Pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie
generale n. 38 del 15 febbraio 1998, S. O. 33
Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE
sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Considerato
che lo Stato italiano si è assunto il dovere di recepire nell'ordinamento
interno le direttive dell'Unione Europea e che, per effetto degli articoli 10
e 11 della Costituzione, le norme contenute in dette direttive, se di
applicazione incondizionata, prevalgono nei settori di competenza, sempre nel
rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento e dei diritti
inalienabili della persona umana garantiti dalla Costituzione;
Viste
le direttive CE 91/156, 91/689 e 94/62, che costituiscono un sistema compiuto
di disciplina del settore dei rifiuti, al quale è necessario fare riferimento
per rinvenire le linee di intervento cui il legislatore nazionale è comunque
tenuto ad adeguarsi nel recepimento delle direttive stesse;
Visto
l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante delega al Governo
per l'attuazione delle direttive 91/156/CEE, del Consiglio del 18 marzo 1991,
che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, e 91/689/CEE, del
Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi, come
modificata dalla direttiva 94/31/CE, del Consiglio del 27 giugno 1994;
Visti
gli articoli 2, 36 e 38 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Visto
l'articolo 1 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante delega al Governo
per l'attuazione della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio;
Visti
gli articoli 3, 6 e 43 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 settembre 1996;
Acquisiti
i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30
dicembre 1996;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, della sanità, dei trasporti e della navigazione, delle
risorse agricole, alimentari e forestali, dell'interno, delle finanze, per la
funzione pubblica e gli affari regionali, degli affari esteri, di grazia e
giustizia e del tesoro;
In
applicazione degli articoli 76 e 87 della Costituzione;
EMANA
il
seguente decreto legislativo:
TITOLO I
(GESTIONE DEI RIFIUTI)
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Articolo
1
(Campo d'applicazione)
1.
Il presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti
pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, fatte salve
disposizioni specifiche particolari o complementari, conformi ai principi del
presente decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che
disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.
2.
Le regioni a statuto ordinario regolano la materia disciplinata dal presente
decreto nel rispetto delle disposizioni in esso contenute, che costituiscono
principi fondamentali della legislazione statale ai sensi dell'articolo 117,
comma 1, della Costituzione.
3.
Le disposizioni di principio del presente decreto costituiscono norme di
riforma economico-sociale nei confronti delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome aventi competenza esclusiva in materia, le quali
provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Articolo
2
(Finalità)
1.
La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è
disciplinata dal presente decreto al fine di assicurare un'elevata protezione
dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei
rifiuti pericolosi.
2.
I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare
pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
a) senza
determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
b) senza
causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza
danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base
alla normativa vigente.
3.
La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di
cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella
distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i
rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
4.
Per il conseguimento delle finalità del presente decreto lo Stato, le regioni
e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze ed in conformità
alle disposizioni che seguono, adottano ogni opportuna azione avvalendosi,
anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e
privati qualificati.
Articolo 3
(Prevenzione della produzione di rifiuti)
1.
Le autorità competenti adottano, ciascuna nell'ambito delle proprie
attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la
prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti
mediante:
a) lo
sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un
maggiore risparmio di risorse naturali;
b) la
promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di ecoaudit, analisi
del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione
dei consumatori, nonchè lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini
della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto
sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
c) la
messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in
modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro
fabbricazione, il loro uso od il loro smaltimento, ad incrementare la
quantità, il volume e la pericolosità dei rifiuti ed i rischi di
inquinamento;
d) lo
sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose
contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;
e) la
determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le
competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
f) la
promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione
ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.
Articolo 4
(Recupero dei rifiuti)
1.
Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti
favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
a) il
reimpiego ed il riciclaggio;
b) le
altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
c) l'adozione
di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che
prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire
il mercato dei materiali medesimi;
d) l'utilizzazione
principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre
energia.
2.
Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono essere
considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.
3.
Al fine di favorire e incrementare le attività di riutilizzo, di riciclaggio
e di recupero le autorità competenti ed i produttori promuovono analisi dei
cicli di vita dei prodotti, eco-bilanci, informazioni e tutte le altre
iniziative utili.
4.
Le autorità competenti promuovono e stipulano accordi e contratti di
programma con i soggetti economici interessati al fine di favorire il
riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, con particolare
riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla
raccolta differenziata con la possibilità di stabilire procedure semplificate
ed il ricorso a strumenti economici.
Articolo 5
(Smaltimento dei rifiuti)
1.
Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza
e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.
2.
I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile
ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di
riciclaggio e di recupero.
3.
Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed
adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più
perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi, al fine di:
a) realizzare
l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in
ambiti territoriali ottimali;
b) permettere
lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, al
fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto
geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi
di rifiuti;
c) utilizzare
i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione
dell'ambiente e della salute pubblica.
4.
A partire dal 1° gennaio 1999 la realizzazione e la gestione di nuovi
impianti di incenerimento possono essere autorizzate solo se il relativo
processo di combustione è accompagnato da recupero energetico con una quota
minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile,
calcolata su base annuale, stabilita con apposite norme tecniche.
5.
Dal 1° gennaio 1999 è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni
diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi gli accordi
regionali o internazionali esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Eventuali nuovi accordi regionali potranno essere promossi
nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, qualora gli aspetti
territoriali e l'opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli
ottimali di utenza servita lo richiedano.
6.
Dal 1° gennaio 2000 è consentito smaltire in discarica solo i rifiuti inerti,
i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche ed i rifiuti che residuano
dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento di cui ai punti
D2, D8, D9, D10 e D11 di cui all'allegato B. Per casi di comprovata necessità
e per periodi di tempo determinati il Presidente della regione, d'intesa con
il Ministro dell'ambiente, può autorizzare lo smaltimento in discarica nel
rispetto di apposite prescrizioni tecniche e delle norme vigenti in materia.
Articolo
6
(Definizioni)
1.
Ai fini del presente decreto si intende per:
a) rifiuto:
qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate
nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia
l'obbligo di disfarsi;
b) produttore:
la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato
operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno
mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
c) detentore:
il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
d) gestione:
la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso
il controllo di queste operazioni nonchè il controllo delle discariche e
degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
e) raccolta:
l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il
loro trasporto;
f) raccolta
differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni
merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al
riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
g) smaltimento:
le operazioni previste nell'allegato B;
h) recupero:
le operazioni previste nell'allegato C;
i)
luogo di produzione dei rifiuti: uno o più
edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno
di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle
quali originano i rifiuti;
l)
stoccaggio: Le attività di smaltimento
consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al
punto D15 dell'allegato B, nonchè le attività di recupero consistenti nelle
operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato
C;
m) deposito
temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta,
nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:
1 - i rifiuti
depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine,
policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5
ppm nè policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
2 - il quantitativo di rifiuti pericolosi
depositato non deve superare 10 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono
essere asportati con cadenza almeno bimestrale;
3 - il quantitativo di rifiuti non
pericolosi non deve superare 20 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono
essere asportati con cadenza trimestrale;
4 - il deposito temporaneo deve essere
effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche,
nonchè, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano
il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
5 - devono essere rispettate le norme che
disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
6 - deve essere data notizia alla Provincia
del deposito temporaneo di rifiuti pericolosi.
n) bonifica:
ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa
contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo
previsto dell'area;
o) messa
in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo
della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
p) combustibile
da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento
finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed
a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche
specificate con apposite norme tecniche;
q) compost
da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei
rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a
definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e
in particolare a definirne i gradi di qualità.
Articolo 7
(Classificazione)
1.
Ai fini dell'attuazione del presente decreto i rifiuti sono classificati,
secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le
caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non
pericolosi.
2.
Sono rifiuti urbani:
a) i
rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti
ad uso di civile abitazione;
b) i
rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi
da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e
quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g);
c) i
rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i
rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree
pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o
sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i
rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree
cimiteriali;
f) i
rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonchè gli altri rifiuti
provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b),
c) ed e).
3.
Sono rifiuti speciali:
a) i
rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b) i
rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonchè i
rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
c) i
rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i
rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i
rifiuti da attività commerciali;
f) i
rifiuti da attività di servizio;
g) i
rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti , i
fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e
dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i
rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i)
i macchinari e le apparecchiature
deteriorati ed obsoleti;
l)
i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori
uso e loro parti.
4.
Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati
nell'elenco di cui all'allegato D.
Articolo 8
(Esclusioni)
1.
Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli effluenti
gassosi emessi nell'atmosfera, nonchè, in quanto disciplinati da specifiche
disposizioni di legge:
a) i
rifiuti radioattivi;
b) i
rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento,
dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
c) le
carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze
naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
d) le
attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti,
individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità d'impiego ai sensi
della legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modifiche ed integrazioni.
Agli insediamenti che producono fertilizzanti anche con l'impiego di scarti
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33;
e) le
acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
f) i
materiali esplosivi in disuso.
2.
Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
a) i
materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normale pratiche agricole o
di conduzione dei fondi rustici comprese le terre da coltivazione provenienti
dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
b) le
frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate effettuate
direttamente da associazioni, organizzazioni ed istituzioni che operano per
scopi ambientali o caritatevoli, senza fini di lucro;
c) i
materiali non pericolosi che derivano dall'attività di scavo.
3.
Le attività di recupero di cui all'allegato C effettuate nel medesimo luogo
di produzione dei rifiuti, ad eccezione del recupero dei rifiuti come
combustibile o altro mezzo per produrre energia, in quanto parte integrante
del ciclo di produzione, sono escluse dal campo di applicazione del presente
decreto.
4.
Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarti dell'industria
alimentare destinati al consumo umano od animale qualora gli stessi non siano
disciplinati da specifiche norme di tutela igienico-sanitaria.
Articolo 9
(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)
1.
E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti
pericolosi con rifiuti non pericolosi.
2.
In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi
tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, puòo essere autorizzata
ai sensi dell'articolo 28 qualora siano rispettate le condizioni di cui
all'articolo 2, comma 2, ed al fine di rendere più sicuro il recupero e lo
smaltimento dei rifiuti.
3.
Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 51, comma 5,
chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie
spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed
economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'articolo
2, comma 2.
Articolo 10
(Oneri dei produttori e dei detentori)
1.
Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore
che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che
effettua le operazioni individuate nell'allegato B al presente decreto, e dei
precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.
2.
Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti
priorità:
a) autosmaltimento
dei rifiuti;
b) conferimento
dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
c) conferimento
dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei
rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
d) esportazione
dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 16 del presente decreto.
3.
La responsabilita del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei
rifiuti è esclusa:
a) in
caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
b) in
caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di
recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il
formulario di cui all'articolo 15 controfirmato e datato in arrivo dal
destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al
trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a
dare comunicazione alla regione della mancata ricezione del formulario. Per
le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi.
Articolo 11
(Catasto dei rifiuti)
1.
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui
all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede con proprio
decreto alla riorganizzazione del Catasto dei rifiuti istituito ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive
modificazioni, in modo da assicurare un quadro conoscitivo completo e
costantemente aggiornato, anche ai fini della pianificazione delle connesse
attività di gestione, sulla base del sistema di raccolta dei dati relativi
alla gestione dei rifiuti di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, utilizzando
la nomenclatura prevista nel Catalogo europeo dei rifiuti istituito con
decisione della Commissione delle comunità europee del 20 dicembre 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 5 del 7 gennaio
1994.
2.
Il Catasto è articolato in una sezione nazionale, che ha sede in Roma presso
l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA) e in sezioni
regionali o delle province autonome presso le corrispondenti Agenzie
regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA) e,
ove tali Agenzie non siano ancora costituite, presso la Regione.
3.
Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto
di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero
svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonchè le
imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti
che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed
artigianali di cui all'articolo 7, comma 3, lettere c) e d) , sono tenuti a
comunicare annualmente con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994,
n. 70 le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti,
recuperati e smaltiti. Sono esonerati da tale obbligo, limitatamente alla
produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani; di
cui all'articolo 2083 del codice civile che non hanno più di tre dipendenti.
Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio
pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio.
4.
I comuni, o loro consorzi o comunità montane ovvero aziende speciali con
finalità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati comunicano
annualmente secondo le modalità previste della legge 25 gennaio 1994, n. 70,
le seguenti informazioni relative all'anno precedente:
a) la
quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
b) i
soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le
operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da
ciascuno;
c) i
costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti
per le attività di gestione dei rifiuti, nonchè i proventi della tariffa di
cui all'articolo 49;
d) i
dati relativi alla raccolta differenziata.
5.
Le Sezioni regionali e provinciali e delle Province autonome del Catasto
provvedono all'elaborazione dei dati ed alla successiva trasmissione alla
Sezione nazionale entro 30 giorni dal ricevimento, ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, delle informazioni di cui ai
commi 3 e 4. L'ANPA elabora i dati, evidenziando le tipologie e le quantità
dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonchè
gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio, e ne assicura la
pubblicità.
6.
Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti in materia.
7.
La riorganizzazione del Catasto di cui ai commi 1 e 2 non deve comportare
oneri ulteriori ed aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
Articolo 12
(Registri di carico e scarico)
1.
I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un
registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del
registro, su cui devono annotare, con cadenza almeno settimanale, le
informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da
utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.
2.
Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività
di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:
a) l'origine,
la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
b) la
data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto
utilizzato;
c) il
metodo di trattamento impiegato.
3.
I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di
recupero e di smaltimento di rifiuti nonchè presso la sede delle imprese che
effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei
commercianti e degli intermediari che hanno la detenzione dei rifiuti. I
registri sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima
registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di
smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo
indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati
all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
4.
I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di
rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono
adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei
rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro
società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza
mensile.
5.
Le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento
all'autorità di controllo che ne fa richiesta.
6.
In attesa dell'individuazione del modello uniforme di registro di carico e
scarico e degli eventuali documenti sostitutivi, nonchè delle modalità di
tenuta degli stessi, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.
Articolo 13
(Ordinanze contingibili e urgenti)
1.
Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia tutela
ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verifichino
situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute
pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente
della giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il sindaco
possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze
contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme
di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purchè
non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per
l'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'ambiente ed al
Ministro della sanità entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per
un periodo non superiore a sei mesi.
2.
Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il
Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie
per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo
smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di
accertata inattività, il Ministro dell'ambiente diffida il Presidente della
Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine, e in caso di
protrazione dell'inerzia può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative
necessarie ai predetti fini.
3.
Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui
si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o
tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle
conseguenze ambientali.
4.
Le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere reiterate per più di due
volte. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione
d'intesa con il Ministro dell'ambiente può adottare, sulla base di specifiche
prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.
5.
Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a
speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal
Ministro dell'ambiente alla Commissione dell'Unione Europea.
Articolo 14
(Divieto di abbandono)
1.
L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono
vietati.
2.
E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato
solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3.
Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 50 e 51,
chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla
rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al
ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i
titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale
violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con
ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui
provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti
obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4.
Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia imputabile
ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli
effetti del comma 3 sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti
che subentrano nei diritti della persona stessa.
Articolo 15
(Trasporto dei rifiuti)
1.
Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati da un formulario di
identificazione dal quale devono risultare, in particolare, i seguenti dati:
a) nome
ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine,
tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto
di destinazione;
d) data
e percorso dell'istradamento;
e) nome
ed indirizzo del destinatario.
2.
Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in
quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e
controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere
presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal
destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore,
che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono
essere conservate per cinque anni.
3.
Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi
devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in
materia.
4.
Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti
urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico.
5.
Il modello uniforme di formulario di identificazione di cui al comma 1 è
adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Articolo 16
(Spedizioni transfrontaliere)
1.
Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dal regolamento
CEE n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993, e successive modifiche ed
integrazioni.
2.
Sono fatti salvi, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento CEE n. 259/93,
gli accordi in vigore tra lo Stato della Città del Vaticano, la Repubblica di
San Marino e la Repubblica italiana. Alle importazioni di rifiuti solidi
urbani e assimilati provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla
Repubblica di San Marino non si applicano le disposizioni di cui all'articolo
20 del regolamento CEE n. 259/93.
3.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, della sanità, del tesoro e dei trasporti e
della navigazione, nel rispetto delle norme del regolamento CEE n. 259/93
disciplina:
a) i
criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da
prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all'articolo 27 del
regolamento;
b) le
spese amministrative poste a carico dei notificatori ai sensi dell'articolo
33, paragrafo 1, del regolamento;
c) le
specifiche modalità per il trasporto dei rifiuti prodotti negli Stati di cui
al comma 2.
4.
Ai sensi e per gli effetti del regolamento:
a) le
autorità competenti di spedizione e di destinazione sono le regioni e le
province autonome;
b) l'autorità
di transito è il Ministero dell'ambiente;
c) corrispondente
è il Ministero dell'ambiente.
5.
Le regioni e le province autonome comunicano le
informazioni di cui all'articolo 38 del regolamento CEE n. 259/93 al
Ministero dell'ambiente, per il successivo inoltro alla Commissione
dell'Unione Europea.
Articolo
17
(Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati)
1.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, definisce:
a) i
limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque
superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica
destinazione d'uso dei siti;
b) le
procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;
c) i
criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino
ambientale dei siti inquinati, nonchè per la redazione dei progetti di
bonifica.
2.
Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il
superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un
pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a
procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e
di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali
deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:
a) deve
essere data immediata notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione
territorialmente competenti, nonchè agli organi di controllo sanitario e
ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed
attuale di inquinamento del sito;
b) entro
le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a) , deve
essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla Regione
territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati
per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di
inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed
ambientale;
c) entro
trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla
individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune
ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.
3.
I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni
istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono
superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida
il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonchè
alla Provincia ed alla Regione.
4.
Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi
previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto
medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le
eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i
tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie
che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e
l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se
l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa
nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed
autorizzati dalla regione.
5.
Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la
Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed
integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di
bonifica.
6.
Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore
imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non
possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie
disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 può
prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni
derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con
l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonchè limitazioni
temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle
previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità
per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra,
variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.
7.
L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta
dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei
lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni,
i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla
legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e
delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.
8.
Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2,
lettera c) , è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla
Provincia competente per territorio.
9.
Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli
interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono
realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente competente e ove
questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri enti
pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni
possono istituire appositi fondi di rotazione nell'ambito delle proprie
disponibilità di bilancio.
10.
Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale
costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere
reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio
1985, n. 47.
11.
Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la
bonifica e ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2
e 3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile.
Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti
acquistati dai terzi sull'immobile.
12.
Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati
ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da
bonificare che individui:
a) gli
ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti
presenti;
b) i
soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
c) gli
enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso
di inadempienza dei soggetti obbligati;
d) la
stima degli oneri finanziari.
13.
Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti
l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi,
l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di
bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai
sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è
effettuato, dalla Provincia ai sensi del comma 8.
14.
I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono
presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli
effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente
competente.
15.
I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti di
cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione agricola e
all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali.
CAPO II
COMPETENZE
Articolo
18
(Competenze dello Stato)
1.
Spettano allo Stato:
a) le
funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione del presente
decreto;
b) la
definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione
integrata dei rifiuti, nonchè l'individuazione dei fabbisogni per lo
smaltimento dei rifiuti sanitari, anche al fine di ridurne la movimentazione;
c) l'individuazione
delle iniziative e delle misure per prevenire e limitare, anche mediante il
ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la
produzione dei rifiuti, nonchè per ridurre la pericolosità degli stessi;
d) l'individuazione
dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto
ambientale, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o
particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei
prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi;
e) la
definizione dei piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il
recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
f) l'indicazione
delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della
cernita e del riciclaggio dei rifiuti;
g) l'individuazione
delle iniziative e delle azioni, anche economiche, per favorire il
riciclaggio ed il recupero di materia prima dai rifiuti, nonchè per
promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego
da parte della Pubblica Amministrazione e dei soggetti economici;
h) l'individuazione
degli obiettivi di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti;
i)
la determinazione dei criteri generali per
la elaborazione dei piani regionali di cui all'articolo 22, ed il
coordinamento dei piani stessi;
l)
l'indicazione dei criteri generali relativi
alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti
di smaltimento dei rifiuti;
m) l'indicazione
dei criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta
differenziata dei rifiuti urbani;
n) la
determinazione dei criteri generali e degli standard di bonifica dei siti
inquinati, nonchè la determinazione dei criteri per individuare gli
interventi di bonifica che, in relazione al rilievo dell'impatto
sull'ambiente connesso all'estensione dell'area interessata, alla quantità e
pericolosità degli inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale.
2.
Sono inoltre di competenza dello Stato:
a) l'adozione
delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di
specifiche tipologie di rifiuti, nonchè delle norme e delle condizioni per
l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33;
b) la
determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di
amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto;
c) la
determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimiche,
fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a
specifiche utilizzazioni degli stessi;
d) la
determinazione dei criteri qualitativi e qualiquantitativi per
l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti
speciali ai rifiuti urbani;
e) la
definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione di
cui all'articolo 15, commi 1 e 5;
f) la
definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il campionamento
e l'analisi dei rifiuti ;
g) la
determinazione dei requisiti soggettivi e delle capacità tecniche e
finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti;
h) la
riorganizzazione e la tenuta del Catasto Nazionale dei rifiuti;
i)
la regolamentazione del trasporto dei
rifiuti e la definizione del formulario di cui all'articolo 15;
l)
l'individuazione delle tipologie di rifiuti
che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere
smaltiti direttamente in discarica;
m) l'adozione
di un modello uniforme del registro di cui all'articolo 12 e la definizione
delle modalità di tenuta dello stesso, nonchè l'individuazione degli
eventuali documenti sostitutivi del registro stesso;
n) l'individuazione
dei beni durevoli di cui all'articolo 44;
o) l'aggiornamento
degli allegati al presente decreto;
p) l'adozione
delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utilizzo del
prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento
all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi della legge del 19
ottobre 1984, n. 748, e successive modifiche e integrazione, del prodotto di
qualità ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla
fonte con raccolta differenziata.
3.
Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le funzioni di
cui al comma 1 sono esercitate ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano.
4.
Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le norme
regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti
del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria del
commercio e dell'artigianato e della sanita, nonchè, quando le predette norme
riguardano i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto,
rispettivamente, con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e
forestali e dei trasporti e della navigazione.
Articolo
19
(Competenze delle regioni)
1.
Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla
normativa vigente e dal presente decreto:
a) la
predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province ed i comuni,
dei piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22;
b) la
regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la
raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, con l'obiettivo
prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli
scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità,
dai restanti rifiuti;
c) l'elaborazione,
l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate;
d) l'approvazione
dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi,
e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti;
e) l'autorizzazione
all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti,
anche pericolosi;
f) le
attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il
regolamento CEE n. 259/93 attribuisce alle autorità competenti di spedizione
e di destinazione;
g) la
delimitazione, in deroga all'ambito provinciale, degli ambiti ottimali per la
gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
h) le
linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti
di bonifica e di messa in sicurezza, nonchè l'individuazione delle tipologie
di progetti non soggetti ad autorizzazione;
i)
la promozione della gestione integrata dei
rifiuti, intesa come il complesso delle attività volte ad ottimizzare il
riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
l)
l'incentivazione alla riduzione della
produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi;
m) la
definizione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di
cui agli articoli 31, 32 e 33;
n) la
definizione dei criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle
aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di
recupero dei rifiuti.
