Regolamento tipo comunale per la gestione dei
rifiuti
Approvato con
D.P.R.S. n.159 del 26/7/2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n.37 dell’11/8/2000 (parte prima)
Comune di………………
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI
SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
Redatto ai sensi dell’art. 21 del Decreto
Legislativo n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.
Approvato con atto del Consiglio Comunale n.
………….. del…………..
DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI
A.1 Finalità del presente regolamento
A.1.1 Il presente regolamento nel rispetto dei
principi di efficacia, efficienza ed economicità stabilisce:
le disposizioni per assicurare la tutela
igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
le modalità del servizio di raccolta e
trasporto dei rifiuti urbani;
le modalità del conferimento, della raccolta
differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una
distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero
degli stessi;
le norme atte a garantire una distinta ed
adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed
estumulazione;
le disposizioni necessarie a ottimizzare le
forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio
in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da
rispettare;
le modalità di esecuzione della pesata dei
rifiuti urbani prima di inviarli al
recupero e allo smaltimento;
l’assimilazione per qualità e quantità dei
rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e
dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi della normativa
vigente. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del
trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento
delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade
ed aree pubbliche o sulle strade marittime e lacunali e sulle rive dei corsi
d’acqua.
A.2 Campo
di applicazione del presente regolamento
A.2.1
Ove non diversamente specificato, le norme e prescrizioni del presente
regolamento si applicano:
per quanto attiene alle disposizioni specifiche
di disciplina dei pubblici servizi di smaltimento dei rifiuti urbani esterni e
interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, entro i limiti delle
zone all'interno delle quali sono istituiti i servizi medesimi;
per quanto attiene alle norme finalizzate alla
tutela dell'ambiente e della salute della cittadinanza, nonchè al perseguimento
degli obiettivi dell’art. 21 del Decreto legislativo 5/2/1997 n° 22, all'intero
territorio comunale.
Le disposizioni del presente Regolamento non si
applicano:
a) ai
rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del DPR 13 febbraio 1964, n. 185 e
successive modifiche ed integrazioni;
b) ai
rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione trattamento ed ammasso delle
risorse minerarie e dallo sfruttamento delle cave;
c) alle
carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze
utilizzate nell’attività agricola;
d) agli
scarichi disciplinati dalla legge n. 152/99, e successive modificazioni;
e) alle
emissioni nell’aria soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966
n. 615, ai relativi regolamenti di esecuzione e alle leggi successive;
f) agli
esplosivi.
A.3 Estensione
del diritto di privativa
A.3.1 Il diritto di privativa di cui all'art.
21 del decreto legislativo 5 febbraio1997 n° 22 è esteso all'intero territorio
del Comune.
A.4 Oggetto
e contenuti del presente regolamento
A.4.1 Il presente regolamento disciplina:
a) le
modalità di espletamento dei pubblici servizi di smaltimento dei rifiuti urbani
e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del successivo capitolo
B, gli obblighi dei produttori e/o conferitori di tali rifiuti, nonché le norme
per garantire la tutela igienico-sanitaria dell’ambiente, della cittadinanza e
degli addetti in ogni fase della gestione dei rifiuti;
b) le
modalità di espletamento del pubblico servizio di spazzamento, inerente
all'asporto, alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, i
divieti e gli obblighi annessi alla produzione di rifiuti urbani esterni,
nonché le norme per garantire la tutela igienico-sanitaria dell’ambiente, della
cittadinanza e degli addetti in ogni fase della gestione dei rifiuti;
c) i
criteri di assimilazione ai rifiuti urbani delle categorie di rifiuti speciali
da assimilare agli urbani, ai sensi dell'art.57, 1° comma del decreto
legislativo n.22/97, fintanto che lo Stato non determini i criteri qualitativi
e quantitativi per l'assimilazione, ai sensi dell'art. 18, lett. D), del
decreto legislativo n. 22/97;
d) le
delimitazioni, i relativi criteri di definizione e le procedure di eventuale
modifica dei perimetri all’interno dei quali sono istituiti rispettivamente il
servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali
assimilati agli urbani ed il servizio di spazzamento e asporto dei rifiuti
urbani esterni;
e) le
norme per assicurare l’osservanza di adeguati principi di tutela
igienico-sanitaria per l’ambiente e la cittadinanza in funzione della
produzione di rifiuti fuori dai perimetri entro cui sono istituiti i relativi
servizi di raccolta, asporto e smaltimento, di cui alla precedente lettera d)
del presente regolamento;
f) le
norme atte a garantire fin dal conferimento un distinto e adeguato smaltimento
dei rifiuti pericolosi e dei RUP;
g) i
principi e le disposizioni atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero
di materiali da destinarsi al riciclo ed alla produzione di energia;
h) le
modalità del conferimento della raccolta differenziata al fine di garantire una
distinta gestione delle diverse frazioni dei rifiuti e promuovere il recupero
degli stessi;
i) le
norme per garantire la tutela dell'ambiente, nonché la tutela della salute
della cittadinanza e degli addetti in ogni fase della gestione dei rifiuti.
A.5 Attività
di smaltimento dei rifiuti svolte dal Comune
A.5.1 Il Comune, in osservanza agli artt. 22 e
23 della Legge n° 142/90, eroga i seguenti servizi:
Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai
sensi del successivo capitolo B del presente Regolamento:
a) servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni non ingombranti;
b) servizio
di raccolta e smaltimento di rifiuti urbani interni ingombranti;
c) servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi;
d) servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani (definiti
nel successivo capitolo B del presente Regolamento), anche attraverso
particolari articolazioni del servizio di raccolta, da definirsi in relazione
alle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti oggetto del conferimento;
e) servizio
di raccolta (spazzamento) e smaltimento dei rifiuti urbani esterni;
f) raccolta
delle frazioni di materiale recuperabile mediante istituzione di appositi
servizi di raccolta differenziata;
g) raccolta
dei rifiuti cimiteriali.
Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani:
Smaltimento dei residui dell’attività di
trattamento rifiuti e degli impianti pubblici di depurazione delle acque reflue
urbane;
Smaltimento dei rifiuti speciali ospedalieri e
simili, ivi compresa, se richiesta, la raccolta.
Smaltimento dei rifiuti speciali non
assimilabili o non assimilati agli urbani, previa convenzione con i produttori,
nei limiti di potenzialità ed attitudine degli impianti disponibili;
Raccolta degli imballaggi e delle frazioni
merceologiche similari (f.m.s.).
A.6 Definizioni
Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od
oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o
destinato all’abbandono.
Per smaltimento si intende il complesso delle
attività sottodefinite:
Conferimento:
le
modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati
dall’utente e successivamente consegnati al servizio di raccolta;
Raccolta:
le
operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all’accumulo in
apposita attrezzatura o impianto;
Raccolta Differenziata:
insieme
delle operazioni atte a selezionare dai rifiuti urbani e speciali , già nella
fase di raccolta, le frazioni merceologiche dalle quali si possono recuperare
materiali ed energia, ovvero che devono
essere ridotte volumetricamente o trattate in modo da favorire le operazioni di
stoccaggio definitivo in condizioni di sicurezza;
Spazzamento:
le
operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o
sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei
fiumi e dei fossi;
Stoccaggio provvisorio:
ammasso
temporaneo in attesa di una successiva operazione di smaltimento;
Cernita:
le
operazioni di preselezione o selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del
riciclaggio, della riutilizzazione, del recupero o delle modalità di
smaltimento finale degli stessi;
Trasporto:
le
operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzature o impianti al luogo di
trattamento;
Trattamento finale:
le
operazioni di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il
recupero, il riciclo, l’innocuizzazione, compreso l’incenerimento, il deposito
e la discarica sul suolo o nel suolo dei rifiuti in impianti ad interramento
controllato.
A.7 Classificazione
dei rifiuti
A.7.1 Classificazione.
Agli effetti dell’applicazione del presente
Regolamento i rifiuti sono classificati in "urbani" e "speciali
assimilabili agli urbani".
A.7.2 I
rifiuti urbani si distinguono in:
A.7.2.1 Rifiuti interni non ingombranti,
provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, e da quelle
aree degli insediamenti industriali, agricoli, artigianali, commerciali o di
servizio in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense,
cucine e simili). Si considerano tali anche i rifiuti provenienti da attività
di giardinaggio effettuate nelle aree di pertinenza di fabbricati e
insediamenti civili in genere, limitatamente ai residui di falciatura di prati
e potatura delle sole siepi, purché la superficie complessiva delle aree
soggette a potatura o falciatura non sia superiore a 3 volte quella della
superficie coperta dall’immobile di cui costituiscono pertinenza;
A.7.2.2 I rifiuti interni ingombranti, quali
beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune,
provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere. Si
considerano tali anche i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio
effettuate nelle aree di pertinenza di fabbricati e insediamenti civili in
genere, qualora la loro superficie sia superiore a 3 volte quella della superficie
coperta dall’immobile di cui costituiscono pertinenza, o qualora i rifiuti
siano costituiti da potature di alberi;
A.7.2.3
Nelle more delle norme regolamentari e tecniche in attuazione del Dlgs
5/02/97, n. 22, è ancora vigente il punto 1.3 della Deliberazione del Comitato
Interministeriale del 27/07/84 che classifica rifiuti urbani pericolosi:
pile e batterie,
prodotti farmaceutici,
contenitori etichettati con il simbolo
"T" (tossici) e/o "F" (facilmente o estremamente
infiammabile) (Legge 24.5.74 n. 256, DPR 24.11.81 n. 927),
altri prodotti che saranno dichiarati
pericolosi dal Ministero dell’Ambiente, purché provenienti da locali e luoghi
ad uso di civile abitazione.
Sono inoltre rifiuti urbani pericolosi:
tutti i rifiuti etichettati col simbolo “Xi”
(irritante), “Xn” (nocivo) “C” (corrosivo) o comunque tutti i rifiuti compresi
nell’allegato “D” del D. Lgs 5/02/97 n. 22, che siano classificati come urbani
per provenienza
Le lampade a vapori di gas tossici (mercurio
etc)
Le siringhe giacenti sulle strade ed aree
pubbliche e sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico.
A.7.2.4 Sono
rifiuti esterni quei rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle
strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad
uso pubblico o sulle rive di fiumi e di altri corsi d’acqua, nonché i rifiuti
provenienti dallo spazzamento delle strade.
A.7.3 Sono rifiuti speciali assimilabili
ai rifiuti solidi urbani, se e in quanto non pericolosi, i residui derivanti da attività industriali,
artigianali, commerciali e di servizi, non passibili di riutilizzo, che
rientrino nelle tipologie e nei requisiti sotto specificati:
rifiuti da lavorazioni artigianali, di cui
all'art. 7 conima 3 lett. d) del Decreto legislativo n.22/97;
rifiuti da attività commerciali, di cui
all'art. 7 comma 3 lett. e) del Decreto legislativo n.22/97;
rifiuti da attività di servizio, di cui
all'art. 7 comma 3 lett. f) del Decreto legislativo n.22/97, ivi compresi i
rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'art. 7 comma 3 lett. h),
limitatamente a quelli derivanti da uffici amministrativi, studi e locali
pertinenziali ed accessori, quali cucine, bar interni, mense per il personale
dipendente, locali di ritrovo e di attesa, esclusi comunque i rifiuti derivanti
da ambulatori, laboratori, sale operatorie e reparti di cura e degenza e gli
altri rifiuti sanitari, anche non pericolosi, per la cui gestione siano in
vigore o vengano dettate specifiche prescrizioni normative.
A.7.3.1 Le disposizioni di cui ai successivi
articoli si applicano altresì:
ai rifiuti da attività agricole di cui all'art.
7 comma 3 lett. a) del Decreto legislativo n.22/97, limitatamente alle attività
florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti svolte in area
urbana - o comunque comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio -
all'interno di serre coperte, con esclusione, comunque, dei rifiuti derivanti
da attività agrocolturali ed agroindustriali, salve, in questo caso, le
eventuali superfici dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei
prodotti dell'attività di trasformazione, sempre che risultino comprese
nell'area di espletamento del pubblico servizio;
ai rifiuti derivanti da uffici amministrativi e
tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di
attività industriali con esclusione, in ogni caso, dei rifiuti di cui all'art.
