Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n. 114 del 18
maggio 2000 Decreto 25 febbraio 2000, n. 124 Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche
riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di
incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione
della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. IL MINISTRO DELL'AMBIENTE IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E
DELL'ARTIGIANATO e IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed
in particolare l'articolo 6; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203, ed in particolare l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 11; Visto l'articolo 8, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281; Vista la direttiva 94/67/CE sull'incenerimento dei rifiuti
pericolosi; Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante
"Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio", come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8
novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del
30 luglio 1990, recante linee guida per il contenimento delle emissioni
inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di
emissione ed in particolare l'articolo 2 e l'allegato 2, paragrafo 5,
relativo agli inceneritori di rifiuti; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 di
attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione
degli oli usati; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 21 dicembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1996, sulla
disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli
impianti industriali; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 48/L alla Gazzetta Ufficiale n. 54
del 6 marzo 1997, sull'attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la
liberta' di accesso alle informazioni in materia ambientale; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 19 novembre
1997, n. 503, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1998,
recante norme per l'attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE
concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli
impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni
e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti
urbani, di rifiuti speciali non pericolosi nonche' di taluni rifiuti
sanitari; Vista la direttiva 91/692/CEE concernente la standardizzazione
e razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune
direttive concernenti l'ambiente; Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante
disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della
direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Vista la direttiva 96/61/CE, concernente la prevenzione e la
riduzione integrate dell'inquinamento; Sentita la commissione di cui all'articolo 2, comma 10, del
citato decreto del Ministero dell'ambiente del 12 luglio 1990; Visti gli atti di concerto espressi dal Ministero della
sanita' e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
rispettivamente con note prot. n. 100.1/1827-G/7095 in data 2 dicembre 1999 e
prot. n. 13310 F3C-23 in data 24 gennaio 2000; Previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome, nella seduta del 21 ottobre
1999; Considerato che per assicurare un elevato livello di
protezione ambientale, i valori limite di emissione previsti nel presente
decreto devono essere considerati una condizione necessaria ma non
sufficiente a garantire il rispetto dei requisiti fissati dalla direttiva
96/61/CE circa l'uso delle migliori tecniche disponibili, e puo' essere,
pertanto, necessario stabilire limiti di emissione piu' severi, valori limite
di emissione relativi ad altre componenti ambientali e altre condizioni
opportune, tenendo conto della specificita' delle singole categorie di
impianti; Udito il parere del consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 22 novembre 1999 e del 7
febbraio 2000; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
con nota prot. n. UL/2000/4004 del 25 febbraio 2000; A d o t t a il seguente regolamento: Articolo 1 (Finalita' e campo di applicazione) 1. Il presente decreto stabilisce le
misure e le procedure finalizzate a prevenire e ridurre per quanto possibile
gli effetti negativi dell'incenerimento dei rifiuti pericolosi sull'ambiente,
in particolare l'inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque
superficiali e sotterranee, nonche' i rischi per la salute umana che ne
risultino, in attuazione della direttiva 94/67/CE ed ai sensi dell'articolo
3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203 e dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8
novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426. A tal fine disciplina: a) i valori limite di emissione
degli impianti di incenerimento di rifiuti pericolosi; b) i metodi di campionamento, di
analisi e di valutazione degli inquinanti derivanti dagli impianti di
incenerimento dei rifiuti pericolosi; c) i criteri e le norme tecniche
generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonche' le
condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi,
con particolare riferimento alle esigenze di ridurre i rischi connessi
all'inquinamento derivante dai rifiuti pericolosi, di diminuire la quantita'
ed il volume dei rifiuti prodotti, di produrre rifiuti che possono essere
recuperati o eliminati in maniera sicura e di assicurare una protezione
integrata dell'ambiente contro le emissioni causate dall'incenerimento dei
rifiuti pericolosi; d) i criteri temporali di
adeguamento degli impianti di incenerimento di rifiuti preesistenti alle
disposizioni del presente decreto. 2. Sono fatte salve le altre
disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e della salute, in
particolare le norme sulla gestione dei rifiuti e sulla sicurezza dei
lavoratori degli impianti di incenerimento. Articolo 2 (Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto si
intende per: a) rifiuto pericoloso: i rifiuti
solidi o liquidi individuati nell'allegato D al decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8
novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426; b) impianto di incenerimento:
qualsiasi apparato tecnico utilizzato per l'incenerimento di rifiuti
pericolosi mediante ossidazione termica, compreso il pretrattamento tramite
pirolisi o altri processi di trattamento termico, quali il processo al
plasma, a condizione che i prodotti che si generano siano successivamente
inceneriti, con o senza recupero del calore di combustione prodotto. In questa definizione sono inclusi gli impianti che effettuano
coincenerimento, cioe' gli impianti non destinati principalmente
all'incenerimento di rifiuti pericolosi che bruciano tali rifiuti come
combustibile normale o addizionale per qualsiasi procedimento industriale,
nonche' tutte le installazioni e il luogo dove queste sono ubicate, compresi:
la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento, lo stoccaggio, le
apparecchiature di pretrattamento, l'inceneritore, i sistemi di alimentazione
dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell'aria di combustione, i
generatori di calore, le apparecchiature di trattamento, movimentazione e
stoccaggio dei rifiuti risultanti dal processo di incenerimento, le
apparecchiature di trattamento dei gas e delle acque di scarico, i camini, i
dispositivi e sistemi di controllo delle varie operazioni e di registrazione
e monitoraggio delle condizioni di incenerimento; c) nuovo impianto di incenerimento:
un impianto per il quale l'autorizzazione alla costruzione viene rilasciata
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto; d) impianto di incenerimento
preesistente: un impianto per il quale l'autorizzazione alla costruzione e'
stata rilasciata prima della data di entrata in vigore del presente decreto; e) valori limite di emissione: la concentrazione
e/o la massa delle sostanze inquinanti che non deve essere superata nelle
emissioni degli impianti durante un periodo specificato; f) gestore: qualsiasi persona
fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto; g) capacita' nominale dell'impianto
di incenerimento: la somma delle capacita' di incenerimento dei forni che
compongono l'impianto, quali previste dal costruttore e confermate dal
gestore, espressa in quantita' di rifiuti che puo' essere incenerita in
un'ora, riferita al potere calorifico medio dei rifiuti stessi. Articolo 3 (Esclusioni) 1. Sono esclusi dal campo di
applicazione del presente decreto i seguenti impianti di incenerimento: a) inceneritori per carcasse o resti
di animali; b) inceneritori per rifiuti sanitari
contagiosi, a condizione che tali rifiuti non siano resi pericolosi dalla
presenza di altri costituenti elencati nell'allegato H al decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo
8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426; c) inceneritori per rifiuti urbani
che trattino anche rifiuti sanitari contagiosi, a condizione che tali rifiuti
non siano mescolati con altri rifiuti resi pericolosi a causa di una delle
altre caratteristiche elencate nell'allegato I al decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8
novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426; d) inceneritori per rifiuti urbani e
inceneritori per rifiuti speciali non pericolosi, a condizione che i rifiuti
trattati non siano mescolati con rifiuti pericolosi. Articolo 4 (Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio
