STATUTO SOCIALE

 

TITOLO I

(Costituzione - Denominazione - Sede - Durata – Oggetto - Erogazione dei servizi)

 

 

ARTICOLO 1

Costituzione - Denominazione

E’ costituita una Società per azioni a partecipazione pubblica locale, con capitale interamente pubblico o misto ex art. 22 della legge 142/1990, come recepito dalla Regione siciliana con legge n°48/91 e successive modifiche ed integrazioni, denominata “_____________________________” (di seguito denominata Società), per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani di competenza dei Comuni e della Provincia regionale di__________ nel/nei sotto ambito/i ______________________________, individuato/i nel Decreto del Vice Commissario delegato per l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Sicilia n° 280 del 19/04/2001 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. __ del __________, costituito/i dai seguenti Comuni _______________________________________________________________________________________.

Per la parte pubblica assumono partecipazioni nella Società i seguenti Comuni, anche consorziati, del/i sotto ambito/i _________________________________________________________

_______________________________________________________ e la Provincia Regionale.

La Società potrà decidere di aprire il capitale all’ingresso di un Socio privato, in misura non superiore al 49% del capitale sociale, con le modalità di cui all’articolo 7 del presente statuto.

 

ARTICOLO 2

Sede

La Società ha sede legale ed amministrativa nel territorio del Comune con maggiore numero di abitanti e precisamente in ________________, alla via ___________________.

Nei modi e nei termini previsti dalla legge potranno essere istituite o soppresse filiali, agenzie ed uffici in conformità alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

 

ARTICOLO 3

Durata

La durata della Società è stabilita fino al 2030 e può essere prorogata nei modi e nei termini previsti dalla legge.

 

ARTICOLO 4

Scopo della Società

La costituzione della presente Società ha per scopo la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti solidi urbani secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità negli ambiti e/o sub-ambiti ottimali di cui all’art. 1, in aderenza alle direttive dell’Unione Europea e alle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali in materia di rifiuti, nonché la realizzazione di un integrato sistema di verifica concernente il versamento della tassa sui rifiuti e la corretta gestione del sistema della tariffa, compreso il periodo di transizione dalla TARSU alla tariffa, con particolare riferimento all’eliminazione dell’evasione, al fine di consentire una più equa distribuzione e la totale copertura dei costi della gestione integrata ed integrale del ciclo dei rifiuti, in conformità alle normative vigenti, nonché alle disposizioni dettate in materia dall’Unione Europea.

 

 

 

 

ARTICOLO 5

Oggetto

La Società ha per oggetto principale la gestione diretta di pubblici servizi municipali e provinciali in materia di rifiuti in conformità alla legislazione vigente, affidate dai Comuni e dalla Provincia sulla base di un Piano d’impresa e regolati con apposito Contratto di servizio, come di seguito specificati:

Servizi principali

a)   raccolta differenziata;

b)   esercizio di servizi di raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento di rifiuti solidi urbani pericolosi e non pericolosi, di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, spazzamento delle vie, delle aree e degli edifici pubblici, scerbamento e sterramento di strade ed aree comunali e provinciali aperte al pubblico, pulizia delle caditoie stradali, dentro e fuori i centri urbani, dei rifiuti abbandonati lungo i litorali marini e nelle aree naturali protette comprese nel sotto-ambito

c)   progettazione, costruzione e gestione di impianti per il trattamento, la valorizzazione e la collocazione temporanea e definitiva di rifiuti;

d)   progettazione, realizzazione e gestione di ogni altro impianto per il trattamento dei rifiuti;

e)   bonifica di siti contaminati da attività di smaltimento dei rifiuti;

f)    risanamento ambientale di territorio danneggiato dalla presenza di discariche abusive (art. 160, 3 comma, l.r. n°25/93);

Servizi accessori

la Società, inoltre, su richiesta dei singoli Comuni soci e della Provincia regionale, può effettuare per loro conto ulteriori servizi ambientali, da regolare con apposita convenzione aggiuntiva al Contratto di servizio, ai sensi del co. 5 del’art. 2 del D.L.vo 22/97, come ad esempio:

g)   derattizzazione, alla disinfestazione e alla disinfezione, alla pulizia delle spiagge e del mare nelle aree di competenza;

h)   manutenzione del verde pubblico, alla pulizia di scuole ed edifici pubblici, ad interventi manutentivi su edifici pubblici, alla affissione e deaffissione di manifesti

servizi ambientali.

