Pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie
generale n. 59 del 12 marzo 2003 supplemento ordinario n.40
DECRETO
LEGISLATIVO 13 gennaio 2003, n. 36 Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche
di rifiuti. IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39,
recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, ed in particolare
l'articolo 42; Vista la direttiva 1999/31/CE del
Consiglio del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti; Visto il decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, recante norme per l'attuazione delle direttive
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive modificazioni; Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2002; Acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano nella seduta del 25 luglio 2002; Acquisiti i pareri delle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri adottata, nella riunione dell'11 dicembre 2002; Sulla proposta dei Ministri per le
politiche comunitarie e dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e
delle finanze, delle attivita' produttive e della salute; EMANA il seguente decreto legislativo: Articolo 1 (Finalita) 1. Per
conseguire le finalita' di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, il presente decreto stabilisce requisiti operativi e
tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi
a prevenire o a ridurre il piu' possibile le ripercussioni negative
sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle
acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale,
compreso l'effetto serra, nonche' i rischi per la salute umana risultanti
dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica. 2. Si
considerano soddisfatti i requisiti stabiliti dal decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 372, qualora siano soddisfatti i requisiti del presente
decreto. Articolo 2 (Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto si
intende per: a) "rifiuti":
le sostanze od oggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni; b) "rifiuti
urbani": i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto
legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni; c) "rifiuti
pericolosi": i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto
legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni; d) "rifiuti
non pericolosi": i rifiuti che per provenienza o per le loro
caratteristiche non rientrano tra i rifiuti contemplati dalla lettera c); e) "rifiuti
inerti": i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione
fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si
dissolvono, non bruciano ne' sono soggetti ad altre reazioni fisiche o
chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie,
non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o
danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale
inquinante globale dei rifiuti, nonche' l'ecotossicita' dei percolati devono
essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualita' delle
acque, superficiali e sotterranee; f) "deposito
sotterraneo": un impianto per il deposito permanente di rifiuti situato
in una cavita' geologica profonda, senza coinvolgimento di falde o acquiferi,
quale una miniera di potassio o di sale; g) "discarica":
area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul
suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei
rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli
stessi, nonche' qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito
temporaneo per piu' di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti
in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo
trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo
stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo
inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in
attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno; h) "trattamento";
i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di
cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne
il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare
il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza; i) "rifiuti
biodegradabili": qualsiasi rifiuto che per natura subisce processi di
decomposizione aerobica o anaerobica, quali, ad esempio, rifiuti di alimenti,
rifiuti dei giardini, rifiuti di carta e di cartone; l) "gas
di discarica"; tutti i gas generati dai rifiuti in discarica; m) "percolato"; liquido che si origina
prevalentemente dall'infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla
decomposizione degli stessi; n) "eluato";
liquido ottenuto in laboratorio adottando le metodiche analitiche previste
dal decreto di cui all'articolo 7, comma 5; o) "gestore"
il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una
discarica, che vanno dalla realizzazione e gestione della discarica fino al
termine della gestione post-operativa compresa; tale soggetto puo' variare
dalla fase di preparazione a quella di gestione successiva alla chiusura
della discarica; p) "detentore";
il produttore dei rifiuti o il soggetto che ne e' in possesso; q) "richiedente";
il soggetto che presenta richiesta di autorizzazione per una discarica; r) "rifiuti
liquidi"; qualsiasi rifiuto sotto forma liquida, comprese le acque
reflue non convogliate in reti fognarie ed esclusi i fanghi; s) "autorita'
territoriale competente"; l'autorita' responsabile dell'esecuzione degli
obblighi previsti dal presente decreto; t) "centro
abitato"; insieme di edifici delimitato lungo le vie d'accesso dagli
appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un
raggruppamento continuo, ancorche' intervallato da strade, piazze, giardini o
simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso
pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada. Articolo 3 (Ambito d'applicazione) 1. Le
disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le discariche, come
definite dall'articolo 2, comma 1, lettera g). 2. Il presente decreto non si applica: a) alle
operazioni di spandimento sul suolo di fanghi, compresi i fanghi di
depurazione delle acque reflue domestiche ed i fanghi risultanti dalle
operazioni di dragaggio, e di materie analoghe a fini fertilizzanti o
ammendanti; b) all'impiego
di rifiuti inerti idonei in lavori di accrescimento o ricostruzione e
riempimento o a fini di costruzione nelle discariche; c) al
deposito di fanghi di dragaggio non pericolosi presso corsi d'acqua minori da
cui sono stati dragati e al deposito di fanghi non pericolosi nelle acque
superficiali, compreso il letto e il sottosuolo corrispondente; d) al
deposito di terra non inquinata ai sensi del decreto del Ministro
dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, o di rifiuti inerti non pericolosi
derivanti dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio
di minerali, nonche' dall'esercizio di cave. 3. Fermo
restando che i rifiuti devono essere depositati in modo tale da impedire
qualsiasi inquinamento ambientale o danni alla salute umana, al deposito di
rifiuti non pericolosi, diversi dai rifiuti inerti, ricavati dalla
prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali,
nonche' dall'esercizio delle cave, possono non applicarsi le disposizioni di
cui all'allegato 1 punti 2.3 e 2.4. Articolo 4 (Classificazione delle discariche) 1. Ciascuna
discarica e' classificata in una delle seguenti categorie: a) discarica per rifiuti inerti; b) discarica per rifiuti non pericolosi; c) discarica per rifiuti pericolosi. Articolo 5 (Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in
discarica) 1. Entro un
anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna regione
elabora ed approva un apposito programma per la riduzione dei rifiuti
biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale
di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 22
del 1997, allo scopo di raggiungere, a livello di Ambito Territoriale
Ottimale, oppure, ove questo non sia stato istituito, a livello provinciale i
seguenti obiettivi: a) entro
cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti
urbani biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante; b) entro
otto anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti
urbani biodegradabili devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante; c) entro
quindici anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti
urbani biodegradabili devono essere inferiori a 81 kg/anno per abitante. 2. Il
programma di cui al comma 1 prevede il trattamento dei rifiuti e, in
particolare, il riciclaggio, il trattamento aerobico o anaerobico, il
recupero di materiali o energia. 3. Le regioni
soggette a fluttuazioni stagionali del numero degli abitanti superiori al 10%
devono calcolare la popolazione cui riferire gli obiettivi di cui sopra sulla
base delle effettive presenze all'interno del territorio. 4. I programmi
e i relativi stati annuali di attuazione sono trasmessi al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, che provvede a darne
comunicazione alla Commissione Europea. Articolo 6 (Rifiuti non ammessi in discarica) 1. Non sono ammessi in discarica i
seguenti rifiuti; a) rifiuti
allo stato liquido; b) rifiuti
classificati come Esplosivi (H1), Comburenti (H2) e Infiammabili (H3-A e
H3-B), ai sensi dell'allegato I al decreto legislativo n. 22 del 1997; c) rifiuti
che contengono una o piu' sostanze corrosive classificate come R35 in
concentrazione totale maggiore o uguale a 1%; d) rifiuti
che contengono una o piu' sostanze corrosive classificate come R34 in
concentrazione totale >5%; e) rifiuti
sanitari pericolosi a rischio infettivo - Categoria di rischio H9 ai sensi
dell'allegato I al decreto legislativo n. 22 del 1997 ed ai sensi del decreto
del Ministro dell'ambiente 26 giugno 2000, n. 219; f) rifiuti
che rientrano nella categoria 14 dell'allegato G1 al decreto legislativo n.
22 del 1997; g) rifiuti
della produzione di principi attivi per biocidi, come definiti ai sensi del
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e per prodotti fitosanitari
come definiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; h) materiale
specifico a rischio di cui al decreto del Ministro della sanita' in data 29
settembre 2000, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2000, e materiali ad alto rischio
disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, comprese le
proteine animali e i grassi fusi da essi derivati; i) rifiuti
che contengono o sono contaminati da PCB come definiti dal decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in quantita' superiore a 50 ppm; l) rifiuti
che contengono o sono contaminati da diossine e furani in quantita' superiore
a 10 ppb; m) rifiuti che
contengono fluidi refrigeranti costituiti da CFC e HCFC, o rifiuti
contaminati da CFC e HCFC in quantita' superiore al 0,5% in peso riferito al
materiale di supporto; n) rifiuti
che contengono sostanze chimiche non identificate o nuove provenienti da
attivita' di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo
e sull'ambiente non siano noti; o) pneumatici
interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, esclusi i pneumatici usati
come materiale di ingegneria ed i pneumatici fuori uso triturati a partire da
tre anni da tale data, esclusi in entrambi i casi quelli per biciclette e
quelli con un diametro esterno superiore a 1400 mm; p) rifiuti con
PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg a partire dal 1/1/2007. 2. E' vietato
diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di
ammissibilita' di cui all'articolo 7. Articolo 7 (Rifiuti ammessi in discarica) 1. I rifiuti
possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale
disposizione non si applica: a) ai
rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile; b) ai
rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalita'
di cui all'articolo 1, riducendo la quantita' dei rifiuti o i rischi per la
salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto
dei limiti fissati dalla normativa vigente. 2. Nelle
discariche per rifiuti inerti possono essere ammessi esclusivamente i rifiuti
inerti che soddisfano i criteri della normativa vigente. 3. Nelle
discariche per i rifiuti non pericolosi possono essere ammessi i seguenti
rifiuti: a) rifiuti
urbani; b) rifiuti
non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di
ammissione dei rifiuti previsti dalla normativa vigente; c) rifiuti
pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di ammissione
previsti dal decreto di cui al comma 5. 4. Nelle
discariche per rifiuti pericolosi possono essere ammessi solo rifiuti
pericolosi che soddisfano i criteri fissati dalla normativa vigente. 5. I criteri
di ammissione in discarica sono definiti con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle
attivita' produttive e della salute, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Articolo 8 (Domanda di autorizzazione) 1. La domanda
di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di una discarica e'
presentata ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del
1997, e successive modificazioni, completa di tutte le informazioni richieste
dagli articoli medesimi e deve altresi' contenere almeno i seguenti dati e
informazioni: a) l'identita'
del richiedente e del gestore, se sono diversi; b) la
descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei rifiuti da depositare,
indicando il Codice dell'Elenco Europeo dei Rifiuti; c) l'indicazione
della capacita' totale della discarica, espressa in termini di volume utile
per il conferimento dei rifiuti, tenuto conto dell'assestamento dei rifiuti e
della perdita di massa dovuta alla trasformazione in biogas; d) la
descrizione del sito, ivi comprese le caratteristiche idrogeologiche,
geologiche e geotecniche, corredata da un rilevamento geologico di dettaglio
e da una dettagliata indagine stratigrafica eseguita con prelievo di campioni
e relative prove di laboratorio con riferimento al decreto del Ministro dei
lavori pubblici in data 11 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
127 del 1° giugno 1988; e) i metodi
previsti per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, con particolare
riferimento alle misure per prevenire l'infiltrazione di acqua all'interno e
alla conseguente formazione di percolato, anche in riferimento alla lettera
c); f) la
descrizione delle caratteristiche costruttive e di funzionamento dei sistemi,
degli impianti e dei mezzi tecnici prescelti; g) il piano
di gestione operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti
dall'allegato 2, nel quale devono essere individuati i criteri e le misure
tecniche adottate per la gestione della discarica e le modalita' di chiusura
della stessa; h) il piano
di gestione post-operativa della discarica, redatto secondo i criteri
stabiliti dall'allegato 2, nel quale sono definiti i programmi di
sorveglianza e controllo successivi alla chiusura; i) il
piano di sorveglianza e controllo, nel quale devono essere indicate tutte le misure
necessarie per prevenire rischi d'incidenti causati dal funzionamento della
discarica e per limitarne le conseguenze, sia in fase operativa che
post-operativa, con particolare riferimento alle precauzioni adottate a
tutela delle acque dall'inquinamento provocato da infiltrazioni di percolato
nel terreno e alle altre misure di prevenzione e protezione contro qualsiasi
danno all'ambiente; i parametri da monitorare, la frequenza dei monitoraggi e
la verifica delle attivita' di studio del sito da parte del richiedente sono
indicati nella tabella 2, dell'allegato 2; l) il
piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica, redatto
secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel quale devono essere previste
le modalita' e gli obiettivi di recupero e sistemazione della discarica in
relazione alla destinazione d'uso prevista dell'area stessa; m) il piano finanziario che preveda che tutti i costi
derivanti dalla realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica,
i costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui
all'articolo 14, i costi stimati di chiusura, nonche' quelli di gestione
post-operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo
applicato dal gestore per lo smaltimento, tenuto conto della riduzione del
rischio ambientale e dei costi di post-chiusura derivanti dalla adozione di
procedure di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001; n) le
informazioni relative alla valutazione di impatto ambientale, qualora la
domanda di autorizzazione riguardi un'opera o un'attivita' sottoposta a tale
procedura; o) le
indicazioni relative alle garanzie finanziarie del richiedente o a qualsiasi
altra garanzia equivalente, ai sensi dell'articolo 14. Articolo 9 (Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione delle
discariche) 1. Ai fini del
rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una
discarica devono essere soddisfatte le seguenti condizioni; a) il
progetto di discarica soddisfi tutte le prescrizioni dettate dal presente
decreto e dagli allegati 1 e 2; b) la
gestione operativa della discarica sia affidata a persone fisiche
tecnicamente competenti; in particolare, il personale addetto deve avere una
adeguata formazione professionale e tecnica; c) il piano
di sorveglianza e controllo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i),
contenga le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le
conseguenze; d) il
richiedente abbia prestato le garanzie finanziarie o altre equivalenti, ai
sensi dell'articolo 14; e) il
progetto di discarica sia coerente con le previsioni ed i contenuti del piano
regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del decreto
legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, ove esistente; f) il
progetto di discarica preveda il ripristino ambientale dopo la chiusura; g) il
richiedente si impegni ad eseguire preliminarmente all'avviamento
dell'impianto una campagna di monitoraggio delle acque sotterranee conformemente
a quanto previsto all'allegato 2. 2. Prima
dell'inizio delle operazioni di smaltimento di una nuova discarica,
l'autorita' territorialmente competente verifica che la discarica soddisfi le
condizioni e le prescrizioni alle quali e' subordinato il rilascio
dell'autorizzazione medesima. L'esito dell'ispezione non comporta in alcun
modo una minore responsabilita' per il gestore relativamente alle condizioni
stabilite dall'autorizzazione. 3. L'esito
positivo dell'ispezione costituisce condizione di efficacia
dell'autorizzazione all'esercizio. 4. Le spese
relative all'istruttoria finalizzata al rilascio ed al rinnovo
dell'autorizzazione, nonche' ai successivi controlli sono poste a carico dei
richiedenti in relazione al costo effettivo del servizio, secondo tariffe e
modalita' da stabilirsi con disposizioni regionali. Articolo 10 (Contenuto dell'autorizzazione) 1.
