DECRETO PRESIDENZIALE 17 marzo 2004

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 1 G.U.R.S. 9 aprile 2004, n. 16

Testo coordinato delle norme in materia di bilancio e contabilità applicabili alla Regione Siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1079, n. 70;

Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001", ed, in particolare, l'art. 52, comma 11, che prevede l'emanazione, da parte del Presidente della Regione, con proprio decreto e su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, di un testo coordinato delle norme in materia di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione in base alle leggi regionali in materia e alle leggi nazionali riguardanti la contabilità dello Stato e delle altre regioni, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana;

Su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze;

Decreta:

Art. 1  

E' approvato il testo coordinato delle norme in materia di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione Siciliana, corredato dalla nota metodologica, dagli indici (generale, per articoli, cronologico e analitico), dalle note e dall'appendice, allegato al presente decreto.

Art. 2  

Il presente decreto, unitamente agli allegati, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 17 marzo 2004.

CUFFARO

Nota metodologica

Il presente testo coordinato, elaborato ai sensi dell'art. 52, comma 11 della l.r. 3 maggio 2001, n. 6, ripercorre in maniera sistematica gli argomenti disciplinati dalla l.r. 8 luglio 1977, n. 47, coordinando le norme di contabilità in materia di bilancio con le modifiche ed integrazioni intervenute nel tempo, sino alla recente l.r. 3 dicembre 2003, n. 20, e con la normativa statale applicabile alla Regione, inserendo inoltre disposizioni di provvedimenti normativi regionali e statali riguardanti argomenti di recente introduzione non trattati nella l.r. 47/77.

Il testo, che ha carattere meramente compilatorio dei provvedimenti normativi regionali e statali riportati, costituisce uno strumento finalizzato a rendere più agevole la ricerca e l'applicazione delle disposizioni di contabilità in materia di bilancio che sovente si presentano frammentarie e di non facile consultazione sia per l'avvicendarsi nel tempo delle varie disposizioni, sia per la tecnicità degli argomenti trattati.

E' suddiviso in XI titoli riguardanti i seguenti argomenti:

Titolo I Programmazione economico-finanziaria della Regione

Titolo II Disposizioni in materia di entrata

Titolo III Variazioni al bilancio di previsione

Titolo IV Gestione del bilancio

Titolo V Rendiconto generale della regione

Titolo VI Contabilità analitica per centri di costo

Titolo VII Controlli

Titolo VIII Assegnazioni di fondi dalla U.E., dallo Stato e da altri enti e relativi cofinanziamenti

Titolo IX Operazioni finanziarie

Titolo X Enti vigilati

Titolo XI Norme varie e finali

Ciascun titolo comprende uno o diversi capi, ordinati in articoli; ciascun articolo riporta l'indicazione della materia trattata e a lato gli estremi della normativa regionale o statale di riferimento.

Si rappresenta che la competenza attribuita dalle disposizioni statali al Ministro del Tesoro e al Ragioniere generale dello Stato va ascritta nell'ambito dell'ordinamento regionale rispettivamente all'Assessore al Bilancio e alle Finanze e al Dirigente Generale del Bilancio e Tesoro, così come le funzioni espletate per l'amministrazione statale dai Ministeri si intendono riferite per la Regione agli Assessorati.

Il testo è contraddistinto da note che, per lo più, hanno lo scopo di evidenziare l'evoluzione della normativa attraverso l'indicazione delle disposizioni modificate, integrate o abrogate, riportando in alcuni casi il testo originario della disposizione richiamata; in altri casi riportano le indicazioni di ulteriori disposizioni normative, circolari, D.M. ecc. ovvero esplicano un breve commento.

E' provvisto inoltre di un indice generale per titoli e capi e di un indice per articoli posti all'inizio del testo; alla fine sono inseriti un indice analitico e un indice cronologico delle disposizioni riportate.

In appendice, infine, è riportata integralmente la seguente normativa di particolare rilevanza per la materia trattata:

- Legge 5 agosto 1978, n. 468 "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio";

- Tabelle allegate al D.P.R. n. 1074/1965 "Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria";

- Decreto Presidenziale 5 ottobre 1999, n. 563 "Modalità attuative art. 66 della l.r. 27 aprile 1999, n. 10 in materia di esecuzioni forzate nei confronti dell'amministrazione regionale e degli enti pubblici non economici della Regione".

Sempre in appendice sono state inserite alcune importanti disposizioni in materia di entrata tratte dalla seguente normativa:

- Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato";

- D.P.R. 31 marzo 1972, n. 239 "Semplificazioni procedurali in materia di contabilizzazione delle entrate dello Stato";

- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237 "Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari";

- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto ecc. ";

- D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 "Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337".

Testo coordinato delle norme in materia di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione.

Titolo I

Programmazione economico-finanziaria della Regione

Capo I

Strumenti di programmazione

Art. 1 Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 10/99, art. 1)

(1) 1. La formulazione delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio della Regione Siciliana è ispirata al metodo della programmazione finanziaria ed i relativi disegni di legge sono approvati dall'assemblea regionale siciliana entro il 31 dicembre di ciascun anno.

2. A tal fine il Governo della Regione presenta all'assemblea regionale siciliana:

A) (2) il documento di programmazione economico-finanziaria entro trenta giorni dalla data di presentazione alle camere da parte del Consiglio dei ministri di quello nazionale;

B) entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre il disegno di legge "finanziaria";

C) entro lo stesso termine di cui alla lettera b) il disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale a legislazione vigente e programmatico (3).

Art. 2 Documento di programmazione economico-finanziaria

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 10/99, art. 2)

1. Entro il termine di cui all'articolo 1, comma 2 lettera a) (4) di ogni anno, il Governo della Regione presenta all'assemblea regionale siciliana, ai fini delle conseguenti deliberazioni da adottare, comunque con il voto d'Aula, entro il 31 agosto (5) di ciascun anno, il documento di programmazione economico-finanziaria che definisce la manovra di finanza pubblica per il periodo rimanente della legislatura e, comunque, non inferiore al periodo compreso nel bilancio pluriennale. (6)

2. Nel documento di programmazione economico-finanziaria, premessa la valutazione degli andamenti dell'economia siciliana, tenendo conto dei risultati e delle prospettive dell'economia internazionale e nazionale, sono indicati:

A) i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi del settore pubblico regionale;

B) gli obiettivi macro-economici individuati dal Governo regionale per il periodo considerato ed in particolare quelli riguardanti lo sviluppo del reddito e dell'occupazione, alla luce anche degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione economico-finanziaria comunitari e nazionali;

C) gli obiettivi, definiti in rapporto alle previsioni del prodotto interno lordo regionale, del fabbisogno della Regione e delle aziende e di tutti gli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di finanziamenti o contributi a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione, al netto ed al lordo degli interessi e del debito a della Regione e delle aziende e di tutti gli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di finanziamenti o contributi a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;

D) gli obiettivi, coerenti con le previsioni di cui alle lettere b) e c), di riduzione del fabbisogno complessivo ed in particolare delle spese correnti della Regione e delle aziende e di tutti gli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di finanziamenti o contributi a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione, al netto ed al lordo degli interessi, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;

E) gli indirizzi per procedere alla variazione delle entrate e delle spese del bilancio della Regione Siciliana e delle aziende e di tutti gli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di finanziamenti o contributi a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione per il periodo cui si riferisce il bilancio pluriennale;

F) gli indirizzi per la legislazione di spesa regionale per il periodo compreso nel bilancio pluriennale necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere b), c), d) nel rispetto degli indirizzi di cui alla lettera e) e con la valutazione di massima dell'effetto economico-finanziario di ciascun tipo di intervento legislativo in rapporto all'andamento tendenziale.

3. Il documento di programmazione economico-finanziaria indica i criteri e le regole che devono essere adottati nella predisposizione del disegno di legge "finanziaria", di cui all'articolo 3, evidenziando il riferimento agli indirizzi di cui alle lettere e) ed f) del comma 2.

4. Il documento di programmazione economico-finanziaria indica i criteri ed i parametri per la formazione del bilancio annuale e pluriennale.

5. Per la definizione del documento di programmazione economico-finanziaria di cui al presente articolo, il Governo della Regione consulta preventivamente le organizzazioni sindacali e le categorie del mondo del lavoro e della produzione e la Conferenza Regione-autonomie locali.

Art. 3 Legge finanziaria

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 10/99, art. 3)

(7) 1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale il disegno di legge 'finanziaria' con i tempi e le modalità di cui all'articolo 1.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;

b) alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;

c) alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, delle principali leggi di spesa;

d) alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

e) alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

f) alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazioni di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economica-finanziaria;

g) alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;

h) alla determinazione, in apposita tabella, dei contributi e degli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;

i) alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria;

j) alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale. (8)

3. La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.

4. Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dell'assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione Siciliana.

Art. 4 Disposizioni urgenti in materia di programmazione negoziata

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 5/98, art. 9)

1. La Regione riconosce e promuove gli atti di programmazione negoziata quali strumenti fondamentali di concertazione delle azioni degli interventi pubblici e privati finalizzati allo sviluppo.

2. . . . . . . (9)

3. L'intesa istituzionale di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sottoscritta congiuntamente tra il Governo nazionale e la Giunta regionale per il raggiungimento degli obiettivi definiti nel documento di programmazione economico finanziario di cui al comma 2. L'intesa istituzionale di programma costituisce il necessario momento di raccordo degli strumenti di programmazione negoziata posti in essere nelle varie tipologie negoziali in ambito regionale.

4. I programmi di intervento indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria sono di norma attuati attraverso gli accordi di programma-quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 nonché attraverso gli strumenti previsti dalla programmazione comunitaria.

5. Gli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, lettere b), c), d), e), f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono stipulati in coerenza con le linee guida del documento di programmazione economico-finanziaria.

6. Gli atti di programmazione negoziata di cui al presente articolo, coerenti con gli obiettivi e gli indirizzi fissati nel documento di programmazione economico-finanziaria, approvati in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, delle delibere adottate dal comitato interministeriale della programmazione economica e delle eventuali direttive emanate dalla Giunta regionale, qualora prevedano oneri finanziari a carico della Regione, trovano copertura in un apposito fondo istituito nel bilancio della Regione - amministrazione del bilancio. Ove necessario, il fondo costituisce fonte di cofinanziamento di risorse derivanti da interventi ordinari e straordinari dello Stato, dell'unione Europea e di altri enti ed organizzazioni nazionali ed internazionali.

Art. 5 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

(estremi della normativa di riferimento: L. 662/96, art. 2, c. 203)

203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi così definiti:

A) "Programmazione negoziata", come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza;

B) "Intesa istituzionale di programma", come tale intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati. La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di più amministrazioni dello Stato, nonché di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (10);

C) "Accordo di programma quadro", come tale intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le attività e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attività ed interventi; 3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonché del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attività posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, salve restando le esigenze di concorrenzialità e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera f), determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici già previsti dall'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

D) "Patto territoriale", come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale;

E) "Contratto di programma", come tale intendendosi il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata (11);

F) "Contratto di area", come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonché delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32 della L. 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di più rapida attivazione di investimenti di disponibilità di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'articolo 6, comma 9, lettera c), del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389 (12).

Art. 6 Programmi comuni fra più amministrazioni

(estremi della normativa di riferimento: D.P.R. 367/94, art. 8)

1. Ove, per la realizzazione di programmi o di interventi di comune interesse, siano stipulati, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, accordi fra amministrazioni dello Stato, nonché fra queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, possono essere disposte, per l'attuazione di quanto stabilito dagli accordi, una o più aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, a favore di un unico funzionario delegato, titolare di pubbliche funzioni ancorché non dipendente statale, responsabile dell'attuazione del programma o degli interventi. Analogamente provvedono, nei confronti del medesimo funzionario, le altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici partecipanti all'accordo, secondo le procedure dei rispettivi ordinamenti.

2. . . . . . .

3. Gli accordi di cui al comma 1 individuano il funzionario responsabile, al quale debbono essere accreditate le somme, e determinano la durata tassativa dell'accordo. Essi stabiliscono, altresì, il servizio di controllo interno cui è demandata, ai sensi dell'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni, la verifica dell'attuazione del programma e dei risultati della gestione. Il servizio di controllo interno redige una relazione da allegare al rendiconto annuale di cui al comma 4.

4. I fondi accreditati al funzionario delegato danno luogo ad una gestione unitaria, per la quale il funzionario delegato presenta il rendiconto annuale alle amministrazioni, enti ed organismi partecipanti all'accordo. Si applicano le procedure contrattuali e di gestione, nonché, in quanto compatibili, le modalità di presentazione dei rendiconti amministrativi dei funzionari delegati, previste dai regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni.

5. Ove all'accordo partecipino più amministrazioni dello Stato, queste esercitano la verifica amministrativa e contabile del rendiconto di cui al comma 4 attraverso apposita conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. . . . . . . (13)

Art. 7 Atti di programmazione economico-finanziaria

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 4/2003, art. 44

(14) 1. Il Governo regionale provvede, per quanto di competenza regionale, alla definizione dei contenuti del POR Sicilia, del Complemento di programmazione e degli Accordi di programma quadro, previa espressione da parte dell'Assemblea regionale siciliana degli atti di indirizzo.

2. Gli atti di indirizzo costituiscono atti di programmazione economico-finanziaria.

3. Le proposte di modifica finanziarie sono presentate dal Governo all'Assemblea regionale siciliana.

4.

5.

6.

Capo II

Bilancio di previsione

Art. 8 Bilancio annuale di previsione

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 47/77, art. 1)

(15) 1. La gestione finanziaria della Regione si svolge in base al bilancio annuale. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

2. Le previsioni del bilancio annuale della Regione sono formulate in termini di competenza e di cassa.

3. La Regione adotta ogni anno, insieme con il bilancio annuale di previsione, un bilancio pluriennale.

4. Il bilancio annuale e quello pluriennale sono presentati dal Governo regionale all'assemblea regionale siciliana, allegati ad un unico disegno di legge, entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre e sono approvati dall'assemblea, entro il mese di dicembre.

5. Il bilancio annuale di previsione è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo.

6. Il bilancio annuale di previsione in termini di competenza (16) è articolato, sia per l'entrata che per la spesa, in unità previsionali di base, stabilite in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione. Le unità previsionali di base sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze della Regione.

7. Con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio della Regione sono annualmente individuate, in allegati alla legge medesima, le unità previsionali di base e le funzioni-obiettivo determinate con riguardo alle esigenze di definire le politiche regionali di settore e di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile anche in termini di servizi finali resi ai cittadini.

8. Lo stato di previsione dell'entrata è articolato per:

A) centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali e altri uffici equiparati cui è affidata la relativa gestione;

B) titoli, secondo che riguardino entrate correnti, entrate in conto capitale, entrate per accensione di prestiti e, ove ritenuto necessario per le esigenze dell'amministrazione, entrate per contabilità speciali e per partite di giro;

C) aggregati economici, secondo la natura delle entrate (tributi erariali spettanti alla Regione, altre entrate erariali spettanti alla Regione, tributi propri, entrate proprie extratributarie, trasferimenti correnti, trasferimenti in conto capitale, altre entrate in conto capitale);

D) unità previsionali di base secondo la tipologia dei cespiti, su cui si manifesta la volontà di voto o decisionale dell'assemblea regionale siciliana.

9. Lo stato di previsione della spesa è articolato per:

A) centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali e altri uffici equiparati cui è affidata la relativa gestione;

B) titoli, secondo che riguardino spese correnti, spese in conto capitale, spese per rimborso di prestiti e, ove ritenuto necessario per le esigenze dell'amministrazione, spese per contabilità speciali e per partite di giro;

C) aggregati economici, secondo la natura delle spese (spese di funzionamento, spese per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi, spese per interventi di parte corrente, spese per oneri del debito pubblico regionale, oneri comuni, spese per investimenti, altre spese per interventi in conto capitale, oneri comuni);

D) unità previsionali di base secondo la tipologia delle spese, su cui si manifesta la volontà di voto o decisionale dell'assemblea regionale siciliana.

10. Per ogni unità previsionale di base del bilancio annuale di previsione è indicato l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce. Con riguardo alle entrate erariali spettanti alla Regione si intendono per accertate le somme versate nelle apposite contabilità speciali o direttamente nella cassa regionale.(17)

10 bis. Il bilancio annuale di previsione, in termini di cassa, è articolato per l'entrata e per la spesa, per centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali, agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente della Regione e degli assessori ed agli uffici speciali cui è affidata la relativa gestione, con separata evidenziazione dell'aggregato concernente interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti. (18)

11. Fra le previsioni di competenza di cui alla lettera a) (19) del comma 10 è, altresì, iscritto il saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente. (20)

11 bis. Fra le previsioni di cassa di cui al comma 10 bis è iscritto fra le entrate l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce e fra le spese appositi fondi di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa di ciascuna amministrazione in relazione ad indifferibili necessità; alle occorrenti variazioni si provvede con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, su richiesta della competente amministrazione, previo parere della competente ragioneria centrale. Al fine di adeguare le previsioni di cassa alle effettive esigenze di ciascuna amministrazione regionale, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è altresì autorizzato ad effettuare, con propri decreti, tutte le occorrenti variazioni compensative di cassa; è inoltre autorizzato ad effettuare le variazioni derivanti da maggiori o minori entrate di cassa, quelle conseguenti all'applicazione di legge e per il pagamento di obbligazioni indifferibili e improrogabili. Entro il limite delle autorizzazioni di cassa stabilito per ciascun aggregato di ciascuna amministrazione, i pagamenti sono disposti, di norma, per importi non superiori a un dodicesimo per ciascun mese dell'anno e secondo le priorità indicate nel comma 5 dell'articolo 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, fatta salva la valutazione di celerità e snellimento dell'azione amministrativa. (21)

11 ter. Per i fondi di riserva da adoperarsi per la riproduzione di residui passivi perenti, per la riproduzione di economie e per l'incremento delle dotazioni dei capitoli relativi a spese obbligatorie, oltre alla dotazione di competenza è prevista una dotazione di cassa. Alle occorrenti variazioni di cassa si provvede con le modalità previste per le correlate variazioni di competenza. (22)

12. Formano oggetto di approvazione dell'Assemblea regionale siciliana le previsioni del bilancio di competenza di cui al comma 10 nonché le previsioni di bilancio di cassa di cui al comma 10 bis riassunte in apposito quadro. Le previsioni di spesa di cui ai medesimi commi costituiscono il limite per le autorizzazioni rispettivamente, di impegno e di pagamento. (23)

13. Nel quadro generale riassuntivo, redatto per titoli, con riferimento alle dotazioni di competenza, (24) è data distinta indicazione:

A) del risultato differenziale fra il totale delle entrate correnti ed il totale delle spese correnti (risparmio pubblico);

B) del risultato differenziale fra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e riscossione di crediti e l'accensione e il rimborso di prestiti (indebitamento o accrescimento netto);

C) del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti (saldo netto da finanziare o da impiegare);

D) del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese (ricorso al mercato).

14. Al quadro generale riassuntivo sono allegati:

1) un riepilogo delle categorie in cui viene classificata la spesa secondo l'analisi economica, distintamente per ciascuna amministrazione;

2) un riepilogo per funzioni-obiettivo in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale, distintamente per ciascuna amministrazione. Le classificazioni economica e funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione;

3) l'elenco delle entrate a destinazione vincolata e delle correlative spese distinte in relazione alla provenienza delle risorse di seguito riepilogate:

a) Programma operativo regionale;

b) altri interventi comunitari;

c) Fondo sanitario regionale;

d) Finanziamenti dello Stato ed altri enti;

e) Interventi finanziati con risorse proprie della Regione.

15. Appositi prospetti danno dimostrazione degli eventuali incroci tra i diversi criteri di ripartizione.

16. In apposito allegato tecnico al bilancio le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli, secondo l'oggetto per l'entrata e secondo il contenuto economico funzionale per la spesa. E' altresì indicato per ciascun capitolo il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale delle spese, con il rinvio, anche in apposito allegato, alle relative disposizioni legislative. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.

17. Una nota preliminare al bilancio di previsione illustra le previsioni di entrata e di spesa ed indica i criteri adottati per la loro quantificazione, con riguardo anche alla presumibile evoluzione dei principali aggregati socio-economici ed alle scelte di programmazione, rimanendo preclusa ogni quantificazione basata sul mero calcolo della spesa storica incrementale.

18. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio o di autorizzazione all'esercizio provvisorio, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sulla base dell'allegato tecnico di cui al comma 16, provvede a ripartire, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana, le unità previsionali di base in capitoli e, ove necessario, in articoli ai fini della gestione e della rendicontazione (bilancio gestionale per capitoli).

19. La numerazione delle funzioni-obiettivo, delle unità previsionali di base, delle categorie e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione meccanografica.

20. (25).

21. (26)

21 bis . . . (27)

21 ter . . . (28).

22. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare, con apposita nota di variazioni, formano oggetto di ripartizione in capitoli, fino all'approvazione della legge di bilancio (29).

23. L'Amministrazione regionale adotta, in via sperimentale per il dipartimento bilancio e tesoro a decorrere dall'1 gennaio 2003 e per gli altri dipartimenti individuati con provvedimento del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro a decorrere dal 2004, la contabilità economico-patrimoniale in aggiunta alla contabilità finanziaria.

24. La contabilità di cui al comma 23 è introdotta definitivamente in tutti i dipartimenti regionali, strutture equiparate ed altri uffici a decorrere dall'1 gennaio 2005, mantenendo in parallelo l'attuale contabilità finanziaria. (30)

Art. 9 Capitoli del bilancio

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 47/77, art. 5)

1. (31) . . . . . .

2. La denominazione di ciascun capitolo deve chiaramente individuare un singolo oggetto ovvero più oggetti strettamente collegati nell'ambito di un servizio o di una funzione della Regione.

3. L'individuazione delle competenze, per la gestione dei singoli capitoli di bilancio, viene effettuata in base alle norme che disciplinano l'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione.

4. Per le spese di investimento non possono essere istituiti in bilancio più capitoli per lo stesso oggetto.

Art. 10 Capitoli aggiunti

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 47/77, art. 17)

1. Le entrate da riscuotersi e le spese da effettuarsi in conto residui degli esercizi anteriori, per le quali non esiste nel bilancio di competenza il capitolo relativo, sono iscritte in appositi capitoli per la gestione dei residui elencati in una tabella annessa al bilancio di previsione.

2. Modificazioni ed integrazioni alla predetta tabella sono effettuate, ove occorra, con decreti del Presidente della Regione da registrarsi alla Corte dei conti.

3. I residui risultanti al primo gennaio di ogni anno sui capitoli aggiunti di cui al precedente primo comma, soppressi in seguito all'istituzione di capitoli di competenza aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi. Le riscossioni ed i pagamenti già imputati ai predetti capitoli aggiunti, si intendono effettuati sui capitoli di competenza di nuova istituzione.

Art. 11 Bilancio pluriennale

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 47/77, art. 2)

1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato in termini di competenza per unità previsionali e copre un periodo non inferiore a tre anni.

2. Il bilancio pluriennale è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo per titoli. Nel quadro generale riassuntivo è data distinta indicazione dei risultati differenziali come individuati dall'articolo 1.

3. Esso rappresenta il quadro delle risorse, che la Regione prevede di acquisire e di impiegare, nel periodo di durata dello stesso, esponendo separatamente, l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale in vigore (bilancio pluriennale a legislazione vigente) e le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale (bilancio pluriennale programmatico).

4. Il bilancio pluriennale a legislazione vigente è integrato con gli effetti della legge finanziaria.

5. Il bilancio pluriennale a legislazione vigente costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico di esercizi futuri.

6. Il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione ad accertare e riscuotere le entrate né ad impegnare e pagare le spese ivi previste ed è aggiornato annualmente. (32)

Art. 12 Fondi globali

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 47/77, art. 10)

1. Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi globali destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.

2. Gli importi previsti nei fondi di cui al precedente comma rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo sono collegati ad uno o più accantonamenti di segno positivo o parte di essi. L'utilizzazione degli accantonamenti di segno positivo è subordinata all'entrata in vigore del provvedimento legislativo presentato dalla Giunta all'assemblea regionale siciliana relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo ovvero alla realizzazione delle entrate o alla riduzione delle spese relative al corrispondente accantonamento di segno negativo (33).

3. Con decreti dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze le risorse derivanti dalla riduzione di spese o dall'incremento di entrate sono portate rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio regionale e correlativamente assegnate in aumento alle dotazioni dei fondi di cui al primo comma. (34).

4. I fondi di cui al presente articolo non sono utilizzabili per l'imputazione di titoli di spesa.

5. Se i creditori sono già individuati negli atti di assunzione degli impegni, le competenti Amministrazioni provvedono all'emissione contestuale dei titoli di spesa limitatamente alle somme dovute e liquidate e sempreché si preveda che i titoli stessi possano essere operati entro l'esercizio. (35).

Art. 13 Assestamento di bilancio

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 47/77, art. 9)

1. Entro il giorno 15 del mese di luglio di ogni anno il Governo della Regione presenta all'assemblea regionale siciliana, che lo approva entro il mese successivo, un disegno di legge per l'assestamento del bilancio annuale di previsione sulla scorta delle risultanze del rendiconto generale consuntivo dell'esercizio precedente presentato alla Corte dei conti.

Capo III

Copertura finanziaria delle leggi regionali di spesa

Art. 14 Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 47/77, art. 7)

(36) 1. Le leggi della Regione che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, devono indicare la relativa copertura finanziaria che è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

A) mediante l'utilizzo delle somme accantonate nei fondi globali previsti dall'articolo 10, restando precluso l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente;

B) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;

C) mediante nuove o maggiori entrate, restando in ogni caso esclusa la copertura di nuove o maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.

2. I disegni di legge di iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, devono essere corredati di una relazione tecnica predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dall'assessorato regionale del bilancio e delle finanze per la quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture finanziarie, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per la spesa in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo.

3. Per i disegni di legge di iniziativa parlamentare che comportino nuove o maggiori spese ovvero minori entrate, esitati dalle competenti commissioni di merito, la Commissione bilancio, finanze e programmazione, preliminarmente all'esame, deve acquisire da parte del Governo regionale la relazione di cui al comma 2, ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri.

4. La Commissione bilancio, finanze e programmazione deve, altresì, richiedere al Governo l'aggiornamento della relazione tecnica nell'ipotesi in cui i disegni di legge di cui ai commi 2 e 3 abbiano subito modifiche o emendamenti comportanti nuovi o maggiori oneri.

5. Le leggi della Regione che autorizzano spese per un solo anno indicano la relativa copertura finanziaria a carico dell'esercizio cui si riferiscono.

6. Le leggi della Regione che autorizzano spese in conto capitale a carattere pluriennale quantificano l'ammontare complessivo della spesa per tutto il periodo della loro efficacia, nonché le quote di competenza relative al primo anno e quelle a carico degli anni successivi considerati nel bilancio pluriennale vigente; indicano altresì la copertura finanziaria per gli anni medesimi che deve trovare riscontro nel bilancio pluriennale vigente. Con la legge di approvazione del bilancio o con la legge di assestamento le quote ricadenti in ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale possono essere rimodulate nei limiti dell'ammontare complessivo autorizzato dalle relative leggi di spesa.

7. L'Amministrazione regionale può stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi pluriennali di cui al comma precedente. I relativi pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di cassa.

8. Le leggi della Regione che autorizzano spese correnti a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale vigente e ne indicano la relativa copertura finanziaria a carico del bilancio medesimo. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare la quantificazione dell'onere annuo alla legge di approvazione del bilancio.

9. Le leggi regionali di spesa approvate dopo il 30 novembre non possono recare oneri a carico del bilancio di competenza dell'esercizio in corso, salvo casi di particolare urgenza e necessità.

Titolo II

Disposizioni in materia di entrate

Capo IV

Fabbisogno finanziario e gestione delle entrate

Art. 15 Fabbisogno finanziario

(estremi della normativa di riferimento: STATUTO della Regione Siciliana - Art. 36)

Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione e a mezzo di tributi, deliberati della medesima.

Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei tabacchi e del lotto. (37)

Art. 16 Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria

(estremi della normativa di riferimento: D.P.R. 1074/65)

1. La Regione Siciliana provvede al suo fabbisogno finanziario:

A) mediante le entrate derivanti dai suoi beni demaniali e patrimoniali o connesse all'attività amministrativa di sua competenza;

B) mediante le entrate tributarie ad essa spettanti.

2. Ai sensi del primo comma dell'articolo 36 dello Statuto della Regione Siciliana, spettano alla Regione Siciliana, oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime. (38)

Ai sensi del secondo comma dell'art. 36 dello Statuto competono allo Stato le entrate derivanti:

A) dalle imposte di produzione;

B) dal monopolio dei tabacchi;

C) dal lotto e dalle lotterie a carattere nazionale.

Le entrate previste nelle lettere precedenti sono indicate nelle annesse tabelle A), B) e C), che fanno parte integrante del presente decreto.

3. Le entrate spettanti alla Regione comprendono anche quelle accessorie costituite dagli interessi di mora e dalle soprattasse, nonché quelle derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative e penali.

4. Nelle entrate spettanti alla Regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della Regione.

5. Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.

Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo, nonché il macchinario attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione, purché impiegati nell'ambito del territorio regionale.

Il gettito dei proventi doganali, di cui alla annessa tabella D), è di spettanza della Regione.

Il Presidente della Regione è previamente consultato dal Governo della Repubblica, per quanto interessa la Regione, in ordine alla determinazione dei limiti massimi delle tariffe doganali.

