ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
CIRCOLARE 26 giugno 2001, n. 301
G.U.R.S. 6 luglio 2001, n. 34Programma operativo regionale 2000/2006. Misura 4.2.1. Investimenti aziendali per l'irrobustimento delle filiere agricole e zootecnica. Disposizioni attuative per l'esame delle istanze pregresse.
Agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura
Agli Ispettorati ripartimentali delle foreste
Al Dipartimento interventi strutturali
Al Dipartimento interventi infrastrutturali
Al Dipartimento foreste
Ai Gruppi di lavoro dipartimento interventi strutturali
Alle Condotte agrarie
Alle Sezioni operative di assistenza tecnica
Alle Sezioni periferiche di assistenza tecnica
All'Istituto sperimentale zootecnico
All'Istituto zooprofilattico di Palermo
All'Assessorato regionale della sanità - Ispettorato veterinario
All'Università degli studi - Facoltà di scienze agrarie
Agli Istituti di zootecnia di Palermo e Catania
Agli Ordini dei dottori agronomi e forestali
Ai Collegi dei periti agrari
Ai Collegi dei geometri
Ai Collegi provinciali e interprovinciali agrotecnici
All'Associazione regionale allevatori
Alle Camere di commercio della Sicilia
Alla Federazione regionale agricoltori
Alla Confederazione italiana agricoltori
Alla Federazione regionale coltivatori diretti
All'Unione coltivatori italiani
All'Unione generale coltivatori
All'Associazione generale cooperative
Alla Lega nazionale cooperative e mutue
All'Unione nazionale cooperative e mutue
Alle Prefetture dell'Isola
All'Ente di sviluppo agricolo
e, p.c.:
Alla Corte dei conti - Sezione di controllo atti agricoltura
A seguito dell'approvazione del Complemento di programmazione del POR Sicilia 2000/2006 da parte del Comitato regionale di sorveglianza per i fondi strutturali del 15 dicembre 2000, adottato dalla Giunta regionale di Governo con delibera n. 149 del 20/21 marzo 2001 ed esternato con decreto del Presidente della Regione n. 60/SG del 28 marzo 2001, si forniscono di seguito le disposizioni attuative per l'esame e l'istruttoria tecnico-amministrativa delle iniziative già presentate conformemente al POP Sicilia 1994/99 FEOGA e coerenti con la Misura 4.2.1 del POR 2000/2006, sulla scorta di quanto stabilito in sede di Comitato di sorveglianza regionale per i fondi strutturali in relazione all'approvazione definitiva del Complemento di programmazione del POR 2000/2006.
L'applicazione della nuova normativa comunitaria relativa ai fondi strutturali, come è noto, consente l'accesso alla presente misura limitatamente a quelle aziende agricole che siano in grado di dimostrare la redditività dell'impresa, l'adeguata professionalità dei conduttori delle aziende e il rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.
Come previsto alla voce "Beneficiari dell'intervento" della Misura 4.2.1. del POR 2000/2006, i progetti già presentati conformemente alle Misure 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.3 e 11.1 (piani di miglioramento materiale) del Programma operativo plurifondo 1994/99, che non hanno trovato copertura finanziaria con le risorse dello stesso, possono essere valutati in via prioritaria, previa verifica dei requisiti previsti dalla nuova regolamentazione comunitaria e che pertanto non saranno sottoposti alle procedure di selezione previste per le nuove iniziative (bando di gara).
Ai fini del rispetto della conformità alle corrispondenti misure del POP 1994/99, saranno prese in esame le iniziative che al 19 dicembre 1994, data di notifica alla Commissione europea del POP 1994/99, rientravano nelle prescrizioni delle corrispondenti schede tecniche di misura del Programma stesso ai sensi delle relative circolari applicative. Poiché, per ciò che riguarda i settori, le indicazioni a suo tempo fornite nei provvedimenti attuativi sono da considerarsi superate dai nuovi orientamenti contenuti nel documento sugli sbocchi di mercato allegato al POR 2000/2006, le priorità di comparto non dovranno essere applicate.
