Pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie
generale n. 79 del 4 aprile 2001
Legge 23
marzo 2001, n. 93 Disposizioni in campo ambientale IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Articolo 1 (Rifinanziamento delle leggi 8 ottobre
1997, n. 344, e 9 dicembre 1998, n. 426) 1. Per la prosecuzione delle attivita'
di cui agli articoli 2 e 3 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, e' autorizzata
per l'anno 2001 la spesa complessiva di lire 16.800 milioni, ripartita in
lire 6.000 milioni per l'articolo 2 ed in lire 10.800 milioni per l'articolo
3. 2. Per la prosecuzione degli interventi
previsti dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e' autorizzata
la spesa di lire 33.000 milioni per l'anno 2000, di lire 93.000 milioni per
l'anno 2001 e di lire 32.000 milioni per l'anno 2002. Articolo 2 (Disposizioni per le agenzie regionali per
l'ambiente) 1. Per le finalita' indicate dagli articoli
03, comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e'
autorizzata la spesa di lire 22,1 miliardi per l'anno 2001 e di lire 17,1
miliardi per l'anno 2002. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e, successivamente, le competenti Commissioni
parlamentari, le predette risorse sono assegnate all'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ovvero, fino all'effettiva
operativita' di quest'ultima, all'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente (ANPA) di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e alle
agenzie regionali per la protezione dell'ambiente secondo le modalita'
indicate nel decreto stesso allo scopo di: a) assicurare
uno standard minimo omogeneo di controlli sull'ambiente e sul territorio di
attivita' informative e tecniche di supporto all'attuazione delle normative
nazionali e regionali; b) finanziare
lo sviluppo delle agenzie regionali, secondo i progetti proposti dall'Agenzia
per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ovvero, fino
all'effettiva operativita' di quest'ultima, dall'ANPA, volti a organizzare
come sistema integrato a rete la struttura della funzionalita' delle agenzie
regionali e nazionali; c) adeguare
e qualificare la rete e la strumentazione dei laboratori per i controlli
ambientali; d) realizzare
il coordinamento del sistema informativo ambientale, ivi compresa la
cartografia geologica e geotematica, con i sistemi informativi geologici per
la realizzazione di carte del rischio idrogeologico. 2. All'articolo 38 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi
dell'articolo 8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale
rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, con
funzioni consultive nei confronti del direttore generale e del comitato
direttivo. Lo statuto prevede altresi' che il comitato direttivo sia composto
di quattro membri, di cui due designati dal Ministero dell'ambiente e due
designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina inoltre
le funzioni e le competenze degli organismi sopra indicati e la loro durata,
nell'ambito delle finalita' indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma
1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61". 3. I soggetti titolari degli organi
dell'ANPA cessano dall'incarico alla data di emanazione dello statuto
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui
al comma 4 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
come sostituito dal comma 2 del presente articolo, e comunque non oltre sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Articolo 3 (Contributi ad organismi internazionali per
l'ambiente) 1. Per il pagamento della quota
associativa dell'Italia all'Unione internazionale per la conservazione della
natura (UICN) e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni a decorrere
dall'anno 2000. 2. Per le attivita' previste dal
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione della direttiva
96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento,
e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 2001. 3. Per l'esecuzione della Convenzione
sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero,
fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, di cui alla legge 3 novembre 1994, n.
640, e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2000 e di lire
800 milioni a decorrere dal 2001. 4. Per l'attuazione della Convenzione
per la protezione delle Alpi, nonche' per il funzionamento della Consulta
Stato-regioni dell'arco alpino, di cui alla legge 14 ottobre 1999, n. 403, e'
autorizzata la spesa, a decorrere dall'anno 2001, rispettivamente di lire 600
milioni per l'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 della citata
legge n. 403 del 1999 e di lire 400 milioni per il funzionamento della
Consulta Stato-regioni di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 403 del
1999. Nel biennio 2001-2002 di presidenza italiana e' assegnato un ulteriore
finanziamento di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002,
destinato all'attuazione della Convenzione. Articolo 4 (Emissioni di gas serra) 1. I programmi di cooperazione
bilaterale per l'Italia con gli Stati dell'Europa centro-orientale e con i
Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e
successive modificazioni, di cui alla legge 16 luglio 1993, n. 255, al
decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 febbraio 1994, n. 121, ed al decreto-legge 1º luglio 1996, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, devono
contenere una valutazione preliminare degli effetti degli stessi programmi
sulle emissioni di gas serra. Articolo 5 (Personale del Ministero dell'ambiente e
norme sulle risorse umane) 1. Le lettere b) e c) del comma 4
dell'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, sono sostituite dalle
seguenti: "b) i
posti resi disponibili nelle qualifiche funzionali a seguito delle procedure
previste dalla lettera a) sono coperti con l'inserimento nei ruoli del
personale proveniente dagli enti posti in liquidazione in servizio presso il
Ministero dell'ambiente, previa verifica dei requisiti richiesti; c) il
30 per cento dei posti residui nella complessiva dotazione organica del
Ministero dell'ambiente sono coperti attraverso il passaggio del personale
appartenente alle qualifiche funzionali immediatamente inferiori che non
abbia gia' conseguito il passaggio di qualifica in applicazione delle
disposizioni di cui alla lettera a), previo accertamento dei titoli richiesti
per la qualifica da ricoprire con le stesse procedure previste dalla lettera
a). Per il passaggio nelle qualifiche funzionali IV e V la predetta
percentuale e' elevata al 70 per cento; c-bis) i rimanenti posti disponibili, ivi compresi quelli
eventualmente liberatisi attraverso il passaggio di qualifiche, sono coperti,
nel rispetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le
modalita' di seguito riportate, indicate in ordine di priorita': 1) mobilita' del personale gia' dipendente da altre
amministrazioni dello Stato; 2) mediante
ricorso, secondo l'ordine di graduatoria, agli idonei dei concorsi pubblici
indetti dalle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali
approvate nell'ultimo quadriennio decorrente dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione sulla base di criteri adottati con decreto del
Ministro dell'ambiente in relazione alle esigenze dei servizi ed uffici del
Ministero dell'ambiente; 3) mediante
procedure concorsuali per le qualifiche funzionali VI, VII e VIII;". 2. In relazione all'incremento ed alla
accresciuta complessita' dei compiti assegnati al Ministero dell'ambiente e
allo scopo di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non
appartenenti al ruolo dirigenziale, sono destinate alle sperimentazioni e
relative contrattazioni collettive risorse pari a lire 1.000 milioni a
decorrere dal 2001. Le modalita' di ripartizione e di erogazione del suddetto
importo saranno determinate nell'ambito della contrattazione collettiva
integrativa prevista dall'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni. Articolo 6 (Commissione per le valutazioni
dell'impatto ambientale) 1. La commissione per le valutazioni
dell'impatto ambientale prevista dall'articolo 18, comma 5, della legge 11
marzo 1988, n. 67, dal 1º gennaio 2001 e' incrementata di venti unita'. Per
far fronte al relativo onere e' autorizzata la spesa di lire 2.750 milioni
annue a decorrere dall'anno 2001. Articolo 7 (Modello unico ambientale ed informazioni
in materia di rifiuti) 1. All'articolo 6 della legge 25
gennaio 1994, n. 70, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Qualora si renda necessario apportare, nell'anno
successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello
unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono
disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1º marzo; in tale ipotesi, il
termine per la presentazione del modello e' fissato in centoventi giorni a
decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto". 2. Al fine di favorire il riciclaggio
dei rifiuti e l'utilizzo dei materiali recuperati dai rifiuti, con apposito
regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le
modalita' in base alle quali le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, rendono disponibili con apposito collegamento informatico
all'ANPA ed all'Osservatorio nazionale sui rifiuti, ai fini dell'espletamento
dei compiti attribuiti all'Osservatorio medesimo dall'articolo 26 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, i dati e le informazioni in loro possesso
riguardo ai rifiuti, ai materiali recuperati dai rifiuti ed alle relative
tecnologie. 3. Al fine di introdurre
semplificazioni procedurali di attuazione del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, per imprese ed istituzioni in materia di gestione amministrativa
di rifiuti con l'ausilio di nuove tecnologie telematiche, le modalita'
tecniche e le relative procedure sono disciplinate con regolamento da
adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, con decreto del Ministro dell'ambiente, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentite l'ANPA e l'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA). Articolo 8 (Aree naturali protette) 1. Per la realizzazione delle attivita'
necessarie al mantenimento dell'ecosistema delle riserve naturali dello Stato
denominate "Saline di Cervia" e "Saline di Tarquinia" e'
autorizzata rispettivamente la spesa di lire 1.000 milioni e lire 500 milioni
per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a favore dei comuni di Cervia e di
Tarquinia. 2. Per la sistemazione dei sentieri di
alta quota situati nella provincia di Cuneo, e' autorizzata la spesa di lire
2.000 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 da assegnare
all'Amministrazione provinciale. 3. Con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione
interessata, e' istituito il Parco nazionale "Costa teatina". Il
Ministro dell'ambiente procede ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge. L'istituzione ed il
funzionamento del Parco nazionale "Costa teatina" sono finanziati
nei limiti massimi di spesa di lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2001. 4. All'articolo 36, comma 1, della
citata legge n. 394 del 1991, e successive modificazioni, dopo la lettera
ee-ter), e' aggiunta la seguente: "ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco". 5. Il Ministero dell'ambiente provvede,
entro il 31 dicembre 2001, all'istruttoria tecnica necessaria per avviare
l'istituzione dell'area protetta marina di cui alla lettera ee-quater)
dell'articolo 36, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991, introdotta dal
comma 4 del presente articolo. 6. All'articolo 1, primo comma, del
regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 257, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1923, n. 1511, e successive modificazioni, dopo le
parole: "e' dichiarato Parco nazionale dell'Abruzzo" sono aggiunte
le seguenti: ", Lazio e Molise". 7. Per favorire l'estensione del patrimonio
delle aree naturali protette, i beni immobili di interesse storico e
artistico riconosciuti ai sensi del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e le
aree sottoposte al rischio di dissesto idrogeologico, di proprieta' dello
Stato, che insistono sulle zone limitrofe alle aree naturali protette o che
risultino potenzialmente utili al loro ampliamento o all'istituzione di nuove
aree naturali protette, sono alienati, qualora sia stata gia' decisa o si
decida la loro dismissione, con diritto di prelazione ai comuni, alle
province e alle regioni, che lo richiedano, per un importo pari
all'indennita' di esproprio. 8. All'articolo 18, comma 1, della
citata legge n. 394 del 1991, sono soppresse le seguenti parole: "di
concerto con il Ministro della marina mercantile e". 9. All'articolo 18 della legge 6
dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. L'istituzione delle aree protette marine puo'
essere sottoposta ad accordi generali fra le regioni e il Ministero
dell'ambiente". 10. Per il funzionamento e la gestione
delle aree protette marine previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6
dicembre 1991, n. 394, e' autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni a
decorrere dall'anno 2001. Nelle medesime aree protette marine e' autorizzata
per investimenti la spesa di lire 2.000 milioni a decorrere dall'anno 2000. 11. La segreteria tecnica per le aree
protette marine, istituita dall'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre
1998, n. 426, dal 1º gennaio 2001 e' incrementata di dieci unita'. A tal fine
e' autorizzata la spesa di lire 900 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
Al relativo onere, pari a lire 900 milioni annue a decorrere dall'anno 2001,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Articolo 9 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinati. Disciplina sanzionatoria) 1. All'articolo 17, comma 10, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "e di
ripristino ambientale" sono inserite le seguenti: "nonche' la
realizzazione delle eventuali misure di sicurezza". 2. All'articolo 17, comma 11, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "di cui ai commi
2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "nonche' per la
realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, ai sensi dei commi 2 e
3,". 3. All'articolo 17 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 11 e' inserito il seguente: "11-bis. Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a
sequestro, l'autorita' giudiziaria che lo ha disposto autorizza l'accesso al
sito per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e
ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire l'ulteriore
propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della situazione
ambientale". 4. All'articolo 17 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 13-bis, e' inserito il
seguente: "13-ter. Gli interventi di messa in sicurezza, di
bonifica e di ripristino ambientale previsti dal presente articolo vengono
effettuati indipendentemente dalla tipologia, dalle dimensioni e dalle
caratteristiche dei siti inquinati nonche' dalla natura degli
inquinamenti". Articolo 10 (Modifiche agli articoli 8, 41 e 51 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) 1. All'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la lettera f), sono aggiunte le
seguenti: "f-bis) le terre e le rocce da scavo destinate
all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con
esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con
concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilita' stabiliti
dalle norme vigenti; f-ter) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in
misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente
25 ottobre 1999, n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui,
utilizzabili tal quale come prodotto". 2. All'articolo 41, comma 6, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la parola "CONAI",
sono inserite le seguenti: "ha personalita' giuridica di diritto privato
ed". 3. L'articolo 41, comma 7, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' abrogato. 4. All'articolo 51 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 6-bis sono aggiunti i
seguenti: "6-ter. I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, che
non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono puniti: a) nelle
ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione
amministrativa pecuniaria di lire cinquantamila per tonnellata di beni in
polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno; b) nelle
ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione
amministrativa pecuniaria di lire diecimila per tonnellata di beni in
polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno; c) nelle
ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 48, con la
sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di
beni in polietilene. 6-quater. Le sanzioni di cui al comma 6-ter sono ridotte della
meta' nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza
del termine di cui all'alinea del medesimo comma 6-ter. 6-quinquies. I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, sono
tenuti a versare un contributo annuo superiore a lire centomila. In caso di
omesso versamento di tale contributo essi sono puniti: a) nelle
ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione
amministrativa pecuniaria di lire cinquantamila per tonnellata di beni in
polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno; b) nelle
ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione
amministrativa pecuniaria di lire diecimila per tonnellata di beni in
polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno; c) nelle
ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 48, con la
sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di
beni in polietilene". 5. Al fine di realizzare un modello a
rete dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 26 del
citato decreto legislativo n. 22 del 1997, e dotarsi di sedi per il supporto
alle funzioni di monitoraggio, di programmazione e di controllo
dell'Osservatorio stesso, le province istituiscono, senza oneri aggiuntivi a
carico della finanza pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, l'osservatorio provinciale sui rifiuti. Articolo 11 (Modifica all'articolo 15 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 95) 1. All'articolo 15, comma 2, del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, le parole: "e non superiore
ai tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "e non superiore ai
sei anni". Articolo 12 (Modifiche agli articoli 6 e 24 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) 1. All'articolo 6, comma 1, lettera f),
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole da:
", compresa" fino alla fine della lettera. 2. All'articolo 24 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
d'intesa con la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province
autonome, vengono stabiliti la metodologia e i criteri di calcolo delle
percentuali di cui al comma 1". Articolo 13 (Tutela della "Posidonia
Oceanica") 1. Per la prosecuzione dei programmi di
mappatura delle praterie di "Posidonia Oceanica", e' autorizzata la
spesa di lire 8.000 milioni per l'anno 2001. Il Ministro dell'ambiente
riferisce al Parlamento annualmente sull'evoluzione dei programmi di
mappatura. Articolo 14 (Interventi di tutela dall'inquinamento
marino) 1. L'articolo 5 della legge 16 luglio
1998, n. 239, si interpreta nel senso che le parole: "in via
prioritaria" di cui al comma 1 del citato articolo 5 si riferiscono
esclusivamente alla residue spese relative agli interventi effettuati in
occasione dell'affondamento della motocisterna Haven, avvenuto l'11 aprile
1991, e ai connessi oneri per interessi e rivalutazione monetaria, mentre per
"interventi di bonifica del mare", da finanziare con le medesime
risorse rivenienti dalla definizione stragiudiziale delle vertenze di cui
agli articoli 1, 2, 3 e 4 della citata legge n. 239 del 1998, si intendono
soltanto quelli praticabili allo stato attuale delle conoscenze. 2. Al fine di realizzare il supporto
tecnico al Ministero dell'ambiente in materia di prevenzione e mitigazione
degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli
ecosistemi marini e costieri, e' istituita dal 1º luglio 2001 la segreteria
tecnica per la sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto
marittimi presso il competente Servizio difesa del mare, composta da dieci
esperti nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne
stabilisce il funzionamento. La segreteria tecnica fornisce supporto alle
politiche del Ministero dell'ambiente, nazionali ed internazionali, per
standard normativi, tecnologie e per attuare pratiche ambientali e
sostenibili in campo marittimo nel bacino mediterraneo. A tale fine e'
autorizzata la spesa di lire 450 milioni per l'anno 2001 e di lire 900
milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere, pari a lire 450
milioni per l'anno 2001 e a lire 900 milioni per ciascuno degli anni 2002 e
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Articolo 15 (Disposizioni in materia di attivita'
mineraria) 1. Ai fini dello sviluppo del piano di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal
comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' prorogato
al 30 giugno 2001. Le risorse finanziarie previste dall'articolo 57, comma 2,
della citata legge n. 449 del 1997, sono integrate con l'importo di lire 25
miliardi a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 8, comma
3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, e da
erogare con le modalita' previste dal comma 3 del citato articolo 57 della
legge n. 449 del 1997. 2. Al fine di conservare e valorizzare,
anche per finalita' sociali e produttive, i siti e i beni dell'attivita'
mineraria con rilevante valore storico, culturale e ambientale, e' assegnato
un finanziamento di lire un miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002 e
2003 al Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche, istituito
con decreto del Ministro dell'ambiente entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Ministro per i beni e
le attivita' culturali, con la regione Marche e con gli enti locali
interessati, e gestito da un consorzio costituito dal Ministero
dell'ambiente, dalla regione Marche e dagli enti locali interessati. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Articolo 16 (Norme per il Piemonte) 1. Sono assegnate lire 1.000 milioni
alla regione Piemonte, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, per il
miglioramento e l'incremento del patrimonio boschivo dei comuni la cui sede
e' collocata ad un'altitudine superiore a 1.200 metri sul livello del mare.
