Allegato Ordinanza
n. 1243 del 30 dicembre 2002.
Repubblica Italiana
Regione Siciliana
PRESIDENZA
Commissario delegato
per l’emergenza
rifiuti e la tutela delle acque
(O.P.C.M. n° 2983 del 31 maggio 1999)
PROGRAMMA PER LA DECONTAMINAZIONE E LO SMALTIMENTO DEI
POLICLORODIFENILI E DEI POLICLOROTRIFENILI (PCB/PCT) IN SICILIA
Con l’Ordinanza di Protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999, e successive modifiche ed integrazioni, il presidente della Regione siciliana è stato nominato Commissario delegato per la predisposizione e adozione del Piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate, di cui all’art. 22 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, nel dare attuazione alla direttiva 96/59/CE, relativa allo smaltimento dei Policlorodifenili e dei Policlorotrifenili, ha previsto che le regioni e le province autonome, entro tre anni dall’entrata in vigore del decreto, adottano e trasmettono al Ministero dell’Ambiente programmi per la decontaminazione e lo smaltimento dei PCB/PCT, che costituiscono parte integrante dei piani disciplinati dall’articolo 22 del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
Pertanto, viene predisposto il seguente programma per la decontaminazione e lo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) in Sicilia.
Premessa
In questi ultimi anni sono
stati individuati un ulteriore gruppo
di composti che comportano un serio pericolo per l’ambiente e per l’uomo.
Sia per il loro
diffuso utilizzo, in conseguenza delle loro caratteristiche “buone”, sia per
l’allarme che successivamente ne è derivato, per le loro caratteristiche
“cattive” e perciò di pericolo, la loro storia può essere paragonata a quella
dell’amianto. Anche questo fu infatti largamente usato, scoperto come molto
pericoloso per l’uomo e messo al bando dopo un diffuso utilizzo.
Certamente, per le loro
caratteristiche di pericolosità, per la loro maggiore capacità di diffusione
nell’ambiente, per il loro essere una “sostanza sintetica” creata dall’uomo,
per la loro maggiore interattività con l’ambiente, i PCB costituiscono un
pericolo ben più grave di quello rappresentato dall’amianto e la loro
dismissione ed il loro smaltimento merita, perciò, una ben più alta attenzione
e vigilanza.
Si sente spesso parlare dei PCB ma pochi
in realtà sanno cosa essi siano e, cosa più delicata, se non addirittura grave,
ancora di meno sanno dove essi si possono trovare. Scopo di questa premessa è
proprio quello di aiutare a individuarli e “snidarli” sia nei luoghi ove si
possono incontrare sia nei rischi che presentano.
Cosa sono: Con gli acronimi PCB e PCT si identificano una serie di composti
chimici costituiti da miscele di idrocarburi aromatici clorurati; PCB e
PCT sta infatti per PoliCloroBifenili e
PoliCloroTrifenili. Si definiscono policlorobifenili (PCB) un gruppo di
composti ottenuti per clorazione di un gruppo difenile con un numero variabile
di atomi di cloro (monocloroB, dicloroB, ecc.); con la sigla PCB si intendono
anche, quando non specificato, i policlorotrifenili (PCT) in forza della
affinità chimica, dell'impiego analogo e delle caratteristiche tossicologiche
ed inquinanti molto simili; sono sostanze sintetizzate dal petrolio o dal
catrame, dense ed oleose, stabili, resistenti al calore, agli acidi, alle basi
ed agli ossidanti, non infiammabili, solubili in molti solventi organici, ma
poco solubili in acqua. I PCB esposti
all'azione del fuoco producono diossine e benzofurani.
I PCB si presentano generalmente allo
stato liquido, di colore che va dal giallo al marrone scuro; hanno odore tipico
di idrocarburo, densità superiore a quella dell’acqua. Se hanno un elevato
contenuto di cloro i PCB possono avere consistenza anche solida. Alla pressione
ambiente essi hanno punto di ebollizione a 300 ° C. I PCB sono solubili nei
principali solventi organici e, più in generale, negli oli minerali; sono
scarsamente solubili in acqua.