L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente decreto costituisce
autorizzazione integrata all'impianto ai sensi del decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 372, e successive modificazioni. 2. Ove non
previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, il
provvedimento di autorizzazione alla costruzione e gestione di una discarica
indica almeno: a) l'ubicazione
della discarica, nonche' la delimitazione dell'area interessata; b) la
categoria della discarica; c) la
capacita' totale della discarica, espressa in termini di volume utile per il
conferimento dei rifiuti; d) l'elenco
e il quantitativo totale dei tipi di rifiuti che possono essere smaltiti
nella discarica, individuati con lo specifico Codice dell'Elenco Europeo dei
Rifiuti e la descrizione della tipologia; e) l'esplicita
approvazione del progetto definitivo dell'impianto e dei piani di cui
all'articolo 8, comma 1, lettere g), h), i) e l); f) le
prescrizioni tecniche riguardanti la costruzione degli impianti e i mezzi
tecnici utilizzati; g) le
prescrizioni per le operazioni di collocamento in discarica e per le
procedure di sorveglianza e controllo, incluse eventuali determinazioni
analitiche sui rifiuti conferiti; h) le
prescrizioni provvisorie per le operazioni di chiusura e di gestione
successiva alla chiusura; i) la
durata della gestione post-operativa e le modalita' di chiusura al termine
della gestione operativa; l) l'obbligo
per il gestore di presentare, almeno una volta all'anno, alla Regione una
relazione in merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti, ai
risultati del programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati relativi
sia alla fase operativa che alla fase post-operativa; m) l'obbligo del gestore
di eseguire il piano di ripristino ambientale alla chiusura anche di singoli
lotti della discarica, con le modalita' previste nell'allegato 2; n) le
indicazioni relative alle garanzie finanziarie di cui all'articolo 14. sulla
base di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera m); o) le
procedure di ammissione dei rifiuti in discarica. 3. L'autorizzazione
all'esercizio della discarica e' rilasciata solo dopo l'accettazione da parte
della Regione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 14. Qualora la
Regione rilasci l'autorizzazione all'esercizio per singoli lotti, fermo
restando che la garanzia finanziaria relativa alla post-chiusura finale deve
coprire la capacita' totale della discarica come definita al comma 1, lettera
c), la garanzia finanziaria per l'attivazione e la gestione della discarica
e' prestata per i singoli lotti autorizzati. 4. Ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'ambiente
4 agosto 1998, n. 372, le informazioni contenute nelle domande di
autorizzazione accolte sono trasmesse, a fini statistici, dall'ente
competente per territorio all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e del
territorio (APAT) che provvede a metterle a disposizione degli enti
interessati. 5. In deroga a
quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del
1997, nel caso in cui un impianto risulti registrato ai sensi del regolamento
(CE) n. 761/01, il rinnovo dell'autorizzazione e' effettuato ogni 8 anni. 6. La Regione
assicura che l'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente decreto sia
comprensiva anche delle autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera,
scarichi idrici e prelievo delle acque. Articolo 11 (Procedure di ammissione) 1. Per la
collocazione dei rifiuti il detentore deve fornire precise indicazioni sulla
composizione, sulla capacita' di produrre percolato, sul comportamento a
lungo termine e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in
discarica. 2. In
previsione o in occasione del conferimento dei rifiuti ed ai fini
dell'ammissione degli stessi in discarica, il detentore deve presentare la
documentazione attestante che il rifiuto e' conforme ai criteri di
ammissibilita' previsti dal decreto di cui all'articolo 7, comma 5, per la
specifica categoria di discarica. I suddetti certificati possono essere
presentati in occasione del primo di una serie determinata di conferimenti a
condizione che il tipo e le caratteristiche del rifiuto rimangano invariati
anche per tali ulteriori conferimenti e, comunque, almeno una volta l'anno, e
devono essere conservati dal gestore. 3. Ai fini
dell'ammissione in discarica dei rifiuti il gestore dell'impianto deve: a) controllare
la documentazione relativa ai rifiuti, compreso, se previsto, il formulario
di identificazione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del
1997 e, se previsti, i documenti di cui al regolamento (CEE) n. 259/93 del
Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo
delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunita' europea; b) verificare
la conformita' delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulario di
identificazione, di cui allegato B al decreto del Ministro dell'ambiente 1°
aprile 1998, n. 145, ai criteri di ammissibilita' previsti dal presente
decreto; c) effettuare
l'ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti in discarica prima e
dopo lo scarico e verificare la conformita' del rifiuto alle caratteristiche
indicate nel formulario di identificazione di cui al citato decreto del
Ministro dell'ambiente n. 145 del 1998; d) annotare
nel registro di carico e scarico dei rifiuti tutte le tipologie e le
informazioni relative alle caratteristiche e ai quantitativi dei rifiuti
depositati, con l'indicazione dell'origine e della data di consegna da parte
del detentore, secondo le modalita' previste dall'articolo 12, comma 1,
lettera d), e comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997. Nel caso di
deposito di rifiuti pericolosi, il registro deve contenere apposita
documentazione o mappatura atta ad individuare, con riferimento alla
provenienza ed alla allocazione, il settore della discarica dove e' smaltito
il rifiuto pericoloso; e) sottoscrivere
le copie del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati; f) effettuare
le verifiche analitiche della conformita' del rifiuto conferito ai criteri di
ammissibilita', come indicato all'articolo 10, comma 1, lettera g), con
cadenza stabilita dall'autorita' territorialmente competente e, comunque, con
frequenza non superiore ad un anno. I campioni prelevati devono essere
opportunamente conservati presso l'impianto a disposizione dell'autorita'
territorialmente competente per un periodo non inferiore a due mesi; g) comunicare
alla regione ed alla provincia territorialmente competenti la eventuale
mancata ammissione dei rifiuti in discarica, ferma l'applicazione delle
disposizioni del citato regolamento (CEE) n. 259/93 riguardante le spedizioni
transfrontaliere di rifiuti. Articolo 12 (Procedura di chiusura) 1. La procedura di chiusura della
discarica o di una parte di essa e' avviata: a) nei casi,
alle condizioni e nei termini stabiliti dall'autorizzazione; b) nei casi
in cui il gestore richiede ed ottiene apposita autorizzazione della regione
competente per territorio; c) sulla
base di specifico provvedimento conseguente a gravi motivi, tali da provocare
danni all'ambiente e alla salute, ad iniziativa dell'Ente competente per
territorio. 2. La
procedura di chiusura della discarica puo' essere attuata solo dopo la verifica
della conformita' della morfologia della discarica e, in particolare, della
capacita' di allontanamento delle acque meteoriche, a quella prevista nel
progetto di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), tenuto conto di quanto
indicato all'articolo 8, comma 1, lettere c) ed e). 3. La
discarica, o una parte della stessa, e' considerata definitivamente chiusa
solo dopo che l'ente territoriale competente al rilascio dell'autorizzazione,
di cui all'articolo 10, ha eseguito un'ispezione finale sul sito, ha valutato
tutte le relazioni presentate dal gestore ai sensi dell'articolo 10, comma 1,
lettera l), e comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura.
L'esito dell'ispezione non comporta, in alcun caso, una minore
responsabilita' per il gestore relativamente alle condizioni stabilite
dall'autorizzazione. Anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il
gestore e' responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del
controllo nella fase di gestione post-operativa per tutto il tempo durante il
quale la discarica puo' comportare rischi per l'ambiente. Articolo 13 (Gestione operativa e post-operativa) 1. Nella
gestione e dopo la chiusura della discarica devono essere rispettati i tempi,
le modalita', i criteri e le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione e dai
piani di gestione operativa, post-operativa e di ripristino ambientale di cui
all'articolo 8, comma 1, lettere g), h) e l), nonche' le norme in materia di
gestione dei rifiuti, di scarichi idrici e tutela delle acque, di emissioni in
atmosfera, di rumore, di igiene e salubrita' degli ambienti di lavoro, di
sicurezza, e prevenzione incendi; deve, inoltre, essere assicurata la
manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed
impiantistiche della discarica. 2. La manutenzione,
la sorveglianza e i controlli della discarica devono essere assicurati anche
nella fase della gestione successiva alla chiusura, fino a che l'ente
territoriale competente accerti che la discarica non comporta rischi per la
salute e l'ambiente. In particolare, devono essere garantiti i controlli e le
analisi del biogas, del percolato e delle acque di falda che possano essere
interessate. 3. I rifiuti
pericolosi devono essere depositati in appositi settori, celle o trincee
della discarica, individuati con apposita segnaletica dalla quale devono
risultare i tipi e le caratteristiche di pericolo dei rifiuti smaltiti in
ciascuno dei citati settori, celle o trincee. 4. Il gestore
della discarica e' responsabile della corretta attuazione delle disposizioni
di cui ai commi 1, 2 e 3. 5. Al fine di
dimostrare la conformita' della discarica alle condizioni dell'autorizzazione
e di fornire tutte le conoscenze sul comportamento dei rifiuti nelle
discariche, il gestore deve presentare all'ente territoriale competente,
secondo le modalita' fissate dall'autorizzazione, la relazione di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera l), completa di tutte le informazioni sui
risultati della gestione della discarica e dei programmi di controllo e
sorveglianza, nonche' dei dati e delle informazioni relativi ai controlli
effettuati. In particolare, la relazione deve contenere almeno i seguenti
elementi: a) quantita'
e tipologia dei rifiuti smaltiti e loro andamento stagionale; b) prezzi di
conferimento; c) andamento
dei flussi e del volume di percolato e le relative procedure di trattamento e
smaltimento; d) quantita'
di biogas prodotto ed estratto e relative procedure di trattamento e
smaltimento; e) volume
occupato e capacita' residua nominale della discarica; f) i
risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti ai fini della loro
ammissibilita' in discarica, nonche' sulle matrici ambientali. 6. Il gestore
deve, inoltre, notificare all'autorita' competente anche eventuali
significativi effetti negativi sull'ambiente riscontrati a seguito delle
procedure di sorveglianza e controllo e deve conformarsi alla decisione
dell'autorita' competente sulla natura delle misure correttive e sui termini
di attuazione delle medesime. Articolo 14 (Garanzie finanziarie) 1. La garanzia
per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le
procedure di chiusura, assicura l'adempimento delle prescrizioni contenute
nell'autorizzazione e deve essere prestata per una somma commisurata alla
capacita' autorizzata della discarica ed alla classificazione della stessa ai
sensi dell'articolo 4. In caso di autorizzazione per lotti della discarica,
come previsto dall'articolo 10, comma 3, la garanzia puo' essere prestata per
lotti. 2. La garanzia
per la gestione successiva alla chiusura della discarica assicura che le
procedure di cui all'articolo 13 siano eseguite ed e' commisurata al costo
complessivo della gestione post-operativa. In caso di autorizzazione della
discarica per lotti la garanzia per la post-chiusura puo' essere prestata per
lotti. 3. Fermo
restando che le garanzie di cui ai commi 1 e 2, nel loro complesso, devono
essere trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione
operativa e di gestione successiva alla chiusura della discarica e salvo che
l'autorita' competente non preveda un termine maggiore qualora ritenga che
sussistano rischi per l'ambiente; a) la
garanzia di cui al comma 1 e' trattenuta per almeno due anni dalla data della
comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3; b) la
garanzia di cui al comma 2 e' trattenuta per almeno trenta anni dalla data
della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3. 4. Le garanzie
di cui ai commi 1 e 2 sono costituite ai sensi dell'articolo 1 della legge 10
giugno 1982, n. 348, e devono essere prestate in misura tale da garantire la
realizzazione degli obiettivi indicati nei citati commi. 5. Nel caso di
impianti di discarica la cui coltivazione ha raggiunto, alla data di entrata
in vigore della presente decreto, l'80% della capacita' autorizzata, il
massimale da garantire secondo i parametri previsti e' ridotto nella misura
del 40%. 6. Le Regioni
possono prevedere, per gli impianti realizzati e gestiti secondo le modalita'
previste dal presente decreto, che la garanzia finanziaria di cui al comma 2
non si applichi alle discariche per rifiuti inerti. 7. Gli oneri
afferenti alle garanzie previste dal presente articolo, allorquando le
regioni e gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, gestiscono direttamente la discarica, sono coperti dalla
tariffa con le modalita' di cui all'articolo 15. Articolo 15 (Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche) 1. Il prezzo
corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di
realizzazione e di esercizio dell'impianto, i costi sostenuti per la
prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura,
nonche' i costi di gestione successiva alla chiusura per un periodo pari a
quello indicato all'art. 10 comma 1, lettera i). Articolo 16 (Sanzioni) 1. Chiunque
viola i divieti di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, e' punito con la
sanzione prevista dall'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo n. 22
del 1997. La stessa sanzione si applica a chiunque viola le procedure di
ammissione dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 11. 2. Chiunque,
in violazione del divieto di cui all'articolo 7, comma 4, diluisce o miscela
i rifiuti, al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilita' di
cui all'articolo 5, e' punito con la sanzione di cui all'articolo 51, comma
5, del decreto legislativo n. 22 del 1997. Articolo 17 (Disposizioni transitorie e finali) 1. Le
discariche gia' autorizzate alla data di entrata in vigore del presente
decreto possono continuare a ricevere, fino al 16 luglio 2005, i rifiuti per
cui sono state autorizzate. 2. Fino al 16
luglio 2005 e' consentito lo smaltimento nelle nuove discariche, in
osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilita' previsti dalla
deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984, pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre
1984, di cui all'articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto
1994, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251
del 26 ottobre 1994, nonche' dalle deliberazioni regionali connesse,
relativamente: a) nelle
discariche per rifiuti inerti, ai rifiuti precedentemente avviati a
discariche di II categoria, tipo A; b) nelle
discariche per rifiuti non pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati
alle discariche di prima categoria e di II categoria, tipo B; c) nelle
discariche per rifiuti pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle
discariche di II categoria tipo C e terza categoria. 3. Entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il titolare
dell'autorizzazione di cui al comma 1 o, su sua delega, il gestore della
discarica, presenta all'autorita' competente un piano di adeguamento della
discarica alle previsioni di cui al presente decreto, incluse le garanzie
finanziarie di cui all'articolo 14. 4. Con
motivato provvedimento l'autorita' competente approva il piano di cui al
comma 3, autorizzando la prosecuzione dell'esercizio della discarica e
fissando i lavori di adeguamento, le modalita' di esecuzione e il termine
finale per l'ultimazione degli stessi, che non puo' in ogni caso essere
successivo al 16 luglio 2009. Nel provvedimento l'autorita' competente
prevede anche l'inquadramento della discarica in una delle categorie di cui
all'articolo 4. Le garanzie finanziarie prestate a favore dell'autorita'
competente concorrono alla prestazione della garanzia finanziaria. 5. In caso di
mancata approvazione del piano di cui al comma 3, l'autorita' competente
prescrive modalita' e tempi di chiusura della discarica, conformemente
all'articolo 12, comma 1, lettera c). 6. Sono abrogati: a) il
paragrafo 4.2 e le parti attinenti allo stoccaggio definitivo dei paragrafi 5
e 6 della citata deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio
1984; ai fini di cui al comma 2, restano validi fino al 16 luglio 2005 i
valori limite e le condizioni di ammissibilita' previsti dalla deliberazione; b) il
decreto del Ministro dell'ambiente 11 marzo 1998, n. 141; c) l'articolo
5, commi 6 e 6-bis, e l'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 22
del 1997, e successive modificazioni; d) l'articolo
6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994. 7. Le Regioni adeguano la loro
normativa alla presente disciplina. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 13 gennaio 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Frattini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Marzano, Ministro delle attivita' produttive Sirchia, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Castelli Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana,approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 1 marzo 2002, n. 39, reca: "Disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee.
