ALLEGATO 2

all’Ordinanza commissariale  n. 1069 del 28 novembre 2002

 

 

ARTICOLO 1

Costituzione - Denominazione

E’ costituita una Società per azioni denominata “_____________________________”, di seguito denominata Società, ai sensi dell’art. 22 della legge 8 giugno 199°, n.142, come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, tra la Provincia regionale di _________ ed i Comuni dell’Ambito territoriale ottimale ______  per assicurare la gestione integrata dei rifiuti di propria competenza.

 

ARTICOLO 4

Scopo della Società

La costituzione della presente Società ha per scopo di assicurare la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità nell’Ambito territoriale ottimale, in aderenza alle direttive dell’Unione Europea e alle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali in materia di rifiuti, nonché la realizzazione di un integrato sistema di verifica concernente il versamento della tassa sui rifiuti e la corretta gestione del sistema della tariffa, compreso il periodo di transizione dalla TARSU alla tariffa, con particolare riferimento all’eliminazione dell’evasione, al fine di consentire una più equa distribuzione e la totale copertura dei costi della gestione integrata ed integrale del ciclo dei rifiuti, in conformità alle normative vigenti.

 

  

ARTICOLO 5

Oggetto

La Società ha per oggetto la gestione integrata dei rifiuti nell’A.T.O., in conformità alla legislazione vigente, sulla base di un Piano d’ambito, che dovrà, prioritariamente, prevedere:

a)    raccolta differenziata;

b)    servizi di raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento di rifiuti solidi urbani pericolosi e non pericolosi, di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, spazzamento delle vie, delle aree e degli edifici pubblici, scerbamento e sterramento di strade ed aree comunali e provinciali aperte al pubblico, pulizia delle caditoie stradali, dentro e fuori i centri urbani, dei rifiuti abbandonati lungo i litorali marini e nelle aree naturali protette comprese nell’A.T.O.;

c)    fabbisogno di impianti per il trattamento, la valorizzazione e la collocazione temporanea e definitiva di rifiuti;

d)    fabbisogno di ogni altro impianto per il trattamento dei rifiuti;

e)    bonifica di siti contaminati da attività di smaltimento dei rifiuti;

f)     risanamento ambientale di territorio danneggiato dalla presenza di discariche abusive (art. 160, 3 comma, l.r. n°25/93);

Il Piano potrà anche prevedere altri servizi quali:

g)    derattizzazione, disinfestazione e disinfezione;

h)     pulizia delle spiagge e del mare nelle aree di competenza;

i)      manutenzione del verde pubblico ed altri servizi ambientali.

La Società potrà svolgere altresì attività di studi e di ricerca in materia nonché tutte le attività collaterali o connesse con i servizi predetti, direttamente e/o mediante convenzioni e/o incarichi, purché strumentali all'oggetto sociale.

La Società, inoltre, può:

1.      Emettere obbligazioni, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, compatibilmente con le limitazioni di legge, ritenute dall’Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell’oggetto sociale; essa può prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale; potrà assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in consorzi e/o Società, aventi oggetto analogo connesso od affine al proprio, escludendosi comunque che l’assunzione di dette partecipazioni possa divenire l’oggetto esclusivo o principale della Società.

2.      Costituire ATI e altre strutture associative, societarie o consortili con altre Società aventi lo stesso scopo sociale.

 

ARTICOLO 6

Erogazione dei servizi

L’erogazione dei servizi relativi alla gestione integrata dei rifiuti sarà assicurato dalla Società con le modalità previste dalla vigente normativa.

-        Il Consiglio d’Amministrazione della Società, entro il 30 Settembre di ogni anno, aggiornando la pianificazione d’Ambito, ove necessario, delibera, con riferimento all’anno successivo, l’eventuale avvio di nuovi servizi da espletare o l’estensione territoriale di servizi già espletati, prevedendo la copertura dei relativi costi.

-        Gli Enti soci dovranno comunicare alla Società, entro 30 giorni, la data da cui dovrà decorrere l’espletamento del relativo servizio; tale data dovrà, comunque, ricadere tra il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre dell’anno di avvio del servizio.