Quando nascono: Le
molecole di PCB furono sintetizzate per la prima volta verso la fine del 1800;
per la produzione ed i primi impieghi in campo industriale bisogna arrivare
però alla fine degli anni ‘20. La vera diffusione dei PCB si ha nel settore
elettrotecnico (trasformatori e condensatori) soltanto dagli anni ‘50 in poi. I
primi casi di inquinamento ambientale da PCB si sono manifestati nel Giappone
negli anni ’70; negli USA l’EPA ne vieta la produzione nel 1972.
Perché si usano: Il
diffuso impiego dei PCB è stato motivato dalle peculiari proprietà che essi
posseggono, quali: inerzia chimica; resistenza al calore ed al fuoco; bassa
tensione di vapore; ridotta variabilità delle caratteristiche fisiche nel
tempo, anche sotto forti sollecitazioni (alta pressione); alta costante
dielettrica.
Dove si usano: I PCB sono
stati utilizzati nei fluidi per il trasferimento di calore, come additivi e
plastificanti per vernici e materie plastiche, nella produzione di carte
autocopianti, nelle carte per imballaggi, come lubrificanti nelle
apparecchiature subacquee, nei prodotti per tipografia e stampa, negli insetticidi
e nei disinfestanti agricoli, nei liquidi di raffreddamento dei motori
elettrici, nelle pompe da vuoto. In Svizzera è stata riscontrata la presenza di
PCB in vernici di rivestimento di costruzioni in acciaio ed in cemento
utilizzato per sigillare giunti strutturali in opere edilizie.
Fino
a che non ne è stata vietata la produzione, ovvero fino agli anni Ottanta, i
PCB (bifenili policlorurati o policlorobifenili) sono stati utilizzati come
liquido di isolazione o di raffreddamento in trasformatori e condensatori, come
fluidificante idraulico in grossi macchinari minerari, ma anche come additivo,
lubrificante o plastificante in masse di sigillatura, lacche, materie plastiche
e carta. A rendere per oltre 30 anni i PCB una tra le sostanze più apprezzate
dall’industria sono state caratteristiche quali la stabilità termica, la bassa
idrosolubilità, la stabilità all’ossigenazione, la viscosità in un ampio
spettro di temperature e la ridotta infiammabilità.
I nomi più diffusi con i quali sono stati commercializzati
i PCB ed i PCT
I nomi commerciali con i quali i PCB sono stati diffusi nel settore elettrotecnico, come liquidi isolanti ed incombustibili, sono Askarel, Apirolio e Aroclor; qualche volta essi erano denominati anche come Phenoclor e Kanechlor. Molti altri sono tuttavia i nomi con i quali i PCB sono stati immessi sul mercato; attraverso una fonte specializzata di settore sono stati conteggiati oltre ottanta nomi usati per commercializzare composti o sostanze contenenti PCB.
Cause più comuni di
dispersione e diffusione nell’ambiente
I PCB possono disperdersi nell’ambiente
per diverse cause, quali: spillamento, tracimazione, evaporazione e
trasudazione dalle apparecchiature che li contengono; fuoriuscita per rottura
del recipiente che li contiene; diffusione attraverso altre sostanze che ne
sono rimaste contaminate; sversamento accidentale o volontario nelle varie fasi
di manipolazione e trasporto. E’ stato stimato che circa un terzo della
produzione mondiale di PCB è stata dispersa nell’ambiente, arrecando danni ai
corsi d’acqua ed al suolo, con impatti ecologici significativi (disturbi alle
funzioni riproduttive di uccelli e mammiferi).
Perché
sono pericolosi?
I PCB rientrano nella categoria dei POP
(Persistent Organic Pollulants); essi sono infatti persistenti, poco
biodegradabili, idrofobici ed a bassa capacità di migrazione. I PCB hanno un
elevato potenziale di accumulo e sono miscibili negli oli e nei grassi; il loro
trasferimento ai lipidi ed ai grassi degli organismi viventi viene facilitato
dall’assunzione di acqua, piante e sedimenti contaminati, trasferendosi,
tramite la catena alimentare, agli animali ed all’uomo. I PCB possono essere
assorbiti sotto forma di vapori attraverso l’apparato respiratorio, per
contatto attraverso la pelle e per ingestione.
I PCB sono poco biodegrabili. Infatti, i tempi di dimezzamento per i PCB nell’aria si aggirano sui sei anni, mentre per i PCB presenti in composti si parla di decenni.
