Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie
Generale n. 151 del 30 giugno 1999 Decreto
Legislativo 22 maggio 1999, n. 209 Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei
policlorodifenili e dei policlorotrifenili. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la
direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, che disciplina
lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT); Vista la
legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 20,
nonche' l'allegato A; Vista la
legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 14; Sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano; Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21
maggio 1999; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e
del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, della sanita' e per le politiche agricole; E M A N A il seguente
decreto legislativo: Articolo 1 (Finalita' e campo di applicazione) 1. Il presente decreto disciplina lo smaltimento di PCB usati e
la decontaminazione e lo smaltimento dei PCB e degli
apparecchi contenenti PCB, ai fini della loro completa eliminazione. Avvertenza: Il testo delle
note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore
e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive
CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee (G.U.C.E). Note alle
premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce
che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato
al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce,
tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare
le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La direttiva 96/59/CE e' pubblicata in
G.U.C.E. n. L 243 del 24 settembre 1996. - Gli articoli 1, 2 e 20 della legge 24
aprile 1998, n. 128, recante: "Disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee (legge comunitaria 1995-1997)", cosi' recitano: "Art.
1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). 1.
Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A; la scadenza
e' prorogata di sei mesi se, per effetto di direttive notificate nel
corso dell'anno di delega, la disciplina risultante da direttive
comprese nell'elenco e' modificata senza che siano introdotte nuove
norme di principio. 2.
I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro competente per il coordinamento delle
politiche comunitarie e dei Ministri con competenza istituzionale
nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia
e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva, se non proponenti. 3.
Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione
preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi, entro il
termine di cui al comma 1, alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta
giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni
competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati
anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto
per il parere delle commissioni scada nei trenta giorni che precedono
la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi
ultimi sono prorogati di novanta giorni. 4.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo
puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3,
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati
ai sensi del comma 1 del presente articolo e ai sensi dell'art. 17. 5.
Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, e
con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi e con l'osservanza della procedura indicati nell'art.
25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142. 6.
Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1,
disposizioni integrative e correttive del dereto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, di recepimento della direttiva 92/57/CEE del Consiglio,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza
delle procedure indicate dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146, e dalla
legge 6 febbraio 1996, n. 52. Nell'esercizio della delega il Governo
dispone l'applicazione delle norme di cui all'art. 10 del
citato decreto legislativo n. 494 del 1996 a laureati con adeguata
competenza tecnica o documentabile esperienza curriculare e
professionale nel settore della sicurezza. 7.
Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1 e
con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, le disposizioni integrative e
correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto
legislativo 26 novembre 1992, n. 470, alle direttive del
Consiglio 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, nel rispetto
dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 6, comma
1, lettere a), b), c) e d), della legge 19 febbraio 1992, n. 142. 8.
Il Governo e' delegato ad emanare, secondo i criteri e i principi
direttivi di cui all'art. 2, entro il termine di cui al comma 1 e con le
modalita' di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo,
le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la
disciplina recata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303,
alla direttiva 86/653/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento dei
diritti degli Stati membri concernenti gli agenti
commerciali indipendenti. 9.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
le modalita' di cui ai commi 2 e 3, informandosi ai criteri e ai
principi generali di cui all'art. 2, e' data attuazione: a)
alla direttiva 93/118/CE del Consiglio, che modifica la direttiva
85/73/CEE del Consiglio, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei
controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da
cortile, informandosi anche ai criteri specifici previsti all'art.
35 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e tenendo conto delle direttive
del Consiglio 94/64/CE, 95/24/CE, 96/17/CE e 96/43/CE, di modifica della
citata direttiva 85/73/CEE; b)
alla direttiva 93/119/CE del Consiglio, relativa alla protezione degli
animali durante la macellazione o l'abbattimento, informandosi anche ai
criteri specifici previsti all'art. 37 della legge 6 febbraio 1996,
n. 52; c)
alla direttiva 95/29/CE del Consiglio sulla protezione degli animali
durante il trasporto e alla direttiva 97/2/CE del Consiglio sulle norme
minime per la protezione dei vitelli, tenendo conto della decisione
della Commissione 97/182/CE". "Art.
2 (Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa). – 1.
Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli
articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle
direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art.
1 saranno informati ai seguenti principi e criteri
direttivi generali: a)
le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione
dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative; b)
per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori
interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti
modifiche o integrazioni alle discipline stesse; c)
salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per
assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi,
saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento
milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o
espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del
tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24
novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena
dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto
congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino
un danno di particolare gravita'. La sanzione amministrativa del
pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non
superiore a lire duecento milioni sara' prevista per le infrazioni che
ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli
sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti,
le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entita'
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto
che ciascuna infrazione presenta in astratto, di
specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle
che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo
o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione
puo' recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli
agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno
previste sanzioni penali o amministrative identiche a
quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per
le violazioni che siano omogenee e di pari offensivita' rispetto
alle infrazioni medesime; d)
eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino
l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno
essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli
obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in
quanto non sia possibile far fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvedera' a norma degli articoli
5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresi' il
disposto dell'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, e successive
modificazioni; e)
all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive gia'
attuate con legge o decreto legislativo si provvedera', se la
modificazione non comporta ampliamento della materia regolata,
apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al
decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata; f)
abolizione dei diritti speciali o esclusivi, con regime autorizzatorio a
favore di terzi, in tutti i casi in cui il loro mantenimento ostacoli
la prestazione, in regime di concorrenza, di servizi che formano
oggetto di disciplina delle direttive per la cui attuazione e' stata
conferita la delega legislativa, o di servizi a questi connessi; g)
i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie
trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia
pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche
conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino
al momento dell'esercizio della delega; h)
nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'art.
