ORDINANZA COMMISSARIALE
N. 2196 del 2 dicembre 2003 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana –
parte I, n.8 del 20 febbraio 2004) Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie
finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti
urbani, rifiuti pericolosi e non pericolosi. IL COMMISSARIO
DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI E LA TUTELA DELLE ACQUE Visto l'art.
5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Vista l'O.P.C.M.
n. 2983 del 31 maggio 1999 e le successive modifiche ed integrazioni, di cui
alle OO.P.C.M. n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136
del 25 maggio 2001 e n. 3190 del 22 marzo 2002 e n. 3265 del 21 febbraio
2003, contenenti disposizioni per fronteggiare l'emergenza rifiuti in
Sicilia, così come confermate con l'art. 1ter della legge 8 aprile 2003, n.
62; Vista l'ordinanza
del Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana n. 641 del 23
luglio 2001, con la quale è stato nominato il Vice Commissario con le
competenze riguardanti il Commissario delegato e tutte le attribuzioni
amministrative contabili scaturenti dall'attuazione delle predette ordinanze
di protezione civile; Visto, in
particolare, l'art. 9, comma 1, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999,
integrata dall'art. 4, comma 16, dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001,
che prevede che il Commissario delegato, Presidente della Regione siciliana,
provvede all'approvazione dei progetti ed all'autorizzazione all'esercizio
degli impianti di recupero e smaltimento, ai sensi degli artt. 27 e 28 del
decreto legislativo n. 22/97; Visto il
decreto 19 aprile 1986, n. 188, recante "l'approvazione dei parametri per
la determinazione dell'importo delle garanzie finanziarie da prestarsi da
parte dei soggetti richiedenti l'autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti
tossici e nocivi", così come stabilito dal D.P.R. n. 915/82, abrogato
dall'art. 56 del decreto legislativo n. 22/97; Visto il
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 -"Attuazione delle direttive
n. 91/156/CEE sui rifiuti, n. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e n.
94/62/CEE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio" e successive
modifiche e integrazioni ed in particolare, la lett. h) dell'art. 28, che
prevede la presentazione di garanzie finanziarie per l'esercizio delle
operazioni di smaltimento e recupero; Visto il
decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, recante i criteri, procedure e
modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale
dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 22/97 e
successive modifiche e integrazioni; Visto il
decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003, ed, in particolare, l'art. 14,
che reca disposizioni per l'applicazione di garanzie finanziarie per la
gestione operativa e post-operativa delle discariche; Visto il
decreto 13 marzo 2003, recante i criteri di ammissibilità dei rifiuti in
discarica; Visto il
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di attuazione della direttiva n.
2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso; Visto il
D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, recante il regolamento della gestione dei
rifiuti sanitari; Vista l'ordinanza
commissariale 18 dicembre 2002, n. 1166, con la quale è stato adottato il
piano di gestione dei rifiuti ed il piano delle bonifiche in Sicilia; Considerato che,
con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 22/97, sulla gestione dei
rifiuti, l'obbligo della prestazione delle garanzie finanziarie è stato
esteso a tutte le operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti; Ritenuto, quindi,
necessario prevedere nuovi criteri e modalità di presentazione e di utilizzo
delle garanzie finan ziarie, nonché nuovi parametri per la determinazione
degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le
autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti, in linea con la
vigente normativa, in quan to, alla luce della normativa sopravvenuta, non
può non essere aggiornato il decreto n. 188 del 19 aprile 1986; Vista la
legge 10 giugno 1982, n. 348, con la quale viene stabilito che le garanzie da
prestarsi a favore degli enti pubblici possono essere costituite da
"fidejussione bancaria" o da "polizza fidejussoria
assicurativa"; Per i
motivi sopra esposti; Ordina: Art. 1 Sono approvati i criteri e le
modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, di cui
all'allegato A, della presente ordinanza, relative alle attività di
smaltimento e di recupero, previste negli allegati B e C, del decreto
legislativo n. 22/97, di rifiuti urbani, di rifiuti pericolosi e di rifiuti
non pericolosi, soggette ad autorizzazione, ai sensi degli artt. 28 e 29 del
decreto legislativo n. 22/97. Art. 2 Sono approvati i
valori ed i parametri di riferimento per la determinazione dell'ammontare
delle garanzie finan ziarie, di cui all'allegato B alla presente ordinanza. Art. 3 Si approva lo
schema di fidejussione assicurativa o bancaria a garanzia degli obblighi
derivanti dall'esercizio di operazioni relative a smaltimento o recupero di
rifiuti, ai sensi del decreto legislativo n. 22/97 e successive modifiche ed
integrazioni, di cui all'allegato C alla presente ordinanza, fermo restando
che l'Amministrazione si riserva di richiedere che la garanzia sia prestata
esclusivamente mediante reale e valida cauzione, ai sensi del l'art. 54 del
regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità
generale dello Stato, appro vato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e
successive modificazioni e integrazioni. Art. 4 Gli allegati A, B e C costituiscono parte integrante alla presente
ordinanza. Art. 5 Il decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente n.
188 del 19 aprile 1986 è abrogato. Art. 6 L'ente
beneficiario delle suddette garanzie è l'ufficio competente al rilascio
dell'autorizzazione. Art. 7 Al presente
provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale
amministrativo regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine
di 120 giorni. Art. 8 La
presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana. Palermo, 2 dicembre 2003.
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