legge comunitaria 2001". - L'art. 42, cosi' recita: "Art. 42 (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva
1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, e criteri specifici di
delega). – 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo
recante le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva 1999/31/CE del
Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti. 2. Il decreto legislativo e' emanato con le modalita' di cui
ai commi 2 e 3 dell'art. 1 e nel rispetto dei criteri stabiliti nell'art. 2,
ad eccezione del comma 1, lettera d), del medesimo art. 2. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della citata direttiva
1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999; dovra' provvedersi nei limiti
delle risorse finanziarie del fondo indicato all'art. 2, comma 1, lettera d). - La direttiva 1999/31/CE e' pubblicata in GUCE n. L 182 del
16 luglio 1999. - Il decreto legislativo 5 febbraio1997, n. 22, reca: "Attuazione
delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e
94/1962/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio". - La direttiva 91/156/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 078 del
26 marzo 1991. - La direttiva 91/689/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 377 del
31 dicembre 1991. - La direttiva 94/62/CE e' pubblicata in GUCE n. L 365 del 31
dicembre 1994. Note all'art. 1: - Per il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vedi note
alle premesse. L'art. 2, cosi' recita: "Art. 2 (Finalita). - La gestione dei rifiuti costituisce
attivita' di pubblico interesse ed e' disciplinata dal presente decreto al
fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo
conto della specificita' dei rifiuti pericolosi. 2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo
per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero
recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e
per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare
interesse, tutelati in base alla normativa vigente. 3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione
e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella
distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti,
nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario. 4. Per il conseguimento delle finalita' del presente decreto
lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive
competenze ed in conformita' alle disposizioni che seguono, adottano ogni
opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma,
di soggetti pubblici e privati qualificati.". - Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, reca: Norme
sulla riorganizzazione del catasto rifiuti". Note all'art. 2: - Per il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note alle
premesse. L'art. 6, comma 1, lettera a), cosi' recita: "1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle
categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia
deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;". - L'art. 7, commi 2 e 4, del citato decreto, cosi' recita: "Art. 7 (Classficazione). - 1. (Omissis). 2. Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da
locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi
adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimila ai rifiuti
urbani per qualita' e quantita', ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle
strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad
uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi
d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali
giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni,
nonche' gli altri rifiuti provenienti da attivita' cimiteriali diversi da
quelli di cui alle lettere b), c) ed e). 3. (Omissis). 4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco
di cui all'allegato D sulla base degli allegati G, H ed I.". Note all'art. 3: - Il decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n.
471 reca: "Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la
messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti
inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
e successive modificazioni e integrazioni". Note all'art. 5: - Per il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note alle
premesse. L'art. 22, cosi' recita: "Art. 22 (Piani regionali). – 1. Le regioni, sentite le province ed i comuni, nel rispetto
dei principi e delle finalita' di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, ed in conformita'
ai criteri stabiliti dal presente articolo, predispongono piani regionali di
gestione dei rifiuti assicurando adeguata pubblicita' e la massima partecipazione
dei cittadini, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. I piani regionali di gestione dei rifiuti promuovono la
riduzione delle quantita', dei volumi e della pericolosita' dei rifiuti. 3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede inoltre: a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione
dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle
aree destinate ad insediamenti produttivi; b) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento
e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo conto
dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi
all'interno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 23, nonche'
dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale; c) il complesso delle attivita' e dei fabbisogni degli
impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri
di efficienza e di economicita', e l'autosufficienza della gestione dei rifiuti
urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali
ottimali di cui all'art. 23, nonche' ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti
speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione
della movimentazione di rifiuti; d) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di
smaltimento; e) i criteri per l'individuazione, da parte delle province,
delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e
recupero dei rifiuti, nonche' per l'individuazione dei luoghi o impianti
adatti allo smaltimento dei rifiuti; f) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti
ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti; g) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di
materiali e di energia; h) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della
raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani; h-bis) i tipi, le quantita' e l'origine dei rifiuti da
recuperare o da smaltire; h-ter) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di
cui all'art. 18, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di
tipo particolare. 4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti e' coordinato
con gli altri piani di competenza regionale previsti dalla normativa vigente,
ove adottati. 5. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani
per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere: a) l'ordine di priorita' degli interventi, basato su un
criterio di valutazione del rischio elaborato dall'ANPA; b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche
generali degli inquinamenti presenti. c) le modalita' degli interventi di bonifica e risanamento
ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali
provenienti da attivita' di recupero di rifiuti urbani; d) la stima degli oneri finanziari; e) le modalita' di smaltimento dei materiali da asportare. 6. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento e'
condizione necessaria per accedere ai finanziamenti nazionali. 7. La regione approva o adegua il piano entro due anni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto; in attesa restano in vigore i
piani regionali vigenti. 8. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 7 e
di accertata inattivita', il Ministro dell'ambiente diffida gli organi
regionali competenti ad adempiere entro un congruo termine e, in caso di protrazione
dell'inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla
elaborazione del piano regionale. 9. Qualora le autorita' competenti non realizzino gli interventi
previsti dal piano regionale nei termini e con le modalita' stabiliti, e tali
omissioni possono arrecare un grave pregiudizio all'attuazione del piano
medesimo, il Ministro dell'ambiente diffida le autorita' inadempienti a provvedere
entro un termine non inferiore a centottanta giorni. Decorso inutilmente
detto termine, il Ministro dell'ambiente puo' adottare, in via sostitutiva,
tutti i provvedimenti necessari ed idonei per l'attuazione degli interventi
contenuti nel piano. A tal fine puo' avvalersi anche di commissari delegati. 10. I provvedimenti di cui al comma 9 possono riguardare
interventi finalizzati a: a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti; b) provvedere al reimpiego, al recupero e al riciclaggio degli
imballaggi conferiti al servizio pubblico; c) introdurre sistemi di deposito cauzionale obbligatorio sui
contenitori; d) favorire operazioni di trattamento dei rifiuti urbani ai
fini del riciclaggio e recupero degli stessi; e) favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti per il
recupero dei rifiuti solidi urbani. 11. Sulla base di appositi accordi di programma stipulati con
il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, d'intesa con la regione, possono essere
autorizzati, ai sensi degli articoli 31 e 33, la costruzione e l'esercizio o
il solo esercizio all'interno di insediamenti industriali esistenti di
impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale
qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti
provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto composto da rifiuti
oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti; b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 31
e 33; c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente; d) sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti.". Note all'art. 6: - Per il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note alle premesse.
L'allegato I, cosi' recita: "Allegato I CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI H1 "Esplosivo : sostanze e preparati che possono esplodere
per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti piu'
del dinitrobenzene; H2 "Comburente : sostanze e preparati che, a contatto con
altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione
esotermica; H3-A "Facilmente infiammabile : sostanze e preparati: liquidi
il cui punto di infiammabilita' e' inferiore a 21 oC (compresi i liquidi
estremamente infiammabili), o che a contatto con l'aria, a temperatura
ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o solidi
che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di
accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento
della sorgente di accensione, o gassosi che si infiammano a contatto con
l'aria a pressione normale, o che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano
gas facilmente infiammabili in quantita' pericolose; H3-B "Infiammabile : sostanze e preparati liquidi il cui
punto di infiammabilita' e' pari o superiore a 21 oC e inferiore o pari a 55
oC; H4 "Irritante : sostanze e preparati non corrosivi il cui
contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose puo'
provocare una reazione infiammatoria; H5 "Nocivo : sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione
o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravita'
limitata; H6 "Tossico : sostanze e preparati (comprese le sostanze
e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione
cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e
anche la morte; H7 "Cancerogeno : sostanze e preparati che, per inalazione,
ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la
frequenza; H8 "Corrosivo : sostanze e preparati che, a contatto con
tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva; H9 "Infettivo : sostanze contenenti microrganismi vitali
o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie
nell'uomo o in altri organismi viventi; H10 "Teratogeno : sostanze e preparati che, per inalazione,
ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite
non ereditarie o aumentarne la frequenza; H11 "Mutageno : sostanze e preparati che, per inalazione,
ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici
ereditari o aumentarne la frequenza; H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o
un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico; H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di
dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto
di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate; H14 "Ecotossico : sostanze e preparati che presentano o possono
presentare rischi immediati o differiti per uno o piu' settori dell'ambiente. Note. 1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo "tossico
(e "molto tossico ), "nocivo , "corrosivo e "irritante e'
effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, parte I.A e parte
II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967,
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e
all'etichettatura delle sostanze pericolose, nella versione modificata dalla direttiva
79/831/CEE del Consiglio. 2. Per quanto concerne l'attribuzione delle caratteristiche
"cancerogeno , "teratogeno e "mutageno e riguardo all'attuale
stato delle conoscenze, precisazioni supplementari figurano nella guida per
la classificazione e l'etichettatura di cui all'allegato VI (parte II D)
della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva
83/467/CEE della Commissione. Metodi di prova. I metodi di prova sono intesi a conferire un significato
specifico alle definizioni di cui all'allegato 1. I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V
della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva
84/449/CEE della Commissione o dalle successive direttive della Commissione
che adeguano al progresso tecnico la direttiva 67/548/CEE. Questi metodi sono
basati sui lavori e sulle raccomandazioni degli organismi internazionali
competenti, in particolare su quelli dell'OCSE.". - Il decreto del Ministro dell'ambiente 26 giugno 2000, n.
219, reca: "Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti
sanitari, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22". - Per il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note alle
premesse. L'allegato G1, cosi' recita: "Allegato G-1 Rifiuti che presentano una qualsiasi delle caratteristiche
elencate nell'allegato I e che consistono in: 1) sostanze anatomiche: rifiuti di ospedali o provenienti da
altre attivita' mediche; 2) prodotti farmaceutici, medicinali, prodotti veterinari; 3) prodotti per la protezione del legno; 4) biocidi e prodotti fitosanitari; 5) residui di prodotti utilizzati come solventi; 6) sostanze organiche alogenate non utilizzate come solventi,
escluse le sostanze polimerizzate inerti; 7) sali per rinvenimento contenenti cianuri; 8) oli e sostanze oleose minerali (ad esempio fanghi di
lavorazione, ecc.); 9) miscugli olio/acqua o idrocarburo/acqua, emulsioni; 10) sostanze contenenti PCB e/o PCT (ad esempio isolanti
elettrici ecc.); 11) sostanze bituminose provenienti da operazioni di raffinazione; 12) inchiostri, coloranti, pigmenti, pitture, lacche, vernici; 13) resine, lattici, plastificanti, colle/adesivi; 14) sostanze chimiche non identificate e/o nuove provenienti
da attivita' di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti
sull'uomo e/o sull'ambiente non sono noti (ad esempio rifiuti di laboratorio,
ecc.); 15) prodotti pirotecnici e altre sostanze esplosive; 16) prodotti di laboratori fotografici; 17) qualunque materiale contaminato da un prodotto della
famiglia dei dibenzofurani policlorurati; 18) qualunque materiale contaminato da un prodotto della
famiglia delle dibenzoparadiossine policlorurate.". - Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, reca:
"Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato
di biocidi". - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, reca: "Attuazione
della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti
fitosanitari". - Il decreto del Ministro della sanita' in data 29 settembre
2000, reca: "Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie
spongiformi trasmissibili". - Il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, reca:
"Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre
1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione
e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione
dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base
di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE". - Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209 reca: "Attuazione
della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e
dei policlorotrifenili". Note all'art. 8: - Per il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note alle
premesse. Gli articoli 27 e 28 cosi' recitano: "Art. 27 (Approvazione del progetto e autorizzazione alla
realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti). – 1. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di
smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare
apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il
progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la
realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia
urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro, e di
igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di
valutazione di impatto ambientale statale ai sensi della normativa vigente,
alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione del progetto all'autorita'
competente ai predetti fini ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso
fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita' ambientale ai
sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive
modifiche ed integrazioni. 2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al
comma 1, la regione nomina un responsabile del procedimento e convoca una
apposita conferenza cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti,
e i rappresentanti degli enti locali interessati. Alla conferenza e' invitato
a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante
al fine di acquisire informazioni e chiarimenti. 3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la conferenza: a) procede alla valutazione dei progetti; b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla
compatibilita' del progetto con le esigenze ambientali e territoriali; c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la
valutazione di compatibilita' ambientale; d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla
giunta regionale. 4. Per l'istruttoria tecnica della domanda la regione puo'
avvalersi degli organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre
1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n.
