Repubblica Italiana Regione Siciliana PRESIDENZA Commissario delegato per l’emergenza rifiuti e la tutela delle
acque O.P.C.M. n° 2983 del 31 maggio 1999 |
PER LA MESSA IN SICUREZZA,
LA DEMOLIZIONE,
IL RECUPERO DEI MATERIALI E
LA ROTTAMAZIONE
Indice
Descrizione
situazione regionale
Materiali
che compongono un’autovettura
Immatricolazioni
effettuate in Sicilia
Radiazioni
effettuate in Sicilia
Le fasi
dei centri di raccolta
Linee
e criteri di programmazione
Criteri
di localizzazione dei nuovi impianti
Localizzazione
degli impianti esistenti
Criteri
di progettazione e realizzazione dei centri
Norme
generali per la messa in sicurezza dei veicoli
Con
l’emanazione del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui
rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio” (S.O. n. 33 alla G.U.R.I. n. 38 del 15.02.1997),
successivamente modificato ed integrato /D.Lgs. 8.11.1997 n. 389; Legge
24.4.1998, n. 128 in S.O. n. 88 alla G.U.R.I. n. 104 del 7.5.1998; Legge
9.12.1998, n. 426 in G.U.R.I. n. 291 del 14.12.1998), si introduce un nuovo
quadro di riferimento normativo, una vera e propria legge-quadro nel settore
dei rifiuti.
Con
l’art. 56 del citato decreto, sono state abrogate, infatti, le principali leggi
che regolavano tale materia, quali tra l’altro il D.P.R. 915/82, la Legge n.
441/87, la Legge n. 475/88; tuttavia, il citato decreto troverà piena
operatività, con l’emanazione di numerosi decreti attuativi (circa 70), di cui
solo una minima parte già pubblicati e che andranno a sostituire le norme
tecniche ancora vigenti in virtù del regime transitorio previsto dal citato
decreto (art. 57).
Il D.Lgs. n. 22/97, classifica all’art. 7, comma 3, lett.
l), come rifiuti speciali:
“-
i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti”.
In
Sicilia, le autorizzazioni venivano rilasciate dall’Assessorato Regionale al
Territorio ed Ambiente, contestualmente al nulla-osta all’impianto previsto
dall’art. 5 della L.R. 29.12.1981, n. 181, seguendo l’iter approvativo
sinteticamente di seguito illustrato:
-
acquisizione
del progetto, redatto secondo il Decreto Assessorato Territorio ed Ambiente del
30 dicembre 1999;
-
istruttoria
tecnica da parte del Servizio Rifiuti;
-
parere del
Comitato Regionale Tutela Ambiente, per il rilascio del N.O. all’impianto ex
art. 5 L.R. n. 181/81;
-
conferenza di
servizi tra tutti gli Enti interessati, finalizzata all’approvazione del
progetto ed alla realizzazione dell’impianto (ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs.
n. 22/97); in tale sede, qualora non preventivamente acquisito, il Comune
esprime il proprio parere. Tale parere anche nel caso in cui l’approvazione del
progetto costituisca variante allo strumento urbanistico vigente, sarà reso dal
Sindaco in qualità di Organo di vertice del Comune (V.si Decreto Assessore T.A.
30/12/1999 in G.U.R.S. n. 8 del
25/02/2000).
Con
l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2983 del 31 maggio
1999, il Presidente della Regione siciliana è stato nominato Commissario
delegato “per la predisposizione del piano di gestione dei rifiuti e delle
bonifiche delle aree inquinate di cui all’articolo 22 del D.Lgs. n. 22/97, per
la predisposizione di un piano di interventi di emergenza per la gestione di
rifiuti urbani nonché per la realizzazione degli interventi necessari per far
fronte alla situazione di emergenza” nel settore dei rifiuti urbani.
Con
successive ordinanze n. 3048 del 31 marzo 2000 e 3072 del 21 luglio 2000, che
integrano e modificano la precedente, la situazione di emergenza, determinatasi
nella Regione Siciliana per i rifiuti urbani, è stata estesa anche ai rifiuti
speciali e pericolosi.
In
particolare l’art. 4 dell’ordinanza 3072 del 21 luglio 2000, successivamente
modificato dall’ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 prevede che “il rilascio delle autorizzazioni
concernenti gli impianti di smaltimento di rifiuti, di cui agli articoli 27 e
28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, è sospeso fino alla
predisposizione del piano di cui all’art. 22 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, ovvero di stralci del
piano medesimo…..” . L’art. 9
dell’ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 così come modificato dall’art. 4,
comma 16, dell’ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 prevede che “il commissario delegato – presidente della
regione siciliana, provvede all’approvazione dei progetti ed all’autorizzazione
all’esercizio degli impianti di recupero e smaltimento ai sensi degli articoli
27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in deroga al
procedimento amministrativo dagli stessi disciplinato, salva la competenza
attribuita ai prefetti in materia di discariche. L’approvazione dei progetti da
parte del commissario delegato sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri,
autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e
costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e
comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei
lavori”.
Inoltre, l’art. 4 comma 32
dell’ordinanza 3136/2001 ha previsto
la predisposizione e l’adozione, da parte del commissario
delegato, di un piano per identificare e localizzare, in ciascun ambito
ottimale, gli impianti per la messa in sicurezza, la demolizione e la rottamazione
dei veicoli a motore.
Tale
settore, è stato oggetto, in sede comunitaria, della direttiva 2000/53/CEE del
18 settembre 2000. In tale proposta sono stabilite le percentuali della massa del
veicolo da riutilizzare e riciclare ed i requisiti che i centri di rottamazione
devono possedere per potere ottenere le autorizzazioni necessarie ad operare.
Gli
Stati membri dovranno conformarsi alla direttiva entro il 21 aprile 2002, per
tale ragione nella redazione del suddetto piano di settore, sono state inserite
anche le indicazioni contenute nella stessa.
Da
quanto prima esposto emergono le seguenti considerazioni:
-
il centro di
raccolta si configura oggi come una piattaforma per un recupero multimateriale;
-
svolge a tutti
gli effetti un servizio di pubblica utilità, in quanto dal 30.06.1998, il
titolare del centro e competente a provvedere alla radiazione dal PRA del
veicolo consegnato.
Tale
attività, infatti è incardinata in un circuito che vede a monte il settore
della produzione pressato dalla necessità di ridisegnare veicoli “più riciclabili” e meno inquinanti, a
valle un’attività di recupero di materiali consolidata (fonderie), obbligatoria
(Cobat, Consorzio oli esausti, ecc.), potenziale (pneumatici, imbottiture ed
altro), estesa anche ad altre tipologie di rifiuti da “rottamazione”, provenienti dal settore edile ed industriale
(materiale ferroso da demolizioni e costruzioni, macchinari ed apparecchiature
deteriorati ed obsoleti).
A
seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 22/97, L’Assessorato regionale
Territorio ed Ambiente, ha prodotto una serie di direttive con l’intento di:
-
ricondurre ad
un unico regime autorizzatorio, quello dell’autorizzazione regionale, l’attività
svolta dai centri di raccolta esistenti nel territorio dell’isola;
-
avviare,
attraverso apposite schede allegate alle suddette direttive, una puntuale
ricognizione sulla effettiva potenzialità dei centri;
-
fornire
criteri gestionali, progettuali e di localizzazione dei centri, in armonia con
le indicazioni che scaturiscono dalla normativa vigente;
-
definire un
regime transitorio al fine di consentire alle attività esistenti una continuità
di esercizio nelle more dell’adeguamento alla normativa.
All’atto dell’emanazione del D.Lgs. n. 22/97, la realtà
regionale vede la gran parte dei centri di autodemolizione esistenti (circa il
90%), localizzati in aree non compatibili con le previsioni degli strumenti urbanistici
vigenti e solo pochissimi Comuni, sensibili al problema, attivi nell’aver
avviato procedure tendenti a regolarizzarne la posizione sotto il profilo
urbanistico.
Da
una ricognizione, effettuata sulla base dei dati in possesso dell’Assessorato regionale
Territorio ed Ambiente, confrontati con quelli acquisiti nella riunione
tenutasi il 21 dicembre 2001 con tutti i comuni dell’isola e le provincie
regionali, è stato possibile rilevare la seguente casistica:
-
impianti non
conformi allo strumento urbanistico vigente ed alle previsioni delle varianti
generali;
-
impianti
conformi allo strumento urbanistico vigente, ma non conformi alle previsioni
delle varianti generali allo stesso, adottate e non ancora approvate (regime di
salvaguardia)
-
impianti conformi
alle previsioni delle varianti generali, ma non conformi allo strumento
urbanistico vigente;
-
impianti
conformi allo strumento urbanistico vigente ed alle previsioni delle varianti
generali.