Il predetto esame di conformità al POP è effettuato d'ufficio per singola misura, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze.
L'esame di ammissibilità dei progetti ai fini del rispetto della conformità alla Misura 4.2.1 del POR 2000/2006 deve riguardare:
a) la rispondenza degli interventi previsti nei progetti con i settori e le tipologie contenuti nel Complemento di programmazione (allegati nn. 1 e 2);
b) la verifica dei requisiti di ammissibilità previsti nel Complemento di programmazione (art. 5 del Regolamento CE n. 1257/99).
Riguardo alla rispondenza di cui alla lettera a): tale esame riguarda la rispondenza dei progetti presentati in relazione ai settori e alle tipologie di intervento previsti dalla scheda di Misura 4.2.1 del complemento di programmazione e contenuti nell'allegato A del POR riguardante le produzioni che garantiscono normali sbocchi di mercato (art. 6 del Regolamento CE 1257/99). Analogamente all'esame di conformità al POP 1994/99, questo esame è effettuato d'ufficio per singola misura, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze.
A tale proposito, si precisa che non sono consentite varianti, né integrazioni e/o aggiornamenti del computo metrico-estimativo del progetto originario. Saranno possibili soltanto le modifiche che prevedano interventi finalizzati esclusivamente ad adeguare i progetti a criteri di maggiore efficienza e attualità sotto il profilo tecnico, nonché gli interventi per l'adeguamento tecnico alle normative obbligatorie, i cui termini non siano ancora scaduti, e comunque intervenute successivamente alla data di presentazione dell'istanza, tali modifiche potranno essere consentite solo a condizione che l'iniziativa non sia stata avviata e che non vi sia nessun aumento del costo iniziale complessivo del progetto. Qualora tale costo a seguito delle suddette modifiche dovesse risultare superiore alla richiesta iniziale, le maggiori spese rimarranno ad esclusivo carico del richiedente.
L'ufficio procederà all'esclusione dal progetto delle voci e delle relative spese inerenti interventi non consentiti dal citato documento relativo agli sbocchi di mercato.
Per quanto riguarda i prezzi unitari essi saranno ancorati a quelli indicati nel computo metrico allegato alle istanze. Tuttavia, per i progetti non ancora iniziati è consentito l'adeguamento al prezziario regionale dell'agricoltura dell'aprile del 1997, fermo restando la visita di accertamento preventivo da effettuarsi da parte degli uffici.
Si ritiene opportuno fornire una precisazione relativa agli interventi previsti dalla Misura 8.7 del POP 1994/99.
Si ricorda che le circolari applicative della Misura 8.7, nn. 208, 226 e 235, rispettivamente del 27 aprile 1996, 12 febbraio 1997 e 18 giugno 1997, rappresentano a tutt'oggi le disposizioni dell'Amministrazione regionale alle quali attenersi. Tuttavia alcune considerazioni d'ordine particolare possono orientare gli uffici verso un diverso approccio al problema rispettando la normativa vigente e tenendo in considerazione le esigenze particolari. Può infatti essersi verificato, che i Consorzi di bonifica non abbiano avuto la possibilità di garantire turni di irrigazione tali da consentire il regolare svolgimento degli interventi irrigui; in tal caso verrebbe meno la ratio sottesa alle direttive di cui alle citate circolari. Inoltre, può essersi verificato che le disponibilità idriche delle fonti di approvvigionamento esistenti (pozzi, acque di superficie) abbiano subito significative riduzioni. Pertanto, previa verifica della reale situazione aziendale (anche a mezzo di autodichiarazioni o di certificazioni disponibili) potrebbero essere ammesse a finanziamento iniziative in precedenza non ammissibili.
Si richiama, comunque, l'attenzione degli uffici al rispetto di quanto previsto nel D.P.R. n. 238 del 18 febbraio 1999.