2.
Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le regioni si avvalgono
anche degli organismi individuati ai sensi del decreto- legge 4 dicembre
1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n.
61.
3.
Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e
recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le
caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di
autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.
4.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le
regioni emanano norme affinchè gli uffici pubblici coprano il fabbisogno
annuale di carta con una quota di carta riciclata pari almeno al quaranta per
cento del fabbisogno stesso.
Articolo
20
(Competenze delle province)
1.
In attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle
province competono, in particolare:
a) le
funzioni amministrative concernenti la programmazione e l'organizzazione
dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;
b) il
controllo e la verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad
essi conseguenti;
c) il
controllo periodico su tutte le attività di gestione dei rifiuti, ivi
compreso l'accertamento delle violazioni del presente decreto;
d) la
verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle
procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33;
e) l'individuazione,
sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui
all'articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ove già
adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 22, comma 3, lettera d),
sentiti i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per
ogni tipo di impianto, nonchè delle zone non idonee alla localizzazione di
impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
f) l'iscrizione
delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate di cui agli
articoli 31, 32 e 33 ed i relativi controlli;
g) l'organizzazione
delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati
sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati ai sensi dell'articolo
23.
2.
Per l'esercizio delle attività di controllo sulla gestione dei rifiuti le
province possono avvalersi anche delle strutture di cui all'articolo 7, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 8
del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, con le modalità di cui al
comma 3, nonchè degli organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4
dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1994, n. 61.
3.
Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le province possono altresì
avvalersi di organismi pubblici con specifiche esperienze e competenze
tecniche in materia, con i quali stipulano apposite convenzioni.
4.
Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche
e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che
producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti. Il segreto
industriale non può essere opposto agli addetti al controllo, che sono tenuti
all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.
5.
Il personale appartenente al Nucleo Operativo Ecologico dell'Arma dei
Carabinieri è autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche
necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 8
della legge 8 luglio 1986, n. 349. Pestano ferme le altre disposizioni
vigenti in materia di vigilanza e controllo.
6.
Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le Province sottopongono ad
adeguati controlli periodici gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o
recuperano rifiuti, curando, in particolare, i controlli sulle attività
sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33, e
che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi
riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.
Articolo 21
(Competenze dei comuni)
1.
I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati
avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge
8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.
2.
I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti
che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità,
stabiliscono in particolare:
a) le
disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi
della gestione dei rifiuti urbani;
b) le
modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le
modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei
rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse
frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le
norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani
pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo
7, comma 2, lettera f);
e) le
disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e
trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni
merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) le
modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al
recupero e allo smaltimento;
g) l'assimilazione
per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani
ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai
sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati
rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio,
tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di
qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o
sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade
marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.
3.
E', inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica
dei siti inquinati.
4.
Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere
della collaborazione delle associazioni di volontariato e della
partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
5.
I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990,
n.142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei
rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
6.
I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le
informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.
7.
La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei
rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma
11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.
8.
Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6,
comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n 84, e relativi decreti attuativi.
CAPO III
PIANI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Articolo
22
(Piani regionali)
1.
Le regioni, sentite le province ed i comuni, nel rispetto dei principi e
delle finalità di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, ed in conformità ai
criteri stabiliti dal presente articolo, predispongono piani regionali di
gestione dei rifiuti assicurando adeguata pubblicità e la massima
partecipazione dei cittadini, ai sensi dell'articolo 25 della legge 7 agosto
1990, n. 241.
2.
I piani regionali di gestione dei rifiuti promuovono la
riduzione delle quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti.
3.
Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede inoltre:
a) le
condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad
eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate
ad insediamenti produttivi;
b) la
tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei
rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo conto dell'obiettivo di
assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli
ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 23, nonchè dell'offerta di
smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;
c) il
complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a
garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza e di
economicità, e l'autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non
pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui
all'articolo 23, nonchè ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in
luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della
movimentazione di rifiuti;
d) la
stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento;
e) i
criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee
alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
f) le
iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il
riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;
g) le
iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di
energia;
h) le
misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e
dello smaltimento dei rifiuti urbani.
4.
Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri piani
di competenza regionale previsti dalla normativa vigente, ove adottati.
5.
Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica
delle aree inquinate che devono prevedere:
a) l'ordine
di priorità degli interventi;
b) l'individuazione
dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti
presenti;
c) le
modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che
privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività
di recupero di rifiuti urbani;
d) la
stima degli oneri finanziari;
e) le
modalità di smaltimento dei materiali da asportare.
6.
L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è condizione
necessaria per accedere ai finanziamenti nazionali.
7.
La regione approva o adegua il piano entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto; in attesa restano in vigore i piani regionali
vigenti.
8.
In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 7 e di accertata
inattività, il Ministro dell'ambiente diffida gli organi regionali competenti
ad adempiere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia,
adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione del
piano regionale.
9.
Qualora le autorità competenti non realizzino gli interventi previsti dal
piano regionale nei termini e con le modalità stabiliti, il Ministro dell'ambiente
diffida le autorità inadempienti a provvedere entro un termine non inferiore
a 180 giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Ministro dell'ambiente
può adottare, in via sostitutiva, tutti i provvedimenti necessari ed idonei
per l'attuazione degli interventi contenuti nel piano. A tal fine può
avvalersi anche di commissari delegati.
10.
I provvedimenti di cui al comma 9 possono riguardare interventi finalizzati
a:
a) attuare
la raccolta differenziata dei rifiuti;
b) provvedere
al reimpiego, al recupero e al riciclaggio degli imballaggi conferiti al
servizio pubblico;
c) introdurre
sistemi di deposito cauzionale obbligatorio sui contenitori;
d) favorire
operazioni di trattamento dei rifiuti urbani ai fini del riciclaggio e
recupero degli stessi;
e) favorire
la realizzazione e l'utilizzo di impianti per il recupero dei rifiuti solidi
urbani.
11.
Sulla base di appositi accordi di programma stipulati con il Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con la regione, possono essere autorizzati, ai
sensi degli articoli 31 e 33, la costruzione e l'esercizio all'interno di
insediamenti industriali esistenti di impianti per il recupero di rifiuti
urbani non previsti dal piano regionale qualora ricorrano le seguenti
condizioni:
a) siano
riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da raccolta
differenziata, sia prodotto compost da rifiuti oppure sia utilizzato
combustibile da rifiuti;
b) siano
rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 31 e 33;
c) siano
utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente;
d) sia
garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti.
Articolo
23
(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali
ottimali)
1.
Salvo diversa disposizione stabilita con legge
regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti
urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province
assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di
gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e
delle prescrizioni del presente decreto.
2.
Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei
rifiuti urbani, le Province possono autorizzare gestioni anche a livello
sub-provinciale purchè, anche in tali ambiti territoriali sia superata la
frammentazione della gestione.
3.
I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il
termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo,
organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di
efficacia e di economicità.
4.
I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche
obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata
dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
5.
Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province , entro il termine di
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali
ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di
cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8
giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti,
l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini
previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma
1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in
particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del
servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo,
nonchè gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8
giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le
province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.
Articolo
24
(Contributo per lo smaltimento di rifiuti in discarica)
1.
In ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta
differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di
rifiuti prodotti:
a) 15%
entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) 25%
entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) 35%
a partire dal sesto anno successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2.
Il coefficiente di correzione di cui all'articolo 3, comma 29, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, è determinato anche in relazione al conseguimento
degli obiettivi di cui al comma 1.
Articolo
25
(Accordi e contratti di programma, incentivi)
1.
Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dal presente
decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può stipulare appositi
accordi e contratti di programma con enti pubblici o con le imprese maggiormente
presenti sul mercato o con le associazioni di categoria. Gli accordi ed i
contratti di programma hanno ad oggetto, in particolare:
a) l'attuazione
di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei
flussi di rifiuti;
b) la
sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di processi
produttivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione
dei rifiuti e la loro pericolosità, e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti
stessi;
c) lo
sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di
produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti e comunque
riciclabili;
d) le
modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e
strumenti di controllo;
e) la
sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati,
confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantità e la
pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
f) la
sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attività di riutilizzo,
riciclaggio e recupero di rifiuti;
g) l'adozione
di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell'impianto di
produzione;
h) lo
sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l'eliminazione
dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti;
i)
l'impiego da parte dei soggetti economici e
dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata
dei rifiuti urbani;
l) l'impiego di sistemi
di controllo del recupero e della riduzione di rifiuti.
2.
Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'Industria del
commercio e dell'artigianato, può altresì stipulare appositi accordi e
contratti di programma con le imprese maggiormente presenti sul mercato
nazionale e con le associazioni di categoria per:
a) promuovere
e favorire l'utilizzo di sistemi di eco-label e di eco-audit;
b) attuare
programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilità
ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero di materia prima,
anche mediante procedure semplificate per la raccolta ed il trasporto dei
rifiuti, le quali devono comunque garantire un elevato livello di protezione
dell'ambiente.
3.
I predetti accordi sono stipulati di concerto con il Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali qualora riguardino attività collegate alla
produzione agricola.
4.
Il programma triennale di tutela dell'ambiente di cui alla legge 28 agosto
1989, n. 305, individua le risorse finanziarie da destinarsi, sulla base di
apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi ed ai
contratti di programma di cui ai commi 1 e 2, e fissa le modalità di stipula
dei medesimi.
Articolo
26
(Osservatorio nazionale sui rifiuti)
1.
Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui al presente decreto
legislativo, con particolare riferimento alla prevenzione della produzione
della quantità e della pericolosità dei rifiuti ed all'efficacia,
all'efficienza ed all'economicità della gestione dei rifiuti, degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonchè alla tutela della salute
pubblica e dell'ambiente, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente,
l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio.
L'Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) vigila
sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
b) provvede
all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente di criteri e specifici
obiettivi d'azione, nonchè alla definizione ed all'aggiornamento permanente
di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti;
c) esprime
il proprio parere sul Programma generale di prevenzione di cui all'articolo
42 e lo trasmette per l'adozione definitiva al Ministro dell'ambiente ed al
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
d) predispone
il Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 42 qualora il
Consorzio Nazionale Imballaggi non provveda nei termini previsti;
e) verifica
l'attuazione del Programma Generale di cui all'articolo 42 ed il
raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio;
f) verifica
i costi di recupero e smaltimento;
g) elabora
il metodo normalizzato di cui all'articolo 49, comma 5, e lo trasmette per
l'approvazione al Ministro dell'ambiente ed al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
h) verifica
livelli di qualità dei servizi erogati;
i)
predispone un rapporto annuale sulla
gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura
la trasmissione ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanità.
2.
L'Osservatorio è costituito con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, ed
è composto da sette membri, scelti tra persone esperte in materia, di cui:
a) tre
designati dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con funzioni di Presidente;
b) due
designati dal Ministro dell'industria, di cui uno con funzioni di
vice-presidente;
c) uno
designato dal Ministro della sanità;
d) uno
designato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.
3.
I membri durano in carica cinque anni. Il trattamento economico spettante ai
membri dell'Osservatorio è determinato con decreto del Ministro del tesoro,
di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
4.
Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della Sanità, da emanarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
definite le modalità organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio e
della Segreteria tecnica.
5.