7 comma, 3 lett. c) del Decreto
legislativo n.22/97 derivanti da lavorazioni industriali.
A.7.3.2
I predetti rifiuti speciali sono assimilati ai rifiuti urbani in quanto:
rispondano ai criteri qualitativi individuati
con il presente Regolamento, dettati in relazione alla compatibilità con
l'organizzazione operativa dei Servizio e/o alla specifica tipologia dei
rifiuti medesimi,
e:
derivino dalle attività individuate con il
presente Regolamento, per le quali l'assimilazione, nel rispetto dei criteri di
qualità, è disposta senza necessità di ulteriori accertamenti;
ovvero, per i rifiuti derivanti da altre
attività, previa verifica che:
rispondano al criteri quantitativi, assoluti e
relativi, fissati con il presente Regolamento.
A.7.3.3
Sono per contro esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani:
i rifiuti speciali, la cui formazione abbia
luogo in locali ed aree ubicate all'esterno del perimetro di espletamento del
pubblico servizio di raccolta;
i rifiuti speciali ammessi all'autosmaltimento
ai sensi dell'art. 32 del Decreto legislativo n.22/97;
i rifiuti speciali, anche non pericolosi, di
cui al comma 3 dell'art. 7 del Decreto legislativo n.22/97, diversi da quelli
specificati nel presente articolo.
A.7.3.4
I rifiuti di cui al presente articolo che, sebbene qualitativamente
assimilabili, sulla base dell'applicazione dei criteri quantitativi assoluto
e/o relativo mantengano la classificazione a rifiuti speciali, non possono
essere conferiti al pubblico servizio, risultando pertanto l'onere dello
smaltimento a cura e spese del produttore, pertanto le relative superfici di
formazione non sono assoggettabili alla tassa R.S.U..
A.8 Divieti ed obblighi.
E’ assolutamente vietato abbandonare,
gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso
pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e
scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e
in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione.
Il medesimo divieto vige per le gli
specchi liquidi, i canali, i corsi d’acqua, i fossati gli argini, le rive, le
sponde.
In caso di inadempienza, il Sindaco,
allorché sussistano motivi sanitari, igienici od ambientali, dispone con
ordinanza la rimozione del materiale di rifiuto fissando un termine per
provvedere.
E’ vietata, a persone non autorizzate,
qualunque operazione di cernita, recupero o smistamento di qualsiasi materiale
conferito al servizio di raccolta.
B. ASSIMILAZIONE
DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI
B.1.1 Criteri
qualitativi di assimilazione
Fermo restando, quanto previsto dagli articoli
successivi, il rispetto dei criteri quantitativi, assoluti e relativi, fissati
con il presente Regolamento, condizione necessaria per l'assimilazione ai
rifiuti urbani dei rifiuti speciali è costituita dalla rispondenza ai seguenti
criteri di qualità:
a) i
rifiuti non devono possedere caratteristiche tali da comportarne una
classificazione a rifiuti pericolosi ai sensi del Decreto legislativo n.22/97 e
relativi Allegati;
b) i
rifiuti non devono appartenere al seguente elenco:
rifiuti derivanti da mercati ortofrutticoli e
rifiuti mercatali sia ambulanti che in sede fissa;
rifiuti derivanti da strutture commerciali
costituite da Ipermercato e annesso centro commerciale integrato;
oli alimentari esausti derivanti da attività di
ristorazione, rosticceria, friggitorie, nonché da centri di produzione pasti
per la somministrazione collettiva e/o da attività di preparazione di cibi per
la vendita al dettaglio;
rifiuti costituiti da pneumatici obsoleti;
rifiuti costituiti da residui di lavorazione in
vetroresina;
rifiuti di imballaggi terziari, fatta eccezione
per quelli derivanti da attività commerciali al dettaglio e all’ingrosso e da
attività artigianali e di servizio, che sono assimilati ai rifiuti urbani ai
soli fini del conferimento in raccolta differenziata, secondo le forme e le
modalità di cui al presente Regolamento, essendone vietata l'immissione nel
normale circuito di raccolta al sensi dell'art. 43 comma 2 del Decreto
legislativo n.22/97 e ferma restandone l'esclusione dal regime di privativa, ai
sensi dell'art. 21 comma 7 del medesimo Decreto legislativo n.22/97;
rifiuti di imballaggio secondari, fatta
eccezione per quelli derivanti da attività commerciali al dettaglio, da
pubblici esercizi e da attività artigianali e di servizio, che sono assimilati
ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata,
secondo le forme e le modalità di cui al presente Regolamento, essendone
vietata l’immissione nel normale circuito di raccolta ai sensi dell'art. 43
comma 3 del Decreto legislativo n.22/97 e ferma restandone l'esclusione dal
regime di privativa, al sensi dell'art. 21 comma 7 del medesimo Decreto
legislativo n.22/97.
B.1.2 Assimilazione
ai rifiuti urbani sulla base dei soli criteri di qualita'
Sono assimilati ai rifiuti urbani, salvo
specifica diversa disposizione, senza necessità di accertamento di rispondenza
a criteri di tipo quantitativo, i rifiuti di cui al presente articolo derivanti
dalle seguenti attività:
a) attività
ricettivo alberghiere e collettività;
b) studi
professionali, servizi direzionali privati e attività consimili, compresi
uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali e commerciali;
c) servizi
igienico-sanitari, fatti salvi i rifiuti da considerarsi speciali per espressa
norma ordinamentale;
d) attività
e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni;
e) uffici
e locali di enti economici e non economici, pubblici e privati, istituzioni
culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive e ricreative;
f) servizi
scolastici e loro pertinenze;
g) attività
di vendita al dettaglio, fatta eccezione per gli Ipermercati con annesso centro
commerciale integrato, i cui rifiuti restano esclusi dall'assimilazione e
relativi magazzini, anche se complementari di attività diverse;
h) pubblici
esercizi;
i) attività
artigianali di servizio alla residenza e/o alla persona.
B.1.3 Assimilazione
ai rifiuti urbani sulla base dei criteri qualitativi e quantitativi – nozione
di coefficiente di produttivita’ specifica
B.1.3.1 Ferma
restando la necessaria rispondenza ai criteri di qualità di cui al precedente
punto B.1.2, previo accertamento, caso per caso della conformità ai criteri
quantitativi, assoluti e relativi, di cui al successivi articoli, sono inoltre
assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti prodotti dalle seguenti attività:
a) attività
artigianali per la produzione di beni e per la prestazione di servizi diversi
dal servizi alle funzioni residenziali, compresi i relativi magazzini;
b) attività
di magazzinaggio, deposito e stoccaggio merci e simili;
c) attività
di autotrasporto e simili;
d) attività
di vendita all’ingrosso e/o di mostra, con o senza vendita, di beni di grandi
dimensioni attuate su ampie superfici;
e) attività
di vendita di autoveicoli e simili.
B.1.3.2 Nella
determinazione dei valori ponderali e/o volumetrici cui commisurare la
rispondenza o meno ai requisiti previsti dai criteri quantitativi di cui ai
successivi articoli non si tiene conto dell'eventuale quantitativo derivante da
locali pure di pertinenza delle attività di che trattasi, in cui si formino
rifiuti che, in base a quanto stabilito al punto B.1.2, vengono assimilati ai
rifiuti urbani senza necessità di ulteriori accertamenti.
B.1.3.3 Per
coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di
rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, propria di singole attività
e/o gruppi di attività omogenei sotto il profilo delle caratteristiche
quali-quantitative dei rifiuti prodotti, espressa in termini di rapporto tra il
quantitativo di rifiuti annualmente prodotti e la superficie dei locali ed aree
su cui si formano i rifiuti e pertanto in Kg/mq anno.
B.1.3.4 I
coefficienti di produttività specifica, rappresentano gli indicatori della
potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei
locali e/o aree, cui correlare, in caso di assoggettamento al regime di
tassazione sui rifiuti solidi urbani, l'entità delle tariffe unitarie.
B.1.4 Rifiuti
da attivita’ artigianali, commerciali all'ingrosso, di servizio e simili:
criteri quantitativi di assimilazione
B.1.4.1 I
rifiuti derivanti dalle attività di cui al precedente punto B.1.3.1 sono
assimilati ai rifiuti urbani, ovvero esclusi dall'assimilazione - ancorché
qualitativamente ammissibili all'assimilazione - in relazione alla rispondenza,
o meno, ai criteri di produzione quantitativa assoluta e relativa, di cui ai
successivi punti del presente articolo, secondo le disposizioni del successivo
punto B.1.5.
B.1.4.2 I
criteri quantitativi hanno lo scopo di circoscrivere le situazioni di
assimilazione ai rifiuti urbani alle casistiche di produttività annua, assoluta
e relativa, di rifiuti, il cui conferimento al pubblico servizio possa
intervenire senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio
medesimo ed in corrispondenza delle quali, tenuto conto dei meccanismi di
formazione delle tariffe unitarie della tassa R.S.U. incentrati sui
coefficienti di produttività specifica annua, risulti possibile determinare una
tariffazione improntata a principi di equità tributaria, secondo quanto sancito
dal vigente Regolamento di applicazione della Tassa R.S.U.
B.1.4.3
Il rispetto dei valori
ponderali assoluti rappresenta condizione necessaria per l'assimilazione ai
rifiuti urbani dei rifiuti speciali derivanti dalle attività di cui al punto
B.1.3, una volta accertato il soddisfacimento del criterio ponderale assoluto,
l'effettiva assimilazione di tali rifiuti urbani interviene sulla base del
criterio quantitativo relativo di cui alle successive disposizioni del presente
Regolamento.
B.1.4.4
Criterio quantitativo assoluto:
il criterio quantitativo assoluto fissa le soglie quantitative, ponderali e/o
volumetriche, di produzione annua di rifiuti, al di sotto delle quali i rifiuti
speciali rispondenti ai criteri di qualità di cui al precedente punto B.1.1 e
derivanti dal locali ed aree delle attività elencate al punto B.1.3, vengono
assimilati ai rifiuti urbani ove rispettino i criteri quantitativi relativi
contestualmente determinati, mantenendo pertanto la classificazione a rifiuti
speciali per tutte le fattispecie non conformi al valore soglia di produzione
assoluta, di cui al successivo punto B.1.5.1.
B.1.4.5 Criterio
quantitativo relativo: il criterio quantitativo relativo fissa i valori di
produttività specifica, espressa in Kg/mq anno di rifiuto prodotto, in
corrispondenza dei quali i rifiuti speciali rispondenti ai criteri di qualità
di cui al precedente punto B.1.1 e derivanti dai locali ed aree delle attività
elencate al punto B.1.3, accertato il
soddisfacimento del criterio quantitativo assoluto, sono effettivamente assimilati
ai rifiuti urbani, mantenendo pertanto la classificazione a rifiuti speciali
per tutte le fattispecie non rispondenti ai valori di produttività specifica di
cui al successivo punto B.1.5.
B.1.4.6 I
rifiuti speciali derivanti dalle attività produttive, commerciali e di servizio
di cui al precedente punto B.1.3 che, sulla base dell'applicazione dei criteri
quantitativi assoluto e/o relativo, risultino assimilati ai rifiuti urbani,
devono essere conferiti al pubblico servizio di raccolta, salvo il caso dei
rifiuti destinati al recupero e perciò sottratti al regime di privativa,
restando le relative superfici di formazione assoggettate alla tassa R.S.U.,
con applicazione delle riduzioni tariffarie previste dal Regolamento di
applicazione della tassa in caso di documentata presenza di aliquote
effettivamente destinate al recupero, sia per tramite del Gestore del pubblico
servizio, che di altro soggetto debitamente autorizzato.
B.1.5 Entita’
ponderali e/o volumetriche assolute e valori di produttivita’ specifica
comportanti l'assimilazione al rifiuti urbani dei rifiuti speciali derivanti
dalle attivita’ di cui al punto b.1.3
Valori di produzione ponderale o volumetrica
assoluti costituenti soglia per
l’assimilazione.
