Pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - Serie generale n. 252 del 28 ottobre 1998 Decreto
4 agosto 1998, n. 372 Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del catasto
dei rifiuti. IL
MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la
legge 21 gennaio 1994, n. 61, di conversione del decreto-legge 4 dicembre
1993, n. 496, recante:"Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei
controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente"; Considerato
che ai sensi della citata legge 21 gennaio 1964, n. 61, le attivita'
tecnico-scientifiche dell'ANPA consistono, tra l'altro: a) "nella raccolta
sistematica, anche informatizzata, e nella integrale pubblicazione di tutti i
dati sulla situazione ambientale, anche attraverso la realizzazione del
sistema informativo e di monitoraggio ambientale in raccordo con i Servizi
tecnici nazionali"; b) "nella elaborazione di
dati e di informazioni di interesse ambientale, nella diffusione dei dati
sullo stato dell'ambiente, nella elaborazione, verifica e promozione di
programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale"; c) "nella cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente
e con l'istituto statistico delle Comunita' europee (EUROSTAT), nonche' con
le organizzazione internazionali operanti nel settore della salvaguardia
ambientale"; Vista la
legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante norme per la semplificazione degli
adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche'
per l'attuazione del sistema di eco gestione e di audit ambientale; Visto il
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle
direttive 91/156/CEE sui rifiuti 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio; Visto in
particolare l'articolo 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
che disciplina la riorganizzazione del catasto dei rifiuti istituito dal
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella
legge 9 novembre 1988, n. 475, recante disposizioni urgenti in materia di
smalti mento dei rifiuti industriali; Considerato
che ai sensi del comma 5 del predetto articolo 11, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
elabora i dati, evidenziando le tipologie e le quantita' dei rifiuti
prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonche' gli impianti
di recupero e di smalti mento in esercizio, e ne assicura la pubblicita'; Visto
l'accordo di programma stipulato in data 24 gennaio 1997 tra l'ANPA e
l'UNIONCAMERE; Visto
l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano; Udito il
parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 1 giugno 1998; Vista la
comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla nota del
29 luglio 1998 numero prot. UL/98/14957; A D O T T
A il
presente regolamento: Articolo
1 1. Il
catasto dei rifiuti e' organizzato in una sezione nazionale, che ha sede in
Roma presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e in
sezioni regionali o delle province autonome presso le corrispondenti Agenzie
regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA).
Ove tali strutture non siano state ancora costituite, nelle more
dell'istituzione delle strutture stesse, in via transitoria le sezioni
regionali sono istituite presso la regione. AVVERTENZA: Il testo
delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti. Note alle
premesse. - Il
testo dell'art. 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione
delle direttive n. 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi
e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi), e' il seguente: "Art. 11 (Catasto dei
rifiuti). – 1. Entro cento venti giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 12
della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede con proprio decreto alla
riorganizzazione del Catasto dei rifiuti istituito ai sensi dell'art. 3 del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive modificazioni, in modo da
assicurare un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato, anche
ai fini della pianificazione delle connesse attivita' di gestione, sulla base
del sistema di raccolta dei dati relativi alla gestione dei rifiuti di cui
alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, utilizzando la nomenclatura prevista nel
Catalogo europeo dei rifiuti istituito con decisione della Commissione delle
Comunita europee del 20 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee n. 5 del 7 gennaio 1994. 2. Il Catasto e' articolato
in una sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Agenzia nazionale per
la protezione dell'ambiente (ANPA) e in sezioni regionali o delle province
autonome presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle province autonome
per la protezione dell'ambiente (ARPA) e, ove tali Agenzie non siano ancora
costituite, presso la Regione. 3. Chiunque effettua a
titolo professionale attivita' di raccolta e di trasporto di rifiuti,
compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le
operazioni di recupero e di smalti mento dei rifiuti, nonche' le imprese e
gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che
producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed
artigianali di cui all'art. 7, comma 3, lettere c) e d), sono tenuti a
comunicare annualmente con le modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994,
n. 70, le quantita' e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti,
recuperati e smaltiti. Sono esonerati da tale obbligo, limitatamente alla
produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani di cui
all'art. 2083 del codice civile che non hanno piu' di tre dipendenti. Nel
caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio
pubblico di raccolta, la comunicazione e' effettuata dal gestore del
servizio. 4. I comuni, o loro
consorzi o comunita' montane ovvero aziende speciali con finalita' di smalti
mento dei rifiuti urbani e assimilati comunicano annualmente secondo le
modalita' previste della legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti
informazioni relative all'anno precedente: a) la quantita' dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio; b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti,
specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantita' dei rifiuti
gestiti da ciascuno; c) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli
investimenti per le attivita' di gestione dei rifiuti, nonche' i proventi
della tariffa di cui all'art. 49; d) i dati relativi alla raccolta differenziata. 5. Le Sezioni regionali e
provinciali e delle Province autonome del Catasto provvedono all'elaborazione
dei dati ed alla successiva trasmissione alla sezione nazionale entro 30
giorni dal ricevimento, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 25 gennaio
1994, n. 70, delle informazioni di cui ai commi 3 e 4. L'ANPA elabora i dati,
evidenziando le tipologie e le quantita' dei rifiuti prodotti, raccolti,
trasportati, recuperati e smaltiti, nonche' gli impianti di smalti mento e di
recupero in esercizio, e ne assicura la pubblicita'. 6. Fino all'emanazione del
decreto di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in
materia. 7. La riorganizzazione del
Catasto di cui ai commi 1 e 2 non deve comportare oneri ulteriori ed
aggiuntivi per il bilancio dello Stato". - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "3. Con decreto
ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza
del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Articolo
2 1. La base
informativa del Catasto dei rifiuti e' attuata e aggiornata con periodicita'
tipicamente pari all'annualita', attraverso: a) i dati relativi alle quantita' ed alle
caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti
comunicati con le modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, ai
sensi dell'articolo 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; b) i dati relativi alle autorizzazioni regionali
e alla iscrizione di cui agli articoli 27, 2X, 30, 31, 32 e 33, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, trasmessi alla sezione nazionale ai
sellai dei commi 5 e dell'articolo 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 61; c)
ulteriori dati assunti o elaborati di cui l'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente (ANPA) disporra' attraverso la propria attivita' di
gestione dell'informazione di interesse ambientale. 2.
L'Agenzia nazionale per protezione dell'ambiente (ANPA) stabilisce in
collaborazione con le regioni le elaborazioni da effettuarsi sui dati
relativi alle dichiarazioni di cui al Modello unico di dichiarazione (MUD)
previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, i diversi livelli di
elaborazione, le modalita' per la validazione dei dati, nonche' il modello
per l'acquisizione dei dati di cui al comma 1, lettera h), del presente
articolo. 3. Le
sezioni regionali e provinciali e delle province autonome del catasto
provvedono, sulla base delle modalita' stabilite al comma 2, all'elaborazione
dei dati di cui al comma 1, lettera a), e alla successiva trasmissione alla
Sezione nazionale. 4.
L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) elabora i dati, di
cui al comma 1, evidenziando le tipologie e le quantita' dei rifiuti
prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonche' gli impianti
di smalti mento e di recupero in esercizio, e ne assicura la trasmissione ai
soggetti competenti, anche ai fini di attivita' di pianificazione e
controllo, nonche' la pubblicita'. Note
all'art. 2. - Si
riporta il testo degli articoli 27, 28, 30, 31, 32 e 33 del citato decreto
legislativo n. 22/1997: "Art. 27 (Approvazione
del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smalti
mento e di recupero dei rifiuti). 1. I soggetti che intendono
realizzare nuovi impianti di smalti mento o di recupero di rifiuti, anche
pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per
territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la
documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso
dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di
salute e di sicurezza sul lavoro, e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere
sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale statale ai
sensi della normativa vigente, alla domanda e' altresi' allegata la
comunicazione del progetto all'autorita' competente ai predetti fini ed il
termine di cui al comma 3 resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia
sulla compatibilita' ambientale ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 8
luglio 1986, n. 349, e successive modifiche ed integrazioni. 2. Entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione nomina un
responsabile del procedimento e convoca una apposita conferenza cui
partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti, e i
rappresentanti degli enti locali interessati. Alla conferenza e' invitato
a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante
al fine di acquisire informazioni e chiarimenti 3. Entro novanta giorni dalla
sua convocazione, la conferenza: a) procede alla valutazione dei progetti; b) acquisisce e valuta tutti gli elementi
relativi alla compatibilita' del progetto con le esigenze ambientali e
territoriali; c) acquisisce, ove previsto dalla normativa
vigente, la valutazione di compatibilita' ambientale; d) trasmette le proprie conclusioni con i
relativi atti alla giunta regionale. 4. Per l'istruttoria
tecnica della domanda la regione puo' avvalersi degli organismi individuati
ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. 5. Entro trenta giorni dal
ricevimento delle conclusioni della conferena, e sulla base delle risultanze
della stessa, la giunta regionale approva il progetto e autorizza la
realizzazione dell'impianto. L'approvazione sostituisce
ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi
regionali, provinciali e comunali. L'approvazione stessa
costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e
comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita'
dei lavori. 6. Nel caso in cui il
progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno
1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985 n. 431, si applicano le disposizioni
di cui al comma 9 dell'art. 82 dei decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 1985, n.
312, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. 7. Le regioni emanano le
norme necessarie per disciplinare l'intervento sostitutivo in caso di mancato
rispetto del termine complessivo di cui ai commi 2 3 e 5. 8. Le procedure di cui al
presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti
sostanziali in corso di esercizio, che comportano modifiche a seguito delle
quali gli impianti non sono piu' conformi all'autorizzazione rilasciata. 9. Con testualmente alla
domanda di cui al comma 1 puo' essere presentata domanda di autorizzazione
all'esercizio delle operazioni di smalti mento e di recupero di cui all'art.
28. In tal caso la regione autorizza le operazioni di smalti mento e di recupero
con testualmente all'adozione del provvedimento che autorizza la
realizzazione dell'impianto". pianto". "Art. 28
(Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero).- 1. L'esercizio delle
operazioni di smalti mento e di recupero dei rifiuti e' autorizzato dalla
regione competente per territorio entro novanta giorni dalla presentazione
della relativa istanza da parte dell'interessato. L'autorizzazione individua
le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi
di cui all'art. 2, ed in particolare: a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da
smaltire o da recuperare; b) i requisiti tecnici, con particolare
riferimento alla compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate, ai
tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformita' dell'impianto
al progetto approvato; c) le
precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale; d) il luogo di smalti mento; e) il metodo di trattamento e di recupero; f) i limiti di emissione in atmosfera, che
per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da
recupero energetico, non possono essere meno restrittivi di quelli fissati
per gli impianti di incenerimento dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del
Consiglio del 8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989,
94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e successive modifiche ed
integrazioni; g) le prescrizioni per le operazioni di messa in
sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito; h) le garanzie finanziarie; i) l'idoneita' del
soggetto richiedente. 2. I rifiuti pericolosi
possono essere smaltiti in discarica solo se preventivamente catalogati ed
identificati secondo le modalita' fissate dal Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro della sanita', entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. 3. L'autorizzazione di cui
al comma 1 e' concessa per un periodo di cinque anni ed e' rinnovabile. A
tale fine, entro centottanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, deve
essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della
scadenza dell'autorizzazione stessa. 4. Quando a seguito di
controlli successivi all'avviamento degli impianti questi non risultino
conformi all'autorizzazione di cui all'art. 27, ovvero non siano soddisfatte
le condizioni e le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione
all'esercizio delle operazioni di cui al comma 1, quest'ultima e' sospesa,
previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine
senza che il titolare abbia provveduto a rendere quest'ultimo conforme
all'autorizzazione, l'autorizzazione stessa e' revocata. 5. Le disposizioni del
presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel
rispetto delle condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera m), che e'
soggetto unicamente agli adempimenti dettati con riferimento al registro di
carico e scarico di cui all'art. 12 ed al divieto di miscelazione di cui
all'art. 9. Per il deposito temporaneo in stabilimenti localizzati nelle
isole minori i termini di cui ai punti 2 e 3, della lettera m), comma 1,
dell'art. 6, sono elevati ad un anno. 6. Il controllo e
l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e
maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche
disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. L'autorizzazione delle
operazioni di imbarco e di sbarco non puo' essere rilasciata se il
richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui
all'art. 16 sul trasporto transfrontaliero di rifiuti. 7. Gli impianti mobili di
smalti mento o di recupero, ad esclusione della sola riduzione volumetrica,
sono autorizzati, in via definitiva dalla regione ove l'interessato ha la
sede legale o la societa' straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di
rappresentanza. Per lo svolgimento delle
singole campagne di attivita' sul territorio nazionale l'interessato, almeno
sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla
regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche
dettagliate relative alla campagna di attivita', allegando l'autorizzazione
di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese di gestione
dei rifiuti, nonche' l'ulteriore documentazione richiesta. La regione puo' adottare