All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio
e della segreteria tecnica pari a lire due miliardi, aggiornate annualmente
in relazione al tasso di inflazione, provvede il Consorzio Nazionale
Imballaggi di cui all'articolo 41 con un contributo di pari importo a carico
dei consorziati. Dette somme sono versate dal Comitato Nazionale Imballaggi
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del
Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di Previsione del
Ministero dell'ambiente. Le spese per il funzionamento del predetto
Osservatorio sono subordinate alle entrate.
CAPO IV
AUTORIZZAZIONI E ISCRIZIONI
Articolo 27
(Approvazione del progetto e autorizzazione alla
realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)
1.
I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di
recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda
alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo
dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del
progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela
ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro, e di igiene pubblica. Ove
l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto
ambientale statale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì
allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti
fini ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso fino all'acquisizione
della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 6,
comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche ed
integrazioni.
2.
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la
regione nomina un responsabile del procedimento e convoca una apposita
conferenza cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti,
e i rappresentanti degli enti locali interessati. Alla conferenza è invitato
a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante
al fine di acquisire informazioni e chiarimenti.
3.
Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la conferenza:
a) procede
alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce
e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le
esigenze ambientali e territoriali;
c) acquisisce,
ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità
ambientale;
d) trasmette
le proprie conclusioni con i relativi atti alla giunta regionale.
4.
Per l'istruttoria tecnica della domanda la regione può avvalersi degli
organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5.
Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza, e
sulla base delle risultanze della stessa, la Giunta regionale approva il
progetto e autorizza la realizzazione dell'impianto. L'approvazione
sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di
organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione stessa costituisce,
ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
6.
Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi della
legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si
applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal decreto-legge
27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431.
7.
Le regioni emanano le norme necessarie per disciplinare l'intervento
sostitutivo in caso di mancato rispetto del termine complessivo di cui ai
commi 2, 3 e 5.
8.
Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la
realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio, che comportano
modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi
all'autorizzazione rilasciata.
9.
Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 può essere presentata domanda
di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero
di cui all'articolo 28. In tal caso la regione autorizza le operazioni di
smaltimento e di recupero contestualmente all'adozione del provvedimento che
autorizza la realizzazione dell'impianto.
Articolo
28
(Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di
smaltimento e recupero)
1.
L'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti è
autorizzato dalla regione competente per territorio entro novanta giorni
dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'interessato.
L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per
garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, ed in particolare:
a) i
tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
b) i
requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito,
alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti
ed alla conformità dell'impianto al progetto approvato;
c) le
precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
d) il
luogo di smaltimento;
e) il
metodo di trattamento e di recupero;
f) i
limiti di emissione in atmosfera, che per i processi di trattamento termico
dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico, non possono essere
meno restrittivi di quelli fissati per gli impianti di incenerimento dalle
direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio del 8 giugno 1989, 89/429/CEE
del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre
1994, e successive modifiche ed integrazioni;
g) le
prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto
e ripristino del sito;
h) le
garanzie finanziarie;
i)
l'idoneità del soggetto richiedente.
2.
I rifiuti pericolosi possono essere smaltiti in discarica solo se
preventivamente catalogati ed identificati secondo le modalità fissate dal
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3.
L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di cinque anni
ed è rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni dalla scadenza
dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che
decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.
4.
Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti questi
non risultino conformi all'autorizzazione di cui all'articolo 27, ovvero non
siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nell'atto di
autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui al comma 1, quest'ultima
è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso
tale termine senza che il titolare abbia provveduto a rendere quest'ultimo
conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione stessa è revocata.
5.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo
effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera m), che è soggetto unicamente agli adempimenti dettati con
riferimento al registro di carico e scarico di cui all'articolo 12 ed al
divieto di miscelazione di cui all'articolo 9. Per il deposito temporaneo in
stabilimenti localizzati nelle isole minori i termini di cui ai punti 2 e 3,
della lettera m), comma 1, dell'articolo 6, sono elevati ad un anno.
6.
Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico,
trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati
dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.
L'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non può essere
rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli
adempimenti di cui all'articolo 16 sul trasporto transfrontaliero di rifiuti.
7.
Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della sola
riduzione volumetrica, sono autorizzati, in via definitiva dalla regione ove
l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria
dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole
campagne di attività sul territorio nazionale l'interessato, almeno sessanta
giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione
nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate
relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al
comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese di gestione dei
rifiuti, nonchè l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare
prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento
motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia
compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.
Articolo 29
(Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione)
1.
I termini di cui agli articoli 27 e 28 sono ridotti alla
metà per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di
ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
a) le
attività di gestione degli impianti non comportino utile economico;
b) gli
impianti abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate al giorno,
salvo deroghe giustificate dall'esigenza di effettuare prove di impianti
caratterizzati da innovazioni, che devono però essere limitate alla durata di
tali prove.
2.
La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 è di un
anno, salvo proroga che può essere concessa previa verifica annuale dei
risultati raggiunti e non può comunque superare i due anni.
3.
Qualora il progetto o la realizzazione dell'impianto non siano stati
approvati e autorizzati entro il termine di cui al comma 1, l'interessato può
presentare istanza al Ministro dell'ambiente, che si esprime nei successivi
sessanta giorni, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della ricerca scientifica. La garanzia finanziaria in tal
caso è prestata a favore dello Stato.
4.
In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute e pericolose
dal punto di vista sanitario l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata
dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria del
commercio e dell'artigianato, della sanità e della ricerca scientifica.
Articolo
30
(Imprese sottoposte ad iscrizione)
1.
L'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti
istituito ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, assume la
denominazione di Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei
rifiuti, di seguito denominato Albo, ed è articolato in un comitato nazionale,
con sede presso il Ministero dell'ambiente, ed in Sezioni regionali,
istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
dei capoluoghi di regione. I componenti del Comitato nazionale e delle
Sezioni regionali durano in carica cinque anni.
2.
Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed è composto da 15
membri esperti nella materia nominati con decreto del Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
e designati rispettivamente:
a) due
dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con funzioni di Presidente;
b) uno
dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni
di vicepresidente;
c) uno
dal Ministro della sanità;
d) uno
dal Ministro dei trasporti e della navigazione;
e) tre
dalle Regioni;
f) uno
dell'Unione italiana delle Camere di Commercio;
g) sei
dalle categorie economiche, di cui due delle categorie degli
autotrasportatori.
3.
Le Sezioni regionali dell'Albo sono istituite con decreto del Ministro
dell'ambiente da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e sono composte:
a) dal
Presidente della Camera di commercio o da un membro del Consiglio camerale
all'uopo designato, con funzioni di presidente;
b) da
un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza della giunta regionale
con funzioni di vicepresidente;
c) da
un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza delle province designato
dall'Unione Regionale delle Province;
d) da
un esperto designato dal Ministro dell'ambiente.
4.
Le imprese che svolgono a titolo professionale attività di raccolta e
trasporto di rifiuti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti
pericolosi, anche se da esse prodotti, nonchè le imprese che intendono
effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti
amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti
di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di
impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, devono essere
iscritte all'Albo. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e
sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, di
trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre
attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio
sia stato autorizzato ai sensi del presente decreto.
5.
L'iscrizione di cui al comma 4 ed i provvedimenti di sospensione, di revoca,
di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonchè l'accettazione delle
garanzie finanziarie sono deliberati dalla sezione regionale dell'Albo della
regione ove ha sede legale l'interessato, in conformità alla normativa
vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale.
6.
Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della
navigazione e del Tesoro, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le
modalità organizzative dell'Albo, nonchè i requisiti, i termini, le modalità
ed i diritti d'iscrizione, le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie
che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese di cui al comma
4, in conformità ai seguenti principi:
a) individuazione
di requisiti univoci per l'iscrizione, al fine di semplificare le procedure;
b) coordinamento
con la vigente normativa sull'autotrasporto, in coerenza con la finalità di
cui alla lettera a);
c) trattamento
uniforme dei componenti delle Sezioni regionali, per garantire l'efficienza
operativa;
d) effettiva
copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali
d'iscrizione.
7.
In attesa dell'emanazione dei decreti, di cui ai commi 2 e 3 continuano ad
operare rispettivamente il Comitato nazionale e le Sezioni regionali
dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei
rifiuti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.
L'iscrizione all'Albo è deliberata ai sensi della legge 11 novembre 1996, n.
575.
8.
Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 6 continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti.
9.
Restano valide ed efficaci le iscrizioni effettuate e le domande d'iscrizione
presentate all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento
dei rifiuti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e
successive modificazioni ed integrazioni e delle relative disposizioni di
attuazione, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
10.
Il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria per
l'iscrizione all'Albo delle aziende speciali, dei consorzi e delle società di
cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano i
servizi di gestione dei rifiuti, è garantito dal comune. L'iscrizione
all'Albo è effettuata sulla base di apposita comunicazione di inizio di
attività del comune alla sezione regionale dell'Albo territorialmente
competente ed è efficace solo per le attività svolte nell'interesse del
comune medesimo o dei consorzi ai quali il Comune stesso partecipa.
11.
Avverso i provvedimenti delle sezioni regionali dell'Albo gli interessati
possono promuovere, entro trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti
stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.
12.
Alla segreteria dell'Albo è destinato personale comandato da amministrazioni
dello Stato ed enti pubblici, secondo criteri stabiliti con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del Tesoro.
13.
Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle Sezioni
regionali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e
dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le modalità previste dal decreto
del Ministro dell'ambiente 20 dicembre 1993 e successive modifiche.
14.
Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, non si
applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo.
15.
Per le attività di cui al comma 4, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in
scadenza, sono prorogate, a cura delle amministrazioni che le hanno
rilasciate, fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo o a quella
della decisione definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione. Le
stesse amministrazioni adottano i provvedimenti di diffida, di variazione, di
sospensione o di revoca delle predette autorizzazioni.
16.
Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti individuati
ai sensi dell'articolo 33, ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al
recupero, non sono sottoposte alle garanzie finanziarie di cui al comma 6 e
sono iscritte all'Albo previa comunicazione di inizio di attività alla
sezione regionale territorialmente competente. Detta comunicazione deve
essere rinnovata ogni due anni e deve essere corredata da una relazione dalla
quale risultino i seguenti elementi:
a) la
quantità, la natura, l'origine e la destinazione dei rifiuti;
b) la
frequenza media della raccolta;
c) la
rispondenza delle caratteristiche tecniche e della tipologia del mezzo
utilizzato ai requisiti stabiliti dall'Albo per il trasporto dei rifiuti;
d) il
possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente.
17.
Alla comunicazione di cui al comma 16 si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
CAPO V
PROCEDURE SEMPLIFICATE
Articolo
31
(Determinazione delle attività e delle caratteristiche
dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate)
1.
Le procedure semplificate devono comunque garantire un elevato livello di
protezione ambientale e controlli efficaci.
2.
Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, e, per i
rifiuti agricoli e le attività che danno vita ai fertilizzanti, di concerto
con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono adottate
per ciascun tipo di attività le norme, che fissano i tipi e le quantità di
rifiuti, e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di
rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione
degli stessi e le attività di recupero di cui all'allegato C sono sottoposte
alle procedure semplificate di cui agli articoli 32 e 33. Con la medesima
procedura si provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche e
condizioni.
3.
Le norme e le condizioni di cui al comma 2 sono individuate entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e devono
garantire che i tipi o le quantità di rifiuti ed i procedimenti e metodi di
smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la
salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente. In particolare per
accedere alle procedure semplificate le attività di trattamento termico e di
recupero energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:
a) siano
utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali individuati
per frazioni omogenee;
b) i
limiti di emissione non siano meno restrittivi di quelli stabiliti per gli
impianti di incenerimento dei rifiuti dalle direttive comunitarie 89/369/CEE
del Consiglio del 8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989,
94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e successive modifiche ed
integrazioni, e dal decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995,
n. 24;
c) sia
garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del potere
calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base annuale.