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 1.000
milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente. 2. Sono assegnate lire 1.000 milioni
all'amministrazione provinciale di Cuneo, per ciascuno degli anni 2001 e
2002, da destinare a contributi per interventi migliorativi delle strutture
adibite ad alpeggio estivo. All'onere derivante dall'attuazione del presente
comma, pari a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Articolo 17 (Disposizioni per amministrazioni, enti ed
associazioni impegnati nella tutela dell'ambiente) 1. Il nucleo operativo ecologico
dell'Arma dei carabinieri previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge 8
luglio 1986, n. 349, assume la denominazione di Comando dei carabinieri per
la tutela dell'ambiente. 2. Per l'attivazione di centri di
accoglienza di animali in via di estinzione, da realizzare nel rispetto delle
normative internazionali di settore e secondo le priorita' e le prescrizioni
indicate dalla commissione scientifica, istituita ai sensi dell'articolo 4,
comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e' autorizzata la spesa di lire
2.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, da iscrivere nell'unita'
previsionale di base 3.2.1.1., capitolo 7355, dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente. 3. All'articolo 13, comma 1, della
citata legge n. 349 del 1986, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il
Ministro dell'ambiente decide". 4. All'articolo 2, comma 37, della
legge 9 dicembre 1998, n. 426, dopo le parole: "o associazioni
ambientaliste riconosciute" sono aggiunte le seguenti: "anche
consorziati tra loro". 5. Su richiesta dei comuni interessati,
il Ministero dell'ambiente, nell'ambito delle proprie competenze, avvalendosi
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui
all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ovvero, fino
all'effettiva operativita' di quest'ultima, dell'ANPA e dell'Ente per le
nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), puo', nei limiti delle
disponibilita' di bilancio, promuovere iniziative di supporto alle misure
finalizzate a ridurre l'inquinamento nell'ambito dei piani del traffico di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato dall'articolo 17 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n.
360. I sindaci possono promuovere, anche qualora tale norma non sia prevista
dallo statuto comunale, specifici referendum consultivi sulle misure da
adottare per il traffico o sui piani di traffico gia' adottati dalle loro
amministrazioni. 6. Con decreto del Ministro
dell'ambiente, da emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni in materia di
mantenimento in cattivita' di esemplari di delfini appartenenti alla specie
tursiops trancatus. 7. Il Ministero dell'ambiente per gli
anni 2000 e 2001 assegna il riconoscimento "Citta' sostenibile delle
bambine e dei bambini" e il premio per la migliore iniziativa
finalizzata a migliorare l'ambiente urbano per e con i bambini, da attribuire
annualmente ai comuni italiani sulla base della sperimentazione avviata con
decreti del Ministro dell'ambiente del 3 agosto 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 1998, e del 15 luglio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1999. Entro il 31 maggio 2001 il Ministro dell'ambiente definisce
con proprio decreto i requisiti per l'attribuzione del riconoscimento e del
premio nonche' le modalita' per la partecipazione ed i criteri per la
valutazione. Agli oneri previsti per l'espletamento delle attivita' connesse
all'attuazione del presente comma, determinati in lire 1.200 milioni per
ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede quanto all'anno 2000, mediante
utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 2,
della legge 9 dicembre 1998, n. 426, iscritta nell'unita' previsionale di
base 12.2.12 "piani di disinquinamento" (capitolo 9261) dello stato
di previsione del Ministero dell'ambiente e, quanto al 2001, mediante
riduzione, per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. 8. Per le attivita' previste nel
programma di azione nazionale per la lotta alla siccita' e alla
desertificazione, di cui alla deliberazione CIPE del 21 dicembre 1999, n.
299, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2000, il CIPE,
con propria delibera, su proposta del Ministro dell'ambiente, assegna alle
regioni ed alle autorita' di bacino, per le parti di propria competenza, il
contributo di lire 1.000 milioni annue per gli anni 2001 e 2002 e, per il
funzionamento del Comitato nazionale per la lotta alla siccita' ed alla
desertificazione, di lire 1.000 milioni per l'anno 2001. Al corrispondente
onere, pari a lire 2.000 milioni per l'anno 2001 e a lire 1.000 milioni per
l'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Articolo 18 (Semplificazione delle procedure
amministrativeper le imprese che hanno ottenuto la registrazioneal sistema
comunitario di ecogestione e audit EMAS) 1. Nel rispetto delle normative
comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste dalle norme di
cui al comma 2 per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un
impianto, ovvero per la reiscrizione all'Albo di cui alla norma prevista al
comma 2, lettera b), le imprese che risultino registrate ai sensi del
regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, e successive
modificazioni, possono sostituire tali autorizzazioni o il nuovo certificato
di iscrizione al suddetto Albo con autocertificazione resa alle autorita'
competenti, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni. 2. Le procedure di cui al comma 1 sono
quelle previste dalle seguenti norme: a) decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante attuazione
delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, concernenti norme
in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti
inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi
dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183; b) decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive modificazioni; c) decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle
acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente
il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE
relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole; d) decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 372, di attuazione della direttiva 96/61/CE
relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. 3. L'autocertificazione di cui al comma
1 deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di
registrazione ottenuto ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del
Consiglio, del 29 giugno 1993, e successive modificazioni, nonche' da una
denuncia di prosecuzione delle attivita', attestante la conformita'
dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e
regolamentari, con allegata una certificazione dell'esperimento di prove a
cio' destinate, ove previste. 4. L'autocertificazione e i relativi
documenti accompagnatori di cui al comma 3 sostituiscono a tutti gli effetti
l'autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all'esercizio delle attivita'
previste dalle norme di cui al comma 2, e ad esse si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modificazioni. Si applicano,
altresi', le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni. 5. L'autocertificazione e i relativi
documenti accompagnatori mantengono l'efficacia di cui al comma 4 fino ad un
periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di decadenza, a
qualsiasi titolo avvenuta, della validita' della registrazione ottenuta ai
sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, e
successive modificazioni. 6. Salva l'applicazione delle sanzioni
specifiche e salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di
accertata difformita' rispetto a quanto previsto dalle norme di cui al comma
2, si applica l'articolo 483 del codice penale nei confronti di chiunque
abbia sottoscritto la documentazione di cui ai commi 1 e 4. Articolo 19 (Interventi per evitare la dispersione
nell'ambiente di prodotti non biodegradabili di uso comune) 1. Al fine di prevenire la dispersione
nell'ambiente, anche tramite gli scarichi fognari, di prodotti non
biodegradabili, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i bastoncini per la pulizia delle orecchie commercializzati
sul territorio nazionale, dovranno essere prodotti esclusivamente con
l'impiego di materiale biodegradabile, secondo le norme UNI 10785. 2. La produzione e la
commercializzazione dei prodotti indicati al comma 1 che non abbiano le
caratteristiche ivi indicate costituiscono, decorso il termine di diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, illeciti
sanzionati in via amministrativa. Si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire tre milioni a lire novanta milioni. Nel caso
di reiterazione anche non specifica delle violazioni indicate puo' essere
applicata, dall'autorita' amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o dal
giudice con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, tenuto conto della natura e dell'entita' dei
fatti, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dello
stabilimento o dell'esercizio da un minimo di cinque giorni ad un massimo di
due mesi, ovvero la sospensione fino ad un massimo di due mesi della licenza,
dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente
l'esercizio dell'attivita'. In tale caso non e' inoltre ammesso il pagamento
in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689. E' competente all'applicazione della sanzione amministrativa il sindaco
del comune in cui la violazione e' commessa. Articolo 20 (Censimento dell'amianto e interventi di
bonifica) 1. Per la realizzazione di una
mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale e degli
interventi di bonifica urgente, e' autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni
per l'anno 2000 e di lire 8.000 milioni per gli anni 2001 e 2002. 2. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'ambiente,
e' emanato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il
regolamento di attuazione del comma 1, contenente: a) i criteri
per l'attribuzione del carattere di urgenza agli interventi di bonifica; b) i
soggetti e gli strumenti che realizzano la mappatura, prevedendo il
coinvolgimento delle regioni e delle strutture periferiche del Ministero
dell'ambiente e dei servizi territoriali regionali; c) le
fasi e la progressione della realizzazione della mappatura. Articolo 21 (Promozione di "Agende 21" e
contabilita' ambientale) 1. Ai fini di promuovere ed attuare
presso i comuni, le province e le regioni l'adozione delle procedure e dei
programmi denominati "Agende 21", ovvero certificazioni di qualita'
ambientale territoriale nonche' per la partecipazione alle attivita' di
cooperazione internazionale per la revisione dell'Agenda 21 ed azioni di
sperimentazione della contabilita' ambientale territoriale, e' costituito presso
il Ministero dell'ambiente un fondo di sostegno di complessivi 7.000 milioni
di lire per gli anni 2001 e 2002. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire
3.500 milioni, di cui 500 milioni per le iniziative di sviluppo sostenibile,
per ciascuno degli anni 2001 e 2002. 2. All'onere derivante dall'attuazione
del comma 1, pari a lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. 3. Al fondo di cui al comma 1
affluiscono i finanziamenti previsti dall'articolo 109, comma 2, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, destinati alle finalita' di cui alle lettere g) ed
h) del medesimo comma 2. Per le relative riassegnazioni il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. Articolo 22 (Organizzazione di traffico illecito di
rifiuti) 1. Dopo l'articolo 53 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e' inserito il seguente: "Art. 53-bis. - (Attivita' organizzate per il traffico
illecito di rifiuti). - 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto
profitto, con piu' operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attivita'
continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o
comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e' punito con
la reclusione da uno a sei anni. 2. Se si tratta di rifiuti ad alta
radioattivita' si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 3. Alla condanna conseguono le pene
accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale,
con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice. 4. Il giudice, con la sentenza o con la
decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
ordina il ripristino dello stato dell'ambiente, e puo' subordinare ove
possibile la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione
del danno o del pericolo per l'ambiente". Articolo 23 (Copertura finanziaria) 1. All'onere derivante dall'attuazione
dell'articolo 3, commi 1 e 3, pari a lire 1.000 milioni per l'anno 2000, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. 2. All'onere derivante dall'attuazione
dell'articolo 1, comma 1, dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 3,
dell'articolo 5, comma 2, dell'articolo 6, dell'articolo 8, commi 1, 3 e 10,
primo periodo, e dell'articolo 13, comma 1, pari a lire 61.450 milioni per
l'anno 2001, a lire 29.650 milioni per l'anno 2002 e a lire 10.050 milioni
per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. 3. All'onere per l'anno 2000 derivante
dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, pari a lire 33.000 milioni,
dell'articolo 8, comma 2, pari a lire 2.000 milioni, dell'articolo 8, comma
10, secondo periodo, pari a lire 2.000 milioni, dell'articolo 17, comma 2,
pari a lire 2.000 milioni, e dell'articolo 20, comma 1, pari a lire 6.000
milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire
2.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e quanto
a lire 43.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. 4. All'onere derivante dall'attuazione
dell'articolo 1, comma 2, dell'articolo 8, commi 2 e 10, secondo periodo,
dell'articolo 17, comma 2, e dell'articolo 20, comma 1, pari a lire 107.000
milioni per l'anno 2001, a lire 44.000 milioni per l'anno 2002 e a lire 2.000
milioni per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a lire 3.000
milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero
dei lavori pubblici, e quanto a lire 102.000 milioni per l'anno 2001, 39.000
milioni per l'anno 2002 e 2.000 milioni per l'anno 2003 l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente. 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, anche in conto residui, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 marzo 2001 CIAMPI Amato, Presidente
del Consiglio dei Ministri Visto, il
Guardasigilli: Fassino; LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 3833): Presentato dal Ministro dell'ambiente (Ronchi) il 23 febbraio
1999. Assegnato alla 13a commissione (Territorio, ambiente, beni
ambientali) in sede deliberante, il 4 marzo 1999, con pareri delle commissioni
1a, 3a, 5a, 10a, Giunta per gli affari delle Comunita' europee e parlamentare
per le questioni regionali. Esaminato dalla 13a commissione, in sede deliberante, il 25
marzo 1999. Nuovamente assegnato alla 13a commissione, in sede referente,
il 25 marzo 1999 con parere delle commissioni, 1a, 3a, 5a, 10a, Giunta per
gli affari delle Comunita' europee e parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 13a commissione, in sede referente, il 25
marzo 1999; 6 ed 8 aprile 1999; 20 maggio 1999; 1, 14, 15, 22, 27, 28, 29
luglio 1999, 14 e 16 settembre 1999. Esaminato in aula il 19 e 20 luglio 2000 ed approvato il 26
luglio 2000. Camera dei deputati (atto n. 7280): Assegnato alla VIII commissione (Ambiente, territorio e lavori
pubblici ), in sede referente, l'8 settembre 2000 , con pareri delle
commissioni I, II, III, IV, V, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e parlamentare
per le questioni regionali. Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 13, 19
settembre 2000; 3 ottobre 2000; 28, 29 30 novembre 2000; 6 dicembre 2000; 10,
16, 18, 23, 24, 25, 30 gennaio 2001; 1, 6 , 7, 13 e 22 febbraio 2001. Assegnato nuovamente alla VIII commissione, in sede
legislativa, il 27 febbraio 2001 con parere delle commissioni I, II, III, IV,
V, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, e Parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla VIII commissione, in sede legislativa, il 27 e
28 febbraio 2001 ed approvato con modificazioni il 1 marzo 2001. Senato della Repubblica (atto n. 3833-B): Assegnato alla 13a commissione (Territorio, ambiente, beni
ambientali), in sede referente, il 6 marzo 2001 con pareri delle commissioni
1a, 2a, 5a, 7a, 8a, 10a, e parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 13a commissione, in sede referente, il 7 marzo
2001. Esaminato in aula ed approvato l'8 marzo 2001. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e
3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o dalle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Gli articoli 2 e 3 della legge 8 ottobre 1997, n. 344,
recante "Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli
interventi e dell'occupazione in campo ambientale", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1997, n. 239 (supplemento ordinario) sono i
seguenti: "Art. 2 (Promozione delle tecnologie pulite e dello