Salvo in ogni caso il disposto dell'art. 21, ultimo comma, dello Statuto, è consentito derogare all'obbligo di tale consultazione solo nei casi in cui il Governo dello Stato debba provvedere mediante decreto-legge.

6. Salvo quanto la Regione disponga nell'esercizio e nei limiti della competenza legislativa ad essa spettante, le disposizioni delle leggi tributarie dello Stato hanno vigore e si applicano anche nel territorio della Regione.

Nei limiti dei principi del sistema tributario dello Stato la Regione può istituire nuovi tributi in corrispondenza alle particolari esigenze della comunità regionale.

7. In attuazione dell'art. 37 dello Statuto, per le imprese industriali e commerciali private e pubbliche che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, l'ufficio competente ad eseguire l'accertamento procede, d'intesa con l'ufficio nel cui distretto si trovano gli stabilimenti ed impianti, al riparto dei redditi soggetti ad imposta di ricchezza mobile. Il riparto è comunicato agli uffici nei cui distretti l'impresa ha stabilimenti ed impianti, agli effetti della conseguente iscrizione a ruolo. Il Ministro per le finanze risolve i contrasti tra uffici per il riparto del reddito d'intesa con l'assessore regionale delle finanze.

Spettano, altresì, alla Regione i tributi sui redditi di lavoro dei dipendenti delle imprese industriali e commerciali di cui al comma precedente, che sono addetti agli stabilimenti situati nel suo territorio.

La determinazione di quota prevista dal primo comma si effettua, con la procedura ivi indicata, anche nel caso di imprese che hanno la sede centrale nel territorio della Regione e stabilimenti e impianti fuori di essa. In tal caso l'imposta relativa alle quote di reddito afferenti all'attività degli stabilimenti e impianti situati fuori della Regione, è iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette nel cui distretto sono situati detti stabilimenti e impianti. L'imposta relativa alle quote di reddito afferenti alle attività della sede centrale e degli stabilimenti ed impianti situati nel territorio della Regione è iscritta nei ruoli dei competenti uffici distrettuali delle imposte dirette.

8. Per l'esercizio delle funzioni esecutive ed amministrative spettanti alla Regione, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, essa si avvale, fino a quando non sarà diversamente disposto, degli uffici periferici dell'amministrazione statale.

L'ordinamento degli uffici, lo stato giuridico ed il trattamento economico del relativo personale continuano ad essere regolati dalle norme statali.

Le piante organiche degli uffici finanziari, di cui la Regione si avvale, sono stabilite dallo Stato, d'intesa con la Regione.

Alla esazione delle entrate di spettanza della Regione, costituite da imposte dirette riscuotibili mediante ruoli, si provvede a norma delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e a mezzo degli agenti di riscossione di cui alle disposizioni stesse. Alla riscossione delle entrate di natura diversa da quella suindicata, la Regione può provvedere direttamente o mediante concessioni.

9. La Regione rimborserà allo Stato le spese relative ai servizi ed al personale di cui si avvale a norma dell'articolo precedente, in proporzione all'ammontare delle entrate tributarie di sua spettanza.

10. Con successive norme di attuazione saranno istituite in Sicilia, per gli affari concernenti la Regione, sezioni degli organi giurisdizionali tributari centrali.

11. Il presente decreto entra in vigore dalla data di inizio dell'esercizio finanziario successivo alla sua pubblicazione.

Da tale data cessa di avere effetto l'art. 2 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507.

Resta fermo il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, relativo alle operazioni di conguaglio per i rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la Regione Siciliana. (39)

Art. 17 Disposizioni in materia di entrate

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 10/99, art. 4)

(40) 1. Al fine di incrementare l'ammontare delle risorse finanziarie acquisibili, onde ridurre il ricorso all'indebitamento nel limite programmato, la Regione provvede alla razionalizzazione e al potenziamento delle attività di accertamento delle entrate proprie derivanti da beni demaniali e patrimoniali o connesse all'attività amministrativa di competenza o derivanti da tributi direttamente deliberati.

2. A tale scopo le singole amministrazioni regionali, cui sono assegnate le entrate proprie previste dal Quadro di classificazione delle entrate della Regione", ai sensi degli articoli 220 e 226 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, debbono curarne, sotto la propria responsabilità, a tutela degli interessi della Regione, l'accertamento, vigilare sulla riscossione e verificare che i versamenti siano correttamente imputati.

3. (41)

4. (42).

5. . . . . .

6. . . . . . (43)

7. Con decorrenza dall'esercizio in corso le somme versate dallo Stato, da altri enti e soggetti diversi in conti correnti di tesoreria o in contabilità speciali intestati alla Regione, sono considerate come riscosse e versate nella cassa regionale e sono imputate ai pertinenti capitoli del bilancio; contestualmente sono considerate riversate in appositi conti di tesoreria o nelle contabilità speciali pertinenti mediante operazioni di gestione di tesoreria. I prelevamenti dai conti di tesoreria o dalle contabilità speciali interessano esclusivamente la gestione di tesoreria regionale.

8. . . . . . (44) (45) (46)

Art. 18 Agenti incaricati della riscossione delle entrate

(estremi della normativa di riferimento: R.D. 2440/23, art. 74)

(47) 74. Gli agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle spese, o che ricavano somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materia, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti, dipendono direttamente, a seconda dei rispettivi servizi, dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, alle quali debbono rendere il conto della gestione e, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro e alla giurisdizione della Corte dei conti.

Sono anche obbligati alla resa del conto alle amministrazioni centrali o periferiche dalle quali direttamente dipendono gli impiegati ai quali sia stato dato incarico di riscuotere entrate di qualunque natura e provenienza.

I conti giudiziali sono trasmessi dalle amministrazioni di cui ai commi precedenti per il controllo di rispettiva competenza alle ragionerie centrali, regionali e provinciali dello Stato, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce.

Le predette ragionerie, riveduti i conti ad esse pervenuti, qualora non abbiano nulla da osservare, appongono sui singoli conti la dichiarazione di aver eseguito il riscontro di loro competenza e li trasmettono alla Corte dei conti entro i due mesi successivi alla data della loro ricezione ovvero a quella della ricezione dei chiarimenti o dei documenti richiesti. (48)

Titolo III

Variazioni al bilancio di previsione

Capo V (49)

Variazioni di bilancio

Art. 19 Variazioni di bilancio

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 8/2000, art. 36)

1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le seguenti variazioni di bilancio in aggiunta a quelle previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni:

A) per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione, compresi quelli relativi al riparto del fondo sanitario nazionale e per le relative compensazioni nell'ambito della rubrica fondo sanitario regionale;

B) per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlativi accertamenti di entrata;

C) compensative fra il capitolo relativo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui passivi perenti di parte corrente e quello relativo al fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di conto capitale, in relazione ad accertate inderogabili necessità. Le disposizioni dell'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano altresì per l'integrazione della dotazione del capitolo relativo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui passivi perenti di parte corrente, qualora non sia possibile provvedere mediante variazione compensativa con l'analogo fondo di conto capitale;

D) compensative fra i capitoli di spesa concernenti retribuzioni ed altri assegni al personale, in servizio con contratto a tempo determinato o indeterminato, o in quiescenza, della Regione Siciliana, nonché per l'attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 11 novembre 1999, n. 26; (50)

E) . . . . . . (51)

F) compensative fra capitoli di entrata concernenti accensione di mutui ed emissione di prestiti obbligazionari e fra capitoli di spesa concernenti rimborso di mutui e rimborso di prestiti obbligazionari, con relativi oneri per interessi e spese;

G) per il recupero di somme anticipate dalla Regione per conto dello Stato e dell'unione europea e, su documentata richiesta delle competenti amministrazioni, per la riassegnazione ai capitoli di spesa sui quali sono state imputate le anticipazioni o, previa deliberazione della Giunta regionale, per il finanziamento di interventi analoghi finalizzati al conseguimento degli obiettivi di sviluppo individuati dalla programmazione regionale in modo da rispettare i princìpi stabiliti dall'articolo 11 del Regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999;

H) per l'attuazione dell'articolo 28, comma 8, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10; (52)

I) per consentire la regolazione contabile dei tributi di spettanza regionale riscossi con le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di altri tributi riscossi al netto di compensi, rimborsi, compensazioni ed altre partite negative, nonché delle compensazioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Dette variazioni e le conseguenti scritturazioni contabili sono effettuate, anche nell'anno successivo a quello in cui i tributi sono riscossi o le compensazioni operate, entro trenta giorni dal ricevimento dei dati dalle pertinenti amministrazioni statali e, comunque, entro la data del 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza. (53)

2. Le disponibilità del fondo per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 delle province di Siracusa, Catania e Ragusa sono utilizzate mediante iscrizione in appositi capitoli di spesa, con decreti dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze, in relazione alle necessità di erogazione in attuazione della legge 31 dicembre 1991, n. 433. Con le medesime modalità sono utilizzate le ulteriori assegnazioni effettuate nel corso dell'esercizio in attuazione della predetta legge.

3. Sono abrogati l'articolo 38 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 10; il comma 22 dell'articolo 1 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27; il comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le disposizioni di cui alla lettera i) del comma 1 si applicano con decorrenza dall'esercizio finanziario 1999.

Art. 20 Nuove competenze delle Ragionerie

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 30/97, art. 47)

1. Ai fini dell'accelerazione della spesa e della semplificazione dei procedimenti amministrativi, a decorrere dall'1 ottobre 1997 la predisposizione dei provvedimenti di variazione al bilancio per la reiscrizione dei residui passivi perenti e dei nullaosta al pagamento dei residui medesimi ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 256 (54) viene attribuita in aggiunta alle competenze ed alle funzioni attualmente esercitate in applicazione delle disposizioni in vigore alle singole ragionerie centrali presso gli assessorati regionali.

2. I provvedimenti di variazione al bilancio ed i nullaosta di cui al comma 1 possono essere a firma di un delegato dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze. (55)

 

Art. 21 Decreti di variazioni di bilancio

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 6/2001, art. 55)

1. Le variazioni di bilancio concernenti la reiscrizione di somme perente ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, le riproduzioni di economie ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della stessa legge, l'incremento degli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonché il reintegro delle disponibilità dei capitoli di spesa a seguito dell'emissione dei mandati da regolare in conto sospeso ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 5 ottobre 1999 o per la regolazione contabile di somme pagate anche in esercizi precedenti dall'istituto cassiere a seguito di pignoramenti, ferme restando le eventuali responsabilità per danno erariale, sono effettuate con decreti del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, su proposta dei competenti dirigenti generali o di altri dirigenti responsabili della gestione delle relative spese. (56)

2. . . . . . (57)

Art. 22 Variazioni compensative tra capitoli della medesima U.P.B.

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 47/77, art. 1, c. 21)

21. Su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti dell'assessore competente, da comunicare, anche con evidenze informatiche, all'assessore regionale per il bilancio e le finanze, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Sono escluse le variazioni compensative fra le unità di spesa oggetto della deliberazione parlamentare. La legge di assestamento del bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare compensazioni tra le diverse unità previsionali.

Art. 23 Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.

(estremi della normativa di riferimento: L. 468/78, art. 7)

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

(58) Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa; (59)

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

Art. 24 Fondo per la definizione di controversie

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 23/2002, art. 32)

1. Per far fronte agli oneri derivanti dalla definizione delle controversie pendenti o definite, è istituito nel bilancio della Regione un apposito fondo al quale possono accedere le amministrazioni regionali competenti, previo parere dell'Avvocatura dello Stato.

2. Le somme sono iscritte nelle apposite Unità Previsionali di Base, con decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze su richiesta degli Assessori regionali interessati e previo parere delle competenti ragionerie centrali.

3. . . . . .

4. . . . . . (60)

Art. 25 Oneri per il personale

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 23/2002, art. 21)

1. Per far fronte agli oneri relativi a spese obbligatorie derivanti dall'esecuzione di sentenze emesse a seguito di contenzioso promosso dal personale dell'Amministrazione regionale per la rideterminazione economica ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11 e dell'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 19, nonché per gli oneri pregressi relativi al trattamento economico accessorio del personale, per l'esercizio finanziario 2002 è istituito nel bilancio della Regione, rubrica dipartimento tesoro, un fondo a destinazione vincolata con la dotazione di 1.800 migliaia di euro, U.P.B. 4.2.1.5.3, capitolo 215716.

2. Il dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per il trasferimento delle somme dal predetto fondo alle pertinenti unità previsionali di base, su richiesta del competente dirigente generale o del dirigente responsabile della gestione della spesa.

3. Per i dirigenti del ruolo professionale per i quali è necessario assicurare la continuità della iscrizione ad albi professionali, il relativo versamento viene effettuato dai dipartimenti regionali ed uffici equiparati ai sensi della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, presso i quali prestano servizio.

Art. 26 Personale assegnato o comandato ad altro ufficio

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 21/2001, art. 13)

1. Gli oneri relativi al personale con qualifica non dirigenziale (61) della Regione Siciliana trasferito, assegnato o comandato nel corso dell'esercizio finanziario, dopo l'approvazione del bilancio della Regione, da un Dipartimento regionale, ufficio speciale, ufficio di diretta collaborazione del Presidente o degli Assessori o qualsiasi altro ufficio a gestione autonoma ad un altro restano a carico dell'amministrazione di provenienza sino alla chiusura dell'esercizio. (62) Nel caso di trasferimento o assegnazione presso gli uffici di diretta collaborazione del Presidente o degli Assessori, il relativo trattamento economico accessorio è posto a carico degli stessi. Nel caso di maggiori oneri, su richiesta del responsabile della spesa dei predetti uffici, l'Assessore per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio con prelevamento dal fondo, (63) istituito nella rubrica del Dipartimento Bilancio e Tesoro, a valere sulle disponibilità del Fondo efficienza servizi di cui all'articolo 4 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 1.

2. Nel caso di trasferimento o assegnazione di personale con qualifica dirigenziale da un dipartimento regionale, ufficio speciale, ufficio di diretta collaborazione del Presidente o degli Assessori o qualsiasi altro ufficio a gestione autonoma ad un altro, nel corso dell'esercizio finanziario, dopo l'approvazione del bilancio della Regione, il Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale, sulla base della retribuzione di posizione attribuita a seguito di incarico dall'ufficio di provenienza, richiederà al dipartimento del bilancio e tesoro le conseguenti variazioni compensative di bilancio. Nel caso di maggiori oneri, le variazioni di bilancio sono effettuate con prelevamento dal fondo, (64) istituito nella rubrica del Dipartimento bilancio e tesoro, a valere sulle assegnazioni previste dal contratto collettivo regionale di lavoro dell'area della dirigenza recepito con il decreto presidenziale 22 giugno 2001, n. 10. (65)

Art. 27 Fondo speciale per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale

(estremi della normativa di riferimento: L. 468/78, art. 8)

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte in conto capitale, un "Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa".

. . . . . . (66)

Art. 28 Fondo di riserva per le spese impreviste

(estremi della normativa di riferimento: L. 468/78, art. 9)

Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, è istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese impreviste", per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui al precedente articolo 7 (punto 2), ed al successivo articolo 12 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

Il trasferimento di somme dal predetto fondo e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato un elenco da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio, delle spese per le quali può esercitarsi la facoltà di cui al comma precedente.

Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui al secondo comma, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo.

Art. 29 Proposte di variazioni di bilancio

(estremi della normativa di riferimento: R.D. 827/24, art. 158)

158. Per le nuove o maggiori spese alle quali può provvedersi nei modi indicati agli artt. 40, 41 e 42 della legge (67), i ministri, ove se ne presenti il bisogno, fanno proposta motivata al ministro delle finanze accompagnandola, per il tramite della ragioneria centrale, con i documenti atti a provare la necessità della spesa.

Art. 30 Assegnazioni di bilancio

(estremi della normativa di riferimento: L. 468/78, art. 12)

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, possono iscriversi in bilancio somme per restituzioni di tributi indebitamente riscossi, ovvero di tasse ed imposte su prodotti che si esportano, per pagare vincite al lotto, per eseguire pagamenti relativi al debito pubblico, in dipendenza di operazioni di conversione od altre analoghe autorizzate da leggi, per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni e altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge, per integrare le dotazioni del fondo speciale di cui al precedente articolo 8, nonché per fronteggiare le esigenze derivanti al bilancio dello Stato dalle disposizioni di cui agli articoli 10, paragrafo II, e 12, paragrafo II, del regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 2891/77 del Consiglio in data 19 dicembre 1957 e successive modificazioni.

In corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata possono, mediante decreti del Ministro del tesoro, iscriversi in bilancio le somme occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque riscosse per conto di terzi.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono allegati due elenchi, da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio, dei capitoli per i quali possono essere esercitate rispettivamente le facoltà di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo.

Al disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui ai commi precedenti con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto alle iscrizioni e integrazioni di cui al presente articolo.

Art. 31 Semplificazione delle procedure di reiscrizione

(estremi della normativa di riferimento: D.P.R. 270/2001, art. 2)

1. Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento attinente a residui passivi perenti, l'amministrazione competente comunica agli interessati il nominativo del responsabile del procedimento medesimo. Entro i successivi quindici giorni il responsabile comunica l'accertamento di infondatezza sostanziale o la necessità di integrazioni formali della richiesta, nonché il termine per provvedervi.

2. Per i residui passivi perenti in conto capitale la competente amministrazione accerta l'effettiva assunzione da parte dello Stato dell'obbligo di pagare l'importo richiesto per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti.

Art. 32 Informazione

(estremi della normativa di riferimento: D.P.R. 270/2001, art. 5)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, decorsi infruttuosamente novanta giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento, l'amministrazione informa il richiedente in ordine allo stato del procedimento, indicando eventuali elementi ostativi emersi, ed all'ufficio competente per i pagamenti.

Titolo IV

Gestione del Bilancio

Capo VI

Situazioni periodiche del Bilancio

Art. 33 Relazione sulla situazione economica della Regione

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 47/77, art. 3)

1. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Governo regionale presenta all'Assemblea regionale siciliana la relazione sulla situazione economica della Regione per l'anno precedente. (68)

Art. 34 Previsione e situazione trimestrale di cassa e stato di attuazione della spesa regionale e delle relative leggi

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 47/77, art. 4)

1. Il Governo regionale presenta ogni trimestre all'assemblea regionale siciliana la situazione e la previsione trimestrale di cassa e di tesoreria della Regione nel termine stabilito dalla legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni per l'analoga comunicazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il Governo regionale presenta all'Assemblea regionale siciliana, entro il 1° ottobre di ciascun anno, la situazione finanziaria sullo stato di attuazione della spesa regionale riferita al 30 giugno. Presenta, altresì, entro il 31 ottobre, lo stato di attuazione delle principali leggi di spesa riferito alla stessa data. (69)

Art. 35 Conti di cassa

(estremi della normativa di riferimento: L. 468/78, art. 30)

(70) 1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sulla stima del fabbisogno del settore statale per l'anno in corso, quale risulta delle previsioni gestionali di cassa del bilancio statale e della tesoreria, nonché sul finanziamento di tale fabbisogno, a raffronto con i corrispondenti risultati verificatisi nell'anno precedente. Nella stessa relazione sono, altresì indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni relative ai capitoli di interessi sui titoli del debito pubblico. . . . . . (71)

2. Entro i mesi di maggio, agosto e novembre il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del bilancio statale e della tesoreria, rispettivamente, nel primo, secondo e terzo trimestre dell'anno in corso, con correlativo aggiornamento della stima annuale.

3. Con le relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro, presenta altresì al Parlamento per l'intero settore pubblico, costituito dal settore statale, dagli enti di cui all'articolo 25 e dalle regioni, rispettivamente, la stima della previsione di cassa per l'anno in corso, i risultati riferiti ai trimestri di cui al comma 2 e i correlativi aggiornamenti della stima annua predetta, sempre nell'ambito di una valutazione dei flussi finanziari e dell'espansione del credito interno.

4. Con ciascuna delle relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro presenta inoltre al Parlamento la stima sull'andamento dei flussi di entrata e di spesa relativa al trimestre in corso.

5. Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, lo schema tipo dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che, entro i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, i comuni e le province debbono trasmettere alla rispettiva regione, e gli altri enti di cui all'articolo 25 al Ministero del tesoro.

6. In detti prospetti devono, in particolare, essere evidenziati, oltre agli incassi ed ai pagamenti effettuati nell'anno e nel trimestre precedente, anche le variazioni nelle attività finanziarie (in particolare nei depositi presso la tesoreria e presso gli istituti di credito) e nell'indebitamento a breve e medio termine.

7. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministro del tesoro entro il giorno 10 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre i dati di cui sopra aggregati per l'insieme delle province e per l'insieme dei comuni e delle unità sanitarie locali, unitamente agli analoghi dati relativi all'amministrazione regionale.

8. Nella relazione sul secondo trimestre di cui al comma 2, il Ministro del tesoro comunica al Parlamento informazioni, per l'intero settore pubblico, sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

9. A tal fine, gli enti di cui al comma 5 con esclusione dell'enel e delle aziende di servizi debbono comunicare entro il 30 giugno informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

10. I comuni, le province e le unità sanitarie locali trasmettono le informazioni di cui al comma 9 alle regioni entro il 15 giugno. Queste ultime provvederanno ad aggregare tali dati e ad inviarli entro lo stesso mese di giugno al Ministero del tesoro insieme ai dati analoghi relativi alle amministrazioni regionali.

11. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato può essere effettuato agli enti di cui all'articolo 25 della presente legge ed alle regioni se non risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di cui ai precedenti commi.

Capo VII

Struttura e soggetti titolari della gestione

Art. 36 Funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 10/2000, art. 7, c. 1)

(72) 1. I dirigenti di struttura di massima dimensione comunque denominata, nell'ambito di quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 2, esercitano fra gli altri i seguenti compiti e poteri:

. . . . . .

F) esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, rientranti nella competenza dei propri uffici;

. . . . . .

Art. 37 Funzioni e responsabilità

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 10/2000, art. 2, c. 2 e 3)

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate al comma 2 possono essere derogate soltanto da specifiche disposizioni legislative.

Art. 38 Funzioni dei dirigenti

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 10/2000, art. 8, c. 1)

(73) 1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 2, esercitano fra gli altri i seguenti compiti e poteri:

. . . . . .

B) curano l'attuazione dei progetti e le gestioni ad essi assegnati dai responsabili degli uffici dirigenziali generali; adottano i relativi atti e provvedimenti amministrativi, con l'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

C) svolgono i compiti delegati dai dirigenti di massima dimensione;

. . . . . .

Art. 39 Gestione unificata delle spese per il personale e strumentali

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 34/2000, art. 1)

1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione delle spese per il personale e di talune spese a carattere strumentale, comuni a più dipartimenti o uffici equiparati nell'ambito della stessa Amministrazione nonché di tutte le spese ascritte agli uffici posti alle esclusive dipendenze del Presidente della Regione o degli Assessori regionali di cui all'art. 4, commi 6 e 7, della L.R. 15 maggio 2000, n. 10, può essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio. (74)

2. L'individuazione delle spese svolte secondo le modalità di cui al comma 1, nonché degli uffici o strutture di gestione unificata, è effettuata dall'assessore competente, con proprio decreto, di concerto con l'Assessore per il bilancio e le finanze. Con lo stesso decreto sono individuati i dirigenti generali o gli altri dirigenti responsabili incaricati della gestione delle spese e della firma dei relativi atti inerenti i capitoli oggetto di gestione unificata (75).

3. I titolari dei centri di responsabilità amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinché l'ufficio di gestione unificata possa procedere, anche in via continuativa, all'esecuzione delle spese e alla imputazione delle stesse ai capitoli di rispettiva pertinenza.

Art. 40 Competenze della Segreteria generale della Regione

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 21/2001, art. 9)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, le spese di cui al comma 3, relativamente alla segreteria generale, agli uffici di diretta collaborazione del Presidente, agli uffici speciali ex articolo 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, alle dipendenze della Presidenza della Regione con sede a Palazzo d'Orléans ed agli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, ed al comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, sono di competenza della segreteria generale.

2. A decorrere dalla medesima data, alle spese relative al personale dipendente che presta servizio presso tutti i dipartimenti e gli uffici della Presidenza della Regione provvede il dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza e assistenza del personale, presso la cui rubrica sono allocati i pertinenti distinti capitoli.

Art. 41 Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 6/2001, art. 58)

1. (76). . . . . .

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge costituiscono Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione esclusivamente la segreteria della Giunta regionale, l'Ufficio di rappresentanza e del cerimoniale, l'Ufficio di Roma, il Servizio tecnico idrografico regionale e l'Ufficio stampa e documentazione; in aggiunta alle funzioni di coordinamento al capo dell'ufficio stampa ai sensi dell'articolo 72, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, lo stesso adotta gli atti ed i provvedimenti per il funzionamento dell'ufficio esercitando i relativi poteri di spesa e per le attività di supporto si avvale di unità di personale il cui numero è determinato con apposito decreto del Presidente della Regione. Le spese per il funzionamento dei predetti Uffici gravano sulla corrispondente rubrica dell'amministrazione Presidenza.

3. Le competenze svolte dagli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, non più riportati al comma 2, sono attribuite, con decreto del Presidente della Regione, ai Dirigenti generali dei Dipartimenti regionali per affinità di materia o di settore con i medesimi dipartimenti, ferma restando per l'anno 2001 la attuale collocazione nel bilancio dei relativi capitoli di spesa.

4. A decorrere dal primo gennaio 2002, alle spese concernenti la funzionalità degli uffici di cui al presente articolo e di quelli di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, posti alle dipendenze della Presidenza della Regione con sede a Palazzo d'Orléans provvede la segreteria generale. (77)

Art. 42 Tipologia delle strutture operative

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 10/2000, art. 4)

1. L'organizzazione amministrativa della Regione è articolata in strutture di massima dimensione, strutture di dimensione intermedia, denominate aree e servizi, ed unità operative di base. Le strutture operative della Regione sono aggregate, per funzioni omogenee, nella Presidenza della Regione e in assessorati sottoposti rispettivamente alla direzione politica del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.

2. Le strutture di massima dimensione sono articolate in strutture di dimensione intermedia, denominate aree e servizi, in unità operative di base e uffici semplici. Alle aree fanno capo funzioni strumentali di coordinamento infrassessoriale e attività serventi rispetto a quelle svolte dalle strutture di massima dimensione e dalle loro articolazioni organizzative. In ciascun servizio sono aggregate, secondo criteri di organicità e completezza, funzioni e compiti omogenei. Le strutture di massima dimensione sono in sede di prima applicazione quelle di cui alla tabella A allegata alla presente legge; successivamente si procede con regolamento ai sensi del comma 3. Il numero dei dirigenti generali è eguale a quello delle strutture di massima dimensione, maggiorato di otto.

3. In sede di prima applicazione le attuali direzioni regionali costituiscono i dipartimenti. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tramite regolamento, sono individuati i rispettivi servizi. Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione della legge sul decentramento di funzioni agli enti locali sono ridefiniti, nel numero e nelle funzioni i dipartimenti e i relativi servizi. L'individuazione dei dipartimenti e dei servizi è ispirata ai principi di cui all'articolo 3 ed in particolare all'attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso.

4. L'individuazione delle strutture intermedie e dei relativi ambiti di competenza è disposta con regolamento ed è soggetta a revisione almeno triennale; fino a quando non saranno definite tali procedure e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 viene mantenuta l'attuale struttura e l'esistente organizzazione. (78)

5. E' istituito presso la Presidenza della Regione, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, l'Ufficio di gestione del contenzioso del lavoro al fine di assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Enti pubblici omogenei o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o di parte del contenzioso comune.

6. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e per la collaborazione all'attività politica, il Presidente della Regione e gli Assessori si avvalgono di uffici posti alle proprie esclusive dipendenze, coordinati da un dirigente dell'amministrazione regionale in possesso di laurea e della necessaria esperienza e professionalità (79), con competenze di supporto e raccordo con l'Amministrazione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; lo stesso svolge altresì i poteri di spesa rientranti nella competenza del proprio ufficio. (80)

7. La Giunta regionale può deliberare l'istituzione di uffici speciali temporanei per il soddisfacimento di esigenze particolari, per la realizzazione di specifici programmi e progetti di rilevante entità e complessità per lo svolgimento di particolari studi o elaborazioni. Gli uffici speciali possono operare tramite l'impiego coordinato di più strutture organizzative, anche appartenenti a diversi assessorati. La dotazione di personale e quella strumentale dell'ufficio è determinata, unitamente agli obiettivi ed alla loro durata, con l'atto istitutivo. Agli stessi sono preposti dirigenti di prima, seconda o terza fascia.

Art. 43 Funzionamento uffici speciali

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 2/2002, art. 95)

1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, per gli Uffici speciali costituiti ai sensi del comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, le spese per il personale, le spese strumentali nonché quelle per acquisti di beni e servizi, sono effettuate ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34 dai dipartimenti regionali presso cui è ubicata l'Area interdipartimentale per i servizi generali comuni ai dipartimenti, salvo diversa indicazione effettuata con delibera della Giunta regionale.

Capo VIII

Gestione delle spese del bilancio

Art. 44 Esercizio provvisorio

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 47/77, art. 6)

1. L'esercizio provvisorio del bilancio della Regione può essere autorizzato in base al bilancio di previsione e al relativo disegno di legge presentato dal Governo e non può protrarsi oltre i quattro mesi.

2. In regime di esercizio provvisorio, su ciascun capitolo di spesa del bilancio presentato per il nuovo esercizio sono consentiti l'assunzione di impegni ed i relativi pagamenti per un ammontare non superiore a tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell'esercizio medesimo.

3. La limitazione di cui al comma precedente non si applica alle spese fisse e obbligatorie, alle spese derivanti da obblighi contrattuali assunti nei precedenti esercizi, nonché alla gestione dei residui.

