ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA
ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
CIRCOLARE 12 dicembre 2001, prot. n. 2956
G.U.R.S. 21 dicembre 2001, n. 61Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, artt. 50, 61, 71 e 116 "Aiuti per l'apprendistato" e legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, art. 5 - Direttive per l'accesso al beneficio e modalità di erogazione per l'anno 2001.
Alle Camere di commercio, industria, agricoltura e
artigianato
e, p.c.
Alle Associazioni dei datori di lavoro
Al Dipartimento formazione professionale
Al Dipartimento lavoro
All'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima
occupazione
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Alla sede regionale dell'I.N.P.S.
Alla Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio di
Gabinetto
Alla Presidenza della Regione Siciliana - Comitato
regionale occupazione, lavoro e politiche sociali
Alla Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio
legislativo e legale
Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
- Direzione generale della tutela delle condizioni
di lavoro - Divisione V
- Direzione generale UCOFPL
Alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro
Gli articoli 50, 61, 71 e 166 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese", nonché l'art. 5, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, prevedono l'erogazione di benefici economici in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori con rapporto di apprendistato a condizione che gli apprendisti partecipino alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, così come regolate dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 8 aprile 1998, e successive modifiche ed integrazioni.
Sono fatte salve le condizioni di maggior favore in materia di apprendistato previste per il settore dell'artigianato dalla vigente disciplina normativa contrattuale.
Per l'anno 2001 l'erogazione dei predetti benefici, conformemente a quanto previsto dall'art. 200, comma 3, della medesima legge regionale n. 32/2000, sarà effettuata utilizzando le medesime disposizioni esecutive relative ai regimi di aiuto previgenti.
Al fine di attivare la misura in oggetto segnata, si impartiscono le seguenti direttive in conformità agli indirizzi della Commissione regionale per l'impiego, emanati nella seduta del 4 dicembre 2001, quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica riguardo alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro regionali, ai sensi dell'art. 11, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.
Nella considerazione di quanto sopra specificato, perviene notizia che i datori di lavoro interessati hanno proceduto alla presentazione delle istanze di accesso al beneficio, relative all'anno 2001, presso le CC.C.I.A.A. competenti per territorio.
Pertanto, al fine di potere procedere con la massima sollecitudine all'erogazione dei benefici in parola, si è ritenuto necessario emanare la presente direttiva congiunta tra l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.
Conformemente alla previgente normativa per l'anno 2001, all'erogazione dei benefici in parola provvederanno le competenti CC.C.I.A.A.
Le CC.C.I.A.A. al fine di avere accreditate le somme necessarie, dovranno fare pervenire entro e non oltre giorni 5 dalla ricezione della presente, apposita richiesta utilizzando lo schema allegato "A", nella quale formalizzeranno il fabbisogno finanziario necessario per l'anno 2001.
Una volta pervenute le richieste di che trattasi, l'Assessorato regionale del lavoro provvederà ad elaborare il piano di riparto delle risorse disponibili per l'anno 2001 e ad emanare successivamente i relativi provvedimenti di accreditamento alle singole C.C.I.A.A.
Si precisa che si farà fronte alle richieste di che trattasi fino alla concorrenza delle risorse disponibili per l'anno 2001.
Nella considerazione che alla copertura dei benefici destinati al settore artigianato, concorrono risorse comunitarie ex misura 4.1.5. del P.O.R. Sicilia 2000-2006, le somme erogate dovranno essere rendicontate secondo le modalità stabilite nel regolamento di procedura del F.S.E.. Al fine di rendere omogenee le procedure anzidette, l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale - Area IV - Apprendistato, procederà a convocare apposita riunione con i referenti responsabili di ogni C.C.I.A.A., successivamente all'acquisizione delle predette richieste del fabbisogno finanziario necessario per l'anno 2001.
Si richiama l'attenzione della C.C.I.A.A. a verificare che la documentazione già in possesso delle stesse sia corredata di tutte le dichiarazioni e documenti necessari ad attestare il possesso dei requisiti da parte dei richiedenti e dei lavoratori per i quali viene richiesto il contributo.
Laddove, non fosse ancora stata acquisita, occorre chiedere agli interessati la dichiarazione relativa al rispetto del principio del "de minimis".
L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, con direttiva in corso, emanerà le disposizioni attuative e conseguenti, nonché, con ulteriore successiva direttiva, provvederà ad impartite le disposizioni relative ai piani ed alle attività di formazione esterna all'azienda nel rispetto di quanto previsto nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 8 aprile 1998, e successive modifiche ed integrazioni.
L'Assessore per la cooperazione, il commercio, la pesca
e l'artigianato: CIMINO
L'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione: STANCANELLI