Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  della Repubblica Italiana Serie Generale n. 151 del 30 giugno 1999

 

Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 209

 

Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, che disciplina lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT);

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 20, nonche' l'allegato A;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 14;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e per le politiche agricole;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

(Finalita' e campo di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina lo smaltimento di PCB usati e la decontaminazione e lo smaltimento dei PCB e degli apparecchi contenenti PCB, ai fini della loro completa eliminazione.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (G.U.C.E).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- La direttiva 96/59/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 243 del 24 settembre 1996.

- Gli articoli 1, 2 e 20 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1995-1997)", cosi' recitano:

   "Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).

   1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A; la scadenza e' prorogata di sei mesi se, per effetto di direttive notificate nel corso dell'anno di delega, la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco e' modificata senza che siano introdotte nuove norme di principio.

   2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministri con competenza istituzionale nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.

   3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma 1, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

   4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 del presente articolo e ai sensi dell'art. 17.

   5. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza della procedura indicati nell'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

   6. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive del dereto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di recepimento della direttiva 92/57/CEE del Consiglio, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza delle procedure indicate dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146, e dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52. Nell'esercizio della delega il Governo dispone l'applicazione delle norme di cui all'art. 10 del citato decreto legislativo n. 494 del 1996 a laureati con adeguata competenza tecnica o documentabile esperienza curriculare e professionale nel settore della sicurezza.

   7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, alle direttive del Consiglio 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

   8. Il Governo e' delegato ad emanare, secondo i criteri e i principi direttivi di cui all'art. 2, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, alla direttiva 86/653/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.

   9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, informandosi ai criteri e ai principi generali di cui all'art. 2, e' data attuazione:

   a) alla direttiva 93/118/CE del Consiglio, che modifica la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile, informandosi anche ai criteri specifici previsti all'art. 35 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e tenendo conto delle direttive del Consiglio 94/64/CE, 95/24/CE, 96/17/CE e 96/43/CE, di modifica della citata direttiva 85/73/CEE;

   b) alla direttiva 93/119/CE del Consiglio, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, informandosi anche ai criteri specifici previsti all'art. 37 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

   c) alla direttiva 95/29/CE del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e alla direttiva 97/2/CE del Consiglio sulle norme minime per la protezione dei vitelli, tenendo conto della decisione della Commissione 97/182/CE".

   "Art. 2 (Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa). –

   1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

   a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

   b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

   c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sara' prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entita' tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni medesime;

   d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvedera' a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresi' il disposto dell'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, e successive modificazioni;

   e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive gia' attuate con legge o decreto legislativo si provvedera', se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

   f) abolizione dei diritti speciali o esclusivi, con regime autorizzatorio a favore di terzi, in tutti i casi in cui il loro mantenimento ostacoli la prestazione, in regime di concorrenza, di servizi che formano oggetto di disciplina delle direttive per la cui attuazione e' stata conferita la delega legislativa, o di servizi a questi connessi;

   g) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

   h) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".

   "Art. 20 (Direttiva 96/59/CE del Consiglio, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili: criteri di delega).

   1. L'attuazione della direttiva 96/59/CE del Consiglio, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili, entrambi di seguito denominati PCB, si uniforma ai seguenti principi e criteri direttivi:

   a) prevedere criteri e programmi finalizzati allo smaltimento o al recupero, in tendenziale prossimita' dei luoghi di produzione, dei PCB contenuti in fluidi, apparecchiature e impianti;

   b) prevedere criteri per la predisposizione di analitici inventari dei PCB esistenti e delle apparecchiature ed impianti che li contengono".

- L'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", cosi' recita:

   "Art. 14 (Decreti legislativi).

   1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di ''decreto legislativo'' e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

   2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

   3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

   4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni".