9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'art. 6, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616". "Art.
20 (Direttiva 96/59/CE del Consiglio, concernente lo smaltimento dei
policlorodifenili e dei policlorotrifenili: criteri di delega). 1.
L'attuazione della direttiva 96/59/CE del Consiglio, concernente
lo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili, entrambi
di seguito denominati PCB, si uniforma ai seguenti principi e criteri
direttivi: a)
prevedere criteri e programmi finalizzati allo smaltimento o al
recupero, in tendenziale prossimita' dei luoghi di produzione, dei PCB
contenuti in fluidi, apparecchiature e impianti; b)
prevedere criteri per la predisposizione di analitici inventari dei PCB
esistenti e delle apparecchiature ed impianti che li contengono". - L'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri", cosi' recita: "Art. 14 (Decreti legislativi). 1. I
decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art.
76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica
con la denominazione di ''decreto legislativo'' e con l'indicazione, nel
preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del
Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento
prescritti dalla legge di delegazione. 2.
L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine
fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo
adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per
la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3.
Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti
distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo'
esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli
oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla
legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui
criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4.
In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega
ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle
Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle
Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia
entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di
delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il
parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con
eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il
parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni". Articolo 2 (Definizioni) 1. Ai sensi
del presente decreto si intende per: a) PCB: 1) i policlorodifenili; 2) i
policlorotrifenili; 3) il
monometiltetraclorodifenilmetano, il monometildiclorodifenilmetano,
monometildibromodifenilmetano; 4) ogni
miscela che presenti una concentrazione complessiva di qualsiasi delle
suddette sostanze superiore allo 0,005% in peso; b) apparecchi
contenenti PCB: qualsiasi apparecchio che contiene o e' servito a
contenere PCB e che non ha costituito oggetto di decontaminazione. Gli
apparecchi di un tipo che possono contenere PCB sono considerati
contenenti PCB a meno che sussistono fondati motivi di presumere il
contrario; c) PCB
usati: qualsiasi PCB considerato rifiuto ai sensi del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed
integrazioni; d) detentore:
la persona fisica o la persona giuridica che detiene PCB, PCB usati
ovvero apparecchi contenenti PCB; e) decontaminazione:
l'insieme delle operazioni che rendono riutilizzabili o riciclabili o
eliminabili nelle migliori condizioni gli apparecchi, gli oggetti, le
sostanze o i fluidi contaminati da PCB e che possono comprendere la
sostituzione, cioe' l'insieme delle operazioni che consistono nel
sostituire ai PCB un fluido adeguato che non contiene PCB; f) smaltimento:
le operazioni D8, D9, D10, D12 (limitatamente al deposito sotterraneo
sicuro e situato in profondita' localizzato in una formazione rocciosa
asciutta e esclusivamente per apparecchi contenenti PCB e PCB usati che
non possono essere decontaminati) e D15 di cui all'allegato B del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni
ed integrazioni. Nota all'art. 2: - Si riporta qui di seguito il testo dell'allegato B del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: "Attuazione
delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi
e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio". ALLEGATO B (Previsto dall'art. 5, comma 6) OPERAZIONI DI
SMALTIMENTO N.B. - Il presente allegato intende
elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella
pratica. Ai sensi dell'art 2, i rifiuti devono essere
smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza
usare procedimenti o metodi che possano recare
pregiudizio all'ambiente. D1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica). D2 Trattamento
in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o
fanghi nei suoli). D3
Iniezioni in profondita' (ad es. iniezioni dei rifiuti pompabili in
pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali). D4 Lagunaggio
(ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune,
ecc.). D5 Messa
in discarica specialmente allestita (ad es. sistematizzazione in alveoli
stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e
dall'ambiente). D6 Scarico
dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione. D7 Immersione,
compreso il seppellimento nel sottosuolo marino. D8 Trattamento
biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine
a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno
dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12. D9 Trattamento
fisicochimico non specificato altrove nel presente allegato che dia
origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei
procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad es. evaporazione,
essiccazione, calcinazione, ecc.). D10 Incenerimento
a terra. D11 Incenerimento
in mare. D12 Deposito
permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.). D13 Raggruppamento
preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12. D14 Ricondizionamento
preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13. D15 Deposito
preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14
(escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui
sono prodotti)". Articolo 3 (Inventario) 1. I detentori di apparecchi contenenti PCB per un volume
superiore a 5 dm(elevato a)3 , inclusi i condensatori di potenza per i
quali il limite di 5 dm(elevato a)3 deve essere inteso come comprendente
il totale dei singoli elementi di un insieme composito, sono tenuti
a comunicare alle sezioni regionali e delle province autonome
del catasto dei rifiuti le seguenti informazioni: a) nome e
indirizzo; b) collocazione
e descrizione degli apparecchi; c) quantitativo e concentrazione di PCB contenuto negli
apparecchi; d) date e
tipi di trattamento o sostituzione effettuati o previsti; e) quantitativo
e concentrazione di PCB detenuto; f) data
della denuncia effettuata ai sensi dell'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216. 2. I detentori di apparecchi di cui al comma 1 comunicano solo
le informazioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 1,
nel caso in cui gli apparecchi contengono fluidi con una percentuale
di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso. 3. La comunicazione di cui ai commi 1 e 2 deve essere
effettuata con cadenza biennale e deve in ogni caso essere ripresentata
entro dieci giorni dal verificarsi di un qualsiasi cambiamento del
numero di apparecchi contenenti PCB o delle quantita' di PCB detenuti.