61. 5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della
conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, la giunta regionale
approva il progetto e autorizza la realizzazione dell'impianto.
L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni
di organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione stessa
costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e
comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita'
dei lavori. 6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate
ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.
431, si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 82 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1985, n. 431. 7. Le regioni emanano le norme necessarie per disciplinare
l'intervento sostitutivo in caso di mancato rispetto del termine complessivo
di cui ai commi 2, 3 e 5. 8. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche
per la realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio, che
comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu'
conformi all'autorizzazione rilasciata. 9. Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 puo' essere
presentata domanda di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di
smaltimento e di recupero di cui all'art. 28. In tal caso la regione
autorizza le operazioni di smaltimento e di recupero contestualmente all'adozione
del provvedimento che autorizza la realizzazione dell'impianto.". "Art. 28 (Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di
smaltimento e recupero). – 1. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero
dei rifiuti e' autorizzato dalla regione competente per territorio entro novanta
giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'interessato.
L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per
garantire l'attuazione dei principi di cui all'art. 2, ed in particolare: a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da
recuperare; b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla
compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai
quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformita' dell'impianto al progetto
approvato; c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed
igiene ambientale; d) il luogo di smaltimento; e) il metodo di trattamento e di recupero; f) i limiti di emissione in atmosfera, che per i processi di
trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico,
non possono essere meno restrittivi di quelli fissati per gli impianti di incenerimento
dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989,
89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16
dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni; g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza,
chiusura dell'impianto e ripristino del sito; h) le garanzie finanziarie; i) l'idoneita' del soggetto richiedente. 2. I rifiuti pericolosi possono essere smaltiti in discarica
solo se preventivamente catalogati ed identificati secondo le modalita'
fissate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanita', entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. 3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per un
periodo di cinque anni ed e' rinnovabile. A tale fine, entro centottanta
giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda
alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. 4. Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento
degli impianti questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui
all'art. 27, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni
contenute nell'atto di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui
al comma 1, quest'ultima e' sospesa, previa diffida, per un periodo massimo
di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia provveduto a
rendere quest'ultimo conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione stessa e'
revocata. 5. Fatti salvi l'obbligo della tenuta dei registri di carico e
scarico da parte dei soggetti di cui all'art. 12, ed il divieto di
miscelazione, le disposizioni del presente articolo non si applicano al
deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite
dall'art. 6, comma 1, lettera m). 6. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico,
scarico, trasbordo, deposito e maneggio, di rifiuti in aree portuali sono
disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994,
n. 84. L'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non puo'
essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli
adempimenti di cui all'art. 16, nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti. 7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione
della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati, in via definitiva dalla
regione ove l'interessato ha la sede legale o la societa' straniera proprietaria
dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole
campagne di attivita' sul territorio nazionale l'interessato, almeno sessanta
giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione
nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate
relative alla campagna di attivita', allegando l'autorizzazione di cui al
comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese di gestione dei
rifiuti, nonche' l'ulteriore documentazione richiesta. La regione puo'
adottare prescrizioni integrative oppure puo' vietare l'attivita' con
provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile
con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.". - Il decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 11 marzo
1988, reca: "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle
rocce, la stabilita' dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali
e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle
opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione". - Il regolamento (CE) n. 761/2001 reca: "regolamento (CE)
n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001,
sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS) (Gazzetta Ufficiale n. L 114 del 24 aprile 2001)". Note all'art. 9: - Per il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note alle
premesse. Per l'art. 22, vedi note all'art. 5. Note all'art. 10: - Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, reca: "Attuazione
della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento". - Per il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note alle
premesse. Per gli articoli 27 e 28, vedi note all'art. 8. - Il decreto del Ministro dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372,
reca "Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del catasto dei
rifiuti". - L'art. 2, comma 1, lettera b) cosi' recita: "1. La base informativa del Catasto dei rifiuti e' attuata
e aggiornata con periodicita' tipicamente pari all'annualita', attraverso: a) omissis; b) i dati relativi alle autorizzazioni regionali e alla
iscrizione di cui agli articoli 27, 28, 30, 31, 32 e 33, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, trasmessi alla sezione nazionale ai sensi
dei commi 5 e 8 dell'art. 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 61.". - Per il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note alle
premesse. Per l'art. 28, comma 3, vedi note all'art. 8. - Per il regolamento (CE) n. 761/2001, vedi note all'art. 8. Note all'art. 11: - Per il decreto legislativo n. 22, del 1997, vedi note alle
premesse. L'art. 15, cosi' recita: "Art. 15 (Trasporto dei rifiuti). – 1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti
sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono
risultare, in particolare, i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario. 2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve
essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal
detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del
formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e
datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due
dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del
formulario devono essere conservate per cinque anni. 3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi
devono essere imballati ed etichettati in conformita' alle norme vigenti in
materia. 4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al
trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio
pubblico ne' ai trasporti di rifiuti che non eccedano la quantita' di trenta
chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore
dei rifiuti stessi. 5. Il modello uniforme di formulario di identificazione di cui
al comma 1 e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. 5-bis. I formulari di identificazione di cui al comma 1 devono
essere numerati e vidimati dall'ufficio del registro o dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, e devono essere annotati sul
registro IVA-acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione
e' gratuita e non e' soggetta ad alcun diritto o imposizione
tributaria.". - Il regolamento (CEE) n. 259/1993 reca: "Regolamento (CEE)
n. 259/1993 del Consiglio, del 1 febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e
al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunita' europea,
nonche' in entrata e in uscita dal suo territorio". - Il decreto del Ministro dell'ambiente 1 aprile 1998, n. 145,
reca: "Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti
del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18,
comma 2, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22". L'allegato B cosi' recita: "Allegato B FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO (D.L. n. 22 del 5 febbraio 1997, art. 15) Serie e numero: .. del ..../.../.... Numero registro ... [1] Produttore/Detentore: .... .... unita' locale: .... C. fisc: .... N. Aut/Albo ....del .../..../..... [2] Destinatario: .... .... Luogo di destinazione: .... .... C. fisc: .... N. Aut/Albo .... del .../../.... [3] Trasportatore del rifiuto: .... .... C. fisc: .... N. Aut/Albo: .... del ../../.... Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento (...) di .... .... .... Annotazioni: ..... .... .... .... .... .... .... [4] Caratteristiche del rifiuto: Descrizione: .... Codice Europeo: ..../ ... Stato fisico: .... [1] [2] [3][4]. Caratteristiche di pericolo: .... N. Colli/contenitori: .... [5] Rifiuto destinato a: .... (recupero/smaltimento) Caratteristiche chimico-fisiche: .... [6] Quantita': .... (-) kg o litri P. lordo: .... Tara: (-) Peso da verificarsi a destino. [7] Percorso (se diverso dal piu' breve): .... [8] Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: [SI] [NO] [9] Firme: Firma del produttore/detentotore:* .... * Firma del trasportatore : * .... * [10] Cognome e nome conducente .... Targa automezzo: ....................... Targa rimorchio: ........................ Data/ora inizio trasporto: .... del ..../..../.... [11] - Riservato al destinatario - Si dichiara che il carico e' stato: (-) accettato per intero (-) accettato per la seguente quantita' (kg o litri): (-) respinto per le seguenti motivazioni: .. .... Data .... Firma del destinatario: * .... * - Per il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note alle
premesse. L'art. 12, comma 1, lettera d) e comma 2, cosi' recita: "1. I soggetti di cui all'art. 11, comma 3, hanno l'obbligo
di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio
del registro, su cui devono annotare, le informazioni sulle caratteristiche qualitative
e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale
al Catasto. Le annotazioni devono essere effettuate: a) - c) (omissis); d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e
di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti. 2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che
svolgono attivita' di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre,
contenere: a) l'origine, la quantita', le caratteristiche e la destinazione
specifica dei rifiuti; b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo
di trasporto utilizzato; c) il metodo di trattamento impiegato.". - Per il regolamento (CEE) n. 259/1993 vedi note all'art. 11. Note all'art. 14: - La legge 10 giugno 1982, n. 348, reca: "Costituzione di
cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato
ed altri enti pubblici. L'art. 1 cosi' recita: "Art. 1. - In tutti i casi in cui e' prevista la costituzione
di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa puo'
essere costituita in uno dei seguenti modi: a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'art. 54 del
regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita'
generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e
successice modificazioni; b) la fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito
di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive
modifiche ed integrazioni; c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione
debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel
territorio della Repubblica in regime di liberta' di stabilimento o di
liberta' di prestazione di servizi.". - Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, reca: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, supplemento
ordinario. L'art. 2, cosi' recita: "Art. 2 (Ambito di applicazione). – 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti
locali i comuni, le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane, le
comunita' isolane e le unioni di comuni. 2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo
unico si applicano, altresi', salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui
partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attivita'
aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto,
dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.". Nota all'art. 16: - Per il decreto legislativo n. 22 del 1977, vedi note alle
premesse. L'art. 51, commi 3 e 5 cosi' recita: "3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata
e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da
lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Si applica la pena dell'arresto
da uno a tre anni, e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni
se la discarica e' destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti
pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla
quale e' realizzata la discarica abusiva se di proprieta' dell'autore o del
compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino
dello stato dei luoghi. 4. (Omissis). 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 9,
effettua attivita' non consentite di miscelazione di rifiuti e' punito con la
pena di cui al comma 1, lettera b).". Note all'art. 17: - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994,
reca: "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di
decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa
dai pericoli derivanti dall'amianto". L'art. 6, cosi' recita: "Art. 6 (Individuazione dei siti che devono essere utilizzati
per l'attivita' di smaltimento dei rifiuti di amianto). - 1. I rifiuti di
amianto devono essere smaltiti mediante impianti di stoccaggio definitivo in
discarica di seconda o terza categoria, nel rispetto delle prescrizioni e dei
vincoli di cui alla deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato
interministeriale di cui all'art. 5 del citato decreto n. 915 del 1982,
appositamente autorizzati ai sensi dell'art. 6 del decreto suindicato. 2. Lo smaltimento puo' avvenire in impianti gia' esistenti
ovvero in nuovi impianti, autorizzati anche allo smaltimento di altre
tipologie di rifiuti, a condizione che esso avvenga in una distinta porzione
di impianto a cio' esclusivamente destinata e che vengano previste in sede organizzativa
apposite prescrizioni in ordine all'immediato interramento dei rifiuti di
amianto, alla tenuta di appositi registri di presa in carico, alla
imposizione di vincoli sull'utilizzo dell'area di discarica dopo la chiusura
e sistemazione finale, al fine di evitare la possibilita' di messa in circolo
di fibre di amianto. 3. Limitatamente ai rifiuti costituiti da sostanze o prodotti
contenenti amianto legato in matrice cementizia o resinoide, classificabili
quali rifiuti speciali ai sensi del citato decreto n. 915 del 1982, e'
consentito lo smaltimento anche in discariche di seconda categoria-tipo A,
purche' tali rifiuti provengano esclusivamente da attivita' di demolizione,
costruzioni e scavi. Dovranno essere adottate, eventualmente, anche in sede autorizzativa,
