Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana Serie generale n. 92 del 19 aprile 2000 MINISTERO DELL’INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA N. 3048 del 31.3.2000 Ulteriori
disposizioni per fronteggiare la situazione d’emergenza determinatasi nel
settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione siciliana. IL MINISTRO DELL’INTERNO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto l’art. 5 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 29 dicembre 1999, che delega le funzioni del coordinamento della
protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro
dell’interno; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 22 gennaio 1999 concernente la dichiarazione dello stato d’emergenza
nella Regione siciliana in ordine alla situazione di crisi
socio-economico-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei
rifiuti urbani; Vista l’ordinanza n. 2983 in data 31 maggio 1999 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 132 dell’8
giugno 1999, concernente immediati interventi per fronteggiare la situazione
d’emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani
nella regione siciliana; Viste le note dei prefetti delle province con le quali sono
state richieste interpretazioni sull’ambito delle attività agli stessi
attribuite; Vista la nota n. 1287 del 3 dicembre 1999 con la quale il
commissario delegato - Presidente della Regione siciliana, chiede la proroga
di almeno un anno del termine fissato al 31 dicembre 1999 dall’art. 8 della
citata ordinanza n. 2983 con particolare riferimento all’aggravio della
tariffa per il conferimento in discarica dei rifiuti da parte dei comuni
siciliani; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
16 dicembre 1999 con il quale lo stato d’emergenza determinatosi nella
Regione siciliana è stato esteso anche al sistema dei rifiuti speciali,
speciali pericolosi e alla bonifica dei siti inquinati; Ritenuto indispensabile fornire l’esatta interpretazione a
quanto disposto in materia di rifiuti con l’ordinanza n. 2983 al fine di
contrastare con gli adeguati strumenti i fenomeni di smaltimento abusivo dei
rifiuti sia urbani che speciali e di affrontare i problemi dell’inquinamento
dei suoli, delle falde e dei sedimenti; Sentito il Presidente della Regione siciliana; Su proposta del Ministro dell’ambiente; DISPONE Articolo 1 1. I poteri conferiti al commissario delegato
- presidente della Regione siciliana, con l’ordinanza n. 2983 del 31 maggio
1999 comprendono la pianificazione dei rifiuti urbani, speciali, speciali
pericolosi nonché le bonifiche dei suoli, delle falde e dei sedimenti
inquinati. Articolo 2 1. All’ordinanza n. 2983 del 31 maggio
1999 sono apportate le seguenti ed integrazioni: a) il comma 1 dell’art. 1 è soppresso e sostituito dal seguente: "1. Il
presidente della Regione siciliana è nominato commissario delegato per la
predisposizione del piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle
aree inquinate di cui all’art. 22 della legge 5 febbraio 1997, n. 22, di un
piano di interventi d’emergenza per la gestione dei rifiuti urbani nonché per
la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione
d’emergenza"); b) all’art. 1, comma 3, dopo le parole
"vice-commissari" sono aggiunte le seguenti: "In particolare
si avvale di un vice commissario per la predisposizione del piano di cui
all’art. 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" e le parole
"comma 1" sono soppresse; c) all’art. 2, comma 1, lettera e), prima delle
parole "in ciascun ambito provinciale" è aggiunta la
seguente parola: "preferibilmente" e dopo la parola "il
numero" sono aggiunte le seguenti: ", che in
riferimento al territorio regionale non deve essere superiore a nove".
