Il presente documento vuole essere un utile strumento per definire le regole guida e i criteri tecnico-economici per l’attivazione dei circuiti per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani sulla base degli interventi prefigurati dal documento “Priorità degli Interventi per l’Emergenza Rifiuti” (che d’ora in poi potrà essere denominato, più semplicemente, PIER), approvato con Ordinanza commissariale del 25 Luglio 2000, e della delimitazione in Ambiti Territoriali Ottimali (che d’ora in poi potranno essere denominati, più semplicemente, A.T.O.) e Sub-Ambiti Territoriali Ottimali (che d’ora in poi potranno essere denominati, più semplicemente, sub-A.T.O.), definiti per il territorio dell’Isola con l’Ordinanza commissariale del 19 Aprile 2001, n. 280.
I contenuti delle Linee Guida sono da intendersi, infatti, come disposizioni di indirizzo per una efficace organizzazione del servizio di raccolta differenziata e per la sua integrazione con tutti gli altri servizi di nettezza urbana, nell’ottica della gestione integrata dei rifiuti.
Essi, infatti, non definiscono nel dettaglio le singole soluzioni operative, ma forniscono, soprattutto, gli standards tecnico-economici, nonché parametri di riferimento, indicativi ma non vincolanti, per la redazione dei “Piani di impresa” a livello di Ambito o Sub-Ambito Territoriale Ottimale, considerando l'impiantistica esistente, l'evoluzione dello stato dell'arte della tecnologia, i fabbisogni e le specificità locali.
Con il D.Lgs. n° 22/97 si è provveduto a recepire l’insieme delle direttive (n. 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, e 96/62/CEE sugli imballaggi) emanate dalla Comunità Europea nel settore dei rifiuti, cambiando e, in parte, abrogando la normativa pregressa, essenzialmente rappresentata dal D.P.R. 915/82, modificandone radicalmente i presupposti e gli obiettivi
Il D.Lgs. n° 22/97 ha introdotto una precisa gerarchia di priorità, impegnando le Autorità competenti a favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
1. la prevenzione e la riduzione dei rifiuti,
2. il riutilizzo e riciclaggio(recupero di materiali),
3. il recupero di energia.
Lo smaltimento in discarica costituisce, quindi, la fase residuale della gestione dei rifiuti e deve essere effettuato in condizioni di assoluta sicurezza (art. 5 commi 1, e 3), con il ricorso ad una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate, al fine di realizzare l’autosufficienza nella gestione dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali, la riduzione della movimentazione dei rifiuti, tenendo conto di una idonea localizzazione degli impianti specializzati, l’utilizzazione dei metodi e delle tecnologie più idonee a garantire un alto grado di protezione dell’ambiente e della salute pubblica.
2.2 LA DICHIARAZIONE DELLO
STATO DI EMERGENZA NELLA REGIONE SICILIA
La situazione di emergenza determinatasi nella Regione Siciliana nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, ha indotto il Governo nazionale a dichiarare, con un primo decreto del 22 gennaio 1999, "lo stato di emergenza nella Regione Siciliana in ordine alla situazione di crisi socio-economica-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani" fino al 30 giugno 2000.
A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Ministro dell'Interno - Delegato al Coordinamento della Protezione Civile - ha emanato l'Ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, al fine di porre in essere "Immediati interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nelle Regione Siciliana”.
In adempimento all’Ordinanza n. 2983/99 e alla lettera del 28 febbraio 2000, inviata alla Commissione Scientifica dal Commissario delegato - Presidente della Regione, si dava mandato alla Commissione Scientifica “…per l’immediato, che codesta Commissione si esprima con un documento di priorità al fine di dar luogo agli interventi in materia di raccolta differenziata, riciclo, valorizzazione, recupero dei rifiuti urbani, produzione di compost di qualità e di combustibile derivato dai rifiuti; ciò trova giustificazione, in generale, nella necessità di dare una prima risposta, per ambiti ottimali, alla esigenza di realizzare gli impianti più urgenti…”
La Commissione Scientifica con il documento delle “Priorità degli Interventi per l’Emergenza Rifiuti” (PIER), ha individuato, traendo spunto dai materiali predisposti dal vice Commissario, nonché dalle indicazioni fornite dai Prefetti, dalle Province regionali, e dalle forze sociali e dalle associazioni ambientaliste, gli interventi prioritari propedeutici a superare il periodo transitorio dell’emergenza , la cui durata è stata prevista in ventiquattro mesi.