prescrizioni integrative oppure puo' vietare l'attivita' con provvedimento
motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia
compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica". "Art. 30 (Imprese
sottoposte ad iscrizione). – 1. L'Albo nazionale delle
imprese esercenti servizi di smalti mento dei rifiuti istituito ai sensi
dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, assume la denominazione
di Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di
seguito denominato Albo, ed e' articolato in un comitato nazionale, con sede
presso il Ministero dell'ambiente, ed in Sezioni regionali, istituite presso
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi
di regione. I componenti del Comitato nazionale e delle sezioni regionali
durano in carica cinque anni. 2. Il Comitato nazionale
dell'Albo ha potere deliberante ed e' composto da 15 membri esperti nella
materia nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e designati
rispettivamente: a) due dal Ministro dell'ambiente, di cui uno
con funzioni di Presidente; b) uno dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, con funzioni di vicepresidente; c) uno dal Ministro della sanita'; d) uno dal Ministro dei trasporti e della
navigazione; e) tre dalle Regioni; f) uno dell'Unione italiana delle Camere
di Commercio; g) sei dalle categorie economiche, di cui due
delle categorie degli auto trasportatori. 3. Le sezioni regionali
dell'Albo sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente da emanarsi
entro cento venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e sono composte: a) dal presidente della camera di
commercio o da un membro del Consiglio camerale all'uopo designato, con
funzioni di presidente; b) da un funzionario o dirigente esperto in
rappresentanza della giunta regionale con funzioni di vicepresidente; c) da un funzionario o dirigente esperto
in rappresentanza delle province designato dall'Unione regionale delle
province; d) da un'esperto designato dal Ministro
dell'ambiente. 4. Le imprese che svolgono
a titolo professionale attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti e le
imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, anche se da esse
prodotti, nonche' le imprese che intendono effettuare attivita' di bonifica
dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed
intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smalti mento e di
recupero di titolarita' di terzi, e di gestione di impianti mobili di smalti
mento e di recupero di rifiuti, devono essere iscritte all'Albo. L'iscrizione
deve essere rinnovata ogni cinque anni e sostituisce l'autorizzazione
all'esercizio delle attivita' di raccolta, di trasporto, di commercio e di
intermediazione dei rifiuti; per le altre attivita' l'iscrizione abilita alla
gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del
presente decreto. 5. L'iscrizione di cui al
comma 4 ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di
annullamento dell'iscrizione, nonche' l'accettazione delle garanzie
finanziarie sono deliberati dalla sezione regionale dell'Albo della regione
ove ha sede legale l'interessato, in conformita' alla normativa vigente ed
alle direttive emesse dal Comitato nazionale. 6. Con decreti del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dei trasporti e della navigazione e del Tesoro, da adottarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le
attribuzioni e le modalita' organizzative dell'Albo, nonche' i requisiti, i
termini, le modalita' ed i diritti d'iscrizione, le modalita' e gli importi
delle garanzie finanziarie, che devono essere prestate a favore dello Stato
dalle imprese di cui al comma 4, in conformita' ai seguenti principi: a) individuazione di requisiti univoci
per l'iscrizione, al fine di semplificare le procedure; b) coordinamento con la vigente normativa
sull'autotrasporto, in coerenza con la finalita' di cui alla lettera a); c) trattamento uniforme dei componenti delle
Sezioni regionali, per garantire l'efficienza operativa; d) effettiva copertura delle spese attraverso i
diritti di segreteria e i diritti annuali d'iscrizione. 7. In attesa
dell'emanazione dei decreti, di cui ai commi 2 e 3 continuano ad operare,
rispettivamente, il Comitato nazionale e le Sezioni regionali dell'Albo
nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui
all'art. 1 del decreto-legge 31 agosto 1987 n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla, legge 29 ottobre 1987 n. 441. L'iscrizione all'Albo e'
deliberata ai sensi della legge 11 novembre 1996, n. 575. 8. Fino all'emanazione dei
decreti di cui al comma 6 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. 9. Restano valide ed
efficaci le iscrizioni effettuate e le domande d'iscrizione presentate
all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti
di cui all'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 e successive modificazioni
ed integrazioni e delle relative disposizioni di attuazione, alla data di
entrata in vigore del presente decreto. 10. Il possesso dei