Alla lettera h) del medesimo articolo, dopo le parole
"all’interno delle singole province", sono aggiunte le seguenti
parole: "tranne che per gli impianti di cui alla precedente lettera e)"; d) all’art. 3, comma 1, in coda ai punti 1.1 ed 1.3 sono aggiunte
le seguenti parole: "subentrando, fino al termine dello stato di
emergenza, nell’affidamento del servizio ai comuni"; e) all’art. 3, comma 1, il punto 1.2 è soppresso; f) all’art. 3, comma 1, punto 1.3, le parole
"l’attivazione" sono soppresse e sostituite dalle seguenti:
"la realizzazione" e dopo le parole "rifiuti ingombranti"
sono aggiunte le seguenti: ", dei rifiuti inerti"; g) all’art. 3, comma 1, punto 1.4, dopo le parole "apposita
convenzione", sono aggiunte le seguenti: "subentrando
nell’affidamento del servizio ai comuni"; h) all’art. 3, comma 1, i punti 1.13 e 1.14 sono soppressi e
sostituiti dai seguenti: "1.13
l’adozione di misure per prevenire la formazione dei rifiuti, in particolare favorendo
il riutilizzo degli imballaggi e il riciclaggio dei beni a fine vita; 1.14 la
realizzazione di impianti per la produzione di combustibile derivato dai
rifiuti"; i)
all’art. 3, comma 1, dopo il punto 1.17 è
aggiunto il seguente: "1.18 la formazione e l’informazione ambientale, e
la promozione del rispetto dei valori naturali ed ambientali"; j)
all’art. 3, comma 2, il primo periodo è
soppresso e sostituito dal seguente: "Il commissario delegato-presidente
della Regione siciliana, per l’attuazione degli interventi di cui al
precedente comma 1, promuove ed organizza una gestione unitaria dei rifiuti
urbani in ciascun ambito territoriale provinciale. In particolare, ai
predetti fini, il commissario delegato promuove la costituzione delle forme e
dei modi della cooperazione tra i comuni di ciascun ambito ottimale
provinciale ai sensi dell’art. 23, comma 5, del decreto legislativo
del 5 febbraio 1997, n. 22, e per le stesse finalità può costituire,
nell’ambito di ciascuna provincia, una società mista cui partecipano la
provincia ed i comuni che lo richiedano"; k) all’art. 4, comma 2, dopo le parole "provvedimento C.I.P.
6/1992", sono aggiunte le seguenti: "e secondo le modalità
di aggiornamento ivi previste e comunque vigenti alla data di pubblicazione
del bando di gara di cui al precedente comma 1"; l)
all’art. 4, comma 3, le parole
"dell’accordo di programma" sono soppresse e sostituite dalle
seguenti: "degli
accordi di programma" e dopo il medesimo comma 3, è
aggiunto il seguente: " (3-bis.
Qualora la valutazione di compatibilità ambientale sui progetti degli
impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti ovvero degli
impianti dedicati di utilizzazione del combustibile derivato dai rifiuti con
recupero di energia indichi l’opportunità di valutare localizzazioni
alternative, il commissario delegato-presidente della Regione siciliana
definisce la proposta di rilocalizzazione, acquisisce dal Ministro
dell’ambiente il parere di compatibilità ambientale, promuove la stipula
degli accordi di programma e procede alla stipula del contratto con
l’aggiudicatario della gara del servizio di smaltimento rifiuti agli stesse
patti, oneri e condizioni. Tale rilocalizzazione non comporta oneri
aggiuntivi per il commissario delegato-presidente della regione siciliana"; m) all’art. 5, comma 1, dopo le parole "5 febbraio 1997, n.
22", sono aggiunte le seguenti: "in materia di rifiuti urbani,
speciali e speciali pericolosi"; n) all’art. 5, comma 2, il primo periodo è sostituito dal
seguente: " Le approvazioni dei progetti e le autorizzazioni di cui agli
articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono
rilasciate dai prefetti delle province"; o) all’art. 5 il comma 4 è soppresso e sostituito dal seguente: "4. Per far
fronte al fabbisogno di cui all’art. 2, comma 1, lettera g), i
prefetti delle province individuano le discariche, ne assicurano la
titolarità e la gestione pubblica anche nei modi previsti dal precedente art.