La dose giornaliera limite ammessa dall’OMS è di 30–60 microgrammi. L’assunzione prolungata di dosi più massicce può provocare dermatiti, danni al fegato e ai reni e stati di immuno-depressione.
Benché non ne sia stata ancora accertata la cancerogenicità, vi è il sospetto che i PCB siano anche potenzialmente oncogeni. Infatti l'Agenzia internazionale per le ricerche sul cancro (IARC) di Lione ha classificato i PCB come probabili agenti cancerogeni per l'uomo.
In animali esposti per lunghi periodi a PCB si sono inoltre osservati disturbi della funzione riproduttiva.
Assorbimento e tossicità
I PCB vengono assorbiti sotto forma di vapori attraverso l'apparato respiratorio e, per contatto, attraverso la cute; è anche possibile l'assorbimento per via gastroenterica a seguito di ingestione accidentale o per la presenza dei composti nella catena alimentare.
Il metabolismo si attua prevalentemente a livello epatico, mentre la eliminazione, che avviene soprattutto attraverso le feci sotto forma di composti fenolici, è tanto più lenta quanto più elevato è il numero di atomi di Cl presenti nella molecola.
I PCB tendono ad accumularsi nei tessuti adiposi dell'organismo, nel fegato e nel rene; le manifestazioni tossiche, che in alcuni casi devono essere ricondotte alla trasformazione che subiscono per effetto termico in Policloro-dibenzo-diossine e Policloro-dibenzofurani, possono avere carattere acuto o cronico.
Le forme acute, infrequenti ad osservarsi, sono
caratterizzate da irritazione delle vie respiratorie, depressione neurologica
con astenia e torpore, vomito, epigastralgia, acneclorica. L'intossicazione
cronica può dar luogo a diversi quadri patologici: acne, eczema,
iperpigmentazione cutanea, edemi palpebrali e congiuntivali, anemia,
depressione del sistema immunitario, epatopatia cronica.
Interventi di prevenzione e mezzi di protezione individuali.
Gli ambienti ove sono collocati depositi o apparecchiature contenenti PCB dovranno essere dotati di sistemi per il ricambio d'aria e la aspirazione dei gas (art. 20, D.P.R. n. 303/1956); questi ultimi dovranno essere realizzati con interposizione di filtri al fine di evitare l'immissione degli inquinanti aerodispersi nell'ambiente; i filtri dovranno essere tenuti in buono stato di manutenzione e considerati a tutti gli effetti come rifiuti pericolosi all'atto della loro sostituzione.
I locali devono essere rivestiti da superfici impermeabili e di bacini di contenimento che impediscano la dispersione all'esterno dei PCB in caso di fuoriuscita accidentale, devono presentare sufficienti garanzie di protezione in caso di incendio ed essere muniti di segnaletica contenente le indicazioni sulla presenza dei composti e le istruzioni sulle eventuali modalità di intervento da seguire in caso di eventi accidentali (circolare Ministero del lavoro 2 marzo 1994, n. 26). Nel corso di operazioni di manutenzione su apparecchiature contenenti PCB si dovrà porre attenzione ad evitare spandimenti accidentali, surriscaldamenti del materiale sul quale si opera, nonchè l'utilizzo di strumenti a fiamma o ad arco elettrico. I lavoratori dovranno essere muniti di guanti, tute, sovrascarpe, calzature ed occhiali di sicurezza con protezione laterale (artt. 379, 382, 383, 385, D.P.R. n. 547/1955) al fine di evitare qualsiasi contatto accidentale; tutto l'equipaggiamento, da considerarsi monouso, al termine delle operazioni dovrà essere smaltito come rifiuto pericoloso.
L'accesso in ambienti ove sia presente rischio di inalazione di PCB aerodispersi richiederà l'uso di maschere respiratorie (art. 387, D.P.R. n. 547/1955) a facciale intero; in caso di incendio è necessario l'impiego di autorespiratori con tute integrali di protezione.
Le alternative ai fluidi contenenti PCB possono essere individuate negli oli siliconici e esteri organici; gli esteri in particolare uniscono alle ottime prestazioni dielettriche, l'elevato punto di fiamma e le quasi assolute biodegrabilità ed atossicità.
Principale
normativa di riferimento
· D.P.R. n° 904 del 10 settembre 1982, relativa all’attuazione delle direttive (CEE) n° 76/769, relativa alla immissione sul mercato ed all’uso di talune sostanze e preparati pericolosi.
· Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 recante disposizioni per la prima applicazione dell’art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n° 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti.
Con D.P.R. n° 904 del 10 settembre 1982 è stata data attuazione alla direttiva (CEE) n. 76/769, relativa alla immissione sul mercato ed all’uso di talune sostanze e preparati pericolosi, fra i quali i PCB/PCT, elencati nell’allegato al decreto.
Successivamente, prima con il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 216, poi con il D.M. Sanità del 29 luglio 1994, l’allegato è stato sostituito.
Fra le numerose disposizioni che disciplinano la materia è opportuno richiamare le seguenti.
Gli
insediamenti ove vengono prodotti, utilizzati o tenuti in deposito PCB e PCT
sono insalubri di I classe ai sensi dell'elenco allegato al D.M. 5 settembre
1994 voce 95.
Le patologie da PCB sono tutelate dalla
legislazione in materia di assicurazione infortuni e malattie professionali
(voce 35.b, alleg. 4, D.P.R. n. 1124/1965), per esse inoltre vi è obbligo di
denuncia alla USL, da parte del medico competente, ai sensi del D.M. 18 aprile
1973, voce 23; il datore di lavoro deve far sottoporre i lavoratori esposti a
visita medica trimestrale (voce 36, della tabella allegata al D.P.R. n.
303/1956.
Le lavorazioni nelle quali si impiegano
derivati alogenati dei fenoli sono considerate faticose, pericolose ed
insalubri per donne, fanciulli ed adolescenti (D.P.R. n. 432/1976, art. 2,
lett. A, voce 9), tuttavia la USL competente può consentire il loro impiego
previa valutazione delle cautele adottate nell'ambiente di lavoro.
Il decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 95 definisce olio usato qualsiasi olio divenuto improprio all'uso
cui era inizialmente destinato, mentre sono assimilati ai rifiuti tossici e
nocivi gli oli usati che contengono PCB e PCT e loro miscele in concentrazione superiore ai 25 ppm.
Normativa
specifica
D.Lgs. n° 209 del 22/05/99.
Il D.L.gs.n° 209 " Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°151 del 30 / 06 / 1999, stabilisce che per Policlorobifenili (PCB) debbano intendersi (art.2 - classificazione):
1)- i Policlorobifenili
2)- i policlorotrifenili
3)-il monometil-tetracloro-difenilmetano, il monometil-dicloro-difenilmetano, il monometil-dibromo-difenilmetano
4)- ogni miscela delle suddette sostanze che presenti una concentrazione complessiva superiore a 50 mg/Kg (0,005 %)
L'art. 3 (inventario) comma 1 obbliga coloro che detengono apparecchi contenenti PCB in quantitativo superiore a 5 litri (dm3), inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dm3 deve essere inteso come comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito, ad effettuare una comunicazione biennale alla sezione regionale del catasto rifiuti, gestita dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, fissando il termine del 31 dicembre 1999 per la prima comunicazione. Successivamente il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2000 con l’art. 1 del d.l. 30 dicembre 1999, 500.
La comunicazione deve contenere gli estremi identificativi, la collocazione e la descrizione degli apparecchi, il quantitativo e la concentrazione di PCB contenuta negli apparecchi, i tipi di trattamenti effettuati o le sostituzioni previste, la quantità e concentrazione di PCB detenuto e la data della denuncia effettuata ai sensi dell'art. 5 del DPR 25.5.1998, n. 216.
Le
comunicazioni vanno rinnovate ogni due anni.
L’ art. 4. (programmi) prevede che entro il 15
luglio 2002, le regioni e le province autonome adottano e trasmettono al
Ministero dell'ambiente un programma per la decontaminazione e lo smaltimento
degli apparecchi soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2 e
dei PCB in essi contenuti, nonché un programma per la raccolta ed il successivo
smaltimento degli apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore o pari a 5
dm3 , i programmi devono indicare le misure da adottare per il
conseguimento degli obiettivi di cui al decreto e costituiscono parte
integrante dei piani disciplinati dall'articolo 22 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Il decreto, all'art. 5 (obbligo di decontaminazione e smaltimento), stabilisce i termini entro i quali decontaminare o smaltire gli apparecchi contaminati da PCB.