4.
La emanazione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2 deve
riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde di cui
all'allegato II del regolamento CEE n. 259/93, e successive modifiche ed
integrazioni.
5.
Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 32, comma 3, e 33 comma 3, e
l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato è tenuto a versare
alla provincia un diritto di iscrizione annuale determinato in relazione alla
natura dell'attività con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con
i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Tesoro.
6.
La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle
condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 è
disciplinata dal d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, e dalle altre disposizioni
che regolano la costruzione di impianti industriali. L'autorizzazione
all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non
individuati ai sensi del presente articolo resta comunque sottoposta alle
disposizioni di cui agli articoli 27 e 28.
7.
Alle denunce e alle domande disciplinate dal presente Capo si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni. Si
applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
Articolo 32
(Autosmaltimento)
1.
A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni
specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31, le attività
di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione
dei rifiuti stessi possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente
competente.
2.
Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare:
a) il
tipo, la quantità, e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;
b) il
ciclo di provenienza dei rifiuti;
c) le
condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti;
d) le
caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
e) la
qualità delle emissioni nell'ambiente.
3.
La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la
comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1 verifica
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal
fine alla comunicazione di inizio di attività è allegata una relazione dalla
quale deve risultare:
a) il
rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche di cui al comma
1;
b) il
rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure autorizzative
previste dalla normativa vigente.
4.
Qualora la provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle
condizioni di cui al comma 1 dispone con provvedimento motivato il divieto di
inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non
provveda a conformare alla normativa vigente dette attività ed i suoi effetti
entro il termine prefissato dall'amministrazione.
5.
La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e,
comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di
autosmaltimento.
6.
Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 le attività
di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti.
Articolo 33
(Operazioni di recupero)
1.
A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni
specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31, l'esercizio
delle operazioni di recupero dei rifiuti possono essere intraprese decorsi
novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia
territorialmente competente.
2.
Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in
relazione a ciascun tipo di attività, prevedono in particolare:
a)
per i rifiuti non pericolosi:
1. le
quantità massime impiegabili;
2. la
provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonchè le
condizioni specifiche alle quali le attività medesime sono sottoposte alla
disciplina prevista dal presente articolo;
3. le
prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle
quantità dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano
recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
b)
per i rifiuti pericolosi:
1. le
quantità massime impiegabili;
2. provenienza,
i tipi e caratteristiche dei rifiuti;
3. le
condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose
contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto
ed al tipo di attività e di impianto utilizzato, anche in relazione alle
altre emissioni presenti in sito;
4. altri
requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero;
5. le
prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed alle
quantità di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di
recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare
pregiudizio all'ambiente.
3.
La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la
comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1
verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.
A tal fine alla comunicazione di inizio di attività è allegata una relazione
dalla quale deve risultare:
a) il
rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma
1;
b) il
possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;
c) le
attività di recupero che si intendono svolgere;
d) stabilimento,
capacità di recupero e ciclo di trattamento o di combustione nel quale i
rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati;
e) le
caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.
4.
Qualora la provincia accerti il mancato rispetto delle
norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dispone con provvedimento
motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che
l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette attività
ed i suoi effetti entro il termine prefissato dall'amministrazione.
5.
La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni 5 anni e
comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.
6.
Sino all'adozione delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 e
comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano a chiunque
effettui operazioni di recupero dei rifiuti elencati rispettivamente
nell'allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994,
n. 212, e nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio
1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio
1995, n. 24, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute; a tal fine si
considerano valide ed efficaci le comunicazione già effettuate alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
7.
La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce
limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni
determinate dai rifiuti individuati, l'autorizzazione di cui all'articolo 15,
lettera a) del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.
8.
Le disposizioni semplificate del presente articolo non si applicano alle
attività di recupero dei rifiuti urbani, ad eccezione:
a) delle
attività di riciclaggio e di recupero di materia prima e di produzione di
compost di qualità dai rifiuti provenienti da raccolta differenziata;
b) delle
attività di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere combustibile da
rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1;
c) dell'impiego
di combustibile da rifiuto nel rispetto delle specifiche norme tecniche
adottate ai sensi del comma 1, che stabiliscono in particolare la
composizione merceologica e le caratteristiche qualitative del combustibile
da rifiuto ai sensi della lettera p) dell'articolo 6.
9.
Fermi restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui
all'articolo 31, comma 3, e dei limiti delle altre emissioni inquinanti
stabilite da disposizioni vigenti nonchè fatta salva l'osservanza degli altri
vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dell'ambiente determina modalità, condizioni e misure relative alla
concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative
all'utilizzazione dei rifiuti come combustibile per produrre energia
elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al recupero
energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a
preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di combustibile
da rifiuti.
10.
I rifiuti non pericolosi individuati con apposite norme tecniche ai sensi del
comma 1 che vengono utilizzati in operazioni non comprese tra quelle di cui
all'allegato C sono sottoposti unicamente alle disposizioni di cui agli
articoli 10 comma 3, 11, 12, e 15, nonchè alle relative norme sanzionatorie.
11.
Alle attività di cui ai commi precedenti si applicano integralmente le norme
ordinarie per lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo
effettivo ed oggettivo al recupero.
12.
Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti pericolosi di cui al
comma 1 sono comunicate alla Commissione dell'Unione Europea tre mesi prima
della loro entrata in vigore.
TITOLO II
GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI
Articolo 34
(Ambito di applicazione)
1.
Il presente Titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente ed
assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il
funzionamento del mercato e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi,
nonchè distorsioni e restrizioni alla concorrenza ai sensi della direttiva
94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994.
2.
La disciplina di cui al comma 1 riguarda la gestione di tutti gli imballaggi
immessi sul mercato nazionale e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti
dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali,
uffici, negozi, servizi, nuclei domestici, a qualsiasi altro livello,
qualunque siano i materiali che li compongono.
3.
Restano fermi i vigenti requisiti in materia di qualità degli imballaggi,
quali quelli relativi alla sicurezza, alla protezione della salute e
all'igiene dei prodotti imballati, nonchè le vigenti disposizioni in materia
di trasporto e sui rifiuti pericolosi.
4.
I requisiti per la fabbricazione di imballaggi stabiliti
dal presente titolo non si applicano agli imballaggi utilizzati per un
determinato prodotto prima del 30 giugno 1996.
5.
Per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore
delle disposizioni del presente titolo è consentita l'immissione sul mercato
di imballaggi fabbricati prima di tale data e conformi alle norme vigenti.
Articolo
35
(Definizioni)
1.
Ai fini dell'applicazione del presente Titolo si intende per:
a) imballaggio:
il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e
a proteggere determinate merci dalle materie prime ai prodotti finiti, a
consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al
consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonchè
gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
b) imballaggio
per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire,
nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il
consumatore;
c) imballaggio
multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da
costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di
unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale
all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il
rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal
prodotto senza alterarne le caratteristiche;
d) imballaggio
per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da
facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di
vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i
danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali,
ferroviari, marittimi ed aerei;
e) rifiuto
di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella
definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), esclusi i
residui della produzione;
f) gestione
dei rifiuti di imballaggio: le attività di gestione di cui all'articolo 6,
comma 1, lettera d);
g) prevenzione:
riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie
non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle
materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di
imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del
processo di produzione, nonchè in quella della commercializzazione, della
distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo;
h) riutilizzo:
qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per
poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti
o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello
per il quale è stato concepito con o senza il supporto di prodotti ausiliari
presenti sul mercato che consentano il riempimento imballaggio stesso; tale
imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di
essere reimpiegato;
i)
riciclaggio: ritrattamento in un processo di
produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per
altri fini, compreso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di
energia;
l)
recupero dei rifiuti generati da imballaggi:
tutte le pertinenti operazioni previste dall'allegato C al presente decreto;
m) recupero
di energia: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale
mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri
rifiuti ma con recupero di calore;
n) riciclaggio
organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico
(biometanazione), ad opera di microrganismi ed in condizioni controllate,
delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di
residui organici stabilizzanti o di metano, ad esclusione dell'interramento
in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio
organico;
o) smaltimento:
tutte le pertinenti operazioni di cui all'allegato B al presente decreto;
p) operatori
economici: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti ed i
trasformatori di imballaggi, gli addetti al riempimento e gli utenti, gli
importatori, i commercianti ed i distributori, le pubbliche amministrazioni e
gli organismi di diritto pubblico;
q) produttori:
i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli
importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
r) utilizzatori:
i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di
imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
s) pubbliche
amministrazioni e organismi di diritto pubblico: i soggetti e gli enti che
gestiscono il servizio di raccolta, trasporto recupero e smaltimento di
rifiuti solidi urbani nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n.142, o
loro concessionari;
t) consumatore:
l'utente finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi articoli o
merci imballate;
u) accordo
volontario: accordo ufficiale concluso tra le autorità pubbliche competenti e
i settori economici interessati, aperto a tutti gli interlocutori che
desiderano, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere
gli obiettivi di cui all'articolo 37.
Articolo 36
(Criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio)
1.
L'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio si informa ai seguenti principi generali:
a) incentivazione
e promozione della prevenzione alla fonte della quantità e della pericolosità
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, soprattutto attraverso
iniziative; anche di natura economica in conformità ai principi del diritto
comunitario, volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite ed a ridurre
a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonchè a favorire
la produzione di imballaggi riutilizzabili ed il riutilizzo degli imballaggi;
b) incentivazione
del riciclaggio e del recupero di materia prima, sviluppo della raccolta
differenziata di rifiuti di imballaggio e promozione di opportunità di
mercato per incoraggiare l'utilizzazione dei materiali ottenuti da imballaggi
riciclati e recuperati;
c) riduzione
del flusso dei rifiuti di imballaggi destinati allo smaltimento finale
attraverso le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggi.
2.
Al fine di assicurare la responsabilizzazione degli operatori economici
conformemente al principio "chi inquina paga" nonchè la
cooperazione degli stessi secondo il principio della "responsabilità
condivisa", l'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio si ispira,
inoltre, ai seguenti principi:
a) individuazione
degli obblighi di ciascun operatore economico, garantendo che il costo della
raccolta, della valorizzazione e dell'eliminazione dei rifiuti di imballaggio
sia sostenuto dai produttori e dagli utilizzatori in proporzione delle
quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale e che la pubblica
amministrazione organizzi la raccolta differenziata;
b) promozione
di forme di cooperazione tra i soggetti istituzionali ed economici;
c) informazione
degli utenti degli imballaggi, ed in particolare dei consumatori;
d) incentivazione
della restituzione degli imballaggi usati e del conferimento dei rifiuti di
imballaggi in raccolta differenziata da parte del consumatore.
3.
Le informazioni di cui alla lettera c) del comma 2 riguardano in particolare:
a) i
sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;
b) il
ruolo dei sistemi di cui alla lettera a) nel processo di riutilizzazione, di
recupero e di riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
c) il
significato dei marchi apposti sugli imballaggi quali si presentano sul
mercato;
d) i
pertinenti elementi dei piani di gestione per gli imballaggi ed i rifiuti di
imballaggio.
4.
In conformità alle determinazioni assunte dalla Commissione dell'Unione
Europea, con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato, sono adottate le misure tecniche che
dovessero risultare necessarie nell'applicazione delle disposizioni del
presente Titolo, con particolare riferimento agli imballaggi primari di
apparecchiature mediche e prodotti farmaceutici, ai piccoli imballaggi ed
agli imballaggi di lusso. Qualora siano interessati aspetti sanitari il
predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro della sanità.