3, comma 2. e le adeguano alle disposizioni contenute nella normativa vigente
avvalendosi degli strumenti giuridici e delle strutture tecniche ed operative
previsti dalla presente ordinanza nonché delle risorse finanziarie poste a
loro disposizione dal commissario delegato. I prefetti delle province
dispongono la chiusura, la messa in sicurezza e gli interventi di
post-gestione delle discariche di cui non prevedono la continuità in
esercizio"; p) all’art. 5, il comma 6 è soppresso e sostituito dai seguenti: "6. È vietato
l’ingresso nel territorio della regione siciliana dei rifiuti destinati allo
smaltimento provenienti da altre regioni e dall’estero. La vigilanza
sull’applicazione ditale divieto è affidata ai prefetti. 7. Il commissario
delegato, in coerenza con la progressiva attuazione degli obbiettivi del
piano, ed in particolare, con riferimento al progressivo incremento della
percentuale di raccolta differenziata, ed al fine di assicurare il
riciclaggio ditali frazioni nonché il recupero del CDR prodotto dai rifiuti
che residuano dalla raccolta differenziata, disciplina, d’intesa con il
Ministro dell’ambiente, l’importazione nel territorio della Regione siciliana
di rifiuti destinati ad essere riciclati o recuperati nel territorio
regionale medesimo"; q) all’art. 6, comma 1, dopo le parole "regione
siciliana" sono aggiunte le seguenti: "avvalendosi del vice
commissario di cui all’art. 2, comma 1, lettera b)", dopo
le parole "condizioni di inquinamento," sono aggiunte le seguenti:
"delle aree comprese nei siti di interesse nazionale di cui all’art. 1,
della legge 9 dicembre 1998, n. 426"; alla fine del periodo è aggiunta
la seguente frase: "I progetti degli interventi di bonifica dei siti
definiti di interesse nazionale ai sensi dell’art. 1, della legge 9 dicembre
1998, n. 426, sono approvati dal Ministero dell’ambiente, di concerto con i
Ministeri dell’industria e della sanità e d’intesa con il commissario
delegato ai sensi dell’art. 17, comma 14, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22; r) all’art. 6, comma 2, le parole "commissario delegato -
presidente della Regione siciliana, può avvalersi:" sono soppresse e
sostituite dalle seguenti: "il vice commissario può avvalersi di venti
unità di personale della pubblica amministrazione cui verrà corrisposto un
compenso mensile nei limiti di 70 ore di straordinario effettivamente reso,
sulla base degli importi orari delle qualifiche di appartenenza, a valere sui
fondi a disposizione del commissario delegato - presidente della Regione
siciliana nonché" e prima delle parole:"per le attività di
accertamento" sono inserite le seguenti: ", per le attività di
verifica e controllo con tecniche analitiche e strumentali e"; dopo le
parole:"Organizzazione mondiale della
sanità," sono aggiunte le seguenti: "dell’ARPA e, nelle more della
sua istituzione, dei laboratori di igiene e profilassi territorialmente
competenti," e prima delle parole "l’esecuzione degli
interventi" sono aggiunte le seguenti: "la progettazione e"; s) all’art. 6, in coda al comma 3, sono aggiunte le seguenti
parole: ", relative alle voci specificate nel provvedimento di
affidamento di ciascun incarico"; t) all’art. 7, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "4.
La tariffa per il conferimento dei rifiuti in discarica deve prevedere il
recupero delle spese di gestione, delle spese di investimento, per la
realizzazione ed il funzionamento, e delle spese di risanamento ambientale e
di gestione per almeno un trentennio, dopo la chiusura, sulla base di
apposito piano finanziario predisposto dall’ente incaricato della
gestione". u) all’art. 8, comma 1, le parole: "31 dicembre 1999"
sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2000"; v) all’art. 9, comma 3, le parole "gestione degli
appalti" sono soppresse e sostituite dalle seguenti:"gestione delle
gare di appalto" e dopo le parole "è affidata" sono aggiunte
le seguenti: ", nei casi in cui il commissario delegato lo
richieda,"; w) all’art. 10, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis.