A
seguito delle direttive regionali impartite quasi tutti gli operatori hanno
inoltrato vari progetti e/o integrato gli originari con l’ulteriore
documentazione richiesta; alcuni hanno cessato l’attività, pochi altri, infine,
ricadenti in aree urbanisticamente idonee o a seguito di parere positivo
rilasciato dal Comune, sono stati autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 22/97.
Sono stati utilizzati i seguenti dati:
-
immatricolazioni,
radiazioni e parco veicoli circolanti, divisi per provincia e per categorie
principali, raggruppati per serie storiche dal 1980 al 2000 (Fonte ACI);
-
composizione tipo di un’autovettura (Fonte: FIAT Auto S.p.A.);
-
superficie di
un centro-tipo (Fonte: A.R.T.A. Servizio
Rifiuti);
-
centri di
rottamazione esistenti (Fonte: A.R.T.A.
Servizio Rifiuti – Comuni dell’Isola).
L’Italia
annovera un parco macchine tra i più vecchi d’Europa, attestandosi ad una vita
media di 14 anni rispetto ad una media europea di 12 anni.
Ai
fini del presente studio, si è assunto come soglia temporale il 2000, in quanto
dal 1997 al 1998, a seguito della politica degli incentivi statali alla
rottamazione, si è verificata un’impennata rispetto al 2000 (con un incremento
medio intorno al 100%), della quantità delle autovetture rottamate.
Pertanto
in Sicilia risultano:
veicoli circolanti 3.307.034 (dato riferito al 31.12.2000)
veicoli immatricolati 169.113 (dato
riferito all’anno 2000)
veicoli radiati 133.123 (dato
riferito all’anno 2000)
Le
radiazioni effettuate per qualsiasi causa, tranne che per l’esportazione, nel
2000 sono pari a 133.123 unità; tale dato è comprensivo della totalità delle
categorie di veicoli prese a riferimento in cui l’elemento più rilevante è
costituito dalle autovetture (oltre il 90%).
Materiale |
Percentuale |
acciai e
ghise |
72,30% |
vetri |
3,60% |
gomme |
4,80% |
plastica |
9,10% |
vernici -
bitumi - protettivi |
5,10% |
metalli
pregiati |
5,10% |
La
consistenza del parco veicolare siciliano dall’anno 1991 al 2000 (Tab. 2), ha
avuto un incremento quasi costante nell’ordine del 4% annuo.
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2585640 |
2685929 |
2716145 |
2817195 |
2887053 |
3116465 |
3094955 |
3045722 |
3190432 |
3307034 |
Le immatricolazioni registrate nel 2000 rispetto a quelle
del 1980 (Tab. 3), sono aumentate nelle provincie di Palermo (c.a. 25%),
Messina (c.a. 25%) e Ragusa (c.a. 65%), sono invece diminuite nelle restanti
provincie. Nel complesso in ambito regionale si registra un lieve aumento delle
immatricolazioni (circa 2%).
I
veicoli radiati negli anni 1997 e 1998 hanno raggiunto dei valori elevatissimi
a causa degli incentivi statali sulla rottamazione, mentre è possibile notare
un ritorno a valori normali negli anni 1999 e 2000 anche in raffronto agli anni
1993/94/95/96 (Tab. 4).
Per
individuare il fabbisogno di superficie in ambito regionale da destinare
all’autodemolizione, è stato preso come dato di riferimento quello relativo
alle radiazioni avvenute nell’anno 2000, pari a 133.123 unità.
Provincia |
1980 |
2000 |
Agrigento |
15690 |
10912 |
Caltanissetta |
8677 |
6654 |
Catania |
39654 |
32663 |
Enna |
5193 |
3600 |
Messina |
19634 |
24068 |
Palermo |
39434 |
49745 |
Ragusa |
9482 |
16197 |
Siracusa |
14278 |
12528 |
Trapani |
14411 |
12746 |
Sicilia |
166453 |
169113 |
Tab. 4 – Radiazioni effettuate in Sicilia anni negli 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000
Provincia |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
Agrigento |
10833 |
8782 |
8231 |
8595 |
16726 |
13373 |
8697 |
11363 |
Caltanissetta |
6129 |
5221 |
4750 |
5003 |
9608 |
8028 |
5087 |
6836 |
Catania |
19545 |
16179 |
14980 |
15268 |
31930 |
28335 |
20901 |
28166 |
Enna |
3353 |
2832 |
2673 |
2672 |
5435 |
4383 |
3552 |
4283 |
Messina |
12407 |
10978 |
9971 |
10356 |
22693 |
18818 |
11787 |
17275 |
Palermo |
26747 |
22124 |
20639 |
20122 |
43875 |
37252 |
23451 |
34163 |
Ragusa |
6230 |
5198 |
4576 |
4801 |
10461 |
8327 |
6288 |
8113 |
Siracusa |
9417 |
7882 |
7238 |
7506 |
15002 |
13872 |
9077 |
11326 |
Trapani |
10795 |
9003 |
8691 |
8039 |
16557 |
13179 |
8977 |
11598 |
Sicilia |
105456 |
88199 |
81749 |
82362 |
172287 |
145567 |
97817 |
133123 |
Grafico 4 – Radiazioni effettuate in Sicilia negli anni 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 suddivise per provincia
In Sicilia, dai dati in possesso dell’Assessorato Regionale
Territorio ed Ambiente arricchiti e confrontati con quelli forniti dai Comuni
nella riunione del 21 dicembre 2001, il numero degli impianti esistenti
(autorizzati e non) si attesta a 193, ed in particolare:
-
nella
provincia di Agrigento, gli impianti
esistenti sono 19, di cui 2 operanti in forza di autorizzazione regionale rilasciata
dall’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (Tab. 5 e Tab. 6);
-
nella
provincia di Caltanissetta, gli
impianti esistenti sono 12, di cui 1 operante in forza di autorizzazione
regionale rilasciata dall’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (Tab. 5
e Tab. 7);
-
nella
provincia di Catania, gli impianti
esistenti sono 59, di cui 5 operanti in forza di autorizzazione regionale
rilasciata dall’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (Tab. 5 e Tab. 8);
-
nella
provincia di Enna, gli impianti
esistenti sono 4, non sono state rilasciate autorizzazioni regionali ai sensi
del D.Lgs. n. 22/97 (Tab. 1 e Tab. 9);
-
nella
provincia di Messina, gli impianti
esistenti sono 14, di cui 1 operante in forza di autorizzazione regionale
rilasciata dall’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (Tab. 5 e Tab.
10);
-
nella
provincia di Palermo, gli impianti
esistenti sono 50, di cui 5 operanti in forza di autorizzazione regionale
rilasciata dall’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (Tab. 5 e Tab. 11);
-
nella
provincia di Ragusa, gli impianti
esistenti sono 8, di cui 3 operanti in forza di autorizzazione regionale
rilasciata dall’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (Tab. 5 e Tab.
12);
-
nella
provincia di Siracusa, gli impianti esistenti
sono 15, non sono state rilasciate autorizzazioni regionali ai sensi del D.Lgs.
n. 22/97 (Tab. 1 e Tab. 13);
-
nella
provincia di Trapani, gli impianti
esistenti sono 17, di cui 5 operanti in forza di autorizzazione regionale
rilasciata dall’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (Tab. 5 e Tab.