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

a)    PCB:

1)    i policlorodifenili;

2)    i policlorotrifenili;

3)    il monometiltetraclorodifenilmetano, il monometildiclorodifenilmetano, monometildibromodifenilmetano;

4)    ogni miscela che presenti una concentrazione complessiva di qualsiasi delle suddette sostanze superiore allo 0,005% in peso;

b)    apparecchi contenenti PCB: qualsiasi apparecchio che contiene o e' servito a contenere PCB e che non ha costituito oggetto di decontaminazione. Gli apparecchi di un tipo che possono contenere PCB sono considerati contenenti PCB a meno che sussistono fondati motivi di presumere il contrario;

c)    PCB usati: qualsiasi PCB considerato rifiuto ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni;

d)    detentore: la persona fisica o la persona giuridica che detiene PCB, PCB usati ovvero apparecchi contenenti PCB;

e)    decontaminazione: l'insieme delle operazioni che rendono riutilizzabili o riciclabili o eliminabili nelle migliori condizioni gli apparecchi, gli oggetti, le sostanze o i fluidi contaminati da PCB e che possono comprendere la sostituzione, cioe' l'insieme delle operazioni che consistono nel sostituire ai PCB un fluido adeguato che non contiene PCB;

f)     smaltimento: le operazioni D8, D9, D10, D12 (limitatamente al deposito sotterraneo sicuro e situato in profondita' localizzato in una formazione rocciosa asciutta e esclusivamente per apparecchi contenenti PCB e PCB usati che non possono essere decontaminati) e D15 di cui all'allegato B del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nota all'art. 2:

- Si riporta qui di seguito il testo dell'allegato B del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio".

ALLEGATO B

(Previsto dall'art. 5, comma 6)

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO

N.B. - Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'art 2, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.

D1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica).

D2      Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli).

D3      Iniezioni in profondita' (ad es. iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali).

D4      Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.).

D5      Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente).

D6      Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione.

D7      Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino.

D8      Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12.

D9      Trattamento fisicochimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.).

D10    Incenerimento a terra.

D11    Incenerimento in mare.

D12    Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.).

D13    Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12.

D14    Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13.

D15    Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)".

Articolo 3

(Inventario)

1. I detentori di apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm(elevato a)3 , inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dm(elevato a)3 deve essere inteso come comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito, sono tenuti a comunicare alle sezioni regionali e delle province autonome del catasto dei rifiuti le seguenti informazioni:

a)    nome e indirizzo;

b)    collocazione e descrizione degli apparecchi;

c) quantitativo e concentrazione di PCB contenuto negli apparecchi;

d)    date e tipi di trattamento o sostituzione effettuati o previsti;

e)    quantitativo e concentrazione di PCB detenuto;

f)     data della denuncia effettuata ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216.

2. I detentori di apparecchi di cui al comma 1 comunicano solo le informazioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 1, nel caso in cui gli apparecchi contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso.

3. La comunicazione di cui ai commi 1 e 2 deve essere effettuata con cadenza biennale e deve in ogni caso essere ripresentata entro dieci giorni dal verificarsi di un qualsiasi cambiamento del numero di apparecchi contenenti PCB o delle quantita' di PCB detenuti. Tale comunicazione e' effettuata per la prima volta entro il 31 dicembre 1999.

4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse dalle sezioni regionali e delle province autonome del catasto dei rifiuti all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente che provvede all'elaborazione dei dati cosi' raccolti ed alla predisposizione dell'inventario degli apparecchi soggetti a comunicazione e dei PCB in essi contenuti. I dati e l'inventario sono trasmessi al Ministero dell'ambiente, alle regioni ed alle province autonome. 

Nota all'art. 3:

- L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216, concernente "Attuazione della direttiva CEE numero 85/467 recante sesta modifica (PCB-PCT) della direttiva CEE n. 76/769 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183", cosi' recita:

   "Art. 5 (Censimento). - 1. Presso ciascuna regione o provincia autonoma e' istituito il registro dei dati relativi alla detenzione di apparecchi, impianti e fluidi di cui al punto 2 dell'allegato.