apposite norme tecniche e di gestione atte ad impedire l'affioramento dei
rifiuti contenenti amianto durante le operazioni di movimentazione.". - Il decreto del Ministro dell'ambiente 11 marzo 1998, n. 141,
reca: " Regolamento recante norme per lo smaltimento in discarica dei
rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in
discarica". - Per il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note alle
premesse. L'art. 5, commi 6 e 6-bis cosi' recita: "6. Dal 1 gennaio 2000 e' consentito smaltire in discarica
solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche ed
i rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento di cui
ai punti D2, D8, D9, D10 e D11 di cui all'allegato B. Per casi di comprovata
necessita' e per periodi di tempo determinati il presidente della regione,
d'intesa con il Ministro dell'ambiente, puo' autorizzare lo smaltimento in discarica
nel rispetto di apposite prescrizioni tecniche e delle norme vigenti in
materia. 6-bis. L'autorizzazione di cui al comma 6 deve indicare i
presupposti della deroga e gli interventi previsti per superare la situazione
di necessita', con particolare riferimento ai fabbisogni, alla tipologia e
alla natura dei rifiuti da smaltire in discarica, alle iniziative ed ai tempi
di attuazione delle stesse, nonche' alle eventuali integrazioni del piano
regionale. Ai fini dell'acquisizione dell'intesa il Ministro dell'ambiente si
pronuncia entro novanta giorni dal ricevimento del relativo provvedimento, decorso
inutilmente tale termine l'intesa si intende acquisita.". - Per l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del
1997, vedi note all'art. 8. ALLEGATO 1
(articolo
3, comma 3) (articolo
9, comma 1) CRITERI
COSTRUTTIVI E GESTIONALI DEGLI IMPIANTI DI DISCARICA 1. IMPIANTI DI DISCARICA PER RIFIUTI INERTI 1.1. UBICAZIONE Di norma i siti idonei alla realizzazione di un impianto
di discarica per rifiuti inerti non devono ricadere in: - aree
individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera m), della legge 18
maggio 1989, n. 183; - aree
individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 1997, n. 357; - aree
collocate nelle zone di rispetto di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152; - territori
sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490. Le discariche non devono essere normalmente
localizzate: - in
corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo
superficiale; - in aree
dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane,
l'instabilita' dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero
compromettere l'integrita' della discarica; - in aree
esondabili, instabili e alluvionabili; deve, al riguardo, essere presa come
riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 50 anni. Le Regioni
definiscono eventuali modifiche al valore da adottare per il tempo di ritorno
sopra riportato in accordo con l'Autorita' di bacino laddove costituita; - aree
naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo
6, comma 3,della legge 6 dicembre 1991, n. 394; Le Regioni possono, con provvedimento motivato,
autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti nei siti di cui al
comma precedente. La discarica puo' essere autorizzata solo se le
caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le condizioni di cui sopra, o
le misure correttive da adottare, indichino che la discarica non costituisca
un grave rischio ecologico. Per ciascun sito di ubicazione devono essere valutate le
condizioni locali di accettabilita' dell'impianto in relazione ai seguenti
parametri: - distanza
dai centri abitati; - fascia di
rispetto da strade, autostrade, gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri,
ferrovie, beni militari; Nell'individuazione dei siti di ubicazione sono da
privilegiare le aree degradate da risanare e/o da ripristinare sotto il
profilo paesaggistico. 1.2. PROTEZIONE DEL TERRENO E DELLE ACQUE 1.2.1. Criteri generali L'ubicazione e le
caratteristiche costruttive di una discarica devono soddisfare le condizioni
necessarie per impedire l'inquinamento del terreno, delle acque freatiche e
delle acque superficiali. Deve essere
assicurata un'efficiente raccolta del percolato, ove cio' sia ritenuto
necessario dall'ente territoriale competente. La protezione del
suolo, delle acque freatiche e delle acque superficiali deve essere
realizzata mediante la combinazione di una barriera geologica e di un
eventuale rivestimento della parte inferiore durante la fase di esercizio e
mediante l'aggiunta a chiusura della discarica di una copertura della parte
superiore durante la fase post-operativa. Qualora la barriera
geologica non presenti le caratteristiche di seguito specificate, la protezione
del suolo, delle acque sotterranee e delle acque superficiali deve essere
realizzata attraverso il completamento della stessa con un sistema barriera
di confinamento. 1.2.2. Barriera geologica La barriera
geologica e' determinata da condizioni geologiche e idrogeologiche al di
sotto e in prosssimita' di una discarica tali da assicurare una capacita' di
attenuazione sufficiente per evitare rischi per il suolo e le acque
superficiali e sotterranee. Il substrato della base e dei lati della discarica
consiste in una formazione geologica naturale che risponda a requisiti di
permeabilita' e spessore almeno equivalente a quello risultante dai seguenti
criteri: -
conducibilita' idraulica k minore
o uguale a 1 x 10 alla -7 m/s; -
spessore maggiore o uguale a 1 m. Le caratteristiche
di permeabilita' della barriera geologica naturale devono essere accertate
mediante apposita indagine in sito. La barriera
geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, puo'
essere completata artificialmente attraverso un sistema barriera di
confinamento opportunamente realizzato che fornisca una protezione
equivalente. Il piano di imposta
di una eventuale barriera di confinamento deve essere posto al di sopra del
tetto dell'acquifero confinato o della quota di massima escursione della
falda, nel caso di acquifero non confinato, con un franco di almeno 1,5
metri. La barriera messa
in opera artificialmente deve avere uno spessore non inferiore a 0,5 metri. 1.2.3. Copertura superficiale finale La copertura superficiale finale della
discarica deve rispondere ai seguenti criteri: - isolamento dei rifiuti dall'ambiente
esterno; - minimizzazione delle infiltrazioni
d'acqua; - riduzione al minimo della necessita' di
manutenzione; - minimizzazione dei fenomeni di erosione; - resistenza agli assestamenti ed a fenomeni
di subsidenza localizzata. La copertura deve essere realizzata mediante una
struttura multistrato costituita, dall'alto verso il basso, almeno dai
seguenti strati: 1. strato superficiale di copertura con spessore
maggiore o uguale a 1 m che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di
copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e fornisca una
protezione adeguata contro l'erosione e consenta di proteggere le barriere
sottostanti dalle escursioni termiche; 2.
strato drenante con spessore maggiore o uguale a 0.5 m in grado di impedire
la formazione di un battente idraulico sopra le barriere di cui ai successivi
punti 3) e 4); 3.
strato minerale superiore compattato di spessore maggiore o uguale a 0.5 m e
di bassa conducibilita' idraulica; 4.
strato di regolarizzazione per la corretta messa in opera degli elementi
superiori e costituito da materiale drenante. 13. CONTROLLO DELLE ACQUE In relazione alle condizioni meteorologiche
devono essere prese misure adeguate per: - limitare la quantita' di acqua di origine
meteorica che penetra nel corpo della discarica; - impedire che le acque superficiali e
sotterranee entrino nel corpo della discarica. Deve essere inoltre previsto, ove ritenuto necessario
dall'autorita' competente, un sistema di raccolta delle acque di
percolazione. La gestione di detto sistema deve minimizzare il battente
idraulico di percolato sul fondo della discarica al minimo compatibile con i
sistemi di sollevamento e di estrazione. Il percolato raccolto deve essere
avviato ad idoneo impianto di trattamento al fine di garantirne lo scarico
nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia. 1.4. STABILITA' Nella fase di
caratterizzazione del sito e' necessario accertarsi mediante specifiche
indagini e prove geotecniche che il substrato geologico, in considerazione
della morfologia della discarica e dei carichi previsti, nonche' delle
condizioni operative, non vada soggetto a cedimenti tali da danneggiare i
sistemi di protezione della discarica. Deve essere,
altresi', verificata in corso d'opera la stabilita' del fronte dei rifiuti
scaricati e la stabilita' dell'insieme terreno di fondazione-discarica, con
particolare riferimento alla stabilita' dei pendii e delle coperture, anche a
i sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 11 marzo 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 1988. Per gli impianti
che ricadono in Comuni soggetti a rischio sismico, cosi' come elencati nei
decreti del Ministro dei lavori pubblici in data 5 marzo 1984, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 31 marzo 1984, le analisi di stabilita'
devono essere condotte in condizioni dinamiche, introducendo le variabili di
accelerazione indotta dall'evento sismico di piu' alta intensita'
prevedibile, ed adeguando le eventuali strutture in muratura da realizzare
alle disposizioni previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici in
data 16 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5
febbraio 1996. 1.5. DISTURBI E RISCHI Devono essere previsti sistemi e/o misure atte a ridurre
al minimo i disturbi ed i rischi provenienti dalla discarica e causati da: - emissione di odori e polvere; - materiali trasportati dal vento; - uccelli parassiti ed insetti; - rumore e traffico; - incendi. 1.6. BARRIERE La discarica deve
essere dotata di recinzione per impedire il libero accesso al sito. Deve
essere prevista una barriera perimetrale arborea autoctona al fine di
minimizzare gli impatti visivi e olfattivi. I cancelli devono
restare chiusi fuori dell'orario di esercizio. Il sistema di controllo e di
accesso agli impianti deve prevedere un programma di misure volte ad impedire
lo scarico illegale. 1.7. DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E PERSONALE Gli impianti di discarica devono essere dotati,
direttamente o tramite apposita convenzione, di laboratori che operano in
regime di qualita' secondo le norme ISO 9000 e successive modificazioni per
le specifiche determinazioni previste per la gestione dell'impianto. 1.8. MODALITA' E CRITERI DI DEPOSITO I rifiuti che
possono dar luogo a dispersione di polveri o ad emanazioni moleste devono
essere al piu' presto ricoperti con strati di materiali adeguati; devono
essere inoltre previsti specifici sistemi di contenimento e/o di modalita' di
conduzione della discarica atti ad impedire la dispersione stessa. Lo scarico dei
rifiuti deve essere effettuato in modo da garantire la stabilita' della massa
di rifiuti e delle strutture collegate. L'accumulo dei
rifiuti deve essere attuato in maniera tale da evitare fenomeni di
instabilita'. IMPIANTI PER RIFIUTI NON PERICOLOSI E PER
RIFIUTI PERICOLOSI 2.1. UBICAZIONE Di norma gli impianti di discarica per
rifiuti pericolosi e non pericolosi non devono ricadere in: - aree individuate ai sensi dell'articolo
17, comma 3, lettera m), della legge 18 maggio 1989, n. 183; - aree
individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 1997, n. 357; - territori
sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; - aree
naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo
6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; - aree
collocate nelle zone di rispetto di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152. Gli impianti non vanno ubicati di norma: - in
aree interessate da fenomeni quali faglie attive, aree a rischio sismico di
1^ categoria cosi' come classificate dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e
provvedimenti attuativi, e aree interessate da attivita' vulcanica, ivi
compresi i campi solfatarici, che per frequenza ed intensita' potrebbero
pregiudicare l'isolamento dei rifiuti; - in
corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo
superficiale; - in aree
dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane,
l'instabilita' dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero
compromettere l'integrita' della discarica e delle opere ad essa connesse; - in aree
soggette ad attivita' di tipo idrotermale; - in aree
esondabili, instabili e alluvionabili; deve, al riguardo, essere presa come
riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 200 anni. Le Regioni
definiscono eventuali modifiche al valore da adottare per il tempo di ritorno
in accordo con l'Autorita' di bacino laddove costituita. Con provvedimento
motivato le regioni possono autorizzare la realizzazione di discariche per
rifiuti non pericolosi nei siti sopradescritti. La discarica puo'
essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda
le condizioni di cui sopra, o le misure correttive da adottare, indichino che
la discarica non costituisca un grave rischio ecologico. Per ciascun sito di
ubicazione devono essere esaminate le condizioni locali di accettabilita'
dell'impianto in relazione a: - distanza
dai centri abitati; - collocazione
in aree a rischio sismico di 2^ categoria cosi' come classificate dalla legge
2 febbraio 1974, n. 64, e provvedimenti attuativi, per gli impianti di
discarica per rifiuti pericolosi sulla base dei criteri di progettazione
degli impianti stessi; - collocazione
in zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad
indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del
regolamento (CEE) n. 2081/92 e in aree agricole in cui si ottengono prodotti
con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n.
2092/91; - presenza
di rilevanti beni storici, artistici, archeologici. Per le discariche
di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti contenenti
amianto, deve essere oggetto di specifico studio, al fine di evitare
qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre, la distanza dai centri
abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti. Tale direttrice e'
stabilita sulla base di dati statistici significativi dell'intero arco dell'anno
e relativi ad un periodo non inferiore a 5 anni. 2.2. PROTEZIONE DELLE MATRICI AMBIENTALI Al fine di garantire l'isolamento del corpo dei rifiuti
dalle matrici ambientali, la discarica deve soddisfare i seguenti requisiti
tecnici; - sistema di
regimazione e convogliamento delle acque superficiali; - impermeabilizzazione
del fondo e delle sponde della discarica; - impianto
di raccolta e gestione del percolato; - impianto
di captazione e gestione del gas di discarica (solo per discariche dove sono
smaltiti rifiuti biodegradabili); - sistema di
copertura superficiale finale della discarica. Deve essere garantito il controllo dell'efficienza e
dell'integrita' dei presidi ambientali (sistemi di impermeabilizzazione, di
raccolta del percolato, di captazione gas, etc.), e il mantenimento di
opportune pendenze per garantire il ruscellamento delle acque superficiali. 2.3. CONTROLLO DELLE ACQUE E GESTIONE DEL
PERCOLATO Devono essere
adottate tecniche di coltivazione e gestionali atte a minimizzare
l'infiltrazione dell'acqua meteorica nella massa dei rifiuti. Per quanto
consentito dalla tecnologia, tali acque meteoriche devono essere allontanate
dal perimetro dell'impianto per gravita', anche a mezzo di idonee
canalizzazioni dimensionate sulla base delle piogge piu' intense con tempo di
ritorno di 10 anni. Il percolato e le
acque di discarica devono essere captati, raccolti e smaltiti per tutto il
tempo di vita della discarica, secondo quanto stabilito nell'autorizzazione,
e comunque per un tempo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura
definitiva dell'impianto. Il sistema di raccolta del percolato deve
essere progettato e gestito in modo da: - minimizzare
il battente idraulico di percolato sul fondo della discarica al minimo
compatibile con i sistemi di sollevamento e di estrazione; - prevenire
intasamenti ed occlusioni per tutto il periodo di funzionamento previsto; - resistere
all'attacco chimico dell'ambiente della discarica; - sopportare
i carichi previsti. Il percolato e le acque raccolte devono essere trattate
in impianto tecnicamente idoneo di trattamento al fine di garantirne lo
scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.