Poiché il comparto vitivinicolo è regolamentato dall'apposita normativa relativa alle Organizzazioni comuni di mercato (OCM), si ricorda che non sono ammissibili al finanziamento del POR le iniziative presentate ai sensi della misura 8.7 del POP 1994/99 interessanti il predetto comparto.
Riguardo alla verifica di cui alla lettera b), sui progetti per i quali è stata accertata la rispondenza tecnica degli interventi proposti dovrà essere effettuata la valutazione di ammissibilità sulla base del possesso dei requisiti indicati all'art. 5 del Regolamento CE n. 1257/99 e richiamati nel complemento di programmazione:
1) dimostrazione di redditività dell'azienda agricola;
2) adeguata conoscenza e competenza professionale dell'imprenditore agricolo;
3) rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.
1) Dimostrazione di redditività dell'azienda agricola
Ai fini della valutazione del possesso del requisito riguardante la reddività dell'azienda agricola si adotta quale parametro di riferimento il reddito lordo standard aziendale (RLSA), che deriva dall'insieme dei redditi lordi standard determinati per le singole attività produttive in relazione alle colture e agli allevamenti praticati nell'azienda.
L'ammontare dei RLS (espressi in euro) di ciascuna attività produttiva aziendale viene espresso in UDE, l'unità di dimensione economica europea pari a 1.200 Euro, corrispondenti a L. 2.323.524.
Ai fini del calcolo delle UDE aziendali, gli uffici dovranno fare riferimento alle apposite schede (allegati 3a e 3b) contenente i RLS per coltura e/o capo di bestiame e/o n. di arnie, riferito alle zone di montagna, collina e pianura, elaborate dall'Amministrazione sulla base dei dati ISTAT 1997.
In particolare, nel caso di aziende zootecniche il numero massimo di UBA da prendere in considerazione ai fini del calcolo delle UDE dovrà risultare dal totale annuo delle unità foraggere prodotte in azienda, destinate all'alimentazione del bestiame, rapportato ai valori tabellari di quota di autoapprovvigionamento annua pari almeno al 60% del fabbisogno alimentare annuo/capo bovinoovicaprino, riferiti alle diverse specie ed alle diverse tipologie di allevamento (allegato 4).
Nel caso di aziende miste, la parte di SAU aziendale investita a foraggere non destinata all'alimentazione del bestiame allevato in azienda sarà determinata, ai fini del calcolo delle UDE, in termini di superficie, attraverso le relative schede di conversione ettaro/coltura/UDE (allegati n. 3a e 3b).
Nel caso di allevamenti suinicoli dovrà essere prodotto in azienda almeno il 35% del fabbisogno alimentare annuo totale.
Nel caso di aziende singole si ritiene che il requisito della redditività sia soddisfatto nel caso in cui le stesse assicurino una dimensione economica di 4 UDE nelle zone svantaggiate e di 5 UDE nelle altre zone.
Nel caso di aziende associate ciascuna azienda associata dovrà assicurare una dimensione economica tale che complessivamente sia pari ad almeno 10 UDE e che possa impiegare nel contempo una ULU, equivalente a 280 giornate lavorative/anno. Per azienda associata si intende una unità tecnico-economica, costituita da singole aziende associate per la conduzione in comune di tutta o di una parte delle stesse. Tale condizione deve essere definita tra gli imprenditori interessati mediante atto pubblico e contenuta nell'atto costitutivo e statuto. Rientrano nella suddetta definizione anche le cooperative agricole di conduzione.
2) Adeguata conoscenza e competenza professionale dell'imprenditore agricolo
Detto requisito può essere soddisfatto da parte del richiedente attraverso la dimostrazione di almeno una delle seguenti condizioni:
- possesso di un titolo di studio di livello universitario nel campo agrario, forestale o veterinario;
- possesso di diploma di scuola media superiore ad indirizzo agrario;
- possesso di attestato di superamento di esame finale di specifici corsi per il conseguimento di qualifiche idonee alla conduzione aziendale;
- di avere esercitato, per almeno un biennio continuativo, riferito al quinquennio immediatamente precedente alla data indicata, con apposita nota dell'Amministrazione come termine ultimo per la presentazione della documentazione, l'attività di imprenditore agricolo o comunque l'attività agricola.
