Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  della Repubblica Italiana - Serie generale n. 252 del 28 ottobre 1998

Decreto  4 agosto 1998, n. 372

Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del catasto dei rifiuti.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 61, di conversione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante:"Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente";

Considerato che ai sensi della citata legge 21 gennaio 1964, n. 61, le attivita' tecnico-scientifiche dell'ANPA consistono, tra l'altro:

a) "nella raccolta sistematica, anche informatizzata, e nella integrale pubblicazione di tutti i dati sulla situazione ambientale, anche attraverso la realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale in raccordo con i Servizi tecnici nazionali";

b) "nella elaborazione di dati e di informazioni di interesse ambientale, nella diffusione dei dati sullo stato dell'ambiente, nella elaborazione, verifica e promozione di programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale";

c)  "nella cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente e con l'istituto statistico delle Comunita' europee (EUROSTAT), nonche' con le organizzazione internazionali operanti nel settore della salvaguardia ambientale";

Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema di eco gestione e di audit ambientale;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;

Visto in particolare l'articolo 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che disciplina la riorganizzazione del catasto dei rifiuti istituito dal decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475, recante disposizioni urgenti in materia di smalti mento dei rifiuti industriali;

Considerato che ai sensi del comma 5 del predetto articolo 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente elabora i dati, evidenziando le tipologie e le quantita' dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonche' gli impianti di recupero e di smalti mento in esercizio, e ne assicura la pubblicita';

Visto l'accordo di programma stipulato in data 24 gennaio 1997 tra l'ANPA e l'UNIONCAMERE;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1 giugno 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla nota del 29 luglio 1998 numero prot. UL/98/14957;

A D O T T A

il presente regolamento:

Articolo 1

1. Il catasto dei rifiuti e' organizzato in una sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e in sezioni regionali o delle province autonome presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA). Ove tali strutture non siano state ancora costituite, nelle more dell'istituzione delle strutture stesse, in via transitoria le sezioni regionali sono istituite presso la regione.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.

- Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive n. 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi), e' il seguente:

    "Art. 11 (Catasto dei rifiuti). –

    1. Entro cento venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede con proprio decreto alla riorganizzazione del Catasto dei rifiuti istituito ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive modificazioni, in modo da assicurare un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato, anche ai fini della pianificazione delle connesse attivita' di gestione, sulla base del sistema di raccolta dei dati relativi alla gestione dei rifiuti di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, utilizzando la nomenclatura prevista nel Catalogo europeo dei rifiuti istituito con decisione della Commissione delle Comunita europee del 20 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. 5 del 7 gennaio 1994.

    2. Il Catasto e' articolato in una sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e in sezioni regionali o delle province autonome presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA) e, ove tali Agenzie non siano ancora costituite, presso la Regione.

    3. Chiunque effettua a titolo professionale attivita' di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smalti mento dei rifiuti, nonche' le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali di cui all'art. 7, comma 3, lettere c) e d), sono tenuti a comunicare annualmente con le modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantita' e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti. Sono esonerati da tale obbligo, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani di cui all'art. 2083 del codice civile che non hanno piu' di tre dipendenti. Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio pubblico di raccolta, la comunicazione e' effettuata dal gestore del servizio.

    4. I comuni, o loro consorzi o comunita' montane ovvero aziende speciali con finalita' di smalti mento dei rifiuti urbani e assimilati comunicano annualmente secondo le modalita' previste della legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:

a) la quantita' dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;

b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantita' dei rifiuti gestiti da ciascuno;

c) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attivita' di gestione dei rifiuti, nonche' i proventi della tariffa di cui all'art. 49;

d) i dati relativi alla raccolta differenziata.

    5. Le Sezioni regionali e provinciali e delle Province autonome del Catasto provvedono all'elaborazione dei dati ed alla successiva trasmissione alla sezione nazionale entro 30 giorni dal ricevimento, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, delle informazioni di cui ai commi 3 e 4. L'ANPA elabora i dati, evidenziando le tipologie e le quantita' dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonche' gli impianti di smalti mento e di recupero in esercizio, e ne assicura la pubblicita'.