I
PCB, gli apparecchi contenenti olio dielettrico in quantità inferiore a 5 litri
che risultassero contaminati da PCB (concentrazione superiore a 50 mg/Kg) e i
PCB usati dovranno essere decontaminati o smaltiti entro il 31/12/2005 (art.5
comma 1).
Gli apparecchi soggetti ad inventario (quantità di oli dielettrico superiore a 5 litri) che risultassero contaminati da PCB (concentrazione superiore a 50 mg/Kg) dovranno essere decontaminati o smaltiti entro il 31/12/2010 (art. 5 comma 2 e 3).
Di
questi ultimi, quelli contaminati da PCB entro i 50-500 mg/Kg, potranno
continuare ad essere utilizzati fino al termine del loro ciclo di vita (art.
5 comma 3).
Le apparecchiature dovranno essere munite di etichetta conforme a quanto disposto dall'art.6.
Gli oli contenenti PCB/PCT inferiore alle 25 parti per milione, possono essere conferiti al Consorzio obbligatorio Oli Usati ai sensi del D.l.gs. n. 95 del 27 gennaio 1992.
L'art. 10 (sanzioni) stabilisce pesanti sanzioni amministrative per omessa o infedele comunicazione o per mancata etichettatura.
Tuttavia le comunicazioni presuppongono l’emanazione di un decreto sulle metodologie per le determinazioni analitiche dei PCB, che è entrato in vigore solamente il 17 novembre 2001, essendo stato pubblicato nella G .U .R. I. n. 255 del 2 novembre 2001.
Si ritiene utile riportare il testo del predetto Decreto 11 ottobre 2001 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio - Condizioni per l'utilizzo dei trasformatori contenenti PCB in attesa della decontaminazione o dello smaltimento.
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, recante «Attuazione della direttivà 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili»;
Visti, in particolare, gli articoli 5, comma 4, 7, comma 6, e 9, comma 2, del citato decreto legislativo, che prevedono che con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, siano stabilite le norme tecniche relative alla qualità dielettrica dei PCB contenuti nei trasformatori, al fine di consentirne l'utilizzo in attesa della decontaminazione o dello smaltimento, siano adottate le norme tecniche per garantire che la decontaminazione dei trasformatori contenenti PCB avvenga nel rispetto delle condizioni previste e siano indicate le metodologie da utilizzare per l'effettuazione delle determinazioni analitiche sui PCB;
Considerato che il termine del 31 dicembre 1999 stabilito per la presentazione della comunicazione di cui all'art. 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, è stato prorogato al 31 dicembre 2000 con il decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito con legge 25 febbraio 2000, n. 33;
Considerato che con la decisione 2001/68/CE della Commissione, del 16 gennaio 2001, che definisce due parametri relativi ai PCB ai sensi dell'art. 10, lettera a), della direttiva 96/59/CE del Consiglio concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT), sono stati definiti i metodi di misura di riferimento per la determinazione analitica dei PCB;
Ritenuto pertanto necessario stabilire le metodiche analitiche di riferimento per la determinazione del contenuto di PCB nei materiali contaminati;
Decreta:
Art. 1 - Condizioni per l'utilizzo dei trasformatori contenenti PCB in attesa della decontaminazione o dello smaltimento
1. In attesa di essere decontaminati o smaltiti entro i termini ed alle condizioni previste dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, i trasformatori contenenti PCB possono essere utilizzati a condizione che il detentore dichiari, nella comunicazione da effettuare alla provincia territorialmente competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, del predetto decreto:
a) che il trasformatore è in buono stato funzionale e non presenta perdite di fluidi;
b) che il trasformatore è stato riempito con un liquido conforme alla norma CEI 10-1 (guida per il controllo e il trattamento degli oli minerali isolanti in servizio nei trasformatori e nelle apparecchiature elettriche) o alla norma CEI 10-6 (norme per gli askarel) e che viene esercito nel rispetto delle norme CEI 10-1 o CEI 10-6 e CEI 11-19 (istallazione ed esercizio di trasformatori e di apparecchi contenenti askarel).
2. La documentazione comprovante il rispetto delle condizioni di cui alla lettera b) del comma 1 deve essere conservata presso la sede dell'unità locale del detentore.