14);
PROVINCIA |
AG |
CL |
CT |
EN |
ME |
PA |
RG |
SR |
TP |
NUMERO |
19 |
12 |
59 |
4 |
14 |
50 |
8 |
15 |
17 |
![]() |
PROVINCIA
DI AGRIGENTO |
|||
Comune sede impianto |
Numero impianti |
Superficie totale mq. |
Superficie media mq. |
Agrigento |
5 |
47000 |
9400 |
Canicattì |
3 |
6450 |
2150 |
Cammarata |
1 |
3200 |
3200 |
Casteltermini |
1 |
600 |
600 |
Favara |
2 |
6600 |
3300 |
Licata |
2 |
8000 |
4000 |
Palma di
Montechiaro |
1 |
3790 |
3790 |
Ribera |
1 |
4500 |
4500 |
Sciacca |
3 |
25600 |
8533 |
Totale Provincia |
19 |
105740 |
5565 |
Tab. 7 – Impianti esistenti nella provincia di Caltanissetta
PROVINCIA
DI CALTANISSETTA |
|||
Comune sede impianto |
Numero impianti |
Superficie totale mq. |
Superficie media mq. |
Caltanissetta |
2 |
9711 |
4855 |
Gela |
3 |
18000 |
6000 |
Mazzarino |
2 |
5677 |
2838 |
Mussomeli |
1 |
920 |
920 |
Niscemi |
2 |
12100 |
6050 |
Riesi |
1 |
2200 |
2200 |
S.Cataldo |
1 |
1995 |
1995 |
Totale Provincia |
12 |
50603 |
4217 |
Tab. 8 – Impianti esistenti nella Provincia di Catania
PROVINCIA DI CATANIA |
|||
Comune
sede impianto |
Numero
impianti |
Superficie
totale mq. |
Superficie
media mq. |
Acireale |
5 |
30880 |
6176 |
Aci S. Antonio |
4 |
10101 |
2525 |
Adrano |
1 |
2950 |
2950 |
Belpasso |
5 |
72680 |
14536 |
Bronte |
1 |
7350 |
7350 |
Caltagirone |
4 |
23298 |
5824 |
Catania |
17 |
57310 |
3371 |
Giarre |
4 |
13505 |
3376 |
Linguaglossa |
1 |
1079 |
1079 |
Mascali |
2 |
4520 |
2260 |
Mascalucia |
1 |
2540 |
2540 |
Mineo |
1 |
6050 |
6050 |
Misterbianco |
4 |
45544 |
11386 |
Motta S.Anastasia |
1 |
5675 |
5675 |
Paternò |
2 |
11500 |
5750 |
Pedara |
1 |
2000 |
2000 |
S.Giovanni La Punta |
1 |
2000 |
2000 |
S.Gregorio |
1 |
523 |
523 |
S.Pietro Clarenza |
1 |
1700 |
1700 |
Valverde |
2 |
9183 |
4591 |
Totale
Provincia |
59 |
304338 |
5247 |
Tab. 9 – Impianti esistenti nella Provincia di Enna
PROVINCIA
DI ENNA |
|||
Comune sede impianto |
Numero impianti |
Superficie totale mq. |
Superficie media mq. |
Agira |
1 |
4000 |
4000 |
Catenanuova |
1 |
2398 |
2398 |
Nissoria |
2 |
19039 |
9519 |
Totale Provincia |
4 |
25437 |
6359 |
Tab. 10 – Impianti esistenti nella Provincia di Messina
PROVINCIA
DI MESSINA |
|||
Comune sede impianto |
Numero impianti |
Superficie totale mq. |
Superficie media mq. |
Barcellona
P.G. |
4 |
21875 |
5469 |
Capo
D'Orlando |
3 |
7100 |
2367 |
Messina |
2 |
5650 |
2825 |
Milazzo |
1 |
5000 |
5000 |
Patti |
1 |
1600 |
1600 |
Roccalumera |
1 |
1350 |
1350 |
S.Teresa
Riva |
1 |
2200 |
2200 |
Venetico |
1 |
3000 |
3000 |
Totale provincia |
14 |
47775 |
3412 |
Tab. 11 – Impianti esistenti nella Provincia di Palermo
PROVINCIA
DI PALERMO |
|||
Comune sede impianto |
Numero impianti |
Superficie totale mq. |
Superficie media mq. |
Bagheria |
4 |
10411 |
2603 |
Bolognetta |
1 |
5000 |
5000 |
Capaci |
1 |
5300 |
5300 |
Carini |
5 |
39207 |
7841 |
Gangi |
1 |
1500 |
1500 |
Isola delle
femmine |
2 |
5400 |
2700 |
Palermo |
32 |
81877 |
2559 |
Partinico |
1 |
2000 |
2000 |
S.Flavia |
1 |
5500 |
5500 |
Termini
Imerese |
1 |
900 |
900 |
Villabate |
1 |
1000 |
1000 |
Totale Provincia |
50 |
158095 |
3162 |
Tab. 12 – Impianti esistenti nella Provincia di Ragusa
PROVINCIA
DI RAGUSA |
|||
Comune sede impianto |
Numero impianti |
Superficie totale mq. |
Superficie media mq. |
Comiso |
1 |
1500 |
1500 |
Ispica |
2 |
5700 |
2850 |
Modica |
2 |
16600 |
8300 |
Ragusa |
2 |
12900 |
6450 |
Vittoria |
1 |
2000 |
2000 |
Totale provincia |
8 |
38700 |
4837 |
Tab. 13 – Impianti Esistenti nella Provincia di Siracusa
PROVINCIA DI SIRACUSA |
|||
Comune
sede impianto |
Numero
impianti |
Superficie
totale mq. |
Superficie
media mq. |
Augusta |
1 |
5300 |
5300 |
Carlentini |
1 |
3800 |
3800 |
Floridia |
2 |
10599 |
5299 |
Francofone |
1 |
3340 |
3340 |
Lentini |
2 |
41203 |
20601 |
Noto |
2 |
45970 |
22985 |
Pachino |
2 |
7050 |
3525 |
Priolo Gargallo |
1 |
3800 |
3800 |
Siracusa |
3 |
36622 |
12207 |
Totale
Provincia |
15 |
157684 |
10512 |
Tab. 14 – Impianti esistenti nella Provincia di Trapani
PROVINCIA
DI TRAPANI |
|||
Comune sede impianto |
Numero impianti |
Superficie totale mq. |
Superficie media mq. |
Alcamo |
3 |
14600 |
4867 |
Buseto
Palizzolo |
1 |
3500 |
3500 |
Castelvetrano |
3 |
10000 |
3333 |
Marsala |
2 |
7700 |
3850 |
Mazara del
Vallo |
2 |
11500 |
5750 |
Pacco |
1 |
4500 |
4500 |
Trapani |
5 |
30684 |
6137 |
Totale Provincia |
17 |
82384 |
4846 |
L’attività svolta dai centri di
raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione può essere
suddivisa sinteticamente nelle seguenti fasi:
FASE
A: Bonifica e messa in sicurezza
Operazione
consistente nella separazione dagli autoveicoli dei rifiuti potenzialmente
pericolosi come oli minerali esausti, carburanti, batterie, liquidi idraulici e
refrigeranti, ecc.
FASE
B: Recupero dei materiali di pregio
Operazione
consistente nella separazione delle parti e dei componenti di pregio che
possono essere immessi sul mercato dell’usato (pezzi di ricambio) e delle parti
recuperabili, quali plastica, vetro e carcasse “pulite”.
FASE
C: Rottamazione
Operazione consistente nella movimentazione e nella
riduzione volumetrica delle carcasse bonificate e successiva
commercializzazione dei materiali ferrosi e di acciaio.
FASE
D: Frantumazione
Operazione consistente nella frantumazione e preparazione
del materiale ferroso per l’industria metallurgica.
Solitamente
tutti i centri svolgono le operazioni relative alle fasi "A" e
"B", mentre la fase "C" viene svolta da un numero minore di
operatori, in quanto la maggioranza si avvale, per la riduzione volumetrica, di
impianti mobili (presse ecologiche).
Per
quanto riguarda la fase "D", non risulta che alcun centro sia
attrezzato per la frantumazione.
Per
quantificare la superficie da destinare all’attività di demolizione e
rottamazione, nel presente piano, si è tenuto conto della difficoltà nel
reperimento di aree e anche dell’importanza di avere dimensioni minime dei
centri da prendere a riferimento ai fini del calcolo del fabbisogno
impiantistico e di aree.
In
base alle superiori considerazioni si è così giunti ad individuare quale
impianto tipo quello che tratta 500 carcasse all’anno e per ciascuna area
organizzativa si sono definiti dei parametri di superficie minima (Tab. 15).
Tab. 15 -
Dimensionamento centro tipo
Settore
operativo |
Superficie minima mq. |
Settore di conferimento dei veicoli da
trattare |
450 (a) |
Settore di deposito delle carcasse
pretrattate |
1250 (b) |
Settore di deposito delle parti
riutilizzabili |
200 |
Settore di deposito delle parti
inutilizzabili |
125 |
Settore di deposito delle parti smontate come blocchi motore,
ingranaggi ed altro che possa
ancora rilasciare liquidi (oli ed altri fluidi idraulici) |
100 |
Settore per il pretrattamento dei veicoli
(area di lavorazione e bonifica) |
100 |
Settore per il deposito dei rifiuti
speciali pericolosi quali batterie, oli ed altri fluidi idraulici |
50 |
Settore destinato a servizi ed uffici |
50 |
Superfici di traffico, recinzioni ed aree
verdi |
200 |
Totale |
2500 |
(a) : 12 mq./auto, tempo
di permanenza 2 settimane. |
(b) : 10 mq./auto, tempo
di permanenza 6 mesi. |
Il calcolo delle superfici minime è stato effettuato sulla
base di alcuni dati contenuti nel Piano dei centri di rottamazione della
Regione Piemonte ed in armonia con le direttive già emanate dall’Assessorato
Territorio ed Ambiente della Regione siciliana.