Art. 45 Impegni di spesa

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 47/77, art. 11)

(81) (82) (83) 1. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso.

2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le sole somme dovute dalla Regione a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il termine dell'esercizio stesso. (84) Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto alla competenza dell'esercizio in corso.

3. Nel corso dell'esercizio possono essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. Con riguardo ai provvedimenti relativi agli impegni prenotati, qualora non venga assunta entro il termine dell'esercizio la conseguente obbligazione giuridica, gli impegni medesimi decadono e sono contabilizzati nel rendiconto generale come economie di spesa. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validità gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara già adottati.

4. Le spese correnti relative agli organi della Regione, agli stipendi ed altri assegni fissi al personale, a pensioni ed assegni congeneri sono impegnate contestualmente all'emissione del relativo titolo di spesa e possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso.

5. Per le altre spese correnti a pagamento non differito, le competenti amministrazioni provvedono all'emissione dei relativi titoli di spesa contestualmente all'assunzione degli impegni.

6. Per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico dell'esercizio successivo, ovvero a carico di più esercizi qualora trattasi di spese per affitti o di altre spese continuative e ricorrenti, previo assenso del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, su proposta dei competenti dirigenti generali o degli altri dirigenti responsabili della gestione delle relative spese, ove ciò sia indispensabile per la continuità dei servizi, a norma della consuetudine o qualora l'Amministrazione riconosca la necessità o la convenienza. (85).

7. Per le spese in conto capitale relative ad opere o interventi ripartiti in più esercizi è consentito assumere impegni di durata pluriennale nei limiti dell'intera somma autorizzata dalle leggi di spesa, a norma dell'articolo 7, settimo comma, ovvero, per le spese non fissate da specifiche leggi di spesa, nei limiti stabiliti da appositi articoli della legge di approvazione del bilancio.

8. Tutte le quote di stanziamento non impegnate a norma del presente articolo costituiscono alla chiusura dell'esercizio economie di spesa, salvo le somme stanziate per spese in conto capitale relative all'esecuzione di opere e di lavori pubblici in genere che, anche se non impegnate, possono essere mantenute in bilancio, quali residui di stanziamento, nel solo esercizio successivo, mediante decreti motivati delle competenti amministrazioni, al termine del quale, se ancora non impegnate, costituiscono economie di spesa. (86)

9. Gli atti di programmazione comportanti spese a carattere pluriennale sono controfirmati dall'assessore regionale per il bilancio e le finanze.

Art. 46 Limiti d'impegno

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 2/92, art. 8)

1. Le spese impegnate relative ad obbligazioni derivanti da limiti poliennali di impegno che non vengono a scadere nell'esercizio cui si riferiscono sono eliminate dal bilancio e sono contabilizzate fra le economie di spesa, salva la loro riproduzione negli esercizi successivi ai fini del pagamento delle ultime rate di ciascun limite di impegno.

2. I pagamenti relativi ai limiti di impegno sono disposti mediante ruoli di spesa, salvo che non riguardino eventuali rate scadute, nel qual caso possono essere disposti con mandati diretti. I ruoli sono emessi esclusivamente sul conto della competenza.

3. Qualora l'importo di ciascuna annualità formalmente impegnata sia inferiore all'ammontare delle obbligazioni da pagare, il Dirigente Generale del Bilancio e Tesoro (87) è autorizzato ad integrare lo stanziamento del relativo capitolo mediante decreti di prelevamento dall'apposito fondo di riserva.

4. Per l'eventuale integrazione del fondo di cui al comma 3, si applicano le disposizioni dell'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con effetto dall'esercizio 1991.

Art. 47 Residui passivi

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 47/77, art. 12)

1. Tutte le quote di stanziamento non impegnate o non mantenute in bilancio (88) a norma del precedente art. 11 costituiscono alla chiusura dell'esercizio economie di spesa.

2. Le quote di stanziamento relative a spese correnti, impegnate ma non pagate alla chiusura dello esercizio, sono riportate nel conto dei residui dell'anno successivo, al termine del quale costituiscono economie di spesa.

3. Le quote di stanziamento relative a spese in conto capitale, impegnate ma non pagate alla chiusura dello esercizio, sono riportate nel conto dei residui per un periodo non superiore a due anni successivi a quello in cui si è perfezionato l'impegno, al termine del quale costituiscono economie di spesa; possono, però, essere mantenuti per un periodo non superiore a cinque anni i residui delle spese relative agli investimenti fissi lordi ed acquisti di terreni. (89)

4. Le somme eliminate a norma dei commi 2 e 3 possono essere riprodotte in bilancio, con le modalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche e integrazioni, contestualmente all'emissione dei relativi titoli di spesa e senza necessità di ulteriori formali provvedimenti di impegno. (90) (91)

Art. 48 Aperture di credito

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 47/77, art. 13)

(92) (93) 1. L'Amministrazione regionale può disporre il pagamento delle spese mediante l'emissione di ordini di accreditamento senza limiti di importo, nei casi seguenti:

A) esecuzione di opere ed interventi a carico diretto della Regione;

B) acquisto di beni e servizi per il funzionamento degli uffici;

C) competenze fisse ed accessorie al personale in servizio presso gli uffici periferici della Regione; d) restituzioni e rimborsi di tributi ed accessori;

E) servizi degli organi della Regione;

F) erogazioni conseguenti all'attività esplicata dagli uffici periferici della Regione.

2. Gli intestatari degli ordini di accreditamento sono considerati a tutti gli effetti funzionari delegati.

3. A favore di uno stesso funzionario delegato possono essere disposti per il medesimo oggetto più ordini di accreditamento.

4. Ogni successivo ordine di accreditamento può essere disposto previa dichiarazione del funzionario delegato che attesti l'avvenuta utilizzazione dell'accreditamento. (94)

5. Gli ordini di accreditamento riguardanti spese correnti, emessi in conto competenza e rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio finanziario, possono essere trasportati all'esercizio successivo per intero o per la parte inestinta, su richiesta dei funzionari delegati. (95)

6. Gli ordini di accreditamento riguardanti spese in conto capitale, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, sono trasportati d'ufficio sempre che gli impegni cui si riferiscono non debbano essere eliminati a termini del terzo comma del precedente art. 12.

7. Gli ordini di accreditamento per cui è consentito il trasporto agli esercizi successivi a termini del presente articolo mantengono, ai fini della loro individuazione contabile, l'originaria numerazione.

8. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, i funzionari delegati devono presentare alla competente amministrazione una certificazione, su apposito modulo, in cui attestino l'entità dei pagamenti effettuati sull'ordine di accreditamento disposto in loro favore e dichiarino altresì che la documentazione relativa è in loro possesso. (96)

9. Nei confronti dei funzionari delegati che non presentino la dichiarazione nei termini di cui al comma precedente o che non forniscano, entro sessanta giorni, esaurienti chiarimenti ai rilievi degli uffici incaricati della revisione, l'amministrazione competente è tenuta ad applicare la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni. (97)

10. Qualora l'Amministrazione competente non ottemperi all'obbligo di cui al comma precedente, l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, su segnalazione della ragioneria centrale, provvede in via sostitutiva all'adozione dei provvedimenti previsti dalla norma sopracitata, dandone comunicazione alla Corte dei conti.

11. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con decreto motivato, può determinare programmi di spesa o capitoli di bilancio in ordine ai quali esercitare a campione il controllo delle competenti ragionerie sui rendiconti amministrativi dei funzionari delegati, secondo criteri determinati dal decreto stesso. (98) (99)

Art. 49 Penalità a carico dei funzionari delegati inadempienti

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 47/77, art. 14)

1. La facoltà di cui all'art. 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è attribuita anche alla Ragioneria generale della Regione, con gli stessi limiti, condizioni e modalità.

Art. 50 Penalità a carico dei funzionari delegati inadempienti

(estremi della normativa di riferimento: R.D. 827/1924, art. 337)

337. Quando i rendiconti non siano presentati nei termini stabiliti dagli articoli 333, 334 e 335 e ciò non dipenda da forza maggiore, a coloro che sono tenuti a presentarli può applicarsi, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari e dal giudizio della Corte dei conti ai termini dell'art. 83 della legge una pena pecuniaria non maggiore di lire 1.000.000 (100).

La pena è inflitta con decreto emesso dal capo dell'amministrazione centrale.

Il decreto deve essere registrato alla Corte dei conti ed eseguito mediante ritenuta in via amministrativa sulle competenze dei funzionari.

Dei decreti emessi per dette penalità le amministrazioni centrali danno comunicazione alla direzione generale del tesoro (101).

Art. 51 Estinzione dei titoli di spesa

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 47/77, art. 15)

(102) 1. Gli uffici amministrativi della Regione ed i funzionari delegati, a seconda della rispettiva competenza, possono disporre con espressa annotazione sui singoli titoli che i mandati diretti, gli ordini di pagamento emessi in base a ruoli di spese fisse, gli ordini di restituzione parziale o totale di depositi provvisori in numerario e gli ordinativi su ordini di accreditamento, siano estinti, a cura degli istituti incaricati del servizio di cassa della Regione, mediante:

A) commutazione in vaglia cambiario o assegno circolare, non trasferibile, a favore del creditore;

B) accreditamento in conto corrente postale a mezzo di posta-giro a favore del creditore;

C) accreditamento in conto corrente a favore del creditore presso gli istituti incaricati del servizio di cassa regionale ovvero presso altri stabilimenti bancari indicati dal creditore stesso.

2. I titoli di spesa indicati al primo comma del presente articolo, non estinti alla chiusura dell'esercizio, sono commutati di ufficio in vaglia cambiari o assegni circolari non trasferibili a favore dei creditori, ovvero, in assenza della necessaria liquidità di cassa, nei limiti delle disponibilità alla stessa data esistenti nei conti correnti accesi presso la Tesoreria centrale dello Stato, considerati estinti agli effetti del bilancio della Regione e commutati in debiti di tesoreria. (103)

3. I vaglia cambiari e gli assegni circolari sono spediti ai beneficiari in piego postale ordinario se d'importo non superiore a lire 500 mila e in piego raccomandato se d'importo superiore.

Art. 52 Utilizzo carta di credito

(estremi della normativa di riferimento: L. 549/95, art. 1, c. 47-52)

47. Ferme restando le disposizioni in materia di assunzione di impegni di spesa è ammessa l'utilizzazione, nell'àmbito dei vigenti sistemi di pagamento, della carta di credito da parte di dirigenti e funzionari pubblici per l'esecuzione di spese, anche all'estero, rientranti nella rispettiva competenza, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie procedure.

48. L'utilizzo della carta di credito è altresì ammesso per il pagamento delle spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute dal personale, inviato in missione in Italia e all'estero.

49. E' altresì consentito alle pubbliche amministrazioni di dotare gli automezzi di servizio di sistemi per il pagamento automatizzato dei pedaggi autostradali, con la conseguente facoltà per le stesse amministrazioni di stipulare i relativi contratti, nonché di aprire, anche in deroga alle vigenti normative, conti correnti bancari destinati all'addebito di detti pedaggi.

50. Con regolamento da adottare dal Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure per la graduale attuazione della modalità di pagamento prevista dai commi 47, 48 e 49, e per l'imputazione della spesa ai pertinenti capitoli di bilancio, nonché le procedure per la rendicontazione ed il controllo (104).

51. Il regolamento di cui al comma 50 si ispira ai seguenti criteri direttivi:

a) l'utilizzo della carta di credito rientra nel potere discrezionale del dirigente generale, il quale può autorizzarne l'uso al restante personale sulla base delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

b) i rapporti con gli istituti di credito, l'Ente poste italiane e gli altri enti emittenti le carte di credito, sono disciplinati con apposite convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro;

c) le situazioni debitorie con i soggetti di cui alla lettere b) possono essere regolate, ove occorra, anche mediante procedure in regime di contabilità speciale.

52. Le spese per l'acquisto delle carte di credito e quelle accessorie sono imputate ai capitoli per spese di ufficio, nei casi previsti dal comma 47, ed ai capitoli per missioni, nei casi previsti dal comma 48.

Art. 53 Gestioni fuori bilancio

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 47/77, art. 19)

1. Le gestioni fuori bilancio sono vietate.

Art. 54 Soppressione gestioni fuori bilancio

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 47/77, art. 22, c. 1)

1. Con successive leggi si provvederà alla soppressione delle eventuali gestioni fuori bilancio ed alla loro regolamentazione nell'ambito del bilancio della Regione

Art. 55 Ripartizione territoriale dei fondi in conto capitale

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 28/62, art. 4)

(105) La Giunta regionale delibera:

. . . . . .

4) sulla ripartizione territoriale dei fondi stanziati in conto capitale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione e dei bilanci delle aziende autonome regionali determinando, nell'ambito del medesimo capitolo di spesa, le priorità degli interventi nelle singole opere o categorie di opere, al fine di ottenere un organico coordinamento anche con i piani di competenza di altre amministrazioni, enti ed aziende (106);

. . . . . .

Capo IX

Esecuzioni forzate

Art. 56 Esecuzioni forzate

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 10/99, art. 66)

1. A decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, si applicano all'amministrazione regionale e agli enti pubblici non economici della Regione le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30.

2. Entro il termine di cui al comma 1, il Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze, emana, con proprio decreto, le relative modalità attuative. (107) (108)

Art. 57 Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni

(estremi della normativa di riferimento: D.L. 669/96, art. 14 (Convertito con L. 30/97))

(109) 1. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle suddette amministrazioni ed enti, né possono essere posti in essere atti esecutivi (110) (111).

1-bis. Gli atti di pignoramento e sequestro devono essere a pena di nullità notificati presso la struttura territoriale dell'ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale e il domicilio. L'ente comunque risponde con tutto il patrimonio (112).

2. Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale Ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso. La reintegrazione dei capitoli avviene a carico del fondo previsto dall'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in deroga alle prescrizioni dell'ultimo comma. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalità di emissione nonché le caratteristiche dello speciale ordine di pagamento previsto dal presente comma (113) (114).

3. . . . . . (115)

4. . . . . .

Titolo V

Rendiconto generale della Regione

Capo X

Conto del bilancio e conto del patrimonio

Art. 58 Risultanze della gestione

(estremi della normativa di riferimento: L. 468/78, art. 21)

Il Ministro del tesoro presenta al Parlamento, entro il mese di giugno, il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente. Il relativo disegno di legge, corredato da apposita nota preliminare, è predisposto di concerto dal Ministro del tesoro e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Art. 59 Elementi del conto del bilancio e del conto del patrimonio

(estremi della normativa di riferimento: L. 468/78, art. 22)

I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel rendiconto generale dello Stato costituito da due distinte parti:

A) conto del bilancio;

B) conto generale del patrimonio a valore.

Il conto del bilancio, in relazione alla classificazione del bilancio preventivo, comprende:

A) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;

B) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;

C) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;

D) le somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo del bilancio distintamente in conto competenza e in conto residui;

E) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

Il conto generale del patrimonio comprende:

A) le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa;

B) la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

Il conto generale del patrimonio deve essere corredato del conto del dare ed avere del tesoriere centrale e dell'istituto bancario che svolge il servizio di tesoreria provinciale, del contabile del portafoglio e del cassiere speciale per i biglietti e le monete a debito dello Stato, con allegati il movimento generale di cassa e la situazione del Tesoro, nonché la situazione dei debiti e crediti di tesoreria.

Al rendiconto è allegata una illustrazione dei dati consuntivi dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate di cui vengono posti in particolare evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto in relazione agli obiettivi e agli indirizzi del programma di Governo.

Il Ministro del tesoro, nella gestione delle spese, provvede ad assicurare adeguati controlli anche a carattere economico-finanziario.

Art. 60 Parificazione del rendiconto

(estremi della normativa di riferimento: L. 468/78, art. 23)

Al termine dell'anno finanziario ciascun Ministero, per cura del direttore della competente ragioneria, compila il conto del bilancio ed il conto del patrimonio relativi alla propria amministrazione.

Questi conti sono trasmessi alla Ragioneria generale dello Stato entro il 30 aprile successivo al termine dell'anno finanziario e, non più tardi del 31 maggio, il Ministro del tesoro, per cura del ragioniere generale dello Stato, trasmette alla Corte dei conti il rendiconto generale dell'esercizio scaduto.

Art. 61 Presentazione del rendiconto

(estremi della normativa di riferimento: L. 468/78, art. 24)

La Corte dei conti, parificato il rendiconto generale, lo trasmette al Ministro del tesoro per la successiva presentazione al Parlamento.

Titolo VI

Contabilità analitica per centri di costo

Capo XI

Sistema di contabilità economica

Art. 62 Sistema di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni

(estremi della normativa di riferimento: D.Lgs. 279/97, art. 10)

(116) (117) 1. Al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti, le pubbliche amministrazioni adottano, anche in applicazione dell'articolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, (118) e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo. Esso collega le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti e le connesse responsabilità dirigenziali, allo scopo di realizzare il monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione svolta dalle singole amministrazioni. Queste ultime provvedono alle rilevazioni analitiche riguardanti le attività di propria competenza secondo i criteri e le metodologie unitari previsti dal sistema predetto, al quale adeguano anche le rilevazioni di supporto al controllo interno, assicurando l'integrazione dei sistemi informativi e il costante aggiornamento dei dati.

2. Le componenti del sistema pubblico di contabilità economica per centri di costo sono: il piano dei conti; i centri di costo e i servizi erogati.

3. Il piano dei conti, definito nella tabella B allegata al presente decreto legislativo, costituisce lo strumento per la rilevazione economica dei costi necessario al controllo di gestione.

4. I centri di costo sono individuati in coerenza con il sistema dei centri di responsabilità dell'amministrazione, ne rilevano i risultati economici e ne seguono l'evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione.

5. I servizi esprimono le funzioni elementari, finali e strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo per il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione. Essi sono aggregati nelle funzioni-obiettivo che esprimono le missioni istituzionali di ciascuna amministrazione interessata. In base alla definizione dei servizi finali e strumentali evidenziati nelle rilevazioni analitiche elementari, il Ministro competente individua gli indicatori idonei a consentire la valutazione di efficienza, di efficacia e di economicità del risultato della gestione, anche ai fini delle valutazioni di competenza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94. Per le altre amministrazioni pubbliche provvedono gli organi di direzione politica o di vertice. (119)

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, può apportare integrazioni e modifiche alla tabella di cui al comma 3.

Art. 63 Raccordo tra contabilità economica e contabilità finanziaria

(estremi della normativa di riferimento: D.Lgs. 279/97, art. 11)

Al fine di collegare il risultato economico scaturente dalla contabilità analitica dei costi con quello della gestione finanziaria delle spese risultante dal rendiconto generale dello Stato devono essere evidenziate le poste integrative e rettificative che esprimono le diverse modalità di contabilizzazione dei fenomeni di gestione.

Art. 64 Rilevazione dei costi

(estremi della normativa di riferimento: D.Lgs. 165/2001, art. 59)

1. Le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di attività e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tutti gli elementi necessari alla rilevazione ed al controllo dei costi.

2. Ferme restando le attuali procedure di evidenziazione della spesa ed i relativi sistemi di controllo, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al fine di rappresentare i profili economici della spesa, previe intese con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce procedure interne e tecniche di rilevazione e provvede, in coerenza con le funzioni di spesa riconducibili alle unità amministrative cui compete la gestione dei programmi, ad un'articolazione dei bilanci pubblici a carattere sperimentale.

3. Per la omogeneizzazione delle procedure presso i soggetti pubblici diversi dalle amministrazioni sottoposte alla vigilanza ministeriale, la Presidenza del Consiglio dei ministri adotta apposito atto di indirizzo e coordinamento.

Art. 65 Rilevazioni e risultanze economiche della contabilità economica

(estremi della normativa di riferimento: D.P.R. 38/98, art. 9, c. 2)

2. Gli uffici centrali del bilancio ricevono dalle amministrazioni i dati relativi alle rilevazioni e alle risultanze della contabilità economica di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ed effettuano gli adempimenti richiesti per la loro utilizzazione ai fini di cui all'articolo 12, comma 2, del predetto decreto legislativo. Concorrono, altresì, alla valutazione degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali delle amministrazioni dello Stato e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito delle unità previsionali di bilancio, ai fini della predisposizione del progetto di bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468. (120)

Titolo VII

Controlli

Capo XII

Controlli sulla gestione

Art. 66 Poteri di organizzazione

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 10/2000, art. 3)

1. L'Amministrazione regionale assume ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa e definisce, anche in coerenza con i princìpi della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, al fine di assicurare l'attuazione dei seguenti princìpi:

A) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede, sentiti i dirigenti generali, a specifica verifica e ad eventuale revisione;

B) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi del comma 2;

C) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;

D) garanzia di imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione dei cittadini e l'attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;

E) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'unione europea.

2. Le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

3. L'articolo 61 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è abrogato. (121)

4. Nell'Amministrazione della Regione Siciliana si applica la disciplina dei controlli interni di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge. (122)

Art. 67 Princìpi generali del controllo interno

(estremi della normativa di riferimento: D.Lgs. 286/99, art. 1)

1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:

A) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);

B) verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);

C) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);

D) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).

2. La progettazione d'insieme dei controlli interni rispetta i seguenti princìpi generali, obbligatori per i Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando il principio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di qui in poi denominato "decreto n. 29":

A) l'attività di valutazione e controllo strategico supporta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto n. 29. Essa è pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo. Le strutture stesse svolgono, di norma, anche l'attività di valutazione dei dirigenti direttamente destinatari delle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, in particolare dai Ministri, ai sensi del successivo articolo 8;

B) il controllo di gestione e l'attività di valutazione dei dirigenti, fermo restando quanto previsto alla lettera a), sono svolte da strutture e soggetti che rispondono ai dirigenti posti al vertice dell'unità organizzativa interessata;

C) l'attività di valutazione dei dirigenti utilizza anche i risultati del controllo di gestione, ma è svolta da strutture o soggetti diverse da quelle cui è demandato il controllo di gestione medesimo;

D) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in modo integrato;

E) è fatto divieto di affidare verifiche di regolarità amministrativa e contabile a strutture addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti, al controllo strategico.

3. Gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono adeguare le normative regolamentari alle disposizioni del presente decreto, nel rispetto dei propri ordinamenti generali e delle norme concernenti l'ordinamento finanziario e contabile.

4. Il presente decreto non si applica alla valutazione dell'attività didattica e di ricerca dei professori e ricercatori delle università, all'attività didattica del personale della scuola, all'attività di ricerca dei ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca.

5. Ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 24, comma 6, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi non si applicano alle attività di valutazione e controllo strategico.

Resta fermo il diritto all'accesso dei dirigenti di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo.

6. Gli addetti alle strutture che effettuano il controllo di gestione, la valutazione dei dirigenti e il controllo strategico riferiscono sui risultati dell'attività svolta esclusivamente agli organi di vertice dell'amministrazione, ai soggetti, agli organi di indirizzo politico-amministrativo individuati dagli articoli seguenti, a fini di ottimizzazione della funzione amministrativa. In ordine ai fatti così segnalati, e la cui conoscenza consegua dall'esercizio delle relative funzioni di controllo o valutazione, non si configura l'obbligo di denuncia al quale si riferisce l'articolo 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Art. 68 Controllo interno di regolarità amministrativa e contabile

(estremi della normativa di riferimento: D.Lgs. 286/99, art. 2)

1. Ai controlli di regolarità amministrativa e contabile provvedono gli organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti nei diversi comparti della pubblica amministrazione, e, in particolare, gli organi di revisione, ovvero gli uffici di ragioneria, nonché i servizi ispettivi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, nell'ambito delle competenze stabilite dalla vigente legislazione, i servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato e quelli con competenze di carattere generale.

2. Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla pubblica amministrazione, i princìpi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore.

3. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile non comprende verifiche da effettuarsi in via preventiva se non nei casi espressamente previsti dalla legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui le definitive determinazioni in ordine all'efficacia dell'atto sono adottate dall'organo amministrativo responsabile.

4. I membri dei collegi di revisione degli enti pubblici sono in proporzione almeno maggioritaria nominati tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili. Le amministrazioni pubbliche, ove occorra, ricorrono a soggetti esterni specializzati nella certificazione dei bilanci.

Art. 69 Controllo di gestione

(estremi della normativa di riferimento: D.Lgs. 286/99, art. 4)

1. Ai fini del controllo di gestione, ciascuna amministrazione pubblica definisce:

a) l'unità o le unità responsabili della progettazione e della gestione del controllo di gestione;

b) le unità organizzative a livello delle quali si intende misurare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

c) le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili;

d) l'insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera amministrazione o a singole unità organizzative;

e) le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;

f) gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità;

g) la frequenza di rilevazione delle informazioni.

2. Nelle amministrazioni dello Stato, il sistema dei controlli di gestione supporta la funzione dirigenziale di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto n. 29. Le amministrazioni medesime stabiliscono le modalità operative per l'attuazione del controllo di gestione entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propria direttiva, periodicamente aggiornabile, stabilisce in maniera tendenzialmente omogenea i requisiti minimi cui deve ottemperare il sistema dei controlli di gestione.

3. Nelle amministrazioni regionali, la legge quadro di contabilità contribuisce a delineare l'insieme degli strumenti operativi per le attività di pianificazione e controllo.

Art. 70 Valutazione del personale con incarico dirigenziale

(estremi della normativa di riferimento: D.Lgs. 286/99, art. 5)

1. Le pubbliche amministrazioni, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valutano, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative).

2. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione. La valutazione ha periodicità annuale. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai princìpi della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza, della approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente o valutatore di seconda istanza, della partecipazione al procedimento del valutato.

3. Per le amministrazioni dello Stato, la valutazione è adottata dal responsabile dell'ufficio dirigenziale generale interessato, su proposta del dirigente, eventualmente diverso, preposto all'ufficio cui è assegnato il dirigente valutato.

Per i dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale, la valutazione è adottata dal capo del dipartimento o altro dirigente generale sovraordinato. Per i dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni ed ai quali si riferisce l'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto n. 29, la valutazione è effettuata dal Ministro, sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico.

4. La procedura di valutazione di cui al comma 3, costituisce presupposto per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto n. 29, in materia di responsabilità dirigenziale. In particolare, le misure di cui al comma 1, del predetto articolo si applicano allorché i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi emergono dalle ordinarie ed annuali procedure di valutazione. Tuttavia, quando il rischio grave di un risultato negativo si verifica prima della scadenza annuale, il procedimento di valutazione può essere anticipatamente concluso. Il procedimento di valutazione è anticipatamente concluso, inoltre nei casi previsti dal comma 2, del citato articolo 21, del decreto n. 29.

5. Nel comma 8 dell'articolo 20 del decreto n. 29, sono aggiunte alla fine del secondo periodo le seguenti parole: ", ovvero, fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, con provvedimenti dei singoli Ministri interessati". Sono fatte salve le norme proprie dell'ordinamento speciale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, in materia di valutazione dei funzionari diplomatici e prefettizi.

Art. 71 Controlli interni

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 20/2001, art. 4, c. 3)

3. I servizi di valutazione e controllo strategico operanti nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli assessori regionali sono diretti da un unico soggetto o da collegi di tre esperti anche estranei all'amministrazione regionale e sono composti da quattro soggetti, di cui due con qualifica dirigenziale.

Art. 72 Valutazione e controllo strategico

(estremi della normativa di riferimento: D.Lgs. 286/99, art. 6)

1. L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attività di valutazione e controllo strategico riferiscono in via riservata agli organi di indirizzo politico, con le relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.

3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante nell'àmbito delle strutture di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione dell'ufficio può essere dal Ministro affidata anche ad un organo collegiale, ferma restando la possibilità di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del predetto articolo 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del Ministro, analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell'amministrazione. (123)

Art. 73 Sistemi informativi

(estremi della normativa di riferimento: D.Lgs. 286/99, art. 9)

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il sistema di controllo di gestione e il sistema di valutazione e controllo strategico delle amministrazioni statali si avvalgono di un sistema informativo-statistico unitario, idoneo alla rilevazione di grandezze quantitative a carattere economico-finanziario. La struttura del sistema informativo statistico basata su una banca dati delle informazioni rilevanti ai fini del controllo, ivi comprese quelle di cui agli articoli 63 e 64 del decreto n. 29, e sulla predisposizione periodica di una serie di prospetti numerici e grafici (sintesi statistiche) di corredo alle analisi periodiche elaborate dalle singole amministrazioni. Il sistema informativo-statistico è organizzato in modo da costituire una struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative del Ministero.

2. I sistemi automatizzati e le procedure manuali rilevanti ai fini del sistema di controllo, qualora disponibili, sono i seguenti:

a) sistemi e procedure relativi alla rendicontazione contabile della singola amministrazione;

b) sistemi e procedure relativi alla gestione del personale (di tipo economico, finanziario e di attività - presenze, assenze, attribuzione a centro di disponibilità);

c) sistemi e procedure relativi al fabbisogno ed al dimensionamento del personale;

d) sistemi e procedure relativi alla rilevazione delle attività svolte per la realizzazione degli scopi istituzionali (erogazione prodotti/servizi, sviluppo procedure amministrative) e dei relativi effetti;

e) sistemi e procedure relativi alla analisi delle spese di funzionamento (personale, beni e servizi) dell'amministrazione;

f) sistemi e procedure di contabilità analitica.

Capo XIII

Controlli sugli atti

Art. 74 Attribuzioni degli Assessorati regionali

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 28/62, art. 8)

(124) . . . . . .

Il riscontro degli atti di ciascuna Amministrazione previsto dalle norme sulla contabilità generale dello Stato, nonché dalle norme regionali in materia, è effettuato dalle Ragionerie centrali (125).