    6. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.

    7. La riorganizzazione del Catasto di cui ai commi 1 e 2 non deve comportare oneri ulteriori ed aggiuntivi per il bilancio dello Stato".

- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:

    "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

    I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

Articolo 2

1. La base informativa del Catasto dei rifiuti e' attuata e aggiornata con periodicita' tipicamente pari all'annualita', attraverso:

a) i dati relativi alle quantita' ed alle caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti comunicati con le modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, ai sensi dell'articolo 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

b) i dati relativi alle autorizzazioni regionali e alla iscrizione di cui agli articoli 27, 2X, 30, 31, 32 e 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, trasmessi alla sezione nazionale ai sellai dei commi 5 e dell'articolo 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 61;

c) ulteriori dati assunti o elaborati di cui l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) disporra' attraverso la propria attivita' di gestione dell'informazione di interesse ambientale.

2. L'Agenzia nazionale per protezione dell'ambiente (ANPA) stabilisce in collaborazione con le regioni le elaborazioni da effettuarsi sui dati relativi alle dichiarazioni di cui al Modello unico di dichiarazione (MUD) previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, i diversi livelli di elaborazione, le modalita' per la validazione dei dati, nonche' il modello per l'acquisizione dei dati di cui al comma 1, lettera h), del presente articolo.

3. Le sezioni regionali e provinciali e delle province autonome del catasto provvedono, sulla base delle modalita' stabilite al comma 2, all'elaborazione dei dati di cui al comma 1, lettera a), e alla successiva trasmissione alla Sezione nazionale.

4. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) elabora i dati, di cui al comma 1, evidenziando le tipologie e le quantita' dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonche' gli impianti di smalti mento e di recupero in esercizio, e ne assicura la trasmissione ai soggetti competenti, anche ai fini di attivita' di pianificazione e controllo, nonche' la pubblicita'.

Note all'art. 2.

- Si riporta il testo degli articoli 27, 28, 30, 31, 32 e 33 del citato decreto legislativo n. 22/1997:

    "Art. 27 (Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smalti mento e di recupero dei rifiuti).

    1. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smalti mento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro, e di igiene pubblica.

    Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale statale ai sensi della normativa vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione del progetto all'autorita' competente ai predetti fini ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita' ambientale ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche ed integrazioni.

    2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione nomina un responsabile del procedimento e convoca una apposita conferenza cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti, e i rappresentanti degli enti locali interessati.

    Alla conferenza e' invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire informazioni e chiarimenti 3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la conferenza:

a) procede alla valutazione dei progetti;

b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilita' del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;

c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilita' ambientale;

d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla giunta regionale.

    4. Per l'istruttoria tecnica della domanda la regione puo' avvalersi degli organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

    5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferena, e sulla base delle risultanze della stessa, la giunta regionale approva il progetto e autorizza la realizzazione dell'impianto.

    L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali.

    L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori.

    6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985 n. 431, si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 82 dei decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

    7. Le regioni emanano le norme necessarie per disciplinare l'intervento sostitutivo in caso di mancato rispetto del termine complessivo di cui ai commi 2 3 e 5.

    8. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio, che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu' conformi all'autorizzazione rilasciata.

    9. Con testualmente alla domanda di cui al comma 1 puo' essere presentata domanda di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smalti mento e di recupero di cui all'art. 28. In tal caso la regione autorizza le operazioni di smalti mento e di recupero con testualmente all'adozione del provvedimento che autorizza la realizzazione dell'impianto". pianto".

    "Art. 28 (Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero).-

    1. L'esercizio delle operazioni di smalti mento e di recupero dei rifiuti e' autorizzato dalla regione competente per territorio entro novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'interessato. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'art. 2, ed in particolare:

a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;

b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformita' dell'impianto al progetto approvato;

c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;

d) il luogo di smalti mento;

e) il metodo di trattamento e di recupero;

f)   i limiti di emissione in atmosfera, che per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico, non possono essere meno restrittivi di quelli fissati per gli impianti di incenerimento dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio del 8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni;

g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;

h) le garanzie finanziarie; i) l'idoneita' del soggetto richiedente.