5.
Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le
modalità stabilite dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la
raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi,
nonchè per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni
finali degli imballaggi. Fino alla definizione del sistema di identificazione
europeo si applica, agli imballaggi per i liquidi, la normativa vigente in
materia di etichettatura.
Articolo
37
(Obiettivi di recupero e di riciclaggio)
1.
Per conformarsi ai principi di cui all'articolo 36, i
produttori e gli utilizzatori devono conseguire gli obiettivi finali di
riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggi fissati nell'allegato E
ed i relativi obiettivi intermedi.
2.
Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio
e di recupero, a partire dal 1 gennaio 1998, i produttori e gli utilizzatori
di imballaggi ed i soggetti impegnati nelle attività di riciclaggio e di
recupero dei rifiuti di imballaggio comunicano annualmente, secondo le
modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, i dati di rispettiva competenza,
riferiti all'anno solare precedente, relativi al quantitativo degli
imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul
mercato, nonchè, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi
riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti
dal mercato nazionale; tali dati sono trasmessi all'ANPA ai sensi
dell'articolo 2, comma 2 della legge 25 gennaio 1994, n. 70. Le predette
comunicazioni possono essere presentate dai consorzi di cui all'articolo 40 per
i soggetti che hanno aderito agli stessi, e dalle associazioni di categoria
per gli utilizzatori.
3.
Qualora gli obiettivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio
non siano raggiunti entro trenta giorni dalle scadenze previste, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, pre- via deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alle diverse tipologie di
materiali di imballaggi sono applicate misure di natura economica, ivi
comprese misure di carattere pecuniario, proporzionate al mancato
raggiungimento di singoli obiettivi, il cui introito è versato alle entrate
del bilancio dello Stato per essere riassegnato con decreto del Ministro del
tesoro ad apposito capitolo del Ministero dell'ambiente. Dette somme saranno
utilizzate per promuovere la prevenzione, la raccolta differenziata, il
riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio nell'ambito del
Programma Triennale dell'Ambiente.
4.
Gli obiettivi di cui al comma 1 sono riferiti ai rifiuti di imballaggi
generati sul territorio nazionale nonchè a tutti i sistemi di riciclaggio e
di recupero al netto degli scarti, e sono adottati ed aggiornati con decreto
del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria del commercio e
dell'artigianato.
5.
Il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato notificano alla Commissione dell'Unione Europea, ai sensi e
secondo le modalità di cui agli articoli 12, 16 e 17 della direttiva
94/62/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, la
relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente titolo accompagnata
dai dati acquisiti ai sensi del comma 2 e i progetti delle misure che si
intendono adottare nell'ambito del titolo medesimo.
Articolo 38
(Obblighi dei produttori e degli utilizzatori)
1.
I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della
corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
generati dal consumo dei propri prodotti.
2.
Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 24 e 37, i produttori e gli
utilizzatori adempiono all'obbligo della raccolta dei rifiuti di imballaggi primari
e degli altri rifiuti di imballaggi comunque conferiti al servizio pubblico
tramite il gestore del servizio medesimo. A tal fine i produttori e gli
utilizzatori costituiscono il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui
all'articolo 41.
3.
Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonchè agli obblighi
della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di
imballaggio secondari e terziari su superfici private, nonchè all'obbligo del
ritiro, su indicazione del Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo
41, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del
presente titolo, possono:
a) organizzare
autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei
rifiuti di imballaggio;
b) aderire
ad uno dei consorzi di cui all'articolo 40;
c) mettere
in atto un sistema cauzionale.
4.
Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a ritirare
gratuitamente gli imballaggi usati secondari e terziari ed i rifiuti di
imballaggio secondari e terziari nonchè a consegnarli in un luogo di raccolta
organizzato dal produttore e con lo stesso concordato.
5.
I produttori che non aderiscono al Consorzio di cui all'articolo 40 devono
dimostrare all'Osservatorio di cui all'articolo 26, entro novanta giorni dal
termine di cui al comma 3, di:
a) adottare
dei provvedimenti per il ritiro degli imballaggi usati da loro immessi sul
mercato;
b) avere
organizzato la prevenzione della produzione dei rifiuti di imballaggio, la
riutilizzazione degli imballaggi e la raccolta, il trasporto, il riciclaggio
ed il recupero dei rifiuti di imballaggio;
c) garantire
che gli utenti finali degli imballaggi siano informati sul ritiro e sulle sue
relative possibilità.
6.
I produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui all'articolo 40 devono
inoltre elaborare e trasmettere al Consorzio Nazionale Imballaggi di cui
all'articolo 41 un proprio Programma specifico di Prevenzione che costituisce
la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'articolo 42.
7.
Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire da quello successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto i produttori che non aderiscono ai
Consorzi di cui all'articolo 40, sono tenuti a presentare all'Osservatorio
sui rifiuti di cui all'articolo 26 una relazione sulla gestione comprensiva
del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo
dei rifiuti di imballaggio, nella quale possono essere evidenziati i problemi
inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte
di adeguamento della normativa.
8.
I produttori che non dimostrano di adottare adeguati provvedimenti sono
obbligati a partecipare ai consorzi di cui all'articolo 40, fatti salvi
l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi e l'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 54.
9.
Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per:
a) il
ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio
secondari e terziari;
b) la
raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio
pubblico;
c) il
riutilizzo degli imballaggi usati;
d) il
riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
e) lo
smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.
10.
La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso
il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, non deve comportare
oneri economici per il consumatore.
Articolo
39
(Raccolta differenziata e obblighi della Pubblica
Amministrazione)
1.
La pubblica amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta
differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio
pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri
tipi di rifiuti di imballaggi. In particolare:
a) deve
essere garantita la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito
ottimale, tenuto conto del contesto geografico;
b) la
gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo criteri
che privilegiano l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio,
nonchè il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.
2.
Nel caso in cui la Pubblica amministrazione non attivi la raccolta
differenziata dei rifiuti di imballaggi entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, i produttori e gli utilizzatori
possono organizzare tramite il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui
all'articolo 41 le attività di raccolta differenziata direttamente sulle
superfici pubbliche o la possono integrare se insufficiente.
Articolo 40
(Consorzi)
1.
Al fine di razionalizzare ed organizzare la ripresa degli imballaggi usati,
la raccolta dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari su superfici
private, ed il ritiro, su indicazione del Consorzio Nazionale Imballaggi di
cui all'articolo 41, dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio
pubblico, nonchè il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio
secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, i produttori che non
provvedono ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere a) e c) costituiscono
un Consorzio per ciascuna tipologia di materiale di imballaggi.
2.
I Consorzi di cui al comma 1 hanno personalità giuridica di diritto privato e
sono retti da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3.
I mezzi finanziari per il funzionamento dei predetti Consorzi sono costituiti
dai proventi delle attività e dai contributi dei soggetti partecipanti.
4.
Ciascun consorzio mette a punto e trasmette all'Osservatorio di cui
all'articolo 26 un proprio Programma specifico di prevenzione che costituisce
la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'articolo 42.
5.
Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire da quello successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto, i Consorzi trasmettono al Consorzio
Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41 l'elenco degli associati ed una
relazione sulla gestione, comprensiva del programma specifico e dei risultati
conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio, nella quale
possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi
istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.
Articolo
41
(Consorzio Nazionale Imballaggi)
1.
Per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e
per garantire il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata
effettuata dalle Pubbliche Amministrazioni, i produttori e gli utilizzatori
costituiscono in forma paritaria, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore delle disposizioni del presente titolo, il Consorzio
Nazionale Imballaggi, in seguito denominato CONAI.
2.
Il CONAI svolge le seguenti funzioni:
a) definisce,
in accordo con le regioni e con le pubbliche amministrazioni interessate, gli
ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema integrato che
comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei materiali selezionati
a centri di raccolta o di smistamento;
b) definisce,
con le pubbliche amministrazioni appartenenti ai singoli sistemi integrati di
cui alla lettera a), le condizioni generali di ritiro da parte dei produttori
dei rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta differenziata;
c) elabora
ed aggiorna, sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli
articoli 38, comma 6, e 40, comma 5, il Programma generale per la prevenzione
e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
d) promuove
accordi di programma con le regioni e gli enti locali per favorire il
riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio, e ne garantisce
l'attuazione;
e) assicura
la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui all'articolo 40;
f) garantisce
il necessario raccordo tra l'amministrazione pubblica, i Consorzi e gli altri
operatori economici;
g) organizza,
in accordo con le pubbliche amministrazioni, le campagne di informazione
ritenute utili ai fini dell'attuazione del Programma generale;
h) ripartisce
tra i produttori e gli utilizzatori i costi della raccolta differenziata, del
riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi primari, o comunque
conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantità
totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul
mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati
nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale.
3.
Il CONAI può stipulare un accordo di programma quadro su base nazionale con
l'ANCI al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità
gestionale tra produttori, utilizzatori e pubblica amministrazione. In
particolare, tale accordo stabilisce:
a) l'entità
dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio da versare
ai comuni, determinati sulla base della tariffa di cui all'articolo 49
secondo criteri di efficienza, di efficacia ed economicità di gestione del
servizio medesimo;
b) gli
obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti;
c) le
modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze
delle attività di riciclaggio e di recupero.
4.
L'accordo di programma di cui al comma 3 è trasmesso all'Osservatorio
nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 26, che può richiedere eventuali
modifiche ed integrazioni entro i successivi sessanta giorni.
5. Ai fini della ripartizione dei costi
di cui al comma 2, lettera h), sono esclusi dal calcolo gli imballaggi riutilizzabili
immessi sul mercato previa cauzione.
6.
Il CONAI è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro
dell'ambiente e dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, non ha fini di lucro e provvede ai mezzi finanziari
necessari per la sua attività con i proventi delle attività e con i
contributi dei consorziati.
7.
Il CONAI delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
8.
Al Consiglio di amministrazione del CONAI partecipa con diritto di voto un
rappresentante dei consumatori indicato dal Ministro dell'ambiente e dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
9.
I consorzi obbligatori esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, previsti dall'articolo 9-quater, del decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
1988, n. 475, cessano di funzionare all'atto della costituzione del consorzio
di cui al comma 1 e comunque entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Il CONAI di cui al comma 1 subentra nei diritti e negli
obblighi dei consorzi obbligatori di cui all'articolo 9-quater, del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 1988, n. 475, ed in particolare nella titolarità del
patrimonio esistente alla data del 31 dicembre 1996, fatte salve le spese di
gestione ordinaria sostenute dai Consorzi fino al loro scioglimento. Tali
patrimoni dei diversi Consorzi obbligatori saranno destinati ai costi della
raccolta differenziata della relativa tipologia di materiale.
10.
In caso di mancata costituzione del CONAI entro i termini di cui al comma 1,
e fino alla costituzione dello stesso, il Ministro dell'ambiente e il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nominano d'intesa
un commissario ad acta per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente
articolo.
Articolo
42
(Programma generale di prevenzione e di gestione degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio)
1.
Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 38,
comma 5, e 40, comma 5, il CONAI elabora un Programma generale di prevenzione
e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che individua,
con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, le misure
relative ai seguenti obiettivi:
a) prevenzione
della formazione dei rifiuti di imballaggio;
b) accrescimento
della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggi riciclabili
rispetto alla quantità di imballaggi non riciclabili;
c) accrescimento
della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggi riutilizzabili
rispetto alla quantità di imballaggi non riutilizzabili;
d) miglioramento
delle caratteristiche dell'imballaggio allo scopo di permettere ad esso di
sopportare più tragitti o rotazioni nelle condizioni di utilizzo normalmente
prevedibili;
e) realizzazione
degli obiettivi di recupero e riciclaggio.
2.