La Società potrà svolgere altresì attività di studi, di ricerca e piani d’impresa nonché tutte le attività collaterali o connesse con i servizi predetti, direttamente e/o mediante convenzioni e/o incarichi, purché strumentali all'oggetto sociale.

La Società, inoltre, può:

1.     Emettere obbligazioni, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, compatibilmente con le limitazioni di legge, ritenute dall’Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell’oggetto sociale; essa può prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale; potrà assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in consorzi e/o Società, aventi oggetto analogo connesso od affine al proprio, escludendosi comunque che l’assunzione di dette partecipazioni possa divenire l’oggetto esclusivo o principale della Società.

2.     Realizzare consorzi e/o ATI e/o altre strutture associative, societarie o consortili con altre Società aventi lo stesso scopo sociale.

Solo quando non sia possibile impostarli in termini di piano d’impresa da realizzare in proprio o in casi eccezionali, imprevisti ed imprevedibili la Società può affidare a terzi incarichi, lavori, studi in ambito ambientale, nonché la progettazione e la costruzione di impianti e opere e, limitatamente al periodo necessario alla Società per organizzarla in proprio, la gestione di impianti e la prestazione dei servizi connessi.

 

ARTICOLO 6

Erogazione dei servizi

I servizi principali di cui all’art. 5 dovranno essere tutti obbligatoriamente affidati alla Società da parte dei Soci.

Le modalità di affidamento saranno le seguenti:

-        Il Consiglio d’Amministrazione della Società, entro il 30 Settembre di ogni anno, delibera, con riferimento all’anno successivo, l’eventuale avvio di nuovi servizi da espletare o l’estensione territoriale di servizi già espletati, approvando, contestualmente, il relativo piano d’impresa, in cui devono essere previsti i costi.

-        Gli Enti soci dovranno comunicare alla Società, entro 30 giorni, la data da cui dovrà decorrere l’espletamento del relativo servizio da parte della Società; tale data dovrà, comunque, ricadere tra il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre dell’anno di avvio del servizio.

-                  Nel caso in cui l’Ente socio non effettua tale comunicazione o comunica una data successiva al 31 Dicembre dell’anno di avvio del servizio, esso dovrà partecipare, in proporzione alla propria quota, agli oneri di spesa generali che la Società sosterrà per l’avvio del servizio stesso a decorrere dal 1° Gennaio del suddetto anno.

I servizi accessori di cui all’art. 5 potranno essere affidati alla Società da parte dei Soci.

Le modalità di affidamento saranno le seguenti:

-        Gli Enti soci, entro il 30 Giugno di ogni anno, richiedono alla Società l’eventuale attivazione di uno o più servizi accessori.

-        Il Consiglio d’Amministrazione della Società, entro il 30 Settembre di ogni anno, delibera, con riferimento all’anno successivo, l’eventuale avvio di nuovi servizi da espletare o l’estensione territoriale di servizi già espletati approvando, contestualmente, il relativo piano d’impresa, in cui devono essere previsti i costi.

-        Gli Enti soci dovranno comunicare alla Società, entro 30 giorni, la data da cui dovrà decorrere l’espletamento del relativo servizio da parte della Società; tale data dovrà, comunque, ricadere tra il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre dell’anno di avvio del servizio.

-        Nel caso in cui l’Ente socio non effettua tale comunicazione o comunica una data successiva al 31 Dicembre il servizio, limitatamente al suddetto Ente, non sarà attivato; restano comunque a carico del suddetto Ente, in quota parte, le spese sostenute per la redazione del piano d’Impresa.

Il costo di ciascun servizio principale svolto dalla Società dovrà essere perequato per tutti gli Enti soci appartenenti allo stesso sub-ambito, prescindendo dalla localizzazione degli impianti e da tutta l’organizzazione del servizio, e sarà assunto in parte ponendo l’onere a carico direttamente dei cittadini utenti in misura percentuale non inferiore alla copertura dal servizio di RSU stabilita annualmente dalle disposizioni di finanza locale per gli enti locali e la restante parte verrà posta a carico dagli Enti pubblici in proporzione alla quota di partecipazione.

Per gli altri servizi a richiesta si provvederà convenzionalmente.

Per i1 perseguimento dell’oggetto sociale, la Società svolge le funzioni amministrative e fiscali di competenza dei Comuni e della Provincia regionale ivi comprese quelle per l’applicazione di sanzioni amministrative, e quelle di riscossione della TARSU e/o Tariffa per gli r.s.u. nei confronti degli utenti.

La Società è competente a stipulare le convenzioni con i consorzi di filiera e a riscuotere il contributo dovuto dai medesimi consorzi per le frazioni di raccolta differenziata conferite alle piattaforme CONAI.