B.1.5.1 Sono
assimilati ai rifiuti urbani, ove contestualmente rientrino nei valori di
produttività specifica stabiliti dal successivi punti, i rifiuti derivanti
dalle attività di cui al punto B.1.3 che risultino per entità ponderale annua
inferiore al valore: Q tot. = 12
ton/anno
B.1.5.2 Mantengono
la classificazione a rifiuti speciali i rifiuti derivanti dalle medesime
attività, anche se qualitativamente assimilabili ai rifiuti urbani, che per
entità ponderale annua risultino rispettivamente superiori od uguali ai valori
ponderali di cui al precedente punto.
B.1.5.3 Ai
fini della determinazione della corrispondente soglia di entità volumetrica si
assume la correlazione: 100 Kg = 1 mc.
Intervalli dei valori di produttività specifica
comportanti l’assimilazione.
B.1.5.4 Una
volta accertato il rispetto delle entità ponderali e/o volumetriche assolute
per l’assimilabilità ai rifiuti urbani, l’effettiva assimilazione dei rifiuti
derivanti dalle attività di cui al punto B.1.3, interviene previa verifica di
rispondenza dei coefficienti di produttività specifica annua della singola
attività, ai criteri di cui ai successivi punti B.1.5.5 e 6, determinati in
relazione all’articolazione dei valori di effettiva produttività media annua
rilevati per le diverse attività.
B.1.5.5 Per
i rifiuti derivanti dalle attività di cui al punto B.1.3.1, lett. a),
l'assimilazione ai rifiuti urbani interviene per valori di produttività
specifica q compresi nell'intervallo:
5 Kg/mq anno < q < 15 Kg/mq anno
B.1.5.6 Per
i rifiuti derivanti dalle attività di cui al punto B1.3.1, lett. b), c), d) ed
e), l’assimilazione ai rifiuti urbani interviene per valori di produttività
specifica compresi nell'intervallo:
2,5 Kg/mq anno < q < 5 Kg/mq anno
B.1.5.7 Per
valori di produttività specifica superiori o inferiori a quelli compresi negli
intervalli sopra riportati per le rispettive classi di attività, i rifiuti
prodotti conservano la classificazione a rifiuti speciali, ciò comportando lo
smaltimento mediante conferimento ad enti o imprese autorizzati, con conseguente
esenzione delle relative superfici di formazione dall’obbligo d'iscrizione nei
ruoli della tassa R.S.U.
B.1.5.8 Anche
per il "criterio relativo", salvi diversi valori documentati dal
monitoraggio, vale il rapporto di conversione peso/volume previsto per il
"criterio assoluto" (100 Kg = 1 mc).
B.1.5.9 E'
vietato conferire all’ordinario servizio di raccolta rifiuti speciali non
assimilati agli urbani per mancata rispondenza al criterio quantitativo
relativo.
B.1.5.10 E’ in particolare vietato un conferimento
parziale dei rifiuti all’ordinario servizio di raccolta, finalizzato alla
documentazione di valori di produttività specifica non rispondenti al vero, sia
che ciò venga a comportare una classificazione dei rifiuti prodotti come
speciali per mancato raggiungimento dei minimi previsti di produttività
specifica, sia che ciò dia indebitamente luogo all’assimilazione ai rifiuti
urbani in caso di produttività specifica reale superiore ai valori massimi
previsti per l’assimilazione stessa.
B.1.6 Aggiornamento
e/o modifica dell'elenco delle attivita' assoggettate ai criteri quantitativi e
dei rispettivi valori
B.1.6.1 Possono
essere aggiornati, modificati c/o integrati con provvedimento comunale, sentito
l'Ente gestore, in relazione all’intervenuta effettuazione di indagini e/o
campagne di monitoraggio sulla produzione dei rifiuti derivanti dalle diverse
attività e sulle caratteristiche quali-quantitative dei medesimi:
a) gli
elenchi di attività di cui al punto B.1.2 e di cui al punto B.1.3;
b) i
valori numerici dei quantitativi assunti come soglia di produzione ponderale
assoluta di cui al precedente punto B.1.5.1;
c) gli
intervalli di produttività specifica relativa di cui ai precedenti punti
B.1.5.5 e 6;
d) i
rapporti di conversione peso/volume, di cui al punto B.1.5.3 e 8.
B.1.7 Effetti
dell'assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai fini della
tassazione delle relative superfici di formazione
B.1.7.1 Alle
superfici di formazione dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai
sensi dei sopra riportati criteri, viene applicata la tassa per lo smaltimento
dei rifiuti urbani nei modi stabiliti dal relativo Regolamento, secondo le
tariffe conseguentemente deliberate.
B.1.7.2 Per
contro, è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti
attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e
svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze
organizzative e gestionali dell'Affidatario del servizio ed ai bisogni
dell'utenza.
B.1.7.3 Una
volta positivamente accertata la sussistenza delle condizioni per
l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti da una determinata
attività, è obbligatorio il conferimento dei rifiuti destinati allo smaltimento
al Pubblico Servizio, ferma la possibilità di ricorrere a soggetti terzi
debitamente autorizzati oltre che ai servizi di raccolta differenziata e/o alle
forme di conferimento differenziato istituiti dal Comune - per quanto riguarda
le frazioni effettivamente destinate al recupero.
B.1.7.4 Il
documentato conferimento di frazioni destinate al recupero, che può essere
accertato anche d’ufficio nel caso di adesione a forme di raccolta
differenziata attivate dal Comune, può comportare l’applicazione dei benefici
tariffari previsti dal Regolamento di applicazione della Tassa R.S.U., nei
limiti e secondo le modalità stabilite dal medesimo.
B.1.8 Requisiti
per l’assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti da singole
attivita’: procedure di accertamentO
B.1.8.1 In
relazione alle obbligazioni insorgenti a carico dei produttori di rifiuti che
per qualità e/o quantità non rispondano ai requisiti per l’assimilazione ai
rifiuti urbani, cui fa per altro riscontro il beneficio della cancellazione dai
ruoli della tassa R.U. delle relative superfici di formazione, le disposizioni
di cui al presente punto definiscono le procedure di accertamento ai fini della
classificazione dei rifiuti prodotti da singole attività come rifiuti speciali
assimilati ai rifiuti urbani, ovvero per l’esclusione da tale classificazione.
B.1.8.2 L’iscrizione
nei ruoli della tassa R.U. delle relative superfici di formazione, in essere
all’atto dell’entrata in vigore del presente Regolamento, costituisce
presunzione del possesso dei requisiti per l’assimilazione dei rifiuti prodotti
ai rifiuti urbani.
B.1.8.3 Per
contro, l’esistenza di convenzione o contratto di smaltimento con Ente o
Impresa autorizzati, in essere all’atto dell’entrata in vigore del presente
Regolamento, costituisce presunzione della classificazione di parte almeno dei
rifiuti prodotti quali rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai
rifiuti urbani, salvo che i quantitativi oggetto di conferimento da parte delle
attività non comportino l’assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani.
B.1.8.4 L’accertamento
sulla natura dei rifiuti prodotti da singole attività comprese tra quelle
contemplate nel presente Regolamento, coi conseguenti effetti sull’applicazione
o meno della tassa R.U. alle relative superfici di formazione, o sulla sussistenza
dell’obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, può
avvenire:
a) con
procedimento d’ufficio, sulla base dell’attività svolta per le fattispecie di
cui al punto B.1.2, ovvero previa verifica della documentazione tecnico amministrativa
disponibile, eventualmente acquisita dagli altri Enti che esercitano funzioni
istituzionali in materia o tramite altri contatti diretti con la ditta
produttrice di rifiuti, per la fattispecie di cui al punto B.1.3;
su richiesta degli interessati, previa
presentazione di apposita istanza corredata da adeguata documentazione tecnica
in grado di evidenziare i seguenti aspetti:
b.1 - ramo
di attività dell’azienda e sua classificazione (industriale, artigianale,
commerciale, di servizio, ecc.);
b.2 - specificazione
dell’attività svolta;
b.3 - articolazione
tipologica del rifiuto prodotto, con relativa identificazione del Codice CER;
b.4 - quantitativi
semestrali e annui del rifiuto prodotto suddivisi secondo le diverse tipologie
merceologiche;
b.5 - dati
relativi all’ingombro, alla pezzatura media e al peso specifico del rifiuto .
B.1.8.5 La
documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati
planimetrici controfirmati dal titolare dell'attività, comprensivi dell'area
cortiliva, con specificazione della scala di rappresentazione grafica con
evidenziati in differenti colori i diversi reparti e/o porzioni che diano luogo
a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici
di formazione di rifiuti assimilati agli urbani e di eventuali superfici di
formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti
urbani.
B.1.8.6 Le
richieste di accertamento da parte di privati dovranno essere presentate,
unitamente alla sopracitata documentazione, al Comune presso l'Ufficio Tributi
o l'Ufficio Tutela ambientale.
B.1.8.7 Nel
caso in cui l'istanza risulti finalizzata alla cancellazione dai ruoli della
tassa R.U. di superfici aziendali a causa della supposta formazione di rifiuti
speciali da non ritenersi assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei criteri
di cui al presente Regolamento, sebbene qualitativamente assimilabili, la
domanda dovrà essere accompagnata da copia del MUD relativo all'anno in corso
e/o all'anno immediatamente precedente, per le imprese tenute alla
presentazione del modello; ovvero da certificazioni sotto la propria
responsabilità rilasciate dai soggetti autorizzati cui siano conferiti i
rifiuti per lo smaltimento o il recupero da parte della ditta interessata alla
riclassificazione, attestanti i quantitativi, la codifica e la designazione dei
rifiuti conferiti nel corso dell'anno di presentazione dell'istanza e/o
dell'anno precedente, nonché la data di decorrenza del rapporto contrattuale,
risultando improcedibile la domanda in caso di mancata produzione della
suddetta documentazione.
B.1.8.8 Nel
caso in cui l'interessato si avvalga delle prestazioni del Soggetto Affidatario
del Pubblico Servizio, è sufficiente copia dei contratti e della documentazione
relativa ai conferimenti effettuati per un periodo non inferiore a sei mesi.
B.1.8.9 L'Ente
gestore del pubblico servizio è per altro tenuto a comunicare ai competenti
uffici comunali (Ufficio Tutela ambientale e Ufficio Tributi), entro tre mesi
dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, l'elenco dei contratti in
precedenza sottoscritti relativi a situazioni in contrasto con le disposizioni
di cui al presente Regolamento e contestualmente, la risoluzione del contratto
alla ditta convenzionata, che interverrà a far tempo dalla data di possibile
revisione dei ruoli della tassa R.U. e comunque non oltre la data del 31/12
immediatamente successiva, restando per altro facoltà dell'Ente gestore il
mantenimento della precedente modalità di erogazione del servizio quale "articolazione
dell'ordinario servizio di raccolta" e pertanto senza oneri aggiuntivi per
l'utente, oltre al pagamento della tassa.
B.1.8.10 I contratti e le convenzioni
sottoscritti dall'Ente gestore del pubblico servizio, successivamente
all'entrata in vigore delle presenti disposizioni, con ditte che esercitano le
attività di cui al punto B.1.3, dovranno comunque necessariamente prevedere una
clausola relativa al carattere provvisorio del servizio fino all'intervenuto
accertamento delle condizioni per la classificazione dei rifiuti come rifiuti
speciali ai sensi del presente Regolamento.
B.1.8.11 La certificazione dell'Ente o Impresa
autorizzata allo smaltimento di rifiuti speciali con cui il titolare
dell'istanza abbia sottoscritto convenzione di conferimento a fini di
smaltimento o recupero, ovvero la documentazione concernente il rapporto
contrattuale con l’Affidatario del pubblico Servizio, dovrà essere allegata
alla domanda di classificazione o riclassificazione, a integrazione della
documentazione precedentemente citata.
B.1.8.12 In esito alla procedura di che
trattasi l'Ufficio Tutela ambientale del Comune procede all'accertamento della
natura dei rifiuti prodotti sulla base dell'istruttoria compiuta, entro 60
(sessanta) giorni dall'intervenuta acquisizione della documentazione
prescritta, dando formale comunicazione al Responsabile del Tributo, nei
successivi 15 giorni, sull'esigenza di dare luogo, o meno, alla conseguente
variazione dei ruoli della tassa R.U.
B.1.8.13 Domande non complete della sopra
riportata documentazione sono dichiarate improcedibili con provvedimento
esplicito, comunicato all'interessato.