Tale comunicazione e' effettuata per la prima volta entro il 31
dicembre 1999. 4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse
dalle sezioni regionali e delle province autonome del catasto dei
rifiuti all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente che
provvede all'elaborazione dei dati cosi' raccolti ed alla
predisposizione dell'inventario degli apparecchi soggetti a
comunicazione e dei PCB in essi contenuti. I dati e l'inventario sono
trasmessi al Ministero dell'ambiente, alle regioni ed alle province
autonome. Nota
all'art. 3: - L'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 216, concernente "Attuazione
della direttiva CEE numero 85/467 recante sesta modifica (PCB-PCT)
della direttiva CEE n. 76/769 concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri relative alle restrizioni in materia di immissione
sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai
sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183", cosi'
recita: "Art.
5 (Censimento). - 1. Presso ciascuna regione o provincia autonoma e'
istituito il registro dei dati relativi alla detenzione di apparecchi,
impianti e fluidi di cui al punto 2 dell'allegato. 2.
Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita',
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
determina le modalita' per l'attuazione del censimento dei dati e
per la presentazione delle denunce di cui ai commi 3 e 5. Il relativo
decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 3.
Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma
2, i detentori di apparecchi, impianti e fluidi di cui al punto 2
dell'allegato, provvedono ad effettuare la denuncia alla regione o
provincia autonoma competente. 4.
Le regioni e le province autonome attuano il censimento, comunicando i
relativi dati ai Ministri dell'ambiente e della sanita', che informano
le amministrazioni interessate. 5.
La cessazione di uso, nonche' le previste modalita' di smaltimento delle
sostanze, dei preparati e dei prodotti di cui all'allegato, e'
denunciata dagli interessati nel termine di trenta giorni
dall'avvenuta cessazione. Le regioni e le province autonome
aggiornano il registro e trasmettono i dati acquisiti ai
Ministri dell'ambiente e della sanita', che informano
le amministrazioni interessate". Articolo 4 (Programmi) 1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le regioni e le province autonome adottano e
trasmettono al Ministero dell'ambiente un programma per la
decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad
inventario ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2 e dei PCB in essi
contenuti, nonche' un programma per la raccolta ed il successivo smaltimento
degli apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore o pari a
5 dm(elevato a)3 . 2. I programmi di cui al comma 1 indicano le misure da adottare
per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto
e costituiscono parte integrante dei piani disciplinati
dall'articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni ed integrazioni. 3. Il Ministero dell'ambiente provvede ad inoltrare i programmi
di cui al comma 1 alla Commissione europea, con una
sintesi dell'inventano predisposto dall'ANPA. 4. Sulla base dei programmi di cui al comma 1, il
Ministero dell'ambiente verifica altresi', avvalendosi dell'ANPA, che
sia garantita la possibilita' di provvedere alla decontaminazione o
allo smaltimento dei PCB, degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB
usati nei termini di cui all'articolo 5, in relazione alla capacita'
degli impianti esistenti a livello nazionale ed agli accordi a tal
fine attivati con gli altri Stati membri dell'Unione europea.
Ove necessario, il Ministero dell'ambiente, d'intesa con la
Conferenza Statoregioni, promuove iniziative finalizzate al
raggiungimento di tale obiettivo, nel rispetto del principio di
tendenziale prossimita' degli impianti di smaltimento e di
decontaminazione ai luoghi dove sono detenuti i PCB e tenuto conto
dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), punto ii), del regolamento
93/259/CEE del Consiglio delle Comunita' europee del 1 febbraio 1993 e
dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 75/442/CEE del Consiglio
delle Comunita' europee del 15 luglio 1975. Note
all'art. 4: - L'art. 22 del citato decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, cosi' recita: "Art.
22 (Piani regionali). - 1. Le regioni, sentite le province ed i comuni,
nel rispetto dei principi e delle finalita' di cui agli articoli 1, 2,
3, 4 e 5, ed in conformita' ai criteri stabiliti dal presente
articolo, predispongono piani regionali di gestione dei
rifiuti assicurando adeguata pubblicita' e la
massima partecipazione dei cittadini, ai sensi dell'art. 25 della legge
7 agosto 1990, n. 241. 2.
I piani regionali di gestione dei rifiuti promuovono la riduzione delle
quantita', dei volumi e della pericolosita' dei rifiuti. 3.
Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede inoltre: a)
le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei
rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere
localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi; b)
la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero
dei rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo conto
dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non
pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali di
cui all'art. 23, nonche' dell'offerta di smaltimento e di recupero
da parte del sistema industriale; c)
il complesso delle attivita' e dei fabbisogni degli impianti necessari a
garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza e
di economicita', e l'autosufficienza della gestione dei rifiuti
urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali
ottimali di cui all'art. 23, nonche' ad assicurare lo smaltimento dei
rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine
di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti; d)
la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento; e)
i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non
idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei
rifiuti, nonche' per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti
allo smaltimento dei rifiuti; f)
le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire
il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti; g)
le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e
di energia; h)
le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della
cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani; h-bis)
i tipi, le quantita' e l'origine dei rifiuti da recuperare o da
smaltire; h-ter)
la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'art. 18,
comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo
particolare. 4.
