Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n. 276 del 25
novembre 1998 Decreto 28 aprile 1998, n. 406 Regolamento recante norme di attuazione di direttive
dell’Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell’Albo nazionale
delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE I MINISTRI DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E
DELL’ARTIGIANATO, DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE, E DEL TESORO, DEL
BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
recante”attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi, e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi”;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389,
recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, in materia di rifiuti, rifiuti pericolosi, imballaggi e rifiuti di
imballaggi; Visto l’articolo 30, del predetto decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, che disciplina la costituzione dell’Albo nazionale
delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nonche’ le procedure di
iscrizione all’Albo medesimo delle imprese che effettuano attivita’ di
raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica di siti, di bonifica di beni
contenenti amianto, di commercio e di intermediazione di rifiuti, di gestione
di impianti di smaltimento e di recupero di titolarita’ di terzi, e di
gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero; Visto in particolare l’articolo 30, comma 6, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che fissa i principi di organizzazione e
di funzionamento dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione
dei rifiuti; Considerato che ai sensi del citato articolo 30, comma
6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le attribuzioni e le
modalita’ organizzative dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti, nonche’ i requisiti, i termini, le modalita’ ed i
diritti di iscrizione sono definiti con decreto del Ministro dell’ambiente,
di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
dei trasporti e della navigazione, e del tesoro; Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato nell’adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 22 settembre 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri, di cui alla nota UL/98/09602 del 22 maggio 1998; A d o t t a il seguente regolamento: Capo I Organizzazione Articolo 1 (Costituzione dell’Albo) 1. E’ costituito, presso il Ministero
dell’ambiente, l’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei
rifiuti, di seguito denominato Albo. 2. L’Albo e’ articolato in sezioni
regionali; nella regione Trentino-Alto Adige sono costituite due sezioni
provinciali a Trento e Bolzano in luogo della sezione regionale. Articolo 2 (Organi) 1. Sono organi dell’Albo: a) il Comitato
nazionale; b) le sezioni regionali
e le due sezioni provinciali di Trento e di Bolzano. 2. Il Comitato nazionale ha sede in
Roma, presso il Ministero dell’ambiente. 3. Le sezioni regionali hanno sede presso
le camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di
Trento e Bolzano, e presso la regione autonoma Valle d’Aosta. 4. Il Comitato nazionale e le sezioni
regionali sono interconnesse dalla rete telematica delle camere di commercio.
Articolo 3 (Comitato nazionale) 1. Il Comitato nazionale e’ composto da
quindici membri, esperti nella materia, nominati con decreto del Ministro
dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato e designati rispettivamente: a) due dal Ministro
dell’ambiente, di cui uno con funzioni di presidente; b) uno dal Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, con funzioni di
vicepresidente; c) uno dal Ministro
della sanita’; d) uno dal Ministro dei
trasporti e della navigazione; e) tre dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano; f) uno dall’Unione
italiana delle camere di commercio; g) uno dalle
organizzazioni di categoria dell’industria; h) uno dalle
organizzazioni di categoria del commercio; i) uno dalle
organizzazioni di categoria della cooperazione; l) uno dalle
organizzazioni di categoria dell’artigianato; m) due dalle organizzazioni di categoria degli autotrasportatori.
2. Le funzioni di segreteria del
Comitato nazionale sono affidate al Ministero dell’ambiente e sono esercitate
dal servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il
risanamento del suolo e la prevenzione dell’inquinamento di natura fisica. 3. Qualora i componenti di cui al comma
1 non vengano designati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta
formulata dal Ministero dell’ambiente, il Comitato nazionale e’ validamente
costituito anche in assenza di tali componenti, purche’ ne siano stati
nominati la meta’ piu’ uno. Articolo 4 (Sezioni regionali) 1. Ogni sezione regionale e’ composta: a) dal presidente della
camera di commercio del capoluogo di regione o da un membro del consiglio
camerale all’uopo designato, con funzioni di presidente; nella regione Valle
d’Aosta tali funzioni spettano all’assessore competente della regione
medesima; b) da un funzionario o
dirigente esperto in rappresentanza della giunta regionale, con funzioni di
vicepresidente; c) da un funzionario o
dirigente esperto in rappresentanza delle province designato dall’unione
regionale delle province; d) da un esperto
designato dal Ministro dell’ambiente. 2. Qualora i componenti di cui al comma
l non vengano designati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta
formulata dal Ministero dell’ambiente, le sezioni regionali sono validamente
costituite anche in assenza di tali componenti, purche’ ne siano stati
nominati la meta’ piu’ uno. 3. Le funzioni di segreteria delle
sezioni regionali sono affidate alle camere di commercio dei capoluoghi di
regione e alla regione Valle d’Aosta, e sono esercitate da un funzionario
appartenente ad una qualifica funzionale non inferiore alla settima, nominato
con delibera della giunta camerale su indicazione del segretario generale. Articolo 5 (Sezioni provinciali di Trento e Bolzano) 1. Le sezioni provinciali di Trento e
Bolzano sono composte: a) dal presidente della
camera di commercio o da un membro del consiglio camerale all’uopo designato,
con funzioni di presidente; b) da due funzionari o
dirigenti esperti in rappresentanza della giunta provinciale di cui uno con
funzioni di vicepresidente; c) da un esperto
designato dal Ministro dell’ambiente. 2. Le funzioni di segreteria delle
sezioni provinciali sono affidate alle camere di commercio delle province
autonome di Trento e di Bolzano e sono esercitate da un funzionario
appartenente ad una qualifica funzionale non inferiore alla settima, nominato
con delibera della giunta camerale su indicazione del segretario generale. 3. Nell’ipotesi in cui i componenti di
cui al comma 1 non vengano designati entro il termine di trenta giorni dalla
richiesta formulata dal Ministero dell’ambiente, le sezioni provinciali sono
validamente costituite anche in assenza di tali componenti, purche’ ne siano
stati nominati la meta’ piu’ uno. Articolo 6 (Attribuzioni del Comitato nazionale e delle
sezioni regionali e provinciali) 1. Il Comitato nazionale ha potere
deliberante ed esercita, in particolare, le seguenti attribuzioni: a) cura la formazione,
la tenuta, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’Albo in base alle
comunicazioni delle sezioni regionali e provinciali; b) stabilisce i criteri
per l’iscrizione nelle categorie e classi di cui agli articoli 8 e 9 nonche’
per il passaggio da una classe ad un’altra; c) fissa i criteri e le
modalita’ di accertamento e di valutazione dei requisiti di idoneita’ tecnica
e di capacita’ finanziaria delle imprese; d) fissa i criteri e le
modalita’ di accertamento e di valutazione dei requisiti professionali dei
responsabili tecnici e determina i criteri e le modalita’ per lo svolgimento