B.1.9 Ipotesi
di deroga al criteri di cui al punto B.1.2
B.1.9.1 Anche
per i rifiuti prodotti dalle attività citate al punto B.1.2, assimilati ai
rifiuti urbani senza necessità di preliminari accertamenti, è ammessa la possibilità di classificazione in
deroga a rifiuti speciali, su istanza del produttore di rifiuti o dell'Ente
gestore del pubblico servizio in relazione alle rispettive esigenze di
funzionalità, tutela igienico sanitaria, uso dei mezzi e degli spazi e
organizzazione dell'attività, ferma restando comunque l'applicabilità delle
norme di esclusione di cui al punto A.7.3.3.
B.1.9.2 La
classificazione a rifiuti speciali in deroga al punto B.1.2 del presente
Regolamento può essere ottenuta previa presentazione d'apposita istanza al
comune, completa degli allegati e delle documentazioni descritte al punto
B.1.8.
B.1.9.3 La
classificazione in deroga può essere rilasciata nel caso di singole attività
che pur incluse nell'elenco di cui al punto B.1.2, diano luogo ad una
produzione di rifiuti quantitativamente non inferiore alla soglia di cui al
punto B.1.5 e presentino caratteristiche merceologiche particolari (es. rifiuti
putrescibili derivanti da cucine e mense di collettività di grandi dimensioni;
scarti di prodotti alimentari derivanti dagli omologhi reparti della grande
distribuzione; imballaggi di grande pezzatura; rifiuti cartacei derivanti da
uffici pubblici o privati con oltre 100 addetti nella sede oggetto della
richiesta, ecc.), in base alle quali ne risulti più agevole il recupero
nell'ambito di una gestione attuata al di fuori del pubblico servizio e/o dei
servizi di raccolta differenziata predisposti dal Comune, ovvero sussistano
oggettive difficoltà funzionali, spaziali, igieniche ed organizzative per
quanto riguardi il conferimento all’ordinario servizio di raccolta, ai fini
dello smaltimento.
B.1.9.4 Alla
classificazione in deroga provvede con propria ordinanza l'Amministrazione
comunale, sentito l'Ente gestore, nei termini previsti dal precedente punto
AB.1.8, coi medesimi effetti per quanto attiene alla cancellazione dai ruoli
della tassa R.U. delle superfici di formazione dei rifiuti classificati come
speciali.
B.1.10 Effetti
dell'accertamento comportante la classificazione di rifiuti come speciali 0
della classificazione in deroga
B.1.10.1 Nel caso in cui le procedure di cui ai
punti B.1.8 e 9 diano luogo alla classificazione dei rifiuti quali rifiuti
speciali, al loro smaltimento o recupero dovrà provvedere a propria cura e
spese il produttore, in proprio, ovvero avvalendosi dei paralleli servizi di
gestione dei rifiuti speciali prestati dall'Affidatario del pubblico servizio
in regime di mercato, o di altri Enti o Imprese debitamente autorizzati, previa
sottoscrizione di apposite convenzioni.
B.1.10.2 Copia delle convenzioni, debitamente
sottoscritte, ove saranno obbligatoriamente riportate data di decorrenza,
durata e data di scadenza, dovrà essere tempestivamente inoltrata all'Ufficio
Tutela ambientale del Comune.
B.1.10.3 Le date di inoltro delle convenzioni all'Ufficio Tutela
ambientale e, se dovuta. della dichiarazione dell'Ente o Impresa autorizzata
allo smaltimento di cui al precedente punto B.1.8, fanno fede per il
conseguimento del beneficio della cancellazione dai ruoli della tassa R.U.
delle superfici di formazione di rifiuti che, in quanto non assimilati ai
rifiuti urbani, mantengono la classificazione a rifiuti speciali, ovvero la
ottengono in esito a procedura di classificazione in deroga.
B.1.10.4 In
relazione alla data di scadenza del contratto, trattandosi di rifiuti
assimilati ai rifiuti urbani, è obbligo del produttore dei rifiuti comunicare
sotto propria responsabilità gli estremi dei successivi rinnovi e/o contratti
sostitutivi, pena la perdita del beneficio della detassazione.
B.1.10.5 Nel
caso che i produttori di rifiuti si avvalgano del servizio di smaltimento dei
rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili agli urbani, gestito dall'Affidatario
dei pubblico servizio, è accordata l'esenzione dall'obbligo di invio delle
copie dei contratti e degli estremi dei successivi rinnovi, cui provvederà
direttamente il Gestore.
B.1.10.6 Ove
nel corso dell'espletamento di tale servizio l'Ente gestore rilevi sensibili
variazioni alle caratteristiche quali-quantitative del rifiuto prodotto, o il
mancato conferimento dei quantitativi contrattualmente preventivati, o
qualsiasi altro elemento tale da far venire meno le motivazioni per il
permanere della classificazione come rifiuti speciali, ne dovrà dare
comunicazione all'Ufficio Tutela ambientale, che provvederà ad un nuovo
accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti, ridefinendone la
classificazione come rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e/o, se del
caso, dando luogo alla revoca dell’eventualmente intervenuta classificazione in
deroga.
B.1.11 Obblighi dell'affidatario del pubblico
servizio
B.1.11.1 Salva l'ipotesi di classificazione in
deroga, di cui al precedente punto B.1.9, sarà cura dell'Ente Gestore del
pubblico servizio di non procedere alla ratifica di contratti e/o convenzioni
di smaltimento con produttori di rifiuti speciali assimilabili che per qualità
e quantità debbano ritenersi effettivamente assimilati ai rifiuti urbani, ai
sensi del presente Regolamento.
B.1.11.2 Per tutti i nuovi contratti relativi
allo smaltimento di rifiuti speciali passibili di assimilazione ai rifiuti
urbani ai sensi delle vigenti disposizioni ordinamentali e del presente
Regolamento, l'Ente Gestore comunicherà al competenti uffici del Comune l'esito
del periodo di prova di sei mesi di cui al precedente punto B.1.8, a seguito
del quale si darà corso alla classificazione dei rifiuti prodotti come rifiuti
speciali, ovvero alla loro assimilazione ai rifiuti urbani.
B.1.11.3 Ove
tali contratti si riferiscano ad attività preesistenti produttrici di rifiuti,
per la cui classificazione definitiva sia necessario conoscere l'esito del
periodo di prova e le cui superfici di formazione risultino già iscritte nei
ruoli della tassa, la sottoscrizione del contratto preliminare non costituisce
titolo per la cancellazione dai ruoli medesimi, che interverrà, se del caso,
solo col provvedimento di classificazione dei rifiuti a seguito di verifica del
quantitativo di rifiuti smaltiti nel periodo di prova semestrale.
B.1.11.4 Nel
caso che, in esito alle procedure di cui al presente Regolamento, i rifiuti di
che trattasi risultino assimilati ai rifiuti urbani dovrà darsi corso al loro
smaltimento a cura dell'Affidatario del Pubblico Servizio senza ulteriori oneri
a carico del produttore, ferme restando le prerogative dell'Ente gestore in
ordine alla decisione delle più idonee modalità di erogazione del servizio.
B.1.11.5 Per
tutte le attività che aderiscono a servizi di raccolta differenziata
"finalizzata" porta a porta effettuate dal Gestore del pubblico
Servizio a favore di specifiche tipologie di frazioni recuperabili, nel caso
che ciò comporti l'applicazione delle riduzioni tariffarie previste dal vigente
Regolamento di applicazione della Tassa in corrispondenza di predeterminate
soglie di conferimento, l'Affidatario dei Pubblico Servizio è tenuto a
comunicare all'Ufficio Tutela ambientale gli elenchi delle Ditte per le quali
risulti rispettivamente verificato, ovvero non verificato, il raggiungimento
dei quantitativi comportanti l’ammissione ai predetti benefici tariffari.
C. RACCOLTA
E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI E OBBLIGHI DEI
CONFERITORI
C.1 Ambito
di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di raccolta e trasporto
ru e rifiuti speciali assimilati
C.1.1 Le norme e disposizioni di cui al
presente capitolo C. disciplinano il conferimento, la raccolta ed il trasporto
dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e si
applicano nelle aree e ambiti territoriali di espletamento del relativo
servizio.
C.1.2. I perimetri atti ad individuare gli
ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio di smaltimento dei
rifiuti urbani interni e dei rifiuti assimilati sono definiti con l’obiettivo
di estendere al massimo numero di utenti potenziali la possibilità di usufruire
del servizio, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi dell’Ente
gestore ed i vincoli di pareggio del bilancio tra costi di erogazione del
servizio e gettito globale della tassa.
C.2 Organizzazione
e modalità di espletamento del pubblico servizio
C.2.1 La raccolta dei rifiuti urbani interni
viene svolta dall’Ente gestore per rispondere alle esigenze della collettività.
La raccolta viene effettuata secondo le
modalità più idonee, in considerazione della distribuzione della
popolazione sul territorio e dello sta della viabilità.
C.2.2 La raccolta nella zona urbana viene
principalmente effettuato mediante l'impiego di cassonetti da 1700l dotati di
pedale per l'apertura e caratterizzati dalla possibilità di conferimento
bilaterale, che vengono svuotati mediante l'ausilio di compattatori
monoperatore a presa laterale;
C.2.3 Nella definizione dei punti di ubicazione
dei contenitori si adotta il criterio di minimizzare la distanza
conferitore-punto di raccolta, secondo il piano di posizionamento predisposto
dall’Ente Gestore e approvato dal comune, rispettando distanze inferiori a:
• 200 m nel centro urbano;
• 500 m negli agglomerati extraurbani.
Per le abitazioni sparse (intendendo per tali
quelle ubicate all'esterno dei nuclei abitati) si considerano servite quelle
che ricadono all'interno di un circonferenza (con centro nel punto di raccolta)
di raggio pari a 500 m, misurabili sulla viabilità ordinaria, e per le quali il
percorso di avvicinamento al punto di raccolta si snodi all'interno della
circonferenza.
Si intendono altresì coperti dal pubblico
servizio gli edifici abitativi agricoli dei quali risulti effettivamente all'interno
dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco del
relativo stradello poderale o vicinale d'accesso.
C.2.4 Il numero dei contenitori e la frequenza
di svuotamento garantiscono mediamente un volume sufficiente a ricevere una
quantità di rifiuti pari alla produzione di 2 giorni e quindi anche ad
affrontare pause domenicali o festive.
C.3 Aggiornamento
e modifica dei punti di raccolta e della loro tipologia
C.3.1 L'ubicazione dei punti di raccolta può
venire cambiata dall’Ente gestore in qualsiasi momento per motivi di carattere
tecnico.
La cartografia allegata è da intendersi come
uno strumento dinamico modificabile ogni qualvolta se ne presenti la necessita’
tecnica; pertanto le eventuali modifiche non necessitano dell’approvazione del
Consiglio Comunale.
C.4 Competenze
dell’ente gestore
C.4.1 L'organizzazione operativa e la
definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti alla raccolta e
allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati
ai rifiuti urbani costituisce precipua competenza dell’Ente gestore.
C.4.2
In tal senso l’Ente gestore:
provvede a definire eventuali articolazioni e
relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti solidi
urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, nel
rispetto delle modalità indicate dal contratto di servizio, con particolare
riferimento a:
- rifiuti urbani interni ingombranti;
- rifiuti urbani interni non ingombranti;
- residui di potatura e sfalcio di giardini
privati;
- rifiuti speciali assimilati agli urbani;
- rifiuti urbani pericolosi;
b) determina
le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei
rifiuti in relazione alla struttura urbanistica e alle caratteristiche
insediative del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del
personale e dei mezzi d'opera impiegati per la raccolta;
c) stabilisce
numero e ubicazione dei contenitori, frequenza e orari delle operazioni di
svuotamento, tenuto conto degli indirizzi del Comune e delle esigenze
dell'utenza;
d) assicura
l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza
attraverso i periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti e
la pulizia dei punti di raccolta;
e) promuove
l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantisce l'idoneità e il
rinnovo di contenitori e mezzi operativi.
C.5 Caratteristiche
e collocazione dei contenitori per ru e allestimento delle relative piazzole
C.5.1 Nel
caso di interventi di risistemazione viaria, oppure di strumenti urbanistici
particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto
delle opere di urbanizzazione primaria, dovranno essere obbligatoriamente
previste le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani,
sulla base di standard proposti dall’Ente gestore in relazione alla densità
edilizia e alla destinazione degli insediamenti da servire.
