Repubblica Italiana

                                         

Regione Siciliana

PRESIDENZA

Commissario delegato

 per l’emergenza rifiuti e la tutela delle acque

O.P.C.M. n° 2983 del 31 maggio 1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO PER IL SETTORE DEI CENTRI DI RACCOLTA

 

PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA DEMOLIZIONE,

 

IL RECUPERO DEI MATERIALI E LA ROTTAMAZIONE

 

DEI VEICOLI A MOTORE E DEI RIMORCHI

Indice

 

 

Inquadramento normativo                                                                    

 

Interventi regionali                                                                               

 

Descrizione situazione regionale                                                          

 

Dati di riferimento                                                                               

 

Materiali che compongono un’autovettura                                              

 

Consistenza parco veicolare                                                                

 

Immatricolazioni effettuate in Sicilia                                                      

 

Radiazioni effettuate in Sicilia                                                              

 

Impianti esistenti in Sicilia                                                                    

 

                        Provincia di Agrigento                                                 

                        Provincia di Caltanissetta                                             

                        Provincia di Catania                                                    

                        Provincia di Enna                                                        

                        Provincia di Messina                                                   

                        Provincia di Palermo                                                   

                        Provincia di Ragusa                                                    

                        Provincia di Siracusa                                                  

                        Provincia di Trapani                                                    

 

Le fasi dei centri di raccolta                                                                 

 

Dimensionamento centro tipo                                                               

 

Fabbisogno di superficie                                                                     

 

Linee e criteri di programmazione                                                        

 

Criteri di localizzazione dei nuovi impianti                                             

 

Localizzazione degli impianti esistenti                                                   

 

Criteri di progettazione e realizzazione dei centri                                   

 

Criteri gestionali                                                                                  

 

Adempimenti amministrativi                                                                  

 

Norme generali per la messa in sicurezza dei veicoli                             

 

Disposizioni finali                                                                                


INQUADRAMENTO NORMATIVO

 

Con l’emanazione del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio” (S.O. n. 33 alla G.U.R.I. n. 38 del 15.02.1997), successivamente modificato ed integrato /D.Lgs. 8.11.1997 n. 389; Legge 24.4.1998, n. 128 in S.O. n. 88 alla G.U.R.I. n. 104 del 7.5.1998; Legge 9.12.1998, n. 426 in G.U.R.I. n. 291 del 14.12.1998), si introduce un nuovo quadro di riferimento normativo, una vera e propria legge-quadro nel settore dei rifiuti.

 

Con l’art. 56 del citato decreto, sono state abrogate, infatti, le principali leggi che regolavano tale materia, quali tra l’altro il D.P.R. 915/82, la Legge n. 441/87, la Legge n. 475/88; tuttavia, il citato decreto troverà piena operatività, con l’emanazione di numerosi decreti attuativi (circa 70), di cui solo una minima parte già pubblicati e che andranno a sostituire le norme tecniche ancora vigenti in virtù del regime transitorio previsto dal citato decreto (art. 57).

 

Il D.Lgs. n. 22/97, classifica all’art. 7, comma 3, lett. l), come rifiuti speciali:

 

“- i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti”.

 

All’interno dei veicoli fuori uso sono presenti, solitamente, rifiuti classificati come pericolosi (All. “D” del D.Lgs. n. 22/97), quali ad esempio oli minerali esausti, accumulatori al piombo, fluidi idraulici e refrigeranti ed altro.

A seguito della decisione 2000/532/CE, modificata successivamente dalla 2001/119/CE dal 1 gennaio 2002 è stato elaborato il codice CER 16 01 04 identificativo dei “veicoli fuori uso” e l’attribuzione di rifiuto pericoloso ai veicoli stessi.

 

Ai sensi dell’art. 46 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito denominato D.Lgs. 22/97) il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intende procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 del medesimo decreto. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore o di un rimorchio. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai suddetti centri di raccolta, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro. Pertanto ai sensi dell’art. 46, comma 5, del D.Lgs. 22/97, i soggetti autorizzati a provvedere alla radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico dei veicoli e dei rimorchi avviati alla demolizione sono il titolare del centro di raccolta, il concessionario e il titolare della succursale della casa costruttrice..

 

 

In Sicilia, le autorizzazioni venivano rilasciate dall’Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente, contestualmente al nulla-osta all’impianto previsto dall’art. 5 della L.R. 29.12.1981, n. 181, seguendo l’iter approvativo sinteticamente di seguito illustrato:

 

-        acquisizione del progetto, redatto secondo il Decreto Assessorato Territorio ed Ambiente del 30 dicembre 1999;

-        istruttoria tecnica da parte del Servizio Rifiuti;

-        parere del Comitato Regionale Tutela Ambiente, per il rilascio del N.O. all’impianto ex art. 5 L.R. n. 181/81;

-        conferenza di servizi tra tutti gli Enti interessati, finalizzata all’approvazione del progetto ed alla realizzazione dell’impianto (ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 22/97); in tale sede, qualora non preventivamente acquisito, il Comune esprime il proprio parere. Tale parere anche nel caso in cui l’approvazione del progetto costituisca variante allo strumento urbanistico vigente, sarà reso dal Sindaco in qualità di Organo di vertice del Comune (V.si Decreto Assessore T.A. 30/12/1999  in G.U.R.S. n. 8 del 25/02/2000).

 

Con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2983 del 31 maggio 1999, il Presidente della Regione siciliana è stato nominato Commissario delegato “per la predisposizione del piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate di cui all’articolo 22 del D.Lgs. n. 22/97, per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza per la gestione di rifiuti urbani nonché per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza” nel settore dei rifiuti urbani.

Con successive ordinanze n. 3048 del 31 marzo 2000 e 3072 del 21 luglio 2000, che integrano e modificano la precedente, la situazione di emergenza, determinatasi nella Regione Siciliana per i rifiuti urbani, è stata estesa anche ai rifiuti speciali e pericolosi.

In particolare l’art. 4 dell’ordinanza 3072 del 21 luglio 2000, successivamente modificato dall’ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 prevede che “il rilascio delle autorizzazioni concernenti gli impianti di smaltimento di rifiuti, di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,  n. 22,  è sospeso fino alla predisposizione del piano di cui all’art. 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,  n. 22, ovvero di stralci del piano medesimo….. . L’art. 9 dell’ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 così come modificato dall’art. 4, comma 16, dell’ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 prevede che “il commissario delegato – presidente della regione siciliana, provvede all’approvazione dei progetti ed all’autorizzazione all’esercizio degli impianti di recupero e smaltimento ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in deroga al procedimento amministrativo dagli stessi disciplinato, salva la competenza attribuita ai prefetti in materia di discariche. L’approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”.

Inoltre, l’art. 4 comma 32 dell’ordinanza 3136/2001 ha previsto la predisposizione e l’adozione, da parte del commissario delegato, di un piano per identificare e localizzare, in ciascun ambito ottimale, gli impianti per la messa in sicurezza, la demolizione e la rottamazione dei veicoli a motore.

 

Tale settore, è stato oggetto, in sede comunitaria, della direttiva 2000/53/CEE del 18 settembre 2000. In tale proposta sono stabilite le percentuali della massa del veicolo da riutilizzare e riciclare ed i requisiti che i centri di rottamazione devono possedere per potere ottenere le autorizzazioni necessarie ad operare.

Gli Stati membri dovranno conformarsi alla direttiva entro il 21 aprile 2002, per tale ragione nella redazione del suddetto piano di settore, sono state inserite anche le indicazioni contenute nella stessa.

Da quanto prima esposto emergono le seguenti considerazioni:

-        il centro di raccolta si configura oggi come una piattaforma per un recupero multimateriale;

-        svolge a tutti gli effetti un servizio di pubblica utilità, in quanto dal 30.06.1998, il titolare del centro e competente a provvedere alla radiazione dal PRA del veicolo consegnato.

 

Tale attività, infatti è incardinata in un circuito che vede a monte il settore della produzione pressato dalla necessità di ridisegnare veicoli “più riciclabili” e meno inquinanti, a valle un’attività di recupero di materiali consolidata (fonderie), obbligatoria (Cobat, Consorzio oli esausti, ecc.), potenziale (pneumatici, imbottiture ed altro), estesa anche ad altre tipologie di rifiuti da “rottamazione”, provenienti dal settore edile ed industriale (materiale ferroso da demolizioni e costruzioni, macchinari ed apparecchiature deteriorati ed obsoleti).