Nel
suddetto calcolo, si è fatto riferimento a tempi medi di due settimane di
permanenza per i veicoli da trattare e di sei mesi per le carcasse già
trattate.
Si
sottolinea comunque che attualmente i tempi medi di permanenza, in molti casi,
sono più elevati. Pertanto, visto che l’ottica in cui ci si deve porre è quella
di trasformare questi centri in attrezzati e funzionali impianti di recupero,
la tendenza deve essere quella di indirizzare gli operatori del settore a
diminuire i tempi di giacenza.
Alla
luce delle superiori considerazioni, appare congruo determinare l’estensione
minima di un centro-tipo che tratta 500 veicoli l'anno in mq. 2500 (Tab. 14),
pertanto l’area necessaria per ogni auto trattata all’anno è di 5 mq.
E’
opportuno precisare che il suddetto valore è puramente indicativo, suscettibile
di variazioni a seconda delle condizioni particolari o locali (ad es. più
autocarri e/o autobus si ricevono maggiore sarà la superficie per ogni carcassa
trattata), nonché delle dotazioni tecnologiche in possesso del centro.
Considerato
che il numero di veicoli a motore dismessi in Sicilia nell’anno 2000 è pari a
133.123 unità, si determina in 665.615 mq. il fabbisogno di superficie da
destinare all’autodemolizione.
Tale
superficie, ripartita per ogni provincia dell’Isola evidenzia che nelle
province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Siracusa e Trapani, il
fabbisogno di superficie da destinare all’autodemolizione è teoricamente
soddisfatto dai centri attualmente esistenti, per le altre province (Messina,
Palermo e Ragusa) il fabbisogno di superficie da destinare all’autodemolizione
risulta essere superiore rispetto alla superficie occupata dai centri di
autodemolizione esistenti (Tab. 16).
Provincia |
Superficie totale provinciale Kmq. |
Superficie occupata dai centri esistenti
mq. |
Fabbisogno di superficie per
l'autodemolizione mq. |
Agrigento |
3041,9 |
109950 |
56815 |
Caltanissetta |
2128,2 |
50603 |
34180 |
Catania |
3552,2 |
304338 |
140830 |
Enna |
2562,13 |
25437 |
21415 |
Messina |
3257,34 |
47775 |
86375 |
Palermo |
4992,25 |
158095 |
170815 |
Ragusa |
1614,02 |
38700 |
40565 |
Siracusa |
2108,8 |
157684 |
56630 |
Trapani |
2459,84 |
82384 |
57990 |
Sicilia |
25716,68 |
974966 |
665615 |
I centri di raccolta per la messa in sicurezza, la
demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, deve tendere nel
tempo a configurarsi quali centri per un recupero multimateriale.
E’
necessario al riguardo promuovere iniziative (accordi, contratti, convenzioni)
tra gli operatori del settore per ottimizzare il recupero di materiali
selezionati durante l’intero ciclo del rifiuto, limitandone il più possibile
l’avvio in discarica.
Le
autorizzazioni, ai sensi del D.Lgs. n. 22/97, potranno essere rilasciate per
quei centri che rispondono ai criteri di localizzazione, gestione e progettuali
di seguito illustrati.
Al fine di favorire il processo di razionalizzazione di tali
attività nel territorio, i Comuni sono obbligati ad individuare le aree per
l’attività di autodemolizione, nelle zone destinate a insediamenti industriali
e artigianali, o in ulteriori aree a specifica destinazione urbanistica (centro
di rottamazione, servizi per il trattamento dei rifiuti, ecc.).
Ove
non ricorrono le possibilità prima citate si potrà procedere in variante allo
strumento urbanistico, previo assenso sul sito da parte dell’Amministrazione
comunale, purchè vengano rispettate le seguenti condizioni:
i siti non ricadano
in:
-
aree con
vincoli imposti da leggi statali e regionali, nonché dagli strumenti
urbanistici, a tutela di interessi storici, artistici, architettonici,
archeologici ed ambientali;
-
aree
esondabili, instabili, alluvionabili;
-
aree destinate
a parco o zone di salvaguardia ambientale;
-
aree con
vincoli imposti da norme statali e regionali per la difesa militare e la
sicurezza interna;
-
aree con ogni
altro vincolo che comporti la inedificabilità delle stesse.
i siti ricadano in:
-
aree distanti
almeno 100 metri dalle abitazioni, nel caso l’attività comprenda la presenza di
presse o ulteriori attrezzature a tecnologia complessa; nel caso di strutture
esistenti e già autorizzate che non rispettino tale criterio, dovranno essere
adottate le cautele necessarie per evitare inquinamento acustico.
-
zone site a
distanza non inferiore a 200 metri dagli impianti di captazione idropotabile ad
uso pubblico.
-
aree
facilmente servibili dalla rete viaria di scorrimento urbano e di facile
accessibilità anche da parte di automezzi pesanti.
LOCALIZZAZIONE
DEGLI IMPIANTI ESISTENTI
Gli
impianti esistenti che risultano localizzati in siti che ricadono in:
-
aree con
vincoli imposti da leggi statali e regionali, nonché dagli strumenti
urbanistici, a tutela di interessi storici, artistici, architettonici,
archeologici ed ambientali;
-
aree
esondabili, instabili, alluvionabili;
-
aree destinate
a parco o zone di salvaguardia ambientale;
-
aree con
vincoli imposti da norme statali e regionali per la difesa militare e la
sicurezza interna;
- aree con ogni altro vincolo che comporti
la inedificabilità delle stesse.
dovranno
essere delocalizzati in altri siti che abbiano le caratteristiche richieste dal
presente piano per i nuovi impianti, nell'osservanza delle procedure richieste.
I
Comuni avviano ogni iniziativa utile al fine di favorire la rilocalizzazione
dei centri che insistono in aree non idonee, soggette a vincoli assoluti, o che
risultino nocivi e/o molesti, individuando forme di agevolazione specifica in
considerazione del fatto che tali attività sono considerate di pubblico
interesse.
I siti potranno
essere individuati dai Comuni possibilmente in:
-
aree distanti
almeno 100 metri dalle abitazioni, nel caso l’attività comprenda la presenza di
presse o ulteriori attrezzature a tecnologia complessa; nel caso di strutture
esistenti e già autorizzate che non rispettino tale criterio, dovranno essere
adottate le cautele necessarie per evitare inquinamento acustico.
-
zone site a
distanza non inferiore ai 200 metri dagli impianti di captazione idropotabile
ad uso pubblico.
-
Aree
facilmente servibili dalla rete viaria di scorrimento urbano e di facile
accessibilità anche da parte di automezzi pesanti.
e non dovranno
ricadere in:
-
aree con
vincoli imposti da leggi statali e regionali, nonché dagli strumenti
urbanistici, a tutela di interessi storici, artistici, architettonici,
archeologici ed ambientali;
-
aree esondabili,
instabili, alluvionabili;
-
aree destinate
a parco o zone di salvaguardia ambientale;
-
aree con
vincoli imposti da norme statali e regionali per la difesa militare e la
sicurezza interna;
- aree con ogni altro vincolo che comporti
la inedificabilità delle stesse.
CRITERI DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI CENTRI DI ROTTAMAZIONE
1.
Criteri tecnico-progettuali
Progettazione
del centro
Ai
fini dell'approvazione del progetto e degli elaborati tecnici si dovrà tenere
conto dei seguenti criteri e suddivisione in settori:
Ø settore per il deposito dei veicoli e
dei rimorchi in entrata;
Ø settore per le operazioni di messa in
sicurezza e smontaggio dei veicoli e dei rimorchi;
Ø settore per il deposito dei veicoli e
dei rimorchi bonificati;
Ø settore per il deposito delle parti di
ricambio commerciabili;
Ø settore per il deposito dei rifiuti
solidi destinati alle operazioni di recupero;
Ø settore per il deposito dei rifiuti
solidi destinati allo smaltimento;
Ø settore per il deposito dei rifiuti
liquidi estratti dai veicoli (olio cambio, olio motore, liquidi idraulici e
refrigeranti, acidi di batteria, ecc.).
Il
centro, inoltre, deve:
Ø Settore per il deposito dei veicoli e
dei rimorchi in entrata
In
questo settore vengono collocati i veicoli e i rimorchi in arrivo al centro, in
attesa di essere sottoposti alla operazioni di bonifica e messa in sicurezza. I
veicoli e i rimorchi devono essere collocati in posizione di marcia, non
accatastati.