A
cura dei progettisti delle opere dovrà essere acquisito il preventivo parere
dell’Ente gestore, la cui esistenza agli atti risulterà obbligatoria per
l'approvazione dei relativi progetti, semprechè venga reso entro trenta giorni.
C.6 Conferimento
dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani
C.6.1 Nella detenzione iniziale dei rifiuti
urbani interni e speciali assimilati ai rifiuti urbani si dovranno osservare
modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento nei
contenitori predisposti (e/o approvati) dall’Ente gestore.
C.6.2 Il conferimento dei rifiuti urbani
interni e dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato esclusivamente
utilizzando i contenitori messi a disposizione o approvati dall’Ente gestore.
C.6.3 I rifiuti dovranno essere contenuti in appositi
involucri protettivi previa riduzione volumetrica e separazione delle parti
recuperabili per le quali sia istituito un servizio di raccolta differenziata,
restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti, salvo che nel caso di beni
durevoli obsoleti non ingombranti e imballaggi non contaminati (nelle zone in
cui non sia stato istituito per gli stessi un servizio di raccolta
differenziata apposito), la cui pezzatura dovrà comunque essere ridotta per un
funzionale utilizzo dei contenitori.
C.6.4 Lattine e contenitori di plastica
dovranno essere schiacciati a cura dell'utente prima del conferimento al
pubblico servizio.
C.6.5 E' vietato altresì immettere nei
cassonetti e nei contenitori residui liquidi o sostanze incendiate.
C.6.6 Le sostanze putrescibili dovranno essere
immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o
cattivo odore.
C.6.7 E' vietata la cernita dei rifiuti dai
cassonetti e da altri contenitori di rifiuti posti in opera dall’Ente gestore,
nonché il prelevamento dagli stessi del materiale depositato.
C.6.8 E' vietata l'utilizzazione dei cassonetti
quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura. In tale
caso l'utente deve utilizzare il cassonetto più vicino e segnalare
l'inconveniente all’Ente gestore.
C.6.9 E' tassativamente vietato l'abbandono di
rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato
dei cassonetti e/o dei contenitori predisposti.
C.6.10 E' altresì vietato l'incendio di
rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.
C.6.11 E' vietato agli utenti lo spostamento
dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare all’Ente gestore
motivata richiesta in tal senso.
C.6.12 L’utente deve farsi carico di chiudere
gli sportelli del cassonetto dopo l’uso.
C.6.13 E’ inoltre vietato agli utenti del
servizio ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte
o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura (manifesti, targhette
adesive etc.) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall’Ente gestore.
C.7 Usi
vietati dei contenitori
C.7.1 Oltre a quanto stabilito nel precedente
articolo, è vietata l'immissione nei sacchetti per i rifiuti urbani nonché nei
cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani
interni e dei rifiuti speciali assimilati:
di rifiuti classificati tossici e nocivi;
di rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti
urbani;
di rifiuti urbani e di rifiuti speciali
assimilati per il cui conferimento siano stati istituiti speciali articolazioni
del servizio di raccolta (quali ad esempio i rifiuti ingombranti) oppure
apposita raccolta differenziata ai fini di recupero di materiali e/o di energia
(carta e cartone, lattine, plastica, vetro, organico, legno, indumenti, etc.).
rifiuti liquidi;
oggetti taglienti o appuntiti, se non
opportunamente protetti;
materiali che possono recare danno ai mezzi di
raccolta e di trasporto;
rifiuti urbani pericolosi (pile, batterie,
prodotti e contenitori etichettati T e/o F, prodotti farmaceutici);
rifiuti urbani ingombranti;
C.8 Trasporto
e pesatura dei rifiuti
C.8.1 Il trasporto dei rifiuti deve essere
effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione
e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze
igienico-sanitarie.
C.8.2 I veicoli utilizzati per la raccolta e il
trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigente nel
territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse
dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio
pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone
soggette a divieto, fermate in seconda posizione ecc.).
C.8.3 La pesata dei rifiuti in arrivo
all’impianto di smaltimento verrà effettuata mediante adeguato bilico collegato
a un sistema informatico per la registrazione dei conferimenti e per la tenuta
dell’apposito registro.
C.8.4 La pesata dei rifiuti recuperati verrà
effettuata presso gli impianti di accettazione e recupero, salvo la possibilità
di effettuare la pesata in altri luoghi indicati dall'Amministrazione comunale.
C.9 Smaltimento
finale
C.9.1 Lo smaltimento finale dei rifiuti
conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni
del medesimo avviene a cura dell’Ente gestore presso gli impianti di
smaltimento in esercizio debitamente autorizzati dalla competente Autorità, nel
rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei principi generali di tutela
della salute e di salvaguardia dell’ambiente.
C.10 Accesso
agli impianti di smaltimento
C.10.1 L'accesso agli impianti di smaltimento
per rifiuti urbani, ai fini del conferimento di rifiuti, è riservato al
personale e ai mezzi dell’Ente gestore.
C.10.2 Possono altresì accedere agli impianti
negli orari e con le modalità stabilite dall’Ente gestore:
a) mezzi
e personale appartenenti a comuni convenzionati a utilizzare gli impianti per
lo smaltimento finale dei propri rifiuti;
b) mezzi
e personale dei servizi tecnologico-manutentivi del Comune e/o di ditte
titolari di appalti per la manutenzione di parchi e giardini pubblici e/o di
alberature stradali, limitatamente agli scarti e residui di sfalcio e potatura,
qualora per tali ditte vi sia apposita convenzione e/o accordo stipulato tra
l’Ente gestore e il Comune;
c) mezzi
di ditte, aziende e imprese produttrici di rifiuti urbani e/o assimilati agli
urbani, che abbiano stipulato convenzioni di smaltimento sottoscritte con
l’Ente gestore. L'accesso è consentito anche a vettori autorizzati al trasporto
di rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti da terzi, che conferiscano
per conto delle suddette strutture convenzionate con l’Ente gestore;
d) privati,
nel caso di conferimenti occasionali, previa stipula in loco di convenzione con
l’Ente gestore;
f) mezzi
dell'Amministrazione comunale, di organi di vigilanza e controllo.
D. SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI PERICOLOSI E DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
D.1 Obblighi
dei produttori di rifiuti speciali e/o pericolosi: disposizioni generali
D.1.1 E' tassativamente vietata l'immissione di
rifiuti speciali non assimilati agli urbani e di rifiuti pericolosi nei
contenitori o punti di accumulo destinati ad accogliere rifiuti urbani o
rifiuti speciali assimilati agli urbani.
D.1.2 L’Ente gestore predisporrà, nei casi in
cui lo ritenga opportuno, interventi di monitoraggio per verificare il rispetto
di quanto indicato nel precedente paragrafo D.1.1
D.1.3 I produttori di rifiuti speciali non
assimilati agli urbani e di rifiuti pericolosi, sono tenuti a distinguere i
flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati, e a provvedere a un loro
adeguato smaltimento, in osservanza alle norme vigenti.
L’Ente gestore è tenuto a verificare la
possibilità che detti materiali, in alternativa allo smaltimento, possano essere
destinati al riciclo o alla produzione di energia: in tal senso l’Ente gestore
e l’Amministrazione comunale collaborano con le iniziative tendenti a
realizzare un collegamento fra produttori e possibili utilizzatori.
Rifiuti speciali inerti
Sono classificati rifiuti speciali inerti:
- sfridi di materiale da costruzione e
materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi;
- materiali
ceramici cotti;
- vetri
di tutti i tipi;
- rocce
e materiali litoidi da costruzione.
Questi rifiuti devono essere conferiti alle
discariche di II categoria di tipo A, autorizzate dal Comune a norma della
legislazione vigente.
Rifiuti
costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili
I veicoli a motore, rimorchi e simili
che, per volontà dei proprietari o per disposizione di legge siano destinati
alla demolizione debbono essere conferiti dal proprietario stesso
esclusivamente ad appositi centri di raccolta per la demolizione, l’eventuale
recupero di parti e la rottamazione.
I centri di raccolta sono gestiti su
licenza amministrativa che stabilisce, tra l’altro, i limiti massimi della
superficie del centro e della quantità di materiale complessivamente
accumulabile, nonché il tempo massimo di detenzione dei materiali da avviare
alla demolizione o rottamazione, non superiore ai 180 giorni dalla data di
conferimento.
Residui
derivanti dalle attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla
depurazione degli effluenti
Compete all’Ente gestore lo smaltimento di:
a) Acque
di percolazione delle discariche e altri residui derivanti dal lavaggio delle
macchine e dagli impianti usati in tutte le fasi dello smaltimento.
Residui dell’attività di depurazione delle
acque di scarico urbane (materiale solido raccolto nelle griglie degli
impianti, fanghi disidratati, sabbie).
Rifiuti tossici e nocivi
Tutte le attività di smaltimento dei
rifiuti tossici e nocivi devono essere espressamente autorizzate dalla Regione
e pertanto il produttore è tenuto a mantenere scrupolosamente separati i flussi
di tali rifiuti da quelli urbani od assimilabili e da quelli speciali.
Tutti coloro che nell’entrata in vigore del
presente Regolamento sono produttori di rifiuti tossici e nocivi devono
comunque darne comunicazione al Comune. Chiunque intenda installare un’attività
produttiva da cui hanno origine rifiuti tossici e nocivi deve farne esplicita
menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi
stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi ed
in quali modi intende stoccare e/o smaltire tali rifiuti nel rispetto della
normativa vigente.
D.2 Raccolta
e smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi
D.2.1 Al fine di favorirne e incentivarne un
distinto e separato smaltimento rispetto ai rifiuti urbani fino alla fase del
conferimento, l’Ente gestore promuove e organizza i servizi per la raccolta
differenziata di talune tipologie di rifiuti pericolosi o speciali non
assimilabili, con particolare riferimento a rifiuti di origine domestica o
derivanti da attività con bassa produzione specifica di rifiuto.
D.3 Rifiuti
urbani pericolosi
D.3.1 I rifiuti urbani pericolosi (RUP), così
come identificati dalla deliberazione 27/7/1984 e successive modifiche e
integrazioni, sono oggetto di separato conferimento.
D.3.2 Il
relativo servizio di raccolta differenziata deve intendersi quale articolazione
dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
D.3.3 La
raccolta differenziata di tale categoria dei RUP si svolge nei termini
seguenti:
• Pile e batterie esauste:
l’Ente
gestore provvede allo svuotamento periodico degli appositi contenitori ubicati
presso gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di pile e batterie
• Farmaci scaduti o non utilizzati:
l’Ente
gestore provvede allo svuotamento periodico degli appositi contenitori ubicati
presso le farmacie.
• Prodotti tossici e/o infiammabili:
sono
quelli contrassegnati dai simboli impressi sulla confezione o stampati
sull'etichetta in colore nero su fondo arancione.
D.3.4 Sono da ritenersi rifiuti urbani pericolosi
in parziale deroga alla norma di esclusione di cui al paragrafo B.2.1 anche i
rifiuti appartenenti alle categorie pile e batterie esauste, farmaci scaduti o
non utilizzati e prodotti T e/o F che provengano da attività commerciali e di
servizio come ad esempio, farmaci scaduti degli studi medici privati, salvo che
non si tratti di beni obsoleti costituenti oggetto precipuo dell'attività
economica (ad esempio farmaci scaduti nelle farmacie, vernici presso le
rivendite al minuto o all'ingrosso e simili).
D.3.5 Sono altresì da ritenersi RUP i rifiuti
delle sopra riportate categorie che provengano da attività artigianali, sempre
che non si tratti di residui di prodotti comunque utilizzati nel ciclo di
lavorazione (ad esempio solventi delle lavanderie, contenitori di vernici e
collanti delle falegnamerie e carrozzerie) ovvero di prodotti deteriorati del
ciclo di lavorazione/produzione, che manterranno la classificazione a rifiuti
speciali o pericolosi.