 

 

 

INTERVENTI REGIONALI

 

 

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 22/97, L’Assessorato regionale Territorio ed Ambiente, ha prodotto una serie di direttive con l’intento di:

 

-        ricondurre ad un unico regime autorizzatorio, quello dell’autorizzazione regionale, l’attività svolta dai centri di raccolta esistenti nel territorio dell’isola;

 

-        avviare, attraverso apposite schede allegate alle suddette direttive, una puntuale ricognizione sulla effettiva potenzialità dei centri;

 

-        fornire criteri gestionali, progettuali e di localizzazione dei centri, in armonia con le indicazioni che scaturiscono dalla normativa vigente;

 

-        definire un regime transitorio al fine di consentire alle attività esistenti una continuità di esercizio nelle more dell’adeguamento alla normativa.

 


 

DESCRIZIONE SITUAZIONE REGIONALE

 

 

All’atto dell’emanazione del D.Lgs. n. 22/97, la realtà regionale vede la gran parte dei centri di autodemolizione esistenti (circa il 90%), localizzati in aree non compatibili con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e solo pochissimi Comuni, sensibili al problema, attivi nell’aver avviato procedure tendenti a regolarizzarne la posizione sotto il profilo urbanistico.

 

Da una ricognizione, effettuata sulla base dei dati in possesso dell’Assessorato regionale Territorio ed Ambiente, confrontati con quelli acquisiti nella riunione tenutasi il 21 dicembre 2001 con tutti i comuni dell’isola e le provincie regionali, è stato possibile rilevare la seguente casistica:

 

-        impianti non conformi allo strumento urbanistico vigente ed alle previsioni delle varianti generali;

-        impianti conformi allo strumento urbanistico vigente, ma non conformi alle previsioni delle varianti generali allo stesso, adottate e non ancora approvate (regime di salvaguardia)

-        impianti conformi alle previsioni delle varianti generali, ma non conformi allo strumento urbanistico vigente;

-        impianti conformi allo strumento urbanistico vigente ed alle previsioni delle varianti generali.

 

A seguito delle direttive regionali impartite quasi tutti gli operatori hanno inoltrato vari progetti e/o integrato gli originari con l’ulteriore documentazione richiesta; alcuni hanno cessato l’attività, pochi altri, infine, ricadenti in aree urbanisticamente idonee o a seguito di parere positivo rilasciato dal Comune, sono stati autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 22/97.

 


 

DATI DI RIFERIMENTO

 

 

Sono stati utilizzati i seguenti dati:

 

-        immatricolazioni, radiazioni e parco veicoli circolanti, divisi per provincia e per categorie principali, raggruppati per serie storiche dal 1980 al 2000 (Fonte ACI);

 

-        composizione  tipo di un’autovettura (Fonte: FIAT Auto S.p.A.);

 

-        superficie di un centro-tipo (Fonte: A.R.T.A. Servizio Rifiuti);

 

-        centri di rottamazione esistenti (Fonte: A.R.T.A. Servizio Rifiuti – Comuni dell’Isola).

 

L’Italia annovera un parco macchine tra i più vecchi d’Europa, attestandosi ad una vita media di 14 anni rispetto ad una media europea di 12 anni.

 

Ai fini del presente studio, si è assunto come soglia temporale il 2000, in quanto dal 1997 al 1998, a seguito della politica degli incentivi statali alla rottamazione, si è verificata un’impennata rispetto al 2000 (con un incremento medio intorno al 100%), della quantità delle autovetture rottamate.

 

 

Pertanto in Sicilia risultano:

 

 

veicoli circolanti                        3.307.034               (dato riferito al 31.12.2000)

 

veicoli immatricolati                     169.113               (dato riferito all’anno 2000)

 

veicoli radiati                                133.123               (dato riferito all’anno 2000)

 

 

 

Le radiazioni effettuate per qualsiasi causa, tranne che per l’esportazione, nel 2000 sono pari a 133.123 unità; tale dato è comprensivo della totalità delle categorie di veicoli prese a riferimento in cui l’elemento più rilevante è costituito dalle autovetture (oltre il 90%).

 

 

 

 

Sulla base del dato prima riportato e stimando un peso unitario di 800 Kg per autovettura media (peso della Fiat Uno), si arriva a determinare un peso complessivo di 107.000 tonn. In media un’automobile risulta così composta (Tab.1):

 


 

Tab. 1 – Materiali che compongono un’autovettura

 

 

 

Materiale

Percentuale

acciai e ghise

72,30%

vetri

3,60%

gomme

4,80%

plastica

9,10%

vernici - bitumi - protettivi

5,10%

metalli pregiati

5,10%

         

 

 

Grafico 1 – Materiali che compongono un’autovettura

 

 

 

 

 

 

 

 

La consistenza del parco veicolare siciliano dall’anno 1991 al 2000 (Tab. 2), ha avuto un incremento quasi costante nell’ordine del 4% annuo.

 

 

Tab. 2 – Consistenza del parco veicolare nella regione Sicilia

 

 

 

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2585640

2685929

2716145

2817195

2887053

3116465

3094955

3045722

3190432

3307034

 

 

 

 

 

 

Grafico 2 – Consistenza del parco veicolare nella regione Sicilia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Le immatricolazioni registrate nel 2000 rispetto a quelle del 1980 (Tab. 3), sono aumentate nelle provincie di Palermo (c.a. 25%), Messina (c.a. 25%) e Ragusa (c.a. 65%), sono invece diminuite nelle restanti provincie. Nel complesso in ambito regionale si registra un lieve aumento delle immatricolazioni (circa 2%).

 

I veicoli radiati negli anni 1997 e 1998 hanno raggiunto dei valori elevatissimi a causa degli incentivi statali sulla rottamazione, mentre è possibile notare un ritorno a valori normali negli anni 1999 e 2000 anche in raffronto agli anni 1993/94/95/96 (Tab. 4).

 

Per individuare il fabbisogno di superficie in ambito regionale da destinare all’autodemolizione, è stato preso come dato di riferimento quello relativo alle radiazioni avvenute nell’anno 2000, pari a 133.123 unità.

 

 

Tab. 3 – Immatricolazioni effettuate in Sicilia negli anni 1980 e 2000

 

 

Provincia

1980

2000

Agrigento

15690

10912

Caltanissetta

8677

6654

Catania

39654

32663

Enna

5193

3600

Messina

19634

24068

Palermo

39434

49745

Ragusa

9482

16197

Siracusa

14278

12528

Trapani

14411

12746

Sicilia

166453

169113

 

 

 

 

 

Grafico 3 – Immatricolazioni effettuate in Sicilia negli anni 1980 e 2000

 

 

 

 


 

 

 

 

Tab. 4 – Radiazioni effettuate in Sicilia anni negli 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000

 

 

Provincia

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Agrigento

10833

8782

8231

8595

16726

13373

8697

11363

Caltanissetta

6129

5221

4750

5003

9608

8028

5087

6836

Catania

19545

16179

14980

15268

31930

28335

20901

28166

Enna

3353

2832

2673

2672

5435

4383

3552

4283

Messina

12407

10978

9971

10356

22693

18818

11787

17275

Palermo

26747

22124

20639

20122

43875

37252

23451

34163

Ragusa

6230

5198

4576

4801

10461

8327

6288

8113

Siracusa

9417

7882

7238

7506

15002

13872

9077

11326

Trapani

10795

9003

8691

8039

16557

13179

8977

11598

Sicilia

105456

88199

81749

82362

172287

145567

97817

133123

 

 

 


 

 

Grafico 4 – Radiazioni effettuate in Sicilia negli anni 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 suddivise per provincia

 

 

 

 

 

 


In Sicilia, dai dati in possesso dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente arricchiti e confrontati con quelli forniti dai Comuni nella riunione del 21 dicembre 2001, il numero degli impianti esistenti (autorizzati e non) si attesta a 193, ed in particolare:

 

 

-        nella provincia di Agrigento, gli impianti esistenti sono 19, di cui 2 operanti in forza di autorizzazione regionale rilasciata dall’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (Tab. 5 e Tab. 6);

 

-        nella provincia di Caltanissetta, gli impianti esistenti sono 12, di cui 1 operante in forza di autorizzazione regionale rilasciata dall’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (Tab. 5 e Tab. 7);

 