Per le società di persone, l'adeguata competenza e conoscenza professionale deve essere posseduta da almeno il 50% dei soci; per le società di capitali e per le cooperative s'intende soddisfatta qualora sia posseduta dalla persona preposta alla conduzione dell'azienda.
Nel caso di aziende associate il requisito s'intende soddisfatto quando è posseduto da almeno il 50% dei soci partecipanti.
3) Rispetto dei requisiti in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali
Nel caso in cui l'attività dell'azienda contempli l'osservanza di una o più delle norme indicate nell'allegato n. 5 alla presente circolare deve dimostrare il rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.
Per le misure del POP 94/99 ammissibili alla presente misura e che prevedono tra l'altro iniziative per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ottenuti esclusivamente in azienda, dovrà essere assicurato il rispetto delle norme in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, previste per la Misura 4.2.4 del POR, già contenute nel CdP e riportate nell'allegato n. 6 alla presente circolare.
In particolare, per quanto riguarda il rispetto delle norme di competenza della Sanità, le aziende dovranno produrre, laddove previsto, nel momento stesso in cui presentano la documentazione integrativa, una attestazione rilasciata dalla Azienda sanitaria locale competente per territorio che ne comprovi l'osservanza degli obblighi previsti dalle norme stesse.
Tale attestazione dovrà essere rilasciata dalla Azienda sanitaria locale in data antecedente a non più di 30 giorni rispetto alla data di presentazione all'Amministrazione.
Per quanto riguarda il rispetto delle norme vigenti in materia di ambiente, le aziende, nel caso in cui conducano una attività riferibile alla casistica sottoelencata, dovranno essere in possesso dei provvedimenti rilasciati dagli uffici preposti:
Settori Provvedimenti Provvedimenti Provvedimenti rilasciati dal provinciali comunali Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente ___________________________________________________________________________ Uso dei fanghi di depura- Autorizzazione zione in agricoltura (ex art. 9 D.L.vo n. 99/92) Gestione dei rifiuti Comunicazione operazioni at- tinenti i ri- fiuti (artt. 31 e 33 D.L.vo n. 22/97 Tutela degli uccelli Attestazione di e di siti di notevole insediamento ri- valore ambientale cadente in siti di interesse co- munitario SIC o ZPS Valutazione di incidenza effet- tuata ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 Tutela delle acque dal- Autorizzazione l'inquinamento (scarichi allo scarico di acque reflue indu- rilasciata dal striali e domestiche, sindaco, sen- scarichi di effluenti tito il parere di allevamento della C.P.T.A. (art. 40 legge regionale n. 27/86 e D.Lgs nn. 152/99 e 258/2000
Le ditte, in prima istanza, potranno autodichiarare di essere in possesso di tali provvedimenti, indicandone gli estremi che consentano la verifica dei dati contenuti.
L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare le verifiche specifiche anteriormente all'atto di concessione del sostegno.
In ogni caso, tali provvedimenti devono essere necessariamente presentati al momento della concessione del sostegno.
L'osservanza di tali norme deve essere garantita anche rispetto ad eventuali attività aziendali che non costituiscono oggetto di richiesta di sostegno.
Volumi di spesa e livelli di aiuto
Ai fini della determinazione dell'importo di spesa massima ammissibile, valgono le disposizioni emanate con la circolare n. 220 del 20 novembre 1996, punto 4.5, che qui si riportano: "Per le misure dal n. 8.1 al n. 8.7 e per la misura 9.3, per le quali è indicata come normativa di riferimento procedurale la legge regionale n. 13/86, verranno applicati gli importi massimi di spesa ammissibile al contributo pubblico, stabiliti dal Regolamento CEE n. 2328/91 in 90.000 Euro per ULU, 180.000 Euro per azienda e, per le aziende a conduzione associata, 180.000 Euro per il numero delle aziende associate fino ad un massimo di 720.000 Euro. La conversione Euro/lire dovrà ovviamente essere fatta al tasso di 1.936,27 lire/Euro.