Il Programma generale di prevenzione determina, inoltre:
a) la
percentuale in peso di ciascuna tipologia di rifiuti di imballaggio da
recuperare ogni cinque anni, e nell'ambito di questo obiettivo globale, sulla
base della stessa scadenza, la percentuale in peso da riciclare delle singole
tipologie di materiali di imballaggio, con un minimo percentuale in peso per
ciascun materiale;
b) gli
obiettivi intermedi di recupero e riciclaggio rispetto agli obiettivi di cui
alla lettera a);
c) le
necessarie integrazioni con il Piano nazionale per la gestione dei rifiuti.
3.
Il Programma generale è trasmesso per il parere all'Osservatorio sui rifiuti
di cui all'articolo 26 ed è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente
e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e l'ANCI. Con la medesima procedura si
provvede alle eventuali modificazioni ed integrazioni del programma.
4.
Nel caso in cui il Programma generale non sia predisposto entro il termine di
centoventi giorni dalla costituzione del Consorzio Nazionale Imballaggi di
cui all'articolo 41, e successivamente, dall'inizio del quinquennio di
riferimento, lo stesso è elaborato in via sostitutiva dall'Osservatorio di
cui all'articolo 26. In tal caso gli obiettivi di recupero e riciclaggio sono
quelli massimi previsti ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, e successive modifiche ed
integrazioni.
5.
I piani regionali di cui all'articolo 22 sono integrati con un apposito
capitolo relativo alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
in attuazione delle disposizioni del programma di cui ai commi 1 e 2.
Articolo 43
(Divieti)
1.
E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori
recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di
selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.
2.
A decorrere dal 1° gennaio 1998 è vietato immettere nel normale circuito di
raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Dalla
stessa data eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore
dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico
solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata.
3.
A decorrere dal 1° gennaio 1998 possono essere commercializzati solo
imballaggi rispondenti agli standard europei fissati dal Comitato Europeo
Normalizzazione in conformità ai requisiti essenziali stabiliti dall'articolo
9 della direttiva 94/62 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
dicembre 1994, e dall'Allegato F al presente decreto. Fino al 1 gennaio 1998
gli imballaggi immessi sul mercato nazionale devono comunque essere conformi
alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono pubblicati
sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, ovvero, in mancanza delle
pertinenti norme armonizzate, alle norme nazionali considerate conformi ai
predetti requisiti.
4.
E' vietato immettere sul mercato imballaggi o componenti di imballaggio, ad
eccezione degli imballaggi interamente costituiti di cristallo, con livelli
totali di concentrazione di piombo, mercurio, cambio e cromo esavalente
superiore a:
a) 600
parti per milione (ppm) in peso a partire dal 30 giugno 1998;
b) 250
ppm in peso a partire dal 30 giugno 1999;
c) 100
ppm in peso a partire dal 30 giugno 2001.
5.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato sono determinate, in conformità alle decisioni
dell'Unione Europea:
a) le
condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui al comma 4 non si
applicano ai materiali riciclati e ai circuiti di produzione localizzati in
una catena chiusa e controllata;
b) le
tipologie di imballaggio esonerate dal requisito di cui al comma 4, lettera
c).
TITOLO III
GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI
Articolo
44
(Beni durevoli)
1.
I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la
loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore
contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente
ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che
gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi
centri di raccolta individuati ai sensi del comma 2, a cura del detentore.
2.
Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, promuove accordi di programma tra le imprese
che producono i beni di cui al comma 1, quelle che li immettono al consumo,
anche in qualità di importatori ed i soggetti pubblici e privati che ne
gestiscono la raccolta, il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento. Gli
accordi prevedono:
a) la
messa a punto dei prodotti per le finalità di cui agli articoli 3 e 4;
b) l'individuazione
di centri di raccolta, diffusi su tutto il territorio nazionale;
c) il
recupero ed il riciclo dei materiali costituenti i beni;
d) lo
smaltimento di quanto non recuperabile da parte dei soggetti che gestiscono
il servizio pubblico.
3.
Al fine di favorire la restituzione dei beni di cui al comma 1 ai
rivenditori, i produttori, gli importatori ed i distributori, e le loro
associazioni di categoria, possono altresì stipulare accordi e contratti di
programma ai sensi dell'articolo 25, comma 2.
4.
Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel
caso si manifestino particolari necessità di tutela della salute pubblica e
dell'ambiente relativamente allo smaltimento dei rifiuti costituiti dai beni
oggetto del presente articolo al termine della loro vita operativa, può
essere introdotto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un sistema di cauzionamento
obbligatorio. La cauzione, in misura pari al 10% del prezzo effettivo di
vendita del prodotto e con il limite massimo di lire duecentomila, è
svincolata all'atto della restituzione, debitamente documentata, di un bene
oggetto del presente articolo ai centri di raccolta, ai servizi pubblici di
nettezza urbana o ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene
durevole di tipologia equivalente. Non sono tenuti a versare la cauzione gli
acquirenti che, contestualmente all'acquisto, provvedano alla restituzione al
venditore di un bene durevole di tipologia equivalente o documentino
l'avvenuta restituzione dello stesso alle imprese o ai centri di raccolta di
cui al comma 1.
5.
In fase di prima applicazione i beni durevoli di cui al comma 1, sottoposti
alle disposizioni del presente articolo, sono:
a) frigoriferi,
surgelatori e congelatori;
b) televisori;
c) computer;
d) lavatrici
e lavastoviglie;
e) condizionatori
d'aria.
Articolo 45
(Rifiuti sanitari)
1.
Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari
pericolosi deve essere effettuato in condizioni tali da non causare
alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata
massima di cinque giorni. Per quantitativi non superiori a duecento litri
detto deposito temporaneo può raggiungere i trenta giorni, alle predette
condizioni.
2.
Al direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica o privata
compete la sorveglianza ed il rispetto della disposizione di cui al comma 1,
fino al conferimento dei rifiuti all'operatore autorizzato al trasporto verso
l'impianto di smaltimento.
3.
I rifiuti di cui al comma 1 devono essere smaltiti mediante termodistruzione
presso impianti autorizzati ai sensi del presente decreto. Qualora il numero
degli impianti per lo smaltimento mediante termodistruzione non risulti
adeguato al fabbisogno, il Presidente della Regione, d'intesa con il Ministro
della sanità ed il Ministro dell'ambiente, può autorizzare lo smaltimento dei
rifiuti di cui al comma 1 anche in discarica controllata previa
sterilizzazione.
4.
Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanità, sentita la Conferenza tra lo Stato le Regioni e le Province autonome
sono:
a) definite
le norme tecniche di raccolta, disinfezione, sterilizzazione, trasporto,
recupero e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi;
b) individuati
i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);
c) individuate
le frazioni di rifiuti sanitari assimilati agli urbani nonchè le eventuali
ulteriori categorie di rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di
smaltimento.
5.
La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi effettuata al di fuori
della struttura sanitaria che li ha prodotti è sottoposta alle procedure
autorizzative di cui agli articoli 27 e 28. In tal caso al responsabile
dell'impianto compete la certificazione di avvenuta sterilizzazione.
Articolo 46
(Veicoli a motore)
1.
Il proprietario di un veicolo a motore che intenda procedere alla demolizione
dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in
sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione,
autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28. Tali centri di raccolta possono
ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
2.
Il proprietario di un veicolo a motore destinato alla
demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle
case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1
qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro.
3.
I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non
reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli
articoli 927-929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di
raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
4.
I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali rilasciano al
proprietario del veicolo consegnato per la demolizione un certificato dal
quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione
del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione
del veicolo nonchè l'assunzione da parte del gestore del centro stesso ovvero
del concessionario o del titolare della succursale dell'impegno a provvedere direttamente
alle pratiche di cancellazione dal Pubblico registro Automobilistico (PRA).
5.
La cancellazione dal Pubblico registro Automobilistico (PRA) avviene a cura
del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della
succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo.
6.
Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario del
veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa con la
proprietà dello stesso.
7.
E' consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla
demolizione dei veicoli a motore ad esclusione di quelle che abbiano
attinenza con la sicurezza dei veicoli.
8.
Le parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli
iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla
legge 5 febbraio 1992, n. 122, e sono utilizzate se sottoposte alle
operazioni di revisione singola previste dall'articolo 80 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
9.
L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 7 e 8 da parte delle
imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare dalle fatture
rilasciate al cliente.
10.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della
navigazione emana le norme tecniche relative alle caratteristiche degli
impianti di demolizione, alle operazioni di messa in sicurezza e all'individuazione
delle parti di ricambio attinenti la sicurezza di cui al comma 8.
Articolo
47
(Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli
oli e dei grassi vegetali ed animali esausti)
1.
E' istituito il Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento
degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, al quale è attribuita la
personalità giuridica di diritto privato.
2.
Il Consorzio non ha scopo di lucro ed è regolato da uno statuto approvato con
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro 180 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
3.
Il Consorzio:
a) assicura
la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento ed il riutilizzo
degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti;
b) assicura,
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento, lo
smaltimento di oli e grassi vegetali e animali esausti raccolti dei quali non
sia possibile o conveniente la rigenerazione;
c) promuove
lo svolgimento di indagini di mercato e di studi di settore al fine di
migliorare, economicamente e tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto,
stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e grassi vegetali e animali
esausti.
4.
Le deliberazioni degli organi del Consorzio, adottate in relazione agli scopi
del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutte le
imprese partecipanti.
5.
Partecipano al Consorzio:
a) le
imprese che producono o importano oli e grassi vegetali e animali per uso
alimentare;
b) le
imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali e animali esausti;
c) le
associazioni nazionali di categoria delle imprese che effettuano la raccolta,
il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali esausti.
6.
Le quote di partecipazione al Consorzio sono determinate in base al rapporto
tra la capacità produttiva di ciascun consorziato e la capacità produttiva
complessivamente sviluppata da tutti i consorziati appartenenti alla medesima
categoria.
7.
La determinazione e l'assegnazione delle quote compete
al consiglio di amministrazione del Consorzio che vi provvede annualmente
secondo quanto stabilito dallo statuto.
8.
Nel caso di incapacità o di impossibilità di adempiere, per mezzo delle
stesse imprese e aziende consorziate, agli obblighi di raccolta, trasporto,
stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e
animali esausti stabiliti dal presente decreto, il Consorzio può nei limiti e
nei modi determinati dallo Statuto, stipulare con le imprese pubbliche e
private contratti per l'assolvimento degli obblighi medesimi.
9.
Le risorse finanziarie del Consorzio sono costituite:
a) dai
proventi delle attività svolte dal Consorzio;
b) dalla
gestione patrimoniale del fondo consortile;
c) dalle
quote consortili;
d) da
contributi di riciclaggio a carico dei produttori e degli importatori di oli
e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno,
determinati annualmente, per garantire l'equilibrio di gestione del
Consorzio, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
10.
Il Consorzio deve trasmettere annualmente al Ministro dell'ambiente e al
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il bilancio
preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione,
unitariamente ad una relazione tecnica sull'attività complessiva sviluppata
dallo stesso Consorzio e dai singoli consorziati.
11.
A decorrere dalla data di scadenza del termine di novanta giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello
Statuto di cui al comma 2, chiunque, in ragione della propria attività,
detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a conferirli al
Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del
Consorzio.
12.
Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento al
Consorzio, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti, è obbligato a
stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni
vigenti in materia di smaltimento.
Articolo 48
(Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene)
1.
Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di polietilene destinati allo
smaltimento è istituito il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni
in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 35, comma 1,
lettere a, b), c) e d).
2.
Al Consorzio partecipano:
a) i
produttori e gli importatori di beni in polietilene;
b) i
trasformatori di beni in polietilene;
c) le
associazioni nazionali di categoria rappresentative delle imprese che
effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei rifiuti di beni in
polietilene;
d) le
imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni in polietilene.