   2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, determina le modalita' per l'attuazione del censimento dei dati e per la presentazione delle denunce di cui ai commi 3 e 5. Il relativo decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

   3. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, i detentori di apparecchi, impianti e fluidi di cui al punto 2 dell'allegato, provvedono ad effettuare la denuncia alla regione o provincia autonoma competente.

   4. Le regioni e le province autonome attuano il censimento, comunicando i relativi dati ai Ministri dell'ambiente e della sanita', che informano le amministrazioni interessate.

   5. La cessazione di uso, nonche' le previste modalita' di smaltimento delle sostanze, dei preparati e dei prodotti di cui all'allegato, e' denunciata dagli interessati nel termine di trenta giorni dall'avvenuta cessazione. Le regioni e le province autonome aggiornano il registro e trasmettono i dati acquisiti ai Ministri dell'ambiente e della sanita', che informano le amministrazioni interessate".

Articolo 4

(Programmi)

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome adottano e trasmettono al Ministero dell'ambiente un programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2 e dei PCB in essi contenuti, nonche' un programma per la raccolta ed il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore o pari a 5 dm(elevato a)3 .

2. I programmi di cui al comma 1 indicano le misure da adottare per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto e costituiscono parte integrante dei piani disciplinati dall'articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il Ministero dell'ambiente provvede ad inoltrare i programmi di cui al comma 1 alla Commissione europea, con una sintesi dell'inventano predisposto dall'ANPA.

4. Sulla base dei programmi di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente verifica altresi', avvalendosi dell'ANPA, che sia garantita la possibilita' di provvedere alla decontaminazione o allo smaltimento dei PCB, degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB usati nei termini di cui all'articolo 5, in relazione alla capacita' degli impianti esistenti a livello nazionale ed agli accordi a tal fine attivati con gli altri Stati membri dell'Unione europea. Ove necessario, il Ministero dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza Statoregioni, promuove iniziative finalizzate al raggiungimento di tale obiettivo, nel rispetto del principio di tendenziale prossimita' degli impianti di smaltimento e di decontaminazione ai luoghi dove sono detenuti i PCB e tenuto conto dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), punto ii), del regolamento 93/259/CEE del Consiglio delle Comunita' europee del 1 febbraio 1993 e dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 75/442/CEE del Consiglio delle Comunita' europee del 15 luglio 1975.

Note all'art. 4:

- L'art. 22 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, cosi' recita:

   "Art. 22 (Piani regionali). - 1. Le regioni, sentite le province ed i comuni, nel rispetto dei principi e delle finalita' di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, ed in conformita' ai criteri stabiliti dal presente articolo, predispongono piani regionali di gestione dei rifiuti assicurando adeguata pubblicita' e la massima partecipazione dei cittadini, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

   2. I piani regionali di gestione dei rifiuti promuovono la riduzione delle quantita', dei volumi e della pericolosita' dei rifiuti.

   3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede inoltre:

   a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;

   b) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 23, nonche' dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;

   c) il complesso delle attivita' e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza e di economicita', e l'autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 23, nonche' ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;

   d) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento;

   e) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonche' per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti;

   f) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;

   g) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia;

   h) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;

   h-bis) i tipi, le quantita' e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire;

   h-ter) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'art. 18, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.

   4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti e' coordinato con gli altri piani di competenza regionale previsti dalla normativa vigente, ove adottati.

   5. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:

   a) l'ordine di priorita' degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'ANPA;

   b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;

   c) le modalita' degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attivita' di recupero di rifiuti urbani;

   d) la stima degli oneri finanziari;

   e) le modalita' di smaltimento dei materiali da asportare.

   6. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento e' condizione necessaria per accedere ai finanziamenti nazionali.

   7. La regione approva o adegua il piano entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in attesa restano in vigore i piani regionali vigenti.

   8. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 7 e di accertata inattivita', il Ministro dell'ambiente diffida gli organi regionali competenti ad adempiere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione del piano regionale.