Con la predisposizione del “PIER”, pubblicato nella G.U.R.S. del 04/08/2000 in seguito al Decreto commissariale del 25 luglio 2000, vengono individuati, i criteri generali, gli scenari di programmazione, gli obiettivi e gl’interventi necessari al superamento dello stato di emergenza, al rispetto della normativa ed al conseguimento della autonomia di smaltimento nell’ambito del territorio della regione.
Occorre, altresì, precisare alcune tra le più importanti modifiche introdotte con le Ordinanze Ministeriali successive alla richiamata O.M. n. 2983/99.
Con l’Ordinanza n°3048 del 31 Marzo 2000 viene demandata al Commissario Delegato l’incombenza di:
- predisporre il piano di gestione dei rifiuti (art. 22 del D.Lgs. n° 22/97);
- predisporre il piano delle bonifiche delle aree inquinate(art. 22 del D.Lgs. n° 22/97);
- adottare misure per prevenire la formazione dei rifiuti, favorendo il riutilizzo degli imballaggi ed il riciclaggio dei beni a fine vita;
- realizzare impianti per la produzione di combustibile derivato da rifiuti;
- promuovere la formazione e l’informazione ambientale;
- attuare la promozione, l’organizzazione di una gestione unitaria dei rifiuti urbani in ciascun ambito territoriale ottimale anche attraverso la costituzione di consorzi o società miste cui partecipano le Provincie e i Comuni.
Con le Ordinanze n° 3048 del 31 marzo 2000 e n° 3072 del 21 Luglio 2000 il Ministro dell’Interno:
- proroga (art.1) fino alla cessazione dello stato di emergenza i poteri conferiti al Commissario delegato con le precedenti ordinanze;
- dispone che a
partire dal 1° gennaio 2001, la tariffa per il conferimento in discarica dei
rifiuti urbani provenienti da Comuni che non abbiano realizzato entro il mese
precedente sul proprio territorio la raccolta differenziata in misura tale da
consentire l'avvio al riciclaggio di frazioni quali carta, plastica, vetro,
metalli ferrosi e non ferrosi, legno e al compostaggio della frazione umida dei
rifiuti urbani per una percentuale minima del 20 per cento, compresa la
raccolta e conferimento al CO.NA.I. degli imballaggi primari, secondari e
terziari, è maggiorata nella misura dell'1 per cento per ogni punto percentuale
in meno di raccolta differenziata rispetto all'obiettivo minimo del 20 per
cento. A tal fine, il commissario delegato comunica agli enti gestori delle
discariche i nominativi dei Comuni che hanno raggiunto tali percentuali. Dalla
data di attivazione degli impianti di produzione del combustibile derivato dai
rifiuti la tariffa per il conferimento a tali impianti dei rifiuti urbani
provenienti da Comuni che non abbiano realizzato, nel mese precedente, sul
proprio territorio la raccolta differenziata in misura tale da consentire
l'avvio al riciclaggio di frazioni quali carta, plastica, vetro, metalli
ferrosi e non ferrosi e legno e al compostaggio della frazione umida dei
rifiuti urbani per una percentuale minima del 20 per cento, compresa la
raccolta e il conferimento al CO.NA.I. degli imballaggi primari, secondari e
terziari, è maggiorata nella misura del 3 per cento per ogni punto percentuale
in meno di raccolta differenziata rispetto all'obiettivo minimo del 20 per
cento. A tal fine, il commissario delegato comunica ai soggetti gestori degli
impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti i Comuni che hanno
raggiunto tali percentuali. I proventi derivanti da tale maggiorazione sono
versati sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato per gli
interventi di emergenza nel settore dei rifiuti della Regione siciliana.
Con l’Ordinanza n° 3136 del 25/05/2001, sono confermati fino alla
cessazione dello stato di emergenza, i poteri già conferiti al Commissario
delegato con le precedenze Ordinanze ministeriali.