3.
Il Consorzio si propone come obiettivo primario di
favorire il ritiro dei beni a base di polietilene al termine del ciclo di
utilità per avviarli ad attività di riciclaggio e di recupero. A tal fine il
Consorzio:
a) promuove
la gestione del flusso dei beni a base di polietilene;
b) assicura
la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di beni
in polietilene;
c) promuove
la valorizzazione delle frazioni di polietilene non riutilizzabili;
d) promuove
l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali ed a
favorire forme corrette di raccolta e di smaltimento;
e) assicura
l'eliminazione dei rifiuti di beni in polietilene nel caso in cui non sia
possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle
disposizioni contro l'inquinamento.
4.
Nella distribuzione dei prodotti dei consorziati il Consorzio può ricorrere a
forme di deposito cauzionale.
5.
I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio sono costituiti:
a) dai
proventi delle attività svolte dal consorzio;
b) dai
contributi dei soggetti partecipanti;
c) dalla
gestione patrimoniale del fondo consortile.
6.
Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate in relazione agli scopi
del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutti i
soggetti partecipanti.
7.
Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato determina ogni due anni con proprio decreto gli
obiettivi minimi di riciclaggio, e in caso di mancato raggiungimento dei
predetti obiettivi può stabilire un contributo percentuale di riciclaggio da
applicarsi sull'importo netto delle fatture emesse dalle imprese produttrici
ed importatrici di materia prima per forniture destinate alla produzioni di
beni di polietilene per il mercato interno.
8.
Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, non ha scopo di
lucro ed è retto da uno Statuto approvato con decreto del Ministro
dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e
dell'artigianato.
9.
A decorrere dalla data di scadenza del termine di novanta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello
Statuto di cui al comma 8, chiunque, in ragione della propria attività,
detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato a conferirli al consorzio
direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal consorzio.
TITOLO IV
TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
Articolo 49
(Istituzione dalla tariffa)
1.
La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II dal Capo XVIII
del titolo III del testo unico della finanza locale, approvato con Regio
Decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'articolo 21 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo
III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è soppressa a decorrere
dal 1 gennaio 1999.
2.
I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e
soggette ad uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante l'istituzione di
una tariffa.
3.
La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure
conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o
pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone
del territorio comunale.
4.
La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti
essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti
per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle
quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di
gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio.
5.
Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro
dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato per definire le componenti
dei costi e determinare la tariffa di riferimento.
6.
La tariffa di riferimento è articolata per fasce di utenza e territoriali.
7.
La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della
tariffa nonchè per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari
derivanti dall'applicazione del presente decreto.
8.
La tariffa è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano
finanziario degli interventi relativi al servizio.
9.
La tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e
del relativo disciplinare.
10.
Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze
domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e della altre
frazioni, ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di
imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori. E'
altresì assicurata la gradualità degli adeguamenti derivanti dalla
applicazione del presente decreto.
11.
Per le successive determinazioni della tariffa si tiene canto degli obiettivi
di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e
del tasso di inflazione programmato.
12.
L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti
effettuati dai comuni che risultino utili ai fini dell'organizzazione del
servizio.
13.
La tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.
14.
Sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle
quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al
recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua
l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
15.
La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata con
l'obbligo del non riscosso per riscosso, tramite ruolo secondo le
disposizioni del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
16.
In via sperimentale i Comuni possono attivare il sistema tariffario anche
prima del termine di cui al comma 1.
17.
E' fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'articolo 19
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
TITOLO V
SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
SANZIONI
Articolo 50
(Abbandono di rifiuti)
1.
Chiunque in violazione dei divieti di cui agli articoli 14, commi 1 e 2, 43,
comma 2 e 44, comma 1 abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle
acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomila.
2.
Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 14,
comma 3, o non adempie all'obbligo di cui agli articoli 9, comma 3, e 17, comma
2, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di
condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della
sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di
quanto stabilito nella ordinanza o nell'obbligo non eseguiti.
Articolo
51
(Attivitá di gestione di rifiuti non autorizzata)
1.
Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento,
commercio ed intermediazione di rifiuti prodotti da terzi in mancanza della
prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli
27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 è punito:
a) con
la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da lire cinque
milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con
la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinque
milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti pericolosi.
2.
Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai
responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i
propri rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in
violazione del divieto di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, ovvero effettuano
attività di gestione dei propri rifiuti senza le prescritte autorizzazioni,
iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33.
3.
Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la
pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinque
milioni a lire cinquanta milioni. Si applica la pena dell'arresto da uno a
tre anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni se la
discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti
pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi
dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale consegue la confisca
dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà
dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica
o di ripristino dello stato dei luoghi.
4.
Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di
inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonchè
nelle ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle condizioni richiesti
dalle iscrizioni o comunicazioni.
5.
Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo
9, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, ovvero non
procede alla separazione dei rifiuti miscelati è punito con la pena di cui al
comma 1, lettera b).
6.
Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di
rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle prescrizioni di cui
all'articolo 45, è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o
con la pena dell'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire
trenta milioni per i quantitativi non superiori a duecento litri.
Articolo 52
(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri
obbligatori e dei formulari)
1.
Chiunque non effettua la comunicazione di cui all'articolo 11, comma 3, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a
lire trenta milioni.
2.
Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di
carico e scarico di cui all'articolo 12, comma 1, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se il
registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire trenta milioni a lire centottanta milioni,
nonchè la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad
un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e
dall'amministratore.
3.
Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario di
cui all'articolo 15 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o
inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre
milioni a lire diciotto milioni. Si applica la pena di cui all'articolo 483
del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima
pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di
analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla
composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa
uso di un certificato falso durante il trasporto.
4.
Se le indicazioni di cui ai commi 2 e 3 sono formalmente incomplete o
inesatte ma contengano tutti gli elementi indispensabili per ricostruire le
informazioni dovute per legge si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni. La stessa pena si
applica nei casi di mancata conservazione o di mancato invio alle autorità
competenti dei registri di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, o del formulario
di cui all'articolo 15.
Articolo
53
(Traffico illecito di rifiuti)
1.
Chiunque effettua spedizioni dei rifiuti elencati negli allegati II, III e IV
del Regolamento CEE 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993 in modo tale da
integrare il traffico illecito, così come definito dall'articolo 26 del
medesimo Regolamento, è punito con la pena dell'ammenda da lire tre milioni a
lire cinquanta milioni e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata
in caso di spedizioni di rifiuti pericolosi.
2.
Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del
Codice di Procedura Penale, per le contravvenzioni relative al traffico
illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 51 e
52, comma 3, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.
Articolo
54
(Imballaggi)
1.
I produttori di imballaggi che non provvedono ad organizzare un proprio
sistema per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 38, comma 3, e
non aderiscono ai consorzi di cui all'articolo 40 nè adottano un proprio
sistema cauzionale sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire quindici milioni a lire novanta milioni. La stessa pena si applica agli
utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo 38, comma 4.
2.
La violazione dei divieti di cui all'articolo 43, commi 1 e 4, è punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta
milioni.
3.
La violazione del divieto di cui all'articolo 43, comma 3, è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta
milioni.
Articolo 55
(Competenza e giurisdizione)
1.
All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla
presente normativa provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa
la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 50, comma
1, per le quali è competente il Comune.
2.
Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui
al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'articolo 23
della legge 24 novembre 1981 n. 689.
3.
Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto l'autorità giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di
archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli
atti agli enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni
amministrative.
CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo
56
(Abrogazione di norme)
1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogati:
a) la
legge 20 marzo 1941, n. 366;
b) il
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
c) il
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 1988, n. 475, ad eccezione degli articoli 7, 9 e
9-quinquies;
d) il
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1987, n. 441, ad eccezione degli articoli 1, 1-bis, 1-ter, l-quater,
1- quinquies e 14, comma 1;
e) il
decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, dalla
legge 10 febbraio 1988, n. 45;
f) l'articolo
29-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive
modificazioni.
2.
Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, adotta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 30 giorni dalla
trasmissione del relativo schema alle Camere, apposito regolamento con il
quale sono individuati gli atti normativi incompatibili con il presente
decreto, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento medesimo.
Articolo
57
(Disposizioni Transitorie)
1.
Le norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto
e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle
specifiche norme adottate in attuazione del presente decreto. A tal fine ogni
riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti
pericolosi.
2.
Sono fatte salve le attribuzioni di funzioni delegate o trasferite già
conferite dalle regioni alle province in attuazione della legge 8 giugno
1990, n. 142.
3.
Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1982, n. 915, restano valide fino alla loro scadenza e comunque
non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
4.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le
Regioni provvederanno ad aggiornare le autorizzazioni in essere per la
gestione dei rifiuti sulla base della nuova classificazione degli stessi.
5.
Le attività che in base alle leggi statali e regionali vigenti risultano
escluse dal regime dei rifiuti, ivi compreso l'utilizzo dei materiali e delle
sostanze individuati nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5
settembre 1994, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta
Ufficiale 10 settembre 1994, n.212, devono conformarsi alle disposizioni del
presente decreto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
stesso.
6.
Fermo restando il termine di cui all'articolo 33, comma 6, per la
prosecuzione delle operazioni di recupero dei rifiuti compresi nell'allegato
3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel
Supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994, n.
212, e nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995,
n. 24, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e che
risultino conformi alle norme tecniche adottate ai sensi degli articoli 31 e
33, gli interessati sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui
all'articolo 33, comma 1, entro trenta giorni dall'emanazione delle predette
norme tecniche; in tal caso l'esercizio dell'attività può essere continuato
senza attendere il decorso di novanta giorni dalla comunicazione.
Articolo
58
(Disposizioni finali)
1.
Nelle attrezzature sanitarie di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera
g), della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono ricomprese le opere, le
costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla
distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla
bonifica di aree inquinate.
2.
All'articolo 8, comma 2, secondo capoverso della legge 19 ottobre 1984, n.
748, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 16
febbraio 1993, n. 161, le parole: "di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro
dell'ambiente e il Ministro della sanità" sono sostituite dalle
seguenti: "di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità". All'articolo 8, comma
3, ultimo capoverso della legge 19 ottobre 1984, n. 748, le parole: "di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della
sanità" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della
sanità". All'articolo 9, comma 5, della medesima legge 19 ottobre 1984,
n. 748, le parole: "di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni
statali e il Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti "di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dell'ambiente e della sanità".
3.
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare maggiori oneri o
minori entrate a carico dello Stato.
4.
Il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo
esauste e dei rifiuti piombosi di cui all'articolo 9-quinquies del decreto
legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 1988, n. 475, ha personalità giuridica di diritto privato.
5.
Il Consorzio obbligatorio degli oli usati di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, ha personalità giuridica di diritto
privato.
6.
Nell'assegnazione delle risorse stanziate, ancora disponibili, del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1987, n. 441, si prescinde dalle specificazioni di cui agli
articoli 1, 1-bis e 1-ter e dalle tipologie impiantistiche ivi indicate.
7.
Le disposizioni del Titolo II del presente decreto entrano in vigore dal 1°
maggio 1997.
Il
presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addì 5 febbraio 1997
SCALFARO
PRODI
Presidente del Consiglio dei ministri
RONCHI
Ministro dell'ambiente
BERSANI
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BINDI
Ministro della sanità
BURLANDO
Ministro dei trasporti e della navigazione
PINTO
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestatali
NAPOLITANO
Ministro dell'interno
VISCO
Ministro delle finanze
BASSANINI
Ministro della funzione pubblica
DINI
Ministro degli esteri
FLICK
Ministro di grazia e giustizia
CIAMPI
Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: FLICK
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