D.3.6 Non sono da considerarsi assoggettati
alle modalità di conferimento e smaltimento di cui al presente paragrafo i
contenitori di prodotti appartenenti alle soprariportate categorie di cui si
sia avuta integrale utilizzazione, e che non conservino traccia avvertibile
dell'originario contenuto.
D.3.7 Per i contenitori dei prodotti destinati
all'igiene domestica e dei locali (ad esempio candeggina, alcool denaturato,
acido muriatico e simili) integralmente utilizzati, è ammesso il conferimento
all'ordinario servizio di raccolta previo accurato lavaggio.
D.4 Rifiuti
da esumazione ed estumulazione
D.4.1 Con l’art. 7 del D.Lgs n° 22/97 i rifiuti
da attività cimiteriale non sono più da considerare rifiuti speciali, bensì
urbani e classificabili in:
- rifiuti
provenienti da esumazioni ed estumulazioni (art. 7/2 lett. f);
- rifiuti
vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali
(art. 7/2 lett. e);
- rifiuti
non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli
di cui alla lett. a) del citato 7/2 (art. 7/2 lett. b) quali carte, fiori
secchi, corone, ceri e similari;
- rifiuti
provenienti dallo spazzamento delle strade (art. 7/2 lett. c).
D.4.2 I rifiuti da esumazione ed estumulazione
non sono considerati pericolosi (anche secondo quanto precisato dal Decreto
legislativo n° 22/97), ma comunque appaiono bisognosi di distinta e adeguata
gestione dagli altri rifiuti urbani.
D.4.3 Per quanto riguarda le procedure da
adottare per la gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione, tali
rifiuti vanno tenuti separati alla fonte, utilizzando un contenitore a tenuta
in cui riporre il legname e i vestiti, opportunamente disinfettati, nonchè lo
zinco di risulta. I resti umani andranno riposti nella cassetta di zinco nuova
e seguiranno il percorso previsto per l’inserimento negli ossari.
Al momento del trasporto allo smaltimento il
rifiuto deve essere accompagnato oltre che dalla prescritta documentazione
anche da idonea dichiarazione di disinfezione a firma del responsabile tecnico.
E. INCENTIVAZIONE
DEL RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA AI FINI DELLO SMALTIMENTO IN SICUREZZA.
E.1 Modalità’
di esercizio delle competenze del comune in materia di recupero di materiali
e/o di energia
E.1.1 Il Comune promuove la definizione di
idonee forme organizzative dei servizi
di conferimento, al fine di favorire la selezione di materiali da destinarsi al
reimpiego, al riciclaggio, al recupero, alla produzione di energia senza
pericolo per la salute dell’uomo e senza pregiudizio all’ambiente ai sensi
delle finalità dell’art. 2 del D. Lgs n. 22/97.
E.1.2 Il Comune promuove la riorganizzazione
del Servizio di Raccolta dei rifiuti urbani per il conseguimento degli
obiettivi di RD di cui al D. Lgs n. 22/97, fermo restando che in nessun caso
l’Ente gestore o la Ditta incaricata della raccolta differenziata diviene
proprietario dell’imballaggio o della frazione merceologica similare, avendo
diritto soltanto al corrispettivo per il servizio reso, e fermo restando che il
materiale deve essere conferito solamente ai centri indicati dal CONAI, previa
sottoscrizione di convenzioni con i Consorzi di filiera di cui all’art.4 del decreto legislativo
N.22/1997.
E.2 Finalità’
E.2.1 La Raccolta differenziata è finalizzata
a:
diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire;
favorire la valorizzazione dei rifiuti
attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione,
distribuzione, consumo e raccolta;
migliorare i processi tecnologici degli
impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre
i consumi energetici;
ridurre la quantità e la pericolosità delle
frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando
maggiori garanzie di salvaguardia ambientale;
favorire il recupero di materiali ed energia
anche nella fase di smaltimento finale.
E.3 Indirizzi
generali
E.3.1 L’attuazione della raccolta differenziata
deve essere programmata e realizzata tenendo conto, anche in relazione ai
criteri di economicità:
delle caratteristiche qualitative e
quantitative dei rifiuti;
delle variazioni delle caratteristiche suddette
in relazione delle stagioni e del clima;
del sistema di produzione, distribuzione e
consumo dei beni;
del sistema di conferimento e raccolta;
dei sistemi di recupero;
dei sistemi di smaltimento finale;
della struttura e tipologia urbanistica del
bacino di raccolta;
delle interazioni con le diverse attività
produttive presenti nel bacino di raccolta;
della evoluzione merceologica del rifiuto in
ragione dell’evolversi dei consumi;
dell’individuazione dei mercati delle frazioni
da raccogliere.
E.3.2 L’organizzazione della raccolta
differenziata deve assicurare sia in fase di conferimento che in fase di
raccolta:
un’efficace separazione della frazione organica
umida dalla frazione secca;
la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti
in modo da consentirne il recupero e la separazione dei costituenti pericolosi
per l’ambiente e la salute pubblica;
l’attivazione di sistemi di raccolta
differenziata dei rifiuti di imballaggio
ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs n. 22/97;
la realizzazione delle strutture destinate a
ricevere le frazioni separate, stabilendo i termini entro i quali saranno attivati i servizi di raccolta
differenziata per le diverse frazioni, e prevedendo la possibilità di limitare
inizialmente i servizi in relazione alla presenza di punti di maggior produzione delle diverse
tipologie di rifiuti, nonché i termini entro i quali eventualmente i servizi
dovranno essere estesi all’intero territorio.
E.4 Raccolte
differenziate ai fini economico produttivi
E.4.1 Anche nelle more della complessiva
riorganizzazione di cui al precedente punto E.3, possono essere attivate in
forma sperimentale, quindi se del caso definitivamente istituite con ordinanze
comunali, forme di raccolta differenziata attraverso le quali sia conseguibile
il recupero di materiali a fini economico produttivi. Tali raccolte
differenziate possono essere organizzate anche mediante convenzioni con Enti o
Ditte private.
E.5 Raccolte
differenziate ai fini conoscitivi
E.5.1
Possono essere attivate in forma
sperimentale, in ambiti territoriali o
per categorie di produttori da definirsi con Ordinanza comunale, anche forme di
raccolta differenziata finalizzate all’analisi merceologica ed alla conoscenza
della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di
razionalizzazione dei servizi di smaltimento che di ottimizzazione del recupero
energetico, che di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi della gestione
dei rifiuti.
E.6 Obblighi
per l’esercizio delle raccolte differenziate
E.6.1 Gli enti o imprese che, per conto
dell’Ente gestore, gestiscono servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti
sono tenuti a :
alla manutenzione e pulizia dei contenitori ed
all’asporto dalle piazzole di appoggio di eventuali materiali o loro frammenti
fuoriusciti nel corso delle operazioni di travaso;
ad inoltrare trimestralmente all’Ente gestore
ed al Comune un resoconto sui quantitativi dei materiali recuperati e
riciclati.
E.7 Stazioni
ecologiche
E.7.1 Si intende per stazione ecologica un’area
attrezzata presso la quale possono
essere conferiti carta, cartone, vetro, plastica, pneumatici e tutte
quelle categorie di rifiuti che saranno indicate dall’Ente gestore.
Vengono
indicati tre tipi di stazione ecologica:
E.7.1.1 IL CENTRO ZONALE DI RACCOLTA (CZR) che
rappresenta il primo livello della RD. E’ un’area di modeste dimensioni aperta
all’utenza a tutti gli orari e non presidiata, costituita da un raggruppamento
di più campane o cassonetti dove l’utente
può effettuare il conferimento separato di più rifiuti. Per quanto
possibile il CZR deve essere facilmente raggiungibile. E’ preferibile ubicare
tali centri in corrispondenza di:
aree già occupate da campane e cassonetti;
aree di parcheggio in corrispondenza d centri
commerciali, supermercati, scuole, uffici pubblici etc.;
aree adiacenti a strade e piazze non decentrate
e facilmente accessibili ed in
posizioni tali da non costituire potenziale intralcio al traffico anche nelle
operazioni di svuotamento campane.
Le soluzioni scelte, in ogni caso, devono
essere tali da limitare al massimo problemi di elevato impatto visivo
soprattutto in aree di particolare pregio paesaggistico ed architettonico.
Potranno conferire i rifiuti ai CZR solo le
utenze domestiche.
Il CZR dovrà essere pavimentato per poterne
assicurare la facile pulizia.
Nella realizzazione dei CZR si adotterà uno
schema tipo al fine di uniformare l’arredo urbano ed, inoltre, verranno
previste adeguate schermature vegetali o artificiali a seconda dell’ambiente in
cui saranno collocati.
Il CZR dovrà essere munito di appositi cartelli
segnaletici e di tabelle che illustrino agli utenti le corrette operazioni da
svolgere per l’uso del centro stesso.
E.7.1.2 IL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA (CCR)
rappresenta il secondo livello nella struttura della RD. E’ un’area di medie
dimensioni, variabili da 2000 a 3000 mq circa, aperta al pubblico ad orari
prefissati e presidiata da personale, adibita in primo luogo allo stoccaggio di
materiali provenienti dalla RD, ma nella quale possono essere effettuate semplici
operazioni di cernita e raggruppamento. Presso i CCR possono essere stoccati i
rifiuti:
conferiti dalle utenze domestiche;
conferiti dalle utenze commerciali e da piccole
utenze produttive;
provenienti dallo svuotamento dei CZR;
provenienti dalla RD porta a porta.
I CCR dovranno essere ubicati in maniera da
consentire il facile accesso da parte di tutte le utenze sia domestiche che
commerciali e produttive.
Il CCR sarà idoneo a ricevere i seguenti
materiali:
materiale verde (potatura, sfalci, residui da
ortomercati);
materiale secco da RD (carta, vetro, plastica,
alluminio, banda stagnata, legno, etc);
rifiuti urbani pericolosi - RUP -(pile,
farmaci, contenitori etichettati);
rifiuti ingombranti di origine domestica
(mobili, elettrodomestici etc.)
rifiuti speciali assimilabili agli urbani
(pneumatici, imballaggi, legname);
batterie auto e oli.
Il personale di custodia dovrà indirizzare gli
utenti affinché eseguano il corretto deposito dei materiali, dovrà provvedere
alle normali operazioni di pulizia del CCR., dovrà dare agli utenti tutte le
informazioni relative alla RD e, nel caso di conferimento di rifiuti speciali
non assimilati, dovrà distribuire i documenti necessari per il pagamento delle
tariffe.
E.7.1.3 I
CENTRI SOVRACOMUNALI DI RACCOLTA (CSR) costituiscono un vero e proprio
terminale a cui far confluire i materiali provenienti dalla RD che verranno
sottoposti alle operazioni di selezione, triturazione, compattazione. Nel CSR
verranno inoltre effettuate le operazioni di divisione e selezione per
materiali omogenei dei rifiuti ingombranti, mediante separazione della parte
recuperabile e l’uso di attrezzature atte alla captazione dei CFC ed
eventualmente dei gas (lampade a gas, tubi catodici, etc.)
E.7.2 Quando i CCR o i CSR sono chiusi e/o non
presidiati è vietato:
l’accesso all’interno degli stessi;
il conferimento dei rifiuti da parte degli
utenti.
E’ in ogni caso tassativamente vietato
l’abbandono dei rifiuti a fianco o in
prossimità delle stazioni ecologiche di
tutte le tipologie, ovvero all’interno delle stesse fuori dagli appositi
contenitori.
E.8 Modalità
di conferimento dei materiali della raccolta differenziata
E.8.1 Ferma restando la possibilità di
successive modifiche mediante Ordinanza comunale, sentito l'Ente gestore, il conferimento
dei materiali della raccolta differenziata può attualmente avvenire ad opera
del produttore con le seguenti modalità:
obbligo di ridurre convenientemente, i volumi
degli ingombranti, ove è possibile, conferendo secondo le modalità stabilite dall’Ente
gestore (servizio su chiamata) o conferendo nelle stazioni ecologiche.
Ai fini del migliore recupero delle bottiglie
di plastica, si fa obbligo all’utenza di conferirle ben lavate e pressate.
In particolare gli oggetti prodotti sia da
utenze domestiche che non domestiche, che per dimensioni non possono essere
introdotti nei contenitori posizionati sul territorio per le raccolte
differenziate, potranno essere conferiti presso i centri di raccolta.