Inoltre, all’art.4, comma 8, si obbliga il CONAI:
·
a ricevere, alle condizioni previsti dalla
convenzione stipulata il 07/10/1999 tra il Commissario delegato – Presidente della
Regione ed il CONAI medesimo, gli imballaggi primari, secondari e terziari,
nonché le frazioni valorizzabili di carta, plastica, vetro, legno, metalli
ferrosi e non ferrosi;
·
a conseguire entro il 31/12/2001 l’obbiettivo del
50% di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio.
All’art.4, comma 15, si dispone che, a partire dal 01/07/2001, sia
applicato alla tariffa di conferimento dei rifiuti un coefficiente di
maggiorazione pari al 1% per ogni tre punti percentuali di raccolta
differenziata non realizzata rispetto all’obiettivo minimo del 25%.
L’Ordinanza n° 3190 del 22 Marzo 2002, infine, modifica ed integra in
modo sostanziale e precedenti Ordinanze.
L’art. 2 della Ordinanza n° 2983/99 e sue modifiche ed integrazioni
viene modificato dall’art. 3 dell’Ordinanza n° 3190/02.
-
1) vengono
precisati alcuni aspetti del piano di emergenza, redatto in conformità ai
principi, alle finalità e ai criteri stabiliti dall’art. 22 del D.L. 22/97 e,
in particolare che:
-
“identifichi in ciascun ambito gli obiettivi
specifici minimi della raccolta differenziata, nel rispetto dei tempi e degli
obiettivi fissati dall’art. 24 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
-
identifichi le modalità per ottimizzare
la raccolta ed il trasporto, nonché per assicurare la valorizzazione energetica
della frazione residuale dei rifiuti rispetto alla raccolta differenziata di
cui alla precedente lettera b);
-
identifichi il numero ed i criteri per la
localizzazione degli impianti per il trattamento della frazione residuale e di
quelli di termovalorizzazione dei rifiuti urbani e dai rifiuti assimilati
tenendo conto, in via prioritaria, dell’offerta di utilizzo dello stesso da
parte del sistema industriale, preferibilmente se in sostituzione totale o
parziale di combustibili tradizionali;
-
assicuri che l’intera gestione dei
rifiuti avvenga preferibilmente all’interno delle singole province, tranne che
per gli impianti di cui alla precedente lettera, e che il recupero energetico
dei rifiuti urbani e dai rifiuti assimilati avvenga all’interno della Regione.”
L’art. 2 bis della Ordinanza 2983/99 e sue modifiche ed integrazioni
viene modificato dall’art. 3 dell’Ordinanza 3190/02 prevedendo che:
-
“il Commissario delegato – Presidente della
Regione siciliana promuova ed organizzi una gestione unitaria dei rifiuti
urbani al sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22
in ciascun ambito territoriale ottimale che, preferibilmente, è individuato
nella provincia. Ai predetti fini il commissario delegato – Presidente della Regione
siciliana, individua ed attua le forme e i modi di cooperazione tra la
provincia ed i Comuni in ciascun ambito o sub-ambito territoriale ottimale per
la gestione integrata dei rifiuti e per l’esercizio associato delle funzioni
amministrative in materia di gestione dei rifiuti urbani.
-
Nel caso in cui la Provincia ed i Comuni
appartenenti all’ambito non giungono alla relativa aggregazione il Commissario
delegato – Presidente della Regione Siciliana, previa diffida, provvede, in
nome, per conto e nell’interesse dei predetti enti, a porre in essere gli atti
necessari alla costituzione della Società di ambito per la gestione integrata
del servizio, cui potrà affidare, tra l’altro, la proprietà e la gestione degli
impianti pubblici comprensoriali, associando la Provincia e i Comuni
dell’ambito o sub-ambito, anche in deroga alle disposizioni di cui agli
articoli 113 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e al Decreto
del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n.533, e successive modifiche
ed integrazioni;”
L’art. 3 della Ordinanza 2983/99 e sue modifiche ed integrazioni viene
modificato dall’art. 4 dell’Ordinanza 3190/02 come segue:
·
in merito agli obiettivi di raccolta differenziata,
al fine di:
-
“…..