-        nella provincia di Catania, gli impianti esistenti sono 59, di cui 5 operanti in forza di autorizzazione regionale rilasciata dall’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (Tab. 5 e Tab. 8);

 

-        nella provincia di Enna, gli impianti esistenti sono 4, non sono state rilasciate autorizzazioni regionali ai sensi del D.Lgs. n. 22/97 (Tab. 1 e Tab. 9);

 

-        nella provincia di Messina, gli impianti esistenti sono 14, di cui 1 operante in forza di autorizzazione regionale rilasciata dall’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (Tab. 5 e Tab. 10);

 

-        nella provincia di Palermo, gli impianti esistenti sono 50, di cui 5 operanti in forza di autorizzazione regionale rilasciata dall’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (Tab. 5 e Tab. 11);

 

-        nella provincia di Ragusa, gli impianti esistenti sono 8, di cui 3 operanti in forza di autorizzazione regionale rilasciata dall’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (Tab. 5 e Tab. 12);

 

-        nella provincia di Siracusa, gli impianti esistenti sono 15, non sono state rilasciate autorizzazioni regionali ai sensi del D.Lgs. n. 22/97 (Tab. 1 e Tab. 13);

 

-        nella provincia di Trapani, gli impianti esistenti sono 17, di cui 5 operanti in forza di autorizzazione regionale rilasciata dall’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (Tab. 5 e Tab. 14);

 

 


Tab. 5 – Impianti esistenti nella regione Sicilia suddivisi per provincia

 

 

 

PROVINCIA

AG

CL

CT

EN

ME

PA

RG

SR

TP

NUMERO

19

12

59

4

14

50

8

15

17

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 5 – Impianti esistenti nella regione Sicilia suddivisi per provincia



Tab. 6 – Impianti esistenti nella provincia di Agrigento

 

 

 

 

 


PROVINCIA DI AGRIGENTO

Comune sede impianto

Numero impianti

Superficie totale mq.

Superficie media mq.

Agrigento

5

47000

9400

Canicattì

3

6450

2150

Cammarata

1

3200

3200

Casteltermini

1

600

600

Favara

2

6600

3300

Licata

2

8000

4000

Palma di Montechiaro

1

3790

3790

Ribera

1

4500

4500

Sciacca

3

25600

8533

Totale Provincia

19

105740

5565

 

 

 

 

 

 


 

Tab. 7 –  Impianti esistenti nella provincia di Caltanissetta

 

 

 

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Comune sede impianto

Numero impianti

Superficie totale mq.

Superficie media mq.

Caltanissetta

2

9711

4855

Gela

3

18000

6000

Mazzarino

2

5677

2838

Mussomeli

1

920

920

Niscemi

2

12100

6050

Riesi

1

2200

2200

S.Cataldo

1

1995

1995

Totale Provincia

12

50603

4217

 

 

 


Tab. 8 – Impianti esistenti nella Provincia di Catania

 

 

 

 

PROVINCIA DI CATANIA

Comune sede impianto

Numero impianti

Superficie totale mq.

Superficie media mq.

Acireale

5

30880

6176

Aci S. Antonio

4

10101

2525

Adrano

1

2950

2950

Belpasso

5

72680

14536

Bronte

1

7350

7350

Caltagirone

4

23298

5824

Catania

17

57310

3371

Giarre

4

13505

3376

Linguaglossa

1

1079

1079

Mascali

2

4520

2260

Mascalucia

1

2540

2540

Mineo

1

6050

6050

Misterbianco

4

45544

11386

Motta S.Anastasia

1

5675

5675

Paternò

2

11500

5750

Pedara

1

2000

2000

S.Giovanni La Punta

1

2000

2000

S.Gregorio

1

523

523

S.Pietro Clarenza

1

1700

1700

Valverde

2

9183

4591

Totale Provincia

59

304338

5247

 

 

 

 


Tab. 9 – Impianti esistenti nella Provincia di Enna

 

 

 

 

PROVINCIA DI ENNA

Comune sede impianto

Numero impianti

Superficie totale mq.

Superficie media mq.

Agira

1

4000

4000

Catenanuova

1

2398

2398

Nissoria

2

19039

9519

Totale Provincia

4

25437

6359

 


 

 

 

Tab. 10 – Impianti esistenti nella Provincia di Messina

 

 

 

 

 

PROVINCIA DI MESSINA

Comune sede impianto

Numero impianti

Superficie totale mq.

Superficie media mq.

Barcellona P.G.

4

21875

5469

Capo D'Orlando

3

7100

2367

Messina

2

5650

2825

Milazzo

1

5000

5000

Patti

1

1600

1600

Roccalumera

1

1350

1350

S.Teresa Riva

1

2200

2200

Venetico

1

3000

3000

Totale provincia

14

47775

3412

 


 

Tab. 11 – Impianti esistenti nella Provincia di Palermo

 

 

 

 

PROVINCIA DI PALERMO

Comune sede impianto

Numero impianti

Superficie totale mq.

Superficie media mq.

Bagheria

4

10411

2603

Bolognetta

1

5000

5000

Capaci

1

5300

5300

Carini

5

39207

7841

Gangi

1

1500

1500

Isola delle femmine

2

5400

2700

Palermo

32

81877

2559

Partinico

1

2000

2000

S.Flavia

1

5500

5500

Termini Imerese

1

900

900

Villabate

1

1000

1000

Totale Provincia

50

158095

3162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tab. 12 – Impianti esistenti nella Provincia di Ragusa

 

 

 

 

 

PROVINCIA DI RAGUSA

Comune sede impianto

Numero impianti

Superficie totale mq.

Superficie media mq.

Comiso

1

1500

1500

Ispica

2

5700

2850

Modica

2

16600

8300

Ragusa

2

12900

6450

Vittoria

1

2000

2000

Totale provincia

8

38700

4837

 

 


 Tab. 13 – Impianti Esistenti nella Provincia di Siracusa

 

 

 

 

PROVINCIA DI SIRACUSA

Comune sede impianto

Numero impianti

Superficie totale mq.

Superficie media mq.

Augusta

1

5300

5300

Carlentini

1

3800

3800

Floridia

2

10599

5299

Francofone

1

3340

3340

Lentini

2

41203

20601

Noto

2

45970

22985

Pachino

2

7050

3525

Priolo Gargallo

1

3800

3800

Siracusa

3

36622

12207

Totale Provincia

15

157684

10512

 


 Tab. 14 – Impianti esistenti nella Provincia di Trapani

 

 

 

 

 

PROVINCIA DI TRAPANI

Comune sede impianto

Numero impianti

Superficie totale mq.

Superficie media mq.

Alcamo

3

14600

4867

Buseto Palizzolo

1

3500

3500

Castelvetrano

3

10000

3333

Marsala

2

7700

3850

Mazara del Vallo

2

11500

5750

Pacco

1

4500

4500

Trapani

5

30684

6137

Totale Provincia

17

82384

4846

 

 

 


L’attività svolta dai centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei     materiali e la rottamazione può essere suddivisa sinteticamente nelle seguenti fasi:

 

 

 

FASE A: Bonifica e messa in sicurezza

 

Operazione consistente nella separazione dagli autoveicoli dei rifiuti potenzialmente pericolosi come oli minerali esausti, carburanti, batterie, liquidi idraulici e refrigeranti, ecc.

 

 

 

FASE B: Recupero dei materiali di pregio

 

Operazione consistente nella separazione delle parti e dei componenti di pregio che possono essere immessi sul mercato dell’usato (pezzi di ricambio) e delle parti recuperabili, quali plastica, vetro e carcasse “pulite”.

 

 

 

FASE C: Rottamazione

 

Operazione consistente nella movimentazione e nella riduzione volumetrica delle carcasse bonificate e successiva commercializzazione dei materiali ferrosi e di acciaio.

 

 

 

FASE D: Frantumazione

 

Operazione consistente nella frantumazione e preparazione del materiale ferroso per l’industria metallurgica.

 

 

 

 

Solitamente tutti i centri svolgono le operazioni relative alle fasi "A" e "B", mentre la fase "C" viene svolta da un numero minore di operatori, in quanto la maggioranza si avvale, per la riduzione volumetrica, di impianti mobili (presse ecologiche).

 

Per quanto riguarda la fase "D", non risulta che alcun centro sia attrezzato per la frantumazione.