E’ vietato lo spostamento dei contenitori dalla
loro posizione.
E’ inoltre vietato agli utenti del servizio
ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o
affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura (manifesti, targhette
adesive etc.) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall’Ente gestore.
E’ inoltre tassativamente vietato l’abbandono
di tali rifiuti a lato dei contenitori destinati alla loro raccolta
differenziata.
E.8.2
Il conferimento in stazioni ecologiche dovrà avvenire nel rispetto delle
seguenti modalità, tempi e norme di comportamento che saranno richiamate
nell’apposita tabella apposta nella stazione:
E.8.2.1 per
i CZR:
obbligo di conferire i soli rifiuti
differenziati di privati cittadini;
divieto di muovere i contenitori dalla loro
sede;
divieto di introdurre nei contenitori materiali
difformi da quelli espressamente indicati (carta, vetro, plastica, alluminio,
pile, etc.);
divieto di abbandonare materiali e rifiuti di
qualsiasi tipo fuori dai contenitori;
divieto di asportare dai contenitori materiali
precedentemente introdotti;
obbligo di rispettare le disposizioni riportate
su apposita tabella affissa all’ingresso del centro di raccolta.
E.8.2.2 per
i CCR:
divieto di accedere al CCR fuori dagli orari di
esercizio per gli utenti;
divieto di asportare materiali di qualsiasi
tipo precedentemente conferiti o di effettuare cernite di materiali senza la
debita autorizzazione;
divieto di abbandonare materiali o rifiuti
fuori dalla stazione o nei pressi dell’ingresso;
divieto di accesso ai contenitori e ai luoghi
di stoccaggio senza la debita autorizzazione;
obbligo di rispettare le disposizioni riportate
su apposita tabella affissa all’ingresso della stazione di attenersi alle più
precise indicazioni di comportamento impartite dal personale addetto;
divieto di introdurre nei contenitori materiali
difformi da quelli espressamente indicati (carta, plastica, vetro, alluminio,
sfalci e potature dai giardini, rifiuti ingombranti di origine domestica,
metalli, prodotti e relativi contenitori etichettati “T” e/o “F” , “C”, “Xn”
e/o “Xi”, pile e farmaci scaduti, elettrodomestici, pneumatici, contenitori
vuoti di fitofarmaci e di fertilizzanti, teli per pacciamatura, lampade
esauste, etc.).
E.8.3 I
seguenti rifiuti speciali di origine produttiva potranno essere conferiti alle
stazioni ecologiche appositamente attrezzate per ricevere tali materiali,
rispettando le modalità di conferimento e previo pagamento dei relativi oneri:
imballaggi (cartone, legno, plastica, metalli),
elettrodomestici, pneumatici, batterie auto, oli esausti, contenitori vuoti di
fitofarmaci, di fertilizzanti, teli per pacciamatura usati in agricoltura,
lampade esauste, contenitori di prodotti etichettati “T” e/o “F”, “C”, “Xn” e/o
“Xi”.
E.9 Modalità
di effettuazione delle raccolte differenziate
E.9.1 Le raccolte differenziate che
l’Amministrazione comunale attiverà saranno calibrate in relazione
all’ottenimento degli obiettivi previsti dal D. Lgs 5/02/97 n. 22 Allegato E.
Le raccolte differenziate previste sono le
seguenti:
raccolta carta;
raccolta vetro, lattine in allumino, banda
stagnata;
raccolta bottiglie in plastica;
raccolta rifiuti urbani pericolosi;
raccolta della frazione organica (mercati
notturni e mercatini itineranti) da estendersi successivamente ai ristoranti,
agli esercizi commerciali ed infine alle utenze domestiche;
raccolta differenziata di altri rifiuti presso
i contenitori posizionati nelle stazioni ecologiche, così come descritto al
precedente punto E.8 del presente Regolamento
Raccolta per appuntamento .
Il rapporto contenitore - utente e le
caratteristiche volumetriche dei contenitori vengono definiti dall’Ente gestore
tenendo conto di eventuali disposti di legge e sulla base degli obiettivi di
raccolta.
Variazioni alle modalità di effettuazione delle
raccolte potranno essere apportate in ogni momento, a seguito di mutate
esigenze tecniche ed organizzative richieste dai servizi stessi. L’Ente gestore
provvederà in tal caso, mediante opportune campagne divulgative, ad informare
l’utenza delle modifiche intervenute.
La frequenza minima degli svuotamenti e delle
operazioni di pulizia dei contenitori sarà commisurata alle esigenze del
servizio.
Il conferimento di rifiuti speciali
differenziati ai CCR avverrà nel rispetto delle disposizioni di legge, con
tariffe determinate tenendo conto dei ricavi eventualmente ottenibili dal
recupero dei materiali.
E.10 Conferimento
dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti urbani derivanti da potatura e sfalcio di
giardini e simili
E.10.1 Il servizio è esteso a tutto il
territorio comunale. Viene svolto a domicilio gratuitamente su chiamata del
cittadino qualora l'ingombro non superi quello fissato dall’Ente gestore; nel
caso contrario viene applicata una tariffa.
E.10.2 I rifiuti ingombranti conferiti
all'apposito servizio di ritiro su chiamata, devono essere collocati in area
pubblica a cura del conferitore, nell'ubicazione prescritta dall’Ente gestore,
a partire dalle ore 20.00 del giorno antecedente a quello fissato dall’Ente
gestore per il ritiro.
E.10.3 L'utente è tenuto a disporre i beni
oggetto di conferimento in modo ordinato occupando il minimo possibile di
spazio pubblico, e comunque in termini tali da non costituire intralcio alla
circolazione e da rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.
E.10.4 E' in particolare vietato collocare
rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del
trasporto pubblico.
E.10.5 I residui di potatura e sfalcio di
giardini, orti e aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati, che
presentino perciò i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani,
possono essere smaltiti nei seguenti termini:
mediante consegna al servizio di ritiro su
chiamata dei rifiuti ingombranti, quando si tratti di quantitativi ingenti
ovvero quando si tratti di residui di potatura di pezzatura ragguardevole,
avendo cura di avvolgere i residui di sfalcio in appositi involucri protettivi,
che ne impediscano la dispersione e il trasporto eolico;
mediante immissione negli appositi contenitori
predisposti nei CCR quando allestiti dall’Ente gestore.
E.11 Raccolta
differenziata dei rifiuti speciali non assimilati
E.11.1 La raccolta differenziata dei rifiuti
speciali non assimilati potrà avvenire con le seguenti modalità:
la raccolta, da parte dell’Ente gestore, delle
tipologie di rifiuti speciali previste dal presente Regolamento dovrà avvenire
previa stipula di apposita convenzione, tra il produttore e l’Ente gestore;
I rifiuti speciali di cui sopra possono essere
conferiti dai produttori ai centri di raccolta, secondo le modalità di cui
punto E.8, previo pagamento degli oneri stabiliti ed esposti all’interno dei
centri di raccolta.
E.12 Obblighi
per i produttori di rifiuti urbani e assimilati
E.12.1 E’ obbligatorio avvalersi delle
strutture predisposte per le raccolte differenziate nelle zone che fruiscono di
tale servizio: l’obbligo di conferire in modo differenziato le varie frazioni
dei rifiuti è tassativo qualora il relativo contenitore non sia a distanza
maggiore di 300 m dall’abitazione, ovvero sia stato organizzato un servizio
porta a porta.
In tali zone è pertanto vietato il conferimento
di rifiuti oggetto di raccolte differenziate nei contenitori predisposti per
l’ordinario servizio di raccolta rifiuti urbani. In particolare tale obbligo è
espressamente riservato a produttori di tipologie prevalenti di rifiuti
assimilati agli urbani quali ad esempio:
rifiuti cartacei prodotti da scuole, uffici e
banche;
bottiglie di vetro e lattine prodotti da bar,
mense e ristoranti.
E.13 Obblighi
a carico dei rivenditori al dettaglio degli acquirenti in ordine agli oli
minerali
E.13.1 Ai sensi dell’art. 6 punti 3 e 5 del
Decreto legislativo n.95/92 e dell’art. 2 punto 4 del Decreto del Ministero
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 392 del 16/05/96 “
Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati”,
chiunque esercita la attività di rivendita al dettaglio di oli e fluidi
lubrificanti per motori, ivi inclusa la vendita di lubrificanti per navi e
natanti di qualsiasi genere, è obbligato a:
mettere a disposizione della propria clientela
ed esercire un impianto attrezzato per lo stoccaggio dell’olio usato;
ritirare e detenere l’olio usato estratto dai
motori presso i propri impianti;
consentire, ove non vi provveda direttamente, a
titolo gratuito, che il Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati installi presso
i locali in cui è svolta l’attività, un impianto di stoccaggio degli oli usati
a disposizione del pubblico.
E.13.2 Coloro che provvedono autonomamente al
cambio d’olio di un veicolo, hanno l’obbligo di conferire l’olio esausto
secondo le modalità di cui al precedente punto E.12.1.
E.13.3 Le officine meccaniche ed i demolitori
sono obbligati a ritirare dai propri clienti e detenere gli oli usati estratti
nell’esercizio dell’attività propria, nonché i filtri usati.
E.14 Obblighi
a carico dei rivenditori al dettaglio e egli acquirenti in ordine alle batterie
per veicoli
E.14.1 I rivenditori al dettaglio che non
effettuano la sostituzione delle batterie dei veicoli sono tenuti ad esporre una
targa ben visibile che inviti gli acquirenti a non disfarsi delle batterie
dismesse, disperdendole nell’ambiente, ed a conferirle al servizio di raccolta
dei rifiuti chimici organizzato dall’Ente gestore.
E.14.2 Coloro
che provvedono autonomamente alla sostituzione delle batterie dei veicoli,
hanno l’obbligo di conferire l batterie esauste all’Ente gestore.
E.15 Obblighi
a carico dei rivenditori al dettaglio e egli acquirenti in ordine alle pile e
agli accumulatori
E.15.1 Le pile e gli accumulatori usati di cui
all’art. 1 del Decreto n.476 del 20/11/97 sono consegnati ad un rivenditore al
momento dell’acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono
conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta
predisposti dall’Ente gestore.
E.15.2 A cura ed onere dei produttori, degli
importatori e dei distributori, il rivenditore di cui al comma 1 pone a
disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli
accumulatori usati, nel proprio punto vendita. Il contenitore deve essere
idoneo all’immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura
deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il
rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità
di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite presso il suo esercizio.
E.15.3 Presso gli esercizi di vendita delle
pile o degli accumulatori di cui al presente regolamento deve essere esposto in
evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un
avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all’ambiente e alla salute umana
derivanti dallo smaltimento delle pile
e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la
raccolta differenziata e circa il significato dei simboli apposti, ai sensi del
presente regolamento, sulle pile e
sugli accumulatori.
E.16 Incentivi
E.16.1 Sono previsti incentivi alle persone,
associazioni o aziende che si siano particolarmente distinte nel favorire
l’iniziativa della raccolta differenziata dei rifiuti urbani o assimilati;
attestati di benemerenza: saranno conferiti
ogni anno sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a
riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell’impegno profuso;
premi materiali: da distribuirsi in occasioni
di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell’iniziativa;
sgravi tariffari per la gestione del servizio
rifiuti commisurati al beneficio effettivo per il Comune, ottenuto dalla
Raccolta Differenziata, quando la tariffa prenderà il posto dell’attuale TARSU.
F. SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI
F.1 Definizione
delle aree di espletamento del servizio di spezzamento
F.1.1 Alle attività ordinarie inerenti allo
smaltimento dei rifiuti urbani esterni si provvede attraverso il servizio di
spazzamento e relativi servizi collaterali che interessano tutto il territorio
comunale.
F.1.2 I perimetri delle aree all'interno delle
quali è istituito il servizio di spazzamento vengono definiti così da
comprendere:
a. le
strade e le piazze, compresi i portici e marciapiedi già classificati come
comunali;
b. le
strade vicinali di uso pubblico;
i tratti urbani delle strade statali e
provinciali.
F.2 Spazzamento
e raccolta
F.2.1 Il
servizio di spazzamento e raccolta dei rifiuti urbani esterni viene effettuato
entro il perimetro definito sulla base delle modalità precisate dal presente
regolamento.