-        Nel caso in cui l’Ente socio non effettua tale comunicazione o comunica una data successiva al 31 Dicembre dell’anno di avvio del servizio, esso dovrà partecipare, in proporzione alla propria quota, agli oneri di spesa generali che la Società sosterrà per l’avvio del servizio stesso a decorrere dal 1° Gennaio del suddetto anno.

Il costo di ciascun servizio principale svolto dalla Società dovrà essere perequato per tutti gli Enti soci appartenenti allo stesso ambito, prescindendo dalla localizzazione degli impianti e da tutta l’organizzazione del servizio, e sarà assunto in parte ponendo l’onere a carico direttamente dei cittadini utenti in misura percentuale non inferiore alla copertura dal servizio di RSU stabilita annualmente dalle disposizioni di finanza locale per gli enti locali e la restante parte verrà posta a carico dagli Enti pubblici in proporzione alla quota di partecipazione.

Per gli altri servizi a richiesta si provvederà convenzionalmente.

Per i1 perseguimento dell’oggetto sociale, la Società svolge le funzioni amministrative e fiscali di competenza dei Comuni e della Provincia regionale ivi comprese quelle di riscossione della TARSU e/o Tariffa per gli r.s.u. nei confronti degli utenti.

 

ARTICOLO 17

Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente, eletti dall’Assemblea, che ne determina il numero.

Gli Amministratori non possono cumulare altra carica pubblica istituzionale (Amministratori di Enti Pubblici territoriali locali e/o di altri Enti Pubblici, etc..) e debbono avere esperienza manageriale nel settore.

La nomina di un Consigliere è riservata alla Provincia, ai sensi dell’articolo 2458 codice civile.

La nomina di un Consigliere è riservata ai Comuni con meno di 10.000 abitanti, ai sensi dell’articolo 2458 codice civile.

L’elezione del/dei Consigliere/i di Amministrazione avviene a scrutinio palese con votazione di una unica lista contenente tutti i nominativi che siano stati proposti ciascuno da un minimo del 5% del capitale sociale. Verranno eletti i candidati, nel numero definito dalla Assemblea, ad esclusione del Presidente e del Vice Presidente, che abbiano riportato il voto favorevole del più alto numero di azioni. Ciascuna azione potrà essere utilizzata per presentare o esprimere il voto a un solo candidato.

La elezione del Presidente e del Vice Presidente avverrà con votazione palese su schede separate contenente tutti i nominativi proposti e verranno eletti i candidati rispettivamente Presidente e Vice Presidente nell’ordine delle preferenze riportate. Ciascuna azione potrà essere utilizzata per esprimere il voto a un solo candidato.

Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato con l'atto costitutivo.

 

ARTICOLO 26

Approvazione bilancio

L’Assemblea ordinaria approva il bilancio, delibera sulla destinazione dell’utile netto di esercizio e ne determina la distribuzione anche tenendo conto, su base pluriennale, dell’esigenza di offrire un’equa remunerazione al capitale investito.

L’Assemblea ordinaria delibera anche in ordine alle tariffe del servizio, nel rispetto della normativa vigente, e tenendo conto del criterio di perequazione.

L’Assemblea ordinaria, prima dell’inizio del successivo esercizio finanziario, approva il Piano d’ambito pluriennale, obbligatorio per ogni linea di attività, contenente la previsione del tasso di copertura del servizio, nel rispetto delle prescrizioni delle norme di finanza locale, nonché le tariffe, nel rispetto della normativa vigente e del criterio di perequazione.

Gli utili netti, risultanti dal bilancio, saranno ripartiti come segue:

-       accantonamento di una somma non inferiore al 5% di esso da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il limite previsto dalle vigenti disposizioni di legge;

-       la rimanenza a disposizione dell'assemblea che approva il bilancio.

Gli eventuali dividendi non riscossi nel quinquennio dal giorno della loro esigibilità si prescrivono a favore del fondo di riserva.

 

ARTICOLO 32

Norme transitorie

Il primo Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente e il Vice Presidente, viene scelto al momento della costituzione della Società e resta in carica per tre anni.

Nel primo anno di gestione del servizio i Comuni e la Provincia regionale anticiperanno il pagamento delle somme afferenti il costo complessivo del servizio, per come desunto dal piano d’ambito, in proporzione alle quote di partecipazione, in quattro rate da pagare entro quindici giorni dalla presentazione di fattura; ulteriori norme integrative saranno previste nel contratto di servizio.