Art. 2 - Decontaminazione dei trasformatori
1. I trasformatori contenenti più dello 0,05% in peso di PCB sottoposti a procedura di decontaminazione attraverso dealogenazione o sostituzione del liquido contenente PCB devono essere assoggettati a verifica della qualità del processo effettuato. Inoltre, nel caso in cui la decontaminazione sia effettuata attraverso sostituzione del liquido contenente PCB con un liquido isolante non contenente PCB, quest'ultimo deve risultare conforme alle prescrizioni previste dalla norma CEI 10-1.
2. Nel caso in cui i trasformatori che contengono tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso di PCB siano sottoposti a procedura di decontaminazione attraverso la sostituzione del liquido contenente PCB con un liquido isolante non contenente PCB, quest'ultimo deve risultare conforme alle prescrizioni previste dalla norma CEI 10-1.
3. Ai fini della verifica di cui
al comma 1, il liquido contenuto nel trasformatore deve essere sottoposto a
determinazione analitica del contenuto di PCB nel periodo compreso tra i 180 e
i 210 giorni successivi alla data del trattamento di decontaminazione. Nel caso
in cui il tenore di PCB risulti ridotto ad un valore inferiore allo 0,05% in
peso e, presumibilmente non superiore allo 0,005% in peso, la decontaminazione
si considera conclusa, e il soggetto autorizzato che l'ha effettuata rilascia
al detentore del trasformatore idonea certificazione comprovante il
raggiungimento dei valori prescritti. Nel caso in cui dall'analisi risulti una
concentrazione di PCB superiore ai valori massimi prescritti, il trattamento di
decontaminazione deve essere ripetuto entro sessanta giorni.
Art. 3 - Determinazioni analitiche
1. Le determinazioni analitiche del contenuto di PCB devono essere effettuate utilizzando le seguenti metodiche di riferimento:
a) la norma europea EN 12766-1 «Determinazione dei PCB e prodotti correlati - Separazione e determinazione di cogeneri dei PCB mediante gascromatografia (GC) con rivelatore a cattura di elettroni (ECD)» e la proposta di norma europea prEN 12766-2 «Determinazione dei PCB e prodotti correlati - Parte 2: Calcolo del contenuto di policlorobifenili», per la determinazione del contenuto di PCB nei prodotti derivati dal petrolio e negli oli usati;
b) la norma IEC 61619 «Liquidi isolanti - Contaminazione da policlorobifenili (PCB) - Metodo di determinazione mediante gascromatografia con colonna capillare» per la determinazione del contenuto di PCB nei liquidi isolanti.
2. Sono fatte salve le comunicazioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, presentate alla data di pubblicazione del presente decreto purché condotte sulla base di determinazioni analitiche effettuate secondo altre metodiche standardizzate.
3. I dati raccolti dall'ANPA ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, vengono altresì trasmessi al Ministero delle attività produttive.
Art. 4 - Modelli
per la comunicazione
1. Per consentire la celere elaborazione dei dati raccolti, i detentori di apparecchi contenenti PCB di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, effettuano la comunicazione di cui al medesimo art. 3 utilizzando i modelli di cui all'allegato 1 e le istruzioni per la compilazione di cui all'allegato 2.
Allegato 1 : Scheda anagrafica, Scheda anagrafica semplificata, Scheda apparecchiature/contenitori, Scheda apparecchiature/contenitori semplificata. ( omissis ........)
Allegato 2 : Comunicazione ex decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 209, relativa alla detenzione di apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 DM3 e con una percentuale in peso di PCB superiore a 0,005. - Istruzioni per la compilazione delle schede.
Codici del Catologo Europeo dei Rifiuti
Ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera a) del d. lgs. n.22/1997 per rifiuto si intende “qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’Allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”; nel citato Allegato A , punto 2, Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) sono indicati tre codici relativi a rifiuti contenenti PCB/PBT ovvero:
·
130101 “Oli
per circuito idraulico contenenti PCB e PCT ”;
·
130301 “Oli
isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e
PCT”;
·
160201 “Trasformatori
o condensatori contenenti PCB o PCT”.
Tali rifiuti sono classificati come “rifiuti pericolosi” ai sensi dell’Allegato D.
Ai sensi di quanto previsto dalla Decisione della Commissione CE del 16 gennaio 2001 e s.m.i. (che modifica l’elenco di rifiuti istituito dalla Decisione 2000/532/CE), a partire dal 1 gennaio 2002 è stata introdotta una nuova codificazione dei.predetti rifiuti:
·
130101 “Oli
per circuito idraulico contenenti PCB”;
·
130301 “Oli
isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB”;
·
160201 “Trasformatori
o condensatori contenenti PCB”.