 

Per quantificare la superficie da destinare all’attività di demolizione e rottamazione, nel presente piano, si è tenuto conto della difficoltà nel reperimento di aree e anche dell’importanza di avere dimensioni minime dei centri da prendere a riferimento ai fini del calcolo del fabbisogno impiantistico e di aree.

 

In base alle superiori considerazioni si è così giunti ad individuare quale impianto tipo quello che tratta 500 carcasse all’anno e per ciascuna area organizzativa si sono definiti dei parametri di superficie minima (Tab. 15).

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 15 - Dimensionamento centro tipo

 

 

 

 

Settore operativo

 Superficie minima mq.

  Settore di conferimento dei veicoli da trattare

 450 (a)

  Settore di deposito delle carcasse pretrattate

 1250 (b)

  Settore di deposito delle parti riutilizzabili

200

  Settore di deposito delle parti inutilizzabili

125

Settore di deposito delle parti smontate come blocchi motore, ingranaggi ed altro che possa        ancora rilasciare liquidi (oli ed altri fluidi idraulici)

100

  Settore per il pretrattamento dei veicoli (area di lavorazione e bonifica)

100

  Settore per il deposito dei rifiuti speciali pericolosi quali batterie, oli ed altri fluidi idraulici

50

  Settore destinato a servizi ed uffici

50

  Superfici di traffico, recinzioni ed aree verdi

200

  Totale

2500

 

 

(a) : 12 mq./auto, tempo di permanenza 2 settimane.

(b) : 10 mq./auto, tempo di permanenza 6 mesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il calcolo delle superfici minime è stato effettuato sulla base di alcuni dati contenuti nel Piano dei centri di rottamazione della Regione Piemonte ed in armonia con le direttive già emanate dall’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione siciliana.

 

 

Nel suddetto calcolo, si è fatto riferimento a tempi medi di due settimane di permanenza per i veicoli da trattare e di sei mesi per le carcasse già trattate.

 

 

Si sottolinea comunque che attualmente i tempi medi di permanenza, in molti casi, sono più elevati. Pertanto, visto che l’ottica in cui ci si deve porre è quella di trasformare questi centri in attrezzati e funzionali impianti di recupero, la tendenza deve essere quella di indirizzare gli operatori del settore a diminuire i tempi di giacenza.

 

 

Alla luce delle superiori considerazioni, appare congruo determinare l’estensione minima di un centro-tipo che tratta 500 veicoli l'anno in mq. 2500 (Tab. 14), pertanto l’area necessaria per ogni auto trattata all’anno è di 5 mq.

 

 

E’ opportuno precisare che il suddetto valore è puramente indicativo, suscettibile di variazioni a seconda delle condizioni particolari o locali (ad es. più autocarri e/o autobus si ricevono maggiore sarà la superficie per ogni carcassa trattata), nonché delle dotazioni tecnologiche in possesso del centro.

 

 

Considerato che il numero di veicoli a motore dismessi in Sicilia nell’anno 2000 è pari a 133.123 unità, si determina in 665.615 mq. il fabbisogno di superficie da destinare all’autodemolizione.

 

 

Tale superficie, ripartita per ogni provincia dell’Isola evidenzia che nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Siracusa e Trapani, il fabbisogno di superficie da destinare all’autodemolizione è teoricamente soddisfatto dai centri attualmente esistenti, per le altre province (Messina, Palermo e Ragusa) il fabbisogno di superficie da destinare all’autodemolizione risulta essere superiore rispetto alla superficie occupata dai centri di autodemolizione esistenti (Tab. 16).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 16 – Fabbisogno di superficie destinabile alle attività di autodemolizione

 

 

 

 

 

 

Provincia

Superficie totale provinciale Kmq.

Superficie occupata dai centri esistenti mq.

Fabbisogno di superficie per l'autodemolizione mq.

Agrigento

3041,9

109950

56815

Caltanissetta

2128,2

50603

34180

Catania

3552,2

304338

140830

Enna

2562,13

25437

21415

Messina

3257,34

47775

86375

Palermo

4992,25

158095

170815

Ragusa

1614,02

38700

40565

Siracusa

2108,8

157684

56630

Trapani

2459,84

82384

57990

Sicilia

25716,68

974966

665615

 

 

 

 


Grafico 16 – Fabbisogno di superficie destinabile alle attività di autodemolizione

 

 

 


 

 

 

 

 



LINEE E CRITERI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE

 

 

I centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, deve tendere nel tempo a configurarsi quali centri per un recupero multimateriale.

 

E’ necessario al riguardo promuovere iniziative (accordi, contratti, convenzioni) tra gli operatori del settore per ottimizzare il recupero di materiali selezionati durante l’intero ciclo del rifiuto, limitandone il più possibile l’avvio in discarica.

 

 

Le autorizzazioni, ai sensi del D.Lgs. n. 22/97, potranno essere rilasciate per quei centri che rispondono ai criteri di localizzazione, gestione e progettuali di seguito illustrati.

 

 

CRITERI DI LOCALIZZAZIONE DEI NUOVI IMPIANTI

 

Al fine di favorire il processo di razionalizzazione di tali attività nel territorio, i Comuni sono obbligati ad individuare le aree per l’attività di autodemolizione, nelle zone destinate a insediamenti industriali e artigianali, o in ulteriori aree a specifica destinazione urbanistica (centro di rottamazione, servizi per il trattamento dei rifiuti, ecc.).

 

Ove non ricorrono le possibilità prima citate si potrà procedere in variante allo strumento urbanistico, previo assenso sul sito da parte dell’Amministrazione comunale, purchè vengano rispettate le seguenti condizioni:

 

i siti non ricadano in:

 

-        aree con vincoli imposti da leggi statali e regionali, nonché dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici ed ambientali;

-        aree esondabili, instabili, alluvionabili;

-        aree destinate a parco o zone di salvaguardia ambientale;

-        aree con vincoli imposti da norme statali e regionali per la difesa militare e la sicurezza interna;

-        aree con ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle stesse.

 

 

i siti ricadano in:

 

-        aree distanti almeno 100 metri dalle abitazioni, nel caso l’attività comprenda la presenza di presse o ulteriori attrezzature a tecnologia complessa; nel caso di strutture esistenti e già autorizzate che non rispettino tale criterio, dovranno essere adottate le cautele necessarie per evitare inquinamento acustico.

-        zone site a distanza non inferiore a 200 metri dagli impianti di captazione idropotabile ad uso pubblico.

-        aree facilmente servibili dalla rete viaria di scorrimento urbano e di facile accessibilità anche da parte di automezzi pesanti.

 

 

 

 

LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

 

 

Gli impianti esistenti che risultano localizzati in siti che ricadono in:

 

-        aree con vincoli imposti da leggi statali e regionali, nonché dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici ed ambientali;

-        aree esondabili, instabili, alluvionabili;

-        aree destinate a parco o zone di salvaguardia ambientale;

-        aree con vincoli imposti da norme statali e regionali per la difesa militare e la sicurezza interna;

-    aree con ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle stesse.

 

dovranno essere delocalizzati in altri siti che abbiano le caratteristiche richieste dal presente piano per i nuovi impianti, nell'osservanza delle procedure richieste.

 

I Comuni avviano ogni iniziativa utile al fine di favorire la rilocalizzazione dei centri che insistono in aree non idonee, soggette a vincoli assoluti, o che risultino nocivi e/o molesti, individuando forme di agevolazione specifica in considerazione del fatto che tali attività sono considerate di pubblico interesse.

 

 

 

I siti potranno essere individuati dai Comuni possibilmente in:

 

-        aree distanti almeno 100 metri dalle abitazioni, nel caso l’attività comprenda la presenza di presse o ulteriori attrezzature a tecnologia complessa; nel caso di strutture esistenti e già autorizzate che non rispettino tale criterio, dovranno essere adottate le cautele necessarie per evitare inquinamento acustico.

 

-        zone site a distanza non inferiore ai 200 metri dagli impianti di captazione idropotabile ad uso pubblico.

 

-        Aree facilmente servibili dalla rete viaria di scorrimento urbano e di facile accessibilità anche da parte di automezzi pesanti.

 

e non dovranno ricadere in:

 

-        aree con vincoli imposti da leggi statali e regionali, nonché dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici ed ambientali;

-        aree esondabili, instabili, alluvionabili;

-        aree destinate a parco o zone di salvaguardia ambientale;

-        aree con vincoli imposti da norme statali e regionali per la difesa militare e la sicurezza interna;

-    aree con ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle stesse.