    2. I rifiuti pericolosi possono essere smaltiti in discarica solo se preventivamente catalogati ed identificati secondo le modalita' fissate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

    3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per un periodo di cinque anni ed e' rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.

    4. Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui all'art. 27, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui al comma 1, quest'ultima e' sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia provveduto a rendere quest'ultimo conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione stessa e' revocata.

    5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera m), che e' soggetto unicamente agli adempimenti dettati con riferimento al registro di carico e scarico di cui all'art. 12 ed al divieto di miscelazione di cui all'art. 9. Per il deposito temporaneo in stabilimenti localizzati nelle isole minori i termini di cui ai punti 2 e 3, della lettera m), comma 1, dell'art. 6, sono elevati ad un anno.

    6. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.

    L'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non puo' essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'art. 16 sul trasporto transfrontaliero di rifiuti.

    7. Gli impianti mobili di smalti mento o di recupero, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati, in via definitiva dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la societa' straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza.

    Per lo svolgimento delle singole campagne di attivita' sul territorio nazionale l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attivita', allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, nonche' l'ulteriore documentazione richiesta.

    La regione puo' adottare prescrizioni integrative oppure puo' vietare l'attivita' con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica".

    "Art. 30 (Imprese sottoposte ad iscrizione). –

    1. L'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smalti mento dei rifiuti istituito ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, assume la denominazione di Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di seguito denominato Albo, ed e' articolato in un comitato nazionale, con sede presso il Ministero dell'ambiente, ed in Sezioni regionali, istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione. I componenti del Comitato nazionale e delle sezioni regionali durano in carica cinque anni.

    2. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed e' composto da 15 membri esperti nella materia nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e designati rispettivamente:

a) due dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con funzioni di Presidente;

b) uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di vicepresidente;

c) uno dal Ministro della sanita';

d) uno dal Ministro dei trasporti e della navigazione;

e) tre dalle Regioni;

f)   uno dell'Unione italiana delle Camere di Commercio;

g) sei dalle categorie economiche, di cui due delle categorie degli auto trasportatori.

    3. Le sezioni regionali dell'Albo sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente da emanarsi entro cento venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono composte:

a)  dal presidente della camera di commercio o da un membro del Consiglio camerale all'uopo designato, con funzioni di presidente;

b) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza della giunta regionale con funzioni di vicepresidente;

c)  da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza delle province designato dall'Unione regionale delle province;

d) da un'esperto designato dal Ministro dell'ambiente.

    4. Le imprese che svolgono a titolo professionale attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, anche se da esse prodotti, nonche' le imprese che intendono effettuare attivita' di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smalti mento e di recupero di titolarita' di terzi, e di gestione di impianti mobili di smalti mento e di recupero di rifiuti, devono essere iscritte all'Albo. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attivita' l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente decreto.

    5. L'iscrizione di cui al comma 4 ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonche' l'accettazione delle garanzie finanziarie sono deliberati dalla sezione regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale l'interessato, in conformita' alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale.

    6. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del Tesoro, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalita' organizzative dell'Albo, nonche' i requisiti, i termini, le modalita' ed i diritti d'iscrizione, le modalita' e gli importi delle garanzie finanziarie, che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese di cui al comma 4, in conformita' ai seguenti principi:

a)  individuazione di requisiti univoci per l'iscrizione, al fine di semplificare le procedure;

b)  coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, in coerenza con la finalita' di cui alla lettera a);

c) trattamento uniforme dei componenti delle Sezioni regionali, per garantire l'efficienza operativa;

d) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali d'iscrizione.