La concentrazione del percolato puo' essere autorizzata solo nel caso in cui
contribuisca all'abbassamento del relativo battente idraulico; il concentrato
puo' rimanere confinato all'interno della discarica. 2.4. PROTEZIONE DEL TERRENO E DELLE ACQUE 2.4.1. Criteri generali L'ubicazione e la
progettazione di una discarica devono soddisfare le condizioni necessarie per
impedire l'inquinamento del terreno, delle acque sotterranee o delle acque
superficiali e per assicurare un'efficiente raccolta del percolato. La protezione del
suolo, delle acque sotterranee e di superficie deve essere realizzata,
durante la fase operativa, mediante la combinazione della barriera geologica,
del rivestimento impermeabile del fondo e delle sponde della discarica e del
sistema di drenaggio del percolato, e durante la fase post-operativa anche
mediante copertura della parte superiore. 2.4.2. Barriera geologica Il substrato della base e dei fianchi della discarica
deve consistere in una formazione geologica naturale che risponda a requisiti
di permeabilita' e spessore almeno equivalente a quello risultante dai
seguenti criteri: - discarica
per rifiuti non pericolosi: k minore o uguale a 1 x 10 alla -9 m/s e s
maggiore o uguale a 1 m; - discarica
per rifiuti pericolosi: k minore o uguale a 1 x 10 alla -9 m/s e s maggiore o
uguale a 5 m; La continuita' e le
caratteristiche di permeabilita' della barriera geologica su tutta l'area
interessata dalla discarica devono essere opportunamente accertate mediante
indagini e perforazioni geognostiche. La barriera
geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, puo'
essere completata artificialmente attraverso un sistema barriera di
confinamento opportunamente realizzato che fornisca una protezione
equivalente. Per tutti gli
impianti deve essere prevista l'impermeabilizzazione del fondo e delle pareti
con un rivestimento di materiale artificiale posto al di sopra della barriera
geologica, su uno strato di materiale minerale compattato. Tale rivestimento
deve avere caratteristiche idonee a resistere alle sollecitazioni chimiche e
meccaniche presenti nella discarica. Il piano di imposta
dello strato inferiore della barriera di confinamento deve essere posto al di
sopra del tetto dell'acquifero confinato con un franco di almeno 1,5 m, nel
caso di acquifero non confinato, al di sopra della quota di massima
escursione della falda con un franco di almeno 2 m. Le caratteristiche
del sistema barriera di confinamento artificiale sono garantite normalmente
dall'accoppiamento di materiale minerale compattato (caratterizzato da uno
spessore di almeno 100 cm con una conducibilita' idraulica k minore o uguale
a 10 alla -7 cm/s, depositato preferibilmente in strati uniformi compattati
dello spessore massimo di 20 cm) con una geomembrana. L'utilizzo della
sola geomembrana non costituisce in nessun caso un sistema di
impermeabilizzazione idoneo; la stessa deve essere posta a diretto contatto
con lo strato minerale compattato, senza interposizione di materiale
drenante. Particolari soluzioni progettuali nella realizzazione
del sistema barriera di confinamento delle sponde, che garantiscano comunque
una protezione equivalente, potranno eccezionalmente essere adottate e realizzate
anche con spessori inferiori a 0,5 m, a condizione che vengano approvate
dall'Ente territoriale competente; in tal caso dovranno essere previste
specifiche analisi di stabilita' del sistema barriera di confinamento. Lo strato di materiale artificiale e/o il sistema
barriera di confinamento deve essere inoltre adeguatamente protetto dagli
agenti atmosferici e da pericoli di danneggiamento in fase di realizzazione e
di esercizio della discarica. Sul fondo della
discarica, al di sopra del rivestimento impermeabile, deve essere previsto
uno strato di materiale drenante con spessore maggiore o uguale a 0,5 m. Il fondo della
discarica, tenuto conto degli assestamenti previsti, deve conservare
un'adeguata pendenza tale da favorire il deflusso del percolato ai sistemi di
raccolta. 2.4.3. Copertura superficiale finale La copertura superficiale finale della
discarica deve rispondere ai seguenti criteri: - isolamento dei rifiuti dall'ambiente
esterno; - minimizzazione delle infiltrazioni
d'acqua; - riduzione al minimo della necessita' di
manutenzione; - minimizzazione dei fenomeni di erosione; - resistenza agli assestamenti ed a fenomeni
di subsidenza localizzata; La copertura deve essere realizzata mediante una
struttura multistrato costituita, dall'alto verso il basso, almeno dai
seguenti strati: 1. strato
superficiale di copertura con spessore maggiore o uguale a 1 m che favorisca
lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di
ripristino ambientale e fornisca una protezione adeguata contro l'erosione e
di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche; 2. strato drenante
protetto da eventuali intasamenti con spessore maggiore o uguale a 0,5 m in
grado di impedire la formazione di un battente idraulico sopra le barriere di
cui ai successivi punti 3) e 4); 3. strato minerale
compattato dello spessore maggiore o uguale a 0,5 m e di conducibilita'
idraulica di maggiore o uguale a 10 alla -8 m/s o di caratteristiche
equivalenti, integrato da un rivestimento impermeabile superficiale per gli
impianti di discarica di rifiuti pericolosi; 4. strato di
drenaggio del gas e di rottura capillare, protetto da eventuali intasamenti,
con spessore maggiore o uguale a 0.5 m; 5. strato di
regolarizzazione con la funzione di permettere la corretta messa in opera
degli strati sovrastanti. Poiche' la
degradazione dei rifiuti biodegradabili, incluse le componenti cellulosiche,
comporta la trasformazione in biogas di circa un terzo della massa dei
rifiuti, la valutazione degli assestamenti dovra' tenere conto di tali
variazioni, soprattutto in funzione alla morfologia della copertura finale. La copertura
superficiale finale come sopra descritta deve garantire l'isolamento della
discarica anche tenendo conto degli assestamenti previsti ed a tal fine non
deve essere direttamente collegata al sistema barriera di confinamento. La copertura
superficiale finale della discarica nella fase di post esercizio puo' essere
preceduta da una copertura provvisoria, la cui struttura puo' essere piu'
semplice di quella sopra indicata, finalizzata ad isolare la massa di rifiuti
in corso di assestamento. Detta copertura
provvisoria deve essere oggetto di continua manutenzione al fine di
consentire il regolare deflusso delle acque superficiali e di minimizzarne
l'infiltrazione nella discarica. La copertura
superficiale finale deve essere realizzata in modo da consentire un carico
compatibile con la destinazione d'uso prevista. 2.5. CONTROLLO DEI GAS Le discariche che
accettano rifiuti biodegradabili devono essere dotati di impianti per
l'estrazione dei gas che garantiscano la massima efficienza di captazione e
il conseguente utilizzo energetico. La gestione del
biogas deve essere condotta in modo tale da ridurre al minimo il rischio per
l'ambiente e per la salute umana; l'obiettivo e' quello di non far percepire
la presenza della discarica al di fuori di una ristretta fascia di rispetto. Poiche' il naturale
assestamento della massa dei rifiuti depositati puo' danneggiare il sistema
di estrazione del biogas, e' indispensabile un piano di mantenimento dello
stesso, che preveda anche l'eventuale sostituzione dei sistemi di captazione
deformati in modo irreparabile. E' inoltre
indispensabile mantenere al minimo il livello del percolato all'interno dei
pozzi di captazione del biogas, per consentirne la continua funzionalita',
anche con sistemi di estrazione del percolato eventualmente formatosi; tali
sistemi devono essere compatibili con la natura di gas esplosivo, e rimanere
efficienti anche nella fase post-operativa. Il sistema di
estrazione del biogas deve essere dotato di sistemi per l'eliminazione della
condensa; l'acqua di condensa puo' essere eccezionalmente reimmessa nel corpo
della discarica. Il gas deve essere
di norma utilizzato per la produzione di energia, anche a seguito di un
eventuale trattamento, senza che questo pregiudichi le condizioni di
sicurezza per la salute dell'uomo e per l'ambiente. Nel caso di
impraticabilita' del recupero energetico la termodistruzione del gas di
discarica deve avvenire in idonea camera di combustione a temperatura
T>850°, concentrazione di ossigeno maggiore o uguale a 3% in volume e
tempo di ritenzione maggiore o uguale a 0,3 s. Il sistema di
estrazione e trattamento del gas deve essere mantenuto in esercizio per tutto
il tempo in cui nella discarica e' presente la formazione del gas e comunque
per il periodo necessario, come indicato all'articolo 13, comma 2. 2.6. DISTURBI E RISCHI Il gestore degli impianti di discarica per rifiuti non
pericolosi e pericolosi deve adottare misure idonee a ridurre al minimo i
disturbi ed i rischi provenienti dalla discarica e causati da: - emissione di odori, essenzialmente dovuti
al gas di discarica; - produzione di polvere; - materiali trasportati dal vento; - rumore e traffico; - uccelli, parassiti ed insetti; - formazione di aerosol; - incendi. 2.7. STABILITA' Nella fase di caratterizzazione del sito e' necessario
accertarsi a mezzo di specifiche indagini e prove geotecniche che il
substrato geologico, in considerazione della morfologia della discarica e dei
carichi previsti nonche' delle condizioni operative, non vada soggetto a
cedimenti tali da danneggiare i sistemi di protezione ambientale della
discarica. Inoltre deve essere
verificata in corso d'opera la stabilita' del fronte dei rifiuti scaricati,
come al successivo punto 2.10, e la stabilita' dell'insieme terreno di
fondazione-discarica con particolare riferimento alla stabilita' dei pendii
ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 11 marzo 1988,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1°
giugno 1988, tenendo conto dei normali assestamenti dovuti alla degradazione
dei rifiuti. 2.8. PROTEZIONE FISICA DEGLI IMPIANTI La discarica deve essere dotata di recinzione per
impedire il libero accesso al sito di persone ed animali. Il sistema di
controllo e di accesso agli impianti deve prevedere un programma di misure
volte ad impedire lo scarico illegale. Il sito di discarica deve essere
individuato a mezzo di idonea segnaletica. La copertura
giornaliera della discarica, di cui al punto 2.10, deve contribuire al
controllo di volatili e piccoli animali. 2.9. DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E PERSONALE Gli impianti di
discarica di rifiuti non pericolosi e pericolosi devono essere dotati,
direttamente o tramite apposita convenzione, di laboratori idonei per le
specifiche determinazioni previste per la gestione dell'impianto. La gestione della
discarica deve essere affidata a persona competente a gestire il sito ai
sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), e deve essere assicurata la
formazione professionale e tecnica del personale addetto all'impianto anche
in relazione ai rischi da esposizione agli agenti specifici in funzione del
tipo di rifiuti smaltiti. In ogni caso il
personale dovra' utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale
(DPI) in funzione del rischio valutato. Il personale al
quale vengono affidati gli interventi di emergenza deve essere
preliminarmente istruito ed informato sulle tecniche di intervento di
emergenza ed aver partecipato ad uno specifico programma di addestramento
all'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI). 2.10. MODALITA' E
CRITERI DI COLTIVAZIONE E' vietato lo
scarico di rifiuti polverulenti o finemente suddivisi soggetti a dispersione
eolica, in assenza di specifici sistemi di contenimento e/o di modalita' di
conduzione della discarica atti ad impedire tale dispersione. Lo scarico dei
rifiuti deve essere effettuato in modo da garantire la stabilita' della massa
di rifiuti e delle strutture collegate. I rifiuti vanno
deposti in strati compattati e sistemati in modo da evitare, lungo il fronte
di avanzamento, pendenze superiori al 30%. La coltivazione
deve procedere per strati sovrapposti e compattati, di limitata ampiezza, in
modo da favorire il recupero immediato e progressivo dell'area della
discarica. L'accumulo dei
rifiuti deve essere attuato con criteri di elevata compattazione, onde
limitare successivi fenomeni di instabilita'. Occorre limitare la
superficie dei rifiuti esposta all'azione degli agenti atmosferici, e
mantenere, per quanto consentito dalla tecnologia e dalla morfologia
dell'impianto, pendenze tali da garantire il naturale deflusso delle acque
meteoriche al di fuori dell'area destinata al conferimento dei rifiuti. I rifiuti che
possono dar luogo a dispersione di polveri o ad emanazioni moleste e nocive
devono essere al piu' presto ricoperti con strati di materiali adeguati; e'
richiesta una copertura giornaliera dei rifiuti con uno strato di materiale
protettivo di idoneo spessore e caratteristiche. La copertura giornaliera
puo' essere effettuata anche con sistemi sintetici che limitino la
dispersione eolica, l'accesso dei volatili e l'emissione di odori. Qualora le tecniche
precedentemente esposte si rivelassero insufficienti ai fini del controllo di
insetti, larve, roditori ed altri animali, e' posto l'obbligo di effettuare
adeguate operazioni di disinfestazione e derattizzazione. Lo stoccaggio di
rifiuti tra loro incompatibili deve avvenire in distinte aree della
discarica, tra loro opportunamente separate e distanziate. 3. CARATTERISTICHE
DEGLI IMPIANTI DI DEPOSITO SOTTERRANEO DEI RIFIUTI. Il deposito
sotterraneo dei rifiuti puo' essere realizzato per lo smaltimento delle
seguenti tipologie di rifiuti: - rifiuti inerti; - rifiuti non pericolosi; - rifiuti pericolosi. 3.1. Protezione delle matrici ambientali 3.1.1 Criteri generali Lo smaltimento definitivo dei rifiuti in depositi
sotterranei deve garantire l'isolamento dei i rifiuti dalla biosfera. I
rifiuti, la barriera geologica e le cavita', e in particolare le strutture
artificiali, costituiscono un sistema che come tutti gli altri aspetti
tecnici deve rispettare i requisiti prescritti. Deve essere
dimostrata la sicurezza durante la fase di esercizio e a lungo termine nei
confronti delle matrici ambientali. 3.1.2 Barriera
geologica e stabilita' Deve essere
effettuata un indagine di dettaglio della struttura geologica di un sito, con
ricerche ed analisi della tipologia delle rocce, dei suoli e della topografia.