sviluppo della sostenibilita' urbana). – 1. Il Ministro dell'ambiente assegna annualmente i premi per
lo sviluppo delle tecnologie pulite in relazione ai processi e prodotti
industriali, la sostenibilita' ambientale delle aree urbane, la riduzione ed
il recupero dei rifiuti, anche al fine di rafforzare ed indirizzare la
diffusione di interventi innovativi in aree urbane per la gestione
sostenibile e consapevole di ambiti territoriali particolarmente degradati,
ivi comprese le azioni per le citta' amiche dell'infanzia. Gli interventi
relativi alle aree urbane dovranno svilupparsi seguendo i principi del
"Piano d'azione di Lisbona", approvato da rappresentanti delle
citta' d'Europa a Lisbona l'8 ottobre 1996 a conclusione dei lavori della
Seconda conferenza europea sulle citta' sostenibili. L'assegnazione dei premi
di cui al primo periodo e' riservata per i due terzi alle piccole e medie
imprese. 2. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto da emanare
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentite le competenti commissioni parlamentari, definisce i criteri per
l'individuazione dei premi di cui al comma 1 nonche' le modalita' procedurali
per lo svolgimento dei relativi concorsi. 3. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, il
Ministero dell'ambiente puo' avvalersi del supporto tecnico dell'ANPA, dei
comuni, delle aziende pubbliche di servizi o di loro organismi associativi. 4. Per la realizzazione delle azioni di cui al comma 1 e'
autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per gli anni 1997, 1998 e
1999.". "Art. 3 (Informazione, educazione ambientale e
sensibilizzazione). - 1. Per il proseguimento ed il potenziamento delle
attivita' di educazione, informazione e sensibilizzazione ambientale, anche
attraverso l'organizzazione di specifiche campagne, la predisposizione e la
diffusione della relazione sullo stato dell'ambiente, lo sviluppo di
strumenti informatici per le attivita' di informazione ed educazione
ambientale, e' autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni per l'anno 1997 e
di lire 7.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999. Una quota della
somma di cui al periodo precedente, pari a lire 300 milioni per ciascuno
degli anni 1997, 1998 e 1999, e' destinata ai programmi di cooperazione
regionale, finalizzati a sviluppare azioni di educazione e sensibilizzazione nel
bacino del Mediterraneo, cofinanziati dall'Unione europea.". - L'art. 1 delle legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante
"Nuovi interventi in campo abientale", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 dicembre 1998, n. 291, e' il seguente: "Art. 1 (Interventi di bonifica e ripristino ambientale
dei siti inquinati). – 1. Al fine di consentire il concorso pubblico nella
realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinati, ivi compresi aree e specchi d'acqua marittimi, lacuali, fluviali e
lagunari in concessione, anche in caso di loro dismissioni, nei limiti e con
i presupposti di cui all'art. 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, nonche' per gli impegni
attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla
deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) del 3 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23
gennaio 1998, del piano straordinario di completamento e razionalizzazione
dei sistemi di collettamento e depurazione di cui all'art. 6 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135, e degli accordi e contratti di programma di cui
all'art. 25 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, sono autorizzati
limiti di impegno ventennali di lire 27.000 milioni a decorrere dall'anno
1998, di lire 5.600 milioni a decorrere dall'anno 1999 e di lire 16.200
milioni a decorrere dall'anno 2000. Per le medesime finalita' e' altresi'
autorizzata la spesa di lire 130.000 milioni per l'anno 2000; per gli anni
successivi al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo si
provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1
possono concorrere le ulteriori risorse destinate dal CIPE al finanziamento
di progetti di risanamento ambientale, nonche' quelle attribuite al Ministero
dell'ambiente in sede di riprogrammazione dei fondi disponibili nell'ambito
del quadro comunitario di sostegno 1994-1999. 3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 e
per la utilizzazione delle relative risorse finanziarie il Ministero dell'ambiente
adotta, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere
delle competenti commissioni parlamentari, un programma nazionale di bonifica
e ripristino ambientale dei siti inquinati, che individua gli interventi di
interesse nazionale, gli interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i
criteri di finanziamento dei singoli interventi e le modalita' di
trasferimento delle relative risorse. Il programma tiene conto dei limiti di
accettabilita', delle procedure di riferimento e dei criteri definiti dal
decreto ministeriale di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. 4. Sono considerati primi interventi di bonifica di interesse
nazionale quelli compresi nelle seguenti aree industriali e siti ad alto
rischio ambientale i cui ambiti sono perimetrati, sentiti i comuni
interessati dal Ministro dell'ambiente sulla base dei criteri di cui all'art.
18, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni: a) Venezia (Porto Marghera); b) Napoli orientale; c) Gela e Priolo; d) Manfredonia; e) Brindisi; f) Taranto; g) Cengio e Saliceto; h) Piombino; i) Massa e Carrara; l) Casal Monferrato; m) Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano (Caserta-Napoli); n) Pitelli (La Spezia); o) Balangero; p) Pieve Vergonte. 5. Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del programma di
cui al comma 3, determina altresi' le modalita' per il monitoraggio e il
controllo, con la partecipazione delle regioni interessate, delle attivita'
di realizzazione delle opere e degli interventi previsti nel programma
stesso, ivi compresi i presupposti e le procedure per la revoca dei
finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse resesi comunque disponibili,
assicurando il rispetto dell'originaria allocazione regionale delle risorse.
Per le attivita' di cui al presente comma il Ministero dell'ambiente si
avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e delle
Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA). 6. Gli enti territoriali competenti, sulla base del programma
di cui al comma 3, sono autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre
operazioni finanziarie con la Cassa depositi e prestiti e altri istituti di
credito. Le regioni sono autorizzate a corrispondere, sulla base di apposita
rendicontazione degli enti territoriali competenti, direttamente agli
istituti mutuanti interessati le rate di ammortamento per capitale e
interessi, avvalendosi delle quote di limiti di impegno rispettivamente
assegnate dal Ministero dell'ambiente. 7. Nel caso di cambio di destinazione, dei siti oggetto degli
interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ovvero di
alienazione entro dieci anni dall'effettuazione degli stessi in assenza di
cambio di destinazione, il contributo di cui all'art. 17, comma 6-bis, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e'
restituito allo Stato in misura adeguata all'aumento di valore con seguito
dall'area al momento del cambio di destinazione, ovvero della sua cessione,
rispetto a quello dell'intervento di bonifica e ripristino ambientale. Con
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, verranno determinati i criteri
e le modalita' della restituzione. 8. All'art. 17, comma 1, alinea, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "il Ministro dell'ambiente"
sono inserite le seguenti: ", avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente (ANPA),". 9. (Omissis). 10. Il decreto del Ministro dell'ambiente di cui al comma
15-bis dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 introdotto
dal comma 9 del presente articolo, e' emanato entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. 11. (Omissis). 12. All'art. 22, comma 5, lettera a), del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "priorita' degli interventi" sono aggiunte le
seguenti: ", basato su un criterio di valutazione del rischio
elaborato dall'ANPA". 13. All'art. 22, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole: "entro un anno"
sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni". 14. All'art. 57, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole: "devono conformarsi
alle disposizioni del presente decreto entro tre mesi dal termine di cui
all'art. 33, comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "devono
conformarsi alle disposizioni del presente decreto entro e non oltre il 31
dicembre 1998". 15. (Omissis). 16. All'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: "
derivanti dalle lavorazioni industriali e artigianali" e sono aggiunte,
alla fine dell'ultimo periodo, le seguenti: "limitatamente alla
quantita' conferita". 17. (Omissis). 18. All'onere di cui al comma 17 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente
" Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo
scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. 19. (Omissis). 20. (Omissis). 21. All'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, la lettera c) e' abrogata. 22. All'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: ", i beni di cui all'art. 44 e i rifiuti di cui agli articoli
45 e 46". 23. Fino al 1 gennaio 2000 e salvo diverso accordo tra enti
locali e gestori del servizio, l'applicazione e la riscossione del
corrispettivo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani
sono effettuate dall'ente locale secondo le disposizioni dell'art. 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 24. All'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, sono soppresse la parola: "propri" e le parole da:
", ovvero effettuano" fino alla fine del comma. 25. (Omissis). 26. Al fine di consentire il completamento delle attivita'
assegnate al gruppo tecnico di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 25
marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, e' autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni
1999 e 2000. 27. All'art. 49, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", prevedendo
disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo
normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento dell'integrale
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei
comuni". 28. All'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, le parole: "1 gennaio 1999" sono sostituite dalle
seguenti: "1 gennaio 2000". Note all'art. 2: - L'art. 3, comma 5 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
recante "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli
ambientali e istituzione dell'agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente", convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio
1994, n. 61, e' il seguente: "5. Le agenzie di cui al presente articolo collaborano
con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'art. 1,
cui prestano, su richiesta, supporto tecnico in attuazione delle convenzioni
di cui al comma 3 del medesimo art. 1. In attesa dell'attuazione delle
disposizioni di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, al personale delle Agenzie di cui al presente articolo e'
confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento". - L'art. 1, comma 1, lettera b) del citato decreto-legge 4
dicembre 1993, n. 496 e' il seguente: "b) le attivita' di indirizzo e coordinamento tecnico nei
confronti delle Agenzie di cui all'art. 3 allo scopo di rendere omogenee sul
piano nazionale le metodologie operative per l'esercizio delle competenze ad
esse spettanti;". - L'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1999, n. 203 (supplemento ordinario), come modificato dalla legge
qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici). - 1. E' istituita l'agenzia per la protezione dell'ambiente
e per i servizi tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9. 2. L'agenzia svolge i compiti e le attivita' tecnico-scientifiche
di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle
risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e
delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali. 3. All'agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici
nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad
eccezione di quelle del servizio sismico nazionale. 4. Lo statuto dell'agenzia, emanato ai sensi dell'art. 8,
comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle
agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, con funzioni consultive
nei confronti del direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto
prevede altresi' che il comitato direttivo sia composto di quattro membri, di
cui due designati dal Ministero dell'ambiente e due designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina inoltre le funzioni e
le competenze degli organismi sopra indicati e la loro durata, nell'ambito
delle finalita' indicate dagli articoli 3, comma 5, e 1, comma 1, lettera b),
del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. 5. Sono soppressi l'agenzia nazionale per la Protezione
dell'Ambiente, i Servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Il relativo personale e le relative risorse sono
assegnate all'agenzia". Note all'art. 3: - Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante:
"Attuazione della direttiva 96/61/CE, relativa alla prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 ottobre 1999, n. 252. - La legge 3 novembre 1994, n. 640, recante: "Ratifica ed
esecuzione della convenzione sulla valutazione dell'impatto abientale in un
contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Esfoo il 25 febbraio 1991, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 novembre 1994, n. 273 (supplemento
ordinario). - Gli articoli 1 e 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403,
recante: "Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione
delle arti con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta
a Salisburgo il 7 novembre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8
novembre 1999, n. 262 (supplemento ordinario) sono i seguenti: "Art. 1. - 1. Il Presidente della Repubblica e'
autorizzato a ratificare la Convenzione per la protezione delle Alpi, con
allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo
il 7 novembre 1991". "Art. 3. – 1. L'attuazione della Convenzione di cui all'art. 1 e'
attribuita al Ministero dell'ambiente, d'intesa con i Ministeri interessati
ai relativi specifici Protocolli e d'intesa con la Consulta Stato-regioni
dell'Arco alpino di cui al comma 2, alla quale devono essere sottoposti i
protocolli, nella fase di negoziazione, prima della loro approvazione in sede
internazionale. 2. La Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino e' composta dal
presidente o dall'assessore delegato di ciascuna regione o provincia autonoma
del sistema territoriale dell'Arco alpino, da un rappresentante della
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, da due
rappresentanti dell'unione nazionale comuni comunita' ed enti montani
(UNCEM), da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI), da due rappresentanti dell'unione delle province d'Italia
(UPI) e dal sottosegretario delegato per ognuna delle seguenti
amministrazioni: Ministero dell'ambiente, Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, Ministero per le politiche agricole, Ministero
dei trasporti e della navigazione, Ministero dei lavori pubblici, Ministero
dell'interno, Ministero per i beni e le attivita' culturali, Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 3. La Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino viene
periodicamente convocata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 4. La Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino individua le
strutture regionali e locali preposte all'attuazione della Convenzione di cui
all'art. 1 e dei relativi specifici Protocolli. 5. Sono fatti salvi i poteri e le prerogative delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome sulla base degli statuti e delle
relative norme di attuazione. 6. All'onere derivante per il bilancio dello Stato
dall'istituzione e dal funzionamento della Consulta Stato-regioni dell'Arco
alpino si fa fronte mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 4". Note all'art. 4: - La legge 26 febbraio 1987, n. 49 recante: "Nuova
disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di
sviluppo" e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 28 febbraio 1987, n. 49. - La legge 16 luglio 1993, n. 255 recante: "Interpretazione autentica dell'art. 3, comma 3, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412 in materia di attuazione delle iniziative di
cooperazione allo sviluppo" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
luglio 1993, n. 176. - Il decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543 recante: "Misure urgenti per il controllo della spesa nel settore
degli interventi nei Paesi in via di sviluppo" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1993, n. 304 e convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121 (Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1994, n.