Esso riguarda:
a) le
strade e piazze classificate fra le comunali ai sensi della legge 12 febbraio
1958 n. 126 e le nuove strade comunali la cui costruzione viene notificata al
gestore;
b) le
strade vicinali classificate di uso pubblico ai sensi della legge 12 febbraio
1958 n. 126;
le strade private comunque soggette ad uso
pubblico purché dotate di tutti i seguenti requisiti:
- aperte
permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli,
sbarre, cancelli, catene, cippi, ecc.);
- dotate
di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
- dotate
di regolare sistema di smaltimento delle acque piovane (tombinatura, bocche di
lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette);
e) i
marciapiedi delle strade sopraelencate;
f) aree
e verde pubblico non recintate quali viali e aiuole spartitraffico;
le sponde dei fiumi e di altri corpi idrici
superficiali:
Il servizio non viene effettuato sulle aree
date in concessione o in uso temporaneo: Esso rimane a carico dei concessionari
secondo le modalità fissate dalla autorità concedente.
La frequenza, le modalità e gli orari dei
servizi di spazzamento vengono stabiliti, in relazione ai bisogni ed alle
tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il mantenimento delle
condizioni igienico-sanitarie generali.
La frequenza e le modalità del servizio di
pulizia delle rive dei fiumi, dei fossi e dei laghi è parimenti stabilita dal
Comune, sentito l'Ente gestore. Tale pulizia deve essere comunque effettuata
ogni qualvolta se ne rilevi la necessità.
Il Comune può disporre divieti di sosta e
limitazioni, nonché la rimozione dei veicoli con le modalità stabilite dalle
vigenti leggi, al fine di consentire l’espletamento del servizio di pulizia
stradale da parte dell’Ente gestore.
F.3 Organizzazione
del servizio di spezzamento
F.3.1 Le modalità di espletamento del servizio
di spazzamento, comprese le eventuali frequenze di prestazione del servizio,
sono stabilite di base con un ciclo di spazzamento urbano completo.
F.4 Installazione
e uso di cestini portarifiuti
F.4.1 A completamento del servizio di
spazzamento, l’Ente gestore provvede all'installazione e al periodico
svuotamento di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti degli
spazi pubblici.
F.4.2 E' fatto divieto di utilizzare tali
contenitori per il conferimento di rifiuti urbani interni e di rifiuti ingombranti.
F.5 Carico
e scarico di merci e materiali
F.5.1 Chi effettua operazioni di scarico,
carico e trasporto di merci e materiali, che diano luogo su area pubblica o di
uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, a
operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima. In
caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dall’Ente
gestore, fatti salvi i diritti di rivalsa per il costo di servizio prestato nei
confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento
contravvenzionale.
F.6 Pulizia
di aree pubbliche: divieti e obblighi
F.6.1 E' fatto divieto agli utenti di aree,
strade, spazi pubblici o a uso pubblico di abbandonare e gettare rifiuti di
qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità che dovranno essere immessi solo negli
appositi contenitori per rifiuti urbani esterni o se per natura, qualità e
dimensioni classificabili come rifiuti interni e/o domestici, nei cassonetti e
contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta.
F.6.2 Chi effettua attività relative alla
costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di
fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia
quotidianamente che cessando l'attività, a mantenere e restituire l'area
perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi a
opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo.
F.7 Manifestazioni
pubbliche
F.7.1 Ferme restando le obbligazioni relative
all'eventuale assoggettamento alla tassa giornaliera di cui all'art. 77 del
Decreto legislativo 15/11/1993 n° 507, gli Enti pubblici, le associazioni, i
circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che
intendano organizzare iniziative quali feste, sagre ecc. o manifestazioni di
tipo culturale, sportivo ecc. su strade, piazze e aree pubbliche anche senza
finalità di lucro, sono tenuti a comunicare all’Ente gestore il programma delle
iniziative indicando le aree che s'intende effettivamente impegnare o
utilizzare, e a provvedere direttamente o attraverso una convenzione con l’Ente
gestore, alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso provvedendo
all'asporto dei rifiuti abbandonati dai frequentatori delle manifestazioni.
F.7.2 Gli eventuali oneri straordinari,
eccedenti i costi dell'ordinaria pulizia delle medesime aree e spazi pubblici,
sostenuti dal servizio dell’Ente gestore, saranno imputati ai promotori delle
manifestazioni.
F.8 Obblighi
di chi conduce animali domestici su aree pubbliche
F.8.1 Le persone che conducono cani o altri
animali per le strade e aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde sono
tenute a evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in
tal senso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi
solidi.
Le carogne di animali, giacenti sul suolo
pubblico, devono essere asportate dall’Ente gestore secondo le disposizioni e
le modalità stabilite dai servizi della competente Autorità sanitaria.
F.9 Pulizia
delle aree esterne a esercizi commerciali
F.9.1 I gestori di esercizi che usufruiscono di
concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali
i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere
alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati
contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento
della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
F.9.2 Analogo obbligo vale per i gestori di
esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali
vendita di cibi preconfezionati, bibite in lattina, chioschi stagionali e
simili, risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle
merci vendute.
F.9.3 I rifiuti così raccolti devono essere
conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
F.9.4 All'orario di chiusura dell'esercizio,
l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.
F.10 Pulizia
delle aree adibite a spettacoli di tipo saltuario
F.10.1 Le aree adibite a spettacoli di tipo
saltuario (spettacoli viaggianti, luna park ecc.) devono essere mantenute
pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.
F.10.2 Il provvedimento di temporanea
concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di
raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di
pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli
addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di luna park.
F.10.3 Ferme restando le obbligazioni relative
all'eventuale assoggettamento alla tassa giornaliera di cui all'art. 77 del
Decreto legislativo 15/11/1993 n° 507, ogni onere connesso al potenziamento o
all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato per lo spazzamento
dei rifiuti urbani esterni dovrà ricadere sui gestori delle attività di che
trattasi.
F.11 Pulizia
dei mercati
F.11.1
I concessionari e occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso
e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso
pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto e attorno ai rispettivi
posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria
attività in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta.
F.11.2 In
occasione di fiere autorizzate in area pubblica, a cura dell'Ente promotore
dovrà essere fatta richiesta all’Ente gestore che fisserà il corrispettivo
economico del servizio, in relazione alle esigenze di impegno straordinario del
pubblico servizio normalmente prestato.
F.12 Esercizi
stagionali
F.12.1 Esercizi stagionali all'aperto, piscine
e campeggi dovranno comunicare all’Ente gestore la data di inizio dell'attività
con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di consentire il potenziamento, se
necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani, oppure la
predisposizione di apposita articolazione del pubblico servizio.
F.12.2 E' obbligo dei titolari di provvedere al
quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti
all'interno dell'area di pertinenza e al loro conferimento nei contenitori per
rifiuti urbani collocati dall’Ente gestore su area pubblica, oppure nei contenitori
messi a disposizione attraverso la sopracitata speciale articolazione del
pubblico servizio.
F.13 Pulizia
dei terreni non edificati
F.13.1 In caso di scarico abusivo di rifiuti su
terreni non edificati anche a opera di terzi o ignoti, il proprietario dovrà
provvedere a proprie cura e spese all'asporto e allontanamento dei rifiuti
abusivamente immessi.
F.14 Attività
straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni
F.14.1 Costituiscono attività straordinarie
relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni le attività inerenti allo
smaltimento dei rifiuti urbani esterni al di fuori delle aree di espletamento
del servizio di spazzamento.
F.14.2 Le attività relative allo smaltimento
dei rifiuti urbani esterni di cui al precedente F.14.1 non rientrano nei
compiti dell’Ente gestore. L’Ente gestore provvederà comunque all'intervento a
seguito di segnalazione da parte dell'Amministrazione comunale che determinerà
il costo degli interventi che verranno trascritti in un apposito giornale degli
interventi compiuti, fermo restando il recupero della spesa a carico dei
soggetti obbligati.
F.15 Disposizioni
sanzionatorie per l'abbandono di rifiuti di particolari tipologie
F.15.1 Fermo restando il divieto di abbandono
dei rifiuti di cui al paragrafo F.6.1, sono previste specifiche sanzioni, per
colpire:
a) l'abbandono
di rifiuti di qualunque tipo e natura su aree e spazi pubblici o soggetti a uso
pubblico;
b) l'abbandono
incontrollato di rifiuti derivanti da demolizione e scavi in qualsiasi area
pubblica e privata del territorio comunale.
F.16 Altri
servizi
F.16.1 Rientrano fra i compiti affidati
all’Ente gestore i seguenti:
- pulizia
periodica delle vasche delle fontane, poste in aree pubbliche in collaborazione
con gli uffici competenti;
- diserbamento
periodico dei cigli delle strade e delle aiuole ed aree pubbliche, mediante
estirpazione;
- cancellazione,
su richiesta degli organi competenti, delle scritte dai fabbricati pubblici e
privati, con rimborso da parte del Comune delle spese sostenute salvo rivalsa a
carico degli autori dell’attività abusiva;
- pulizia,
su richiesta degli organi competenti, della carreggiata a seguito di incidenti
stradali fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei
responsabili dell’incidente;
- pulizia
e lavaggio dei portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, vicoli,
strade, piazze, scalinate e disinfezione e deodorazione dei gabinetti pubblici.
F.17 Aree
sosta nomadi
F.17.1 L’Ente gestore è tenuto ad istituire uno
specifico servizio di raccolta dei rifiuti dotando di appositi contenitori le
aree assegnate alla sosta dei nomadi, in base alla normativa vigente; questi
devono essere collocati in numero proporzionato alla utenza servita, sentito il
parere dell'Autorità sanitaria territorialmente competente.
DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI
G.1 Disposizioni
finali
G.1.1 Fatto salvo quanto disposto dal decreto
legislativo n.22/1997 e successive modifiche e integrazioni e dalle leggi e
norme regionali in materia, per quanto non espressamente contemplato dal
presente Regolamento si applicano le disposizioni previste da altri Regolamenti
Comunali.
G.1.2 Il presente Regolamento entrerà in vigore
15 gg dopo la sua pubblicazione. A partire da tale data ogni disposizione
locale contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere
abrogata.
G.2 Sanzioni
G.2.1 Le violazioni a quanto previsto dal
presente Regolamento, ove non costituiscano reato e non siano specificamente
sanzionate da leggi, decreti o regolamenti, sono punite con le sanzioni
previste dall’art.50, comma 1, del decreto legislativo n.22/1997.
I provvedimenti di archiviazione degli
accertamenti effettuati dagli organi preposti e l’adozione delle
ordinanze-ingiunzioni sono adottati con le forme e le modalità previste dalla
legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modifiche ed integrazioni.
REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI URBANI
ALLEGATO 1
ELENCO RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI
Imballaggi
in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili).
Contenitori
vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili).
Sacchi
e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
cassette, pallets.
Accoppiati
quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata,
fogli di plastica metallizzati e simili.
Frammenti
e manufatti di vimini e sughero.
Paglia
e prodotti di paglia.
Scarti
di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura.
Fibra
di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile.
Ritagli
e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta.
Feltri
e tessuti non tessuti.
Pelle
e simil-pelle.
Gomma
e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente di tali
materiali, come camere d'aria e copertoni.
Resine
termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti
composti da questi materiali.
Rifiuti
ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'Art. 2
del DPR n° 915/1982.
Imbottiture,
isolanti termici e acustici di sostanze naturali e sintetiche, quali lane di
vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili.
Moquettes,
linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere.
Pannelli
di materiali vari (legno, gesso, plastica e simili).
Frammenti
e manufatti di stucco e gesso essiccati.
Manufatti
di ferro, tipo maglia metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili.
Nastri abrasivi.
Cavi
e materiale elettrico.
Pellicole
e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate.
Scarti
della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido (ad esempio,
scarti di caffè, dell'industria molitoria, della plastificazione, partite di
alimenti deteriorate, anche inscatolati e comunque imballati, scarti derivanti
dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili).
Scarti
vegetali (erbe, fiori, piante e verdure ecc.) anche derivanti da lavorazioni
basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e
trebbiatura ecc.).
Residui
animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.
Accessori per l'informatica.