   9. Qualora le autorita' competenti non realizzino gli interventi previsti dal piano regionale nei termini e con le modalita' stabiliti, e tali omissioni possono arrecare un grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo, il Ministro dell'ambiente diffida le autorita' inadempienti a provvedere entro un termine non inferiore a 180 giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Ministro dell'ambiente puo' adottare, in via sostitutiva, tutti i provvedimenti necessari ed idonei per l'attuazione degli interventi contenuti nel piano. A tal fine puo' avvalersi anche di commissari delegati.

   10. I provvedimenti di cui al comma 9 possono riguardare interventi finalizzati a:

   a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;

   b) provvedere al reimpiego, al recupero e al riciclaggio degli imballaggi conferiti al servizio pubblico;

   c) introdurre sistemi di deposito cauzionale obbligatorio sui contenitori;

   d) favorire operazioni di trattamento dei rifiuti urbani ai fini del riciclaggio e recupero degli stessi;

   e) favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti per il recupero dei rifiuti solidi urbani.

   11. Sulla base di appositi accordi di programma stipulati con il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la regione, possono essere autorizzati, ai sensi degli articoli 31 e 33, la costruzione e l'esercizio o il solo esercizio all'interno di insediamenti industriali esistenti di impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale qualora ricorrano le seguenti condizioni:

   a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto composto da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti;

   b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 31 e 33;

   c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente;

   d) sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti".

- L'art. 4, paragrafo 3, lettera a), punto ii), del regolamento 93/259/CEE, pubblicato in G.U.C.E. L 030 del 6 febbraio 1993, e' il seguente:

   "3. - (Omissis); ii) Le disposizioni di cui al punto i) non si applicano nel caso di rifiuti pericolosi (quali definiti nell'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE) prodotti in uno Stato membro di spedizione in quantitativi globali annui talmente limitati per cui sia antieconomico prevedere nuovi impianti specializzati per lo smaltimento in detto Stato".

- L'art. 5 della direttiva 75/442/CEE, pubblicata in G.U.C.E. L 194 del 25 luglio 1975, cosi' recita: "Art. 5. - Gli stati membri stabiliscono o designano l'autorita' o le autorita' competenti incaricate, in una determinata zona, di programmare, autorizzare e controllare le operazioni di smaltimento dei rifiuti".

Articolo 5

(Obbligo di decontaminazione e smaltimento)

1. Fatti salvi gli obblighi internazionali e le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, i PCB e gli apparecchi contenenti PCB devono essere decontaminati o smaltiti ed i PCB usati devono essere smaltiti entro il 31 dicembre 2005.

2. La decontaminazione o lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3 devono essere effettuati entro e non oltre il 31 dicembre 2010.

3. Gli apparecchi soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3 che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso devono essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa, qualora non siano decontaminati entro i termini di cui ai commi 1 e 2.

4. I trasformatori possono essere utilizzati in attesa di essere decontaminati o smaltiti entro i termini ed alle condizioni previsti dal presente decreto solo se sono in buono stato funzionale, non presentano perdite di fluidi ed i PCB in essi contenuti sono conformi alle norme od alle specifiche tecniche relative alla qualita' dielettrica, che saranno indicate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rispetto delle predette condizioni deve risultare da apposita comunicazione effettuata dal detentore alla provincia nel cui territorio e' utilizzato il trasformatore e resa ai sensi dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. In assenza della predetta comunicazione, i trasformatori devono essere immediatamente decontaminati.

Nota all'art. 5:

- L'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", cosi' recita:

   "Art. 21. - 1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non e' ammessa la conformazione dell'attivita' e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante e' punito con la sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.

   2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attivita' in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformita' di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente".

Articolo 6

(Etichettatura)

1. Gli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm(elevato a)3 , inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dm(elevato a)3 deve essere inteso come comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito, di cui all'articolo 3, comma 1, devono essere contrassegnati con un'etichetta conforme a quella riportata nell'allegato 1. Analoga etichetta deve essere apposta sulla porta dei locali nei quali si trovano tali apparecchi.