Nel nuovo CER sono stati altresì introdotti tre nuovi codici relativi ai rifiuti contenti espressamente PCB ovvero:
·
160109 “Componenti
contenenti PCB”;
·
160210 “Apparecchiature
fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla
voce 160209”;
·
170902 “Rifiuti
dell’attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio
sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB,
elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB).
Anche con la nuova codifica tutti i rifiuti succitati sono classificati come “Rifiuti pericolosi”.
I quantitativi di PCB presenti in Sicilia.
Il decreto legislativo n. 209/1999, all’art. 3, comma 1, prevede che i detentori di apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm (elevato a 3), inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dm(elevato a 3) deve essere inteso come comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito, sono tenuti a comunicare alle sezioni regionali e delle province autonome del catasto dei rifiuti le seguenti informazioni:
a) nome e indirizzo;
b) collocazione e descrizione degli apparecchi;
c) quantitativo e concentrazione di PCB contenuto negli apparecchi;
d) date e tipi di trattamento o sostituzione effettuati o previsti;
e) quantitativo e concentrazione di PCB detenuto;
f) data della denuncia effettuata ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216.
Inoltre, al comma 2, è previsto che i detentori di apparecchi di cui al comma 1 comunicano solo le informazioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 1, nel caso in cui gli apparecchi contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso.
Ancora, il comma 3 prevede che la comunicazione di cui ai commi 1 e 2 deve essere effettuata con cadenza biennale e deve in ogni caso essere ripresentata entro dieci giorni dal verificarsi di un qualsiasi cambiamento del numero di apparecchi contenenti PCB o delle quantità di PCB detenuti.
Dal controllo delle schede pervenute all’Assessorato regionale territorio e ambiente e dai dati elaborati e trasmessi dall’ARPA Sicilia sono stati ricavati i dati riassunti nelle seguenti tabelle, precisando che, nei casi in cui la concentrazione non è stata indicata, gli apparecchi sono stati classificati nella categoria compresa fra lo 0,005% e lo 0,05%.
Tabella n.1 dati riassuntivi prima dichiarazione
DATI |
QUANTITA’ |
DICHIARANTI (sedi legali) |
157 |
UNITA’ OPERATIVE (unità locali) |
192 |
APPARECCHI |
21861 |
APPARECCHI tra lo 0,005% (50ppm ) e lo 0,05% (500 ppm) in peso di PCB |
21432 |
APPARECCHI maggiori di 0,05% (500 ppm) in peso di PCB |
429 |
Tabella n. 2 dati riassuntivi suddivisi per Provincia
DICHIARANTI |
APPARECCHI |
PROVINCIA |
SEDI LEGALI |
UNITA’ OPERATIVE |
TRA 50 E 500 PPM |
> 500 PPM |
TOTALE |
AGRIGENTO |
24 |
26 |
4555 |
50 |
4605 |
CALTANISSETTA |
3 |
5 |
14 |
8 |
22 |
CATANIA |
10 |
15 |
5404 |
24 |
5428 |
ENNA |
/ |
1 |
1 |
/ |
1 |
MESSINA |
6 |
11 |
933 |
82 |
1015 |
PALERMO |
36 |
42 |
6436 |
135 |
6571 |
RAGUSA |
3 |
4 |
39 |
25 |
64 |
SIRACUSA |
/ |
8 |
2957 |
23 |
2980 |
TRAPANI |
77 |
80 |
1093 |
82 |
1175 |
TOTALE |
157 |
192 |
21432 |
429 |
21861 |
SEDI LEGALI FUORI REGIONE |
11 |
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Fabbisogno impiantistico.
Per la gestione dei rifiuti contaminati da PCB/PCT, in Sicilia sono presenti solamente impianti di stoccaggio, in quanto lo smaltimento avviene fuori dall’isola. Inoltre, non risulta che siano state concesse autorizzazioni per l’esportazione all’estero di rifiuti contaminati da PCB/PCT.
Per il fabbisogno impiantistico si rinvia al Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, adottato con Ordinanza commissariale n. 1166 del 18 dicembre 2002.