Art. 75 Ragionerie centrali

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 10/99, art. 62)

1. Al fine di garantire un migliore funzionamento dell'Assessorato del bilancio e delle finanze ed una migliore efficacia dell'azione sono emanate le disposizioni seguenti:

a) le ragionerie centrali previste dalla legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, fino al riordino delle norme sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, provvedono alla tenuta delle scritture contabili delle operazioni relative alla gestione delle entrate e delle spese di bilancio ed alla gestione del patrimonio della Regione, nonché al riscontro ed alla registrazione degli atti emanati dalle (126) amministrazioni attive, secondo le disposizioni della contabilità generale dello Stato;

b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000. (127)

Art. 76 Controlli atti di liquidazione delle spese.

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 4/2003, art. 92)

1. Le Ragionerie centrali in deroga alle disposizioni dell'articolo 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni, esercitano i propri controlli sugli atti di liquidazione delle spese per indennità di missione e di quelle ad esse correlate sulla scorta della nota di liquidazione. Il dirigente responsabile della spesa predispone e sottoscrive la nota di liquidazione nella quale dichiara altresì che tutta la necessaria documentazione giustificativa è stata prodotta, è regolare ed è in suo possesso.

2. Lo schema tipo della nota di liquidazione è approvato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore del Bilancio e delle Finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Le Ragionerie centrali, almeno due volte l'anno, esercitano controlli a campione presso i i dirigenti responsabili per verificare l'ammissibilità di ciascun documento giustificativo e la sua rispondenza con le voci riepilogate nella relativa nota di liquidazione.

Art. 77 Uffici centrali del bilancio

(estremi della normativa di riferimento: D.P.R. 38/98, art. 9, c. 1)

1. Gli uffici centrali del bilancio operano alle dipendenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e provvedono alla tenuta delle scritture contabili e alla registrazione degli impegni di spesa risultanti dai provvedimenti assunti dagli uffici amministrativi sotto la responsabilità dei dirigenti competenti, secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Trascorsi dieci giorni dalla registrazione dell'impegno, i provvedimenti acquistano efficacia. Entro il predetto termine l'ufficio centrale del bilancio può preannunciare all'amministrazione l'invio di osservazioni circa la legalità della spesa; tali osservazioni, ferma restando l'efficacia degli atti e la facoltà dell'amministrazione di darvi comunque esecuzione, sono comunicate all'amministrazione non oltre i successivi dieci giorni. Il dirigente responsabile dispone circa il seguito da dare al provvedimento e ne informa l'ufficio centrale del bilancio. Sono soppressi i commi 2, 3, 5 e 6 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

2. (128)

3. (129)

Art. 78 Procedimento del controllo preventivo di ragioneria

(estremi della normativa di riferimento: D.P.R. 367/94, art. 11, c. 1, 4 e 7)

(130) 1. La competente ragioneria, entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto per il controllo, registra l'impegno di spesa sotto la responsabilità del dirigente che lo ha emanato. La registrazione dell'impegno non può aver luogo ove si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui anziché alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli. In tal caso, la Ragioneria restituisce alla competente amministrazione l'atto, con l'indicazione delle ragioni che ne impediscono l'ulteriore corso. Nel caso di impegno contestuale al pagamento, per la registrazione dell'atto si applicano le norme e il termine di cui al comma 2 (131).

2. . . . . .

3. . . . . .

4. Ove l'atto sia soggetto a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, esso viene inviato alla Ragioneria e alla Corte dei conti. La documentazione che accompagna l'atto viene inviata alla competente Ragioneria, per il successivo inoltro alla Corte dei conti. Gli eventuali rilievi della Ragioneria sono trasmessi all'amministrazione che ha emanato l'atto ed alla Corte dei conti. Le controdeduzioni dell'amministrazione sono parimenti trasmesse alla Ragioneria ed alla Corte dei conti. La Corte si pronuncia nei termini di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, che decorrono dal momento in cui l'atto le viene trasmesso, completo di documentazione, dalla Ragioneria competente.

5. . . . . .

6. . . . . .

7. Tutti gli atti dai quali derivi l'obbligo di pagare somme a carico del bilancio dello Stato, debbono essere comunicati, contestualmente alla loro adozione, dagli uffici amministrativi alla rispettiva ragioneria centrale per la registrazione dell'impegno.

Art. 79 Controllo e monitoraggio spesa pubblica

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 23/2002, art. 27)

1. Qualsiasi disposizione o atto amministrativo assessoriale o dirigenziale che possa comportare oneri diretti o indiretti a carico del bilancio della Regione non coperti dallo stanziamento di bilancio o comunque oltre i limiti previsti da eventuali provvedimenti legislativi di supporto, deve essere portato preventivamente a conoscenza della Giunta regionale a cura dell'Assessore competente, la quale, previa acquisizione di relazione finanziaria dal Dipartimento Bilancio e Tesoro ne autorizza l'adozione, della quale l'amministrazione è obbligata a dare conoscenza alla competente Ragioneria centrale. (132)

2. Per gli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione i rispettivi collegi sindacali o di revisione dei conti.

3. Ai fini di un efficace controllo sulla spesa, qualora nel corso dell'attuazione delle leggi si verifichino o si prevedano scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi, al fine della copertura finanziaria, l'Amministrazione competente deve dare tempestiva comunicazione all'Assessore per il bilancio e le finanze al fine di assumere le eventuali conseguenti iniziative legislative.

4. Ai fini di un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, qualora si accerti un rilevante scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (133), previa delibera di Giunta, dispone con proprio decreto la limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio della Regione, con esclusione delle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate comprese le regolazioni contabili, alle spese derivanti dall'attuazione di programmi comunitari e nazionali, alle annualità relative ai limiti d'impegno decorrenti da esercizi precedenti e alle rate di ammortamento mutui. Per effettive motivate e documentate esigenze l'Assessore per il bilancio e le finanze, su proposta delle competenti amministrazioni, può escludere altre spese dalla predetta limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento.

5. Per le medesime finalità e con le modalità di cui al comma 4, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (134) può con proprio decreto disporre la riduzione di spese di funzionamento degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione anche se previste nei rispettivi bilanci. E' fatto obbligo a ciascun organo interno di revisione e di controllo di vigilare sull'applicazione di tale decreto, assicurando la congruità delle conseguenti variazioni di bilancio. L'eventuale maggiore avanzo finanziario è reso indisponibile fino a diversa determinazione dell'Assessore per il bilancio e le finanze, sentito l'Assessore competente. (135)

Art. 80 Controllo della Corte dei conti

(estremi della normativa di riferimento: D.Lgs. 655/48, art. 2)

1. La sezione di controllo, ferme restando le leggi dello Stato che disciplinano le funzioni della Corte dei conti e per quanto non diversamente disposto dal presente articolo:

a) esercita il controllo di legittimità:

1) sui regolamenti, emanati dal governo regionale, di cui agli articoli 12, terzo comma, e 13 dello statuto;

2) su tutti gli atti amministrativi, a carattere generale e particolare, adottati dal governo regionale e dall'amministrazione regionale in adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

b) verifica altresì il rendiconto generale della regione.

2. La sezione predetta è delegata ad esercitare il controllo di legittimità sugli atti che vengono emanati da organi dello Stato aventi sede nella regione, e che sono soggetti, secondo le norme vigenti, al controllo della Corte dei conti.

3. La sezione di controllo svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della regione e, nei casi previsti dalle leggi dello Stato, delle amministrazioni pubbliche statali e locali, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti in conformità alle leggi regionali ed alle leggi statali applicabili in Sicilia, valutando comparativamente costi, modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo (136).

Titolo VIII

Assegnazioni di fondi dalla U.E., dallo Stato e da altri enti e relativi cofinanziamenti

Capo XIV

Fondi relativi ad assegnazioni dell'Unione Europea, dello Stato e di altri enti

Art. 81 Fondi relativi ad assegnazioni dell'Unione Europea, dello Stato e di altri enti.

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 47/77, art. 8)

(137) 1. Le somme che l'Unione europea, lo Stato e altri enti assegnano alla Regione, nonché i relativi cofinanziamenti regionali, sono iscritte con legge di bilancio o con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana, in appositi capitoli degli stati di previsione della entrata e della spesa.

2. Le economie comunque realizzate sugli stanziamenti dei capitoli istituiti in forza del comma 1 o comunque relativi a spese con vincolo di specifica destinazione (138) possono essere reiscritte nei successivi esercizi ai pertinenti capitoli con le modalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

3. La Regione ha facoltà di iscrivere in un esercizio somme eccedenti quelle assegnate dall'Unione europea, dallo Stato e da altri enti, compensando tali maggiori spese con minori stanziamenti per lo stesso scopo negli esercizi successivi.

4. La Regione ha altresì facoltà, in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei fondi di cui al comma 1, di iscrivere le relative spese nell'esercizio successivo allorché non sia possibile procedere all'iscrizione ed al relativo impegno nell'esercizio in cui le somme sono state assegnate.

5. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad istituire, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa - dipartimento bilancio e tesoro, appositi fondi nei quali iscrivere le assegnazioni dell'Unione europea, dello Stato e di altri enti relativi ad interventi a carattere plurisettoriale la cui competenza spetta ad amministrazioni regionali diverse.

6. Il trasferimento di somme da detti fondi e la loro iscrizione ai relativi capitoli delle pertinenti amministrazioni regionali hanno luogo mediante decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze su specifica richiesta dell'amministrazione che coordina gli interventi.

7. Le somme non utilizzate o le economie comunque realizzate sugli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 6 possono essere trasferite, mediante decreti dell'Assessore per il bilancio e le finanze, su richiesta dell'amministrazione che coordina gli interventi e sentiti i competenti assessorati, ai fondi di cui al comma 5 per la successiva riassegnazione anche ad altri assessorati per il finanziamento di progetti nell'ambito dei medesimi interventi plurisettoriali. (139)

Art. 82 Fondi cofinanziamenti ed adesioni organismi ultraregionali

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 2/2002, art. 88)

1. E' istituito nel bilancio della Regione, dipartimento bilancio e tesoro, un fondo con la dotazione per l'esercizio finanziario 2002 di 1.000 migliaia di euro, per far fronte a cofinanziamenti regionali non previsti dalla vigente legislazione.

2. Con decreto dell'Assessore per il bilancio, (140) previa delibera della Giunta regionale, le somme sono iscritte nelle apposite U.P.B. dei dipartimenti interessati.

3. . . . . .

4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa a destinazione vincolata di 1.000 migliaia di euro. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004 la spesa è valutata in 500 migliaia di euro.

5. . . . .

Capo XV

Procedure per interventi comunitari

Art. 83 P.O.R. 2000-2006

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 8/2000, art. 39)

(141) 1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione - Rubrica bilancio e tesoro è istituito un fondo cui fare confluire i finanziamenti della Unione europea e i cofinanziamenti statali e regionali relativi al POR 2000-2006.

2. Le somme previste nel complemento di programmazione vengono iscritte con legge di bilancio o con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze in appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata, tenendo distinte le assegnazioni dello Stato e dell'Unione europea, ed in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa distinti per misure, sottomisure e, ove necessario, azioni, se attribuibili a dipartimenti diversi da quello del responsabile di misura.

3. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, su richiesta del responsabile di misura, può iscrivere in un esercizio somme eccedenti quelle inserite nella previsione indicativa della spesa pubblica per anno del quadro finanziario delle misure contenute nel complemento di programmazione, compensando tali maggiori spese con minori stanziamenti nelle singole misure per gli esercizi successivi.

4. Le economie di spesa realizzate sul fondo di cui al comma 1 o sugli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 2 possono essere riprodotte con le modalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

5. Con le stesse modalità di cui al comma 2 vengono iscritte o riprodotte le somme derivanti da modifiche del complemento di programmazione.

6. Ai fini del monitoraggio finanziario dello stato di attuazione del P.O.R., la Presidenza della Regione e l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze realizzano un apposito sistema di codificazione ad integrazione di quello già presente nel bilancio della Regione.

7. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, Dipartimento bilancio e tesoro, partecipa al monitoraggio finanziario durante l'attuazione del P.O.R., fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32. (142)

8. Al fine di consentire la piena realizzazione del Programma operativo regionale della Sicilia 2000-2006, a decorrere dall'anno 2001, lo stanziamento dei capitoli relativi alle singole misure può contenere somme relative ad interventi coerenti finanziati con fondi regionali e statali.

9. Delle variazioni di bilancio di cui al presente articolo è data tempestiva comunicazione alla Commissione bilancio e finanze ed alla Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività della comunità europea dell'Assemblea regionale siciliana.

10. Per la misura 7.01 'Assistenza tecnica', al fine di migliorare e semplificare le procedure di spesa, pur restando unitaria sotto il profilo organizzativo e funzionale la programmazione delle relative attività nella competenza del dipartimento della programmazione, le risorse finanziarie assegnate alla misura, in ragione delle specifiche esigenze dei responsabili di misura, vengono iscritte, su richiesta dell'autorità di gestione, in capitoli di previsione della spesa nelle rubriche pertinenza dei dipartimenti che attuano le singole attività a valere sulle misure, sottomisure e, ove necessario, azioni e linee di intervento interessate.

Art. 84 Disposizioni relative al P.O.R. 2000-2006

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 6/2001, art. 102)

1. Al fine di consentire una immediata attivazione del Programma operativo regionale della Sicilia 2000-2006, a decorrere dall'anno 2001 lo stanziamento dei capitoli di spesa del bilancio della Regione relativi alle singole misure del P.O.R. può contenere somme relative ad interventi coerenti con le misure medesime, finanziati con fondi regionali.

2. In dipendenza delle disposizioni di cui al comma 1 le disponibilità dei capitoli di spesa sotto elencati confluiscono nel fondo, di cui all'articolo 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, per essere successivamente iscritti nei pertinenti capitoli relativi alle misure del P.O.R. con le modalità di cui al predetto articolo 39, ovvero direttamente in detti capitoli del P.O.R.:

a) Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste: capitoli: 542802, 542806, 542835, 542838, 542839, 542862, 550005, 550006, 550007, 550008, 550011, 550014, 550801; (143)

b) Assessorato regionale dell'industria: capitoli: 642401, 642402;

c) Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione: capitoli: 776010, 776401. (144)

3. Con decorrenza dall'esercizio 2002 i capitoli elencati nel comma 2 sono soppressi. (145)

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire i progetti già finanziati, inseriti nelle misure del POP Sicilia 1994-1999 in esubero rispetto alle esigenze della rendicontazione comunitaria, in un apposito programma regionale mantenendo il finanziamento sui capitoli originali senza determinare ulteriori oneri per il bilancio regionale. I dipartimenti regionali possono imputare tali progetti al POR Sicilia 2000-2006, dopo averne accertato la coerenza programmatica e la compatibilità tecnica con le schede tecniche di misura del Complemento di programmazione dello stesso POR Sicilia. (146)

Art. 85 Fondi comunitari

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 2/2002, art. 85)

1. Gli interventi comunitari relativi al periodo di programmazione 2000-2006 non compresi nel Programma operativo regionale della Sicilia sono finanziati per la parte regionale con le disponibilità dell'U.P.B. 4.2.2.8.3, capitolo 613919.

2. Il fondo di cui al comma 1 è altresì, utilizzato per il coofinanziamento regionale delle somme iscritte in bilancio ai sensi del comma 3, dell'articolo 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, in attuazione del programma operativo regionale POR 2000-2006. (147)

Titolo IX

Operazioni finanziarie

Capo XVI

Mutui, prestiti e anticipazioni

Art. 86 Mutui, prestiti e anticipazioni

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 47/77, art. 18)

(148) 1. La Regione può contrarre mutui ed emettere obbligazioni esclusivamente per provvedere a spese di investimento e rimborso di prestiti; le relative entrate hanno destinazione vincolata.

2. I mutui ed i prestiti obbligazionari possono essere altresì assunti per il ripianamento dell'eventuale disavanzo di amministrazione come risulta determinato con il rendiconto generale dell'esercizio precedente.

3. L'autorizzazione alla contrazione di mutui o all'emissione di prestiti obbligazionari, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo, cessa di avere vigore col termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

4. L'ammortamento dei mutui non può avere durata inferiore ad anni cinque e la relativa decorrenza è fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto; la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi; unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono, sono corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento da calcolare sulle sole somme effettivamente erogate dalla data di somministrazione alla data di decorrenza dell'ammortamento - gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata.

5. L'ammortamento dei prestiti obbligazionari non può avere durata inferiore ad anni cinque e la relativa decorrenza è fissata dal giorno di erogazione del prestito. La rata di ammortamento deve essere comprensiva della quota capitale e della quota interessi. I prestiti obbligazionari possono essere rimborsati in unica soluzione. (149)

6. Il ricavato dei mutui e dei prestiti obbligazionari è versato nelle casse regionali ed è utilizzato in base a documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori.

7. I mutui stipulati entro il termine dell'esercizio, se non riscossi, sono iscritti fra i residui attivi; i mutui non stipulati e i prestiti non emessi, entro lo stesso termine costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

8. I mutui sono stipulati ed i prestiti sono emessi dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previa delibera della Giunta regionale.

9. I mutui possono essere contratti ed i prestiti obbligazionari possono essere emessi a tasso fisso o variabile.

10. Le emissioni obbligazionarie sono effettuate secondo i parametri finanziari indicati nel Regolamento ministeriale in materia di titoli obbligazionari emessi da enti locali.

11. La Regione può contrarre anticipazioni con le aziende di credito incaricate del servizio di cassa regionale unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 3 per cento dell'ammontare delle entrate tributarie riscosse e versate nell'esercizio precedente, al tasso effettivo annuo di interesse non superiore a quello corrisposto sulle giacenze di cassa aumentato di due punti.

12. Le anticipazioni devono essere estinte entro il termine dell'esercizio finanziario in cui sono contratte.

13. E' abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente articolo.

Art. 87 Disposizioni riguardanti i prestiti obbligazionari o titoli similari

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 6/99, art. 3)

1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad affidare a trattativa privata, senza gara, l'appalto del complesso dei servizi finanziari connessi all'emissione ed al collocamento sul mercato interno ed estero delle obbligazioni o titoli similari di cui al precedente articolo 2 - esclusi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, dall'ambito di applicazione dello stesso decreto legislativo ed ivi compresi, in particolare, i servizi di consulenza per il rating, di lead manager o di advisory per l'intera operazione finanziaria - a banche o società di intermediazione finanziaria autorizzate secondo la legislazione nazionale o comunitaria.

2. L'aggiudicazione degli appalti in questione è disposta tenendo conto dei requisiti di provata affidabilità e capacità di collocamento sul mercato dei prestatori di servizio.

3. L'emissione è effettuata in EURO o in altra valuta, a tasso fisso o a tasso variabile. Il tasso di interesse va determinato in maniera onnicomprensiva, ricomprendendo in esso, in particolare, le commissioni e le spese dovute dalla Regione Siciliana in qualità di ente emittente.

4. Nell'ipotesi di emissioni effettuate in EURO a tasso variabile va utilizzato come parametro di riferimento l'EURIBOR. Qualora il prestito obbligazionario o similare venga effettuato in valuta estera, dovrà essere accompagnato da una corrispondente operazione di swap per la copertura del rischio di cambio, da affidare con le procedure di cui al comma 1.

5. Sull'ammontare degli interessi, premi od altri frutti comunque corrisposti ai possessori dei titoli emessi si applica la ritenuta prevista dalla vigente normativa in materia di tassazione dei redditi da capitale; il relativo gettito è di competenza della Regione Siciliana e va iscritto nell'apposito capitolo di entrata del bilancio regionale. Qualora i possessori abbiano la residenza fiscale all'estero si procederà secondo le norme di cui alle convenzioni internazionali stipulate dallo Stato italiano, al fine di evitare una doppia imposizione.

6. Le operazioni di finanziamento autorizzate con la presente legge possono beneficiare della garanzia di cui all'articolo 25 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

7. Le operazioni di emissione vanno comunicate, ai sensi dell'articolo 129 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, alla Banca d'Italia per l'esercizio dell'ascritta funzione di controllo.

Art. 88 Rimodulazione mutui e prestiti

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 26/2000, art. 2)

1. Al fine di razionalizzare e rimodulare il profilo di ammortamento dei mutui e prestiti della Regione, anche attraverso un eventuale allungamento dei rispettivi piani di ammortamento, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad attivare gli opportuni strumenti finanziari, anche mediante operazioni in derivati in uso presso i mercati finanziari.

2. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad affidare il mandato per tali servizi finanziari - esclusi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, dall'ambito di applicazione dello stesso decreto - mediante trattativa privata, a banche o società di intermediazione finanziaria autorizzate ai sensi della legislazione nazionale o comunitaria.

Art. 89 Cartolarizzazione di crediti

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 8/2000, art. 3)

1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze definisce modalità e tempi di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti maturati e maturandi, ivi compresi gli interessi, vantati dalla Regione nei confronti di terzi.

2. Per le operazioni di cui al comma 1, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze si avvale dell'assistenza di uno o più consulenti finanziari scelti, anche in deroga alle norme di contabilità, con procedure competitive tra primarie banche nazionali ed estere.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130 e le altre disposizioni statali in materia.

Art. 90 Cessione e cartolarizzazione dei crediti

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 2/2002, art. 3)

1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a procedere alla cessione dei crediti d'imposta e di altra natura vantati dalla Regione anche al fine di consentire la realizzazione di sottostanti operazioni di cartolarizzazione degli stessi.

2. Le operazioni di cui al comma 1 possono essere disposte, anche per importi parziali, nei limiti in cui le corrispondenti entrate, accertate e non riscosse in sede di rendiconto generale della Regione, risultino altresì ancora esigibili.

3. Al fine di agevolare la realizzazione delle predette operazioni di cartolarizzazione l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad affidare con le modalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 6, l'appalto del complesso dei connessi servizi finanziari e di consulenza a primarie banche e società di intermediazione finanziaria.

4. Per quanto non previsto si applicano in quanto compatibili le disposizioni statali sulla cartolarizzazione dei crediti.

Art. 91 Garanzie per il rimborso di mutui e prestiti della Regione

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 6/97, art. 25)

1. La Regione, quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti di cui all'articolo 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, può rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate tributarie di cui al Titolo primo del bilancio annuale.

2. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, è notificato dalla Regione all'Azienda di credito che svolge il servizio di cassa e costituisce titolo esecutivo.

Art. 92 Appalti esclusi

(estremi della normativa di riferimento: D.Lgs. 157/95, art. 5, c. 2)

(150) 2. Il presente decreto non si applica, inoltre:

. . . . . .

d) ai contratti per servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari e a quelli per i servizi forniti da banche centrali;

. . . . . .

Art. 93 Operazioni finanziarie per l'attualizzazione dei crediti ex articolo 38 dello Statuto

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 8/2000, art. 1)

1. . . . . .

2. . . . . .

3. In relazione all'assegnazione del contributo di solidarietà nazionale ex articolo 38 dello Statuto della Regione, disposta dall'articolo 55 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, da corrispondere in quindici annualità costanti di lire 56 miliardi a decorrere dall'anno 2001 ed in quindici annualità costanti di lire 94 miliardi a decorrere dall'anno 2002, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato, per ciascuno degli anni 2000 e 2001, ad effettuare operazioni finanziarie per l'attualizzazione dei relativi crediti. Le entrate derivanti dalle operazioni finanziarie di cui al presente comma, previste per ciascuno degli anni 2000 e 2001 rispettivamente in lire 548 miliardi ed in lire 921 miliardi, sono accertate con imputazione al capitolo di entrata del bilancio della Regione relativo al Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 38 dello Statuto della Regione Siciliana e sono destinate a spese di investimento. (151) (152)

4. Ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare le operazioni finanziarie di cui ai precedenti commi nei limiti massimi ivi stabiliti. Sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 6.

Art. 94 Operazioni finanziarie per l'attualizzazione dei crediti ex articolo 38 dello Statuto

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 6/2001, art. 3)

1. . . . . . (153)

2. Le operazioni finanziarie autorizzate per l'anno 2000 dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, come sostituito dal comma 1, sono effettuate entro l'esercizio 2001, con imputazione alla competenza dell'esercizio medesimo.

3. Ai fini dell'ottimizzazione del risultato finanziario derivante dalla cessione del credito, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a prestare le garanzie fideussorie richieste.

Art. 95 Operazioni finanziarie per l'attualizzazione dei limiti d'impegno ex articolo 137 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 6/2001, art. 1)

1. . . . . .

2. . . . . .

3. . . . . .

4. In relazione all'assegnazione a favore della Regione, disposta dall'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da corrispondere in quindici annualità costanti di lire 21 miliardi a decorrere dall'anno 2001, corrispondente ad un capitale mutuabile di almeno 200 miliardi di lire, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato, per l'anno 2001, ad effettuare operazioni finanziarie per l'attualizzazione del relativo credito. L'entrata derivante dalle operazioni finanziarie di cui al presente comma, prevista per l'anno 2001 in lire 200 miliardi, è vincolata al finanziamento di interventi diretti a:

a) contenere i consumi ed i costi energetici delle piccole e medie imprese per lire 66,6 miliardi;

b) fronteggiare la crisi del settore agrumicolo per lire 66,7 miliardi;

c) sostenere iniziative ed investimenti nei comuni sede di impianti di raffinazione, estrazione e stoccaggio di prodotti petroliferi per lire 66,7 miliardi.

5. L'erogazione delle somme di cui al comma 4 è subordinata alla definizione delle operazioni di attualizzazione del limite di impegno assegnato dallo Stato.

Art. 96 Operazioni finanziarie per l'attualizzazione dei limiti d'impegno ex articolo 144 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 16/2001, art. 1)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano anche per i crediti derivanti dal limite di impegno assegnato alla Regione Siciliana dall'articolo 144 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. In alternativa alle operazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a procedere ad una o più emissioni obbligazionarie o a contrarre mutui.

3. Ai prestiti obbligazionari previsti dal comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 6.

4. Le operazioni finanziarie autorizzate per l'anno 2001, comprese le emissioni obbligazionarie di cui al presente articolo, possono essere perfezionate anche per importi parziali entro il termine del 31 dicembre 2002.

5. Al comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole "e maggiore di anni quindici".

Art. 97 Ulteriori interventi a favore della regione Sicilia.

(estremi della normativa di riferimento: L. 388/2000, art. 144, c. 13)

13. Sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 1 miliardo a decorrere dall'anno 2002 e di lire 1 miliardo a decorrere dall'anno 2003, in corrispondenza dei mutui che la regione Sicilia stipulerà per il completamento della ferrovia Siracusa-Ragusa-Gela.

Art. 98 Ulteriori interventi a favore della regione Sicilia.

(estremi della normativa di riferimento: L. 388/2000, art. 137)

1. Alla regione Sicilia è assegnato un limite di impegno di 21 miliardi di lire della durata di quindici anni, corrispondente a un capitale mutuabile di almeno lire 200 miliardi, per interventi diretti a:

a) contenere i consumi ed i costi energetici delle piccole e medie imprese;

b) fronteggiare la crisi del settore agrumicolo;

c) sostenere iniziative e investimenti nei comuni sede di impianti di raffinazione, estrazione e stoccaggio di prodotti petroliferi.

Titolo X

Enti vigilati

Capo XVII

Bilanci degli enti

Art. 99 Bilanci degli enti e degli organismi dipendenti dalla Regione

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 47/77, art. 20)

1. I bilanci preventivi e consuntivi degli enti economici e finanziari e degli organismi a struttura erogativa, dipendenti o finanziati in via principale dalla Regione, sono approvati nei termini e nelle forme stabiliti dalle norme regionali e dai rispettivi statuti e sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Regione.

Art. 100 Fondi agli enti sub-regionali

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 6/97, art. 21)

(154) (155) 1. A decorrere dal 1° luglio 1997 le somme assegnate o trasferite a qualunque titolo a Comuni, Province, enti ed aziende del settore pubblico regionale (156), sono versate in appositi conti correnti di tesoreria regionale presso gli sportelli delle aziende di credito che gestiscono il servizio di cassa della Regione.

1 bis. Le amministrazioni regionali non possono emettere titoli di spesa di parte corrente in favore degli enti di cui al comma 1 sottoposti al regime di tesoreria unica regionale fin quando le disponibilità dei sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti per finalità analoghe in favore dei predetti enti non risultino diminuite del 70 per cento rispetto al saldo risultante al 1° gennaio di ogni anno. Il dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro su richiesta delle amministrazioni regionali interessate all'emissione di specifici titoli di spesa può autorizzare, in casi motivati ed eccezzionali, deroghe al rispetto del predetto limite.

1 ter. Le somme relative a trasferimenti di parte corrente ed in conto capitale accreditate in favore degli enti di cui al comma 1 negli appositi sottoconti di tesoreria unica regionale, non utilizzate da almeno tre anni dalla data dell'ultimo prelevamento, sono eliminate dai pertinenti sottoconti ed i relativi finanziamenti regionali si intendono revocati. Le predette sono versate in appositi capitoli di entrate del bilancio della Regione. Con decreto del dirigente generale del bilancio e tesoro, si provvede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale del consuntivo della Regione. Dell'eliminazione delle somme di cui al presente comma è data comunicazione agli enti interessati.

1 quater. Le disponibilità di cui al comma 1 ter sono destinate in parte ad incremento di un apposito Fondo da utilizzare per far fronte ad eventuali obbligazioni giuridicamente perfezionate prima dell'emissione del decreto di eliminazione di cui al comma 1 ter.