requisiti di idoneita' tecnica e di capacita' finanziaria per l'iscrizione
all'Albo delle aziende speciali, dei consorzi e delle societa' di cui
all'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano i servizi di
gestione dei rifiuti, e' garantito dal comune. L'iscrizione all'Albo e'
effettuata sulla base di apposita comunicazione di inizio di attivita' del
comune alla sezione regionale dell'Albo territorialmente competente ed e'
efficace solo per le attivita' svolte nell'interesse del comune medesimo o
dei consorzi ai quali il Comune stesso partecipa. 11. Avverso i provvedimenti
delle sezioni regionali dell'Albo gli interessati possono promuovere, entro
trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato
nazionale dell'Albo. 12. Alla segreteria
dell'Albo e' destinato personale comandato da amministrazioni dello Stato ed
enti pubblici, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro del Tesoro. 13. Agli oneri per il
funzionamento del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali si provvede
con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali
d'iscrizione, secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro
dell'ambiente 20 dicembre 1993 e successive modifiche. 14. Il decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 407, non si applica alle domande
di iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo. 15. Per le attivita' di cui
al comma 4, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915, in scadenza, sono prorogate, a
cura delle amministrazioni che le hanno rilasciate, fino alla data di efficacia
dell'iscrizione all'Albo o a quella della decisione definitiva sul
provvedimento di diniego di iscrizione. Le stesse amministrazioni adottano i
provvedimenti di diffida, di variazione, di sospensione o di revoca delle
predette autorizzazioni. 16. Le imprese che
effettuano attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti individuati ai sensi
dell'art. 33, ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, non
sono sottoposte alle garanzie finanziarie di cui al comma 6 e sono iscritte
all'Albo previa comunicazione di inizio di attivita' alla sezione regionale
territorialmente competente. Detta comunicazione deve
essere rinnovata ogni due anni e deve essere corredata da una relazione dalla
quale risultino i seguenti elementi: a) la quantita', la natura, l'origine e la
destinazione dei rifiuti; b) la frequenza media della raccolta; c) la rispondenza delle caratteristiche tecniche
e della tipologia del mezzo utilizzato ai requisiti stabiliti dall'Albo per
il trasporto dei rifiuti; d) il possesso dei requisiti soggettivi previsti
dalla normativa vigente. 17. Alla comunicazione di
cui al comma 16 si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 7
agosto 1990, n. 241". "Art. 31
(Determinazione delle attivita' e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione
alle procedure semplificate). – 1. Le procedure
semplificate devono comunque garantire un elevato livello di protezione
ambientale e controlli efficaci. 2. Con decreti del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanita', e, per i rifiuti agricoli e le attivita'
che danno vita ai fertilizzanti, di concerto con il Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali, sono adottate per ciascun tipo di attivita'
le norme, che fissano i tipi e le quantita' di rifiuti, e le condizioni in
base alle quali le attivita' di smaltimento di rifiuti non pericolosi
effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le
attivita' di recupero di cui all'allegato C) sono sottoposte alle procedure
semplificate di cui agli articoli 32 e 33. Con la medesima procedura
si provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni. 3. Le norme e le condizioni
di cui al comma 2 sono individuate entro cent ottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e devono garantire che i tipi o le
quantita' di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smalti mento o di recupero
siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non
recare pregiudizio all'ambiente. In particolare per accedere alle procedure
semplificate le attivita' di trattamento termico e di recupero energetico
devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni: a) siano utilizzati combustibili da rifiuti
urbani oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee; b) i limiti di emissione non siano meno
restrittivi di quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento dei rifiuti
dalle direttive comunitarie n. 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989,
n. 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, n. 94/67/CE del Consiglio del
16 dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto del
Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24; c) sia garantita la produzione di una quota
minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile
calcolata su base annuale. 4. La emanazione delle