dei corsi di formazione di cui all’art. 11, comma 1, lettera a); e) coordina l’attivita’
delle sezioni regionali e provinciali e vigila sulle stesse, esercitando
anche poteri sostitutivi; f) determina la
modulistica da allegare alle domande di iscrizione; g) fissa i contenuti
dell’attestazione di cui all’art. 12, comma 3, lettera a); h) propone agli organi
di controllo, autonomamente o su indicazione delle sezioni regionali e
provinciali, accertamenti ispettivi al fine di verificare l’effettiva
sussistenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attivita’ oggetto
della domanda di iscrizione all’Albo; i) decide i
ricorsi proposti avverso i provvedimenti adottati dalle sezioni regionali e
provinciali; l) adotta
direttive nei confronti delle sezioni regionali e provinciali e gli altri
atti ad esso spettanti ai sensi della normativa vigente. 2. Le sezioni regionali e provinciali
hanno le seguenti attribuzioni: a) ricevono e
istruiscono le domande di iscrizione all’Albo e deliberano sulle stesse; b) deliberano
l’accettazione delle garanzie finanziarie richieste per l’esercizio
dell’attivita’ oggetto della domanda di iscrizione; c) procedono
all’iscrizione delle imprese di cui ai commi 10, 16 e 16-bis, dell’articolo
30, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; d) adottano i
provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza, di annullamento e di
variazione dell’iscrizione; e) redigono e aggiornano
l’elenco delle imprese iscritte all’Albo aventi sede nel proprio territorio; f) comunicano alle
camere di commercio competenti e all’Albo delle imprese artigiane l’avvenuta
iscrizione all’Albo dei soggetti richiedenti per l’annotazione nel registro
delle imprese dell’iscrizione stessa, che deve essere riportata in tutti gli
atti riguardanti le imprese iscritte all’Albo; g) comunicano al
Comitato nazionale i provvedimenti di iscrizione all’Albo nonche’ i
provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento e di
variazione delle iscrizioni ai fini dell’aggiornamento dell’Albo stesso; h) rilasciano le visure,
gli elenchi e le certificazioni relative alle imprese iscritte all’Albo,
avvalendosi degli uffici delle camere di commercio; i) verificano,
attraverso gli organi di controllo e indipendentemente dalla revisione di cui
al successivo articolo 19, la sussistenza dei requisiti per la permanenza
nell’Albo. Articolo 7 (Durata degli organi dell’Albo e validita’ delle deliberazioni) 1. I componenti del Comitato nazionale,
delle sezioni regionali e delle sezioni provinciali di Trento e di Bolzano
durano in carica cinque anni. 2. I componenti del Comitato nazionale,
delle sezioni regionali e delle sezioni provinciali di Trento e di Bolzano
decadono dall’incarico in caso di assenza ingiustificata a piu’ di tre
riunioni consecutive. Il Comitato nazionale puo’, inoltre, richiedere al Ministro
dell’ambiente l’adozione di un provvedimento di dichiarazione di decadenza
nei confronti dei componenti che nel corso dell’anno solare risultino assenti
ad almeno la meta’ delle riunioni dei rispettivi organi. 3. Le deliberazioni del Comitato nazionale,
delle sezioni regionali e delle sezioni provinciali sono valide se sono
presenti almeno la meta’ piu’ uno dei componenti nominati. 4. Le deliberazioni sono adottate a
maggioranza dei presenti; in caso di parita’ prevale il voto del presidente. 5. Con decreto del Ministro
dell’ambiente di concerto con i Ministri del tesoro e dell’industria, del
commercio e dell’artigianato e dei trasporti e della navigazione, sono
fissate le indennita’ di spettanza dei componenti del Comitato nazionale e
delle sezioni regionali. Agli oneri per il funzionamento del Comitato
nazionale e delle sezioni regionali si provvede con le entrate derivanti dai
diritti di segreteria e dai diritti annuali di iscrizione. Capo II Articolo 8 (Attivita’ di gestione dei rifiuti per le quali e’ richiesta l’iscrizione all’Albo) 1. L’iscrizione all’Albo e’ richiesta
per le seguenti categorie di attivita’ di gestione dei rifiuti: a) categoria 1: raccolta
e trasporto di rifiuti urbani e assimilati; b) categoria 2: raccolta
e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell’articolo 33,
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo
effettivo ed oggettivo; c) categoria 3: raccolta
e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell’articolo 33 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo
effettivo ed oggettivo; d) categoria 4: raccolta
e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi; e) categoria 5: raccolta
e trasporto di rifiuti pericolosi; f) categoria 6:
gestione di impianti fissi di titolarita’ di terzi nei quali si effettuano le
operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B e C del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; g) categoria 7: gestione
di impianti mobili per l’esercizio delle operazioni di smaltimento e di
recupero di cui agli allegati B e C del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22; h) categoria 8:
intermediazione e commercio di rifiuti; i) categoria 9:
bonifica di siti; l) categoria 10:
bonifica di siti e beni contenenti amianto. 2. La gestione di impianti fissi di cui al comma 1,
lettera f), comprende in particolare: a) la gestione di
stazioni di trasferimento di rifiuti urbani e di stazioni di conferimento di
rifiuti raccolti in modo differenziato (categoria 6°); b) la gestione di
impianti di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi
(categoria 6B); c) la gestione di
impianti di trattamento chimicofisico e/o biologico di rifiuti (categoria
6C); d) la gestione di
impianti di discarica per rifiuti urbani tal quali o trattati (categoria 6D);
e) la gestione di
impianti di discarica per inerti (categoria 6°); f) la gestione di
impianti di discarica per rifiuti speciali (categoria 6F); g) la gestione di
impianti di discarica per rifiuti pericolosi (categoria 6G); h) la gestione di
impianti di termodistruzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali,
pericolosi e non pericolosi (categoria 6H). Articolo 9 (Categorie e classi delle attivita’ per le quali e’ richiesta l’iscrizione all’Albo) 1. L’Albo e’ suddiviso per categorie
corrispondenti alle attivita’ di cui all’articolo 8, comma 1. 2. La categoria 1, di cui all’articolo
8, comma 1, lettera a), e’ suddivisa nelle seguenti classi, a seconda che la
popolazione complessivamente servita sia: a) superiore o uguale a
500.000 abitanti; b) inferiore a 500.000
abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti; c) inferiore a 100.000
abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti; d) inferiore a 50.000
abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti; e) inferiore a 20.000
abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti; f) inferiore a
5.000 abitanti. 3. Le categorie da 2 a 8, di cui
all’articolo 8, comma 1, lettere da b) ad h), sono suddivise nelle seguenti
classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti trattati: a) quantita’ annua
complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate; b) quantita’ annua
complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore
a 200.000 tonnellate; c) quantita’ annua
complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore
a 60.000 tonnellate; d) quantita’ annua
complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a
15.000 tonnellate; e) quantita’ annua
complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a
6.000 tonnellate; f) quantita’ annua
complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate. 4. Le categorie 9 e 10, di cui
all’articolo 8, comma 1, lettere i) ed l), sono suddivise nelle seguenti
classi in funzione dell’importo dei lavori di bonifica cantierabili: a) oltre lire quindici
miliardi; b) fino a lire quindici
miliardi; c) fino a lire tre
miliardi; d) fino a lire ottocento