1 quinquies. All'eventuale pagamento delle spese relative alle somme eliminate ai sensi del comma 1 ter si provvede, nel caso in cui sussista il relativo obbligo, previa istanza documentata da presentarsi non oltre i 12 mesi successivi alla notifica di cui al decreto di cui al comma 1 ter alle amministrazioni che hanno dato luogo agli originari trasferimenti, con le disponibilità dei capitoli di spesa aventi finalità analoghe a quelle su cui gravavano originariamente le spese, successivamente, o in mancanza di disponibilità, preventivamente incrementate dalle somme occorrenti, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme da effettuarsi con decreto del dirigente generale del dipartimento del bilancio e tesoro, mediante prelevamento dall'apposito Fondo.

1 sexies. Trascorso il termine sopra indicato nessuna somma può essere più richiesta all'Ammnistrazione regionale. (157)

2. Le operazioni di assegnazione o trasferimento di somme dal bilancio della Regione ai conti correnti dei soggetti di cui al comma 1 non sono computate nel movimento generale di cassa della Regione e sono effettuate senza perdita di valuta per la Regione stessa.

3. I soggetti cui si applicano le disposizioni del presente articolo sono individuati con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. (158).

3 bis Con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, si provvede alle modifiche ed integrazioni dell'elenco di enti ed aziende assoggettate alle norme sulla tesoreria unica regionale, la cui efficacia decorre dalla data di pubblicazione del decreto dirigenziale. (159)

4. Le somme assegnate ai Comuni e alle Province sono iscritte nei rispettivi bilanci di previsione, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, distintamente dalle altre fonti di finanziamento. In ogni caso non possono essere utilizzate a copertura di disavanzi di amministrazione o per ripiano di deficit strutturale.

5. I Comuni e le Province regionali sono tenuti a predisporre ed approvare un piano triennale di attività per la valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici, la promozione turistica ed agro-turistica, di manifestazioni ed iniziative promozionali, di festività di interesse locale.

6. In assenza del piano le somme assegnate ai sensi del comma 4 non possono essere utilizzate per le predette finalità.

7. Il piano è approvato dai Consigli comunali e provinciali entro i termini di approvazione del bilancio di previsione e può essere rivisto ogni anno in ragione di sopravvenute esigenze. (160)

Art. 101 Vigilanza enti

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 6/97 art. 32)

1. I bilanci di previsione, le variazioni di bilancio, i bilanci consuntivi e i regolamenti di enti, aziende e istituti regionali, devono essere trasmessi dagli organi di tutela e vigilanza, prima dell'approvazione, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per l'acquisizione del parere che deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di ricevimento. Trascorso tale termine il parere si intende reso favorevolmente. Resta fermo l'obbligo per l'Assessorato di concludere l'iter istruttorio del parere. In caso di osservazioni, richieste di chiarimenti o nuovi elementi di giudizio, integrazioni di documentazione acquisibili anche attraverso visite ispettive, che possono essere effettuate una sola volta, il termine è ridotto a dieci giorni che decorrono dalla data di ricevimento della risposta da parte degli enti, delle aziende e degli istituti regionali.

2. Il parere dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, preventivo e obbligatorio, accerta la conformità degli atti alle norme di contabilità e valuta il contenuto delle relazioni di cui al comma 2 (161) dell'articolo 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 introdotti con l'articolo 21 della presente legge.

3. Le variazioni di bilancio effettuate da enti, aziende e istituti regionali discendenti da utilizzazioni del fondo di riserva o da storni sono immediatamente esecutive e devono essere trasmesse per conoscenza all'amministrazione vigilante unitamente al parere del collegio dei revisori.

4. L'istituto della perenzione amministrativa di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 12 della legge regionale 4 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni non si applica agli enti di cui al comma 1.

5. Gli enti, istituti ed aziende regionali per le richieste di pareri si avvalgono, per il tramite delle amministrazioni di tutela e vigilanza, degli uffici regionali.

6. I contributi per le spese di funzionamento di enti, aziende ed istituti regionali sono erogate in due semestralità anticipate. L'erogazione della seconda semestralità è condizionata alla presentazione del conto consuntivo dell'anno precedente e deve essere effettuata al netto dell'avanzo di amministrazione utilizzabile determinato con il predetto conto; l'avanzo di amministrazione utilizzabile non viene portato in diminuzione del contributo regionale da erogare fino alla concorrenza del 5 per cento della spesa corrente complessivamente prevista risultante dal conto consuntivo e con il limite massimo di 150 mila euro. Qualora l'importo da portare in diminuzione risulti maggiore della seconda semestralità, la parte eccedente viene conguagliata con le semestralità successive. Le somme non utilizzate per effetto del presente comma costituiscono economie di spesa per il bilancio regionale. (162)

7. I trasferimenti a carico del bilancio della Regione a favore degli enti di cui al comma 1 sono erogati con mandati diretti, fatte salve diverse modalità previste da specifiche disposizioni legislative.

8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano anche alle Aziende unità sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, alle Aziende policlinico, all'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Sicilia e al Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS), con sede in Sicilia. (163)

Art. 102 Contributi e trasferimenti a carico del bilancio della Regione

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 8/2000, art. 17)

1. I contributi e i trasferimenti a carico del bilancio della Regione, previsti dalla vigente legislazione in favore degli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale, vengono erogati sulla base di criteri che tengano conto dei risultati conseguiti dagli stessi enti nel perseguimento delle finalità proprie, della riduzione dei costi di gestione e della capacità di autofinanziamento.

2. Gli enti di cui al comma 1 allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica relativa all'esercizio finanziario che illustri le caratteristiche dell'ente, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi resi dall'ente, e che precisi risorse umane e strumenti. La relazione comprende, per la parte entrate, una valutazione generale sui mezzi finanziari, che individui le fonti di finanziamento e che evidenzi l'andamento storico degli stessi. Per la parte spesa, la relazione individua l'entità e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo e per investimenti. La relazione indica altresì i risultati conseguibili nel perseguimento dei fini istituzionali con le risorse disponibili. Al conto consuntivo deve essere allegata una relazione illustrativa che spieghi in quale misura siano state raggiunte le finalità indicate nella relazione previsionale e programmatica e i motivi degli eventuali scostamenti.

2 bis. La relazione previsionale e programmatica individua altresì per un arco temporale compreso tra tre e cinque anni l'evoluzione prevista per le principali grandezze economiche e finanziarie dei bilanci dell'ente, insieme alle azioni che l'ente intraprende per il miglioramento dei livelli di autosufficienza economica e finanziaria, con l'esplicitazione in termini quantitativi degli effetti di tali azioni sulle variabili economiche e finanziarie.

2 ter. Contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, l'organo regionale di vigilanza fissa, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, per gli enti, aziende ed istituti vigilati, specifici obiettivi di gestione con valenza finanziaria, indicando la cadenza delle verifiche periodiche.

2 quater. Entro dieci giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, gli obiettivi gestionali assegnati ai dirigenti generali o figure apicali vengono modificati o integrati sulla scorta della relazione programmatica e degli obiettivi assegnati ai sensi del comma 2 ter, al fine dell'effettiva realizzazione dei risultati ivi indicati come conseguibili.

2 quinquies Accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte dell'ente, l'Assessore competente, previa delibera della Giunta, procede allo scioglimento o alla rimozione degli organi di amministrazione responsabili dell'inadempimento.

2 sexies. Gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere disattesi soltanto in presenza di eventi straordinari, la cui valenza viene attestata dal collegio sindacale. (164)

3. Per il biennio 2002-2003 gli enti di cui al comma 1 riducono le spese per acquisto di beni e servizi in misura, per ciascun esercizio, non inferiore al 3 per cento delle medesime spese sostenute nell'esercizio 2000, come accertate dal relativo conto consuntivo. Per gli enti che non realizzano il contenimento dei costi nella misura indicata, i contributi regionali per le spese di funzionamento assegnati per l'esercizio successivo sono ridotti in misura percentuale pari alla mancata riduzione.

4. Per il biennio 2002-2003 gli enti di cui al comma 1 incrementano le entrate autonome in misura, per ciascun esercizio, non inferiore al 5 per cento delle medesime entrate accertate per l'esercizio 2000 con il relativo conto consuntivo. Il mancato incremento delle entrate autonome nella misura indicata determina la riduzione dei contributi e dei trasferimenti di parte corrente senza vincolo di specifica destinazione, a carico del bilancio della Regione, nella misura percentuale pari al mancato incremento.

5. Gli enti di cui al comma 1 incrementano le entrate autonome ricorrendo anche a contributi di soggetti privati per specifiche iniziative; ad accordi di collaborazioni e sponsorizzazioni di soggetti pubblici e privati, secondo le norme di cui all'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché all'applicazione della normativa vigente sulla copertura dei costi per la prestazione di servizi a domanda individuale.

6. All'avanzo di amministrazione utilizzabile non si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 fino alla concorrenza della somma delle riduzioni di spesa di cui al comma 3 e degli incrementi di entrata di cui al comma 4. (165)

Art. 103 Modalità erogazioni in favore di enti, aziende ed istituti

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 2/2002, art. 21, c. 2)

. . . . . .

2. Le disposizioni dell'articolo 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, come modificato dal comma 1, non si applicano agli enti locali.

Titolo XI Norme varie e finali

Capo XVIII

Disposizioni finali

Art. 104 Integrazioni e modifiche alla L.R. 47/77

(estremi della normativa di riferimento: L.R. 6/2001, art. 52, c. 10)

10. Per quanto non previsto dalla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, come risulta altresì integrata e modificata dal presente articolo, si applicano le disposizioni della contabilità generale dello Stato, ivi comprese quelle contenute negli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e, ove compatibili, quelle della legge quadro sulla contabilità delle regioni a statuto ordinario. Le norme contenute nella legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, incompatibili con il nuovo assetto del bilancio della Regione, sono abrogate. (166) (167)

Visto: CUFFARO

APPENDICE

L. 5 agosto 1978, n. 468 (1)

Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio (2).

TITOLO I

Bilancio di previsione dello Stato

1. Anno finanziario.

La gestione finanziaria dello Stato si svolge in base al bilancio annuale di previsione. Tale bilancio è redatto in termini di competenza e in termini di cassa. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

(3).

1-bis. Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio.

1. La impostazione delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio dello Stato è ispirata al metodo della programmazione finanziaria. A tal fine il Governo presenta alle Camere:

a) entro il 30 giugno il documento di programmazione economico-finanziaria, che viene, altresì, trasmesso alle regioni (4);

b) entro il 30 settembre il disegno di legge di approvazione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale a legislazione vigente, il disegno di legge finanziaria, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale programmatico che vengono, altresì, trasmessi alle regioni (5);

c) entro il 15 novembre i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica (6).

2. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, esprime il proprio parere sui documenti di cui alla lettera a) del comma 1, entro il 15 luglio, e di cui alla lettera b) del medesimo comma, entro il 15 ottobre, e lo comunica al Governo ed al Parlamento (7).

2. Bilancio annuale di previsione.

1. Il progetto di bilancio annuale di previsione a legislazione vigente è formato sulla base dei criteri e parametri indicati, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, nel Documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento (8).

2. Il progetto di bilancio annuale di previsione è articolato, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base, stabilite in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione. Le unità previsionali sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze istituzionali di ciascun Ministero (9).

3. Per ogni unità previsionale di base sono indicati:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;

c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per pagate le somme erogate dalla Tesoreria (10).

4. Le somme comprese in ciascuna unità previsionale di base sono suddivise, relativamente alla spesa, in spese correnti, con enucleazione delle spese di personale, e spese di investimento, con enucleazione delle spese di investimento destinate alle regioni in ritardo di sviluppo ai sensi dei regolamenti dell'Unione europea (11).

4-bis. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le previsioni di cui alle lettere b) e c) del comma 3. Le previsioni di spesa di cui alle medesime lettere costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento. Con appositi riassunti a corredo di ciascuno stato di previsione della spesa, le autorizzazioni relative ad ogni unità previsionale di base sono riepilogate secondo l'analisi economica e funzionale. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai dirigenti generali responsabili della gestione (12).

4-ter. Il bilancio annuale di previsione, oggetto di un unico disegno di legge, è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, con le allegate appendici dei bilanci delle aziende ed amministrazioni autonome, e dal quadro generale riassuntivo (13).

4-quater. Ciascuno stato di previsione è illustrato da una nota preliminare ed integrato da un allegato tecnico. Nelle note preliminari della spesa sono indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riguardo alla spesa corrente di carattere discrezionale che presenta tassi di variazione significativamente diversi da quello indicato per le spese correnti nel Documento di programmazione economico-finanziaria deliberato dal Parlamento. I criteri per determinare la significatività degli scostamenti sono indicati nel Documento medesimo. Nelle note preliminari della spesa sono altresì indicati gli obiettivi che le amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, con l'indicazione delle eventuali assunzioni di personale programmate nel corso dell'esercizio e degli indicatori di efficacia ed efficienza che si intendono utilizzare per valutare i risultati. Nell'allegato tecnico sono indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con il rinvio alle relative disposizioni legislative, nonché i tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Nella nota preliminare dello stato di previsione dell'entrata sono specificatamente illustrati i criteri per la previsione delle entrate relative alle principali imposte e tasse e, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente, nonché, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, gli effetti connessi alle disposizioni normative introdotte nell'esercizio recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. La nota preliminare di ciascuno stato di previsione espone, inoltre, in apposito allegato, le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale (14).

4-quinquies. In apposito allegato allo stato di previsione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione. I capitoli sono determinati in relazione al rispettivo oggetto per l'entrata e secondo il contenuto economico e funzionale per la spesa. La ripartizione è effettuata con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con le amministrazioni interessate. Su proposta del dirigente responsabile, con decreti del Ministro competente, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro e alle Commissioni parlamentari competenti, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Al fine di favorire una maggiore flessibilità nell'uso delle risorse destinate agli investimenti e di consentire la determinazione delle dotazioni di cassa e di competenza in misura tale da limitare la formazione di residui di stanziamento, possono essere effettuate variazioni compensative, nell'ambito della stessa unità previsionale di base, di conto capitale, anche tra stanziamenti disposti da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanzino o rifinanzino lo stesso intervento (15). Sono escluse le variazioni compensative fra le unità di spesa oggetto della deliberazione parlamentare. La legge di assestamento del bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare compensazioni tra le diverse unità previsionali (16).

4-sexies. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare, con apposita nota di variazioni, formano oggetto di ripartizione in capitoli, fino all'approvazione della legge di bilancio (17).

5. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica presenta al Parlamento una relazione, allegata al disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione, con motivata indicazione programmatica sulla destinazione alle aree depresse del territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e alle aree destinatarie degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in conformità della normativa comunitaria, nonché alle aree montane, delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di rispettiva competenza nell'ammontare totale e suddiviso per regioni (18).

6. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte, per unità previsionali di base, le risorse destinate alle aree previste dal comma 5, relativamente alle spese correnti per il personale in attività di servizio e per trasferimenti, nonché per tutte le spese in conto capitale, con esclusione delle erogazioni per finalità non produttive (19).

6-bis. In ulteriore apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa, sono esposte, per unità previsionali di base, le risorse destinate alle singole realtà regionali distinte tra spese correnti e spese in conto capitale (20).

7. L'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa, del totale generale della spesa e del quadro generale riassuntivo è disposta, nell'ordine, con distinti articoli del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di competenza che a quelle di cassa.

8. L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 è disposta con apposite norme.

9. Con apposita norma della legge che approva il bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi dell'articolo 15, terzo comma, l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare (21).

3. Documento di programmazione economico-finanziaria.

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo presenta al Parlamento, ai fini delle conseguenti deliberazioni, il documento di programmazione economico-finanziaria che definisce la manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale (22).

2. Nel documento di programmazione economico-finanziaria, premessa la valutazione puntuale e motivata degli andamenti reali e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi fissati nei precedenti documenti di programmazione economico-finanziaria e della evoluzione economico-finanziaria internazionale in particolare nella Comunità europea, sono indicati:

a) i parametri economici essenziali utilizzati e le previsioni tendenziali, per grandi comparti, dei flussi di entrata e di spesa del settore statale e del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni basate sulla legislazione vigente, ivi compreso il flusso di risorse destinate allo sviluppo del Mezzogiorno, con l'indicazione dei fondi nazionali addizionali, e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte (23);

b) gli obiettivi macroeconomici ed in particolare quelli relativi allo sviluppo del reddito e dell'occupazione;

c) gli obiettivi, conseguentemente definiti in termini di rapporto al prodotto interno lordo, del fabbisogno del settore statale dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, al netto e al lordo degli interessi, e del debito del settore statale e del conto delle pubbliche amministrazioni per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale (24);

d) gli obiettivi, coerenti con quelli di cui alle precedenti lettere b) e c), di fabbisogno complessivo, di disavanzo corrente del settore statale e del conto delle pubbliche amministrazioni, al lordo e al netto degli interessi, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, e gli eventuali scostamenti rispetto all'evoluzione tendenziale dei flussi della finanza pubblica di cui alla precedente lettera a), e le relative cause (25);

e) le conseguenti regole di variazione delle entrate delle spese del bilancio di competenza dello Stato e delle aziende autonome e degli enti pubblici ricompresi nel conto delle pubbliche amministrazioni per il periodo cui si riferisce il bilancio pluriennale (26);

f) L'articolazione degli interventi, anche di settore, collegati alla manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui alle precedenti lettere b), c) e d), nel rispetto delle regole di cui alla lettera e), con la valutazione di massima dell'effetto economico-finanziario attribuito a ciascun tipo di intervento in rapporto all'andamento tendenziale (27).

3. Il documento di programmazione economico-finanziaria, sulla base di quanto definito al comma 2, indica i criteri ed i parametri per la formazione del bilancio annuale e pluriennale.

4. Il documento di programmazione economico-finanziaria indica i disegni di legge collegati, di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 1-bis, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, evidenziando il riferimento alle regole e agli indirizzi di cui alle lettere e) e f) del precedente comma 2 (28).

4-bis. In occasione della presentazione del Programma di stabilità agli organismi dell'Unione europea, il Governo presenta al Parlamento una nota informativa che motiva, attraverso un adeguato corredo documentativo, le eventuali nuove previsioni degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica che si discostino da quelle contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria precedentemente approvato (29).

4. Bilancio pluriennale.

1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato in termini di competenza dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, in coerenza con le regole e gli obiettivi indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria, e copre un periodo non inferiore a tre anni. Il bilancio pluriennale espone separatamente:

a) l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente (bilancio pluriennale a legislazione vigente);

b) le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel documento di programmazione economico-finanziaria (bilancio pluriennale programmatico).

2. Il bilancio pluriennale è redatto per unità previsionali di entrata e di spesa; nell'ambito di quest'ultima vengono evidenziati i trasferimenti correnti e di conto capitale verso i principali settori di spesa decentrata. Il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi contemplate ed è aggiornato annualmente (30).

3. Nelle note preliminari che illustrano le previsioni complessive del bilancio pluriennale, devono essere motivate le eventuali variazioni rispetto alle previsioni contenute nel precedente bilancio pluriennale, indicando le variazioni derivanti dagli andamenti tendenziali dell'economia e quelle derivanti dagli interventi programmatici.

4. Il bilancio pluriennale è approvato con apposito articolo del disegno di legge di bilancio.

La versione prevista alla lettera a) del comma 1 è integrata con gli effetti della legge finanziaria e dei provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica eventualmente già approvati (31).

4-bis. Formazione del bilancio.

1. In sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione i Ministri indicano, anche sulla base delle proposte dei dirigenti responsabili della gestione delle singole unità previsionali, gli obiettivi e i programmi di ciascun Dicastero.

Successivamente il Ministro del tesoro valuta gli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali, nonché quelli dei programmi e dei progetti presentati dall'amministrazione interessata, con riferimento alle singole unità previsionali.

Nella stessa sede, esamina altresì lo stato di attuazione dei programmi in corso, ai fini della proposta di conservazione in bilancio come residui delle somme già stanziate per spese in conto capitale e non impegnate. Infine, il Ministro del tesoro predispone il progetto di bilancio di previsione (32).

5. Integrità, universalità ed unità del bilancio.

1. I criteri dell'integrità, dell'universalità e dell'unità del bilancio dello Stato costituiscono profili attuativi dell'articolo 81 della Costituzione.

2. Sulla base del criterio dell'integrità, tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.

3. Sulla base dei criteri dell'universalità e dell'unità, è vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati dalla legge di riordino complessivo della materia.

4. E' vietata altresì l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e simili, fatte a scopo determinato.

5. Restano valide le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari entrate (33).

6. Classificazione delle entrate e delle spese.

Le entrate dello Stato sono ripartite in:

a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extratributaria o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti;

b) unità previsionali di base, ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti;

c) categorie, secondo la natura dei cespiti;

d) capitoli, secondo il rispettivo oggetto, ai fini della rendicontazione (34).

Le spese dello Stato sono ripartite in:

a) funzioni-obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile anche in termini di servizi finali resi ai cittadini;

b) unità previsionali di base. Ai fini dell'approvazione parlamentare le unità previsionali di base sono suddivise in unità relative alla spesa corrente e unità relative alla spesa in conto capitale. Le unità relative alla spesa corrente sono suddivise in unità relative alle spese di funzionamento e unità per interventi. In autonome previsioni sono esposti il rimborso di prestiti e gli oneri di ammortamenti. A fini conoscitivi le unità relative alla spesa di conto capitale comprendono le partite che attengono agli investimenti diretti e indiretti, alle partecipazioni azionarie e ai conferimenti nonché ad operazioni per concessioni di crediti; le unità di parte corrente per spese di funzionamento, con enucleazione degli oneri di personale, nonché quelle per interventi comprendono tutte le altre spese;

c) capitoli, secondo l'oggetto, il contenuto economico e funzionale della spesa riferito alle categorie e funzioni di cui al terzo comma, nonché secondo il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa medesima. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione (35).

In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro viene presentato un quadro contabile da cui risultino:

a) le categorie in cui viene classificata la spesa di bilancio secondo l'analisi economica;

b) le funzioni-obiettivo di primo e secondo livello in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale. Le classificazioni economica e funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione (36).

In appendice a tale quadro contabile appositi prospetti danno dimostrazione degli eventuali incroci tra i diversi criteri di ripartizione (37).

La numerazione delle funzioni-obiettivo, delle unità previsionali di base, delle categorie e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione meccanografica (38).

In appositi allegati agli stati di previsione della spesa i capitoli sono analiticamente ripartiti in articoli, secondo le finalità, e sono adeguatamente motivate le variazioni annuali delle somme proposte per ciascun articolo.

Nel quadro generale riassuntivo, con riferimento sia alle dotazioni di competenza che a quelle di cassa, è data distinta indicazione:

1) del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese correnti ("risparmio pubblico");

2) del risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti ("indebitamento o accrescimento netto");

3) del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti ("saldo netto da finanziare o da impiegare");

4) del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese ("ricorso al mercato").

7. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa (39);

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

8. Fondo speciale per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte in conto capitale, un "Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa".

(40).

9. Fondo di riserva per le spese impreviste.

Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, è istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese impreviste", per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui al precedente articolo 7 (punto 2), ed al successivo articolo 12 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

Il trasferimento di somme dal predetto fondo e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato un elenco da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio, delle spese per le quali può esercitarsi la facoltà di cui al comma precedente.

Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui al secondo comma, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo.

9-bis. Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa.

1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito un "Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa", il cui stanziamento è annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

2. Con decreto del Ministero del tesoro, su proposta del Ministro interessato, che ne dà contestuale comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal Fondo ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni dei capitoli medesimi, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, i decreti sono trasmessi alla Corte dei conti al solo fine della parificazione del rendiconto generale dello Stato. I medesimi decreti di variazione sono trasmessi al Parlamento (41).

9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.

1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è istituito il "Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni", il cui ammontare è annualmente determinato dalla legge finanziaria.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro interessato, che ne dà contestuale comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal Fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di spesa delle unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni delle unità medesime, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica (42).

10. Fondi speciali. (43)

11. Legge finanziaria.

1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 3, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare (44):

a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate (45);

b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione (46);

c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria (47);

e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale (48);

g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 11-bis e le corrispondenti tabelle;

h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;

i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;

i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera a) (49);

i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale (50);

i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 11-ter, comma 7. (51)

4. La legge finanziaria indica altresì quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non può essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese.

5. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'articolo 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.

6. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento (52).

6 bis. In allegato alla relazione al disegno di legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera i-quater. (53)

11-bis. Fondi speciali.

1. La legge finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi del documento di programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o di nuovi capitoli, può avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.

2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1 rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo sono collegati mediante apposizione della medesima lettera alfabetica, ad uno o più accantonamenti di segno positivo o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata all'entrata in vigore del provvedimento legislativo relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori entrate da essi previsti per ciascuno degli anni considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei fondi di cui al comma 1.

3. Gli accantonamenti di segno negativo possono essere previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di legge siano stati presentati alle Camere.

4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste nelle relative tabelle per la copertura finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi riguardino spese di primo intervento per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.

5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a progetti di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 11, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b), dell'articolo 11 (54).

11-ter. Copertura finanziaria delle leggi.

1. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La (55) copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 11-bis, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

c) (56);

d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.

2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari (57).

3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati.

4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.

5. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti appartenenti al settore pubblico allargato la relazione riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.

6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, é accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data. (58)

6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione della disposizione di cui al comma 6-bis. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze. (59) (60)

7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. (61) La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. (62) Il Ministero dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. (63) (64) La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri. (65)

11-quater. Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente.

1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva, l'onere per competenza relativo al primo anno di applicazione, nonché le quote di competenza attribuite a ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale; la legge finanziaria può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nei limiti dell'autorizzazione complessiva a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera c).

2. Le amministrazioni e gli enti pubblici possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 1 ovvero nei limiti indicati nella legge finanziaria. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

3. Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge finanziaria a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera d).

4. Il disegno di legge finanziaria indica, in apposito allegato, per ciascuna legge di spesa pluriennale di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), i residui di stanziamento in essere al 30 giugno dell'anno in corso e, ove siano previsti versamenti in conti correnti o contabilità speciali di tesoreria, le giacenze in essere alla medesima data (66).

12. Assegnazioni di bilancio.

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, possono iscriversi in bilancio somme per restituzioni di tributi indebitamente riscossi, ovvero di tasse ed imposte su prodotti che si esportano, per pagare vincite al lotto, per eseguire pagamenti relativi al debito pubblico, in dipendenza di operazioni di conversione od altre analoghe autorizzate da leggi, per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni e altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge, per integrare le dotazioni del fondo speciale di cui al precedente articolo 8, nonché per fronteggiare le esigenze derivanti al bilancio dello Stato dalle disposizioni di cui agli articoli 10, paragrafo II, e 12, paragrafo II, del regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 2891/77 del Consiglio in data 19 dicembre 1957 e successive modificazioni.

In corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata possono, mediante decreti del Ministro del tesoro, iscriversi in bilancio le somme occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque riscosse per conto di terzi.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono allegati due elenchi, da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio, dei capitoli per i quali possono essere esercitate rispettivamente le facoltà di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo.

Al disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui ai commi precedenti con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto alle iscrizioni e integrazioni di cui al presente articolo.

13. Garanzie statali.

In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.

14. Spese finanziate con ricorso al mercato.

Tutte le autorizzazioni di spesa devono essere iscritte nel bilancio di previsione, ivi comprese quelle per le quali la legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge prevede la copertura mediante specifiche operazioni di indebitamento.

15. Presentazione del bilancio e della relazione previsionale e programmatica.

(67).

Nello stesso mese di settembre, il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del tesoro presentano al Parlamento la relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo, la quale, in apposita sezione, contiene una illustrazione del quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con una analitica dimostrazione delle variazioni rispetto alle previsioni dell'anno precedente, nonché informazioni sulla parte discrezionale di spesa.

La relazione previsionale e programmatica espone il quadro economico generale ed indica gli indirizzi della politica economica nazionale ed i conseguenti obiettivi programmatici, rendendo esplicite e dimostrando le coerenze e le compatibilità tra il quadro economico esposto, la entità e la ripartizione delle risorse, i predetti obiettivi e gli impegni finanziari previsti nei bilanci pluriennali dello Stato e dell'intero settore pubblico allargato. La indicazione del fabbisogno del settore statale è esposta con riferimento alle stime di cassa del bilancio e alle valutazioni dei flussi di tesoreria (68).

La relazione previsionale e programmatica è accompagnata dalle relazioni programmatiche di settore, nonché da relazioni sulle leggi pluriennali di spesa, delle quali sarà particolarmente illustrato lo stato di attuazione. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente deve valutare se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione.

Analoga dimostrazione deve essere fornita per tutte le leggi di spesa pluriennale quando siano trascorsi 5 anni dalla loro entrata in vigore (69).

A dette relazioni il Ministro del bilancio e della programmazione economica allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione per ciascuna legge degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza; delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno; delle somme che restano ancora da erogare.

16. Esercizio provvisorio.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Durante l'esercizio provvisorio la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi.

Le limitazioni di cui al comma precedente si intendono riferite sia alle autorizzazioni di impegno che a quelle di pagamento.

17. Assestamento e variazioni di bilancio.

Entro il mese di giugno di ciascun anno il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, presenta al Parlamento un apposito disegno di legge, ai fini dell'assestamento degli stanziamenti di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.

Ulteriori variazioni delle dotazioni di competenza e di cassa possono essere presentate al Parlamento entro e non oltre il termine del 31 ottobre.

. . . . . . (70).

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione, indicando, per ciascun capitolo di spesa, sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa.

Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato ad integrare, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, le dotazioni di cassa in correlazione al trasporto all'esercizio successivo di titoli di spesa rimasti insoluti alla chiusura dell'esercizio precedente, limitatamente a quei capitoli di spesa le cui dotazioni di cassa non presentino, nelle more dell'assestamento di cui al precedente primo comma, sufficienti disponibilità per il pagamento dei titoli trasportati.