La
pavimentazione deve essere adeguatamente impermeabilizzata mediante trattamento
superficiale di indurimento del cemento o ciclo di verniciatura con prodotti
resisitenti agli oli minerali, agli acidi ed alle altre sostanze liquide
contenute nei veicoli. La pavimentazione deve possedere inoltre una pendenza
tale da convogliare gli eventuali colaticci verso un idoneo sistema di
drenaggio che garantisca il deflusso degli stessi verso i pozzetti di raccolta
muniti di separatori per gli oli.
I
veicoli e i rimorchi devono sostare in questo settore solo per il tempo
strettamente necessario alla loro cancellazione dal Pubblico registro
automobilistico (PRA), ai sensi dell'art. 46, comma 5, del D. Lgs. 22 del 1997,
e comunque tenendo conto dello stato di conservazione degli stessi.
I
veicoli e i rimorchi, salvo quelli soggetti a particolari disposizioni della
autorità giudiziaria o amministrativa, nel qual caso comunque il sito del
relativo stoccaggio dovrà possedere caratteristiche analoghe a quelle previste
per il settore di deposito dei veicoli e dei rimorchi in entrata, non possono
essere detenute presso l'impianto per un periodo di tempo superiore a 180
giorni dalla data del conferimento.
Ø Settore per le operazioni di messa in
sicurezza e smontaggio dei veicoli e dei rimorchi
In
detto settore i veicoli e i rimorchi devono essere sottoposti alle operazioni
di messa in sicurezza e di rimozione delle parti di ricambio nonchè dei rifiuti
recuperabili e non recuperabili. La messa in sicurezza comporta l'asportazione
degli elementi ambientalmente critici presenti in un'autovettura, quali: il
combustibile, la batteria, gli oli contenuti nel motore, nelle sospensioni
idrauliche, nell'idroguida, ecc., il liquido dei freni, il liquido
refrigerante, i CFC e HFC (clorofluorocarburi
e idrofluorocarburi) dei condizionatori, ecc.-
Tutti
i rifiuti allo stato liquido rimossi dai veicoli e dai rimorchi devono essere
depositati in appositi contenitori in modo da non determinare alcun tipo di
percolazione, per il successivo smaltimento e/o recupero a norme di legge. E'
vietato l'incenerimento di qualsiasi sostanza o rifiuto.
Il
settore di trattamento deve presentare i medesimi requisiti del settore di
conferimento; l'area deve inoltre essere dotata di apposita copertura provvista
di pluviali per l'intercettazione delle acque meteoriche. All'interno del
settore, o nelle sue immediate vicinanze, deve essere previsto un deposito di
sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamento
accidentale.
Ø Settore per il deposito dei veicoli e
dei rimorchi bonificati
La
pavimentazione dell'area di deposito delle carcasse deve essere protetta
mediante selciato ghiaioso dotato di rete di scolo per le acque piovane.
Qualora
nel settore vengano depositate carcasse che possono dar luogo a percolazioni,
la pavimentazione dovrà essere adeguatamente impermeabilizzata e presentare i
medesimi requisiti dei settori di conferimento e di trattamento dei veicoli.
Le
carcasse possono essere accatastate, ma non devono superare l'altezza della
recinzione.
Ø Settore per il deposito delle parti di
ricambio commerciabili
Come
previsto dall'art. 46, commi 7 e 8, del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, è
consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione
dei veicoli a motore ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la
sicurezza dei veicoli. Con apposito decreto emanato ai sensi dell'art. 46,
comma 10, del D. Lgs. 22 del 1997, verranno individuate le suddette parti di
ricambio attinenti alla sicurezza che potranno essere cedute esclusivamente
agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla
legge 5 febbraio 1992, n. 122.
L'intero
settore deve essere in ogni caso pavimentato. Qualora nel settore vengano
depositate parti di ricambio che possono comportare l'emissione di colaticci
(es. motori, differenziali, sospensioni idrauliche, ecc.), la pavimentazione
dovrà essere adeguatamente impermeabilizzata e presentare i medesimi requisiti
dei settori di conferimento e di trattamento dei veicoli.
Al
fine di prevenire il deterioramento della componentistica e di comprometterne
quindi il futuro riutilizzo, l'area adibita al deposito delle parti di ricambio
dovrebbe essere di norma coperta.
Ø Settore per il deposito dei rifiuti
destinati alle operazioni di recupero e Settore per il deposito dei rifiuti
solidi destinati allo smaltimento
I
settori devono essere chiaramente delimitati sul posto al fine di consentire la
loro immediata individuazione. Il settore dei rifiuti recuperabili deve essere separato
dal settore dei rifiuti destinati allo smaltimento. I rifiuti codificati con
codice CER diverso, ancorché stoccati all'interno di un unico settore, devono
essere depositati in modo differenziato. Se il deposito avviene in cumuli,
questi dovranno essere realizzati su basamenti pavimentati o, qualora sia
richiesto dalle caratteristiche dei rifiuti, su basamenti impermeabili che
permettano la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante.
E'
consentito l'utilizzo di contenitori mobili del tipo scarrabile (container),
purchè adibiti a contenere rifiuti codificati con lo stesso codice CER. Il
contenitore deve essere mantenuto nell'area individuata nella documentazione di
progetto.
Devono
essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad impedire che le acque meteoriche
possano dilavare i rifiuti in deposito, prevedendo, se del caso, la copertura
dei settori.
Ø Settore per il deposito dei rifiuti
liquidi estratti dai veicoli
Il
settore deve presentare i medesimi requisiti tecnici del settore di trattamento
dei veicoli e dei rimorchi, vale a dire l'impermeabilizzazione della
pavimentazione e la copertura dell'area.
All'interno
del settore, o nelle sue immediate vicinanze, deve essere previsto un deposito
di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamento
accidentale.
In
detto settore deve essere prevista una serie di serbatoi per la raccolta dei
liquidi estratti dai veicoli (combustibili inutilizzabili, olio cambio, olio
motore, liquidi idraulici e refrigeranti, acidi di batteria, ecc.).
Le
diverse tipologie di rifiuti devono essere depositate separatamente e per
classi omogenee.
Lo
stoccaggio dei rifiuti CFC e degli HFC deve avvenire in appositi contenitori
(bombole di varia capienza) protetti dai raggi solari ed in grado di garantire
la corretta conservazione dei rifiuti.
Si
precisa altresì:
· se lo stoccaggio di liquidi pericolosi
avviene in più serbatoi fuori terra, questi devono essere dotati di un bacino
di contenimento di capacità eguale alla terza parte di quella complessiva effettiva
degli stessi e, in ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella
del più grande dei serbatoi;
· i serbatoi contenenti rifiuti liquidi
devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento; qualora
questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo
scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli
addetti e per l'ambiente;
· i recipienti mobili devono essere
provvisti di:
-
idonee
chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
-
accessori e
dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di
riempimento e svuotamento;
-
mezzi di presa
per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione:
-
allo scopo di
rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la natura e al pericolosità
dei rifiuti, i recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente
contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o
collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben
visibili per dimensioni e collocazione.
L'impianto
di stoccaggio degli oli minerali usati in quantità superiore a 500 litri, dovrà
essere realizzato in conformità alle prescrizioni tecniche indicate
nell'allegato C al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392 (Regolamento recante norme tecniche relative
alla eliminazione degli olii usati).
¨ Certificato di rottamazione
A
far data 2 marzo 1997, il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio
che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un
centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei
materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.
Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Tali centri possono ricevere anche rifiuti
costituiti da parti di veicoli a motore.
Alla
consegna del veicolo il titolare del centro dovrà rilasciare al suo
proprietario un certificato di rottamazione, così come previsto anche dalle
Direttive 2000/53/CE del 18/09/2000 e 2002/518/CE del 19/02/2002, dal quale
deve risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del
centro, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del
veicolo, nonché l'assunzione da parte del gestore del centro stesso
dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal
Pubblico registro automobilistico (PRA).
¨ Cancellazione dal PRA
Dal
30 giugno 1998 la cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA) dei
veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del
titolare del centro di raccolta senza oneri di agenzia a carico del
proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine, entro sessanta giorni
dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, il titolare
del centro di raccolta deve comunicare l'avvenuta consegna per la demolizione
del veicolo e consegnare il certificato di proprietà, la carta di circolazione
e le targhe al competente Ufficio del PRA che provvede ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 (Nuovo codice della strada).
Ai
sensi dell’art. 46, comma 6-bis, del D. Lgs. n. 22 del 1997, i gestori di
centri di raccolta, i concessionari e i gestori delle succursali delle case
costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non possono alienare, smontare o distruggere
i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva
riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5
dell’art. 46 del D. Lgs. n. 22 del 1997,
poc’anzi richiamati.