43). - Il decreto-legge 1 luglio 1996, n. 347 recante: "Differimento di termini previsti da disposizioni
legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad
impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo" e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1996, n. 153 e convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 426 (Gazzetta Ufficiale 17 agosto 1996, n.
192). Note all'art. 5: - Il nuovo testo dell'art. 6 della citata legge 8 ottobre
1997, come modificato dalla presente legge e' il seguente: "Art. 6 (Ampliamento della pianta organica). – 1. Al fine di migliorare la funzionalita' del Ministero
dell'ambiente la dotazione organica dello stesso e' rideterminata in
novecento unita' secondo la tabella allegata alla presente legge. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente formulata di intesa con il Ministro del
tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sono determinati i profili
professionali. 3. Alla copertura dei posti previsti dal comma 1 e determinati
ai sensi del comma 2, si provvede prioritariamente mediante ricorso alle
procedure di mobilita' da espletare entro quattro mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge. 4. Alla copertura dei posti determinati ai sensi del comma 2 e
non coperti con le procedure di cui al comma 3, si provvede anche in deroga
all'art. 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le seguenti
modalita': a) il 40 per cento dei posti aggiuntivi, determinati dalla
differenza fra il numero di personale in ruolo alla data del 30 maggio 1997,
e la nuova dotazione organica di cui al comma 1, del presente articolo,
previsti per le qualifiche funzionali VI, VII, VIII e IX e' coperto
attraverso il passaggio del personale gia' inquadrato nelle qualifiche
immediatamente inferiori, previo corso di riqualificazione professionale, da
effettuare con le modalita' richiamate dall'art. 12, comma 1, lettera s),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e con accertamento dei titoli richiesti per
la qualifica da ricoprire; b) i posti resi disponibili nelle qualifiche funzionali a
seguito delle procedure previste dalla lettera a) sono coperti con
l'inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in
liquidazione in servizio presso il Ministero dell'ambiente, previa verifica
dei requisiti richiesti; c) il 30 per cento dei posti residui nella complessiva
dotazione organica del Ministero dell'ambiente sono coperti attraverso il
passaggio del personale appartenente alle qualifiche funzionali
immediatamente inferiori che non abbia gia' conseguito il passaggio di
qualifica in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), previo
accertamento dei titoli richiesti per la qualifica da ricoprire con le stesse
procedure previste dalla lettera a). Per il passaggio nelle qualifiche
funzionali IV e V la predetta percentuale e' elevata al 70 per cento; c-bis) i rimanenti posti disponibili, ivi compresi quelli
eventualmente liberatisi attraverso il passaggio di qualifiche, sono coperti,
nel rispetto dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le
modalita' di seguito riportate, indicate in ordine di priorita': 1) mobilita' del personale gia' dipendente da altre
amministrazioni dello Stato; 2) mediante ricorso, secondo l'ordine di graduatoria, agli
idonei dei concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni dello Stato e
degli enti pubblici nazionali approvate nell'ultimo quadriennio decorrente
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sulla base di
criteri adottati con decreto del Ministro dell'ambiente in relazione alle
esigenze dei servizi ed uffici del Ministero dell' ambiente; 3) mediante procedure concorsuali per le qualifiche funzionali
VI, VII e VIII; d) i due posti aggiuntivi nella qualifica di dirigente
generale vengono coperti mediante contratto di durata quinquennale ai sensi
dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei
confronti di esperti particolarmente qualificati in materie attinenti alle
funzioni da svolgere, anche appartenenti alle categorie indicate al comma 1
del citato art. 21; e) i posti aggiuntivi nella qualifica di dirigente vengono
coperti: 1) mediante inquadramento di dirigenti di enti pubblici
territoriali e di aziende sanitarie locali in servizio presso il Ministero
dell'ambiente e preposti con atto formale ad uffici di livello dirigenziale
alla data del 31 dicembre 1996. L'inquadramento avviene, a domanda, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
provvedimento del Ministro dell'ambiente, con salvezza degli effetti
economici, giuridici, dell'anzianita' e della qualifica; 2) mediante procedure concorsuali, estendendo alle qualifiche
relative alle professionalita' amministrative quanto disposto dal comma 1,
ultimo periodo, dell'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e mantenendo per la percentuale dei posti da riservare al personale
dipendente del Ministero dell'ambiente le modalita' di cui all'art. 19, comma
2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439; f) le unita' di personale proveniente dagli enti posti in
liquidazione e attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente non
inquadrate secondo le procedure previste dalle lettere b) e c) del presente
comma, alla data del 30 novembre 1998, sono poste in ruolo in base alle
disponibilita' di organico e secondo la qualifica funzionale posseduta presso
l'ANPA. 5. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la
spesa occorrente, valutata in lire 4.000 milioni per l'anno 1997, in lire
10.200 milioni per l'anno 1998 ed in lire 19.110 milioni a decorrere
dall'anno 1999. - L'art. 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
recante: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego",
a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993, n. 30 (supplemento ordinario) e' il
seguente: "Art. 45 (Contratti collettivi nazionali e integrativi). –
1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie
relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali. 2. Gli atti interni di organizzazione aventi riflessi sui
rapporti di lavoro formano oggetto delle procedure di informazione e di esame
regolate dall'art. 10 e dai contratti collettivi. 3. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni
rappresentative ai sensi dell'art. 47-bis, comma 4, sono stabiliti i comparti
della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o
affini. I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma
relativamente a uno o piu' comparti. Resta fermo per l'area contrattuale
della dirigenza del ruolo sanitario quanto previsto dall'art. 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche. Agli accordi
che definiscono i comparti o le aree contrattuali si applicano le procedure
di cui all'art. 46, comma 5. Per le figure professionali che, in posizione di
elevata responsabilita', svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione
ad albi oppure tecnico-scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline
distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto. 4. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il
settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi,
la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli. Le pubbliche
amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva
integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti
di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La
contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti
stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le
procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa puo' avere ambito
territoriale e riguardare piu' amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni
non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi
in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino
oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di
ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono
essere applicate. 5. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi
assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della
sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste
dai rispettivi ordinamenti". Nota all'art. 6: - L'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello stato (legge finanziaria 1988) pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1988, n. 61, e' il seguente: "Art. 18. – 1. In attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed in
attesa della nuova disciplina relativa al programma triennale di salvaguardia
ambientale, e' autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 870 miliardi
per un programma annuale, concernente l'esercizio in corso, di interventi
urgenti per la salvaguardia ambientale, contenente: a) interventi nelle aree ad elevato rischio di crisi
ambientale, di cui all'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (122/a), per
lire 160 miliardi, secondo quanto previsto per l'annualita' 1988 dalla
tabella D della presente legge; b) finanziamento dei progetti e degli interventi per il
risanamento del bacino idrografico padano, nonche' dei progetti relativi ai
bacini idrografici interregionali e dei maggiori bacini idrografici
regionali; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 300
miliardi per il bacino padano ed in lire 25 miliardi per i progetti relativi
agli altri bacini; c) in attesa dell'approvazione della legge-quadro sui parchi
nazionali e le riserve naturali, istituzione, con le procedure di cui
all'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349 dei parchi nazionali del Pollino
delle Dolomiti Bellunesi, dei monti Sibillini, e, d'intesa con la regione
Sardegna, del parco marino del golfo di Orosei nonche', d'intesa con le
regioni interessate, di altri parchi nazionali o interregionali, si
applicano, per i parchi nazionali cosi' istituiti, in quanto compatibili, le
nuove norme vigenti per il Parco nazionale d'Abruzzo, in particolare per la
redazione ed approvazione dei piani regolatori, per la redazione ed
approvazione dello statuto e per l'amministrazione e gestione del parco; la
relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 50 miliardi; d) concessione di un contributo straordinario di 5 miliardi
ciascuno all'ente Parco nazionale del Gran Paradiso e all'ente Parco nazionale
d'Abruzzo; e) progettazione ed avvio della realizzazione di un sistema
informativo e di monitoraggio ambientale finalizzato alla redazione della
relazione sullo stato dell'ambiente ed al perseguimento degli obiettivi di
cui agli art. 1, commi 3 e 6, 2, 7 e 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
anche attraverso il coordinamento a fini ambientali dei sistemi informativi
delle altre amministrazioni ed enti statali, delleregioni, degli enti locali
e delle unita' sanitarie locali; nonche' completamento del piano generale di
risanamento delle acque di cui all'art. 1, lettera a), della legge 10 maggio
1976, n. 319; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 75
miliardi; f) finanziamento, previa valutazione da parte della
commissione di cui all'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, integrata
da due rappresentanti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
progetti di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati, iscritti alle
liste di collocamento, che riguardano: 1) la salvaguardia e valorizzazione
ambientale dei parchi e delle riserve naturali nazionali e regionali; 2) il
completamento del catasto degli scarichi pubblici e privati in corpi idrici;
3) il rilevamento delle discariche di rifiuti esistenti, con particolare riferimento
a rifiuti tossici e nocivi. Questi tre progetti nazionali sono definiti dal
Ministro dell'ambiente, viste le proposte provenienti dalle regioni, enti
locali ed enti gestori dei parchi e sentite le competenti commissioni
parlamentari. La realizzazione di questi progetti e' affidata alle regioni ed
agli enti locali coinvolti e interessati secondo le priorita' e articolazioni
ivi contenute. L'assunzione a termine di giovani disoccupati iscritti alle
liste di collocamento deve avvenire secondo il punteggio di tali liste, su
domanda presentata dai giovani interessati contenente ogni utile informazione
e sulla base di una graduatoria definita secondo i criteri e i titoli
previsti in ciascun progetto. Tale graduatoria verra' affissa agli albi comunali dei comuni
interessati. Almeno il 50 per cento delle disponibilita' e' riservato a
iniziative localizzate nei territori meridionali di cui all'art. 1 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218. La relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 230 miliardi.
Entro il 31 dicembre 1988, il Ministro dell'ambiente presenta alle competenti
commissioni parlamentari una relazione dettagliata sui progetti finanziati,
sull'impegno finanziario di ogni progetto, sugli obiettivi, i criteri
impiegati, il numero e il tipo di giovani impiegati; g) avvio dei rilevamenti e delle altre attivita' strumentali
alla formazione e all'aggiornamento della carta geologica nazionale e della
relativa restituzione cartografica; la relativa autorizzazione di spesa e'
fissata in lire 20 miliardi. 2. E' autorizzato un aumento di organico per le specifiche
esigenze del Servizio geologico, pari a 150 unita' nell'ambito della
riorganizzazione prevista dall'art. 2, comma 1, della legge 3 marzo 1987, n.
59, la relativa autorizzazione di spesa e' fissata in lire 11 miliardi per
ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990. 3. Il Ministro dell'ambiente, sentite le commissioni
parlamentari competenti, propone al CIPE, per l'approvazione, il programma
annuale per l'esercizio 1988 di cui al comma 1 e ne assicura l'attuazione. Il
CIPE definisce, in sede di approvazione del programma, i criteri di priorita'
territoriale e settoriale per la definizione e la selezione dei progetti. 4. Gli interventi di cui alle lettere a), b), e) e g) del
comma 1 sono finanziati sulla base di progetti elaborati dal Ministero
dell'ambiente ovvero presentati da amministrazioni statali, da regioni, da
enti locali o loro consorzi, da consorzi di bonifica e da enti pubblici non
economici. L'istruttoria tecnica per la valutazione dei progetti e' svolta,
sulla base degli obiettivi e delle priorita' fissati dal programma di
salvaguardia, dalla commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 14, legge
28 febbraio 1986, n. 41. 5. Ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria
sulla valutazione dell'impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge 8
luglio 1986, n. 349 e' istituita, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, nell'ambito del
servizio valutazione dell'impatto ambientale, una commissione per le
valutazioni dell'impatto ambientale, presieduta dal direttore generale
competente, composta da 20 membri. Il relativo onere e' valutato in lire 2
miliardi annui, a decorrere dal 1988. Per i criteri di selezione, per lo
status giuridico e per i compensi dei membri della commissione si applicano
le norme di cui all'art. 3 e all'art. 5 della legge 17 dicembre 1986, n.