Per l’erogazione dei servizi la Società dovrà dotarsi di un organico che dovrà essere previsto nel piano d’impresa di cui agli artt.5, 6 e 26 e che dovrà provenire, quanto al personale dei livelli ___, ___, ___, ___, nell’ordine di priorità:

A.    dagli attuali servizi di igiene ambientale e dal personale amministrativo che svolge attività ad esso correlate nei Comuni e nella Provincia (ragioneria, tributi, personale, etc..), con preferenza per gli addetti con anzianità minore;

B.    dal personale in forza alle ditte che hanno in appalto i servizi di n.u. qualora sia stato previsto nel capitolato di affidamento dei servizi la clausola del passaggio immediato e diretto dalla ditta cessante alla ditta subentrante;

C.    dai lavoratori che hanno già prestato servizio nei Comuni e/o nella Provincia nell’ambito dei programmi LSU e/o LPU in materia ambientale;

D.    da personale disoccupato, in particolare giovani iscritti da più di 24 mesi nelle liste di collocamento, attraverso progetti LPU;

Le unità di personale di cui ai punti A e B dell’art. 6 che transiteranno alla Società mantengono l’anzianità giuridica ed economica dell’Ente di provenienza, e vengono inquadrate secondo le tabelle di equiparazione vigenti al momento del passaggio nei contratti nazionali di lavoro di categoria o, in mancanza, per assimilazione tra le vecchie e le nuove mansioni.

Le unità di personale di cui ai punti A, B e C non possono essere superiori, per ogni Ente, ad una quota proporzionale alla percentuale di servizio che l’Ente medesimo ha affidato alla Società rispetto al totale dei servizi che la Società svolge.

Il criterio di proporzionalità di cui sopra dovrà essere osservato anche per ogni singolo profilo professionale.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione della Società, gli Enti sono obbligati a riassorbire il personale di ruolo proveniente dall’Ente stesso.

Le eventuali unità di personale di cui al punto D devono provenire, per ogni Ente, dall’Ufficio di collocamento territorialmente competente, nei limiti di una quota proporzionale alla percentuale di servizio che l’Ente medesimo ha affidato alla Società rispetto al totale dei servizi che la Società svolge e devono essere utilizzati, preferibilmente, nel territorio dell’Ente stesso.

La Società potrà utilizzare, per specifiche professionalità, personale direttamente assunto, nel rispetto delle norme previste in materia di mercato del lavoro

 

TITOLO II

(Capitale sociale – Azioni - Alienazione di azioni – Maggioranza pubblica)

 

ARTICOLO 7

Capitale sociale

Il capitale iniziale della Società è di lire ___________________ euro _____________ ed è diviso in numero ________ azioni nominative ordinarie di lire ________ euro _________ nominali cadauna.

Le azioni sono indivisibili e conferiscono al loro possessore eguale diritti.

La percentuale di partecipazione alla Società è determinata in ragione del numero di abitanti residenti in ciascun Comune sulla base degli indici ISTAT al 31 dicembre dell’anno precedente alla data di costituzione della Società, detratta la quota azionaria spettante alla Provincia.

La Provincia Regionale può detenere una percentuale massima del 10% delle azioni spettanti ai Soci pubblici, e comunque non superiore alla percentuale del Comune socio con la popolazione massima.

L’Ente che aderisce alla Società è comunque obbligato a partecipare alle spese generali di amministrazione proporzionalmente alla propria percentuale azionaria, indipendentemente dall’attivazione specifica di servizi da parte della Società.

La sottoscrizione del capitale sociale iniziale da parte dei Comuni e della Provincia Regionale avviene mediante conferimento in denaro alla Società per azioni.

Nel caso di aumento del capitale sociale per il conferimento di beni e attrezzature, sia da parte dei Soci pubblici, sia da parte dei Soci privati, la relativa delibera assembleare disciplinerà le modalità di eventuale partecipazione dei Soci alla sottoscrizione delle nuove quote.

 

Nel caso che vi sia all’atto della costituzione della Società anche conferimento di attrezzature, mobili registrati e immobilizzazioni varie da parte di un ente, tale conferimento verrà effettuato in conto gestione e la Società provvederà ad elaborare un piano di riequilibrio triennale, che compensi la differenza mediante un minor costo del servizio rispetto agli altri Enti soci.

La Società potrà, ove ne ravvisi l’opportunità, scegliere un partner privato, a mezzo bando pubblico, per una percentuale azionaria massima pari al 49%.