di impianti di incenerimento di rifiuti pericolosi) 1. Le autorizzazioni alla costruzione e
all'esercizio degli impianti di incenerimento sono rilasciate dalla regione
ai sensi, rispettivamente, degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8
novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426. 2. Le autorizzazioni di cui al comma 1
sono rilasciate soltanto se dalla domanda risulta che la progettazione,
l'attrezzatura e la gestione dell'impianto di incenerimento prevedono
l'adozione di adeguate misure preventive contro l'inquinamento ambientale e
che siano quindi osservati i requisiti di cui all'allegato 1. 3. Le autorizzazioni di cui al comma 1
devono inoltre indicare esplicitamente la capacita' nominale dell'impianto di
incenerimento nonche' i tipi e le quantita' di rifiuti pericolosi che possono
essere trattati nell'impianto di incenerimento. Articolo 5 (Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio
di impianti di coincenerimento di rifiuti pericolosi) 1. Le autorizzazioni alla costruzione e
all'esercizio degli impianti non destinati principalmente all'incenerimento
di rifiuti che effettuano coincenerimento sono rilasciate dalla regione o
dalla provincia autonoma ai sensi, rispettivamente, degli articoli 27 e 28
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato
dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e dalla legge 9 dicembre
1998, n. 426. 2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3,
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e' vietato il coincenerimento
di oli usati contenenti PCB/PCT e loro miscele in misura eccedente le 25
parti per milione. 3. Le autorizzazioni di cui al comma 1,
sono rilasciate soltanto se dalla domanda risulta che la progettazione,
l'attrezzatura e la gestione dell'impianto prevedono l'adozione di adeguate
misure preventive contro l'inquinamento ambientale e che siano quindi
rispettate, qualunque sia la quantita' di calore prodotta mediante
combustione di rifiuti, le linee guida per categorie di impianti industriali
diversi dagli impianti destinati principalmente all'incenerimento, da
emanarsi nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 203, e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Le autorizzazioni di cui al comma 1
devono indicare esplicitamente i tipi e le quantita' di rifiuti pericolosi
che possono essere coinceneriti nell'impianto, la potenza termica nominale
della singola apparecchiatura dell'impianto in cui sono alimentati i rifiuti
come combustibili, il flusso di massa minimo e massimo dei rifiuti che
alimentano l'impianto, il loro minimo e massimo potere calorifico inferiore e
il loro contenuto massimo di agenti inquinanti, quali, in particolare, PCB,
PCT, pentaclorofenolo (PCP), composti contenenti cloro, fluoro, zolfo,
metalli pesanti. Nel caso di coincenerimento di oli usati, l'autorizzazione
all'esercizio dell'impianto di cui al comma 1 deve inoltre riportare
esplicitamente il divieto di cui al comma 2. Articolo 6 (Obblighi di comunicazione) 1. I Ministeri dell'ambiente,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita' redigono ed
inoltrano alla Commissione europea ogni tre anni una relazione concernente l'applicazione
del presente decreto con le modalita' previste dall'articolo 5 della
direttiva 91/692/CEE. Articolo 7 (Informazione) 1. Le domande di autorizzazione e le
relative decisioni della regione o della provincia autonoma competente,
nonche' il risultato dei controlli previsti dagli allegati 1 e 2 al presente
decreto, sono resi accessibili al pubblico alle condizioni e secondo le
procedure stabilite dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39. Articolo 8 (Disposizioni transitorie e finali) 1. Nelle more dell'emanazione delle
linee guida di cui all'articolo 5, comma 3, la costruzione e l'esercizio o
l'esercizio degli impianti non destinati principalmente all'incenerimento di
rifiuti, nei quali si intenda effettuare il coincenerimento di rifiuti pericolosi
in quantita' tale che il calore da questi prodotto sia superiore al 40% del
calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento, sono
autorizzati secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, se rispettano le
seguenti condizioni: a) siano osservati almeno i requisiti di cui
all'allegato 1; b) i bruciatori e gli iniettori di rifiuti
pericolosi siano installati ed i rifiuti stessi siano aggiunti in modo tale
da garantire il piu' completo livello di incenerimento possibile. 2. Nelle more dell'emanazione delle
linee guida di cui all'articolo 5, comma 3, la costruzione e l'esercizio o
l'esercizio degli impianti non destinati principalmente all'incenerimento di
rifiuti pericolosi, nei quali si intenda effettuare il coincenerimento di
rifiuti pericolosi in quantita' tale che il calore da questi prodotto non
superi il 40% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di
funzionamento, sono autorizzati secondo le disposizioni di cui all'articolo
5, se rispettano le seguenti condizioni: a) siano osservati almeno i requisiti di cui
all'allegato 2, suballegati 1 e 2; b) i bruciatori e gli iniettori di rifiuti
pericolosi siano installati ed i rifiuti stessi siano aggiunti in modo tale
da garantire il piu' completo livello di incenerimento possibile. Dal confronto dei risultati delle misurazioni effettuate entro
sei mesi dall'inizio dell'alimentazione di tali impianti con rifiuti
pericolosi, nelle condizioni piu' sfavorevoli previste, deve risultare che i
valori limite di emissione di cui all'allegato 2 sono rispettati; per tale
periodo l'autorita' competente puo' consentire deroghe rispetto alla
percentuale 40% indicata nel precedente paragrafo. 3. Nelle more dell'emanazione delle
linee guida di cui all'articolo 5, comma 3, la costruzione e l'esercizio o
l'esercizio degli impianti non destinati principalmente all'incenerimento di
rifiuti nei quali si intenda effettuare il coincenerimento di oli usati,
qualunque sia la quantita' di calore prodotta mediante combustione di tali
rifiuti pericolosi, fermo restando il divieto di cui all'articolo 5, comma 2,
sono autorizzati secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, se rispettano
le seguenti condizioni: a) gli oli usati e le
miscele oleose siano conformi ai requisiti prescritti nell'allegato 3,
suballegato 1, secondo i metodi di analisi ivi indicati; b) la potenza termica
nominale della singola apparecchiatura dell'impianto in cui sono alimentati
gli oli usati come combustibile sia pari o superiore a 6 MW; c) i bruciatori e gli
iniettori di oli usati siano installati ed i rifiuti stessi siano aggiunti in
modo tale da garantire il piu' completo livello di incenerimento possibile; d) siano osservati
almeno i requisiti di cui all'allegato 3, suballegato 2. 4. Gli impianti preesistenti destinati
principalmente all'incenerimento di rifiuti si adeguano alle norme tecniche e
ai valori limite di emissione di cui all'allegato 1 entro il 1o luglio 2000. 5. Nelle more dell'emanazione delle
linee guida di cui all'articolo 5, comma 3, gli impianti preesistenti non
destinati principalmente all'incenerimento di rifiuti nei quali gia' si
effettua il coincenerimento di rifiuti pericolosi si adeguano entro il 1o
luglio 2000 alle disposizioni di cui al comma 1 o al comma 2, in funzione del
valore della percentuale di calore prodotta dalla combustione dei rifiuti,
rispetto al 40% ivi indicato. 6. Nelle more dell'emanazione delle
linee guida di cui all'articolo 5, comma 3, gli impianti preesistenti non
destinati principalmente all'incenerimento di rifiuti nei quali gia' si
effettua il coincenerimento di oli usati, fermo restando il divieto di cui
all'articolo 5, comma 2, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 3
entro il 1o luglio 2000. 7. L'obbligo di adeguamento di cui ai commi
4, 5 e 6 non si applica agli impianti preesistenti a condizione che, entro il
1o luglio 2000, il gestore comunichi, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 21 della legge n. 241/1990, alla regione o provincia autonoma
competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'articolo
28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che l'impianto sara'
definitivamente chiuso oppure cessera' di effettuare il coincenerimento entro
il 30 giugno 2002 e che fino a tale data non funzionera' per piu' di 20.000
ore. 8. Per gli impianti di cui ai commi 4 e
5, fermo restando l'obbligo a carico del gestore di adeguamento previsto
dagli stessi commi, la regione o la provincia autonoma competente al rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'articolo 28 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in occasione del primo rinnovo
dell'autorizzazione successivo all'entrata in vigore del presente decreto,
provvede all'aggiornamento della stessa secondo le norme regolamentari e
tecniche stabilite dal presente decreto. 9. I gestori degli impianti che
effettuavano coincenerimento di oli usati per effetto di sola autorizzazione
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203,
come disposto dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95,
fermo restando l'obbligo di adeguamento di cui al comma 6, presentano la
domanda di autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 28 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, entro e non oltre sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. 10. I gestori degli impianti che
effettuavano coincenerimento di rifiuti pericolosi ai sensi del decreto del
Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, fermo restando l'obbligo di
adeguamento di cui al comma 5, presentano la domanda di autorizzazione
all'esercizio ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. 11. Fino all'adeguamento e comunque non
oltre il termine del 1o luglio 2000, previsto nei commi 4, 5 e 6, oppure fino
alla definitiva chiusura o cessazione di coincenerimento prevista nel comma 7
entro e non oltre il 30 giugno 2002, si applicano agli impianti preesistenti
le norme tecniche previgenti all'entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. Roma, 25 febbraio 2000 Il Ministro dell'ambiente Ronchi Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
Letta Il Ministro della sanita' Bindi Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2000 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 39 ALLEGATO 1 Norme tecniche e valori limite di emissione per gli impianti
di incenerimento di rifiuti pericolosi, nonché per il coincenerimento di
rif́uti pericolosi in quantità tale che il calore da questi prodotto superi
il 40% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di
funzionamento. A. Valori limite di emissione in atmosfera Gli impianti di incenerimento devono essere progettati,
equipaggiati e gestiti in modo che durante il periodo di effettivo
funzionamento dell'impianto, comprese le fasi di avvio e di spegnimento dei
forni ed esclusi i periodi di arresti o guasti di cui alla successiva lettera
E, non vengano superati i seguenti valori limite di emissione nell'effluente
gassoso; 1) Monossido
di carbonio: 50
mg/m3 come valore medio giornaliero e 100 mg/m3 come valore medio semiorario 2) Polveri
totali 10
mg/m3 come valore medio giornaliero e 30 mg/m3 come valore medio semiorario 3) Sostanze organiche
sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico totale: 10
mg/m3 come valore medio giornaliero e
20 mg/m3 come valore medio semiorario 4) Composti
inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore espressi come acido
cloridrico (HCl): 10
mg/m3 come valore medio giornaliero e 60 mg/m3 come valore medio semiorario 5) Composti inorganici del fluoro
sotto forma di gas o vapore espressi come acido fluoridrico (HF): 6) Ossidi di zolfo espressi come
biossido di zolfo (SO2 ): 7) Ossidi di azoto espressi come
biossido di azoto (NO2): 8) Cadmio e
suoi composti espressi come cadmio (Cd)* Tallio e suoi composti espressi come
tallio (Tl)*: 0,05
mg/m3 come valore medio della somma delle concentrazioni dei due inquinanti
rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora. *
Devono essere considerate le quantità di inquinante presenti nell'effluente
gassoso sotto forma di polvere, gas e vapore. 9) Mercurio e suoi composti,
espressi come mercurio (Hg)*: *
Devono essere considerate le quantità di inquinante presenti nell'effluente
gassoso sotto forma di polvere, gas e vapore. 10) Antimonio e suoi
composti, espressi come antimonio (Sb)* 0,5
mg/m3 come valore medio della somma delle concentrazioni dei dieci inquinanti
rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora. *
Devono essere considerate le quantità di inquinante presenti nell'effluente
gassoso sotto forma di polvere, gas e vapore. 11) Policlorodibenzodiossine
e policlorodibenzofurani (PCDD+PCDF)*: 0,1
ng/m3 come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore *
Per la determinazione del valore medio, espresso come somma di PCDD+PCDF, si
deve effettuare la somma dei valori delle concentrazioni di massa delle
seguenti diossine e dibenzofurani misurate nell'effluente gassoso, ciascuno
previamente moltiplicato per il corrispondente fattore di tossicità
equivalente (FTE):
12)
Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) come somma di: 0,01
mg/m3 come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore. B. Normalizzazione I risultati delle misurazioni
effettuate per verificare l’osservanza dei valori limite di emissione di cui
alla lettera A sono normalizzati alle seguenti condizioni: - temperatura
273 K - pressione
101,3 kPa - gas secco. - tenore di
ossigeno nell’effluente gassoso secco pari all'11% in volume in caso di
incenerimento di oli usati, il riferimento diventa 3% in volume
nell'effluente gassoso secco. Se i rifiuti sono inceneriti in una atmosfera arricchita di
ossigeno, l'autorità competente pụ fissare un tenore di ossigeno di
riferimento diverso che rifletta le speciali caratteristiche
dell'incenerimento. C. Metodi di campionamento analisi e valutazione
delle emissioni in atmosfera 1. Metodi di campionamento e analisi I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle
emissioni sono quelli fissati e aggiornati ai sensi dell'articolo 3 comma 2
del DPR 24 maggio 1988 n. 203 in accordo alle norme CEN ove esistenti. 2. Misurazioni in continuo Devono essere misurate e registrate in continuo nell'effluente
gassoso le concentrazioni delle sostanze inquinanti di cui alla lettera A,
punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7), nonché il tenore volumetrico di ossigeno,
la temperatura, la pressione, il tenore di vapore acqueo e la portata
volumetrica. La misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo pụ
essere omessa se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima
dell'analisi. La misurazione in continuo di HF (vedi lettera A punto 5) pụ
essere sostituita da misurazioni periodiche se l'impianto adotta, sistemi di
trattamento dell’HCl nell'effluente gassoso che garantiscano il rispetto dei
valori limite di emissione di cui alla lettera A punto 4). I sistemi di misurazione in continuo devono essere verificati
e calibrati a intervalli regolari di tempo e tarati almeno annualmente
secondo le prescrizioni dell'autorità competente. 3. Misurazioni periodiche 4. Valutazione dei risultati delle
misurazioni - tutti
i valori medi giornalieri non superano pertinenti valori limite e - tutti i
valori medi semiorari non superano i pertinenti valori limite. La media semioraria si riferisce alla media aritmetica delle
misure istantanee valide effettuate nel corso della semiora trascorsa. II valore medio giornaliero è inteso come la media aritmetica
dei valori semiorari validi rilevati dalle ore 00:00:01 alle ore 24:00:00. Per le misurazioni periodiche, la valutazione della
rispondenza delle misurazioni ai valori limite di emissione si effettua sulla
base di quanto previsto dagli specifici decreti adottati ai sensi
dell'articolo 3 comma 2 lettera b) del DPR 24 maggio 1988 n. 203. 5. Parametri di funzionamento Devono essere misurati e registrati in continuo la temperatura
dei gas nella camera di combustione ed il tenore volumetrico di ossigeno
all'uscita della camera (vedi lettera G). Almeno all'atto della messa in esercizio dell'impianto devono
essere controllati nelle più gravose condizioni di funzionamento i seguenti
parametri individuati alla successiva lettera G: - tempo di
permanenza - temperatura
minima - tenore di
ossigeno. D. Emissioni diffuse in atmosfera Nell'esercizio dell'impianto di incenerimento devono essere prese
tutte le misure affinché le attrezzature utilizzate per la ricezione, gli
stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione dei rifiuti, nonché per la
movimentazione o lo stoccaggio dei rifiuti dell'incenerimento siano
progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni di polveri, sostanze
organiche volatili e odori in linea con il criterio, della migliore
tecnologia disponibile. E. Prescrizioni in caso di avarie e
malfunzionamenti Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che a causa di
malfunzionamenti o avarie un valore limite di emissione è superato, deve
cessare immediatamente l'alimentazione dei rifiuti al forno ed essere
informata l'autorità competente secondo eventuali procedure concordate ed
indicate nell'autorizzazione. Una volta ripristinata la completa funzionalità dell'impianto,
questa deve essere comunicata all'autorità di controllo. F. Altezza del camino Gli effluenti gassosi devono essere evacuati in modo
controllato attraverso una ciminiera di altezza adeguata e con velocità e
contenuto entalpico tale da favorire una buona dispersione degli
inquinanti in maniera tale da salvaguardare la salute umana e l'ambiente. G. Camera di combustione Gli inceneritori di rifiuti debbono essere progettati,
attrezzati e gestiti in modo tale che i gas prodotti dall'incenerimento dei
rifiuti siano portati, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, in
modo controllato ed omogeneo e anche nelle condizioni più sfavorevoli
previste, ad una temperatura di almeno 850°C, raggiunta anche in prossimità,
della parete interna della camera di combustione, per almeno due secondi in
presenza di un tenore volumetrico superiore al 6% di ossigeno libero nei fumi
umidi. Se vengono inceneriti rifiuti contenenti oltre l' 1% di
sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, la temperatura deve essere
portata almeno a 1100°C. Quando la camera di combustione è alimentata soltanto con
rifiuti liquidi o con una miscela di sostanze gassose e solide polverizzate,
ottenute con un pretrattamento termico dei rifiuti in carenza di ossigeno, e
quando la componente gassosa produce più del 50% del calore totale emesso, il
tenore di ossigeno dopo l'ultima immissione di aria di combustione deve
raggiungere almeno il 3%. L'autorità competente pụ consentire l'applicazione di
prescrizioni diverse dalle precedenti, specificandole nell'autorizzazione,