878.". Note all'art. 7: - Il nuovo testo dell'art. 6 della legge 25 gennaio 1994, n.
70 recante "Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia
ambientale sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione del
sistema di ecogestione e di audit ambientale" pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 gennaio 1994, n. 24, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente: "Art. 6. Disposizioni transitorie. – 1. In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'art. 1,
comma 1, il modello unico di dichiarazione, in sede di prima applicazione
della presente legge, e' adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
riferimento agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o
di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e dalle relative norme di
attuazione di cui alla tabella A allegata alla presente legge. 2. Ai fini di cui al comma 1, il termine di presentazione del
modello unico di dichiarazione, in caso di obblighi periodici, e' fissato al
30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, fermi restando i
termini previsti in caso di obblighi che abbiano carattere non periodico. "2-bis. Qualora si renda necessario apportare, nell'anno
successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello
unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono
disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1 marzo; in tale ipotesi, il
termine per la presentazione del modello e' fissato in centoventi giorni a
decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto.". - L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante
"Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214 (s.o.) e' il seguente. "Art. 17 (Regolamenti). – 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche'
dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti
legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie
riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o
di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque
riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei
pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono
emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva
assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della
Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del
Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono
l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita'
sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale
potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono
essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita'
di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima
della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di
"regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato,
sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. - L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su
proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei
Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princi'pi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i
contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i
Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno
esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di
raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con
funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali, c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle
piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali
nell'ambito degli uffici dirigenziali generali". - L'art. 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 recante
"attivazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n.
38, (supplemento ordinario) e' il seguente: "Art. 26 (Osservatorio nazionale sui rifiuti). – 1. Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui al
presente decreto legislativo, con particolare riferimento alla prevenzione
della produzione della quantita' e della pericolosita' dei rifiuti ed all'efficacia,
all'efficienza ed all'economicita' della gestione dei rifiuti, degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonche' alla tutela della salute
pubblica e dell'ambiente, e' istituito, presso il Ministero dell'ambiente,
l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato osservatorio. L'Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio; b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente
di criteri e specifici obiettivi d'azione, nonche' alla definizione ed
all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e
sulla gestione dei rifiuti; c) esprime il proprio parere sul programma generale di
prevenzione di cui all'art. 42 e lo trasmette per l'adozione definitiva al
Ministro dell'ambiente ed al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ed alla conferenza Stato-regioni; d) predispone il programma generale di prevenzione di cui
all'art. 42 qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei
termini previsti, e) verifica l'attuazione del programma generale di cui
all'art. 42 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di
riciclaggio; f) verifica i costi di recupero e smaltimento; g) elabora il metodo normalizzato di cui all'art. 49, comma 5,
e lo trasmette per l'approvazione al Ministro dell'ambiente ed al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; h) verifica livelli di qualita' dei servizi erogati; i) predispone un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti,
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione ai
Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
della sanita'. 2. L'Osservatorio e' costituito con decreto del Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
ed e' composto da nove membri, scelti tra persone esperte in materia, di cui: a) tre designati dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con
funzioni di presidente; b) due designati dal Ministro dell'industria, di cui uno con
funzioni di vice-presidente; c) uno designato dal Ministro della sanita'; d) uno designato dal Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali d-bis) uno designato dal Ministro del tesoro; d-ter) uno designato dalla conferenza Stato regioni. 3. I membri durano in carica cinque anni. Il trattamento
economico spettante ai membri dell'osservatorio e della segreteria tecnica e'
determinato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. 4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', e
del tesoro da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono definite le modalita' organizzative e di funzionamento
dell'Osservatorio e della segreteria tecnica. 5. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento
dell'Osservatorio e della segreteria tecnica pari a lire due miliardi,
aggiornate annualmente in relazione al tasso di inflazione, provvede il
Consorzio nazionale imballaggi di cui all'art. 41 con un contributo di pari
importo a carico dei consorziati. Dette somme sono versate dal Comitato
nazionale imballaggi all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Le spese per il
funzionamento del predetto osservatorio sono subordinate alle entrate. 5-bis. Al fine di consentire l'avviamento ed il funzionamento
dell'attivita' dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in attesa
dell'attuazione di quanto disposto al comma 5, e' autorizzata la spesa di
lire 1.000 milioni per l'anno 1998 da iscrivere in apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente". Note all'art. 8: - Il nuovo testo dell'art. 36 della citata legge n. 394/1991
come modificato dalla presente e' il seguente: "Art. 36 (Aree marine di reperimento). – 1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'art.
4, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle
aree di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, nelle seguenti
aree: a) Isola di Gallinara; b) Monti dell'Uccelina - Formiche di Grosseto - Foce
dell'Ombrone - Talamone; c) Secche di Torpaterno; d) Penisola della Campanella - Isola di Capri; e) Costa degli Infreschi; f) Costa di Maratea; g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli); h) Costa del Monte Conero; i) Isola di Pantelleria; l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci; m) Acicastello - Le Grotte; n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel
territorio del comune della Maddalena); o) Capo Spartivento - Capo Teulada; p) Capo Testa - Punta Falcone; q) Santa Maria di Castellabate; r) Monte di Scauri; s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine; t) Parco marino del Piceno; u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata
denominata "regno di Nettuno"; v) Isola di Bergeggi; z) Stagnone di Marsala; aa) Capo Passero; bb) Pantani di Vindicari; cc) Isola di San Pietro; dd) Isola dell'Asinara; ee) Capo Carbonara; ee-bis) Parco marino "Torre del Cerrano" ee-ter)
Alto Tirreno-Mar Ligure "Santuario dei cetacei"; ee-quater) Penisola Maddalena capo Murro di porco. 2. La Consulta per la difesa del mare puo', comunque,
individuare, ai sensi dell'art. 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979,
altre aree marine di particolare interesse nelle quali istituire parchi
marini o riserve marine". - Il nuovo testo dell'art. 1, primo comma, del regio decreto
11 gennaio 1923, n. 257, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1923, n. 1511 (conversione in legge, con modificazioni, del regio decreto 11
gennaio 1923, n. 257 riguardante la costituzione del Parco nazionale
d'Abruzzo), come modificato dalla presente legge e' il seguente: "Art. 1. - Allo scopo di tutelare, e migliorare la fauna
e la flora e di conservare le speciali formazioni geologiche, nonche' la
bellezzadel paesaggio e di promuovere lo sviluppo del turismo e
dell'industria alberghiera, il territorio compreso entro i confini indicati
nella carta topografica, annessa al presente decreto, e' dichiarato Parco
nazionale dell'Abruzzo, Lazio e Molise. - Il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante: "Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di
particolare interesse ambientale", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 giugno 1985, n. 512, e convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1985, n. 431 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22
agosto 1985, n. 197. - Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante
"testo unico delle disposizioni legislative in materia dei beni
culturali e ambientali a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n.
352, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302
(supplemento ordinario). - Il nuovo testo dell'art. 18 della citata legge n. 394/1991 cosi' come modificato dalla presente legge e' il
seguente: "Art. 18 (Istituzione di aree protette marine). – 1. In attuazione del programma il Ministro dell'ambiente
d'intesa con il Ministro del tesoro, istituisce le aree protette marine,
autorizzando altresi' il finanziamento definito dal programma medesimo.
L'istruttoria preliminare e' in ogni caso svolta, ai sensi dell'art. 26 della
legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla Consulta per la difesa del mare dagli
inquinamenti. 1-bis. L'istituzione delle aree protette marine puo' essere
sottoposta ad accordi generali fra le regioni e il Ministero dell'ambiente. 2. Il decreto istitutivo contiene tra l'altro la denominazione
e la delimitazione dell'area, gli obiettivi cui e' finalizzata la protezione
dell'area e prevede, altresi', la concessione d'uso dei beni del demanio
marittimo e delle zone di mare di cui all'art. 19, comma 6. 3. Il decreto di istituzione e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 4. Per il finanziamento di programmi e progetti di investimento
per le aree protette marine e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per
ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994. 5. Per le prime spese di funzionamento delle aree protette
marine e' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni
1991, 1992 e 1993". - La legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante
"Disposizioni urgenti per la difesa del mare" e' pubblicata nella
Gazzetta Uffficiale 18 gennaio 1988, n. 16 (supplemento ordinario). - L'art. 2, comma 14 della citata legge 9 dicembre 1998, n.
426, e' il seguente: "14. La Consulta per la difesa del mare dagli
inquinamenti, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
4 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 9 novembre
1979, e' soppressa e le relative funzioni sono trasferite ai competenti
uffici del Ministero dell'ambiente. Per l'istruttoria preliminare relativa
al-l'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il
supporto alla gestione, al funzionamento nonche' alla progettazione degli
interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree
protette marine, presso il competente servizio del Ministero dell'ambiente e'
istituita la segreteria tecnica per le aree protette marine, composta da
dieci esperti di elevata qualificazione individuati ai sensi dell'art. 3,
comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Per l'istituzione della
segreteria tecnica per le aree protette marine, di cui al presente comma, e'
autorizzata la spesa di lire 450 milioni per il 1998 e 900 milioni annue a
decorrere dal 1999. In sede di prima applicazione della presente legge,
cinque degli esperti sono trasferiti, a decorrere dal 1 gennaio 1999, dal
contingente integrativo previsto dall'art. 4, comma 12, della legge 8 ottobre
1992, n. 344, intendendosi dalla predetta data conseguentemente ridotta, per
un importo pari a lire 450 milioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'art.
4, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, che concorre alla parziale
copertura finanziaria della predetta spesa di lire 900 milioni a decorrere
dall'anno 1999". Note all'art. 9: - Il nuovo testo dell'art. 17 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 recante "Attivazione delle direttive 91/158/CEE sui
rifiuti 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 febbraio
1997, n. 38 (supplemento ordinario) come modificato dalla presente legge e'
il seguente: "Art. 17 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinati). – 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto il Ministro dell'ambiente, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente (ANFA), di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e della sanita'; sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, definisce: a) i limiti di accettabilita' della contaminazione dei suoli,
delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica
destinazione d'uso dei siti; b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei
campioni; c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica
ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonche' per la redazione dei
progetti di bonifica; c-bis) tutte le operazioni di bonifica di suoli e falde
acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a
stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo al fine di evitare i
rischi di contaminazione del suolo e delle falde acquifere; 1-bis. I censimenti di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente 16 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del
26 maggio 1989, sono estesi alle aree interne ai luoghi di produzione,
raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a
rischio di incidente rilevante di cui al D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, e
successive modificazioni. Il Ministro dell'ambiente dispone, eventualmente
attraverso accordi di progranuna con gli enti provvisti delle tecnologie di
rilevazione piu' avanzate, la mappatura nazionale dei siti oggetto dei
censimenti e la loro verifica con le regioni. 2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il
superamento dei limiti di cui al conuna 1, lettera a), ovvero determina un pericolo
concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, e' tenuto a procedere
a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di
ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva
il pericolo di inquinamento. A tal fine: a) deve essere data, entro quarantotto ore, notifica al
comune, alla provincia ed alla regione territorialmente competenti, nonche'
agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di
inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del
sito; b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui
alla lettera a), deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia
ed alla regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza
adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di
inquinamento, contenere gli effetti o ridurre il rischio sanitario ed
ambientale; c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato
l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve
essere presentato al comune ed alla regione il progetto di bonifica delle
aree inquinate. 3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle
proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di
inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al
comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi
del comma 2, nonche' alla provincia ed alla regione. 4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione
degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione
del progetto medesimo e ne da' comunicazione alla regione. L'autorizzazione
indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne
fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie
finanziarie che devono essere prestate a favore della regione per la
realizzazione e l'esercizio degli interventi previsti dal progetto di
bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza
riguarda un'area compresa nel territorio di piu' comuni il progetto e gli
interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione. 5. Entro sessanta giomi dalla data di presentazione del
progetto di bonifica la regione puo' richiedere al comune che siano apportate
modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al
progetto di bonifica. 6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti
urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilita' di
contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione
delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione
di cui al comma 4 puo' prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad
impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via
prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonche'
limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata
rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero
particolari modalita' per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni
comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani
territoriali. 6-bis. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono
essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di
finanziamento, da contributo pubblico entro il limite massimo del 50 per
cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici
connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o
occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le
disposizioni di cui ai commi 10 e 11". 7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante
urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza e di
indifferibita' dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le
autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri
e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e
l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del
progetto di bonifica. 8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di
cui al comma 2, lettera c), e' attestato da apposita certificazione
rilasciata dalla provincia competente per territorio. 9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano
individuabili, gli interventi di messa in sicurezza di bonifica e di
ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente
competente e ove questo non provveda dalla regione, che si avvale anche di
altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi
le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie
disponibilita' di bilancio. 10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di
ripristino ambientale nonche' la realizzazione delle eventuali misure di
sicurezza costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e
3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione
urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 2, della legge 28
febbraio 1985, n. 47. 11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica
ed il ripristino ambientale delle aree inquinate nonche' per la realizzazione
delle eventuali misure di sicurezza, ai sensi dei commi 2 e 3, sono assistite
da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si
puo' esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile. Le predette spese sono altresi' assistite da privilegio
generale mobiliare. 11-bis. Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a
sequestro, l'autorita' giudiziaria che lo ha disposto autorizza l'accesso al
sito per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e
ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire l'ulteriore
propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della
situazione ambientale. 12. Le regioni predispongono sulla base delle notifiche dei
soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo
un'anagrafe dei siti da bonificare che individui: a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello
degli inquinanti presenti; b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica; c) gli enti di cui la regione intende avvalersi per
l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati: d) la stima degli oneri finanziari. 13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di
un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilita' di
contaminazione piu' restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese
ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che e'
approvato dal comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica e' effettuato, dalla
provincia ai sensi del comma 8. 13-bis. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza,
di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente articolo
possono essere comunque utilizzate ad iniziativa degli interessati. 13-ter. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di
ripristino ambientale previsti dal presente articolo vengono effettuati
indipendentemente dalla tipologia, dalle dimensioni e dalle caratteristiche
dei siti inquinati nonche' dalla natura degli inquinamenti. 14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse
nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e
per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanita', d'intesa con la regione territorialmente
competente. L'approvazione produce gli effetti di cui al comma 7 e, con
esclusione degli impianti di incenerimento e di recupero energetico,
sostituisce, ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto
ambientale degli impianti da realizzare nel sito inquinato per gli interventi
di bonifica. 15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma
1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione
agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. 15- bis. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emana un decreto
recante indicazioni ed informazioni per le imprese industriali, consorzi di
imprese, cooperative, consorzi tra imprese industriali ed artigiane che
intendano accedere a incentivi e finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo
di nuove tecnologie di bonifica previsti dalla vigente legislazione. 15- ter. Il Ministero dell'ambiente e le regioni rendono
pubblica, rispettivamente, la lista di priorita' nazionale e regionale dei
siti contaminati da bonificare.". Note all'art. 10: - Il nuovo testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, come modificato dalla legge e' il seguente: "Art. 8 (Esclusioni). – 1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto
gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonche', in quanto disciplinati
da specifiche disposizioni di legge: a) i rifiuti radioattivi; b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione,
dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle
cave; c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali
ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attivita' agricola
ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali
pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da
coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli; d) le attivita' di trattamento degli scarti che danno origine
ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalita'
d'impiego ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive
modifiche ed integrazioni. Agli insediamenti che producono fertilizzanti
anche con l'impiego di scarti si applicano le disposizioni di cui all'art.
