ORDINANZA COMMISSARIALE  N. 2196 del 2 dicembre 2003

(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – parte I, n.8 del 20 febbraio 2004)

 

Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti urbani, rifiuti pericolosi e non pericolosi.

 

IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI E LA TUTELA DELLE ACQUE

 

Visto                     l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

 

Vista                     l'O.P.C.M. n. 2983 del 31 maggio 1999 e le successive modifiche ed integrazioni, di cui alle OO.P.C.M. n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del 25 maggio 2001 e n. 3190 del 22 marzo 2002 e n. 3265 del 21 febbraio 2003, contenenti disposizioni per fronteggiare l'emergenza rifiuti in Sicilia, così come confermate con l'art. 1ter della legge 8 aprile 2003, n. 62;

 

Vista                     l'ordinanza del Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana n. 641 del 23 luglio 2001, con la quale è stato nominato il Vice Commissario con le competenze riguardanti il Commissario delegato e tutte le attribuzioni amministrative contabili scaturenti dall'attuazione delle predette ordinanze di protezione civile;

 

Visto,                    in particolare, l'art. 9, comma 1, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, integrata dall'art. 4, comma 16, dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, che prevede che il Commissario delegato, Presidente della Regione siciliana, provvede all'approvazione dei progetti ed all'autorizzazione all'esercizio degli impianti di recupero e smaltimento, ai sensi degli artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/97;

 

Visto                     il decreto 19 aprile 1986, n. 188, recante "l'approvazione dei parametri per la determinazione dell'importo delle garanzie finanziarie da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti l'autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi", così come stabilito dal D.P.R. n. 915/82, abrogato dall'art. 56 del decreto legislativo n. 22/97;

 

Visto                     il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 -"Attuazione delle direttive n. 91/156/CEE sui rifiuti, n. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e n. 94/62/CEE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio" e successive modifiche e integrazioni ed in particolare, la lett. h) dell'art. 28, che prevede la presentazione di garanzie finanziarie per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero;

 

Visto                     il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, recante i criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 22/97 e successive modifiche e integrazioni;

 

Visto                     il decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003, ed, in particolare, l'art. 14, che reca disposizioni per l'applicazione di garanzie finanziarie per la gestione operativa e post-operativa delle discariche;

 

Visto                     il decreto 13 marzo 2003, recante i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica;

 

Visto                     il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di attuazione della direttiva n. 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso;

 

Visto                     il D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, recante il regolamento della gestione dei rifiuti sanitari;

 

Vista                     l'ordinanza commissariale 18 dicembre 2002, n. 1166, con la quale è stato adottato il piano di gestione dei rifiuti ed il piano delle bonifiche in Sicilia;

 

Considerato         che, con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 22/97, sulla gestione dei rifiuti, l'obbligo della prestazione delle garanzie finanziarie è stato esteso a tutte le operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti;

 

Ritenuto,              quindi, necessario prevedere nuovi criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finan ziarie, nonché nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti, in linea con la vigente normativa, in quan to, alla luce della normativa sopravvenuta, non può non essere aggiornato il decreto n. 188 del 19 aprile 1986;

 

Vista                     la legge 10 giugno 1982, n. 348, con la quale viene stabilito che le garanzie da prestarsi a favore degli enti pubblici possono essere costituite da "fidejussione bancaria" o da "polizza fidejussoria assicurativa";

 

Per i motivi sopra esposti;

 

Ordina:

 

Art. 1

 

Sono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, di cui all'allegato A, della presente ordinanza, relative alle attività di smaltimento e di recupero, previste negli allegati B e C, del decreto legislativo n. 22/97, di rifiuti urbani, di rifiuti pericolosi e di rifiuti non pericolosi, soggette ad autorizzazione, ai sensi degli artt. 28 e 29 del decreto legislativo n. 22/97.

 

Art. 2

 

Sono approvati i valori ed i parametri di riferimento per la determinazione dell'ammontare delle garanzie finan ziarie, di cui all'allegato B alla presente ordinanza.

 

Art. 3

 

Si approva lo schema di fidejussione assicurativa o bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni relative a smaltimento o recupero di rifiuti, ai sensi del decreto legislativo n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, di cui all'allegato C alla presente ordinanza, fermo restando che l'Amministrazione si riserva di richiedere che la garanzia sia prestata esclusivamente mediante reale e valida cauzione, ai sensi del l'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, appro vato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni e integrazioni.

 

Art. 4

 

Gli allegati A, B e C costituiscono parte integrante alla presente ordinanza.

 

Art. 5

 

Il decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente n. 188 del 19 aprile 1986 è abrogato.

 

Art. 6

 

L'ente beneficiario delle suddette garanzie è l'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione.

 

Art. 7

 

Al presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

 

Art. 8

 

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 2 dicembre 2003.

 

 

 

 

IL VICE COMMISSARIO

(Avv. Felice Crosta)

 

ALLEGATO A

ALLEGATO B

ALLEGATO C