purché siano adottate tecniche appropriate nell'inceneritore o nei
dispositivi di trattamento dell'effluente gassoso tali da assicurare che
vengano rispettati i valori limite di emissione fissati alla precedente
lettera A. H. Bruciatori ausiliari L'impianto di incenerimento deve essere dotato di bruciatori
ausiliari che entrino in funzione automaticamente quando la temperatura dei
gas di combustione, dopo l'ultima immissione di aria, scende al di sotto
della temperatura minima stabilita alla precedente lettera G. Tali bruciatori devono inoltre venire utilizzati nelle fasi di
avviamento ed arresto dell'impianto per garantire in permanenza la
temperatura minima stabilita durante tali operazioni e fintantoché vi siano
rifiuti nella camera di combustione e non debbono essere alimentati con
combustibili che possano causare emissioni superiori a quelle derivanti dalla
combustione di gasolio, gas liquefatto e gas naturale. I. Controllo dell'alimentazione dei
rifiuti L'impianto deve essere dotato di un sistema che impedisca
l'alimentazione con rifiuti nei seguenti casi: - all'avviamento
finché non sia raggiunta la temperatura minima prescritta per
l'incenerimento, - ogni volta
che la temperatura nella camera di combustione sia al di sotto di quella
minima prescritta per l'incenerimento, - ogni volta
che le misurazioni continue degli inquinanti nell'effluente gassoso indicano
il superamento di uno qualsiasi dei valori limite di emissione, fissati alla
precedente lettera A, punti 1, 2, 3, 4, 6, 7 nonchè 5 ove applicabile. L. Efficienza di incenerimento Gli impianti devono essere gestiti in modo da ottenere il più
completo livello di incenerimento possibile, adottando, se necessario,
adeguate tecniche di pretrattamento dei rifiuti. II contenuto di incombusti totali nelle scorie non deve essere
superiore al 3% in peso. M. Recupero energetico Il calore generato dal processo di incenerimento deve essere
sfruttato nella maggior misura possibile. N. Consegna e ricezione dei rifiuti 1. Condizioni di accettazione dei rifiuti. Prima di accettare i rifiuti nell'impianto di incenerimento,
il gestore deve disporre di una descrizione dei rifiuti in cui siano
specificati i seguenti elementi: - composizione fisica e, se
possibile, chimica, dei rifiuti e tutte le informazioni necessarie per
valutare l'idoneità del processo previsto per l'incenerimento di tali
rifiuti; - le caratteristiche di
pericolosità dei rifiuti, le sostanze con le quali non possono essere
mescolati e le precauzioni da adottare nella gestione dei rifiuti. 2. Procedura di ricezione dei rifiuti Prima dell'ammissione dei rifiuti nell'impianto di
incenerimento, il gestore deve applicare almeno le seguenti procedure di
ricezione: - deve essere determinata la massa
dei rifiuti; - devono essere controllati i
documenti prescritti dal decreto legislativo n°22 del 5 febbraio 1997 e, se
del caso, quelli prescritti dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio,
del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza ed al controllo delle
spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e
in uscita dal suo territorio e dai regolamenti sul trasporto di merci
pericolose; - ove non risulti inappropriato,
campioni rappresentativi devono essere prelevati, per quanto possibile prima
del conferimento, per verificarne mediante controlli la conformità alla
descrizione di cui al punto 1, e per consentire alle autorità competenti di
identificare la natura dei rifiuti trattati. I campioni devono essere
conservati per almeno 1 mese dopo l'incenerimento dei rifiuti da cui sono
stati prelevati. 3. Esenzioni Le autorità competenti possono concedere esenzioni a quanto
previsto ai punti 1 e 2 agli impianti industriali ed alle imprese che
inceneriscono unicamente i propri rifiuti nel luogo in cui sono prodotti,
sempreché venga soddisfatto lo stesso livello di sicurezza. O. Acque reflue dell'impianto di
incenerimento Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in
materia di scarichi industriali l'immissione in ambiente acquatico di acque
reflue provenienti da lavaggio degli effluenti gassosi deve essere limitata
per quanto possibile. Purché previsto in una specifica disposizione contenuta
nell'autorizzazione, le acque reflue possono essere scaricate dopo essere
state trattate separatamente, a condizione che: - siano
soddisfatti i requisiti delle pertinenti disposizioni comunitarie, nazionali
e locali espressi come valori limite di emissione e - la massa
di metalli pesanti, delle diossine e dei furani contenuti nelle acque reflue
in proporzione alla quantità di rifiuti pericolosi trattata sia ridotta in
modo tale che la massa di cui é consentito lo scarico in acqua sia inferiore
a quella di cui é consentito lo scarico nell'aria. L'area dell'impianto di incenerimento, ivi comprese le
aree di stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve essere progettata e gestita in
modo da prevenire l'immissione di qualsiasi sostanza inquinante nel
suolo e nelle acque sotterranee, conformemente al decreto legislativo 11
maggio 1999, n.152, concernente la protezione delle acque sotterranee
dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose. Inoltre, deve
essere predisposta una capacità di deposito delle acque meteoriche
provenienti dall'area dell'impianto di incenerimento o dell'acqua contaminata
che si é sparsa a causa di rovesciamenti o di operazioni di estinzione di
incendi. Tale capacità deve essere sufficiente per garantire che tali acque
possano essere analizzate e , se necessario, trattate prima dello scarico. P. Rifiuti risultanti
dall'incenerimento I rifiuti prodotti durante il funzionamento dell'impianto di
incenerimento sono recuperati o smaltiti in conformità al decreto legislativo
5-febbraio 1997, n° 22. A tal fine puo' essere necessario un trattamento
preventivo dei rifiuti . Tali rifiuti dovrebbero essere tenuti fra loro
separati fin quando non viene valutata la loro possibilità di recupero
o smaltimento, al fine di facilitarne ancora più il recupero o lo smaltimento
essi dovrebbero essere trattati con tecnologie adeguate. Per il trasporto e lo stoccaggio intermedio di rifiuti secchi,
sotto forma di polvere, come ad esempio polvere delle caldaie e rifiuti
secchi prodotti dal trattamento dell'effluente gassoso, devono essere
utilizzati contenitori chiusi. Prima di determinare le modalità per lo smaltimento o il
recupero dei rifiuti risultanti dall'incenerimento, devono essere effettuate
opportune prove per stabilire le caratteristiche fisiche e chimiche nonché il
potenziale inquinante dei vari rifiuti di incenerimento. L'analisi deve
riguardare in particolare la frazione solubile e i metalli pesanti. Q. Dismissione degli impianti 1. La dismissione degli impianti deve avvenire nelle
condizioni di massima sicurezza, ed il sito deve essere bonificato e
ripristinato ai sensi della normativa vigente. ALLEGATO 2 Norme tecniche e valori limite di emissione per gli impianti
di incenerimento in cui si effettua il coincenerimento di rifiuti pericolosi
in quantità tale che il calore da questi prodotto non superi il 40% del
calore totale effettivamente prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di
funzionamento. Suballegato 1 A. Valori limite di emissione in
atmosfera Gli impianti devono essere progettati, equipaggiati e gestiti
in modo tale che durante il periodo di effettivo funzionamento dell'impianto,
comprese le fasi di avvio e di spegnimento dell'apparecchiatura (forno,
caldaia, essiccatore, ecc.) dello stesso ed esclusi i periodi di arresti o
guasti , non vengano superati nell'effluente gassoso i valori limite di
emissione di seguito indicati. Per gli inquinanti: 1) monossido
di carbonio, 2) polveri
totali, 3) sostanze
organiche sotto forma di gas e vapore espresse come carbonio organico totale,
4) composti
inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore espressi come acido
cloridrico (HCl), 5) composti
inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapore espressi come acido
fluoridrico (HF), 6) ossidi di
zolfo espressi come biossido di zolfo (SO2 ), 7)
ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO2), 8) Cadmio
e suoi composti espressi come cadmio (Cd), Tallio
e suoi composti espressi come tallio (Tl), 9) Mercurio
e suoi composti, espressi come mercurio (Hg), 10) Antimonio e
suoi composti, espressi come antimonio (Sb), Arsenico e suoi composti, espressi come arsenico (As), Piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb), Cromo e suoi composti, espressi come cromo (Cr), Cobalto e suoi composti, espressi come cobalto (Co), Rame e suoi composti, espressi come rame (Cu), Manganese e suoi, composti espressi come manganese (Mn),
Nichel e suoi composti .espressi come nichel (Ni), Vanadio e suoi composti espressi come vanadio (V), Stagno e suoi composti espressi come stagno (Sn), 11) Policlorodibenzodiossine
e policlorodibenzofurani (PCDD+PCDF), 12) Idrocarburi
policiclici aromatici (IPA), i valori limite di emissione sono calcolati applicando la
seguente formula:
V rifiuto x C rifiuto + V processo x C processo C =
----------------------------------------------------------------------------
V rifiuto + V processo dove V rifiuto = volume dell'effluente gassoso
derivante esclusivamente dalla combustione dei rifiuti pericolosi nella
quantità massima prevista nell'autorizzazione e determinato in base al
rifiuto, specificato nell'autorizzazione, con il piú basso potere calorifico.