¨ Recupero dei rifiuti
I
veicoli e i rimorchi, prima di essere avviati alla demolizione, devono essere
sottoposti, per quanto è possibile, ad un trattamento di smontaggio della
componentistica, finalizzato al raggruppamento in frazioni merceologicamente
omogenee dei materiali recuperabili non soggetti a commercio come parti di
ricambio (es. plastica, vetro, pneumatici
logori, ecc.).
I
suddetti materiali devono essere gestiti come rifiuti, pertanto dovranno essere
attivate tutte le procedure amministrative e tecniche previste dalla normativa
specifica (registri di carico/scarico, denuncia annuale, formulari di
identificazione, ecc.).
Nella gestione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro
parti, si ribadisce la necessità di adottare i seguenti accorgimenti:
v
presenza di adeguati dispositivi di estinzione degli incendi;
v
l’impianto deve essere gestito e mantenuto in modo che vengano
costantemente rispettate le prescrizioni previste da altre norme regolamentari necessarie
per lo svolgimento dell'attività;
v
durante il deposito, prima del pretrattamento, i veicoli a motore,
rimorchi, ecc. non devono essere adagiati sul fianco o sul tetto, per evitare
la fuoriuscita di liquidi che, potrebbero inquinare le acque ed il terreno;
v
i veicoli a motore, rimorchi, ecc. prima del pretrattamento possono
essere depositati solo nell'apposito settore;
v
dovrà essere rispettato il divieto di procedere alla combustione dei
pneumatici, delle parti in plastica, dei fili elettrici, ecc.
v
i fluidi refrigeranti contenuti nei condizionatori, quali CFC e HCF, devono essere asportati. Lo stoccaggio deve
avvenire in appositi contenitori (bombole o bomboloni) protetti dai raggi
solari ed in grado di garantire la corretta conservazione dei rifiuti. I
contenitori devono essere sottoposti a periodica manutenzione ed al fine di
garantire il recupero dei gas aspirati non è consentito miscelarli in un unico
contenitore. L’estrazione deve avvenire a mezzo dispositivi aspiranti operanti
in circuito chiuso in modo da assicurare che non ci sia alcun rilascio
nell’atmosfera, conformemente a quanto previsto all’art. 6, della Legge n.
549/93. Detti dispositivi devono consentire la completa aspirazione dei fluidi.
v
gli air-bag a centralina meccanica vanno smontati previo disarmo dei
dispositivi di detonazione. Tali dispositivi vanno inviati a centri
specializzati; i dispositivi di detonazione degli air-bag e dei pretensionatori
a centralina elettronica devono essere fatti brillare direttamente
sull’autovettura adottando le necessarie precauzioni per garantire la sicurezza
degli operatori.
¨ Istanza di autorizzazione
In
base all’art. 46, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le
imprese che intendono svolgere l’attività di centro di raccolta per la messa in
sicurezza, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e
rimorchi devono essere autorizzate ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto
legislativo medesimo, nonché, a seguito della classificazione del veicolo fuori
uso quale rifiuto pericoloso, alle procedure di valutazione di impatto
ambientale regionale.
Pertanto
gli interessati dovranno ai fini della valutazione di impatto ambientale
rivolgere regolare richiesta all’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente
e, nel perdurare dello stato di emergenza,
rivolgere l’istanza di autorizzazione ai sensi degli artt. 27 e 28 del
D.Lgs. n. 22/97 all’Ufficio del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti e
per la tutela delle acque in Sicilia, allegando
alla stessa la sottoelencata documentazione:
Ø
Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
Ø
Copia autenticata del titolo di studio del Direttore tecnico;
Ø
Certificato del Casellario Giudiziale
e certificato dei carichi pendenti, rilasciati dalla Procura della Repubblica competente e dalla Pretura, relativi al
Direttore tecnico responsabile, ovvero autocertificazione;
Ø
Certificato generale del Casellario Giudiziale e dei carichi pendenti
rilasciato dalla Procura della Repubblica competente, ovvero autocertificazione, per:
a) titolare della
Ditta, se trattasi di Ditta individuale;
b) ciascuno dei
Soci, se trattasi di S.n.c.;
c) ciascuno dei Soci
accomandatari, se trattasi di S.a.s.;
d) ciascuno
degli Amministratori o Componenti il Consiglio di Amministrazione, se trattasi
di S.p.A., S.r.l., Società in accomandita per Azioni o Cooperativa. In presenza
di Amministratore Unico, i certificati dovranno essere presentati solo per
questo, ovvero per tutti gli Amministratori che risultino autorizzati a
rappresentare legalmente la società;
Ø
Dichiarazione di accettazione
dell'incarico da parte del Direttore tecnico;
Ø Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 4 della L. n. 15 del 4.1.1968 attestante l'obbligo da parte del richiedente di:
a) assicurare
la regolare tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'art. 12 del
D.Lgs. n. 22/97;
b) assicurare che le
batterie, gli oli usati, i carburanti, i liquidi di frenatura ed altri liquidi
idraulici vengano consegnati ad idonei impianti di recupero e/o di smaltimento;
c) assicurare la
tempestiva comunicazione di ogni eventuale variazione del nominativo del
Direttore tecnico;
d) assicurare
l'adeguamento alle norme tecniche relative alle caratteristiche degli impianti
ed alle operazioni di messa in sicurezza di cui al comma 10 dell'art. 46 del
D.Lgs. n. 22/97, entro 60 giorni dalla loro emanazione;
e) assicurare il
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, di igiene pubblica e pubblica sicurezza;
Ø
Titolo attestante la disponibilità esclusiva dell'area soggetta ad
autorizzazione all'impianto;
Ø Certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Comune ai sensi dell'art. 18 della Legge 28.2.1997, n. 47, con allegato lo stralcio dello strumento urbanistico, attestante la conformità del centro allo strumento urbanistico vigente, in caso contrario assenso sul sito rilasciato dall’Amministrazione comunale;
Ø Relazione tecnica che illustri:
a) descrizione
del centro di rottamazione, delle attrezzature e degli impianti esistenti e/o
da realizzare con particolare riguardo alle aree di stoccaggio degli oli
esausti e delle batterie, al tipo ed altezza della recinzione ed ai
quantitativi stoccati, distinti per tipologia;
b) descrizione
dell'ubicazione del centro in rapporto all'assetto urbano ed alla viabilità;
c) descrizione delle
modalità di gestione, con particolare riguardo alle opere di protezione del
suolo nelle aree di stoccaggio degli oli esausti e delle batterie ed alla disposizione
delle carcasse d'auto, indicando le potenzialità massime di stoccaggio
nell'impianto, distinte per tipologia ed espresse in metri cubi;
d) descrizione dei
sistemi di tutela ambientale nelle varie matrici (acque, suolo, ecc.);
e) indicazione di
eventuali vincoli presenti (paesaggistici, monumentali, etc.);
f) descrizione
dettagliata dei vari settori costituenti l’impianto;
g) descrizione
dettagliata dell’impianto di trattamento acque;
Ø Corografia - scala 1:25.000 o 1:10.000 - con l'indicazione dell'area dell'impianto, delle zone soggette a protezione e/o vincolo e delle edificazioni esistenti;
Ø Stralcio dello strumento urbanistico del comune, esteso per un raggio di m. 500 dal sito del centro, con la specifica delle destinazioni d'uso;
Ø Estratto di mappa catastale con l'indicazione delle particelle interessate;
Ø Planimetrie, in scala opportuna, dell'area interessata allo stoccaggio con
l'ubicazione e l'estensione dei vari settori, degli edifici, della recinzione,
etc.;
Ø Elaborati esecutivi, in scala opportuna, relativi a
tutte le opere che si intendono realizzare, con particolare riferimento alle
opere per la salvaguardia dell'ambiente;
Ø
Documentazione fotografica del centro
e della zona circostante, effettuata da diverse angolazioni, allegata ad una
planimetria con l'indicazione dei punti di ripresa e delle direzioni
inquadrate;
Ø
Studio geologico di massima che
rappresenti, su planimetria in scala 1:10000, le caratteristiche litologiche,
morfologiche ed idrogeologiche dell'area estesa per il raggio di 1 Km dal sito
dell'impianto;
Ø
Elaborati e documentazione prevista dalle legislazioni vigenti in materia
di salute e sicurezza sul lavoro, di igiene pubblica allegando la copia della
comunicazione inviata alla A.U.S.L. – Medicina del Lavoro relativa al
nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione infortuni;
Ø
Elaborati e documentazione prevista
dalle legislazioni vigenti in materia di emissioni sonore redatta ai sensi della L. n. 447 del
26.10.1995 e successive modifiche ed integrazioni.