18. Leggi di spesa.

(71).

19. Annessi.

Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono annessi, secondo le rispettive competenze, i conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

TITOLO II

Spese dello Stato

20. Impegni.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri e i dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese nei limiti dei fondi assegnati in bilancio.

Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di spesa ad organi dello Stato dotati di autonomia contabile.

Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso.

Per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico dell'esercizio successivo ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi. Quando si tratti di spese per affitti o di altre continuative e ricorrenti l'impegno può anche estendersi a più esercizi, a norma della consuetudine, o se l'amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza.

Le spese per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti (72).

Non possono essere assunti, se non previo assenso del Ministro del tesoro, impegni per spese correnti a carico degli esercizi successivi a quello in corso finché il bilancio di previsione dell'esercizio in corso non sia stato approvato, fatta eccezione per gli affitti e le altre spese continuative di carattere analogo. L'assenso del Ministro del tesoro può anche essere dato preventivamente per somme determinate e per singoli capitoli ed esercizi, mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti.

Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedano opere od interventi ripartiti in più esercizi si applicano le disposizioni dell'articolo 11-quater, comma 2. (73)

Le spese di annualità e quelle a pagamento differito comportano la iscrizione di uno o più limiti d'impegno.

Ciascun limite costituisce il livello massimo delle somme impegnabili per l'attuazione degli interventi previsti con il provvedimento autorizzativo della spesa.

Gli impegni assunti a carico di ciascun limite si estendono, per importo pari all'ammontare degli impegni medesimi, a partire dall'esercizio di iscrizione in bilancio di ogni limite d'impegno e per tanti esercizi quante sono le annualità da pagare.

Per i pagamenti derivanti dagli impegni assunti a carico di ciascun limite, saranno iscritti in bilancio stanziamenti di importo pari al limite stesso e per la durata della spesa autorizzata.

Decorsi i termini di impegnabilità, di cui al secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come risulta modificato dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407, e dall'ottavo comma dell'articolo 33 della presente legge, gli stanziamenti da iscriversi a carico del bilancio degli esercizi successivi saranno determinati in relazione alle effettive annualità da pagare.

Chiuso col 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessuno impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato per le spese decentrate si astengono dal ricevere atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nel mese di dicembre. (74)

TITOLO III

Del rendiconto generale dello Stato

21. Risultanze della gestione.

Il Ministro del tesoro presenta al Parlamento, entro il mese di giugno, il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente. Il relativo disegno di legge, corredato da apposita nota preliminare, è predisposto di concerto dal Ministro del tesoro e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

22. Elementi del conto del bilancio e del conto del patrimonio.

I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel rendiconto generale dello Stato costituito da due distinte parti:

a) conto del bilancio;

b) conto generale del patrimonio a valore.

Il conto del bilancio, in relazione alla classificazione del bilancio preventivo, comprende:

a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;

b) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;

c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;

d) le somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo del bilancio distintamente in conto competenza e in conto residui;

e) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

Il conto generale del patrimonio comprende:

a) le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa;

b) la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

Il conto generale del patrimonio deve essere corredato del conto del dare ed avere del tesoriere centrale e dell'istituto bancario che svolge il servizio di tesoreria provinciale, del contabile del portafoglio e del cassiere speciale per i biglietti e le monete a debito dello Stato, con allegati il movimento generale di cassa e la situazione del Tesoro, nonché la situazione dei debiti e crediti di tesoreria.

Al rendiconto è allegata una illustrazione dei dati consuntivi dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate di cui vengono posti in particolare evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto in relazione agli obiettivi e agli indirizzi del programma di Governo.

Il Ministro del tesoro, nella gestione delle spese, provvede ad assicurare adeguati controlli anche a carattere economico-finanziario.

23. Parificazione del rendiconto.

Al termine dell'anno finanziario ciascun Ministero, per cura del direttore della competente ragioneria, compila il conto del bilancio ed il conto del patrimonio relativi alla propria amministrazione.

Questi conti sono trasmessi alla Ragioneria generale dello Stato entro il 30 aprile successivo al termine dell'anno finanziario e, non più tardi del 31 maggio, il Ministro del tesoro, per cura del ragioniere generale dello Stato, trasmette alla Corte dei conti il rendiconto generale dell'esercizio scaduto.

24. Presentazione del rendiconto.

La Corte dei conti, parificato il rendiconto generale, lo trasmette al Ministro del tesoro per la successiva presentazione al Parlamento.

TITOLO IV

Conti della finanza pubblica

25. Normalizzazione dei conti degli enti pubblici.

Ai comuni, alle province e relative aziende, nonché a tutti gli enti pubblici non economici compresi nella tabella A allegata alla presente legge, a quelli determinati ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, gli enti ospedalieri, sino all'attuazione delle apposite norme contenute nella legge di riforma sanitaria, alle aziende autonome dello Stato, agli enti portuali ed all'ENEL, è fatto obbligo, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, di adeguare il sistema della contabilità ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato, provvedendo alla esposizione della spesa sulla base della classificazione economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata, gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico.

La predetta tabella A potrà essere modificata con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e della programmazione economica.

Per l'ENEL e le aziende di servizi che dipendono dagli enti territoriali, l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni e ai consuntivi di cassa, restando ferme per questi enti le disposizioni che regolano la tenuta della contabilità.

Gli enti territoriali presentano in allegato ai loro bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che da loro dipendono, secondo uno schema tipo definito dal Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende (75).

Ai fini della formulazione dei conti pluriennali della finanza pubblica è fatto obbligo agli enti di cui al presente articolo di fornire al Ministro del tesoro informazioni su prevedibili flussi delle entrate e delle spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ove questi non risultino già dai conti pluriennali prescritti da specifiche disposizioni legislative.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, individua gli organismi e gli enti anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli enti autonomi fieristici, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni ed ai consuntivi in termini di cassa (76) (77).

26. Coordinamento dei conti pubblici.

Al fine del coordinamento dei conti pubblici, il Ministro del tesoro propone i criteri per l'unificazione della denominazione dei capitoli, in relazione ai compiti della Commissione interregionale di cui all'articolo 9, sesto comma, della L. 19 maggio 1976, n. 335, e stabilisce i contatti necessari alla cooperazione Stato-regioni di cui all'art. 34 della predetta L. 19 maggio 1976, n. 335.

Il Ministro del tesoro coordina, nei modi e anche per i fini di cui al precedente comma, i conti degli enti pubblici (78).

27. Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico allargato.

Le leggi che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci degli enti di cui al precedente articolo 25 devono contenere la previsione dell'onere stesso nonché l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.

28. Consolidamento dei conti pubblici.

E' attribuito al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato il compito di provvedere alla elaborazione necessaria per il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico, sulla base degli elementi contenuti nei prospetti di cui al quarto comma del successivo articolo 30.

L'acquisizione di tali dati potrà effettuarsi dal Sistema informativo della Ragioneria generale anche attraverso la sua integrazione funzionale con i centri elaborativi di altre amministrazioni ed enti pubblici.

29. Adempimenti dei tesorieri.

Agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa di cui all'articolo 30 della presente legge le province e i comuni provvederanno tramite i propri tesorieri, sulla base dei dati desunti dai conti correnti di tesoreria da questi intrattenuti con le amministrazioni interessate.

A tale fine i tesorieri medesimi faranno pervenire, entro i termini di cui al suddetto articolo 30, alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio i prospetti con gli elementi determinati.

Copia dei suddetti prospetti verrà trasmessa anche alle ragionerie delle regioni.

Nei confronti dei tesorieri inadempienti su denuncia del direttore della ragioneria provinciale dello Stato, le amministrazioni potranno procedere alla risoluzione del contratto in corso.

30. Conti di cassa.

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sulla stima del fabbisogno del settore statale per l'anno in corso, quale risulta delle previsioni gestionali di cassa del bilancio statale e della tesoreria, nonché sul finanziamento di tale fabbisogno, a raffronto con i corrispondenti risultati verificatisi nell'anno precedente. Nella stessa relazione sono, altresì indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni relative ai capitoli di interessi sui titoli del debito pubblico. Entro la stessa data il Ministro del bilancio e della programmazione economica invia al Parlamento una relazione contenente i dati sull'andamento dell'economia nell'anno precedente e l'aggiornamento delle previsioni per l'esercizio in corso.

2. Entro i mesi di maggio, agosto e novembre il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del bilancio statale e della tesoreria, rispettivamente, nel primo, secondo e terzo trimestre dell'anno in corso, con correlativo aggiornamento della stima annuale.

3. Con le relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro, presenta altresì al Parlamento per l'intero settore pubblico, costituito dal settore statale, dagli enti di cui all'articolo 25 e dalle regioni, rispettivamente, la stima della previsione di cassa per l'anno in corso, i risultati riferiti ai trimestri di cui al comma 2 e i correlativi aggiornamenti della stima annua predetta, sempre nell'ambito di una valutazione dei flussi finanziari e dell'espansione del credito interno.

4. Con ciascuna delle relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro presenta inoltre al Parlamento la stima sull'andamento dei flussi di entrata e di spesa relativa al trimestre in corso.

5. Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, lo schema tipo dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che, entro i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, i comuni e le province debbono trasmettere alla rispettiva regione, e gli altri enti di cui all'articolo 25 al Ministero del tesoro (79).

6. In detti prospetti devono, in particolare, essere evidenziati, oltre agli incassi ed ai pagamenti effettuati nell'anno e nel trimestre precedente, anche le variazioni nelle attività finanziarie (in particolare nei depositi presso la tesoreria e presso gli istituti di credito) e nell'indebitamento a breve e medio termine.

7. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministro del tesoro entro il giorno 10 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre i dati di cui sopra aggregati per l'insieme delle province e per l'insieme dei comuni e delle unità sanitarie locali, unitamente agli analoghi dati relativi all'amministrazione regionale.

8. Nella relazione sul secondo trimestre di cui al comma 2, il Ministro del tesoro comunica al Parlamento informazioni, per l'intero settore pubblico, sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

9. A tal fine, gli enti di cui al comma 5 con esclusione dell'ENEL e delle aziende di servizi debbono comunicare entro il 30 giugno informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

10. I comuni, le province e le unità sanitarie locali trasmettono le informazioni di cui al comma 9 alle regioni entro il 15 giugno. Queste ultime provvederanno ad aggregare tali dati e ad inviarli entro lo stesso mese di giugno al Ministero del tesoro insieme ai dati analoghi relativi alle amministrazioni regionali.

11. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato può essere effettuato agli enti di cui all'articolo 25 della presente legge ed alle regioni se non risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di cui ai precedenti commi (80).

TITOLO V

Tesoreria degli enti pubblici

31. Giacenze di tesoreria delle regioni.

Le regioni a statuto ordinario e speciale, allo scadere delle convenzioni di tesoreria in vigore al 31 luglio 1978, hanno l'obbligo di tenere le disponibilità liquide, limitatamente alle assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato, in conti correnti non vincolati con il Tesoro.

Il Ministro del tesoro, sulla base di un preventivo trimestrale di cassa, adottato dalla giunta regionale, in armonia con le valutazioni di cassa comunicate dalla regione stessa, dispone, nei quindici giorni precedenti il trimestre interessato, l'accreditamento dei fondi presso la competente tesoreria regionale.

Le regioni sono tenute a produrre al Ministero del tesoro, ogni trimestre, una dichiarazione sottoscritta dal presidente della giunta regionale dalla quale risulti l'ammontare delle disponibilità depositate presso la tesoreria regionale (81).

32. Giacenze di tesoreria degli enti pubblici.

Gli enti pubblici, allo scadere delle convenzioni di tesoreria, in vigore al 31 gennaio 1978, sono tenuti all'attuazione delle prescrizioni di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 629.

Sono abrogate le norme che derogano, per singoli enti, alle disposizioni predette.

Non possono essere effettuati pagamenti a valere sui conti aperti presso la tesoreria dello Stato quando le disponibilità depositate dall'ente presso le aziende di credito superino, la misura massima determinata a norma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1966, n. 629.

Gli enti cui si applica la presente legge devono produrre alla Direzione generale del tesoro, ogni mese, una dichiarazione, sottoscritta dal proprio rappresentante legale, dalla quale risulti l'ammontare delle disponibilità depositate presso le aziende di credito.

Le richieste di prelevamento degli enti di cui all'art. 25 devono essere in armonia con le previsioni di cassa comunicate dagli enti stessi.

In assenza della dichiarazione di cui al precedente quarto comma, nonché dei prospetti di cui al precedente art. 30, non può essere effettuato alcun prelevamento dal conto presso la tesoreria dello Stato da parte dell'ente interessato.

TITOLO VI

Disposizioni finali e transitorie

33. Abrogazione e modifica di norme.

Sono soppressi gli artt. dal 30 al 35-bis, dal 37 al 43, il 49, e dal 77 al 79 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni.

I termini relativi agli adempimenti connessi con la gestione del bilancio di previsione previsti dagli artt. 53, 59-bis, 68 e 68-bis del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, sono modificati in corrispondenza con quelli connessi con la soppressione dell'art. 30, secondo comma, del sopra citato R.D. n. 2440.

E' abrogata la legge 27 febbraio 1955, n. 64 (82).

(83).

(84).

(85).

(86).

Al secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407, le parole: "in cui fu iscritto l'ultimo stanziamento", sono sostituite con le seguenti: "cui si riferiscono".

(87).

Il Ministro del tesoro, sottoporrà al Parlamento, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge per confermare o annullare le gestioni di fondi al di fuori del bilancio, autorizzate in base a leggi speciali.

34. Partecipazioni delle regioni.

Al terzo comma dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, le parole: "del progetto di bilancio di previsione dello Stato", sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti di bilancio annuali e pluriennali di previsione dello Stato".

(88).

35. Quote annuali di spese pluriennali.

Le disposizioni che determinano le quote annuali di spesa di leggi a carattere pluriennale, escluse quelle previste dal secondo comma dell'articolo 18 della presente legge, cessano di avere validità a partire dall'esercizio finanziario 1979.

L'indicazione della quota destinata a gravare sul bilancio annuale e su ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale è rinviata alla legge finanziaria, la quale la determina tenendo conto anche degli impegni giuridicamente perfezionati.

In sede di prima applicazione il Ministro del tesoro è autorizzato ad individuare con propri decreti, le leggi cui si riferisce la deroga prevista dal secondo comma dell'articolo 18 della presente legge.

Il Ministro del tesoro, con apposita nota da trasmettere al Parlamento, motiva le ragioni delle scelte effettuate.

36. Disponibilità presso aziende di credito.

Per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge gli enti di cui ai precedenti articoli 31 e 32 possono mantenere disponibilità presso aziende di credito per una consistenza pari a quella in essere alla data del 30 giugno 1978.

37. Applicazione della presente legge.

Le norme della presente legge si applicano a decorrere dall'anno finanziario 1979, salve le diverse decorrenze stabilite nei rispettivi articoli.

La decorrenza delle norme relative alla presentazione e all'esercizio in termini di cassa del bilancio annuale è fissata dall'anno finanziario 1980. Ai fini della gestione in forma sperimentale nell'anno 1979, il bilancio in termini di cassa per l'anno medesimo sarà presentato al Parlamento in apposito documento dal Ministro del tesoro, di concerto con quello del bilancio e della programmazione economica, entro il 31 dicembre 1978.

Il primo bilancio pluriennale, da presentare nel mese di settembre a norma dell'art. 15 della presente legge, espone l'andamento delle entrate e delle spese con la sola proiezione in base alla legislazione vigente. Entro il 31 marzo 1979 il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge per adeguare il bilancio pluriennale in coerenza con i vincoli del quadro economico generale e con gli indirizzi della politica economica nazionale (89).

La disaggregazione e l'analisi del bilancio pluriennale previste dal quarto comma dell'articolo 4 saranno limitate, per l'anno 1979, al primo livello del codice economico e funzionale.

In conseguenza di quanto disposto dai precedenti commi, le disposizioni di cui all'articolo 33 prendono decorrenza in conformità di quanto stabilito nei commi medesimi.

Tabella A (90)

Enti compresi nel settore pubblico allargato

Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (INAM).

Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (ENPAS).

Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro (INAIL).

Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL).

Ente nazionale di previdenza ed assistenza lavoratori spettacolo (ENPALS).

Ente nazionale di previdenza dipendenti enti di diritto pubblico (ENPDEDP).

Federazione nazionale casse mutue malattia artigiani.

Federazione nazionale casse mutue malattia coltivatori diretti.

Federazione nazionale casse mutue malattia commercianti.

Cassa mutua malattia Trento.

Cassa mutua malattia Bolzano.

Cassa marittima adriatica.

Cassa marittima tirrena.

Cassa marittima meridionale.

_______________________

Note:

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 agosto 1978, n. 233.

(2) Vedi, anche, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279.

(3) Il secondo comma è stato abrogato dall'art. 1, L. 3 aprile 1997, n. 94.

(4) Lettera così modificata dall'art. 2, L. 25 giugno 1999, n. 208.

(5) Lettera b) così modificata dall'art. 2, L. 25 giugno 1999, n. 208.

(6) Lettera così sostituita dall'art. 2, L. 25 giugno 1999, n. 208.

(7) Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 23 agosto 1988, n. 362 (Gazz. Uff. 25 agosto 1988, n. 199, S.O.). Successivamente il comma 2 è stato così modificato dall'art. 2, L. 25 giugno 1999, n. 208.

(8) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 3 aprile 1997, n. 94.

(9) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 3 aprile 1997, n. 94.

(10) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 3 aprile 1997, n. 94.

(11) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 3 aprile 1997, n. 94.

(12) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 3 aprile 1997, n. 94.

(13) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 3 aprile 1997, n. 94.

(14) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 3 aprile 1997, n. 94.

(15) Periodo così inserito dall'art. 27, L. 17 maggio 1999, n, 144.

(16) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 3 aprile 1997, n. 94.

(17) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 3 aprile 1997, n. 94.

(18) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 3 aprile 1997, n. 94.

(19) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 3 aprile 1997, n. 94.

(20) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 3 aprile 1997, n. 94.

(21) Così sostituito dall'art. 2, primo comma, L. 23 agosto 1988, n. 362.

(22) Comma così modificato dall'art. 2, L. 25 giugno 1999, n. 208.

(23) Lettera così sostituita dall'art. 2, L. 25 giugno 1999, n. 208.

(24) Lettera così modificata dall'art. 2, L. 25 giugno 1999, n. 208.

(25) Lettera così modificata dall'art. 2, L. 25 giugno 1999, n. 208.

(26) Lettera così modificata dall'art. 2, L. 25 giugno 1999, n. 208.

(27) Lettera così modificata dall'art. 2, L. 25 giugno 1999, n. 208.

(28) Così sostituito dall'art. 3, primo comma, L. 23 agosto 1988, n. 362.

(29) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 25 giugno 1999, n. 208.

(30) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 3 aprile 1997, n. 94.

(31) Così sostituito dall'art. 4, L. 23 agosto 1988, n. 362 (Gazz. Uff. 25 agosto 1988, n. 199, S.O.).

(32) Aggiunto dall'art. 3, L. 3 aprile 1997, n. 94.

(33) Così sostituito dall'art. 25, L. 23 dicembre 1993, n. 559.

(34) Gli attuali commi da 1 a 5 così sostituiscono gli originari commi da 1 a 6 per effetto dell'art. 4, L. 3 aprile 1997, n. 94.

(35) Gli attuali commi da 1 a 5 così sostituiscono gli originari commi da 1 a 6 per effetto dell'art. 4, L. 3 aprile 1997, n. 94.

(36) Gli attuali commi da 1 a 5 così sostituiscono gli originari commi da 1 a 6 per effetto dell'art. 4, L. 3 aprile 1997, n. 94.

(37) Gli attuali commi da 1 a 5 così sostituiscono gli originari commi da 1 a 6 per effetto dell'art. 4, L. 3 aprile 1997, n. 94.

(38) Gli attuali commi da 1 a 5 così sostituiscono gli originari commi da 1 a 6 per effetto dell'art. 4, L. 3 aprile 1997, n. 94.

(39) Con l'art. 6, D.P.R. 24 aprile 2001, n. 270 sono state abrogate e parole "[in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso".

(40) Il secondo comma è stato abrogato dall'art. 6, D.P.R. 24 aprile 2001, n. 270.

(41) Articolo aggiunto dall'art. 8, L. 3 aprile 1997, n. 94

(42) Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 25 giugno 1999, n. 208.

(43) Abrogato dall'art. 11, L. 23 agosto 1988, n. 362.

(44) Alinea così sostituito dall'art. 2, comma 13, L. 25 giugno 1999, n. 208.

(45) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 14, L. 25 giugno 1999, n. 208.

(46) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 14, L. 25 giugno 1999, n. 208.

(47) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 15, L. 25 giugno 1999, n. 208.

(48) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 16, L. 25 giugno 1999, n. 208.

(49) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 17, L. 25 giugno 1999, n. 208.

(50) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 17, L. 25 giugno 1999, n. 208

(51) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 01, lettera a), del D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come convertito dalla L. 31 ottobre 2002, n. 246.

(52) Così sostituito dall'art. 5, L. 23 agosto 1988, n. 362.

(53) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 01, lettera b), del D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come convertito dalla L. 31 ottobre 2002, n. 246.

(54) Aggiunto dall'art. 6, L. 23 agosto 1988, n. 362.

(55) Le parole "In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la" sono state sostituite dalle parole "In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La" con l'art. 1, lettera a) del D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come convertito dalla L. 31 ottobre 2002, n. 246.

(56) Lettera abrogata dall'art. 1-bis, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, nel testo aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(57) Comma così modificato dall'art. 3, L. 25 giugno 1999, n. 208.

(58) Comma inserito con l'art. 1, lettera b) del D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come convertito dalla L. 31 ottobre 2002, n. 246.

(59) Comma inserito con l'art. 1, lettera b) del D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come convertito dalla L. 31 ottobre 2002, n. 246.

(60) Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1-bis, del d.l. 6 settembre 2002, n. 194 come convertito dalla l. 31 ottobre 2002, n. 246 che dispone: "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 alla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'individuazione dei limiti degli oneri finanziari si assumono i rispettivi stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato".

(61) Periodo così modificato dall'art. 1, comma 2, del d.l. 6 settembre 2002, n. 194, convertito con modificazioni, dalla l. 31 ottobre 2002, n. 246.

(62) Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 2, del d.l. 6 settembre 2002, n. 194 come convertito dalla l. 31 ottobre 2002, n. 246.

(63) Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 2, del d.l. 6 settembre 2002, n. 194 come convertito dalla l. 31 ottobre 2002, n. 246.

(64) Si riportano di seguito i commi 3 e 4 dell'art. 1 del d.l. 6 settembre 2002, n. 194 come convertito dalla l. 31 ottobre 2002, n. 246 sulla materia:

"3. In presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi indicati per l'anno considerato dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri con propria relazione. Con apposito atto di indirizzo, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono definiti criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Gli schemi dei decreti di cui al periodo precedente, corredati di apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Sulla base dell'atto di indirizzo di cui al secondo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti percentuali determinati in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di bilancio, con esclusione delle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni e di altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, nonché delle spese relative agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui. Per effettive, motivate e documentate esigenze e in conformità alle indicazioni contenute nel citato atto di indirizzo, con il medesimo decreto di cui al quarto periodo il Ministro dell'economia e delle finanze può escludere altre spese dalla predetta limitazione. Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al quarto periodo, corredati da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro vigilante, può disporre, con il decreto di cui al medesimo comma, la riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici non territoriali, con l'esclusione degli organi costituzionali, previste nei rispettivi bilanci. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione di tale decreto, assicurando la congruità delle conseguenti variazioni di bilancio. Il maggiore avanzo derivante da tali riduzioni è reso indisponibile fino a diversa determinazione del Ministero dell'economia e delle finanze."

(65) Aggiunto dall'art. 7, L. 23 agosto 1988, n. 362.

(66) Aggiunto dall'art. 8, L. 23 agosto 1988, n. 362

(67) Il primo comma è stato abrogato dall'art. 11, L. 23 agosto 1988, n. 362.

(68) Periodo aggiunto dall'art. 9, L. 23 agosto 1988, n. 362.

(69) Comma così sostituito dall'art. 9, L. 23 agosto 1988, n. 362.

(70) Comma abrogato dall'art. 3, D.P.R. 10 novembre 1999, n. 469.

(71) Articolo abrogato dall'art. 11, L. 23 agosto 1988, n. 362.

(72) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 7 agosto 1985, n. 428

(73) Le parole "di cui al terzo comma del precedente articolo 18." Sono state sostituite dalle parole "dell'articolo 11-quater, comma 2" con l'art. 1, comma 5, lettera a) del D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come convertito dalla L. 31 ottobre 2002, n. 246.

(74) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 5, lettera a) del D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come convertito dalla L. 31 ottobre 2002, n. 246.

(75) Lo schema tipo di bilancio di esercizio di cui al presente comma è stato approvato con D.M. 26 aprile 1995 (Gazz. Uff. 7 luglio 1995, n. 157).

(76) Vedi il D.P.C.M. 5 marzo 1979. Vedi, anche, l'art. 9, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 e il D.P.C.M. 3 giugno 1986.

(77) Comma così sostituito dall'art. 21, D.L. 12 settembre 1983, n. 463. Vedi, anche, il D.P.C.M. 8 agosto 1984.

(78) Vedi il D.P.C.M. 5 marzo 1979. Vedi, anche, l'art. 9, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 e il D.P.C.M. 3 giugno 1986.

(79) Con D.M. 29 novembre 1979 (Gazz. Uff. 6 dicembre 1979, n. 333), sono stati determinati gli schemi tipo di cui al presente comma. Con D.M. 11 aprile 1980 (Gazz. Uff. 27 maggio 1980, n. 143) è stato determinato lo schema-tipo che i comuni e le province devono trasmettere alle rispettive regioni, nonché alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio. Con D.M. 17 ottobre 1980 (Gazz. Uff. 7 novembre 1980, n. 306) è stato determinato lo schema-tipo che le aziende di servizi dipendenti dagli enti territoriali devono trasmettere al Ministero del tesoro alle scadenze di cui al quarto comma del presente art. 30. Con D.M. 10 gennaio 1981 (Gazz. Uff. 4 aprile 1981, n. 94) è stata disposta l'approvazione del prospetto concernente gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa. Lo schema-tipo del prospetto contenente i dati periodici della gestione di cassa, da trasmettere al Ministero del tesoro è stato approvato per le province, i comuni, le unioni di comuni e le città metropolitane con D.M. 28 ottobre 1996 (Gazz. Uff. 13 dicembre 1996, n. 292) e per le comunità montane con D.M. 28 ottobre 1996 (Gazz. Uff. 13 dicembre 1996, n. 292). Con D.M. 3 febbraio 1997 (Gazz. Uff. 6 giugno 1997, n. 130) è stato approvato lo schema-tipo del prospetto contenente gli elementi previsionali e i dati periodici di cassa che le Università sono obbligate a trasmettere al Ministero del tesoro. Con D.M. 12 agosto 1997 (Gazz. Uff. 29 ottobre 1997, n. 253) è stato approvato lo schema-tipo del prospetto contenente i dati periodici della gestione di cassa che gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sono obbligati a trasmettere al Ministero del tesoro.

(80) Così sostituito dall'art. 10, L. 23 agosto 1988, n. 362 (Gazz. Uff. 25 agosto 1988, n. 199, S.O.).

(81) Vedi, anche, l'art. 8, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663.

(82) Recava norme sull'utilizzo delle disposizioni di esercizi scaduti, destinate a finanziamenti di oneri derivanti da provvedimenti di carattere particolare.

(83) Il comma che si omette sostituisce l'art. 2, R.D. 26 ottobre 1933, n. 1454.

(84) Il comma che si omette sostituisce il sesto comma dell'art. 9, L. 25 novembre 1971, n. 1041.

(85) Il comma che si omette sopprime l'ultimo periodo del quarto comma dell'art. 9, L. 25 novembre 1971, n. 1041.

(86) Il comma che si omette sopprime l'art. 5, L. 22 dicembre 1977, n. 951.

(87) Comma abrogato dall'art. 11, L. 23 agosto 1988, n. 362 (Gazz. Uff. 25 agosto 1988, n. 199, S.O.).

(88) Il comma che si omette aggiunge, dopo il terzo, quattro commi all'art. 16, L. 27 febbraio 1967, n. 48.

(89) Comma aggiunto dall'art. 58, L. 21 dicembre 1978, n. 843.

(90) Vedi, anche, il D.P.C.M. 2 luglio 1983

Tabelle allegate al D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074

Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria

Tabella A

Entrate tributarie riservate allo Stato in base all'art. 36 secondo comma dello Statuto della Regione Siciliana

Imposte di produzione:

1) Imposte di fabbricazione sugli spiriti;

2) Imposte di fabbricazione sulla birra;

3) Imposte di fabbricazione sullo zucchero;

4) Imposte di fabbricazione sul glucosio, maltosio ed analoghe materie zuccherine;

5) Imposte di fabbricazione sugli oli di semi;

6) Imposte di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi;

7) Imposte di fabbricazione sugli oli e grassi animali e sugli acidi di origine animale e vegetale;

8) Imposte di fabbricazione sulla margarina;

9) Imposte di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi;

10) Imposte di fabbricazione sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas resi liquidi con la compressione;

11) Imposta erariale sul gas metano;

12) Imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè;

13) Imposta di fabbricazione sulle lampadine elettriche ed altri organi di illuminazione elettrica;

14) Imposta di fabbricazione sui filati delle fibre tessili naturali ed artificiali;

15) Proventi derivanti dalla vendita dei denaturati, dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione e dalla vendita di contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti tassabili;

16) Entrate eventuali diverse concernenti le imposte di fabbricazione e i residui attivi;

17) Indennità di mora per ritardato versamento imposte di produzione.