norme e delle condizioni di cui al comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i
rifiuti indicati nella lista verde di cui all'allegato II del regolamento CEE
n. 259/93, e successive modifiche ed integrazioni. 5. Per la tenuta dei
registri di cui agli articoli 32, comma 3, e 33 comma 3, e l'effettuazione
dei controlli periodici, l'interessato e' tenuto a versare alla provincia un
diritto di iscrizione annuale determinato in relazione alla natura
dell'attivita' con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro. 6. La costruzione di
impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle condizioni, delle
prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 e' disciplinata dal
D.P.R 24 maggio 1988, n. 203, e dalle altre disposizioni che regolano la
costruzione di impianti industriali. L'autorizzazione
all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non
individuati ai sensi del presente articolo resta comunque sottoposta alle
disposizioni di cui agli artt. 27 e 28. 7. Alle denunce c alle
domande disciplinate dal presente Capo si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1992, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni. Si applicano, altresi',
le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990 n. 241". "Art. 32
(Autosmaltimento). – 1. A condizione che siano
rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi
dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 31, le attivita' di smalti mento di rifiuti non
pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono
essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di
attivita' alla provincia territorialmente competente. 2. Le norme tecniche di cui
al comma 1 prevedono in particolare: a) il tipo, la quantita', e le caratteristiche
dei rifiuti da smaltire; b) il ciclo di provenienza dei rifiuti; c) le condizioni per la realizzazione e
l'esercizio degli impianti; d) le caratteristiche dell'impianto di
smaltimento; e) la qualita' delle emissioni nell'ambiente. 3. La provincia iscrive in
un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di
attivita' ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la
sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine alla
comunicazione di inizio di attivita' e' allegata una relazione dalla quale
deve risultare: a) il rispetto delle condizioni e delle norme
tecniche specifiche di cui al comma 1; b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza
e delle procedure autorizzati ve previste dalla normativa vigente. 4. Qualora la provincia
accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al
comma 1 dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di
prosecuzione dell'attivita', salvo che l'interessato non provveda a
conformare alla normativa vigente dette attivita' ed i suoi effetti entro il
termine prefissato dall'amministrazione. l'amministrazione. 5. La comunicazione di cui
al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di
modifica sostanziale delle operazioni di autosmaltimento. 6. Restano sottoposte alle
disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 le attivita' di autosmaltimento di
rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti". "Art. 33 (Operazioni
di recupero). – 1. A condizione che siano
rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi
dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 31, l'esercizio delle operazioni di recupero dei
rifiuti possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione
di inizio di attivita' alla provincia territorialmente competente. 2. Le condizioni e le norme
tecniche di cui al comma 1, in relazione a ciascun tipo di attivita',
prevedono in particolare: a) per i rifiuti non pericolosi: 1) le quantita' massime impiegabili; 2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche
dei rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle quali le
attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente
articolo; 3) le prescrizioni necessarie per assicurare
che, in relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai metodi di
recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare
pregiudizio all'ambiente; b) per i rifiuti pericolosi: 1) le quantita' massime impiegabili; 2) provenienza, i tipi e caratteristiche dei
rifiuti; 3) le condizioni specifiche riferite ai valori
limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di
emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attivita' e di impianto
utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in sito; 4) altri requisiti necessari per effettuare
forme diverse di recupero; 5) le prescrizioni necessarie per assicurare
che, in relazione al tipo ed alle quantita' di sostanze pericolose contenute
nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. 3. La provincia iscrive in
un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di
attivita' ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la
sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine alla