Per l’istruttoria tecnico-amministrativa degli interventi i prefetti
delle province possono avvalersi degli uffici regionali, provinciali e
comunali. Per le approvazioni dei progetti, per le autorizzazioni e per ogni
altra procedura afferente, ciascun prefetto si avvale di un gruppo di
valutazione composto da quattro unità di personale della pubblica
amministrazione, cui sarà corrisposto un compenso mensile nei limiti di
settanta ore di straordinario effettivamente reso, sulla base degli importi
orari delle qualifiche di appartenenza, a valere sui fondi a disposizione del
commissario delegato - presidente della Regione siciliana"; x) all’art. 10 è aggiunto il seguente comma: "8. Per la fornitura
dei beni e servizi per le esigenze della struttura commissariale, si
applicano le norme vigenti nella Regione siciliana"; y) all’art. 12, comma 1, lettera f), dopo le parole
"assicura la gestione di tali progetti" sono aggiunte le seguenti:
"eventualmente anche disponendo l’esclusione dal programma degli enti
che ritardino gli adempimenti di propria competenza, con contestuale
affidamento del progetto ad altro ente"; z) all’art. 12, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
"6. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, al
fine di realizzare gli interventi urgenti previsti nella presente ordinanza,
può autorizzare gli enti finanziati ad anticipare, in tutto o in parte, le
somme a suo carico e può intervenire in via sostitutiva in caso di
inadempienza dei soggetti obbligati alla restituzione delle somme
anticipate". Articolo 3 1. Al fine di ridurre il quantitativo
di rifiuti da conferire in discarica, i prefetti delle province dispongono, a
carico dei soggetti gestori delle discariche, la riduzione e successivamente
il divieto di conferimento di qualsiasi tipo di imballaggi primari, secondari
e terziari, della sostanza organica, dei rifiuti inerti, dei rifiuti
ingombranti, dei beni durevoli nonché dei rifiuti assimilati ed assimilabili
sottoposti a procedure semplificate di recupero ai sensi del decreto
ministeriale 5 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, in
relazione allo sviluppo della raccolta differenziata. Allo stesso fine, i
prefetti delle province dispongono gli strumenti amministrativi per
assicurare il conferimento separato da parte dei singoli produttori di
rifiuti, in coordinamento con le iniziative di raccolta differenziata avviate
dai comuni ovvero, in sostituzione dei medesimi, dal commissario
delegato-presidente della Regione siciliana. 2. Il commissario delegato - presidente
della Regione siciliana, adotta i provvedimenti necessari all’ampliamento della
discarica di Bellolampo, nel comune di Palermo, mediante la realizzazione di
una quarta vasca. A tal fine, sentiti gli enti interessati, il commissario
delegato-presidente della Regione siciliana - provvede allo spostamento del
poligono di tiro, alla localizzazione del nuovo poligono di tiro ed alla sua
realizzazione, d’intesa con il prefetto di Palermo, al quale vengono
attribuiti i poteri espropriativi ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n.
