PRESIDENZA
CIRCOLARE COMMISSARIALE 17 dicembre 2003, n. 24737
G.U.R.S. 2 gennaio 2004, n. 1Attuazione dei piani di gestione dei rifiuti. Criteri di erogazione dei finanziamenti finalizzati all'avvio operativo della gestione integrata dei rifiuti.
A TUTTE LE SOCIETA' DI AMBITO
e, p.c.
ALLE PROVINCE REGIONALI
ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI
AI PREFETTI
AL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROGRAMMAZIONE
Codeste società, ad oggi, hanno effettuato un percorso omogeneo per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano regionale di gestione dei rifiuti, predisponendo, giusto quanto previsto dal decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, i piani d'ambito al cui interno sono previste procedure di controllo per il graduale raggiungimento dei livelli degli obiettivi prefissati e di quelli di qualità ad essi connessi.
In previsione dell'avvio operativo delle attività delle 27 società d'ambito costituitesi nell'Isola, consistenti nell'attuazione dei piani d'ambito e, più in particolare, nella realizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti e di tutti gli altri presidi necessari alla gestione e alla ottimale organizzazione del servizio finalizzata, principalmente, alla raccolta differenziata, questa gestione commissariale intende fissare precisi criteri per l'erogazione dei finanziamenti dei fondi strutturali, previsti dal Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia - misura 1.14 e dei fondi previsti dall'ordinanza ministeriale n. 2983 del 31 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.
Dette erogazioni dipenderanno dalle previsioni di ciascun piano d'ambito e dalla connessa coerenza dello stesso con il piano regionale di gestione dei rifiuti.
In ragione, quindi, delle citate previsioni, relative, appunto, agli interventi previsti nei piani d'ambito e delle risorse a disposizione, appare necessario fissare, tenendo conto anche dei presidi esistenti, precisi criteri per determinare le priorità nella erogazione dei finanziamenti.
Premesso quanto sopra, si ritiene che la prima ripartizione delle risorse che si mettono a disposizione, pari al 75%, possa essere effettuata secondo i seguenti criteri:
1) popolazione -> 70% del totale disponibile della citata prima ripartizione (sulla base dei dati del censimento ISTAT 2001);
2) territorio -> 30% del totale disponibile della citata prima ripartizione (sulla base dei dati del censimento ISTAT 2001).
Il restante 25% del totale della disponibilità finanziaria sarà erogato a seguito di una seconda ripartizione sulla scorta del livello di raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano regionale di gestione dei rifiuti di cui al paragrafo 7.7.6 dello stesso piano.
I suddetti obiettivi sono i seguenti:
A1. passaggio dalla tassa alla tariffa;
A2. recupero dell'evasione;
A3. attivazione procedure per la definizione di piano comunale di raccolta differenziata;
A4. realizzazione del piano di ambito;
A5. costituzione società di ambito;
A6. raggiungimento obiettivi di raccolta differenziata.
Per la valutazione del livello di soddisfacimento di ognuno di detti obiettivi sarà assegnato un punteggio variabile da 1 (mancato raggiungimento ovvero mancata attivazione di iniziative necessarie allo scopo) a 10 (pieno soddisfacimento dell'obiettivo). La sommatoria di tutti i punteggi assegnati, tradotta in percentuale, determinerà il valore ponderale raggiunto dall'ambito territoriale ottimale per l'assegnazione delle risorse.
I punteggi verranno assegnati da un nucleo di valutazione appositamente costituito.
Per accedere alla disponibilità finanziaria sarà emesso un bando aperto, in attuazione della pista di controllo approvata con ordinanza commissariale n. 349 del 16 maggio 2003, con il quale saranno stabilite le modalità di presentazione dei progetti definitivi necessari all'ottenimento dei finanziamenti.
L'erogazione di tutte le risorse sarà subordinata alla verifica della coerenza del piano d'ambito con il piano regionale di gestione dei rifiuti e alla verifica di coerenza delle azioni descritte nello stesso piano d'ambito.