Il piano regionale di gestione dei rifiuti e' coordinato con gli altri
piani di competenza regionale previsti dalla normativa vigente, ove
adottati. 5.
Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la
bonifica delle aree inquinate che devono prevedere: a)
l'ordine di priorita' degli interventi, basato su un criterio di
valutazione del rischio elaborato dall'ANPA; b)
l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali
degli inquinamenti presenti; c)
le modalita' degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che
privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da
attivita' di recupero di rifiuti urbani; d)
la stima degli oneri finanziari; e)
le modalita' di smaltimento dei materiali da asportare. 6.
L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento e' condizione
necessaria per accedere ai finanziamenti nazionali. 7.
La regione approva o adegua il piano entro due anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto; in attesa restano in vigore i
piani regionali vigenti. 8.
In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 7 e di accertata
inattivita', il Ministro dell'ambiente diffida gli organi regionali
competenti ad adempiere entro un congruo termine e, in caso
di protrazione dell'inerzia, adotta, in via sostitutiva, i
provvedimenti necessari alla elaborazione del piano regionale. 9.
Qualora le autorita' competenti non realizzino gli interventi previsti
dal piano regionale nei termini e con le modalita' stabiliti, e tali
omissioni possono arrecare un grave pregiudizio all'attuazione del
piano medesimo, il Ministro dell'ambiente diffida le
autorita' inadempienti a provvedere entro un termine non inferiore
a 180 giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Ministro
dell'ambiente puo' adottare, in via sostitutiva, tutti i provvedimenti
necessari ed idonei per l'attuazione degli interventi contenuti nel
piano. A tal fine puo' avvalersi anche di commissari delegati. 10.
I provvedimenti di cui al comma 9 possono riguardare interventi
finalizzati a: a)
attuare la raccolta differenziata dei rifiuti; b)
provvedere al reimpiego, al recupero e al riciclaggio degli imballaggi
conferiti al servizio pubblico; c)
introdurre sistemi di deposito cauzionale obbligatorio sui contenitori; d)
favorire operazioni di trattamento dei rifiuti urbani ai fini del
riciclaggio e recupero degli stessi; e)
favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti per il recupero dei
rifiuti solidi urbani. 11.
Sulla base di appositi accordi di programma stipulati con il Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, d'intesa con la regione, possono
essere autorizzati, ai sensi degli articoli 31 e 33, la costruzione
e l'esercizio o il solo esercizio all'interno di insediamenti
industriali esistenti di impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal
piano regionale qualora ricorrano le seguenti condizioni: a)
siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da
raccolta differenziata, sia prodotto composto da rifiuti oppure sia
utilizzato combustibile da rifiuti; b)
siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 31 e 33; c)
siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente; d)
sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti". - L'art. 4, paragrafo 3, lettera a), punto
ii), del regolamento 93/259/CEE, pubblicato in G.U.C.E. L 030 del
6 febbraio 1993, e' il seguente: "3.
- (Omissis); ii) Le disposizioni di cui al punto i) non si
applicano nel caso di rifiuti pericolosi (quali definiti
nell'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE) prodotti
in uno Stato membro di spedizione in quantitativi globali annui
talmente limitati per cui sia antieconomico prevedere nuovi impianti
specializzati per lo smaltimento in detto Stato". - L'art. 5 della direttiva 75/442/CEE,
pubblicata in G.U.C.E. L 194 del 25 luglio 1975, cosi'
recita: "Art. 5. - Gli stati membri stabiliscono o
designano l'autorita' o le autorita' competenti incaricate, in una
determinata zona, di programmare, autorizzare e controllare le
operazioni di smaltimento dei rifiuti". Articolo 5 (Obbligo di decontaminazione e smaltimento) 1. Fatti salvi gli obblighi internazionali e le disposizioni di
cui ai commi 2, 3 e 4, i PCB e gli apparecchi contenenti PCB
devono essere decontaminati o smaltiti ed i PCB usati devono essere
smaltiti entro il 31 dicembre 2005. 2. La decontaminazione o lo smaltimento degli apparecchi
soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3 devono essere effettuati
entro e non oltre il 31 dicembre 2010. 3. Gli apparecchi soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo
3 che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra
lo 0,05% e lo 0,005% in peso devono essere smaltiti alla fine della
loro esistenza operativa, qualora non siano decontaminati entro i
termini di cui ai commi 1 e 2. 4. I trasformatori possono essere utilizzati in attesa di essere decontaminati
o smaltiti entro i termini ed alle condizioni previsti dal presente
decreto solo se sono in buono stato funzionale, non presentano perdite
di fluidi ed i PCB in essi contenuti sono conformi alle norme od alle
specifiche tecniche relative alla qualita' dielettrica, che saranno
indicate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il
rispetto delle predette condizioni deve risultare da apposita
comunicazione effettuata dal detentore alla provincia nel cui territorio
e' utilizzato il trasformatore e resa ai sensi dell'articolo 21 della
legge 7 agosto 1990, n. 241. In assenza della predetta comunicazione,
i trasformatori devono essere immediatamente decontaminati. Nota
all'art. 5: - L'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n.
241, recante: "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi", cosi' recita: "Art.
21. - 1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20
l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei
requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di
false attestazioni non e' ammessa la conformazione dell'attivita' e dei
suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed
il dichiarante e' punito con la sanzione prevista dall'art. 483 del
codice penale, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato. 2.
Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attivita'
in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformita' di
esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano
inizio all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e 20 in
mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la
normativa vigente". Articolo 6 (Etichettatura) 1. Gli
apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm(elevato a)3 ,
inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dm(elevato
a)3 deve essere inteso come comprendente il totale dei singoli elementi
di un insieme composito, di cui all'articolo 3, comma 1, devono essere
contrassegnati con un'etichetta conforme a quella riportata nell'allegato
1. Analoga etichetta deve essere apposta sulla porta dei locali nei
quali si trovano tali apparecchi. 2. Gli
apparecchi che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra
lo 0,05% e lo 0,005%, di cui all'articolo 3, comma 2, devono essere
contrassegnati con un'etichetta recante la dicitura "Contaminazione
da PCB inferiore a 0,05%". 3. I
trasformatori decontaminati devono essere contrassegnati con l'etichetta
riportata nell'allegato 2. Articolo 7 (Modalita' di decontaminazione e smaltimento) 1. I detentori, in conformita' a quanto previsto nei programmi
di cui all'articolo 4, devono consegnare i PCB usati, i PCB e
gli apparecchi contenenti PCB ad imprese autorizzate ad effettuare
le operazioni di decontaminazione o di smaltimento ai sensi degli articoli
27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni ed integrazioni. 2. Il detentore, prima della consegna dei PCB, dei PCB usati
e degli apparecchi contenenti PCB ad un'impresa autorizzata,
garantisce che siano osservate le condizioni di massima sicurezza, ed
in particolare che siano prese tutte le misure necessarie per
evitare rischi di incendio. In ogni caso i PCB, i PCB usati e gli
apparecchi contenenti PCB devono essere tenuti isolati da qualsiasi
prodotto infiammabile. 3. Le imprese che effettuano la decontaminazione o lo
smaltimento di PCB, di apparecchi contenenti PCB e di PCB usati sono
soggette all'obbligo del registro di carico e scarico di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni ed integrazioni. La consegna di PCB, di
apparecchi contenenti PCB e di PCB usati alle imprese che effettuano
la decontaminazione o lo smaltimento deve risultare dal formulario
di trasporto di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, dal
registro e dal formulario devono risultare le quantita', l'origine, la
natura e la concentrazione di PCB e di PCB usati. Il registro di carico
e scarico puo' essere consultato dalle autorita' locali e dal pubblico. 4. I trasformatori contenenti piu' dello 0,05% in peso di
PCB devono essere decontaminati alle seguenti condizioni: a) la
decontaminazione deve ridurre il tenore di PCB ad un valore inferiore
allo 0,05% in peso e, possibilmente, non superiore allo 0,005% in peso; b) il fluido
sostitutivo non contenente PCB deve comportare rischi nettamente
inferiori, anche sotto l'aspetto dell'incendio e dell'esplosione; c) la
sostituzione del fluido non deve compromettere il successivo smaltimento
dei PCB. 5. Per la decontaminazione dei trasformatori i cui
fluidi contengono tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso di PCB devono
essere rispettate solo le condizioni di cui alle lettere b) e c) del
comma 4. 6. Le norme tecniche per garantire il rispetto delle condizioni
di cui ai commi 4 e 5 sono adottate dal Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, con il decreto di cui all'articolo 5, comma 4. 7. Lo smaltimento dei PCB e dei PCB usati deve essere
effettuato mediante incenerimento, nel rispetto delle disposizioni
della direttiva 94/67/CE del Consiglio dell'Unione europea del 16
dicembre 1994, che disciplina l'incenerimento dei rifiuti pericolosi.
Possono essere autorizzati dalle regioni e dalle province autonome
altri metodi di smaltimento dei PCB usati ovvero degli
apparecchi contenenti PCB previo parere dell'ANPA in ordine alla
rispondenza dei metodi stessi alle norme di sicurezza in materia
ambientale e ai requisiti tecnici relativi alle migliori tecniche
disponibili. 8. I condensatori e gli apparecchi contenenti PCB non soggetti
ad inventario ai sensi dell'articolo 3, che costituiscono parte
di un'altra apparecchiatura, sono rimossi e raccolti
separatamente quando l'apparecchio non e' piu' utilizzato, e' riciclato
o sottoposto a smaltimento. Note
all'art. 7: - Per quanto riguarda il decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, si veda nelle note all'art. 2. - Gli articoli 12, 15, 27 e 28 del succitato
decreto legislativo, cosi' recitano: "Art.
12 (Registri di carico e scarico). - 1. I soggetti di cui all'art. 11,
comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con
fogli numerati e vidimati dall'ufficio del registro, su cui
devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e
quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione
annuale al catasto. Le annotazioni devono essere effettuate: a)
per i produttori almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto
e dallo scarico del medesimo; b)
per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro
una settimana dalla effettuazione del trasporto; c)
per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana dalla
effettuazione della transazione relativa; d)
per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento
entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti. 2.
Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono
attivita' di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere: a)
l'origine, la quantita', le caratteristiche e la destinazione specifica
dei rifiuti; b)
la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto
utilizzato; c)
il metodo di trattamento impiegato. 3.
I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di
stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonche' presso la
sede delle imprese che effettuano attivita' di raccolta e trasporto, e
presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri
integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti
sono conservati per cinque anni dalla data
dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi
alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono
essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attivita'
devono essere consegnati all'autorita' che ha rilasciato
l'autorizzazione. 3-bis.