    7. In attesa dell'emanazione dei decreti, di cui ai commi 2 e 3 continuano ad operare, rispettivamente, il Comitato nazionale e le Sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 1 del decreto-legge 31 agosto 1987 n. 361, convertito, con modificazioni, dalla, legge 29 ottobre 1987 n. 441. L'iscrizione all'Albo e' deliberata ai sensi della legge 11 novembre 1996, n. 575.

    8. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 6 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

    9. Restano valide ed efficaci le iscrizioni effettuate e le domande d'iscrizione presentate all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 e successive modificazioni ed integrazioni e delle relative disposizioni di attuazione, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

    10. Il possesso dei requisiti di idoneita' tecnica e di capacita' finanziaria per l'iscrizione all'Albo delle aziende speciali, dei consorzi e delle societa' di cui all'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano i servizi di gestione dei rifiuti, e' garantito dal comune.

    L'iscrizione all'Albo e' effettuata sulla base di apposita comunicazione di inizio di attivita' del comune alla sezione regionale dell'Albo territorialmente competente ed e' efficace solo per le attivita' svolte nell'interesse del comune medesimo o dei consorzi ai quali il Comune stesso partecipa.

    11. Avverso i provvedimenti delle sezioni regionali dell'Albo gli interessati possono promuovere, entro trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.

    12. Alla segreteria dell'Albo e' destinato personale comandato da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del Tesoro.

    13. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 dicembre 1993 e successive modifiche.

    14. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 407, non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo.

    15. Per le attivita' di cui al comma 4, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915, in scadenza, sono prorogate, a cura delle amministrazioni che le hanno rilasciate, fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo o a quella della decisione definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione. Le stesse amministrazioni adottano i provvedimenti di diffida, di variazione, di sospensione o di revoca delle predette autorizzazioni.

    16. Le imprese che effettuano attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti individuati ai sensi dell'art. 33, ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, non sono sottoposte alle garanzie finanziarie di cui al comma 6 e sono iscritte all'Albo previa comunicazione di inizio di attivita' alla sezione regionale territorialmente competente.

    Detta comunicazione deve essere rinnovata ogni due anni e deve essere corredata da una relazione dalla quale risultino i seguenti elementi:

a) la quantita', la natura, l'origine e la destinazione dei rifiuti;

b) la frequenza media della raccolta;

c) la rispondenza delle caratteristiche tecniche e della tipologia del mezzo utilizzato ai requisiti stabiliti dall'Albo per il trasporto dei rifiuti;

d) il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente.

    17. Alla comunicazione di cui al comma 16 si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241".

    "Art. 31 (Determinazione delle attivita' e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate). –

    1. Le procedure semplificate devono comunque garantire un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci.

    2. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', e, per i rifiuti agricoli e le attivita' che danno vita ai fertilizzanti, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono adottate per ciascun tipo di attivita' le norme, che fissano i tipi e le quantita' di rifiuti, e le condizioni in base alle quali le attivita' di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attivita' di recupero di cui all'allegato C) sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 32 e 33.

    Con la medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.

    3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 sono individuate entro cent ottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e devono garantire che i tipi o le quantita' di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smalti mento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente. In particolare per accedere alle procedure semplificate le attivita' di trattamento termico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:

a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;

b) i limiti di emissione non siano meno restrittivi di quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento dei rifiuti dalle direttive comunitarie n. 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989, n. 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, n. 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24;

c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base annuale.

    4. La emanazione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde di cui all'allegato II del regolamento CEE n. 259/93, e successive modifiche ed integrazioni.

    5. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 32, comma 3, e 33 comma 3, e l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato e' tenuto a versare alla provincia un diritto di iscrizione annuale determinato in relazione alla natura dell'attivita' con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro.

    6. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 e' disciplinata dal D.P.R 24 maggio 1988, n. 203, e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali.

    L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli artt. 27 e 28.

    7. Alle denunce c alle domande disciplinate dal presente Capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni. Si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990 n. 241".

    "Art. 32 (Autosmaltimento). –

    1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 31, le attivita' di smalti mento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attivita' alla provincia territorialmente competente.