Il valore delle azioni da bandire è calcolato alla data in cui viene pubblicato il relativo bando, attribuendo ad esse valore di scambio commisurato al reale patrimonio della Società. La vendita delle azioni è imputabile proporzionalmente alle quote di partecipazione della parte pubblica con il duplice limite del possesso del 51% di capitale della parte pubblica e del possesso di almeno una azione da parte di ogni Socio pubblico.

Il ricavato della vendita dovrà essere utilizzato per investimenti o per spese di gestione.

In caso di richiesta di ingresso di nuovi Soci pubblici appartenenti al sottoambito, successivamente alla costituzione della Società, si procederà ad una nuova ripartizione del capitale sociale della parte pubblica, basata sulla popolazione residente in ciascun Comune, con il limite del possesso di almeno una azione da parte di ogni Socio pubblico e nel rispetto di quanto stabilito al quarto paragrafo del presente articolo per la quota azionaria della Provincia Regionale.

Nel caso in cui l’adesione alla Società avvenga dopo la data di costituzione e comunque entro un anno dalla stessa, la sottoscrizione delle azioni da parte dell’Ente avviene al valore nominale al momento della costituzione della Società.

Successivamente a tale data il Comune dovrà versare alla Società, oltre il valore nominale delle azioni sottoscritte, un sovra prezzo per ogni ulteriore anno di ritardo oltre il primo, calcolato sulla differenza tra valore reale e valore nominale delle azioni: 10% del suddetto valore per il primo anno, 25% per il secondo, 45% per il terzo, 70% per il quarto, 90% per il quinto; dopo il quinto anno alle azioni sarà attribuito valore di scambio commisurato con il reale patrimonio della Società al momento dell’adesione.

I versamenti liberatori delle azioni sottoscritte sono richiesti, salva diversa deliberazione dell’Assemblea degli azionisti, dal Consiglio di Amministrazione nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni.

Il capitale sociale potrà inoltre essere aumentato per deliberazione dell’Assemblea.

 

 

ARTICOLO 8

Azioni

Ogni azione è indivisibile e obbligatoriamente nominativa: la Società non riconosce che un Socio titolare per ciascuna azione.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

La qualità di azionista costituisce di per sé sola adesione all’atto costitutivo ed al presente statuto.

La Società può emettere titoli obbligazionari, nominativi o al portatore, nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

 

ARTICOLO 9

Alienazione di azioni

Nel caso di vendita di azioni da parte di un Socio pubblico, questa deve riguardare l’intero pacchetto azionario e potrà avvenire solo tra soggetti della parte pubblica.

I Soci pubblici hanno diritto di prelazione proporzionalmente alla partecipazione già posseduta. Il prezzo di acquisto sarà quello relativo alla quota parte del capitale della Società, al valore nominale di sottoscrizione.

Il Socio pubblico che voglia vendere la propria quota, dovrà darne comunicazione scritta mediante raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio di amministrazione ed agli altri Soci pubblici, indicando le condizioni di pagamento. Ciascun Socio potrà comunicare al Socio cedente la propria volontà di acquistare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire entro trenta giorni dalla ricezione della offerta, una quota proporzionale a quella già detenuta, e, per il caso non tutti i Soci esercitino il diritto di prelazione, l’eventuale ulteriore quota che è disposto ad acquistare.

Nel caso di vendita delle azioni da parte del Socio privato, questa deve riguardare l’intero pacchetto azionario.

I Soci pubblici hanno diritto di prelazione in quote proporzionali a quelle già possedute.

Il Socio privato che voglia vendere la propria quota dovrà darne comunicazione scritta mediante raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio di amministrazione ed agli altri Soci, indicando il valore nominale della quota, il prezzo richiesto e le condizioni di pagamento.

Ciascun Socio potrà comunicare al Socio cedente la propria volontà di acquistare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire entro trenta giorni dalla ricezione della offerta, una quota proporzionale a quella già detenuta, e, per il caso non tutti i Soci esercitino il diritto di prelazione, l’eventuale ulteriore quota che è disposto ad acquistare.

Nel caso in cui il diritto di prelazione non venga esercitato in tutto o in parte, il trasferimento delle azioni ad un diverso Socio privato è subordinato, ai sensi dell’art. 2355 del C.C. al possesso dei requisiti ed alle condizioni contenute nel bando di selezione del Socio privato.

La procedura per l’accertamento per la sussistenza dei requisiti e del rispetto delle condizioni del bando è rimessa al Consiglio di Amministrazione che provvede con apposita Delibera. 

