ALLEGATO 2 all’Ordinanza commissariale n. 1069 del 28 novembre 2002 ARTICOLO 1 Costituzione - Denominazione E’ costituita una
Società per azioni denominata “_____________________________”, di seguito
denominata Società, ai sensi dell’art. 22 della legge 8 giugno 199°, n.142,
come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive
modifiche ed integrazioni, tra la Provincia regionale di _________ ed i
Comuni dell’Ambito territoriale ottimale ______ per assicurare la gestione integrata dei rifiuti
di propria competenza. ARTICOLO 4 Scopo della Società La costituzione
della presente Società ha per scopo di assicurare la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti secondo criteri di
efficienza, efficacia ed economicità nell’Ambito territoriale ottimale, in
aderenza alle direttive dell’Unione Europea e alle vigenti disposizioni
normative nazionali e regionali in materia di rifiuti, nonché la
realizzazione di un integrato sistema di verifica concernente il versamento
della tassa sui rifiuti e la corretta gestione del sistema della tariffa,
compreso il periodo di transizione dalla TARSU alla tariffa, con particolare
riferimento all’eliminazione dell’evasione, al fine di consentire una più
equa distribuzione e la totale copertura dei costi della gestione integrata
ed integrale del ciclo dei rifiuti, in conformità alle normative vigenti. ARTICOLO 5 Oggetto La Società ha per
oggetto la gestione integrata dei rifiuti nell’A.T.O., in conformità alla
legislazione vigente, sulla base di un Piano d’ambito, che dovrà,
prioritariamente, prevedere: a)
raccolta differenziata; b)
servizi di raccolta, trasporto, recupero,
riciclaggio e smaltimento di rifiuti solidi urbani pericolosi e non
pericolosi, di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, spazzamento
delle vie, delle aree e degli edifici pubblici, scerbamento e sterramento di
strade ed aree comunali e provinciali aperte al pubblico, pulizia delle
caditoie stradali, dentro e fuori i centri urbani, dei rifiuti abbandonati
lungo i litorali marini e nelle aree naturali protette comprese nell’A.T.O.; c)
fabbisogno di impianti per il trattamento,
la valorizzazione e la collocazione temporanea e definitiva di rifiuti; d)
fabbisogno di ogni altro impianto per il
trattamento dei rifiuti; e)
bonifica di siti contaminati da attività di
smaltimento dei rifiuti; f)
risanamento ambientale di territorio
danneggiato dalla presenza di discariche abusive (art. 160, 3 comma, l.r.
n°25/93); Il Piano potrà
anche prevedere altri servizi quali: g)
derattizzazione, disinfestazione e disinfezione; h)
pulizia delle spiagge e del mare nelle aree di competenza; i)
manutenzione del verde pubblico ed altri servizi
ambientali. La Società potrà
svolgere altresì attività di studi e di ricerca in materia nonché tutte le
attività collaterali o connesse con i servizi predetti, direttamente e/o
mediante convenzioni e/o incarichi, purché strumentali all'oggetto sociale. La Società,
inoltre, può: 1.
Emettere obbligazioni, compiere tutte le
operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari,
compatibilmente con le limitazioni di legge, ritenute dall’Organo Amministrativo
necessarie od utili per il conseguimento dell’oggetto sociale; essa può
prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale; potrà
assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni
in consorzi e/o Società, aventi oggetto analogo connesso od affine al
proprio, escludendosi comunque che l’assunzione di dette partecipazioni possa
divenire l’oggetto esclusivo o principale della Società. 2.