milioni; e) fino a lire cento
milioni. 5. L’iscrizione sostituisce
l’autorizzazione all’esercizio delle attivita’ di cui alle lettere a), b),
c), d), e) ed h) del comma 1 dell’articolo 8; per le altre attivita’ di cui
alle lettere, f), g), i) ed l) del comma 1 dell’articolo 8, l’iscrizione
costituisce abilitazione soggettiva alla gestione degli impianti, che,
pertanto, devono sempre essere regolarmente approvati ed autorizzati ai sensi
delle disposizioni di cui capi IV e V del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, ai fini della costruzione e dell’esercizio. Articolo 10 (Requisiti e condizioni per l’iscrizione all’Albo) 1. Le imprese sono iscritte all’Albo: a) nella persona del
titolare, nel caso di impresa individuale; b) nelle persone dei
soci amministratori delle societa’ in nome collettivo, degli accomandatari
delle societa’ in accomandita semplice e degli amministratori muniti di
rappresentanza in tutti gli altri casi; c) nelle persone degli
amministratori di societa’ commerciali legalmente costituite appartenenti a
Stati membri della UE ovvero a Stati che concedano trattamento di
reciprocita’. 2. Per l’iscrizione all’Albo occorre
che i soggetti di cui al comma 1: a) siano cittadini
italiani o cittadini di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato
residenti in Italia, a condizione che quest’ultimo riconosca analogo diritto
ai cittadini italiani; b) siano domiciliati,
residenti ovvero abbiano sede o una stabile organizzazione in Italia; c) siano iscritti al
registro delle imprese, ad eccezione delle imprese individuali che vi
provvederanno successivamente all’iscrizione all’Albo, o nel registro
professionale dello Stato di residenza; d) non si trovino in
stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attivita’ o di concordato
preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la
legislazione straniera; e) non si trovino in
stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; f) non abbiano
riportato condanna passata in giudicato, salvi gli effetti della
riabilitazione e della sospensione della pena: 1) a pena detentiva per
reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente; 2) alla reclusione per un
tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro
l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in
materia tributaria; 3) alla reclusione per un
tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; g) siano in regola con
gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o
quella del Paese di residenza; h) non siano sottoposti
a misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, e successive modificazioni ed integrazioni; i) siano in
possesso dei requisiti di idoneita’ tecnica e di capacita’ finanziaria di cui
al successivo articolo 11; l) non si siano
resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni
richieste ai sensi del presente articolo. 3. I requisiti di cui al comma 2,
lettere d) ed f), sono rispettivamente accertati d’ufficio dalla sezione
regionale attraverso l’acquisizione di apposita certificazione e dal
certificato del casellario giudiziario. Per le imprese aventi sede all’estero
i predetti requisiti sono comprovati tramite l’acquisizione di idonei
documenti equivalenti in base alla legislazione dello Stato di appartenenza. 4. Le imprese che fanno richiesta di
iscrizione all’Albo devono nominare, a pena di improcedibilita’ della
domanda, almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti
professionali stabiliti dal Comitato nazionale e dei requisiti di cui al
comma 2, lettere e), f), h) e l). Articolo 11 (Requisiti di idoneita’ tecnica e di capacita’ finanziaria) 1. I requisiti di idoneita’ tecnica
devono essere dimostrati mediante apposite certificazioni e consistono: a) nella qualificazione
professionale dei responsabili tecnici, risultante da idoneo titolo di
studio, dall’esperienza maturata in settori di attivita’ per i quali e’
richiesta l’iscrizione o conseguita tramite la partecipazione ad appositi
corsi di formazione; b) nella disponibilita’
dell’attrezzatura tecnica necessaria, risultante, in particolare, dai mezzi
d’opera, dagli attrezzi, dai materiali di cui l’impresa dispone; c) in un’adeguata
dotazione di personale; d) nell’eventuale
esecuzione di opere o nello svolgimento di servizi nel settore per il quale
e’ richiesta l’iscrizione o in ambiti affini. 2. La capacita’ finanziaria e’
dimostrata da idonee referenze bancarie o da documenti che comprovino le
potenzialita’ economiche e finanziarie dell’impresa, quali il volume di
affari, la capacita’ contributiva ai fini dell’I.V.A., patrimonio, bilanci e
certificazioni sull’attivita’ svolta. 3. L’idoneita’ tecnica e la capacita’
finanziaria devono essere adeguate agli effettivi servizi e attivita’ per i
quali si chiede l’iscrizione. 4. Il Comitato nazionale stabilisce i
criteri, le modalita’ ed i termini per la dimostrazione dell’idoneita’
tecnica e della capacita’ finanziaria nonche’ i criteri e le modalita’ di
svolgimento dei corsi di formazione di cui al comma 1, lettera a). Articolo 12 (Procedimento di iscrizione all’Albo) 1. La domanda di iscrizione all’Albo e’
presentata alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio e’
stabilita la sede legale dell’impresa. Per le imprese con sede legale
all’estero la domanda di iscrizione all’Albo e’ presentata alla sezione
regionale o provinciale nel cui territorio e’ istituita la sede secondaria
con rappresentanza stabile. 2. La domanda di iscrizione deve essere
corredata dalla seguente documentazione: a) il nominativo del
responsabile tecnico; b) dichiarazione di
accettazione dell’incarico, con firma autenticata, del responsabile tecnico; c) documentazione
relativa al rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all’articolo 10,
comma 2, fatti salvi gli accertamenti d’ufficio ivi previsti, nonche’
documentazione comprovante l’idoneita’ tecnica e documentazione atta a
dimostrare la capacita’ finanziaria secondo i criteri stabiliti dal Comitato
nazionale ai sensi dell’articolo 11, comma 4; d) attestazione
comprovante il pagamento del diritto di segreteria; e) un foglio notizie per
ognuna delle categorie per cui si chiede l’iscrizione, fornito dalla sezione
regionale o provinciale competente, nel quale il rappresentante legale
dell’impresa deve dichiarare il tipo di attivita’, i mezzi, il personale
impiegato, la quantita’ annua di rifiuti e ogni altra notizia utile. 3. Le imprese che intendono effettuare
attivita’ di raccolta e trasporto di rifiuti devono corredare la domanda di
iscrizione di cui al comma 2 con la seguente, ulteriore, documentazione: a) attestazione a mezzo
di perizia giurata, redatta da un ingegnere o da un chimico o da un medico
igienista iscritto all’ordine professionale, dell’idoneita’ dei mezzi di
trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare; b) copia autentica della
carta di circolazione dei mezzi di trasporto; c) titolo autorizzativo
al trasporto di cose di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche’ documentazione relativa
all’abilitazione ADR, ove prescritti; d) documentazione
attestante la disponibilita’ dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 6
giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed
integrazioni. 4. Entro novanta giorni dalla ricezione
della domanda di iscrizione la sezione regionale o provinciale conclude
l’istruttoria e delibera sull’accoglimento o sul rigetto della stessa,
dandone comunicazione all’impresa richiedente. 5. Il termine di cui al comma 4 puo’
essere interrotto, per non piu’ di una volta, se risulti necessario acquisire
ulteriori elementi oppure se la documentazione presentata a corredo della domanda
non sia completa, e ricomincia a decorrere dal momento in cui pervengono alla
sezione regionale o provinciale gli elementi e la documentazione richiesta.