L’eventuale trasferimento di azioni in difformità a quanto prescritto nel presente articolo non è efficace nei confronti della Società.

Il diritto di prelazione a favore dei Soci opererà, ai sensi del presente articolo, anche nel caso in cui taluno di essi intenda trasferire senza corrispettivo, permutare o altrimenti disporre delle azioni, anche per transazione o per cessione dei beni.

Ciascun Socio, che intenda concedere proprie azioni in usufrutto o pegno o comunque sottoporle ad altre operazioni che ne limitino la piena disponibilità, è obbligato ad informare gli altri Soci e ad offrire ad esse la prelazione dei corrispondenti diritti ai sensi del presente articolo.

Le disposizioni tutte di cui sopra si applicano anche nel caso di vendita dei diritti di opzione derivanti da aumenti di capitale; in questo caso i termini su indicati saranno dimezzati.

La vendita delle azioni e dei diritti di opzione e l’effettuazione delle altre operazioni di cui sopra sarà efficace nei confronti della Società solo dopo che il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione successiva alla segnalazione effettuata da chiunque degli interessati, avrà accertato che il Socio alienante ha esattamente adempiuto alle prescrizioni di cui al presente articolo.

Resta fermo, comunque, che l’alienazione delle azioni e l’effettuazione di operazioni che ne limitino la piena disponibilità, a favore di terzi non potrà aver luogo qualora comportasse il venir meno dei requisiti di mantenimento della partecipazione di maggioranza a soggetti pubblici locali.

Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo dovranno essere date, tramite lettera con avviso di ricevimento, agli azionisti agli indirizzi risultanti dal libro Soci ed alla Società, indirizzandole presso la sede legale.

 

 

ARTICOLO 10

Maggioranza pubblica

Nel caso in cui la Società deliberi l’ingresso di un Socio privato e, comunque, anche successivamente, per tutta la durata della Società, le quote in mano pubblica dovranno comunque rappresentare almeno il 51% del capitale.

La condizione di cui al  comma che precede dovrà essere rispettata anche in caso di nuove emissioni azionarie.

 

 

TITOLO III

(Assemblee)

 

 ARTICOLO 11

Assemblea ordinaria e straordinaria

L’Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, oppure, anche oltre tale termine, ma entro sei mesi come sopra decorrenti, qualora particolari esigenze lo richiedano.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la sede sociale, salvo diversa motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

L’Assemblea straordinaria ha luogo nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto ed ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione e/o un quinto (1/5) dei Soci lo ritenga opportuno.

 

ARTICOLO 12

Vincoli

L’Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità delle leggi e dello Statuto sociale, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

 

ARTICOLO 13

Convocazione

L’Assemblea è convocata con avviso, da inviarsi con lettera raccomandata ai Soci, Consiglieri e ai Sindaci, recante l’ordine del giorno e gli altri elementi richiesti dalla legge, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione; lo stesso avviso dovrà prevedere una seconda convocazione.

Qualora non venisse adempiuta la suddetta formalità, l’Assemblea è comunque regolarmente costituita quando è rappresentato l’intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori in carica ed i Sindaci effettivi.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si. ritenga sufficientemente informato.

           

ARTICOLO 14

Diritto di intervento - delega

L'intervento in assemblea è regolato dall'art. 2370 del codice civile e dall'art. 4 della legge 29 dicembre 1962 n. 1745.

All’Assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei Soci da almeno 5 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea, che siano in regola con i versamenti richiesti e che abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale ovvero presso istituti di credito indicati nell’avviso di convocazione.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

I Soci aventi diritto di intervento possono farsi rappresentare in Assemblea mediante semplice delega scritta con l’osservanza delle disposizioni dell’articolo 2372 codice civile.

Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervenire in Assemblea, ed inoltre determinare le modalità di votazione.

 

ARTICOLO 15

Presidente e segretario Assemblea

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente o, mancando od essendo impedito anche quest’ultimo, dall’Amministratore più anziano per carica presente.

In assenza di Amministratori, l’Assemblea sarà presieduta da persona all’uopo designata dagli azionisti intervenuti.

Il Presidente è assistito da un segretario a meno che il verbale sia o debba essere redatto ai sensi di legge da un notaio.

L’Assemblea nomina un segretario scelto, preferibilmente, tra i Segretari comunali o provinciali degli Enti soci o, in subordine, tra altro personale, anche esterno alla Società e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori tra gli intervenuti. Le deliberazioni dell’Assemblea sono fatte risultare da processo verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso o, in sostituzione di quest’ultimo, da un notaio nei casi in cui la sua presenza per la redazione dei verbali sia richiesta dalla legge o sia ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

Le copie e gli estratti dei verbali, anche per la loro produzione in giudizio, sono certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal segretario o dal notaio.