Tabella B

Entrate tributarie riservate allo Stato in base all'art. 36 secondo comma dello Statuto della Regione Siciliana

Proventi del monopolio dei tabacchi:

1) Imposta sul consumo dei tabacchi;

2) Imposta sul consumo delle cartine e dei tubetti per sigarette;

3) Proventi del monopolio di vendita delle pietrine focaie, della bollatura degli apparecchi di accensione e dell'imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi, tasse di licenza e proventi diversi;

4) Entrate eventuali diverse concernenti i monopoli;

5) Quote contravvenzionali spettanti al fondo per la prevenzione e la scoperta del contrabbando fuori degli spazi doganali;

6) Imposta sul consumo dei tabacchi importati direttamente da privati;

7) Proventi della vendita della saccarina di Stato.

Tabella C

Entrate tributarie riservate allo Stato in base all'art. 36 secondo comma dello Statuto della Regione Siciliana

Proventi del lotto:

1) Provento delle giocate del lotto e contravvenzioni;

2) Tassa di lotteria sulle tombole, le lotterie ed i concorsi a premio, tassa di licenza sulle operazioni a premio, e relative addizionali;

3) Proventi delle attività di giuoco;

4) Imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, limitatamente alla quota prevista dall'art. 6 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, riservata all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie;

5) Entrate eventuali diverse concernenti il lotto, lotterie ed altre attività di giuoco.

Tabella D

Entrate tributarie ed extra-tributarie doganali il cui gettato è di spettanza regionale

Dogane e imposte indirette:

1) Imposta sul consumo del caffè;

2) Imposta sul consumo del cacao naturale o comunque lavorato, delle bucce e pellicole di cacao e del burro di cacao;

3) Dogane e diritti marittimi:

Art. 1.

A) Dazio d'importazione (specifico e ad valorem);

B) Dazio d'esportazione;

F) Interessi di mora;

H) Proventi eventuali;

I) Diritto sull'esportazione di prodotti ortofrutticoli;

Art. 2.

Diritti marittimi:

A) Tassa d'ancoraggio;

B) Diritti diversi;

C) Tassa di bollo sulle bollette di pagamento dei diritti;

E) Diritti sanitari dovuti dalle navi per la disinfezione;

F) Proventi eventuali;

4) Imposta sul consumo delle banane fresche, secche e sulle farine di banane (legge 8 ottobre 1964, n. 986);

5) Entrate eventuali e diverse concernenti le imposte sul consumo e le dogane;

6) Contribuzione a carico dei ricevitori e speditori di merci imbarcate o sbarcate nei porti della Regione ed altri contributi minori (art. 1 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277);

7) Diritti per visita sanitaria del bestiame e dei prodotti ed avanzi animali in importazione ed esportazione;

8) Diritto di sostituto sanitario e di patente sanitaria;

9) Diritto fisso erariale a carico dei trasporti per ferrovia o tramvia e degli scarichi nei porti di carbon fossile;

10) Sovrimposte di confine;

11) Sovrimposta di confine sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi;

12) Sovrimposta di confine sui gas incondensabili dei prodotti petroliferi e gas stessi nei liquidi per compressione.

DECRETO PRESIDENZIALE 5 ottobre 1999, n. 563

G.U.R.S. 3 dicembre 1999, n. 56

Modalità attuativa dell'art. 66 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, in materia di esecuzioni forzate nei confronti dell'Amministrazione regionale e degli enti pubblici non economici della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

SU PROPOSTA

DELL'ASSESSORE REGIONALE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il T. U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 18 maggio 1999, , che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 1999;

Vista la legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, ed, in particolare, l'art. 66, che dispone l'applicazione, per l'Amministrazione regionale e per gli enti pubblici non economici, delle norme dell'art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di esecuzioni forzate;

Visto il secondo comma del predetto art. 66, che demanda al Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, la determinazione delle relative modalità attuative;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche;

Visto l'art. 15, comma 4, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche;

Visti il decreto 2 aprile 1997 del Ministero del tesoro, che determina le modalità di emissione e le caratteristiche dello speciale ordine di pagamento da regolare in conto sospeso per la corresponsione delle somme dovute in applicazione di provvedimenti giurisdizionali e di lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e la circolare 15 ottobre 1997, n. 74 dello stesso Ministero, relativa all'applicazione del citato art. 14 del decreto legislativo n. 669/96;

Ritenuto, pertanto, di uniformarsi alla normativa nazionale in materia di esecuzioni forzate poste in essere contro l'Amministrazione regionale e gli enti pubblici non economici della Regione;

Decreta:

Art. 1

Le Amministrazioni regionali e gli enti pubblici non economici della Regione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle suddette amministrazioni ed enti, né possono essere posti in essere atti esecutivi.

Art. 2

Nell'ambito delle Amministrazioni regionali i Direttori regionali, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispongono il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto cassiere, da regolare in conto sospeso. La reintegrazione dei capitoli avviene a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

Art. 3

Lo speciale ordine di pagamento da regolare in conto sospeso viene emesso dalle Amministrazioni regionali in conformità dello schema allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

La causale deve contenere l'indicazione del provvedimento giurisdizionale o del lodo arbitrale avente efficacia esecutiva in relazione al quale viene disposto il pagamento.

Le Amministrazioni regionali, una volta emesso lo speciale ordine di pagamento, lo inviano alla competente Ragioneria centrale informando contestualmente l'Assessorato del bilancio e delle finanze, Direzione bilancio e tesoro, con una lettera contenente l'indicazione dell'importo da pagare, del soggetto beneficiario e della modalità di pagamento. La Ragioneria centrale invia alla predetta Direzione lo speciale ordine di pagamento con una lettera d'accompagnamento in duplice copia recante le predette indicazioni; copia della lettera sarà restituita per ricevuta. Infine sarà cura dell'Assessorato del bilancio e delle finanze trasmettere lo speciale ordine di pagamento all'ufficio di Cassa regionale.

Per l'esecuzione di un provvedimento esecutivo possono essere emessi, ove necessario, più speciali ordini di pagamento.

Art. 4

Le Amministrazioni regionali emittenti lo speciale ordine di pagamento da regolare in conto sospeso informano l'Assessorato del bilancio e delle finanze, Direzione bilancio e tesoro, il quale provvede a reintegrare il capitolo interessato a valere sul fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

L'Amministrazione interessata emette un titolo di spesa intestato "All'ufficio provinciale di Cassa regionale di . . . . . . . . . . . . . per la sistemazione dello speciale ordine di pagamento" (indicando accuratamente gli estremi dell'importo e del beneficiario).

Tale titolo viene prodotto nella contabilità dell'ufficio di cassa regionale con allegato lo speciale ordine di pagamento relativo.

Art. 5

I funzionari delegati ed i titolari di contabilità speciali allegano ai rispettivi rendiconti la documentazione giudiziale che ha dato luogo all'emissione del titolo di spesa a copertura dello speciale ordine di pagamento.

Art. 6

Gli uffici provinciali di Cassa regionale, in caso di notifica di atti di pignoramento o sequestro contro Amministrazioni regionali o enti pubblici non economici della Regione, effettuano i relativi accantonamenti soltanto nei casi in cui da tali atti esecutivi si desuma che il relativo titolo esecutivo è stato notificato all'Amministrazione esecutata e che questa non ha provveduto al pagamento nel termine dei sessanta giorni di cui all'art. 1.

Art. 7

Nei casi in cui dagli atti esecutivi non possa desumersi quanto indicato nel precedente articolo, l'ufficio di Cassa regionale si astiene dall'eseguire l'accantonamento e nella dichiarazione di terzo fa presente di non aver effettuato alcun accantonamento in quanto dall'atto di pignoramento o sequestro non si desume che il relativo titolo esecutivo è stato notificato all'Amministrazione esecutata e che questa non ha provveduto al pagamento nonostante sia scaduto il termine di sessanta giorni di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 5 ottobre 1999.

Vedi anche:

Circ. 21 del 16 dicembre 1999 dell'Assessorato Bilancio e Finanze - Applicazione del presente decreto.

REGIO DECRETO 23 maggio 1924, n. 827

Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

(articoli da 220 a 240, da 252 a 268 e da 610 a 629)

220. La classificazione di tutte le entrate dello Stato previste nel bilancio, la assegnazione di esse alle diverse amministrazioni centrali che sotto la propria responsabilità debbono curarne l'accertamento e la riscossione, e la imputazione dei versamenti da farsi dagli agenti della riscossione, sono stabilite col quadro di classificazione annuale delle entrate che si compila dalla ragioneria generale.

221. Tutte le entrate dello Stato passano per i seguenti stadi:

accertamento;

riscossione;

versamento.

Questi tre stadi per talune entrate possono essere simultanei.

222. L'entrata è accertata quando le amministrazione competente appura la ragione del credito dello Stato e la persona che ne è debitrice, ed inscrive come competenza dell'anno finanziario l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'anno medesimo.

L'accertamento si compie:

a) per le imposte dirette e per le altre entrate a scadenze determinate, mediante ruoli, che vengono emessi in ciascun anno colle forme prescritte dalle relative leggi e regolamenti e che costituiscono il debito del contribuente, e secondo i casi, del contabile verso lo Stato;

b) per gli affitti, censi, canoni, livelli e per ogni altra prestazione periodica, mediante liste di carico che, giusta i contratti, i titoli e le proprie scritture, le intendenze di finanza formano e trasmettono agli agenti incaricati di farne la riscossione;

c) per le entrate amministrate dalla direzione generale del tesoro, mediante le prenotazioni esistenti nei registri tenuti dalle intendenze di finanza, e le particolari notificazioni che vengono fatte dalla detta direzione generale alle intendenze medesime;

d) per tutte le altre entrate, imposte, tasse e proventi di natura eventuale o variabile, e che sono accertabili all'atto stesso della riscossione, o liquidabili entro l'esercizio finanziario, mediante una continua e diligente vigilanza a tutela di tutti i diritti dello Stato.

223. La riscossione delle entrate autorizzate colla legge del bilancio dev'essere fatta per mezzo degli agenti designati dalle relative leggi e dai regolamenti e nei modi e colle forme in essi prescritti.

Le entrate amministrate dalla direzione generale del tesoro si riscuotono a cura delle intendenze di finanza per mezzo delle sezioni di tesoreria, tranne quelle che per speciali istruzioni vengono a cura della direzione generale suddetta, riscosse dalla tesoreria centrale.

224. La riscossione delle entrate è fatta per conto delle singole amministrazioni che sotto la propria responsabilità le amministrano.

(1) 225. Le entrate dello Stato si riscuotono, di regola, in contanti.

Nessun titolo di credito può essere ricevuto in conto dei debiti verso lo Stato, eccettuati i titoli previsti dal successivo art. 230.

Gli agenti della riscossione che accettino titoli di credito non previsti dal citato art. 230 sono obbligati a versare del proprio la somma del titolo illegalmente ricevuto.

226. Le somme di spettanza dello Stato introitate per qualsivoglia titolo dagli incaricati della riscossione debbono essere integralmente versate nelle casse dello Stato, nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.

I versamenti si fanno per conto di ciascuna amministrazione e con l'imputazione al bilancio stabilita nel quadro di classificazione di cui all'art. 220 del presente regolamento.

227. Coloro che riscuotono somme per conto dello Stato, quando esista tesoreria nel luogo di loro residenza, debbono fare in essa giornalmente il versamento delle somme riscosse, salvo che sia altrimenti disposto da speciali regolamenti.

Se risiedono altrove, debbono fare i versamenti alle scadenze periodiche fissate dai regolamenti per rispettivi servizi.

Le prescrizioni suaccennate sono applicabili agli agenti secondari o particolari di talune amministrazioni, obbligati a fare i versamenti nelle mani dell'agente principale, da cui direttamente dipendono, secondo gli speciali regolamenti e le istruzioni pei relativi servizi.

I detti agenti secondari possono essere autorizzati a versare le somme nella tesoreria a nome dell'agente principale: ed in tale caso la quietanza che ricevono dalla tesoreria è da essi consegnata all'agente principale, che ne rilascia una propria a loro discarico.

228. Gli agenti della riscossione che ritardino i versamenti nelle tesorerie incorrono, per ogni giorno di ritardo, in una multa commisurata all'interesse dell'uno per cento al mese sulle somme non versate.

Se il ritardo sia maggiore di cinque giorni, oltre all'applicazione della multa, si può far luogo al procedimento disciplinare a norma delle disposizioni sullo stato degli impiegati civili.

Agli agenti i cui rapporti con l'amministrazione sono regolati da contratti, si applicano le penalità stabilite dai contratti medesimi.

(2) 229. Le multe di cui al 1° comma dell'art. precedente sono applicate per decreto emesso dall'amministrazione centrale o dagli uffici provinciali o compartimentali a cui i conti amministrativi devono essere presentati.

Il decreto dev'essere registrato alla Corte dei conti ed eseguito mediante ritenuta in via amministrativa sugli averi degli agenti, e, quando sia stata prestata la cauzione, mediante sequestro dei frutti di essa, o vendita della medesima da promuoversi con istanza nelle forme di legge dinanzi alla Corte dei conti.

230. I versamenti di somme nelle tesorerie devono essere fatti in denaro effettivo.

Le somme da versarsi in denaro possono anche essere spedite alla tesoreria col mezzo di titoli postali la cui spesa però resta, di regola, a carico dei mittenti.

(3) Le ricevute di conto corrente postale hanno potere liberatorio nei confronti dei debitori e tengono luogo delle quietanze di tesoreria ai fini dei conti amministrativi e giudiziali.

Per il versamento di somme relative a particolari servizi possono essere utilizzati, sentito il Ministro del tesoro, conti correnti postali "dedicati" intestati ad una sola sezione di tesoreria provinciale.

I versamenti presso la Tesoreria centrale dello Stato possono essere effettuati anche mediante vaglia cambiari della Banca d'Italia con esclusione di qualsiasi altro titolo di credito.

(4) Gli agenti della riscossione e le sezioni di tesoreria provinciale possono accettare in versamento vaglia cambiari della Banca d'Italia, nonché assegni bancari emessi da banche sui conti in essere presso la Banca d'Italia, non trasferibili, all'ordine dei medesimi agenti e sezioni.

Gli agenti della riscossione devono girare per l'incasso i titoli di credito al loro ordine ricevuti in versamento esclusivamente in favore della sezione di tesoreria provinciale competente per territorio.

Gli agenti della riscossione, che sono autorizzati dal direttore generale del tesoro a versare soltanto somme in contanti in una sezione di tesoreria di provincia diversa da quella in cui risiedono, effettuano i loro versamenti sul conto corrente postale a nome della sezione di tesoreria della propria provincia.

Per i titoli di credito di cui al presente articolo, riconosciuti falsi o sospettati di falsità, si applica la procedura di cui all'art. 233.

231. Qualunque versamento da farsi nelle tesorerie dev'essere accompagnato da una fattura delle monete, dei valori che si vogliono versare e dei titoli di spesa pagati per conto della tesoreria.

232. Le fatture pei versamenti da farsi dai debitori diretti debbono indicare l'importo di ciascuna specie di monete e di valori che si versano non che la somma totale della fattura.

Tali fatture sono presentate da chi versa al capo della delegazione del tesoro o al controllore capo della tesoreria centrale il quale riscontrati i computi e nulla trovando da osservare aggiunge alle fatture l'indicazione del capitolo del bilancio di entrata cui dev'essere imputata la somma, vi appone la sua firma e le restituisce ai presentatori, affinché le passino insieme coi valori alle tesorerie e ne ottengano la relativa quietanza.

Le fatture pei versamenti da farsi dagli agenti della riscossione debbono essere compilate da essi e contenere:

a) l'indicazione dell'importo di ciascuna specie di monete e di valori, la descrizione e l'importo, ove occorra, dei titoli di spesa pagati e la somma totale che vuol versarsi;

b) la quantità delle quietanze che si chiede vengano rilasciate, la somma di ciascuna di esse e indicazione del capitolo, o gruppo di capitoli del bilancio dell'entrata cui ogni quietanza è da applicarsi;

c) la data e la firma di colui che effettua il versamento.

Le fatture degli agenti di riscossione sono presentate alla delegazione del tesoro, la quale, accertata la regolarità dei titoli pagati e l'esattezza della richiesta delle quietanze e dei capitoli o gruppi cui vanno applicate, vi appone il proprio visto e le restituisce all'esibitore, affinché questi le presenti insieme coi corrispondenti valori alla sezione di tesoreria per effettuare il versamento.

Per le entrate per le quali sia prescritto, le fatture di versamento sono presentate al visto preventivo dell'intendenza di finanza.

Le tesorerie, appena ricevute le fatture, riscontrano la esattezza del danaro, dei valori e dei titoli consegnati loro e rilasciano immediatamente le chieste quietanze annotandone il numero d'ordine e la data nelle fatture stesse.

233. Le valute riconosciute false, o quelle sospette di falsità, sono trattenute sia dai contabili che dalle sezioni di tesoreria e dalla tesoreria centrale e trasmesse, insieme coll'atto verbale da compilarsi firmato anche dal presentatore alle delegazioni del tesoro e al direttore generale del tesoro rispettivamente, per l'invio al procuratore del Re con le informazioni sulla persona dalla quale furono presentate.

Le delegazioni informano di ciò la direzione generale del tesoro.

Per i biglietti a carico dello Stato riconosciuti falsi o sospetti di falsità, si osservano le norme del regolamento approvato con R.D. 30 ottobre 1896, n. 508 (5).

234. Le fatture dei versamenti sono custodite dalla delegazione del tesoro fino a che il direttore generale del tesoro ne autorizzi la distruzione.

235. Costituiscono titoli di spesa pagati, da comprendersi nelle fatture di versamento di cui al precedente art. 232, gli ordinativi diretti egli ordini di spese fisse, di spese di giustizia o di altre spese che a senso dell'art. 186 sono assegnati pel pagamento sulle casse degli agenti della riscossione e sono stati dai medesimi estinti colle regole stabilite dal presente regolamento nonché gli assegni girati agli agenti stessi.

Questi nel comprendere i detti titoli nelle loro fatture di versamento, debbono giustificarne l'importo unendo alle fatture stesse i titoli regolarmente quietanzati, coll'indicazione del pagato firmata dall'agente e gli assegni da essi quietanzati.

L'importo dei titoli riconosciuti regolarmente estinti si considera, agli effetti del corrispondente discarico degli agenti, come denaro da essi versato.

L'ammissione di detti titoli nei conti delle tesorerie e degli agenti pagatori, non discarica però la responsabilità di coloro che hanno emesso tali titoli, e che devono giustificare il loro operato nei conti che come ordinatori sono obbligati di rendere a senso di legge; ne pregiudica i diritti dell'amministrazione circa l'esame della regolarità dei pagamenti effettuati, e le conseguenze di responsabilità che nei casi d'indebiti pagamenti possono derivare a carico degli agenti pagatori.

236. I proventi che si realizzano per conto dello Stato dalle ambasciate, dalle legazioni e dai consolati possono essere destinati a sopperire alle spese delle cancellerie e dei consolati durante un trimestre.

Se il saldo della relativa contabilità trimestrale è attivo (proventi maggiori delle spese) si dovrà rimettere al Ministero degli affari esteri, insieme agli stati della contabilità stessa un effetto cambiario, possibilmente un assegno, rappresentante la differenza fra le somme dovute all'erario per proventi e l'importo delle spese. Se invece la contabilità risulta passiva (spese maggiori dei proventi) si può provvedere al saldo di essa, previa autorizzazione, mediante tratte sul Ministero suddetto, in modo che l'importo complessivo di esse corrisponda esattamente alla differenza fra le spese e le quote dovute all'erario per proventi.

Le entrate e le spese riferibili ai soli uffici all'estero formano competenza dell'esercizio in cui ha luogo rispettivamente l'accertamento e l'ordinazione da parte del Ministero degli affari esteri, anche se riguardino gli esercizi precedenti.

237. Gli agenti di riscossione, mentre dipendono dalle amministrazioni cui rispettivamente appartengono le entrate, sono sottoposti, per quando concerne l'adempimento dei loro obblighi, a speciale vigilanza del direttore generale del tesoro, il quale, quando scorga ritardo od altre irregolarità, può promuovere misure di rigore contro di essi.

Capo II - Delle quietanze

Sezione I - Quietanze degli agenti della riscossione.

238. Gli agenti della riscossione debbono rilasciare quietanza delle somme che riscuotono, nelle forme prescritte dalle varie leggi d'imposta e dai regolamenti emanati pei diversi servizi.

Le quietanze sono staccate da un bollettario a madre e figlia con numero continuativo per ogni esercizio e per ogni agente.

239. I bollettari debbono essere tenuti colla più scrupolosa esattezza. Nei casi di smarrimento, alterazione o distruzione di fogli, anche non adoperati, o di alcuna parte di essi, l'amministrazione può sottoporre l'agente ad una multa, nella misura da lire 50.000 a 500.000 (6) e ciò, salvo i provvedimenti e le procedure a cui si debba far luogo nei casi di frode.

240. Oltre all'indicazione di chi paga, della somma riscossa scritta in cifre e in lettere, dell'oggetto e della data della riscossione, le quietanze staccate dal bollettario debbono contenere quelle altre indicazioni che sono prescritte dai regolamenti speciali, ed essere sottoscritte dall'agente riscotitore o da chi legalmente lo rappresenti.

Qualora agli uffici di riscossione sia addetto un ufficiale pel controllo, le quietanze debbono essere dal medesimo allibrate in apposito registro e fornite del suo visto, quando le riconosca regolari.

Capo III - Della contabilità delle entrate e dei rendiconti degli agenti della riscossione.

252. Tutti coloro che sono incaricati di riscuotere entrate di qualsiasi natura di spettanza dello Stato, debbono render conto della loro gestione alle amministrazioni da cui rispettivamente dipendono.

I conti sono resi per bimestre o per i periodi di tempo stabiliti dai regolamenti speciali delle singole amministrazioni.

Le intendenze di finanza e gli altri uffici provinciali e compartimentali, dopo avere accertata la regolarità dei conti degli agenti da esse dipendenti, compilano e trasmettono alle varie amministrazioni centrali i prospetti o rendiconti riassuntivi, e gli altri documenti che sono ad essi necessari per la formazione delle scritture e per l'esercizio della vigilanza sull'operato dei propri agenti.

I conti e i documenti anzidetti debbono essere compilati e trasmessi nelle forme e nei termini che sono prescritti dal presente regolamento.

253. Entro i primi cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al 2° comma dell'art. precedente, gli agenti che, senza l'obbligo del non riscosso per riscosso, riscuotono entrate dello Stato, amministrate dalle intendenze di finanza, presentano a quella della rispettiva provincia il conto delle somme accertate, di quelle riscosse e dei versamenti eseguiti nelle tesorerie dello Stato allegandovi i documenti prescritti dai rispettivi regolamenti o da speciali istruzioni.

Il conto deve presentarsi in due esemplari per l'ultimo periodo dell'esercizio e nel caso in cui siasi verificato cambiamento di gestione agli effetti del disposto dell'ultima parte del successivo art. 254, in un solo esemplare negli altri casi. Esso è distinto in due parti, l'una per le operazioni concernenti la competenza dell'anno, l'altra per quelle riferibili ai residui.

Per ciascuna di dette parti il conto deve dimostrare distintamente per ogni capitolo del bilancio di entrata:

a) il carico accertato per la riscossione sia con ruoli, liste di carico od altro documento, sia con liquidazioni contemporanee all'atto della riscossione;

b) le somme riscosse;

c) le somme da riscuotere;

d) i versamenti fatti nelle tesorerie;

e) le somme riscosse e rimaste da versare.

In ciascuna delle dette due parti del conto debbono essere riepilogate le somme accertate, riscosse e versate nei mesi precedenti.

Un riepilogo generale riassume le totalità delle anzidette due parti del conto del mese.

Quando sia necessario svolgere analiticamente le somme accertate e riscosse per taluna entrata, vi si supplisce con separate dimostrazioni, che possono essere allegate ai conti o trasmesse più tardi, non dovendo per qualsiasi causa venir ritardata la presentazione dei conti oltre il termine prescritto.

Ove le esigenze del servizio lo consentono, le singole amministrazioni possono dispensare i contabili dalla dimostrazione di cui alla lett. a), salvo per i conti relativi all'ultimo periodo dell'esercizio.

254. Le intendenze di finanza non più tardi del giorno 10 di ogni mese successivo alla scadenza del termine di cui al 2° comma dell'art. 252:

a) rivedono i conti loro presentati dagli agenti della riscossione indicati nell'art. precedente, ne accertano la regolarità in confronto ai documenti allegati, e agli altri elementi di cui sono in possesso, rilevano se gli agenti abbiano adempiuto il puntuale versamento delle somme riscosse nella tesoreria, e, in caso di ritardo, se e in quale misura taluno di essi sia incorso nella multa o nelle altre penalità comminate dal presente regolamento; allibrano poi i risultati di tali conti già accertati nelle loro scritture;

b) compilano per ogni amministrazione centrale il proprio rendiconto riassuntivo tanto per gli agenti della riscossione di cui all'art. 253 quanto per quelli aventi obbligo del non riscosso per riscosso e per i debitori diretti, consistenti in un prospetto in unico esemplare che riepiloghi per ciascun capitolo del bilancio le somme accertate, le riscosse e quelle rimaste da riscuotere, nonché i versamenti fatti in tesoreria secondo i risultati dei conti degli agenti, già riveduti ed accertati, e i dati forniti loro dalle delegazioni del tesoro relativi ai versamenti fatti direttamente in tesoreria.

Le medesime intendenze di finanza, non oltre lo stesso giorno 10 spediscono alle rispettive amministrazioni centrali il prospetto indicato alla lettera b) unendovi uno degli esemplari dei conti degli agenti nei casi in cui tali conti debbano compilarsi in doppio, giusta il precedente art. 253.

Provvedono quindi all'applicazione delle multe e penalità a norma del precedente art. 229.

255. Non più tardi del giorno 5 di ogni mese successivo alla scadenza del termine di cui al 2° comma dell'art. 252, le intendenze di finanza, compilano in unico esemplare e trasmettono alla direzione generale del tesoro il conto del periodo precedente per le entrate amministrate dalla direzione generale medesima, versate nelle sezioni di tesorerie. La direzione generale del tesoro compila direttamente il conto delle proprie entrate versate nella tesoreria centrale.

Tali conti, come quelli degli agenti di riscossione, devono presentare distintamente per la competenza e pei residui le medesime indicazioni prescritte col precedente art. 253.

256. Gli agenti che riscuotono entrate amministrate da uffici provinciali e compartimentali diversi dalle intendenze di finanza, e che non hanno l'obbligo del non riscosso per riscosso, debbono, entro i primi cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al 2° comma dell'art. 252, presentare all'amministrazione centrale od agli uffici provinciali o compartimentali da cui direttamente dipendono, il conto, in uno o due esemplari come al precedente art. 253, delle entrate accertate e riscosse e dei versamenti fatti nella tesoreria nel periodo precedente, unendovi a corredo i documenti richiesti dai regolamenti e istruzioni speciali pei rispettivi servizi.

Il conto deve presentare le stesse distinzioni ed indicazioni prescritte col precedente art. 253.

Anche per tali conti le dimostrazioni analitiche occorrenti per talune specie di entrate formano oggetto di speciali prospetti da allegarsi a ciascun conto, o da trasmettersi separatamente nei modi e nelle forme indicate col detto art. 253.

257. Gli uffici provinciali e compartimentali, ricevuti i conti degli agenti da essi rispettivamente dipendenti, li esaminano e ne accertano la regolarità in confronto dei documenti che debbono esservi allegati e degli altri elementi che essi possiedono, rilevano se qualcuno degli agenti, per ritardato versamento, sia incorso nella multa e nelle altre penalità comminate dall'art. 228 del presente regolamento, provvedono all'applicazione delle multe e penalità stesse a norma del successivo art. 229 e allibrano i risultati di tali conti nei relativi registri.

Compilano quindi un prospetto che riassuma per ogni agente e per ciascun capitolo del bilancio le somme accertate, le riscosse e quelle rimaste da riscuotere, non che i versamenti fatti in tesoreria, secondo i risultati dei conti degli agenti riveduti ed accertati.

Tale prospetto è trasmesso dai detti uffici provinciali o compartimentali, non più tardi di 10 giorni dalla fine del periodo, alla rispettiva amministrazione centrale, insieme coi conti degli agenti e coi documenti giustificativi quando il prospetto si riferisca all'ultimo periodo dell'esercizio o si sia verificato cambiamento di gestione.

258. In base alle risultanze dei conti degli agenti e delle proprie scritture, le amministrazioni centrali, le intendenze di finanza e gli altri uffici provinciali e compartimentali, informano la direzione generale del tesoro delle irregolarità rilevate nei versamenti da parte degli agenti e dei provvedimenti adottati.

259. Le ragionerie delle amministrazioni centrali, ricevuti rispettivamente dalle intendenze di finanza o dagli altri uffizi provinciali e compartimentali i prospetti riassuntivi indicati nei precedenti artt. 254 e 257 coi conti e documenti prescritti, li esaminano e riconosciutane la regolarità ne riportano le risultanze nei rispettivi registri e promuovono, ove ne sia il caso, i decreti per l'applicazione delle multe o delle penalità a carico degli agenti che non hanno effettuato nei termini prescritti il versamento in tesoreria delle somme riscosse.

Chiuso l'esercizio, compilano, con la guida dei detti prospetti un conto riepilogativo dimostrante per ciascuna tesoreria i versamenti eseguiti dagli agenti nell'esercizio, distinti secondo è stabilito nel quadro di classificazione delle entrate.