I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle
attivita' di manutenzione delle reti e delle utenze diffuse svolte dai
soggetti pubblici e privati titolari di diritti speciali o esclusivi
ai sensi della direttiva 93/38/CE attuata con il
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, che installano
e gestiscono, direttamente o mediante appaltatori, reti ed impianti
per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico, possono
essere tenuti, nell'ambito della provincia dove l'attivita'
e' svolta, presso le sedi di coordinamento organizzativo o altro
centro equivalente comunicato preventivamente alla provincia medesima. 4.
I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate
di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi,
possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e
scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di
categoria interessate o loro societa' di servizi che provvedono
ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso
la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. 5.
Le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento
all'autorita' di controllo che ne fa richiesta. 6.
In attesa dell'individuazione del modello uniforme di registro di carico
e scarico e degli eventuali documenti sostitutivi, nonche' delle
modalita' di tenuta degli stessi, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
che disciplinano le predette modalita' di tenuta dei registri". "Art.
15 (Trasporto dei rifiuti). - 1. Durante il trasporto effettuato da enti
o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di
identificazione dal quale devono risultare, in particolare, i
seguenti dati: a)
nome ed indirizzo del produttore e del detentore; b)
origine, tipologia e quantita' del rifiuto; c) impianto di destinazione; d)
data e percorso dell'istradamento; e)
nome ed indirizzo del destinatario. 2.
Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto
in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei
rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del
formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre
tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario,
sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore,
che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie
del formulario devono essere conservate per cinque anni. 3.
Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere
imballati ed etichettati in conformita' alle norme vigenti in materia. 4.
Le disposizioni di cui al comma l non si applicano al trasporto di
rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico
ne' ai trasporti di rifiuti che non eccedano la quantita' di trenta
chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati
dal produttore dei rifiuti stessi. 5.
Il modello uniforme di formulario di identificazione di cui al comma l
e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. 5-bis.
I formulari di identificazione di cui al comma l devono essere numerati
e vidimati dall'ufficio del registro o dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, e devono essere annotati
sul registro IVA-acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di
identificazione e' gratuita e non e' soggetta ad alcun diritto o
imposizione tributaria". "Art.
27 (Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli
impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti). - 1. I
soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento
o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare
apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il
progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista
per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti
in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza
sul lavoro, e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto
alla procedura di valutazione di impatto ambientale statale ai
sensi della normativa vigente, alla domanda e' altresi' allegata la
comunicazione del progetto all'autorita' competente ai predetti fini ed
il termine di cui al comma 3 resta sospeso fino
all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita' ambientale ai
sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349,
e successive modifiche ed integrazioni. 2.
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la
regione nomina un responsabile del procedimento e convoca una apposita
conferenza cui partecipano i responsabili degli uffici
regionali competenti, e i rappresentanti degli enti
locali interessati. Alla conferenza e' invitato a partecipare anche
il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di
acquisire informazioni e chiarimenti. 3.
Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la conferenza: a)
procede alla valutazione dei progetti; b)
acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi
alla compatibilita' del progetto con le esigenze ambientali e
territoriali; c)
acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di
compatibilita' ambientale; d)
trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla giunta
regionale. 4.
Per l'istruttoria tecnica della domanda la regione puo' avvalersi degli
organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n.
61. 5.
Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza,
e sulla base delle risultanze della stessa, la giunta regionale
approva il progetto e autorizza la realizzazione dell'impianto.
L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni
e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali.
L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo
strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica
utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori. 6. Nel caso in cui il progetto
approvato riguardi aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.
1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si applicano le
disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 82 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. 7.
Le regioni emanano le norme necessarie per disciplinare l'intervento
sostitutivo in caso di mancato rispetto del termine complessivo di cui
ai commi 2, 3 e 5. 8.
Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la
realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio, che
comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu'
conformi all'autorizzazione rilasciata. 9.
Contestualmente alla domanda di cui al comma l puo' essere presentata
domanda di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento
e di recupero di cui all'art. 28. In tal caso la regione autorizza
le operazioni di smaltimento e di recupero contestualmente all'adozione
del provvedimento che autorizza la realizzazione del l'impianto". "Art.
28 (Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e
recupero). - 1. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e
di recupero dei rifiuti e' autorizzato dalla regione competente per
territorio entro novanta giorni dalla presentazione della relativa
istanza da parte dell'interessato. L'autorizzazione individua le
condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire
l'attuazione dei principi di cui all'art. 2, ed in particolare: a)
i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare; b)
i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilita' del
sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai
quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformita' dell'impianto
al progetto approvato; c)
le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale; d)
il luogo di smaltimento; e)
il metodo di trattamento e di recupero; f)
i limiti di emissione in atmosfera, che per i processi di trattamento
termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico, non
possono essere meno restrittivi di quelli fissati per gli impianti
di incenerimento dalle direttive comunitarie 89/369/CEE
del Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21
giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e successive
modifiche ed integrazioni; g)
le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura
dell'impianto e ripristino del sito; h)
le garanzie finanziarie; i)
l'idoneita' del soggetto richiedente. 2.
I rifiuti pericolosi possono essere smaltiti in discarica solo se
preventivamente catalogati ed identificati secondo le modalita' fissate
dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanita', entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. 3.