 

ARTICOLO 16

Regolarità dell’Assemblea e Votazione

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza delle azioni rappresentate.

 In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualora sia rappresentata almeno una quota pari ai due quinti del capitale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza delle azioni presenti o rappresentate. L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole del 75% delle azioni presenti o rappresentate.

In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualora sia rappresentata almeno una quota pari a metà del capitale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza delle azioni presenti o rappresentate.

 

TITOLO IV

(Amministrazione della Società)

 

ARTICOLO 17

Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente, eletti dall’Assemblea, che ne determina il numero.

Gli Amministratori non possono cumulare altra carica pubblica istituzionale (Amministratori di Enti Pubblici territoriali locali e/o di altri Enti Pubblici, etc..) e debbono avere esperienza manageriale nel settore.

Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato con l'atto costitutivo.

La nomina di un Consigliere è riservata alla Provincia, ai sensi dell’articolo 2458 codice civile.

La nomina di un Consigliere è riservata ai Comuni con meno di 10.000 abitanti, ai sensi dell’articolo 2458 codice civile.

Ove sia presente un Socio privato, a lui spetterà la nomina di un Consigliere se la sua quota di partecipazione è uguale o inferiore al 25% del capitale della Società; di due Consiglieri, se la sua quota è maggiore del 25% ed il totale dei Consiglieri di Amministrazione è superiore a 5. La delibera di aumento di capitale che sarà presa per consentire l’ingresso del Socio privato modificherà il presente statuto onde determinare le modalità di tali nomine.

L’elezione del/dei Consigliere/i di Amministrazione avviene a scrutinio palese con votazione di una unica lista contenente tutti i nominativi che siano stati proposti ciascuno da un minimo del 5% del capitale sociale. Verranno eletti i candidati, nel numero definito dalla Assemblea, ad esclusione del Presidente e del Vice Presidente, che abbiano riportato il voto favorevole del più alto numero di azioni. Ciascuna azione potrà essere utilizzata per presentare o esprimere il voto a un solo candidato.

La elezione del Presidente e del Vice Presidente avverrà con votazione palese su schede separate contenente tutti i nominativi proposti e verranno eletti i candidati rispettivamente Presidente e Vice Presidente nell’ordine delle preferenze riportate. Ciascuna azione potrà essere utilizzata per esprimere il voto a un solo candidato.

 

ARTICOLO 18

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga più opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali; restano esclusi dalla sua competenza le materie che, a norma di legge e di questo statuto, sono riservate all’Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare particolari funzioni e conferire incarichi speciali al Presidente e all’Amministratore delegato.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti.

 

ARTICOLO 19

Durata in carica

Gli amministratori tutti durano in carica tre anni e comunque fino ad approvazione del bilancio dell’esercizio in cui scadrebbe il loro mandato. Essi sono rieleggibili e possono essere revocati in qualunque momento.

Nei confronti dell’amministratore che non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, potrà essere avviata la procedura di pronunciamento di decadenza dalla carica.

 

ARTICOLO 20

Funzioni del Presidente

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa, di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spetta al Presidente, e nei limiti della delega, alle persone con poteri delegati ai sensi dell'art. 2381 del c.c.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società con firma libera per la esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio. Può rilasciare anche a terzi procure speciali per atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione predeterminati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è rieleggibile.

Il Presidente:

a)   convoca le Assemblee, ne accerta la regolare costituzione e le presiede;

b)  sovrintende al regolare andamento della Società;

c)   riferisce all’Assemblea sull’andamento della gestione aziendale segnatamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dall’Assemblea stessa e, ove necessario, ne sollecita l’emanazione;

d)  promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell’attività aziendale con le realtà sociali, economiche e culturali delle comunità locali;

e)   adotta, sotto la sua responsabilità, in casi di necessità ed urgenza insorti posteriormente all’ultima seduta, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza e, comunque, entro trenta giorni dalla assunzione.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o dal Consigliere anziano. La firma del Vice Presidente o del Consigliere anziano fa fede dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.

 

ARTICOLO 21

Amministratore delegato

L'Amministratore delegato viene scelto dal Consiglio al proprio interno, ma, se è presente un Socio privato, esso dovrà essere scelto su indicazione dei Soci pubblici. In questo caso, il Socio privato avrà diritto a designare il Direttore generale.

