ORDINANZA COMMISSARIALE  N. 734 del 22 agosto 2002

 

Autorizzazione allo smaltimento in discarica dei rifiuti indifferenziati ai sensi dell'art. 5comma 6 D.Lgs 22/97, proroga del termine previsto dal D.L. 286/2001.

 

IL COMMISSARIO DELEGATO

 

VISTO                      l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n° 225, di istituzione del servizio nazionale di protezione civile;

 

VISTA                       l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della   Protezione civile, n° 2983 del 31 maggio 1999, modificata ed integrata con ordinanza n°3048 del 31 marzo 2000, n° 3072 del 21 luglio 2000, n° 3136 del 25   maggio 2001 e n° 3190 del 22 marzo 2002, concernenti l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia;

 

VISTO                      in particolare l'art.3, comma 1, della predetta legge n°225/1992, che individua, tra l'altro, quali attività di protezione civile quelle necessarie ed indifferibili dirette a superare l'emergenza connessa ad eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari;

 

VISTO                      inoltre il successivo comma 5 del predetto art. 3 della legge n°225/1992, che   prescrive che il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili, volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita;

 

VISTA                       l'ordinanza del Commissario delegato ‑ Presidente della Regione siciliana n° 641   del 23 luglio 2001, con la quale l'Avv. Felice Crosta è stato nominato Vice commissario, con le competenze afferenti il commissario delegato e tutte le attribuzioni amministrativo‑contabili scaturenti dall'attuazione delle predette ordinanze di protezione civile;

 

VISTO                      il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i., ed in particolare l'art. 5, comma 6, che   prevede che a partire dal 1 ° gennaio 2000 sia consentito smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche ed i rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento di cui ai      punti D2, D8, D9, D10 e D11 dell'Allegato B dal medesimo D.Lgs.;

 

CONSIDERATO      che il citato termine del 1° gennaio 2000 per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati in discarica è stato prorogato sino all'adozione di specifiche norme tecniche e regolamentari in materia e comunque non oltre il 22 agosto 2002;

 

ATTESO                  che il Commissario per l'emergenza rifiuti in Sicilia, per il conseguimento della riduzione dello smaltimento dei rifiuti in discarica, con l'emanazione del P.I.E.R. (Piano per gli interventi di emergenza), delle "Linee guida per la raccolta differenziata", delle "Linee guida per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio", del "Piano stralcio per il settore dei rifiuti inerti", nonché dell' "Avviso pubblico per la stipula di convenzioni per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata, prodotta nei comuni della Regione siciliana" da destinarsi ad essere utilizzata in impianti di termovalorizzazione con recupero di energia, ivi compresi quelli per la produzione di energia elettrica, in sostituzione totale o parziale di combustibili ora impiegati, e delle allegate "Linee guida", ha definito un primo nucleo di sistema integrato di gestione che prevede il ricorso allo smaltimento in discarica solamente per la             frazione residuale di rifiuti derivante da impianti di trattamento e non più recuperabile ed è, inoltre, in corso di definizione la redazione del "Piano generale per la gestione dei rifiuti in Sicilia", che consentirà di completare il suddetto sistema integrato di gestione;

 

ATTESO                  inoltre che contemporaneamente, per l'attivazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, sono stati programmati cospicui interventi finanziari sia a favore dei comuni per la realizzazione delle infrastrutture primarie per la raccolta differenziata come Centri comunali di raccolta ed isole ecologiche, sia delle aggregazioni dei Comuni (Consorzi e società d'ambito) per l'avvio dei servizi di raccolta differenziata e per la realizzazione di impianti di recupero dei rifiuti ad elevata matrice organica e di impianti di trattamento del rifiuto secco proveniente da raccolta differenziata, nonché per le attività di formazione e informazione per la sensibilizzazione alla prevenzione della formazione dei rifiuti ed alla raccolta differenziata, interventi tutti ad oggi già realizzati e/o in corso di realizzazione;

 

PRESO ATTO         che il termine del 22 agosto 2002 fissato dal Decreto Legge 286/2001 non coinciderà con l'entrata in vigore delle nuove norme tecniche e regolamentari;

 

VERIFICATO           che tali norme tecniche e regolamentari sono contenute nello schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva comunitaria sulle discariche, che sarà oggetto di esame da parte delle competenti Commissioni alla ripresa dei lavori parlamentari, essendosi già espressa la Conferenza Stato‑Regioni;

 

RAVVISATO            pertanto che, a fronte di tale situazione, il divieto di smaltimento in vigore dal 22 agosto 2002, potrà determinare sul territorio regionale una situazione di emergenza, con conseguenti ripercussioni di carattere igienico‑sanitario e di tutela della salute e dell'ambiente;

 

TENUTO CONTO   che con nota prot. n° 12260 del 19/08/2002 è stata richiesta l'intesa al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, attivando così le procedure previste dall'art. 5, comma 6 che, per casi di comprovata necessità e per periodo di tempo determinati, consentono, d'intesa con il suddetto Ministro, di autorizzare la prosecuzione delle attività di smaltimento in discarica già in corso nel rispetto di apposite prescrizioni tecniche e delle norme vigenti in materia;

 

VISTA                       l'intesa espressa con nota Gab. N. 2002/8758809 del 22 agosto 2002;

 

 

ORDINA

 

ART.1

Disporre la prosecuzione dello smaltimento dei rifiuti in discarica, secondo quanto previsto nei singoli provvedimenti prefettizi autorizzativi, in deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 22/97, come prorogato dal D.L. n. 186/2001 fino all'entrata in vigore del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva comunitaria e comunque per un periodo non superIore a tre mesi eventualmente rinnovabile.

 

ART.2

Trasmettere copia della presente ordinanza al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ed al Ministero della Salute secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 22/97.

 

 

ART.3

Il preposto alla struttura di supporto alla gestione commissariale è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

 

 

 

IL VICE COMMISSARIO

(Avv. Felice Crosta)

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

COMMISSARIO DELEGATO

(On.le Dr. Salvatore Cuffaro)