Ø
Planimetrie in scala opportuna raffiguranti il tragitto
idropotabile e la riserva idrica, nonché il tragitto fognario sia delle acque
provenienti dai servizi igienici che di quelle provenienti dall’attività,
rappresentando anche il sistema di separazione olio/acqua ed i relativi allacci
al sistema di smaltimento;
Ø
Planimetria in scala adeguata dei locali servizio igienico
con relative specifiche (w.c., antibagno, doccia, spogliatoio, ecc.);
Ø
Autorizzazione allo scarico;
Ø
Copia di eventuale parere igienico-sanitario rilasciato
dalla A.U.S.L. (per i centri
esistenti);
Ø
Agibilità o concessione edilizia anche in sanatoria ovvero
relative richieste (per i centri esistenti);
Ø
Dichiarazione a firma del progettista
e/o del geologo che attesti il rispetto della fascia dei 200 mt. di intorno libero da punti di captazione di acque usate a
scopo idropotabile per uso pubblico; nel caso in cui dalla relazione geologica
si evinca l’esistenza di falde acquifere, occorre precisare se queste hanno uno
sfruttamento idropotabile a valle dell’impianto;
Ø
Piano di gestione;
Ø
Relazione tecnica-ambientale che
descriva le modalità di bonifica e recupero ambientale post-chiusura;
Ø Scheda dati
riassuntiva integrata dei codici C.E.R. di cui alla decisione CEE 2000/532, secondo
le indicazioni fornite con la direttiva del Ministero dell’Ambiente 9 aprile
2002 (G.U.R.I. n. 108 del 10 maggio 2002 – Supplemento Ordinario n. 102).
¨ Bonifica e recupero ambientale
Il
soggetto autorizzato dovrà provvedere alla bonifica finale dell'area in caso di
chiusura dell'attività autorizzata. Il recupero dell'area ove insiste
l'impianto dovrà essere effettuato in accordo con le previsioni dello strumento
urbanistico vigente.
Le
modalità esecutive del recupero ambientale devono essere attuate, fermi
restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia, previo
nulla-osta della Provincia territorialmente competente, a cui è demandato il
controllo dell'avvenuto ripristino ambientale, da certificarsi al fine del
successivo svincolo della garanzia fidejussoria. Tali modalità devono comunque
prevedere:
§ il conferimento dei residui di
materiali a Ditte del settore autorizzate;
§ il conferimento dei residui di rifiuti
liquidi speciali e speciali pericolosi ad impianti autorizzati;
§ la bonifica dei contenitori previo
lavaggio con appositi prodotti detergenti;
§ la pulizia dei luoghi oggetto di
stoccaggio e lavorazione dei vari materiali;
§ la pulizia e la bonifica di tutte le
strutture mobili ed immobili dell'impianto;
§ lo smaltimento dei materiali di risulta
dalla pulizia e/o bonifica, quali rifiuti non pericolosi e/o pericolosi, presso
idonei impianti autorizzati.
¨ Iscrizione all'Albo delle imprese
In
base all'art. 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le
imprese che svolgono attività di gestione di impianti di smaltimento o di
recupero di titolarità di terzi, devono essere preventivamente iscritte
all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, vale a
dire presso la sezione istituita in seno alla C.C.I.A.A. di Palermo.
L'iscrizione non è invece necessaria nel caso di gestione di impianti in conto
proprio.
E'
altresì prevista l'iscrizione all'Albo nel caso di imprese che svolgono
attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi,
nonchè di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi (sia propri che prodotti da terzi), con esclusione dei trasporti di
rifiuti pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi fino ad un
quantitativo di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno.
¨ Comunicazione annuale (MUD)
Ai
sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il
soggetto autorizzato alla gestione del centro di raccolta è tenuto a comunicare
entro il 30 aprile di ogni anno, alla Camera di Commercio, Industria,
Agricoltura, Artigianato, la quantità e le caratteristiche qualitative dei
rifiuti smaltiti nell'anno solare precedente, utilizzando il modello unico di
dichiarazione (M.U.D.) conforme alla normativa vigente. In proposito si ricorda
che, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, chiunque non effettua la comunicazione suddetta, ovvero la effettua in
modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire 5.000.000 a lire 30.000.000. Se la comunicazione è effettuata entro il
sessantesimo giorno dalla scadenza del termine del 30 aprile, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000.
¨ Registro di carico/scarico
Ai
sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, i
soggetti autorizzati alla gestione del centro di raccolta hanno l'obbligo di
tenere un registro di presa in carico, con fogli numerati e vidimati
dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare le informazioni sulle
caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini
della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti.
Il
modello del registro nonché le modalità di tenuta e compilazione dello stesso
sono disciplinate dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 148. Il registro
degli oli usati previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95, in uso
alla data del 13 giugno 1998, può essere utilizzato fino al suo esaurimento
purché contenga tutti gli elementi previsti dal nuovo modello sopra menzionato.
¨ Registro entrata/uscita veicoli
Resta
ferma la disciplina dettata dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in merito alla
tenuta del registro di entrata e di uscita dei veicoli, che dovrà continuare ad
essere utilizzato secondo le norme del regolamento emanato ai sensi del decreto
citato. A tenore della circolare Ambiente-Industria di data 4 agosto 1998, n.
GAB/DEC/812/98, la presa in carico e lo scarico dei veicoli avviati alla
demolizione potrà essere annotata solo su quest'ultimo registro, mentre il
registro di carico/scarico dei rifiuti previsto dal D. Lgs. 22 del 1997 potrà
essere utilizzato per le annotazioni dei rifiuti originati dalla attività di
demolizione dei veicoli. In proposito si ricorda che, ai sensi dell'art. 52,
comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, chiunque omette di
tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 30.000.000.
¨ Formulario di identificazione rifiuti
Ai
sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 22 del 1997, durante il trasporto effettuato
da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di
identificazione il cui modello uniforme e le rispettive modalità di
compilazione sono state adottate con decreto ministeriale 1° aprile 1998, n.
145. Il formulario di identificazione deve essere vidimato presso l'Ufficio del
Registro o le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La
fattura di acquisto del formulario, riportante gli estremi della numerazione
dello stesso, deve essere annotata sul registro IVA-acquisti.
Il
formulario è quindi necessario per il trasporto di rifiuti conferiti al centro
di raccolta (es. veicoli radiati dal PRA) effettuato da enti o imprese, nonchè
per il trasporto dei rifiuti prodotti presso il centro stesso e consegnati a
ditte autorizzate per il recupero o per lo smaltimento.
Il
formulario può essere compilato sia da parte del produttore o detentore dei
rifiuti, che dal trasportatore al quale si consegnano i rifiuti.
Entro
tre mesi dal conferimento dei rifiuti al trasportatore, il titolare del centro
deve ricevere una copia del formulario controfirmato e datato in arrivo dal
destinatario; qualora ciò non avvenisse il gestore dovrà comunicare la mancata
ricezione all'Amministrazione provinciale territorialmente competente ed
all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente.
Il
formulario non è obbligatorio per il trasporto di rifiuti che non eccede la
quantità di 30 chilogrammi o litri al giorno effettuato dal produttore dei
rifiuti stessi.
Il
trasporto di olio minerale usato deve essere accompagnato anche dall'allegato F
al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392.
4. Norme generali per
la messa in sicurezza delle autovetture e dei rimorchi e la gestione dei
rifiuti discendenti da tale attività.
Per
messa in sicurezza si intende ogni intervento di contenimento o isolamento definitivo
della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti.
Le
operazioni di messa in sicurezza dei veicoli e dei rimorchi devono essere
effettuate nei centri di raccolta aventi le caratteristiche tecniche minimali
richiamate al paragrafo relativo a “Criteri tecnico-progettuali”, all’interno
dello specifico settore adibito al trattamento dei veicoli.
Ø Combustibile
Il
combustibile, anche se presente all'interno dei serbatoi dei veicoli in piccole
quantità, deve essere rimosso. Esso deve essere avviato ad un immediato riuso
senza stoccaggi intermedi che richiederebbero pratiche burocratiche e
prescrizioni tecniche di difficile
attuazione.
Ø Batterie esauste
· Codice CER 160601 - accumulatori al
piombo - Rifiuto pericoloso
Le batterie devono essere asportate dai veicoli e stoccate
negli appositi contenitori aventi le caratteristiche prima descritte.
Ai sensi dell'art. 9 quinquies, comma 6,
della L. n. 475 del 1988, così come modificato dal’art. 5 della Legge 1 marzo
2002, n. 39, i rifiuti pericolosi, costituiti da batterie al piombo esauste
derivanti dalle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli, dovranno essere
consegnati al Consorzio obbligatorio per la raccolta e recupero delle batterie
al piombo o ad altri soggetti autorizzati, in base alla normativa vigente, ad
esercitare l’attività di gestione di tali rifiuti.