865, per l’acquisizione dell’area per il nuovo poligono, anche al fine
di procedere alla per-muta tra il vecchio ed il nuovo sito. Agli oneri
derivanti dall’applicazione del presente articolo, il commissario
delegato-presidente della regione siciliana provvede nei limiti delle risorse
allo stesso assegnate dall’ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, fermo
restando il recupero a carico degli introiti della gestione della nuova
discarica e l’eventuale previsione di forme compensative per i comuni
interessati. Articolo 4 1. Il commissario delegato - presidente
della regione siciliana, mette in atto ogni intervento per accelerare l’avvio
dei lavori degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti
e definisce con l’aggiudicataria la riduzione dei termini dì realizzazione
dei medesimi impianti. La riduzione dei termini deve avvenire senza oneri
aggiuntivi per il commissario delegato -presidente della Regione siciliana. 2. Il commissario delegato - presidente
della Regione siciliana, dispone un contributo a carico dei comuni che
conferiscono i rifiuti, da erogare ai comuni nel cui territorio sono ubicati
gli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti e degli
impianti dedicati di utilizzazione del combustibile derivato dai rifiuti per
la produzione di energia, nonché dispone la realizzazione di opere di
risanamento ambientale ed infrastrutturali. Detto contributo, stabilito nella
misura di 10 lire per chilogrammo di rifiuto conferito agli impianti di
produzione di CDR, sarà erogato nella misura di 5 lire per chilogrammo
ai comuni sede di impianto di produzione di CDR e nella misura di 5 lire per
chilogrammo ai comuni sede di impianti dedicati di utilizzazione del
combustibile derivato dai rifiuti. 3. Il commissario delegato - presidente
della regione siciliana realizza, avvalendosi delle risorse ad esso
assegnate, nonché dei poteri e delle deroghe previste dall’ordinanza n. 2983,
del 31 maggio 1999, le infrastrutture di collegamento e di mitigazione
ambientale degli impianti di produzione e di utilizzo del combustibile
derivato dai rifiuti. Articolo 5 1. Il Ministero dell’ambiente per le
attività di competenza connesse alla situazione di emergenza e nei suoi
limiti temporali, si avvale, di cinque unità di personale. poste a tal fine
in posizione di comando o di distacco, previo assenso degli interessati,
identificate tra i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, dei servizi
tecnici dello Stato, degli organi tecnici e delle agenzie dello Stato e delle
regioni, quali l’istituto superiore di sanità l’agenzia nazionale e le
agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, l’ente nazionale per
l’energia e l’ambiente, nonché degli enti pubblici anche economici, delle
società a partecipazione pubblica, anche in liquidazione. Tale personale è
messo a disposizione del Ministero dell’ambiente non oltre venti giorni dalla
richiesta. 2. Il Ministero dell’ambiente, per le
medesime finalità e negli stessi limiti temporali di cui al precedente comma
1, si avvale inoltre di cinque esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed
amministrative, ai quali viene corrisposta una indennità pari a quella
prevista per gli esperti di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180,
convertito con legge 3 agosto 1998, n. 267. 3. Gli oneri relativi alle spese di
personale da rimborsare alle amministrazioni di appartenenza sono posti a
carico, nei limiti degli stanziamenti previsti, della U.P.B. 4.1.1. -
funzionamento, dello stato di previsione del ministero dell’ambiente. Le
indennità da corrispondere agli esperti e le spese per il lavoro
straordinario del personale di cui ai precedenti commi 1 e 2, da
corrispondersi nel limite massimo di settanta ore mensili, sono erogate dal
commissario delegato - presidente della Regione siciliana, nel limite delle
risorse già autorizzate dalle precedenti ordinanze in materia. 4. Il Ministero dell’ambiente può
altresì avvalersi degli esperti di cui al contingente previsto dall’art. 9,
della legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive modificazioni ed
integrazioni, acquisiti – anche in denoga all’art. 9, comma 1, della citata
legge 475 – dalle amministrazioni di cui al precedente comma 1. 5. L’utilizzazione del personale di cui
ai precedenti commi 1 e 4, anche in organi collegiali istituiti per
l’intervento straordinario, è disposta in deroga alle procedure di comando, di
distacco e di autorizzazione e si svolge in deroga alle norme ordinarie in
materia di orario di servizio. Tra le norme procedurali derogate sono
comprese l’art. 58, commi 2, 3 e 5, l’art. 60 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l’art. 56 del testo unico 10
gennaio 1957, n. 3, e l’art. 456, comma 12 del decreto legislativo 10
aprile 1994, n. 297, e successive integrazioni e modificazioni. Articolo 6 1. Sono fatti salvi gli effetti
prodotto dai provvedimenti assunti dai prefetti delle province fino alla data
di pubblicazione della presente ordinanza, con l’eccezione di quelli incisi
da provvedimenti giurisdizionali. 2. Sono fatte salve le disposizioni
contenute nella precedente citata ordinanza che non risultano in contrasto
con la presente ordinanza. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 marzo 2000 Il Ministro: Bianco |