 

CRITERI DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI CENTRI DI ROTTAMAZIONE

 

1. Criteri tecnico-progettuali

 

 

Progettazione del centro

 

Ai fini dell'approvazione del progetto e degli elaborati tecnici si dovrà tenere conto dei seguenti criteri e suddivisione in settori:

Ø     settore per il deposito dei veicoli e dei rimorchi in entrata;

Ø     settore per le operazioni di messa in sicurezza e smontaggio dei veicoli e dei rimorchi;

Ø     settore per il deposito dei veicoli e dei rimorchi bonificati;

Ø     settore per il deposito delle parti di ricambio commerciabili;

Ø     settore per il deposito dei rifiuti solidi destinati alle operazioni di recupero;

Ø     settore per il deposito dei rifiuti solidi destinati allo smaltimento;

Ø     settore per il deposito dei rifiuti liquidi estratti dai veicoli (olio cambio, olio motore, liquidi idraulici e refrigeranti, acidi di batteria, ecc.).

 

Il centro, inoltre, deve:

 

 

 

 

 

 

 

Ø     Settore per il deposito dei veicoli e dei rimorchi in entrata

 

In questo settore vengono collocati i veicoli e i rimorchi in arrivo al centro, in attesa di essere sottoposti alla operazioni di bonifica e messa in sicurezza. I veicoli e i rimorchi devono essere collocati in posizione di marcia, non accatastati.

La pavimentazione deve essere adeguatamente impermeabilizzata mediante trattamento superficiale di indurimento del cemento o ciclo di verniciatura con prodotti resisitenti agli oli minerali, agli acidi ed alle altre sostanze liquide contenute nei veicoli. La pavimentazione deve possedere inoltre una pendenza tale da convogliare gli eventuali colaticci verso un idoneo sistema di drenaggio che garantisca il deflusso degli stessi verso i pozzetti di raccolta muniti di separatori per gli oli.

I veicoli e i rimorchi devono sostare in questo settore solo per il tempo strettamente necessario alla loro cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA), ai sensi dell'art. 46, comma 5, del D. Lgs. 22 del 1997, e comunque tenendo conto dello stato di conservazione degli stessi.

I veicoli e i rimorchi, salvo quelli soggetti a particolari disposizioni della autorità giudiziaria o amministrativa, nel qual caso comunque il sito del relativo stoccaggio dovrà possedere caratteristiche analoghe a quelle previste per il settore di deposito dei veicoli e dei rimorchi in entrata, non possono essere detenute presso l'impianto per un periodo di tempo superiore a 180 giorni dalla data del conferimento.

 

 

Ø     Settore per le operazioni di messa in sicurezza e smontaggio dei veicoli e dei rimorchi

 

In detto settore i veicoli e i rimorchi devono essere sottoposti alle operazioni di messa in sicurezza e di rimozione delle parti di ricambio nonchè dei rifiuti recuperabili e non recuperabili. La messa in sicurezza comporta l'asportazione degli elementi ambientalmente critici presenti in un'autovettura, quali: il combustibile, la batteria, gli oli contenuti nel motore, nelle sospensioni idrauliche, nell'idroguida, ecc., il liquido dei freni, il liquido refrigerante, i CFC e HFC (clorofluorocarburi e idrofluorocarburi) dei condizionatori, ecc.-

Tutti i rifiuti allo stato liquido rimossi dai veicoli e dai rimorchi devono essere depositati in appositi contenitori in modo da non determinare alcun tipo di percolazione, per il successivo smaltimento e/o recupero a norme di legge. E' vietato l'incenerimento di qualsiasi sostanza o rifiuto.

Il settore di trattamento deve presentare i medesimi requisiti del settore di conferimento; l'area deve inoltre essere dotata di apposita copertura provvista di pluviali per l'intercettazione delle acque meteoriche. All'interno del settore, o nelle sue immediate vicinanze, deve essere previsto un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamento accidentale.

 


 

Ø     Settore per il deposito dei veicoli e dei rimorchi bonificati

 

La pavimentazione dell'area di deposito delle carcasse deve essere protetta mediante selciato ghiaioso dotato di rete di scolo per le acque piovane.

Qualora nel settore vengano depositate carcasse che possono dar luogo a percolazioni, la pavimentazione dovrà essere adeguatamente impermeabilizzata e presentare i medesimi requisiti dei settori di conferimento e di trattamento dei veicoli.

Le carcasse possono essere accatastate, ma non devono superare l'altezza della recinzione.

 

 

Ø     Settore per il deposito delle parti di ricambio commerciabili

 

Come previsto dall'art. 46, commi 7 e 8, del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, è consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli. Con apposito decreto emanato ai sensi dell'art. 46, comma 10, del D. Lgs. 22 del 1997, verranno individuate le suddette parti di ricambio attinenti alla sicurezza che potranno essere cedute esclusivamente agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.

L'intero settore deve essere in ogni caso pavimentato. Qualora nel settore vengano depositate parti di ricambio che possono comportare l'emissione di colaticci (es. motori, differenziali, sospensioni idrauliche, ecc.), la pavimentazione dovrà essere adeguatamente impermeabilizzata e presentare i medesimi requisiti dei settori di conferimento e di trattamento dei veicoli.

Al fine di prevenire il deterioramento della componentistica e di comprometterne quindi il futuro riutilizzo, l'area adibita al deposito delle parti di ricambio dovrebbe essere di norma coperta.

 

 

Ø     Settore per il deposito dei rifiuti destinati alle operazioni di recupero e Settore per il deposito dei rifiuti solidi destinati allo smaltimento

 

I settori devono essere chiaramente delimitati sul posto al fine di consentire la loro immediata individuazione. Il settore dei rifiuti recuperabili deve essere separato dal settore dei rifiuti destinati allo smaltimento. I rifiuti codificati con codice CER diverso, ancorché stoccati all'interno di un unico settore, devono essere depositati in modo differenziato. Se il deposito avviene in cumuli, questi dovranno essere realizzati su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche dei rifiuti, su basamenti impermeabili che permettano la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante.

E' consentito l'utilizzo di contenitori mobili del tipo scarrabile (container), purchè adibiti a contenere rifiuti codificati con lo stesso codice CER. Il contenitore deve essere mantenuto nell'area individuata nella documentazione di progetto.

Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad impedire che le acque meteoriche possano dilavare i rifiuti in deposito, prevedendo, se del caso, la copertura dei settori.

 


 

Ø     Settore per il deposito dei rifiuti liquidi estratti dai veicoli

 

Il settore deve presentare i medesimi requisiti tecnici del settore di trattamento dei veicoli e dei rimorchi, vale a dire l'impermeabilizzazione della pavimentazione e la copertura dell'area.

All'interno del settore, o nelle sue immediate vicinanze, deve essere previsto un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamento accidentale.

In detto settore deve essere prevista una serie di serbatoi per la raccolta dei liquidi estratti dai veicoli (combustibili inutilizzabili, olio cambio, olio motore, liquidi idraulici e refrigeranti, acidi di batteria, ecc.).

Le diverse tipologie di rifiuti devono essere depositate separatamente e per classi omogenee.

Lo stoccaggio dei rifiuti CFC e degli HFC deve avvenire in appositi contenitori (bombole di varia capienza) protetti dai raggi solari ed in grado di garantire la corretta conservazione dei rifiuti.

 

Si precisa altresì:

 

·       se lo stoccaggio di liquidi pericolosi avviene in più serbatoi fuori terra, questi devono essere dotati di un bacino di contenimento di capacità eguale alla terza parte di quella complessiva effettiva degli stessi e, in ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi;

·       i serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento; qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente;

·       i recipienti mobili devono essere provvisti di:

-        idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

-        accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;

-        mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione:

-        allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la natura e al pericolosità dei rifiuti, i recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensioni e collocazione.

 

L'impianto di stoccaggio degli oli minerali usati in quantità superiore a 500 litri, dovrà essere realizzato in conformità alle prescrizioni tecniche indicate nell'allegato C al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392 (Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati).




 

2. Criteri gestionali

 

 

¨     Certificato di rottamazione

 

A far data 2 marzo 1997, il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Tali centri possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

Alla consegna del veicolo il titolare del centro dovrà rilasciare al suo proprietario un certificato di rottamazione, così come previsto anche dalle Direttive 2000/53/CE del 18/09/2000 e 2002/518/CE del 19/02/2002, dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonché l'assunzione da parte del gestore del centro stesso dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA).

