ORDINANZA COMMISSARIALE
N. 734 del 22 agosto 2002 Autorizzazione allo smaltimento in discarica dei rifiuti indifferenziati ai sensi dell'art. 5comma 6 D.Lgs 22/97, proroga del termine previsto dal D.L. 286/2001. IL COMMISSARIO DELEGATO VISTO l'articolo
5 della legge 24 febbraio 1992, n° 225, di istituzione del servizio nazionale
di protezione civile; VISTA l'Ordinanza
del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della Protezione civile, n° 2983 del 31
maggio 1999, modificata ed integrata con ordinanza n°3048 del 31 marzo 2000,
n° 3072 del 21 luglio 2000, n° 3136 del 25 maggio
2001 e n° 3190 del 22 marzo 2002, concernenti l'emergenza rifiuti e la tutela
delle acque in Sicilia; VISTO in
particolare l'art.3, comma 1, della predetta legge n°225/1992, che individua,
tra l'altro, quali attività di protezione civile quelle necessarie ed
indifferibili dirette a superare l'emergenza connessa ad eventi che, per
intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri
straordinari; VISTO inoltre
il successivo comma 5 del predetto art. 3 della legge n°225/1992, che prescrive che il superamento
dell'emergenza consiste nell'attuazione, coordinata con gli organi
istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili,
volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita; VISTA l'ordinanza
del Commissario delegato ‑ Presidente della Regione siciliana n° 641 del 23 luglio 2001, con la quale l'Avv.
Felice Crosta è stato nominato Vice commissario, con le competenze afferenti
il commissario delegato e tutte le attribuzioni amministrativo‑contabili
scaturenti dall'attuazione delle predette ordinanze di protezione civile; VISTO il
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i., ed in particolare l'art. 5, comma 6,
che prevede che a partire dal 1 °
gennaio 2000 sia consentito smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da
specifiche norme tecniche ed i rifiuti che residuano dalle operazioni di
riciclaggio, di recupero e di smaltimento di cui ai punti D2, D8, D9, D10 e D11 dell'Allegato
B dal medesimo D.Lgs.; CONSIDERATO che il citato termine
del 1° gennaio 2000 per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati in
discarica è stato prorogato sino all'adozione di specifiche norme tecniche e
regolamentari in materia e comunque non oltre il 22 agosto 2002; ATTESO che
il Commissario per l'emergenza rifiuti in Sicilia, per il conseguimento della
riduzione dello smaltimento dei rifiuti
in discarica, con l'emanazione del P.I.E.R. (Piano per gli interventi di
emergenza), delle "Linee guida per la raccolta differenziata",
delle "Linee guida per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio", del
"Piano stralcio per il settore dei rifiuti inerti", nonché dell'
"Avviso pubblico per la stipula di convenzioni per l'utilizzo della
frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata,
prodotta nei comuni della Regione
siciliana" da destinarsi ad essere utilizzata in impianti di
termovalorizzazione con recupero di energia, ivi compresi quelli per la
produzione di energia elettrica, in sostituzione totale o parziale di
combustibili ora impiegati, e delle
allegate "Linee guida", ha definito un primo nucleo di sistema
integrato di gestione che prevede il ricorso allo smaltimento in discarica
solamente per la frazione
residuale di rifiuti derivante da impianti di trattamento e non più
recuperabile ed è, inoltre, in corso di definizione la redazione del
"Piano generale per la gestione
dei rifiuti in Sicilia", che consentirà di completare il suddetto
sistema integrato di gestione; ATTESO inoltre
che contemporaneamente, per l'attivazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, sono stati programmati
cospicui interventi finanziari sia a favore dei
comuni per la realizzazione delle infrastrutture primarie per la raccolta
differenziata come Centri comunali di raccolta ed isole ecologiche, sia delle
aggregazioni dei Comuni (Consorzi e società d'ambito) per l'avvio dei servizi
di raccolta differenziata e per la realizzazione di impianti di recupero dei
rifiuti ad elevata matrice organica e
di impianti di trattamento del rifiuto secco proveniente da raccolta differenziata, nonché per le attività
di formazione e informazione per la sensibilizzazione alla prevenzione della
formazione dei rifiuti ed alla raccolta differenziata,
interventi tutti ad oggi già realizzati e/o in corso di realizzazione; PRESO ATTO che
il termine del 22 agosto 2002 fissato dal Decreto Legge 286/2001 non
coinciderà con l'entrata in vigore delle nuove norme tecniche e
regolamentari; VERIFICATO che
tali norme tecniche e regolamentari sono contenute nello schema di decreto
legislativo per l'attuazione della direttiva comunitaria sulle discariche,
che sarà oggetto di esame da parte delle competenti Commissioni alla ripresa
dei lavori parlamentari, essendosi già espressa la Conferenza Stato‑Regioni; RAVVISATO pertanto
che, a fronte di tale situazione, il divieto di smaltimento in vigore dal 22
agosto 2002, potrà determinare sul territorio regionale una situazione di
emergenza, con conseguenti ripercussioni di carattere igienico‑sanitario e di
tutela della salute e dell'ambiente; TENUTO CONTO che con nota prot. n° 12260 del
19/08/2002 è stata richiesta l'intesa al Ministro dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio, attivando così le procedure previste dall'art. 5,
comma 6 che, per casi di comprovata necessità e per periodo di tempo
determinati, consentono, d'intesa con il suddetto Ministro, di autorizzare la
prosecuzione delle attività di smaltimento in discarica già in corso nel
rispetto di apposite prescrizioni tecniche e delle norme vigenti in materia; VISTA l'intesa
espressa con nota Gab. N. 2002/8758809 del 22 agosto 2002; ORDINA ART.1 Disporre la prosecuzione dello
smaltimento dei rifiuti in discarica, secondo quanto previsto nei singoli provvedimenti
prefettizi autorizzativi, in deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 6,
del D.Lgs. n. 22/97, come prorogato dal D.L. n. 186/2001 fino all'entrata in
vigore del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva comunitaria e
comunque per un periodo non superIore a tre mesi eventualmente rinnovabile. ART.2 Trasmettere copia della presente
ordinanza al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ed al
Ministero della Salute secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del
D.Lgs. n. 22/97. ART.3 Il preposto alla struttura di supporto
alla gestione commissariale è incaricato dell'esecuzione della presente
ordinanza.
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