comunicazione di inizio di attivita' e' allegata una relazione dalla quale
deve risultare: a) il rispetto delle norme tecniche e delle
condizioni specifiche di cui al comma 1; b) il possesso dei requisiti soggettivi
richiesti per la gestione dei rifiuti; c) le attivita' di recupero che si intendono
svolgere; d) stabilimento, capacita' di recupero e ciclo
di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad
essere recuperati; perati; e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti
derivanti dai cicli di recupero. 4. Qualora la provincia
accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al
comma 1 dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di
prosecuzione dell'attivita', salvo che l'interessato non provveda a conformare
alla normativa vigente dette attivita' ed i suoi effetti entro il termine
prefissato dall'amministrazione. l'amministrazione. 5. La comunicazione di cui
al comma 1 deve essere rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica
sostanziale delle operazioni di recupero. 6. Sino all'adozione delle
norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 e comunque non oltre cent
ottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le
procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano a chiunque effettui operazioni
di recupero dei rifiuti elencati rispettivamente nell'allegato 3 al decreto
del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, e
nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995,
n. 24, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute; a tal fine si
considerano valide ed efficaci le comunicazioni gia' effettuate alla data di
entrata in vigore del presente decreto. 7. La procedura
semplificata di cui al presente articolo sostituisce, limitatamente alle
variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti
individuati, l'autorizzazione di cui all'art. 15, lettera a) del D.P.R 24
maggio 1988, n. 203. 8. Le disposizioni
semplificate del presente articolo non si applicano alle attivita' di
recupero dei rifiuti urbani, ad eccezione: a) delle attivita' di riciclaggio e di recupero
di materia prima e di produzione di compost di qualita' dai rifiuti
provenienti da raccolta differenziata; b) delle attivita' di trattamento dei rifiuti
urbani per ottenere combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle
norme tecniche di cui al comma 1; c) dell'impiego di combustibile da rifiuto nel
rispetto delle specifiche ssrme tecniche adottate ai sensi del comma 1, che
stabiliscono in particolare la composizione merceologica e le caratteristiche
qualitative del combustibile da rifiuto ai sensi della lettera p) dell'art.
6. 9. Fermi restando il
rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui all'art. 31, comma 3, e
dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti
nonche' fatta salva l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili
sanitari e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente determina
modalita', condizioni e misure relative alla concessione di incentivi
finanziari previsti da disposizioni legislative all'utilizzazione dei rifiuti
come combustibile per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del
prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali
elettriche di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di
trattamento finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti. 10. I rifiuti non
pericolosi individuati con apposite norme tecniche ai sensi del comma 1 che
vengono utilizzati in operazioni non comprese tra quelle di cui all'allegato
C sono sottoposti unicamente alle disposizioni di cui agli articoli 10 comma
3, 11, 12, e 15, nonche' alle relative norme sanzionatorie. 11. Alle attivita' di cui
ai commi precedenti si applicano integralmente le norme ordinarie per lo
smalti mento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo ed
oggettivo al recupero. 12. Le condizioni e le
norme tecniche relative ai rifiuti pericolosi di cui al comma 1 sono
comunicate alla Commissione dell'Unione europea tre mesi prima della loro
entrata in vigore". - Si riporta l'art. 1 del decreto-legge 4
dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei
controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21
gennaio 1994, n. 61: "Art. 1 (Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente). - 1. E istituita l Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), che svolge: a) le attivita' tecnico-scientifiche di cui
all'art. 01, comma 1, di interesse nazionale; b) Ic attivita' di indirizzo e coordinamento
tecnico nei confronti delle Agenzie di cui all'art. 03 allo scopo di rendere
omogenee sul piano nazionale le metodologie operative per l'esercizio delle
competenze ad esse spettanti: c) le attivita' di consulenza e supporto
tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente e, tramite convenzione, di
altre amministrazioni ed enti pubblici. 2. L'ANPA fornisce al
Ministro dell'ambiente tutti gli elementi tecnici e documentali in proprio