 

 

¨     Cancellazione dal PRA

 

Dal 30 giugno 1998 la cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA) dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine, entro sessanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, il titolare del centro di raccolta deve comunicare l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e consegnare il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente Ufficio del PRA che provvede ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

Ai sensi dell’art. 46, comma 6-bis, del D. Lgs. n. 22 del 1997, i gestori di centri di raccolta, i concessionari e i gestori delle succursali delle case costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non possono alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5 dell’art. 46 del D. Lgs. n. 22 del 1997,  poc’anzi richiamati.

 

 

¨     Recupero dei rifiuti

 

I veicoli e i rimorchi, prima di essere avviati alla demolizione, devono essere sottoposti, per quanto è possibile, ad un trattamento di smontaggio della componentistica, finalizzato al raggruppamento in frazioni merceologicamente omogenee dei materiali recuperabili non soggetti a commercio come parti di ricambio (es. plastica, vetro, pneumatici logori, ecc.).

I suddetti materiali devono essere gestiti come rifiuti, pertanto dovranno essere attivate tutte le procedure amministrative e tecniche previste dalla normativa specifica (registri di carico/scarico, denuncia annuale, formulari di identificazione, ecc.).

 


 

Nella gestione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, si ribadisce la necessità di adottare i seguenti accorgimenti:

 

v    presenza di adeguati dispositivi di estinzione degli incendi;

v    l’impianto deve essere gestito e mantenuto in modo che vengano costantemente rispettate le prescrizioni previste da altre norme regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività;

v    durante il deposito, prima del pretrattamento, i veicoli a motore, rimorchi, ecc. non devono essere adagiati sul fianco o sul tetto, per evitare la fuoriuscita di liquidi che, potrebbero inquinare le acque ed il terreno;

v    i veicoli a motore, rimorchi, ecc. prima del pretrattamento possono essere depositati solo nell'apposito settore;

v    dovrà essere rispettato il divieto di procedere alla combustione dei pneumatici, delle parti in plastica, dei fili elettrici, ecc.

v    i fluidi refrigeranti contenuti nei condizionatori, quali CFC e HCF,  devono essere asportati. Lo stoccaggio deve avvenire in appositi contenitori (bombole o bomboloni) protetti dai raggi solari ed in grado di garantire la corretta conservazione dei rifiuti. I contenitori devono essere sottoposti a periodica manutenzione ed al fine di garantire il recupero dei gas aspirati non è consentito miscelarli in un unico contenitore. L’estrazione deve avvenire a mezzo dispositivi aspiranti operanti in circuito chiuso in modo da assicurare che non ci sia alcun rilascio nell’atmosfera, conformemente a quanto previsto all’art. 6, della Legge n. 549/93. Detti dispositivi devono consentire la completa aspirazione dei fluidi.

v    gli air-bag a centralina meccanica vanno smontati previo disarmo dei dispositivi di detonazione. Tali dispositivi vanno inviati a centri specializzati; i dispositivi di detonazione degli air-bag e dei pretensionatori a centralina elettronica devono essere fatti brillare direttamente sull’autovettura adottando le necessarie precauzioni per garantire la sicurezza degli operatori.

 


 

3. Adempimenti amministrativi

 

 

¨     Istanza di autorizzazione

 

 

In base all’art. 46, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le imprese che intendono svolgere l’attività di centro di raccolta per la messa in sicurezza, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi devono essere autorizzate ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo medesimo, nonché, a seguito della classificazione del veicolo fuori uso quale rifiuto pericoloso, alle procedure di valutazione di impatto ambientale regionale.

Pertanto gli interessati dovranno ai fini della valutazione di impatto ambientale rivolgere regolare richiesta all’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente e, nel perdurare dello stato di emergenza,  rivolgere l’istanza di autorizzazione ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/97 all’Ufficio del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti e per la tutela delle acque in Sicilia,  allegando alla stessa la sottoelencata documentazione:

 

Ø     Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;

Ø     Copia autenticata del titolo di studio del Direttore tecnico;

Ø     Certificato del Casellario Giudiziale e certificato dei carichi pendenti, rilasciati dalla  Procura della Repubblica competente e dalla Pretura, relativi al Direttore tecnico responsabile, ovvero autocertificazione;

Ø     Certificato generale del Casellario Giudiziale e dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica competente, ovvero autocertificazione, per:

a)    titolare della Ditta, se trattasi di Ditta individuale;

b)    ciascuno dei Soci, se trattasi di S.n.c.;

c)     ciascuno dei Soci accomandatari, se trattasi di S.a.s.;

d)    ciascuno degli Amministratori o Componenti il Consiglio di Amministrazione, se trattasi di S.p.A., S.r.l., Società in accomandita per Azioni o Cooperativa. In presenza di Amministratore Unico, i certificati dovranno essere presentati solo per questo, ovvero per tutti gli Amministratori che risultino autorizzati a rappresentare legalmente la società;

Ø     Dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del Direttore tecnico;

Ø     Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 4 della L. n. 15 del 4.1.1968 attestante l'obbligo da parte del richiedente di:

a)    assicurare la regolare tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 22/97;

b)    assicurare che le batterie, gli oli usati, i carburanti, i liquidi di frenatura ed altri liquidi idraulici vengano consegnati ad idonei impianti di recupero e/o di smaltimento;

c)     assicurare la tempestiva comunicazione di ogni eventuale variazione del nominativo del Direttore tecnico;

d)    assicurare l'adeguamento alle norme tecniche relative alle caratteristiche degli impianti ed alle operazioni di messa in sicurezza di cui al comma 10 dell'art. 46 del D.Lgs. n. 22/97, entro 60 giorni dalla loro emanazione;

e)    assicurare il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di igiene pubblica e pubblica sicurezza;

Ø     Titolo attestante la disponibilità esclusiva dell'area soggetta ad autorizzazione all'impianto;

Ø     Certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Comune ai sensi dell'art. 18 della Legge 28.2.1997, n. 47, con allegato lo stralcio dello strumento urbanistico, attestante la conformità del centro allo strumento urbanistico vigente, in caso contrario assenso sul sito rilasciato dall’Amministrazione comunale;

Ø     Relazione tecnica che illustri:

a)    descrizione del centro di rottamazione, delle attrezzature e degli impianti esistenti e/o da realizzare con particolare riguardo alle aree di stoccaggio degli oli esausti e delle batterie, al tipo ed altezza della recinzione ed ai quantitativi stoccati, distinti per tipologia;

b)    descrizione dell'ubicazione del centro in rapporto all'assetto urbano ed alla viabilità;

c)     descrizione delle modalità di gestione, con particolare riguardo alle opere di protezione del suolo nelle aree di stoccaggio degli oli esausti e delle batterie ed alla disposizione delle carcasse d'auto, indicando le potenzialità massime di stoccaggio nell'impianto, distinte per tipologia ed espresse in metri cubi;

d)    descrizione dei sistemi di tutela ambientale nelle varie matrici (acque, suolo, ecc.);

e)    indicazione di eventuali vincoli presenti (paesaggistici, monumentali, etc.);

f)      descrizione dettagliata dei vari settori costituenti l’impianto;

g)    descrizione dettagliata dell’impianto di trattamento acque;

Ø     Corografia - scala 1:25.000 o 1:10.000 - con l'indicazione dell'area dell'impianto, delle zone soggette a protezione e/o vincolo e delle edificazioni esistenti;

Ø     Stralcio dello strumento urbanistico del comune,  esteso per un raggio di m. 500 dal sito del centro, con la specifica delle destinazioni d'uso;

Ø     Estratto di mappa catastale con l'indicazione delle particelle interessate;

Ø     Planimetrie, in scala opportuna,  dell'area interessata allo stoccaggio con l'ubicazione e l'estensione dei vari settori, degli edifici, della recinzione, etc.;

Ø     Elaborati esecutivi, in scala opportuna, relativi a tutte le opere che si intendono realizzare, con particolare riferimento alle opere per la salvaguardia dell'ambiente;

Ø     Documentazione fotografica del centro e della zona circostante, effettuata da diverse angolazioni, allegata ad una planimetria con l'indicazione dei punti di ripresa e delle direzioni inquadrate;

Ø     Studio geologico di massima che rappresenti, su planimetria in scala 1:10000, le caratteristiche litologiche, morfologiche ed idrogeologiche dell'area estesa per il raggio di 1 Km dal sito dell'impianto;