33; e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido; f) i materiali esplosivi in disuso; f-bis) le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo
utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di
materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di
inquinanti superiore ai limiti di accettabilita' stabiliti dalle norme vigenti; f-ter) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in
misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente
25 ottobre 1999, n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui,
utilizzabili tal quale come prodotto. 1-bis. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i
rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava. 2. Sono altresi' esclusi dal campo di applicazione del
presente decreto: a) i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali
pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici comprese le terre da
coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli; b) le frazioni merceologiche provenienti da raccolte
finalizzate effettuate direttamente da associazioni organizzazioni ed
istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli, senza fini di
lucro; c) i materiali non pericolosi che derivano dall'attivita' di
scavo. 3. Le attivita' di recupero di cui all'allegato C effettuate
nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, ad eccezione del recupero dei
rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, in quanto parte
integrante del ciclo di produzione, sono escluse dal campo di applicazione
del presente decreto. 4. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli
scarti dell'industria alimentare destinati al consumo umano od animale
qualora gli stessi non siano disciplinati da specifiche norme di tutela
igienico-sanitaria". - Il nuovo testo dell'art. 41 del citato decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 come modificato dalla presente legge e' il seguente. "Art. 41 (Consorzio nazionale imballaggi). – 1. Per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e
di riciclaggio e per garantire il necessario raccordo con l'attivita' di
raccolta differenziata effettuata dalle pubbliche amministrazioni, i
produttori e gli utilizzatori costituiscono in forma paritaria, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizione del
presente titolo, il Consorzio nazionale imballaggi, in seguito denominato
CONAI. 2. Il CONAI svolge la seguenti funzioni: a) definisce, in accordo con le regioni e con le pubbliche
amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere operante
un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto
dei materiali selezionati a centri di raccolta o di smistamento; b) definisce, con le pubbliche amministrazioni appartenenti ai
singoli sistemi integrati di cui alla lettera a), le condizioni generali di
ritiro da parte dei produttori dei rifiuti selezionati provenienti dalla
raccolta differenziata; c) elabora ed aggiorna, sulla base dei programmi specifici di
prevenzione di cui agli articoli 38, comma 6, e 40, comma 4, il programma
generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio; d) promuove accordi di programma con le regioni e gli enti
locali per favorire il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio,
e ne garantisce l'attuazione; e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui
all'art. 40; f) garantisce il necessario raccordo tra l'amministrazione
pubblica, i consorzi e gli altri operatori economici; g) organizza, in accordo con le pubbliche amministrazioni, le
campagne di informazione ritenute utili ai fini dell'attuazione del programma
generale; h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori i costi
della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di
imballaggi primari, o comunque conferiti al servizio di raccolta
differenziata, in proporzione alla quantita' totale, al peso ed alla
tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al
netto delle quantita' di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente
per ciascuna tipologia di materiale. 3. Il CONAI puo' stipulare un accordo di programma quadro su
base nazionale con l'ANCI al fine di garantire l'attuazione del principio di
corresponsabilita' gestionale tra produttori, utilizzatori e pubblica
amministrazione. In particolare, tale accordo stabilisce: a) l'entita' dei costi della raccolta differenziata dei
rifiuti di imballaggio da versare ai comuni, determinati secondo criteri di
efficienza, di efficacia ed economicita' di gestione del servizio medesimo,
nonche' sulla base della tariffa di cui all'art. 49, dalla data di entrata in
vigore della stessa; b) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti
contraenti; c) le modalita' di raccolta dei rifiuti da imballaggio in
relazione alle esigenze delle attivita' di riciclaggio e di recupero. 4. L'accordo di programma di cui al comma 3 e' trasmesso
all'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'art. 26, che puo'
richiedere eventuali modifiche ed integrazioni' entro i successivi sessanta
giorni. 5. Ai fini della ripartizione dei costi di cui al comma 2,
lettera h), sono esclusi dal calcolo gli imballaggi riutilizzabili immessi
sul mercato previa cauzione. 6. Il CONAI ha personalita' giuridica di diritto privato ed: e' retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro
dell'ambiente a del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, non ha fini di lucro e provvede ai mezzi finanziari
necessari per la sua attivita' con i proventi delle attivita' e con i
contributi dei consorziati. 7. (abrogato). 8. Al consiglio di amministrazione del CONAI partecipa con
diritto al voto un rappresentante dei consumatori indicato del Ministro
dell'ambiente e dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. 9. I consorzi obbligatori esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, previsti dall'art. 9-quater, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, cessano
di funzionare all'atto della costituzione del consorzio di cui al comma 1 e
comunque entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il CONAI di cui al comma 1 subentra nei diritti e negli obblighi dei consorzi
obbligatori di cui all'art. 9-quater, del decreto- legge 9 settembre 1988, n.
397 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ed in
particolare nella titolarita' del patrimonio esistente alla data del 31
dicembre 1996, fatte salve le spese di gestione ordinaria sostenute dai
consorzi fino al loro scioglimento. Tali patrimoni dei diversi consorzi obbligatori saranno
destinati ai costi della raccolta differenziata, riciclaggio e recupero dei
rifiuti di imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico della
relativa tipologia di materiale. 10. In caso di mancata costituzione del CONAI entro i termini
di cui al comma 1, e fino alla costituzione dello stesso, il Ministro
dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
nominano d'intesa un commissario ad acta per lo svolgimento delle funzioni di
cui al presente articolo. 10-bis. In caso di mancata stipula degli accordi di cui ai
commi 2 e 3, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' determinare con
proprio decreto l'entita' dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti
di imballaggio a carico dei produttori e degli utilizzatori ai sensi
dell'art. 49, comma 10, nonche' le condizioni e le modalita' di ritiro dei
rifiuti stessi da parte dei produttori". - Il nuovo testo dell'art. 51 del citato decreto legislativo
n. 22/1997 come modificato dalla presente legge e' il seguente: "Art. 51 (Attivita' di gestione di rifiuti non
autorizzata). 1. Chiunque effettua una attivita' di raccolta, trasporto,
recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza
della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli
articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 e' punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con
l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di
rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con
l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di
rifiuti pericolosi. 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di
imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo
incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o
sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 14, commi 1 e 2; 3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata
e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da
lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Si applica la pena dell'arresto
da uno a tre anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni
se la discarica e' destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti
pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area
sulla quale e' realizzata la discarica abusiva se di proprieta' dell'autore o
del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di
ripristino dello stato dei luoghi. 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della meta'
nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle
autorizzazioni nonche' nelle ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle
condizioni richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni. 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'art.9,
effettua attivita' non consentite di miscelazione di rifiuti e' punito con la
pena di cui al comma 1, lettera b). 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di
produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle prescrizioni
di cui all'art. 45, e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno
o con la pena dell'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.
Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a
lire trenta milioni per i quantitativi non superiori a duecento litri. 6-bis. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 46,
commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, 47, commi 11 e 12 e 48, comma 9, e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre
milioni. 6-ter. I soggetti di cui all'art. 48, comma 2, che non
adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono puniti: a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, dell'art.
48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire cinquantamila per
tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato
interno; b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2, dell'art.
48, con la sanzione amministrativa pecuniarie di lire diecimila per
tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato
interno; c) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2,
dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per
tonnellata di rifiuti di beni in polietilene. 6-quater. Le sanzioni di cui al comma 6-ter sono ridotte della
meta' nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla
scadenza del termine di cui alla linea del medesimo comma 6-ter. 6-quinquies. I soggetti di cui all'art. 48, comma 2, sono
tenuti a versare un contributo annuo superiore a lire centomila. In caso di
omesso versamento di tale contributo essi sono puniti: a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) dei comma 2, dell'art.
48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire cinquantamila per
tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato
interno; b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2, dell'art.
48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire diecimila per
tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato
interno; c) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2,
dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per
tonnellata di rifiuti di beni in polietilene. - L'art. 26 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 e'
il seguente: "Art. 26 (Osservatorio nazionale sui rifiuti). – 1. Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui al
presente decreto legislativo, con particolare riferimento alla prevenzione
della produzione della quantita' e della pericolosita' dei rifiuti ed
all'efficacia, all'efficienza ed all'economicita' della gestione dei rifiuti,
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonche' alla tutela della
salute pubblica e dell'ambiente, e' istituito, presso il Ministero
dell'ambiente, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato
Osservatorio. L'Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio; b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente
di criteri e specifici obiettivi d'azione, nonche' alla definizione ed
all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e
sulla gestione dei rifiuti; c) esprime il proprio parere sul programma generale di
prevenzione di cui all'art. 42 e lo trasmette per l'adozione definitiva al
Ministro dell'ambiente ed al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ed alla conferenza Stato-regioni; d) predispone il programma generale di prevenzione di cui
all'art. 42 qualora il consorzio nazionale imballaggi non provveda nei
termini previsti; e) verifica l'attuazione del programma generale di cui
all'art. 42 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di
rici-claggio; f) verifica i costi di recupero e smaltimento; g) elabora il metodo normalizzato di cui all'art. 49, comma 5,
e lo trasmette per l'approvazione al Ministro dell'ambiente ed al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; h) verifica livelli di qualita' dei servizi erogati; i) predispone un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti,
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione ai
Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
della sanita'. 2. L'Osservatorio e' costituito con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato,
ed e' composto da nove membri, scelti tra persone esperte in materia, di cui: a) tre designati dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con
funzioni di presidente; b) due designati dal Ministro dell'industria, di cui uno con
funzioni di vice-presidente; c) uno designato dal Ministro della sanita'; d) uno designato dal Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali; d-bis) uno designato dal Ministro del tesoro; d-ter) uno designato dalla conferenza Stato-regioni. 3. I membri durano in carica cinque anni. Il trattamento
economico spettante ai membri dell'Osservatorio e della segreteria tecnica e'
determinato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', e
del tesoro da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono definite le modalita' organizzative e di funzionamento
dell'Osservatorio e della segreteria tecnica. 5. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento
dell'Osservatorio e della segreteria tecnica pari a lire due miliardi,
aggiornate annualmente in relazione al tasso di inflazione, provvede il
consorzio nazionale imballaggi di cui all'art. 41 con un contributo di pari
importo a carico dei consorziati. Dette somme sono versate dal comitato
nazionale imballaggi all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello
stato di previsione del ministero dell'ambiente. Le spese per il
funzionamento del predetto Osservatorio sono subordinate alle entrate. 5-bis Al fine di consentire l'avviamento ed il funzionamento
dell'attivita' dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in attesa
dell'attuazione di quanto disposto al comma 5, e' autorizzata la spesa di
lire mille milioni per l'anno 1998 da iscrivere in apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del ministero
dell'ambiente". Note all'art. 11: - Il nuovo testo dell'art. 15 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 95 recante "attuazione delle direttive 75/439/CEE e
87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1992, n. 38, (S.O.) come modificato
dalla presente legge e' il seguente: "Art. 15. (Disposizioni transitorie e finali). – 1. Chiunque effettua, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, attivita' di raccolta ed eliminazione degli olii usati per
le quali sia prevista autorizzazione a norma del presente decreto, e' tenuto
a presentare entro sessanta giorni dalla data di emanazione dei decreti
previsti dall'art. 3 domanda all'autorita' competente. 2. Allorche' l'autorita' competente rilevi che le attrezzature
e gli impianti non rispondono ai requisiti previsti dal presente decreto,
concede all'impresa un termine non inferiore ai sei mesi e non superiore ai
sei anni per consentire all'impresa stessa di adeguarsi, rilasciando
eventualmente autorizzazione provvisoria per il periodo di moratoria
concesso. 3. Restano valide ai fini dell'esercizio dell'attivita' di
raccolta ed eliminazione degli olii usati, fino a conseguimento o diniego di
quelle richieste ai sensi del comma 1 e per un periodo comunque non superiore
al triennio dall'entrata in vigore del presente decreto, le autorizzazioni
che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano state gia'
rilasciate a tal fine, nonche' quelle che, essendo state richieste per gli
olii usati, siano state concesse ai sensi dell'art. 6, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, per la
raccolta di rifiuti speciali o di rifiuti tossici o nocivi, liquidi o fluidi. 4. Fino ad emanazione del nuovo statuto ai sensi dell'art. 9,
il Consorzio obbligatorio degli oli usati continua ad operare uniformandosi
ai dettami dello statuto vigente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Il mandato degli organi del Consorzio e' prorogato fino alla nomina
dei nuovi organi eletti dall'assemblea, da convocarsi a seguito
dell'approvazione del nuovo statuto. 5. La disposizione dell'art. 3, comma 4, che fissa il limite
di policlorodifenili e policlorotrifenili e loro miscele in 25 ppm entra in
vigore dal 1 gennaio 1993; dalla data di entrata in vigore del presente
decreto al 31 dicembre 1992 si applica il limite di 50 ppm". Note all'art. 12: - Il nuovo testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo n.
