma 9 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modifiche ed integrazioni; per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli
interventi emette il decreto di occupazione e provvede alla redazione dello
stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche
con la sola presenza di due testimoni.
Articolo 9
1. All'onere relativo agli interventi
di cui all'art. 2 comma 2, stimato in lire 54,8 miliardi ed alle attività di
cui agli articoli 3 e 7, stimato in lire 7,6 miliardi, per un importo totale
di lire 62,4 miliardi, si fa fronte quanto a lire 39,9 miliardi mediante
1'utilizzazione di fondi della Regione siciliana quanto a lire 16 miliardi
mediante l'utilizzo delle risorse di cui allo stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici e quanto a lire 6,5 miliardi a carico della
unità previsionale di base 20.2.1.3 «fondo della protezione civile» dello
stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della
programmazione economica.
2. I fondi di cui al comma 1 sono trasferiti
su apposita contabilità speciale intestata al commissario delegato.
3. Il commissario delegato per i
compiti di cui all'art. 2 comma 6 della presente ordinanza:
-
dispone delle risorse comunitarie nazionali
regionali e locali, comunque assegnate o destinate alla realizzazione di
opere di fognatura, collettamento depurazione e riuttizzo;
-
attiva le procedure necessarie per
assicurare il cofinanziamento comunitario degli interventi previsti della
presente ordinanza:
-
avanza istanze di finanziamento su programmi
nazionali e comunitari.
Il commissario delegato per le funzioni di pianificazione, per
la definizione del programma straordinario degli interventi e per la
progettazione degli interventi in materia di tutela delle acque, si avvale
della Sogesid S.p.a. che concorre fino all'importo di lire 30.770 milioni
delle risorse già assegnate dal CIPE alla società medesima a carico del fondo
ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993, secondo la rimodulazione del
quadro comunitario di cui alle note della società del 23 settembre 1998,
sottoposte al CIPE, per la presa d'atto nella seduta dell'11 novembre 1998.
Articolo 10
1. I fondi per la realizzazione degli
interventi di cui alla presente ordinanza vengono accreditati al commissario
delegato dal Dipartimento della protezione civile, dal Ministero dei lavori
pubblici e dalla Regione siciliana in parti proporzionali alla partecipazione
delle predette amministrazioni al fondo complessivo di lire 62,4 miliardi.
2. Le predette somme vengono accreditate
al commissario delegato per ciascun progetto secondo le seguenti modalità:
-
10% dell'importo, a titolo di anticipazione,
alla data di comunicazione del programma di interventi di cui all'art. 2,
comma 5, della presente ordinanza;
-
10% ad avvenuta approvazione;
-
10% all'affidamento dei lavori alla impresa
appaltatrice;
-
successive tre aliquote pari al 20%,
dell'importo impegnato, come ricavato dal quadro economico a seguito
dell'applicazione del ribasso d'asta, al raggiungimento del 30%, del del 60%,
e del 90% della spesa sull'importo impegnato;
-
il saldo del 10% sarà corrisposto ad
avvenuto collaudo delle opere.
3. Le economie accertate durante
l'esecuzione dei lavori potranno essere utilizzate per la realizzazione delle
opere di cui all'art. 2.
Articolo 11
1. Il commissario delegato, con cadenza
mensile, fornisce al Dipartimento della protezione civile ed al Ministero dei
lavori pubblici, le informazioni necessarie per il monitoraggio fisico,
finanziario e procedurale delle opere da realizzare in analogia a quanto già
previsto per gli interventi cofinanziati dalla Unione europea.
Articolo 12
1. Per la realizzazione degli
interventi d'emergenza di cui alla presente ordinanza, possono essere
adottati provvedimenti in deroga alle seguenti norme nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico:
-
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, e
successive modificazioni ed integrazioni, articoli 3, 11 e 16;
-
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e
successive modificazioni ed integrazioni, articoli 41 e 117;
-
decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 1976, n. 1076, art. 42;
-
decreto del Presidente della Repubblica 5
dicembre 1983, n. 939, articoli 5 e 7;
-
decreto del Presidente della Repubblica 31 1uglio
1990, n. 299 articoli 1, comma 2, 3 e 8, comma 3;
-
decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 367, art. 20;
-
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402,
articoli 4, 8, 13, 14, 18 e 19;
-
legge della Regione siciliana 29 aprile 1985
n. 21, successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 4, 5, 19, 23, 34,
34-bis, 36, 39 e 40;
-
legge della Regione siciliana 12 gennaio
1993, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni articolo 30, escluso
le attività di cui all'art. 4 della presente ordinanza, 65;
-
legge della Regione siciliana 8 gennaio
1996, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 12, 14, 19, comma
2;
-
legge della Regione siciliana 6 aprile 1996,
n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, art. 14;
-
legge della Regione siciliana 2 settembre
1998, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni articoli 1
-
decreto del presidente della regione
siciliana 17 maggio 1999 «recepimento del decreto del Presidente della
Repubblica 12 aprile 1996 - V.I.A. - Atto di indirizzo e coordinantettto» ad
esecuzione delle attività di cui all'art. 4 della presente ordinanza.
La presente
ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma 31 marzo 9000
Il Ministro: Bianco
Tabella A:
INTERVENTI DA ATTIVARE ENTRO NOVE MESI DALLA DATA DELLA
PRESENTE ORDINANZA (FASCIA A DEL PROGRAMMA APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE
SIClLIANA).
1 Acquisto
10 autobotti
2 A1.1 Riparazione condotta
dissalatore Licata - Canicatti
3 A1.2 Mini dissalatori mobili
della DPC a Porto Empedocle
4 B1.1 Escavazione pozzo
città di Enna
5 A1.3 Escavazione pozzo
Monnafarina
6 B1.2 Escavazione pozzo
città di Nicosia
7 A2.1 Rifacimento bretella
vecchio Ancipa
8 A1.4 Adeguamento
a norme delle dighe: Fanaco, Leone, Scanzano, Rossella
9 Al.5 Adeguamento a
norme delle 11 dighe dell'Ente di sviluppo agricolo
10 Al.6 Manutenzione straordinaria
potabilizzazione Fanaco
11 A2.2 Esecuzione by-pass Caltanissetta
per collegamento acquedotto Blufi
12 Al.7 Manutenzione straordinaria
acquedotto Fanaco
13 Al.8 Adduzione acque pozzi Cap
Favara e S. Elia in S. Stefano Q. al Voltano
PROGETTI DA ELABORARE ED APPROVARE ENTRO NOVE MESI DALLA DATA
DELLA PRESENTE ORDINANZA (INCLUSI NELLA FASCIA B DEL PROGRAMMA
APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE SICILIANA).
1 Al.10 Rifacimento acquedotto Favara di
Burgio
2 Al 1 Costruzione
nuovo serbatoio S. Leo e rifacimento acquedotto Gela Licata
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