Tale prospetto, entro il 15 agosto viene trasmesso alla direzione generale del tesoro, la quale, verificatolo in confronto delle proprie scritture, lo restituisce debitamente parificato, all'amministrazione centrale mittente non oltre il 31 agosto.

260. La direzione generale del tesoro, ricevuti dalle intendenze di finanza i conti di cui al precedente art. 255, li esamina in confronto agli elementi che sono in suo possesso, ed accertatane la regolarità, allibra i risultati di tali conti nei suoi registri.

261. Le ragionerie delle amministrazioni centrali e la direzione generale del tesoro per le proprie entrate, adempiuti gli esami e le scritturazioni prescritte negli articoli precedenti, comunicano alla ragioneria generale i risultati dei conti delle rispettive entrate, per la formazione dei conti riassuntivi, ai sensi dell'art. 160.

Le forme e i termini per tali comunicazioni sono stabiliti dalla ragioneria generale con apposite istruzioni.

262. Per l'esercizio della vigilanza sulla riscossione delle entrate, demandata alla Corte dei conti, le sono forniti periodicamente, in relazione ai termini di cui al 2° comma dell'art. 252, a cura delle ragionerie e delle amministrazioni centrali cui spetta, i conti riassuntivi dimostranti per ciascun capitolo del bilancio d'entrata, il debito degli agenti, le rate scadute a carico degli agenti medesimi e degli appaltatori o debitori diretti, le riscossioni fatte dai primi, i versamenti eseguiti nelle tesorerie dagli uni e dagli altri, e le somme rimaste da riscuotere e le differenze a debito degli agenti per le somme riscosse e non versate.

Capo IV - Norme speciali per la classificazione e sistemazione dei crediti arretrati.

263. I crediti dello Stato per entrate che non si siano potute riscuotere entro l'esercizio in cui furono accertate, debbono venir classificati in crediti:

a) la cui riscossione, quantunque ritardata, può considerarsi certa;

b) pei quali il debitore abbia ottenuta dilazione di pagamento;

c) incerti perché giudizialmente controversi;

d) riconosciuti di dubbia e difficile esazione;

e) riconosciuti assolutamente inesigibili.

I crediti indicati alle lettere a), b), c) continuano a essere riportati nella contabilità degli uffici incaricati della loro riscossione, e sono ripresi nei conti annuali fra i residui degli anni precedenti.

I crediti indicati alla lettera d), che malgrado l'impiego dei mezzi amministrativi o giudiziari stabiliti dalle leggi e dai regolamenti non siansi potuti riscuotere, si trasportano, colle forme di cui al seguente art. 264, dalle contabilità ove si trovano in quelle dell'amministrazione del demanio, affinché questa ne curi la riscossione per mezzo dei propri agenti.

I crediti di cui alla lettera e) si eliminano dalle scritture degli uffici che li hanno in carico, colle forme stabilite nei successivi artt. 265 e 266.

264. Il trasporto dei crediti all'amministrazione demaniale dalle contabilità delle altre amministrazioni centrali, di cui al precedente articolo 263, si compie mediante elenchi che, in doppio originale, le amministrazioni centrali interessate, e per quella finanziaria i contabili che hanno in carico le partite, trasmettono all'intendenza di finanza, della provincia nella quale le partite debbono riscuotersi.

Tali elenchi debbono indicare i crediti da trasportarsi, e le operazioni eseguite per la riscossione di essi, comprovate dai documenti da unirsi agli elenchi medesimi.

L'intendenza di finanza, verificati tali elenchi, ove nulla trovi da osservare, trasmette il carico delle partite da riscuotersi colle necessarie notizie agli agenti del demanio che da essa dipendono per la iscrizione nei rispettivi registri.

Indi appone a piedi di un esemplare degli elenchi la dichiarazione che le partite sono state date in carico agli agenti del demanio, e lo trasmette all'amministrazione o al contabile da cui le è pervenuto.

In base a tale dichiarazione le singole amministrazioni fanno eliminare dalle scritture dei propri agenti le partite passate all'amministrazione demaniale, e dispongono che le partite stesse vengano pure portate a scarico dei conti giudiziali degli agenti medesimi, unendovi a giustificazione la dichiarazione predetta.

In caso di disaccordo tra l'amministrazione nei registri della quale trovasi iscritto il credito, e la intendenza di finanza che si ricusasse al trasporto richiestole, decide il Ministro delle finanze.

265. L'annullamento dei crediti di cui alla lettera c) del precedente art. 263, è ordinato dagli intendenti di finanza per tutti i crediti dell'amministrazione finanziaria, siano essi o non siano in carico a contabili dello Stato.

Per crediti superiori a lire 5.000.000, occorre il conforme avviso della r. avvocatura erariale e per quelli superiori alle lire 40.000.000 occorre inoltre il conforme voto del Consiglio di Stato.

L'annullamento dei crediti riguardanti le altre amministrazioni è ordinato su proposta documentata dalle amministrazioni stesse, con decreto del Ministero delle finanze su conforme parere dell'avvocatura erariale, per le partite d'importo superiore alle lire 5.000.000 e per le partite superiori alle lire 40.000.000 su conforme parere dell'avvocatura stessa e del Consiglio di Stato.

Tutti i decreti di annullamento sono sottoposti alla registrazione della Corte dei conti (7).

266. I crediti annullati nei modi e colle forme prescritte dal precedente art. 265, sono cancellati dalle scritture delle varie amministrazioni, e quelli dati in carico ai contabili sono altresì portati a discarico nei loro conti giudiziali in base ai decreti di annullamento da unirsi ai conti medesimi.

267. Per la eliminazione totale o parziale, dai registri ove sono inscritti, di quei crediti che, essendo in carico di contabili dello Stato, vengono riconosciuti in tutto o in parte insussistenti per la già seguita legale estinzione, o perché indebitamente o erroneamente liquidati, provvedono le singole amministrazioni con atti da unirsi ai conti giudiziali dei contabili.

Per le partite che non siano in carico a contabili, l'annullamento è disposto, secondo le norme del precedente art. 265, ed esclusi i pareri ivi indicati, con decreti degli intendenti di finanza o del Ministro delle finanze, da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.

268. I crediti riconosciuti assolutamente inesigibili non sono compresi nel rendiconto generale consuntivo, anche se non sia stato provveduto alla eliminazione dalle scritture a norma dell'ultimo comma del precedente art. 263.

Quelli incerti perché giudizialmente controversi e quelli di dubbia e difficile esazione sono in complesso, calcolati nel rendiconto solo per la parte su cui, a giudizio dell'amministrazione, si può fare assegnamento secondo le probabilità della loro riscossione.

I residui di entrata, di cui sia legalmente dilazionata la scadenza, sono eliminati dal conto dei residui, per formare oggetto di nuova iscrizione in bilancio alle scadenze stabilite. La eliminazione è disposta mediante decreti dei singoli ministri, da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.

TITOLO XIII

Del rendimento dei conti giudiziali

Capo I - Disposizioni generali.

610. Tutti gli agenti dell'amministrazione che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o che ricevono somme dovute allo Stato, o altre delle quali lo Stato medesimo diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro, ovvero debito di materie, ed anche coloro che si ingeriscono senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti, oltre alle dimostrazioni ed ai conti amministrativi stabiliti dal presente regolamento, devono rendere ogni anno alla Corte dei conti il conto giudiziale della loro gestione.

Sono eccettuati i consigli d'amministrazione e gli altri enti dipendenti dai ministeri della guerra e della marina ed i funzionari di tutte le altre amministrazioni delegati a pagare spese sopra aperture di credito, i quali rendono i loro conti periodici, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 60 della legge, alle amministrazioni da cui rispettivamente dipendono.

Nei casi però che taluno dei suindicati consigli, enti o funzionari delegati sia imputabile di colpa o negligenza nell'adempimento dell'incarico ad esso affidato, o di morosità alla presentazione dei conti periodici cui è tenuto, l'amministrazione competente può richiedere che la Corte dei conti, sulla istanza del procuratore generale della Corte medesima, sottoponga i presunti responsabili a speciale giudizio in analogia a quanto pei conti giudiziali è stabilito dall'art. 35, L. 14 agosto 1862, n. 800 (8).

611. Il conto è reso alla Corte, o direttamente od a mezzo dell'amministrazione da cui dipende il contabile, entro tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il conto o successivi alla cessazione del contabile dall'ufficio per qualunque causa.

612. Gli agenti contabili rispondono della loro gestione personale, e sono tenuti a rendere il conto giudiziale soltanto per quel periodo dell'anno in cui sono stati in carica.

Ove in un anno più titolari si siano succeduti in un ufficio, ciascuno di essi rende separatamente il conto pel periodo della propria gestione.

Se però per congedo, permesso, malattia od altra causa, l'agente affidi sotto la sua responsabilità il servizio del suo ufficio ad altra persona, ancorché questa sia accettata dall'autorità competente, non s'interrompe la durata della sua gestione, e il contabile perciò deve comprendere nel suo conto giudiziale anche il periodo di tempo nel quale fu dalla predetta persona sostituito.

613. Nei casi di morte, d'interdizione e d'inabilitazione di un contabile, i conti sono resi rispettivamente dagli eredi o dai legittimi rappresentanti nel termine come sopra prescritto.

614. Quando il conto non sia stato presentato entro il termine prescritto, si procederà contro il contabile o suoi aventi causa:

a) o mediante istanza del pubblico ministero presso la Corte dei conti, nei modi previsti dall'art. 35 e seg. della L. 14 agosto 1862, n. 800 (9);

b) o mediante compilazione del conto fatto d'ufficio dall'amministrazione. In questo caso il contabile o i suoi aventi causa saranno invitati con atto di ufficiale giudiziario a riconoscerlo e sottoscriverlo, entro un termine stabilito, e dopo ciò il conto sarà trasmesso alla Corte dei conti.

Si avrà come accettato il conto, se il contabile o i suoi aventi causa non abbiano risposto nel termine prefisso all'invito dell'amministrazione.

Può anche il pubblico ministero procedere a termini del citato art. 35 della L. 14 agosto 1862, in seguito a richiesta che gliene venga fatta dalla Corte nell'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose, od anche sovra domanda dell'amministrazione interessata.

Quando sia stato iniziato giudizio davanti la Corte a norma del detto art. 35, l'amministrazione non può più ordinare la formazione del conto.

615. In tutti i casi in cui un contabile, in seguito a circostanze di forza maggiore, si trovi nella impossibilità di osservare le disposizioni stabilite pel rendimento e la giustificazione dei suoi conti, può essere ammesso a darne la prova avanti la Corte dei conti.

616. Il conto giudiziale di ogni contabile deve comprendere il carico, lo scarico e i resti da esigere, l'introito, l'esito e la rimanenza.

617. Quando i contabili abbiano uniti i documenti giustificativi ai conti periodici amministrativi, ne fanno riferimento nel conto giudiziale.

618. Tutti i conti devono essere, dagli uffici provinciali o compartimentali da cui dipendono i contabili e dalle rispettive amministrazioni centrali, riveduti e parificati coi conti periodici dei singoli contabili e certificati conformi alle proprie scritture o ad altri elementi contabili in loro possesso.

619. La Corte dei conti, nel pronunziare condanne a carico dei contabili, autorizza l'amministrazione ad alienare la cauzione, nei casi in cui l'abbiano prestata. 619. La Corte dei conti, nel pronunziare condanne a carico dei contabili, autorizza l'amministrazione ad alienare la cauzione, nei casi in cui l'abbiano prestata.

620. A cura della ragioneria generale, sulle proposte delle singole amministrazioni e di accordo colla Corte dei conti, sono formati i modelli dei conti giudiziali di cui nel precedente art. 616 e stabiliti i documenti speciali che, secondo la diversità dei servizi, occorre di unire ai singoli conti giudiziali, oltre quelli generali prescritti dal presente regolamento.

Capo II - Norme speciali pei conti giudiziali degli agenti della riscossione.

621. Gli agenti della riscossione di qualsiasi entrata debbono presentare il rispettivo conto giudiziale all'intendenza di finanza, o agli altri uffici provinciali e compartimentali da cui dipendono.

Il conto giudiziale di ogni agente della riscossione deve essere di regola distinto in due parti.

La prima parte dimostra:

a) le somme rimaste da riscuotere alla fine dell'esercizio o della gestione precedente ed il carico successivamente dato al contabile, sia dal carico certo, sia proveniente da somme accertate all'atto stesso della riscossione;

b) il discarico per somme riscosse o per annullamenti, variazioni e simili riferibili al carico accertato;

c) i resti che per la competenza stessa risultano da riscuotere al termine dell'esercizio o della gestione.

La parte seconda dimostra:

d) il debito o il credito dell'esercizio o della gestione precedente, quando non si tratti di prima gestione;

e) il debito per somme incassate;

f) le somme versate;

g) i discarichi amministrativi;

h) i resti per le somme rimaste da versare, o il credito per quelle versate in più alla fine dell'esercizio o al termine della gestione.

Il carico e il discarico ed i resti di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, sono dimostrati distintamente secondo i capitoli iscritti nel bilancio.

Agli effetti della responsabilità di cui agli articoli 189 e 190 del titolo V del presente regolamento, gli agenti anzidetti debbono unire al proprio conto, se ne sia fatta richiesta dalla Corte dei conti o dalla ragioneria centrale, un elenco nominativo dei debitori dai quali non abbiano riscosse le somme dovute durante l'anno, con la indicazione delle cause della mancata riscossione e col corredo dei documenti giustificanti le diligenze usate, gli atti incoati e tutti gli altri mezzi adoperati, a tenore dei relativi regolamenti ed istruzioni, per riscuotere le dette partite.

Insieme col conto in denaro, gli agenti che hanno ricevuto in consegna bollettari pel rilascio delle quietanze ai debitori, debbono presentare il conto di carico e di scarico debitamente documentato dei bollettari ricevuti e di quelli consumati. Questo conto, quanto al carico, dev'essere in relazione coll'uscita che per gli stessi bollettari risulta dal conto del consegnatario presso l'intendenza di finanza.

622. I conti giudiziali degli agenti della riscossione di ogni provincia o compartimento, singolarmente parificati dagli uffici provinciali ai quali furono presentati, vengono da questi trasmessi alle competenti ragionerie centrali con elenchi distinti per i vari rami di servizio, corredati con i relativi documenti.

623. Le ragionerie centrali, riveduti i conti ad esse pervenuti, in base ai documenti allegati e verificatili con gli elementi di riscontro in loro possesso, appongono sui singoli conti la dichiarazione di avere eseguiti i suindicati riscontri e li spediscono, con gli elenchi degli uffici provinciali o compartimentali e con tutti i documenti, alla Corte dei conti.

Capo III - Norme speciali pei conti giudiziali degli agenti contabili di materie.

624. I contabili, consegnatari, magazzinieri e gli altri funzionari che maneggiano o hanno in consegna materie, libri, bollettari o altre cose dello Stato, eccettuati quelli indicati nel 2° comma dell'articolo 32 di questo regolamento, presentano il conto giudiziale della propria gestione all'amministrazione da cui immediatamente dipendono, nei modi e colle forme stabilite dai regolamenti speciali di ciascun servizio.

La ragioneria della rispettiva amministrazione rivede il conto in confronto agli elementi di riscontro in suo possesso e, ove lo riconosca, regolare, appone su di esso il suo certificato di conformità.

Se l'amministrazione alla quale il contabile di materie ha presentato il suo conto, è un ufficio provinciale o compartimentale, questo trasmette il conto medesimo col certificato di conformità alla amministrazione centrale competente.

625. I conti giudiziali dei contabili di materie della stessa specie possono, ove sia reputato conveniente pel loro numero, essere riassunti in prospetti per province o compartimenti a cura delle intendenze di finanza o degli altri uffici provinciali o compartimentali.

In tali casi i conti dei contabili sono trasmessi alla Corte dei conti insieme coi prospetti suaccennati.

626. Il conto giudiziale dei contabili di materie deve dimostrare:

a) il debito per le materie e gli oggetti esistenti al principio dell'esercizio o della gestione;

b) gli oggetti e le materie avuti in consegna nel corso dell'esercizio o della gestione;

c) il credito per gli oggetti e le materie distribuite, somministrate o altrimenti esitate;

d) le materie e gli oggetti che sono rimasti esistenti al termine dell'esercizio o della gestione.

Il debito e il credito anzidetti debbono essere dimostrati nei conti distintamente non solo secondo la specie, la qualità e le categorie in cui le materie e gli oggetti sono qualificati, ma anche secondo le nomenclature stabilite dall'amministrazione, e secondo il valore risultante dagli inventari o dalle tariffe generali adottate per taluni servizi.

Le materie che per la loro natura o per la tenuità del valore sono suscettive di essere riunite, possono essere presentate nel conto sotto una medesima unità, o raggruppate collettivamente secondo la classificazione stabilita dalle nomenclature adottate dall'amministrazione.

Ogni operazione di entrata, di uscita, di trasformazione e di consumazione delle materie o di oggetti, dev'essere giustificata nei conti dei singoli contabili dai documenti che, in conformità degli speciali regolamenti, comprovino la regolarità della operazione stessa.

627. La presentazione dei conti giudiziali non è prescritta pcr i consegnatari del materiale raccolto negli istituti di cui al 2° comma dell'art. 7 del presente regolamento.

Le amministrazioni competenti provvedono, almeno una volta ogni biennio, ad accertare, mediante visite, la consistenza e la buona conservazione del materiale suddetto. A tali verifiche può partecipare un funzionario dell'amministrazione finanziaria all'uopo delegato. Una copia dei rapporti delle verifiche stesse viene comunicata al procuratore generale della Corte dei conti.

628. Di regola, la base di ogni conto in materie consiste negli inventari visti e verificati dall'amministrazione.

In via di eccezione, da riconoscersi ammissibile dalla Corte dei conti, il conto in materia di un contabile per la gestione dell'anno anteriore, può partire dal conto precedente che ne riporti esattamente i resti, o da certificati amministrativi attestanti la esistenza degli oggetti in magazzino, dichiarati conformi alle risultanze dei propri registri dai ministeri competenti.

629. La Corte dei conti nel giudizio dei conti in materia non giudica del valore degli oggetti. Nei casi di condanna però può determinare il valore da rifondersi dal contabile, quando abbia elementi sufficienti.

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Note:

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 30 aprile 1976, n. 656

(2) Articolo così sostituito prima dall'art. 1, D.P.R. 30 aprile 1976, n. 656 e poi dall'art. 1, D.P.R. 6 luglio 1993, n. 343

(3) Gli attuali commi terzo e quarto sono stati aggiunti, dopo l'originario comma 2, dall'art. 1, D.M. 4 aprile 1995, n. 334

(4) Comma così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 2 novembre 2000, n. 355

(5) Ora, regolamento approvato con R.D.L. 20 maggio 1935, n. 874

(6) La misura della sanzione è stata così elevata, prima, dall'art. uno, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, poi dall'art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, ed entrato in vigore il 1° novembre 1995 in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359.

(7) I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari importi prima di 60 volte dalla L. 10 dicembre 1953, n. 936, poi di 240 volte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte dall'art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, che ha altresì fatto salve le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano aumentato gli originari limiti di somma in misura superiore a quella indicata dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore il 1° novembre 1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359.

(8) Ora, art. 45, R.D. 12 luglio 1934, n. 1214

(9) Ora, art. 45, R.D. 12 luglio 1934, n. 1214

D.P.R. 31 marzo 1972, n. 239

Semplificazioni procedurali in materia di contabilizzazione delle entrate dello Stato.

Art. 1

Le ragionerie centrali, regionali e provinciali dello Stato, cui rispettivamente sono demandate per legge le funzioni di riscontro amministrativo-contabile sui conti giudiziali resi dagli agenti contabili, esercitano anche il riscontro sui conti amministrativi che debbono essere resi da coloro che sono incaricati di accertare, riscuotere e versare entrate di qualsiasi natura di competenza dello Stato.

I tesorieri debbono trasmettere mensilmente alla Direzione generale del tesoro il conto dei versamenti delle entrate effettuati nelle loro casse.

Art. 2

Alle scadenze che saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro coloro che sono incaricati dell'accertamento, della riscossione e del versamento di entrate di qualsiasi natura di competenza dello Stato debbono comunicare gli accertamenti e le riscossioni alle amministrazioni dalle quali dipendono, nonché alle ragionerie di cui all'art. 1, mentre i tesorieri debbono comunicare alle medesime ragionerie i versamenti eseguiti dagli agenti della riscossione e dai debitori diretti.

D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237

Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari.

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

Soppressione dei servizi autonomi di cassa.

(1) 1. I servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate sono soppressi con effetto dal 1° gennaio 1998.

(2) 2. Dalla data di cui al comma 1, gli adempimenti in materia di riscossione, contabilizzazione e versamento di tutte le entrate, nonché quelli in materia di pagamento, già svolti a qualsiasi titolo dagli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio, sono disciplinati dalle disposizioni seguenti.

Art. 2

Definizione di entrate.

(3) 1. Ai soli effetti del presente decreto, per entrate si intendono:

a) le tasse e imposte indirette e relativi accessori e sanzioni;

b) i canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione di beni del demanio

pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato;

c) le somme dovute per l'utilizzazione, anche senza titolo, dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato;

d) le entrate patrimoniali;

e) le entrate del Tesoro e delle altre amministrazioni dello Stato per le quali singole disposizioni ne prevedono il versamento ad un ufficio finanziario;

f) le tasse e le entrate demaniali eventuali e diverse;

g) le sanzioni inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative;

h) le tasse ipotecarie di cui alla tabella A allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come sostituita dall'articolo 10, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;

i) i tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, come modificata dal comma 13 dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 323 del 1996;

l) tutte le altre somme a qualsiasi titolo riscosse dagli uffici finanziari di cui all'articolo 1, comma 2.

Capo II - Adempimenti in materia di riscossione

Art. 3

Determinazione delle entrate.

(4) 1. La determinazione delle entrate è effettuata dall'ufficio dell'ente creditore ovvero, limitatamente ai casi in cui disposizioni di legge prevedono l'autoliquidazione, dal soggetto interessato; con decreto dirigenziale sono approvati i modelli da utilizzare ai fini della riscossione e del versamento (5).

2. Nei casi in cui specifiche disposizioni di legge prevedono la possibilità di definizione in via breve delle constatate violazioni, il relativo processo verbale contiene il modello da utilizzare per la riscossione.

Art. 4

Soggetti incaricati della riscossione.

(6) 1. Le entrate sono riscosse dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi e dagli istituti di credito secondo le modalità di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567 del Ministro delle finanze. Fino al 31 dicembre 2002 per i compensi alle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del citato regolamento n. 567 del 1993 e per i compensi ai concessionari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. A seguito dell'entrata in funzione degli sportelli automatizzati che consentono l'acquisizione in tempo reale dei dati relativi ai pagamenti,

il compito di riscuotere le entrate può essere affidato anche all'Ente poste italiane con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni (7).

3. Alla trasmissione dei dati analitici relativi ad ogni singola operazione d'incasso effettuata dalle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567 del Ministro delle finanze.

4. I concessionari trasmettono, mensilmente, entro il giorno venti del mese successivo, i dati relativi a ciascuna operazione di riscossione e di pagamento, i dati analitici relativi a ciascuna operazione di accreditamento effettuata dagli istituti di credito, nonché ai singoli versamenti effettuati alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed alle casse degli enti destinatari. I concessionari inoltre trasmettono, mensilmente, entro il giorno venti del mese successivo, i dati relativi a ciascuna riscossione eseguita mediante conto corrente postale vincolato alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nonché ai singoli postagiro effettuati alle medesime sezioni di tesoreria provinciale ed alle casse degli enti destinatari.

5. Con decreto dirigenziale sono determinate le modalità e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati (8).

Art. 5

(9)

Art. 6

Riscossione di particolari entrate.

1. La riscossione delle tasse sulle concessioni governative, da corrispondere in modo ordinario, ai sensi della vigente normativa, è effettuata mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato all'ufficio concessioni governative di Roma, vincolato a favore della sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma.

2. La riscossione dei canoni di abbonamento alla radiotelevisione, delle relative tasse di concessione governativa, imposta sul valore aggiunto, sanzioni, interessi e diritti è effettuata tramite l'Ente poste italiane mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato all'ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di Torino, vincolato a favore della sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Torino. Alla riscossione coattiva provvede il medesimo ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di Torino, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

(10) 3. La riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui alle lettere h) ed i) del comma 1 dell'articolo 2, amministrati dal Dipartimento del territorio, è effettuata dagli uffici periferici dello stesso Dipartimento.

(11) 3-bis. Nel caso di pagamento contestuale di imposte ipotecarie o di bollo e di tasse ipotecarie, queste ultime possono essere riscosse e versate con le modalità di cui all'articolo 4.

(12) 3-ter. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità per il versamento in tesoreria provinciale dello Stato delle somme riscosse ai sensi del comma 3, e sono approvate le convenzioni che determinano i compensi agli intermediari. Gli intermediari provvedono comunque al versamento diretto alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione (13).

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Note:

(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422.

(2) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422.

(3) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422.

(4) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422.

(5) Con D.Dirig. 9 dicembre 1997, sono stati approvati i modelli e le modalità di riscossione delle entrate. Vedi, anche, il D.Dirig. 22 dicembre 1997 e il D.Dirig. 17 dicembre 1998. Con Provv. 14 novembre 2001 è stato approvato il nuovo modello F23 per il pagamento delle tasse, imposte, sanzioni e altre entrate in euro.

(6) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 e poi dall'art. 77, L. 21 novembre 2000, n. 342 come a sua volta modificato dall'art. 16-quinquies, D.L. 28 dicembre 2001, n. 452 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(7) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 14 dicembre 1998.

(8) Con D.Dirig. 9 dicembre 1997, sono stati approvati i modelli e le modalità di riscossione delle entrate. Vedi, anche, il D.Dirig. 22 dicembre 1997 e il D.Dirig. 17 dicembre 1998. Con Provv. 14 novembre 2001 è stato approvato il nuovo modello F23 per il pagamento delle tasse, imposte, sanzioni e altre entrate in euro.

(9) Articolo abrogato dall'art. 77 della Legge 21 novembre 2000, n. 342.

(10) Comma prima modificato dall'art. 5, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, con la decorrenza indicata nell'art. 7 dello stesso decreto e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422.

(11) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422.

(12) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422.

(13) Vedi, anche, il D.P.R. 17 novembre 2000, n. 387.

D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni

(Articolo 17)

Capo III - Disposizioni in materia di riscossione

Sezione I - Versamento unitario e compensazione

Art. 17

Oggetto

(1) 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

(2) a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato articolo 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662;

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'articolo 20;

(3) h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della L. 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n. 85;

(4) h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;

(5) h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.

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Note:

(1) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422.

(2) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e poi dall'art. 2, D.Lgs. 19 novembre 1998, 422.

(3) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56.

(4) Lettera aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 24 marzo 1999, n. 81 e poi così sostituita dall'art. 83, L. 21 novembre 2000, n. 342.

(5) Lettera aggiunta dall'art. 20, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, come modificato dall'art. 2, D.Lgs. 2 dicembre 1999, n. 464.

D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112

Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337

(Articoli da 22 a 25)

Sezione II - Obblighi contabili e di garanzia

Art. 22

Termini di riversamento delle somme riscosse.

(1) 1. Il concessionario riversa all'ente creditore le somme riscosse entro il decimo giorno successivo alla riscossione. Per le somme riscosse attraverso le agenzie postali e le banche il termine di riversamento decorre, dal giorno individuato con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per gli enti diversi dallo Stato e da quelli previdenziali il termine di riversamento decorre dal giorno successivo allo scadere di ogni decade di ciascun mese.

2. Per le somme versate con mezzi diversi dal contante la decorrenza dei termini di riversamento di cui al comma 1 è determinata con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (2).

3. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, è abrogato.

Art. 23

Obbligo di contabilizzazione.

1. Il concessionario rende la contabilità delle riscossioni mediante ruolo e conserva le posizioni dei singoli contribuenti anche con sistemi informatici; le modalità e i termini sono individuati con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (3).

(4) 2. Le modalità con le quali le banche e le Poste italiane S.p.a. riversano ai concessionari le somme iscritte a ruolo pagate dai debitori sono stabilite con convenzioni approvate con il decreto previsto dall'articolo 22, comma 1.

3. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti gli adempimenti degli uffici finanziari e dei concessionari in ordine allo svolgimento dei controlli delle ragionerie provinciali dello Stato ed alla resa delle contabilità di cui al comma 1 (5).

Art. 24

Quietanze.

1. I concessionari possono compilare le quietanze da rilasciare ai sensi dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, anche con mezzi informatici, in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze.

Art. 25

Conto giudiziale.

1. Nel bimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario o, se precedente, alla cessazione delle funzioni, il concessionario rende, per le entrate statali, il conto giudiziale ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e, per le altre entrate, un conto della gestione compilato, anche con l'utilizzo di sistemi informatici, con le modalità individuate con decreto ministeriale.

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Note:

(1) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193

(2) L'art. 1, D.M. 27 luglio 1999 (Gazz. Uff. 9 agosto 1999, n. 185), entrato in vigore il 1° luglio 1999 per effetto dell'art. 2, ha così disposto:

"Art. 1.

Riversamento all'ente creditore. Nel caso in cui il debitore effettui mediante carta Pagobancomat il pagamento, integrale o parziale, delle somme iscritte a ruolo, il concessionario del servizio nazionale della riscossione riversa le somme riscosse all'ente creditore con le modalità e nei termini previsti per il riversamento delle somme riscosse in contanti".

(3) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 17 settembre 1999.

(4) Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

(5) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 17 settembre 1999.