L'esame geologico serve ad accertare che il sito e' adatto alla creazione di
un deposito sotterraneo. Devono essere inseriti la collocazione, la frequenza
e la struttura delle irregolarita' o delle fratture degli strati geologici
circostanti e l'impatto potenziale dell'attivita' sismica su tali strutture. La stabilita' delle
cavita' deve essere accertata con adeguate ricerche e modelli predittivi. La
valutazione deve tenere conto anche dei rifiuti depositati. I processi vanno
analizzati e documentati in maniera sistematica. E' necessario accertare che: a) durante
e dopo la formazione delle cavita', ne' nella cavita' stessa ne' sulla
superficie del suolo sono prevedibili deformazioni di rilievo che possano
danneggiare la funzionalita' del deposito sotterraneo o consentire un
contatto con la biosfera; b) la
capacita' di carico della cavita' e' sufficiente a prevenirne il crollo
durante l'utilizzo; c) il
materiale depositato deve avere la stabilita' necessaria ad assicurarne la
compatibilita' con le proprieta' geomeccaniche della roccia ospitante; E' indispensabile
un'indagine approfondita della composizione delle rocce e delle acque
sotterranee per valutare la situazione attuale delle acque sotterranee e la
loro evoluzione potenziale nel tempo, la natura e l'abbondanza dei minerali
presenti nella frattura, nonche' una descrizione mineralogica quantitativa
della roccia ospitante. Va valutata anche l'incidenza della variabilita' sul
sistema geochimico. Per quanto riguarda
i principi di sicurezza per le miniere di salgemma, la roccia che circonda i
rifiuti deve rivestire un duplice ruolo: a) roccia
ospitante in cui sono incapsulati i rifiuti; b) strati
soprastanti e sottostanti di rocce impermeabili (ad esempio di anidrite), che
costituiscono una barriera geologica che impedisce alle acque sotterranee di
penetrare nella discarica e che impedisce ai liquidi e ai gas di filtrare
all'esterno dell'area di smaltimento. Nei punti in cui tale barriera
geologica e' attraversata da pozzi e perforazioni e' necessario provvedere a
sigillarli durante le operazioni per prevenire la penetrazione di acqua e poi
chiuderli ermeticamente dopo la cessazione delle attivita' del deposito
sotterraneo. Se l'estrazione dei minerali continua oltre il periodo di
attivita' della discarica, dopo la cessazione delle attivita' di questa e' indispensabile
sigillare l'area di smaltimento con una diga impermeabile all'acqua,
progettata calcolando la pressione idraulica operativa a tale profondita', in
maniera che l'acqua che potrebbe filtrare nella miniera ancora in funzione
non possa comunque penetrare nell'area di smaltimento. Nelle miniere di
salgemma il sale e' considerato una barriera di contenimento totale. I
rifiuti entrano quindi in contatto con la biosfera solo nel caso si verifichi
un incidente o per effetto di un evento geologico a lungo termine come il
movimento terrestre o l'erosione (per esempio nel caso di un aumento del
livello del mare). Non esistono probabilita' molto elevate che i rifiuti
subiscano alterazioni nelle condizioni previste per lo stoccaggio, ma occorre
tenere conto delle conseguenze di possibili eventi sfavorevoli. Per stoccaggio in
profondita' nella roccia dura si intende lo stoccaggio sotterraneo a una
profondita' di parecchie centinaia di metri; la roccia dura puo' essere
costituita da diverse rocce magmatiche come il granito o il gneiss, ma anche
da rocce sedimentarie come il calcare o l'arenaria. A tale scopo ci si puo'
servire di una miniera non piu' sfruttata per le attivita' estrattive o di un
impianto di stoccaggio nuovo. Nel caso di
stoccaggio nella roccia dura non e' possibile il contenimento totale e quindi
e' necessario costruire una struttura di deposito sotterraneo atta a far si'
che l'attenuazione naturale degli strati circostanti riduca gli effetti degli
agenti inquinanti impedendo cosi' effetti negativi irreversibili nei
confronti dell'ambiente. Sara' quindi la capacita' dell'ambiente circostante
di attenuare e degradare gli agenti inquinanti a determinare l'accettabilita'
di una fuga da una struttura di questo tipo. Le prestazioni del
sistema di stoccaggio sotterraneo vanno valutate in maniera globale, tenendo
conto del funzionamento coerente delle diverse componenti del sistema. Nel
caso di stoccaggio sotterraneo nella roccia dura il deposito deve essere
situato al di sotto della falda acquifera per prevenire il deterioramento
delle acque sotterranee. Lo stoccaggio nella roccia dura deve rispettare tale
requisito, impedendo che qualunque fuga di sostanze pericolose dal deposito
raggiunga la biosfera - e in particolare gli strati superiori della falda
acquifera a contatto con essa - in quantita' o concentrazioni tali da
provocare effetti nocivi. E' necessario quindi valutare l'afflusso delle
acque verso e nella biosfera e l'impatto della variabilita' sul sistema
idrogeologico. Il deterioramento a
lungo termine dei rifiuti, dell'imballaggio e delle strutture artificiali
puo' portare alla formazione di gas nel deposito sotterraneo nella roccia
dura. Occorre quindi tenere conto di tale fattore nel progettare le strutture
per lo stoccaggio sotterraneo di questo tipo. 3.1.3 Valutazione
idrogeologica Deve essere
condotta un'indagine approfondita delle caratteristiche idrauliche per
valutare la configurazione dello scorrimento delle acque sotterranee negli
strati circostanti, sulla base delle informazioni sulla conduttivita'
idraulica della massa rocciosa, delle fratture e dei gradienti idraulici. 3.1.4 Valutazione
dell'impatto sulla biosfera E' indispensabile
un'indagine sulla biosfera che potrebbe essere toccata dal deposito
sotterraneo. Vanno svolti anche studi di base per determinare il livello
delle sostanze coinvolte nell'ambiente naturale locale. 3.1.5 Valutazione
della fase operativa Per quanto riguarda la fase operativa,
l'analisi deve accertare: a) la stabilita' delle cavita'; b) che non esistono rischi inaccettabili che
si crei un contatto tra i rifiuti e la biosfera; c) che non esistono rischi inaccettabili per
l'esercizio dell'impianto. L'accertamento
della sicurezza operativa dell'impianto deve comprendere un'analisi
sistematica del suo esercizio, sulla base di dati specifici relativi
all'inventario dei rifiuti, alla gestione dell'impianto e al programma di
attivita'. Va dimostrato che tra i rifiuti e la roccia non rischiano di
crearsi reazioni chimiche o fisiche tali da danneggiare la robustezza e la
tenuta della roccia e da mettere a rischio il deposito stesso. Per questo
motivo, oltre ai rifiuti non ammissibili ai termini dell'articolo 6 e del
decreto di cui all'articolo 7, comma 5, non e' consentito il conferimento di
rifiuti potenzialmente soggetti alla combustione spontanea nelle condizioni
di stoccaggio previste (temperatura, umidita), prodotti gassosi, rifiuti
volatili, rifiuti provenienti dalla raccolta sotto forma di miscellanea non
identificata. Vanno individuati
gli eventi particolari che potrebbero portare a una via di contatto tra i
rifiuti e la biosfera durante la fase operativa. I diversi tipi di rischi
operativi potenziali devono essere riassunti in categorie specifiche e ne
devono essere valutati i possibili effetti, accertando che non esistono
rischi di una rottura del contenimento dell'operazione e prevedendo misure di
emergenza. ALLEGATO 2
(articolo
8, comma 1) (articolo
9, comma 1) PIANI DI GESTIONE OPERATIVA, DI RIPRISTINO
AMBIENTALE, DI GESTIONE POST-OPERATIVA, DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO,
FINANZIARIO 1. Principi generali Il presente
allegato stabilisce le modalita' di gestione e le procedure comuni di
sorveglianza e controllo durante la fase operativa e post-operativa di una
discarica, al fine di prevenire qualsiasi effetto negativo sull'ambiente ed
individuare le adeguate misure correttive. Disciplina inoltre
gli adempimenti a carico del gestore relativi alle procedure di chiusura di
una discarica e individua gli adempimenti durante la fase post-operativa e
per il ripristino ambientale del sito medesimo. Definisce inoltre
le modalita' per individuare il prezzo corrispettivo minimo per lo
smaltimento in discarica previsto dall'articolo 15. I piani di gestione
operativa, di ripristino ambientale, di gestione post-operativa e di
sorveglianza e controllo sono lo strumento con il quale l'autorita'
responsabile per il rilascio dell'autorizzazione verifica che: - le operazioni condotte siano conformi
all'autorizzazione; - la discarica non comporti nel tempo
effetti negativi sull'ambiente; - il sito sia sottoposto ad adeguati
interventi di ripristino ambientale al termine delle attivita'. I piani di gestione
operativa, di ripristino ambientale, di gestione post-operativa e di
sorveglianza e controllo, che rappresentano uno dei contenuti essenziali
dell'autorizzazione e devono essere approvati dall'Autorita' procedente,
definiscono compiutamente le fasi di gestione operativa, di ripristino
ambientale e di gestione post-operativa della discarica affinche': - i
rifiuti siano ammessi allo smaltimento in conformita' ai criteri stabiliti
per ciascuna categoria di discarica; - i processi
di stabilizzazione all'interno della discarica avvengano regolarmente; - i sistemi
di protezione ambientale siano operativi ed efficaci; - le
condizioni di autorizzazione della discarica siano rispettate; - il
monitoraggio delle matrici ambientali e delle emissioni sia condotto
periodicamente con l'obiettivo di determinare l'andamento dei parametri
significativi e di accertare l'eventuale superamento di soglie limite di
accettabilita'; - il sito
sia sottoposto ad interventi di ripristino ambientale. Alle scadenze indicate nell'autorizzazione, e comunque
con periodicita' almeno annuale, il gestore provvede ad inviare all'autorita'
di controllo i risultati complessivi dell'attivita' della discarica con
riferimento ai seguenti dati: - quantita'
e caratteristiche (codice di identificazione) dei rifiuti smaltiti; - volumi dei
materiali eventualmente utilizzati per la copertura giornaliera e finale
delle celle; - volume
finale disponibile; - produzione
di percolato (m3/anno) e sistemi utilizzati per il trattamento/smaltimento; - quantita'
di gas prodotto ed estratto (Nm3/anno) ed eventuale recupero d'energia
(kWh/anno); - risultati
analitici del monitoraggio delle matrici ambientali e delle emissioni. 2. PIANO DI GESTIONE OPERATIVA Il piano di gestione operativa individua le modalita' e
le procedure necessarie a garantire che le attivita' operative della
discarica siano condotte in conformita' con i principi, le modalita' e le
prescrizioni del presente decreto e dell'autorizzazione. 2.1 Elementi del piano Il piano riporta la descrizione di: - modalita'
di conferimento dei rifiuti all'impianto, della tipologia degli automezzi
impiegati, dei sistemi utilizzati per assicurare il contenimento delle
emissioni originate dalla dispersione eolica e delle perdite di percolato nel
corso del conferimento; - procedure
di accettazione dei rifiuti conferiti (controllo del formulario di
identificazione, ispezione visiva dei rifiuti, eventuali prelievi di campioni
e relative modalita' di campionamento ed analisi); - modalita'
e criteri di deposito in singole celle; - criteri di
riempimento e chiusura delle celle con l'indicazione delle misure da adottare
per la riduzione della produzione di percolato; - procedura
di chiusura; - piano di
intervento per condizioni straordinarie quali: - allagamenti; - incendi; - esplosioni; - raggiungimento
dei livelli di guardia di indicatori di contaminazione; - dispersioni
accidentali di rifiuti nell'ambiente; 3. PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE Il piano di
ripristino ambientale individua gli interventi che il gestore deve effettuare
per il recupero e la sistemazione dell'area della discarica a chiusura della
stessa. Il piano di ripristino ambientale deve prevedere la
destinazione d'uso dell'area tenendo conto: - dei
fenomeni di assestamento della massa dei rifiuti; - dell'eventuale
formazione di percolato e di biogas; - del
monitoraggio da eseguire sulle matrici ambientali e sulle emissioni fino alla
conclusione della fase post-operativa; - della
necessita' di favorire il naturale deflusso delle acque meteoriche dell'area
stessa. 3.1 Elementi del piano Costituiscono contenuti essenziali del piano
di ripristino ambientale; - il
quadro di riferimento dell'area e delle zone limitrofe su morfologia,
geomorfologia, geologia, idrogeologia, clima, uso del suolo, idrologia
superficiale, boschi, aspetti di vegetazione, di gestione agricola e
faunistici; - le analisi
del paesaggio e della qualita' dell'ambiente; - gli
obiettivi e vincoli della sistemazione ambientale prescelta; - la
destinazione d'uso dell'area; - i tempi e
le modalita' di esecuzione del recupero e della sistemazione ambientale; - la
documentazione cartografica ed eventuali analisi. Nel caso in cui il piano di ripristino preveda la
ricostituzione di una copertura vegetale, l'intervento deve essere eseguito
secondo le seguenti procedure: - la
ricostituzione dello strato edafico (minimo di 30 cm di spessore) deve
avvenire primariamente con l'utilizzo di suolo accantonato precedentemente o,
in assenza, con terra vegetale dalle caratteristiche chimico-fisiche
controllate e plausibilmente analoghe a quelle del sito d'intervento; per il
miglioramento della fertilita' deve essere utilizzato in via preferenziale
compost di qualita' come ammendante; - sullo
strato edafico si deve procedere nella realizzazione di un inerbimento anche
temporaneo, con specie erbacee annuali e perenni pioniere allo scopo di una
rapida stabilizzazione della massa movimentata e per favorire processi di
rivitalizzazione (ricolonizzazione microbiologica) del suolo; - nella
piantumazione per la ricostituzione della copertura vegetale si deve
procedere in maniera progressiva e, a seconda della destinazione finale d'uso
(ecologico-forestale, ricreativo a verde pubblico, agricolo ma comunque non
per destinazione di produzioni alimentari, umane o zootecniche), utilizzando
prioritariamente specie arboree ed arbustive appartenenti a quelle autoctone
o tipiche dell'area da ricostituire ed adatte alle caratteristiche
fisico-chimiche del suolo; - durante la
piantumazione e successivamente all'intervento di ripristino devono essere
utilizzate le migliori tecniche di coltivazione per garantire l'attecchimento
della vegetazione; in particolare e' necessario garantire la manutenzione e,
qualora ricorra la necessita', si devono adottare sistemi di irrigazione
fissa o mobile che assicurino le piu' favorevoli condizioni per lo sviluppo
della copertura vegetale. 4. PIANO DI GESTIONE IN FASE POST-OPERATIVA Il piano di
gestione post-operativa individua tempi, modalita' e condizioni della fase di
gestione post-operative della discarica e le attivita' che devono essere
poste in essere durante tale fase, con particolare riferimento alle attivita'
di manutenzione delle opere e dei presidi, in modo da garantire che anche in