possesso nonche' le elaborazioni utili per la predisposizione della relazione
sullo stato dell'ambiente di cui all'art. 1, comma 6, della legge 8 luglio
1986, n. 349. 3. L'ANPA stipula con le
regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano apposite
convenzioni che prevedono la specializzazione di talune strutture tecniche
delle Agenzie di cui all'art. 03, al fine di assicurare sull'intero
territorio nazionale il piu' efficace espletamento delle sue funzioni. 4. L'ANPA, anche sulla base
di indicazioni espresse dal Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, stipula con il Ministro dell'ambiente e con l'Ente
per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) apposita convenzione
per l'individuazione delle attivita' di ricerca, finalizzate all'espletamento
dei compiti dell'Agenzia, che l'ENEA dovra' svolgere sulla base di accordi di
programma ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a), della legge 25 agosto
1991, n. 282. Per la medesima finalita' l'ANPA stipula accordi di programma
con enti e istituzioni di ricerca pubblici e privati. 5. Le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonche' gli enti pubblici, territoriali
e locali e le societa' per azioni operanti in regime di concessione
esclusiva, che comunque raccolgano dati nel settore ambientale, devono
trasmetterli all'ANPA, secondo le modalita' stabilite con il regolamento di
cui all'art. 1ter, ter, comma 5. 6. Entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto con apposito accordo di programma stipulato dall'ANPA con
l'Unioncamere, vengono stabilite le modalita' per l'integrazione con i dati
ambientali riguardanti il sistema delle imprese, la cui raccolta e
informatizzazione spetta alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura. 7. L'ANPA, anche sulla base
di apposite direttive del Ministro dell'ambiente, predispone un programma
triennale della propria attivita'. Nell'ambito di tale programma il consiglio
di amministrazione dell'Agenzia adotta ogni anno il piano di lavoro. 8. L'ANPA fa parte del
Sistema statistico nazionale". Articolo
3 1. Il
catasto dei rifiuti e' supportato da strumenti di tipo informatico Inter
connessi su rete nazionale ed e' articolato in banche dati, di cui una
anagrafica denominata "banca dati delle dichiarazioni", contiene le
dichiarazioni presentate dai soggetti obbligati di cui all'articolo 11, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, m 22. Nota
all'art. 3. - Per il testo dell'art. 11 del D.Lgs. n.
22/1997 vedi nelle note alle premesse. Articolo
4 1. Per la
gestione delle banche dati e la loro distribuzione su rete nazionale"
l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e le Agenzie
regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA)
utilizzano la rete del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA) e del
Sistema informativo regionale ambientale (SIRA) e possono avvalersi, sulla
base dell'accordo di programma di cui all'articolo 1, sesto comma, della
legge 21 gennaio 1994, n. 62, della rete telematica delle camere di
commercio. Nota
all'art. 4. - Per il testo del sesto comma dell'art. 1
della legge n. 61/1994 vedi nelle note all'art. 2. Articolo
5 1. Le
Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente
(ARPA) comunicano all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
(ANPA) ulteriori elaborazioni statistiche da loro prodotte autonomamente ai
sensi dell'articolo 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61. Nota
all'art. 5. - Per il testo dell'art. 1 della legge n.
61/1994 vedi nelle note all'art. 2. Articolo
6 1. Il
diritto di accesso alle informazioni contenute nelle "banche dati delle
dichiarazioni" e in quella statistica predisposta ai sensi della legge
25 gennaio 1994, n. 70, previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.
39, di attuazione della direttiva 90/313/CE, si esercita nei confronti delle
regioni, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), delle
Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente
(ARPA) e delle camere di commercio, ove ricorrano le condizioni di cui
all'articolo 4. Note
all'art. 6 - La legge n. 70/1994 e' citata nelle premesse
del presente decreto. - Il D.Lgs. n. 39/1997 reca: "Attuazione
della direttiva n. 90/313/CEE, concernente la liberta' di accesso alle
informazioni in materia di ambiente". Articolo
7 1. Ai fini
della compilazione del Modello unico di dichiarazione (MUD) di cui alla legge
25 gennaio 1994 n. 70, deve essere utilizzato il manuale di transcodifica
allegato al presente decreto. Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Nota
all'art. 7 - La legge n. 70/1994 e citata nelle premesse
del presente decreto. Roma, 4
agosto 1998 Il
Ministro. RONCHI Visto, il
Guardasigilli. FLICK Registrato
alla Corte dei conti il 14 ottobre 1998 Registro
n. 1 Ambiente, foglio n. 245 ---* Per
il restante Manuale di transcodifica *--- ---* si fa riferimento al supporto
cartaceo del Suppl. Ord. *--- ---* n. 180 alla G. U. n. 252 del 28 ottobre
1998 * |