Per la Misura 11.1, piani di miglioramento materiale, fermo restando i limiti settoriali della nuova programmazione, si farà riferimento alla circolare n. 190 del 24 ottobre 1995, punto 6.2. per la determinazione dell'importo di spesa massima ammissibile.
Poiché gli investimenti in parola si cumulano con le iniziative già finanziate ai sensi del POP 94/99, si dovrà tenere conto nell'istruttoria dei progetti delle somme già erogate ai sensi del precedente Programma, in modo che gli importi massimi di spesa ammissibile non eccedano i tetti di spesa sopra indicati.
L'aiuto è concesso sottoforma di contributo in conto capitale pari al 40% dell'investimento ammissibile al finanziamento, elevato al 50% nelle aree svantaggiate. Nel caso di investimenti realizzati da giovani agricoltori entro cinque anni dalla data di insediamento, il tasso di aiuto pubblico può raggiungere, conformemente a quanto stabilito dall'art. 7 del Regolamento CE n. 1257/99 e dall'art. 4, comma 1 del Regolamento CE n. 1750/99, il 55% nelle zone svantaggiate e il 45% nelle altre zone.
Si precisa che tale elevazione potrà essere corrisposta solo se saranno rispettate tutte le condizioni previste al capo II del Regolamento CE n. 1257/99. In particolare l'azienda dovrà dimostrare una redditività pari o superiore ad 8 UDE, da raggiungere entro tre anni dall'insediamento.
Relativamente all'insediamento, si rappresenta che la data di primo insediamento dovrà essere espressamente dichiarata e verificata negli atti d'ufficio; in caso contrario, dovrà essere dimostrata attraverso apposita documentazione.
Se i soggetti beneficiari sono le aziende associate, la maggiorazione del livello di aiuto in favore dei giovani agricoltori è applicabile esclusivamente se gli stessi rappresentano almeno il 50% delle aziende associate. Per aree svantaggiate si intendono quelle indicate negli elenchi adottati ai sensi della Direttiva CEE n. 268/75.
Massimali Aree svantaggiate Altre aree Investimenti aziendali Giovani Altre Giovani Altre agricoltori aziende agricoltori aziende 55% 50% 45% 45%
Spese ammissibili
Come già sopra descritto la congruità delle spese ammissibili al finanziamento sarà effettuata sulla base delle opere e tipologie previste nel prezziario regionale dell'agricoltura. Nel caso di opere non ancora iniziate, su richiesta dell'utente, potrà farsi riferimento al prezziario regionale dell'agricoltura del 1997.
Per il calcolo degli importi ammessi a finanziamento si utilizzeranno le procedure già consolidate per l'attuazione del POP 1994/99.
Riguardo alla data di ammissibilità della spesa, potranno essere ritenute ammissibili a finanziamento le spese sostenute dall'imprenditore agricolo, effettuate successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto alla Regione (anche a valere sul precedente P.O.), a condizione che sussistano i requisiti di ammissibilità previsti dalla nuova misura e comunque successivamente al 5 ottobre 1999.
In merito al riconoscimento delle spese, si precisa, che ai fini dell'ammissibilità al contributo, le stesse devono essere conformi all'allegato del Regolamento CE n. 1685/2000 nel rispetto delle tipologie di investimento, delle condizioni e delle limitazioni settoriali previste nel POR e negli allegati e opportunamente giustificate attraverso la presentazione di documentazione contabile e supportate da fatture regolarmente quietanzate e/o altri documenti contabili aventi forza probante equivalente ai fini fiscali. Per quanto riguarda le spese sostenute successivamente alla data di pubblicazione della presente circolare, l'Amministrazione verificherà che la documentazione contabile abbia riscontro con la negoziazione bancaria o che nei documenti contabili sia apposto il timbro con la dicitura "Pagato" e "Per quietanza" siglati dal responsabile della ditta fornitrice (1). Le spese per impianti, macchine ed attrezzature, funzionali all'investimento dovranno essere supportate da fatture regolarmente quietanzate conformi ai listini depositati presso le Camere di commercio o altre analoghe istituzioni.