Il Consiglio di Amministrazione, previo apposito atto deliberativo delegherà all’Amministratore delegato almeno le seguenti attribuzioni:

a)   dirigere l’attività tecnica, amministrativa, finanziaria della Società;

b)  determinare la struttura organizzativa aziendale; dirigere tutto il personale; provvedere alla istituzione di rapporti di lavoro ad eccezione dei dirigenti;

c)   adottare i provvedimenti per assicurare e migliorare l’efficienza dei servizi della Società ed il loro organico sviluppo;

d)  provvedere nei limiti e con le modalità stabilite in apposito regolamento alla esecuzione dei lavori ed alla acquisizione dei servizi e forniture indispensabili per il funzionamento della Società.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2323, 2443, 2446, 2447 del codice civile.

 

ARTICOLO 22

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente. In caso di loro impedimento dovrà provvedervi il Consigliere più anziano.

L’anzianità è determinata dall’età anagrafica dei Consiglieri.

La convocazione è fatta nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, con lettera raccomandata, contenente anche l’indicazione dell’ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione e, per i casi di urgenza, con telegramma da spedire almeno tre giorni prima, presso il domicilio di ciascun Consigliere e ciascun Sindaco effettivo.

L’espletamento di tale formalità non è necessario quando vi sia la contemporanea presenza di tutti gli Amministratori e dei Sindaci effetti; La convocazione ha luogo normalmente una volta ogni 3 (tre) mesi ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l’opportunità e quando ne faccia richiesta scritta il Vice Presidente o almeno 1/3 dei membri in carica.

Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti l’acquisto di beni immobili, l’assunzione e/o la cessione di interessenze e partecipazioni, il rilascio del consenso per iscrizioni ipotecarie sui beni sociali, budget annuale, stipula di contratti per importi eccedenti e/o diversi rispetto alle previsioni del piano, dovranno essere assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Amministratori in carica, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il verbale relativo è sottoscritto dal Presidente che ha presieduto la riunione e dal segretario della stessa.

Il Consiglio di Amministrazione:

-        nomina l’Amministratore delegato e ne determina il relativo compenso;

-        può nei limiti di legge, delegare particolari funzioni e conferire incarichi speciali al Presidente, all'Amministratore Delegato;

-        ha la facoltà di nominare e revocare il Direttore generale, determinandone le funzioni ed i poteri, nel rispetto delle attribuzioni dell’Amministratore Delegato.

-        può, nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, un segretario determinando la durata dell’incarico e l’eventuale compenso.

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto.

In ogni ipotesi di decadenza del Consiglio di amministrazione si applica il disposto del IV comma dell'art. 2386 del c.c.

 

ARTICOLO 23

Compenso amministratori

Quando l’Assemblea lo reputi opportuno, può fissare un compenso per gli Amministratori, i quali hanno comunque diritto al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle loro funzioni.

 

ARTICOLO 24

Composizione collegio sindacale

Il Collegio Sindacale, è costituito da 3 (tre) Sindaci Effettivi compreso il Presidente e 2 (due) Supplenti.

L'elezione avverrà con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione.

Al momento dell’ingresso del Socio privato con una quota di partecipazione al capitale superiore al 35%, il Collegio sindacale decade e dovrà essere ricostituito, riservando al Socio pubblico due Sindaci effettivi ed uno supplente ed al Socio privato la nomina di un Sindaco effettivo e di un supplente.

L'assemblea determina il compenso da corrispondere ai Sindaci Effettivi e supplenti.

La cessazione dei Sindaci dalla carica per decorrenza del triennio ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

 

TITOLO V

(Bilancio ed utili)

 

ARTICOLO 25

Redazione bilancio

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio finanziario inizia con la data di costituzione della Società e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.

Alla fine di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del progetto bilancio sociale, da proporre, entro i termini, assieme alla relazione degli Amministratori e del Collegio Sindacale, all’approvazione dell’Assemblea.

 

ARTICOLO 26

Approvazione bilancio

L’Assemblea ordinaria approva il bilancio, delibera sulla destinazione dell’utile netto di esercizio e ne determina la distribuzione anche tenendo conto, su base pluriennale, dell’esigenza di offrire un’equa remunerazione al capitale investito.

L’Assemblea ordinaria delibera anche in ordine alle tariffe del servizio, nel rispetto della normativa vigente, e tenendo conto del criterio di perequazione.

L’Assemblea ordinaria, prima dell’inizio del successivo esercizio finanziario, approva il Piano d’impresa pluriennale, obbligatorio per ogni linea di attività, contenente la previsione del tasso di copertura del servizio, nel rispetto delle prescrizioni delle norme di finanza locale, nonché le tariffe, nel rispetto della normativa vigente e del criterio di perequazione.