tale fase la discarica mantenga i requisiti di sicurezza ambientale previsti. 4.1 Elementi del piano Il piano deve
riportare la descrizione delle manutenzioni da effettuare da parte del
gestore finalizzate a garantire che anche in questa fase il processo
evolutivo della discarica - nei suoi vari aspetti - prosegua sotto controllo
in modo da condurre in sicurezza la discarica alla fase ultima, in cui si
puo' considerare praticamente inesistente l'impatto dell'impianto
sull'ambiente. Dovranno pertanto essere individuate in particolare
le operazioni relative a: - manutenzione
per mantenere in buona efficienza; - recinzione
e cancelli di accesso; - rete di
raccolta e smaltimento acque meteoriche; - viabilita'
interna ed esterna; - sistema di
drenaggio del percolato; - rete di captazione,
adduzione, riutilizzo e combustione del biogas; - sistema di
impermeabilizzazione sommitale; - copertura
vegetale, procedendo ad innaffiature, periodici sfalci, sostituzione delle
essenze morte; - pozzi e
relativa attrezzatura di campionamento delle acque sotterranee; - modalita'
e frequenza di asportazione del percolato, garantendo comunque il
mantenimento dello stesso al livello minimo possibile. 5. PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO Il piano di
sorveglianza e controllo di cui alla lettera i) dell'articolo 8, comma 1,
deve essere costituito da un documento unitario, comprendente le fasi di
realizzazione, gestione e post-chiusura, relativo a tutti i fattori
ambientali da controllare, i parametri ed i sistemi unificati di
prelevamento, trasporto e misura dei campioni, le frequenze di misura ed i
sistemi di restituzione dei dati. Il piano e' finalizzato a garantire che: a) tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle
funzioni per le quali sono progettate in tutte le condizioni operative
previste; b) vengano adottati
tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l'ambiente ed i disagi per la
popolazione; c) venga assicurato un tempestivo intervento in caso di
imprevisti; d) venga garantito l'addestramento costante del
personale impiegato nella gestione; e) venga
garantito l'accesso ai principali dati di funzionamento nonche' ai risultati
delle campagne di monitoraggio. Il controllo e la sorveglianza devono essere condotti
avvalendosi di personale qualificato ed indipendente con riguardo ai
parametri ed alle periodicita' riportati come esemplificativi nelle tabelle 1
e 2 del presente allegato su: - acque sotterranee; - percolato; - acque di drenaggio superficiale; - gas di discarica; - qualita' dell'aria; - parametri meteoclimatici; - stato del corpo della discarica. I prelievi e le
analisi devono essere effettuati da laboratori competenti, preferibilmente
indipendenti, secondo le metodiche ufficiali. 5.1 Acque sotterranee Obiettivo del
monitoraggio e' quello di rilevare tempestivamente eventuali situazioni di
inquinamento delle acque sotterranee sicuramente riconducibili alla
discarica, al fine di adottare le necessarie misure correttive. Devono essere
individuati punti di monitoraggio rappresentativi e significativi, anche in
relazione all'estensione della discarica, in modo tale che siano presenti
almeno un pozzo a monte (a distanza sufficiente dal sito per escludere influenze
dirette) e due a valle, tenuto conto della direzione di falda. Nei punti di monito
raggio individuati deve essere rilevato il livello di falda. E' opportuno
installare una sonda per il rilevamento in continuo del livello della falda
in caso di modesta soggiacenza della falda. Il piano di monitoraggio deve
comprendere almeno i parametri fondamentali, contrassegnati con l'asterisco,
riportati nella tabella 1 del presente Allegato; per un monitoraggio
significativo e' importante effettuare tutti i rilevamenti analitici di cui
alla citata tabella 1, in particolare in presenza di valori anomali dei
parametri fondamentali e comunque almeno una volta l'anno. I livelli di
controllo devono essere determinati in base alle variazioni locali della
qualita' delle acque freatiche. In particolare, in
funzione della soggiacenza della falda, delle formazioni idrogeologiche
specifiche del sito e della qualita' delle acque sotterranee dovra' essere
individuato il livello di guardia per i vari inquinanti da sottoporre ad
analisi. In caso di
raggiungimento del livello di guardia e' necessario adottare il piano
d'intervento prestabilito, cosi' come individuato nell'autorizzazione; e'
necessario altresi' ripetere al piu' presto il campionamento per verificare
la significativita' i dati. 5.2 Acque meteoriche di ruscellamento In situazioni di particolare vulnerabilita' ambientale
il piano provvedera' ad individuare i parametri e la frequenza di analisi
relativi alle acque di drenaggio superficiale. 5.3 Percolato In presenza di
percolato e acqua superficiale, i campioni devono essere prelevati in punti
rappresentativi. Il campionamento e la misurazione (volume e composizione)
del percolato devono essere eseguiti separatamente in ciascun punto in cui il
percolato fuoriesce dall'area. Il controllo delle acque superficiali deve
essere fatto in almeno due punti, di cui uno a monte e uno a valle della
discarica. Il controllo del
percolato e dell'acqua superficiale, in caso di contatto fra le due matrici,
deve essere effettuato prelevando un campione rappresentativo della
composizione media. Deve essere
misurata la quantita' di percolato prodotto e smaltito, da correlare con i
parametri meteoclimatici per eseguire un bilancio idrico del percolato. I parametri da misurare e le sostanze da analizzare
variano a seconda della composizione dei rifiuti depositati in discarica;
vanno indicati nel provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 10 del
presente decreto, e devono tenere conto dei criteri di ammissibilita' di cui
al decreto previsto dall'articolo 7, comma 5. 5.4 Emissioni gassose e qualita' dell'aria Per le discariche
dove sono smaltiti rifiuti biodegradabili e rifiuti contenenti sostanze che
possono sviluppare gas o vapori deve esser previsto un monitoraggio delle
emissioni gassose, convogliate e diffuse, della discarica stessa, in grado di
individuare anche eventuali fughe di gas esterne al corpo della discarica
stessa. A tal proposito il
Piano deve definire livelli di guardia relativamente alla presenza del gas di
discarica all'esterno della discarica, anche nel suolo e nel sottosuolo,
nonche' contenere un piano d'intervento da realizzare ed attivare in caso di
superamento degli stessi. I parametri di
monitoraggio sul gas di discarica devono comprendere almeno CH4, CO2, O2, con
regolarita' mensile, altri parametri quali; H2, H2S, polveri totali, NH3,
mercaptani e composti volatili in relazione alla composizione dei rifiuti. Si
deve provvedere, inoltre, a caratterizzare quantitativamente il gas di
discarica. La frequenza di
tali misure deve essere quella indicata dalla tabella 2, salvo una diversa
prescrizione dell'Autorita' di controllo. L'autorita' di
controllo stabilira' anche eventuali misure per l'identificazione di
migrazioni del gas nel suolo e nel sottosuolo. La valutazione
dell'impatto provocato dalle emissioni diffuse della discarica deve essere
effettuata con modalita' e periodicita' da definirsi in sede di
autorizzazione. Il numero e l'ubicazione dei siti di prelievo dipendono dalla
topografia dell'area da monitorare. Di norma e' opportuno prevedere almeno
due punti di prelievo lungo la direttrice principale del vento dominante nel
momento del campionamento, a monte e a valle della discarica." 5.5 Discariche
adibite allo smaltimento di rifiuti di amianto o contenenti amianto Per le discariche
dove sono smaltiti rifiuti di amianto o contenenti amianto, il parametro
utilizzato per il monitoraggio e controllo e' la concentrazione di fibre
nell'aria. La frequenza delle misure viene fissata all'interno del piano di
sorveglianza e controllo. Per la valutazione
dei risultati si deve far riferimento ai criteri cautelativi di monitoraggio
indicati nel decreto del Ministro della sanita' in data 6 settembre 1994,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 1994.
Per questo tipo di monitoraggio si adotteranno tecniche analitiche di MOCF. 5.6 Parametri
meteoclimatici La discarica deve
essere dotata di una centralina per la rilevazione dei dati meteoclimatici. La tipologia delle
misure meteoclimatiche e' quella indicata dalla tabella 2, salvo una diversa
prescrizione dell'autorita' di controllo, che potra' anche imporre per casi
particolari la rilevazione in continuo, definendo altresi' la modalita', la
tipologia di misure, nonche' la modalita' della loro trasmissione. 5.7 Morfologia della discarica La morfologia della
discarica, la volumetria occupata dai rifiuti e quella ancora disponibile per
il deposito di rifiuti devono essere oggetto di rilevazioni topografiche
almeno semestrali. Tali misure devono
anche tenere conto della riduzione di volume dovuta all'assestamento dei
rifiuti e alla loro trasformazione in biogas. In fase di gestione
post-operativa devono essere valutati gli assestamenti e la necessita' di conseguenti
ripristini della superficie, secondo la periodicita' minima prevista in
tabella 2. Tabella 1 - Analisi delle acque sotterranee
==================================================================== Parametri
* = Parametri fondamentali
-------------------------------------------------------------------- *pH
-------------------------------------------------------------------- *temperatura -------------------------------------------------------------------- *Conducibilita' elettrica
-------------------------------------------------------------------- *Ossidabiiita' Kübel
-------------------------------------------------------------------- BOD5
-------------------------------------------------------------------- TOC
-------------------------------------------------------------------- Ca, Na, K
-------------------------------------------------------------------- *Cloruri
-------------------------------------------------------------------- *Solfati
-------------------------------------------------------------------- Fluoruri
-------------------------------------------------------------------- IPA
-------------------------------------------------------------------- *Metalli: Fe, Mn,
-------------------------------------------------------------------- Metalli: As, Cu, Cd, Cr totale, Cr VI, Hg, Ni,
Pb, Mg, Zn
-------------------------------------------------------------------- Cianuri
-------------------------------------------------------------------- *Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico
-------------------------------------------------------------------- Composti organoalogenati (compreso cloruro di
vinile)
-------------------------------------------------------------------- Fenoli
-------------------------------------------------------------------- Pesticidi fosforati e totali
-------------------------------------------------------------------- Solventi organici aromatici
-------------------------------------------------------------------- Solventi organici azotati -------------------------------------------------------------------- Solventi clorurati
-------------------------------------------------------------------- Tabella 2 - Parametri da misurare e frequenza
minima delle misure*
*Almeno annuale per tutti i parametri della
tabella 1. PIANO FINANZIARIO La garanzia che il prezzo minimo di cui al punto 1 copra
realmente tutti i costi, inclusi quelli relativi alla fase di post-chiusura,
e' assicurata dalla presentazione di un piano economico finanziario che deve
tenere conto dei seguenti fattori: 1. il costo industriale predisposto in
funzione di: - costi
relativi a spese di investimento per la costruzione dell'impianto, compresi
oneri finanziari e costi per la realizzazione di opere di mitigazione
ambientale; - spese per
gestione operativa, comprese spese relative al personale ed ai mezzi d'opera
utilizzati; - spese
generali e tecniche; - spese
previste per la ricomposizione ambientale e la gestione del periodo
successivo alla chiusura; 2. gli oneri fiscali previsti dalla
normativa vigente. Con frequenza annuale
potra' essere presentata all'ente competente una relazione di aggiornamento
del prezzo di conferimento da applicare a seguito delle eventuali variazioni
intervenute a seguito di: a) variazioni
riscontrate a consuntivo, o previste per l'anno successivo, nei costi di
gestione e di costruzione; b) nuove prescrizioni imposte da normative o
disposizioni vigenti; c) nuove perizie di variante. 7. ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AUTORITA'
COMPETENTE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE 7.1 L'autorita'
competente provvede ad approvare i piani di gestione operativa, di ripristino
ambientale, di gestione post-operativa, di sorveglianza e controllo, nonche'
il piano finanziario di cui all'articolo 8, predisposti secondo quanto
previsto dall'allegato 2. In particolare l'approvazione
del piano di sorveglianza e controllo, che deve prevedere l'assenso degli
Enti addetti al controllo, comporta anche l'individuazione dei parametri da
analizzare da parte del soggetto gestore per le varie matrici ambientali, la
loro periodicita' e le modalita' di prelievo, trasporto ed analisi dei
campioni, in modo che tutti i soggetti coinvolti adottino procedure uniformi
ed omogenee. 7.2 Ai fini del
rilascio dell'autorizzazione l'autorita' competente deve provvedere a
condurre l'istruttoria tecnica dei progetti presentati dai soggetti titolari
degli interventi e verificare che siano state condotte le attivita'
preliminari di seguito specificate: - individuazione
delle acque sotterranee, comprese le eventuali emergenze delle stesse, che
possono essere interessate dalle attivita' della discarica; - Ubicazione
dei punti d'acqua esistenti (pozzi, sorgenti), usi in atto delle risorse
idriche, andamento del flusso idrico sotterraneo, determinazione dei
principali parametri idrogeologici, definizione dell'escursione stagionale
del livello piezometrico, valutazione della qualita' delle acque sotterranee,
a seguito di specifiche misurazioni. A tal proposito, i punti di misura
devono essere quotati (in m s.l.m.) con precisione almeno centimetrica e si deve
fissare almeno un punto di misurazione nella zona d'afflusso delle acque
sotterranee e almeno due punti di misurazione nella zona di deflusso, tenendo
conto della necessita' di individuare con tempestivita' l'immissione
accidentale di percolato. Questo numero puo' essere aumentato ai fini di
un'indagine idrogeologica specifica e tenuto conto della necessita' di
individuare con tempestivita' l'emissione accidentale di percolato nelle
acque sotterranee; -
Conduzione di una campagna di
monitoraggio almeno annuale delle acque sotterranee interessate, al fine di
stabilire i valori di riferimento per eseguire i futuri controlli. Il
campionamento deve essere effettuato almeno nei tre punti di cui al comma
precedente. |