Ø     Elaborati e documentazione prevista dalle legislazioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di igiene pubblica allegando la copia della comunicazione inviata alla A.U.S.L. – Medicina del Lavoro relativa al nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione infortuni;

Ø     Elaborati e documentazione prevista dalle legislazioni vigenti in materia di emissioni sonore  redatta ai sensi della L. n. 447 del 26.10.1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Ø     Planimetrie in scala opportuna raffiguranti il tragitto idropotabile e la riserva idrica, nonché il tragitto fognario sia delle acque provenienti dai servizi igienici che di quelle provenienti dall’attività, rappresentando anche il sistema di separazione olio/acqua ed i relativi allacci al sistema di smaltimento;

Ø     Planimetria in scala adeguata dei locali servizio igienico con relative specifiche (w.c., antibagno, doccia, spogliatoio, ecc.);

Ø     Autorizzazione allo scarico;

Ø     Copia di eventuale parere igienico-sanitario rilasciato dalla  A.U.S.L. (per i centri esistenti);

Ø     Agibilità o concessione edilizia anche in sanatoria ovvero relative richieste (per i centri esistenti);

Ø     Dichiarazione a firma del progettista e/o del geologo che attesti il rispetto della fascia dei  200 mt. di intorno libero  da punti di captazione di acque usate a scopo idropotabile per uso pubblico; nel caso in cui dalla relazione geologica si evinca l’esistenza di falde acquifere, occorre precisare se queste hanno uno sfruttamento idropotabile a valle dell’impianto;

Ø     Piano di gestione;

Ø     Relazione tecnica-ambientale che descriva le modalità di bonifica e recupero ambientale post-chiusura;

Ø     Scheda dati riassuntiva integrata dei codici C.E.R. di cui alla decisione CEE 2000/532, secondo le indicazioni fornite con la direttiva del Ministero dell’Ambiente 9 aprile 2002 (G.U.R.I. n. 108 del 10 maggio 2002 – Supplemento Ordinario n. 102).

 

 

¨     Bonifica e recupero ambientale

 

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla bonifica finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il recupero dell'area ove insiste l'impianto dovrà essere effettuato in accordo con le previsioni dello strumento urbanistico vigente.

Le modalità esecutive del recupero ambientale devono essere attuate, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia, previo nulla-osta della Provincia territorialmente competente, a cui è demandato il controllo dell'avvenuto ripristino ambientale, da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria. Tali modalità devono comunque prevedere:

§       il conferimento dei residui di materiali a Ditte del settore autorizzate;

§       il conferimento dei residui di rifiuti liquidi speciali e speciali pericolosi ad impianti autorizzati;

§       la bonifica dei contenitori previo lavaggio con appositi prodotti detergenti;

§       la pulizia dei luoghi oggetto di stoccaggio e lavorazione dei vari materiali;

§       la pulizia e la bonifica di tutte le strutture mobili ed immobili dell'impianto;

§       lo smaltimento dei materiali di risulta dalla pulizia e/o bonifica, quali rifiuti non pericolosi e/o pericolosi, presso idonei impianti autorizzati.

 

 

¨     Iscrizione all'Albo delle imprese

 

In base all'art. 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le imprese che svolgono attività di gestione di impianti di smaltimento o di recupero di titolarità di terzi, devono essere preventivamente iscritte all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, vale a dire presso la sezione istituita in seno alla C.C.I.A.A. di Palermo. L'iscrizione non è invece necessaria nel caso di gestione di impianti in conto proprio.

E' altresì prevista l'iscrizione all'Albo nel caso di imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, nonchè di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi (sia propri che prodotti da terzi), con esclusione dei trasporti di rifiuti pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi fino ad un quantitativo di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno.

 

 

 

 

 

¨     Comunicazione annuale (MUD)

 

Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il soggetto autorizzato alla gestione del centro di raccolta è tenuto a comunicare entro il 30 aprile di ogni anno, alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato, la quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti smaltiti nell'anno solare precedente, utilizzando il modello unico di dichiarazione (M.U.D.) conforme alla normativa vigente. In proposito si ricorda che, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, chiunque non effettua la comunicazione suddetta, ovvero la effettua in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 30.000.000. Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine del 30 aprile, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000.

 

 

¨     Registro di carico/scarico

 

Ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, i soggetti autorizzati alla gestione del centro di raccolta hanno l'obbligo di tenere un registro di presa in carico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti.

Il modello del registro nonché le modalità di tenuta e compilazione dello stesso sono disciplinate dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 148. Il registro degli oli usati previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95, in uso alla data del 13 giugno 1998, può essere utilizzato fino al suo esaurimento purché contenga tutti gli elementi previsti dal nuovo modello sopra menzionato.

 

 

¨     Registro entrata/uscita veicoli

 

Resta ferma la disciplina dettata dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in merito alla tenuta del registro di entrata e di uscita dei veicoli, che dovrà continuare ad essere utilizzato secondo le norme del regolamento emanato ai sensi del decreto citato. A tenore della circolare Ambiente-Industria di data 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98, la presa in carico e lo scarico dei veicoli avviati alla demolizione potrà essere annotata solo su quest'ultimo registro, mentre il registro di carico/scarico dei rifiuti previsto dal D. Lgs. 22 del 1997 potrà essere utilizzato per le annotazioni dei rifiuti originati dalla attività di demolizione dei veicoli. In proposito si ricorda che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 30.000.000.

 

 

¨     Formulario di identificazione rifiuti

 

Ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 22 del 1997, durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione il cui modello uniforme e le rispettive modalità di compilazione sono state adottate con decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 145. Il formulario di identificazione deve essere vidimato presso l'Ufficio del Registro o le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La fattura di acquisto del formulario, riportante gli estremi della numerazione dello stesso, deve essere annotata sul registro IVA-acquisti.

Il formulario è quindi necessario per il trasporto di rifiuti conferiti al centro di raccolta (es. veicoli radiati dal PRA) effettuato da enti o imprese, nonchè per il trasporto dei rifiuti prodotti presso il centro stesso e consegnati a ditte autorizzate per il recupero o per lo smaltimento.

Il formulario può essere compilato sia da parte del produttore o detentore dei rifiuti, che dal trasportatore al quale si consegnano i rifiuti.

Entro tre mesi dal conferimento dei rifiuti al trasportatore, il titolare del centro deve ricevere una copia del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario; qualora ciò non avvenisse il gestore dovrà comunicare la mancata ricezione all'Amministrazione provinciale territorialmente competente ed all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente.

Il formulario non è obbligatorio per il trasporto di rifiuti che non eccede la quantità di 30 chilogrammi o litri al giorno effettuato dal produttore dei rifiuti stessi.

Il trasporto di olio minerale usato deve essere accompagnato anche dall'allegato F al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392.

 

 


 

4. Norme generali per la messa in sicurezza delle autovetture e dei rimorchi e la gestione dei rifiuti discendenti da tale attività.

 

Per messa in sicurezza si intende ogni intervento di contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti.

Le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli e dei rimorchi devono essere effettuate nei centri di raccolta aventi le caratteristiche tecniche minimali richiamate al paragrafo relativo a “Criteri tecnico-progettuali”, all’interno dello specifico settore adibito al trattamento dei veicoli.

 

 

Ø     Combustibile

 

Il combustibile, anche se presente all'interno dei serbatoi dei veicoli in piccole quantità, deve essere rimosso. Esso deve essere avviato ad un immediato riuso senza stoccaggi intermedi che richiederebbero pratiche burocratiche e prescrizioni tecniche di difficile  attuazione.

 

 

Ø     Batterie esauste

 

·       Codice CER 160601 - accumulatori al piombo - Rifiuto pericoloso

Le batterie devono essere asportate dai veicoli e stoccate negli appositi contenitori aventi le caratteristiche prima descritte.

 Ai sensi dell'art. 9 quinquies, comma 6, della L. n. 475 del 1988, così come modificato dal’art. 5 della Legge 1 marzo 2002, n. 39, i rifiuti pericolosi, costituiti da batterie al piombo esauste derivanti dalle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli, dovranno essere consegnati al Consorzio obbligatorio per la raccolta e recupero delle batterie al piombo o ad altri soggetti autorizzati, in base alla normativa vigente, ad esercitare l’attività di gestione di tali rifiuti.