I lavori eseguiti in proprio sono ammissibili esclusivamente per quanto concerne gli apporti diretti sottoforma di materie prime provenienti dall'azienda e di lavoro non retribuito dell'imprenditore ovvero di lavoro retribuito svolto dai dipendenti, compresi i lavori prettamente agronomici (es.: lavori preparatori del terreno, messa a dimora delle piante, etc.) qualora l'imprenditore dimostri la disponibilità di mezzi, macchine e attrezzature adeguati o possegga altri elementi giustificativi, limitatamente alle capacità ed ai costi di esecuzione; i lavori dovranno comunque essere supportati da una autodichiarazione, corredata da opportuna documentazione, giustificativa degli stessi.
Percorso procedurale
Sulla base delle prime indicazioni procedurali impartite ai competenti uffici dell'Assessorato, gli stessi hanno già provveduto all'esame delle istanze pregresse sia con riferimento alla conformità degli interventi al POP 1994/99, sia all'ammissibilità al POR in merito al requisito della reddività dell'azienda agricola.
Tale primo esame è stato effettuato sulla base di una scheda appositamente predisposta, contenente gli elementi utili all'esame dei requisiti sopradetti, ed in particolare degli interventi richiesti (riconversione colturale, varietale, asciutto-irriguo etc.) e della situazione aziendale dichiarata al momento della presentazione dell'istanza. Nelle medesime schede sono contenute le risultanze dell'esame con l'indicazione della conformità e dell'ammissibilità o meno dell'iniziativa.
Al riguardo si precisa che sia per la presentazione delle istanze relative alla legge regionale n. 13/86 sia per quelle presentate ai sensi delle misure del POP 1994/99 (che facevano riferimento alle medesime norme procedurali) era fatto obbligo al richiedente di indicare l'intera superficie aziendale ai fini del calcolo del tetto massimo di spesa ammissibile al finanziamento nonché per evitare il cumulo di contributi concessi con altre normative. Pertanto, la situazione aziendale da prendere come riferimento per la determinazione della redditività iniziale dell'azienda è quella dichiarata all'atto della presentazione della domanda di aiuto e non possono essere accettate variazioni successive. Di conseguenza gli uffici hanno proceduto al calcolo del reddito lordo standard aziendale sulla scorta delle istanze.
I requisiti di adeguata conoscenza e competenza professionale e quelli in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, dovranno essere posseduti al momento della presentazione della documentazione integrativa appositamente richiesta dagli uffici.
A seguito del predetto esame, gli IPA hanno proceduto alla predisposizione dell'elenco delle iniziative ritenute ammissibili, con l'indicazione della misura di provenienza del POP e della data di presentazione dell'istanza, finalizzati al successivo esame dei requisiti di cui ai punti 2) e 3) della lettera b), nonché alla verifica tecnico-amministrativa progettuale.
Tale successivo esame sarà effettuato sulla scorta della documentazione acquisita in seguito a specifica richiesta, inviata con lettera raccomandata A.R., formulata dagli uffici ai soggetti già inclusi negli elenchi di cui sopra.
Le aziende le cui iniziative sono considerate ammissibili in seguito al completamento della documentazione, che non hanno ancora ricevuto la visita di sopralluogo preventivo da parte degli uffici, saranno sopralluogate per accertare che i lavori non abbiano avuto inizio. Le ditte che hanno già iniziato o realizzato gli interventi prima del sopralluogo di accertamento preventivo effettuato a seguito dell'emanazione della presente circolare saranno escluse dal finanziamento, tranne che gli interventi realizzati non riguardino esclusivamente operazioni di preparazione del terreno necessarie e indifferibili in relazione all'investimento per il quale si chiede l'aiuto. In ogni caso non potranno essere ammessi a contributo gli interventi realizzati prima del sopralluogo preventivo dell'ufficio o comunque precedenti alla data del 5 ottobre 1999.