conseguire, entro il 31 dicembre 2003, l’obbiettivo del 15 per cento di
raccolta differenziata ed entro il 31 dicembre 2005, l’obbiettivo del 25 per
cento di raccolta differenziata, subentrando nell’affidamento del servizio ai
Comuni;” (comma 1.1);
·
prevedendo di realizzare:
-
“…… impianti per la produzione di compost da
frazione organica selezionata da rifiuti urbani sempre che tale frazione sia
disponibile e sia verificata la sua compatibilità con una possibile
destinazione agricola del compost prodotto o di impiego dello stesso per fini
di risanamento e/o di recupero ambientale;” (comma 1.2);
-
ed
interventi relativi agli impianti di trattamento della frazione residuale
(commi 1.15, 1.19 e 1.20);
·
e, in merito agli obblighi del consorzio CONAI, le
relative scadenze vengono differite al “31
dicembre 2002” ed al “31 luglio 2002”
(comma 3) ed al “31 luglio 2002”
(commi 4 e 5) ;
-
L’art. 4,
commi 1, 2, 3, 4 e 5, della Ordinanza 2983/99 e sue modifiche ed integrazioni
viene integrato dall’art. 5 dell’Ordinanza 3190/02, commi 1, 2, 3, 4,
stabilendo le modalità ed i passi attuativi per la realizzazione degli impianti
di trattamento della frazione residuale a valle della raccolta differenziata.
In merito alle localizzazione degli
impianti di termoutilizzazione, l’art. 4, commi 1 e 2 della Ordinanza n°
3048/2000 viene modificato dall’art. 13, comma 1 e 2, della Ordinanza n°
3190/02:
Per quanto riguarda la tariffa di
conferimento in discarica:
l’art. 7 comma 5 della Ordinanza n°
2983/99 e sue modifiche ed integrazioni viene modificato dall’art. 7 commi 1 e
2 Ordinanza n° 3190/02, con l’inserimento dei seguenti punti 1 e 2:
-
“1. Nelle more della determinazione della
tariffa, l’aliquota di essa, occorrente per far fronte agli oneri per la
gestione successiva alla chiusura per almeno un trentennio è fissata in 1,5
centesimi di euro per ogni chilogrammo conferito, salvo eventuale conguaglio,
tranne nei casi in cui i predetti oneri finanziari della gestione delle
discariche dopo la loro chiusura siano già previsti e messi in atto nella
tariffa applicata dai gestori delle discariche.
-
2. I Comuni titolari di discariche
pubbliche, al fine di assicurare l’unicità della responsabilità nella loro
conduzione, garantiscono che, dopo la chiusura delle stesse, i loro gestori ne
siano responsabili per la manutenzione, sorveglianza e controllo per un congruo
periodo temporale.”
l’art. 8 co. 1 della Ordinanza n° 2983/99
e sue modifiche ed integrazioni viene modificato dall’art. 8, comma 1 della
Ordinanza n° 3190/02:
1.
“a partire dal 1 gennaio 2001 è applicato al
tributo speciale per il deposito e smaltimento in discarica dei rifiuti urbani
ed assimilabili, un coefficiente di maggiorazione pari all’1% per ogni punto
percentuale di raccolta differenziata non realizzato rispetto agli obiettivi
minimi previsti dalla normativa vigente.”
i commi 4, 4bis e 4 ter dell’art.4 della
Ordinanza n° 3072/2000, relativi alle autorizzazioni per le discariche, vengono
modificati dall’art. 14, comma 1, della
Ordinanza n° 3190/02.
Infine l’art. 16, comma 1 dell’Ordinanza n°
3190/2000 stabilisce che:
“Il
Commissario delegato – Presidente della Regione Siciliana provvede, ove
necessario, e sentito con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio, all’aggiornamento del Piano di Priorità degli Interventi per l’Emergenza
Rifiuti (PIER) di cui al Decreto commissariale 25 luglio 2000, al fine di
corredarlo, completarlo e aggiornarlo anche in vista della definizione, in
termini di unità, ubicazione, capacità e caratteristiche, dei termoutilizzatori
della frazione residuale dei rifiuti.”