2. Gli apparecchi che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005%, di cui all'articolo 3, comma 2, devono essere contrassegnati con un'etichetta recante la dicitura "Contaminazione da PCB inferiore a 0,05%".

3. I trasformatori decontaminati devono essere contrassegnati con l'etichetta riportata nell'allegato 2.

Articolo 7

(Modalita' di decontaminazione e smaltimento)

1. I detentori, in conformita' a quanto previsto nei programmi di cui all'articolo 4, devono consegnare i PCB usati, i PCB e gli apparecchi contenenti PCB ad imprese autorizzate ad effettuare le operazioni di decontaminazione o di smaltimento ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il detentore, prima della consegna dei PCB, dei PCB usati e degli apparecchi contenenti PCB ad un'impresa autorizzata, garantisce che siano osservate le condizioni di massima sicurezza, ed in particolare che siano prese tutte le misure necessarie per evitare rischi di incendio. In ogni caso i PCB, i PCB usati e gli apparecchi contenenti PCB devono essere tenuti isolati da qualsiasi prodotto infiammabile.

3. Le imprese che effettuano la decontaminazione o lo smaltimento di PCB, di apparecchi contenenti PCB e di PCB usati sono soggette all'obbligo del registro di carico e scarico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni. La consegna di PCB, di apparecchi contenenti PCB e di PCB usati alle imprese che effettuano la decontaminazione o lo smaltimento deve risultare dal formulario di trasporto di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, dal registro e dal formulario devono risultare le quantita', l'origine, la natura e la concentrazione di PCB e di PCB usati. Il registro di carico e scarico puo' essere consultato dalle autorita' locali e dal pubblico.

4. I trasformatori contenenti piu' dello 0,05% in peso di PCB devono essere decontaminati alle seguenti condizioni: 

a)    la decontaminazione deve ridurre il tenore di PCB ad un valore inferiore allo 0,05% in peso e, possibilmente, non superiore allo 0,005% in peso;

b)    il fluido sostitutivo non contenente PCB deve comportare rischi nettamente inferiori, anche sotto l'aspetto dell'incendio e dell'esplosione;

c)    la sostituzione del fluido non deve compromettere il successivo smaltimento dei PCB.

5. Per la decontaminazione dei trasformatori i cui fluidi contengono tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso di PCB devono essere rispettate solo le condizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 4.

6. Le norme tecniche per garantire il rispetto delle condizioni di cui ai commi 4 e 5 sono adottate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il decreto di cui all'articolo 5, comma 4.

7. Lo smaltimento dei PCB e dei PCB usati deve essere effettuato mediante incenerimento, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 94/67/CE del Consiglio dell'Unione europea del 16 dicembre 1994, che disciplina l'incenerimento dei rifiuti pericolosi. Possono essere autorizzati dalle regioni e dalle province autonome altri metodi di smaltimento dei PCB usati ovvero degli apparecchi contenenti PCB previo parere dell'ANPA in ordine alla rispondenza dei metodi stessi alle norme di sicurezza in materia ambientale e ai requisiti tecnici relativi alle migliori tecniche disponibili.

8. I condensatori e gli apparecchi contenenti PCB non soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3, che costituiscono parte di un'altra apparecchiatura, sono rimossi e raccolti separatamente quando l'apparecchio non e' piu' utilizzato, e' riciclato o sottoposto a smaltimento.

Note all'art. 7:

- Per quanto riguarda il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, si veda nelle note all'art. 2.

- Gli articoli 12, 15, 27 e 28 del succitato decreto legislativo, cosi' recitano:

   "Art. 12 (Registri di carico e scarico). - 1. I soggetti di cui all'art. 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'ufficio del registro, su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto. Le annotazioni devono essere effettuate:

   a) per i produttori almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

   b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro una settimana dalla effettuazione del trasporto;

   c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana dalla effettuazione della transazione relativa;

   d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti.