Costituire ATI e altre strutture
associative, societarie o consortili con
altre Società aventi lo stesso scopo sociale. ARTICOLO 6 Erogazione dei servizi L’erogazione dei
servizi relativi alla gestione integrata dei rifiuti sarà assicurato dalla
Società con le modalità previste dalla vigente normativa. -
Il Consiglio d’Amministrazione della
Società, entro il 30 Settembre di ogni anno, aggiornando la pianificazione
d’Ambito, ove necessario, delibera, con riferimento all’anno successivo,
l’eventuale avvio di nuovi servizi da espletare o l’estensione territoriale
di servizi già espletati, prevedendo la copertura dei relativi costi. -
Gli Enti soci dovranno comunicare alla
Società, entro 30 giorni, la data da cui dovrà decorrere l’espletamento del
relativo servizio; tale data dovrà, comunque, ricadere tra il 1° Gennaio ed
il 31 Dicembre dell’anno di avvio del servizio. -
Nel caso in cui l’Ente socio non effettua
tale comunicazione o comunica una data successiva al 31 Dicembre dell’anno di
avvio del servizio, esso dovrà partecipare, in proporzione alla propria
quota, agli oneri di spesa generali che la Società sosterrà per l’avvio del
servizio stesso a decorrere dal 1° Gennaio del suddetto anno. Il costo di
ciascun servizio principale svolto dalla Società dovrà essere perequato per
tutti gli Enti soci appartenenti allo stesso ambito, prescindendo dalla
localizzazione degli impianti e da tutta l’organizzazione del servizio, e
sarà assunto in parte ponendo l’onere a carico direttamente dei cittadini
utenti in misura percentuale non inferiore alla copertura dal servizio di RSU
stabilita annualmente dalle disposizioni di finanza locale per gli enti
locali e la restante parte verrà posta a carico dagli Enti pubblici in
proporzione alla quota di partecipazione. Per gli altri
servizi a richiesta si provvederà convenzionalmente. Per i1
perseguimento dell’oggetto sociale, la Società svolge le funzioni
amministrative e fiscali di competenza dei Comuni e della Provincia regionale
ivi comprese quelle di riscossione della TARSU e/o Tariffa per gli r.s.u. nei
confronti degli utenti. ARTICOLO 17 Consiglio di Amministrazione La Società è
amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri, compreso
il Presidente ed il Vice Presidente, eletti dall’Assemblea, che ne determina
il numero. Gli Amministratori
non possono cumulare altra carica pubblica istituzionale (Amministratori di
Enti Pubblici territoriali locali e/o di altri Enti Pubblici, etc..) e
debbono avere esperienza manageriale nel settore. La nomina di un
Consigliere è riservata alla Provincia, ai sensi dell’articolo 2458 codice
civile. La nomina di un
Consigliere è riservata ai Comuni con meno di 10.000 abitanti, ai sensi
dell’articolo 2458 codice civile. L’elezione del/dei
Consigliere/i di Amministrazione avviene a scrutinio palese con votazione di
una unica lista contenente tutti i nominativi che siano stati proposti
ciascuno da un minimo del 5% del capitale sociale. Verranno eletti i
candidati, nel numero definito dalla Assemblea, ad esclusione del Presidente
e del Vice Presidente, che abbiano riportato il voto favorevole del più alto
numero di azioni. Ciascuna azione potrà essere utilizzata per presentare o
esprimere il voto a un solo candidato. La elezione del
Presidente e del Vice Presidente avverrà con votazione palese su schede
separate contenente tutti i nominativi proposti e verranno eletti i candidati
rispettivamente Presidente e Vice Presidente nell’ordine delle preferenze
riportate. Ciascuna azione potrà essere utilizzata per esprimere il voto a un
solo candidato. Il primo Consiglio
di Amministrazione è nominato con l'atto costitutivo. ARTICOLO 26 Approvazione bilancio L’Assemblea
ordinaria approva il bilancio, delibera sulla destinazione dell’utile netto
di esercizio e ne determina la distribuzione anche tenendo conto, su base
pluriennale, dell’esigenza di offrire un’equa remunerazione al capitale
investito. L’Assemblea
ordinaria delibera anche in ordine alle tariffe del servizio, nel rispetto
della normativa vigente, e tenendo conto del criterio di perequazione. L’Assemblea
ordinaria, prima dell’inizio del successivo esercizio finanziario, approva il
Piano d’ambito pluriennale, obbligatorio per ogni linea di attività,
contenente la previsione del tasso di copertura del servizio, nel rispetto
delle prescrizioni delle norme di finanza locale, nonché le tariffe, nel
rispetto della normativa vigente e del criterio di perequazione. Gli utili netti,
risultanti dal bilancio, saranno ripartiti come segue: -
accantonamento di una somma non inferiore al
5% di esso da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia
raggiunto il limite previsto dalle vigenti disposizioni di legge; -
la rimanenza a disposizione dell'assemblea
che approva il bilancio. Gli eventuali
dividendi non riscossi nel quinquennio dal giorno della loro esigibilità si
prescrivono a favore del fondo di riserva. ARTICOLO 32 Norme transitorie Il primo Consiglio
di Amministrazione, compreso il Presidente e il Vice Presidente, viene scelto
al momento della costituzione della Società e resta in carica per tre anni. Nel primo anno di
gestione del servizio i Comuni e la Provincia regionale anticiperanno il
pagamento delle somme afferenti il costo complessivo del servizio, per come
desunto dal piano d’ambito, in proporzione alle quote di partecipazione, in
quattro rate da pagare entro quindici giorni dalla presentazione di fattura;
ulteriori norme integrative saranno previste nel contratto di servizio. |