Qualora le imprese non provvedano entro il termine stabilito dalla sezione
regionale o provinciale la domanda di iscrizione e’ respinta. 6. Ove la domanda sia accolta
l’interessato, entro il termine di decadenza di novanta giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 4, e’ tenuto a presentare
alla sezione regionale o provinciale la garanzia finanziaria a favore dello
Stato di cui all’articolo 14. La sezione delibera sulla garanzia entro
quarantacinque giorni dalla presentazione della stessa. 7. Entro il termine di dieci giorni
dall’accettazione della garanzia finanziaria, e, nel caso in cui la delibera
sulla garanzia finanziaria non sia adottata ai sensi del comma 6, entro i
dieci giorni successivi alla scadenza del termine di sessanta giorni dalla
presentazione della stessa, la sezione regionale o provinciale formalizza il
provvedimento di iscrizione e ne da’ comunicazione all’interessato, al
Comitato nazionale ed alla provincia territorialmente competente. 8. L’iscrizione e’, in ogni caso,
subordinata all’acquisizione della certificazione di cui all’art. 10, comma
4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed
integrazioni, e al pagamento del diritto di iscrizione. 9. Il decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, non si applica alle domande d’iscrizione e
agli atti di competenza dell’Albo. Articolo 13 (Procedure semplificate) 1. I seguenti enti ed imprese sono
iscritti all’Albo sulla base di una comunicazione di inizio di attivita’
presentata alla sezione regionale o provinciale territorialmente competente
ai sensi dell’articolo 12, comma 1: a) aziende speciali,
consorzi e societa’ di cui all’articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
che svolgono attivita’ di gestione di rifiuti urbani e assimilati
nell’interesse di comuni o consorzi di comuni; b) imprese che
effettuano attivita’ di raccolta e trasporto dei rifiuti individuati ai sensi
dell’articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed
effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero. 2. La comunicazione d’inizio di
attivita’ per l’iscrizione degli enti e delle imprese di cui al comma 1,
lettera a) e’ effettuata dal comune o da uno dei comuni o dal consorzio di
comuni nel cui interesse e’ svolta l’attivita’, il quale garantisce il
possesso dei requisiti di idoneita’ tecnica e di capacita’ finanziaria
richiesti ai sensi dell’articolo 11. Tale comunicazione deve essere corredata
dalla seguente documentazione: a) dichiarazione di
accettazione, con firma autenticata, del responsabile tecnico; b) foglio notizie
fornito dalla sezione regionale o provinciale; c) attestazione
comprovante il pagamento del diritto di segreteria e del diritto di
iscrizione. 3. Le imprese di cui al comma 1,
lettera b), devono corredare la comunicazione di inizio di attivita’ con la
seguente documentazione: a) dichiarazione, resa
dal soggetto interessato, che attesti sotto la propria responsabilita’ il
possesso dei requisiti di cui all’articolo 10; b) nominativo e
dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, del responsabile
tecnico; c) un foglio notizie per
ogni categoria per cui si chiede l’iscrizione, fornito dalla sezione
regionale o provinciale competente, nel quale sono indicati la quantita’, la
natura, l ’origine, la destinazione dei rifiuti, la frequenza media della
raccolta e i mezzi utilizzati; d) documentazione di cui
all’articolo 12, comma 3; e) attestazione
comprovante il pagamento del diritto di segreteria e del diritto di
iscrizione; f) certificazioni
comprovanti i requisiti di idoneita’ tecnica e di capacita’ finanziaria di
cui all’articolo 11. 4. Entro dieci giorni dal ricevimento
della comunicazione di inizio di attivita’, completa della documentazione
richiesta ai sensi dei commi 2 e 3, le sezioni regionali e provinciali
iscrivono le imprese di cui al comma 1 in appositi elenchi dandone comunicazione
al Comitato nazionale, alla provincia territorialmente competente ed
all’interessato. 5. L’iscrizione delle imprese ed enti
di cui al comma 1, lettera a), e’ efficace solo per le attivita’ svolte
nell’interesse del comune o dei consorzi al quale il comune partecipa. 6. Le sezioni regionali e provinciali
procedono a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti per l’esercizio dell’attivita’ da parte delle imprese e delle
aziende iscritte ai sensi del comma 4. 7. Qualora le sezioni regionali e
provinciali accertino il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti
richiesti dispongono con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione
dell’attivita’, salvo che l’interessato non provveda a conformarsi alla
normativa vigente entro il termine prefissato dalle sezioni medesime. 8. Alla
comunicazione di inizio di attivita’ si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Articolo 14 (Garanzia finanziaria) 1. L’iscrizione e’ subordinata alla
presentazione di idonea garanzia finanziaria a favore dello Stato per
ciascuna delle attivita’ di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a), d), e),
f), g), h), i) ed l). 2. La garanzia finanziaria deve essere
prestata per tutta la durata dell’iscrizione all’Albo a mezzo di fidejussione
bancaria o polizza fidejussoria assicurativa ai sensi della legge 10 giugno
1982, n. 348. 3. Le modalita’ e gli importi delle
garanzie finanziarie di cui al comma 1, sono determinate, in relazione al
tipo di attivita’ e alle diverse classi di cui agli articoli 8 e 9, ai sensi
dell’articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Articolo 15 (Variazioni) 1. L’impresa e’ tenuta a comunicare alle
sezioni regionali o provinciali ogni fatto che implichi il mutamento dei
requisiti per l’iscrizione all’Albo, ogni modifica della natura individuale
dell’impresa o del tipo sociale o, piu’ in generale, della struttura e della
compagine aziendale che possa avere effetto sull’iscrizione, nonche’ ogni
variazione dei dati anagrafici e delle specifiche tecniche. 2. Le variazioni di cui al comma 1
devono essere comunicate alle sezioni regionali e provinciali entro trenta
giorni dal loro verificarsi. 3. Le sezioni regionali e provinciali
effettuano le variazioni delle iscrizioni e ne danno comunicazione al
Comitato nazionale. 4. Il Comitato nazionale determina i
criteri per l’individuazione delle variazioni che determinano la necessita’
di una nuova procedura istruttoria da parte della sezione medesima. In tal
caso le iscrizioni restano efficaci fino alla conclusione del procedimento di
rinnovo. Articolo 16 (Sospensione) 1. L’efficacia dell’iscrizione all’Albo
e’ sospesa dalle sezioni regionali quando si verifichi uno dei seguenti casi:
a) sia rilevata, anche
su segnalazione degli organi preposti al controllo, l’inosservanza delle
prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti d’iscrizione o nelle
autorizzazioni regionali nonche’ nell’ipotesi di inosservanza dei requisiti e
delle condizioni previste dalle procedure semplificate; b) venga accertata
un’infrazione di particolare rilevanza alle leggi di protezione sociale e ad
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, secondo criteri stabiliti
dal Comitato nazionale; c) venga accertata
l’inosservanza dell’obbligo di cui all’articolo 15, comma 1. 2. L’efficacia dell’iscrizione all’Albo
puo’ essere sospesa dalle sezioni regionali qualora si verifichi a carico di
uno dei soggetti di cui ai commi 1 e 4 dell’articolo 10, la pendenza, anche
in fase di indagini preliminari, di un procedimento per uno dei reati di cui
al comma 2, lettera f), del medesimo articolo 10. 3. Con il provvedimento di sospensione
la sezione regionale assegna un termine, che non puo’ comunque superare i
dodici mesi, entro il quale l’impresa o l’ente iscritto deve conformare alla
normativa vigente l’attivita’ ed i sui effetti. 4. La sezione regionale determina la
durata della sospensione, che comunque non puo’ superare i dodici mesi. Articolo 17 (Cancellazione) 1. Le imprese sono cancellate dall’Albo
con provvedimento delle sezioni regionali o provinciali quando: a) vengono a mancare uno
o piu i requisiti di cui all’articolo 10; b) vengono cancellate
dal registro delle imprese; c) siano accertate
reiterate gravi violazioni delle prescrizioni di cui all’articolo 16, comma
1, lettera a); d) qualora l’impresa o
l’ente non provvede nei termini ed ai sensi del comma 3, dell’articolo 16. 2. Ai fini del comma 1, lettera b), la
camera di commercio e’ tenuta a dare immediata comunicazione alla sezione