Il volume è normalizzato alle condizioni indicate alla lettera B
dell'allegato 1. Se il calore prodotto risultante dall'incenerimento di
rifiuti pericolosi è inferiore al 10% del calore totale prodotto
dall'impianto, V rifiuto va calcolato dalla quantità (fittizia) di rifiuti
che, inceneriti equivalgono ad un calore prodotto del 10%, a calore totale
dell'impianto fissato; C rifiuto = valori limite di emissione
stabiliti alla lettera A dell'allegato 1; V processo = volume dell'effluente gassoso
derivante dall'attività dell'impianto, inclusa la combustione dei
combustibili autorizzati, normalmente utilizzati nell'impianto (esclusi i
rifiuti pericolosi), normalizzato alle condizioni previste dalla normativa,
in assenza di norme per l'impianto in questione, si deve utilizzare il tenore
reale di ossigeno dell'effluente gassoso non diluito con aggiunta di aria che
non sia indispensabile per il processo. La normalizzazione per le altre
condizioni è quella specificata al punto B seguente; C processo= valori limite di emissione, fissati
dalla normativa statale o regionale nel caso vengano bruciati i combustibili
normalmente autorizzati (esclusi i rifiuti pericolosi). In mancanza di tali
disposizioni, si applicano i valori limite di emissione che figurano
nell'autorizzazione. Se i valori limite per gli inquinanti monossido di
carbonio e sostanze organiche sotto forma di gas e vapore espresse come
carbonio organico totale, non sono fissati, si ricorre alle concentrazioni
reali in massa; C=valori limite di emissione da
rispettare in caso di impiego simultaneo di rifiuti pericolosi e combustibili
autorizzati. Il tenore di ossigeno totale di riferimento, con cui sostituire
il tenore di ossigeno per la normalizzazione di cui alla lettera B seguente,
è calcolato sulla base dei tenori di ossigeno sopraindicati per V rifiuto e V
processo rispettando il rapporto dei volumi parziali. In ogni caso il valore
limite di emissione (C) per policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani
(PCDD+PCDF), determinato come previsto all'Allegato 1 lettera A, punto 11,
non pụ essere superiore a 0,1 ng/m3 come valore medio rilevato,
per un periodo di campionamento di 8 ore, ed il valore limite di emissione
(C) per la somma degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), indicati
all'Allegato 1 lettera A, punto12, non pụ essere superiore a 0,01 mg/m3
come, valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore. Nell'applicazione della formula non si deve tenere conto degli
inquinanti che non derivano direttamente dall'incenerimento di rifiuti
pericolosi o dalla combustione di combustibili consentiti quali ad esempio
quelli derivanti dai materiali necessari per la produzione oppure dai prodotti. Non si deve tenere conto del monossido di carbonio derivante
direttamente dall'incenerimento di rifiuti pericolosi se maggiori
concentrazioni di tale inquinante nel gas di combustione sono richieste da un
particolare processo di produzione, purché vengano rispettati i valori limite
per gli inquinanti di cui ai punti 11 e 12 precedenti. In ogni caso, tenuto conto dei rifiuti pericolosi di cui é
stato autorizzato il coincenerimento, il valore limite totale delle emissioni
(C) deve essere calcolato in modo da ridurre al minimo le emissioni
nell'ambiente. B. Normalizzazione I risultati delle misurazioni effettuate per verificare
l'osservanza dei valori limite di emissione di cui alla lettera A sono
normalizzati alle seguenti condizioni: temperatura 273 K, pressione 101,3 kPa, gas secco. Per il tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente
gassoso secco si applica quanto previsto alla lettera A precedente. Se i rifiuti sono inceneriti in una atmosfera arricchita di
ossigeno, l'autorità competente pụ fissare un tenore di ossigeno di
riferimento diverso che rifletta le speciali caratteristiche
dell'incenerimento. Suballegato 2 A. Metodi di campionamento, analisi e
valutazione delle emissioni in atmosfera 1. Metodi di campionamento e analisi I Metodi di campionamento, analisi e valutazione delle
emissioni sono quelli fissati ed aggiornati ai sensi dell'articolo 3, comma
2, del DPR 24 maggio 1988, n. 203 in accordo alle norme CEN ove esistenti. 2. Misurazioni in continuo Devono essere misurate e registrate in continuo nell'effluente
gassoso le concentrazioni delle sostanze inquinanti di cui al Suballegato 1,
lettera A punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, nonché il tenore volumetrico di
ossigeno, la temperatura, la pressione, il tenore di vapore acqueo e la
portata volumetrica. La misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo
pụ essere omessa se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima
dell'analisi. La misurazione in continuo di HF (vedi Suballegato 1, lettera
A punto 5) pụ essere sostituita da misurazioni periodiche se l'impianto
adotta sistemi di trattamento dell'HCl nell'effluente gassoso che
garantiscano il rispetto dei valori limite di emissione di cui al Suballegato
1, lettera A punto 4. I sistemi di misurazione in continuo devono essere verificati
e calibrati a intervalli regolari di tempo e tarati almeno annualmente
secondo le prescrizioni dell'autorità competente. 3. Misurazioni periodiche Devono essere misurate almeno semestralmente le concentrazioni
delle sostanze inquinanti di cui al Suballegato 1, lettera A, punti da
8 a 12, nonché degli altri inquinanti per i quali l'autorità competente
all'autorizzazione prescriva misurazioni periodiche. Per i primi 12 mesi di
funzionamento le misurazioni devono essere bimestrali. 4. Valutazione dei risultati delle misurazioni Per le misurazioni in continuo, fermo restando quanto previsto
dal D.M. 21 dicembre 1995, i valori limite di emissione si intendono
rispettati se: - tutti i valori
medi giornalieri non superano i pertinenti valori limite e - tutti i valori
medi semiorari non superano i pertinenti valori limite. La media semioraria si riferisce alla media aritmetica delle
misure istantanee valide effettuate nel corso della semiora trascorsa. Il valore medio giornaliero è inteso come la media aritmetica
dei valori semiorari validi rilevati dalle ore 00:00:01 alle ore 24:00:00. Per le misurazioni periodiche, la valutazione della
rispondenza delle misurazioni ai valori limite di emissione si effettua sulla
base di quanto previsto dagli specifici decreti adottati ai sensi
dell'articolo 3 comma 2 lettera b) del DPR 24 maggio 1988, n. 203. 5. Parametri di funzionamento Devono essere misurati e registrati in continuo: - la temperatura
dei gas nella camera di combustione, - il tenore volumetrico
di ossigeno all'uscita della camera; - la quantità di
rifiuti e di combustibile alimentato al forno. Almeno all'atto della messa in esercizio dell'impianto devono
essere controllati nelle più gravose condizioni di funzionamento i seguenti
parametri individuati alla successiva lettera E: - tempo di
permanenza - temperatura
minima - tenore di
ossigeno. B. Emissioni diffuse in atmosfera Nell'esercizio dell'impianto di incenerimento devono essere
prese tutte le misure affinché le attrezzature utilizzate per la ricezione,
gli stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione dei rifiuti, nonché per
la movimentazione o lo stoccaggio dei rifiuti dell'incenerimento siano
progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni di polveri, sostanze
organiche volatili e odori in linea con il criterio della migliore tecnologia
disponibile. C. Prescrizioni in caso di avarie e
malfunzionamenti Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che a causa di
malfunzionamenti o avarie un valore limite di emissione è superato, deve
cessare immediatamente l'alimentazione dei rifiuti all'impianto ed essere
informata l'autorità competente secondo eventuali procedure concordate ed
indicate nell'autorizzazione. Una volta ripristinata la completa funzionalità dell'impianto,
questa deve essere comunicata all'autorità di controllo. D. Altezza del camino Gli effluenti gassosi devono essere evacuati in modo
controllato attraverso una ciminiera di altezza adeguata e con velocità e
contenuto entalpico tale da favorire una buona dispersione degli inquinanti
in maniera tale da salvaguardare la salute umana e l'ambiente. E. Camera di combustione Gli impianti debbono essere progettati, attrezzati e gestiti
in modo tale che i gas prodotti dall'incenerimento dei rifiuti pericolosi
siano portati, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, in modo
controllato ed omogeneo e anche nelle condizioni più sfavorevoli previste, ad
una temperatura di almeno 850°C, raggiunta anche in prossimità della parete
interna della camera di combustione, per almeno due secondi in presenza di un
tenore volumetrico superiore al 6% di ossigeno libero nei fumi umidi. Se vengono inceneriti rifiuti contenenti oltre 1'1% di
sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, la temperatura deve essere
portata almeno a 1100°C. L'autorità competente pụ consentire l'applicazione di
prescrizioni diverse dalle precedenti, specificandole nell'autorizzazione,
purché siano adottate tecniche appropriate nell'impianto o nei dispositivi di
trattamento dell'effluente gassoso tali da assicurare che vengano rispettati
i valori limite di emissione fissati al precedente Suballegato l, lettera A. F. Controllo dell'alimentazione dei
rifiuti L'impianto deve essere dotato di un sistema che impedisca
l'alimentazione con rifiuti nei seguenti casi: - all'avviamento finché non sia
raggiunta la temperatura minima prescritta per l'incenerimento, - ogni volta che la temperatura
nella camera di combustione sia al di sotto di quella minima prescritta per
l'incénerimento, - ogni volta che le misurazioni
continue degli inquinanti nell'effluente gassoso indicano il superamento di
uno qualsiasi dei valori limite di emissione, fissati al precedente
Suballegato 1, lettera A, per gli inquinanti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 6, 7
nonchè 5 ove applicabile. G. Efficienza di incenerimento Gli impianti devono essere gestiti in modo da ottenere il più
completo livello di incenerimento possibile, adottando, se necessario,
adeguate tecniche di pretrattamento dei rifiuti. H. Recupero energetico Il calore generato dal processo deve essere sfruttato nella
maggior misura possibile. I. Consegna e ricezione dei rifiuti 1. Condizioni di accettazione dei rifiuti Prima di accettare i rifiuti nell'impianto, il gestore deve
disporre di una descrizione dei rifiuti in cui siano specificati i seguenti
elementi: - composizione fisica e, se
possibile, chimica, dei rifiuti e tutte le informazioni necessarie per
valutare l'idoneità del processo previsto per l'incenerimento di tali
rifiuti; - le caratteristiche di
pericolosità dei rifiuti, le sostanze con le quali non possono essere
mescolati e le precauzioni da adottare nella gestione dei rifiuti. 2. Procedura di ricezione dei rifiuti Prima dell'ammissione dei rifiuti nell'impianto, il gestore
deve applicare almeno le seguenti procedure di ricezione: -. deve
essere determinata la massa dei rifiuti; - devono
essere controllati i documenti prescritti dal decreto legislativo n° 22 del 5
febbraio 1997 e, se del caso, quelli prescritti dal regolamento (CEE) n.
