Con la presente circolare si emanano le direttive alle quali gli enti interessati dovranno attenersi per l'accesso ai finanziamenti in conto capitale di cui alle leggi regionali n. 2/53 e n. 47/60 e successive modifiche ed integrazioni per l'anno 2006.

Per quel che riguarda i "destinatari degli interventi" e "l'oggetto degli interventi", si confermano "in toto" i punti 1 e 2 della circolare 21 febbraio 2002, n. 1.

Presentazione delle istanze

Le provvidenze previste dalle leggi regionali citate rientrano nella predisposizione dei programmi regionali di spesa, che ripartiscono annualmente le somme disponibili del bilancio della Regione Siciliana, nel rispetto delle leggi sopra citate..

I programmi annuali di spesa relativi ai capitoli 672005 (enti morali) e 672096 (enti di culto) ricomprenderanno tutte le istanze e i relativi progetti ritenuti ammissibili, anche in relazione alle disponibilità finanziarie, ed a tal fine le istanze di finanziamento devono essere presentate annualmente dagli enti interessati per opere dotate almeno di progetto "definitivo", munito di tutte le autorizzazioni e i pareri ottenibili in riferimento a detto stato di elaborazione del progetto.

Tuttavia, al fine dello snellimento dell'azione amministrativa, gli enti interessati, nell'ipotesi di avvenuta presentazione di istanza nel precedente esercizio finanziario, purché integralmente compendiata della relativa documentazione, potranno riproporre la sola istanza, richiamando la documentazione precedentemente allegata.

Qualora dovessero essere apportate modifiche o integrazioni sia al progetto che alla documentazione, la nuova istanza dovrà essere corredata della documentazione attinente modifiche ed integrazioni apportate.

In tale ipotesi gli enti interessati potranno ritirare presso la U.O.B. competente (U.O.B. 7), previa richiesta, la documentazione presentata negli anni precedenti.

L'istanza di accesso al programma di finanziamento (allegato C), sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente ai sensi degli artt. 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dovrà indicare:

a) il riferimento normativo del finanziamento;

b) l'opera che si intende realizzare;

c) se per la stessa opera è stata o sarà presentata analoga richiesta ad enti diversi dalla Regione o ad altro ramo dell'Amministrazione regionale, specificando in tal caso la tipologia per la quale è stato richiesto il finanziamento medesimo ed il relativo ammontare.

Alla suddetta istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- relazione istruttoria di approvazione e validazione del progetto definitivo con la specifica indicazione di tutti i pareri e nulla osta acquisiti preventivamente con estremi da citare nell'approvazione e nella validazione (dichiarazione del R.U.P. relativa alla non sussistenza del vincolo della Soprintendenza oppure nulla osta Soprintendenza; conformità dello strumento urbanistico; parere igienico-sanitario) previsti dalla normativa vigente sui LL.PP.

La U.O.B. competente esaminerà la documentazione pervenuta, elencando le opere ritenute ammissibili al programma di finanziamento.

Termini

Le istanze dovranno, inderogabilmente, essere presentate a questo Assessorato entro il termine di gg. 60 dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del bilancio comprendente lo stanziamento nei capitoli di pertinenza.

Per le istanze spedite a mezzo raccomandata A/R., postale o di altro vettore, farà fede la data del timbro di partenza.

Pertanto, quelle pervenute successivamente al suddetto termine non saranno prese in considerazione, così come non saranno ammesse a finanziamento le istanze deficitarie, anche parzialmente, della documentazione sopra richiesta.

Programma regionale di spesa

L'Assessorato regionale dei lavori pubblici procederà, quindi, a predisporre il programma regionale di spesa che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e comunicato agli interessati.

L'Assessore: PARLAVECCHIO

N.B.: L'allegato C citato è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n. 53 del 10 dicembre 2004.