regionale dell’avvenuta cancellazione dal registro delle imprese. 3. Per ottenere la cancellazione
dall’Albo, gli iscritti debbono presentare, entro il 31 dicembre, domanda di
cancellazione che ha effetto per l’anno successivo. ArtIcolo 18 (Procedimento disciplinare) 1. Le sanzioni disciplinari di cui agli
articoli 16 e 17 sono applicate dalle sezioni regionali previa contestazione
degli addebiti all’iscritto, al quale e’ assegnato un termine di trenta
giorni per presentare eventuali deduzioni. L’iscritto, o il suo legale
rappresentante, deve essere sentito personalmente quando nel termine predetto
ne faccia richiesta. 2. Prima dell’adozione del
provvedimento di sospensione ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettere a) e
c), la sezione regionale puo’ assegnare all’interessato un termine non
superiore a sessanta giorni per conformare l’attivita’ ed i suoi effetti alla
normativa vigente. 3. I provvedimenti disciplinari devono
essere motivati e sono comunicati all’iscritto, alla regione ed alla
provincia territorialmente competente, alla camera di commercio e al Comitato
nazionale. Articolo 19 (Revisione dell’Albo) 1. Le imprese iscritte all’Albo sono
tenute a presentare ogni cinque anni, a decorrere dalla data di efficacia
dell’iscrizione, la documentazione che attesti la permanenza dei requisiti
previsti. Tale documentazione deve essere presentata con le stesse formalita’
della domanda d’iscrizione sei mesi prima della scadenza dell’iscrizione
medesima ed i termini previsti per la conclusione del relativo procedimento
sono ridotti alla meta’. 2. Le imprese iscritte all ‘Albo ai
sensi dell ‘articolo 13 sono tenute a rinnovare la comunicazione di inizio di
attivita’ ogni due anni, con le modalita’ previste dall’articolo medesimo. 3. Sulla base della documentazione
presentata, le sezioni regionali provvedono alla revisione dell’iscrizione. Articolo 20 (Ricorsi al Comitato nazionale) 1. Avverso le deliberazioni delle
sezioni regionali e provinciali gli interessati possono proporre ricorso al
Comitato nazionale, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro trenta giorni dalla
notifica del relativo provvedimento. Articolo 21 (Risorse finanziarie) 1. Le domande d’iscrizione, variazione
o cancellazione dall’Albo sono assoggettate all’assolvimento di un diritto di
segreteria. Tale diritto e’ fissato nella misura prevista per le denunce del
registro delle imprese delle camere di commercio. 2. Successivamente all’assegnazione del
numero d’iscrizione all’Albo, le imprese possono richiedere presso qualsiasi
camera di commercio il rilascio di certificati d’iscrizione o visure. Tali
documenti sono soggetti al pagamento degli importi previsti per il rilascio
della certificazione del registro delle imprese della camera di commercio. 3. Il pagamento di tutti i diritti di
segreteria dovra’ essere effettuato tramite versamento su conto corrente
postale intestato alla sezione regionale o direttamente presso gli sportelli
della sezione regionale in cui viene richiesto il servizio. 4. Le imprese iscritte all’Albo sono
tenute alla corresponsione di un diritto annuale d’iscrizione secondo i
seguenti ammontari: a) imprese che
effettuano attivita’ di gestione di rifiuti di cui all’articolo 8, comma 1,
lettera a) (per popolazione servita): superiore o uguale
a 500.000 abitanti, lire 3.500.000; inferiore a
500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti, L. 2.500.000; inferiore a 100.000
abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti, L. 2.000.000; inferiore a 50.000
abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti, L. 1.500.000; inferiore a 20.000
abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti, L. 700.000; inferiore a 5.000 abitanti,
L. 300.000; b) le imprese che
effettuano attivita’ di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 8, comma 1,
lettere b), c), d), e), f), g) ed h), sono suddivise nelle seguenti classi in
funzione delle tonnellate annue di rifiuti trattati: quantita’ annua
complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate, L.
3.500.000; quantita’ annua
complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore
a 200.000 tonnellate, L. 2.500.000; quantita’ annua
complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore
a 60.000 tonnellate, L. 2.000.000; quantita’ annua
complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a
15.000 tonnellate, L. 1.500.000; quantita’ annua
complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a
6.000 tonnellate, L. 700.000; quantita’ annua
complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate, L. 300.000; c) le imprese che
effettuano attivita’ di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 8, comma 1,
lettere i) ed l) (importi dei lavori cantierabili): oltre lire
quindici miliardi, L. 6.000.000; fino a lire
quindici miliardi, L. 4.000.000; fino a lire tre
miliardi, L. 2.500.000; fino a lire
ottocento milioni, L. 1.300.000; fino a lire cento
milioni, L. 600.000. 5. Il diritto annuale deve essere
riscosso da ciascuna sezione regionale mediante appositi bollettini di conto
corrente postale, approvati dal comitato nazionale ed emessi su moduli e con
scadenze uniformi sul territorio nazionale. 6. Al fine di garantire l’effettiva
copertura delle spese di funzionamento dell’Albo, i diritti d’iscrizione sono
rideterminati e aggiornati con decreto del Ministro dell’ambiente, di
concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dei
trasporti e della navigazione e del tesoro. A tali fini i diritti
d’iscrizione sono rideterminati trascorsi due anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, e, successivamente, ogniqualvolta si renda
necessario. Ai medesimi fini si procede all’aggiornamento dei diritti di
segreteria simultaneamente e conformemente all’adeguamento dei diritti del
registro delle imprese. 7. L’omissione del pagamento del
diritto annuo nei termini previsti comporta la sospensione d’ufficio dall’Albo,
che permane fino a quando non venga effettuato il pagamento. 8. Con decreti del Ministro
dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro sono
stabiliti la quota del diritto d’iscrizione da destinare alle spese di
funzionamento del Comitato nazionale e delle sezioni regionali e provinciali,
e potranno essere apportate modifiche al decreto del Ministro dell’ambiente
20 dicembre 1993, di cui all’articolo 30, comma 13, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, che disciplina le modalita’ di gestione e di
rendicontazione delle quote dei diritti di iscrizione da destinare alle spese
di funzionamento del Comitato nazionale e delle sezioni dell’Albo nazionale
delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. Articolo 22 (Pubblicazione dell’Albo) 1. Il Comitato nazionale provvede
annualmente alla pubblicazione dell’Albo dandone avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Articolo 23 (Disposizioni transitorie e finali) 1. Le iscrizioni relative alle
attivita’ di cui all’articolo 8, comma 1, effettuate dall’Albo nazionale
delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui
all’articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, nonche’ le garanzie gia’
prestate ai sensi dei decreti del Ministro dell’ambiente 10 maggio 1994 e 8
ottobre 1996, restano valide ed efficaci fino alla loro scadenza. 2. Restano, altresi’, valide ed
efficaci le domande di iscrizione all’Albo nazionale delle imprese esercenti
servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all’articolo 10 del decreto-legge
31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1987, n. 441, presentate fino alla data di entrata in vigore del presente
decreto. 3. Le imprese di trasporto dei rifiuti
iscritte all’Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento di
rifiuti di cui all’articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 1987, n. 441, che non hanno ancora
provveduto a presentare le garanzie finanziarie ai sensi del decreto del
Ministro dell’ambiente 8 ottobre 1996, debbono provvedere, a pena di
decadenza dall’iscrizione, entro il termine perentorio di novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Entro sei mesi dall’entrata in
vigore del presente decreto, le sezioni regionali provvedono ad aggiornare le
iscrizioni effettuate all’Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di
smaltimento di rifiuti di cui all’articolo 10 del decreto-legge 31 agosto
1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 1987, n.