259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza ed al
controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea,
nonché in entrata e in uscita dal suo territorio e dai regolamenti sul
trasporto di merci pericolose; -. ove non
risulti inappropriato, campioni rappresentativi devono essere prelevati, per
quanto possibile prima del conferimento, per verificarne mediante controlli
la conformità alla descrizione di cui al punto 1, e per consentire alle
autorità competenti di identificare la natura dei rifiuti trattati. I
campioni devono essere conservati per almeno 1 mese dopo l'incenerimento dei
rifiuti da cui sono stati prelevati. 3. Esenzioni Le autorità competenti possono concedere esenzioni a quanto
previsto ai punti 1 e 2 agli impianti industriali ed alle imprese che
inceneriscono unicamente i propri rifiuti nel luogo in cui sono prodotti,
sempreché venga soddisfatto lo stesso livello di sicurezza. L. Acque reflue dell'impianto di
incenerimento Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in
materia di scarichi industriati l'immissione in ambiente acquatico di acque
reflue provenienti da lavaggio degli effluenti gassosi deve essere limitata
per quanto possibile. Purché previsto in una specifica disposizione contenuta nell'autorizzazione,
le acque reflue possono essere scaricate dopo essere state trattate
separatamente, a condizione che: - siano
soddisfatti i requisiti delle pertinenti disposizioni comunitarie, nazionali
e locali espressi come valori limite di emissione e - la massa
di metalli pesanti, delle diossine e dei furani contenuti nell'acque reflue
in proporzione alla quantità di rifiuti pericolosi trattata sia ridotta
in modo tale che la massa di cui è consentito lo scarico in acqua sia
inferiore a quella di cui é consentito lo scarico nell'aria. L'area dell'impianto, ivi comprese le aree di stoccaggio dei
rifiuti pericolosi deve essere progettata e gestita in modo da prevenire
l'immissione di qualsiasi sostanza inquinante nel suolo e nelle acque
sotterranee, conformemente al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152,
concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato
da certe sostanze pericolose. M. Rifiuti risultanti
dall'incenerimento I rifiuti prodotti durante il funzionamento dell'impianto sono
recuperati o smaltiti in conformità al decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n° 22. A tal fine pụ essere necessario un trattamento preventivo dei
rifiuti. Tali rifiuti dovrebbero essere tenuti fra loro separati fin quando
non viene valutata la loro possibilità di recupero o smaltimento, al fine di
facilitarne ancora più il recupero o lo smaltimento essi dovrebbero essere
trattati con tecnologie adeguate. Per il trasporto e lo stoccaggio intermedio di rifiuti secchi,
sotto forma di polvere, come ad esempio polvere delle caldaie e rifiuti
secchi prodotti dal trattamento dell'effluente gassoso, devono essere
utilizzati contenitori chiusi. Prima di determinare le modalità per lo smaltimento o il recupero
dei rifiuti risultanti dall'incenerimento, devono essere effettuate opportune
prove per stabilire le caratteristiche fisiche e chimiche nonché il
potenziale inquinante dei vari rifiuti di incenerimento. L'analisi deve
riguardare in particolare la frazione solubile e i metalli pesanti. N. Dismissione degli impianti 1. La dismissione degli impianti deve avvenire nelle
condizioni di massima sicurezza, ed il sito deve essere bonificato e
ripristinato ai sensi della normativa vigente. ALLEGATO 3 Norme tecniche e valori limite di emissione per il
coincenerimento di oli usati (già vigenti ai sensi del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 95 e del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392). Suballeaato 1. Caratteristiche degli oli usati per l'ammisibilità a
coincenerimento. A. Parametri da sottoporre ad analisi.
Metodi di analisi e valori massimi e minimi consentiti per il coincenerimento
di oli usati. Per essere ammessi a coincenerimento, gli oli usati,
campionati secondo i metodi indicati nella lettera C devono rispettare per
ciascun parametro i valori massimi e minimi di seguito indicati:
* IRSA Quaderno 64 vol. 3° n. XX, pag. 10 B. Parametri da sottoporre ad analisi
metodi di analisi e valori massimi e minimi consentiti per il coincenerimento
di miscele oleose (comprese le emulsioni). Per essere ammesse a coincenerimento, le miscele oleose
(comprese le emulsioni), classificate come tali se presentano una percentuale
massima di acqua del 15 per cento in peso determinata mediante i metodi di
cui alla lettera D e campionate secondo i metodi indicati nella lettera C,
devono rispettare, per ciascun parametro nella fase oleosa i valori massimi e
minimi di seguito indicati: Fase oleosa:
* IRSA Quaderno 64 vol. 3° n. XX, pag. 10 C. Metodi di campionamento dell'olio
usato Normativa: - per
campionamento manuale: NOM 1-86 (ISO 3170 - UNI 20015) - ASTM D 270 - per campionamento
automatico in linea: NOM 2 (ISO 3171 - UNI 20057) Numero di campioni
da prelevare: 3 campioni da 1 litro riempito per 4/5 (800 grammi), dei quali
uno da consegnare alla parte in contradditorio della quale il prelievo e’
eseguito. Conservazione dei
campioni: con forti quantità di acqua i campioni devono essere
conservati in frigorifero (0 °- 4°C) max per 60 giorni. Gli altri campioni devono essere conservati a temperatura
ambiente (15° - 25 °C) per max-60 giorni dalla data di prelievo prima dell'esecuzione
dell’analisi. D. Metodi di analisi del contenuto di
acqua. Normativa: NOM 7-70 - ASTM D 95 Calcolo della percentuale: in base al peso Suballegato 2 Valori limite di emissione in atmosfera e requisiti
impiantistici minimi per il coincenerimento degli oli usati A. Valori limite di emissione in
atmosfera per talune sostanze. Gli impianti devono essere progettati, equipaggiati e gestiti
in modo tale che durante il periodo di effettivo funzionamento dell'impianto,
comprese le fasi di avvio e di spegnimento ed esclusi i periodi di arresti o
guasti, non vengano superati i seguenti valori limite di emissione
nell'effluente gassoso
(*) Devono essere considerate le quantità di inquinante
presenti nell'effluente gassoso sotto forma di polvere, gas e vapore. (**) Il Cromo nella forma esavalente non deve eccedere in ogni
caso 1 mg/m3. (***) per la determinazione del valore medio, espresso come
somma di PCDD+PCDF, si deve effettuare la somma dei valori delle
concentrazioni di massa delle seguenti diossine e dibenzofurani misurate
nell'effluente gassoso ciascuno previamente moltiplicato per il
corrispondente fattore di tossicità equivalente (FTE):
Per le altre sostanze non previste nella tabella, i valori
limite di emissione sono quelli già autorizzati ai sensi del DPR 24 maggio
1988, n. 203 e non possono in ogni caso essere meno restrittivi di quelli
previsti nel decreto ministeriale 12 luglio 1990 e sue modificazioni ed
integrazioni: B. Normalizzazione I risultati delle misurazioni effettuate per verificare
l'osservanza dei valori limite di emissione di cui alla lettera A, sono
normalizzati alle seguenti condizioni: - temperatura 273 K C. Metodi di campionamento analisi e
valutazione delle emissioni in atmosfera. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle
emissioni sono quelli fissati ed aggiornati ai sensi dell'articolo 3, comma 2
del DPR 24 maggio 1988, n. 203 in accordo alle norme CEN ove esistenti. D. Requisiti tecnologici minimi Ai fini del coincenerimento di oli usati, gli impianti devono
possedere almeno i seguenti requisiti: a) essere dotati di
controllo in continuo della combustione, mediante apparati di misura in
continuo almeno della percentuale di ossigeno, di monossido di carbonio e
della temperatura dell'effluente gassoso; b) essere dotati di
sistemi di alimentazione automatica del combustibile, di un abbattimento
significativo delle polveri e di regolazione automatica del rapporto
aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento; c) avere significativa
capacità di fissazione e/o abbattimento degli inquinami acidi forti (acidi
alogenidrici, S02). d) per quanto attiene
alle caldaie, garantire in tutte le condizioni di esercizio: - temperatura della camera di
combustione non inferiore a 950 °C, valore ridotto a 850 °C per impianti a
letto fluido; - efficienza di combustione,
CO2/(CO+CO2), non inferiore al 99%; - tempo di permanenza dei fumi in
camera di combustione non inferiore a 2 secondi - tenore di ossigeno nei fumi non
inferiore al 4% in volume. NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al titolo: - La
direttiva n. 94/67/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1994, n. L
365/34. - L'articolo
3, comma 2, del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE
30/779, 82/884, 84/300 e 85/203 concernenti norme in materia di qualita'
dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento
prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16
aprile 1987, n. 183), e' il seguente: "2.
Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della
sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la
conferenza dei presidenti delle giunte regionali, sono fissati ed aggiornati:
a) le linee guida per il
contenimento delle emissioni, nonche' i valori minimi e massimi di emissione;
b) i metodi di
campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti e dei combustibili; c) i criteri per
l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili; d) i criteri temporali
per l'adeguamento progressivo degli impianti esistenti alla normativa del
presente decreto". - Si
riporta il testo dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui
rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio): "2.
Sono inoltre di competenza dello Stato: a)
l'adozione delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti
pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, nonche' delle norme e delle
condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli
articoli 31, 32 e 33". Note alle premesse: - L'art.
6 delle legge 24 aprile 1998, n. 128 [Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee.
(Legge comunitaria 1995-1997)], e' il seguente: "6
(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare o amministrativa).
- 1. L'allegato D elenca le direttive attuate o da attuare mediante
regolamento ministeriale da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, o atto amministrativo, nel rispetto del termine indicato
nelle direttive stesse. Resta fermo il disposto degli articoli 11 e 20 della
legge 16 aprile 1987, n. 183. 2.
Le amministrazioni competenti informano costantemente la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie, sulle fasi dei procedimenti connessi all'emanazione dei
provvedimenti di cui al comma 1. 3.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di
loro competenza possono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, indirizzare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, proposte in
merito al contenuto dei provvedimenti da emanare ai sensi del comma 1. - L'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il
seguente: "3.
Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte delle legge. I
regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione". - Per
l'art. 3, comma 2, del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, vedasi nelle note al
titolo. - Si
riporta il testo dell'art. 11: "Art.
11 - 1. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate in
seguito all'evoluzione della migliore tecnologia disponibile, nonche' alla
evoluzione della situazione ambientale". - L'articolo
8, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa), e' il seguente: "Art.
8 - 1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative
regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonche' le direttive relative
all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola regione interessata. - L'art.
2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali), e' il seguente: "3.
La Conferenza Stato-regioni e' obbligatoriamente sentita in ordine agli
schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del
Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome
di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni; decorso tale
termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie sono
emanati anche in mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in
ordine alle procedure di approvazione delle norme di attuazione degli statuti
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano". - Per
la direttiva 94/67/CE vedasi nelle note al titolo. - L'articolo
2 del decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, e' il seguente: "Art.
2 (Linee guida per il contenimento delle emissioni). - 1. Gli impianti devono
essere equipaggiati ed eserciti in modo da: a)
rispettare i valori limite di emissione fissati ai sensi del D.P.R. 24 maggio
1988, n. 203; b)
limitare le emissioni diffuse secondo i criteri stabiliti nell'art. 3, comma
5, anche tenendo conto delle norme vigenti in materia di sicurezza e di
igiene del lavoro. 2.
L'allegato 1 fissa i valori di emissione minimi e massimi per le sostanze
inquinanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.
Per alcuni degli inquinanti emessi da specifiche tipologie di impianti
l'allegato 2 fissa valori di emissione minimi e massimi diversi e preminenti
rispetto ai corrispondenti dell'allegato 1. Per gli inquinanti non
espressamente indicati per le specifiche tipologie in impianti in allegato 2
restano validi i valori in allegato 1. 3.
Nei casi in cui negli allegati 1 e 2 siano indicati valori di flusso di
massa, i valori limite di emissione devono essere rispettati se i valori di
flusso di massa stessi sono raggiunti o superati. 4.
Per le raffinerie, gli impianti di combustione con potenza termica nominale
pari o superiore a 50 MW e per gli impianti per la coltivazione di
idrocarburi e dei fluidi geotermici, si applicano esclusivamente i valori di
emissione e le prescrizioni riportati nell'allegato 3. 5.
Le regioni fissano i valori limite di emissione ai sensi dell'art. 4, lettera
d), del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, per le sole sostanze previste dal
presente decreto e da altri decreti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 2,
lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica. 6.
Indicazioni su cicli tecnologici relativi a specifiche tipologie di impianti
sono contenute nell'allegato 2. 7.
Indicazioni su alcune delle tecnologie disponibili relative agli impianti di
abbattimento sono contenute nell'allegato 5. 8.
Successivi aggiornamenti ed integrazioni al presente decreto sono stabiliti
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203. 9.
Le prime integrazioni ed eventuali modifiche saranno stabilite entro il 31
gennaio 1991. 10.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, della sanita'
e dell'industria, e' istituita al tal fine una commissione composta da: due
rappresentanti del Ministero dell'ambiente di cui uno con funzioni di
presidente; due
rappresentanti del Ministero della sanita'; due
rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
due
rappresentanti della Presidenza del Consiglio; sei
rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza Stato-regioni. - La
direttiva 96/61/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. del 10 ottobre 1996, n.
L257/26. Note all'art. 1: - Per
il testo dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si veda nelle note alle premesse. - Per
il testo dell'art. 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, vedasi nelle note al titolo. Note all'art. 2: - L'allegato
D al decreto legislativo n. 22/1997, e' il seguente: "Allegato
D (previsto dall'art. 7, comma 4) RIFIUTI PERICOLOSI AI SENSI DELL'ART. 1,
PARAGRAFO 4 DELLA DIRETTIVA 91/689/CEE Introduzione 1. I vari tipi di rifiuti
figuranti nell'elenco sono pienamente definiti dal codice a sei cifre per i
rifiuti e dalle rispettive sezioni a due cifre e a quattro cifre. 2.
L'inclusione nell'elenco non significa che il materiale o l'oggetto siano da
considerarsi rifiuti in tutti i casi. L'inclusione e' pertinente soltanto
quando venga soddisfatta la definizione di rifiuti ai sensi dell'articolo 1,
lettera a) della direttiva 75/442/CEE, purche' non si applichi l'articolo 2,
paragrafo 1, lettera b) della direttiva. 3.
I rifiuti precisati nell'elenco sono soggetti alle disposizioni della
direttiva 91/689/CEE, purche' non si applichi l'articolo 1, paragrafo 5 della
direttiva. 4.
Conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino della direttiva
91/689/CEE, i rifiuti, diversi da quelli elencati in appresso, che secondo
uno Stato membro presentino una o piu' caratteristiche indicate nell'allegato
III della direttiva 91/689/CEE sono pericolosi. Tutti questi casi saranno
notificati alla Commissione e verranno esaminati in vista della modifica
dell'elenco conformemente all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE". Note all'art. 3: - Gli
allegati H ed I del citato decreto n. 22/1997 sono i seguenti: "Allegato
H COSTITUENTI CHE RENDONO PERICOLOSI I RIFIUTI DELL'ALLEGATO G-2 QUANDO TALI
RIFIUTI POSSIEDONO LE CARATTERISTICHE DELL'ALLEGATO 1 (*) Rifiuti aventi come
costituenti: C1
Berillio, composti del berillio C2 Composti del vanadio C3 Composti del cromo
esavalente C4 Composti del cobalto C5 Composti del nickel C6 Composti del
rame C7 Composti dello zinco C8 Arsenico, composti dell'arsenico C9 Selenio,
composti del selenio C10 Composti dell'argento C11 Cadmio, composti del
cadmio C12 Composti dello stagno C13 Antimonio, composti dell'antimonio C14
Tellurio, composti del tellurio C15 Composti del bario, ad eccezione del
solfato di bario C16 Mercurio, composti del mercurio C17 Tallio, composti del
tallio C18 Piombo, composti del piombo C19 Solfuri inorganici C20 Composti
inorganici del fluoro, escluso il fluoruro di calcio C21 Cianuri inorganici
----- (*) Alcune ripetizioni rispetto ai tipi generici di rifiuti pericolosi
dell'allegato G sono fatte intenzionalmente. C22 I seguenti metalli alcalini
o alcalino-terrosi: litio, sodio, potassio, calcio, magnesio sotto forma non combinata
C23 Soluzioni acide o acidi sotto forma solida C24 Soluzioni basiche o basi
sotto forma solida C25 Amianto (polvere e fibre) C26 Fosforo, composti del
fosforo esclusi i fosfati minerali C27 Metallocarbonili C28 Perossidi C29
Clorati C30 Perclorati C31 Azoturi C32 PCB e/o PCT C33 Composti farmaceutici
o veterinari C34 Biocidi e sostanze fitosanitarie (ad esempio
antiparassitari, ecc.) C35 Sostanze infettive C36 Oli di creosoto C37
Isocianati, tiocianati C38 Cianuri organici (ad esempio: nitrilli, ecc.) C39
Fenoli, composti fenolati C40 Solventi alogenati C41 Solventi organici,
esclusi i solventi alogenati C42 Composti organo-alogenati, escluse le
sostanze polimerizzate inerti e le altre sostanze indicate nel presente
allegato C43 Composti aromatici, composti organici policiclici ed
eterociclici C44 Ammine alifatiche C45 Ammine aromatiche C46 Eteri C47
Sostanze di carattere esplosivo, escluse le sostanze indicate in altri punti
del presente allegato C48 Composti organici dello zolfo C49 Qualsiasi prodotto
della famiglia dei dibenzofurani policlorati C50 Qualsiasi prodotto della
famiglia delle dibenzo-paradiossine policlorate C51 Idrocarburi e loro
composti ossigenati azotati e/o solforati non altrimenti indicati nel
presente allegatoAllegato ICARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI H1
"Esplosivo": sostanze e preparati che possono esplodere per effetto
della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti piu' del
dinitrobenzene; H2
"Comburente": sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze,
soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica; H3-A
"Facilmente infiammabile": sostanze e preparati: liquidi
il cui punto di infiammabilita e' inferiore a 21 oC (compresi i liquidi
estremamente infiammabili), o, che a contatto con l'aria, a temperatura
ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o,
solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una
sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo
l'allontanamento della sorgente di accensione, o, gassosi che si infiammano a
contatto con l'aria a pressione normale, o, che, a contatto con l'acqua o
l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantita'
pericolose; H3-B
"Infiammabile": sostanze e preparati liquidi il cui punto di
infiammabilita' e' pari o superiore a 21 oC e inferiore o pari a 55 oC; H4
"Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto
immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose puo' provocare una
reazione infiammatoria; H5
"Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o
penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravita'
limitata; H6
"Tossico": sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati
molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea,
possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la
morte; H7
"Cancerogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione
o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;
H8
"Corrosivo": sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi,
possono esercitare su di essi un'azione distruttiva; H9
"Infettivo": sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine,
conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in
altri organismi viventi; H10 "Teratogeno": sostanze e preparati che, per
inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni
congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza; H11
"Mutageno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o
penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o
aumentarne la frequenza; H12
Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido,
sprigionano un gas tossico o molto tossico; H13
Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in
qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione
avente una delle caratteristiche sopra elencate; H14
"Ecotossico": sostanze e preparati che presentano o possono
presentare rischi immediati o differiti per uno o piu' settori dell'ambiente.