22/1997, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 6 (Definizioni). – 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle
categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso
o abbia l'obbligo di disfarsi; b) produttore: la persona la cui attivita' ha prodotto rifiuti
e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o
altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti; c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o
giuridica che li detiene; d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo
smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonche'
il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la
chiusura; e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di
raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto; f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i
rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee; g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B; h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C; i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o piu' edifici o
stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di
un'area delimitata in cui si svolgono le attivita' di produzione dalle quali
originano i rifiuti; l) stoccaggio: le attivita' di smaltimento consistenti nelle
operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15
dell'allegato B, nonche' le attivita' di recupero consistenti nelle
operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato
C; m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti
effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle
seguenti condizioni: 1) i rifiuti depositati non devono contenere
policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in
quantita' superiore a 2,5 ppm ne' policlorobifenile, policlorotrifenili in
quantita' superiore a 25 ppm; 2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle
operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale
indipendentemente dalle quantita' in deposito, ovvero, in alternativa, quando
il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi;
il termine di durata del deposito temporaneo e' di un anno se il quantitativo
di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno o se,
indipendentemente dalle quantita', il deposito temporaneo e' effettuato in
stabilimenti localizzati nelle isole minori; 3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati
alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale
indipendentemente dalle quantita' in deposito, ovvero, in alternativa, quando
il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri
cubi; il termine di durata del deposito temporaneo e' di un anno se il
quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno o
se, indipendentemente dalle quantita', il deposito temporaneo e' effettuato
in stabilimenti localizzati nelle isole minori; 4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi
omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonche', per i rifiuti
pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle
sostanze pericolose in essi contenute; 5) devono essere rispettate le norme che disciplinano
l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi; 6) deve essere data notizia alla Provincia del deposito
temporaneo di rifiuti pericolosi; n) bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte
inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei
valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area; o) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o
isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali
circostanti; p) combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai
rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle
sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere
calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme
tecniche; q) composti da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio
della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme
tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela
ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di
qualita'". - Il nuovo testo dell'art. 24, del citato decreto legislativo
n. 22/1997, come modificato dalla presente legge e' il seguente: "Art. 24 (Contributo per lo smaltimento di rifiuti in
discarica). – 1. In ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata
una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali
minime di rifiuti prodotti: a) 15% entro due anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto; b) 25% entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto; c) 35% a partire dal sesto anno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto. 2. Il coefficiente di correzione di cui all'art. 3, comma 29,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e' determinato anche in relazione al
conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1. 2-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la
conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, vengono
stabiliti la metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di cui al
comma 1". Note all'art. 14: - L'art. 5 della legge 16 luglio 1998, n. 239 recante
"Autorizzazione a definire in via stragiudiziale le controversie aventi
ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano per l'evento
Haven e destinazione di somme a finalita' ambientali", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1998, n. 169, e' il seguente: "Art. 5 – 1. Le risorse rivenienti dalla definizione stragiudiziale
delle vertenze di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, al netto dell'importo di lire
22.579 milioni, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, alle apposite unita' previsionali di base dello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per far fronte, in via prioritaria,
alle residue spese relative agli interventi effettuati in occasione
dell'affondamento della motocisterna Haven, avvenuto l'11 aprile 1991,
nonche' ai connessi oneri per interessi e rivalutazione monetaria e ad
interventi di bonifica del mare, e alle unita' previsionali di base degli
stati di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del
Ministero dell'interno, sulla base delle quote individuate dal Ministro
dell'ambiente, con proprio decreto. 2. La somma rimanente e' destinata anche ad interventi di
riqualificazione ambientale del tratto di mare e del tratto di costa
maggiormente colpiti dalle conseguenze dannose del sinistro. Gli interventi
da finanziare con tale somma saranno definiti con apposito accordo di
programma proposto dal Ministero dell'ambiente, al quale parteciperanno la
regione Liguria, le province e i comuni costieri da Arenzano ad Albisola
Marina". - Gli articoli 1, 2, 3 e 4 della citata legge n. 239/1998 sono
i seguenti: "Art. 1. – 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato,
qualora ne sia ravvisata la convenienza alla luce dell'evoluzione dei giudizi
in corso e della conclusione delle trattative in atto, e' autorizzato a
definire in via stragiudiziale, con uno o piu' atti transattivi, le
controversie attinenti al risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano
a seguito dell'esplosione e dell'affondamento della motocisterna Haven, di
seguito denominati evento Haven, verificatosi nelle acque della Riviera
ligure di ponente l'11 aprile 1991. La definizione stragiudiziale autorizzata
riguarda le controversie pendenti e quelle eventuali future con
l'International Oil Pollution Compensation Fund, con sede in Londra,
istituito con la convenzione di Bruxelles del 18 dicembre 1971, ratificata e
resa esecutiva in Italia ai sensi della legge 6 aprile 1977, n. 185 e con il
proprietario e l'assicuratore della nave. 2. In deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' di
Stato, la transazione verra' stipulata e sottoscritta dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o da un suo delegato". "Art. 2. – 1. La transazione dovra' assicurare allo Stato un risarcimento
complessivo per tutti i danni subiti non inferiore a lire 117,6 miliardi, con
rinuncia ad ogni ulteriore richiesta formulata. 2. Nella transazione dovra' essere pattuita, inoltre, la
corresponsione allo Stato, da parte del proprietario della nave e del suo
assicuratore, di una somma pari all'ammontare del costo complessivo delle
perizie tecniche d'ufficio espletate nel procedimento penale per i reati
contestati in relazione all'evento Haven. La pattuizione avra' effetto anche
nell'ipotesi di assoluzione degli imputati. 3. Nella transazione potra' essere convenuto un termine per il
pagamento delle somme pattuite non superiore a sessanta giorni decorrenti
dalla comunicazione della sua stipula all'Intemational Oil Pollution
Compensation Fund ed al proprietario e all'assicuratore della nave. La
transazione e' stipulata escludendo l'estensione della sua efficacia in
favore di eventuali ulteriori soggetti coobbligati. 4. Nella transazione dovra' essere previsto che il
proprietario della nave ed il suo assicuratore si assumano il rischio delle
azioni risarcitorie in atto, ancorche' proposte in via sostitutiva ai sensi
dell'art. 511 del codice di procedura civile, e di quelle che dovessero
essere promosse da terzi in connessione all'evento Haven, manlevando lo Stato
italiano da qualsiasi detrimento ne dovesse derivare". "Art. 3. – 1. Nella transazione dovra' essere previsto che lo Stato,
l'International Oil Pollution Compensation Fund, il proprietario e
l'assicuratore della nave, anche disgiuntamente, nei giudizi civili pendenti
aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dallo Stato per l'evento
Haven, ivi compreso il procedimento di limitazione di responsabilita' nelle
sue articolazioni concernenti la definizione dello stato attivo e la
definizione dello stato passivo, rinunceranno agli atti e ad ogni pretesa ivi
azionata. 2. Le spese, le competenze e gli onorai di lite resteranno
integralmente compensati fra le parti e non sara' applicabile l'art. 68 del
regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36". "Art. 4. – 1. L'atto o gli atti di transazione previsti all'art. 1
scontano l'imposta di registro nella misura fissa". Note all'art. 15: - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994
recante: "Attuazione del piano di disinquinameno del territorio
del Sulcis Iglesiente" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo
1994, n.56. - L'art. 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante:
"Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302 (S.O.) e' il seguente: "Art. 57 (Miniere del Sulcis). – 1. La gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis
affidata alla "Carbosulcis S.p.a." viene mantenuta fino alla presa
in consegna delle strutture da parte del concessionario di cui all'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, e comunque non oltre il 31
dicembre 1998. 2. Nelle more della presa in consegna delle strutture
minerarie da parte del concessionario le agevolazioni finanziarie di cui al
comma 3 dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1994, possono essere destinate alla "Carbosulcis S.p.a."
per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis, nel limite
di 25 miliardi di lire. 3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, si provvede a stabilire, previa
formale rinuncia da parte del concessionario, le modalita' per il
trasferimento dei fondi per la gestione temporanea alla "Carbosulcis
S.p.a." e le modalita' per l'utilizzo e la rendicontazione delle
stesse". - L'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1994, e' il seguente: "Art. 8 (Norme finanziarie). – 1. Il prezzo di cessione dell'energia elettrica prodotta dal
concessionario con carbone Sulcis mediante gassificazione, riportato
nell'allegato B al presente decreto, e' regolato, ad eccezione di quanto
diversamente previsto dal presente decreto, dalle disposizioni del
provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992. 2. Per la realizzazione degli impianti di cui al comma 1
dell'art. 1, gia' inseriti nel quadro comunitario di sostegno della regione
Sardegna possono essere concesse agevolazioni per l'importo di lire 234
miliardi a carico in parti uguali delle risorse comunitarie e di quelle della
regione stessa. 3. Per gli stessi impianti saranno altresi' concesse
agevolazioni finanziarie nel limite di lire 185 miliardi di Equivalente
sovvenzione netto (E.S.N.) secondo i criteri e le modalita' della delibera
CIPI del 22 aprile 1993, previa revoca dei finanziamenti di cui alla delibera
CIPI del 31 gennaio 1992. 4. A fronte delle attivita' di IMI - Istituto mobiliare
italiano di cui al comma 4 dell'art. 3 del presente decreto e' erogata a
favore di IMI - Istituto mobiliare italiano la somma di lire 900 milioni. Il
corrispondente onere risulta assunto dalla regione Sardegna, con
deliberazione della giunta regionale 9 novembre 1993". Note all'art. 17: - L'art. 8 della legge 8 luglio 1988, n. 349, recante
"Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162
(S.O.), e' il seguente: "Art. 8. – 1. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente
legge il Ministro dell'ambiente si avvale dei servizi tecnici dello Stato
previa intesa con i Ministri competenti, e di quelli delle unita' sanitarie
locali previa intesa con la regione, nonche' della collaborazione degli
istituti superiori, degli organi di consulenza tecnico-scientifica dello
Stato, degli enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli
istituti e dei dipartimenti universitari con i quali puo' stipulare apposite
convenzioni. 2. Il Ministro dell'ambiente puo' disporre verifiche tecniche
sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo e sullo
stato di conservazione di ambienti naturali. Per l'accesso nei luoghi dei
soggetti incaricati si applica l'art. 7, comma primo, della legge 25 giugno
1865, n. 2359. 3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza da parte
delle regioni, delle province o dei comuni, delle disposizioni di legge
relative alla tutela dell'ambiente e qualora possa derivarne un grave danno
ecologico, il Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere entro
congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza
cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere
inibitorio di opere, di lavoro o di attivita' antropiche, dandone
comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata
attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma e' imputabile ad un
ufficio periferico dello Stato, il Ministro dell'ambiente informa senza
indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le
misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessita' di
un intervento cautelare per evitare un grave danno ecologico, l'ordinanza di
cui al presente comma e' adottata dal Ministro competente, di concerto con il
Ministro dell'ambiente. 4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle
violazioni compiute in danno dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si
avvale del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene
posto alla dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonche' del
Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del
patrimonio naturalistico nazionale, degli appositi reparti della Guardia di
finanza e delle forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e
delle capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della marina
mercantile". - L'art. 4 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante:
"Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della
convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in
via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19
dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive
modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di
esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la
salute e l'incolumita' pubblica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22
febbraio 1992, n. 44, e' il seguente: "Art. 4. – 1. In caso di violazione dei divieti di cui agli articoli 1 e
2 e' disposta la confisca degli esemplari vivi o morti degli animali
selvatici o delle piante ovvero delle loro parti o prodotti derivati. Nel
caso di esemplari vivi e' disposto il loro rinvio allo Stato esportatore, a
spese del detentore, o l'affidamento a strutture pubbliche o private, in
grado di curarne il mantenimento a scopi didattici e la sopravvivenza,
sentita la commissione scientifica di cui al comma 2. Nel caso di esemplari
morti, loro parti o prodotti derivati, il Servizio certificazione CITES del
Corpo forestale dello Stato ne assicura la conservazione a fini
didattico-scientifici e, ove necessario, provvede alla loro distruzione,
sentita la commissione scientifica di cui al comma 2. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto
con il Ministro dell'agricoltura e foreste e con il Ministro della sanita',
e' istituita presso il Ministero dell'ambiente la commissione scientifica per
l'applicazione della convenzione sul commercio internazionale delle specie
animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo
1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874". - Il nuovo testo dell'art. 13 della citata legge n. 349/1986,
come modificato dalla presente legge e' il seguente: "Art. 13. – 1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere
nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con
decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalita' programmatiche
e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonche' della
continuita' dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del
Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla
richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il
Ministro dell'ambiente decide. 2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima
composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente
art. 12, comma 1, lett. c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a
carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i
criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento". - Il nuovo testo del comma 37, dell'art. 2, della legge 9
dicembre 1998, n. 426 recante "Nuovi interventi in campo
ambientale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1998, n.