Le pratiche ammissibili al finanziamento saranno avviate con celerità alla fase di decretazione, l'importo complessivo dei progetti ammessi sarà tempestivamente comunicato al Dipartimento interventi strutturali dell'Assessorato in modo da consentire la modulazione delle risorse disponibili e la loro assegnazione ad ogni singolo ufficio, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione e della richiesta finanziaria finale. Una volta in possesso di tali elementi, l'Amministrazione comunicherà ad ogni ufficio l'assegnazione che sarà resa disponibile in modo da consentire la redazione di un elenco di istanze ammissibili che sarà reso di pubblica disponibilità. Si precisa che le pratiche non rientranti nelle previsioni della nuova normativa, verranno accantonate, avendo cura che in ogni fascicolo delle stesse sia chiaramente indicato il percorso istruttorio che ha portato alla loro esclusione ai benefici del POR, preferibilmente rappresentato dal verbale di istruttoria debitamente sottoscritto dal funzionario istruttore, dal quale emergano chiaramente i motivi della inammissibilità.
E' bene ricordare che la materia oggetto della presente circolare è l'esame dei progetti pregressi; a tal proposito si precisa che, in primo luogo, si procederà all'esame dei progetti presentati entro il 31 dicembre 1999, successivamente, anche al duplice scopo di operare senza soluzione di continuità con il nuovo POR e di assicurare il completo utilizzo delle risorse dell'annualità 2000 della quota FEAOG, verranno esaminati i progetti presentati fino al giorno precedente la data di approvazione da parte della Commissione europea del P.O.R. Sicilia 2000/2006 e cioè fino al 7 agosto 2000. I predetti progetti graveranno sull'assegnazione della prima tranche di risorse del POR 2000/06, e cioè quella dell'annualità 2000, la cui rendicontazione finale deve avvenire improrogabilmente entro e non oltre la data definitiva del 31 dicembre 2002. Ciò vuol dire che i tempi da calendarizzare sono estremamente ridotti. Pertanto i tempi assegnati per la realizzazione delle opere, a partire dalla data di notifica del decreto di concessione non potranno essere oggetto di proroga alcuna, ciò in deroga a quanto stabilito dall'art. 49 della legge regionale n. 13/86 e dalla successiva legge regionale 2 luglio 1997, n. 20/97, art. 9, il periodo di tempo massimo concedibile, a partire dalla notifica del decreto di concessione, per la presentazione della richiesta di accertamento finale non potrà in nessun caso superare i dodici mesi. E' ovvio che tale periodo di tempo rappresenta il limite massimo e sarà concesso soltanto in presenza di precise motivazioni tecniche relative a tempi non modificabili dei cicli colturali. Così sarà indispensabile prestare la massima attenzione ai periodi di tempo concessi, al rispetto dei quali dovranno essere impegnati i richiedenti che dovranno rilasciare apposita dichiarazione al riguardo.
Per quanto non contenuto nella presente circolare, dovrà farsi riferimento al complemento di programmazione del POR 2000/2006. Le indicazioni tecniche e procedurali che non sono state espressamente indicate in questa circolare, rimangono quelle già fornite con le circolari applicative del POP 1994/1999, alle quali si rimanda, e, se non modificate successivamente, da quelle a suo tempo fornite nella legge regionale n. 13/86, sempre che le stesse siano compatibili con quanto previsto nel complemento di programmazione. Per le norme di snellimento e di trasparenza amministrativa, si fa riferimento a quanto contenuto nella legge regionale n. 10/91 ed al D.P.R. n. 445 del 21 dicembre 2000.
La presente costituisce, ai fini della legge n. 241/90 e della legge regionale n. 10/91, comunicazione di avvio del procedimento.
Il Dirigente generale del Dipartimento
regionale interventi strutturali: CROSTA