   2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attivita' di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:

   a) l'origine, la quantita', le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;

   b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;

   c) il metodo di trattamento impiegato.

   3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonche' presso la sede delle imprese che effettuano attivita' di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attivita' devono essere consegnati all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione.

   3-bis. I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attivita' di manutenzione delle reti e delle utenze diffuse svolte dai soggetti pubblici e privati titolari di diritti speciali o esclusivi ai sensi della direttiva 93/38/CE attuata con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, che installano e gestiscono, direttamente o mediante appaltatori, reti ed impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico, possono essere tenuti, nell'ambito della provincia dove l'attivita' e' svolta, presso le sedi di coordinamento organizzativo o altro centro equivalente comunicato preventivamente alla provincia medesima.

   4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro societa' di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

   5. Le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento all'autorita' di controllo che ne fa richiesta.

   6. In attesa dell'individuazione del modello uniforme di registro di carico e scarico e degli eventuali documenti sostitutivi, nonche' delle modalita' di tenuta degli stessi, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti che disciplinano le predette modalita' di tenuta dei registri".

   "Art. 15 (Trasporto dei rifiuti). - 1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare, in particolare, i seguenti dati:

   a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;

   b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto; c) impianto di destinazione;

   d) data e percorso dell'istradamento;

   e) nome ed indirizzo del destinatario.

   2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

   3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformita' alle norme vigenti in materia.

   4. Le disposizioni di cui al comma l non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico ne' ai trasporti di rifiuti che non eccedano la quantita' di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore dei rifiuti stessi.

   5. Il modello uniforme di formulario di identificazione di cui al comma l e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

   5-bis. I formulari di identificazione di cui al comma l devono essere numerati e vidimati dall'ufficio del registro o dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e devono essere annotati sul registro IVA-acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione e' gratuita e non e' soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria".

   "Art. 27 (Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti). - 1. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro, e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale statale ai sensi della normativa vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione del progetto all'autorita' competente ai predetti fini ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita' ambientale ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche ed integrazioni.

   2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione nomina un responsabile del procedimento e convoca una apposita conferenza cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti, e i rappresentanti degli enti locali interessati. Alla conferenza e' invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire informazioni e chiarimenti.

   3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la conferenza:

a)      procede alla valutazione dei progetti; 

b)      acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilita' del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;

   c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilita' ambientale;

   d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla giunta regionale.

   4. Per l'istruttoria tecnica della domanda la regione puo' avvalersi degli organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

   5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, la giunta regionale approva il progetto e autorizza la realizzazione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori. 6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

   7. Le regioni emanano le norme necessarie per disciplinare l'intervento sostitutivo in caso di mancato rispetto del termine complessivo di cui ai commi 2, 3 e 5. 

   8. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio, che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu' conformi all'autorizzazione rilasciata.

   9. Contestualmente alla domanda di cui al comma l puo' essere presentata domanda di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui all'art. 28. In tal caso la regione autorizza le operazioni di smaltimento e di recupero contestualmente all'adozione del provvedimento che autorizza la realizzazione del l'impianto".

   "Art. 28 (Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero). - 1. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti e' autorizzato dalla regione competente per territorio entro novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'interessato. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'art. 2, ed in particolare:

   a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;

   b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformita' dell'impianto al progetto approvato;

   c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;

   d) il luogo di smaltimento;

   e) il metodo di trattamento e di recupero;

   f) i limiti di emissione in atmosfera, che per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico, non possono essere meno restrittivi di quelli fissati per gli impianti di incenerimento dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni;

   g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;

   h) le garanzie finanziarie;

   i) l'idoneita' del soggetto richiedente.

   2. I rifiuti pericolosi possono essere smaltiti in discarica solo se preventivamente catalogati ed identificati secondo le modalita' fissate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

   3. L'autorizzazione di cui al comma l e' concessa per un periodo di cinque anni ed e' rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.