291, come modificato dalla presente legge e' il seguente: "37. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti la
regione e gli enti locali territorialmente interessati, la gestione delle
aree protette marine previste dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979 e dalla
legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' affidata ad enti pubblici, istituzioni
scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute anche consorziati tra
loro". - L'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
recante: riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1999, n. 203 (S.O.) e' il seguente: "Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici). - 1. E' istituita l'agenzia per la protezione dell'ambiente
e per i servizi tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9. 2. L'Agenzia svolge i compiti e le attivita'
tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente,
per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi
l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e
interregionali. 3. All'agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici
nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad
eccezione di quelle del servizio sismico nazionale. 4. Nell'ambito dell'Agenzia, al fine di garantire il sistema
nazionale dei controlli in materia ambientale, e' costituito, con il
regolamento di organizzazione di cui all'art. 8, comma 4, un organismo che
assicuri il coinvolgimento delle regioni previsto dall'art. 110 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I rapporti tra l'Agenzia e le agenzie
regionali sono disciplinati dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 4
dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1994, n. 61. 5. Sono soppressi l'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Il relativo personale e le relative risorse sono
assegnate all'Agenzia". - L'art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
recante: nuovo codice della strada, come modificato dall'art. 17 del decreto
legislativo 10 settembre 1993, n. 360, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
maggio 1992, n. 114 (S.O.) e' il seguente: "Art. 36 (Piani urbani del traffico e piani del traffico
per la viabilita' extraurbana). – 1. Ai comuni, con popolazione residente superiore a trentamila
abitanti, e' fatto obbligo dell'adozione del piano urbano del traffico. 2. All'obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i
comuni con popolazione residente inferiore a trentamila abitanti i quali
registrino, anche in periodi dell'anno, una particolare affluenza turistica,
risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o siano, comunque,
impegnati per altre particolari ragioni alla soluzione di rilevanti
problematiche derivanti da congestione della circolazione stradale. L'elenco
dei comuni interessati viene predisposto dalla regione e pubblicato, a cura
del Ministero dei lavori pubblici, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. 3. Le province provvedono all'adozione di piani del traffico
per la viabilita' extraurbana d'intesa con gli altri enti proprietari delle
strade interessate. La legge regionale puo' prevedere, ai sensi dell'art. 19
della legge 8 giugno 1990, n. 142, che alla redazione del piano urbano del
traffico delle aree, indicate all'art. 17 della stessa, provvedano gli organi
della citta' metropolitana. 4. I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il
miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la
riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio
energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di
trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorita' e i
tempi di attuazione degli interventi. Il piano urbano del traffico prevede il
ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica di
regolamentazione e controllo del traffico, nonche' di verifica del
rallentamento della velocita' e di dissuasione della sosta, al fine anche di
consentire modifiche ai flussi della circolazione stradale che si rendano
necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire. 5. Il piano urbano del traffico viene aggiornato ogni due
anni. Il sindaco o il sindaco metropolitano, ove ricorrano le condizioni di
cui al comma 3, sono tenuti a darne comunicazione al Ministero dei lavori
pubblici per l'inserimento nel sistema informativo previsto dall'art. 226,
comma 2. Allo stesso adempimento e' tenuto il presidente della provincia
quando sia data attuazione alla disposizione di cui al comma 3. 6. La redazione dei piani di traffico deve essere predisposta
nel rispetto delle direttive emanate dal Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro per i problemi delle
aree urbane, sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica nel trasporto. Il piano
urbano del traffico veicolare viene adeguato agli obiettivi generali della
programmazione economico-sociale e territoriale, fissato dalla regione ai
sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 7. Per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 e anche
per consentire la integrale attuazione di quanto previsto dal comma 3, le
autorita' indicate dall'art. 27, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142
(24), convocano una conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni,
anche statali, interessate. 8. E' istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici,
l'albo degli esperti in materia di piani di traffico, formato mediante
concorso biennale per titoli. Il bando di concorso e' approvato con decreto
del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica. 9. A partire dalla data di formazione dell'albo degli esperti
di cui al comma 8 e' fatto obbligo di conferire l'incarico della redazione
dei piani di traffico, oltre che a tecnici specializzati appartenenti al
proprio ufficio tecnico del traffico, agli esperti specializzati inclusi
nell'albo stesso. 10. I comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su
segnalazione del prefetto, dal Ministero dei lavori pubblici a provvedere
entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla
esecuzione d'ufficio del piano e alla sua realizzazione". - L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e' riportato
nelle note all'art. 7. - Il decreto del Ministro dell'ambiente del 3 agosto 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 1998, reca:
"Istituzione del riconoscimento "Citta' sostenibile delle bambine e
dei bambini da assegnarsi a comuni italiani". - Il decreto del Ministro dell'ambiente 15 luglio 1999
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1999 reca:
"Istituzione del riconoscimento "Citta' sostenibile delle bambine e
dei bambini e del "Premio per la migliore iniziativa finalizzata a
migliorare l'ambiente urbano per e con i bambini da assegnarsi a comuni
italiani". - L'art. 3 della citata legge n. 426/1998 e' il seguente: "Art. 3 (Rifinanziamento degli interventi previsti dalla
legge 8 ottobre 1997, n. 344). – 1. Per la prosecuzione dell'attivita' di sviluppo della
progettazione di interventi ambientali e di promozione di figure
professionali, prevista all'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, e'
autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per l'anno 2000. 2. Per la prosecuzione delle attivita' di promozione delle
tecnologie pulite e dello sviluppo della sostenibilita' urbana, previste
dall'articolo 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 344 e' autorizzata la spesa di
lire 6.000 milioni per l'anno 2000. 3. Per la prosecuzione di specifiche campagne di informazione
sui temi dello sviluppo sostenibile e delle attivita' connesse al
coordinamento e al funzionamento del sistema nazionale per l'educazione,
l'informazione, la formazione e la ricerca in campo ambientale, previste
dall'art. 3 della legge 8 ottobre 1997, n. 344 e' autorizzata la spesa di
lire 7.000 milioni per l'anno 2000. Tale sistema e' integrato col sistema di cooperazione
internazionale per l'educazione ambientale marina nel Mediterraneo. 4. Per la promozione e l'attuazione delle attivita' di cui ai
commi 1, 2 e 3 e per la formazione di specifiche figure professionali per la
tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale delle aree
marginali, il Ministero dell'ambiente puo' avvalersi anche di enti o
fondazioni esistenti, aventi specifiche finalita' e consolidata esperienza
nelle predette attivita'. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della pubblica
istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, nei limiti delle
risorse finanziarie gia' autorizzate a legislazione vigente, le modalita'
organizzative e funzionali del sistema nazionale per l'educazione,
l'informazione, la formazione e la ricerca in campo ambientale, articolato in
un archivio nazionale per la documentazione e la ricerca ambientale, un
osservatorio sulle ricerche e le metodologie dell'educazione ambientale, una
rete di laboratori territoriali e di centri di esperienze su base regionale e
una banca dati sulla formazione professionale in campo ambientale. 6. Per le ulteriori finalita' connesse alla diffusione di
informazioni inerenti allo stato dell'ambiente e' autorizzato il limite di
spesa di lire 300 milioni per l'anno 1998, di lire 200 milioni per l'anno
1999 e di lire 500 milioni a decorrere dall'anno 2000. 7. Per la predisposizione del progetto di Biblioteca nazionale
per l'ambiente e' autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno
1998". - La deliberazione CIPE del 21 dicembre 1999, n. 299,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2000 reca:
"Programma nazionale per la lotta alla siccita' e alla desertificazione.
(Deliberazione n. 299/1999)". Note all'art. 18: - Il reg. (CEE) n. 1836/93 del 29 gennaio 1993 recante l'adesiione
volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di
ecogestione e audit e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Comunita' europea
10 luglio 1993, n. 168. - La legge 4 gennaio 1968, n. 15, abrogata del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia reca: "Norme
sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione
di firme". - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 203, recante: "Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884,
84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualita' dell'aria,
relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli
impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n.
183, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 16 giugno 1988 (S.O.). - L'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183 recante: "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli
atti normativi comunitari" pubblicata sul supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1987, e' il seguente: "Art. 15 (Delega legislativa). – 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di
dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi
forza di legge, le norme necessarie per dare attuazione alle direttive della
Comunita' economica europea indicate negli elenchi "E" e
"C" allegati alla presente legge, secondo i principi ed i criteri
direttivi per ciascuno di detti elenchi formulati, ad integrazione di quelli
contenuti in ciascuna delle direttive stesse, negli articoli successivi. 2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del
Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il
Ministro degli affari esteri, con il Ministro di grazia e giustizia, con il
Ministro del tesoro e con i Ministri preposti alle altre amministrazioni
interessate. 3. Gli schemi di detti decreti sono preventivamente sottoposti
al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica, competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine
di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono
emanati anche in mancanza di detto parere". - Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante:
"Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento
della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue
urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 1999 (S.O.). - Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante:
"Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 252 del 26 ottobre 1999. - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992,
n. 300, recante: "Regolamento concernente le attivita' private
sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1952, n. 123. - L'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi" pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale n. 152 del 18 agosto 1990 e' il seguente: "Art. 21. – 1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e
20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei
requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false
attestazioni non e' annessa la conformazione dell'attivita' e dei suoi
effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il
dichiarante e' punito con la sanzione prevista dall'art. 483 del codice
penale, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato. 2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento
dell'attivita' in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in
difformita' di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano
inizio all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei
requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente". - L'art. 483 del codice penale e' il seguente: "Art. 483 (Falsita' ideologica commessa dal privato in
atto pubblico). - Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un
atto pubblico, fatti dei quali l'atto e' destinato a provare la verita', e'
punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile,
la reclusione non puo' essere inferiore a tre mesi". Note all'art. 19: - L'art. 24, della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante:
"Modifiche al sistema penale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 329 del 30 novembre 1981 (S.O.) e' il seguente: "Art. 24 (Connessione obiettiva con un reato). – 1. Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento
di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato
effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a
conoscere del reato e' pure competente a decidere sulla predetta violazione e
ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge
per la violazione stessa. Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma,
il rapporto di cui all'art. 17 e' trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla
notificazione prevista dal secondo comma dell'art. 14, alla autorita'
giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione
giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione
amministrativa agli obbligati per i quali essa non e' avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura
ridotta. Se l'autorita' giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento
in misura ridotta puo' essere effettuato prima dell'apertura del
dibattimento. La persona obbligata in solido con l'autore della violazione
deve essere citata nella istruzione o nel giudizio penale su richiesta del
pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla
predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le
garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore
d'ufficio. Il pretore quando provvede con decreto penale, con lo stesso
decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla
legge per la violazione. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non
costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione
del reato e per difetto di una condizione di procedibilita'". - L'art. 16 della citata legge n. 689/1981 e' il seguente: "Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo
della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se piu' favorevole e
qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del
relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di
sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata,
dalla notificazione degli estremi della violazione. Nei casi di violazione [del testo unico delle norme sulla
circolazione stradale e] dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad
applicarsi, [rispettivamente l'art. 138 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche
apportate dall'art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e] l'art. 107 del
testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3 marzo
1934, n. 383. Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi in
cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non
consentivano l'oblazione". Nota all'art. 20: - Il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1998,
n. 400 e' riportato nelle note all'art. 7. Note all'art. 21: - L'art. 109, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2001) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
302 del 29 dicembre 2000 (S.O.) e' il seguente: "2. Le risorse del fondo cui al comma 1 sono
prioritariamente destinate al finanziamento di misure ed interventi nelle
seguenti materie: a) riduzione della quantita' e della pericolosita' dei
rifiuti; b) raccolta differenziata dei rifiuti, loro riuso e
riutilizzo; c) minore uso delle risorse naturali non riproducibili nei
processi produttivi; d) riduzione del consumo di risorsa idrica e sua restituzione,
dopo il processo di depurazione, con caratteristiche che ne consentano il
riutilizzo; e) minore consumo energetico e maggiore utilizzo di fonti
energetiche riproducibili e non derivanti dal consumo di combustibili
fossili, e per quanto concerne i finanziamenti relativi a risparmi energetici
riferiti ad attivita' produttive, tenendo in particolare conto le richieste
delle aziende la cui attivita' si svolge nei territori interessati dai patti
territoriali approvati; f) innovazione tecnologica finalizzata alla protezione
dell'ambiente; g) azioni di sperimentazione della contabilita' ambientale
territoriale; h) promozione presso i comuni, le province e le regioni
dell'adozione delle procedure e dei programmi denominati Agende XXI ovvero
certificazioni di qualita' ambientale territoriale; i) attivita' agricole multifunzionali e di forestazione
finalizzate alla promozione dello sviluppo sostenibile; l) interventi per il miglioramento della qualita'
dell'ambiente urbano; m) promozione di tecnologie ed interventi per la mitigazione
degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli
ecosistemi marini". Note all'art. 22: - Si riporta il testo degli articoli 28, 30, 32-bis, 32-ter e
33 del codice penale: "Art. 28 (Interdizione dai pubblici uffici). -
L'interdizione dai pubblici uffici e' perpetua o temporanea. L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla
legge sia altrimenti disposto, priva il condannato: 1. del diritto di elettorato o di eleggibilita' in qualsiasi
comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico; 2. di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio
di pubblico servizio, e della qualita' ad essi inerente di pubblico ufficiale
o d'incaricato di pubblico servizio; 3. dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e
di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura; 4. dei gradi e della dignita' accademiche, dei titoli, delle
decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche; 5. degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a
carico dello Stato o di un altro ente pubblico; 6. di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli
uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualita', dignita' e decorazioni indicati nei
numeri precedenti; 7. della capacita' di assumere o di acquistare qualsiasi
diritto, ufficio, servizio, qualita', grado, titolo, dignita', decorazione e
insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti. L'interdizione temporanea priva il condannato della capacita'
di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti
diritti, uffici, servizi, qualita', gradi, titoli e onorificenze. Essa non puo' avere una durata inferiore a un anno, ne'
superiore a cinque. La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai
pubblici uffici e' limitata ad alcuni di questi: "Art. 30 (Interdizione da una professione o da un'arte). –
1. L'interdizione da una professione o da un'arte, priva il
condannato della capacita' di esercitare, durante l'interdizione, una
professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui e' richiesto
uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza
dell'autorita', e importa la decadenza dal permesso o dall'abilitazione, o
licenza anzidetti. L'interdizione da una professione o da un'arte non puo' avere
una durata inferiore a un mese, ne' superiore a cinque anni, salvi i casi
espressamente stabiliti dalla legge. "Art. 32-bis (Interdizione temporanea dagli uffici
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese). - L'interdizione dagli
uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato
della capacita' di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di
amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonche' ogni altro
ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o
dell'imprenditore. Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a
sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri
inerenti all'ufficio". Art. 32-ter (Incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione).
- L'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione importa il
divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che
per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Essa non puo' avere
durata inferiore ad un anno ne' superiore a tre anni". "Art. 33 (Condanna per delitto colposo). - Le
disposizioni dell'art. 29 e del secondo capoverso dell'art. 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo. Le disposizioni dell'art. 31 non si applicano nel caso di
condanna per delitto colposo, se la pena inflitta e' inferiore a tre anni di
reclusione, o se e' inflitta soltanto una pena pecuniaria". - L'art. 444 del codice di procedura penale e' il seguente: "Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). – 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione
sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di
una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita
fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o
congiunti a pena pecuniaria. 2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato
la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a
norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette
la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle
circostanze prospettate dalle parti, nonche' congrua la pena indicata, ne
dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e'
stata la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte civile, il
giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la
compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75,
comma 3. 3. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne
l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In
questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo'
essere concessa, rigetta la richiesta.
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