    2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare:

a) il tipo, la quantita', e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;

b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;

c) le condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti;

d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;

e) la qualita' delle emissioni nell'ambiente.

    3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attivita' ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di attivita' e' allegata una relazione dalla quale deve risultare:

a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche di cui al comma 1;

b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure autorizzati ve previste dalla normativa vigente.

    4. Qualora la provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette attivita' ed i suoi effetti entro il termine prefissato dall'amministrazione. l'amministrazione.

    5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di autosmaltimento.

    6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 le attivita' di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti".

    "Art. 33 (Operazioni di recupero). –

    1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 31, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attivita' alla provincia territorialmente competente.

    2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a ciascun tipo di attivita', prevedono in particolare:

a) per i rifiuti non pericolosi:

1) le quantita' massime impiegabili;

2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle quali le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo;

3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

b) per i rifiuti pericolosi:

1) le quantita' massime impiegabili;

2) provenienza, i tipi e caratteristiche dei rifiuti;

3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attivita' e di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in sito;

4) altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero;

5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed alle quantita' di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.

    3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attivita' ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di attivita' e' allegata una relazione dalla quale deve risultare:

a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1;

b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;

c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere;

d) stabilimento, capacita' di recupero e ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati; perati;

e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.

    4. Qualora la provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette attivita' ed i suoi effetti entro il termine prefissato dall'amministrazione. l'amministrazione.

    5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

    6. Sino all'adozione delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 e comunque non oltre cent ottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano a chiunque effettui operazioni di recupero dei rifiuti elencati rispettivamente nell'allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, e nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute; a tal fine si considerano valide ed efficaci le comunicazioni gia' effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

    7. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati, l'autorizzazione di cui all'art. 15, lettera a) del D.P.R 24 maggio 1988, n. 203.

    8. Le disposizioni semplificate del presente articolo non si applicano alle attivita' di recupero dei rifiuti urbani, ad eccezione:

a) delle attivita' di riciclaggio e di recupero di materia prima e di produzione di compost di qualita' dai rifiuti provenienti da raccolta differenziata;

b) delle attivita' di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1;

c) dell'impiego di combustibile da rifiuto nel rispetto delle specifiche ssrme tecniche adottate ai sensi del comma 1, che stabiliscono in particolare la composizione merceologica e le caratteristiche qualitative del combustibile da rifiuto ai sensi della lettera p) dell'art. 6.

    9. Fermi restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui all'art. 31, comma 3, e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti nonche' fatta salva l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente determina modalita', condizioni e misure relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative all'utilizzazione dei rifiuti come combustibile per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti.

    10. I rifiuti non pericolosi individuati con apposite norme tecniche ai sensi del comma 1 che vengono utilizzati in operazioni non comprese tra quelle di cui all'allegato C sono sottoposti unicamente alle disposizioni di cui agli articoli 10 comma 3, 11, 12, e 15, nonche' alle relative norme sanzionatorie.

    11. Alle attivita' di cui ai commi precedenti si applicano integralmente le norme ordinarie per lo smalti mento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero.

    12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti pericolosi di cui al comma 1 sono comunicate alla Commissione dell'Unione europea tre mesi prima della loro entrata in vigore".

- Si riporta l'art. 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61:

    "Art. 1 (Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente). - 1. E istituita l Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), che svolge:

a) le attivita' tecnico-scientifiche di cui all'art. 01, comma 1, di interesse nazionale;

b) Ic attivita' di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie di cui all'art. 03 allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie operative per l'esercizio delle competenze ad esse spettanti:

c) le attivita' di consulenza e supporto tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente e, tramite convenzione, di altre amministrazioni ed enti pubblici.

    2. L'ANPA fornisce al Ministro dell'ambiente tutti gli elementi tecnici e documentali in proprio possesso nonche' le elaborazioni utili per la predisposizione della relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'art. 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

    3. L'ANPA stipula con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano apposite convenzioni che prevedono la specializzazione di talune strutture tecniche delle Agenzie di cui all'art. 03, al fine di assicurare sull'intero territorio nazionale il piu' efficace espletamento delle sue funzioni.

