CIRCOLARE
COMMISSARIALE n 21348 A2 del 29 settembre 2005
Procedure di gara di appalti pubblici – clausole di autotutela. o
A TUTTE LE SOCIETA’ D’AMBITO – LORO SEDI E p.c. o
REGIONE SICILIANA DIREZIONE DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROGRAMMAZIONE - PALERMO Si richiama
l’attenzione delle società in indirizzo sulla necessità di dare applicazione
al Protocollo di Legalità stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione
Siciliana, il Ministero dell’Interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autorità di
Vigilanza sui lavori supplici, l’INPS e l’INAIL volto a rafforzare le
condizioni di legalità e sicurezza nella gestione degli appalti pubblici. A tal fine,
secondo le direttive pervenute dal Dipartimento regionale della
Programmazione con nota n. 2157/2005 e in ragione dei compiti e dei poteri a
questi attribuiti dal Programma Operativo Regionale e dalla legge regionale
n. 32/2000, codeste società sono invitate ad inserire talune considerazioni e
clausole di autotutela, che sono state formulate dal Dipartimento citato. Dette
considerazioni e clausole di autotutela dovranno essere utilizzate nelle
procedure di affidamento di lavori, di forniture e di servizi tramite avvisi
o bandi di gara in corso di predisposizione che riguardino sia le procedure
aperte che quelle ristrette e, compatibilmente, nei contratti. Si riportano di
seguito le considerazioni e clausole di autotutela sopra citate: “- considerato che
la possibilità di inserire le clausole di autotutela nei bandi di gara,
finalizzate a prevenire i fenomeni di devianza e di vulnerazione dei principi
di concorrenza “sostanziale” e trasparenza, oltre a trovare riscontro nella
giurisprudenza amministrativa (sentenza del C.d.S. n. 5903 del 3/11/2000 che
ha stabilito “in materia di contratti della pubblica amministrazione il
potere di non aggiudicazione”; decisioni del C.d.S., V, n. 2317 e n. 1644,
rispettivamente del 22/04/2004 e del 12/04/2005 che hanno sancito
l’esclusione della gara per collegamento sostanziale idoneo a violare in
concreto i principi a tutela della libera concorrenza, della segretezza delle
offerte e della par condicio dei contraenti), può ben trovare fondamento, in
via generale, in specifiche ragioni di pubblico interesse, nonché nella
legittimità, per le amministrazioni appaltanti di annullare una gara in
presenza di significativi indici sostanziali di collegamento rilevabili
dall’andamento delle offerte” (C.G.R.S. – decisione 409/01 Reg. Ord. Del
6.5.2004); “- considerato che
l’art. 90, comma 8, del D.P.R. n. 554/99, consente all’Amministrazione
aggiudicatrice di sospendere la procedura di gara prima o dopo l’apertura
delle offerte economiche; Clausola n. 1
Qualora la commissione
di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di
vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o
raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse
offerte sono state compilate e presentate ecc., il procedimento di
aggiudicazione è sospeso per consentire alla stazione appaltante di svolgere
in tempi rapidi gli accertamenti ritenuti necessari per determinarsi sulla
esclusione o meno dalla gara delle ditte partecipanti per collegamento
sostanziale idoneo a violare in concreto i principi di libera concorrenza,
della segretezza e dell’autonomia delle offerte e della par condicio dei
contraenti. Gli eventuali
provvedimenti di esclusione saranno adottati tempestivamente, subito dopo la
stazione appaltante darà corso al procedimento di aggiudicazione
dell’appalto. Clausola n. 2
“Il/la
sottoscritto/a offerente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo
o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non
si è accordato o non si accorderà con altri partecipanti alle gare.” Clausola n. 3
“Il/la
sottoscritto/a offerente dichiara che non subappalterà lavorazioni di alcun
tipo ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma singola o associata .
ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno
autorizzati.” (In proposito, con
determinazione n. 14/03 del 15 ottobre 2003, l’Autorità per la Vigilanza sui
lavori pubblici ha chiarito che le stazioni appaltanti possono inserire nei
bandi di gara, anche sulla base di singole situazioni ambientali che abbiano
già condotto all’adozione di formali iniziative con gli organismi
istituzionalmente preposti, la su espressa clausola sul divieto di affidare
il subappalto ad imprese che hanno presentato autonoma offerta alla medesima
gara, clausola che estrinseca una più puntuale definizione del principio
della segretezza delle offerte, nel rispetto dell’articolo 1, comma 1, della
legge 109/1994 e s.m.) Clausola n. 4
(Dichiarazione di salvaguardia
della concorrenza, quale condizione rilevante per la partecipazione alla
gara) “Il/la sottoscritto/a offerente dichiara espressamente e in modo
solenne che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e
segretezza, che si impegna a conformare i rporpi comportamenti ai principi di
lealtà, trasparenza e correttezza, che non si è accordato e non si accorderà
con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la
concorrenza.” Clausola n. 5 “Qualora la
stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara ed attraverso
indizi gravi, precisi e concordanti, una situazione di collegamento
sostanziale in violazione delle summenzionate clausole, le imprese verranno
eluse con la sanzione accessoria al divieto di partecipazione per un anno
alle gare d’appalto bandite in ambito regionale.” La presente circolare sarà pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
IL VICE COMMISSARIO
(Avv.
Felice Crosta) |