 Il suddetto Consorzio si avvale, a livello statale, di una rete di raccoglitori incaricati, i quali operano all'interno di aree geografiche prestabilite. Per conoscere l'elenco aggiornato di detti raccoglitori è attivo il n. verde 167-869120 o l'indirizzo elettronico: Cobat @ mail.nexus.it.

 

 

Ø     Oli usati

 

·       Codice CER 130111 - oli sintetici per circuiti idraulici - Rifiuto pericoloso

·       Codice CER 130113 - altri oli per circuiti idraulici - Rifiuto pericoloso

·       Codice CER 130204 - scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazioni, clorurati - Rifiuto pericoloso

·       Codice CER 130205 - scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazioni, non clorurati - Rifiuto pericoloso

·       Codice CER 130206 - scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazioni - Rifiuto pericoloso

·       Codice CER 130207 - olio per motori, ingranaggi e lubrificazioni, facilmente biodegradabile - Rifiuto pericoloso

·       Codice CER 130208 - altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazioni - Rifiuto pericoloso

 

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95, i rifiuti pericolosi costituiti da oli usati derivanti dalle operazioni di messa in sicurezza di veicoli, dovranno essere consegnati al Consorzio obbligatorio degli oli usati, istituito ai sensi dell'art. 11 della citata legge, o ad imprese concessionarie regolarmente autorizzate che effettuano la raccolta degli stessi. Il registro di carico/scarico degli oli usati di cui all'art. 8, del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95, non è più previsto; le movimentazioni degli oli usati in giacenza potranno essere annotate sul registro di carico/scarico previsto per le altre tipologie di rifiuti. Per conoscere l'elenco aggiornato dei raccoglitori che hanno ottenuto dal Consorzio la concessione alla raccolta e trasporto è attivo il n. verde 167-863048 o l'indirizzo elettronico: www.coou.it.

L'indirizzo della sede del Consorzio è: Via del Giorgione, 59 - 00147 ROMA - tel. 06/596931 fax 06/5413432.

 

 

Ø     Contenitori di combustibili gassosi

 

·       Codice CER 160116 - rifiuti della demolizione dei veicoli - Rifiuto non pericoloso

 

I contenitori di combustibili gassosi (GPL e metano) eventualmente presenti nei veicoli, data l'elevata pericolosità di esplosioni nel caso di frantumazione della carcassa, devono essere asportati, prima di sottoporre i veicoli stessi ad ogni altro trattamento di bonifica, e successivamente si deve provvedere alla loro messa in sicurezza.

 

 

Ø     Filtri olio usati

 

·       Codice CER 160107 - filtri dell'olio - Rifiuto pericoloso

 

Tali componenti possono contenere, se non preventivamente bonificati, fino a 450 gr di olio esausto.

Prima delle demolizioni dei veicoli è quindi necessario provvedere alla loro bonifica, privandoli dell'olio contenuto previa scolatura e stoccandoli in appositi contenitori.

 

 

Ø     Liquido freni

 

·       Codice CER 160113 - liquidi per freni - Rifiuto pericoloso

 

Il liquido per i freni è chimicamente una miscela di poliglicoli, poliglicoleteri ed esteri borici di poliglicoleteri.

Esso deve essere asportato dalle apposite vaschette presenti sui veicoli, stoccato con le stesse modalità degli oli,  nonché etichettato secondo la specifica normativa.

 


 

Ø     Liquido refrigerante

 

·       Codice CER 160114 - liquidi antigelo contenente sostanze pericolose - Rifiuto pericoloso

 

Il liquido refrigerante e antigelo chimicamente è un glicole monoetilenico in concentrazione variabile tra il 35% e il 50%. Grazie al suo elevato punto di ebollizione (197 °C), al suo basso punto di congelamento nonchè alla sua solubilità in acqua, è da sempre stato utilizzato come liquido per radiatori. E' un prodotto nocivo sia per le persone che per l'ambiente, perciò deve essere bonificato dai veicoli, indipendentemente dal suo grado di diluizione con acqua.

Il liquido deve essere conservato in contenitori specifici, etichettati e depositati secondo le prescrizioni richiamate per gli oli.

 

 

Ø     HCFC degli impianti di condizionamento

 

·       Codice CER 140601 - clorofluorocarburi, HCFC, HFC - Rifiuto pericoloso

 

La normativa comunitaria ha sancito la messa al bando di questi prodotti chimici, altamente dannosi per lo strato di ozono atmosferico che protegge la terra dai raggi ultravioletti, a partire dal 1° gennaio 1995. Nei veicoli i CFC (clorofluorocarburi), presenti all'interno degli impianti di condizionamento come liquidi refrigeranti, sono stati sostituiti già a partire dal 1994, con gli HFC (idrofluorocarburi), meno dannosi per l'ozono. Inoltre fino a qualche anno fa si potevano trovare anche nelle imbottiture dei sedili e nei volanti, in quanto erano utilizzati come agenti espandenti nelle schiume integrali e negli espansi poliuretanici.

Nei veicoli da rottamare si possono trovare quindi essenzialmente due tipi di gas refrigeranti:

 

-      i CFC nelle vetture immatricolate fino al 1994;

-      i HFC (o 134/A) nelle vetture immatricolate dopo il 1994.

 

In ogni caso i gas refrigeranti devono essere rimossi dagli impianti di condizionamento, con tecniche adeguate che impediscano la fuoriuscita degli stessi, in quanto ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, ne è vietata la dispersione nell'ambiente.

Relativamente alle attività di raccolta e di stoccaggio dei gas si evidenzia che le stesse dovranno essere effettuate nel rispetto degli accordi di programma di cui all'art. 6, comma 6, della citata legge, ai quali si rinvia.

 

 

Tuttavia si richiamano le seguenti problematiche di ordine generale:

 

v    per la bonifica devono essere utilizzate specifiche attrezzature da parte di personale competente, in grado di garantire la raccolta completa dei gas direttamente dagli impianti di condizionamento dei veicoli, compreso il residuo di gas presente nell'olio del compressore;

v    l'aspirazione del gas, effettuata con una pompa da vuoto di discreta potenza, può durare da 10 a 15 minuti per veicolo;

v    i gas aspirati devono essere stoccati in apposite bombole di varia capienza (50-90-1000 litri) a seconda della potenzialità del centro di raccolta;

v    i contenitori devono essere sottoposti a periodica manutenzione (sostituzione delle guarnizioni di tenuta, controllo del manometro, ecc.);

v    al fine di non comprometterne il riutilizzo, gas diversi non devono essere miscelati tra loro e quindi devono essere conservati in contenitori separati (le caratteristiche dei gas contenuti negli impianti sono di norma riportate su etichette nel vano motore del veicolo);

v    le bombole devono essere stoccate al riparo dal sole e protette dagli urti;

v    i gas raccolti devono essere inviati presso appositi impianti di trattamento per l'eliminazione dei contaminanti e per il successivo riutilizzo.

 

 

 

 

 

¨     Piano di gestione

 

 

Al fine di garantire un livello minimo di efficienza gestionale, dovrà essere definita la procedura che identifichi innanzitutto il quadro organizzativo interno all'impianto (responsabilità e ruoli), che dovrà essere dichiarato in forma scritta e reso trasparente all'autorità di controllo; pertanto le attività contemplate dal piano di gestione dovranno essere enunciate in apposito "regolamento di gestione" che dovrà essere messo a disposizione dell'autorità di controllo.

 

I gestori dei centri potranno fare riferimento, per ricavarne utili elementi, al Regolamento Comunitario di Ecogestione e Audit (Reg. CE/1761/2001) ed alla norma ISO 14000 per garantire la gestione del centro nel rispetto dell'ambiente, le norme ISO 9001/9002/9003 per garantire il servizio reso e la norma BS 8800 per il sistema di gestione della sicurezza.

 

L'applicazione delle suddette norme, può essere il primo passo verso l'adozione di sistemi volontari di certificazione da parte del gestore, nell’ottica di una  valorizzazione dell’attività e di una gestione ottimale dei centri nel rispetto dell’ambiente.

 

 

 

Ø     Disposizioni finali

 

Le indicazioni contenute nel piano di settore devono essere integrate con ogni altra previsione normativa vigente in materia.

Pertanto, i riferimenti normativi devono essere di volta in volta aggiornati con riguardo ad ogni successivo intervento normativo di modifica o di integrazione.