Il suddetto Consorzio si avvale, a livello
statale, di una rete di raccoglitori incaricati, i quali operano all'interno di
aree geografiche prestabilite. Per conoscere l'elenco aggiornato di detti
raccoglitori è attivo il n. verde 167-869120 o l'indirizzo elettronico: Cobat @
mail.nexus.it.
Ø Oli usati
· Codice CER 130111 - oli sintetici per
circuiti idraulici - Rifiuto pericoloso
· Codice CER 130113 - altri oli per
circuiti idraulici - Rifiuto pericoloso
· Codice CER 130204 - scarti di olio
minerale per motori, ingranaggi e lubrificazioni, clorurati - Rifiuto
pericoloso
· Codice CER 130205 - scarti di olio
minerale per motori, ingranaggi e lubrificazioni, non clorurati - Rifiuto
pericoloso
· Codice CER 130206 - scarti di olio
sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazioni - Rifiuto pericoloso
· Codice CER 130207 - olio per motori,
ingranaggi e lubrificazioni, facilmente biodegradabile - Rifiuto pericoloso
· Codice CER 130208 - altri oli per
motori, ingranaggi e lubrificazioni - Rifiuto pericoloso
Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 27 gennaio 1992,
n. 95, i rifiuti pericolosi costituiti da oli usati derivanti dalle operazioni
di messa in sicurezza di veicoli, dovranno essere consegnati al Consorzio
obbligatorio degli oli usati, istituito ai sensi dell'art. 11 della citata
legge, o ad imprese concessionarie regolarmente autorizzate che effettuano la
raccolta degli stessi. Il registro di carico/scarico degli oli usati di cui all'art.
8, del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95, non è più previsto; le movimentazioni
degli oli usati in giacenza potranno essere annotate sul registro di
carico/scarico previsto per le altre tipologie di rifiuti. Per conoscere
l'elenco aggiornato dei raccoglitori che hanno ottenuto dal Consorzio la
concessione alla raccolta e trasporto è attivo il n. verde 167-863048 o
l'indirizzo elettronico: www.coou.it.
L'indirizzo della sede del Consorzio è: Via del Giorgione,
59 - 00147 ROMA - tel. 06/596931 fax 06/5413432.
Ø Contenitori di combustibili gassosi
· Codice CER 160116 - rifiuti della
demolizione dei veicoli - Rifiuto non pericoloso
I contenitori di combustibili gassosi (GPL e metano)
eventualmente presenti nei veicoli, data l'elevata pericolosità di esplosioni
nel caso di frantumazione della carcassa, devono essere asportati, prima di
sottoporre i veicoli stessi ad ogni altro trattamento di bonifica, e
successivamente si deve provvedere alla loro messa in sicurezza.
Ø Filtri olio usati
· Codice CER 160107 - filtri dell'olio - Rifiuto
pericoloso
Tali componenti possono contenere, se non preventivamente
bonificati, fino a 450 gr di olio esausto.
Prima delle demolizioni dei veicoli è quindi necessario
provvedere alla loro bonifica, privandoli dell'olio contenuto previa scolatura
e stoccandoli in appositi contenitori.
Ø Liquido freni
· Codice CER 160113 - liquidi per freni -
Rifiuto
pericoloso
Il liquido per i freni è chimicamente una miscela di
poliglicoli, poliglicoleteri ed esteri borici di poliglicoleteri.
Esso deve essere asportato dalle apposite vaschette presenti
sui veicoli, stoccato con le stesse modalità degli oli, nonché etichettato secondo la specifica
normativa.
Ø Liquido refrigerante
· Codice CER 160114 - liquidi antigelo
contenente sostanze pericolose - Rifiuto pericoloso
Il liquido refrigerante e antigelo chimicamente è un glicole
monoetilenico in concentrazione variabile tra il 35% e il 50%. Grazie al suo
elevato punto di ebollizione (197 °C),
al suo basso punto di congelamento nonchè alla sua solubilità in acqua, è da
sempre stato utilizzato come liquido per radiatori. E' un prodotto nocivo sia
per le persone che per l'ambiente, perciò deve essere bonificato dai veicoli,
indipendentemente dal suo grado di diluizione con acqua.
Il liquido deve essere conservato in contenitori specifici,
etichettati e depositati secondo le prescrizioni richiamate per gli oli.
Ø HCFC degli impianti di condizionamento
· Codice CER 140601 - clorofluorocarburi,
HCFC, HFC - Rifiuto pericoloso
La normativa comunitaria ha sancito la messa al bando di
questi prodotti chimici, altamente dannosi per lo strato di ozono atmosferico
che protegge la terra dai raggi ultravioletti, a partire dal 1° gennaio 1995.
Nei veicoli i CFC (clorofluorocarburi),
presenti all'interno degli impianti di condizionamento come liquidi
refrigeranti, sono stati sostituiti già a partire dal 1994, con gli HFC (idrofluorocarburi), meno dannosi per
l'ozono. Inoltre fino a qualche anno fa si potevano trovare anche nelle
imbottiture dei sedili e nei volanti, in quanto erano utilizzati come agenti
espandenti nelle schiume integrali e negli espansi poliuretanici.
Nei veicoli da rottamare si possono trovare quindi
essenzialmente due tipi di gas refrigeranti:
-
i CFC nelle
vetture immatricolate fino al 1994;
-
i HFC (o
134/A) nelle vetture immatricolate dopo il 1994.
In ogni caso i gas refrigeranti devono essere rimossi dagli
impianti di condizionamento, con tecniche adeguate che impediscano la
fuoriuscita degli stessi, in quanto ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge
28 dicembre 1993, n. 549, ne è vietata la dispersione nell'ambiente.
Relativamente alle attività di raccolta e di stoccaggio dei
gas si evidenzia che le stesse dovranno essere effettuate nel rispetto degli
accordi di programma di cui all'art. 6, comma 6, della citata legge, ai quali
si rinvia.
Tuttavia
si richiamano le seguenti problematiche di ordine generale:
v per la bonifica devono essere
utilizzate specifiche attrezzature da parte di personale competente, in grado
di garantire la raccolta completa dei gas direttamente dagli impianti di
condizionamento dei veicoli, compreso il residuo di gas presente nell'olio del
compressore;
v l'aspirazione del gas, effettuata con
una pompa da vuoto di discreta potenza, può durare da 10 a 15 minuti per
veicolo;
v i gas aspirati devono essere stoccati
in apposite bombole di varia capienza (50-90-1000 litri) a seconda della
potenzialità del centro di raccolta;
v i contenitori devono essere sottoposti
a periodica manutenzione (sostituzione delle guarnizioni di tenuta, controllo
del manometro, ecc.);
v al fine di non comprometterne il
riutilizzo, gas diversi non devono essere miscelati tra loro e quindi devono
essere conservati in contenitori separati (le caratteristiche dei gas contenuti
negli impianti sono di norma riportate su etichette nel vano motore del
veicolo);
v le bombole devono essere stoccate al
riparo dal sole e protette dagli urti;
v i gas raccolti devono essere inviati
presso appositi impianti di trattamento per l'eliminazione dei contaminanti e
per il successivo riutilizzo.
¨ Piano di gestione
Al
fine di garantire un livello minimo di efficienza gestionale, dovrà essere
definita la procedura che identifichi innanzitutto il quadro organizzativo interno
all'impianto (responsabilità e ruoli), che dovrà essere dichiarato in forma
scritta e reso trasparente all'autorità di controllo; pertanto le attività
contemplate dal piano di gestione dovranno essere enunciate in apposito
"regolamento di gestione" che dovrà essere messo a disposizione
dell'autorità di controllo.
I
gestori dei centri potranno fare riferimento, per ricavarne utili elementi, al
Regolamento Comunitario di Ecogestione e Audit (Reg. CE/1761/2001) ed alla
norma ISO 14000 per garantire la gestione del centro nel rispetto
dell'ambiente, le norme ISO 9001/9002/9003 per garantire il servizio reso e la
norma BS 8800 per il sistema di gestione della sicurezza.
L'applicazione
delle suddette norme, può essere il primo passo verso l'adozione di sistemi
volontari di certificazione da parte del gestore, nell’ottica di una valorizzazione dell’attività e di una
gestione ottimale dei centri nel rispetto dell’ambiente.
Le
indicazioni contenute nel piano di settore devono essere integrate con ogni
altra previsione normativa vigente in materia.
Pertanto,
i riferimenti normativi devono essere di volta in volta aggiornati con riguardo
ad ogni successivo intervento normativo di modifica o di integrazione.