Nota all'art. 4: - Gli
articoli 27 e 28 del citato decreto n. 22/1997 sono i seguenti: "Art.
27 (Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli
impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti). - 1. I soggetti che
intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti,
anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente
per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la
documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso
dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di
salute e di sicurezza sul lavoro, e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba
essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale statale
ai sensi della normativa vigente, alla domanda e' altresi' allegata la
comunicazione del progetto all'autorita' competente ai predetti fini ed il
termine di cui al comma 3 resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia
sulla compatibilita' ambientale ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 8
luglio 1986, n. 349, e successive modifiche ed integrazioni. 2.
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la
regione nomina un responsabile dei procedimento e convoca una apposita
conferenza cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti,
e i rappresentanti degli enti locali interessati. Alla conferenza e' invitato
a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante
al fine di acquisire informazioni e chiarimenti. 3.
Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la conferenza: a)
procede alla valutazione dei progetti; b)
acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilita' del
progetto con le esigenze ambientali e territoriali; c)
acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di
compatibilita' ambientale; d)
trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla giunta regionale. 4.
Per l'istruttoria tecnica della domanda la regione puo' avvalersi degli
organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. 5.
Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza, e
sulla base delle risultanze della stessa, la giunta regionale approva il
progetto e autorizza la realizzazione dell'impianto. L'approvazione
sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di
organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione
stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico
comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed
indifferibilita dei lavori. 6.
Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi della
legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si
applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1985, n. 431. 7.
Le regioni emanano le norme necessarie per disciplinare l'intervento
sostitutivo in caso di mancato rispetto del termine complessivo di cui ai
commi 2, 3 e 5. 8.
Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la
realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio, che comportano
modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu' conformi
all'autorizzazione rilasciata. 9.
Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 puo' essere presentata domanda
di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero
di cui all'art. 28. In tal caso la regione autorizza le operazioni di
smaltimento e di recupero contestualmente all'adozione del provvedimento che
autorizza la realizzazione dell'impianto". "Art.
28 (Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero).
- 1. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti e'
autorizzato dalla regione competente per territorio entro novanta giorni dalla
presentazione della relativa istanza da parte dell'interessato.
L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per
garantire l'attuazione dei principi di cui all'art. 2, ed in particolare: a)
i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare; b)
i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilita' del
sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di
rifiuti ed alla conformita' dell'impianto al progetto approvato; c)
le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale; d)
il luogo di smaltimento; e)
il metodo di trattamento e di recupero; f)
i limiti di emissione in atmosfera, che per i processi di trattamento termico
dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico, non possono essere
meno restrittivi di quelli fissati per gli impianti di incenerimento dalle
direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE
del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre
1994, e successive modifiche ed integrazioni; g)
le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura
dell'impianto e ripristino del sito; h)
le garanzie finanziarie. i)
l'idoneita' del soggetto richiedente. 2.
I rifiuti pericolosi possono essere smaltiti in discarica solo se
preventivamente catalogati ed identificati secondo le modalita' fissate dal
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3.
L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per un periodo di cinque anni
ed e' rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni dalla scadenza
dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che
decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. 4.
Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti questi
non risultino conformi all'autorizzazione di cui all'art. 27, ovvero non
siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nell'atto di
autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui al comma 1, quest'ultima
e' sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso
tale termine senza che il titolare abbia provveduto a rendere quest'ultimo
conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione stessa e' revocata. 5.
Fatti salvi l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico da parte
dei soggetti di cui all'art. 12, ed il divieto di miscelazione, le
disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo
effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 6, comma 1,
lettera m). 6.
Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico,
trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati
dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. L'autorizzazione
delle operazioni di imbarco e di sbarco non puo' essere rilasciata se il
richiedente non dimostra ai avere ottemperato agli adempimenti di cui
all'art. 16, nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti. 7.
Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della sola
riduzione volumetrica, sono autorizzati, in via definitiva dalla regione ove
l'interessato ha la sede legale o la societa' straniera proprietaria
dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per
lo svolgimento delle singole campagne di attivita' sul territorio nazionale
l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto
deve comunicare alla regione nei cui territorio si trova il sito prescelto le
specifiche dettagliate relative alla campagna in attivita', allegando
l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'albo nazionale delle
imprese di gestione dei rifiuti, nonche' l'ulteriore documentazione
richiesta. La regione puo' adottare prescrizioni integrative oppure puo'
vietare l'attivita' con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della
stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o
della salute pubblica". Note all'art. 5: - Per
il testo degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, vedasi nelle note all'art. 4. - Per
il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 203, si vede nelle note al titolo. - L'art.
9, comma 3, del decreto legislativo n. 95 del 27 gennaio 1992 e' il seguente:
"Art.
9 (Combustione). - 1. Le imprese autorizzate ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, utilizzano gli oli usati
come combustibili previo inoltro alla competente autorita' regionale di una
dichiarazione attestante i quantitativi degli oli da impiegare ed il rispetto
dei presupposti e dei limiti di emissione previsti dall'allegato A al
presente decreto, nonche' il possesso dei requisiti previsti dalle norme
tecniche emanate ai sensi dell'art. 4, comma 3. L'autorita' regionale puo',
entro venti giorni dal ricevimento della dichiarazione, sospendere o negare
l'utilizzazione richiesta nell'ambito della potesta' prescritta di cui al
citato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Resta
ferma la competenza del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, nei casi di cui all'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. 2.
E' vietata la combustione degli oli usati in impianti di potenzialita'
termica inferiore a 6 MW. 3.
E' vietata la combustione degli oli usati contenenti PCB e PCT in
concentrazione superiore a quanto previsto all'art. 3, comma 4. La
dichiarazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da idonea
certificazione sul contenuto di PCB e PCT nella partita destinata alla
combustione". Nota all'art. 6: - L'art.
5 della direttiva 91/692/CEE e' il seguente: "Art.
5. - Il testo seguente delle disposizioni menzionate nell'allegato VI e'
sostituito dal testo seguente: "Ogni
tre anni gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni
sull'applicazione della presente direttiva nel contesto di una relazione
settoriale corcernente anche le altre direttive comunitarie pertinenti. Tale
relazione e' elaborata sulla base di un questionario o di uno schema
elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'art. 6 della
direttiva 91/692/CEE. Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati
membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplano dalla relazione. La
relazione e' trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del
periodo di tre anni da essa contemplato. La
prima relazione contempla il periodo dal 1995 al 1997 compreso. La
Commissione pubblica una relazione comunitaria sull'applicazione della
direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri
". Nota all'art. 7: - Il decreto
legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, reca: "Attuazione
della direttiva 90/313/CEE, concernente la liberta' di accesso alle
informazioni in materia di ambiente". Note all'art. 8: - L'art.
21 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimenti
amministrativi e diritto di accesso a documenti amministrativi) e' il
seguente: "Art.
21. - 1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20
l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni
non e' ammessa la conformazione dell'attivita' e dei suoi effetti a legge o
la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante e' punito con
la sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale, salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato. 2.
Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attivita' in
carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformita' di esso si
applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attivita' al
sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque,
in contrasto con la normativa vigente". - L'art.
28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' il seguente: "Per
l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, si veda nelle note al titolo". - Si
riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95
(Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione
degli oli usati): "Art.
9 (Combustione). - 1. Le imprese autorizzate ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, utilizzano gli oli usati
come combustibili previo inoltro alla competente autorita' regionale di una
dichiarazione attestante i quantitativi degli oli da impiegare ed il rispetto
dei presupposti e dei limiti di emissione previsti dall'allegato A al
presente decreto, nonche' il possesso dei requisiti previsti dalle norme
tecniche emanate ai sensi dell'art. 4, comma 3. L'autorita' regionale puo',
entro venti giorni dal ricevimento della dichiarazione, sospendere o negare
l'utilizzazione richiesta nell'ambito della potesta' prescrittiva di cui al
citato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Resta
ferma la competenza del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, nei casi di cui all'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. 2.
E' vietata la combustione degli oli usati in impianti di potenzialita'
termica inferiore a 6 MW. 3.
E' vietata la combustione degli oli usati contenenti PCB e PCT in
concentrazione superiore a quanto previsto all'art. 3, comma 4. La
dichiarazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da idonea certificazione
sul contenuto di PCB e PCT nella partita destinata alla combustione". Note all'allegato 1: - Il
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, reca: "Disposizioni
sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della
direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole". - Per
l'argomento del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vedasi nelle note
al titolo. Note all'allegato 2: - Per
il testo dell'art. 3, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, vedasi nelle note al titolo. - Per
l'argomento del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vedasi nelle note
al titolo. Note all'allegato 3: - Per il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, vedasi nelle note al
titolo. |