441, sulla base delle categorie e classi di cui agli articoli 8 e 9 del
presente decreto. 5. Fino all’emanazione delle
disposizioni di competenza del Comitato nazionale, restano valide le
disposizioni adottate dal Comitato nazionale dell’Albo nazionale delle
imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all’articolo 10,
del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 ottobre 1987, n. 441. 6. Le domande d’iscrizione all’Albo per
le attivita’ di cui all’articolo 8, comma 1, lettere h), i) ed l), devono
essere presentate alle sezioni regionali e provinciali entro sessanta giorni
dall’adozione delle relative disposizioni di competenza del Comitato
nazionale. 7. Il decreto ministeriale 21 giugno
1991, n. 324, e successive modificazioni, e’ abrogato. Articolo 24 (Entrata in vigore) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. Roma, 28 aprile 1998 Il Ministro dell’ambiente
Ronchi Il Ministro
dell’industria del commercio e dell’artigianato Bersani Il Ministro dei
trasporti e della navigazione Burlando p. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica Pinza Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla
Corte dei conti il 9 novembre 1998 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 252 N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto ai
sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante “Attuazione delle direttive
91/156 sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”, e’ pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997. - Il decreto
legislativo 8 novembre 1997, n. 389, recante “Modificazioni ed integrazioni
al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di
rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio” e’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 261 dell’8 novembre 1997. - Il testo
dell’art 30 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e’ il
seguente: ”Art. 30 (Imprese sottoposte ad iscrizione). – 1. L’Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di
smaltimento dei rifiuti istituito ai sensi dell’art. 10 del decreto-legge 31
agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1987, n. 441, assume la denominazione di Albo nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti, di seguito denominato Albo, ed e’
articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il Ministero
dell’ambiente, ed in sezioni regionali, istituite presso le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione. I
componenti del Comitato nazionale e delle sezioni regionali durano in carica
cinque anni. 2. Il Comitato nazionale dell’Albo ha potere deliberante ed e’
composto da quindici membri esperti nella materia nominati con decreto del
Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, e designati rispettivamente: a) due dal Ministro
dell’ambiente, di cui uno con funzioni di presidente; b) uno dal Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, con funzioni di
vicepresidente; c) uno dal Ministro
della sanita’; d) uno dal Ministro dei
trasporti e della navigazione; e) tre dalle regioni; f) uno dell’Unione
italiana delle camere di commercio; g) sei dalle categorie
economiche, di cui due delle categorie degli autotrasportatori. 3. Le sezioni regionali dell’Albo sono istituite con decreto
del Ministro dell’ambiente da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e sono composte: a) dal presidente della
camera di commercio o da un membro del consiglio camerale all’uopo designato,
con funzioni di presidente; b) da un
funzionario o dirigente esperto in rappresentanza della giunta regionale con
funzioni di vicepresidente; c) da un funzionario o
dirigente esperto in rappresentanza delle province designato dall’unione regionale
delle province; d) da un esperto
designato dal Ministro dell’ambiente. 4. Le imprese che svolgono a titolo professionale attivita’ di
raccolta e trasporto di rifiuti e le imprese che raccolgono e trasportano
rifiuti pericolosi, anche se da esse prodotti, nonche’ le imprese che
intendono effettuare attivita’ di bonifica dei siti, di bonifica dei beni
contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione
di impianti di smaltimento e di recupero di titolarita’ di terzi, e di gestione
di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, devono essere
iscritte all’Albo. L’iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e
sostituisce l’autorizzazione all’esercizio delle attivita’ di raccolta, di
trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre
attivita’ l’iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio
sia stato autorizzato ai sensi del presente decreto. 5. L’iscrizione di cui al comma 4 ed i provvedimenti di
sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell’iscrizione,
nonche’, dal 1 gennaio 1998, l’accettazione delle garanzie finanziarie, sono
deliberati dalla sezione regionale dell’Albo della regione ove ha sede legale
l’interessato, in conformita’ alla normativa vigente ed alle direttive emesse
dal Comitato nazionale. 6. Con decreti del Ministro dell’ambiente, di concerto con i
Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dei trasporti e
della navigazione, e del tesoro, da adottarsi entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le
modalita’ organizzative dell’Albo, nonche’ i requisiti, i termini, le
modalita’ ed i diritti d’iscrizione, le modalita’ e gli importi delle
garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle
imprese di cui al comma 4, in conformita’ ai seguenti principi: a) individuazione di
requisiti univoci per l’iscrizione, al fine di semplificare le procedure; b) coordinamento con la
vigente normativa sull’autotrasporto, in coerenza con la finalita’ di cui
alla precedente lettera a); c) trattamento uniforme
dei componenti delle sezioni regionali, per garantire l’efficienza operativa;
d) effettiva copertura
delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali
d’iscrizione. 7. In attesa dell’emanazione dei decreti di cui ai commi 2 e 3
continuano ad operare, rispettivamente, il Comitato nazionale e le sezioni
regionali dell’Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento
dei rifiuti di cui all’art. 1 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.
L’iscrizione all’Albo e’ deliberata ai sensi della legge 11 novembre 1996, n.
575. 8. Fino all’emanazione dei decreti di cui al comma 6
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Le imprese che intendono
effettuare attivita’ di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti
amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti devono iscriversi
all’Albo entro sessanta giorni dall’entrata in vigore delle relative norme
tecniche. 9. Restano valide ed efficaci le iscrizioni effettuate e le
domande d’iscrizione presentate all’Albo nazionale delle imprese esercenti
servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all’art. 10 del decreto-legge 31
agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1987, n. 441, e successive modificazioni ed integrazioni e delle relative
disposizioni di attuazione, alla data di entrata in vigore del presente
decreto. 10. Il possesso dei requisiti di idoneita’ tecnica e di
capacita’ finanziaria per l’iscrizione all’Albo delle aziende speciali, dei
consorzi e delle societa’ di cui all’art. 22 della legge 8 giugno 1990, n.
142, che esercitano i servizi di gestione dei rifiuti, e’ garantito dal
comune o dal consorzio di comuni. L’iscrizione all’Albo e’ effettuata sulla
base di apposita comunicazione di inizio di attivita’ del comune o del
consorzio di comuni alla sezione regionale dell’Albo territorialmente
competente ed e’ efficace solo per le attivita’ svolte nell’interesse del
comune medesimo o dei consorzi ai quali il comune stesso partecipa. 11. Avverso i provvedimenti delle sezioni regionali dell’Albo
gli interessati possono promuovere, entro trenta giorni dalla notifica dei
provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell’Albo. 12. Alla segreteria dell’Albo e’ destinato personale comandato
da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, secondo criteri stabiliti
con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro del
tesoro. 13. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e
delle sezioni regionali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di
segreteria e dai diritti annuali d’iscrizione, secondo le modalita’ previste
dal decreto del Ministro dell’ambiente 20 dicembre 1993 e successive
modifiche. 14. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 407, non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza
dell’Albo. 15. Per le attivita’ di cui al comma 4, le autorizzazioni
rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915, in scadenza, sono prorogate, a cura delle amministrazioni che
le hanno rilasciate, fino alla data di efficacia dell’iscrizione all’Albo o a
quella della decisione definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione.
Le stesse amministrazioni adottano i provvedimenti di diffida, di variazione,
di sospensione o di revoca delle predette autorizzazioni. 16. Le imprese che effettuano attivita’ di raccolta e
trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell’art.
33, ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, non sono
sottoposte alle garanzie finanziarie di cui al comma 6 e sono iscritte
all’Albo previa comunicazione di inizio di attivita’ alla sezione regionale
territorialmente competente. Detta comunicazione deve essere rinnovata ogni
due anni e deve essere corredata da idonea documentazione predisposta ai
sensi del decreto ministeriale 21 giugno 1991, n. 324, e successive modifiche
ed integrazioni, nonche’ delle deliberazioni del Comitato nazionale dalla
quale risultino i seguenti elementi: a) la quantita’, la
natura, l’origine e la destinazione dei rifiuti; b) la frequenza media
della raccolta; c) la rispondenza delle
caratteristiche tecniche e della tipologia del mezzo utilizzato ai requisiti
stabiliti dall’Albo in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare; d) il rispetto delle
condizioni ed il possesso dei requisiti soggettivi, di idoneita’ tecnica e di
capacita’ finanziaria. 16-bis. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione
di inizio di attivita’ le sezioni regionali e provinciali iscrivono le
imprese di cui al comma 1 in appositi elenchi dandone comunicazione al
Comitato nazionale, alla provincia territorialmente competente ed
all’interessato. Le imprese che svolgono attivita’ di raccolta e trasporto di
rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell’art. 33 devono
conformarsi alle disposizioni di cui al comma 16 entro il 15 gennaio 1998. 17. Alla comunicazione di cui al comma 16 si applicano le
disposizioni di cui all’art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241”. - Il testo
dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e’ il seguente: ”3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita’
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale
potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu’ Ministri, possono
essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita’
di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione”. Note all’art. 6: - Per il testo dei commi
10, 16 e 16-bis dell’art. 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
si veda nelle note alle premesse. Note all’art. 8: - Il testo dell’art. 33
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e’ il seguente: ”Art. 33 (Operazioni di recupero). - 1. A condizione che siano
rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi
dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 31, l’esercizio delle operazioni di recupero dei
rifiuti possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione
di inizio di attivita’ alla provincia territorialmente competente. 2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in
relazione a ciascun tipo di attivita’, prevedono in particolare: a) per i rifiuti non
pericolosi: 1) le quantita’
massime impiegabili; 2) la provenienza, i
tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonche’ le condizioni
specifiche alle quali le attivita’ medesime sono sottoposte alla disciplina
prevista dal presente articolo; 3) le prescrizioni
necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle quantita’ dei
rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza
pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all’ambiente; b) per i rifiuti
pericolosi: 1) le quantita’ massime
impiegabili; 2) provenienza, i tipi e
caratteristiche dei rifiuti; 3) le condizioni
specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei
rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di
attivita’ e di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni
presenti in sito; 4) altri requisiti
necessari per effettuare forme diverse di recupero); 5) le prescrizioni necessarie
per assicurare che, in relazione al tipo ed alle quantita’ di sostanze
pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi
siano recuperati senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare
procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente. 3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che
effettuano la comunicazione di inizio di attivita’ ed entro il termine di cui
al comma 1 verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di attivita’ e’ allegata
una relazione dalla quale deve risultare: a) il rispetto delle
norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1; b) il possesso dei
requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti; c) le attivita’ di
recupero che si intendono svolgere; d) stabilimento,
capacita’ di recupero e ciclo di trattamento o di combustione nel quale i
rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati; e) le caratteristiche
merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero. 4. Qualora la provincia accerti il mancato rispetto delle
norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dispone con provvedimento
motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell’attivita’, salvo
che l’interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette
attivita’ ed i suoi effetti entro il termine prefissato dall’amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata
ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni
di recupero. 6. Sino all’adozione delle norme tecniche e delle condizioni
di cui al comma 1 e comunque non oltre quarantacinque giorni dal termine del
periodo di sospensione previsto dall’art. 9 della direttiva 83/189/CEE e
dall’art. 3 della direttiva 91/689/CEE, le procedure di cui ai commi 1 e 2 si
applicano a chiunque effettui operazioni di recupero dei rifiuti elencati
rispettivamente nell’allegato 3 al decreto del Ministro dell’ambiente 5
settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta
Ufficiale 10 setterribre 1994, n. 212, e nell’allegato 1 al decreto del
Ministro dell’ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, nel rispetto delle
prescrizioni ivi contenute; a tal fine si considerano valide ed efficaci le
comunicazioni gia’ effettuate alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Le comunicazioni effettuate dopo la data di entrata in vigore del
presente decreto sono valide ed efficaci solo se a tale data la costruzione
dell’impianto, ove richiesto dal tipo di attivita’ di recupero, era stata
gia’ ultimata. 7. La procedura semplificata di cui al presente articolo
sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle
emissioni determinate dai rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al
comma 1 che gia’ fissano i limiti di emissione in relazione alle attivita’ di
recupero degli stessi, l’autorizzazione di cui all’art. 15, lettera a), del
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203. 8. Le disposizioni semplificate del presente articolo non si
applicano alle attivita’ di recupero dei rifiuti urbani, ad eccezione: a) delle attivita’ di
riciclaggio e di recupero di materia prima e di produzione di composti di
qualita’ dai rifiuti provenienti da raccolta differenziata; b) delle attivita’ di
trattamento dei rifiuti urbani per ottenere combustibile da rifiuto
effettuate nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1; c) dell’impiego di combustibile
da rifiuto nel rispetto delle specifiche norme tecniche adottate ai sensi del
comma 1, che stabiliscono in particolare la composizione merceologica e le
caratteristiche qualitative del combustibile da rifiuto ai sensi della
lettera p) dell’art. 6. 9. Fermi restando il rispetto dei limiti di emissione in
atmosfera di cui all’art. 31, comma 3, e dei limiti delle altre emissioni
inquinanti stabilite da disposizioni vigenti nonche’ fatta salva l’osservanza
degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di
concerto con il Ministro dell’ambiente, determina modalita’, condizioni e
misure relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da
disposizioni legislative all’utilizzazione dei rifiuti come combustibile per
produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse
pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani
sottoposti a preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione
di combustibile da rifiuti. 10. I rifiuti non pericolosi individuati con apposite norme
tecniche ai sensi del comma 1 che vengono utilizzati in operazioni non
comprese tra quelle di cui all’allegato C sono sottoposti unicamente alle
disposizioni di cui agli articoli 10 comma 3, 11, 12, e 15, nonche’ alle
relative norme sanzionatorie. 11. Alle attivita’ di cui ai commi precedenti si applicano
integralmente le norme ordinarie per lo smaltimento qualora i rifiuti non
vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero. 12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti
pericolosi di cui al comma 1 sono comunicate alla commissione dell’Unione
europea tre mesi prima della loro entrata in vigore. 12-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti
pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle
procedure semplificate di comunicazione di inizio di attivita’ solo se
effettuate presso l’impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di
recupero previste ai punti da R1 a R9 dell’allegato C. 12-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis le norme
tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche
impiantistiche dei centri di messa in riserva non localizzati presso gli
impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero
individuate ai punti da R1 a R9, nonche’ le modalita’ di stoccaggio e i
termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette
operazioni”. Allegato B (Previsto dall’art. 5, comma 6) OPERAZIONI DI SMALTIMENTO N.B.- Il presente allegato intende elencare le
operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. Ai sensi dell’art. 2,
i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e
senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio
all’ambiente: D10 Deposito sul o nel
suolo (ad es. discarica). D20 Trattamento in
ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei
suoli). D30 Iniezioni in profondita’ (ad es. iniezione dei rifiuti pompabili
in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali). D40 Lagunaggio (ad es.
scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.). D50 Messa in discarica
specialmente allestita (ad es. sistematizzazione in alveoli stagni separati,
ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall’ambiente). D60 Scarico dei rifiuti
solidi nell’ambiente idrico eccetto l’immersione. D70 Immersione, compreso
il seppellimento nel sottosuolo marino. D80 Trattamento
biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a
composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti
elencati nei punti da D1 a D12. D90 Trattamento
fisicochimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a
composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei
punti da D1 a D12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.). D10 Incenerimento a
terra. D11 Incenerimento in
mare. D12 Deposito permanente
(ad es. sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.). D13 Raggruppamento
preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12. D14 Ricondizionamento
preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13. D15 Deposito preliminare
prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il
deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)”. Allegato C (Previsto dall’art. 6, comma 1, lettera h) OPERAZIONI DI RECUPERO N.B.- Il presente allegato intende elencare le
operazioni di recupero come avvengono nella pratica. Ai sensi dell’art. 2, i
rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell’uomo e
senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio
all’ambiente: R10 Utilizzazione
principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia. R20 Rigenerazione/recupero
di solventi. R30 Riciclo/recupero delle
sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di
compostaggio e altre trasformazioni biologiche). R40 Riciclo/recupero dei
metalli o dei composti metallici. R50 Riciclo/recupero di
altre sostanze inorganiche. R60 Rigenerazione degli
acidi o delle basi. R70 Recupero dei
prodotti che servono a captare gli inquinanti. R80 Recupero dei
prodotti provenienti dai catalizzatori. R90 Rigenerazione o
altri reimpieghi degli oli. R10 Spandimento sul
suolo a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia. R11 Utilizzazione di
rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10. R12 Scambio di rifiuti
per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11. R13 Messa in riserva di
rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12
(escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono
prodotti)”. Note all’art. 9: - Il titolo dei capi IV
e V del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e’ il seguente: ”Capo IV
“Autorizzazioni e iscrizioni””. ”Capo V “Procedure semplificate””. Note all’art. 10: - Il testo
dell’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei
confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica
moralita’), e’ il seguente: ”Art.
3. - Alle persone indicate nell’art. 1 che non abbiano cambiato condotta
nonostante la diffida del questore, quando siano pericolose per la sicurezza
pubblica o per la pubblica moralita’, puo’ essere applicata, nei modi
stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della
sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. Alla sorveglianza speciale
puo’ essere aggiunto ove le circostanze del caso lo richiedano il divieto di
soggiorno in uno o piu’ comuni o in una o piu province. Nei casi di grave
pericolosita’ e quando le altre misure di prevenzione non sono ritenute
idonee alla tutela della sicurezza pubblica puo’ essere imposto l’obbligo di
soggiorno in un determinato comune. Il soggiorno obbligatorio e’ disposto in un
comune o frazione di esso con popolazione non superiore ai cinquemila
abitanti lontano da grandi aree metropolitane, tale da assicurarne un
efficace controllo delle persone sottoposte alla misura di prevenzione e che
sia sede di un ufficio di polizia”. Note all’art. 12: - La legge 6
giugno 1974, n. 298, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1974, n.
200, reca: ”Istituzione dell’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose
per conto di terzi e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i
trasporti di merci su trada”. - Il decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato ne1la Gazzetta Ufficiale n.
114 del 18 maggio 1992, reca “Nuovo codice della strada”. - Si riporta il
testo del comma 4 dell’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575
(Disposizioni contro la mafia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno
1965, n. 138: ”4.
Ai fini dei procedimenti amministrativi concernenti le licenze, concessioni
ed iscrizioni di cui al primo comma, nonche’ della stipulazione ed
approvazione dei contratti di appalto indicati nell’art. 10-quinquies e delle
autorizzazioni dei subappalti e cottimi di opere riguardanti la pubblica
amministrazione, previste all’art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646,
la certificazione di volta in volta occorrente circa la sussistenza o meno a
carico dell’interessato di procedimenti o di provvedimenti per l’applicazione
di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, ovvero dei provvedimenti indicati nel secondo comma nonche’
negli articoli 10-ter e 10-quater, e’ rilasciata, su richiesta
dell’amministrazione o dell’ente pubblico competente, dalla prefettura nella
cui circoscrizione gli atti vengono perfezionati”. - Il D.P.R. 9
maggio 1994, n. 407, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno
1994, reca: ”Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, concernente le attivita’ private
sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990,
n. 241”. Note all’art. 13: - L’art. 22
della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali),
pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 12
giugno 1990, e’ il seguente: ”Art.
22 (Servizi pubblici locali). – 1.
I comuni e le province, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono
alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni
ed attivita’ rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo
economico e civile delle comunita’ locali. 2.
I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti
dalla legge. 3.
I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti
forme: a) in
economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del
servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda; b) in
concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di
opportunita’ sociale; c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di
piu’ servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale; d) a mezzo di
istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza
imprenditoriale; e) a mezzo di
societa’ per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda
opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la
partecipazione di altri soggetti pubblici o privati”. - L’art. 21
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990, e’ il
seguente: ”Art.
21. - 1. Con denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20
l’interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
di legge richiesti. In caso di dichiarazione mendaci o di false attestazioni
non e’ ammessa la conformazione dell’attivita’ e dei suoi effetti a legge o
la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante e’ punito con
la sanzione prevista dall’art. 483 del codice penale, salvo che il fatto
costituisca piu’ grave reato. 2.
Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell’attivita’ in
carenza dell’atto di assenso dell’amministrazione o in difformita’ di esso si
applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all’attivita’ ai
sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque,
in contrasto con la normativa vigente”. Note all’art. 14: - La legge
10 giugno 1982, n. 348, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14
giugno 1982, reca: ”Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a
garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici”. - Per il
testo dell’art 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
si veda nelle note alle premesse. Nota all’art. 20: - Il D.P.R.
24 novembre 1971, n. 1199, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17
gennaio 1972, reca: “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi
amministrativi”. Nota all’art. 21: - Per il
testo dell’art 30, comma 13, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
si veda nelle note alle premesse. Note all’art. 23: - Il testo
dell’art. 10 del D.L. 31 agosto 1987, n. 361 (Disposizioni urgenti in materia
di smaltimento dei rifiuti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 1
settembre 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987,
n. 441 (Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 1987), e’ il seguente: ”Art.
10. - E’ istituito con sede in Roma, presso il Ministero dell’ambiente,
l’Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti
nelle varie fasi, presso il quale devono iscriversi le imprese che, a
qualsiasi titolo, intendono svolgere una o piu’ attivita’ previste dall’art.
1 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. L’Albo nazionale e’ articolato in
sezioni regionali, istituite presso le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura del capoluogo di regione, che provvedono alla
raccolta delle domande di iscrizione delle imprese interessate e alla
trasmissione delle stesse all’Albo nazionale. Con decreto del Ministro
dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, dei trasporti, della sanita’ e dell’interno, da emanarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
definite le modalita’ organizzative e di funzionamento e stabiliti i
requisiti, i termini, le modalita’ e i diritti di iscrizione. 2.
A partire dalla data di effettiva operativita’ dell’Albo, fissata con decreto
del Ministro dell’ambiente, l’iscrizione allo stesso e’ condizione necessaria
per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 6, lettera d), del D.P.R.
10 settembre 1982, n. 915. Per le imprese esercenti l’attivita’ di trasporto
dei rifiuti, l’iscrizione all’Albo sostituisce l’autorizzazione di cui al
citato art. 6, lettera d). Le relative garanzie finanziarie sono prestate a
favore dello Stato secondo modalita’ stabilite con decreto del Ministro
dell’ambiente. 3.
Alla gestione dell’Albo sono destinate cinque unita’ di personale comandato
da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, secondo criteri stabiliti
con decreto del Ministro dell’ambiente. 4.
All’onere derivante dall’istituzione dell’Albo si provvede mediante riduzione
del capitolo 1142 dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente per
l’anno l987 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi”. - Il decreto
ministeriale 21 giugno 1991, n. 324, recante: “Regolamento delle modalita’ organizzative
e di funzionamento dell’Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di
smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, nonche’ dei requisiti, dei termini,
delle modalita’ e dei diritti di iscrizione”, e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 246 del 19 ottobre 1991”. |