   4. Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui all'art. 27, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui al comma 1, quest'ultima e' sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia provveduto a rendere quest'ultimo conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione stessa e' revocata.

   5. Fatti salvi l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'art. 12, ed il divieto di miscelazione, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 6, comma 1, lettera m).

   6. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. L'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non puo' essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'art. 16, nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti.

   7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati, in via definitiva dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la societa' straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attivita' sul territorio nazionale l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attivita', allegando l'autorizzazione di cui al comma l e l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, nonche' l'ulteriore documentazione richiesta. La regione puo' adottare prescrizioni integrative oppure puo' vietare l'attivita' con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica".

- La direttiva 94/67/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L 365 del 31 dicembre 1994.

Articolo 8

(Divieti)

1. E' vietata la separazione dei PCB dalle altre sostanze a scopi di recupero e riutilizzo dei PCB medesimi.

2. E' vietato il riempimento dei trasformatori con PCB.

3. E' vietato lo smaltimento in discarica di PCB e di PCB usati, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera f). 4. E' vietato l'incenerimento dei PCB o dei PBC usati sulle navi.

5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, e' vietata la miscelazione dei PCB e dei PCB usati di cui all' articolo 2, comma 1, lettere a) e c), con altre sostanze o fluidi.

Note all'art. 8:

- Per quanto riguarda il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, si veda nelle note all'art. 2.

- L'art. 9 del succitato decreto legislativo, cosi' recita:

   "Art. 9 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi). - 1. E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G ovvero rifiuti pericolosi di cui all'allegato G con rifiuti non pericolosi.

   2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, puo' essere autorizzata ai sensi dell'art. 28 qualora siano rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma 2, ed al fine di rendere piu' sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. 3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 51, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma l e' tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'art. 2, comma 2".

Articolo 9

(Controlli e determinazioni analitiche)

1. I controlli sull'osservanza delle norme del presente decreto sono effettuati dalle province ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Con il decreto del Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 5, comma 4, saranno indicate altresi' le metodologie da utilizzare per l'effettuazione delle determinazioni analitiche sui PCB. 

Note all'art. 9:

- Per quanto riguarda il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, si veda nelle note all'art. 2.

- L'art. 20 del succitato decreto legislativo, cosi' recita:

   "Art. 20 (Competenze delle province). - 1. In attuazione dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle province competono, in particolare:

   a) le funzioni amministrative concernenti la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;

   b) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguenti; 

   c) il controllo periodico su tutte le attivita' di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni del presente decreto;

   d) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33;

   e) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ove gia' adottato, e delle previsioni di cui all'art. 22, comma 3, lettere c) ed e), sentiti i comuni, delle zone idonee allalocalizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonche' delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;

   f) l'iscrizione delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33 ed i relativi controlli;

   g) l'organizzazione delle attivita' di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati ai sensi dell'art. 23.

   2. Per l'esercizio delle attivita' di controllo sulla gestione dei rifiuti le province possono avvalersi anche delle strutture di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'art. 8 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, con le modalita' di cui al comma 3, nonche' degli organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

   3. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le province possono altresi' avvalersi di organismi pubblici con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, con i quali stipulano apposite convenzioni.

   4. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attivita' di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non puo' essere opposto agli addetti al controllo, che sono tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.

   5. Il personale appartenente al Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri e' autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo. 

   6. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, l'effettuazione di adeguati controlli periodici sulle attivita' sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33, e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti".

Articolo 10 

(Sanzioni)

1. I detentori di apparecchi contenenti PCB che non effettuano, ovvero effettuano in modo incompleto o inesatto, la comunicazione di cui all'articolo 3, comma 3, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

2. I detentori di trasformatori contenenti PCB che li impiegano omettendo di rendere la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 4, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

3. I detentori di apparecchi contenenti PCB che omettono di apporre le etichette, ovvero le appongono in violazione di quanto disposto dall'articolo 6, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni.

4. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 2, e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire duemilionicinquecentomila a lire venticinque milioni.