Programma per la decontaminazione e lo
smaltimento
Il primo obiettivo del programma non può che essere quello di verificare il rispetto degli obblighi di decontaminazione e smaltimento previsti dall’art. 5 del d. lgs. n. 209/1999, alla luce delle disposizioni del sopravvenuto decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio dell’11 ottobre 2001, recante “Condizioni per l’utilizzo dei trasformatori contenenti PCB in attesa della decontaminazione e dello smaltimento”.
In sede di caricamento dei dati, per le dichiarazioni per il biennio 2001/2002, rese entro il 31 dicembre 2002, l’ARPA Sicilia dovrà operare in stretto raccordo con le Province, alle quali competono i controlli sull’osservanza delle disposizioni del d. lgs. n. 209/1999, ai sensi dell’art. 9 dello stesso, che richiama l’art. 20 del d. lgs. n. 22/1997.
Tale controllo risulta indispensabile per potere operare sulla base di un inventario i cui dati siano completi e verificati, superando ogni ritardo ed incertezza che nel passato si sono registrati sia nelle dichiarazioni che nella gestione dei dati.
Inoltre, è necessario che le Province verifichino il rispetto della prescrizione dell’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 209/1999 che prevede che i trasformatori possono essere utilizzati in attesa di essere decontaminati o smaltiti entro i termini ed alle condizioni previsti dal predetto decreto solo se sono in buono stato funzionale, non presentano perdite di fluidi ed i PCB in essi contenuti sono conformi alle norme od alle specifiche tecniche relative alla qualità dielettrica, indicate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (D.M. 11 ottobre 2001), previa apposita comunicazione effettuata dal detentore alla provincia nel cui territorio è utilizzato il trasformatore e resa ai sensi dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in assenza della quale i trasformatori devono essere immediatamente decontaminati.
A tal fine, l’Ufficio del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia convocherà apposite riunioni con l’ARPA Sicilia e le Province regionali per pervenire, entro il primo semestre del 2003, alla verifica dei dati dell’inventario previsto dall’art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 209/1999, incrociando i dati con le comunicazioni effettuate dai detentori alla Provincia, ai sensi del successivo art. 5, comma 4.
Inoltre, l’Ufficio del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia convocherà apposite riunioni, anche su base provinciale, con i principali detentori di apparecchi contenenti PCB/PCT per concordare le migliori soluzioni per un corretto smaltimento.
Sempre entro il primo semestre del 2003, sulla base delle comunicazioni e degli esiti delle attività di controllo, ai sensi dell’art. 9 del d. lgs n. 209/1999, le Province dovranno censire gli apparecchi contenenti PCB/PCT per un volume inferiore a 5 dm (elevato a 3).
I detentori degli apparecchi contenenti PCB/PCT per un volume inferiore a 5 dm (elevato a 3), entro il 31 dicembre 2003, dovranno fare pervenire all’Ufficio del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, presso la sede di via Catania, n. 2, 90141 Palermo, il Piano di smaltimento dei predetti apparecchi, che devono essere smaltiti entro il 31 dicembre 2005, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d. lgs. n. 209/1999, indicando le modalità ed i tempi per lo smaltimento rispetto al termine previsto dalla legge.
Ove i detentori degli apparecchi contenenti PCB/PCT per un volume inferiore a 5 dm (elevato a 3) non provvedano entro il 31 dicembre 2003, la pubblica autorità provvederà in danno nei confronti dei detentori inadempienti.
La realizzazione delle attività previste dal presente programma consentirà di verificare che la gestione degli apparecchi contenenti PCB/PCT avvenga nel rispetto delle disposizioni dettate per la tutela della salute e dell’ambiente e consentirà di rispettare i termini di legge per lo smaltimento degli apparecchi, in quanto, ferma restando ogni altra sanzione prevista dalla vigente normativa, ove gli interessati non provvedano, la pubblica autorità interverrà in danno, ai sensi del d. lgs. n. 22/1997 e del d.m. 25 ottobre 1999, n. 471.
Il presente Programma sarà aggiornato non appena saranno disponibili i dati dell’inventario delle schede relative alle dichiarazioni per il biennio 2001/2002, da rendere entro il 31 dicembre 2002, e poi ogni biennio alla luce degli inventari delle successive dichiarazioni, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d. lgs. n. 209 del 22 maggio 1999.