Gli utili netti, risultanti dal bilancio, saranno ripartiti come segue:

-        accantonamento di una somma non inferiore al 5% di esso da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il limite previsto dalle vigenti disposizioni di legge;

-        la rimanenza a disposizione dell'assemblea che approva il bilancio.

Gli eventuali dividendi non riscossi nel quinquennio dal giorno della loro esigibilità si prescrivono a favore del fondo di riserva.

 

ARTICOLO 27

Certificazione bilancio

Il bilancio annuale della Società, ferme restando le attribuzioni del collegio sindacale, dovrà essere sottoposto a certificazione da parte di una Società di revisione avente comprovata e qualificata esperienza ed iscritta nell’albo speciale di cui all’articolo 8 del Decreto Presidente della Repubblica 31 marzo 1975 n. 136;

Il conferimento dell’incarico è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Detto incarico non potrà essere conferito a Società di revisione che si trovino in situazione di incompatibilità previste dal primo comma dell’articolo 3 del Decreto Presidente della Repubblica sopra menzionato.

Verranno osservate anche le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dello stesso articolo.

Ai fini della certificazione il bilancio d’esercizio della Società deve essere trasmesso alla Società di revisione almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo

 

TITOLO VI

(Scioglimento)

 

ARTICOLO 28

Liquidazione Società

Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l’assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinando i relativi poteri e compensi e stabilendo le modalità della liquidazione che potrà prevedere anche la cessione in blocco dell'azienda o di rami aziendali o beni, nonché l'assegnazione di beni o diritti ai Soci e il riassorbimento del personale secondo le modalità di cui all’art. 6.

 

ARTICOLO 29

Domicilio Soci

Il domicilio dei Soci, per quello che concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto ad ogni effetto di legge presso l’ultimo domicilio dai medesimi comunicato alla Società.

 

ARTICOLO 30

Rimando

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del c.c. e delle altre legge vigenti in materia di Società.

 

ARTICOLO 31

Controversie

Ogni eventuale controversia comunque relativa al presente atto (compreso quelle inerenti la sua interpretazione , esecuzione e validità) che non fosse possibile comporre direttamente fra le parti in via di bonaria e definizione sarà sottoposta al giudizio di un Collegio di tre arbitri.

Ciascuna parte designerà un arbitro ed i due arbitri così nominati designeranno il terzo.

A questi effetti la parte che intende sottoporre la controversia ad arbitrato ne informerà l’altra con una comunicazione contenente anche le generalità dell’arbitro designato.

Nel caso che l’altra parte non proceda alla designazione del suo arbitro entro i quindici giorni dalla comunicazione e/o i due arbitri designati non designano il terzo entro gli 15 giorni dall’ultima designazione le designazioni saranno effettuate dal Presidente del Tribunale di _________________ ad istanza della parte più diligente.

Identica procedura sarà applicabile nel caso che uno degli arbitri rassegni il suo mandato o comunque non possa continuare nel suo ufficio.

Gli arbitri, quali amichevoli compositori e mandatari a transigere, decideranno secondo equità ed anche senza formalità di procedura, salvo il rispetto del contraddittorio, e la relativa decisione, anche se resa e sottoscritta a maggioranza, costituirà stipulazione vincolante e definitiva tra le parti stesse, secondo le regole dell’arbitrato libero, e sarà immediatamente esecutiva.

Il Collegio Arbitrale, che determinerà anche i costi dell’arbitrato e la relativa attribuzione, comunicherà la sua decisione alle parti entro sessanta giorni decorrenti dalla data in cui il Collegio medesimo sarà stato completato, salvo deroga richiesta da entrambi le parti o disposta dal collegio stesso, per un periodo non superiore a trenta giorni.

Resta obbligo ed impegno delle parti a dare immediata e spontanea esecuzione alla decisione arbitrale.

 

ARTICOLO 32

Norme transitorie

Il primo Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente e il Vice Presidente, viene scelto al momento della costituzione della Società e resta in carica fino al momento della scelta del Socio privato.

Nel primo anno di gestione del servizio i Comuni e la Provincia regionale anticiperanno il pagamento delle somme afferenti il costo complessivo del servizio, per come desunto dal piano d’impresa, in proporzione alle quote di partecipazione, in quattro rate da pagare entro quindici giorni dalla presentazione di fattura; ulteriori norme integrative saranno previste nel contratto di servizio.