5. Chiunque contravviene ai divieti di cui all'articolo 8, e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

Articolo 11

(Disposizioni finali)

1. Restano ferme le disposizioni vigenti relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso dei PCB, nonche' degli impianti, apparecchi e fluidi che li contengono.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli oli usati di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, contenenti PCB in misura eccedente le 25 parti per milione.

3. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli allegati al presente decreto potranno essere modificati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 22 maggio 1999 CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Letta, Ministro per le politiche comunitarie

Ronchi, Ministro dell'ambiente

Dini, Ministro degli affari esteri

Diliberto, Ministro di grazia e giustizia

Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Bindi, Ministro della sanita' De Castro, Ministro per le politiche agricole

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Note all'art. 11:

- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, reca: "Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati".

- L'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, recante: "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari", cosi' recita:

   "Art. 20 (Adeguamenti tecnici). - 1. Con decreti dei Ministri interessati sara' data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunita' economica europea per le parti in cui modifichino modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunita' economica europea gia' recepite nell'ordinamento nazionale.

   2. I Ministri interessati danno immediata comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma l al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, al Ministro degli affari esteri ed al Parlamento".

ALLEGATO 1

MODALITA' DI ETICHETTATURA DEGLI APPARECCHI CONTENENTI PCB PER UN VOLUME SUPERIORE A 5 DM(elevato a)3 .

L'etichetta apposta agli apparecchi di cui all'art. 3, comma 1, deve avere un'altezza di almeno 23 cm e larghezza di 17 cm. L'etichetta deve essere poi divisa in due parti: nella parte superiore (8 cm di altezza) viene indicato in colore nero su fondo arancione in modo leggibile e indelebile, il nome o ragione sociale, il simbolo, i rischi e i consigli di prudenza, stampati. La parte inferiore deve contenere le seguenti indicazioni, stampate in colore nero su fondo bianco: Contiene PCB suscettibili di provocare effetti cumulativi nell'organismo e di contaminare l'ambiente. Evitare ogni contatto diretto con il liquido e/o vapore contenente PCB. Evitare che i rifiuti contenenti PCB, sia liquidi che solidi vengano scaricati nelle fogne o nei canali di scolo, e che siano abbandonati sul terreno. Le operazioni di esercizio, di controllo e di manutenzione in condizioni normali e di emergenza devono essere condotte secondo quanto disposto dalle norme CEI. Le ispezioni ovvero gli interventi di emergenza conseguenti ad incendio, devono essere eseguiti utilizzando maschere con filtro per acido cloridrico o per valori organici. Inoltre i rifiuti devono essere raccolti in contenitori metallici ermetici di adeguata robustezza e conservati fino allo smaltimento finale. In caso di funzionamento anormale dell'apparecchio consultare il fabbricante. In caso di perdita di liquido contenente PCB dall'apparecchio, telefonare a In caso di incendio chiamare i vigili del fuoco, avvertendo che trattasi di apparecchiatura contenente PCB. Vietato aprire la segregazione dell'apparecchio se non dal personale autorizzato. Fatte salve le disposizioni in materia di igiene e sicurezza, nonche' di smaltimento dei rifiuti e di tutela dell'ambiente, l'etichetta deve essere accompagnata da specifiche istruzioni operative.

ALLEGATO 2

MODALITA' DI ETICHETTATURA DEI TRASFORMATORI DECONTAMINATI

Ciascun elemento dell'apparecchio decontaminato deve recare in modo chiaro un'etichetta indelebile in rilievo o in incavo che rechi i seguenti dati e sia redatta nella lingua del Paese di utilizzazione dell'apparecchio.

Trasformatori contenenti PCB decontaminati

Il fluido contenente PCB e' stato sostituito:

con .................................... (fluido sostitutivo);

il .............................. (data);

da ............................................. (impresa).

Concentrazione di PCB nel:

vecchio fluido ...................... % in peso;

nuovo fluido ........................ % in peso.

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