Tutti i finanziamenti, relativi agli impianti sotto indicati, con esclusione delle discariche, già erogati dal Commissario per l'emergenza rifiuti e tutela delle acque nel settore della gestione dei rifiuti, limitatamente alle tipologie 1-7 sotto indicate, verranno computati nella quota di disponibilità finanziaria di ciascun ATO di cui alla allegata tabella 1, facendo, di conseguenza, diminuire l'importo totale per il quale la società d'ambito può presentare richiesta di finanziamento.
In tale quota verranno anche computati sia i finanziamenti già erogati nell'ambito dei PIT, sia quelli per i progetti del c.d. "progetto ambiente" (con esclusione dei progetti "Territorio risparmiato"); relativamente ai finanziamenti del citato "Progetto ambiente" le somme da computare saranno quelle relative alle integrazioni rispetto al finanziamento iniziale accordato dal Ministero dell'ambiente.
Restano, comunque, salve le richieste di finanziamento relative al successivo punto 1 (Attività di comunicazione ed informazione) nei limiti di un importo non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 300.000 euro, determinato in ragione dell'entità demografica (70%) e territoriale (30%) dei singoli ATO.
I finanziamenti saranno prioritariamente erogati secondo le tipologie di intervento:
1) attività di comunicazione e informazione - programmazione e attuazione;
2) impianti di compostaggio;
3) isole ecologiche e centri comunali di raccolta e relativi completamenti;
4) impianti di trasferenza finalizzati alla raccolta differenziata;
5) impianti di selezione delle frazioni secche;
6) campane - cassonetti ed attrezzature varie per la raccolta differenziata;
7) automezzi;
8) discariche per sovvalli al servizio dell'ATO.
I singoli ATO possono proporre modifiche a dette priorità di intervento in base alle effettive esigenze ed allo stato di implementazione della gestione integrata all'interno dell'ATO stesso.
Per quanto riguarda gli oneri relativi alle competenze tecniche (progettazioni, direzioni dei lavori e collaudi ecc.) trova applicazione la direttiva n. 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, recepita dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni, anche con riferimento a quanto previsto dal comma 9 dell'art. 17 della legge quadro in materia di lavori pubblici (legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, testo coordinato con le norme di legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e con le norme della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7); rimane salvo, al riguardo, il contenuto delle circolari dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici n. 1402 del 24 ottobre 2002 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - parte prima - n. 50 del 31 ottobre 2002) e n. 1183 del 5 agosto 2003 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - parte prima - n. 36 del 14 agosto 2003) e il contenuto della circolare dell'Assessorato regionale del lavoro n. 212 del 14 febbraio 1995 relativa alla progettazione delle isole ecologiche e della circolare commissariale prot. n. 14000 del 19 novembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - parte prima - n. 57 del 30 novembre 2001, relativa alla progettazione dei centri comunali di raccolta.
Esitate le procedure di cui al bando sopra richiamato ed erogati i relativi finanziamenti si provvederà a rideterminare la nuova disponibilità finanziaria e la relativa suddivisione che, premiando la capacità di progettazione e di spesa, consentirà anche l'utilizzo del residuo 25% sulla base della valutazione del raggiungimento dei citati obiettivi A1-A6.
Si fa inoltre presente che, così come precisato dall'autorità di gestione, "qualora il percorso prescelto per lo svolgimento dei servizi di gestione si realizzerà attraverso l'affidamento, con procedure ad evidenza pubblica, ad un soggetto terzo, il cofinanziamento pubblico costituirà elemento della gara stessa, in favore del gestore del servizio; in ogni altro caso in cui le concessioni avvengano con procedure diverse, è necessario che siano rispettate le condizioni previste dalla sentenza della Corte di giustizia del 24 luglio 2003, detta sentenza Altmark".
E' appena il caso, infine, di fare presente che solo l'avvenuto trasferimento delle competenze dai comuni e dalla Provincia regionale alla società d'ambito e l'avvio operativo della gestione integrata secondo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di servizi pubblici locali, costituiscono presupposto per la erogazione dei finanziamenti e che nessun finanziamento potrà essere erogato senza che sia stata rispettata la normativa vigente in materia di appalti pubblici.
Il Vice Commissario delegato per l'emergenza rifiuti
e la tutela delle acque: CROSTA
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