    4. L'ANPA, anche sulla base di indicazioni espresse dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, stipula con il Ministro dell'ambiente e con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) apposita convenzione per l'individuazione delle attivita' di ricerca, finalizzate all'espletamento dei compiti dell'Agenzia, che l'ENEA dovra' svolgere sulla base di accordi di programma ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a), della legge 25 agosto 1991, n. 282. Per la medesima finalita' l'ANPA stipula accordi di programma con enti e istituzioni di ricerca pubblici e privati.

    5. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonche' gli enti pubblici, territoriali e locali e le societa' per azioni operanti in regime di concessione esclusiva, che comunque raccolgano dati nel settore ambientale, devono trasmetterli all'ANPA, secondo le modalita' stabilite con il regolamento di cui all'art. 1ter, ter, comma 5.

    6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con apposito accordo di programma stipulato dall'ANPA con l'Unioncamere, vengono stabilite le modalita' per l'integrazione con i dati ambientali riguardanti il sistema delle imprese, la cui raccolta e informatizzazione spetta alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

    7. L'ANPA, anche sulla base di apposite direttive del Ministro dell'ambiente, predispone un programma triennale della propria attivita'. Nell'ambito di tale programma il consiglio di amministrazione dell'Agenzia adotta ogni anno il piano di lavoro.

    8. L'ANPA fa parte del Sistema statistico nazionale".

Articolo 3

1. Il catasto dei rifiuti e' supportato da strumenti di tipo informatico Inter connessi su rete nazionale ed e' articolato in banche dati, di cui una anagrafica denominata "banca dati delle dichiarazioni", contiene le dichiarazioni presentate dai soggetti obbligati di cui all'articolo 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, m 22.

Nota all'art. 3.

- Per il testo dell'art. 11 del D.Lgs. n. 22/1997 vedi nelle note alle premesse.

Articolo 4

1. Per la gestione delle banche dati e la loro distribuzione su rete nazionale" l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e le Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA) utilizzano la rete del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA) e del Sistema informativo regionale ambientale (SIRA) e possono avvalersi, sulla base dell'accordo di programma di cui all'articolo 1, sesto comma, della legge 21 gennaio 1994, n. 62, della rete telematica delle camere di commercio.

Nota all'art. 4.

- Per il testo del sesto comma dell'art. 1 della legge n. 61/1994 vedi nelle note all'art. 2.

Articolo 5

1. Le Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA) comunicano all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) ulteriori elaborazioni statistiche da loro prodotte autonomamente ai sensi dell'articolo 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61.

Nota all'art. 5.

- Per il testo dell'art. 1 della legge n. 61/1994 vedi nelle note all'art. 2.

Articolo 6

1. Il diritto di accesso alle informazioni contenute nelle "banche dati delle dichiarazioni" e in quella statistica predisposta ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, di attuazione della direttiva 90/313/CE, si esercita nei confronti delle regioni, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA) e delle camere di commercio, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 4.

Note all'art. 6

- La legge n. 70/1994 e' citata nelle premesse del presente decreto.

- Il D.Lgs. n. 39/1997 reca: "Attuazione della direttiva n. 90/313/CEE, concernente la liberta' di accesso alle informazioni in materia di ambiente".

Articolo 7

1. Ai fini della compilazione del Modello unico di dichiarazione (MUD) di cui alla legge 25 gennaio 1994 n. 70, deve essere utilizzato il manuale di transcodifica allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Nota all'art. 7

- La legge n. 70/1994 e citata nelle premesse del presente decreto.

Roma, 4 agosto 1998

Il Ministro. RONCHI

Visto, il Guardasigilli. FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1998

Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 245

---* Per il restante Manuale di transcodifica *--- ---* si fa riferimento al supporto cartaceo del Suppl. Ord. *--- ---* n. 180 alla G. U. n. 252 del 28 ottobre 1998 *