L'autorizzazione di cui al comma l e' concessa per un periodo di cinque
anni ed e' rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni dalla
scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata
apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza
dell'autorizzazione stessa. 4.
Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti
questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui all'art. 27,
ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le
prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione
all'esercizio delle operazioni di cui al comma 1, quest'ultima
e' sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi.
Decorso tale termine senza che il titolare abbia provveduto a rendere
quest'ultimo conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione stessa e'
revocata. 5.
Fatti salvi l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico da
parte dei soggetti di cui all'art. 12, ed il divieto di miscelazione, le
disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito
temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni
stabilite dall'art. 6, comma 1, lettera m). 6.
Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico,
trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono
disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio
1994, n. 84. L'autorizzazione delle operazioni di imbarco e
di sbarco non puo' essere rilasciata se il richiedente non dimostra
di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'art. 16, nel caso di
trasporto transfrontaliero di rifiuti. 7.
Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della
sola riduzione volumetrica, sono autorizzati, in via definitiva dalla
regione ove l'interessato ha la sede legale o la societa'
straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di
rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attivita'
sul territorio nazionale l'interessato, almeno sessanta giorni
prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel
cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate
relative alla campagna di attivita', allegando l'autorizzazione di cui
al comma l e l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese di
gestione dei rifiuti, nonche' l'ulteriore documentazione richiesta.
La regione puo' adottare prescrizioni integrative oppure puo' vietare
l'attivita' con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della
stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela
dell'ambiente o della salute pubblica". - La direttiva 94/67/CE e' pubblicata in
G.U.C.E. L 365 del 31 dicembre 1994. Articolo 8 (Divieti) 1. E' vietata la separazione dei PCB dalle altre sostanze a
scopi di recupero e riutilizzo dei PCB medesimi. 2. E' vietato il riempimento dei trasformatori con PCB. 3. E' vietato lo smaltimento in discarica di PCB e di PCB usati,
ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera
f). 4. E' vietato l'incenerimento dei PCB o dei PBC usati sulle navi. 5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni
ed integrazioni, e' vietata la miscelazione dei PCB e dei PCB usati
di cui all' articolo 2, comma 1, lettere a) e c), con altre sostanze
o fluidi. Note
all'art. 8: - Per quanto riguarda il decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, si veda nelle note all'art. 2. - L'art. 9 del succitato decreto
legislativo, cosi' recita: "Art.
9 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi). - 1. E' vietato
miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G
ovvero rifiuti pericolosi di cui all'allegato G con rifiuti
non pericolosi. 2.
In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti
pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, puo'
essere autorizzata ai sensi dell'art. 28 qualora siano rispettate
le condizioni di cui all'art. 2, comma 2, ed al fine di rendere piu'
sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. 3. Fatta salva
l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 51, comma 5, chiunque viola il
divieto di cui al comma l e' tenuto a procedere a proprie spese
alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed
economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'art.
2, comma 2". Articolo 9 (Controlli e determinazioni analitiche) 1. I controlli sull'osservanza delle norme del presente
decreto sono effettuati dalle province ai sensi dell'articolo 20 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni
ed integrazioni. 2. Con il decreto del Ministro dell'ambiente di cui all'articolo
5, comma 4, saranno indicate altresi' le metodologie da utilizzare
per l'effettuazione delle determinazioni analitiche sui PCB. Note
all'art. 9: - Per quanto riguarda il decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, si veda nelle note all'art. 2. - L'art. 20 del succitato decreto
legislativo, cosi' recita: "Art.
20 (Competenze delle province). - 1. In attuazione dell'art. 14 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, alle province competono, in particolare: a)
le funzioni amministrative concernenti la programmazione e
l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale; b)
il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e del
monitoraggio ad essi conseguenti; c)
il controllo periodico su tutte le attivita' di gestione, di intermediazione
e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni del
presente decreto; d)
la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione
delle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33; e)
l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di
coordinamento di cui all'art. 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n.
142, ove gia' adottato, e delle previsioni di cui all'art. 22, comma
3, lettere c) ed e), sentiti i comuni, delle zone
idonee allalocalizzazione degli impianti di smaltimento e
di recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni
tipo di impianto, nonche' delle zone non idonee alla localizzazione di
impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti; f)
l'iscrizione delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure
semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33 ed i relativi controlli; g)
l'organizzazione delle attivita' di raccolta differenziata dei rifiuti
urbani e assimilati sulla base di ambiti territoriali ottimali
delimitati ai sensi dell'art. 23. 2.
Per l'esercizio delle attivita' di controllo sulla gestione dei rifiuti
le province possono avvalersi anche delle strutture di cui all'art. 7
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
sostituito dall'art. 8 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,
con le modalita' di cui al comma 3, nonche' degli organismi individuati
ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. 3.
Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le province possono
altresi' avvalersi di organismi pubblici con specifiche esperienze e
competenze tecniche in materia, con i quali stipulano apposite
convenzioni. 4.
Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni,
verifiche e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti, impianti
o imprese che producono o che svolgono attivita' di gestione dei
rifiuti. Il segreto industriale non puo' essere opposto agli addetti al
controllo, che sono tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della
normativa vigente. 5.
Il personale appartenente al Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei
carabinieri e' autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche
necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'art. 8
della legge 8 luglio 1986, n. 349. Restano ferme le altre disposizioni
vigenti in materia di vigilanza e controllo. 6.
Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad
adeguati controlli periodici gli stabilimenti e le imprese che
smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, l'effettuazione
di adeguati controlli periodici sulle attivita' sottoposte alle
procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33, e che i
controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di
rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e
la destinazione dei rifiuti". Articolo 10 (Sanzioni) 1. I detentori
di apparecchi contenenti PCB che non effettuano, ovvero effettuano in
modo incompleto o inesatto, la comunicazione di cui all'articolo 3,
comma 3, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinque
milioni a lire trenta milioni. 2. I detentori
di trasformatori contenenti PCB che li impiegano omettendo di rendere la
comunicazione di cui all'articolo 5, comma 4, sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta
milioni. 3. I detentori
di apparecchi contenenti PCB che omettono di apporre le etichette,
ovvero le appongono in violazione di quanto disposto dall'articolo 6,
sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila
a lire tre milioni. 4. Chiunque
contravviene agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 2, e' punito con
la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire
duemilionicinquecentomila a lire venticinque milioni. 5. Chiunque
contravviene ai divieti di cui all'articolo 8, e' punito con la pena
dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinque
milioni a lire cinquanta milioni. Articolo 11 (Disposizioni finali) 1. Restano ferme le disposizioni vigenti relative alle restrizioni in
materia di immissione sul mercato e di uso dei PCB, nonche'
degli impianti, apparecchi e fluidi che li contengono. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli oli
usati di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, contenenti
PCB in misura eccedente le 25 parti per milione. 3. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n.
183, gli allegati al presente decreto potranno essere modificati
con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma,
addi' 22 maggio 1999 CIAMPI D'Alema,
Presidente del Consiglio dei Ministri Letta,
Ministro per le politiche comunitarie Ronchi,
Ministro dell'ambiente Dini,
Ministro degli affari esteri Diliberto,
Ministro di grazia e giustizia Amato,
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bersani,
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Bindi,
Ministro della sanita' De Castro, Ministro per le politiche agricole Visto, il
Guardasigilli: Diliberto Note
all'art. 11: - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
95, reca: "Attuazione delle direttive 75/439/CEE e
87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati". - L'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n.
183, recante: "Coordinamento delle politiche
riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee
ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti
normativi comunitari", cosi' recita: "Art.
20 (Adeguamenti tecnici). - 1. Con decreti dei Ministri interessati
sara' data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunita'
economica europea per le parti in cui modifichino modalita' esecutive
e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della
Comunita' economica europea gia' recepite nell'ordinamento nazionale. 2.
I Ministri interessati danno immediata comunicazione dei provvedimenti
adottati ai sensi del comma l al Ministro per il coordinamento
delle politiche comunitarie, al Ministro degli affari esteri ed al
Parlamento". ALLEGATO 1 MODALITA' DI
ETICHETTATURA DEGLI APPARECCHI CONTENENTI PCB PER UN VOLUME SUPERIORE A
5 DM(elevato a)3 . L'etichetta apposta agli apparecchi
di cui all'art. 3, comma 1, deve avere un'altezza di almeno 23 cm e
larghezza di 17 cm. L'etichetta deve essere poi divisa in due parti:
nella parte superiore (8 cm di altezza) viene indicato in colore nero su
fondo arancione in modo leggibile e indelebile, il nome o ragione
sociale, il simbolo, i rischi e i consigli di prudenza, stampati. La
parte inferiore deve contenere le seguenti indicazioni, stampate in
colore nero su fondo bianco: Contiene PCB suscettibili di provocare
effetti cumulativi nell'organismo e di contaminare
l'ambiente. Evitare ogni contatto diretto con il liquido e/o vapore
contenente PCB. Evitare che i rifiuti contenenti PCB, sia liquidi
che solidi vengano scaricati nelle fogne o nei canali di scolo, e che
siano abbandonati sul terreno. Le operazioni di esercizio, di
controllo e di manutenzione in condizioni normali e di emergenza devono
essere condotte secondo quanto disposto dalle norme CEI. Le
ispezioni ovvero gli interventi di emergenza conseguenti ad incendio,
devono essere eseguiti utilizzando maschere con filtro per acido
cloridrico o per valori organici. Inoltre i rifiuti devono essere
raccolti in contenitori metallici ermetici di adeguata robustezza e
conservati fino allo smaltimento finale. In caso di funzionamento
anormale dell'apparecchio consultare il fabbricante. In caso di
perdita di liquido contenente PCB dall'apparecchio, telefonare a In
caso di incendio chiamare i vigili del fuoco, avvertendo che trattasi di
apparecchiatura contenente PCB. Vietato aprire la segregazione
dell'apparecchio se non dal personale autorizzato. Fatte salve le
disposizioni in materia di igiene e sicurezza, nonche' di smaltimento
dei rifiuti e di tutela dell'ambiente, l'etichetta deve essere
accompagnata da specifiche istruzioni operative. ALLEGATO 2 MODALITA' DI
ETICHETTATURA DEI TRASFORMATORI DECONTAMINATI Ciascun elemento dell'apparecchio
decontaminato deve recare in modo chiaro un'etichetta indelebile in
rilievo o in incavo che rechi i seguenti dati e sia redatta nella lingua
del Paese di utilizzazione dell'apparecchio. Trasformatori contenenti PCB
decontaminati Il fluido contenente PCB e' stato
sostituito: con ....................................
(fluido sostitutivo); il ..............................
(data); da
............................................. (impresa). Concentrazione di PCB nel: vecchio fluido ......................
% in peso; nuovo fluido ........................ % in peso. . |